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Document 52020AE4216

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione (codificazione)» [COM(2020) 323 final — 2020/0145 (COD)]

    EESC 2020/04216

    GU C 56 del 16.2.2021, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 56/43


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione (codificazione)»

    [COM(2020) 323 final — 2020/0145 (COD)]

    (2021/C 56/05)

    Relatore:

    Gonçalo LOBO XAVIER

    Consultazione

    Parlamento europeo, 23.7.2020

    Consiglio, 15.10.2020

    Base giuridica

    Articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Mercato unico, produzione e consumo

    Adozione in sezione

    10.11.2020

    Adozione in sessione plenaria

    3.12.2020

    Sessione plenaria n.

    556

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    242/2/5

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta della Commissione sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione volta a ridurre i costi di tali pagamenti in euro e ad aumentare la trasparenza per quanto riguarda le commissioni di conversione valutaria.

    1.2.

    Il CESE concorda con la Commissione nel ritenere che essa dovrebbe analizzare (verificandone altresì la realizzabilità tecnica) ulteriori possibilità di estendere la norma sulla parità delle commissioni a tutte le valute dell’Unione e di migliorare ulteriormente la trasparenza e la raffrontabilità delle commissioni di conversione valutaria. L’estensione della norma sulla parità delle commissioni a tutte le valute dell’Unione consentirebbe di spingersi ancora più avanti nell’approfondimento del mercato interno e di evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei cittadini che vivono al di fuori della zona euro e che potrebbero, ad esempio, avviare un’operazione transfrontaliera in una valuta diversa dall’euro.

    1.3.

    Per quanto riguarda la presentazione e il periodo di riferimento della relazione intesa a valutare diversi aspetti dell’impatto del regolamento proposto, il CESE concorda nel ritenere che essa dovrebbe essere presentata entro il 19 aprile 2022 e coprire almeno il periodo compreso tra il 15 dicembre 2019 e il 19 ottobre 2021.

    1.4.

    Trattandosi di una codificazione, e considerato che il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione (dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne formano oggetto), il CESE approva senza riserve la data proposta per l’entrata in vigore del regolamento, ossia il 20 aprile 2021.

    2.   La proposta della Commissione

    2.1.

    Nell’ottica di un’Europa dei cittadini, la Commissione pone l’accento sulla necessità di rendere più semplice e chiara la normativa dell’Unione affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini stessi. Un obiettivo, questo, che non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni di tale normativa, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse tra molteplici atti giuridici, costringendo chi voglia consultarle a ricercarle sia nell’atto originario che nei successivi atti di modifica. L’individuazione delle norme vigenti richiede dunque un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Ne consegue che, se si vuole che la normativa dell’Unione sia chiara e trasparente, è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche (1).

    2.2.

    Lo scopo della proposta in esame [COM(2020) 323 final] è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il regolamento (CE) n. 924/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).e successivamente dal regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    2.3.

    Il nuovo regolamento proposto sostituisce i vari atti che esso incorpora, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione (5).

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    I pagamenti transfrontalieri sono fondamentali per l’integrazione dell’economia dell’UE e svolgono un ruolo importante nel garantire che i cittadini e le imprese di tutti gli Stati membri dell’UE godano degli stessi diritti offerti dal mercato unico (6). I pagamenti sono infatti un elemento chiave del mercato unico, che comprende la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. Come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione Impact Assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 924/2009 as regards certain charges on cross-border payments in the Union and currency conversion charge («Valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e le commissioni di conversione valutaria») (7), i costi elevati dei pagamenti transfrontalieri stanno creando ostacoli al mercato unico — ostacoli effettivi alle attività transfrontaliere di famiglie (acquisto di beni/servizi in un’altra area monetaria) e imprese (ricorso a fornitori stabiliti all’estero, accesso a clienti in un’altra area monetaria). I costi elevati dei pagamenti transfrontalieri creano inoltre due diverse categorie di utilizzatori di servizi di pagamento: quelli nella zona euro, in grado di raggiungere, con i loro pagamenti, la maggioranza dei cittadini e delle imprese dell’UE a costi molto bassi, e quelli dei paesi non appartenenti alla zona euro, che, per i loro pagamenti, possono raggiungere a costi molto bassi solo un piccolo numero di persone e di imprese. La risposta più efficace a questi due problemi consiste in un intervento normativo dell’UE, peraltro in linea con gli obiettivi dei trattati.

    3.2.

    Dall’introduzione dell’euro ad oggi, l’UE ha realizzato diverse iniziative volte a ridurre il costo delle operazioni transfrontaliere (8). Nel corso del tempo, la normativa in materia di pagamenti transfrontalieri si è sviluppata attraverso diverse fasi volte a ridurre i costi per i cittadini e le imprese all’interno della zona euro. Tuttavia, come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione dianzi citato (9), i pagamenti transfrontalieri in euro provenienti da paesi non appartenenti alla zona euro, nonché i pagamenti transfrontalieri in valute diverse dall’euro, quale che sia il paese di origine o di destinazione, non hanno seguito la stessa tendenza per quanto riguarda il livello delle commissioni pagate dagli utilizzatori di servizi di pagamento.

    3.3.

    L’attuale proposta della Commissione rappresenta un passo ulteriore verso la riduzione dei costi operativi. Essa modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 al fine di:

    a)

    ridurre i costi dei pagamenti transfrontalieri in euro: in altri termini, il prezzo delle operazioni di pagamento transfrontaliere all’interno dell’UE in euro non dovrebbe essere diverso da quello delle operazioni intranazionali effettuate nella valuta nazionale degli Stati membri. Gli Stati membri che non hanno l’euro come valuta possono decidere di estendere l’applicazione dell’attuale regolamento alla propria valuta nazionale (opt-in), purché ne informino la Commissione;

    b)

    garantire maggiore trasparenza riguardo alle commissioni di conversione valutaria al fine di tutelare i consumatori dall’applicazione di commissioni eccessivamente elevate sui servizi di conversione valutaria e di far sì che ai consumatori siano fornite le informazioni necessarie per scegliere al riguardo la modalità migliore (10).

    3.4.

    Entrambe le azioni proposte dalla Commissione rappresenterebbero un passo avanti nel garantire pari opportunità alle PMI in tutta Europa, liberando il potenziale del mercato unico (11). Le PMI stabilite nella zona euro beneficerebbero di una domanda potenzialmente più elevata da parte di consumatori e imprese stabilite in Stati membri non appartenenti a tale zona (dove le commissioni elevate per i pagamenti transfrontalieri costituiscono un ostacolo significativo). A loro volta, le PMI stabilite in Stati membri non appartenenti alla zona euro potrebbero accedere a costi inferiori a 360 milioni di cittadini (potenziali clienti) e a 16 milioni di imprese della zona euro (clienti e fornitori), e, di conseguenza, sarebbero in grado di competere più efficacemente sul mercato dell’UE (12). Un altro effetto atteso consiste nella promozione di una maggiore parità tra i cittadini europei per quanto riguarda l’accesso ai pagamenti transfrontalieri a basso costo.

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1.

    Il regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri ha equiparato, in tutta l’UE, le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro all’interno dell’UE alle commissioni per i pagamenti intranazionali in euro (vale a dire per le operazioni all’interno di uno stesso Stato membro). Gli Stati membri dell’UE non appartenenti alla zona euro possono decidere di estendere l’applicazione dell’attuale regolamento alle rispettive valute nazionali, a condizione di informarne la Commissione.

    4.2.

    Sebbene la proposta di regolamento costituisca un passo importante verso l’approfondimento del mercato interno, sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di estendere la norma sulla parità delle commissioni a tutte le valute dell’Unione, come indicato al considerando 12. Si possono infatti osservare situazioni in cui alcune banche situate in Stati membri non appartenenti alla zona euro addebitano tra 15 e 30 EUR per un’operazione transfrontaliera di importo pari a 100 EUR.

    4.3.

    L’estensione della norma sulla parità delle commissioni a tutte le valute dell’Unione sarebbe innanzitutto vantaggiosa per i consumatori di servizi finanziari, i quali sarebbero trattati allo stesso modo indipendentemente dallo Stato membro o dalla valuta in cui effettuano un’operazione transfrontaliera; e si tradurrebbe altresì in un passo ancora più ambizioso, se si considera che, in seguito a tale estensione, i prestatori di servizi di pagamento allineerebbero le loro commissioni per tutte le operazioni transfrontaliere tra paesi dell’UE in qualsiasi valuta dell’UE a quelle per le operazioni intranazionali, comprese le operazioni in valute diverse da quelle del paese di origine o di destinazione. Gli utilizzatori di servizi di pagamento trarrebbero sicuramente vantaggio da tale opzione, che comporterebbe però costi significativi per i prestatori di servizi di pagamento, tra l’altro anche in termini di infrastrutture (13).

    4.4.

    La Commissione europea dovrebbe senz’altro riflettere ulteriormente su questa possibilità, analizzandone i costi e i benefici per tutte le parti interessate.

    4.5.

    Il CESE reputa che, in una futura revisione del regolamento, sarebbe opportuno chiarire la situazione delle commissioni sui redditi da conti, riflettere ulteriormente sulle informazioni da fornire ai clienti prima dell’emissione di un ordine di pagamento e indicare esplicitamente il momento in cui la notifica elettronica dovrebbe essere inviata e con quale frequenza.

    Bruxelles, 3 dicembre 2020

    La presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Christa SCHWENG


    (1)  COM(2020) 323 final.

    (2)  Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

    (3)  GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

    (4)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 36.

    (5)  COM(2020) 323 final.

    (6)  Cfr. la nota informativa del PE Cross-border euro transfers and currency conversions — A step forward in favour of the single market («Trasferimenti transfrontalieri in euro e conversioni valutarie — Un passo avanti a favore del mercato unico»), https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628291/EPRS_BRI(2018)628291_EN.pdf.

    (7)  Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL%3AST_7844_2018_ADD_1&from=FR.

    (8)  Cfr. ad esempio il regolamento SEPA (UE) n. 260/2012, che ha introdotto una serie di norme per le operazioni in euro (bonifici SEPA, addebiti diretti SEPA), oppure le direttive sui servizi di pagamento, che hanno aumentato la trasparenza delle commissioni e consentito l’ingresso sul mercato di nuovi operatori.

    (9)  Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL%3AST_7844_2018_ADD_1&from=FR.

    (10)  Cfr. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628291/EPRS_BRI(2018)628291_EN.pdf.

    (11)  Cfr. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628291/EPRS_BRI(2018)628291_EN.pdf.

    (12)  Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL%3AST_7844_2018_ADD_1&from=FR.

    (13)  Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL%3AST_7844_2018_ADD_1&from=FR.


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