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Document 52019PC0636

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione

    COM/2019/636 final

    Bruxelles, 17.12.2019

    COM(2019) 636 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione


    ALLEGATO

    Emendamenti alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR, 1975)

    A. Emendamenti alla convenzione TIR

    1.Articolo 1, nuovo punto s)

    s)    Per "regime eTIR" si intende il regime TIR attuato mediante uno scambio elettronico di dati che costituisce l'equivalente funzionale del carnet TIR. Nella misura in cui si applicano le disposizioni della convenzione TIR, le specifiche del regime eTIR sono definite nell'allegato 11.

    1 bis.Articolo 3, lettera b)

       b)    i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all'articolo 6. Essi devono essere accompagnati da un carnet TIR conforme al modello riprodotto nell'allegato 1 della presente convenzione o essere effettuati nell'ambito del regime eTIR.

    2.Articolo 43

    Le note esplicative dell'allegato 6, dell'allegato 7, parte III, e dell'allegato 11, parte II, contengono l'interpretazione di talune disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati. Esse descrivono parimenti alcune pratiche raccomandate.

    3.Nuovo articolo 58 quater

    È istituito un organo di attuazione tecnica. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono fissati nell'allegato 11.

    4.Articolo 59

    1.    La presente convenzione, compresi gli allegati, può essere modificata su proposta di una Parte contraente, mediante la procedura prevista in questo articolo.

    2.    Con riserva delle disposizioni dell'articolo 60 bis, ogni proposta di emendamento della convenzione è esaminata dal comitato amministrativo composto da tutte le Parti contraenti, secondo quanto prescritto dal regolamento interno oggetto dell'allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del comitato amministrativo e adottato dal comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, è comunicato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazione Unite alle Parti contraenti, per l'accettazione.

    3.    Con riserva delle disposizioni degli articoli 60 e 60 bis, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.

    4.    Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento è reputato non accettato e non ha alcun effetto.

    5.Nuovo articolo 60 bis

    Procedura speciale per l'entrata in vigore dell'allegato 11 e dei relativi emendamenti

    1.    L'allegato 11, esaminato conformemente all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, ad eccezione delle Parti contraenti che hanno notificato per iscritto al segretario generale, entro il suddetto termine di tre mesi, la loro non accettazione dell'allegato 11. L'allegato 11 entra in vigore per le Parti contraenti che ritirano la loro notifica di non accettazione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.

    2.    Qualsiasi proposta di emendamento dell'allegato 11 è esaminata dal comitato amministrativo. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti.

    3.    Gli emendamenti all'allegato 11, esaminati e adottati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicati dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti a titolo informativo o, per le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11, per accettazione.

    4.    La data di entrata in vigore di tali emendamenti è fissata, al momento della loro adozione, dalla maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti.

    5.    Gli emendamenti entrano in vigore conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, a meno che entro una data anteriore fissata al momento dell'adozione, un quinto o cinque degli Stati che sono Parti contraenti vincolate dall'allegato 11, a seconda di quale numero sia inferiore, notificano al segretario generale la loro obiezione agli emendamenti.

    6.    Al momento dell'entrata in vigore un emendamento adottato conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo annulla e sostituisce, per tutte le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

    6.Articolo 61

       Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della presente convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù degli articoli 59, 60 e 60 bis che precedono, nonché la data dell'entrata in vigore di eventuali emendamenti.

    7.Allegato 9, parte I, paragrafo 3, nuovo punto xi)

    xi)    confermare, in caso di procedura di riserva di cui all'allegato 11, articolo 10, paragrafo 2, per le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11, su richiesta delle autorità competenti, che la garanzia è valida e che un trasporto TIR è effettuato nell'ambito del regime eTIR e fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.

    B.Allegato 11 – Il regime eTIR

    1.Parte I

    Articolo 1
    Ambito di applicazione

    1.    Le disposizioni del presente allegato disciplinano l'attuazione del regime eTIR quale definito all'articolo 1, punto s), della convenzione e si applicano nelle relazioni tra le Parti contraenti vincolate dal presente allegato, come previsto all'articolo 60 bis, paragrafo 1.

    2. Il regime eTIR non può essere utilizzato per i trasporti effettuati in parte nel territorio di una Parte contraente che non è vincolata dall'allegato 11 e che è uno Stato membro di un'unione doganale o economica con un unico territorio doganale.

    Articolo 2
    Definizioni

    Ai fini del presente allegato si intende per:

    a)    "sistema internazionale eTIR": il sistema delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) concepito per consentire lo scambio di informazioni elettroniche tra gli attori partecipanti al regime eTIR;

    b)    "specifiche eTIR": le specifiche concettuali, funzionali e tecniche del regime eTIR adottate e modificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato;

    c)    "dati TIR anticipati": i dati comunicati alle autorità competenti del paese di partenza, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l'intenzione del titolare di vincolare le merci al regime eTIR;

    d)    "dati di modifica anticipati": i dati comunicati alle autorità competenti del paese in cui è chiesta una modifica dei dati della dichiarazione, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l'intenzione del titolare di modificare i dati della dichiarazione;

    e)    "dati della dichiarazione": i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati accettati dalle autorità competenti;

    f)    "dichiarazione": l'atto con cui il titolare, o il suo rappresentante, indica, conformemente alle specifiche eTIR, l'intenzione di vincolare le merci al regime eTIR. Dal momento in cui la dichiarazione è accettata dalle autorità competenti, sulla base dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati, e i dati della dichiarazione sono trasferiti al sistema internazionale eTIR, essa costituisce l'equivalente giuridico di un carnet TIR accettato;

    g)    "documento di accompagnamento": il documento stampato generato elettronicamente dal sistema doganale, dopo l'accettazione della dichiarazione, in linea con gli orientamenti contenuti nelle specifiche tecniche eTIR. Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per registrare eventi verificatisi nel corso del trasporto e sostituisce il processo verbale di accertamento a norma dell'articolo 25 della presente convenzione e per la procedura di riserva;

    h)    "autenticazione": un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica oppure l'origine e l'integrità di dati in formato elettronico.

    Note esplicative relative all'articolo 2, lettera h)

    11.2 (h)-1    Fino a quando un approccio armonizzato sarà stato elaborato e descritto nelle specifiche eTIR, le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 possono autenticare il titolare ricorrendo a qualsiasi processo previsto dal rispettivo diritto nazionale, compresi tra l'altro il nome utente, la password o la firma elettronica.

    11.2. (h)-2    L'integrità dei dati scambiati tra il sistema internazionale eTIR e le autorità competenti, nonché l'autenticazione dei sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), saranno garantite mediante connessioni sicure, quali definite nelle specifiche tecniche eTIR.

    Articolo 3
    Attuazione del regime eTIR

    1.    Le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 collegano i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR in conformità alle specifiche eTIR.

    2.    Ciascuna Parte contraente è libera di stabilire entro quale data collega i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR. La data del collegamento è comunicata a tutte le altre Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 almeno sei mesi prima della data effettiva del collegamento.

    Nota esplicativa relativa all'articolo 3, paragrafo 2

    11.3.2        Si raccomanda alle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 di aggiornare il proprio sistema doganale nazionale e di assicurarne il collegamento con il sistema internazionale eTIR non appena l'allegato 11 entra in vigore per loro. Le unioni doganali o economiche possono decidere una data successiva, in modo da disporre del tempo per collegare i sistemi doganali nazionali di tutti i rispettivi Stati membri al sistema internazionale eTIR.

    Articolo 4
    Composizione, funzioni e regolamento interno dell'organo di attuazione tecnica

    1.    Le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 sono membri dell'organo di attuazione tecnica. Le sessioni di tale organo sono convocate periodicamente o su richiesta del comitato amministrativo, in funzione delle necessità di mantenimento delle specifiche eTIR. Il comitato amministrativo è regolarmente informato delle attività e delle considerazioni dell'organo di attuazione tecnica.

    2.    Le Parti contraenti che non hanno accettato l'allegato 11 a norma dell'articolo 60 bis, paragrafo 1, e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possono partecipare alle sessioni dell'organo di attuazione tecnica in qualità di osservatori.

    3.    L'organo di attuazione tecnica controlla gli aspetti tecnici e funzionali dell'attuazione del regime eTIR e coordina e promuove lo scambio di informazioni su questioni di sua competenza.

    4.    Alla sua prima sessione l'organo di attuazione tecnica adotta il proprio regolamento interno e lo presenta al comitato amministrativo per l'approvazione delle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11.

    Articolo 5
    Procedure di adozione ed emendamento delle specifiche eTIR

    L'organo di attuazione tecnica:

    a)    adotta le specifiche tecniche del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne l'allineamento con le specifiche funzionali del regime eTIR. All'atto dell'adozione decide in merito al periodo transitorio appropriato per la loro attuazione;

    b)    elabora le specifiche funzionali del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne l'allineamento con le specifiche concettuali del regime eTIR. Tali testi sono trasmessi al comitato amministrativo per adozione a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche tecniche a una data da stabilire al momento dell'adozione;

    c)    esamina, su richiesta del comitato amministrativo, le modifiche da apportare alle specifiche concettuali del regime eTIR. Le specifiche concettuali del regime eTIR e i relativi emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche funzionali a una data da stabilire al momento dell'adozione.

    Articolo 6
    Comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati

    1.    I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati sono comunicati dal titolare, o dal suo rappresentante, alle autorità competenti del paese di partenza e del paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione. Una volta accettata la dichiarazione o la modifica in conformità del diritto nazionale, le autorità competenti trasmettono i dati della dichiarazione o la relativa modifica al sistema internazionale eTIR.

    2.    I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati di cui al paragrafo 1 possono essere comunicati alle autorità competenti direttamente o tramite il sistema internazionale eTIR.

    3.    Le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano la comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati tramite il sistema internazionale eTIR.

    Nota esplicativa relativa all'articolo 6, paragrafo 3

    11.6.3        Si raccomanda alle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 di riconoscere, per quanto possibile, la comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati mediante i metodi indicati nelle specifiche funzionali e tecniche.

    4.    Le autorità competenti pubblicano l'elenco di tutti i mezzi elettronici mediante i quali possono essere comunicati i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati.

    Articolo 7
    Autenticazione del titolare

    1.    All'atto di accettare la dichiarazione nel paese di partenza o una modifica dei dati della dichiarazione in uno dei paesi situati lungo l'itinerario, le autorità competenti autenticano i dati TIR anticipati o i dati di modifica anticipati e il titolare in conformità del diritto nazionale.

    2.    Le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano l'autenticazione del titolare effettuata dal sistema internazionale eTIR.

    Nota esplicativa relativa all'articolo 7, paragrafo 2

    11.7.2        Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l'integrità dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati e che i dati sono stati trasmessi dal titolare.

    3.    Le autorità competenti pubblicano l'elenco dei meccanismi di autenticazione diversi da quelli specificati nel paragrafo 2 del presente articolo che possono essere utilizzati per l'autenticazione.

    4.    Le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano i dati della dichiarazione ricevuti dalle autorità competenti del paese di partenza e da quelle del paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione tramite il sistema internazionale eTIR come l'equivalente giuridico di un carnet TIR accettato.

    Nota esplicativa relativa all'articolo 7, paragrafo 4

    11.7.4        Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l'integrità dei dati della dichiarazione e che i dati sono stati trasmessi dalle autorità competenti dei paesi interessati dal trasporto.

    Articolo 8
    Riconoscimento reciproco dell'autenticazione del titolare

    L'autenticazione del titolare effettuata dalle autorità competenti delle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 che accettano la dichiarazione, o la modifica dei dati della dichiarazione, è riconosciuta dalle autorità competenti di tutte le Parti contraenti successive vincolate dall'allegato 11 nel corso di tutto il trasporto TIR.

    Nota esplicative relative all'articolo 8

    11.8        Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l'integrità dei dati della dichiarazione, compreso il riferimento al titolare, autenticati dalle autorità competenti che accettano la dichiarazione, ricevuti da autorità competenti e trasmessi ad autorità competenti.

    Articolo 9
    Requisiti aggiuntivi in materia di dati

    1.    Oltre ai dati indicati nelle specifiche funzionali e tecniche, le autorità competenti possono chiedere dati aggiuntivi stabiliti dalla legislazione nazionale.

    2.    Le autorità competenti dovrebbero, per quanto possibile, limitare i requisiti in materia di dati a quelli contenuti nelle specifiche funzionali e tecniche e adoperarsi per facilitare la comunicazione dei dati aggiuntivi in modo da non ostacolare i trasporti TIR effettuati in conformità del presente allegato.

    Article 10
    Procedura di riserva

    1.    In caso di impossibilità ad avviare il regime eTIR presso l'ufficio doganale di partenza per motivi tecnici, il titolare del carnet TIR può ricorrere al regime TIR.

    2.    Se un regime eTIR è stato avviato, ma non può essere continuato per motivi tecnici, le autorità competenti accettano il documento di accompagnamento e lo trattano secondo la procedura descritta nelle specifiche eTIR, a condizione che siano disponibili informazioni aggiuntive provenienti da altri sistemi elettronici, come descritto nelle specifiche funzionali e tecniche.

    3.    Le autorità competenti delle Parti contraenti hanno anche il diritto di chiedere alle associazioni garanti nazionali di confermare che la garanzia è valida e che il trasporto TIR è effettuato nell'ambito del regime eTIR, nonché di fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.

    4.    La procedura descritta al paragrafo 3 è definita di comune accordo fra le autorità competenti e l'associazione garante nazionale, come stabilito all'allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera d).

    Articolo 11
    Hosting del sistema internazionale eTIR

    1.    Il sistema internazionale eTIR è ospitato e gestito sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE).

    2.    L'ECE aiuta i paesi a collegare i rispettivi sistemi doganali al sistema internazionale eTIR, anche mediante prove di conformità volte a garantirne il corretto funzionamento prima del collegamento operativo.

    3.    Le risorse necessarie sono messe a disposizione dell'ECE per adempiere agli obblighi derivati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Salvo qualora il sistema internazionale eTIR sia finanziato con risorse provenienti dal bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, le risorse necessarie sono soggette alle norme e ai regolamenti finanziari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite applicabili ai fondi e ai progetti extra-bilancio. Il meccanismo di finanziamento relativo al funzionamento del sistema internazione eTIR a livello dell'ECE è deciso e approvato dal comitato amministrativo.

    Nota esplicativa relativa all'articolo 11, paragrafo 3

    11.11.3    Se necessario, le Parti contraenti possono decidere di finanziare i costi operativi del sistema internazionale eTIR mediante un importo per trasporto TIR. In tali casi le Parti contraenti decidono la data opportuna per introdurre meccanismi di finanziamento alternativi e le relative modalità. Il bilancio richiesto è elaborato dall'ECE, esaminato dall'organo di attuazione tecnica e approvato dal comitato amministrativo.

    Articolo 12
    Gestione del sistema internazionale eTIR

    1.    L'ECE adotta le disposizioni opportune per la conservazione e l'archiviazione dei dati nel sistema internazionale eTIR per un periodo minimo di 10 anni.

    2.    Tutti i dati conservati nel sistema internazionale eTIR possono essere utilizzati dall'ECE per conto degli organi competenti della presente convenzione ai fini dell'estrazione di statistiche aggregate.

    3.    Le autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio è effettuato un trasporto TIR nell'ambito del regime eTIR che diviene oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziario riguardante l'obbligo di pagamento della persona o delle persone direttamente responsabili o dell'associazione garante nazionale possono chiedere all'ECE e ottenere, a fini di verifica, le informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR relative alla controversia in esame. Tali informazioni possono essere addotte come elementi di prova nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali.

    4.    In casi diversi da quelli specificati nel presente articolo è vietata la diffusione o la divulgazione di informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR a persone o entità non autorizzate.

    Articolo 13
    Pubblicazione dell'elenco di uffici doganali in grado di gestire operazioni eTIR

       Le autorità competenti provvedono affinché l'elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere operazioni TIR nell'ambito del regime eTIR sia in ogni momento esatto e aggiornato nella banca dati elettronica per gli uffici doganali abilitati, costituita e gestita dalla commissione esecutiva TIR.

    Articolo 14
    Requisiti giuridici relativi alla comunicazione di dati a norma dell'allegato 10 della convenzione TIR

    I requisiti giuridici per la comunicazione di dati di cui all'allegato 10, paragrafi 1, 3 e 4, della presente convenzione, sono considerati soddisfatti mediante l'applicazione del regime eTIR.

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    Bruxelles, 17.12.2019

    COM(2019) 636 final

    2019/0279(NLE)

    eTIR Package

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione nel comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR 1 ("la convenzione TIR") in relazione alla prevista adozione di emendamenti concernenti l'introduzione della base giuridica per il regime TIR elettronico (eTIR).

    2.Contesto della proposta

    2.1.La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR

    La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR del 14 novembre 1975 ("la convenzione TIR") mira ad agevolare il trasporto internazionale di merci dagli uffici doganali di partenza verso gli uffici doganali di destinazione e attraverso tutti i paesi in cui è necessario transitare.

    La convenzione TIR è entrata in vigore nel 1978. A gennaio 2019 le parti della convenzione sono 76, di cui 75 Stati e l'Unione europea. L'Unione europea è parte della Convenzione TIR 2 dal 20 giugno 1983. Anche tutti gli Stati membri sono parti della convenzione TIR.

    2.2.Il comitato amministrativo

    Il comitato amministrativo agisce nel quadro della convenzione TIR. Il suo ruolo è esaminare e adottare gli emendamenti alla convenzione TIR. Le proposte sono messe ai voti e ogni Stato che è parte e che è rappresentato in una sessione del comitato amministrativo dispone di un voto. L'Unione ha competenza esclusiva nel settore delle dogane disciplinato dalla convenzione TIR. Tuttavia l'Unione, in quanto organizzazione internazionale, non dispone di diritti di voto; gli Stati membri dell'UE sono parti contraenti con diritto di voto.

    Gli emendamenti alla convenzione TIR sono adottati a maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. Per prendere una decisione è necessario un quorum pari ad almeno un terzo degli Stati che sono parti.

    2.3.L'atto previsto del comitato amministrativo

    Nella sessione di febbraio 2020 il comitato amministrativo dovrebbe adottare una decisione sull'adozione degli emendamenti proposti alla convenzione TIR ("l'atto previsto").

    Scopo dell'atto previsto è istituire la base giuridica necessaria per il regime eTIR. Tale base giuridica sarà costituita da un nuovo allegato 11 della convenzione TIR e da vari emendamenti correlati al corpo della convenzione e al suo allegato 9.

    L'atto previsto diventerà vincolante per le parti ai sensi dell'articolo 59 della convenzione TIR, che dispone: "Con riserva delle disposizioni dell'articolo 60, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente. Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento è reputato non accettato e non ha alcun effetto."

    3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

    3.1 Descrizione degli emendamenti proposti alla convenzione TIR

    Poiché la convenzione TIR rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, l'Unione deve adottare una posizione comune in merito agli emendamenti proposti per tutti i suoi Stati membri che sono parti contraenti della convenzione TIR. La decisione che deve essere assunta riguarda il fatto di essere vincolati o no dal nuovo allegato 11 proposto, che è inteso a fornire la base giuridica per la possibilità di ricorrere al regime TIR elettronico anziché al carnet TIR cartaceo. Va tuttavia osservato che, anche se l'Unione decide di essere vincolata dal nuovo allegato 11 proposto, l'Unione e i suoi Stati membri avranno ancora la flessibilità di decidere quando collegare i propri sistemi informatici al sistema eTIR ospitato dalle Nazioni Unite.

    Segue una spiegazione dettagliata del contenuto del nuovo allegato 11 proposto nonché delle modifiche proposte al corpo della convenzione TIR, che derivano dall'introduzione del nuovo allegato 11 proposto.

    Articoli della convenzione correlati all'allegato 11

    Il nuovo allegato 11 non può essere attuato senza modificare il corpo della convenzione TIR e il relativo allegato 9.

    La proposta di aggiungere un nuovo punto s) all'articolo 1 della convenzione TIR è stata elaborata per fornire una definizione del "regime eTIR", ossia un regime TIR attuato mediante uno scambio elettronico di dati che costituisce l'equivalente funzionale del carnet TIR. Tale articolo stabilisce inoltre che il "regime eTIR" è definito giuridicamente nel nuovo allegato 11 della convenzione stessa.

    La proposta di emendamento dell'articolo 3, lettera b), della convenzione TIR è necessaria per precisare che il trasporto TIR effettuato mediante regime eTIR deve essere garantito da un'associazione abilitata.

    La proposta di emendamento dell'articolo 43 della convenzione TIR mira a tener conto della nuova nota esplicativa di cui all'allegato 11, parte II, che interpreta alcune disposizioni della convenzione e dei suoi allegati. Tale emendamento può essere considerato di natura redazionale.

    La proposta di un nuovo articolo 58 quater della convenzione TIR è stata elaborata per istituire l'organo di attuazione tecnica. Tale organo avrà il compito di adottare e modificare le specifiche tecniche eTIR in linea con le specifiche concettuali e funzionali adottate dal comitato amministrativo.

    La proposta di emendamento degli articoli 59 e 61 della convenzione TIR e di introduzione di un nuovo articolo 60 bis prevede la procedura di entrata in vigore dell'allegato 11 e dei futuri emendamenti. L'allegato 11 entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che notificheranno la loro non accettazione al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ne risulterà pertanto una situazione in cui alcune parti contraenti della convenzione TIR saranno vincolate da questo nuovo allegato, mentre altre non lo saranno.

    La proposta di un nuovo punto xi) nell'allegato 9, parte I, paragrafo 3, istituisce un nuovo obbligo per le associazioni abilitate in caso di ricorso alla procedura di riserva durante un regime eTIR. Su richiesta delle autorità competenti, le associazioni dovranno confermare che il trasporto è effettuato nell'ambito del regime eTIR e che la garanzia è valida e dovranno fornire ogni altra informazione pertinente relativa al trasporto TIR.

    Nuovo allegato 11

    La prima parte dell'allegato 11 si compone di quattordici articoli che descrivono in dettaglio il funzionamento del futuro regime eTIR.

    L'articolo 1 sottolinea che le disposizioni dell'allegato si dovrebbero applicare unicamente alle parti contraenti vincolate dall'allegato 11, come previsto dal nuovo articolo 60 bis, paragrafo 1, della convenzione TIR, e che il regime eTIR non può essere utilizzato per trasporti effettuati in una parte del territorio di una parte contraente che non è vincolata dall'allegato 11 e che è uno Stato membro di un'unione doganale o economica con un unico territorio doganale.

    L'articolo 2 contiene le definizioni necessarie per la corretta descrizione del nuovo sistema eTIR. Tale articolo fornisce le seguenti definizioni: "sistema internazionale eTIR", "specifiche eTIR", "dati TIR anticipati", "dati di modifica anticipati", "dati della dichiarazione", "dichiarazione", "documento di accompagnamento" e "autenticazione".

    Le note esplicative relative all'articolo 2, lettera h), sottolineano che fino a quando un approccio armonizzato non sarà stabilito e descritto nelle specifiche eTIR, le parti contraenti disporranno di una certa flessibilità per autenticare il titolare del regime eTIR conformemente al diritto nazionale. Stabiliscono inoltre che la sicurezza dei dati scambiati tra il sistema internazionale eTIR e le autorità competenti sarà garantita secondo quanto definito nelle specifiche tecniche eTIR.

    L'articolo 3 riguarda l'attuazione concreta del sistema eTIR, che impone alle parti contraenti di collegare i propri sistemi informatici al sistema internazionale eTIR. Tuttavia, in linea con la formulazione proposta dall'Unione, questo articolo offre alle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 la flessibilità di stabilire entro quale data i rispettivi sistemi doganali saranno collegati al sistema internazionale eTIR. Questo punto è fondamentale per l'Unione in quanto avrà un impatto sui sistemi informatici doganali di tutti gli Stati membri e sulle componenti centrali ospitate dalla Commissione europea (nonché sulle specifiche del sistema comune dell'UE). Di conseguenza, anche se l'Unione e i suoi Stati membri fossero vincolati dall'allegato 11 e avessero voce in capitolo per quanto riguarda i suoi emendamenti futuri, essi sarebbero liberi di scegliere quando collegare i propri sistemi al nuovo sistema internazionale eTIR.

    La nota esplicativa relativa all'articolo 3, paragrafo 2, raccomanda alle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 di aggiornare i rispettivi sistemi doganali nazionali e di assicurarne il collegamento al sistema internazionale eTIR non appena entrerà in vigore l'allegato 11. Tuttavia, in linea con la richiesta formulata dall'Unione, alle unioni doganali o economiche è lasciata la flessibilità di decidere una data successiva, in modo che dispongano del tempo necessario per collegare i sistemi doganali nazionali di tutti i rispettivi Stati membri al sistema internazionale eTIR.

    L'articolo 4 stabilisce la composizione, le funzioni e le disposizioni del regolamento interno del nuovo organo di attuazione tecnica, istituito dal nuovo articolo 58 quater della convenzione TIR. È importante sottolineare che saranno membri di tale organo solo le parti contraenti vincolate dall'allegato 11. Le parti contraenti che non hanno accettato l'allegato 11 possono partecipare alle sessioni dell'organo di attuazione tecnica unicamente come osservatori.

    L'articolo 5 spiega in che modo il nuovo organo di attuazione tecnica si preparerà per l'adozione e la modifica, da parte del comitato amministrativo, delle specifiche concettuali e funzionali del sistema internazionale eTIR. Tale articolo specifica inoltre le modalità con cui l'organo di attuazione tecnica elabora e adotta o modifica le specifiche tecniche del regime eTIR in linea con le specifiche concettuali e funzionali.

    L'articolo 6 descrive la presentazione dei dati TIR anticipati. Tali dati saranno presentati anticipatamente dagli operatori per via elettronica. Le autorità competenti dovranno pubblicare l'elenco di tutti i mezzi elettronici mediante i quali possono essere presentati i dati TIR anticipati e i dati di modifica. Tale articolo dovrebbe essere letto in combinato disposto con il progetto di articolo 9 dell'allegato 11, che descrive le modalità con cui i requisiti aggiuntivi in materia di dati imposti dalla legislazione potrebbero essere aggiunti ai dati TIR anticipati. L'articolo stabilisce inoltre che le parti contraenti dovrebbero facilitare la comunicazione di tali dati aggiuntivi insieme con i dati TIR anticipati.

    La nota esplicativa relativa all'articolo 6, paragrafo 3, raccomanda che la parte contraente vincolata dall'allegato 11 riconosca i metodi indicati nelle specifiche eTIR per comunicare i dati TIR anticipati.

    L'articolo 7 definisce i meccanismi necessari per autenticare il titolare, o il suo rappresentante, che trasmette i dati TIR anticipati alle autorità competenti. È importante sottolineare che le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 dovranno accettare i dati della dichiarazione ricevuti dalle autorità competenti del paese di partenza e del paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione comunicati tramite il sistema internazionale eTIR.

    La nota esplicativa relativa all'articolo 7, paragrafo 2, garantisce che il sistema internazionale eTIR sia in grado di confermare l'integrità dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati inviati dal titolare.

    La nota esplicativa relativa all'articolo 7, paragrafo 4, garantisce che il sistema internazionale eTIR sia in grado di confermare l'integrità dei dati della dichiarazione inviati dalle autorità competenti.

    L'articolo 8 richiama un principio fondamentale della convenzione TIR, ossia il riconoscimento reciproco dell'autenticazione del titolare effettuata dalle autorità competenti delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11.

    La nota esplicativa relativa all'articolo 8 garantisce che il sistema internazionale eTIR sia in grado di confermare l'integrità del riferimento al titolare ricevuto dalle autorità competenti che hanno accettato la dichiarazione.

    L'articolo 10 introduce una procedura di riserva nel caso in cui sia impossibile avviare un regime eTIR per motivi tecnici e richiama gli obblighi delle associazioni garanti nazionali in tale situazione.

    Gli articoli 11 e 12 descrivono le modalità con cui il sistema internazionale eTIR sarà ospitato, finanziato e gestito. Dall'inizio della discussione su tale questione l'Unione si è espressa a favore della soluzione proposta di avere un sistema eTIR ospitato e gestito direttamente sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, al fine di garantire l'indipendenza del sistema internazionale eTIR dall'organizzazione internazionale (attualmente l'IRU).

    La nota esplicativa relativa all'articolo 11, paragrafo 3, chiarisce le norme per finanziare i costi operativi del sistema internazionale eTIR nel caso in cui i costi debbano essere coperti da un importo per trasporto TIR. In tal caso le parti contraenti hanno la responsabilità di decidere in merito ai meccanismi di finanziamento adeguati e alle relative modalità. Il bilancio sarà approvato dal comitato amministrativo.

    L'articolo 13 stabilisce le norme relative alla pubblicazione dell'elenco degli uffici doganali in grado di gestire le operazioni eTIR. Le autorità competenti provvedono affinché l'elenco degli uffici doganali in grado di effettuare operazioni TIR nell'ambito del regime eTIR sia esatto e aggiornato nella banca dati elettronica per gli uffici doganali abilitati costituita e gestita dalla commissione esecutiva TIR.

    L'articolo 14 specifica che la comunicazione dei dati per porre termine all'operazione TIR è considerata effettuata mediante l'applicazione del regime eTIR.

    3.2 Posizione proposta

    L'Unione condivide l'obiettivo del nuovo allegato 11 proposto della convenzione TIR: dopo oltre quindici anni di lavori preparatori è giunto il momento di avviare la transizione verso un ambiente TIR elettronico. Tale evoluzione è pienamente in linea con la politica e la legislazione dell'UE in materia di dogane elettroniche, che prevedono la transizione delle dogane verso un ambiente privo di supporti cartacei e pienamente elettronico e interoperabile, improntato ai valori fondamentali di semplicità, servizio e rapidità.

    Sulle proposte di emendamenti si sono svolte consultazioni con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti doganali "TIR" (coordinamento di Ginevra). Ulteriori consultazioni si sono tenute durante le sessioni del gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). La Commissione europea a nome dell'Unione e alcuni dei suoi Stati membri hanno anche partecipato a gruppi di esperti nell'ambito dell'UNECE istituiti per redigere le disposizioni giuridiche e tecniche dell'eTIR.

    Il coordinamento interno e le discussioni congiunte con gli Stati membri hanno chiaramente dimostrato l'esistenza di un ampio sostegno a favore del nuovo allegato 11 proposto.

    Si propone pertanto che l'Unione sostenga l'adozione degli emendamenti riguardanti l'introduzione della base giuridica per il regime TIR elettronico (eTIR).

    4.4. Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo 3 .

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione 4 ".

    4.1.2.Applicazione al caso di specie

    Il comitato amministrativo è un organo istituito mediante un accordo, ossia la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.

    L'atto che il comitato amministrativo è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante ai sensi del diritto internazionale, conformemente agli articoli 59 e 60 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso di specie

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano le dogane.

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    Poiché andrà a emendare la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR e i relativi allegati, è opportuno pubblicare l'atto del comitato amministrativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.

    2019/0279 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR del 14 novembre 1975 ("la convenzione TIR") è stata conclusa dall'Unione con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio 5 ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 6 .

    (2)Conformemente all'articolo 59 della convenzione TIR, il comitato amministrativo può adottare emendamenti a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.

    (3)Nel corso di una sessione nel febbraio 2020 il comitato amministrativo deve adottare un nuovo allegato 11 e i relativi emendamenti alla convenzione TIR.

    (4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato amministrativo, in quanto gli emendamenti alla convenzione TIR saranno vincolanti per l'Unione.

    (5)L'Unione è a favore del nuovo allegato 11 della convenzione TIR e dei necessari emendamenti al corpo della convenzione TIR in quanto essi sono conformi alla politica stabilita dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 , in base al quale in linea di principio tutte le comunicazioni con le autorità doganali devono essere elettroniche.

    (6)Un nuovo punto s) dell'articolo 1 della convenzione TIR deve definire il "regime eTIR" applicabile allo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali.

    (7)Un nuovo articolo 58 quater della convenzione TIR deve istituire un organo di attuazione tecnica incaricato di adottare le specifiche tecniche del sistema internazionale eTIR.

    (8)Un nuovo articolo 60 bis deve stabilire la procedura speciale per l'entrata in vigore del nuovo allegato 11 della convenzione TIR e dei suoi futuri emendamenti.

    (9)Gli emendamenti agli articoli 43, 59 e 61 vertono sugli adeguamenti necessari per l'introduzione del nuovo allegato 11.

    (10)Il nuovo allegato 11 della convenzione TIR deve consentire alle parti contraenti da esso vincolate di effettuare operazioni eTIR. Esso deve offrire all'Unione e ai suoi Stati membri la flessibilità di scegliere la data in cui collegare i rispettivi sistemi al sistema internazionale eTIR.

    (11)È pertanto opportuno che la posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione nel comitato amministrativo si basi sul progetto di emendamento accluso alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione nella 72a sessione o in una sessione successiva del comitato amministrativo si basa sul progetto di emendamento accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del comitato amministrativo esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

    Articolo 3

    Ulteriori modifiche del progetto di emendamento di cui all'articolo 1 della presente decisione possono essere concordate dal rappresentante dell'Unione nel comitato amministrativo, qualora lo richiedano i negoziati.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    La sigla TIR significa "trasporto internazionale di merci su strada" ("Transports Internationaux Routiers" o "International Road Transports").
    (2)    Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).
    (3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.
    (4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (5)    Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).
    (6)    GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.
    (7)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
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