EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0623

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali

COM/2019/623 final

Bruxelles, 12.12.2019

COM(2019) 623 final

2019/0273(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda una modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio [il "regolamento (UE) n. 654/2014" o il "regolamento"] 1 . L'obiettivo della modifica è la tutela degli interessi dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali in situazioni in cui i paesi terzi adottano misure illegali e contemporaneamente ostacolano una procedura di risoluzione delle controversie. Il regolamento non è stato originariamente concepito per affrontare tali situazioni, ma alla luce degli sviluppi attuali, segnatamente gli ostacoli alla risoluzione delle controversie nel quadro dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è necessario che l'Unione intervenga il più rapidamente possibile per tutelare i propri interessi.

La proposta è in linea con la priorità dell'Unione di far rispettare efficacemente i suoi diritti nell'ambito degli accordi commerciali internazionali. Gli orientamenti politici per la Commissione stabiliscono che: "[...] dobbiamo vigilare per far valere i nostri diritti, anche ricorrendo alle sanzioni, se altri ostacolano la risoluzione di un conflitto commerciale" 2 ; tale affermazione è ribadita nella lettera d'incarico indirizzata al commissario responsabile per il Commercio 3 .

La modifica proposta estende l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 per consentire l'intervento in una situazione in cui le procedure di risoluzione delle controversie sono ostacolate. Per garantire la tutela dei diritti dell'Unione è necessario adottare la presente modifica in tempi estremamente rapidi. Al fine di agevolare una rapida adozione da parte dei colegislatori, non sono proposte altre modifiche.

Ostacoli alla risoluzione delle controversie

In oltre due anni l'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) non è stato in grado di coprire i posti vacanti in seno all'organo d'appello dell'OMC. A causa del blocco delle nomine, a decorrere dall'11 dicembre 2019 l'organo d'appello consterà di un unico membro. Di conseguenza, da tale data l'organo d'appello non sarà in grado di esaminare nuovi appelli. I membri dell'OMC potranno evitare decisioni vincolanti e quindi non ottemperare ai loro obblighi internazionali opponendo appelli alle relazioni dei panel. Qualora sia opposto un appello alla relazione di un panel ma l'organo d'appello non sia in grado di funzionare, si verrà a creare un vuoto giuridico e la controversia resterà irrisolta (vale a dire che l'appello "cadrà nel vuoto", dall'espressione inglese "appealing into the void"); ne consegue che in tali situazioni il sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC non sarà vincolante. In ultima analisi, se le norme commerciali internazionali non possono essere fatte rispettare in modo efficace, gli interessi economici dell'Unione risulteranno compromessi.

Di fronte a tale scenario emergente, l'Unione si è adoperata strenuamente seguendo due filoni d'azione: i) presentazione di proposte intese a rispondere alle preoccupazioni sollevate dal membro dell'OMC che attua il blocco delle nomine e successivo dialogo con tutti i membri dell'OMC 4 e ii) sviluppo di misure di emergenza sotto forma di un accordo provvisorio volto a riprodurre il meccanismo di appello dell'OMC fino a quando non sarà ripristinato, mediante un arbitrato a norma dell'articolo 25 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC (DSU) 5 . Tale accordo provvisorio in materia di arbitrato d'appello mantiene l'esame d'appello e pertanto produce non solo una decisione definitiva in seguito al completamento dell'iter di risoluzione delle controversie mediante la procedura decisoria dell'OMC, che consta di due fasi, ma anche una decisione la cui applicazione può essere imposta in forza delle norme dell'OMC. Si tratta di una soluzione tampone destinata a coprire il periodo che precede il ripristino dell'operatività dell'organo d'appello. L'accordo provvisorio non è tuttavia un meccanismo automatico e richiederà il consenso individuale degli altri membri dell'OMC.

Sussiste anche il rischio che, in mancanza della necessaria collaborazione da parte di un paese terzo, la risoluzione delle controversie relative ad altri accordi commerciali internazionali dell'Unione, compresi gli accordi bilaterali e regionali, in particolare quelli più datati, possa essere compromessa, ad esempio qualora il paese terzo non designi un arbitro e non esista un meccanismo alternativo che consenta comunque di procedere alla risoluzione delle controversie. In tale situazione gli interessi economici dell'Unione saranno compromessi e dovranno essere tutelati secondo le modalità precedentemente illustrate. Detta situazione è ancor più pertinente alla luce del crescente accento posto dall'Unione sul rispetto delle norme. Si prevede inoltre un più intenso ricorso alla risoluzione delle controversie nell'ambito degli accordi di libero scambio bilaterali e regionali dell'Unione, in quanto un sempre maggior numero di accordi diventa applicabile, comportando obblighi che vanno al di là delle disposizioni esistenti dell'OMC. In effetti, l'Unione ha recentemente avviato i primi tre casi di questo genere.

Il regolamento (UE) n. 654/2014

A seguito del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 654/2014 quale quadro legislativo comune per il rispetto dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali sulla base di norme chiare e prevedibili per l'intervento della Commissione. I colegislatori hanno conferito alla Commissione il potere di adottare, tempestivamente, atti di esecuzione in conformità all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), entro l'ambito di applicazione stabilito dal regolamento nonché nei limiti e in conformità ai criteri espressamente enunciati.

A norma del regolamento, la Commissione può adottare i seguenti tipi di misure di politica commerciale: dazi doganali, restrizioni quantitative sulle importazioni o esportazioni di merci e misure nel settore degli appalti pubblici. Tali misure dovrebbero essere selezionate e concepite in base a criteri oggettivi, tra cui l'efficacia delle misure nell'indurre i paesi terzi a conformarsi alle norme commerciali internazionali, la loro capacità di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti dai provvedimenti adottati da paesi terzi e l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull'Unione, anche riguardo alle materie prime essenziali.

Il campo di applicazione del regolamento comprende l'adozione, la sospensione, la modifica e la revoca di atti di esecuzione per quanto riguarda:

a)il rispetto dei diritti dell'Unione in forza delle norme multilaterali e bilaterali vincolanti in materia di risoluzione delle controversie;

b)le misure di riequilibrio previste dalle norme multilaterali e bilaterali in materia di salvaguardia; e

c)le misure di riequilibrio in caso di modifiche da parte di un paese terzo alle sue concessioni a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

In particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'Unione in forza delle norme multilaterali e bilaterali vincolanti in materia di risoluzione delle controversie, la Commissione ha la facoltà di introdurre misure di politica commerciale qualora un paese terzo mantenga una misura illegale, segnatamente per indurre il paese terzo a conformarsi alle norme a tutela degli interessi dell'Unione. Tali misure sono tuttavia possibili solo se le procedure di risoluzione delle controversie per quanto riguarda la misura del paese terzo sono state portate a buon fine.

Il regolamento non prevede quindi il conferimento di poteri nelle situazioni in cui le procedure di risoluzione delle controversie non funzionano e quindi non si possono completare, come nelle situazioni in cui i meccanismi di risoluzione delle controversie sono ostacolati. La presente proposta di modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 pone rimedio a tale lacuna mediante l'estensione delle condizioni che consentono di intervenire in dette situazioni a norma del summenzionato regolamento.

Considerazioni politiche

La modifica proposta è principalmente incentrata sulle situazioni in cui, dopo che l'Unione è riuscita ad ottenere una decisione favorevole da parte di un panel per la risoluzione delle controversie dell'OMC, la procedura è ostacolata perché l'altra parte, che non ha acconsentito ad un accordo provvisorio in materia di arbitrato d'appello a norma dell'articolo 25 della DSU dell'OMC, oppone alla relazione di un panel dell'OMC un appello che "cade nel vuoto". In una tale situazione l'esito della procedura di risoluzione delle controversie non avrà carattere vincolante.

La modifica proposta riguarda inoltre situazioni analoghe che possono verificarsi nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali, in particolare gli accordi regionali o bilaterali, qualora un paese terzo non collabori, ove necessario, al funzionamento della risoluzione delle controversie, ad esempio qualora il paese terzo non designi un arbitro e non esista un meccanismo alternativo che consenta comunque una procedura arbitrale.

Per motivi di coerenza ed efficienza, la proposta riguarda entrambe queste due situazioni, che presentano le stesse cause profonde e comportano le stesse conseguenze negative per gli interessi economici dell'Unione. L'elemento comune risiede nel fatto che l'Unione dovrebbe essere in grado di far rispettare i propri diritti e dovrebbe farlo quanto più possibile mediante una procedura di risoluzione delle controversie indipendente e di tipo decisorio. Qualora ciò non sia fattibile e l'altra parte sia responsabile degli ostacoli all'iter di risoluzione delle controversie mediante la procedura decisoria vincolante e indipendente, l'Unione dovrebbe comunque essere in grado di far rispettare i propri diritti.

La presente proposta garantisce che l'Unione, in caso di necessità, sia dotata degli strumenti adeguati per tutelare i propri interessi economici. Si tratta di una linea d'azione che riflette l'impegno profuso dall'Unione a favore del multilateralismo e di una risoluzione delle controversie vincolante e indipendente e di tipo decisorio.

Qualora decidesse di non intraprendere tale azione, l'Unione non sarebbe di conseguenza in grado di tutelare i propri diritti in maniera tempestiva nelle situazioni precedentemente illustrate, in cui la risoluzione delle controversie è ostacolata. Ciò potrebbe addirittura costituire un incentivo per i paesi terzi ad opporsi a una risoluzione delle controversie di tipo decisorio nei casi in cui l'Unione goda di diritti derivanti da un accordo internazionale che viene violato dal paese terzo.

L'elaborazione del quadro già esistente sotto forma del regolamento garantirebbe la capacità dell'Unione di agire in tempi rapidi. La rapidità dell'intervento è di fondamentale importanza. Tale linea d'azione, in sintonia con la logica del regolamento, è pertanto preferibile rispetto ad una procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure di politica commerciale in ogni singolo caso in cui un paese terzo mantenga una misura del tipo che viene sistematicamente sottoposto alla procedura di risoluzione delle controversie, ma ostacoli la procedura decisoria.

Le misure di politica commerciale adottate a norma del regolamento servono, in particolare, a indurre un paese terzo a porre termine a una violazione di un accordo commerciale dell'Unione, a seguito del ricorso con esito positivo alla risoluzione delle controversie da parte dell'Unione. La modifica proposta introduce la possibilità per l'Unione di imporre misure a norma del regolamento, in particolare di indurre un paese terzo a porre termine a una violazione, anche senza il pieno ricorso ad una risoluzione delle controversie di tipo decisorio, qualora il paese terzo lo ostacoli.

Le misure previste sarebbero compatibili con gli obblighi internazionali assunti dall'Unione. Il diritto internazionale pubblico generale consente, a determinate condizioni quali la proporzionalità e la notifica preventiva, l'imposizione di contromisure, vale a dire di misure che sarebbero altrimenti contrarie agli obblighi internazionali di una parte lesa nei confronti del paese responsabile di una violazione del diritto internazionale e che sono intese a far cessare la violazione o a disporre un risarcimento. Si tratta di un diritto internazionale consuetudinario che è stato codificato dalla Commissione di diritto internazionale, un organismo delle Nazioni Unite, nel progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti 6 . In linea di principio, una parte che adotta contromisure non è esonerata dall'ottemperanza ai propri obblighi derivanti da una qualsiasi procedura applicabile di risoluzione delle controversie 7 . Tali disposizioni costituiscono una lex specialis in relazione alle disposizioni del diritto internazionale generale sulle contromisure 8 . La possibilità di ricorrere a contromisure in conformità ai requisiti del diritto internazionale pubblico generale viene tuttavia necessariamente ristabilita qualora la parte responsabile non collabori in buona fede nelle procedure di risoluzione delle controversie, impedendo in tal modo alla parte lesa di completarle. La Commissione di diritto internazionale osserva che tale possibilità sorge nel momento in cui una parte non attua le procedure di risoluzione delle controversie in buona fede o qualora uno Stato parte non collabori nell'istituzione del tribunale pertinente" 9 . Queste sono le situazioni in cui l'attuale modifica troverebbe applicazione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è in linea con la priorità dell'Unione di far rispettare efficacemente i suoi diritti nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, al fine di garantire l'occupazione e di promuovere la crescita nell'Unione. Essa adegua il quadro legislativo comune vigente a tale nuova situazione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è in linea con le altre normative dell'Unione e riafferma l'impegno dell'Unione nei confronti del multilateralismo e di una risoluzione delle controversie indipendente e di tipo decisorio. La proposta è volta a modificare il regolamento (UE) n. 654/2014 vigente, che era già coerente con le altre politiche dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune per via della natura delle misure adottate e del loro scopo, ossia l'attuazione degli accordi commerciali internazionali dell'Unione. La base giuridica sostanziale della modifica proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente. La politica commerciale comune è un settore di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva.

Proporzionalità

L'obiettivo della tempestiva tutela degli interessi dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali nelle situazioni in cui i paesi terzi adottano misure illegali e contemporaneamente impediscono una procedura di risoluzione delle controversie è conseguito in maniera ottimale mediante la proposta di modifica del regolamento (UE) n. 654/2014. La modifica è limitata all'introduzione di due nuove condizioni per l'intervento dell'Unione e non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo. Le misure adottate a norma del regolamento devono inoltre essere proporzionate. Nei casi in cui ciò non derivi dalle disposizioni dell'accordo internazionale in questione, la modifica aggiunge una disposizione esplicita in tal senso. Ciò è in linea con il requisito previsto dal diritto internazionale generale secondo il quale le contromisure devono essere proporzionate.

Scelta dell'atto giuridico

La Commissione ritiene che la presente modifica legislativa sia adeguata, in quanto interviene su un regolamento vigente, già adottato in virtù dell'articolo 207 TFUE.

3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Per questa iniziativa non si sono svolte consultazioni pubbliche. Le modifiche proposte introdurrebbero unicamente nuove condizioni per l'utilizzo del regolamento in relazione all'emergenza che si sta verificando in seno all'OMC

Ai fini dell'adozione di una qualsiasi misura di politica commerciale a norma del regolamento, la Commissione ha già l'obbligo di svolgere un esercizio di raccolta di informazioni e di seguire una procedura basata su atti di esecuzione in ogni singolo caso di applicazione. Grazie al suddetto esercizio la Commissione cercherà di ottenere informazioni e opinioni dai portatori di interessi riguardo agli interessi economici dell'Unione in settori specifici in cui potrebbe essere prevista l'adozione di contromisure. La Commissione deve tenere conto dei contributi ricevuti. Il comitato istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 10 assisterà la Commissione nell'applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014. Il comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri dell'Unione.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente. I dettagli pertinenti sono forniti di seguito.

Valutazione d'impatto

Per questa iniziativa non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, in considerazione della natura dell'argomento in questione, vale a dire il rispetto e l'attuazione dei diritti previsti in virtù degli accordi commerciali internazionali. La presente proposta non ha un impatto economico, sociale o ambientale diretto e la natura delle misure che possono essere adottate (caso per caso) non consente comunque una valutazione ex ante.

Come illustrato in precedenza, ai fini dell'adozione di una qualsiasi misura di politica commerciale la Commissione ha già l'obbligo di svolgere un esercizio di raccolta di informazioni e di seguire una procedura in ogni singolo caso di applicazione. Grazie al suddetto esercizio la Commissione cercherà di ottenere informazioni e opinioni dai portatori di interessi riguardo agli interessi economici dell'Unione in settori specifici.

La proposta rinnova l'obbligo della Commissione di riesaminare l'ambito di applicazione del regolamento dopo un certo periodo di tempo. La Commissione sarà pertanto in grado di esaminare di conseguenza l'impatto della modifica.

La presente proposta affronta inoltre una situazione urgente e richiede pertanto un intervento rapido.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

La modifica proposta prevede un meccanismo inteso a far rispettare i diritti dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta si limita all'introduzione di un numero ridotto di modifiche del regolamento (UE) n. 654/2014 vigente.

Le nuove disposizioni sono le seguenti:

all'articolo 3 (Ambito di applicazione), sono aggiunte le lettere a bis) e b bis) per consentire all'Unione di adottare misure nelle situazioni in cui una procedura di risoluzione delle controversie non può essere perseguita a causa dell'omessa collaborazione dell'altra parte, in una controversia commerciale nell'ambito, rispettivamente, dell'accordo OMC o di altri accordi commerciali internazionali conclusi a livello regionale o bilaterale. Per quanto concerne le controversie nell'ambito dell'accordo OMC, sarà necessario che un panel dell'OMC abbia confermato mediante decisione la facoltà dell'UE di agire e l'assenza di un consenso su un accordo provvisorio in materia di arbitrato d'appello;

all'articolo 4 è aggiunta la lettera b bis) per stabilire il requisito secondo cui le contromisure dell'Unione in tali situazioni non superano il livello di vanificazione o di pregiudizio causati da una misura del paese terzo. Quanto sopra è già previsto nel quadro vigente in virtù delle rispettive norme in materia di risoluzione delle controversie ed è in linea con il requisito del diritto internazionale pubblico generale in base al quale le contromisure devono essere commisurate alla violazione in risposta alla quale sono adottate;

l'articolo 10 è modificato in modo da rinnovare l'obbligo della Commissione di riesaminare l'ambito di applicazione del regolamento, compreso un obbligo di riesame per quanto riguarda la modifica proposta, dopo un periodo di cinque anni.

2019/0273 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 stabilisce un quadro legislativo comune per l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali in alcune situazioni specifiche.

(2)Una di tali situazioni riguarda i meccanismi di risoluzione delle controversie stabiliti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") e da altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali. Il regolamento (UE) n. 654/2014 consente all'Unione di sospendere gli obblighi in seguito alla conclusione delle procedure di risoluzione delle controversie.

(3)Tale regolamento non affronta tuttavia le situazioni in cui l'Unione ha la facoltà di agire in risposta a una misura mantenuta da un paese terzo ma la risoluzione delle controversie mediante procedura decisoria è ostacolata o altrimenti non disponibile per motivi di omessa collaborazione del paese terzo che ha adottato detta misura.

(4)L'organo di conciliazione dell'OMC non è stato in grado di coprire i posti vacanti in seno all'organo d'appello. L'organo d'appello non può più a svolgere la sua funzione se è composto da meno di tre membri. In attesa di una soluzione per tale situazione e al fine di preservare i principi e le caratteristiche essenziali del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC e i diritti procedurali dell'Unione nelle controversie in corso e future, l'Unione si è adoperata per convenire accordi provvisori in materia di arbitrato d'appello a norma dell'articolo 25 dell'intesa dell'OMC sulle regole e le procedure che governano la risoluzione delle controversie ("intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC"). Tale approccio è stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 27 maggio 2019 e il 15 luglio 2019 e sostenuto dal Parlamento europeo in una risoluzione del 28 novembre 2019. Se un membro dell'OMC si rifiuta di concludere un accordo di questo tipo e presenta un appello a un organo d'appello non funzionante, la risoluzione della controversia risulta di fatto ostacolata.

(5)Nella stessa ottica, una situazione analoga può verificarsi nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali, in particolare gli accordi regionali o bilaterali, qualora un paese terzo non collabori, ove necessario, al funzionamento della risoluzione delle controversie, ad esempio non designando un arbitro, e non sia previsto alcun meccanismo atto a garantire la composizione della controversia in tale situazione.

(6)Alla luce di tali ostacoli alla risoluzione delle controversie, l'Unione non sarà in grado di far rispettare gli accordi commerciali internazionali. È pertanto opportuno estendere l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 alle situazioni precedentemente illustrate.

(7)A tal fine l'Unione dovrebbe essere in grado di sospendere in tempi rapidi gli obblighi derivanti dagli accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, nel caso in cui il ricorso effettivo a un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie non sia possibile a causa del comportamento adottato da un paese terzo.

(8)È inoltre opportuno stabilire che, qualora siano poste in essere misure volte a limitare gli scambi con un paese terzo nelle situazioni in questione, tali misure dovrebbero essere commisurate alla vanificazione o al pregiudizio degli interessi commerciali dell'Unione causati dalle misure di tale paese terzo, in linea con gli obblighi assunti dall'Unione in virtù del diritto internazionale.

(9)La clausola di riesame del regolamento (UE) n. 654/2014 dovrebbe infine essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni e contemplare l'applicazione della modifica proposta.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 654/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 654/2014 è così modificato:

1)l'articolo 3 è così modificato:

a)è inserita la seguente lettera a bis):

"a bis)a seguito della diffusione della relazione di un panel dell'OMC che accoglie, in toto o in parte, le richieste presentate dall'Unione europea, se un appello a norma dell'articolo 17 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC non si può completare e se il paese terzo non ha acconsentito ad un accordo provvisorio in materia di arbitrato d'appello a norma dell'articolo 25 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC;";

b)è inserita la seguente lettera b bis):

"b bis)nelle controversie commerciali relative ad altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, se la risoluzione mediante procedura decisoria non è possibile in quanto il paese terzo non intraprende le azioni necessarie perché una procedura di risoluzione delle controversie possa funzionare;";

2)all'articolo 4, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera b bis):

"b bis)nel caso in cui siano adottate misure per limitare gli scambi con un paese terzo nelle situazioni di cui all'articolo 3, lettera a bis) o b bis), tali misure sono commisurate alla vanificazione o al pregiudizio degli interessi commerciali dell'Unione causati dalle misure di tale paese terzo;";

3)l'articolo 10 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Entro il 1° marzo 2025 la Commissione procede ad un riesame dell'ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle modifiche dell'ambito di applicazione che hanno effetto dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], delle misure di politica commerciale eventualmente adottate, nonché della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.";

b)il paragrafo 2 è così modificato:

i)la prima frase del primo comma è sostituita dalla seguente:

"Agendo a norma del paragrafo 1, la Commissione procede a un riesame volto a prevedere, ai sensi del presente regolamento, misure di politica commerciale aggiuntive intese a sospendere concessioni o altri obblighi nel settore degli scambi di servizi.";

ii)il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).
(2)    Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024,     https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf .
(3)    Lettera d'incarico, del 1° dicembre 2019, della presidente von der Leyen al commissario responsabile per il Commercio.
(4)    Il processo è guidato dall'ambasciatore Walker della Nuova Zelanda, l'attuale presidente dell'organo di conciliazione dell'OMC.
(5)    L'iniziativa è stata approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 maggio 2019 e il 15 luglio 2019. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione a sostegno di tale iniziativa il 28 novembre 2019.
(6)    Cfr. Commissione di diritto internazionale, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti), novembre 2001, assemblea generale, atti pubblici, cinquantacinquesima sessione, supplemento n. 10 (A/56/10), cap. IV.E.1, capitolo II e, in particolare, il commento introduttivo 1). 
(7)    Ibidem, articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
(8)    Ibidem, articolo 55.
(9)    Ibidem, articolo 52, paragrafo 3, lettera b), articolo 52, paragrafo 4, e commenti 2), 8) e 9).
(10)    Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).
(11)    Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).
Top