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Document 52019PC0462

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti

    COM/2019/462 final

    Bruxelles, 14.10.2019

    COM(2019) 462 final

    2019/0220(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione sulla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti, che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("l'accordo").

    2.Contesto della proposta

    2.1.L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Mongolia

    Obiettivo dell'accordo è instaurare un partenariato rafforzato tra l'UE, i suoi Stati membri e la Mongolia, nonché approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni. L'accordo, che creerà un quadro coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni tra l'UE e la Mongolia, è entrato in vigore il 1° novembre 2017.

    2.2.Il comitato misto e il sottocomitato per il commercio e gli investimenti

    Il comitato misto è istituito dall'articolo 56 dell'accordo. I suoi compiti principali sono: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo; b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi dell'accordo; c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi dell'accordo.

    Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno, per dare attuazione ad aspetti specifici dell'accordo. Il comitato misto si riunisce a un livello sufficientemente elevato. Esso adotta il proprio regolamento interno e può istituire gruppi di lavoro specializzati per trattare questioni specifiche.

    Il sottocomitato per il commercio e gli investimenti è istituito dall'articolo 28 dell'accordo. Esso assiste il comitato misto nello svolgimento dei suoi compiti, occupandosi di tutti gli aspetti della cooperazione in materia di commercio e investimenti.

    2.3.L'atto previsto del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti

    Il comitato misto adotta una decisione relativa all'adozione del proprio regolamento interno e di quello dei gruppi di lavoro specializzati. Il sottocomitato per il commercio e gli investimenti adotta una decisione relativa all'adozione del proprio regolamento interno ("l'atto previsto").

    La finalità dell'atto previsto è l'adozione, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 56, paragrafo 6, dell'accordo, del regolamento interno alla base dell'organizzazione del comitato misto nonché del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e gli investimenti e dei gruppi di lavoro specializzati, onde consentire l'attuazione dell'accordo.

    3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

    La posizione da assumere a nome dell'Unione dovrebbe consentire l'adozione del regolamento interno del comitato misto UE-Mongolia e di quello del sottocomitato per il commercio e gli investimenti e dei gruppi di lavoro specializzati. La posizione dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il comitato misto e il sottocomitato per il commercio e gli investimenti sono organi istituiti da un accordo, ossia dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra.

    Gli atti che tali organi sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici poiché, a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto e il sottocomitato per il commercio e gli investimenti adottano decisioni vincolanti per le Parti.

    Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    Scopo degli atti previsti è promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo e agevolarne l'applicazione. Il regolamento interno del comitato misto riguarda il funzionamento generale di un organismo istituito sulla base di un accordo. Pertanto, l'ambito di applicazione della decisione deve essere determinato alla luce dell'accordo nel suo complesso 2 . 

    Nella fattispecie, la finalità e la componente preponderanti dell'accordo sono la cooperazione con un paese in via di sviluppo (articolo 209 del TFUE) 3 . Pertanto, la base giuridica appropriata deve essere l'articolo 209 del TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    L'atto del comitato misto ne stabilirà il regolamento interno e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2019/0220 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("l'accordo"), è entrato in vigore il 1° novembre 2017.

    (2)L'articolo 56, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo. 

    (3)A norma dell'articolo 56, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e, a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, può istituire gruppi di lavoro specializzati.

    (4)L'articolo 28, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un sottocomitato per il commercio e gli investimenti.

    (5)A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e gli investimenti stabilisce il proprio regolamento interno.

    (6)Al fine di garantire l'efficace attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto.

    (7)È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti. La posizione dell'Unione nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti acclusi alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione sulla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto, che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto UE-Mongolia, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

    La posizione sulla prevista adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e gli investimenti, che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti deve basarsi sul progetto di decisione del sottocomitato per il commercio e gli investimenti accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Causa C-399/12 Germania/Consiglio (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (2)    Causa C-244/17 Commissione/Consiglio (Kazakistan), ECLI:EU:C:2018:662, punto 40.
    (3)    Per quanto riguarda la portata della politica di sviluppo, si veda la causa C-377/12, Commissione/Consiglio (Filippine), punti 36-37.
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    Bruxelles, 14.10.2019

    COM(2019) 462 final

    ALLEGATI

    della

    Proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti


    ALLEGATO I

    Decisione n. 1/ del comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("il comitato misto UE-Mongolia")

    del....

    che adotta il proprio regolamento interno

    IL COMITATO MISTO UE-MONGOLIA,

    visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 56,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2017.

    (2)A norma dell'articolo 56, paragrafo 6, il comitato misto UE-Mongolia adotta il proprio regolamento interno,

    DECIDE:

    Articolo unico

    È adottato il regolamento interno del comitato misto UE-Mongolia che figura in allegato.

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles/Ulan-Bator,

    Per il comitato misto UE-Mongolia

    Il presidente

    ALLEGATO

    REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO UE-MONGOLIA

    Articolo 1
    Composizione e presidenza

    1.    Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 56 dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("il comitato misto UE-Mongolia"), svolge le funzioni previste all'articolo 56 dell'accordo.

    2.    Il comitato misto UE-Mongolia è composto da rappresentanti delle Parti definiti dall'accordo al più alto livello possibile.

    3.    Il comitato misto UE-Mongolia è presieduto a turno, per un anno civile, dal ministro degli Affari esteri della Mongolia e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. I presidenti possono delegare a un alto funzionario l'autorità di presiedere tutte le riunioni del comitato misto UE-Mongolia o parte di esse.

    Articolo 2
    Riunioni

    1.    Il comitato misto UE-Mongolia si riunisce di norma una volta all'anno, salvo diverso accordo tra le Parti. Le riunioni del comitato misto UE-Mongolia sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono in alternanza a Bruxelles e a Ulan-Bator, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto UE-Mongolia.

    2.    A titolo eccezionale e ove le Parti siano d'accordo, le riunioni del comitato misto UE-Mongolia possono anche svolgersi con mezzi tecnologici, ad esempio mediante videoconferenza.

    Articolo 3
    Delegazioni

    1.    Ciascuna Parte comunica al presidente la prevista composizione della propria delegazione prima di ogni riunione del comitato misto UE-Mongolia.

    2.    Il presidente, d'intesa con le Parti, può invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento. Le Parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali esperti o rappresentanti di altri organismi possono partecipare alle riunioni.

    Articolo 4
    Informazioni al pubblico

    1.    Salvo decisione contraria del presidente, di concerto con le Parti, le riunioni del comitato misto UE-Mongolia non sono pubbliche. Se una Parte comunica al comitato misto UE-Mongolia informazioni ritenute riservate, l'altra Parte tratta dette informazioni come tali.

    2.    Se lo ritiene opportuno, il comitato misto UE-Mongolia può rilasciare dichiarazioni pubbliche.

    Articolo 5
    Segretariato

    Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del governo della Mongolia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto UE-Mongolia. Essi sono informati di tutte le comunicazioni destinate al presidente o inviate da quest'ultimo, anche in qualsiasi forma scritta quale la posta elettronica.

    Articolo 6
    Ordine del giorno delle riunioni

    1.    Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del comitato misto UE-Mongolia. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso alle Parti, unitamente ai documenti pertinenti, almeno 21 giorni prima della data della riunione.

    2.    Ciascuna Parte può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno.

    3.    Il comitato misto UE-Mongolia adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle Parti.

    4.    I segretari del comitato misto UE-Mongolia rendono pubblico l'ordine del giorno provvisorio del comitato misto prima della riunione.

    5.    In circostanze speciali e d'intesa con le Parti, il presidente può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

    Articolo 7
    Verbale concordato

    1.    Le conclusioni delle riunioni del comitato misto UE-Mongolia sono registrate in forma di verbale concordato.

    2.    Il presidente riassume le conclusioni raggiunte dal comitato misto UE-Mongolia a ciascuna riunione. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale sulla base di dette conclusioni, preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 30 giorni di calendario dalla data della riunione.

    3.    Il comitato misto UE-Mongolia approva il progetto di verbale preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data da esso convenuta. Dopo che il progetto di verbale è stato approvato dal comitato misto UE-Mongolia, il presidente ne firma due esemplari originali. Ciascuna Parte riceve un originale.

    Articolo 8
    Decisioni e raccomandazioni

    1.    Il comitato misto UE-Mongolia può convenire l'adozione di raccomandazioni o decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

    2.    Le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto UE-Mongolia recano rispettivamente il titolo "decisione" o "raccomandazione", seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

    3.    Qualora richiesto dalle circostanze, il comitato misto UE-Mongolia può adottare le proprie decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta.

    4.    Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto UE-Mongolia sono redatte in due copie facenti fede, entrambe firmate dal presidente del comitato.

    5.    Le Parti possono pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto UE-Mongolia nella propria Gazzetta ufficiale.

    Articolo 9
    Spese

    1.    Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto UE-Mongolia, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Ciascuna Parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.     

    2.    La Parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.

    Articolo 10
    Gruppi di lavoro specializzati

    1.    Il comitato misto UE-Mongolia può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

    2.    Il comitato misto UE-Mongolia può decidere di abolire qualsiasi gruppo di lavoro specializzato e di adottarne o modificarne il mandato.

    3.    I gruppi di lavoro specializzati non hanno alcun potere decisionale. Dopo ciascuna riunione riferiscono in dettaglio al comitato misto UE-Mongolia, oralmente e per iscritto, in merito alle proprie attività e possono rivolgergli raccomandazioni.

    Articolo 11
    Modifica del regolamento interno

    Il regolamento interno può essere modificato di comune accordo dalle Parti a norma dell'articolo 8.



    ALLEGATO II

    Decisione n. 1/.... del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti")

    del....

    che adotta il proprio regolamento interno

    IL SOTTOCOMITATO UE-MONGOLIA PER IL COMMERCIO E GLI INVESTIMENTI,

    visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 28,

    considerando quanto segue:

    (1)A norma dell'articolo 28 dell'accordo, è stato istituito il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti incaricato di assistere il comitato misto nello svolgimento dei suoi compiti, occupandosi di tutti i settori che rientrano nel titolo IV dell'accordo (cooperazione in materia di scambi e investimenti).

    (2)A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti stabilisce il proprio regolamento interno,

    DECIDE:

    Articolo unico

    È adottato il regolamento interno del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti che figura in allegato.

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles/Ulan-Bator,

    Per il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti

    Il presidente



    ALLEGATO

    REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO UE-MONGOLIA PER IL COMMERCIO E GLI INVESTIMENTI

    Articolo 1
    Composizione e presidenza

    1.    Il sottocomitato istituito a norma dell'articolo 28 dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti"), svolge le funzioni previste all'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo.

    2.     Il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti è composto da rappresentanti dell'Unione e della Mongolia a un livello adeguato ed è presieduto a turno, per un anno civile, da un rappresentante del servizio competente della Commissione europea per l'UE e da [...] per la Mongolia.

    Articolo 2
    Riunioni

    1.    Il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti si riunisce una volta all'anno, poco prima della riunione del comitato misto UE-Mongolia. Le riunioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono in alternanza a Bruxelles e a Ulan-Bator, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi sessioni speciali del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti. 

    2.    Ove le Parti siano d'accordo, le riunioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti possono svolgersi mediante videoconferenza.

    Articolo 3
    Delegazioni

    1.     Ciascuna Parte comunica al presidente la prevista composizione della propria delegazione prima di ogni riunione del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti.

    2.    Il presidente, d'intesa con le Parti, può invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento. Le Parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori e rappresentanti di altri organismi possono partecipare alle riunioni.

    Articolo 4
    Informazioni al pubblico

    1.    Salvo decisione contraria del presidente, di concerto con le Parti, le riunioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti non sono pubbliche. Se una Parte comunica al sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti informazioni ritenute riservate, l'altra Parte tratta dette informazioni come tali.

    2.    Se lo ritiene opportuno, il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti può rilasciare dichiarazioni e relazioni destinate al pubblico.

    Articolo 5
    Segretariato

    1.    Un rappresentante del servizio competente della Commissione europea e un rappresentante del ministero degli Affari esteri della Mongolia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti.

    Articolo 6
    Ordine del giorno delle riunioni

    1.    Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti.

    2.    Ciascuna Parte può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno.

    3.    Il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle Parti.

    4.    I segretari del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti rendono pubblico l'ordine del giorno provvisorio del sottocomitato prima della riunione.

    Articolo 7
    Verbale

    1.    Le conclusioni delle riunioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti sono registrate in forma di verbale concordato.

    2.    Il presidente riassume le conclusioni raggiunte dal sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti a ciascuna riunione e le comunica al comitato misto UE-Mongolia. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale sulla base di dette conclusioni, preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 30 giorni di calendario dalla data della riunione.

    3.    Il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti approva il progetto di verbale preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualsiasi data da esso convenuta.

    Articolo 8
    Decisioni

    1.    Il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti può convenire in merito a decisioni ove previsto dall'accordo.

    2.    Le decisioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti recano il titolo "decisione del sottocomitato per il commercio e gli investimenti", seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

    3.    Se le circostanze lo richiedono, il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti può adottare le proprie decisioni mediante procedura scritta.

    4.    Le decisioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti sono redatte in due copie facenti fede, entrambe firmate dal presidente.

    5.    Le Parti possono pubblicare le decisioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti nelle rispettive Gazzette ufficiali.

    Articolo 9
    Spese

    1.    Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Ciascuna Parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.

    2.    La Parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.

    Articolo 10
    Modifica del regolamento interno

    Il regolamento interno può essere modificato di comune accordo dalle Parti.

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