COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.10.2019
COM(2019) 462 final
ALLEGATI
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti
ALLEGATO I
Decisione n. 1/ del comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("il comitato misto UE-Mongolia")
del....
che adotta il proprio regolamento interno
IL COMITATO MISTO UE-MONGOLIA,
visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 56,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2017.
(2)A norma dell'articolo 56, paragrafo 6, il comitato misto UE-Mongolia adotta il proprio regolamento interno,
DECIDE:
Articolo unico
È adottato il regolamento interno del comitato misto UE-Mongolia che figura in allegato.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles/Ulan-Bator,
Per il comitato misto UE-Mongolia
Il presidente
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO UE-MONGOLIA
Articolo 1
Composizione e presidenza
1.
Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 56 dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("il comitato misto UE-Mongolia"), svolge le funzioni previste all'articolo 56 dell'accordo.
2.
Il comitato misto UE-Mongolia è composto da rappresentanti delle Parti definiti dall'accordo al più alto livello possibile.
3.
Il comitato misto UE-Mongolia è presieduto a turno, per un anno civile, dal ministro degli Affari esteri della Mongolia e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. I presidenti possono delegare a un alto funzionario l'autorità di presiedere tutte le riunioni del comitato misto UE-Mongolia o parte di esse.
Articolo 2
Riunioni
1.
Il comitato misto UE-Mongolia si riunisce di norma una volta all'anno, salvo diverso accordo tra le Parti. Le riunioni del comitato misto UE-Mongolia sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono in alternanza a Bruxelles e a Ulan-Bator, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto UE-Mongolia.
2.
A titolo eccezionale e ove le Parti siano d'accordo, le riunioni del comitato misto UE-Mongolia possono anche svolgersi con mezzi tecnologici, ad esempio mediante videoconferenza.
Articolo 3
Delegazioni
1.
Ciascuna Parte comunica al presidente la prevista composizione della propria delegazione prima di ogni riunione del comitato misto UE-Mongolia.
2.
Il presidente, d'intesa con le Parti, può invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento. Le Parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali esperti o rappresentanti di altri organismi possono partecipare alle riunioni.
Articolo 4
Informazioni al pubblico
1.
Salvo decisione contraria del presidente, di concerto con le Parti, le riunioni del comitato misto UE-Mongolia non sono pubbliche. Se una Parte comunica al comitato misto UE-Mongolia informazioni ritenute riservate, l'altra Parte tratta dette informazioni come tali.
2.
Se lo ritiene opportuno, il comitato misto UE-Mongolia può rilasciare dichiarazioni pubbliche.
Articolo 5
Segretariato
Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del governo della Mongolia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto UE-Mongolia. Essi sono informati di tutte le comunicazioni destinate al presidente o inviate da quest'ultimo, anche in qualsiasi forma scritta quale la posta elettronica.
Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni
1.
Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del comitato misto UE-Mongolia. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso alle Parti, unitamente ai documenti pertinenti, almeno 21 giorni prima della data della riunione.
2.
Ciascuna Parte può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno.
3.
Il comitato misto UE-Mongolia adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle Parti.
4.
I segretari del comitato misto UE-Mongolia rendono pubblico l'ordine del giorno provvisorio del comitato misto prima della riunione.
5.
In circostanze speciali e d'intesa con le Parti, il presidente può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 7
Verbale concordato
1.
Le conclusioni delle riunioni del comitato misto UE-Mongolia sono registrate in forma di verbale concordato.
2.
Il presidente riassume le conclusioni raggiunte dal comitato misto UE-Mongolia a ciascuna riunione. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale sulla base di dette conclusioni, preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 30 giorni di calendario dalla data della riunione.
3.
Il comitato misto UE-Mongolia approva il progetto di verbale preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data da esso convenuta. Dopo che il progetto di verbale è stato approvato dal comitato misto UE-Mongolia, il presidente ne firma due esemplari originali. Ciascuna Parte riceve un originale.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
1.
Il comitato misto UE-Mongolia può convenire l'adozione di raccomandazioni o decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
2.
Le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto UE-Mongolia recano rispettivamente il titolo "decisione" o "raccomandazione", seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
3.
Qualora richiesto dalle circostanze, il comitato misto UE-Mongolia può adottare le proprie decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta.
4.
Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto UE-Mongolia sono redatte in due copie facenti fede, entrambe firmate dal presidente del comitato.
5.
Le Parti possono pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto UE-Mongolia nella propria Gazzetta ufficiale.
Articolo 9
Spese
1.
Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto UE-Mongolia, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Ciascuna Parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.
2.
La Parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.
Articolo 10
Gruppi di lavoro specializzati
1.
Il comitato misto UE-Mongolia può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
2.
Il comitato misto UE-Mongolia può decidere di abolire qualsiasi gruppo di lavoro specializzato e di adottarne o modificarne il mandato.
3.
I gruppi di lavoro specializzati non hanno alcun potere decisionale. Dopo ciascuna riunione riferiscono in dettaglio al comitato misto UE-Mongolia, oralmente e per iscritto, in merito alle proprie attività e possono rivolgergli raccomandazioni.
Articolo 11
Modifica del regolamento interno
Il regolamento interno può essere modificato di comune accordo dalle Parti a norma dell'articolo 8.
ALLEGATO II
Decisione n. 1/.... del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti")
del....
che adotta il proprio regolamento interno
IL SOTTOCOMITATO UE-MONGOLIA PER IL COMMERCIO E GLI INVESTIMENTI,
visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 28,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 28 dell'accordo, è stato istituito il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti incaricato di assistere il comitato misto nello svolgimento dei suoi compiti, occupandosi di tutti i settori che rientrano nel titolo IV dell'accordo (cooperazione in materia di scambi e investimenti).
(2)A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti stabilisce il proprio regolamento interno,
DECIDE:
Articolo unico
È adottato il regolamento interno del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti che figura in allegato.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles/Ulan-Bator,
Per il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti
Il presidente
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO UE-MONGOLIA PER IL COMMERCIO E GLI INVESTIMENTI
Articolo 1
Composizione e presidenza
1.
Il sottocomitato istituito a norma dell'articolo 28 dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti"), svolge le funzioni previste all'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo.
2.
Il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti è composto da rappresentanti dell'Unione e della Mongolia a un livello adeguato ed è presieduto a turno, per un anno civile, da un rappresentante del servizio competente della Commissione europea per l'UE e da [...] per la Mongolia.
Articolo 2
Riunioni
1.
Il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti si riunisce una volta all'anno, poco prima della riunione del comitato misto UE-Mongolia. Le riunioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono in alternanza a Bruxelles e a Ulan-Bator, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi sessioni speciali del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti.
2.
Ove le Parti siano d'accordo, le riunioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti possono svolgersi mediante videoconferenza.
Articolo 3
Delegazioni
1.
Ciascuna Parte comunica al presidente la prevista composizione della propria delegazione prima di ogni riunione del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti.
2.
Il presidente, d'intesa con le Parti, può invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento. Le Parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori e rappresentanti di altri organismi possono partecipare alle riunioni.
Articolo 4
Informazioni al pubblico
1.
Salvo decisione contraria del presidente, di concerto con le Parti, le riunioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti non sono pubbliche. Se una Parte comunica al sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti informazioni ritenute riservate, l'altra Parte tratta dette informazioni come tali.
2.
Se lo ritiene opportuno, il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti può rilasciare dichiarazioni e relazioni destinate al pubblico.
Articolo 5
Segretariato
1.
Un rappresentante del servizio competente della Commissione europea e un rappresentante del ministero degli Affari esteri della Mongolia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti.
Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni
1.
Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti.
2.
Ciascuna Parte può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno.
3.
Il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle Parti.
4.
I segretari del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti rendono pubblico l'ordine del giorno provvisorio del sottocomitato prima della riunione.
Articolo 7
Verbale
1.
Le conclusioni delle riunioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti sono registrate in forma di verbale concordato.
2.
Il presidente riassume le conclusioni raggiunte dal sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti a ciascuna riunione e le comunica al comitato misto UE-Mongolia. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale sulla base di dette conclusioni, preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 30 giorni di calendario dalla data della riunione.
3.
Il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti approva il progetto di verbale preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualsiasi data da esso convenuta.
Articolo 8
Decisioni
1.
Il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti può convenire in merito a decisioni ove previsto dall'accordo.
2.
Le decisioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti recano il titolo "decisione del sottocomitato per il commercio e gli investimenti", seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
3.
Se le circostanze lo richiedono, il sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti può adottare le proprie decisioni mediante procedura scritta.
4.
Le decisioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti sono redatte in due copie facenti fede, entrambe firmate dal presidente.
5.
Le Parti possono pubblicare le decisioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti nelle rispettive Gazzette ufficiali.
Articolo 9
Spese
1.
Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Ciascuna Parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.
2.
La Parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.
Articolo 10
Modifica del regolamento interno
Il regolamento interno può essere modificato di comune accordo dalle Parti.