COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.9.2019
COM(2019) 438 final
ALLEGATO
della
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
[Cooperazione estesa in materia di clima UE – Islanda – Norvegia]
ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. […]
del […]
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia si sono impegnate a ridurre le loro emissioni complessive di gas a effetto serra per mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali.
(2)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE.
(3)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013.
(4)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE a certe disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di fondamentale importanza per l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842.
(5)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE a certe disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE di fondamentale importanza per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.
(6)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE a certe disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di fondamentale importanza per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.
(7)Con la presente decisione, l'Islanda e la Norvegia adottano misure per conseguire i loro obiettivi di ridurre almeno del 40 % le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
(8)La presente decisione non pregiudica le modalità di attuazione dell'accordo di Parigi da parte dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia.
(9)Le questioni di bilancio non rientrano nell'accordo SEE. L'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/842 non pregiudica pertanto il campo di applicazione dell'accordo SEE.
(10)L'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe operare in stretto coordinamento con la Commissione ogniqualvolta è chiamata a svolgere compiti riguardanti l'Islanda e la Norvegia a norma della presente decisione.
(11)Le competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Corte EFTA ai sensi della presente decisione sono limitate agli obblighi assunti in conformità della stessa.
(12)Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per consentire tale cooperazione estesa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 3 (Ambiente) del protocollo 31 dell'accordo SEE, dopo il paragrafo 7, è inserito il seguente paragrafo:
"8. a) L'Islanda e la Norvegia conseguiranno i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 in conformità dei seguenti atti:
-32018 R 0841: Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come segue:
i)all'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'Islanda, anziché "30 anni" leggasi "50 anni";
ii)all'articolo 8, paragrafo 7, è aggiunto quanto segue:
"Gli Stati EFTA comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti per il periodo dal 2021 al 2025 entro nove mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx del xx/xxxx [della presente decisione]. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati EFTA.";
iii)per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), va letto come segue:
"lo Stato EFTA ha presentato una strategia, come indicato in appresso, per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura con una prospettiva di almeno 30 anni, includendo anche misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali;
1. Entro il 1° gennaio 2020, ciascuno Stato EFTA elabora e presenta all'Autorità di vigilanza EFTA la sua strategia per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura con una prospettiva di almeno 30 anni. Se necessario, gli Stati EFTA dovrebbero aggiornare le rispettive strategie entro il 1° gennaio 2025.
2. Le strategie degli Stati EFTA contribuiscono a:
a) adempiere agli impegni assunti dagli Stati EFTA nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra antropogeniche ed aumentare l'assorbimento dai pozzi e promuovere un maggiore sequestro del carbonio;
b) realizzare l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali;
c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi nella misura pertinente per il settore LULUCF, in conformità dell'obiettivo, nel contesto delle riduzioni necessarie, secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), per ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli Stati EFTA in modo efficace in termini di costi e aumentare l'assorbimento tramite pozzi ai fini degli obiettivi relativi alla temperatura contenuti nell'accordo di Parigi, in modo da conseguire un equilibrio tra le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, su una base di equità e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a eliminare la povertà.
3. Le strategie degli Stati EFTA riguardano:
a) le riduzioni delle emissioni e l'aumento degli assorbimenti nel settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) tenendo conto della bioenergia e dei biomateriali provenienti da questo settore;
b) nella misura pertinente all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura, collegamenti con altri programmi e obiettivi nazionali a lungo termine e con altre politiche e misure.
4. Gli Stati EFTA informano il pubblico e rendono immediatamente pubbliche le rispettive strategie a lungo termine e i relativi aggiornamenti.
5. L'Autorità di vigilanza EFTA valuta se le strategie degli Stati EFTA sono idonee a documentare gli adempimenti a norma del presente articolo.
6. Le strategie degli Stati EFTA per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura dovrebbero contenere gli elementi seguenti:
A. PANORAMICA E PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE
A.1. Sintesi
A.2. Contesto giuridico e programmatico comprese, se del caso, tappe indicative per il 2040 e il 2050
B. CONTENUTO
B.1. USO DEL SUOLO, CAMBIAMENTI DI USO DEL SUOLO E SILVICOLTURA (LULUCF)
B.1.1. Proiezioni relative alle riduzioni delle emissioni e all'aumento degli assorbimenti entro il 2050
B.1.2 Nella misura del possibile, emissioni attese dalle fonti e da ciascun gas a effetto serra
B.1.3. Opzioni previste per la riduzione delle emissioni e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi
B.1.4. Nella misura pertinente per la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali; politiche e misure di adattamento
B.1.5 Aspetti relativi alla domanda di biomassa forestale sul mercato e all'impatto sui raccolti
B.1.6. Se necessario, dettagli concernenti la modellazione (compresi i presupposti) e/o l'analisi, gli indicatori, ecc.";
iv)all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
"L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui al presente articolo per quanto riguarda gli Stati EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA viene informata se l'amministratore centrale blocca una transazione riguardante gli Stati EFTA o effettuata dagli Stati EFTA.";
v)nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:
"Islanda 0,5102
Norvegia 0,110 5";
vi)nella tabella dell'allegato III è aggiunto quanto segue:
"Islanda1990
Norvegia1990";
vii) nell'allegato IV, sezione A, lettera g), è aggiunto quanto segue:
"Per gli Stati EFTA, il livello di riferimento per il periodo 2021-2025 è coerente con le proiezioni comunicate su base volontaria all'Agenzia europea dell'ambiente a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e, per l'Islanda, anche a norma dell'accordo bilaterale tra l'Islanda e l'Unione europea e i suoi Stati membri concernente la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.";
viii)nella tabella dell'allegato VII è aggiunto quanto segue:
"Islanda-0,0224 -0,0045
Norvegia-29,6-35,5"
-32018 R 0842: Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021‑2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come segue:
i)per gli Stati EFTA, all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:
"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'anno di riferimento 2005 per l'assegnazione di emissioni relativa al 2030 si baserà sulla differenza tra le emissioni totali di gas a effetto serra del 2005 risultanti dal riesame globale, in cui le emissioni di CO2 provenienti dal trasporto aereo sono considerate pari a zero, e le emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 che rientrano nel campo di applicazione dell'ETS del 2013 riportate nella parte B dell'appendice della decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 del 26 luglio 2012, adattate in funzione dei valori per i potenziali di riscaldamento globale adottati in un atto delegato a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 o di quelli individuati nella quarta relazione di valutazione (AR4) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico fino alla data in cui l'atto delegato diventa applicabile. I dati sulle emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 comunicati nella decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 (AR2) e gli stessi dati, con i valori aggiornati per i potenziali di riscaldamento globale (AR4) di cui si deve tener conto per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 a norma del presente articolo, sono riportati nell'appendice.";
ii)dopo l'allegato IV è aggiunto quanto segue:
"Appendice
Dati degli Stati EFTA sulle emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 comunicati nella decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 (AR2) e stessi dati, con i valori aggiornati per i potenziali di riscaldamento globale (AR4) di cui si deve tener conto per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3
Tabella 1: Emissioni ETS 2005 per la Norvegia:
Gas a effetto serra (tonnellate)
|
CO2-eq (AR2)
|
CO2-eq (AR4)
|
N2O/PFC
|
CO2
|
23 090 000
|
23 090 000
|
|
N2O
|
1 955 000
|
1 880 000
|
6 308
|
PFC
|
829 000
|
955 000
|
|
CF4
|
|
|
116,698
|
C2F6
|
|
|
7,616
|
Totale
|
25 874 000
|
25 925 000
|
|
Tabella 2: Emissioni ETS 2005 per l'Islanda:
Gas a effetto serra (tonnellate)
|
CO2-eq (AR2)
|
CO2-eq (AR4)
|
N2O/PFC
|
CO2
|
909 132
|
909 132
|
|
PFC
|
26 709
|
31 105
|
|
CF4
|
|
|
3,508
|
C2F6
|
|
|
0,424
|
Totale
|
935 841
|
940 237
|
|
iii)all'articolo 6, paragrafo 1, anziché "100 milioni delle quote EU ETS" leggasi "107 milioni delle quote EU ETS";
iv)all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
"L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui al presente articolo per quanto riguarda gli Stati EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA viene informata se l'amministratore centrale blocca una transazione riguardante gli Stati EFTA o effettuata dagli Stati EFTA.";
v)nella tabella dell'allegato I è aggiunto quanto segue:
"Islanda
- 29 %
Norvegia
- 40 %
vi)nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:
"Islanda
4 %
Norvegia
2 %"
vii)la tabella dell'allegato III è così modificata:
(a)è aggiunto quanto segue:
"Islanda
0,2
Norvegia
1,6"
(b)In corrispondenza del totale massimo, anziché "280" leggasi "281,8".
-32018 R 1999: Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)."
Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:
i)si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:
articolo 2, paragrafi 1-10, articolo 2, paragrafi 12 e 13, articolo 2, paragrafi 15-17, articolo 18, articolo 26, paragrafi 2-7, articolo 29, paragrafo 5, lettera b), articoli 37-42, articolo 44, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 2, 3 e 6, articoli 57-58 e allegati V-VII e XII-XIII;
ii)ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2, paragrafi 1-10, l'articolo 2, paragrafi 12 e 13, e l'articolo 2, paragrafi 15-17, si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842;
iii)per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 26, paragrafo 4, va letto come segue:
"Ogni anno entro il 15 aprile l'Islanda e la Norvegia presentano all'Autorità di vigilanza EFTA una copia dei dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra comunicati all'UNFCCC in conformità del paragrafo 3.";
iv)l'articolo 41 si applica agli Stati EFTA solo nella misura in cui le relative disposizioni o parti ivi menzionate sono menzionate o riportate nella [presente decisione];
v)per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo la prima frase dell'articolo 42 è aggiunta la seguente frase:
"L'Agenzia europea dell'ambiente assiste l'Autorità di vigilanza EFTA solo nelle attività svolte in relazione all'articolo 18, all'articolo 26, paragrafi 2-7, all'articolo 29, paragrafo 5, lettera b), agli articoli 37-39 e all'articolo 41."
-32013 R 0525: Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:
i)si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:
articolo 7 e articolo 19, paragrafi 1 e 3;
ii)ai fini del presente paragrafo, l'articolo 7 e l'articolo 19, paragrafi 1 e 3, si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.
-32014 R 0749: Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).
Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:
i)si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:
articoli 3-5, 7-10, 12-14, 16, 29, 32-34 e 36-37, allegati I-VIII e tabella 2 dell'allegato XVI;
ii)ai fini del presente paragrafo, gli articoli 3-5, 7-10, 12-14, 16, 29, 32-34 e 36-37, gli allegati I-VIII e la tabella 2 dell'allegato XVI si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842;
b)in conformità dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo SEE, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo;
c)il protocollo 1 dell'accordo SEE (Adattamenti orizzontali) si applica, mutatis mutandis, al presente paragrafo;
d)i riferimenti a normative, atti, norme, politiche e misure dell'Unione menzionati o contenuti nel presente paragrafo si applicano nella misura e nella forma in cui le normative, gli atti, le norme, le politiche e le misure pertinenti sono integrati nel presente accordo;
e)l'Islanda e la Norvegia partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato sui cambiamenti climatici in conformità degli atti e delle disposizioni menzionati o contenuti nel presente paragrafo, ma non hanno diritto di voto;
f) quando consulta esperti designati dagli Stati membri in conformità degli atti e delle disposizioni menzionati o contenuti nel presente paragrafo, la Commissione consulta esperti designati dagli Stati EFTA sulla stessa base;
g)l'Agenzia europea dell'ambiente assiste l'Autorità di vigilanza EFTA nelle attività svolte a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842;
h)il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein."
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il […].
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[…]
I segretari
del Comitato misto SEE
[…]
Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia
sui piani nazionali correlati alla decisione del Comitato misto SEE n. [alla presente decisione]
L'Islanda e la Norvegia elaborano, su base volontaria, piani nazionali per descrivere il modo in cui intendono adempiere agli impegni assunti con l'inclusione dei seguenti atti nel protocollo 31 dell'accordo SEE:
-Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (regolamento LULUCF) e
-Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (regolamento sulla condivisione degli sforzi – ESR).
L'Islanda e la Norvegia elaborano i rispettivi piani nazionali e li mettono a disposizione degli Stati membri dell'UE, della Commissione europea, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del pubblico entro il 31 dicembre 2019.
I piani contengono i seguenti elementi principali:
·una sintesi del piano;
·una panoramica delle politiche nazionali attuali per il clima;
·una descrizione dell'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e dell'impegno LULUCF;
·una descrizione delle principali politiche e misure vigenti e previste per conseguire l'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e l'impegno LULUCF;
·una descrizione delle emissioni e degli assorbimenti nazionali attuali di gas a effetto serra e proiezioni dell'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e dell'impegno LULUCF in base alle politiche e alle misure già esistenti;
·una valutazione degli effetti delle politiche e delle misure nazionali in programma per conseguire l'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e l'impegno LULUCF, confrontandoli con le proiezioni basate sulle politiche e sulle misure vigenti e descrivendo le interazioni tra le politiche e misure vigenti e previste.