Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0438

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [Cooperazione estesa in materia di clima UE – Islanda – Norvegia]

COM/2019/438 final

Bruxelles, 27.9.2019

COM(2019) 438 final

2019/0205(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

[Cooperazione estesa in materia di clima UE – Islanda – Norvegia]

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione UE nell'accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni e ai programmi dell'UE riguardanti il SEE.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla "cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà" per consentire agli Stati EFTA-SEE (in questo caso la Norvegia e l'Islanda) di collaborare con l'UE al fine di conseguire i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e di farlo nel quadro del SEE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto è pienamente coerente con l'obiettivo dell'accordo SEE di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno spazio economico europeo omogeneo.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La decisione del Comitato misto è inoltre coerente con le altre politiche dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di proteggere l'omogeneità del mercato interno dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 1 , spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

Scelta dell'atto giuridico

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Si propone di modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per consentire agli Stati EFTA-SEE di partecipare nel quadro dell'UE. Non si prevede nessuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

5.1.Inclusione nel protocollo 31

La direttiva 2003/87/CE è stata integrata nell'allegato XX dell'accordo SEE e la direttiva modificativa 2018/410/UE sarà integrata nel medesimo allegato mediante una decisione separata del Comitato misto.

I regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842 stabiliscono i livelli di emissioni consentiti per i singoli Stati, disciplinano il loro accesso ai meccanismi di flessibilità per quanto riguarda la conformità ai rispettivi obblighi sostanziali e determinano le modalità di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura. I regolamenti non indicano il modo in cui devono essere conseguiti gli obiettivi in essi fissati né creano diritti o obblighi per gli operatori economici.

L'Islanda e la Norvegia intendono conseguire i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 mediante l'applicazione e l'attuazione effettiva, nel quadro dell'accordo SEE, dei regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842 e della direttiva 2003/87/CE. Conformemente alla parte VI dell'accordo SEE, che comprende l'articolo 78, il protocollo 31 dell'accordo SEE fornisce il contesto appropriato per la cooperazione tra l'Unione e i paesi del SEE al di fuori delle quattro libertà.

L'integrazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842 nell'acquis SEE attraverso la modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE crea gli stessi obblighi giuridici dell'integrazione in un allegato dell'accordo SEE. Previo accordo delle Parti contraenti, la conformità con gli atti e le disposizioni inclusi nel protocollo 31 può essere monitorata e garantita dall'Autorità di vigilanza EFTA e dalla Corte EFTA come se fossero integrati in un allegato. Si propone pertanto di applicare la parte VII dell'accordo SEE, cioè le procedure ordinarie di vigilanza e composizione delle controversie dell'accordo SEE.

Tuttavia, ciò non introduce l'obbligo di integrare gli atti successivi. Questa distinzione è importante per l'Islanda e la Norvegia, perché la decisione di collaborare esula dai settori che le Parti contraenti dell'accordo SEE sono tenute a integrare nell'acquis SEE.

Gli atti e le disposizioni inclusi non si applicano al Liechtenstein.

5.2.Motivazioni e soluzioni proposte - Regolamento 2018/841

Articolo 6, paragrafo 2 – periodo di conversione:

Motivazione

Nel caso dell'Irlanda, per la contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti a norma dell'UNFCCC è stato sempre utilizzato un periodo di conversione di 50 anni, debitamente giustificato e riesaminato sulla base delle linee guida IPCC.

Articolo 8, paragrafo 7 - procedura e termini per i piani nazionali di contabilizzazione forestale (NFAP):

Motivazione

A seguito dell'inclusione dell'articolo 8, paragrafi 7 e 8, del regolamento LULUCF e degli adattamenti generali sull'applicazione della parte VII e del protocollo 1 dell'accordo SEE, gli Stati EFTA presentano i livelli di riferimento proposti e gli esperti nominati all'Autorità di vigilanza EFTA, ma solo dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto. Da quanto precede e dall'adattamento generale proposto sulle consultazioni di esperti consegue che gli esperti nominati vengono consultati dalla Commissione europea e dall'Autorità di vigilanza EFTA nello stesso modo in cui gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea vengono consultati dalla Commissione.

L'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione europea cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda in conformità dell'articolo 109 e del protocollo 1 dell'accordo SEE. Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche e delle eventuali raccomandazioni tecniche derivanti da questa procedura, gli Stati EFTA comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA i livelli di riferimento riveduti proposti per le foreste. I livelli di riferimento per le foreste degli Stati EFTA risultanti da questa procedura saranno stabiliti dall'Autorità di vigilanza EFTA e inclusi nel protocollo 31 dell'accordo SEE mediante una decisione del Comitato misto come adattamenti di atti delegati della Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento LULUCF. Dato che questa procedura non inizierà formalmente fintanto che non sarà entrata in vigore la decisione del Comitato misto e che la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, dura diversi mesi, il termine indicato all'articolo 8, paragrafo 7, per i livelli di riferimento riveduti proposti deve essere adattato per dare agli Stati EFTA e all'Autorità di vigilanza EFTA il tempo di completare la procedura, in stretta collaborazione con la Commissione europea, anche per i livelli di riferimento per le foreste degli Stati EFTA.

Non rientrando esplicitamente negli obblighi di cui all'articolo 109 e al protocollo 1 dell'accordo SEE, l'obbligo per l'Autorità di vigilanza EFTA di pubblicare i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati EFTA viene stabilito espressamente nell'adattamento proposto.

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) – riferimento al regolamento (UE) n. 525/2013:

Motivazione

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841, per avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al medesimo articolo gli Stati membri dell'UE devono includere nelle strategie presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 le misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali. Dato che la decisione del Comitato misto si riferisce solo agli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030, l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 non si applicherà agli Stati EFTA. Per garantire che gli Stati EFTA possano avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti alle stesse condizioni degli Stati membri, l'adattamento proposto introduce l'obbligo per gli Stati EFTA di presentare strategie specifiche per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura.

Articolo 15, paragrafo 2 - informazioni comunicate all'Autorità di vigilanza EFTA dall'amministratore centrale:

Motivazione

L'adattamento proposto chiarisce il ruolo dell'Autorità di vigilanza EFTA in relazione all'amministratore centrale in conformità del regolamento sul registro dell'Unione (regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione), integrato e adattato ai fini del SEE nel punto 21ana dell'allegato XX dell'accordo SEE. Da questi adattamenti consegue che l'Autorità di vigilanza EFTA viene coinvolta quanto i conti interessati rientrano nella giurisdizione di uno Stato EFTA. L'adattamento proposto è inoltre in linea con il ruolo attribuito all'Autorità di vigilanza EFTA dagli adattamenti generali relativi all'applicazione della parte VII e del protocollo 1 dell'accordo SEE contenuti nella presente decisione del Comitato misto.

Allegati II, III, IV e VII – tabelle:

Motivazione

Le informazioni pertinenti relative all'Islanda e alla Norvegia dovrebbero essere incluse negli allegati II, III e VII.

La lettera g) della sezione A dell'allegato IV richiede coerenza tra i livelli di riferimento per le foreste e le proiezioni comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013. Dato che il regolamento (UE) n. 525/2013 non è integrato nell'accordo SEE, l'Islanda e la Norvegia non hanno dovuto comunicare le proiezioni a norma di tale regolamento. Le proiezioni sono state tuttavia comunicate su base volontaria all'Agenzia europea dell'ambiente e, per quanto riguarda l'Islanda, anche a norma dell'accordo bilaterale tra l'Islanda e l'Unione europea e i suoi Stati membri concernente la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2 . Questo viene chiarito nell'adattamento dell'allegato proposto.

Per il periodo 2026-2030 non è necessario un adattamento di questo tipo, in quanto la Norvegia e l'Islanda comunicheranno le proiezioni in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1999.

5.3.Motivazioni e soluzioni proposte - Regolamento 2018/842

Articolo 4, paragrafo 3 - indicazione del 2005 come anno di base per calcolare il termine nel 2030 della traiettoria dell'ESR nelle assegnazioni di emissioni assolute:

Motivazione

La riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) per il 2030 dovrebbe essere determinata in relazione alle emissioni riesaminate di gas a effetto serra del 2005 contemplate dal regolamento 2018/842, escludendo le emissioni di GHG dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE (sistema di scambio di quote di emissione dell'UE - ETS) e le emissioni verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nell'EU ETS solo dopo il 2005. Secondo il considerando (18) dell'ESR, si dovrebbe continuare a utilizzare l'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE, il che richiederebbe come contributo unico l'assegnazione annuale di emissioni per il 2020. Poiché la Norvegia e l'Islanda non sono soggette a questo obbligo, la loro assegnazione annuale di emissioni per il 2030 non può essere calcolata secondo la metodologia applicata agli Stati membri dell'UE. È pertanto opportuno adattare l'articolo 4, paragrafo 3, per chiarire la metodologia da utilizzare per determinare le emissioni dell'anno di riferimento 2005 relative a Norvegia e Islanda, tenendo conto dei valori ETS già inclusi nell'accordo. Questo semplificherà inoltre l'integrazione degli atti di esecuzione in cui vengono calcolate e stabilite le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni 2021-2030.

La decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 sull'EU ETS contiene i valori degli Stati EFTA relativi alle emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 che rientrano nel campo di applicazione dell'ETS dal 2013. Questi dati possono essere utilizzati per calcolare le emissioni del 2005 provenienti da settori contemplati dalla direttiva ETS nella misura pertinente per il regolamento sulla condivisione degli sforzi.

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, i dati ETS del 2005 di cui si deve tener conto per stabilire l'assegnazione annuale di emissioni per il 2030 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, sono riportati in un'appendice da aggiungere dopo l'allegato IV.

Articolo 6, paragrafo 1 – numero di quote da cancellare ai fini della conformità a norma dell'ESR:

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 1, limita la cancellazione a un massimo di 100 milioni delle quote EU ETS prese collettivamente in considerazione ai fini della conformità a norma dell'ESR. È opportuno aggiungere i valori massimi per l'Islanda e la Norvegia (cfr. l'adattamento vi) proposto).

Articolo 12, paragrafo 2 - informazioni comunicate all'Autorità di vigilanza EFTA dall'amministratore centrale:

Motivazione

L'adattamento proposto chiarisce il ruolo dell'Autorità di vigilanza EFTA in relazione all'amministratore centrale in conformità del regolamento sul registro dell'Unione (regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione), integrato e adattato ai fini del SEE nel punto 21ana dell'allegato XX dell'accordo SEE. Da questi adattamenti consegue che l'Autorità di vigilanza EFTA viene coinvolta quanto i conti interessati rientrano nella giurisdizione di uno Stato EFTA. L'adattamento proposto è inoltre in linea con il ruolo attribuito all'Autorità di vigilanza EFTA dagli adattamenti generali relativi all'applicazione della parte VII e del protocollo 1 dell'accordo SEE contenuti nella presente decisione del Comitato misto.

Allegati I, II e III:

Motivazione

Le informazioni pertinenti relative all'Islanda e alla Norvegia dovrebbero essere incluse negli allegati I, II, III in base al principio del pari trattamento rispetto agli Stati membri dell'UE e coerentemente con il ragionamento della Commissione di cui alla proposta relativa all'ESR (COM(2016) 482 final, pag. 3) e alla valutazione d'impatto su cui si basa la proposta.

5.4.Motivazioni e soluzioni proposte - Regolamento (UE) 2018/1999

Adattamenti i)-ii) – Articoli pertinenti e loro applicazione:

Motivazione

Il regolamento (UE) 2018/1999 istituisce un meccanismo di governance per garantire il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell'Unione dell'energia, in linea con l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2018/1999 fa parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei". La rilevanza del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini del SEE sarà valutata secondo le procedure standard del SEE nell'ambito della valutazione dell'intero pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".

Il regolamento (UE) 2018/1999 prevede obblighi di pianificazione e di comunicazione che coprono gli impegni di cui ai regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842. Questi obblighi sostituiscono, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 525/2013, che non è stato integrato nell'accordo SEE.

Il campo di applicazione della decisione del Comitato misto è circoscritto alla normativa pertinente per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030 dell'Islanda e della Norvegia. Il regolamento (UE) 2018/1999 contiene disposizioni relative ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alle relazioni intermedie integrate sull'energia e il clima. Queste disposizioni vanno al di là del campo di applicazione della decisione del Comitato misto, in quanto includono anche la pianificazione e la comunicazione dei traguardi energetici e degli altri obiettivi nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, e pertanto non vengono incluse nella decisione del Comitato misto.

Tuttavia, l'Islanda e la Norvegia si impegnano volontariamente a elaborare piani nazionali per definire politiche e misure volte a soddisfare gli obblighi previsti dai regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842 e inclusi nel protocollo 31 mediante la decisione del Comitato misto. I piani saranno trasmessi agli Stati membri dell'UE, alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA entro il 31.12.2019, come indicato nella dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sui piani nazionali correlati alla decisione del Comitato misto SEE n. [alla presente decisione].

Per istituire un sistema trasparente e coerente di monitoraggio, comunicazione e conformità agli obblighi assunti attraverso la decisione del Comitato misto, si propone di includere le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 che sono essenziali per l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842. Quest'inclusione non pregiudica la valutazione della rilevanza del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini del SEE. Le disposizioni essenziali del regolamento (UE) 2018/1999 devono essere incluse in modo comprensibile e giuridicamente corretto. Si propone di procedere analogamente a quanto fatto per l'inclusione nel protocollo 47 dell'accordo delle disposizioni sul commercio del vino contenute in atti dell'UE relativi a un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, elencando quindi gli articoli applicabili del regolamento (UE) 2018/1999. Alcune disposizioni dovranno essere lievemente adeguate per poter rientrare nel campo di applicazione della decisione del Comitato misto, mentre altre saranno incluse senza alcuna modifica.

Gli articoli inclusi garantiranno comunicazioni complete sugli inventari delle emissioni di gas a effetto serra, sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle proiezioni.

Per garantire la conformità, vengono inoltre inclusi gli articoli essenziali per lo svolgimento di revisioni complete a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842.

L'articolo 2 contiene l'elenco delle definizioni che si applicano per il regolamento (UE) 2018/1999. Le definizioni incluse sono quelle pertinenti per l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842. Alcune di esse riguardano anche aspetti che esulano dal campo di applicazione della decisione. L'adattamento limita l'applicazione delle definizioni al campo di applicazione della presente decisione del Comitato misto.

Articolo 26, paragrafo 4 – dati degli inventari dei gas a effetto serra:

Motivazione

L'articolo 26, paragrafo 4, prevede l'obbligo per gli Stati membri di presentare all'UNFCCC una relazione sugli inventari nazionali. La presentazione di queste relazioni è obbligatoria ai sensi dell'UNFCCC. L'Islanda e la Norvegia, che sono parti indipendenti dell'UNFCCC, presenteranno relazioni sugli inventari nazionali conformemente ai rispettivi impegni assunti a norma dell'UNFCCC.

Visto che i dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra comunicati all'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno sono essenziali per la conformità con i regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842, l'adattamento garantisce che l'Islanda e la Norvegia presentino all'Autorità di vigilanza EFTA una copia dei dati comunicati lo stesso giorno degli Stati membri.

Articolo 41 – cooperazione Stati membri – Unione europea:

Motivazione

L'articolo 41 disciplina la cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione in relazione all'intero ambito di applicazione degli obblighi contemplati dal regolamento (UE) 2018/1999. L'adattamento garantisce che questa cooperazione sia circoscritta al campo di applicazione della decisione del Comitato misto.

Articolo 42 – assistenza da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente:

Motivazione

A norma dell'articolo 42, l'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte in relazione agli articoli 15-21, 26, 28, 29, 37-39 e 41. L'adattamento garantisce che quest'assistenza sia circoscritta al campo di applicazione della decisione del Comitato misto.

5.5.Motivazioni e soluzioni proposte - Regolamento (UE) n. 525/2013

Articolo 7 e articolo 19, paragrafi 1 e 3 – dati dell'inventario e revisione completa:

Motivazione

Per effettuare nel 2020 la revisione completa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, è necessario includere certe parti di due articoli del regolamento (UE) n. 525/2013. Dato che il regolamento (UE) 2018/1999 abrogherà il regolamento (UE) n. 525/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2018/1999 non si applicheranno all'Islanda e alla Norvegia prima del 2021. È pertanto necessario includere certe parti dei due articoli del regolamento (UE) n. 525/2013 per sancire l'obbligo di fornire i dati dell'inventario necessari e sottoporsi alla revisione completa nel 2020.

Gli articoli corrispondenti sono inclusi nella decisione del Comitato misto per mezzo di un elenco degli articoli applicabili. Si applicheranno solo le parti degli articoli che riguardano l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842. L'Islanda e la Norvegia saranno tenute a fornire i dati pertinenti per la revisione completa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 per l'anno 2020. L'inclusione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, garantirà inoltre che la revisione completa si svolga secondo le procedure indicate nei paragrafi suddetti.

Le disposizioni si applicano solo nella misura in cui si riferiscono all'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

5.6.Motivazioni e soluzioni proposte - Regolamento di esecuzione 749/2014

Articoli 3-5, 7-10, 12-14, 16, 29, 32-34, 36-37, allegati I-VIII e tabella 2 dell'allegato XVI:

Motivazione

Dato che l'articolo 7 e l'articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 vengono inclusi ai fini della revisione completa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, è necessario includere anche gli articoli di attuazione del regolamento di esecuzione n. 749/2014 riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013.

Le disposizioni si applicano solo nella misura in cui si riferiscono all'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

5.7.Motivazione e soluzioni proposte - Adattamenti generali (applicazione della parte VII e del protocollo 1 dell'accordo SEE, riferimenti agli atti dell'UE, partecipazione al comitato, consultazione di esperti, assistenza da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente e non applicazione al Liechtenstein)

Motivazione

Poiché dall'articolo 79, paragrafo 3, si evince che la parte VII Disposizioni istituzionali dell'accordo SEE si applica alla parte VI e al protocollo 31 dell'accordo SEE solo quando ciò sia specificamente previsto, e poiché è specificamente prevista solo l'applicazione delle disposizioni sulle decisioni (cfr. articolo 98), si propone un adattamento b) per garantire l'applicazione della parte VII e, di conseguenza, il monitoraggio e l'applicazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Corte EFTA, come spiegato più sopra in relazione all'inclusione nel protocollo 31.

Dato che, nella sua forma iniziale, il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali si applica solo alle disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo SEE, si propone un adattamento c) affinché possa applicarsi anche alle disposizioni degli atti cui è fatto riferimento nel protocollo 31 mediante la loro inclusione attraverso la decisione del Comitato misto.

Le disposizioni degli atti inclusi nel protocollo 31 attraverso la decisione del Comitato misto si riferiscono anche a normative, atti, norme, politiche e misure europee o dell'Unione che non fanno parte dell'accordo SEE. Viene proposto un adattamento d) per specificare che tali disposizioni si applicano solo nella misura e nella forma in cui le normative, gli atti, le norme, le politiche e le misure pertinenti sono integrati nell'accordo.

La partecipazione degli Stati EFTA al comitato sui cambiamenti climatici e la consultazione di esperti degli Stati EFTA sulla stessa base degli esperti degli Stati membri dell'UE sono necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione prevista nella decisione del Comitato misto. Ad esempio, come spiegato più sopra in relazione all'adattamento proposto dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/841 (LULUCF) per quanto riguarda l'elaborazione di piani nazionali di contabilizzazione forestale e la determinazione dei livelli di riferimento per le foreste, la consultazione di esperti degli Stati EFTA è necessaria per garantire i contributi, le consultazioni e la cooperazione richiesti e, di conseguenza, l'attuazione e l'applicazione uniformi delle disposizioni degli atti inclusi nel protocollo 31 con la presente decisione del Comitato misto. Gli adattamenti e) e f) proposti garantiscono tale partecipazione e consultazione anche a questo riguardo.

Dato che si applicheranno le disposizioni della parte VII dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA monitorerà il rispetto degli obblighi dell'Islanda e della Norvegia a norma della decisione del Comitato misto. L'adattamento g) proposto garantisce che l'Agenzia europea dell'ambiente assista l'Autorità di vigilanza EFTA nelle attività svolte per adempiere agli obblighi previsti dalla decisione, tra cui l'obbligo di effettuare la revisione completa e il controllo della qualità delle informazioni comunicate dall'Islanda e dalla Norvegia.

Dato che solo l'Islanda e la Norvegia parteciperanno alla cooperazione estesa prevista dalla decisione del Comitato misto, l'adattamento h) proposto dispone che tale cooperazione non si applichi al Liechtenstein.

2019/0205 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

[Cooperazione estesa in materia di clima UE – Islanda – Norvegia]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 3 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.

(3)Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE alle azioni dell'Unione includendo il regolamento (UE) 2018/841, il regolamento (UE) 2018/842 e le disposizioni collegate del regolamento (UE) 2018/1999, del regolamento (UE) n. 525/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 794/2014.

(5)Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per consentire la cooperazione estesa.

(6)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2)    GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1.
(3)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
Top

Bruxelles, 27.9.2019

COM(2019) 438 final

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà



















[Cooperazione estesa in materia di clima UE – Islanda – Norvegia]


ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. […]

del […]

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia si sono impegnate a ridurre le loro emissioni complessive di gas a effetto serra per mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali.

(2)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE 1 .

(3)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 2 .

(4)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE a certe disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 di fondamentale importanza per l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842.

(5)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE a certe disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE 4 di fondamentale importanza per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

(6)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE a certe disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 di fondamentale importanza per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

(7)Con la presente decisione, l'Islanda e la Norvegia adottano misure per conseguire i loro obiettivi di ridurre almeno del 40 % le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

(8)La presente decisione non pregiudica le modalità di attuazione dell'accordo di Parigi da parte dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia.

(9)Le questioni di bilancio non rientrano nell'accordo SEE. L'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/842 non pregiudica pertanto il campo di applicazione dell'accordo SEE.

(10)L'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe operare in stretto coordinamento con la Commissione ogniqualvolta è chiamata a svolgere compiti riguardanti l'Islanda e la Norvegia a norma della presente decisione.

(11)Le competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Corte EFTA ai sensi della presente decisione sono limitate agli obblighi assunti in conformità della stessa.

(12)Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per consentire tale cooperazione estesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 (Ambiente) del protocollo 31 dell'accordo SEE, dopo il paragrafo 7, è inserito il seguente paragrafo:

"8. a) L'Islanda e la Norvegia conseguiranno i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 in conformità dei seguenti atti:

-32018 R 0841: Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come segue:

i)all'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'Islanda, anziché "30 anni" leggasi "50 anni";

ii)all'articolo 8, paragrafo 7, è aggiunto quanto segue:

"Gli Stati EFTA comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti per il periodo dal 2021 al 2025 entro nove mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx del xx/xxxx [della presente decisione]. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati EFTA.";

iii)per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), va letto come segue:

"lo Stato EFTA ha presentato una strategia, come indicato in appresso, per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura con una prospettiva di almeno 30 anni, includendo anche misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali;

1. Entro il 1° gennaio 2020, ciascuno Stato EFTA elabora e presenta all'Autorità di vigilanza EFTA la sua strategia per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura con una prospettiva di almeno 30 anni. Se necessario, gli Stati EFTA dovrebbero aggiornare le rispettive strategie entro il 1° gennaio 2025.

2. Le strategie degli Stati EFTA contribuiscono a:

a) adempiere agli impegni assunti dagli Stati EFTA nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra antropogeniche ed aumentare l'assorbimento dai pozzi e promuovere un maggiore sequestro del carbonio;

b) realizzare l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali;

c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi nella misura pertinente per il settore LULUCF, in conformità dell'obiettivo, nel contesto delle riduzioni necessarie, secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), per ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli Stati EFTA in modo efficace in termini di costi e aumentare l'assorbimento tramite pozzi ai fini degli obiettivi relativi alla temperatura contenuti nell'accordo di Parigi, in modo da conseguire un equilibrio tra le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, su una base di equità e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a eliminare la povertà.

3. Le strategie degli Stati EFTA riguardano:

a) le riduzioni delle emissioni e l'aumento degli assorbimenti nel settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) tenendo conto della bioenergia e dei biomateriali provenienti da questo settore;

b) nella misura pertinente all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura, collegamenti con altri programmi e obiettivi nazionali a lungo termine e con altre politiche e misure.

4. Gli Stati EFTA informano il pubblico e rendono immediatamente pubbliche le rispettive strategie a lungo termine e i relativi aggiornamenti.

5. L'Autorità di vigilanza EFTA valuta se le strategie degli Stati EFTA sono idonee a documentare gli adempimenti a norma del presente articolo.

6. Le strategie degli Stati EFTA per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura dovrebbero contenere gli elementi seguenti:

A. PANORAMICA E PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE

A.1. Sintesi

A.2. Contesto giuridico e programmatico comprese, se del caso, tappe indicative per il 2040 e il 2050

B. CONTENUTO

B.1. USO DEL SUOLO, CAMBIAMENTI DI USO DEL SUOLO E SILVICOLTURA (LULUCF)

B.1.1. Proiezioni relative alle riduzioni delle emissioni e all'aumento degli assorbimenti entro il 2050

B.1.2 Nella misura del possibile, emissioni attese dalle fonti e da ciascun gas a effetto serra

B.1.3. Opzioni previste per la riduzione delle emissioni e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi

B.1.4. Nella misura pertinente per la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali; politiche e misure di adattamento

B.1.5 Aspetti relativi alla domanda di biomassa forestale sul mercato e all'impatto sui raccolti

B.1.6. Se necessario, dettagli concernenti la modellazione (compresi i presupposti) e/o l'analisi, gli indicatori, ecc.";

iv)all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

"L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui al presente articolo per quanto riguarda gli Stati EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA viene informata se l'amministratore centrale blocca una transazione riguardante gli Stati EFTA o effettuata dagli Stati EFTA.";

v)nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

"Islanda 0,5102

Norvegia 0,110 5";

vi)nella tabella dell'allegato III è aggiunto quanto segue:

"Islanda1990

Norvegia1990";

vii) nell'allegato IV, sezione A, lettera g), è aggiunto quanto segue:

6 "Per gli Stati EFTA, il livello di riferimento per il periodo 2021-2025 è coerente con le proiezioni comunicate su base volontaria all'Agenzia europea dell'ambiente a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e, per l'Islanda, anche a norma dell'accordo bilaterale tra l'Islanda e l'Unione europea e i suoi Stati membri concernente la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.";

viii)nella tabella dell'allegato VII è aggiunto quanto segue:

"Islanda-0,0224 -0,0045

Norvegia-29,6-35,5"

-32018 R 0842: Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 20212030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come segue:

i)per gli Stati EFTA, all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'anno di riferimento 2005 per l'assegnazione di emissioni relativa al 2030 si baserà sulla differenza tra le emissioni totali di gas a effetto serra del 2005 risultanti dal riesame globale, in cui le emissioni di CO2 provenienti dal trasporto aereo sono considerate pari a zero, e le emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 che rientrano nel campo di applicazione dell'ETS del 2013 riportate nella parte B dell'appendice della decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 del 26 luglio 2012 7 , adattate in funzione dei valori per i potenziali di riscaldamento globale adottati in un atto delegato a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 o di quelli individuati nella quarta relazione di valutazione (AR4) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico fino alla data in cui l'atto delegato diventa applicabile. I dati sulle emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 comunicati nella decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 (AR2) e gli stessi dati, con i valori aggiornati per i potenziali di riscaldamento globale (AR4) di cui si deve tener conto per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 a norma del presente articolo, sono riportati nell'appendice.";

ii)dopo l'allegato IV è aggiunto quanto segue:

"Appendice

Dati degli Stati EFTA sulle emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 comunicati nella decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 (AR2) e stessi dati, con i valori aggiornati per i potenziali di riscaldamento globale (AR4) di cui si deve tener conto per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3

Tabella 1: Emissioni ETS 2005 per la Norvegia:

 Gas a effetto serra (tonnellate)

CO2-eq (AR2)

CO2-eq (AR4)

N2O/PFC

CO2

23 090 000

23 090 000

N2O

1 955 000

1 880 000

6 308

PFC

829 000

955 000

CF4

116,698

C2F6

7,616

Totale

25 874 000

25 925 000

Tabella 2: Emissioni ETS 2005 per l'Islanda:

Gas a effetto serra (tonnellate)

CO2-eq (AR2)

CO2-eq (AR4)

N2O/PFC

CO2

909 132

909 132

PFC

26 709

31 105

CF4

 

 

3,508

C2F6

 

 

0,424

Totale

935 841

940 237

iii)all'articolo 6, paragrafo 1, anziché "100 milioni delle quote EU ETS" leggasi "107 milioni delle quote EU ETS";

iv)all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

"L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui al presente articolo per quanto riguarda gli Stati EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA viene informata se l'amministratore centrale blocca una transazione riguardante gli Stati EFTA o effettuata dagli Stati EFTA.";

v)nella tabella dell'allegato I è aggiunto quanto segue:

"Islanda    - 29 %

Norvegia    - 40 %

vi)nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

"Islanda        4 %

Norvegia        2 %"

vii)la tabella dell'allegato III è così modificata:

(a)è aggiunto quanto segue:

"Islanda        0,2

Norvegia        1,6"

(b)In corrispondenza del totale massimo, anziché "280" leggasi "281,8".

-32018 R 1999: Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)."

Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:

i)si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 2, paragrafi 1-10, articolo 2, paragrafi 12 e 13, articolo 2, paragrafi 15-17, articolo 18, articolo 26, paragrafi 2-7, articolo 29, paragrafo 5, lettera b), articoli 37-42, articolo 44, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 2, 3 e 6, articoli 57-58 e allegati V-VII e XII-XIII;

ii)ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2, paragrafi 1-10, l'articolo 2, paragrafi 12 e 13, e l'articolo 2, paragrafi 15-17, si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842;

iii)per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 26, paragrafo 4, va letto come segue:

"Ogni anno entro il 15 aprile l'Islanda e la Norvegia presentano all'Autorità di vigilanza EFTA una copia dei dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra comunicati all'UNFCCC in conformità del paragrafo 3.";

iv)l'articolo 41 si applica agli Stati EFTA solo nella misura in cui le relative disposizioni o parti ivi menzionate sono menzionate o riportate nella [presente decisione];

v)per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo la prima frase dell'articolo 42 è aggiunta la seguente frase:

"L'Agenzia europea dell'ambiente assiste l'Autorità di vigilanza EFTA solo nelle attività svolte in relazione all'articolo 18, all'articolo 26, paragrafi 2-7, all'articolo 29, paragrafo 5, lettera b), agli articoli 37-39 e all'articolo 41."

-32013 R 0525: Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:

i)si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 7 e articolo 19, paragrafi 1 e 3;

ii)ai fini del presente paragrafo, l'articolo 7 e l'articolo 19, paragrafi 1 e 3, si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

-32014 R 0749: Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).

Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:

i)si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articoli 3-5, 7-10, 12-14, 16, 29, 32-34 e 36-37, allegati I-VIII e tabella 2 dell'allegato XVI;

ii)ai fini del presente paragrafo, gli articoli 3-5, 7-10, 12-14, 16, 29, 32-34 e 36-37, gli allegati I-VIII e la tabella 2 dell'allegato XVI si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842;

b)in conformità dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo SEE, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo;

c)il protocollo 1 dell'accordo SEE (Adattamenti orizzontali) si applica, mutatis mutandis, al presente paragrafo;

d)i riferimenti a normative, atti, norme, politiche e misure dell'Unione menzionati o contenuti nel presente paragrafo si applicano nella misura e nella forma in cui le normative, gli atti, le norme, le politiche e le misure pertinenti sono integrati nel presente accordo;

e)l'Islanda e la Norvegia partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato sui cambiamenti climatici in conformità degli atti e delle disposizioni menzionati o contenuti nel presente paragrafo, ma non hanno diritto di voto;

f) quando consulta esperti designati dagli Stati membri in conformità degli atti e delle disposizioni menzionati o contenuti nel presente paragrafo, la Commissione consulta esperti designati dagli Stati EFTA sulla stessa base;

g)l'Agenzia europea dell'ambiente assiste l'Autorità di vigilanza EFTA nelle attività svolte a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842;

h)il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 8*.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […].

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   […]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

   […]

Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia

sui piani nazionali correlati alla decisione del Comitato misto SEE n. [alla presente decisione]

L'Islanda e la Norvegia elaborano, su base volontaria, piani nazionali per descrivere il modo in cui intendono adempiere agli impegni assunti con l'inclusione dei seguenti atti nel protocollo 31 dell'accordo SEE:

-Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (regolamento LULUCF) e

-Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (regolamento sulla condivisione degli sforzi – ESR).

L'Islanda e la Norvegia elaborano i rispettivi piani nazionali e li mettono a disposizione degli Stati membri dell'UE, della Commissione europea, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del pubblico entro il 31 dicembre 2019.

I piani contengono i seguenti elementi principali:

·una sintesi del piano;

·una panoramica delle politiche nazionali attuali per il clima;

·una descrizione dell'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e dell'impegno LULUCF;

·una descrizione delle principali politiche e misure vigenti e previste per conseguire l'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e l'impegno LULUCF;

·una descrizione delle emissioni e degli assorbimenti nazionali attuali di gas a effetto serra e proiezioni dell'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e dell'impegno LULUCF in base alle politiche e alle misure già esistenti;

·una valutazione degli effetti delle politiche e delle misure nazionali in programma per conseguire l'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e l'impegno LULUCF, confrontandoli con le proiezioni basate sulle politiche e sulle misure vigenti e descrivendo le interazioni tra le politiche e misure vigenti e previste.

(1)    GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1.
(2)    GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.
(3)    GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(4)    GU L 165 del 18.6.2013, p. 13.
(5)    GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23.
(6)    GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1.
(7)    GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.
(8) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Top