COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.9.2019
COM(2019) 424 final
2019/0200(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per le regole in materia di origine istituito dall'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech
il 15 aprile 1994
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per le regole in materia di origine, istituito dall'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994) allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, in relazione alla prevista adozione di una comunicazione sul rafforzamento della trasparenza nelle regole di origine non preferenziali.
2.Contesto della proposta
2.1.Accordo relativo alle regole in materia di origine
L'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994) allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 ("l'accordo") mira ad assicurare che le regole di origine non preferenziali non rappresentino esse stesse un inutile ostacolo agli scambi e si prefigge di armonizzare a livello internazionale le regole di origine diverse dalle regole di origine relative alla concessione di preferenze tariffarie. Fino al completamento del programma di armonizzazione, le parti contraenti devono garantire che le rispettive regole di origine siano trasparenti; che non diano origine ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali; che siano gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole e che siano fondate su criteri positivi. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
L'Unione europea è parte dell'accordo. Anche tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo.
2.2.Il comitato per le regole in materia di origine
Il comitato per le regole in materia di origine è stato istituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ed è aperto ai membri dell'OMC. Esso si riunisce almeno una volta all'anno per procedere ad una verifica dell'attuazione e del funzionamento dell'accordo relativo alle regole in materia di origine. I lavori del comitato si sono concentrati principalmente sull'armonizzazione delle regole di origine non preferenziali. I negoziati non si sono conclusi e i membri dell'OMC attualmente applicano regole di origine nazionali a fini non preferenziali. Più recentemente sono stati avviati lavori sulle regole di origine preferenziali, in particolare su quelle utilizzate nelle preferenze commerciali per i paesi meno sviluppati. Nel comitato le decisioni sono generalmente adottate per consenso.
2.3.L'atto previsto del comitato per le regole in materia di origine
Il [data], nel corso della sua riunione annuale, il comitato per le regole in materia di origine è tenuto ad adottare una comunicazione dal titolo "Rafforzare la trasparenza nelle regole di origine non preferenziali" ("l'atto previsto").
Scopo dell'atto previsto è rafforzare la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole di origine non preferenziali e integrare gli obblighi di notifica di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.
Né l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, né l'accordo relativo alle regole in materia di origine disciplinano lo status giuridico degli atti adottati dai comitati dell'OMC. Il carattere vincolante dell'atto previsto deve essere determinato con riguardo al testo utilizzato nel suddetto atto. Tenuto conto della formulazione della comunicazione sul rafforzamento della trasparenza nelle regole di origine non preferenziali, l'atto previsto diventerà vincolante per le parti.
3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
Le regole di origine non preferenziali sono le norme che si applicano in assenza di qualsiasi preferenza commerciale, ossia quando il commercio è effettuato in base al principio della nazione più favorita. Inoltre alcune misure di politica commerciale, quali i contingenti, l'antidumping o i marchi di origine, possono richiedere una determinazione dell'origine basata sull'applicazione di regole di origine non preferenziali.
In conformità all'articolo 5 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine, ciascun membro dell'OMC ha dovuto notificare al segretariato dell'OMC, entro un termine stabilito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per lo stesso, le proprie regole in materia di origine, le decisioni giudiziali ed amministrative di applicazione generale relative alle regole di origine non preferenziali in vigore a tale data. L'Unione europea ha notificato le informazioni richieste al segretariato dell'OMC.
Nell'accordo relativo alle regole in materia di origine i membri dell'OMC hanno convenuto di negoziare regole di origine non preferenziali armonizzate. Tuttavia tali negoziati non si sono conclusi e i membri dell'OMC attualmente applicano regole di origine nazionali a fini non preferenziali. Ne consegue che all'importazione e/o all'esportazione sono applicate regole di origine non preferenziali diverse, a seconda dei membri dell'OMC interessati. Inoltre non tutti i membri dell'OMC applicano una legislazione specifica relativa alle regole di origine non preferenziali. Nell'Unione tali regole sono stabilite dagli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell' Unione.
Per evitare di creare inutili ostacoli agli scambi a causa dell'applicazione di una varietà e molteplicità di regole di origine non preferenziali, è stato istituito un gruppo di lavoro ristretto, composto da delegati del comitato per le regole in materia di origine incaricato di studiare come migliorare la trasparenza con riguardo alle regole di origine non preferenziali. L'Unione europea ha partecipato a questo gruppo di lavoro ristretto e ha contribuito in maniera costruttiva all'atto previsto. Le discussioni sono proseguite nelle riunioni del comitato per le regole in materia di origine in marzo e in maggio 2019. Il coordinamento con gli Stati membri è stato assicurato tramite le delegazioni degli Stati membri nell'OMC e la sezione "origine" del gruppo di esperti doganali.
Considerando che regole di origine chiare e prevedibili facilitano il flusso degli scambi internazionali, l'atto previsto è volto a rafforzare la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole di origine non preferenziali e ad integrare gli obblighi di notifica di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.
L'atto previsto comporta la notifica obbligatoria, da parte di ciascun membro dell'OMC, delle regole di origine non preferenziali utilizzate ai fini dell'applicazione del trattamento della nazione più favorita ai sensi degli articoli I, II, III, XI e XIII del GATT 1994. Esso prevede inoltre la notifica volontaria delle regole di origine non preferenziali utilizzate per tutti gli altri fini contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle regole in materia di origine (dazi antidumping e dazi compensativi ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994, obblighi in materia di marchi di origine ai sensi dell'articolo IX del GATT 1994, restrizioni quantitative o contingenti tariffari, regole di origine utilizzate per gli appalti pubblici e le statistiche commerciali). Inoltre l'atto previsto contempla l'obbligo per i membri dell'OMC di notificare eventuali certificati di origine non preferenziale, obbligatori per effettuare operazioni di importazione o esportazione. Le notifiche devono essere effettuate utilizzando i modelli acclusi all'atto previsto.
L'atto previsto istituisce ulteriori obblighi di notifica oltre a quelli di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.
Di conseguenza è necessario definire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per le regole in materia di origine.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato per le regole in materia di origine è un organismo istituito da un accordo, ossia l'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994).
L'atto che il comitato per le regole in materia di origine è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. Né l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, né l'accordo relativo alle regole in materia di origine disciplinano lo status giuridico degli atti adottati dal comitato per le regole in materia di origine. Il carattere vincolante dell'atto previsto deve pertanto essere determinato con riguardo al testo utilizzato nel suddetto atto. Tenuto conto della formulazione della comunicazione sul rafforzamento della trasparenza nelle regole di origine non preferenziali, si deve considerare che l'atto previsto avrà effetti giuridici.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
Non pertinente.
2019/0200 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per le regole in materia di origine istituito dall'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech
il 15 aprile 1994
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994) allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione 94/800/CE del Consiglio ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.
(2)L'articolo 4 dell'accordo istituisce il comitato per le regole in materia di origine.
(3)Nel corso della sessione/riunione del [data] il comitato per le regole in materia di origine è tenuto ad adottare una comunicazione dal titolo "Rafforzare la trasparenza nelle regole di origine non preferenziali".
(4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per le regole in materia di origine poiché la decisione sarà vincolante per l'Unione.
(5)La posizione proposta che dovrà essere assunta a nome dell'Unione mira a rafforzare la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole di origine non preferenziali mediante norme sulla notifica obbligatoria o volontaria, da parte dei membri dell'OMC, delle rispettive regole di origine non preferenziali, utilizzando modelli standardizzati. Ne risulteranno regole di origine più chiare e prevedibili e sarà facilitato il flusso degli scambi internazionali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella sessione/riunione del comitato per le regole in materia di origine è basata sul progetto di atto del comitato per le regole in materia di origine accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione possono concordare modifiche editoriali di lieve entità al progetto di atto in funzione degli sviluppi alle prossime riunioni del comitato per le regole in materia di origine, in consultazione con gli Stati membri, o durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente