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Document 52019PC0424

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per le regole in materia di origine istituito dall'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994

COM/2019/424 final

Bruxelles, 20.9.2019

COM(2019) 424 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per le regole in materia di origine istituito dall'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech
il 15 aprile 1994


Rafforzare la trasparenza nelle norme di origine non preferenziali

_______________

I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio,

desiderosi di assicurare che le regole in materia di origine non diano origine di per se stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali;

desiderosi di assicurare che le regole in materia di origine siano formulate e applicate in modo imparziale, trasparente, prevedibile, coerente e neutrale;

riconoscendo che la definizione e l'applicazione di regole chiare e prevedibili in materia di origine facilitano il flusso degli scambi internazionali;

riconoscendo che è auspicabile promuovere la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole in materia di origine;

desiderosi di integrare gli obblighi di notifica di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine;

affermando che rafforzare la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole in materia di origine contribuisce a ridurre i costi di conformità degli operatori economici che intendono integrare le catene globali del valore, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese;

decidono, per quanto riguarda le regole in materia di origine, quanto segue:

1.che è auspicabile mantenere e promuovere un livello elevato di trasparenza e comprensione reciproca delle regole in materia di origine esistenti e dei relativi requisiti documentali utilizzati dai membri dell'OMC. Per "regole in materia di origine" si intendono quelle che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

2.Al fine di rafforzare la trasparenza e promuovere una migliore comprensione delle regole in materia di origine, i membri notificano al segretariato dell'OMC, a norma dell'allegato 1 della presente decisione, le regole in materia di origine da essi utilizzate nell'applicazione del trattamento della nazione più favorita a norma degli articoli I, II, III, XI e XIII del GATT 1994.

3.I membri sono invitati a compilare il modello di notifica di cui all'allegato 1 quando comunicano al segretariato dell'OMC le eventuali altre regole in materia di origine che utilizzano per l'applicazione degli altri strumenti non preferenziali di politica commerciale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

4.Inoltre i membri descrivono, conformemente all'allegato 2, le rispettive prassi con riguardo alla certificazione dell'origine e alle altre prove documentali obbligatorie dell'origine a fini non preferenziali notificate conformemente all'allegato 1 1 . I membri che segnalano di non applicare regole in materia di origine conformemente all'allegato 1 devono tuttavia compilare l'allegato 2.

5.Le notifiche a norma dei paragrafi 2 e 4 della presente decisione sono trasmesse entro un anno dall'adozione della presente decisione.

6.Le informazioni notificate a norma della presente decisione sono rese pubbliche dal segretariato dell'OMC.

7.Ciascun membro, nell'ambito delle risorse disponibili, istituisce o mantiene in attività uno o più centri di informazione in grado di rispondere a richieste ragionevoli di informazioni di governi, operatori commerciali e altre parti interessate sulle regole in materia di origine e sui requisiti documentali correlati nonché di fornire i moduli e i documenti necessari 2 . I membri comunicano al segretariato dell'OMC, conformemente all'allegato 1, i recapiti dei rispettivi centri di informazione. I paesi membri meno sviluppati dispongono di due anni per comunicare tali informazioni al segretariato dell'OMC.

8.I membri si adoperano per fornire riferimenti giuridici, siti web, documenti esplicativi o altri documenti, in una lingua ufficiale dell'OMC.

9.I membri che apportano modifiche sostanziali alle rispettive regole in materia di origine e ai relativi requisiti documentali notificati a norma della presente decisione comunicano tempestivamente tali modifiche al segretariato dell'OMC conformemente alla presente decisione.

10.Il comitato per le regole in materia di origine esamina le regole in materia di origine esistenti e i relativi requisiti documentali sulla base delle informazioni comunicate conformemente alla presente decisione, al fine di individuare prassi atte ad agevolare gli scambi e promuoverne la diffusione a livello internazionale.

11.L'assistenza del segretariato dell'OMC dovrebbe essere fornita su richiesta per aiutare i paesi membri in via di sviluppo e meno sviluppati ad attuare le disposizioni della presente decisione.

12.Nessuna disposizione della presente decisione può essere interpretata nel senso di pregiudicare i diritti e gli obblighi dei membri di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine o all'articolo 1 dell'accordo sull'agevolazione degli scambi.

13.La presente decisione, in particolare i paragrafi 2 e 3, è riesaminata tre anni dopo la sua adozione e successivamente, se necessario, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza sulle regole di origine non preferenziali.

ALLEGATO 1

MODELLO DI NOTIFICA PER LE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALI

L'allegato 1 può essere riprodotto tante volte quante il membro riterrà necessarie

I.    INFORMAZIONI DI BASE

1)

Membro notificante

2)

Centro di informazione

(se possibile, indicare i seguenti dati: nome, telefono, indirizzo di posta elettronica, sito web)

3)

Sono in vigore regole di origine non preferenziali?

No*

* In caso di risposta negativa, non è necessario rispondere alle successive domande del presente allegato.

4)

Indicare quali strumenti di politica commerciale utilizzano tali regole di origine non preferenziali (cfr. articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle regole in materia di origine)

5)

Data di entrata in vigore o di qualsiasi modifica sostanziale:

6)

Data di scadenza, se applicabile:

7)

Autorità governative o non governative responsabili della gestione:

8)

Link internet alla legislazione e ad altri documenti esplicativi, se del caso:

9)

Eventuali osservazioni

II.    APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALI

10)

Si applicano regole di origine non preferenziali alle importazioni?

No

11)

Si applicano regole di origine non preferenziali alle esportazioni?

No

12)

Esiste una regola de minimis per l'applicazione delle regole di origine non preferenziali?

No

In caso affermativo, specificare la soglia de minimis e fornire i riferimenti giuridici pertinenti applicabili alle domande da 10 a 12.

III.    CRITERI PER DETERMINARE LA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'ORIGINE DEL PRODOTTO

13)

Criteri generali, se applicabili per tutti i prodotti:

14)

Regole di origine specifiche per prodotto, se applicabili:

15)

Eventuale definizione di materiali non originari e di materiali originari:

16)

Elenco delle operazioni minime che non conferiscono l'origine, se del caso:

17)

Eventuali norme residue:

18)

Qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dal membro (indicare un link internet, se del caso)

IV.    DECISIONI ANTICIPATE    

Sono state emesse decisioni anticipate sull'origine di un prodotto 3 ?

No

Autorità incaricata di emettere decisioni anticipate (sull'origine)

Istruzioni per presentare richiesta di decisione anticipata

Link internet alla legislazione e ad altri riferimenti giuridici pertinenti:



ALLEGATO 2

MODELLO DI NOTIFICA PER I REQUISITI DOCUMENTALI RELATIVI

ALLE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALI

1)

Esistono requisiti obbligatori per il certificato e/o qualsiasi altra prova documentale obbligatoria di origine delle importazioni?

No**

2)

Esistono requisiti obbligatori per il certificato e/o qualsiasi altra prova documentale obbligatoria di origine delle esportazioni?

No**

3)

Esiste un formato e/o contenuto standardizzato o prescritto per il certificato e/o per qualsiasi altra prova documentale obbligatoria dell'origine?

In caso di risposta affermativa, allegare una copia o fornire i dati pertinenti nell'appendice del presente allegato.

 Sì        No

** In caso di risposta negativa alle domande 1 e 2, non è necessario rispondere alle successive domande del presente allegato.

4)

Solo se richiesto in situazioni specifiche, descrivere i casi per i quali è richiesto un certificato (o altre prove documentali obbligatorie dell'origine) e il formato corrispondente (modulo prescritto o altro).

5)

Se i requisiti obbligatori relativi al certificato e/o a qualsiasi altra prova documentale obbligatoria dell'origine sono limitati a determinati prodotti, specificare per quali capitoli del SA e il formato corrispondente (modulo prescritto o altro).

6)

Deroghe ai requisiti obbligatori relativi alla presentazione di un certificato e/o di altre prove documentali obbligatorie dell'origine (ad es. spedizioni di modesto valore, spedizioni postali, ...)

7)

Autorità governative o non governative designate per il rilascio del certificato e/o di qualsiasi altra prova documentale obbligatoria dell'origine, se del caso

8)

Fornire i riferimenti normativi applicabili alle domande da 1 a 7

ALLEGATO 2 - APPENDICE

Allegare il modulo prescritto e/o il link internet al modulo prescritto del certificato di origine (o altra prova documentale obbligatoria dell'origine), se del caso

__________

(1)

   Ciò non pregiudica le altre prove dell'origine che possono essere richieste dalle autorità            competenti a fini di controllo.

(2)

   Resta inteso che tale centro di informazioni può essere lo stesso istituito o mantenuto a norma        dell'articolo 1, paragrafo 3 (Centri di informazione), dell'accordo sull'agevolazione degli scambi        (TFA) e i membri non sono tenuti a fornire maggiori informazioni o ulteriori moduli e documenti        rispetto a quelli previsti dal TFA.

(3)

   Quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo relativo alle norme in materia di origine e        all'articolo 3 dell'accordo sull'agevolazione degli scambi.

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Bruxelles, 20.9.2019

COM(2019) 424 final

2019/0200(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per le regole in materia di origine istituito dall'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech
il 15 aprile 1994


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per le regole in materia di origine, istituito dall'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994) allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, in relazione alla prevista adozione di una comunicazione sul rafforzamento della trasparenza nelle regole di origine non preferenziali.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo relativo alle regole in materia di origine

L'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994) allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 ("l'accordo") mira ad assicurare che le regole di origine non preferenziali non rappresentino esse stesse un inutile ostacolo agli scambi e si prefigge di armonizzare a livello internazionale le regole di origine diverse dalle regole di origine relative alla concessione di preferenze tariffarie. Fino al completamento del programma di armonizzazione, le parti contraenti devono garantire che le rispettive regole di origine siano trasparenti; che non diano origine ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali; che siano gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole e che siano fondate su criteri positivi. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

L'Unione europea è parte dell'accordo 1 . Anche tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo.

2.2.Il comitato per le regole in materia di origine

Il comitato per le regole in materia di origine è stato istituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ed è aperto ai membri dell'OMC. Esso si riunisce almeno una volta all'anno per procedere ad una verifica dell'attuazione e del funzionamento dell'accordo relativo alle regole in materia di origine. I lavori del comitato si sono concentrati principalmente sull'armonizzazione delle regole di origine non preferenziali. I negoziati non si sono conclusi e i membri dell'OMC attualmente applicano regole di origine nazionali a fini non preferenziali. Più recentemente sono stati avviati lavori sulle regole di origine preferenziali, in particolare su quelle utilizzate nelle preferenze commerciali per i paesi meno sviluppati. Nel comitato le decisioni sono generalmente adottate per consenso.

2.3.L'atto previsto del comitato per le regole in materia di origine

Il [data], nel corso della sua riunione annuale, il comitato per le regole in materia di origine è tenuto ad adottare una comunicazione 2 dal titolo "Rafforzare la trasparenza nelle regole di origine non preferenziali" ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è rafforzare la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole di origine non preferenziali e integrare gli obblighi di notifica di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

Né l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, né l'accordo relativo alle regole in materia di origine disciplinano lo status giuridico degli atti adottati dai comitati dell'OMC. Il carattere vincolante dell'atto previsto deve essere determinato con riguardo al testo utilizzato nel suddetto atto. Tenuto conto della formulazione della comunicazione sul rafforzamento della trasparenza nelle regole di origine non preferenziali, l'atto previsto diventerà vincolante per le parti.

3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

Le regole di origine non preferenziali sono le norme che si applicano in assenza di qualsiasi preferenza commerciale, ossia quando il commercio è effettuato in base al principio della nazione più favorita. Inoltre alcune misure di politica commerciale, quali i contingenti, l'antidumping o i marchi di origine, possono richiedere una determinazione dell'origine basata sull'applicazione di regole di origine non preferenziali.

In conformità all'articolo 5 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine, ciascun membro dell'OMC ha dovuto notificare al segretariato dell'OMC, entro un termine stabilito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per lo stesso, le proprie regole in materia di origine, le decisioni giudiziali ed amministrative di applicazione generale relative alle regole di origine non preferenziali in vigore a tale data. L'Unione europea ha notificato le informazioni richieste al segretariato dell'OMC.

Nell'accordo relativo alle regole in materia di origine i membri dell'OMC hanno convenuto di negoziare regole di origine non preferenziali armonizzate. Tuttavia tali negoziati non si sono conclusi e i membri dell'OMC attualmente applicano regole di origine nazionali a fini non preferenziali. Ne consegue che all'importazione e/o all'esportazione sono applicate regole di origine non preferenziali diverse, a seconda dei membri dell'OMC interessati. Inoltre non tutti i membri dell'OMC applicano una legislazione specifica relativa alle regole di origine non preferenziali. Nell'Unione tali regole sono stabilite dagli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell' Unione 3 .

Per evitare di creare inutili ostacoli agli scambi a causa dell'applicazione di una varietà e molteplicità di regole di origine non preferenziali, è stato istituito un gruppo di lavoro ristretto, composto da delegati del comitato per le regole in materia di origine incaricato di studiare come migliorare la trasparenza con riguardo alle regole di origine non preferenziali. L'Unione europea ha partecipato a questo gruppo di lavoro ristretto e ha contribuito in maniera costruttiva all'atto previsto. Le discussioni sono proseguite nelle riunioni del comitato per le regole in materia di origine in marzo e in maggio 2019. Il coordinamento con gli Stati membri è stato assicurato tramite le delegazioni degli Stati membri nell'OMC e la sezione "origine" del gruppo di esperti doganali.

Considerando che regole di origine chiare e prevedibili facilitano il flusso degli scambi internazionali, l'atto previsto è volto a rafforzare la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole di origine non preferenziali e ad integrare gli obblighi di notifica di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

L'atto previsto comporta la notifica obbligatoria, da parte di ciascun membro dell'OMC, delle regole di origine non preferenziali utilizzate ai fini dell'applicazione del trattamento della nazione più favorita ai sensi degli articoli I, II, III, XI e XIII del GATT 1994. Esso prevede inoltre la notifica volontaria delle regole di origine non preferenziali utilizzate per tutti gli altri fini contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle regole in materia di origine (dazi antidumping e dazi compensativi ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994, obblighi in materia di marchi di origine ai sensi dell'articolo IX del GATT 1994, restrizioni quantitative o contingenti tariffari, regole di origine utilizzate per gli appalti pubblici e le statistiche commerciali). Inoltre l'atto previsto contempla l'obbligo per i membri dell'OMC di notificare eventuali certificati di origine non preferenziale, obbligatori per effettuare operazioni di importazione o esportazione. Le notifiche devono essere effettuate utilizzando i modelli acclusi all'atto previsto.

L'atto previsto istituisce ulteriori obblighi di notifica oltre a quelli di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

Di conseguenza è necessario definire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per le regole in materia di origine.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato per le regole in materia di origine è un organismo istituito da un accordo, ossia l'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994).

L'atto che il comitato per le regole in materia di origine è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. Né l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, né l'accordo relativo alle regole in materia di origine disciplinano lo status giuridico degli atti adottati dal comitato per le regole in materia di origine. Il carattere vincolante dell'atto previsto deve pertanto essere determinato con riguardo al testo utilizzato nel suddetto atto. Tenuto conto della formulazione della comunicazione sul rafforzamento della trasparenza nelle regole di origine non preferenziali, si deve considerare che l'atto previsto avrà effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Non pertinente.

2019/0200 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per le regole in materia di origine istituito dall'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech
il 15 aprile 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994) allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione 94/800/CE del Consiglio 5 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2)L'articolo 4 dell'accordo istituisce il comitato per le regole in materia di origine.

(3)Nel corso della  sessione/riunione del [data] il comitato per le regole in materia di origine è tenuto ad adottare una comunicazione dal titolo "Rafforzare la trasparenza nelle regole di origine non preferenziali".

(4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per le regole in materia di origine poiché la decisione sarà vincolante per l'Unione.

(5)La posizione proposta che dovrà essere assunta a nome dell'Unione mira a rafforzare la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole di origine non preferenziali mediante norme sulla notifica obbligatoria o volontaria, da parte dei membri dell'OMC, delle rispettive regole di origine non preferenziali, utilizzando modelli standardizzati. Ne risulteranno regole di origine più chiare e prevedibili e sarà facilitato il flusso degli scambi internazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella sessione/riunione del comitato per le regole in materia di origine è basata sul progetto di atto del comitato per le regole in materia di origine accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione possono concordare modifiche editoriali di lieve entità al progetto di atto in funzione degli sviluppi alle prossime riunioni del comitato per le regole in materia di origine, in consultazione con gli Stati membri, o durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(2)    Comunicazione dell'Australia, del Brasile, del Canada, di Hong Kong, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Nuova Zelanda, della Norvegia, delle Filippine, della Federazione russa, di Singapore, della Svizzera, del Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu e degli Stati Uniti.
(3)    GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.
(5)    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
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