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Document 52019PC0255

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 e 145, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) nn. 15 e 19, la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.2., la proposta di un nuovo regolamento delle Nazioni Unite e le proposte di (modifiche delle) autorizzazioni di elaborazione di GTR

COM/2019/255 final

Bruxelles, 5.6.2019

COM(2019) 255 final

2019/0124(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 e 145, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) nn. 15 e 19, la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.2., la proposta di un nuovo regolamento delle Nazioni Unite e le proposte di (modifiche delle) autorizzazioni di elaborazione di GTR


RELAZIONE

1.OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in riferimento alla prevista adozione di una megadecisione.

2.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate volte a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

In conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). In conformità alla decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"), l'Unione ha aderito all'accordo parallelo.

Le riunioni del WP.29 UNECE, il Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si svolgono tre volte all'anno: a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. Nel corso di ciascuna sessione vengono adottati nuovi regolamenti delle Nazioni Unite, nuovi regolamenti tecnici mondiali (GTR) delle Nazioni Unite e/o modifiche di tali regolamenti o regolamenti tecnici mondiali (GTR) in vigore, per tenere conto del progresso tecnico. Prima di ogni riunione del WP.29 uno dei sei gruppi di lavoro (GR) in cui esso si articola approva le modifiche da apportare.

Successivamente, nel corso di una riunione del WP.29, si procede alla votazione finale per l'adozione delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche, a condizione che sia raggiunto il quorum e che esista una maggioranza qualificata fra le parti contraenti. L'UE è parte contraente di due accordi (l'accordo del 1958 e quello del 1998) nel quadro del WP.29. Di volta in volta viene elaborata una decisione del Consiglio, detta "megadecisione", contenente l'elenco dei regolamenti, delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche, la quale autorizza la Commissione a votare a nome dell'Unione in ciascuna riunione del WP.29.

La presente decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione nella votazione dei regolamenti, delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella riunione del WP.29 che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2019.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta integra la politica del mercato interno dell'Unione per quanto concerne l'industria automobilistica ed è pienamente in linea con essa.

Il sistema WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo, in quanto consente ai costruttori dell'UE di operare nel rispetto di una serie comune di regolamenti sull'omologazione sapendo che il prodotto sarà riconosciuto dalle parti contraenti come conforme alla loro legislazione nazionale. Questo regime ha consentito, ad esempio, di abrogare con il regolamento (CE) n. 661/2009, relativo alla sicurezza generale dei veicoli, oltre 50 direttive dell'UE e di sostituirle con i corrispondenti regolamenti elaborati nel quadro dell'accordo del 1958.

Un approccio analogo è stato adottato con la direttiva 2007/46/CE, che ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato contenente disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti delle Nazioni Unite nel sistema di omologazione UE, come prescrizioni per l'omologazione oppure come alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione di detta direttiva in poi i regolamenti delle Nazioni Unite sono progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il sistema WP.29 è legato alla politica dell'Unione in materia di competitività, su cui la presente iniziativa ha un impatto positivo. La presente proposta è anche coerente con le politiche dell'Unione in materia di trasporti, clima ed energia, che vengono tenute in debita considerazione nel processo di elaborazione e adozione dei regolamenti delle Nazioni Unite che rientrano nel quadro dell'accordo del 1958.

3.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà

Il voto a favore di strumenti internazionali come le proposte di regolamenti delle Nazioni Unite, di modifiche di regolamenti delle Nazioni Unite e di progetti di regolamenti tecnici mondiali nonché della loro integrazione nel sistema di omologazione UE dei veicoli a motore può essere espresso solo dall'Unione. Oltre a impedire la frammentazione del mercato interno, ciò garantisce anche norme ambientali e di sicurezza di uguale livello in tutta l'Unione. Offre anche vantaggi in termini di economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato dell'Unione e anche per il mercato internazionale, invece di essere adattati per ottenere l'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La presente proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La presente decisione del Consiglio autorizza la Commissione a votare a nome dell'Unione ed è lo strumento proporzionato, in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 97/836/CE del Consiglio, per definire una posizione unitaria dell'UE in seno all'UNECE per quanto riguarda il voto sui documenti di lavoro all'ordine del giorno della riunione del WP.29. La presente proposta soddisfa quindi il principio di proporzionalità, dato che non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

Scelta dell'atto giuridico

In conformità all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE è necessaria una decisione del Consiglio al fine di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

4.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta. Essa sarà tuttavia esaminata dal Comitato tecnico - Veicoli a motore.

Valutazione d'impatto

La presente proposta non può essere oggetto di una valutazione d'impatto in quanto non è di natura legislativa e non sono disponibili né possibili opzioni strategiche alternative.

Efficienza normativa e semplificazione

In termini di oneri amministrativi l'iniziativa non ha ripercussioni, perché i riferimenti dei testi modificati allegati alla megadecisione non introdurranno nuovi obblighi di informazione o altri obblighi amministrativi per le imprese, comprese le PMI. L'obiettivo è, al contrario, quello di ridurre gli oneri amministrativi, dato che l'applicazione di prescrizioni armonizzate su scala mondiale consente ai costruttori di presentare la documentazione di omologazione di sistemi e componenti non solo nell'UE, ma anche sui mercati di esportazione delle parti contraenti dell'accordo del 1958 che non fanno parte dell'UE.

La proposta ha un impatto molto positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. L'accettazione, da parte dei partner commerciali dell'UE, di regolamenti sui veicoli armonizzati a livello internazionale è riconosciuta come il modo migliore per eliminare gli ostacoli non tariffari agli scambi e per aprire o ampliare l'accesso al mercato per le imprese del settore automobilistico dell'UE.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

5.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa non ha alcuna incidenza sul bilancio.

6.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle seguenti proposte:

le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 e 145;

le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) nn. 15 e 19;

la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.2;

la proposta di un nuovo regolamento delle Nazioni Unite e

le proposte di tre (modifiche delle) autorizzazioni di elaborazione di GTR.

2019/0124 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 e 145, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) nn. 15 e 19, la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.2., la proposta di un nuovo regolamento delle Nazioni Unite e le proposte di (modifiche delle) autorizzazioni di elaborazione di GTR

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio 1 l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

(2)Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio 2 l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

(3)Conformemente all'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e all'articolo 6 dell'accordo parallelo, il comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e il comitato esecutivo dell'accordo parallelo ("i comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite") possono adottare, a seconda dei casi, le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 e 145, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) nn. 15 e 19, la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.2., la proposta di un nuovo regolamento delle Nazioni Unite e le proposte di (modifiche delle) autorizzazioni di elaborazione di GTR ("megadecisione").

(4)I comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, in occasione della 178a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2019, sono chiamati ad adottare una megadecisione relativa alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché ai regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale a tali veicoli, accessori e parti.

(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'adozione di proposte di regolamenti delle Nazioni Unite, poiché i regolamenti delle Nazioni Unite vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.

(6)La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato contenente disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti delle Nazioni Unite") nel sistema di omologazione UE, come prescrizioni per l'omologazione oppure come alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE in poi i regolamenti delle Nazioni Unite sono progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.

(7)Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti delle Nazioni Unite nn. 17, 24, 30, 44, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139 e 140 nonché modificare i regolamenti tecnici mondiali delle Nazioni Unite nn. 15 e 19. Occorre inoltre rettificare alcune disposizioni dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 14, 51, 83, 129 e 145 nonché del regolamento tecnico mondiale delle Nazioni Unite n. 15. È infine necessario adottare nuovi requisiti relativi ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e nel comitato esecutivo dell'accordo parallelo, in occasione della 178a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2019, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(2)    Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
(3)    Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
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Bruxelles, 5.6.2019

COM(2019) 255 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 e 145, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) nn. 15 e 19, la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.2., la proposta di un nuovo regolamento delle Nazioni Unite e le proposte di (modifiche delle) autorizzazioni di elaborazione di GTR


ALLEGATO

Regolamento n.

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Riferimento del documento 1

14

Proposta di rettifica 1 del supplemento 6 alla serie di modifiche 07 del regolamento delle Nazioni Unite n. 14 (Ancoraggi delle cinture di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2019/56

17

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 09 del regolamento delle Nazioni Unite n. 17 (Resistenza dei sedili)

ECE/TRANS/WP.29/2019/35

24

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 03 del regolamento delle Nazioni Unite n. 24 [Inquinanti visibili, misurazione della potenza di un motore ad accensione spontanea (fumi dei motori diesel)]

ECE/TRANS/WP.29/2019/41

30

Proposta di supplemento 21 alla serie di modifiche 02 del regolamento delle Nazioni Unite n. 30 (Pneumatici per autovetture e relativi rimorchi)

ECE/TRANS/WP.29/2019/50

44

Proposta di supplemento 16 alla serie di modifiche 04 del regolamento delle Nazioni Unite n. 44 (Sistemi di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2019/36

51

Proposta di rettifica del supplemento 4 alla serie di modifiche 03 del regolamento delle Nazioni Unite n. 51 (Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N)

ECE/TRANS/WP.29/2019/51

64

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento delle Nazioni Unite n. 64 (Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura)

ECE/TRANS/WP.29/2019/52

75

Proposta di supplemento 18 alla serie originale di modifiche del regolamento delle Nazioni Unite n. 75 (Pneumatici per motocicli/ciclomotori)

ECE/TRANS/WP.29/2019/53

78

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento delle Nazioni Unite n. 78 (Frenatura dei motocicli)

ECE/TRANS/WP.29/2019/46

79

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento delle Nazioni Unite n. 79 (Equipaggiamento sterzo)

ECE/TRANS/WP.29/2019/73

83

Proposta di supplemento 13 alla serie di modifiche 06 del regolamento delle Nazioni Unite n. 83 (Emissioni dei veicoli di categoria M1 e N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/42

83

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 07 del regolamento delle Nazioni Unite n. 83 (Emissioni dei veicoli di categoria M1 e N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/43

83

Proposta di rettifica 1 del supplemento 8 alla serie di modifiche 07 del regolamento delle Nazioni Unite n. 83 (Emissioni dei veicoli di categoria M1 e N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/60

85

Proposta di supplemento 9 al regolamento delle Nazioni Unite n. 85 (Misurazione della potenza netta e della potenza su 30 minuti)

ECE/TRANS/WP.29/2019/44

90

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 02 del regolamento delle Nazioni Unite n. 90 (Parti di ricambio per freni)

ECE/TRANS/WP.29/2019/47

115

Proposta di supplemento 8 al regolamento delle Nazioni Unite n. 115 (Impianti di trasformazione a GPL e GNC)

ECE/TRANS/WP.29/2019/45

117

Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 02 del regolamento delle Nazioni Unite n. 117 (Resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici)

ECE/TRANS/WP.29/2019/54

129

Proposta di supplemento 9 alla serie originale di modifiche del regolamento delle Nazioni Unite n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2019/37

129

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento delle Nazioni Unite n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2019/38

129

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 02 del regolamento delle Nazioni Unite n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2019/39

129

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento delle Nazioni Unite n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2019/40

129

Proposta di rettifica 3 della versione originale del regolamento delle Nazioni Unite n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2019/58

129

Proposta di rettifica 1 della serie di modifiche 03 del regolamento delle Nazioni Unite n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2019/59

138

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento delle Nazioni Unite n. 138 (Veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada)

ECE/TRANS/WP.29/2019/55

139

Proposta di supplemento 2 al regolamento delle Nazioni Unite n. 139 (Sistema di assistenza alla frenata)

ECE/TRANS/WP.29/2019/48

140

Proposta di supplemento 3 al regolamento delle Nazioni Unite n. 140 (Sistema elettronico di controllo della stabilità)

ECE/TRANS/WP.29/2019/49

145

Proposta di rettifica 1 della versione originale del regolamento delle Nazioni Unite n. 145 (Sistemi di ancoraggio ISOFIX, ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e posti a sedere i-Size)

ECE/TRANS/WP.29/2019/57

Nuovo regolamento delle Nazioni Unite

Proposta di un nuovo regolamento delle Nazioni Unite relativo a disposizioni uniformi sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per i veicoli di categoria M1e N1

ECE/TRANS/WP.29/2019/61

GTR n.

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Riferimento del documento

15

Proposta di modifica 5 del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 15 [Procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)]

ECE/TRANS/WP.29/2019/62

15

Proposta di rettifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 15 [Procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)]; la modifica riguarda unicamente il testo francese

Proposta di rettifica della modifica 1 del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 15 [Procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)]; la modifica riguarda unicamente il testo francese

Proposta di rettifica della modifica 2 del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 15 [Procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)]; la modifica riguarda unicamente il testo francese

Proposta di rettifica della modifica 3 del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 15 [Procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)]; la modifica riguarda unicamente il testo francese

Proposta di rettifica della modifica 4 del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 15 [Procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)]; la modifica riguarda unicamente il testo francese

ECE/TRANS/WP.29/2019/66

ECE/TRANS/WP.29/2019/67

ECE/TRANS/WP.29/2019/68

ECE/TRANS/WP.29/2019/69

ECE/TRANS/WP.29/2019/70

19

Proposta di modifica 2 del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 19 [Procedure di prova delle emissioni evaporative per le procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (EVAP WLTP)]

ECE/TRANS/WP.29/2019/64

 

Mutual Resolution n.

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Riferimento del documento

M.R.2

Proposta di modifica 1 della Mutual Resolution n. 2 contenente definizioni relative ai sistemi di propulsione dei veicoli

ECE/TRANS/WP.29/2019/71

Varie

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Riferimento del documento

Revisione dell'autorizzazione all'elaborazione della modifica 2 del regolamento tecnico mondiale delle Nazioni Unite n. 16 (Pneumatici)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1

Proposta di modifiche dell'autorizzazione all'elaborazione del regolamento tecnico mondiale delle Nazioni Unite sulle emissioni reali di guida a livello mondiale

ECE/TRANS/WP.29/2019/72

Autorizzazione all'elaborazione di un nuovo regolamento tecnico mondiale delle Nazioni Unite sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53

(1)    Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html .
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