EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0239

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02.03.01 Mercato interno e linea di bilancio 02.03.04 Strumento per la gestione del mercato interno)

COM/2019/239 final

Bruxelles, 27.5.2019

COM(2019) 239 final

2019/0114(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Linea di bilancio 02.03.01 Mercato interno e linea di bilancio 02.03.04 Strumento per la gestione del mercato interno)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione UE nell'accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni e ai programmi dell'UE riguardanti il SEE.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla "cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà". Questo è necessario per consentire agli Stati EFTA-SEE di partecipare a programmi e azioni dell'Unione finanziati dalle linee del bilancio generale dell'Unione europea. Nel caso in oggetto, lo scopo della modifica è consentire agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Lichtenstein) di partecipare alle azioni dell'Unione connesse alla linea di bilancio 02.03.01 "Mercato interno" e alla linea di bilancio 02.03.04 "Strumento per la gestione del mercato interno", iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2019.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto è pienamente coerente con l'obiettivo dell'accordo SEE di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno spazio economico europeo omogeneo.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La decisione del Comitato misto è inoltre coerente con le altre politiche dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di proteggere l'omogeneità del mercato interno dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 114 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9. A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 1 , spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.  

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del proprio obiettivo, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno.

Scelta dell'atto giuridico

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Gli Stati EFTA-SEE contribuiscono finanziariamente alla linea di bilancio 02.03.01 "Mercato interno" e alla linea di bilancio 02.03.04 "Strumento per la gestione del mercato interno". L'importo esatto sarà determinato in conformità delle disposizioni dell'accordo SEE, una volta adottata la presente proposta di decisione del Consiglio.

5.ALTRI ELEMENTI

In linea con la politica di bilancio dell'UE, la partecipazione a un'attività dell'Unione europea può aver luogo solo dopo il pagamento del corrispondente contributo finanziario. Tuttavia, conformemente al protocollo 32 dell'accordo SEE, il contributo finanziario annuo degli Stati EFTA-SEE viene versato entro il 31 agosto di ogni anno, a seguito della richiesta di fondi dell'UE formulata dalla Commissione europea e presentata agli Stati EFTA-SEE entro il 15 agosto.

Pertanto, al fine di coprire il periodo tra gennaio e agosto, il progetto di decisione del Comitato misto è applicabile retroattivamente dal mese di gennaio. In questo modo la continuità della cooperazione viene garantita per l'intero anno civile, come previsto dall'accordo SEE.

La retroattività non pregiudica i diritti e gli obblighi delle persone interessate e rispetta il principio del legittimo affidamento.

2019/0114 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà


(Linea di bilancio 02.03.01 Mercato interno e linea di bilancio 02.03.04 Strumento per la gestione del mercato interno)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 3 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.

(3)Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)È opportuno estendere la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.

(5)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2019.

(6)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà dovrà basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(3)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
Top

Bruxelles, 27.5.2019

COM(2019) 239 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Linea di bilancio 02.03.01 Mercato interno e linea di bilancio 02.03.04 Strumento per la gestione del mercato interno)


ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. […]

del […]

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi e allo strumento per la gestione del mercato interno.

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafi 12 e 14, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini "e 2018" sono sostituiti da ", 2018 e 2019".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

1Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […].

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   […]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

   […]

(1) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Top