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Document 52019PC0132

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia

COM/2019/132 final

Bruxelles, 12.3.2019

COM(2019) 132 final

2019/0074(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Gambia ai fini della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia. Al termine dei negoziati, il 19 ottobre 2018 sono stati siglati un nuovo accordo e il relativo protocollo di attuazione. Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente, copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria ed è tacitamente rinnovabile. Il nuovo protocollo copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 13, vale a dire la data in cui è firmato dalle Parti.

L'obiettivo principale del nuovo accordo è definire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, al fine di istituire un partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque gambiane, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili e in particolare di quelle formulate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nel rispetto dei migliori pareri scientifici e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione prospettica, realizzata da esperti esterni, dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e il relativo protocollo. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca gambiana, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

-    28 tonniere con reti a circuizione;

-    10 pescherecci con lenze e canne;

-    3 pescherecci da traino (per la pesca del nasello, specie demersale di profondità).

È opportuno ripartire tali possibilità di pesca tra gli Stati membri.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 3, dispone che il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, la ripartizione delle possibilità di pesca.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il settore di intervento costituisce una competenza esclusiva.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il progetto di regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

4.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia, nonché la decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento deve essere applicato non appena le attività di pesca saranno possibili nell'ambito dell'accordo, vale a dire alla data di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo.

2019/0074 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1)    La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia ("l'accordo di partenariato") nonché un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato ("il protocollo").

2)    L'accordo di partenariato e il protocollo sono stati siglati il 19 ottobre 2018, al termine di tali negoziati.

3)    L'accordo di partenariato abroga il precedente accordo concluso tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, entrato in vigore il 2 giugno 1987.

4)A norma della decisione 2018/.../UE del Consiglio 1 , il nuovo accordo di partenariato e il protocollo sono stati firmati il... [inserire la data della firma].

5)Il protocollo copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione.

6)Le possibilità di pesca previste dal protocollo dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo.

7)Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia ("il protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a)tonniere con reti a circuizione:

Spagna

16 unità

Francia

12 unità

(b)pescherecci con lenze e canne:

Spagna

8 unità

Francia

2 unità

(c)pescherecci da traino per la pesca demersale profonda:

Stato membro

Numero massimo di pescherecci da traino per la pesca demersale profonda attivi in un dato momento

Numero annuo di autorizzazioni di pesca trimestrali 2

Tonnellate di specie bersaglio quali definite nell'allegato del protocollo, appendice 2b

Spagna

3

10

625

Grecia

2 (in due diversi trimestri)

125

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L [...] del [...], pag. [...].
(2)    Gli Stati membri interessati cooperano con la Commissione al fine di coordinare l'utilizzo delle autorizzazioni di pesca.
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