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Document 52019DC0086

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legno)

    COM/2019/86 final

    Bruxelles, 18.2.2019

    COM(2019) 86 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legno)


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legno)

    1.INTRODUZIONE

    Il regolamento (UE) n. 995/2010 1 (in appresso il "regolamento UE sul legno" o "il regolamento") proibisce la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Il regolamento UE sul legno è parte di un'ampia serie di provvedimenti introdotti dal piano d'azione FLEGT 2 , la risposta globale dell'UE al diffuso problema del disboscamento illegale e i suoi devastanti effetti sulle foreste. Esso contribuisce altresì alla riduzione delle emissioni prodotte dal disboscamento e dal degrado forestale, nonché al ruolo di conservazione delle foreste, alla loro gestione sostenibile e al potenziamento degli stock di carbonio nelle foreste dei paesi in via di sviluppo.

    Il regolamento UE sul legno stabilisce tre obblighi:

    1.proibisce la commercializzazione di legno di provenienza illegale (cioè prodotto in violazione della legislazione applicabile nel paese di produzione) o di prodotti da esso derivati;

    2.richiede agli operatori che commercializzano per la prima volta legno o prodotti da esso derivati sul mercato dell'UE di esercitare la "dovuta diligenza", ossia di applicare un sistema di gestione del rischio per assicurare che solo il legno di provenienza legale (prodotto secondo la legislazione applicabile nel paese di produzione) o i prodotti da esso derivati siano commercializzati sul mercato dell'UE;

    3.richiede ai commercianti di legno o di prodotti da esso derivati già commercializzati sul mercato dell'UE di conservare le informazioni sui propri fornitori e clienti ("obbligo di tracciabilità").

    Il regolamento UE sul legno comprende una vasta gamma di prodotti del legno elencati nell'allegato con i codici della nomenclatura combinata dell'UE. Esso prevede il riconoscimento da parte della Commissione di "organismi di controllo" incaricati di fornire agli operatori sistemi operativi di dovuta diligenza e di assisterli nell'adempimento dei loro obblighi.

    Il regolamento UE sul legno è stato adottato nel dicembre 2010 ed è entrato in vigore il 3 marzo 2013. Durante tale periodo, la Commissione ha adottato due atti non legislativi. Il primo è il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 3 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo, adottato a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento UE sul legno, e degli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Il secondo è il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 4 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010, adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento UE sul legno.

    2.BASE GIURIDICA

    Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento UE sul legno "la Commissione può adottare atti delegati [...] in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli menzionati" nel regolamento UE sul legno. L'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento UE sul legno prevede la possibilità di adottare atti delegati al fine di integrare le norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, qualora ciò sia dettato dall'esperienza. A norma dell'articolo 14 del regolamento UE sul legno, la Commissione "può adottare atti delegati [...] modificando e integrando l'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati di cui all'allegato" del regolamento UE sul legno.

    L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento UE sul legno stabilisce che "[i]l potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 2 dicembre 2010". Prevede inoltre che "[l]a delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata", vale a dire per sette anni, "tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 16" del regolamento UE sul legno. Pertanto, la delega di potere è stata automaticamente prolungata dal 2 dicembre 2017 al 1° dicembre 2024.

    L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento UE sul legno richiede inoltre alla Commissione di presentare "una relazione sui poteri delegati non oltre tre mesi prima che giunga a scadenza il periodo di tre anni dalla data di applicazione" del regolamento UE sul legno, ovvero il 3 marzo 2013. La Commissione ha presentato tale relazione il 18 febbraio 2016 5 .

    L'articolo 15, paragrafo 1, si riferisce unicamente al primo termine per la presentazione della relazione tre mesi prima che giunga a scadenza il periodo di tre anni dalla data di applicazione (cioè dicembre 2015) e una frequenza triennale di presentazione delle relazioni non è sincronizzata con il periodo di prolungamento di sette anni. Ciononostante, dalla pratica di presentazione delle relazioni sui poteri delegati 6 e dalla scelta dell'articolo determinativo "il" in relazione al periodo di tre anni, si può dedurre che la Commissione stilerà una relazione sull'uso dei poteri delegati ogni tre anni.

    Pertanto, in questo contesto la Commissione presenta la seconda relazione sui poteri delegati.

    3.ESERCIZIO DELLA DELEGA

    Nel secondo periodo successivo alla data di applicazione del regolamento UE sul legno, fino alla data di adozione della presente relazione, la Commissione non ha esercitato i poteri delegati. Nel 2017 la Commissione ha avviato uno studio di valutazione d'impatto. Si tratta di un seguito alla prima revisione del regolamento UE sul legno 7 ; una delle conclusioni è che l'attuale elenco dei prodotti del regolamento non è ottimale, poiché la gamma di prodotti ai quali esso si applica è incompleta. L'obiettivo dello studio era analizzare l'adeguatezza dell'elenco dei prodotti del regolamento UE sul legno, alla luce dell'obiettivo fissato dal regolamento, ovvero la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e valutare eventuali effetti significativi delle opzioni sul piano economico, ambientale e sociale per rivedere tale elenco. Questo studio includeva inoltre una consultazione pubblica, svoltasi dal 29 gennaio al 24 aprile 2018 8 . La Commissione darà seguito a tempo debito a questo studio di valutazione d'impatto.

    (1)

     Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

    (2)

     Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea, COM(2003) 251 final.

    (3)

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione (GU L 177 del 7.7.2012, pag. 16).

    (4)

    Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 12).

    (5)

      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0060  

    (6)

     Le disposizioni sulla base delle clausole tipo stabilite al punto 17 della convenzione d'intesa allegata all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1) stabiliscono che la Commissione presenti una relazione sui poteri delegati non oltre nove mesi prima della scadenza di "ciascun" periodo.

    (7)

    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, COM(2016) 74 final.

    (8)

     I risultati della consultazione pubblica sono disponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_en

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