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Document 52019DC0079

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni

COM/2019/79 final

Bruxelles, 13.2.2019

COM(2019) 79 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni


I.    Introduzione

Nel 2015 l'Unione europea ("l'UE") ha adottato il regolamento (UE) 2015/936 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (nel seguito "il regolamento UE").

Il regolamento UE è una rifusione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni. Questo regolamento, che ha subito diverse e sostanziali modifiche, fissa disposizioni relative alle misure di vigilanza e di salvaguardia dei prodotti tessili originari di un numero limitato di paesi terzi e fissa inoltre disposizioni relative ai limiti quantitativi annuali per taluni prodotti tessili originari della Repubblica democratica popolare di Corea. Alla fine di ogni anno civile è adottato un regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili.

A seguito degli esperimenti nucleari effettuati nella Repubblica popolare democratica di Corea, l'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2375 (2017), che è stata recepita nella legislazione dell'UE 2 . Dopo l'adozione di tali modifiche, l'articolo 16 nonies del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, stabilisce che "è vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i tessili [...], anche non originari della RPDC". Fintantoché la situazione permarrà immutata, le disposizioni pertinenti del regolamento UE rimangono inattive.

II.    Base giuridica

In conformità all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, la Commissione elabora una relazione per il Consiglio e il Parlamento europeo sulla delega di potere.

III.    Esercizio della delega

Il regolamento UE conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune delle disposizioni di tale regolamento, in particolare:

-per quanto riguarda la fissazione di un limite quantitativo annuale per i prodotti tessili di cui all'allegato IV del regolamento UE e originari dei paesi terzi ivi indicati;

-per quanto riguarda l'adeguamento degli allegati da III a IV del regolamento UE ove si rilevino problemi relativi allo loro effettiva applicazione;

-per quanto riguarda le modifiche degli allegati del regolamento UE, modificando il regime in materia di importazioni per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere concessa solo nel rispetto di limiti;

-per quanto riguarda le modifiche degli allegati del regolamento UE per tener conto della conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con paesi terzi o delle modifiche apportate alle norme dell'Unione in materia di statistiche, regimi doganali o regimi comuni all'importazione.

La Commissione ha adottato un solo atto delegato dal 20 febbraio 2014: il regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/173 del 29 novembre 2017 che modifica il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I dello stesso regolamento 3 . Questo regolamento delegato è stato adottato al fine di allineare tecnicamente il regolamento UE con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Tale adeguamento tecnico non ha comportato alcun cambiamento sostanziale.

IV.    Conclusioni

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione nel contesto del corretto esercizio da parte della Commissione dei poteri delegati dal regolamento UE.

(1)

 GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1.

(2)

Con l'adozione del regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, che ha modificato il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007.

(3)

   GU L 32 del 6.2.12, pag. 12.

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