Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AP0430

    P8_TA(2019)0430 Fondo europeo per la difesa ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)0476 — C8-0268/2018 — 2018/0254(COD)) P8_TC1-COD(2018)0254 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 158 del 30.4.2021, p. 970–1000 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 158/970


    P8_TA(2019)0430

    Fondo europeo per la difesa ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)0476 — C8-0268/2018 — 2018/0254(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2021/C 158/74)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0476),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 4, l'articolo 183 e l'articolo 188, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0268/2018),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

    vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

    vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i colegislatori durante i negoziati,

    visto l'articolo 59 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0412/2018),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    (1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 75.

    (2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0516).


    P8_TC1-COD(2018)0254

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 4, l'articolo 183 e l'articolo 188, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (-1 ter)

    Il contesto geopolitico in cui si colloca l'Unione europea è cambiato radicalmente nell'ultimo decennio. La situazione nelle regioni limitrofe dell'Europa è instabile e l'Unione è confrontata a un quadro complesso e difficile, in cui l'avvento di nuove minacce, come attacchi ibridi e cibernetici, si affianca al riemergere di minacce più convenzionali. Di fronte a tale situazione, i cittadini europei e i loro leader politici concordano sul fatto che occorre fare di più, a livello collettivo, nel settore della difesa.

    (-1 quater)

    Il settore della difensa è caratterizzato da crescenti costi dei materiali difensivi nonché da elevati costi di ricerca e sviluppo (R&S) che limitano l'avvio di nuovi programmi di difesa e incidono direttamente sulla competitività e sulla capacità innovativa della base industriale e tecnologica di difesa europea. Tenuto conto di tale incremento dei costi, lo sviluppo di una nuova generazione di importanti sistemi e nuove tecnologie di difesa dovrebbe essere sostenuto a livello di Unione al fine di intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di investimenti nei materiali per la difesa.

    (1)

    Nel piano d'azione europeo in materia di difesa, adottato il 30 novembre 2016, la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri, al fine di sviluppare capacità tecnologiche e industriali di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e a promuovere un'industria europea della difesa competitiva, innovativa ed efficiente nell'intera Unione e al di là di essa, sostenendo in tal modo anche la creazione di un mercato della difesa più integrato in Europa e promuovendo la diffusione sul mercato interno di prodotti e tecnologie di difesa europei, riducendo in tal modo la dipendenza da fonti extra UE . La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa («Fondo») per sostenere gli investimenti nella ricerca congiunta e nello sviluppo congiunto di tecnologie e prodotti della difesa, promuovendo in tal modo sinergie ed efficacia in termini di costi, nonché favorire tra gli Stati membri l'acquisizione e la manutenzione congiunte di materiali per la difesa. Il Fondo integrerebbe i finanziamenti nazionali già utilizzati a tale scopo e dovrebbe incentivare gli Stati membri a cooperare e investire maggiormente nel settore della difesa. Il Fondo sosterrebbe la cooperazione durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

    (2)

    Il Fondo contribuirebbe alla creazione di una base tecnologica e industriale europea di difesa forte, competitiva e innovativa e andrebbe di pari passo con le iniziative dell'Unione verso una maggiore integrazione del mercato europeo della difesa e, in particolare, con le due direttive (2) sugli appalti e sui trasferimenti all'interno dell'UE nel settore della difesa, adottate nel 2009.

    (3)

    Sulla base di un approccio integrato e al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, è opportuno istituire un Fondo europeo per la difesa. Il Fondo dovrebbe mirare a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica del settore della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia industriale strategica dell'Unione mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università dell'intera Unione nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa, nonché in quella del loro sviluppo. Al fine di conseguire soluzioni più innovative e un mercato interno aperto, il Fondo dovrebbe sostenere e agevolare l'intensificazione della cooperazione transfrontaliera delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione operanti nel settore della difesa.

    All'interno dell'Unione le carenze in materia di capacità di difesa comuni sono individuate nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune ▌, segnatamente attraverso ▌ il piano di sviluppo delle capacità , mentre l'agenda strategica di ricerca onnicomprensiva individua altresì gli obiettivi comuni della ricerca nel settore della difesa . Altri processi dell'Unione, quali la revisione annuale coordinata sulla difesa e la cooperazione strutturata permanente, sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso l'individuazione e la promozione delle opportunità di cooperazione rafforzata, al fine di conseguire il livello di ambizione dell'UE in materia di sicurezza e di difesa. Se del caso, potrebbero essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle nel contesto dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, se sono coerenti con le priorità dell'Unione e non impediscono la partecipazione di alcuno Stato membro o paese associato, tenendo anche conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni.

    (4)

    La fase di ricerca e tecnologia è ▌ cruciale in quanto incide sulla capacità e sull'autonomia dell'industria europea in termini di sviluppo di prodotti, nonché sull'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali nel settore della difesa. La fase di ricerca collegata allo sviluppo delle capacità di difesa può comportare notevoli rischi, in particolare in relazione al basso grado di maturità e al potenziale di rottura delle tecnologie. La fase di sviluppo, che di norma segue la fase di ricerca ▌, comporta anch'essa notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività e sull'innovazione dell'industria della difesa dell'Unione. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere il nesso tra le fasi di ricerca e di sviluppo.

    (5)

    Il Fondo non dovrebbe sostenere la ricerca di base, che dovrebbe invece ricevere il sostegno di altri regimi, ma può contemplare attività di ricerca fondamentale orientate alla difesa come potenziale fondamento per la soluzione di problemi o possibilità riconosciuti o attesi.

    (6)

    Il Fondo potrebbe sostenere le azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti. Le azioni di modernizzazione di prodotti e tecnologie della difesa esistenti dovrebbero essere ammissibili soltanto laddove le informazioni preesistenti necessarie per eseguire l'azione ▌ non siano sottoposte ad alcuna restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati , tale da rendere impossibile l'esecuzione dell'azione . All'atto della presentazione della domanda di finanziamento dell'Unione, i soggetti giuridici dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti per dimostrare l'assenza di restrizioni. In mancanza di tali informazioni non dovrebbe essere possibile concedere il finanziamento dell'Unione.

    (6 bis)

    Il Fondo dovrebbe garantire un sostegno finanziario alle azioni propizie allo sviluppo di tecnologie dirompenti per la difesa. Poiché le tecnologie dirompenti possono basarsi su concetti o idee che hanno origine da attori non tradizionali per la difesa, è opportuno che il Fondo preveda una sufficiente flessibilità nella consultazione dei portatori di interessi e riguardo al finanziamento e alla gestione di siffatte azioni.

    (7)

    Per garantire che gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati nell'attuazione del presente regolamento, le azioni relative a prodotti o tecnologie il cui utilizzo, il cui sviluppo e la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non dovrebbero essere finanziate a titolo del Fondo. A tale riguardo, anche l'ammissibilità delle azioni riguardanti nuovi prodotti o tecnologie della difesa ▌ dovrebbe essere soggetta alle evoluzioni del diritto internazionale. Anche le azioni per lo sviluppo di armi autonome letali senza la possibilità di un significativo controllo umano sulle decisioni relative alla selezione e all'ingaggio nell'effettuare attacchi contro esseri umani non dovrebbero essere ammissibili al sostegno finanziario del Fondo, fatta salva la possibilità di finanziare azioni per lo sviluppo di sistemi di allerta rapida e contromisure a fini difensivi.

    (8)

    La difficoltà di concordare requisiti consolidati in materia di capacità di difesa e specifiche tecniche o norme comuni ostacola la collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra i soggetti giuridici con sede in diversi Stati membri. La mancanza tali requisiti, specifiche e norme ha determinato una frammentazione del settore della difesa e una complessità tecnica maggiori, provocando ritardi, facendo lievitare i costi e creando inutili sovrapposizioni, oltre a ridurre l'interoperabilità. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere un presupposto per le azioni che comportano un livello più elevato di maturità tecnologica. Anche le attività ▌ finalizzate a stabilire requisiti comuni in materia di capacità di difesa ▌, come pure le attività che intendono sostenere la definizione comune di specifiche o norme tecniche, dovrebbero essere ammissibili al sostegno a titolo del Fondo , soprattutto se promuovono l'interoperabilità .

    (9)

    Dato che l'obiettivo del Fondo consiste nel sostenere la competitività , l'efficienza e l'innovazione dell'industria della difesa dell'Unione potenziando e integrando le attività collaborative di ricerca e tecnologia nel settore della difesa ed eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, anche le azioni relative alla ricerca su un prodotto o su una tecnologia della difesa, nonché quelle relative al loro sviluppo, dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione, compresa l'interoperabilità, dei prodotti e delle tecnologie della difesa esistenti.

    (10)

    Dato che il Fondo mira in particolare a migliorare la cooperazione tra i soggetti giuridici e gli Stati membri in tutta Europa, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento ▌ se è intrapresa da almeno tre soggetti giuridici cooperanti tra loro nell'ambito di un consorzio e con sede in almeno tre diversi Stati membri e/o paesi associati. Almeno tre di tali soggetti ▌ idonei stabiliti in almeno due diversi Stati membri ▌ o paesi associati non dovrebbero essere ▌ controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto e non dovrebbero controllarsi a vicenda. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Considerate le specificità delle tecnologie dirompenti per la difesa, come pure degli studi, tali attività potrebbero essere condotte da un unico soggetto giuridico. Al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, il Fondo può sostenere altresì gli appalti pre-commerciali congiunti.

    (11)

    A norma [riferimento da aggiornare se del caso in base ad una nuova decisione PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (3)], i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

    (12)

    Poiché il Fondo mira a migliorare la competitività e l'efficienza ▌ dell'industria della difesa dell'Unione, in linea di principio solo i soggetti stabiliti nell'Unione o nei paesi associati che non sono sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati dovrebbero poter beneficiare del sostegno. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai destinatari e dai loro subappaltatori in azioni sostenute finanziariamente a titolo del Fondo non dovrebbero essere situati sul territorio di paesi terzi non associati e le loro strutture di gestione esecutiva dovrebbero essere stabilite nell'Unione o in un paese associato . Di conseguenza, un soggetto che è stabilito in un paese terzo non associato o un soggetto che è stabilito nell'Unione o in un paese associato, ma che è dotato di strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato, non è ammissibile a essere un destinatario o un subappaltatore coinvolto nell'azione. Al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, è opportuno che le medesime condizioni di ammissibilità si applichino anche ai finanziamenti erogati tramite appalti, in deroga all'articolo 176 del regolamento finanziario.

    (13)

    In determinate circostanze ▌ dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i destinatari e i loro subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta a titolo del Fondo non sono sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto , i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in un paese associato che sono controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato dovrebbero essere idonei quali destinatari o subappaltatori coinvolti nell'azione, purché che siano soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. La partecipazione di tali soggetti giuridici non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del Fondo. I richiedenti dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell'azione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento.

    (13-bis)

    Nel quadro delle misure restrittive adottate dall'UE sulla base dell'articolo 29 TUE e 215, paragrafo 2, TFUE, nessun fondo o risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, soggetti od organismi designati o a vantaggio di questi ultimi. Tali soggetti designati e i soggetti di loro proprietà o da essi controllati non possono pertanto beneficiare del sostegno finanziario del Fondo.

    (13 bis)

    Il finanziamento dell'Unione dovrebbe essere concesso a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario»)  (4) . Tuttavia, in talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, il finanziamento dell'Unione può anche essere concesso a norma dell'articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario. Poiché l'attribuzione di un finanziamento a norma dell'articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario costituisce una deroga alla regola generale secondo cui le sovvenzioni sono attribuite a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale, tali circostanze eccezionali dovrebbero essere interpretate in maniera rigorosa. In questo contesto, affinché una sovvenzione possa essere attribuita in assenza di un invito a presentare proposte, la Commissione, assistita dal comitato degli Stati membri (il «comitato»), dovrebbe valutare in che misura l'azione proposta coincide con gli obiettivi del Fondo relativamente alla collaborazione e alla concorrenza industriali transfrontaliere lungo l'intera catena di approvvigionamento.

    (14)

    Se un consorzio desidera partecipare a un'azione ammissibile e l'assistenza finanziaria dell'Unione deve assumere la forma di sovvenzione, il consorzio dovrebbe nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da principale punto di contatto.

    (15)

    Nel caso in cui un'azione ▌ sostenuta finanziariamente a titolo del Fondo sia gestita da un responsabile del progetto nominato dagli Stati membri o da paesi associati, la Commissione dovrebbe consultare il responsabile del progetto prima di effettuare il pagamento ai destinatari , in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i destinatari rispettino le scadenze. ▌ Il responsabile del progetto dovrebbe presentare alla Commissione le sue osservazioni sui progressi dell'azione, in modo che la Commissione possa stabilire se sono soddisfatte le condizioni per procedere al pagamento.

    (15 bis)

    È auspicabile che la Commissione provveda all'attuazione del Fondo in regime di gestione diretta in modo da massimizzarne l'efficacia e l'efficienza e garantire piena coerenza con altre iniziative dell'Unione. Per tale ragione, la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità delle procedure di selezione e di aggiudicazione, anche per quanto riguarda le valutazioni etiche. In casi giustificati, la Commissione può tuttavia affidare determinati compiti di esecuzione per azioni specifiche finanziate dal Fondo agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, allorché un responsabile di progetto è stato designato dagli Stati membri che cofinanziando un'azione, purché siano soddisfatti i requisiti del regolamento finanziario. Tale incarico contribuirebbe a razionalizzare la gestione delle azioni cofinanziate e garantirebbe un agevole coordinamento della convenzione di finanziamento con il contratto firmato tra il consorzio e il responsabile del progetto nominato dagli Stati membri che cofinanziano l'azione.

    (16)

    Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate è necessario che i  richiedenti dimostrino che i costi dell'azione che non sono coperti dai finanziamenti dell'Unione siano coperti da altri strumenti di finanziamento.

    (17)

    Gli Stati membri dovrebbero avere a loro disposizione diversi tipi di meccanismi finanziari per lo sviluppo e l'acquisizione congiunti di capacità di difesa. La Commissione potrebbe fornire diversi tipi di meccanismi cui gli Stati membri potrebbero ricorrere su base volontaria per superare le sfide di ordine finanziario poste dallo sviluppo e dall'acquisizione collaborativi. Il ricorso a tali meccanismi finanziari potrebbe inoltre favorire l'avvio di progetti collaborativi e transfrontalieri nel settore della difesa e aumentare l'efficienza della spesa nel settore, anche per i progetti sostenuti a titolo del Fondo ▌.

    (18)

    Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri e dai paesi associati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie della difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore della difesa è unico nel suo genere e non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non può pertanto intraprendere importanti progetti autofinanziati di ricerca e sviluppo (R&S) nel settore della difesa e gli Stati membri e i paesi associati finanziano spesso per intero tutti i costi di R&S. Al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo, in particolare per incentivare la cooperazione tra soggetti giuridici di diversi Stati membri e paesi associati, e tenendo conto delle specificità del settore della difesa, per le azioni che si svolgono prima della fase di sviluppo dei prototipi dovrebbe essere possibile coprire fino alla totalità dei costi ammissibili.

    (19)

    La fase dei prototipi è una fase cruciale in cui gli Stati membri o i paesi associati di norma decidono in merito ai loro investimenti consolidati e avviano il processo di acquisizione dei loro prodotti o delle loro tecnologie della difesa futuri. Questo è il motivo per cui, in questa fase specifica, gli Stati membri e i paesi associati concordano gli impegni necessari, compresa la ripartizione dei costi e la proprietà del progetto. Per garantire la credibilità dei loro impegni, l'assistenza finanziaria dell'Unione a titolo del Fondo non dovrebbe di norma superare il 20 % dei costi ammissibili.

    (20)

    Per quanto riguarda le azioni successive alla fase dei prototipi dovrebbe essere previsto un finanziamento fino all'80 %. Tali azioni, che sono più prossime alla messa a punto dei prodotti e delle tecnologie, possono comunque comportare costi rilevanti.

    (21)

    I portatori di interessi del settore della difesa si trovano a sostenere costi indiretti specifici, quali i costi per la sicurezza. I portatori di interessi operano inoltre in un mercato specifico in cui, in assenza di domanda da parte degli acquirenti, non possono recuperare i costi di R&S , come invece avviene nel settore civile. È pertanto giustificato consentire un tasso forfettario del 25 %, nonché la possibilità ▌ di addebitare costi indiretti calcolati in conformità alle consuete pratiche contabili dei destinatari , che sono state comunicate alla Commissione, se esse sono accettate dalle loro autorità nazionali per attività analoghe nel settore della difesa . ▌

    (21 bis)

    Le azioni cui partecipano PMI e imprese a media capitalizzazione transfrontaliere sostengono l'apertura delle catene di approvvigionamento e contribuiscono agli obiettivi del Fondo. Tali azioni dovrebbero pertanto essere ammissibili ai fini di un incremento del tasso di finanziamento a vantaggio di tutti i soggetti partecipanti.

    (22)

    Al fine di garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, è importante che gli Stati membri intendano ▌ acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare la tecnologia, in particolare attraverso appalti congiunti transfrontalieri, nei quali gli Stati membri organizzano le proprie procedure di appalto congiuntamente, in particolare ricorrendo a una centrale di committenza.

    (22 bis)

    Per garantire che le azioni finanziate a titolo del Fondo contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato, basate sulla domanda ed essere sostenibili sul piano commerciale nel medio e lungo termine. I criteri di ammissibilità dovrebbero pertanto tenere conto del fatto che gli Stati membri, anche attraverso un memorandum d'intesa o una lettera di intenti, intendono acquistare il prodotto finale di difesa o utilizzare la tecnologia in modo coordinato. I criteri di aggiudicazione per le azioni di sviluppo dovrebbero altresì tenere conto del fatto che gli Stati membri si impegnano, sotto il profilo politico o giuridico, a utilizzare o possedere congiuntamente il prodotto finale o la tecnologia finale di difesa o ad assicurarne la manutenzione congiunta.

    (23)

    La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla ricerca nel settore della difesa e alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di attribuzione. ▌

    (24)

    Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione ▌ dovrebbero garantire un rafforzamento della cooperazione tra i soggetti giuridici nei vari Stati membri, su base continua, e contribuire quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del Fondo. Qualora fossero selezionati, questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato.

    (25)

    La Commissione terrà conto delle altre attività finanziate a titolo del programma quadro Orizzonte Europa al fine di evitare inutili duplicazioni e di garantire il reciproco arricchimento e le sinergie tra la ricerca civile e quella nel settore della difesa.

    (26)

    La cibersicurezza e la ciberdifesa rappresentano sfide sempre più importanti e la Commissione e l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno riconosciuto la necessità di creare sinergie tra le azioni di ciberdifesa nell'ambito di applicazione del Fondo e le iniziative dell'Unione nel campo della cibersicurezza, quali quelle annunciate nella comunicazione congiunta sulla cibersicurezza. In particolare il centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza, di futura istituzione, dovrebbe ricercare sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersicurezza. Esso potrebbe sostenere attivamente gli Stati membri e altri attori pertinenti fornendo consulenza, condividendo competenze e agevolando la collaborazione nell'ambito di progetti e azioni nonché, se richiesto dagli Stati membri, agire in qualità di responsabile del progetto in relazione al Fondo ▌.

    (27)

    È opportuno garantire un approccio integrato associando le attività previste nell'ambito dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR) , avviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario , e del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) , istituito dal regolamento ( U E) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al fine di armonizzare le condizioni di partecipazione, creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l'impatto innovativo, collaborativo ed economico evitando inutili duplicazioni e frammentazioni. Attraverso tale approccio integrato il Fondo contribuirebbe inoltre a migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, colmando il divario tra le fasi di ricerca e sviluppo alla luce delle specificità del settore della difesa e promuovendo tutte le forme di innovazione, compresa l'innovazione dirompente ▌. Sono altresì prevedibili ricadute positive, se del caso, in ambito civile.

    (28)

    Ove opportuno tenuto conto delle specificità dell'azione, gli obiettivi del Fondo dovrebbero essere perseguiti anche mediante strumenti finanziari e garanzie di bilancio nell'ambito di ▌ InvestEU.

    (29)

    Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto per l'Unione .

    (30)

    Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione del Fondo a dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo ▌125, paragrafo 1,▌ del regolamento finanziario.

    (31)

    La Commissione dovrebbe stabilire programmi di lavoro annuali ▌ in linea con gli obiettivi del Fondo e tenendo conto degli insegnamenti iniziali tratti dall'EDIDP e dal PADR . Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato ▌. La Commissione dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. In tale contesto il comitato può riunirsi nella formazione composta da esperti nazionali in materia di difesa e sicurezza per fornire assistenza specifica alla Commissione, tra cui consulenza per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate nel quadro delle azioni. Spetta agli Stati membri designare i rispettivi rappresentanti in seno a tale comitato. Ai membri del comitato dovrebbe essere assicurata tempestivamente la possibilità effettiva di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere le proprie opinioni.

    (31 bis)

    Le categorie dei programmi di lavoro dovrebbero includere requisiti funzionali al fine di chiarire all'industria quali funzioni e quali compiti devono essere svolti tramite le capacità che saranno sviluppate. Tali requisiti dovrebbero fornire un'indicazione chiara delle prestazioni attese, ma non dovrebbero essere mirati a soluzioni specifiche o rivolti a soggetti specifici, né dovrebbero impedire la concorrenza a livello degli inviti a presentare proposte.

    (31 ter)

    In sede di elaborazione dei programmi di lavoro la Commissione dovrebbe altresì garantire, mediante opportune consultazioni con il comitato, che le azioni di ricerca o sviluppo proposte non comportino inutili duplicazioni. In tale contesto, la Commissione può effettuare una valutazione ex ante dei possibili casi di duplicazioni con le esistenti capacità o progetti di sviluppo o ricerca già finanziati in seno all'Unione.

    (31 ter ter)

    La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza dei programmi di lavoro lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie di difesa.

    (31 ter quater)

    I programmi di lavoro dovrebbero garantire altresì che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

    (31 quater)

    Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa, all'Agenzia europea per la difesa sarà riconosciuto lo status di osservatore in seno al comitato. Date le specificità del settore della difesa, anche il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe fornire assistenza al comitato.

    (32)

    Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro e l'attribuzione dei finanziamenti alle azioni di sviluppo selezionate. In particolare, nell'esecuzione delle azioni di sviluppo, dovrebbero essere tenute in considerazione le specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri e/o dei paesi associati in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n.▌182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio▌ (6).

    (32 bis)

    Previa valutazione delle proposte, effettuata con l'aiuto di esperti indipendenti le cui credenziali di sicurezza dovrebbero essere convalidate dai pertinenti Stati membri, è opportuno che la Commissione selezioni le azioni che fruiranno di sostegno a titolo del Fondo. La Commissione dovrebbe creare una banca dati di esperti indipendenti. La banca dati non dovrebbe essere di pubblico dominio. Gli esperti indipendenti dovrebbero essere nominati sulla base delle loro competenze, esperienze e conoscenze, tenendo conto dei compiti loro assegnati. Per quanto possibile, all'atto della nomina degli esperti indipendenti, la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di varietà di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e di genere, tenendo conto della situazione nell'ambito dell'azione. È opportuno inoltre garantire un'adeguata rotazione degli esperti e un equilibrio tra i settori pubblico e privato. Gli Stati membri dovrebbero essere informati dell'esito della valutazione, con una graduatoria delle azioni selezionate, nonché dello stato di avanzamento delle azioni finanziate. Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché per l'adozione delle decisioni di attribuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (32 ter)

    Gli esperti indipendenti non dovrebbero fornire valutazioni, consulenza o assistenza su questioni in merito alle quali si trovino in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda la loro posizione in corso. Nella fattispecie, non dovrebbero trovarsi nella situazione di poter utilizzare le informazioni ricevute a scapito del consorzio che stanno valutando.

    (32 ter ter)

    Nel proporre nuovi prodotti o tecnologie o l'ammodernamento di prodotti o tecnologie esistenti, è auspicabile che i candidati si impegnino a rispettare i principi etici, ad esempio quelli relativi al benessere degli esseri umani e alla tutela del genoma umano, sanciti altresì dal pertinente diritto nazionale, unionale e internazionale, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, se del caso, i relativi protocolli. La Commissione dovrebbe provvedere al sistematico vaglio delle proposte allo scopo di individuare le azioni che sollevano questioni etiche serie e sottoporle a una valutazione etica.

    (33)

    Al fine di sostenere un mercato interno aperto, dovrebbe essere incoraggiata ▌ la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione transfrontaliere ▌ come membri di consorzi, come subappaltatori o come altri soggetti della catena di approvvigionamento .

    (34)

    La Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con gli Stati membri e con l'industria al fine di assicurare il successo del Fondo. In qualità di colegislatore e di principale portatore di interessi, anche il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto a tale riguardo.

    (35)

    Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo europeo per la difesa che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [nuovo accordo interistituzionale] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (7). La Commissione dovrebbe garantire che le procedure amministrative siano mantenute quanto più possibile semplici e che comportino un livello minimo di spese supplementari.

    (36)

    Salvo diversa indicazione, al presente Fondo si applica il regolamento finanziario. Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

    (37)

    Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) . Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

    (38)

    In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (9), (Euratom, CE) n. 2185/96 (10) e (UE) 2017/1939 (11) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea ( l'« EPPO») può indagare e perseguire ▌reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione▌, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o soggetto che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

    (39)

    I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

    (40)

    A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del regolamento sul terreno. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del Fondo , anche al fine di presentare le proposte per opportune modifiche del presente regolamento, e una valutazione finale al termine del periodo di attuazione dello stesso, che esamini le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria e, se possibile in tale momento, di risultati e di impatto. In tale contesto, la relazione di valutazione finale dovrebbe altresì contribuire a individuare i casi in cui l'Unione dipende da paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa. La relazione finale dovrebbe analizzare anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti sostenuti finanziariamente a titolo del Fondo, nonché la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale , come pure il contributo del Fondo nell'ovviare alle carenze individuate nel piano di sviluppo delle capacità, e dovrebbe contenere informazioni sull'origine dei destinatari, sul numero di Stati membri e paesi associati coinvolti nelle singole azioni e sulla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuali generati. La Commissione può inoltre proporre modifiche al presente regolamento per reagire ad eventuali sviluppi durante l'attuazione del Fondo.

    (40 bis)

    La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente l'attuazione del Fondo e riferire annualmente in merito ai progressi compiuti, comprese le modalità in cui gli insegnamenti individuati e gli insegnamenti acquisiti grazie all'EDIDP e alla PADR sono tenuti in considerazione a livello di attuazione del Fondo. A tal fine, la Commissione dovrebbe applicare le necessarie modalità di monitoraggio. La relazione dovrebbe essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e non dovrebbe contenere informazioni sensibili.

    (41)

    Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuirà a integrare le azioni per il clima nelle politiche dell'Unione e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

    (42)

    Poiché il Fondo sostiene solo le fasi di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa e di sviluppo degli stessi, in linea di principio l'Unione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate, a meno che l'assistenza dell'Unione non sia fornita tramite appalto pubblico . Per quanto riguarda le azioni di ricerca, gli Stati membri e i paesi associati interessati dovrebbero tuttavia avere la possibilità di utilizzare i risultati delle azioni finanziate e di partecipare al successivo sviluppo cooperativo▌.

    (43)

    Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sul trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa conformemente alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), né sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie. L'esportazione di attrezzature e tecnologie militari da parte degli Stati membri è disciplinata dalla posizione comune 944/2008/PESC.

    (44)

    L'uso di informazioni generali sensibili , fra cui dati, know-how o informazioni, generate prima o al di fuori dell'esecuzione del Fondo, o l'accesso da parte di persone non autorizzate a risultati ▌generati in relazione ad azioni sostenute finanziariamente dal Fondo può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. Il trattamento di informazioni sensibili dovrebbe pertanto essere disciplinato dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale ▌.

    (44 bis)

    Al fine di garantire la sicurezza delle informazioni classificate al necessario livello, dovrebbero essere rispettate le norme minime sulla sicurezza industriale all'atto della firma di accordi di sostegno e finanziamento classificati. A tale scopo, in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, la Commissione dovrebbe comunicare le istruzioni di sicurezza del programma, compresa la guida alle classifiche di sicurezza, a beneficio degli esperti designati dagli Stati membri.

    (45)

    Al fine di poter integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (46)

    La Commissione dovrebbe gestire il Fondo nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le informazioni classificate e le informazioni sensibili,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Titolo I

    DISPOSIZIONI COMUNI

    APPLICABILI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO▌

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la difesa (il «Fondo») , come previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento …/…/UE [Horizon — 2018/0224(COD)] .

    Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (0)

    «richiedente»: il soggetto giuridico che presenta domanda di sostegno del Fondo in seguito ad invito a presentare proposte o a norma dell'articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario;

    (1)

    «operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile ▌o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

    (1 bis)

    «certificazione»: il processo mediante il quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia per la difesa è conforme alla normativa applicabile;

    (1 ter)

    «informazioni classificate»: le informazioni e i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea ovvero a uno o più Stati membri, e che recano un contrassegno di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica, in linea con l'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (2011/C 202/05);

    (1 quater)

    «consorzio»: un raggruppamento collaborativo di richiedenti o destinatari legati tra loro da un accordo consortile e costituito per eseguire un'azione a titolo del Fondo;

    (1 quinquies)

    «coordinatore»: un soggetto giuridico che è membro di un consorzio ed è stato designato da tutti i membri del consorzio quale principale punto di contatto nei rapporti con la Commissione;

    (2)

    «controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

    (3)

    «azione di sviluppo»: qualsiasi azione consistente▌in attività orientate alla principalmente nella fase di sviluppo, riguardante sia nuovi prodotti o tecnologie sia la modernizzazione di prodotti o tecnologie esistenti, ad eccezione della fabbricazione o dell'uso di armi;

    (4)

    «tecnologia di rottura per la difesa»: una tecnologia che comporta un cambiamento radicale, ad esempio una tecnologia potenziata o completamente nuova, in grado di dare origine a un cambio di paradigma nella nozione e  nella gestione delle operazioni inerenti alla difesa , anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete ;

    (5)

    «struttura di gestione esecutiva»: la struttura di un soggetto giuridico designato conformemente al diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

    (5 bis)

    «informazioni acquisite»: i dati, il know-how o le informazioni generati durante l'esecuzione del Fondo, in qualsiasi forma o natura;

    (6)

    «soggetto giuridico»: la persona ▌giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo▌197, paragrafo 2, lettera c)▌, del regolamento finanziario;

    (7)

    «impresa a media capitalizzazione»: un'impresa che non è ▌una ▌PMI ▌e che ha ▌fino a 3 000 dipendenti , laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente ▌ agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (14);

    (8)

    «appalti pre-commerciali»: gli appalti dei servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;

    (9)

    «responsabile del progetto»: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, incaricata da uno Stato membro o da un paese associato o da un gruppo di Stati membri ▌o paesi associati di gestire progetti multinazionali nel settore degli armamenti, su base permanente o puntuale;

    (9 bis)

    «qualificazione»: l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa è conforme ai requisiti specificati, fornendo prove obiettive che consentono di dimostrare quali particolari requisiti di una progettazione siano stati soddisfatti;

    (10)

    «destinatario»: il soggetto giuridico con cui è stato firmato un contratto per una forma di finanziamento o a cui è stata notificata una decisione relativa a una forma di finanziamento ;

    (11)

    «azione di ricerca»: qualsiasi azione consistente principalmente in attività di ricerca , in particolare la ricerca applicata e, ove necessario, la ricerca fondamentale, allo scopo di acquisire nuove conoscenze, incentrate esclusivamente sulle applicazioni nel settore della difesa;

    (12)

    «risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile dell'azione, ad esempio dati, conoscenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

    (12 bis)

    «informazioni sensibili»: dati e informazioni, comprese le informazioni classificate, che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto nazionale o unionale oppure allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona o di un'organizzazione;

    (12 ter)

    «piccole e medie imprese» o «PMI»: piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

    (13)

    «relazione speciale»: un documento specifico relativo a un'azione di ricerca che ne sintetizza i risultati, fornendo ampie informazioni sui principi di base, sugli obiettivi perseguiti, sugli esiti effettivi, sulle proprietà di base, sui test effettuati, sui potenziali benefici, sulle potenziali applicazioni nel settore della difesa e il previsto percorso di sfruttamento della ricerca a fini di sviluppo, ivi comprese le informazioni sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, ma che non richiede l'inclusione di informazioni relative a tali diritti ;

    (14)

    «prototipo di sistema»: un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni in un ambiente operativo;

    (15)

    «paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione;

    (16)

    «paese terzo non associato»: un paese terzo che non è un paese associato a norma dell'articolo 5;

    (17)

    «soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato o , qualora sia stabilito nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato.

    Articolo 3

    Obiettivi del Fondo

    1.   L'obiettivo generale del Fondo è promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica europea della difesa in tutta l'Unione , il che contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione e alla sua libertà di azione, sostenendo azioni di collaborazione e ampliando la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici in tutta l'Unione, in particolare le PMI e le imprese a media capitalizzazione , nonché rafforzando e migliorando la flessibilità sia delle catene di approvvigionamento che delle catene del valore della difesa, ampliando la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici e favorendo un migliore sfruttamento del potenziale industriale di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico in ogni fase del ciclo di vita industriale dei prodotti e delle tecnologie della difesa . ▌

    2.   Gli obiettivi specifici del Fondo sono i seguenti:

    a)

    sostenere ▌ la ricerca collaborativa che potrebbe migliorare sensibilmente le prestazioni delle capacità future in tutta l'Unione , al fine di massimizzare l'innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie della difesa, compresi quelli di rottura , e l'utilizzo più efficiente della spesa per la ricerca in materia di difesa nell'Unione ;

    b)

    sostenere lo sviluppo collaborativo ▌di prodotti e tecnologie della difesa▌, contribuendo in tal modo ad aumentare l'efficienza della spesa nel settore della difesa all'interno dell'Unione, conseguendo maggiori economie di scala, riducendo il rischio di inutili duplicazioni e, di conseguenza , incentivando la diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie europei, e riducendo la frammentazione dei prodotti e delle tecnologie della difesa in tutta l'Unione. In ultima analisi, il Fondo porterà a un incremento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri.

    Tale cooperazione è compatibile con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e, in particolare, nel contesto del piano di sviluppo delle capacità. In tale contesto, qualora non escludano la possibile partecipazione di un qualsiasi Stato membro o paese associato, possono essere prese in considerazione, se del caso, anche priorità regionali e internazionali, laddove siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione definiti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e tenuto conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni.

    Articolo 4

    Bilancio

    1.    In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento …/…/UE, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo europeo per la difesa nel periodo 2021-2027 è di 11 453 260 000 EUR a prezzi 2018 e di 13 000 000 000 EUR a prezzi correnti.

    2.   La ripartizione ▌dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

    a)

    3 612 182 000 EUR a prezzi 2018 ( 4 100 000 000 EUR per le azioni di ricerca;

    b)

    7 841 078 000 EUR a prezzi del 2018 ( 8 900 000 000 EUR a prezzi correnti) per le azioni di sviluppo.

    2 bis.     Onde far fronte a circostanze impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare gli importi tra le dotazioni destinate alle azioni di ricerca e alle azioni di sviluppo di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 20 %.

    3.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del Fondo, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

    4.    Almeno il 4 % e fino all'8 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato agli inviti a presentare proposte o alla concessione di finanziamenti di sostegno alle tecnologie di rottura per la difesa.

    Articolo 5

    Paesi associati

    Il Fondo è aperto ai membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE. Qualsiasi contributo finanziario al Fondo conformemente al presente articolo costituisce un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5] del regolamento finanziario.

    Articolo 6

    Sostegno alle tecnologie di rottura per la difesa

    1.   La Commissione attribuisce il finanziamento a seguito di consultazioni aperte e pubbliche sulle tecnologie incentrate sulle applicazioni aventi un potenziale di rottura in materia di difesa, nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro.

    2.    I programmi di lavoro stabiliscono la forma di finanziamento più appropriata per finanziare le soluzioni tecnologiche di rottura per la difesa .

    Articolo 7

    Etica

    1.   Le azioni attuate a titolo del Fondo rispettano il pertinente diritto nazionale, dell'Unione e internazionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni rispettano inoltre i principi etici sanciti anche dal pertinente diritto nazionale, dell'Unione e internazionale.

    2.    Prima della firma dell'accordo di finanziamento, le proposte sono esaminate ▌ dalla Commissione, su base di un'autovalutazione di natura etica elaborata dal consorzio , per individuare le azioni che sollevano questioni etiche ▌serie anche in materia di condizioni di attuazione e , se del caso, sono sottoposte a valutazione etica.

    L'esame e le valutazioni di natura etica sono effettuate dalla Commissione, con il sostegno di esperti indipendenti, provenienti da diversi contesti, che dispongano in particolare di competenze riconosciute in materia di etica della difesa.

    Le condizioni per l'attuazione di attività con problemi eticamente sensibili sono specificate nell'accordo di finanziamento.

    La Commissione garantisce la trasparenza delle procedure etiche nella misura del possibile e riferisce al riguardo nel quadro dei propri obblighi di cui agli articoli 31 e 32 . Gli esperti sono cittadini del maggior numero possibile di Stati membri.

    3.   Prima dell'avvio delle attività pertinenti, i soggetti che partecipano all'azione ottengono tutte le opportune approvazioni o altri documenti obbligatori richiesti dai pertinenti comitati etici nazionali o locali o da altri organismi, quali le autorità di protezione dei dati. Tali documenti sono conservati e forniti alla Commissione su richiesta .

    5.   Le proposte che non sono accettabili dal punto di vista etico sono respinte▌.

    Articolo 8

    Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

    1.   Il Fondo è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

    1 bis.     In deroga al paragrafo 1, in casi giustificati, possono essere attuate azioni specifiche in regime di gestione indiretta da parte degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Ciò non può riguardare la procedura di selezione e di attribuzione di cui all'articolo 12.

    2.   Il Fondo può concedere finanziamenti conformemente al regolamento finanziario, attraverso sovvenzioni, premi e appalti e, se opportuno considerate le specificità dell'azione, strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

    2 bis.     Le operazioni di finanziamento misto sono eseguite in conformità al titolo X del regolamento finanziario e al regolamento InvestEU.

    2 ter.     Gli strumenti finanziari sono rigorosamente diretti ai soli destinatari.

    Articolo 10

    Soggetti idonei

    1.    I destinatari e i ▌subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta finanziariamente dal Fondo sono ▌stabiliti nell'Unione o in un paese associato▌.

    1 bis.     Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di azioni sostenute finanziariamente dal Fondo sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione, e le loro strutture di gestione esecutiva sono stabilite nell'Unione o in un paese associato.

    1 ter.     Ai fini di un'azione sostenuta finanziariamente dal Fondo, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un'azione non sono soggetti al controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

    2.   In deroga al paragrafo 1 ter del presente articolo , un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idoneo in quanto destinatario o subappaltatore coinvolto in un'azione solo se le garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito, in conformità delle relative procedure nazionali, sono rese disponibili alla Commissione . Tali garanzie possono fare riferimento alla struttura di gestione esecutiva del soggetto giuridico stabilita nell'Unione o in un paese associato. Se lo Stato membro o il paese associato nel quale è stabilito il soggetto giuridico lo ritiene opportuno, tali garanzie possono altresì far riferimento a diritti governativi specifici nel controllo esercitato sul soggetto giuridico.

    Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento in un'azione di un tale soggetto giuridico non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri , quali stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE o con gli obiettivi di cui all'articolo 3 . Le garanzie sono altresì conformi alle disposizioni di cui agli articoli 22 e 25. Le garanzie comprovano in particolare che, ai fini dell'azione, sono in atto misure volte a garantire che:

    a)

    il controllo sul soggetto giuridico richiedente non sia esercitato in un modo tale da ostacolare o limitare la sua capacità di eseguire ▌l'azione e conseguire risultati, da imporre restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, ovvero da pregiudicare le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione ;

    b)

    sia impedito l'accesso di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato a informazioni sensibili relative all'azione▌; i dipendenti o altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato , ove opportuno ;

    c)

    la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'azione, e dei relativi risultati, resti al destinatario nel corso dell'azione e dopo il suo completamento, non sia soggetta a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di altri soggetti di paesi terzi non associati , non sia esportata al di fuori dell'Unione o dei paesi associati, né vi sia concesso l'accesso dall'esterno dell'Unione o dei paesi associati senza l'approvazione dello Stato membro o del paese associato in cui il soggetto giuridico è stabilito e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3 .

    Se lo Stato membro o il paese associato nel quale è stabilito il soggetto giuridico lo ritiene opportuno, possono essere previste ulteriori garanzie.

    La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 28 in merito ai soggetti giuridici ritenuti ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

    4.    Laddove non siano prontamente disponibili sostituti competitivi nell'Unione o in un paese associato, destinatari e i subappaltatori coinvolti in un 'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione o di paesi terzi associati , purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri , sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e totalmente in linea con gli articoli 22 e 25 . ▌I costi connessi a tali attività non sono ammissibili al sostegno finanziario del Fondo.

    4 bis.     Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari e i subappaltatori coinvolti nell'azione possono altresì cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o di paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando i beni, le infrastrutture, le attrezzature e le risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia contrario agli interessi in materia di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e totalmente in linea con gli articoli 22 e 25.

    Ai paesi terzi non associati o ad altri soggetti di paesi terzi non associati non è consentito l'accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione, evitando i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.

    I costi connessi a tali attività non sono ammissibili al sostegno del Fondo.

    6.   I richiedenti forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la valutazione dei criteri di ammissibilità▌ . Nel caso in cui, durante l'esecuzione di un'azione, si verifichi un cambiamento che possa mettere in discussione il rispetto dei criteri di ammissibilità, il soggetto giuridico pertinente ne informa la Commissione, la quale valuta se tali criteri e condizioni di ammissibilità continuino ad essere soddisfatti ed esamina il possibile impatto sul finanziamento dell'azione.

    7.   ▌

    8.   ▌

    9.   Ai fini del presente articolo, per subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta finanziariamente dal Fondo si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un destinatario , altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che, ai fini dell'esecuzione dell'azione, possono chiedere l'accesso a informazioni classificate ▌ e che non sono membri del consorzio .

    Articolo 11

    Azioni ammissibili

    1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

    2.   Il Fondo fornisce un sostegno ad azioni riguardanti ▌ nuovi prodotti e tecnologie della difesa e la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, purché l'uso delle informazioni preesistenti necessarie per l'esecuzione dell'azione di modernizzazione non sia sottoposto▌ a restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati , direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermediari in modo da rendere impossibile eseguire l'azione .

    3.   Le azioni ammissibili riguardano una o più delle seguenti attività :

    a)

    attività intese a creare, sostenere e migliorare ▌conoscenze, prodotti e tecnologie▌ , comprese le tecnologie di rottura, che possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa;

    b)

    attività intese a migliorare l'interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio protetti di dati, ad acquisire la padronanza di tecnologie critiche di difesa, a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento o  a consentire lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle tecnologie della difesa;

    c)

    studi, quali studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di tecnologie, prodotti, processi, servizi, soluzioni ▌nuovi o migliorati ▌;

    d)

    la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, la definizione delle specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione nonché, eventualmente, prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;

    e)

    lo sviluppo di un modello di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo (prototipo di sistema);

    f)

    il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa;

    g)

    la qualificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa ▌;

    h)

    la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa ▌;

    i)

    lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa;

    4.   ▌L'azione è intrapresa nell'ambito di un consorzio da almeno tre soggetti giuridici cooperanti ammissibili , stabiliti in almeno tre diversi Stati membri ▌o paesi associati. Per tutto il periodo di esecuzione dell'azione, almeno tre di tali soggetti idonei stabiliti in almeno due Stati membri ▌o paesi associati non devono essere ▌controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto, né devono controllarsi a vicenda.

    5.   Il paragrafo 4 non si applica alle azioni relative alle tecnologie di rottura per la difesa o alle azioni di cui al paragrafo 3, lettera c)▌.

    6.   Le azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, sviluppo o fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile non sono ammissibili.

    Le azioni per lo sviluppo di armi autonome letali che non permettono un adeguato controllo umano sulle decisioni in materia di scelta e intervento nell'esecuzione di attacchi contro l'uomo non sono altresì ammissibili al sostegno finanziario del Fondo, fatta salva la possibilità di finanziare azioni per lo sviluppo di sistemi di allarme rapido e contromisure a fini difensivi.

    Articolo 12

    Procedura di selezione e di attribuzione

    1.    Il finanziamento dell'Unione è concesso a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati a norma del regolamento finanziario. In talune circostanze debitamente giustificate ed eccezionali, il finanziamento dell'Unione può anche essere concesso conformemente all'articolo ▌195, lettera e),▌ del regolamento finanziario.

    2 bis.    Per l'attribuzione del finanziamento ▌la Commissione agisce per mezzo di atti di esecuzione adottati in conformità alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

    Articolo 13

    Criteri di attribuzione

    ▌Ciascuna proposta è valutata in base ai seguenti criteri:

    a)

    contributo all'eccellenza o al potenziale di rottura nel settore della difesa, in particolare dimostrando che i risultati attesi dell'azione proposta presentano vantaggi notevoli rispetto ai prodotti o alle tecnologie della difesa esistenti;

    b)

    contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria europea della difesa, in particolare dimostrando che l'azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa , evitando nel contempo inutili duplicazioni ;

    c)

    contributo alla competitività dell'industria europea della difesa , dimostrando che l'azione proposta rappresenta palesemente un punto di equilibrio tra l'efficienza sotto il profilo dei costi e l'efficacia, creando in tal modo nuove opportunità di mercato in tutta l'Unione e oltre e accelerando la crescita delle società in tutta l'Unione;

    d)

    contributo all'autonomia della base tecnologica e industriale europea della difesa, anche incrementando l'autonomia da fonti esterne all'UE e rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché agli interessi in materia di sicurezza e di difesa dell'Unione in linea con le priorità di cui all'articolo 3▌;

    e)

    contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o in paesi associati, in particolare a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione con una partecipazione sostanziale nell'azione, in qualità di destinatari, subappaltatori o di altri soggetti della catena di approvvigionamento e che sono stabilite negli Stati membri ▌o in paesi associati diversi da quelli in cui sono stabiliti i soggetti del consorzio che non sono PMI o imprese a media capitalizzazione ;

    f)

    qualità ed efficienza dell'attuazione dell'azione.

    Articolo 14

    Tasso di cofinanziamento

    1.   Il Fondo finanzia fino al 100 % dei costi ammissibili di un' attività, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 190 del regolamento finanziario .

    2.   In deroga al paragrafo 1:

    a)

    per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), l'assistenza finanziaria del Fondo non supera il 20 % dei relativi costi ammissibili ▌i

    b)

    per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere da f) a h), l'assistenza finanziaria del Fondo non supera l'80 % dei relativi costi ammissibili ▌.

    3.   Per le azioni di sviluppo i tassi di finanziamento sono aumentati nei seguenti casi:

    a)

    un'attività sviluppata nel quadro della cooperazione strutturata permanente, quale istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali;

    b)

    un'attività può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato , ai sensi del secondo e terzo comma del presente paragrafo, se almeno il 10 % dei costi totali ammissibili dell'attività sono destinati a PMI stabilite in uno Stato membro o in un paese associato e che partecipano all'attività in qualità di beneficiari, subappaltatori o soggetti della catena di approvvigionamento .

    Il tasso di finanziamento può essere aumentato dei punti percentuali equivalenti alla percentuale dei costi totali ammissibili dell'attività destinata a PMI stabilite negli Stati membri o in paesi associati in cui sono stabiliti i destinatari che non sono PMI e che partecipano all'attività in qualità di destinatari, subappaltatori o di soggetti della catena di approvvigionamento, fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali. Il tasso di finanziamento può essere aumentato dei punti percentuali equivalenti al doppio della percentuale dei costi totali ammissibili dell'attività destinata a PMI stabilite negli Stati membri o in paesi associati diversi da quelli in cui sono stabiliti i destinatari che non sono PMI e che partecipano all'attività in qualità di destinatari, subappaltatori o di soggetti della catena di approvvigionamento;

    c)

    un'attività può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali se almeno il 15 % dei suoi costi totali ammissibili è destinato a imprese a media capitalizzazione stabilite nell'Unione o in un paese associato.

    d)

    l'aumento complessivo del tasso di finanziamento di un' attività non supera i  3, 5 punti percentuali.

    L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita a titolo del Fondo, comprensiva dei tassi di finanziamento maggiorati, non supera il 100 % dei costi ammissibili dell'azione.

    Articolo 15

    Capacità finanziaria

    In deroga all'articolo ▌ 198 ▌del regolamento finanziario:

    a)

    è verificata unicamente la capacità finanziaria del coordinatore e solo se il finanziamento dell'Unione richiesto è pari o superiore a 500 000 EUR. Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria, la Commissione verifica anche la capacità finanziaria di altri richiedenti o dei coordinatori di azioni di valore inferiore alla soglia di cui alla prima frase;

    b)

    non è verificata la capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita dalle autorità competenti di uno Stato membro ▌;

    c)

    se la capacità finanziaria è strutturalmente garantita da un altro soggetto giuridico, la capacità finanziaria di quest'ultimo è a sua volta verificata.

    Articolo 16

    Costi indiretti

    1.    In deroga all'articolo 181, paragrafo 6, del regolamento finanziario, i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e del sostegno finanziario a terzi, nonché dei costi unitari o delle somme forfettarie comprensivi dei costi indiretti.

    2.    In alternativa, i costi indiretti ammissibili ▌possono essere determinati secondo le consuete pratiche contabili del destinatario sulla base dei costi indiretti effettivi, a condizione che tali pratiche siano accettate dalle autorità nazionali per attività analoghe nel settore della difesa, a norma dell'articolo ▌ 185 ▌ del regolamento finanziario e comunicate alla Commissione

    Articolo 17

    Ricorso a una somma forfettaria unica o ad un contributo non collegato ai costi

    1.    Se l'Unione concede un cofinanziamento inferiore al 50 % del totale dei costi dell'azione, la Commissione può utilizzare :

    a)

    un contributo non collegato ai costi di cui all'articolo ▌ 180, paragrafo 3, ▌ del regolamento finanziario, sulla base del conseguimento di risultati misurato in riferimento ai target precedentemente fissati o mediante indicatori di performance; o

    b)

    una somma forfettaria unica di cui all'articolo ▌ 182 ▌ del regolamento finanziario, sulla base del bilancio di previsione dell'azione già approvato dalle autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati che cofinanziano l'azione.

    2.   I costi indiretti sono compresi nella somma forfettaria.

    Articolo 18

    Appalti pre-commerciali

    1.   L'Unione può sostenere gli appalti pre-commerciali attraverso l'attribuzione di una sovvenzione alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori, quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (15), 2014/25/UE (16) e 2009/81/CE (17) del Parlamento europeo e del Consiglio, che acquistano congiuntamente servizi ricerca e sviluppo nel settore della difesa o coordinano le proprie procedure di appalto.

    2.   Le procedure di appalto:

    a)

    sono in linea con le disposizioni del presente regolamento;

    b)

    possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura («multiple sourcing»);

    c)

    prevedono l'aggiudicazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi , assicurando al contempo l'assenza di conflitti di interessi .

    Articolo 19

    Fondo di garanzia

    I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia].

    Articolo 20

    Condizioni di ammissibilità per gli appalti e i premi

    1.     Gli articoli 10 e 11 si applicano mutatis mutandis ai premi.

    2.     L'articolo 10, in deroga all'articolo 176 del regolamento finanziario, e l'articolo 11 si applicano mutatis mutandis all'appalto di studi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c).

    Titolo II

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE AZIONI DI RICERCA

    Articolo 22

    Proprietà dei risultati delle azioni di ricerca

    1.   I risultati delle azioni di ricerca sostenute finanziariamente a titolo del Fondo sono di proprietà dei destinatari che li hanno prodotti. Se i soggetti giuridici producono i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti, i soggetti giuridici sono comproprietari di tali risultati. I comproprietari concludono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i loro obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione.

    2.    In deroga al paragrafo 1, se il sostegno dell'Unione è fornito sotto forma di appalto pubblico, i risultati delle azioni di ricerca sostenute finanziariamente a titolo del Fondo sono di proprietà dell'Unione. Gli Stati membri e i paesi associati beneficiano di diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito, ove ne facciano esplicita richiesta per iscritto .

    3.   ▌I risultati delle azioni di ricerca sostenute finanziariamente a titolo del Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione ▌da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato , direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia .

    4.    Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari attraverso azioni sostenute finanziariamente a titolo del Fondo e fatto salvo il paragrafo 8 bis del presente articolo, la Commissione è informata ex ante di qualsiasi trasferimento di proprietà ▌o della concessione di una licenza esclusiva a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato ▌. Se tale trasferimento di proprietà è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi del presente regolamento di cui all'articolo 3 , il finanziamento erogato a titolo del Fondo è rimborsato .

    5.   Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alla relazione speciale di un'azione di ricerca che ha ricevuto finanziamenti dell'Unione. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo aver accertato l'applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati.

    6.   Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati utilizzano la relazione speciale esclusivamente per finalità connesse all'uso da parte o a beneficio delle loro forze armate, di sicurezza o di intelligence, anche nel quadro dei loro programmi di cooperazione. Tale uso comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, lo studio, la valutazione, l'analisi, la ricerca, la progettazione ▌e l'accettazione e certificazione dei prodotti, la gestione, la formazione e lo smaltimento, ▌nonché la valutazione e l'elaborazione dei requisiti tecnici per gli appalti.

    7.   I destinatari concedono diritti di accesso a titolo gratuito ai ▌risultati delle attività di ricerca sostenute finanziariamente a titolo del Fondo alle istituzioni, agli organi o alle agenzie dell'Unione, ai fini debitamente giustificati di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi esistenti dell'Unione nei settori di sua competenza . Tali diritti di accesso sono utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.

    8.   Disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso e concessione di licenze sono stabilite nelle convenzioni di sostegno e nei contratti conclusi in materia di appalti pre-commerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Le amministrazioni aggiudicatrici beneficiano almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per uso proprio e del diritto di concedere, o esigere che i destinatari concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Tutti gli Stati membri e i paesi associati hanno accesso a titolo gratuito alla relazione speciale. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, trasferisce la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

    8 bis.     Le disposizioni di cui al presente regolamento non incidono sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie che integrano i risultati delle attività di ricerca sostenute finanziariamente a titolo del Fondo e non incidono sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

    8 ter.     Due o più Stati membri o paesi associati che, in un contesto multilaterale o nel quadro dell'organizzazione dell'Unione, hanno concluso congiuntamente uno o più contratti con uno o più destinatari per sviluppare insieme ulteriormente i risultati delle attività di ricerca sostenute a titolo del Fondo beneficiano di diritti di accesso a detti risultati di proprietà di tali destinatari e che sono necessari per l'esecuzione del o dei contratti. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e in presenza di determinate condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti siano utilizzati solo per le finalità del o dei contratti e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati.

    Titolo III

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE AZIONI DI SVILUPPO

    Articolo 23

    Ulteriori criteri di ammissibilità per le azioni di sviluppo

    1.   ▌Il consorzio dimostra che i restanti costi di un' attività che non sono coperti dal sostegno dell'Unione saranno coperti da altri strumenti di finanziamento, quali i contributi da parte degli Stati membri ▌o dei paesi associati o altri mezzi di cofinanziamento da parte di soggetti giuridici.

    2.   ▌Le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), ▌si basano su requisiti armonizzati in materia di capacità, stabiliti di comune accordo da almeno due Stati membri ▌o paesi associati.

    3.   Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere da e) a h), il consorzio dimostra, per mezzo di documenti rilasciati dalle autorità nazionali, che:

    a)

    almeno due Stati membri ▌o paesi associati intendono acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, anche tramite appalti congiunti, ove applicabile ;

    b)

    l' attività si basa su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri ▌o dai paesi associati che cofinanzieranno l'azione o che intendono acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare congiuntamente la tecnologia .

    Articolo 24

    Ulteriori criteri di attribuzione per le azioni di sviluppo

    In aggiunta ai criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, il programma di lavoro prende anche in considerazione:

    a)

    il contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa, compresi l'efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nei processi di acquisizione, manutenzione e smaltimento;

    b)

    il contributo all'ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa nel complesso dell'Unione attraverso la dimostrazione da parte dei destinatari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata.

    Articolo 25

    Proprietà dei risultati delle azioni di sviluppo

    1.   L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dalle azioni di sviluppo sostenute finanziariamente a titolo del Fondo , né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati di tali azioni.

    2.   I risultati delle azioni sostenute finanziariamente a titolo del Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.

    2 bis.     Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

    3.   Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari attraverso azioni sostenute finanziariamente a titolo del Fondo e fatto salvo il paragrafo 2 bis del presente articolo , la Commissione è informata ex ante di qualsiasi trasferimento di proprietà ▌a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato . Se tale trasferimento di proprietà ▌ è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi ▌di cui all'articolo 3, ▌ il finanziamento erogato a titolo del Fondo è rimborsato .

    4.    Se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico per uno studio , gli Stati membri ▌o i paesi associati hanno diritto, ove ne facciano richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio.

    Titolo IV

    GOVERNANCE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

    Articolo 27

    Programmi di lavoro

    1.   Il Fondo è attuato mediante programmi di lavoro annuali stabiliti in conformità dell'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro stabiliscono il bilancio complessivo destinato alla partecipazione transfrontaliera delle PMI.

    2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

    3.     I programmi di lavoro indicano dettagliatamente i temi di ricerca e le categorie di azioni che saranno sostenuti finanziariamente a titolo del Fondo. Tali categorie sono in linea con le priorità in materia di difesa di cui all'articolo 3.

    Fatta eccezione per la parte del programma di lavoro dedicata alle tecnologie dirompenti per le applicazioni nel settore della difesa, tali temi di ricerca e categorie di azioni riguardano i prodotti e le tecnologie nei seguenti settori:

    a)

    preparazione, protezione, impiego e sostenibilità;

    b)

    gestione delle informazioni nonché superiorità e comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione (C4ISR), ciberdifesa e cibersicurezza; e

    c)

    ingaggio e attuatori.

    4.     I programmi di lavoro contengono, se del caso, prescrizioni funzionali e precisano la forma del finanziamento dell'UE a norma dell'articolo 8, senza impedire la concorrenza a livello degli inviti a presentare proposte.

    I programmi di lavoro possono inoltre prendere in considerazione la transizione nella fase di sviluppo dei risultati delle azioni di ricerca che dimostrino valore aggiunto, già sostenute finanziariamente a titolo del Fondo.

    Articolo 28

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata in qualità di osservatore a fornire le proprie opinioni e competenze. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare.

    Il comitato si riunisce inoltre in formazioni speciali, anche per discutere di aspetti in materia di difesa e sicurezza, riguardo alle azioni realizzate a titolo del Fondo.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 28 bis

    Consultazione del responsabile del progetto

    Qualora un responsabile del progetto sia stato nominato da uno Stato membro o da un paese associato, la Commissione lo consulta sui progressi effettuati rispetto all'azione prima dell'esecuzione del pagamento.

    Articolo 29

    Esperti indipendenti

    1.   La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nel controllo etico di cui all'articolo 7 e nella valutazione delle proposte, a norma dell'articolo ▌ 237 ▌ del regolamento finanziario. ▌

    2.   Gli esperti indipendenti sono cittadini dell'Unione provenienti dal maggior numero possibile di Stati membri e selezionati sulla base di inviti a manifestare interesse rivolti a ▌ ministeri della Difesa e agenzie subordinate, altri pertinenti organismi governativi, istituti di ricerca, università, associazioni di categoria o imprese del settore della difesa al fine di stabilire un elenco di esperti. In deroga all'articolo ▌ 237 ▌ del regolamento finanziario, tale elenco non è reso pubblico.

    3.    Le credenziali di sicurezza degli esperti indipendenti nominati sono convalidate dal rispettivo Stato membro.

    4.   Il comitato di cui all'articolo 28 è informato annualmente in merito all'elenco degli esperti ai fini della trasparenza quanto alle credenziali di sicurezza degli esperti. La Commissione assicura altresì che gli esperti non forniscano valutazioni, consulenza o assistenza in merito a questioni per le quali si trovino in conflitto di interessi.

    5.   Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati.

    Articolo 30

    Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate

    1.   Nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

    a)

    ogni Stato membro ▌assicura che sia offerto un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza ▌del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE (18);

    a1)

    la Commissione protegge le informazioni classificate in conformità delle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE;

     

    c)

    le persone fisiche residenti in paesi terzi ▌e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi ▌possono trattare informazioni classificate UE riguardanti il Fondo solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE;

    c1)

    l 'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale è definita in un accordo sulla sicurezza delle informazioni comprese, se del caso, le questioni attinenti alla sicurezza industriale, concluso tra l'Unione e detto paese terzo od organizzazione internazionale secondo la procedura di cui all'articolo 218 del TFUE e tenuto conto dell'articolo 13 della decisione 2013/488/UE;

    d)

    fatti salvi l'articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui all'allegato della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.

    2.   Nel caso di azioni che comportano, richiedono ▌o contengono informazioni classificate, il pertinente organismo di finanziamento precisa nei documenti relativi all'invito a presentare proposte/ai bandi di gara le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

    3.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni sensibili e classificate con gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, con i richiedenti e i destinatari, la Commissione istituisce un sistema di scambio sicuro Il sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.

    4.     L'origine delle informazioni classificate acquisite, generate durante l'esecuzione di un'azione di ricerca o di sviluppo viene decisa da parte degli Stati membri sul cui territorio sono stabiliti i destinatari. A tal fine, detti Stati membri possono stabilire un quadro di sicurezza specifico per la protezione e il trattamento delle informazioni classificate relative all'azione e ne informano la Commissione. Tale quadro di sicurezza non pregiudica la possibilità per la Commissione di avere accesso alle informazioni necessarie per l'attuazione dell'azione.

    Ove tali Stati membri non istituiscano un tale quadro di sicurezza specifico, la Commissione istituisce il quadro di sicurezza per l'azione in conformità delle disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione.

    Il quadro di sicurezza applicabile all'azione deve essere in vigore al più tardi prima della firma dell'accordo di finanziamento o del contratto.

    Articolo 31

    Monitoraggio e relazioni

    1.   Gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione e i progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

    2.   Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 36, per modificare l'allegato allo scopo di rivederne o integrarne gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro per il monitoraggio e la valutazione.

    3.   La Commissione monitora regolarmente l'attuazione del Fondo e rende conto annualmente , al Parlamento europeo e al Consiglio, dei progressi compiuti , comprese le modalità in cui gli insegnamenti individuati e gli insegnamenti appresi grazie all'EDIDP e alla PADR sono tenuti in considerazione a livello di attuazione del Fondo . A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

    4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del Fondo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

    Articolo 32

    Valutazione del Fondo

    1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

    2.   La valutazione intermedia del Fondo è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione, comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La relazione di valutazione intermedia, da stilare entro il 31 luglio 2024, contiene segnatamente una valutazione della governance del Fondo, anche per quanto riguarda le disposizioni relative agli esperti indipendenti, l'attuazione delle procedure etiche di cui all'articolo 7 e gli insegnamenti appresi grazie all'EDIDP e alla PADR, i tassi di esecuzione, i risultati in materia di attribuzione dei progetti, il livello di partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione e il ▌ livello della loro partecipazione transfrontaliera, i tassi di rimborso dei costi indiretti come definiti all'articolo 16, gli importi attribuiti alle tecnologie dirompenti negli inviti a presentare proposte , nonché i finanziamenti attribuiti in conformità all'articolo ▌ 195 ▌ del regolamento finanziario. La valutazione intermedia contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari, il numero di paesi coinvolti nei singoli progetti e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati. La Commissione può presentare proposte per qualsiasi opportuna modifica del presente regolamento.

    3.   Al termine del periodo di attuazione, e comunque non oltre quattro anni dopo il 31 dicembre 2027, la Commissione effettua una valutazione finale dell'attuazione del Fondo. La relazione di valutazione finale presenta i risultati dell'attuazione del Fondo e, nella misura del possibile tenuto conto delle tempistiche, del relativo impatto. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri, dei paesi associati e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Contribuisce altresì a individuare i casi in cui l'Unione dipende dai paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa. ▌Analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, a progetti realizzati a titolo del Fondo, nonché l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale e il contributo del Fondo nell'ovviare alle carenze individuate nel piano di sviluppo delle capacità . La valutazione contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.

    4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    Articolo 33

    Audit

    Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo ▌127 ▌del regolamento finanziario. La Corte dei conti europea esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione in conformità all'articolo 287 del TFUE.

    Articolo 34

    Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

    Un paese terzo che partecipa al Fondo in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, ▌OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode▌.

    Articolo 35

    Informazione, comunicazione e pubblicità

    1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. La possibilità di pubblicare studi accademici basati sui risultati delle azioni di ricerca è disciplinata dall'accordo di finanziamento.

    2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione ▌delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

    2 bis.     Le risorse finanziarie destinate al Fondo possono anche contribuire all'organizzazione di attività di diffusione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

    TITOLO V

    ATTI DELEGATI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 36

    Atti delegati

    1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    3.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 37

    Abrogazione

    Il regolamento (UE) 2018/1092 (programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa) è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

    Articolo 38

    Disposizioni transitorie

    1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1092 nonché dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa , che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura e ai loro risultati .

    2.   La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell'ambito dei suoi predecessori, il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa e l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa.

    3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio, anche dopo il 2027, stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

    Articolo 39

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

    (2)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1). Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

    (3)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

    (4)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).

    (5)   Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).

    (6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (7)  Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=IT

    (8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

    (10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (11)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (12)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (13)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

    (14)   Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    (15)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.03.2014, pag. 65).

    (16)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

    (17)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag . 76).

    (18)  GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1.

    ALLEGATO

    Indicatori da utilizzare PER RENDERE CONTO DEI PROGRESSI DEL FONDO NEL CONSEGUIRE I SUOI OBIETTIVI SPECIFICI

    Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a):

    Indicatore 1

    Partecipanti

    Misurato in base ai seguenti elementi: numero di soggetti giuridici coinvolti ( suddivisi per dimensioni, tipo e nazionalità)

    Indicatore 2

    Ricerca collaborativa

    Misurato in base ai seguenti elementi:

    2.1

    numero e valore dei progetti finanziati

    2.2

    Collaborazione transfrontaliera: percentuale di contratti aggiudicati alle PMI e alle società a media capitalizzazione e valore dei contratti di collaborazione transfrontaliera

    2.3

    Percentuale di destinatari che non hanno svolto attività di ricerca con applicazioni nel settore della difesa prima dell'entrata in vigore del Fondo

    Indicatore 3

    Prodotti innovativi

    Misurato in base ai seguenti elementi:

    3.1

    Numero di nuovi brevetti derivanti da progetti sostenuti finanziariamente a titolo del Fondo

    3.2

    Distribuzione aggregata dei brevetti tra imprese a media capitalizzazione, PMI e soggetti giuridici che non sono né imprese a media capitalizzazione né PMI

    3.3

    Distribuzione aggregata dei brevetti per Stato membro

    Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b):

    Indicatore 4

    Sviluppo collaborativo di capacità

    Misurato in base ai seguenti elementi: numero e valore delle azioni finanziate intese ad ovviare alle carenze in materia di capacità individuate nel piano di sviluppo delle capacità

    Indicatore 4

    Sostegno continuo durante l'intero ciclo di R&S

    Misurato in base ai seguenti elementi: presenza, in secondo piano, di diritti di proprietà intellettuale o risultati prodotti in azioni precedentemente sostenute

    Indicatore 5

    Creazione di posti di lavoro/sostegno all'occupazione

    Misurato in base ai seguenti elementi: numero di dipendenti nelle attività di R&S nel settore della difesa che beneficiano del sostegno per Stato membro


    Top