EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AP0039

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale (COM(2018)0443 — C8-0260/2018 — 2018/0233(COD))

GU C 411 del 27.11.2020, p. 603–617 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/603


P8_TA(2019)0039

Istituzione del programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale (COM(2018)0443 — C8-0260/2018 — 2018/0233(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/50)

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione

2018/0233(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 197,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma Fiscalis 2020, che è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi associati, così come i programmi che lo hanno preceduto hanno apportato un notevole contributo all'agevolazione e al miglioramento della cooperazione tra le autorità fiscali dell'Unione. Il valore aggiunto di tali programmi, compresa la tutela degli interessi finanziari ed economici degli Stati membri dell'Unione e dei contribuenti, è stato riconosciuto dalle autorità fiscali dei paesi partecipanti. Le sfide individuate per il prossimo decennio spesso non possono essere affrontate in modo efficace se gli Stati membri non guardano al di là delle frontiere dei loro territori amministrativi e non cooperano intensamente con le loro controparti.

(2)

Il programma Fiscalis 2020 offre agli Stati membri un quadro unionale nell'ambito del quale sviluppare tali attività di cooperazione che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuali che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale , tra di loro o con paesi terzi con cui l'Unione coopera strettamente nel settore fiscale . È pertanto opportuno garantire il proseguimento di tale programma attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Fiscalis (il «programma»).

(2 bis)

Il programma dovrebbe permettere di rafforzare la capacità degli Stati membri di combattere la frode fiscale, la corruzione, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, anche attraverso l'assistenza tecnica per la formazione delle risorse umane e lo sviluppo delle strutture amministrative. Tale assistenza dovrebbe essere prestata in modo trasparente.

(3)

Fornendo un quadro di riferimento per le azioni che sostengono il mercato unico, stimolano una concorrenza equa nell' Unione e tutelano gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, il programma dovrebbe contribuire alla prevenzione e alla lotta contro la frode, l'evasione fiscale , la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia non imposizione : evitando e riducendo inutili oneri amministrativi per i cittadini e le imprese nelle operazioni transfrontaliere, sostenendo sistemi fiscali più equi ed efficienti, realizzando il pieno potenziale del mercato unico e stimolando una concorrenza equa nell' Unione , nonché sostenendo un approccio comune dell'Unione nei consessi internazionali.

(4)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4).

(5)

Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate alcune condizioni. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi , in particolare i paesi meno sviluppati, conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l'Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell'Unione.

(5 bis)

Il Parlamento europeo ha stabilito le sue priorità. L'attuale mancanza di risorse finanziarie è un freno al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Parlamento europeo per il quadro finanziario pluriennale post-2020 [2017/2052(INI)]. Una cooperazione più efficace nel settore fiscale può consentire una riscossione più efficace delle risorse necessarie per l'attuazione del futuro quadro finanziario pluriennale.

(6)

A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»), che stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e al rimborso di esperti esterni.

(7)

Le azioni applicate nel quadro del programma Fiscalis 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Tuttavia, le azioni dovrebbero essere intese ad affrontare i temi prioritari per tutelare gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità, il programma Fiscalis dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione e l'effetto leva di soluzioni innovative per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali del settore fiscale.

(8)

Alla luce della crescente mobilità dei contribuenti, del numero di operazioni transfrontaliere e dell'internazionalizzazione degli strumenti finanziari, e del conseguente aumento del rischio di frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva, che vanno ben oltre le frontiere dell'Unione, gli adattamenti e le estensioni dei sistemi elettronici europei ai paesi terzi non associati al programma e alle organizzazioni internazionali potrebbero presentare un interesse per l'Unione o gli Stati membri. In particolare, tali adattamenti ed estensioni permetterebbero di evitare gli oneri amministrativi e i costi associati allo sviluppo e alla gestione di due sistemi elettronici simili, utilizzati, rispettivamente, per lo scambio di informazioni all'interno dell'Unione e per lo scambio di informazioni a livello internazionale. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, gli adattamenti o le estensioni dei sistemi elettronici europei ai fini della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero essere costi ammissibili nell'ambito del programma. A condizione che i temi prioritari siano stati pienamente finanziati, nell'ambito del programma si dovrebbero incoraggiare, se del caso, anche azioni specifiche riguardanti i paesi meno sviluppati, in particolare sulla condivisione automatica delle informazioni.

(9)

Considerata l'importanza della globalizzazione e della lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva , il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell’articolo 238 del regolamento finanziario. La selezione degli esperti esterni dovrebbe essere trasparente ed essere basata sulle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti rispetto all'azione specifica, nonché sulla loro capacità di contribuire a tale azione. Occorre garantire che gli esperti siano imparziali e che non vi sia alcuna possibilità di conflitto di interessi con il loro ruolo professionale. Occorre inoltre garantire una rappresentanza equilibrata di tutti i pertinenti portatori di interessi.

(9 bis)

Tenuto conto della recente adozione delle direttive 2014/107/UE  (6) , (UE) 2015/2376  (7) , (UE) 2016/881  (8) , (UE) 2016/2258  (9) e (UE) 2018/822  (10) del Consiglio e dei negoziati in corso su una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), il programma dovrebbe essere inteso a formare i dipendenti delle amministrazioni fiscali per garantire una efficace attuazione di queste direttive.

(10)

In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell'Unione europea» (11), di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono la politica fiscale e le autorità fiscali.

(10 bis)

Ai fini dell'efficacia in termini di costi, il programma Fiscalis dovrebbe sfruttare le possibili sinergie con altre misure dell'Unione nei settori connessi, quali il programma Dogana, il programma antifrode dell'UE, il programma per il mercato unico e il programma di sostegno alle riforme.

(10 ter)

Le singole iniziative antifrode nazionali potrebbero potenzialmente trasferire la frode verso altri Stati membri, spesso limitrofi, e creare oneri amministrativi sproporzionati per le imprese adempienti, nonché una mancanza di certezza giuridica negli scambi a livello internazionale. È pertanto fondamentale che la Commissione allinei le misure antifrode nazionali attraverso il coordinamento delle migliori prassi nazionali a livello di Unione.

(11)

Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno una parte considerevole della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero pertanto descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. Occorre garantire un'agevole interoperabilità tra le componenti comuni e nazionali dei sistemi elettronici europei, nonché sinergie con altri sistemi elettronici dei pertinenti programmi dell'Unione.

(12)

Per quanto riguarda l'imposizione fiscale a livello di Unione, non è attualmente necessario elaborare un piano strategico pluriennale per la fiscalità (Multi-Annual Strategic Plan for Taxation, «MASP-T») per realizzare un ambiente elettronico coerente e interoperabile. Al fine di garantire la coerenza e il coordinamento delle azioni di sviluppo delle capacità informatiche, il programma dovrebbe prevedere la preparazione di un MASP-T.

(13)

Il presente regolamento dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero poter coprire più anni. Il passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrà l'onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri ma non dovrebbe, in nessun caso, comportare una perdita di informazione o di trasparenza per i contribuenti . I programmi di lavoro pluriennali dovrebbero rispecchiare tutte le informazioni pertinenti prodotte nel contesto delle relazioni annuali o degli inventari di cui al presente regolamento. Le relazioni annuali dovrebbero essere rese pubbliche al fine di informare i contribuenti sulle migliori prassi, sugli insegnamenti tratti, sulle sfide e sugli ostacoli rimanenti individuati all'interno del programma.

(14)

Al fine di integrare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'adozione dei programmi di lavoro .

(15)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12), è necessario valutare il ▌programma sulla base delle informazioni raccolte mediante specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri , tenendo conto anche del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT ). Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili come base per valutare gli effetti del presente regolamento sul terreno. I risultati di tale monitoraggio dovrebbero essere oggetto di una relazione annuale consolidata, elaborata dalla Commissione sulla base dei contributi forniti dagli Stati membri. La relazione dovrebbe contenere una mappatura degli ostacoli che persistono negli Stati membri per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi del programma di cui all'articolo 3 e dei temi prioritari di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, come pure suggerimenti per le migliori prassi. Inoltre, la Commissione dovrebbe produrre una valutazione intermedia e una valutazione finale del programma. Sia le relazioni annuali che le relazioni di valutazione dovrebbero essere rese pubblicamente accessibili su una pagina web dedicata.

(15 bis)

La Commissione dovrebbe organizzare un seminario semestrale con la partecipazione di due rappresentanti di Stati membri beneficiari per discutere le problematiche e suggerire potenziali miglioramenti relativi ai temi del programma, in particolare lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali. I partecipanti al seminario saranno rispettivamente un rappresentante di un organo direttivo delle amministrazioni fiscali, un rappresentante di un sindacato dei dipendenti delle amministrazioni fiscali, nonché un rappresentante del Parlamento europeo e un rappresentante del Consiglio.

(16)

Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche in ambito fiscale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(17)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio (14), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (15) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (16), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(18)

Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(19)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. La copertura delle spese di viaggio dovrebbe essere una priorità in modo da garantire la partecipazione di esperti nazionali alle azioni congiunte.

(20)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il programma «Fiscalis» (il «programma») per la cooperazione nel settore della fiscalità.

2.   Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«imposizione fiscale»: la materia — che comprende l'elaborazione, l'amministrazione, l'applicazione e la conformità — riguardante i seguenti dazi e imposte:

(a)

imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (18);

(b)

accise sull'alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (19);

(c)

accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (20);

(d)

imposte sui prodotti energetici e sull'elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (21);

(e)

altre imposte e dazi rientranti nell'ambito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (22) , incluse le imposte sul reddito delle società, purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

(2)

«autorità fiscali»: le autorità pubbliche e gli altri organismi competenti per l'imposizione fiscale o per le attività ad essa collegate;

(3)

«sistemi elettronici europei»: i sistemi elettronici necessari ai fini dell'imposizione fiscale e dell'esecuzione dei compiti delle autorità fiscali;

(4)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione;

(4 bis)

«paese meno sviluppato»: un paese terzo a basso reddito confrontato a gravi ostacoli strutturali allo sviluppo sostenibile quale definito dalle Nazioni Unite.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma consistono nel sostenere le autorità fiscali e l'imposizione fiscale affinché contribuiscano a migliorare il funzionamento del mercato unico, nello stimolare una concorrenza equa nell' Unione , nel tutelare gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri , anche dalla frode fiscale, dall'evasione fiscale e dalla pianificazione fiscale aggressiva, e nel migliorare la riscossione delle imposte .

2.   Il programma ha gli obiettivi specifici di sostenere la politica fiscale e la sua corretta attuazione , promuovere la cooperazione fiscale , lo scambio di informazioni fiscali e lo sviluppo delle capacità amministrative, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei , come pure il graduale ammodernamento degli strumenti di rendicontazione, audit e software da applicare in modo uniforme in tutti gli Stati membri . Il programma aiuta anche le amministrazioni fiscali a facilitare e migliorare l'attuazione delle direttive dell'Unione in materia fiscale e a formare il loro personale a tale riguardo.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021 — 2027 è fissata a  300 milioni di EUR a prezzi 2018 e 339 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare tra l'altro le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi e altro materiale scritto pertinente , riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

(a)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(b)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell'Unione;

(c)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a programmi dell'Unione, purché tale accordo:

assicuri un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell'Unione;

stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i relativi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

non conferisca al paese terzo un potere decisionale sul programma;

garantisca i diritti dell'Unione ad assicurare una sana gestione finanziaria e a tutelare i propri interessi finanziari.

A condizione che i temi prioritari siano stati pienamente finanziati, i paesi meno sviluppati sono incoraggiati a partecipare al programma in conformità dei principi della coerenza delle politiche per lo sviluppo e delle condizioni stabilite negli accordi specifici tra tali paesi e l'Unione riguardanti la partecipazione di tali paesi al programma. In deroga al primo comma, lettera c), la partecipazione dei paesi meno sviluppati al programma è gratuita ed è incentrata sul conseguimento degli obiettivi fiscali internazionali, quali lo scambio automatico delle informazioni fiscali. L'accordo specifico garantisce i diritti dell'Unione ad assicurare una sana gestione finanziaria e a tutelare i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

(a)

riunioni e simili eventi ad hoc;

(b)

collaborazione strutturata sulla base di progetti , compresi audit congiunti e ispezioni in loco ; [Emm. 2 e 3]

(c)

azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei o azioni per la creazione di registri comuni ;

(d)

azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;

(e)

azioni di supporto e altre azioni, tra cui:

(1)

studi e altro materiale scritto pertinente ;

(2)

attività innovative, in particolare prove di concetto, iniziative pilota e realizzazione di prototipi;

(3)

azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;

(4)

qualsiasi altra azione pertinente prevista nei programmi di lavoro di cui all'articolo 13, necessaria per conseguire o sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Possibili tipologie di azioni pertinenti di cui alle lettere a), b) e d) figurano nell'elenco non esaustivo di cui all'allegato 1.

2 bis.     Le azioni di cui al paragrafo 1 coprono il seguente elenco di temi prioritari:

(a)

eliminazione delle lacune nell'efficace attuazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio  (23) , quale modificata;

(b)

efficiente scambio di informazioni, incluse le richieste di gruppi, e sviluppo di formati utilizzabili tenendo conto delle iniziative a livello internazionale;

(c)

eliminazione degli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera;

(d)

eliminazione degli ostacoli all'accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva in conformità della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, quale modificata;

(e)

lotta contro la frode IVA transfrontaliera;

(f)

scambio di migliori prassi per quanto riguarda il recupero di imposte, incluse le imposte non pagate a norma della direttiva dell'UE sulla tassazione dei redditi da risparmio;

(g)

attuazione di strumenti informatici unificati a livello internazionale ai fini dello sviluppo di interfacce comuni per consentire l'interconnessione di sistemi informatici nazionali;

3.   Azioni consistenti nello sviluppo e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.

4.   Se un'azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 2, lettera c), riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità affidate alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro affidate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Partecipazione di esperti esterni

1.   Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell'articolo 5, e, se del caso, i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell'ambito del programma. La Commissione valuta, tra l'altro, l'imparzialità di tali esperti esterni, garantisce che non si configurino conflitti di interesse rispetto alle loro responsabilità professionali e decide in merito alla loro partecipazione su base puntuale, in funzione delle necessità.

2.   I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al rimborso nell'ambito del programma in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 238 del regolamento finanziario.

3.   Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione seguendo una procedura trasparente ed equilibrata, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all'azione specifica e alla loro capacità di contribuire a quest'ultima . La Commissione garantisce una rappresentanza equilibrata di tutti i pertinenti portatori di interessi. Essa precisa se gli esperti partecipano per proprio conto o per conto di un'altra organizzazione o di un altro operatore economico. L'elenco degli esperti esterni è a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 9

Concessione, complementarità e finanziamento combinato

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può anche essere finanziata dal programma, purché tale contributo non riguardi gli stessi costi. Ai contributi all'azione si applicano le disposizioni previste dai rispettivi programmi a titolo dei quali i contributi sono stati concessi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

3.   A norma dell'articolo 198, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza un invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità fiscali degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma di cui all'articolo 5 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo.

Articolo 10

Tasso di cofinanziamento

1.   In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione.

2.   Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 13.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AZIONI DI SVILUPPO DI CAPACITÀ INFORMATICHE

Articolo 11

Responsabilità

1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità, dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all'articolo 12.

2.   La Commissione assicura in particolare:

(a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all'articolo 12;

(b)

il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità e interconnettività, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;

(c)

il coordinamento a livello unionale dei sistemi elettronici europei ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;

(d)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;

(e)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell'Unione;

(e bis)

il coordinamento delle misure antifrode applicate sul piano nazionale attraverso l'individuazione delle migliori prassi nazionali e l'informazione in merito a livello di Unione .

3.   Gli Stati membri assicurano in particolare:

(a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all'articolo 12;

(b)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali dei sistemi elettronici europei a livello nazionale;

(c)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale;

(d)

la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle rispettive autorità o ai rispettivi operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi elettronici europei;

(e)

l'attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei.

Articolo 12

Piano strategico pluriennale per la fiscalità (MASP-T)

1.   La Commissione elabora e tiene aggiornato un piano strategico pluriennale per la fiscalità che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o parti dello stesso, nelle categorie seguenti:

(a)

componente comune: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;

(b)

componente nazionale: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;

(c)

o una combinazione di entrambe.

2.   Il piano strategico pluriennale per la fiscalità comprende anche azioni innovative e azioni pilota nonché le metodologie e gli strumenti di supporto relativi ai sistemi elettronici europei.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell'ambito del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti connessi all'intero programma .

4.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui al paragrafo 1 per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Tali relazioni annuali vengono redatte secondo un formato prestabilito. Nelle relazioni annuali sui progressi compiuti, gli Stati membri riferiscono sugli ostacoli incontrati nel realizzare gli obiettivi del programma quali stabiliti all'articolo 3 e nell'affrontare i temi prioritari di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, e formulano suggerimenti per le migliori prassi.

5.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell'attuare il piano di cui al paragrafo 1 , nonché i progressi compiuti nel realizzare gli obiettivi del programma di cui all'articolo 3 e nell'affrontare i temi prioritari di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis . Per valutare i progressi compiuti, la Commissione include nella sua relazione annuale consolidata una mappatura degli ostacoli che ancora si frappongono negli Stati membri alla realizzazione degli obiettivi del programma quali stabiliti all'articolo 3 e dei temi prioritari di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, e formula suggerimenti per le migliori prassi. La relazione annuale consolidata della Commissione è resa pubblica su un'apposita pagina web della Commissione e funge da base per i futuri programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 13, come anche per le relazioni di valutazione di cui all'articolo 15 .

CAPO V

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti delegati . Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17 .

Articolo 14

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2.

2.   Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma per il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare l'allegato 2 per rivedere o integrare gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 15

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. Esse sono rese pubbliche dalla Commissione su un'apposita pagina web.

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione.

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 16

Audit e indagini

Qualora un paese terzo partecipi al programma in forza di una decisione presa nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea, affinché essi possano esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato del programma Fiscalis». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione ▌delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1286/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il regolamento (UE) n. 1286/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO 1

Elenco non esaustivo delle tipologie possibili di azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e d)

Le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e d), possono fra l'altro assumere le seguenti forme:

a)

per quanto riguarda riunioni e simili eventi ad hoc:

seminari e workshop, cui in genere partecipano tutti i paesi e durante i quali sono effettuate presentazioni e i partecipanti sono coinvolti in intensi dibattiti e attività su argomenti specifici;

visite di lavoro, organizzate per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in materia di politica fiscale;

presenza in uffici amministrativi e partecipazione a indagini amministrative;

b)

per quanto riguarda la collaborazione strutturata:

gruppi di progetto, generalmente composti da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, compreso il coordinamento e l'analisi comparativa (benchmarking);

creazione di task force, ovvero di forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;

controlli multilaterali o simultanei che consistono nella verifica coordinata della situazione fiscale di un soggetto passivo o di più soggetti passivi collegati, organizzata da due o più paesi, di cui almeno due Stati membri, che presentano interessi comuni o complementari;

audit congiunti che consistono nella verifica congiunta della situazione fiscale di un soggetto passivo o di più soggetti passivi collegati da parte di un unico gruppo di audit composto da due o più paesi, di cui almeno due Stati membri, che presentano interessi comuni o complementari;

qualsiasi altra forma di cooperazione amministrativa prevista dalla direttiva 2011/16/UE, dal regolamento (UE) n. 904/2010, dal regolamento (UE) n. 389/2012 o dalla direttiva 2010/24/UE;

d)

per quanto riguarda le azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;

formazioni comuni o sviluppo di programmi di apprendimento online per sostenere le competenze e le conoscenze professionali necessarie in materia fiscale;

assistenza tecnica volta a migliorare le procedure amministrative, rafforzare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento e l'operatività delle amministrazioni fiscali mediante l'avvio e la condivisione di buone pratiche.

ALLEGATO 2

Indicatori

Obiettivo specifico: sostenere la politica fiscale, la cooperazione fiscale e lo sviluppo delle capacità amministrative, che comprendono le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei.

1.     Sviluppo delle capacità (amministrative, umane e informatiche):

1.

indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell'Unione (numero di azioni nell'ambito del programma organizzate in tale settore e raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni)

2.

indice di apprendimento (moduli di apprendimento utilizzati; numero di funzionari formati; punteggio relativo alla qualità assegnato dai partecipanti)

3.

disponibilità dei sistemi elettronici europei (in percentuale di tempo)

4.

disponibilità della rete comune di comunicazione (in percentuale di tempo)

5.

disponibilità di procedure informatiche semplificate per le amministrazioni nazionali e gli operatori economici (numero di operatori economici registrati, numero di domande e numero di consultazioni nei diversi sistemi elettronici finanziati dal programma)

2.     Condivisione delle conoscenze e lavoro in rete:

6.

indice del grado di collaborazione (lavoro in rete prodotto, numero di riunioni faccia a faccia, numero di gruppi di collaborazione online)

7.

indice delle migliori prassi e degli orientamenti (numero di azioni nell'ambito del programma organizzate in tale settore; percentuale di amministrazioni fiscali che si sono avvalse di una prassi di lavoro/di un orientamento elaborati con il sostegno del programma)

2 bis.     Indicatori supplementari:

1.

entrate riscosse nell'ambito della lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nel corso di controlli congiunti

2.

il numero di richieste di cooperazione amministrativa e giudiziaria che sono state presentate e ricevute e soddisfatte per ciascuno Stato membro.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0421/2018).

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

(2)  GU C […], […], p. […].

(3)  Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(6)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(7)  Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1).

(8)  Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).

(9)  Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1.)

(11)  COM(2010)0700.

(12)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1;

(19)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

(20)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

(21)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(22)  Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

(23)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).


Top