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Document 52018XC0917(01)

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

C/2018/6043

GU C 327 del 17.9.2018, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/10


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2018/C 327/06)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 97, nella nota esplicativa della voce 2202«Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009» è aggiunto il testo seguente:

«Le bevande non alcoliche della presente voce sono liquidi direttamente idonei al consumo umano tramite ingestione e destinati a questo uso, indipendentemente dalla quantità assorbita o dagli scopi particolari cui possono servire diversi tipi di liquidi consumati, purché essi non rientrino in un’altra voce più specifica. Fattori puramente soggettivi e variabili come il modo di consumare tali bevande o lo scopo per cui se ne fa uso, ad esempio per placare la sete o per ottenere un effetto benefico per la salute, non sono rilevanti ai fini della loro classificazione (cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa 114/80).

Questa voce comprende, tra l’altro, i prodotti liquidi pronti all’uso per l’alimentazione dei lattanti.»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


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