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Document 52018TA1004(01)
Annual report of the Court of Auditors on the implementation of the budget concerning the financial year 2017, together with the institutions’ replies
Relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2017, corredata delle risposte delle istituzioni
Relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2017, corredata delle risposte delle istituzioni
GU C 357 del 4.10.2018, p. 1–314
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 357/1 |
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287, paragrafi 1 e 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e degli articoli 148, paragrafo 1, e 162, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e degli articoli 43, 48 e 60 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo, modificato dal regolamento (UE) n. 567/2014
la Corte dei conti dell’Unione europea, nella riunione del 12 luglio 2018, ha adottato le sue
RELAZIONI ANNUALI
sull’esercizio finanziario 2017
Le relazioni, corredate delle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, sono state trasmesse alle autorità competenti per il discarico e alle altre istituzioni.
I Membri della Corte dei conti sono i seguenti:
Klaus-Heiner LEHNE (Presidente), Henri GRETHEN, Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO, Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, George PUFAN, Neven MATES, Alex BRENNINKMEIJER, Danièle LAMARQUE, Nikolaos MILIONIS, Phil WYNN OWEN, Oskar HERICS, Bettina JAKOBSEN, Janusz WOJCIECHOWSKI, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, João FIGUEIREDO, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM.
RELAZIONE ANNUALE SULL’ESECUZIONE DEL BILANCIO
(2018/C 357/01)
INDICE
Introduzione generale | 7 |
Capitolo 1 |
— Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa | 9 |
Capitolo 2 |
— Gestione finanziaria e di bilancio | 45 |
Capitolo 3 |
— Ottenere risultati dal bilancio dell’UE | 81 |
Capitolo 4 |
— Entrate | 167 |
Capitolo 5 |
— «Competitività per la crescita e l’occupazione» | 181 |
Capitolo 6 |
— «Coesione economica, sociale e territoriale» | 201 |
Capitolo 7 |
— «Risorse naturali» | 245 |
Capitolo 8 |
— «Sicurezza e cittadinanza» | 279 |
Capitolo 9 |
— «Ruolo mondiale dell’Europa» | 291 |
Capitolo 10 |
— «Amministrazione» | 305 |
INTRODUZIONE GENERALE
0.1.
La Corte dei conti europea è stata elevata al rango di istituzione dell’UE dal trattato sull’Unione europea (TUE) (1). Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (2) ne definisce il ruolo di revisore esterno delle finanze dell’UE. In questa veste, la Corte funge da custode indipendente degli interessi finanziari di tutti i cittadini dell’Unione europea, in particolare contribuendo a migliorare la gestione finanziaria della stessa. Maggiori informazioni sul lavoro svolto dalla Corte sono riportate nelle sue pubblicazioni, ovvero le relazioni annuali di attività, le relazioni speciali, le analisi panoramiche e i pareri espressi su atti legislativi dell’UE nuovi o aggiornati oppure su altre decisioni che incidono sulla gestione finanziaria (3).
0.2.
La presente relazione, concernente l’esercizio finanziario 2017, costituisce la 41a relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio dell’UE. I Fondi europei di sviluppo formano oggetto di una relazione annuale a parte.
0.3.
Il bilancio generale dell’UE viene approvato ogni anno dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La relazione annuale redatta dalla Corte, unitamente alle relazioni speciali, costituisce la base della procedura di discarico, tramite la quale il Parlamento europeo stabilisce, su raccomandazione del Consiglio, se la Commissione europea abbia assolto in modo soddisfacente le proprie responsabilità in materia di bilancio. Al momento della pubblicazione, la Corte trasmette la relazione annuale ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo e al Consiglio.
0.4.
Il fulcro della relazione annuale della Corte è costituito dalla dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti consolidati dell’UE e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti («regolarità delle operazioni»). Detta dichiarazione è integrata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell’attività dell’UE.
0.5.
Quest’anno la relazione è strutturata come segue:
— |
il capitolo 1 contiene la dichiarazione di affidabilità e una sintesi delle risultanze dell’audit della Corte sull’affidabilità dei conti e sulla regolarità delle operazioni; |
— |
il capitolo 2 presenta l’analisi della Corte sulla gestione finanziaria e di bilancio; |
— |
il capitolo 3 verte sull’uso, da parte della Commissione, delle informazioni sulla performance, presenta i risultati significativi delle relazioni speciali dedicate alla performance del 2017 e analizza l’attuazione, da parte della Commissione, delle raccomandazioni formulate dalla Corte in relazioni speciali pubblicate nel 2014. |
— |
il capitolo 4 espone le constatazioni della Corte sulle entrate dell’UE; |
— |
i capitoli da 5 a 10 illustrano, per le principali rubriche dell’attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) (4), le risultanze delle verifiche eseguite dalla Corte sulla regolarità delle operazioni, nonché la disamina delle relazioni annuali di attività della Commissione, di altri elementi dei sistemi di controllo interno e di altre disposizioni in materia di governance. |
0.6.
Dato che non vengono stilati rendiconti finanziari distinti per le singole rubriche del QFP, le conclusioni presentate in ciascun capitolo non costituiscono giudizi di audit. Nei capitoli sono invece illustrate questioni di rilievo specifiche per ciascuna rubrica del QFP.
0.7.
La Corte mira a illustrare le proprie osservazioni in modo chiaro e conciso. Non è sempre possibile evitare l’uso di termini propri dell’UE, delle politiche e del bilancio della stessa, o di termini specifici della contabilità e della revisione dei conti. Un glossario contenente le definizioni e le spiegazioni della maggior parte dei termini specifici sopra menzionati è consultabile sul sito Internet della Corte (5). I termini definiti nel glossario, quando vengono utilizzati per la prima volta in ciascun capitolo, sono riportati in corsivo.
0.8.
Le risposte della Commissione alle osservazioni della Corte (oppure, se del caso, quelle di altre istituzioni od organismi dell’UE) sono riportate nella presente relazione e dovrebbero essere prese in considerazione congiuntamente ad essa. È tuttavia compito della Corte, in virtù del ruolo di revisore esterno che le compete, esporre le constatazioni di audit e trarne le opportune conclusioni, così da esprimere una valutazione indipendente e imparziale in merito all’affidabilità dei conti e alla regolarità delle operazioni.
(1) Cfr. attuale articolo 13 del trattato sull’Unione europea, noto anche come Trattato di Maastricht (GU C 191 del 29.7.1992, pag. 1). In origine, però, la Corte dei conti europea è stata istituita dal trattato di Bruxelles come nuovo organismo comunitario incaricato dell’audit esterno (GU L 359 del 31.12.1977, pag. 1).
(2) Articoli 285-287 (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 169-171).
(3) Disponibili sul sito Internet della Corte: www.eca.europa.eu.
(4) Il capitolo 8 riguarda la rubrica 3 («Sicurezza e cittadinanza») e il capitolo 9 la rubrica 4 («Ruolo mondiale dell’Europa»). L’analisi delle rubriche 3 e 4 non comprende un livello di errore stimato. La Corte non presenta una valutazione specifica per la spesa a titolo della rubrica 6 («Compensazioni») né per altre spese al di fuori del QFP.
(5) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY_AR_2017/GLOSSARY_AR_2017_IT.pdf
CAPITOLO 1
Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa
INDICE
Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio — Relazione del revisore indipendente | I-XXXI |
Introduzione | 1.1-1.5 |
Il ruolo della Corte dei conti europea | 1.1-1.3 |
La spesa dell’UE è un importante strumento per conseguire gli obiettivi delle politiche | 1.4-1.5 |
Constatazioni di audit concernenti l’esercizio finanziario 2017 | 1.6-1.46 |
I conti non sono inficiati da inesattezze rilevanti | 1.6-1.8 |
Principali questioni di audit | 1.9 |
Regolarità delle operazioni | 1.10 |
L’audit della Corte riguarda le spese accettate dalla Commissione nel 2017 | 1.11-1.15 |
Le risultanze dell’audit della Corte per il 2017 mostrano che l’errore è limitato ad alcuni settori del bilancio dell’UE | 1.16 |
Le modalità di esborso dei fondi UE hanno un impatto sul rischio di errore | 1.17-1.29 |
L’errore stimato dalla Commissione si colloca all’estremità inferiore dell’intervallo indicato dalla Corte | 1.30-1.34 |
Le singole componenti della stima della Commissione non sono sempre allineate con le constatazioni della Corte | 1.35-1.36 |
Le rettifiche ed i recuperi futuri incidono significativamente sull’importo a rischio alla chiusura | 1.37-1.38 |
La stima della Commissione per le rettifiche e i recuperi è basata su una media storica su cui sono stati operati aggiustamenti | 1.39-1.41 |
È necessario distinguere tra l’impatto delle azioni preventive e quello delle azioni correttive | 1.42-1.46 |
La Corte notifica all’OLAF i presunti casi di frode | 1.47-1.51 |
Conclusioni | 1.52-1.54 |
Risultanze dell’audit | 1.53-1.54 |
Allegato 1.1 – |
Approccio e metodologia di audit |
DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ PRESENTATA DALLA CORTE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO — RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE |
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Giudizio |
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Affidabilità dei conti |
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Giudizio sull’affidabilità dei conti |
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Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti |
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Entrate |
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Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti |
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Pagamenti |
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Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti |
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Elementi a sostegno del giudizio |
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Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti |
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Principali questioni di audit |
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La Corte ha valutato il trattamento contabile delle operazioni di garanzia effettuate nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) per il portafoglio azionario |
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La Corte ha valutato la passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti |
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La Corte ha valutato i ratei passivi esposti nei conti |
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La Corte ha valutato il potenziale impatto sui conti 2017 del recesso del Regno Unito dall’Unione europea |
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Altre osservazioni |
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Responsabilità della direzione |
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Le responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti consolidati e delle operazioni sottostanti |
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12 luglio 2018 |
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Klaus-Heiner LEHNE |
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Presidente |
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Corte dei conti europea |
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12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Lussemburgo, LUSSEMBURGO |
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INTRODUZIONE |
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Il ruolo della Corte dei conti europea |
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La spesa dell’UE è un importante strumento per conseguire gli obiettivi delle politiche |
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Riquadro 1.1 – Spesa finanziata dall’UE nel 2017, espressa in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) e della spesa totale delle rispettive amministrazioni pubbliche
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Riquadro 1.2 – Pagamenti del 2017 per rubrica del QFP
Sotto-rubrica 1a del QFP: «Competitività per la crescita e l’occupazione» (in appresso: «Competitività») Sotto-rubrica 1b del QFP: «Coesione economica, sociale e territoriale» (in appresso: «Coesione») Rubrica 2 del QFP: «Crescita sostenibile: risorse naturali» Rubrica 3 del QFP: «Sicurezza e cittadinanza» Rubrica 4 del QFP: «Ruolo mondiale dell’Europa» Rubrica 5 del QFP: «Amministrazione» Fonte: Corte dei conti europea. |
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CONSTATAZIONI DI AUDIT CONCERNENTI L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 |
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I conti non sono inficiati da inesattezze rilevanti |
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Principali questioni di audit |
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Regolarità delle operazioni |
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L’audit della Corte riguarda le spese accettate dalla Commissione nel 2017 |
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Riquadro 1.3 – Confronto tra la popolazione sottoposta ad audit dalla Corte per il 2017 e il bilancio dell’UE per il 2017, per rubrica del QFP
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 1.4 – Popolazione sottoposta ad audit nel 2017 per rubrica del QFP
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Le risultanze dell’audit della Corte per il 2017 mostrano che l’errore è limitato ad alcuni settori del bilancio dell’UE |
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1.16. |
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Riquadro 1.5 – Livello di errore stimato (2015-2017)
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Le modalità di esborso dei fondi UE hanno un impatto sul rischio di errore |
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Riquadro 1.6 – I pagamenti eseguiti nel 2017 per diritti acquisiti sono esenti da errori rilevanti
Fonte: Corte dei conti europea. |
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I pagamenti per diritti acquisiti sono esenti da errori rilevanti |
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Riquadro 1.7 – Scomposizione della spesa basata sui rimborsi e della spesa per diritti acquisiti a titolo del bilancio dell’UE, per rubrica del QFP
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Nelle spese basate sui rimborsi permangono errori rilevanti |
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Riquadro 1.8 – Contributo di ciascuna rubrica/sottorubrica del QFP al livello di errore stimato per il 2017 per la spesa basata sui rimborsi (%)
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Nella spesa relativa a «Competitività», «Coesione» e «Risorse naturali» è stato riscontrato un livello rilevante di errore |
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Gli errori di ammissibilità continuano a contribuire maggiormente al livello di errore stimato per la spese basata sui rimborsi |
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Riquadro 1.9 – Scomposizione, per tipo di errore, del livello di errore stimato per la spesa basata sui rimborsi
Fonte: Corte dei conti europea. |
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L’errore stimato dalla Commissione si colloca all’estremità inferiore dell’intervallo indicato dalla Corte |
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Riquadro 1.10 – Rapporto tra l’importo a rischio al pagamento e l’importo a rischio in fase di rendiconto/importo a rischio globale alla chiusura
Fonte: Commissione, AMPR 2016, pag. 71. |
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Riquadro 1.11 – Stima della Commissione per l’importo a rischio al pagamento rispetto alla stima della Corte
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Le singole componenti della stima della Commissione non sono sempre allineate con le constatazioni della Corte |
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1.36. |
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Le rettifiche ed i recuperi futuri incidono significativamente sull’importo a rischio alla chiusura |
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Riquadro 1.12 – Stime della Commissione relative a rettifiche e recuperi futuri e agli importi a rischio
Fonte: Corte dei conti europea. |
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La stima della Commissione per le rettifiche e i recuperi è basata su una media storica su cui sono stati operati aggiustamenti |
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È necessario distinguere tra l’impatto delle azioni preventive e quello delle azioni correttive |
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LA CORTE NOTIFICA ALL’OLAF I PRESUNTI CASI DI FRODE |
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CONCLUSIONI |
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Risultanze dell’audit |
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(1) I rendiconti finanziari consolidati comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative (compresa l’informativa per settore di attività).
(2) Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono anche le note esplicative.
(3) Questa è ammontata a 46,7 miliardi di euro. Maggiori informazioni sono fornite ai paragrafi 1.19-1.21 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2017.
(4) Questi sono ammontati a 53,5 miliardi di euro. Maggiori informazioni sono fornite al paragrafo 1.18 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2017.
(5) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1) («regolamento FEIS»).
(6) La garanzia è stata aumentata a 26 miliardi di euro conformemente al regolamento FEIS modificato del dicembre 2017 (regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici, (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34) e dell’accordo sul FEIS modificato nel marzo 2018.
(7) Cfr. paragrafi 1.12-1.16 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2015.
(8) La struttura di governance del meccanismo del FEIS potrebbe suggerire che questo sia soggetto ad un controllo congiunto, come potrebbero essere l’utilizzo e l’assegnazione della garanzia UE. Tuttavia, secondo la Commissione, per le decisioni sulle attività più pertinenti relative al Prodotto Strumenti di capitale dello sportello PMI o all’Iniziativa FEIS nel suo insieme non è richiesto un consenso unanime, per cui il contabile della Commissione ha concluso che tale controllo congiunto non esiste.
(9) Cfr. il principio contabile internazionale per il settore pubblico (International Public Sector Accounting Standard, IPSAS) n. 25 «Employee benefits». Per il regime pensionistico in esame, l’obbligazione a prestazioni definite riflette il valore attuale dei pagamenti futuri previsti che l’UE sarà tenuta a eseguire per estinguere le obbligazioni pensionistiche derivanti dall’attività lavorativa svolta dai dipendenti nell’esercizio corrente e in quelli precedenti.
(10) Questi comprendono 64 miliardi di euro di ratei passivi esposti dal lato delle passività dello stato patrimoniale e 37 miliardi di euro detratti dal valore dei prefinanziamenti iscritti dal lato delle attività dello stato patrimoniale.
(11) Cfr. glossario alla voce: sana gestione finanziaria.
(12) Cfr. parte 2 dei capitoli 5, 6 e 7.
(13) Cfr. capitolo 3.
(14) Cfr. conti consolidati annuali dell’UE per l’esercizio 2017, sezione «Relazioni sull’esecuzione del bilancio e note esplicative», tabella 4.3 («QFP: esecuzione degli stanziamenti di pagamento»),.
(15) I conti consolidati comprendono:
a) |
i rendiconti finanziari consolidati che includono lo stato patrimoniale (in cui figurano le attività e le passività alla chiusura dell’esercizio), il conto del risultato economico (che illustra le entrate e le spese per l’esercizio), la tabella dei flussi di cassa (che mostra come le variazioni dei conti influiscano sulla tesoreria e sugli equivalenti di tesoreria) e il prospetto delle variazioni dell’attivo netto, nonché le relative note; |
b) |
le relazioni sull’esecuzione del bilancio riguardanti le entrate e le spese dell’esercizio, nonché le relative note. |
(16) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), versione consolidata.
(17) Cfr. Recommended Practice Guideline 2 (RPG 2) «Financial Statements Discussion and Analysis» dell’International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB).
(18) Gli auditor sono tenuti a riferire in merito alle principali questioni di audit a seguito dell’introduzione del principio di revisione internazionale 701 nel 2015.
(19) La spesa per diritti acquisiti include la spesa amministrativa.
(20) Queste cifre non erano state pubblicate nel riquadro 1.6 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
(21) Articolo 317 del TFUE:
«La Commissione dà esecuzione al bilancio‚ in cooperazione con gli Stati membri, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 322, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i princìpi della buona gestione finanziaria».
(22) [http://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm
(23) Cfr. relazione speciale n. 27/2016 «La governance alla Commissione europea rispecchia la migliore pratica?», raccomandazione 2, lettera f).
(24) «Guidance on the content of the AAR Section 2.1: Financial management and internal control»; «Guideline: Key concepts and definitions for determining error rates, amounts at risk and estimated future corrections», «User's guide to the BO reports for the preparation of the 2017 AAR».
(25) Cfr., ad esempio, paragrafi 1.13-1.15 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2013; paragrafi 1.43 e 1.44 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2014, nota 35 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015. L’esame eseguito dalla Corte sulle rettifiche finanziarie e sui recuperi registrati nel 2017 ha mostrato alcuni errori di classificazione e di inserimento dati.
ALLEGATO 1.1
APPROCCIO E METODOLOGIA DI AUDIT
1. |
L’approccio di audit della Corte è descritto nel manuale dell’audit finanziario e di conformità, reperibile nel suo sito Internet (1). Per pianificare il proprio lavoro, la Corte si avvale di un modello di affidabilità. A tal fine, considera il rischio che si verifichino errori (rischio intrinseco) e il rischio che gli errori non siano impediti o rilevati e corretti (rischio di controllo). |
PARTE 1 — La strategia della Corte per il 2018-2020 per la dichiarazione di affidabilità
2. |
L’obiettivo principale della strategia 2018-2020 della Corte è di migliorare il valore aggiunto fornito dalla propria dichiarazione di affidabilità fornendo valutazioni più qualitative riguardo alla gestione finanziaria dell’UE, relazioni più robuste sulla performance ed una migliore informazione sulle azioni dell’UE negli Stati membri e nelle regioni. |
3. |
L’approccio attualmente adottato dalla Corte per valutare se le operazioni alla base dei conti siano conformi alla normativa UE fa prevalentemente affidamento su verifiche dirette della conformità per un vasto campione rappresentativo di operazioni estratto su base casuale. Le recenti relazioni annuali della Corte mostrano miglioramenti dei sistemi di gestione e di controllo e della disponibilità di informazioni sulla legittimità e regolarità fornite dai soggetti controllati. |
4. |
Alla luce di questi sviluppi, per le dichiarazioni di affidabilità 2018-2020 la Corte intende fare miglior uso delle informazioni sulla legittimità e regolarità fornite dai soggetti controllati nei settori in cui ciò è possibile. L’obiettivo finale è di evolvere in futuro verso un approccio di attestazione (2). In base a tale approccio, l’auditor raccoglie elementi probatori adeguati e sufficienti a raggiungere una conclusione sulla garanzia espressa dall’entità responsabile. In pratica, ciò significherebbe che nei settori in cui la Corte può ottenere garanzia dalle informazioni sulla legittimità e regolarità fornite dai soggetti controllati, procederà esaminare e rieseguire il lavoro da questi svolto. |
5. |
Nel 2017, la Corte ha modificato il proprio approccio di audit per la sotto-rubrica 1b del QFP («Coesione economica, sociale e territoriale») per tener conto dei cambiamenti sopraggiunti nella concezione dei sistemi di controllo per il periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo è non solo di contribuire alla dichiarazione di affidabilità per il 2017, ma anche di raggiungere conclusioni sull’affidabilità dell’indicatore chiave di legittimità e regolarità della Commissione per questo settore, ossia il rischio residuo di errore (3). |
6. |
La Corte ha incluso nella popolazione di audit tutti i pagamenti relativi alle decisioni di chiusura (con cui la Commissione accetta i conti) adottate dalla Commissione nel 2017 per i programmi operativi 2014-2020. La Commissione adotta tali decisioni per liquidare la spesa sostenuta tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016, che è stata inclusa nei conti finanziari certificati presentati dagli Stati membri entro il 15 febbraio 2017. La Corte, come parte di futuri audit, verificherà i pagamenti intermedi relativi ai programmi 2014-2020 e iscritti nei conti del 2017. |
PARTE 2 — Approccio e metodologia di audit per quanto concerne l’affidabilità dei conti
7. |
La Corte esamina i conti consolidati dell’UE per determinarne l’affidabilità. Essi sono costituiti da:
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8. |
I conti consolidati dovrebbero presentare in maniera adeguata, sotto tutti gli aspetti rilevanti:
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9. |
Nel quadro dell’audit, la Corte:
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PARTE 3 — Approccio e metodologia di audit per quanto concerne la regolarità delle operazioni
10. |
Per controllare la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti occorre verificare se rispettano le norme e i regolamenti applicabili. |
11. |
Nell’espletare l’attività di audit, la Corte valuta se può avvalersi in modo efficiente dei controlli sulla regolarità già svolti da altri. Qualora intenda servirsi delle risultanze di tali controlli, essa valuta, conformemente ai princìpi di audit, l’indipendenza e la competenza dell’altra parte, nonché l’estensione e l’adeguatezza di tale lavoro. |
Modalità di verifica delle operazioni
12. |
Per ciascuna rubrica del QFP per la quale la Corte fornisce una valutazione specifica (capitoli 5, 6, 7 e 10), la Corte verifica un campione rappresentativo di operazioni per stimare la percentuale di operazioni irregolari nella popolazione complessiva. |
13. |
Per ciascuna operazione selezionata, gli auditor della Corte stabiliscono se la domanda o il pagamento siano stati o meno eseguiti per le finalità approvate dal bilancio e specificate nella normativa. Viene esaminato il calcolo dell’importo della domanda o del pagamento (per domande più cospicue, sulla base di una selezione rappresentativa di tutte le voci dell’operazione). Ciò implica ripercorrere l’iter dell’operazione, dai conti di bilancio fino al destinatario finale (ad esempio, un agricoltore oppure l’organizzatore di corsi di formazione o di un progetto di aiuto allo sviluppo), e verificare la conformità a ciascun livello. |
14. |
Per quanto riguarda la verifica delle entrate, l’audit della Corte relativo alle risorse proprie basate sull’imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo prende innanzitutto in esame gli aggregati macroeconomici su cui esse sono calcolate. La Corte esamina i controlli eseguiti dalla Commissione su detti contributi degli Stati membri, fino alla loro riscossione e registrazione nei conti consolidati. Per le risorse proprie tradizionali, la Corte esamina i conti delle autorità doganali e il flusso dei dazi, anche in questo caso fino alla riscossione degli importi da parte della Commissione e alla loro contabilizzazione. |
15. |
Dal lato della spesa, la Corte esamina i pagamenti nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Ciò vale per tutte le categorie di pagamenti (compresi quelli effettuati per l’acquisto di attività), ad eccezione degli anticipi nel momento in cui sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati quando:
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16. |
Il campione di audit è estratto in modo da poter stimare il livello di errore per la spesa nel suo insieme anziché per le singole operazioni (ad esempio, un progetto specifico). La Corte ricorre al campionamento per unità monetaria per selezionare le domande o i pagamenti e, a livello inferiore, le singole voci all’interno di un’operazione (come le fatture di progetti, le parcelle nella domanda presentata da un agricoltore). I tassi di errore indicati per queste voci non vanno intesi come conclusione in merito alle rispettive operazioni, ma piuttosto come contributo diretto al livello di errore complessivo relativo alla spesa dell’UE nel suo insieme. |
17. |
La Corte non esamina per ogni singolo anno le operazioni in ciascuno Stato membro, paese e/o regione beneficiari. Il fatto che vengano menzionati taluni Stati membri, paesi e/o regioni beneficiari non significa che tali casi non si verifichino anche altrove. Gli esempi forniti nella presente relazione non costituiscono una base per trarre conclusioni riguardo agli Stati membri, ai paesi e/o alle regioni beneficiari interessati nello specifico. |
18. |
L’approccio adottato dalla Corte non è stato concepito per raccogliere dati sulla frequenza dell’errore nell’intera popolazione. Pertanto, i dati presentati sul numero di errori rilevati per una rubrica del QFP, nella spesa gestita da una DG o nella spesa eseguita in un particolare Stato membro non sono indicativi della frequenza dell’errore nelle operazioni finanziate dall’UE o nei singoli Stati membri. L’approccio della Corte in materia di campionamento applica ponderazioni diverse a operazioni differenti, rispecchiando il valore della spesa in questione e l’intensità del lavoro di audit. Questa ponderazione è eliminata nelle informazioni sulla frequenza, nelle quali è attribuito il medesimo peso tanto allo sviluppo rurale quanto al sostegno diretto per le risorse naturali, nonché tanto alla spesa per il Fondo sociale europeo quanto ai pagamenti a titolo della politica regionale e della coesione. |
Come la Corte valuta e presenta i risultati della verifica delle operazioni
19. |
Un errore può riguardare l’intero importo di una singola operazione o parte di esso. La Corte appura se gli errori siano quantificabili o meno, ossia se sia possibile determinare quanto dell’importo controllato sia inficiato dall’errore. Gli errori individuati e corretti precedentemente alle verifiche della Corte, e indipendentemente da queste ultime, sono esclusi dal calcolo e dalla frequenza dell’errore, in quanto proprio la loro rilevazione e correzione dimostra che i sistemi di controllo hanno funzionato efficacemente. |
20. |
I criteri usati dalla Corte per quantificare gli errori in materia di appalti pubblici sono descritti nel documento «Non-compliance with the rules on public procurement — types of irregularities and basis for quantification» (4). |
21. |
La quantificazione della Corte può differire da quella utilizzata dalla Commissione o dagli Stati membri nel decidere le misure da adottare in caso di applicazione non corretta della normativa sugli appalti pubblici. |
Livello di errore stimato
22. |
La Corte stima il cosiddetto tasso di «errore più probabile» (TEP). Procede in questo modo per la maggior parte delle rubriche del QFP e per l’insieme della spesa di bilancio. Il TEP tiene conto unicamente degli errori quantificabili ed è espresso in percentuale. Fra gli esempi di errori figurano violazioni quantificabili della normativa applicabile nonché delle condizioni relative a contratti e sovvenzioni. La Corte fissa inoltre il limite inferiore (LIE) e il limite superiore dell’errore (LSE). |
23. |
La Corte applica il livello del 2 % come soglia di rilevanza per esprimere il proprio giudizio e tiene conto anche della natura, dell’importo e del contesto degli errori. |
In che modo la Corte esamina i sistemi e comunica i risultati
24. |
La Commissione, le altre istituzioni ed organismi dell’UE, le autorità degli Stati membri, i paesi e/o le regioni beneficiari pongono in essere una serie di sistemi per gestire i rischi per il bilancio e sorvegliare/assicurare la regolarità delle operazioni. È utile esaminare tali sistemi per individuare gli ambiti suscettibili di miglioramento. |
25. |
Ciascuna rubrica del QFP, come pure le entrate, richiede il funzionamento di una molteplicità di singoli sistemi. Ogni anno la Corte seleziona un campione di sistemi e presenta i risultati della propria valutazione assieme ad alcune raccomandazioni per futuri miglioramenti. |
In che modo la Corte perviene a formulare il proprio giudizio nella dichiarazione di affidabilità
26. |
La Corte programma il proprio lavoro in modo da ottenere elementi probatori sufficienti, pertinenti ed affidabili su cui fondare il proprio giudizio di audit sulla regolarità delle operazioni alla base dei conti consolidati dell’UE. Questo lavoro è illustrato nei capitoli da 4 a 10. Il giudizio della Corte è espresso nella dichiarazione di affidabilità. Attraverso gli audit svolti, la Corte può formulare un giudizio con cognizione di causa, indicando se gli errori presenti nella popolazione superino o rientrino nei limiti di rilevanza. |
27. |
Quando rileva un livello di errore rilevante e ne determina l’effetto sul giudizio di audit, la Corte deve stabilire se gli errori, oppure l’assenza di elementi probatori di audit, siano o meno «pervasivi». A tal fine, applica gli orientamenti riportati nel principio internazionale delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI) 1705, estendendoli agli aspetti della legittimità e regolarità, conformemente al proprio mandato. Qualora gli errori siano rilevanti e pervasivi, la Corte esprime un giudizio di audit negativo. |
28. |
Un errore o un’assenza di elementi probatori di audit sono ritenuti «pervasivi» se, a giudizio dell’auditor, non sono circoscritti a taluni elementi, conti o voci dei rendiconti finanziari (sono cioè diffusi nei conti o nelle operazioni oggetto di verifica) oppure, benché circoscritti, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale dei rendiconti finanziari, oppure riguardano informazioni comunicate che sono fondamentali ai fini della comprensione dei rendiconti finanziari da parte degli utenti. |
29. |
Per l’insieme delle spese nel 2017, la migliore stima della Corte sul livello di errore è del 2,4 %. La Corte non ritiene tale errore pervasivo, poiché è circoscritto a una tipologia specifica di spesa soltanto in alcuni settori di spesa. Il livello di errore stimato per le diverse rubriche del QFP varia, come descritto nei capitoli da 5 a 7 e 10. |
Frode presunta
30. |
Se la Corte ha motivo di sospettare che sia stata perpetrata un’attività fraudolenta, ne informa l’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, incaricato di svolgere le indagini necessarie. La Corte segnala all’OLAF diversi casi all’anno. |
PARTE 4 — Collegamento fra i giudizi di audit relativi all’affidabilità dei conti e alla regolarità delle operazioni
31. |
La Corte ha espresso:
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32. |
La Corte espleta gli audit ed esprime i relativi giudizi conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC, nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. |
33. |
Se gli auditor emettono giudizi di audit sia sull’affidabilità dei conti sia sulla regolarità delle operazioni che ne sono alla base, tali princìpi affermano che un giudizio con modifica sulla regolarità delle operazioni non conduce, di per sé, a un giudizio con modifica sull’affidabilità dei conti. I rendiconti finanziari, su cui la Corte esprime un giudizio, riconoscono l’esistenza di una questione rilevante riguardo alle violazioni delle norme che disciplinano la spesa imputata al bilancio UE. Di conseguenza, la Corte ha deciso che l’esistenza di un livello di errore rilevante sul piano della regolarità non giustifica, di per sé, la modifica del giudizio della Corte, distinto, sull’affidabilità dei conti. |
(1) https://www.eca.europa.eu/it/Pages/AuditMethodology.aspx.
(2) Cfr. ISSAI 4000, paragrafo 40.
(3) Cfr. documento esplicativo: «The ECA’s modified approach to the Statement of Assurance audits in Cohesion», disponibile sul sito internet della Corte alla pagina (https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=44524).
(4) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Guideline_procurement/Quantification_of_public_procurement_errors.pdf.
CAPITOLO 2
Gestione finanziaria e di bilancio
INDICE
Introduzione | 2.1-2.2 |
Gestione di bilancio nel 2017 | 2.3-2.12 |
Rispetto al bilancio, gli impegni sono stati elevati e i pagamenti sono rimasti modesti nel quarto anno del QFP | 2.3-2.5 |
Gli impegni di bilancio ancora da liquidare hanno superato il record dello scorso esercizio | 2.6-2.8 |
Il margine globale per i pagamenti e gli strumenti speciali costituiscono elementi importanti della flessibilità | 2.9-2.12 |
Problematiche di gestione finanziaria relative al bilancio 2017 | 2.13-2.45 |
Per gli Stati membri risulta ancora difficile utilizzare le risorse disponibili dei fondi SIE | 2.13-2.19 |
Gli Stati membri hanno presentato le dichiarazioni finali di spesa per i Fondi strutturali del QFP 2007-2013 | 2.20-2.22 |
Per gli aiuti ai paesi non UE sono stati sempre più utilizzati modelli di finanziamento alternativi | 2.23-2.27 |
I fondi UE per gli strumenti finanziari sono aumentati considerevolmente | 2.28-2.41 |
Gli strumenti finanziari a gestione concorrente devono affrontare alcune sfide | 2.29-2.35 |
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici ha preso slancio | 2.36-2.39 |
Istituzione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile | 2.40-2.41 |
L’esposizione finanziaria del bilancio dell’UE resta significativa | 2.42-2.45 |
Rischi e sfide per i futuri bilanci dell’UE | 2.46-2.51 |
Vi è la possibilità di un anomalo arretrato di domande di rimborso inevase | 2.47 |
Il finanziamento degli impegni ancora da liquidare nell’ambito del QFP 2014-2020 è un problema per il prossimo QFP | 2.48-2.49 |
Il Regno Unito sta uscendo dall’UE | 2.50 |
Possibile rischio di un ulteriore ampliamento delle lacune di rendicontabilità | 2.51 |
Conclusioni e raccomandazioni | 2.52-2.62 |
Conclusioni | 2.52-2.61 |
Raccomandazioni | 2.62 |
Allegato 2.1 – |
Punti di particolare interesse nei bilanci rettificativi |
Allegato 2.2 – |
Aumento degli strumenti speciali |
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INTRODUZIONE |
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GESTIONE DI BILANCIO NEL 2017 |
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Rispetto al bilancio, gli impegni sono stati elevati e i pagamenti sono rimasti modesti nel quarto anno del QFP |
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Riquadro 2.1 – Esecuzione di bilancio nel 2017
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Gli impegni di bilancio ancora da liquidare hanno superato il record dello scorso esercizio |
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Riquadro 2.2 – Impegni ancora da liquidare, impegni e pagamenti, comprese proiezioni fino alla fine del QFP attuale
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Il margine globale per i pagamenti e gli strumenti speciali costituiscono elementi importanti della flessibilità |
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Riquadro 2.3 – Margine globale per i pagamenti
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PROBLEMATICHE DI GESTIONE FINANZIARIA RELATIVE AL BILANCIO 2017 |
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Per gli Stati membri risulta ancora difficile utilizzare le risorse disponibili dei fondi SIE |
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Riquadro 2.5 – Tassi di assorbimento per Stato membro alla fine del 2017 e del 2010
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Riquadro 2.6 – Risultati dell’indagine
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Gli Stati membri hanno presentato le dichiarazioni finali di spesa per i Fondi strutturali del QFP 2007-2013 |
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Riquadro 2.7 – Impegni ancora da liquidare per i Fondi strutturali del QFP 2007-2013 alla fine del 2017
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Riquadro 2.8 – Importi disimpegnati dai fondi strutturali tra il 2011 e il 2017 per Stato membro
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Per gli aiuti ai paesi non UE sono stati sempre più utilizzati modelli di finanziamento alternativi |
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Riquadro 2.9 – Informazioni essenziali sui fondi fiduciari
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Riquadro 2.10 – Informazioni essenziali sullo Strumento per i rifugiati in Turchia
Fonte:
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I fondi UE per gli strumenti finanziari sono aumentati considerevolmente |
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Riquadro 2.11 – Sostegno del bilancio UE agli strumenti finanziari
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Gli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente devono affrontare alcune sfide |
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La chiusura del periodo 2007-2013 ha rilevato imprecisioni e doppi conteggi |
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Riquadro 2.12 – Importi degli strumenti finanziari a gestione concorrente versati agli Stati membri e da questi utilizzati al 31 marzo 2017
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Gli esborsi effettuati dagli strumenti finanziari a gestione concorrente ai destinatari finali nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 sono stati modesti |
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Riquadro 2.13 – Situazione degli strumenti finanziari a gestione concorrente per il QFP 2014-2020 al dicembre 2016
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Il Fondo europeo per gli investimenti strategici ha preso slancio |
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Riquadro 2.14 – Finanziamenti FEIS per Stato membro (in milioni di euro)
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Istituzione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile |
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L’esposizione finanziaria del bilancio dell’UE resta significativa |
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Riquadro 2.15 – Esposizione del bilancio UE per garanzie (alla fine del 2017)
Note:
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RISCHI E SFIDE PER I FUTURI BILANCI DELL’UE |
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Vi è la possibilità di un anomalo arretrato di domande di rimborso inevase |
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Il finanziamento degli impegni ancora da liquidare nell’ambito del QFP 2014-2020 è un problema per il prossimo QFP |
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Il Regno Unito sta uscendo dall’UE |
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Possibile rischio di un ulteriore ampliamento delle lacune di rendicontabilità |
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusioni |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accetta in parte la raccomandazione. La Commissione relazionerà sulla chiusura conformemente alla normativa vigente. La normativa attuale non richiede agli Stati membri di fornire informazioni sui propri importi. In linea con la raccomandazione 2, accettata, della relazione speciale n. 4/2017 sulla protezione del bilancio dell’UE, la Commissione relazionerà sul risultato finale della chiusura per il periodo di programmazione nel contesto della relazione annuale di attività delle rispettive direzioni generali. Questa relazione conterrà per ciascun programma operativo l’importo ammissibile al momento della chiusura, anche per gli strumenti finanziari, laddove disponibili, nonché informazioni sugli eventuali recuperi, sempre per ciascun programma operativo. |
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La Commissione accetta in parte questa raccomandazione. Conformemente al nuovo regolamento finanziario adottato dal colegislatore, la Commissione valuterà a cadenza annuale la sostenibilità delle passività potenziali a carico del bilancio dell’UE derivanti da operazioni finanziarie. Queste informazioni accompagneranno il progetto di bilancio a partire dal 2021. |
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La Commissione accetta la raccomandazione. La Commissione ha illustrato le proposte per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 al Parlamento europeo e al Consiglio. Elementi importanti di tali proposte sono la stabilità e la prevedibilità del massimale dei pagamenti. La Commissione ritiene che il massimale dei pagamenti proposto sarà sufficiente per coprire gli impegni ancora da liquidare (RAL) prima del 2021 e i pagamenti relativi ai nuovi impegni del periodo 2021-2027 entro i limiti fissati dal massimale delle risorse proprie, conformemente alla vigente decisione sulle risorse proprie. Inoltre, la proposta della Commissione di un regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 comprende due meccanismi principali che favoriscono un’attuazione più tempestiva: una regola di disimpegno «n+2» associata a un livello di prefinanziamento che è stato ridotto a rate annuali pari allo 0,5 % sulla base del sostegno complessivo erogato dai fondi a livello di programma. Inoltre, la Commissione propone ai colegislatori di ridurre i livelli dei prefinanziamenti annuali per i programmi del periodo 2014-2020. |
(1) Questo documento di riflessione si ispira alla relazione sul «Futuro finanziamento dell’UE», relazione finale e raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, gennaio 2017.
(2) Documento di riflessione «Il futuro delle finanze dell’UE: riforma delle modalità di funzionamento del bilancio dell’UE», febbraio 2018, qui di seguito: «documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE») e documento di riflessione «La proposta della Commissione per il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027», luglio 2018.
(3) Questa proposta avrebbe dovuto essere presentata entro la fine del 2017 — cfr. articolo 25 del regolamento QFP (regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884)).
(4) La Corte esclude i riporti e le entrate con destinazione specifica poiché non sono parte del bilancio adottato e sono disciplinati da norme diverse che distorcono il risultato. Per ulteriori informazioni, cfr. parte A4-A5 della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria della Commissione europea «Report on the budgetary and financial management of the European Commission — Financial year 2017» (RBFM).
(5) Escludendo riporti ed entrate con destinazione specifica. Cfr. nota 4.
(6) Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 2.14 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
(7) Cfr. conti annuali consolidati dell’Unione europea — esercizio finanziario 2017, Relazioni sull’esecuzione del bilancio e note esplicative, nota 2.2 («conti consolidati dell’UE 2017»).
(8) Sulla base delle risultanze esistenti a fine 2017 e sulla base del QFP, compreso l’adeguamento tecnico per il 2017, la Corte ha formulato l’ipotesi conservativa che il 98 % degli stanziamenti d’impegno verrà convertito in impegni. Gli auditor della Corte sono partiti dalla stima più recente dei disimpegni calcolata dalla Commissione ed hanno ipotizzato che il 99 % degli stanziamenti di pagamento dia luogo a pagamenti, escludendo i pagamenti relativi a strumenti speciali, come nell’ipotesi della Commissione. La Corte non ha tenuto conto del margine globale per i pagamenti (MGP). Tuttavia, l’MGP può contribuire a ridurre gli impegni ancora da liquidare fino al 2020 (cfr. paragrafi 2.9-2.10). Le entrate con destinazione specifica e i riporti non sono stati inclusi nelle proiezioni 2018-2020 poiché hanno un ridotto impatto sulle proiezioni e sono difficili da calcolare.
(9) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, «Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 — Un bilancio dell’UE incentrato sui risultati», COM(2016) 603 final. La Corte ha risposto a questa comunicazione della Commissione pubblicando un documento di riflessione intitolato «È giunto il momento di riformare il bilancio dell’UE?» nel novembre 2016.
(10) Regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio, del 20 giugno 2017, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 1).
(11) L’MGP rende possibile il riporto degli stanziamenti di pagamento inutilizzati ad esercizi futuri.
(12) Riserva per gli aiuti d’urgenza, Fondo di solidarietà dell’Unione europea, Strumento di flessibilità e Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Cfr. articoli 9-12 del regolamento QFP. Cfr. inoltre paragrafi 2.8-2.10 della relazione annuale sull’esercizio 2016.
(13) Cfr. articolo 5 del regolamento QFP.
(14) Sulla base degli adeguamenti tecnici al quadro finanziario e delle stime della Corte dei conti europea per il 2017.
(15) Cfr. paragrafo 2.8 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2014 e paragrafo 2.8, lettera b), della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
(16) L’assorbimento è l’importo corrisposto dalla Commissione ad uno Stato membro a titolo di cofinanziamento per progetti nell’ambito del/dei programma/i operativo/i dei fondi SIE. Il tasso di assorbimento mostra gli importi pagati rispetto agli importi della corrispondente spesa UE programmata.
(17) Il quarto anno dell’attuale QFP.
(18) I corrispondenti anni del precedente QFP.
(19) La Commissione ha spiegato quali sono, a suo giudizio, le cause di tale situazione in diversi documenti: Analisi dell’esecuzione di bilancio dei fondi strutturali e di investimento europei nel 2016, Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (COM(2016) 603 final e SWD(2016)299 final, nonché nelle risposte fornite alle interrogazioni scritte ai commissari Oettinger, Creţu e Thyssen sulla procedura di discarico 2016.
(20) Croazia, Italia, Malta, Slovacchia, Slovenia e Spagna.
(21) Cfr. relazione speciale n. 1/2018 «L’Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee (JASPERS): è il momento di un’azione più mirata».
(22) Relazione speciale n. 36/2016 «Una valutazione delle modalità di chiusura dei programmi di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013» e relazione speciale n. 17/2018 «La Commissione e gli Stati membri, con le azioni degli ultimi anni del corso del periodo di programmazione 2007-2013, hanno affrontato il problema del basso tasso di assorbimento dei fondi, senza però prestare sufficiente attenzione ai risultati».
(23) Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione.
(24) Ad eccezione della Croazia, per la quale il termine è stato prorogato al 31 marzo 2018.
(25) Cfr. paragrafo 2.13 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
(26) I rispettivi nomi completi di questi fondi sono: Fondo fiduciario Bêkou dell’UE per la Repubblica centroafricana; Fondo fiduciario regionale dell’UE in risposta alla crisi siriana; Fondo fiduciario d’emergenza dell’UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa; Fondo fiduciario dell’UE per la Colombia.
(27) Relazione speciale n. 11/2017 «Il fondo fiduciario Bêkou dell’UE per la Repubblica centrafricana: un esordio promettente, nonostante alcune carenze».
(28) Cfr. raccomandazione 4 del capitolo 2 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
(29) Relazione della Commissione europea, Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006, — Programming period 2007-2013 — Situation as at 31 March 2017 (at closure).
(30) Questi importi restano a disposizione degli Stati membri. Cfr. l’articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
(31) Cfr. paragrafo 6.25 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
(32) Provenienti da prestiti concessi e rimborsati, investimenti avviati dai fondi o importi restanti dopo che tutte le garanzie prestate sono state soddisfatte.
(33) Relazione speciale n. 9/2016 — «L’esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013».
(34) Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34).
(35) Il considerando 21 del Regolamento (UE) 2017/2396 stabilisce che il finanziamento sia a carico del bilancio dell’UE, con uno storno dalla dotazione assegnata al meccanismo per collegare l’Europa (MCE), nonché dalle entrate e dai rimborsi provenienti dallo strumento di debito dell’MCE e dal Fondo Marguerite.
(36) Cfr. nota 4.1 dei conti dell’UE per il 2017.
(37) Compresi gli importi rientrati, provenienti dallo stesso FEIS (525 milioni di euro) o da altri strumenti finanziari (150 milioni di euro dallo strumento di debito dell’MCE e dal Fondo Marguerite).
(38) Cfr. «European Fund for Strategic Investments — IIW and SMEW — Schedule II of the EFSI Agreement — Year-end Operational Report — Reporting date: 31 December 2017».
(39) Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il fondo di garanzia EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).
(40) Articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD.
(41) Le passività potenziali sono possibili obbligazioni di pagamento che dipenderanno da eventi futuri. Le principali passività potenziali del bilancio UE sono: garanzie del mandato di finanziamento esterno della BEI; garanzia del FEIS; assistenza finanziaria: assistenza macrofinanziaria (AMF), meccanismo europeo di stabilità finanziaria (MESF), l’assistenza alla bilancia dei pagamenti (BdP), Euratom; garanzie fornite per gli strumenti finanziari dell’UE (principalmente Orizzonte 2020, Meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio, meccanismo per collegare l’Europa); garanzia EFSD.
(42) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2016) 605.
(43) Il valore attuariale della passività pensionistica rappresenta il valore attuale dei pagamenti futuri attesi. È calcolato utilizzando il tasso di sconto applicabile in base alla metodologia stabilita nella IPSAS 25. Per ulteriori dettagli sul calcolo, cfr. nota 2.9 ai conti annuali dell’Unione europea — Esercizio finanziario 2017, («conti dell’UE 2017»).
(44) Cfr. pagina sul bilancio dei conti dell’UE 2017.
(45) Cfr. nota alla pagina sul bilancio dei conti dell’UE 2017.
(46) Cfr. paragrafi 2.36-2.38 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
(47) Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(48) Articolo 9 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
(49) Cfr. raccomandazione 2, paragrafo 2.47 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2015 e il documento di riflessione della Corte sul futuro delle finanze dell’UE.
(50) Progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, 19 marzo 2018.
(51) Cfr. analisi panoramica della Corte dei conti europea del 2014 «Lacune, sovrapposizioni e sfide: analisi panoramica delle disposizioni dell’UE in materia di rendicontabilità e audit del settore pubblico», paragrafo 2.4 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2015 e paragrafi 2.29-2.31, 2.43 e 2.46 e riquadro 2.8 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2016.
(52) Riquadro 4 del documento di riflessione della Commissione europea sul futuro delle finanze dell’UE.
(53) Cfr. paragrafi 28, 29 e 39-44 del documento di riflessione della Corte sul futuro delle finanze dell’UE.
(54) Come l’Agenzia europea per la difesa, il proposto Fondo monetario europeo, il Meccanismo europeo di stabilità e le operazioni della BEI che non riguardano il bilancio dell’UE.
(55) Questo dato non include gli 1,2 miliardi di euro di strumenti di finanziamento combinato.
(56) In base all’attuale dotazione finanziaria — COM(2018) 600.
ALLEGATO 2.1
PUNTI DI PARTICOLARE INTERESSE NEI BILANCI RETTIFICATIVI
Bilancio rettificativo |
Spiegazione |
Valore in miliardi di euro |
Incidenza sul bilancio 2017 |
01/2017 |
Tre Stati membri hanno ricevuto aiuti, a seguito del verificarsi di catastrofi gravi o regionali, attraverso la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea: a) Regno Unito: 60,3 milioni di euro; b) Cipro: 7,3 milioni di euro; c) Portogallo: 3,9 milioni di euro. |
0,07 |
Aumento di impegni |
02/2017 |
L’eccedenza del 2016 è stata restituita agli Stati membri sotto forma di riduzione dei rispettivi contributi annuali. |
6,40 |
Riduzione delle entrate |
03/2017 |
L’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG), istituita nel 2013 in risposta agli alti livelli di disoccupazione giovanile nell’UE, è stata rafforzata. |
0,50 |
Aumento degli impegni |
04/2017 |
È stata fornita assistenza all’Italia, attraverso il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE), a seguito di una serie di eventi sismici verificatisi tra agosto 2016 e gennaio 2017. |
1,20 |
Aumento degli impegni |
05/2017 |
È stato istituito il Fondo di garanzia per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). |
0,30 |
Aumento degli impegni |
06/2017 |
Gli stanziamenti di pagamento del bilancio iniziale sono stati ridotti. Parallelamente, i contributi degli Stati membri sono stati ridotti dello stesso importo. |
0,06 |
Riduzione degli impegni |
7,70 |
Riduzione dei pagamenti |
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Fonte: Nota A 2.1 della relazione 2017 sulla gestione finanziaria e di bilancio della Commissione. |
ALLEGATO 2.2
AUMENTO DEGLI STRUMENTI SPECIALI
Importi disponibili per gli strumenti speciali prima e dopo l’aumento
(milioni di euro) |
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Prima dell’aumento |
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Esercizio |
|
Strumento di flessibilità |
Riserva per gli aiuti d’urgenza |
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione |
Fondo di solidarietà dell’Unione europea |
|
Totale |
2017 |
|
530 |
315 |
169 |
563 |
|
1 577 |
2018 |
|
541 |
322 |
172 |
574 |
|
1 609 |
2019 |
|
552 |
328 |
176 |
586 |
|
1 642 |
2020 |
|
563 |
335 |
179 |
598 |
|
1 675 |
Totale |
|
2 186 |
1 300 |
696 |
2 321 |
|
6 503 |
Dopo l’aumento |
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|
|
|
|
|
|
Esercizio |
|
Strumento di flessibilità |
Riserva per gli aiuti d’urgenza |
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione |
Fondo di solidarietà dell’Unione europea |
|
Totale |
2017 |
|
676 |
338 |
169 |
563 |
|
1 746 |
2018 |
|
689 |
344 |
172 |
574 |
|
1 779 |
2019 |
|
703 |
351 |
176 |
586 |
|
1 816 |
2020 |
|
717 |
359 |
179 |
598 |
|
1 853 |
Totale |
|
2 785 |
1 392 |
696 |
2 321 |
|
7 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Differenza |
|
599 |
92 |
— |
— |
|
691 |
Importo totale disponibile nel 2018-2020 (*1) |
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5 997 |
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Nota: Riserva per gli aiuti d’urgenza, Fondo di solidarietà dell’Unione europea, Strumento di flessibilità e Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni pervenute dalla Commissione. |
(*1) La differenza tra 7 194 milioni di euro e 5 997 milioni di euro è costituita da importi utilizzati nel 2017.
CAPITOLO 3
Ottenere risultati dal bilancio dell’UE
INDICE
Introduzione | 3.1 |
Parte 1 — La Commissione utilizza adeguatamente le informazioni sulla performance nel processo decisionale? | 3.2-3.36 |
Sezione A — La Commissione può utilizzare le informazioni sulla performance solo entro determinati limiti | 3.6-3.13 |
Sezione B — I sistemi di misurazione della performance della Commissione rendono disponibili grandi quantità di dati, ma non sempre in modo tempestivo | 3.14-3.18 |
Sezione C — La Commissione utilizza le informazioni sulla performance per gestire programmi e politiche, ma non sempre sono adottate azioni adeguate quando i valori-obiettivo non vengono raggiunti | 3.19-3.26 |
Sezione D — Nelle relazioni sulla performance la Commissione non spiega generalmente quale uso abbia fatto delle informazioni sulla performance | 3.27-3.31 |
Sezione E — Si attendono ulteriori progressi dal costante sviluppo della cultura della performance | 3.32-3.36 |
Parte 2 — Risultati dei controlli di gestione della Corte: conclusioni e raccomandazioni dall’impatto più rilevante | 3.37-3.67 |
Introduzione | 3.37 |
Rubriche 1a «Competitività per la crescita e l’occupazione» e 1b «Coesione economica, sociale e territoriale» | 3.38-3.44 |
Rubrica 2 «Crescita sostenibile e risorse naturali» | 3.45-3.48 |
Rubriche 3 «Sicurezza e cittadinanza» e 4 «Ruolo mondiale dell’Europa» | 3.49-3.58 |
Rubrica 5 «Amministrazione» e relazioni su «Mercato unico funzionante e Unione monetaria sostenibile» | 3.59-3.67 |
Parte 3 — Seguito dato alle raccomandazioni | 3.68-3.78 |
Conclusioni e raccomandazioni | 3.79-3.85 |
Conclusioni | 3.79-3.83 |
Raccomandazioni | 3.84-3.85 |
Allegato 3.1 — |
Stato dettagliato delle raccomandazioni per singola relazione |
Allegato 3.2 — |
Principali miglioramenti e debolezze irrisolte per singola relazione |
Allegato 3.3 — |
Raccomandazioni agli Stati membri |
Allegato 3.4 — |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per le questioni relative alla performance |
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INTRODUZIONE |
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PARTE 1 — LA COMMISSIONE UTILIZZA ADEGUATAMENTE LE INFORMAZIONI SULLA PERFORMANCE NEL PROCESSO DECISIONALE? |
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Estensione |
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Sezione A — La Commissione può utilizzare le informazioni sulla performance solo entro determinati limiti |
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Il quadro finanziario pluriennale dell’UE manca della flessibilità necessaria per utilizzare le informazioni sulla performance |
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Vi sono quadri strategici paralleli |
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Riquadro 3.1 – Quattro quadri strategici per l’Unione europea (applicabili in parallelo)
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 3.2 – Risultati dell’indagine — Chiarezza degli obiettivi
Fonte: indagine della Corte dei conti europea. |
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Sezione B — I sistemi di misurazione della performance della Commissione rendono disponibili grandi quantità di dati, ma non sempre in modo tempestivo |
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I dirigenti dispongono di una grande quantità di informazioni sulla performance |
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Riquadro 3.3 – Principali processi decisionali della Commissione
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3.16. |
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C’è un margine per sviluppare ulteriormente i sistemi di misurazione della performance |
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Riquadro 3.4 – Risultati dell’indagine — Quadro delle informazioni sulla performance
Fonte: indagine della Corte dei conti europea. |
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Sezione C — La Commissione utilizza le informazioni sulla performance per gestire programmi e politiche, ma non sempre sono adottate azioni adeguate quando i valori-obiettivo non vengono raggiunti |
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La Commissione utilizza le informazioni sulla performance di cui dispone per gestire le proprie attività |
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Riquadro 3.5 – Relazioni fondamentali sulla performance stilate dalla Commissione e dalle sue DG (24)
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 3.6 – Destinatari e utilizzo previsti per le relazioni fondamentali sulla performance
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Non sempre vengono adottate azioni correttive quando i valori-obiettivo non sono raggiunti |
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Riquadro 3.7 – Cosa succede se i valori-obiettivo vengono raggiunti o superati?
Fonte: indagine della Corte dei conti europea. |
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Riquadro 3.8 – Cosa succede se i valori-obiettivo non vengono raggiunti?
Fonte: indagine della Corte dei conti europea. |
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Sezione D — Nelle relazioni sulla performance la Commissione non spiega generalmente quale uso abbia fatto delle informazioni sulla performance |
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3.29. |
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Sezione E — Si attendono ulteriori progressi dal costante sviluppo della cultura della performance |
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3.32. |
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Riquadro 3.9 – Sfide relative all’utilizzo delle informazioni sulla performance segnalate dalle sei DG interpellate
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 3.10 – Risultati dell’indagine — Cultura della performance
Fonte: indagine della Corte dei conti europea. |
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Riquadro 3.11 – Ultima domanda dell’indagine: «Quali modifiche introdurreste per migliorare l’utilizzo delle informazioni sulla performance nella vostra DG?»
Fonte: indagine della Corte dei conti europea. |
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PARTE 2 — RISULTATI DEI CONTROLLI DI GESTIONE DELLA CORTE: CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI DALL’IMPATTO PIÙ RILEVANTE |
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Introduzione |
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Riquadro 3.12 – Un notevole numero di relazioni speciali valuta l’attuazione dei princìpi della sana gestione finanziaria
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 3.13 – Le raccomandazioni trattano un ampio ventaglio di tematiche
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 3.14 – I soggetti sottoposti a audit accettano la grande maggioranza delle raccomandazioni della Corte
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Rubriche 1a «Competitività per la crescita e l’occupazione» e 1b «Coesione economica, sociale e territoriale» |
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i) Relazione speciale n. 2/2017, dal titolo «La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020». |
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3.40. |
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ii) Relazione speciale n. 5/2017 — Disoccupazione giovanile |
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3.42. |
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iii) Relazione speciale n. 15/2017 — Condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell’attuazione in materia di coesione |
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3.44. |
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Rubrica 2 «Crescita sostenibile e risorse naturali» |
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i) Relazione speciale n. 16/2017 — Programmazione dello sviluppo rurale |
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ii) Relazione speciale n. 10/2017 — Ricambio generazionale |
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iii) Relazione speciale n. 21/2017 — Misure di inverdimento |
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Rubriche 3 «Sicurezza e cittadinanza» e 4 «Ruolo mondiale dell’Europa» |
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i) Relazione speciale n. 3/2017 — Tunisia |
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3.51. |
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ii) Relazione speciale n. 6/2017 — Il sistema basato sui punti di crisi |
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3.53. |
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iii) Relazione speciale n. 11/2017 — Il fondo fiduciario Bêkou |
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3.56. |
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iv) Relazione speciale n. 22/2017 — Le missioni di osservazione elettorale |
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3.58. |
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Rubrica 5 «Amministrazione» e relazioni su «Mercato unico funzionante e Unione monetaria sostenibile» |
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i) Relazione speciale n. 17/2017 — «L’intervento della Commissione nella crisi finanziaria greca» |
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3.63. |
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ii) Relazione speciale n. 23/2017 — Il Comitato di risoluzione unico |
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PARTE 3 — SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI |
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A. Estensione e approccio — un nuovo metodo |
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B. Qual è stata la risposta della Commissione alle raccomandazioni della Corte? |
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Riquadro 3.15 – Attuazione delle raccomandazioni formulate nei controlli di gestione compiuti dalla Corte nel 2014
Fonte: Corte dei conti europea. |
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusioni |
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3.81. |
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Le DG e la Commissione non hanno l’obbligo di spiegare, nelle proprie relazioni sulla performance, come hanno utilizzato le informazioni sulla performance nell’ambito del processo decisionale. Le relazioni sulla performance delle DG, così come le dichiarazioni programmatiche, spesso contengono comunque alcune sommarie informazioni in materia. |
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I dirigenti delle DG interpellati dalla Corte hanno individuato una serie di sfide che, a loro avviso, impediscono di sfruttare più a fondo le informazioni sulla performance per ottenere risultati migliori. I risultati dell’indagine hanno confermato l’effettiva esigenza di potenziare la formazione relativa all’utilizzo delle informazioni sulla performance, oltre che di diffondere in maniera più efficace le conoscenze e le buone pratiche. Molte delle azioni perseguite dalla Commissione per orientarsi maggiormente alla performance si possono considerare le prime fasi di uno sforzo più ampio per realizzare un significativo cambiamento culturale. Nel tempo, questo cambiamento culturale dovrebbe portare la Commissione e il bilancio dell’UE a concentrarsi sempre più sul conseguimento di risultati e di impatti. |
La Commissione ritiene di disporre già di una cultura della performance ben sviluppata e negli ultimi anni ha adottato una serie di misure per rafforzare ulteriormente tale cultura (56). Cfr. anche gli esempi della Corte dei conti nel paragrafo 3.32 delle misure adottate dalla Commissione per rafforzare la cultura della performance e la risposta della Commissione al paragrafo 3.36. |
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Raccomandazioni |
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la Commissione accoglie la raccomandazione. La Commissione concorda sul fatto che l'approccio all'attuazione del bilancio dell'UE dovrebbe essere il più coerente e razionalizzato possibile e che chiarezza e trasparenza in merito al conseguimento dei risultati sono essenziali. La Commissione ritiene che le sue proposte per il quadro finanziario pluriennale futuro e i programmi settoriali associati costituiscano un quadro coerente per il bilancio futuro. Queste proposte sono progettate per contribuire alle priorità politiche concordate dai leader europei a Bratislava e a Roma, avvalendosi degli apporti di una vasta gamma di parti interessate provenienti da tutta Europa. La decisione finale su questo quadro sarà presa dal Consiglio che agirà all'unanimità con il consenso del Parlamento europeo. La Corte fa riferimento ad altri «quadri strategici» che possono influenzare l'attuazione del bilancio nel periodo successivo al 2020 e che includono le priorità politiche della prossima Commissione e l'agenda strategica del Consiglio europeo. Tali quadri sono prodotti in conformità alle prerogative istituzionali delle istituzioni definite nel trattato. La Commissione svolgerà il suo ruolo, unitamente alle altre istituzioni, nel garantire un approccio coerente all'attuazione del quadro finanziario pluriennale futuro. La Commissione ritiene inoltre che il quadro per il bilancio futuro dovrebbe essere sufficientemente flessibile da essere in grado di rispondere efficacemente a esigenze impreviste nel momento in cui queste ultime emergano. Questa è una conseguenza naturale e inevitabile del complesso contesto nel quale viene attuato il bilancio dell'UE. |
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le proposte per i futuri programmi finanziari nel contesto del quadro finanziario pluriennale contengono obiettivi e indicatori dettagliati e misurabili che saranno utilizzati per monitorare e gestire la performance di questi programmi nel periodo corrispondente. La decisione finale sulla concezione di tali programmi sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio attraverso la procedura legislativa ordinaria. La Commissione riferirà in merito ai progressi compiuti nelle pertinenti relazioni sulla performance. Inoltre, la Commissione esaminerà in collaborazione con le altre istituzioni e le parti interessate la possibilità di integrare questi obiettivi e indicatori a livello di programma con obiettivi misurabili di alto livello legati alle priorità politiche. |
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la Commissione accoglie la raccomandazione. La Commissione continuerà a rendere conto in merito ai progressi compiuti e formulerà proposte laddove opportuno. Le relazioni annuali di attività e le dichiarazioni programmatiche forniscono ogni anno le informazioni sulla performance più recenti disponibili per tutti gli indicatori di performance per il bilancio dell'UE. La relazione annuale sulla gestione e il rendimento per il bilancio dell'UE è una relazione di sintesi che contiene riferimenti ad altre relazioni più dettagliate sulla performance. Tale relazione non mira a fornire una rendicontazione dettagliata in merito a tutti gli indicatori di performance. La Commissione osserva che le relazioni sulla performance preparate dalla Commissione dipendono in parte dalla qualità, dalla disponibilità e dalla tempestività delle informazioni fornite dagli Stati membri e da altri attori. Come riconosciuto dalla Corte dei conti nel paragrafo 3.81, punto 1, esistono dei vincoli all'azione di seguito che può essere intrapresa nel caso in cui i valori-obiettivo non siano raggiunti. La responsabilità per la performance del bilancio e le azioni di seguito è condivisa da tutti gli attori coinvolti nell'esecuzione del bilancio dell'UE e non è pertanto soggetta al controllo diretto o esclusivo della Commissione. |
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la Commissione accoglie la raccomandazione. |
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Tale raccomandazione sarà attuata attraverso istruzioni impartite ai servizi sulla preparazione delle relazioni pertinenti in materia di performance. |
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la Commissione accoglie questa raccomandazione. La Commissione osserva che, a causa dei ritardi associati alla raccolta di informazioni dettagliate sulla performance dei programmi finanziari, la principale opportunità di trarre insegnamenti dalle informazioni sulla performance è data dalla progettazione del quadro legislativo per i programmi finanziari futuri. La revisione della spesa che accompagna la proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale futuro e le valutazioni dell'impatto pubblicate unitamente alle proposte per i programmi finanziari futuri fanno ampio riferimento ai risultati della valutazione, alle conclusioni dell'audit e ad altre fonti di informazioni sulla performance e spiegano in che modo tali insegnamenti sono stati integrati nella progettazione di programmi futuri. |
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la Commissione accoglie la raccomandazione. La Commissione dispone di una cultura della performance ben sviluppata all'interno dei suoi servizi. Come riconosciuto in questo capitolo, negli ultimi anni sono stati compiuti sforzi significativi (ad esempio, la riforma del ciclo di programmazione e pianificazione strategica, le valutazioni intermedie dei programmi di spesa per il periodo 2014-2020, la preparazione dei programmi di spesa per il periodo 2021-2027) per rafforzare la concentrazione dell'attenzione sulla performance tanto a livello politico quanto a livello di servizio. La Commissione è impegnata a continuare a promuovere una cultura della performance, tenendo debitamente conto della sua parallela responsabilità per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE. |
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(1) Articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’UE.
(2) Instructions for the Strategic Plan 2016-2020 and Management Plan 2016 (Istruzioni per il piano strategico 2016-2020 e il piano di gestione 2016), 20 novembre 2015, Ares (2015)5332669; cfr. sezione 1, paragrafo 1.1.
(3) http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm.
(4) https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-guidelines_en.
(5) Per esempio l’Auditor General (revisore generale) del Canada, il Controller and Auditor-General (controllore e revisore generale) della Nuova Zelanda, il Government Accountability Office (ufficio per la responsabilità governativa) degli Stati Uniti e il National Audit Office (ufficio nazionale di revisione) del Regno Unito.
(6) DG AGRI, DG CONNECT, DG DEVCO, DG EAC, DG EMPL e il segretariato generale.
(7) Il Parlamento europeo e il Consiglio.
(8) Cfr. «Budgeting and Performance in the European Union — A review in the context of EU Budget Focused on Results» (Elaborazione del bilancio e performance nell’Unione europea — Un esame nel contesto del bilancio dell’UE incentrato sui risultati) della direzione governance pubblica dell’OCSE, paragrafo 3.2.4: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/budgeting-and-performance-in-the-european-union_budget-17-5jfnx7fj38r2?crawler=true.
(9) Cfr. ad esempio lo University of St. Gallen Law School Law and Economics Research Paper Series, Working Paper n. 2015-04, settembre 2014, «What can performance information do to legislators? A budget decision experiment with legislators» (Quali possono essere gli effetti delle informazioni sulla performance per i legislatori: esperimento di una decisione di bilancio con i legislatori): https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2494772.
(10) Cfr. «Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 — Un bilancio dell’UE incentrato sui risultati», COM(2016) 603 final, pag. 14, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=1&year=2016&number=603&language=it.
(11) Cfr. ad esempio la relazione speciale della Corte n. 15/2017, intitolata «Condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell’attuazione in materia di coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci» e la relazione speciale n. 16/2017 dal titolo «Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e maggiore focalizzazione sui risultati» (https://www.eca.europa.eu).
(12) Cfr. COM(2016) 603 final.
(13) Questo tema è già stato analizzato nei paragrafi 3.18-3.19 della relazione annuale sull’esercizio 2016, nei paragrafi 3.18-3.21 della relazione annuale sull’esercizio 2015 e nei paragrafi 3.7-3.12 della relazione annuale sull’esercizio 2014.
(14) Cfr. altresì le risposte della Commissione ai paragrafi 3.18-3.19 della relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio 2016, ai paragrafi 3.18-3.21 della relazione annuale della Corte sull'esercizio 2015 e ai paragrafi 3.7-3.12 della relazione annuale della Corte sull'esercizio 2014.
(15) Nel quadro del semestre europeo, la DG EAC collabora con la DG ECFIN e con la DG EMPL nel settore dell’istruzione per preparare relazioni annuali per paese che identifichino sfide, conclusioni e raccomandazioni per ciascuno Stato membro.
(16) Cfr. «Evaluation of the EU Youth Strategy and the Council Recommendation on the mobility of young volunteers across the EU, Final report» (Valutazione della strategia dell’UE per la gioventù e della raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea, Relazione finale), sintesi, pag. 4: «Gli obiettivi e le priorità della strategia dell’UE per la gioventù erano nel complesso coerenti con gli obiettivi della strategia Europa 2020. Tuttavia, ciò si deve sostanzialmente alla vasta estensione tematica del quadro di cooperazione sulla gioventù, piuttosto che agli sforzi per allineare le due strategie. I portatori d’interesse interpellati percepivano spesso i due approcci come separati, ciascuno con i propri obiettivi, anziché come parte di un piano integrato di lungo periodo dell’UE»[traduzione a cura della Corte].
(17) La Corte non ha però analizzato l’estensione del loro utilizzo, né la loro utilità.
(18) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2016, capitolo 3 («Ottenere risultati dal bilancio dell’UE»), paragrafi 3.13-3.51.
(19) Per quanto riguarda la tempestività delle informazioni, la Corte ha individuato problemi concernenti Orizzonte 2020 nei paragrafi 3.31 e da 3.51 a 3.53 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015.
(20) Analogamente, il Government Accountability Office degli Stati Uniti ha osservato in numerose relazioni che le agenzie federali possono attuare una serie di pratiche in grado di promuovere o agevolare l’utilizzo di informazioni sulla performance (individuare problemi e adottare azioni correttive; sviluppare strategie e assegnare risorse; riconoscere e ricompensare la performance; e individuare e condividere approcci efficaci) per conseguire risultati migliori. Cfr. le seguenti relazioni del Government Accountability Office degli Stati Uniti: https://www.gao.gov/assets/250/247701.pdf; https://www.gao.gov/new.items/d081026t.pdf; https://www.gao.gov/assets/130/123413.pdf; https://www.gao.gov/assets/670/666187.pdf.
(21) Cfr. paragrafi 3.62-3.63 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2015 e i paragrafi 3.71-3.73 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2014.
(22) Cfr. raccomandazione 1 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2015 e raccomandazione 2 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2014.
(23) Cfr. relazione annuale sull’esercizio 2016, capitolo 3 «Ottenere risultati dal bilancio dell’UE», parte 1, sezione 1 — Il quadro di riferimento relativo alla rendicontazione della performance.
(24) Definizioni dei termini usati nel grafico: un indicatore è una caratteristica o un attributo misurato periodicamente per valutare il grado di conseguimento di un obiettivo; un indicatore di risultato misura i cambiamenti immediati che si determinano per i destinatari diretti al termine della loro partecipazione a un intervento; e un indicatore d’impatto misura gli effetti a più lungo termine osservabili per un dato periodo dopo un intervento.
(25) Cfr. l’allegato 10 (e specialmente le pagine 457-459) della relazione annuale di attività 2016 della DG DEVCO.
(26) Dal 2016, quando è stato riformato il ciclo di pianificazione e programmazione strategica, la relazione annuale di attività contiene informazioni sulla realizzazione del programma di lavoro della Commissione. A tal fine, nelle relazioni sono stati inseriti indicatori di realizzazione precedentemente compresi nel piano di gestione annuale della DG.
(27) https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2016_it. Questa pagina web comune contiene link che indirizzano al sito web delle singole relazioni annuali di attività di ciascuna DG. La pagina web comune è stata visitata da 2 700 utenti unici tra la pubblicazione delle relazioni annuali di attività del 2016 e il 30 gennaio 2018. I siti web delle singole relazioni annuali di attività hanno registrato 7 509 singole visualizzazioni nel 2017. Nel 2016, però, le relazioni annuali di attività potevano essere pubblicate anche su altri siti web, per i quali non sono disponibili dati relativi a visitatori e visualizzazioni.
(28) Tale opinione è stata sostenuta anche dall’ufficio dell’Auditor General del Canada: «Le informazioni sulla performance devono nono solo essere utilizzate, ma tale utilizzo dev’essere anche visibile ai terzi», cfr. sezione 22. «L’uso dimostrabile delle informazioni sulla performance è essenziale»: «Attuazione della gestione basata sui risultati: insegnamenti della letteratura»,
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/meth_gde_e_10225.html.
(29) Cfr. pag. 3 delle istruzioni per la relazione annuale sull’esercizio 2017.
(30) Piano strategico, piano di gestione e relazione annuale di attività.
(31) Uno dei princìpi è che la concezione e la formulazione generale della politica agricola comune si fondano sull’analisi economica e strategica, sulla valutazione e sull’analisi dell’impatto, cfr. pag. 5 del piano strategico 2016-2020 della DG AGRI.
(32) Cfr. pag. 26 della relazione annuale di attività per il 2016 della DG CNECT, ove si legge che il precedente piano d’azione ha conseguito quasi tutti i suoi obiettivi e ha dimostrato quanto sia importante fissare obiettivi europei comuni in materia di eGovernment.
(33) http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2017/DB2017_WD01_en.pdf.
(34) In questa sezione le DG analizzano le modifiche al bilancio, le attività future, gli effetti da perseguire e i programmi di lavoro pianificati per i due anni successivi.
(35) Cfr. pag. 44 delle dichiarazioni programmatiche 2017.
(36) Cfr. l’obiettivo specifico 1.1 a pag. 10 del piano di gestione 2017 della DG EAC.
(37) Cfr. pag. 10 del piano strategico 2016-2020 della DG EAC.
(38) Cfr. il parere n. 1/2017 della Corte dei conti europea sulla proposta di revisione del regolamento finanziario (https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=40627) e il testo del regolamento finanziario riveduto, in particolare gli articoli 124 e seguenti e gli articoli 180 e seguenti.
(39) Cfr. SWD(2018) 171 final.
In merito alla necessità di una definizione universalmente accettata di valore aggiunto dell’UE cfr. il documento di riflessione pubblicato dalla Corte nel febbraio 2018, «Future of EU finances: reforming how the EU budget operates» (Il futuro delle finanze dell’UE: riformare il funzionamento del bilancio dell’UE), paragrafi 7 e 8 (https://www.eca.europa.eu).
(40) Cfr. conclusione 1 «Margine di miglioramento del quadro di riferimento della performance» e raccomandazione 1 «Razionalizzare la rendicontazione sulla performance» nonché le risposte della Commissione nel capitolo 3 della relazione annuale per il 2016.
(41) Cfr. nota 8, relazione dell’OCSE, paragrafo 1.2.4.
(42) «Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla valutazione delle finanze dell’Unione basata sui risultati conseguiti», Bruxelles 26.6.2015 COM(2015) 313 final, pagine 5 e 6. Questo tipo di relazione è stato poi consolidato con il requisito di cui all’articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario, che impone di inserire una sintesi delle relazioni annuali di attività nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento.
(43) Questo cambiamento culturale potrebbe comportare un’evoluzione graduale in vari settori, nel quadro di un processo di gestione del cambiamento. Potrebbero rientrare in tale quadro modifiche del comportamento del personale e della gestione, incentivi per un migliore utilizzo delle informazioni sulla performance, un processo decisionale basato su dati ed elementi concreti, comunicazione, risorse e strumenti interni e valori.
(44) Cfr. sintesi del documento Budgeting and Performance in the European Union: A review by the OECD in the context of the EU budget focused on results (Elaborazione del bilancio e performance nell'Unione europea: un esame dell'OCSE nel contesto del bilancio dell'UE incentrato sui risultati), Journal on Budgeting dell'OCSE, volume 2017/1.
(45) https://www.eca.europa.eu.
(46) 1a («Competitività per la crescita e l’occupazione»), 1b («Coesione economica, sociale e territoriale»), 2 («Crescita sostenibile: risorse naturali»), 3 («Sicurezza e cittadinanza»), 4 («Ruolo mondiale dell’Europa»), 5 («Amministrazione»).
(47) Cfr. relazione speciale n. 2/2017, «La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della performance sempre più complesse», relazione speciale n. 4/2017 «Tutela del bilancio dell’UE dalle spese irregolari: durante il periodo 2007-2013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più frequentemente a misure preventive e rettifiche finanziarie nel settore della coesione», che non conteneva conclusioni o raccomandazioni relative alla performance. Relazione speciale n. 5/2017 «Disoccupazione giovanile: le politiche dell’UE hanno migliorato la situazione?», relazione speciale n. 12/2017 «Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l’accesso all’acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti», relazione speciale n. 13/2017, «Un sistema unico europeo di gestione del traffico ferroviario: la scelta politica diventerà mai realtà?», relazione speciale n. 15/2017 «Condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell’attuazione in materia di coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci» e relazione speciale n. 18/2017 «Il cielo unico europeo non è ancora una realtà, nonostante l’avvenuto cambiamento culturale».
(48) Relazione speciale n. 1/2017 «Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000», relazione speciale n. 7/2017 «Il nuovo ruolo degli organismi di certificazione in materia di spesa PAC: un passo avanti verso un modello di audit unico, ma restano da affrontare debolezze significative», relazione speciale n. 8/2017 «Controllo della pesca nell’UE: occorre intensificare gli sforzi», relazione speciale n. 10/2017 «Rendere più mirato il sostegno dell’UE ai giovani agricoltori per promuovere efficacemente il ricambio generazionale», relazione speciale n. 16/2017 «Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e maggiore focalizzazione sui risultati», e relazione speciale n. 21/2017 «L’inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale».
(49) Relazione speciale n. 3/2017 «L’assistenza dell’UE alla Tunisia», relazione speciale n. 6/2017 «La risposta dell’UE alla crisi dei rifugiati: il “sistema basato sui punti di crisi” (hotspot approach)», relazione speciale n. 9/2017 «Il sostegno dell’UE alla lotta contro la tratta di esseri umani in Asia meridionale/sudorientale», relazione speciale n. 11/2017 «Il fondo fiduciario Bêkou dell’UE per la Repubblica centrafricana: un esordio promettente, nonostante alcune carenze» e relazione speciale n. 22/2017 «Le missioni di osservazione elettorale: si è lavorato per assicurare un seguito alle raccomandazioni, ma occorre migliorare il monitoraggio».
(50) Relazione speciale n. 17/2017, «L’intervento della Commissione nella crisi finanziaria greca», relazione speciale n. 19/2017 «Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un’applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell’UE», relazione speciale n. 20/2017 «Gli strumenti, finanziati dall’UE, di garanzia dei prestiti: sono stati ottenuti risultati positivi, ma sono necessari una migliore selezione dei beneficiari ed un miglior coordinamento con i dispositivi nazionali», e relazione speciale n. 23/2017 «Il Comitato di risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare l’unione bancaria, ma resta ancora molta strada da fare».
(51) I settori di audit di sette relazioni speciali (relazioni speciali nn. 3/2014, 5/2014, 6/2014, 11/2014, 14/2014, 17/2014 e 19/2014) sono oggetto di nuovi audit, già in corso o pianificati.
(52) 32 di esse riguardavano gli Stati membri, 2 il Consiglio o il Parlamento, e in un caso gli elementi probatori erano insufficienti.
(53) La Corte ha rivolto una raccomandazione agli Stati membri (una nella relazione speciale n. 9/2014); quattro raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri (una nella relazione speciale n. 15/2014, due nella relazione speciale n. 22/2014 e una nella relazione speciale n. 23/2014); e una raccomandazione alla Commissione e al Servizio europeo per l’azione esterna (nella relazione speciale n. 13/2014).
(54) Raccomandazione 3, lettera a), della relazione speciale n. 9/2014, che invitava a limitare la possibilità che un singolo beneficiario presenti, in ciascun periodo di programmazione, un programma di promozione per gli stessi paesi destinatari, raccomandazione 1, lettera c), della relazione speciale n. 12/2014, che invitava a monitorare l’effettiva attuazione dei programmi operativi, in vista di una tempestiva e proattiva identificazione delle difficoltà, e raccomandazione 4.2 della relazione speciale n. 18/2014, che invitava a modificare il sistema di monitoraggio.
(55) Per quanto riguarda la raccomandazione 3, lettera b), della relazione speciale n. 20/2014, la Commissione ha risposto che i risultati di un progetto di commercio elettronico possono essere influenzati da fattori esterni impossibili da prevedere, pertanto sarà difficile collegare i risultati con qualsiasi contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale a favore del commercio elettronico.
(56) Cfr. sintesi del documento Budgeting and Performance in the European Union: A review by the OECD in the context of the EU budget focused on results (Elaborazione del bilancio e performance nell'Unione europea: un esame dell'OCSE nel contesto del bilancio dell'UE incentrato sui risultati), Journal on Budgeting dell'OCSE, volume 2017/1.
(57) Da parte della Commissione e di tutti i portatori d’interesse nell’UE.
(58) Attualmente, il ciclo di bilancio del QFP copre un periodo di sette anni. È in corso una discussione sulla durata più adatta per il quadro finanziario pluriennale: cfr. «The next Multiannual Financial Framework (MFF) and its Duration» (Il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e la sua durata), Dipartimento tematico Affari di bilancio del Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne dell’Unione, PE603.798, ottobre 2017.
(59) Cfr. riquadro 3.11.
(60) Cfr. riquadro 3.13.
(61) La relazione annuale sulla gestione e il rendimento per il 2016 è disponibile su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0351. La relazione annuale sulla gestione e il rendimento per il 2016 è stata scaricata 4 040 volte da EUR-Lex tra il 30 giugno 2017 e il 29 gennaio 2018.
ALLEGATO 3.1
STATO DELLE RACCOMANDAZIONI PER SINGOLA RELAZIONE
N. |
RS |
Titolo della relazione |
N. |
Paragrafo della RS |
Attuata integralmente |
Attuata per la maggior parte degli aspetti |
Attuata per alcuni aspetti |
Non attuata |
Non è stato possibile procedere a verifica |
1 |
RS 4/2014 |
L’integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale |
1 |
Paragrafo 84 Raccomandazione 1 |
|
|
x |
|
|
2 |
Paragrafo 85 Raccomandazione 2, primo punto |
|
|
|
|
x |
|||
3 |
Paragrafo 85 Raccomandazione 2, secondo punto |
|
|
|
|
x |
|||
4 |
Paragrafo 85 Raccomandazione 2, terzo punto |
|
|
|
|
x |
|||
5 |
Paragrafo 85 Raccomandazione 2, quarto punto |
|
|
|
|
x |
|||
6 |
Paragrafo 85 Raccomandazione 2, quinto punto |
|
|
|
|
x |
|||
7 |
Paragrafo 86 Raccomandazione 3, prima parte |
|
|
x |
|
|
|||
8 |
Paragrafo 86 Raccomandazione 3, seconda parte |
|
|
|
|
x |
|||
9 |
Paragrafo 87 prima parte |
|
|
x |
|
|
|||
10 |
Paragrafo 87 seconda parte |
|
|
|
|
x |
|||
2 |
RS 8/2014 |
La Commissione ha gestito in maniera efficace l’integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico? |
1 |
Paragrafo 64 Raccomandazione 1 |
x |
|
|
|
|
2 |
Paragrafo 66 Raccomandazione 2 |
|
x |
|
|
|
|||
3 |
Paragrafo 69 Raccomandazione 3 |
|
x |
|
|
|
|||
4 |
Paragrafo 71 Raccomandazione 4 |
|
x |
|
|
|
|||
3 |
RS 9/2014 |
Il sostegno dell’UE agli investimenti e alla promozione nel settore vitivinicolo è ben gestito? Il suo contributo alla competitività dei vini dell’Unione è dimostrato? |
1 |
Paragrafo 84 Raccomandazione 1 |
|
|
x |
|
|
2 |
Paragrafo 85 Raccomandazione 2 |
x |
|
|
|
|
|||
3 |
Paragrafo 86 Raccomandazione 3, lettera a) |
|
|
x |
|
|
|||
4 |
Paragrafo 86 Raccomandazione 3, lettera b) |
|
|
|
x |
|
|||
5 |
Paragrafo 87 Raccomandazione 4 |
|
x |
|
|
|
|||
6 |
Paragrafo 88 Raccomandazione 5, lettera a) |
x |
|
|
|
|
|||
7 |
Paragrafo 88 Raccomandazione 5, lettera b) |
|
|
|
|
x |
|||
8 |
Paragrafo 89 Raccomandazione 6 |
x |
|
|
|
|
|||
9 |
Paragrafo 90 Raccomandazione 7 |
|
|
x |
|
|
|||
4 |
RS 10/2014 |
L’efficacia del sostegno all’acquacoltura da parte del Fondo europeo per la pesca |
1 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1, lettera a) |
x |
|
|
|
|
2 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1, lettera b) |
x |
|
|
|
|
|||
3 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1, lettera c) |
x |
|
|
|
|
|||
4 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1, lettera d) |
x |
|
|
|
|
|||
5 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1, lettera e) |
x |
|
|
|
|
|||
6 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 2, lettera a) |
|
|
|
|
x |
|||
7 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 2, lettera b) |
|
|
|
|
x |
|||
8 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 2, lettera c) |
|
|
|
|
x |
|||
9 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 2, lettera d) |
|
|
|
|
x |
|||
5 |
RS 22/2014 |
Applicare il principio dell’economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall’UE |
1 |
Paragrafo 110 |
|
x |
|
|
|
2 |
Paragrafo 111 |
x |
|
|
|
|
|||
6 |
RS 23/2014 |
Errori nella spesa per lo sviluppo rurale: quali sono le cause e in che modo sono stati affrontati? |
1 |
Paragrafo 97 Raccomandazione 1 |
x |
|
|
|
|
2 |
Paragrafo 98 Raccomandazione 2 |
x |
|
|
|
|
|||
3 |
Paragrafo 99 Raccomandazione 3 |
|
|
x |
|
|
|||
7 |
RS 24/2014 |
Il sostegno dell’UE alla prevenzione di danni a foreste causati da incendi e calamità naturali e alla ricostituzione del potenziale forestale è gestito bene? |
1 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1 SM, primo punto |
|
|
|
|
x |
2 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1 SM, secondo punto |
|
|
|
|
x |
|||
3 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1 COM, primo punto |
x |
|
|
|
|
|||
4 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1 COM, secondo punto |
|
|
x |
|
|
|||
5 |
Paragrafo 79 Raccomandazione 2 SM, primo punto |
|
|
|
|
x |
|||
6 |
Paragrafo 79 Raccomandazione 2 SM, secondo punto |
|
|
|
|
x |
|||
7 |
Paragrafo 79 Raccomandazione 2 SM, terzo punto |
|
|
|
|
x |
|||
8 |
Paragrafo 79 Raccomandazione 2 COM, primo punto |
|
x |
|
|
|
|||
9 |
Paragrafo 79 Raccomandazione 2 COM, secondo punto |
x |
|
|
|
|
|||
10 |
Paragrafo 80 Raccomandazione 3 SM, primo punto |
|
|
|
|
x |
|||
11 |
Paragrafo 80 Raccomandazione 3 SM, secondo punto |
|
|
|
|
x |
|||
12 |
Paragrafo 80 Raccomandazione 3 SM, terzo punto |
|
|
|
|
x |
|||
13 |
Paragrafo 81 Raccomandazione 4 SM |
|
|
|
|
x |
|||
14 |
Paragrafo 81 Raccomandazione 4 COM |
|
|
x |
|
|
|||
8 |
RS 1/2014 |
Efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano finanziati dall’UE |
1 |
Paragrafo 57 Raccomandazione 1 |
|
|
x |
|
|
2 |
Paragrafo 57 Raccomandazione 2 |
|
|
x |
|
|
|||
3 |
Paragrafo 57 Raccomandazione 3 |
x |
|
|
|
|
|||
4 |
Paragrafo 57 Raccomandazione 4 |
x |
|
|
|
|
|||
5 |
Paragrafo 57 Raccomandazione 5 |
|
x |
|
|
|
|||
9 |
RS 7/2014 |
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ha sostenuto con successo lo sviluppo degli incubatori d’imprese? |
1 |
Paragrafo 82 Raccomandazione 1, lettera a) |
x |
|
|
|
|
2 |
Paragrafo 82 Raccomandazione 1, lettera b) |
x |
|
|
|
|
|||
3 |
Paragrafo 82 Raccomandazione 1, lettera c) |
x |
|
|
|
|
|||
4 |
Paragrafo 82 Raccomandazione 1, lettera d) |
|
|
x |
|
|
|||
5 |
Paragrafo 82 Raccomandazione 1, lettera e) |
|
|
|
|
x |
|||
6 |
Paragrafo 82 Raccomandazione 1, lettera f) |
|
|
x |
|
|
|||
7 |
Paragrafo 84 Raccomandazione 2, lettera a) |
|
|
|
x |
|
|||
8 |
Paragrafo 84 Raccomandazione 2, lettera b) |
|
|
|
x |
|
|||
9 |
Paragrafo 84 Raccomandazione 2, lettera c) |
|
|
|
x |
|
|||
10 |
Paragrafo 84 Raccomandazione 2, lettera d) |
|
|
|
x |
|
|||
11 |
Paragrafo 85 Raccomandazione 3, lettera a) |
x |
|
|
|
|
|||
12 |
Paragrafo 85 Raccomandazione 3, lettera b) |
x |
|
|
|
|
|||
10 |
RS 12/2014 |
Il FESR è efficace nel finanziare progetti che promuovono in modo diretto la biodiversità nell’ambito della strategia dell’UE per la biodiversità all’orizzonte 2020? |
1 |
Paragrafo 42 Raccomandazione 1, lettera a) |
x |
|
|
|
|
2 |
Paragrafo 42 Raccomandazione 1, lettera b) |
x |
|
|
|
|
|||
3 |
Paragrafo 42 Raccomandazione 1, lettera c) |
|
|
x |
|
|
|||
4 |
Paragrafo 45 Raccomandazione 2, lettera a) |
|
|
x |
|
|
|||
5 |
Paragrafo 45 Raccomandazione 2, lettera b) |
x |
|
|
|
|
|||
6 |
Paragrafo 45 Raccomandazione 2, lettera c) |
x |
|
|
|
|
|||
7 |
Paragrafo 45 seconda parte |
|
x |
|
|
|
|||
11 |
RS 20/2014 |
Il sostegno del FESR alle PMI nel settore del commercio elettronico è stato efficace? |
1 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 1, lettera a) |
x |
|
|
|
|
2 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 1, lettera b) |
|
x |
|
|
|
|||
3 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 1, lettera c) |
|
|
x |
|
|
|||
4 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 2 COM, prima parte |
x |
|
|
|
|
|||
5 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 2, lettera a) SM |
|
|
|
|
x |
|||
6 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 2, lettera b) SM |
|
|
|
|
x |
|||
7 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 2, lettera c) SM |
|
|
|
|
x |
|||
8 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 2, lettera d) SM |
|
|
|
|
x |
|||
9 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 3, lettera a) |
|
x |
|
|
|
|||
10 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 3, lettera b) |
|
|
|
x |
|
|||
11 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 3, lettera c) |
x |
|
|
|
|
|||
12 |
RS 21/2014 |
Le infrastrutture aeroportuali finanziate dall’UE: un impiego non ottimale delle risorse |
1 |
Paragrafo 71 |
|
|
x |
|
|
2 |
Paragrafo 72 |
|
|
|
|
x |
|||
13 |
RS 13/2014 |
Sostegno dell’UE per la riabilitazione a seguito del terremoto di Haiti |
1 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 1 |
x |
|
|
|
|
2 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 2, primo punto |
x |
|
|
|
|
|||
3 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 2, secondo punto |
x |
|
|
|
|
|||
4 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 2, terzo punto |
|
|
x |
|
|
|||
5 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 3, primo punto |
x |
|
|
|
|
|||
6 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 3, secondo punto |
x |
|
|
|
|
|||
7 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 3, terzo punto |
x |
|
|
|
|
|||
8 |
Paragrafo 68 Raccomandazione 4 |
x |
|
|
|
|
|||
14 |
RS 16/2014 |
L’efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d’investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell’UE |
1 |
Paragrafo 57, lettera a) |
x |
|
|
|
|
2 |
Paragrafo 57, lettera b) |
x |
|
|
|
|
|||
3 |
Paragrafo 57, lettera c) |
x |
|
|
|
|
|||
4 |
Paragrafo 57, lettera d) |
x |
|
|
|
|
|||
5 |
Paragrafo 58 |
x |
|
|
|
|
|||
6 |
Paragrafo 59, lettera a) |
x |
|
|
|
|
|||
7 |
Paragrafo 59, lettera b) |
x |
|
|
|
|
|||
8 |
Paragrafo 59, lettera c) |
x |
|
|
|
|
|||
9 |
Paragrafo 60 |
x |
|
|
|
|
|||
15 |
RS 18/2014 |
I sistemi di valutazione e monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid |
1 |
Paragrafo 70 Raccomandazione 1 |
|
x |
|
|
|
2 |
Paragrafo 70 Raccomandazione 2, primo punto |
|
x |
|
|
|
|||
3 |
Paragrafo 70 Raccomandazione 2, secondo punto |
|
x |
|
|
|
|||
4 |
Paragrafo 70 Raccomandazione 2, terzo punto |
x |
|
|
|
|
|||
5 |
Paragrafo 70 Raccomandazione 3, primo punto |
x |
|
|
|
|
|||
6 |
Paragrafo 70 Raccomandazione 3, secondo punto |
x |
|
|
|
|
|||
7 |
Paragrafo 70 Raccomandazione 4, primo punto |
x |
|
|
|
|
|||
8 |
Paragrafo 70 Raccomandazione 4, secondo punto |
|
|
x |
|
|
|||
9 |
Paragrafo 70 Raccomandazione 4, terzo punto |
|
x |
|
|
|
|||
10 |
Paragrafo 70 Raccomandazione 5, primo punto |
|
x |
|
|
|
|||
11 |
Paragrafo 70 Raccomandazione 5, secondo punto |
x |
|
|
|
|
|||
16 |
RS 2/2014 |
I regimi di scambi preferenziali sono gestiti in modo adeguato? |
1 |
Paragrafo 110, punto 1 |
x |
|
|
|
|
2 |
Paragrafo 110, punto 2 |
x |
|
|
|
|
|||
3 |
Paragrafo 110, punto 3 |
x |
|
|
|
|
|||
4 |
Paragrafo 110, punto 4 |
|
x |
|
|
|
|||
17 |
RS 15/2014 |
Il Fondo per le frontiere esterne ha favorito la solidarietà finanziaria, ma necessita di una migliore misurazione dei risultati e deve fornire ulteriore valore aggiunto |
1 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1, primo punto |
x |
|
|
|
|
2 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1, secondo punto |
x |
|
|
|
|
|||
3 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1, terzo punto |
x |
|
|
|
|
|||
4 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 1, quarto punto |
|
x |
|
|
|
|||
5 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 2, primo punto |
|
|
|
|
x |
|||
6 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 2, secondo punto |
|
|
|
|
x |
|||
7 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 2, terzo punto |
|
|
|
|
x |
|||
8 |
Paragrafo 78 Raccomandazione 2, quarto punto |
|
|
|
|
x |
|||
9 |
Paragrafo 80 Raccomandazione 3 |
x |
|
|
|
|
|||
10 |
Paragrafo 80 Raccomandazione 4, primo punto |
|
|
|
|
x |
|||
11 |
Paragrafo 80 Raccomandazione 4, secondo punto |
x |
|
|
|
|
|||
12 |
Paragrafo 81 Raccomandazione 5 |
|
|
|
|
x |
|||
13 |
Paragrafo 81 Raccomandazione 6 |
|
|
|
|
x |
|||
14 |
Paragrafo 83 Raccomandazione 7 |
x |
|
|
|
|
|||
15 |
Paragrafo 83 Raccomandazione 8 |
|
|
|
|
x |
|||
Totale 2017 |
|
135 |
58 |
17 |
19 |
6 |
35 |
||
Totale delle raccomandazioni valutate 2017 |
|
100 |
58 % |
17 % |
19 % |
6 % |
|
RISPOSTE DELLA COMMISSIONE
RS 04-2014: «L'integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale»
Risposta al paragrafo 86, raccomandazione 3, prima parte: la Commissione concorda che la valutazione dei secondi piani di gestione dei bacini idrografici (PGBI) è ancora in sospeso, tuttavia intende comunque anticipare la rispettiva relazione della Commissione ben prima della scadenza legale del dicembre 2018. In ogni caso, sulla base di una valutazione ad hoc delle parti pertinenti, le informazioni fornite in tali piani sono state effettivamente utilizzate per garantire il rispetto delle condizionalità ex ante in materia di risorse idriche nei programmi di sviluppo rurale. Di conseguenza, la Commissione ritiene che siano state garantite le condizioni minime per l'attuazione della DQA prima di impegnare fondi per lo sviluppo rurale, ossia la fissazione dei prezzi dell'acqua, nonché una serie di criteri di ammissibilità per gli investimenti nel settore dell'irrigazione. Pertanto, la Commissione considera la raccomandazione attuata in relazione alla politica di sviluppo rurale.
Risposta al paragrafo 87, prima parte: la Commissione conferma che sono in corso lavori sugli orientamenti per la valutazione degli impatti dei PSR attraverso le valutazioni da presentare nelle relazioni annuali 2019.
Ciò include due indicatori di impatto per valutare le pressioni sulle risorse idriche esercitate dalle pratiche agricole.
I medesimi indicatori saranno esaminati nelle valutazioni ex post dei PSR per il periodo 2014-2020, per le quali saranno forniti orientamenti.
RS 08-2014: «La Commissione ha gestito in maniera efficace l'integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico?»
Risposta al paragrafo 66, raccomandazione 2: informazioni sulla verifica della conformità della Commissione: a seguito di tale constatazione, la Commissione ha modificato il proprio approccio in maniera da garantire maggiore attenzione alla verifica e alla convalida dei calcoli centrali e dei controlli interni applicati. Tutti gli audit avviati/da avviare a partire dalla seconda metà del 2017 sono interessati da tale modifica. Sono già stati completati 3 audit (SE, IT e UK–Scozia). La relazione di audit NAC/2017/002/SE è stata appena inviata alla Corte, in data 20.4.2018. Si prevede che la relazione di audit per IT sia comunque inviata questo mese.
Risposta al paragrafo 69, raccomandazione 3: conformemente al diritto dell'Unione, spetta agli Stati membri effettuare recuperi dai beneficiari. Inoltre, gli Stati membri riferiscono in merito a tali recuperi per beneficiario e senza specificare i motivi che hanno portato a determinare l'esistenza dell'irregolarità che ha portato all'avvio delle attività di recupero. (È possibile che il medesimo beneficiario presenti diverse inosservanze nel contesto di misure di sostegno diverse). La Commissione applica rettifiche finanziarie per mancanza di dovuta diligenza nel perseguire i recuperi. Tali rettifiche si basano sull'analisi della gestione delle procedure di recupero da parte degli Stati membri, registrata conformemente ai requisiti di legge, ossia per beneficiario, senza una ripartizione in base alle diverse ragioni del pagamento indebito. La Corte è invitata a tenere conto del quadro definito nella legislazione applicabile.
Risposta al paragrafo 71, raccomandazione 4: i criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori sono redatti senza fornire un elenco di tutti i tipi di controlli che devono essere effettuati. I criteri di riconoscimento sono redatti in maniera generale, senza alcun riferimento ad alcuna misura di sostegno. Nel contempo, nella normativa UE è chiaramente previsto che gli organismi pagatori devono assicurare di «fissare l'importo da erogare a un beneficiario conformemente alla normativa dell'Unione» [allegato I, parte 1, lettera A, punto i), del regolamento (UE) n. 907/2014]. La Commissione ritiene che il sistema esistente sia solido e produca buoni risultati, tenendo anche conto del tasso di errore molto basso per i pagamenti diretti (inferiore alla soglia di rilevanza di cui alla relazione annuale della Corte sull'esercizio 2016). Per quanto riguarda il lavoro degli organismi di certificazione, la Commissione ritiene inoltre che gli attuali orientamenti che definiscono gli obblighi degli stessi siano chiari e completi, pertanto il quadro fornito è ritenuto sufficiente. Gli orientamenti della Commissione non possono essere troppo prescrittivi, in quanto gli organismi di certificazione sono revisori qualificati e, in conformità con le norme in materia di revisione accettate a livello internazionale, devono utilizzare il loro giudizio professionale nello svolgimento del lavoro di certificazione.
RS 09-2014: «Il sostegno dell'UE agli investimenti e alla promozione nel settore vitivinicolo è gestito in maniera soddisfacente e il suo contributo alla competitività dei vini dell'Unione è dimostrato?»
Risposta al paragrafo 86, raccomandazione 3, lettera a): la Commissione ritiene che, una volta che un operatore abbia beneficiato del sostegno a favore di un'operazione di promozione sul mercato di un paese terzo per un periodo di 3 o eventualmente 5 anni, tale operatore non può più beneficiare del sostegno per la medesima operazione nello stesso mercato, nemmeno in un periodo di programmazione successivo. Tale concetto è stato spiegato in maniera chiara in una lettera inviata a uno Stato membro a gennaio ed è stata discussa in seno alla commissione per il vino a marzo di quest'anno.
RS 22/2014: «Applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE»
Risposta al paragrafo 110: la Commissione ritiene che questa raccomandazione sia stata attuata. La Commissione ha descritto le diverse occasioni nelle quali i temi in questione sono discussi con gli Stati membri, nonché le recenti modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Su richiesta degli Stati membri, il documento di orientamento sui controlli e sulle sanzioni sarà aggiornato nel corso del 2018.
RS 23/2014: «Errori nella spesa per lo sviluppo rurale: quali sono le cause e in che modo sono stati affrontati?»
Risposta al paragrafo 99, raccomandazione 3: la Commissione si è impegnata ad analizzare possibili opportunità di miglioramento della performance della politica di sviluppo rurale nel suo complesso. Le riflessioni a tale riguardo sono già state avviate nel contesto della preparazione della comunicazione della Commissione sulla modernizzazione e la semplificazione della PAC.
RS 24/2014: «Il sostegno dell'UE alla prevenzione di danni a foreste causati da incendi e calamità naturali e alla ricostituzione del potenziale forestale è gestito bene?»
Risposta al paragrafo 78, raccomandazione 1, indirizzata alla Commissione, secondo trattino: la Commissione concorda che l'attuazione della raccomandazione è in corso. La Commissione ha avviato la consultazione con il gruppo di esperti della Commissione sugli incendi boschivi al fine di stabilire criteri comuni. Dato che i tipi di foresta, la vulnerabilità agli incendi, le condizioni geografiche e climatiche e i livelli di pericolo di incendi sono molto diversi all'interno dell'UE, si tratta di un esercizio congiunto con servizi diversi della Commissione e gli Stati membri coinvolti. Sembra che i risultati possano essere attesi entro la fine del 2018. La DG ENV, unitamente al JRC, è competente per questa domanda dato che funge da capofila del gruppo di esperti in materia di incendi boschivi.
Risposta al paragrafo 79, raccomandazione 2, indirizzata alla Commissione, secondo trattino: la Commissione ha considerato tale raccomandazione come attuata. Le azioni intraprese dalla Commissione, ivi comprese, tra le altre, le verifiche della conformità in corso sui sistemi di controllo degli Stati membri e il monitoraggio dei piani di azione relativi a carenze individuate, sono ritenute efficaci. Tali azioni mirano a risolvere eventuali sfide note concernenti l'attuazione delle misure e saranno in corso fino alla fine dell'attuale periodo di programmazione. Di conseguenza, una valutazione finale dell'efficacia di queste azioni non è ancora possibile.
Risposta al paragrafo 81, raccomandazione 4, indirizzata alla Commissione: la relazione annuale migliorata di attuazione per i programmi di sviluppo rurale da introdurre nel 2019 includerà ulteriori informazioni concernenti l'attuazione della misura in linea con gli obiettivi specifici.
Inoltre, la comunicazione «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» [COM (2017) 713 final] definisce le tappe successive per quanto concerne il quadro comune di monitoraggio e valutazione della PAC.
ALLEGATO 3.2
PRINCIPALI MIGLIORAMENTI E DEBOLEZZE IRRISOLTE PER SINGOLA RELAZIONE
N. |
RS |
Titolo della relazione |
Miglioramenti |
Carenze |
1 |
RS 4/2014 |
L’integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale (risorse naturali) |
In seguito a un accordo interistituzionale, la Commissione ha adottato le prime misure per integrare le disposizioni delle direttive nello strumento di condizionalità esistente. La Commissione ha inserito alcune misure riguardanti gli obiettivi della politica in materia di acque negli attuali programmi di sviluppo rurale. |
Attualmente la concreta integrazione delle disposizioni delle due direttive rimane allo stadio di pianificazione. Le misure vigenti di sviluppo rurale riguardano solo una parte degli obiettivi della politica in materia di acque. La Commissione non ha introdotto nuovi strumenti, come avevano proposto i revisori nella relazione speciale. |
Nei programmi di sviluppo rurale sono stati introdotti la condizionalità ex ante e numerose precondizioni per l’ammissibilità al sostegno. |
Le versioni finali approvate dei piani di gestione dei bacini idrografici di secondo ciclo sono in ritardo e ancora in sospeso. L’ulteriore integrazione dei meccanismi nello sviluppo rurale è ancora in sospeso. |
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Sono stati introdotti quadri comuni perfezionati per il monitoraggio e la valutazione volti a offrire dati migliori per la valutazione delle pressioni esercitate dalle pratiche agricole sulle risorse idriche. |
I miglioramenti effettivi nella valutazione delle pressioni esercitate dalle pratiche agricole sulle risorse idriche sono ancora in sospeso, e sono già state individuate carenze nelle effettive pratiche di segnalazione adottate dagli Stati membri. |
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2 |
RS 8/2014 |
La Commissione ha gestito in maniera efficace l’integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico? (risorse naturali) |
La Commissione ha emanato un gran numero di note di orientamento, ha intensificato i contatti bilaterali con gli Stati membri e ha regolarmente monitorato e seguito l’attuazione dei regimi di pagamenti diretti a livello dei singoli Stati membri. |
L’attuale quadro giuridico dei pagamenti diretti è diventato più complesso del precedente. Di conseguenza, gli Stati membri hanno dovuto affrontare problemi riguardanti la corretta applicazione del quadro giuridico per l’anno di domanda 2015. |
La Commissione ha intensificato il monitoraggio e la vigilanza, accelerando le procedure di verifica della conformità. |
Alcuni Stati membri non hanno comunicato in tempo utile informazioni basilari dei nuovi regimi di pagamenti diretti alla Commissione, indebolendone la capacità di monitoraggio. Anche gli audit della Commissione sui diritti all’aiuto evidenziano margini di miglioramento. |
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La Commissione ha intensificato i propri sforzi di monitoraggio e audit. |
A livello di Commissione non sono disponibili dati sui recuperi da effettuare a livello di Stato membro per correggere i diritti all’aiuto per il regime di pagamento unico e il regime di pagamento di base assegnati in maniera errata, nonché i pagamenti calcolati in maniera errata. |
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La Commissione ha intensificato i propri sforzi di monitoraggio e audit, nonché il seguito dato all’opera degli organismi di certificazione. |
I criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori non fanno riferimento all’accuratezza e alla validità dei diritti all’aiuto. Inoltre, la metodologia e gli orientamenti della Commissione che determinano l’opera degli organismi di certificazione per i diritti all’aiuto sono incompleti. |
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3 |
RS 9/2014 |
Il sostegno dell’UE agli investimenti e alla promozione nel settore vitivinicolo è ben gestito? Il suo contributo alla competitività dei vini dell’Unione è dimostrato? (risorse naturali) |
Nel corso dell’audit di follow-up la Commissione ha confermato il proprio monitoraggio regolare dell’assorbimento del sostegno, come ha dichiarato nelle risposte alla relazione speciale 9/2014 della Corte. Lo svolgimento di un regolare monitoraggio è però solo una prima fase preparatoria per l’adempimento della raccomandazione della Corte. |
Sono ancora in sospeso la valutazione d’impatto e la valutazione della coerenza degli strumenti della PAC. I primi risultati sono attesi entro il 31.12.2018. È ancora in sospeso la valutazione della potenziale necessità di un ulteriore regime di aiuti all’investimento, in particolare per i prodotti vitivinicoli. |
La Commissione ha stabilito disposizioni e procedure per controllare e documentare la ragionevolezza dei costi e la sostenibilità finanziaria dei progetti. La Commissione verifica la conformità ai sistemi di gestione e controllo e la loro efficacia. |
NESSUNO |
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Chiarimento di alcuni requisiti (come durata, rinnovo, criteri di esito positivo) e conferimento della priorità per nuovi beneficiari e nuovi mercati. |
È possibile che i chiarimenti e le priorità introdotti dalla Commissione migliorino solo parzialmente la situazione in quanto non impediscono il sostegno a lungo termine (fino a cinque anni) agli stessi beneficiari negli stessi mercati destinatari nei paesi terzi. Avendo respinto la raccomandazione, la Commissione non intende attuare questa raccomandazione integralmente. Di conseguenza i rischi individuati dalla Corte nella RS 9/2014 sono ancora presenti. |
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NESSUNO |
Nella RS 9/2014 la Corte ha rilevato che la misura di promozione non è concepita in maniera appropriata né attuata in modo efficiente. Le azioni di promozione sono spesso utilizzate per consolidare i mercati, anziché conquistarne di nuovi o recuperarne di vecchi. La necessità di consolidare un mercato è costante per un produttore di vino che intenda mantenere la propria quota di mercato. Ciò fa sorgere il dubbio se tali azioni di promozione possano avere un effetto sostenibile senza ricorrere indebitamente a un sostegno continuativo da parte dell’UE. Inoltre, il sostegno ad azioni pubblicitarie per un marchio commerciale affermato non corrisponde alla finalità originaria della misura, che consisteva nel sostenere il mercato vinicolo piuttosto che i marchi affermati. Dal momento che la Commissione non ha agito per attuare la raccomandazione di limitare la portata della misura concernente l’ammissibilità della pubblicità di un marchio, i rischi individuati nella RS 9/2014 (cioè che il finanziamento UE sostituisca le spese operative del beneficiario) sono ancora presenti. |
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La Commissione ha introdotto disposizioni e procedure per chiarire i requisiti di ammissibilità. |
Rimane la possibilità in linea generale di sostenere la pubblicità di un marchio tramite il finanziamento UE, che secondo la RS 9/2014 della Corte può non corrispondere alla finalità originaria della misura. |
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La Commissione ha introdotto disposizioni chiarificatrici e procedure per garantire che le spese accessorie siano giustificate e limitate, come ha raccomandato la Corte nella RS 9/2014. |
NESSUNO |
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La Commissione ha migliorato gli obblighi di monitoraggio per gli Stati membri, come aveva raccomandato la Corte. |
NESSUNO |
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Gli Stati membri hanno presentato relazioni di attuazione sullo stato dei propri programmi. |
Sono ancora in sospeso la valutazione complessiva e i conseguenti aggiustamenti alla strategia. |
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4 |
RS 10/2014 |
L’efficacia del sostegno all’acquacoltura da parte del Fondo europeo per la pesca (risorse naturali) |
L’inclusione di obiettivi realistici e appropriati nei piani strategici nazionali pluriennali e nei programmi operativi è stata controllata dalla Commissione prima dell’approvazione dei programmi operativi. |
NESSUNO |
Il documento di orientamento presentato dalla Commissione contribuisce a una migliore comprensione delle buone pratiche e degli obblighi ambientali da parte dei soggetti interessati del settore dell’acquacoltura. |
NESSUNO |
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Per il nuovo periodo di programmazione, la Commissione ha garantito che tutti gli Stati membri preparassero adeguati piani strategici pluriennali per l’acquacoltura prima dei programmi operativi. |
NESSUNO |
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La Commissione intraprende varie azioni per incoraggiare la semplificazione delle procedure amministrative e l’attuazione di una pianificazione dello spazio pertinente. In particolare, i seminari consentono di discutere e scambiare buone pratiche su questi argomenti. |
NESSUNO |
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La comparabilità dei dati raccolti da Eurostat con quelli offerti dal quadro per la raccolta dei dati è migliorata. Non si sono però registrati progressi per quanto riguarda l’accuratezza e la completezza dei dati compilati dalla Commissione. |
NESSUNO |
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5 |
RS 22/2014 |
Applicare il principio dell’economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall’UE (risorse naturali) |
In collaborazione con gli Stati membri la Commissione ha preparato il «Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural Development» (Documento di orientamento sulle norme di controllo e sanzione nello sviluppo rurale), il cui allegato 1 contiene l’elenco di controllo delle buone pratiche riguardanti i principali settori di rischio, come raccomandato dalla Corte. Il documento è stato messo a disposizione degli Stati membri tre mesi prima della data inizialmente indicata (nel dicembre 2014 anziché nel marzo 2015). La Rete europea per lo sviluppo rurale (RESR) organizza corsi di formazione su questioni correlate e tutti i documenti pertinenti risultanti da tali sessioni, nonché le buone pratiche, sono pubblicati sul sito della RESR. |
Dal momento che non si tratta di un documento vincolante da seguire obbligatoriamente, la Commissione non può sapere quanti Stati membri/regioni lo abbiano utilizzato per migliorare i propri sistemi di controllo. In totale tra febbraio 2015 e gennaio 2016 la RESR ha organizzato solo tre sessioni di formazione relative alla ragionevolezza dei costi e alle opzioni semplificate in materia di costi. In presenza di 118 programmi di sviluppo rurale, c’è il rischio che la Commissione debba moltiplicare gli sforzi per assicurare a ogni Stato membro/regione la possibilità di partecipare a tali sessioni di formazione. Sarebbe possibile sviluppare la piattaforma di condivisione delle buone pratiche della RESR aggiungendo esempi di buone procedure amministrative come quelle relative alla ragionevolezza dei costi. |
La Commissione verifica i sistemi di controllo sulla base dell’elenco dei rischi noti e se necessario impone agli Stati membri di adottare azioni correttive. Sono effettuati controlli sulla ragionevolezza dei costi nel quadro dell’audit di conformità per ciascun fascicolo del campione H4 (DG AGRI) nonché come controllo chiave 7 nel quadro dei controlli essenziali e complementari riguardanti le misure di sviluppo rurale 2014-2020. La Commissione controlla la ragionevolezza dei costi nel quadro dei controlli svolti sui singoli fascicoli durante gli audit di conformità (elenco di controllo per la verifica di conformità). |
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6 |
RS 23/2014 |
Errori nella spesa per lo sviluppo rurale: quali sono le cause e in che modo sono stati affrontati? (risorse naturali) |
La Commissione ha messo in atto un ventaglio di strumenti per affrontare le cause di fondo degli errori: piani d’azione negli Stati membri, documenti di orientamento, seminari con i rappresentanti delle autorità di gestione e degli organismi pagatori di tutti gli Stati membri, formazione diffusa tramite la RESR. |
NESSUNO |
La Commissione impiega una serie di azioni per ridurre il rischio di ripetere le debolezze e gli errori precedenti: per esempio monitoraggio, formazione, divulgazione di informazioni e svolgimento delle proprie attività di audit negli Stati membri. |
Le relazioni di attuazione che gli Stati membri devono inviare entro il 30 giugno 2017[1] forniranno alla Commissione la possibilità di ottenere un quadro aggiornato e più approfondito dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale. |
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La Commissione ha già invitato gli Stati membri ad ampliare la portata dei loro controlli amministrativi, per includere gli impegni che possono essere controllati sulla base dei documenti giustificativi. |
La Commissione è impegnata a valutare la concezione strategica e il permanere della necessità di ciascuna misura di sostegno sulla base dei risultati dell’attuazione del periodo di programmazione 2014–2020, prima di avanzare proposte per il periodo di programmazione successivo. |
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7 |
RS 24/2014 |
Il sostegno dell’UE alla prevenzione di danni a foreste causati da incendi e calamità naturali e alla ricostituzione del potenziale forestale è gestito bene? (risorse naturali) |
La Commissione ha introdotto strumenti adeguati nel quadro del processo di approvazione dei programmi di sviluppo rurale (miglioramento della strategia, schede per le misure della Commissione, elenchi di controllo e processi di comunicazione). Tali strumenti consentono alla Commissione di agire tempestivamente e agli Stati membri di introdurre gli adeguamenti necessari per affrontare le debolezze relative alla descrizione e alla motivazione del bisogno di interventi preventivi. |
NESSUNO |
Mentre è ancora in corso di elaborazione una serie completa di criteri applicabili a tutti gli Stati membri, la Commissione richiede agli Stati membri di fondare le proprie misure di sostegno su valutazioni nazionali dei rischi e piani di gestione della silvicoltura/delle calamità, adattati alle specifiche situazioni di ciascuno Stato membro partecipante. La Commissione si è impegnata nella RAD ad attuare la raccomandazione entro la fine del 2018. |
È ancora in sospeso/in via di elaborazione il completamento di un insieme di criteri di base comuni a tutta l’Unione europea, come aveva raccomandato la Corte. |
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I sistemi di controllo degli Stati membri sono stati valutati dalla Commissione in sede di approvazione dei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri per il 2014-2020; inoltre la Commissione effettua audit di conformità. |
Una valutazione dell’efficacia degli interventi è ancora in sospeso, giacché la maggior parte dei progetti finanziati nell’ambito del nuovo periodo di programmazione non sono stati ancora portati a termine o sottoposti a audit. |
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La Commissione ha comunicato orientamenti e istruzioni per assicurare che gli Stati membri colleghino i propri interventi a obiettivi strategici come la prevenzione degli incendi e delle calamità naturali, in base ai propri piani nazionali di protezione delle foreste. |
NESSUNO |
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Adattamento dell’indicatore «superficie sovvenzionata» per gli interventi preventivi. |
La Commissione ha confermato nella RAD che l’attuazione «potrà essere completata solo nel 2019». C’è quindi il rischio che le debolezze concernenti il monitoraggio individuate nella RS 24/2014 persistano nel periodo 2014–2020 qualora i nuovi strumenti di monitoraggio proposti non riescano a migliorare il quadro di monitoraggio previsto per questo specifico sostegno, come paventava la Corte nelle conclusioni (paragrafo 81) della RS 24/2014. |
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RS 1/2014 |
Efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano finanziati dall’UE (coesione) |
L’obbligo di disporre di indicatori di realizzazione e di risultato per obiettivi specifici/priorità d’investimento/asse prioritario comporta la necessità di disporre di strumenti di gestione per monitorare globalmente l’impatto dei progetti nel quadro dell’obiettivo specifico/asse prioritario in questione. |
La Commissione avrebbe potuto chiedere l’introduzione di indicatori di risultato per i progetti di trasporto urbano nel processo negoziale ma, dal momento che il FESR non impone indicatori di risultato predefiniti, non tutti i programmi operativi comprendenti progetti di trasporto urbano hanno definito tali indicatori.Non vi sono indicatori a livello di progetti, né indicatori relativi alla qualità dei servizi e al livello di soddisfazione degli utenti; le indagini sulla soddisfazione degli utenti non vengono effettuate sistematicamente e non sono obbligatorie. |
Un miglioramento significativo è rappresentato dal fatto che, per la prima volta, nel periodo 2014-2020 i principi fondamentali per l’introduzione di un’analisi costi-benefici (ACB) sono recepiti in un atto giuridico[1] e non solo in un documento di orientamento (guida ACB); pertanto la loro attuazione diventa obbligatoria. Un altro miglioramento si può scorgere nelle valutazioni effettuate per il settore dei trasporti per il periodo 2014-2020, a condizione che queste analizzino anche i benefici menzionati nella raccomandazione della Corte. |
In ogni caso né il tasso di utilizzo né i benefici sono compresi nelle convenzioni di sovvenzione o misurati per progetto. Data la mancanza di indicatori di risultato predefiniti nel regolamento FESR, per settore, mancano ancora standard unificati per misurare la performance del trasporto urbano nel periodo di programmazione 2014-2020. |
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La formulazione di una stima del numero di utenti previsti costituisce ora un obbligo giuridico. Una valutazione di tali stime viene effettuata con coerenza dagli esperti AIQ/JASPERS. |
NESSUNO |
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La nuova legislazione, comprendente le condizionalità ex ante entrate in vigore, copre gli elementi essenziali e ciò viene tenuto in considerazione e analizzato dagli esperti che valutano le domande. |
NESSUNO |
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Un miglioramento significativo sta nel fatto che, per la prima volta, nel periodo 2014-2020 i princìpi fondamentali dell’analisi costi-benefici figurano in atti giuridici (regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione) e non soltanto in un documento di orientamento (guida ACB). In questo periodo di programmazione si registra un approccio più sistematico alla misurazione della performance a livello di programma operativo, con l’obbligo di fissare indicatori di realizzazione e di risultato per investimenti prioritari e obiettivi specifici. |
Non si effettuano ancora misurazioni a livello di singolo progetto, come richiedono le raccomandazioni. Data la mancanza di indicatori di risultato predefiniti nel regolamento FESR, per settore, mancano ancora standard unificati per misurare la performance del trasporto urbano nel periodo di programmazione 2014-2020. |
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9 |
RS 7/2014 |
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ha sostenuto con successo lo sviluppo degli incubatori d’imprese? (coesione) |
Gli incubatori di imprese cofinanziati dall’UE saranno ora creati sulla base di piani aziendali dettagliati e realistici, prestando particolare attenzione alla sostenibilità delle loro attività d’incubazione che non producono profitti. |
NESSUNO |
Come condizione per il cofinanziamento dell’UE, sono state introdotte adeguate qualifiche del personale degli incubatori di imprese. |
NESSUNO |
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Gli incubatori di imprese possono ottenere il cofinanziamento dell’UE soltanto se i loro clienti hanno idee imprenditoriali innovative con un elevato potenziale di crescita. |
NESSUNO |
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La Commissione ha informato almeno alcuni Stati membri della RS 7/2017 della Corte dei conti europea e delle raccomandazioni ivi contenute. Alcuni programmi operativi contengono disposizioni in merito alla necessità di seguire con attenzione i programmi di incubazione e di accompagnare le PMI nei primi anni di attività; contengono inoltre il requisito di fornire alle start-up un sostegno alla fattibilità, programmi di tutoraggio e apprendimento. |
Non vi sono prove che il processo di incubazione inizi sempre con un programma di incubazione dettagliato e personalizzato, la cui attuazione sia seguita, né che il conseguimento degli obiettivi d’impresa sia sempre valutato. Non esistono ancora orientamenti generali, indirizzati agli Stati membri, che richiedano esplicitamente di inserire tutte le condizioni per il cofinanziamento UE degli incubatori di imprese in tutti i programmi operativi nazionali che prevedono l’uso di tali incubatori (come ha raccomandato la Corte dei conti europea). |
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Gli incubatori possono offrire i propri servizi anche alle aziende non residenti, ma soltanto nello Stato membro citato come esempio dalla Commissione, facendo così in modo che il sostegno dell’incubazione abbia un maggiore impatto sulla comunità imprenditoriale locale e incrementi le possibilità di networking. |
L’offerta di servizi di incubazione anche alle aziende non residenti non rappresenta ancora una condizione per il cofinanziamento UE degli incubatori di imprese in tutti gli Stati membri. Non esistono ancora orientamenti generali, indirizzati agli Stati membri, che richiedano esplicitamente di inserire tutte le condizioni per il cofinanziamento UE degli incubatori di imprese in tutti i programmi operativi nazionali che prevedono l’uso di tali incubatori (come ha raccomandato la Corte dei conti europea). |
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La Commissione raccomanda che gli incubatori di imprese che ricevono il cofinanziamento UE definiscano un sistema di monitoraggio basato anche sui dati commerciali prodotti dai clienti cui viene accordato il sostegno. |
La definizione di tali sistemi di monitoraggio non rappresenta una condizione per il cofinanziamento, ma è richiesta su base volontaria. |
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Le conoscenze della Commissione vengono mantenute aggiornate. |
NESSUNO |
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La conoscenza e le esperienze degli incubatori di imprese vengono condivise dalla Commissione con gli Stati membri. |
NESSUNO |
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10 |
RS 12/2014 |
Il FESR è efficace nel finanziare progetti che promuovono in modo diretto la biodiversità nell’ambito della strategia dell’UE per la biodiversità all’orizzonte 2020? (coesione) |
Il quadro metodologico per la mappatura e la valutazione degli ecosistemi e dei relativi servizi è stato portato a termine dalla Commissione e dall’Agenzia europea dell’ambiente. La Commissione ha anche pubblicato orientamenti, relazioni e studi per coadiuvare gli Stati membri. |
NESSUNO |
La Commissione ha valutato la complementarità delle azioni per promuovere la biodiversità nel processo di adozione degli accordi di partenariato e varie DG hanno offerto il loro contributo. |
NESSUNO |
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Complessivamente il monitoraggio è migliorato grazie alla miglior logica di intervento introdotta e all’uso più coerente degli indicatori. |
La Commissione non monitora i programmi operativi nel dettaglio. Considerate le modalità di gestione, ciò rimane di competenza degli Stati membri. |
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Durante le riunioni del gruppo di lavoro, la Commissione ha informato gli Stati membri in merito alla raccomandazione della Corte dei conti europea di dar seguito ai progetti preparatori nel quadro di una politica di tutela attiva, specialmente a proposito dell’efficace attuazione di specifici piani di tutela e gestione di habitat e specie. |
La Commissione analizza insieme agli Stati membri i problemi emersi nel quadro dei progetti preparatori, ma i documenti di orientamento non prestano sufficiente attenzione a tali analisi. |
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Nei programmi operativi sono state introdotte disposizioni relative alle procedure che dovranno valutare le modifiche ambientali che interesseranno habitat e specie in seguito agli interventi. |
NESSUNO |
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La Commissione ha consigliato gli Stati membri in merito all’applicazione delle norme disciplinanti il FESR in interazione con altri fondi dell’UE attraverso orientamenti e discussioni sull’attuazione dei progetti per la biodiversità, nel contesto dei gruppi di lavoro sulla biodiversità. |
NESSUNO |
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È in vigore un meccanismo di tracciabilità per le spese UE sulla biodiversità, basato sui pertinenti codici di spesa. |
È ancora presto per valutare il processo nella sua completezza e di conseguenza la precisione del meccanismo. |
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11 |
RS 20/2014 |
Il sostegno del FESR alle PMI nel settore del commercio elettronico è stato efficace? (coesione) |
Introduzione nei programmi operativi di una logica di intervento più robusta, che comporta l’utilizzo di indicatori di realizzazione e di risultato, alcuni dei quali sono comuni e predefiniti a livello di Unione europea. |
NESSUNO |
Obbligo di introdurre sistemi di monitoraggio, tra cui sistemi di informazione per raccogliere e aggregare i dati relativi agli indicatori. Se funzioneranno correttamente, tali sistemi dovrebbero consentire alla Commissione di ottenere dagli Stati membri informazioni coerenti e attendibili sui progressi dei programmi operativi, non solo dal punto di vista finanziario ma anche in termini di performance. È ora più facile misurare tempestivamente i progressi verso i valori-obiettivo, con la possibilità di effettuare comparazioni diacroniche. |
Occorre introdurre ulteriori orientamenti e controlli a livello di Stato membro per garantire che i vigenti sistemi di monitoraggio e informazione forniscano dati attendibili e tempestivi sul progresso e la performance dei programmi operativi. |
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Gli indicatori specifici dei programmi nell’ambito dell’obiettivo tematico 2 sono in grado, ove ciò sia rilevante, di cogliere realizzazioni e risultati degli interventi di sviluppo del commercio elettronico previsti dai programmi. |
La Commissione, come è stato annunciato, non ha proposto indicatori standard pertinenti agli obiettivi strategici dell’UE nel settore del commercio elettronico. |
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La Commissione ha fornito consulenza alle autorità di gestione per quanto riguarda la progettazione dei criteri di selezione nell’ambito dei progetti informatici. L’intera architettura dei programmi operativi è quindi maggiormente orientata ai risultati. La Commissione ha anche intrapreso iniziative per la riduzione delle barriere che si frappongono all’attività transfrontaliera di commercio elettronico, in modo da rendere possibile alle imprese del settore di sfruttare le opportunità offerte dal mercato unico. |
NESSUNO |
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Per quanto riguarda il monitoraggio dell’impatto, le autorità di gestione sono state invitate a elaborare piani di valutazione. |
La Commissione non ha chiesto di definire nelle convenzioni di sovvenzione una serie minima di robusti indicatori, con i relativi valori-obiettivo. |
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Nel periodo di programmazione 2014-2020 la Commissione ha chiesto agli Stati membri di definire sistemi di monitoraggio e controllo a livello di programma operativo. L’obiettivo è di consentire alla Commissione stessa di fare affidamento su questi differenti livelli, completati dal proprio insieme di controlli, per ottenere un’adeguata garanzia dell’attendibilità e della coerenza dei dati inseriti in tale sistema di monitoraggio. |
NESSUNO |
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NESSUNO |
Non sono stati introdotti meccanismi (1) per assicurare il collegamento tra pagamenti e performance e (2) per consentirne l’adeguamento in caso di performance gravemente inadeguate. |
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RS 21/2014 |
Le infrastrutture aeroportuali finanziate dall’UE: un impiego non ottimale delle risorse (coesione) |
L’esistenza delle condizionalità ex ante a partire dal periodo di programmazione 2014-2020 e il potenziamento dell’analisi costi-benefici come principio fondamentale sono ora sanciti da atti giuridici. |
Vi è il rischio crescente che gli Stati membri approfittino della revisione del regolamento generale di esenzione per categoria per utilizzare fondi pubblici per aeroporti più piccoli e finanziariamente non sostenibili. |
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RS 13/2014 |
Sostegno dell’UE per la riabilitazione a seguito del terremoto di Haiti (azioni esterne) |
Adeguata attuazione degli orientamenti in materia di sostegno al bilancio pubblicati nel settembre 2012, che hanno introdotto il quadro di gestione dei rischi con il progresso delle misure di attenuazione e il sistema di allarme precoce. |
NESSUNO |
Adozione e attuazione del piano d’azione per la resilienza nei paesi soggetti a crisi 2013-2020 che sottolinea l’importanza del collegamento tra aiuto d’emergenza, riabilitazione e sviluppo (CARS) e definizione degli obiettivi e dei mandati della DG ECHO e della DG DEVCO. |
NESSUNO |
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Il quadro umanitario e di sviluppo congiunto integra il concetto di resilienza e l’approccio CARS nella programmazione, nell’individuazione e nell’esecuzione delle attività di cooperazione dei soggetti UE. Ad esempio, per Haiti sono stati adeguatamente concepiti strategie di transizione e collegamenti paralleli tra aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo. |
NESSUNO |
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La DG ECHO e EuropeAid hanno adattato i propri strumenti umanitari, inserendo un capitolo sulle strategie di uscita e l’approccio CARS. |
In pratica le strategie di uscita e transizione non sono formalizzate né documentate. Per esempio i criteri di uscita non sono definiti, non viene indicata la quantità di personale minima necessaria per garantire la transizione, non è previsto un processo di comunicazione, né sono menzionati gli indicatori che darebbero luogo all’uscita. |
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I nuovi orientamenti in materia di sostegno al bilancio pubblicati nel settembre 2012 (e non modificati nel 2017) contemplano contratti di potenziamento istituzionale che offrono ai paesi la possibilità di fruire di sostegno per il potenziamento delle capacità con particolare riguardo alle principali funzioni di gestione delle finanze pubbliche. |
NESSUNO |
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Il piano d’azione per la riforma nella gestione delle finanze pubbliche che figura tra i requisiti previsti dai contratti di potenziamento istituzionale costituisce la base per il monitoraggio della riforma della gestione delle finanze pubbliche con parametri corredati di un termine, segnalati regolarmente in ogni valutazione di ammissibilità dei dossier di esborso. |
NESSUNO |
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L’auspicio che, nel breve termine, la riforma della gestione delle finanze pubbliche tuteli i fondi dell’UE da sprechi, dispersioni e inefficienze è stato inserito nella tabella di monitoraggio della gestione delle finanze pubbliche contenuta negli orientamenti in materia di sostegno al bilancio. Per Haiti è stata emanata una dichiarazione del dialogo tripartito (parlamento — amministrazioni pubbliche — società civile) che impegna i partner a varare riforme nel breve termine per salvaguardare i fondi UE. |
NESSUNO |
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Il modello della procedura per garantire la continuità operativa è stato aggiornato inserendovi disposizioni per la ridistribuzione del personale in situazioni di emergenza. |
NESSUNO |
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14 |
RS 16/2014 |
L’efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d’investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell’UE (azioni esterne) |
Sono stati adottati nuovi orientamenti per le operazioni di combinazione ed è stato elaborato il relativo modulo di domanda. Il personale viene periodicamente formato sulla loro applicazione. |
NESSUNO |
Il ruolo dei servizi della Commissione e delle delegazioni dell’UE in particolare è chiaramente specificato negli orientamenti. |
NESSUNO |
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La nuova procedura di presentazione della domanda garantisce la completezza delle informazioni, la maturità e il valore aggiunto dei progetti di combinazione. |
NESSUNO |
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La fase dell’approvazione provvisoria dei progetti è stata eliminata, abbreviando così la durata del processo di approvazione. |
NESSUNO |
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Nel nuovo modello per l’accordo di delega e la convenzione di sovvenzione valutata nell’ambito del pilastro (PAGODA), il calendario dei pagamenti è adattato in modo che i prefinanziamenti erogati tengano conto degli impegni del periodo precedente. |
NESSUNO |
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Con PAGODA la Commissione attua un quadro di misurazione dei risultati dotato di indicatori per monitorare la sovvenzione UE. |
NESSUNO |
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Il ruolo della delegazione dell’UE è chiaramente descritto negli orientamenti. |
NESSUNO |
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La metodologia del monitoraggio orientato ai risultati è elaborata e applicata secondo un progetto pilota. |
NESSUNO |
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Con il nuovo AP e PAGODA la visibilità è integrata nel modulo di domanda e nel successivo contratto. |
NESSUNO |
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15 |
RS 18/2014 |
I sistemi di valutazione e monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid (azioni esterne) |
Il modulo informatico EVAL fornisce informazioni immediate sulle risorse finanziarie necessarie per le valutazioni.Il modulo di monitoraggio orientato ai risultati (MOR) offre informazioni sui progetti che possono essere monitorati nei limiti del bilancio assegnato ai contraenti.Attività di assegnazione del personale come WLAD, WLAHQ e OPTIMUS valutano regolarmente le esigenze in termini di risorse umane e propongono i relativi aggiustamenti. |
Non è stato chiaramente dimostrato come l’assegnazione delle risorse umane, in particolare tra il MOR e le valutazioni, sia stata garantita nell’ambito di WLAD, WLAHQ e OPTIMUS. Non vi sono informazioni sul personale interessato, come specificato nella relazione della Corte. |
Sono stati definiti chiari criteri di selezione per le valutazioni, cercando di garantire una copertura adeguata dei progetti pertinenti. Si tiene conto della complementarità tra il MOR e le valutazioni nella fase di pianificazione e nella progettazione dei moduli informatici EVAL e MOR. |
Vi è carenza di documentazione delle modalità in cui i criteri di selezione sono stati applicati nello stabilire i singoli piani di valutazione (esempi) da parte delle delegazioni e a livello di sede centrale. |
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La DG DEVCO ha adottato importanti misure per migliorare il proprio sistema di supervisione delle valutazioni e rendicontazione: un’analisi delle valutazioni dei progetti del 2015, l’impiego del modulo informatico EVAL e la firma del contratto per il servizio di assistenza alla valutazione. |
Tale contratto, aggiudicato solo nel dicembre 2016, è ancora in fase di avvio. Sono perciò necessari ulteriori sforzi per attuare integralmente le raccomandazioni della Corte, soprattutto per quanto riguarda l’analisi delle cause dei ritardi delle valutazioni e le misure adottate per eliminarle. Scarsa efficacia nella presentazione dei piani di monitoraggio e valutazione da parte delle delegazioni. |
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La supervisione delle attività di valutazione è sottoposta attualmente a un notevole miglioramento, grazie all’attuazione del contratto per il servizio di assistenza alla valutazione, firmato nel dicembre 2016. Il modulo informatico EVAL è diventato operativo nel settembre 2016 e la DG DEVCO ne ha reso obbligatorio l’utilizzo. |
NESSUNO |
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Sono disponibili orientamenti aggiornati ed esaustivi per quanto riguarda la garanzia di qualità per il MOR e le valutazioni. I moduli informatici EVAL e MOR contengono funzionalità che favoriscono un esauriente processo di garanzia della qualità. Ci sono esempi ben documentati del minuzioso lavoro svolto dalla DG DEVCO e dai suoi contraenti esterni per garantire la qualità delle relazioni MOR. È iniziata l’attuazione del contratto per il servizio di assistenza alla valutazione che comprende il miglioramento della griglia di valutazione della qualità; la relativa documentazione è contenuta nella relazione di avvio. |
NESSUNO |
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Ci sono esempi della meticolosa garanzia della qualità applicata dalla DG DEVCO al MOR e alle relazioni di valutazione. Il sistema della garanzia della qualità è migliorato anche se il coinvolgimento del servizio di assistenza alla valutazione nel sistema deve ancora essere definito con chiarezza. Per le relazioni MOR esiste un controllo sistematico attuato da un contraente esterno e approvato dalla DG DEVCO. Per le valutazioni il nuovo strumento informatico EVAL ha integrato un controllo obbligatorio di garanzia della qualità per le relazioni. |
NESSUNO |
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Il pacchetto «Legiferare meglio» e le istruzioni per i documenti d’azione sottolineano l’esigenza di introdurre obiettivi SMART e indicatori RACER, con valori di riferimento e valori-obiettivo. In pratica la DG DEVCO ha dimostrato la volontà di rivedere i documenti d’azione dei programmi per garantire il rispetto degli orientamenti citati e della raccomandazione della Corte. |
NESSUNO |
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La DG DEVCO ha migliorato il proprio sistema di valutazione, definendo chiaramente i criteri di selezione e garantendo una copertura ragionevole dei progetti e dei programmi (cfr. raccomandazione 4.3). I nuovi documenti di azione instaurano un nesso tra obiettivi generali e impatti previsti e vi sono esempi della progettazione di indicatori chiari. Il quadro per la valutazione dell’impatto è stato precisato con l’adozione del quadro dei risultati dell’UE in materia di cooperazione internazionale e sviluppo, nel marzo 2015, in linea con il programma di cambiamento. |
Non è ancora in vigore un meccanismo sistematico per la raccolta di dati sui risultati dei programmi fino ad almeno tre anni dal loro completamento, che dimostri chiaramente l’impatto e la sostenibilità dei risultati raggiunti. È ancora da accertare l’incremento nella percentuale di valutazioni ex post, necessarie per dimostrare i risultati di più lungo periodo come gli impatti. Nell’ottobre 2016 sono state segnalate alla DG DEVCO («Esame delle valutazioni strategiche») debolezze nei dati concernenti i risultati in materia di sviluppo e nei meccanismi di apprendimento degli insegnamenti. |
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Nel 2014 l’indicatore chiave di performance 19 ha segnalato un sensibile incremento rispetto all’anno precedente e una tendenza all’aumento anche per il 2016. Il miglioramento dei criteri di selezione per le valutazioni dei progetti favorisce una migliore rappresentatività della popolazione e il conseguimento di un valore aggiunto più elevato con limitate risorse. La Commissione ha compiuto un’analisi e ha concluso che l’incremento del numero di valutazioni ex post non avrebbe necessariamente migliorato la qualità delle informazioni sui risultati; inoltre sarebbe risultato costoso, mentre le risorse per la valutazione sono limitate. La DG DEVCO ha migliorato i criteri di selezione per le valutazioni dei progetti e ha incrementato la percentuale di tutte le valutazioni (intermedie, finali ed ex post). |
Essa non ha dimostrato l’incremento delle valutazioni ex post benché alcuni miglioramenti siano stati ottenuti con modalità alternative. |
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È stato preparato un esame delle valutazioni strategiche della DG DEVCO per il periodo 2006-2016 in modo da contribuire all’aggiornamento della politica dell’UE per la cooperazione allo sviluppo (relazione finale nell’ottobre 2016). In alcuni casi un follow-up di un anno sembra sufficiente per ottenere risultati positivi in termini di attuazione. In altri casi vengono pianificate valutazione strategiche di follow-up oppure si dà seguito alle raccomandazioni dopo più di un anno. È stata creata una task force ed è stata introdotta una nuova dinamica concernente l’unità di gestione delle conoscenze della DG DEVCO: si prevede quindi di concretizzare i miglioramenti in corso nei prossimi anni. |
Non esiste un meccanismo sistematico per dare seguito ai piani d’azione delle raccomandazioni sulle valutazioni strategiche per più di un anno, per quanto riguarda la fiche contradictoire. Il modulo informatico EVAL non comprende ancora valutazioni strategiche. |
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Seguendo le prescrizioni della raccomandazione della Corte, la DG DEVCO ha sviluppato un modulo informatico (EVAL) che funge da banca dati e da strumento di gestione. |
NESSUNO |
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RS 2/2014 |
I regimi di scambi preferenziali sono gestiti in modo adeguato? (risorse proprie) |
La DG TRADE ha elaborato una versione riveduta del manuale sulle valutazioni d’impatto sulla sostenibilità. Per quanto riguarda la strategia della DG TRADE, per tutti i principali accordi commerciali sono state effettuate valutazioni d’impatto e valutazioni d’impatto sulla sostenibilità. |
NESSUNO |
La DG TRADE dispone di un memorandum d’intesa aggiornato con Eurostat e di un accordo amministrativo con il Centro comune di ricerca per il GTAP-UE. L’Eurostat partecipa attivamente ai gruppi direttivi interservizi per le valutazioni d’impatto sulla sostenibilità. |
NESSUNO |
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La DG TRADE ha aggiornato i piani di valutazione ed effettua in maniera più sistematica valutazioni ex-post, che comprendono anche stime delle entrate perse. |
NESSUNO |
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La DG TRADE ha presentato due relazioni sugli effetti del sistema. |
L’esame intermedio del sistema di preferenze generalizzate, presentato ai legislatori come richiesto dalla base giuridica (articolo 40 del regolamento (UE) n. 978/2012) sarà pronto, secondo le previsioni, solo alla fine di giugno 2018. |
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RS 15/2014 |
Il Fondo per le frontiere esterne ha favorito la solidarietà finanziaria, ma necessita di una migliore misurazione dei risultati e deve fornire ulteriore valore aggiunto (crescita intelligente e inclusiva) |
Sono stati adottati atti giuridici che comprendono indicatori pertinenti e misurabili. Sono stati elaborati orientamenti e norme per un approccio e un utilizzo uniforme. |
Restano da completare e adottare alcune relazioni e documenti. |
Sono stati organizzati seminari per gli Stati membri e altre forme di cooperazione consolare. |
La Commissione dovrebbe continuare a collaborare con gli Stati membri per istituire centri comuni per la presentazione delle domande di visto. |
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È stata istituita una piattaforma per lo scambio costante e tempestivo di documenti e informazioni. Sono state migliorate e affinate la cooperazione e la consultazione. |
NESSUNO |
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Per rafforzare la capacità amministrativa sono state organizzate varie attività. |
La condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri migliorerebbe l’attuazione del Fondo Asilo, migrazione e integrazione e del Fondo sicurezza interna. |
RISPOSTE DELLA COMMISSIONE
RS 04-2014: «L'integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale»
Le versioni finali approvate dei secondi piani di gestione dei bacini idrografici sono in ritardo e ancora in sospeso. L'ulteriore integrazione dei meccanismi nello sviluppo rurale è ancora in sospeso.
Risposta: la Commissione concorda che la valutazione dei secondi piani di gestione dei bacini idrografici (PGBI) è ancora in sospeso, tuttavia intende comunque anticipare la rispettiva relazione della Commissione ben prima della scadenza legale del dicembre 2018. In ogni caso, sulla base di una valutazione ad hoc delle parti pertinenti, le informazioni fornite in tali piani sono state effettivamente utilizzate per garantire il rispetto delle condizionalità ex ante in materia di risorse idriche nei programmi di sviluppo rurale. Di conseguenza, la Commissione ritiene che siano state garantite le condizioni minime per l'attuazione della DQA prima di impegnare fondi per lo sviluppo rurale, ossia la fissazione dei prezzi dell'acqua, nonché una serie di criteri di ammissibilità per gli investimenti nel settore dell'irrigazione. Pertanto, la Commissione considera la raccomandazione attuata in relazione alla politica di sviluppo rurale.
I miglioramenti effettivi nella valutazione delle pressioni esercitate sulle risorse idriche dalle pratiche agricole sono ancora in sospeso e sono già state individuate lacune nelle pratiche di rendicontazione effettive attuate dagli Stati membri.
Risposta: la Commissione conferma che sono in corso lavori sugli orientamenti per la valutazione degli impatti dei PSR attraverso le valutazioni da presentare nelle relazioni annuali 2019.
Ciò include due indicatori di impatto per valutare le pressioni sulle risorse idriche esercitate dalle pratiche agricole.
Tali medesimi indicatori saranno esaminati nelle valutazioni ex post dei PSR per il periodo 2014-2020, per le quali saranno forniti orientamenti.
RS 08-2014: «La Commissione ha gestito in maniera efficace l'integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico?»
Taluni Stati membri non hanno comunicato le informazioni di base sui nuovi regimi di pagamenti diretti in tempo utile alla Commissione indebolendo così la capacità di monitoraggio di quest'ultima. I suoi audit sui diritti all'aiuto mostrano margini di miglioramento.
Risposta: a seguito di tale constatazione, la Commissione ha modificato il proprio approccio in maniera da garantire maggiore attenzione alla verifica e alla convalida dei calcoli centrali e dei controlli interni applicati. Tutti gli audit avviati/da avviare a partire dalla seconda metà del 2017 sono interessati da tale modifica. Sono già stati completati 3 audit (SE, IT e UK–Scozia). La relazione di audit NAC/2017/002/SE è stata appena inviata alla Corte, in data 20.4.2018. Si prevede che la relazione di audit per IT sia comunque inviata questo mese.
Non sono disponibili dati a livello di Commissione sui recuperi da effettuare a livello di Stati membri in relazione alla rettifica di diritti all'aiuto del regime di pagamento unico/di base (RPU/RPB) indebitamente assegnati e pagamenti erroneamente calcolati.
Risposta: conformemente al diritto dell'Unione, spetta agli Stati membri effettuare recuperi dai beneficiari. Inoltre, gli Stati membri riferiscono in merito a tali recuperi per beneficiario e senza specificare i motivi che hanno portato a determinare l'esistenza dell'irregolarità che ha portato all'avvio delle attività di recupero. (È possibile che il medesimo beneficiario presenti diverse inosservanze nel contesto di misure di sostegno diverse). La Commissione applica rettifiche finanziarie per mancanza di dovuta diligenza nel perseguire i recuperi. Tali rettifiche si basano sull'analisi della gestione delle procedure di recupero da parte degli Stati membri, registrata conformemente ai requisiti di legge, ossia per beneficiario, senza una ripartizione in base alle diverse ragioni del pagamento indebito. La Corte è invitata a tenere conto del quadro definito nella legislazione applicabile.
I criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori non fanno alcun riferimento all'accuratezza e alla validità dei diritti all'aiuto. Inoltre, la metodologia e gli orientamenti della Commissione che determinano il lavoro degli organismi di certificazione sui diritti all'aiuto sono incompleti.
Risposta: i criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori sono redatti senza fornire un elenco di tutti i tipi di controlli che devono essere effettuati. I criteri di riconoscimento sono redatti in maniera generale, senza alcun riferimento ad alcuna misura di sostegno. Nel contempo, nella normativa UE è chiaramente previsto che gli organismi pagatori devono assicurare di «fissare l'importo da erogare a un beneficiario conformemente alla normativa dell'Unione» [allegato I, parte 1, lettera A, punto i), del regolamento (UE) n. 907/2014]. La Commissione ritiene che il sistema esistente sia solido e produca buoni risultati, tenendo anche conto del tasso di errore molto basso per i pagamenti diretti (inferiore alla soglia di rilevanza di cui alla relazione annuale della Corte sull'esercizio 2016). Per quanto riguarda il lavoro degli organismi di certificazione, la Commissione ritiene inoltre che gli attuali orientamenti che definiscono gli obblighi degli stessi siano chiari e completi, pertanto il quadro fornito è ritenuto sufficiente.
Gli orientamenti della Commissione non possono essere troppo prescrittivi, in quanto gli organismi di certificazione sono revisori qualificati e, in conformità con le norme in materia di revisione accettate a livello internazionale, devono utilizzare il loro giudizio professionale nello svolgimento del lavoro di certificazione.
RS 09-2014: «Il sostegno dell'UE agli investimenti e alla promozione nel settore vitivinicolo è gestito in maniera soddisfacente e il suo contributo alla competitività dei vini dell'Unione è dimostrato?»
L'introduzione da parte della Commissione di chiarimenti e priorità può migliorare solo in parte la situazione in quanto tali misure non impediscono un sostegno a termine relativamente lungo (fino a cinque anni) a favore dei medesimi beneficiari negli stessi mercati di destinazione nei paesi terzi.
Avendo respinto la raccomandazione, la Commissione non intende attuare pienamente la presente raccomandazione. Di conseguenza, i rischi individuati dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale n. 9/2014 continuano a persistere.
Risposta: la Commissione ritiene che, una volta che un operatore abbia beneficiato del sostegno a favore di un'operazione di promozione sul mercato di un paese terzo per un periodo di 3 o eventualmente 5 anni, tale operatore non può più beneficiare del sostegno per la medesima operazione nello stesso mercato, nemmeno in un periodo di programmazione successivo. Tale concetto è stato spiegato in maniera chiara in una lettera inviata a uno Stato membro a gennaio ed è stata discussa in seno alla commissione per il vino a marzo di quest'anno.
RS 22/2014: «Applicare il principio dell'economicità — tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE»
Dato che gli orientamenti non costituiscono un documento vincolante e obbligatorio da seguire, la Commissione non può sapere quanti Stati membri/regioni li abbiano effettivamente utilizzati per migliorare i loro sistemi di controllo.
In totale, tra il mese di febbraio del 2015 e il mese di gennaio del 2016, la RESR ha organizzato soltanto tre sessioni di formazione in relazione alla ragionevolezza dei costi e alle opzioni semplificate in materia di costi. Essendovi 118 PSR, sussiste il rischio che la Commissione possa dover fare di più per assicurare che ogni Stato membro/regione abbia la possibilità di partecipare o abbia partecipato a tali sessioni di formazione.
La piattaforma di condivisione delle buone pratiche della RESR potrebbe essere sviluppata aggiungendo esempi di buone procedure amministrative come quelle sulla ragionevolezza dei costi.
Risposta: la Commissione ritiene che la presente raccomandazione sia stata attuata. La Commissione ha descritto le diverse occasioni nelle quali i temi in questione sono discussi con gli Stati membri, nonché le recenti modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Su richiesta degli Stati membri, il documento di orientamento sui controlli e sulle sanzioni sarà aggiornato nel corso del 2018.
RS 23/2014: «Errori nella spesa per lo sviluppo rurale: quali sono le cause e in che modo sono stati affrontati?»
Le relazioni di attuazione che devono essere inviate dagli Stati membri entro il 30 giugno 2017 forniranno alla Commissione l'opportunità di ottenere una visione aggiornata e maggiormente approfondita sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale.
Risposta: la relazione annuale migliorata di attuazione per i programmi di sviluppo rurale da introdurre nel 2019 includerà ulteriori informazioni concernenti l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale.
La Commissione si impegna a valutare la concezione della politica e la necessità costante di ciascuna misura di sostegno sulla base dei risultati dell'attuazione del programma per il periodo di programmazione 2014–2020, prima di presentare proposte per il prossimo periodo di programmazione.
Risposta: la Commissione si è impegnata ad analizzare possibili opportunità di miglioramento della performance della politica di sviluppo rurale nel suo complesso. Le riflessioni a tale riguardo sono già state avviate nel contesto della preparazione della comunicazione della Commissione sulla modernizzazione e la semplificazione della PAC.
RS 24/2014: «Il sostegno dell'UE alla prevenzione di danni a foreste causati da incendi e calamità naturali e alla ricostituzione del potenziale forestale è gestito bene?»
Il completamento di una serie di criteri di base a livello europeo, come raccomandato dalla Corte, è ancora in sospeso/in fase di sviluppo.
Risposta: la Commissione concorda che l'attuazione della raccomandazione è in corso. La Commissione ha avviato la consultazione con il gruppo di esperti della Commissione sugli incendi boschivi al fine di stabilire criteri comuni. Dato che i tipi di foresta, la vulnerabilità agli incendi, le condizioni geografiche e climatiche e i livelli di pericolo di incendi sono molto diversi all'interno dell'UE, si tratta di un esercizio congiunto con servizi diversi della Commissione e gli Stati membri coinvolti. Sembra che i risultati possano essere attesi entro la fine del 2018. La DG ENV, unitamente al JRC, è competente per questa domanda dato che funge da capofila del gruppo di esperti in materia di incendi boschivi.
Una valutazione dell'efficacia delle azioni è ancora in sospeso a causa del fatto che la maggior parte dei progetti finanziati nel contesto del nuovo periodo di programmazione non sono ancora stati finalizzati o sottoposti ad audit.
Risposta: la Commissione ha considerato tale raccomandazione come attuata. Le azioni intraprese dalla Commissione, ivi comprese, tra le altre. le verifiche della conformità in corso sui sistemi di controllo degli Stati membri e il monitoraggio dei piani di azione relativi a carenze individuate, sono ritenute efficaci. Tali azioni mirano a risolvere eventuali sfide note concernenti l'attuazione delle misure e saranno in corso fino alla fine dell'attuale periodo di programmazione. Di conseguenza, una valutazione finale dell'efficacia di queste azioni non è ancora possibile.
La Commissione ha confermato nelle raccomandazioni che la sua attuazione «può essere completata soltanto nel 2019».
Di conseguenza, sussiste il rischio che le carenze individuate nella relazione speciale n. 24/2014 relative al monitoraggio possano persistere nel periodo 2014-2020 se i nuovi strumenti di monitoraggio proposti non avranno ancora migliorato il quadro di monitoraggio per questo specifico sostegno, come temuto dalla Corte nelle conclusioni (paragrafo 81) della relazione speciale n. 24/2014.
Risposta: la relazione annuale migliorata di attuazione per i programmi di sviluppo rurale da introdurre nel 2019 includerà ulteriori informazioni concernenti l'attuazione della misura in linea con gli obiettivi specifici.
RS 01-2014: Efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano finanziati dall'UE
La Commissione avrebbe potuto chiedere indicatori di risultato per i progetti di trasporto urbano nel processo di negoziazione, tuttavia poiché non vi sono indicatori di risultato predefiniti obbligatori nel contesto del FESR, non tutti i programmi operativi che presentano progetti di trasporto urbano hanno definito tali indicatori.
Non vi sono indicatori a livello dei progetti stessi e non vi è alcun indicatore relativo alla qualità dei servizi e al livello di soddisfazione degli utenti; l'uso di sondaggi sulla soddisfazione degli utenti non è sistematico e non è obbligatorio.
Risposta: gli indicatori di risultato inclusi nei programmi 2014-2020 sono stati selezionati tenendo conto dei problemi che devono essere affrontati dal programma, della direzione del cambiamento desiderato e della situazione da raggiungere (obiettivo). Di conseguenza, è possibile che, quando l'obiettivo generale di interventi complessi, compresi investimenti limitati nel trasporto urbano, era l'efficienza energetica o la riduzione delle emissioni di particolato, le autorità di gestione non abbiano selezionato l'indicatore di risultato che si riferiva direttamente all'uso dei trasporti pubblici, in quanto ritenuto non pertinente agli obiettivi del programma. Tale aspetto è incentivato anche per limitare l'onere amministrativo relativo alla ricerca di cofinanziamenti.
Tutti i progetti dispongono dei loro indicatori specifici per progetto al momento della presentazione della domanda di finanziamenti UE. Le modalità per la loro inclusione sono lasciate alla discrezione degli Stati membri e dipendono da approcci nazionali. Le applicazioni di progetto rivelano molte informazioni sulle realizzazioni attese dai progetti (riduzioni delle emissioni di gas serra e miglioramento della qualità locale dell'aria, riduzione della congestione, riduzione dei tempi di viaggio e degli incidenti e altre esternalità del settore dei trasporti).
La Commissione ritiene che le azioni a livello di UE siano proporzionate. Di conseguenza, il ricorso a «sondaggi sulla soddisfazione degli utenti» è raccomandato per i progetti nei quali, sulla base delle previsioni della domanda e dell'analisi costi-benefici, vi è una reale necessità di monitorare tali aspetti per garantire un uso ottimale dell'infrastruttura e la redditività economica del progetto. Per i progetti che riguardano ad esempio l'ammodernamento dei servizi tramviari esistenti su tragitti esistenti e dove esiste già una domanda sufficiente, la presenza di un sondaggio sulla soddisfazione degli utenti potrebbe essere percepita come eccessiva.
In ogni caso, né il tasso di utilizzo né i benefici sono inclusi nelle convenzioni di sovvenzione e misurati per ciascun progetto.
Data la mancanza di indicatori di risultato predefiniti nel regolamento FESR, per settore, non esistono ancora norme unificate per misurare la performance dei trasporti urbani per il periodo di programmazione 2014-2020.
Risposta: gli obblighi di monitoraggio degli Stati membri si riferiscono al livello degli assi prioritari. Le modalità di tale monitoraggio sono lasciate alla discrezione degli Stati membri in quanto le informazioni possono essere raccolte dai beneficiari o da valutazioni dell'impatto, fornite dalle autorità di gestione. Soprattutto per i progetti relativi ai trasporti pubblici, la seconda opzione può essere più efficiente, in particolare se esistono più progetti finanziati dall'UE realizzati nella medesima città.
Non esiste ancora alcuna misurazione a livello di singolo progetto, che è invece ciò che le raccomandazioni richiedono.
Data la mancanza di indicatori di risultato predefiniti nel regolamento FESR, per settore, non esistono ancora norme unificate per misurare la performance dei trasporti urbani per il periodo di programmazione 2014-2020.
Risposta: il sistema di monitoraggio è stato concepito per consentire la misurazione a livello di programmi. Una serie di indicatori predefiniti è stata inclusa nella base giuridica per misurare i progressi a livello di realizzazioni, tuttavia gli organi legislativi non hanno adottato decisioni in merito a nessuna di tali proposte a livello di indicatori di risultato. Tuttavia, tali indicatori di risultato avrebbero potuto essere proposti come indicatori di risultato specifici del programma, ma non risultare aggregabili a livello UE a causa delle differenze nelle definizioni degli indicatori. Questo approccio è proporzionato alla luce del fatto che la misurazione dei risultati dei progetti in materia di trasporti urbani può variare da una città all'altra anche all'interno di un medesimo Stato membro.
RS 07-2014: «Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ha sostenuto con successo lo sviluppo degli incubatori di imprese?»
Non esiste alcuna prova del fatto che il processo di incubazione inizi sempre con un programma di incubazione personalizzato, dettagliato, la cui attuazione è oggetto di seguito, né che sia sempre effettuata una valutazione del conseguimento degli obiettivi dell'impresa.
Non esistono ancora orientamenti esaustivi rivolti agli Stati membri i quali richiedano esplicitamente che tutte le condizioni per il cofinanziamento dell'UE degli incubatori di imprese, come raccomandato dalla Corte dei conti europea, siano inserite in tutti i programmi operativi nazionali che prevedono il ricorso a tali incubatori.
Risposta: gli Stati membri sono informati della relazione speciale n. 7/2014 e delle raccomandazioni in essa contenute. La Commissione ha raccomandato l'inclusione in taluni programmi operativi di disposizioni sulla necessità di prestare attenzione ai programmi di incubazione, sulla necessità di accompagnare le PMI nei loro primi anni di attività e sull'obbligo di fornire sostegno per la fattibilità alle start-up, programmi di tutoraggio (mentoring) e formazione.
Nel contesto della gestione concorrente, la Commissione monitora l'attuazione dei programmi ma non quella dei singoli progetti. Spetta alle autorità nazionali selezionare i progetti di sostegno che meglio contribuiscono agli obiettivi del programma in questione e richiedere al potenziale beneficiario la preparazione di un programma di incubazione dettagliato e personalizzato per ciascuna impresa cliente. Di conseguenza, dette autorità dovrebbero introdurre obbligazioni contrattuali adeguate per i beneficiari nelle convenzioni di sovvenzione, tali da fornire loro la garanzia che le realizzazioni e i risultati auspicati saranno conseguiti dalle operazioni selezionate.
La Commissione ha prodotto una serie completa di guide tematiche relative all'attuazione dell'obiettivo tematico 1 sul rafforzamento della ricerca e dell'innovazione, tra le quali: innovazione di servizi, industrie creative, collegamento delle università alla crescita regionale, incubatori basati sull'innovazione, Connecting Smart and Sustainable Growth through Smart Specialisation (Collegamento della crescita intelligente e sostenibile attraverso la specializzazione intelligente). Tali guide sono state ampiamente promosse dalla Commissione e sono disponibili all'indirizzo: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide
Tali guide tematiche sono state altresì suggerite come ulteriori letture nel documento Guidance on Ex ante Conditionalities for the European Structural and Investment Funds Part II (Orientamenti sulle condizionalità ex ante per i fondi strutturali e di investimento europei parte II) e il loro rispetto è stato raccomandato, in ragione del ruolo consultivo della Commissione, nei comitati di sorveglianza dei programmi operativi.
Offrire servizi di incubazione anche a imprese non residenti non è ancora una condizione per il cofinanziamento UE degli incubatori di imprese in tutti gli Stati membri.
Non esistono ancora orientamenti esaustivi rivolti agli Stati membri i quali richiedano esplicitamente che tutte le condizioni per il cofinanziamento dell'UE degli incubatori di imprese, come raccomandato dalla Corte dei conti europea, siano inserite in tutti i programmi operativi nazionali che prevedono il ricorso a tali incubatori.
Risposta: la Commissione ritiene che gli incubatori possano offrire i propri servizi anche a imprese non residenti, tuttavia soltanto negli Stati membri menzionati dalla Commissione come esempio, consentendo in tal modo al sostegno all'incubazione di avere un impatto maggiore sulla comunità imprenditoriale locale e migliorare le possibilità di collegamento in rete.
L'istituzione di tali sistemi di monitoraggio non è una condizione per il cofinanziamento, ma viene richiesta su base volontaria.
Risposta: nel contesto della gestione concorrente dei fondi strutturali, la Commissione non dispone di alcuna base giuridica sulla quale fondare la propria richiesta esplicita di inserimento di tale elemento nella procedura di progettazione. La Commissione sta raccomandando l'istituzione da parte degli incubatori di imprese che ricevono un cofinanziamento UE di un sistema di monitoraggio basato anche sui dati aziendali prodotti dai clienti che beneficiano di sostegno.
RS 12/2014: «Il FESR è efficace nel finanziare progetti che promuovono in modo diretto la biodiversità nell'ambito della strategia dell'UE per la biodiversità all'orizzonte 2020?»
La Commissione non monitora i programmi operativi nel dettaglio. Data la modalità di gestione, tale aspetto rimane una competenza a livello di Stati membri.
Risposta: la Commissione monitora l'attuazione dei programmi operativi attraverso i mezzi messi a sua disposizione dai regolamenti sottostanti: comitato di sorveglianza, relazione di attuazione annuale e finale, riunione di riesame annuale.
La Commissione discute le questioni riguardanti i progetti preparatori con gli Stati membri, tuttavia tali aspetti non sono sufficientemente considerati nei documenti di orientamento.
Risposta: la Commissione sottolinea che i documenti di orientamento pertinenti sono stati pubblicati prima della relazione speciale, in vista della preparazione dei programmi operativi negli Stati membri. La Commissione garantirà che la questione sia adeguatamente presa in considerazione nei documenti di orientamento per il quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020.
È ancora presto per valutare il processo nel suo complesso e quindi l'accuratezza del meccanismo.
Risposta: i dati finanziari in base alle categorie di spesa, compresa la ponderazione per la biodiversità, sono accessibili al pubblico nel catalogo del portale Open Data dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE). Non è possibile condurre un'analisi ex post e quindi valutare l'accuratezza della metodologia di tracciabilità della biodiversità, prima che venga eseguita una parte importante del bilancio.
RS 20/2014: «Il sostegno del FESR alle PMI nel settore del commercio elettronico è stato efficace?»
A livello di Stati membri sono necessari ulteriori orientamenti e lo svolgimento di controlli al fine di assicurarsi che i sistemi di monitoraggio e informazione messi in atto forniscano dati affidabili e tempestivi sui progressi e sulla performance dei programmi operativi.
Risposta: ai sensi dell'articolo 50 del regolamento sulle disposizioni comuni, per il periodo di programmazione 2014-2020 gli Stati membri devono presentare una relazione annuale di attuazione di ciascun programma. Tali relazioni contengono informazioni, tra l'altro, su indicatori comuni e specifici per programma e valori-obiettivo quantificati. La Commissione effettua una valutazione approfondita delle informazioni fornite in tali relazioni e, in caso di dubbi sull'affidabilità e la tempestività dei dati forniti, le relazioni sono rinviate agli Stati membri per eventuali modifiche.
Inoltre, la Commissione e gli Stati membri stanno effettuando verifiche sull'affidabilità dei dati sulla performance. Dati inattendibili saranno considerati come una carenza del sistema di gestione e controllo e potrebbero portare a rettifiche finanziarie. Nel 2017 la Commissione ha effettuato 9 audit sull'affidabilità dei dati. Poiché l'attuazione è appena agli inizi, gli audit della Commissione si sono concentrati sulla creazione dei sistemi per l'acquisizione e la comunicazione dei dati sulla performance. Di conseguenza, tali audit possono essere considerati come azioni preventive e sforzi di sviluppo di capacità da parte della Commissione. Le autorità di audit riferiranno eventuali carenze nell'affidabilità dei dati sulla performance anche nel contesto del loro lavoro e dell'affidabilità annuale fornita, con il progredire dell'attuazione.
Come annunciato, la Commissione non ha proposto indicatori standard pertinenti per gli obiettivi strategici dell'UE in materia di commercio elettronico.
Risposta: nel periodo 2014-2020 l'uso di «indicatori comuni» è diventato obbligatorio laddove pertinente. Lo sviluppo del commercio elettronico nelle PMI è soltanto un possibile tipo di intervento nel contesto degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Il sostegno limitato assegnato dagli Stati membri a questo tipo di intervento nel precedente periodo di programmazione non giustificava l'istituzione di un «indicatore comune» in questo settore. Per il periodo successivo al 2020, la Commissione esaminerà possibili modalità per migliorare l'insieme degli indicatori dei programmi, in particolare lo sviluppo di «indicatori comuni». Tuttavia, i programmi operativi che finanziano lo sviluppo del commercio elettronico nelle PMI sono liberi di definire indicatori specifici pertinenti per l'intervento in questione. Gli indicatori, come parte dei programmi operativi, sono stati negoziati e alla fine adottati dalla Commissione.
La Commissione non ha imposto la definizione nelle convenzioni di sovvenzione di una serie minima di indicatori solidi con obiettivi correlati.
Risposta: nel contesto della gestione concorrente, la Commissione monitora l'attuazione dei programmi ma non quella dei singoli progetti. Spetta alle autorità nazionali selezionare i progetti di sostegno che meglio contribuiscono agli obiettivi del programma in questione. Di conseguenza, dette autorità dovrebbero introdurre obbligazioni contrattuali adeguate per i beneficiari nelle convenzioni di sovvenzione, tali da fornire loro la garanzia che le realizzazioni e i risultati auspicati saranno conseguiti dalle operazioni selezionate in maniera tale da raggiungere gli indicatori di obiettivo a livello di priorità/programma operativo.
RS 21/2014: «Le infrastrutture aeroportuali finanziate dall'UE: un impiego non ottimale delle risorse»
Sussiste un rischio maggiore che, con la revisione del regolamento generale di esenzione per categoria, gli Stati membri sfruttino l'opportunità di utilizzare finanziamenti pubblici a favore di aeroporti più piccoli e finanziariamente non sostenibili.
Risposta: la Commissione ritiene che le modifiche alla legislazione in materia di aiuti di Stato non abbiano alcun effetto diretto sulle modalità di assegnazione del cofinanziamento dell'UE nel contesto della politica di coesione.
RS 18/2014: «I sistemi di valutazione e monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid»
Si registra una mancanza di documentazione sulle modalità di applicazione dei criteri di selezione nella definizione di piani di valutazione individuali (esempi) da parte di delegazioni e a livello di servizi centrali.
Risposta: la Commissione concorda con tale valutazione e sta attualmente adottando misure per migliorare questo aspetto della pianificazione della valutazione.
Il contratto per il servizio di sostegno alla valutazione, aggiudicato soltanto nel mese di dicembre del 2016, è ancora in una fase iniziale. Di conseguenza sono necessari ulteriori sforzi per attuare pienamente la raccomandazione della Corte, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei motivi dei ritardi nelle valutazioni e le misure adottate per affrontarli.
Mancanza di efficacia nell'erogazione di piani di monitoraggio e valutazione da parte delle delegazioni.
Risposta: in effetti, i lavori del servizio di sostegno alla valutazione sono ancora nella loro fase iniziale. Sono già state adottate ulteriori analisi e misure correttive, come già dimostrato: la proficua collaborazione con le delegazioni UE e i servizi centrali ha consentito di raccogliere 85 piani OEP (che sostituiscono i piani di monitoraggio e valutazione) per il 2018, con un tasso di risposta del 91 % rispetto alle 93 delegazioni dell'UE contattate. La funzionalità per la codifica di tali piani è già disponibile in EVAL sin dalla fine del mese di marzo del 2018. Tutti i piani di tale tipo del 2018 saranno codificati dal servizio di sostegno alla valutazione in EVAL e nel 2019 saranno codificati direttamente dalle delegazioni e dalle unità stesse. Questa nuova funzionalità faciliterà l'analisi e il monitoraggio delle valutazioni effettuate dalle delegazioni e dalle unità presso i servizi centrali.
Non è ancora stato messo in atto un meccanismo sistematico di raccolta dei dati sui risultati dei programmi per almeno tre anni dopo il loro completamento volto a dimostrare chiaramente l'impatto e la sostenibilità dei risultati conseguiti.
Deve ancora essere dimostrato un aumento della percentuale di valutazioni ex post, necessario per dimostrare risultati a più lungo termine come ad esempio gli impatti.
Carenze nei dati sui risultati dello sviluppo e sui meccanismi relativi agli insegnamenti tratti sono state segnalate alla DG DEVCO nell'ottobre 2016 («Riesame delle valutazioni strategiche»).
Risposta: la Commissione non ha accolto questa raccomandazione inizialmente e continua a non essere d'accordo.
Per quanto riguarda l'aumento della percentuale di valutazione ex post, la Commissione ritiene che la valutazione sistematica ex post dei programmi non sia economicamente vantaggiosa in termini di utilità delle informazioni fornite. Le informazioni sui risultati a lungo termine degli interventi sono integrate nelle valutazioni strategiche svolte dalla Commissione che forniscono una visione migliore degli impatti degli interventi in una determinata area geografica o tematica.
Le valutazioni seguono i requisiti della nuova comunicazione del 2013 Strengthening the foundations of Smart Regulation — improving evaluation (Consolidare le basi della regolamentazione intelligente: migliorare la valutazione) [COM(2013) 686 final] e degli orientamenti per legiferare meglio pubblicati il 19 maggio 2015, i cui obiettivi sono, tra l'altro, promuovere una «cultura della valutazione» in seno alla Commissione, applicare il «primo principio di valutazione» come enunciato nella politica comune in materia di valutazione di DEVCO/SEAE, aumentare la trasparenza del processo di valutazione e l'utilizzo dei risultati. Nel 2016 la Commissione ha continuato a porre l'accento sul miglioramento della pianificazione e dell'attuazione della valutazione dei progetti: sono stati messi in produzione due strumenti principali (i piani di monitoraggio e valutazione e il modulo di valutazione) ed è stato stipulato un contratto con un gruppo esterno per servizi di sostegno.
La DG DEVCO non ha dimostrato un aumento delle valutazioni ex post, sebbene siano stati conseguiti miglioramenti attraverso metodi alternativi.
Risposta: nella sua risposta iniziale, la Commissione ha accolto questa raccomandazione a condizione che un'ulteriore analisi dimostrasse che un aumento delle valutazioni ex post fosse efficiente e utile. L'analisi svolta porta a concludere che un aumento della percentuale di valutazioni ex post non porterebbe necessariamente a informazioni migliori sui risultati dal momento che tali informazioni potrebbero non arrivare al momento più appropriato per il processo decisionale, mentre costituirebbe sicuramente un costo.
In linea con la raccomandazione della Corte dei conti europea e in seguito a tale analisi, la Commissione ha convenuto che era necessario un miglioramento della logica alla base dei progetti e delle valutazioni dei programmi: selezione in ciascuna fase (medio termine, finale, ex post) nel contesto dell'intero quadro di un programma nazionale, tenendo conto anche degli altri strumenti di rendicontazione (RFW) e degli obiettivi delle valutazioni (equilibrio tra responsabilizzazione e apprendimento). Sono state adottate misure al riguardo.
Le informazioni sui risultati a lungo termine degli interventi sono integrate nelle valutazioni strategiche svolte dalla DG DEVCO che forniscono una visione migliore degli impatti degli interventi in una determinata area geografica o tematica.
Non esiste un meccanismo sistematico per dare seguito ai piani di azione delle raccomandazioni di valutazioni strategiche per più di un anno per quanto concerne la «fiche contradictoire».
Il modulo EVAL del sistema informatico non include ancora valutazioni strategiche.
Risposta: sebbene alla «fiche contradictoire» sia dato seguito, con eccezioni, soltanto dopo un anno, la Commissione desidera sottolineare che il seguito e l'adozione dei risultati di una valutazione costituiscono un processo a lungo termine che va oltre lo strumento formale della «fiche contradictoire». Ciò include la partecipazione ai processi di programmazione e decisionali nei quali dovrebbero essere integrate informazioni relative alla valutazione.
ALLEGATO 3.3
RACCOMANDAZIONI AGLI STATI MEMBRI
Numero della relazione speciale |
Titolo della relazione speciale |
Numero e settore della raccomandazione agli Stati membri/sintesi |
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1/2017 |
Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000 |
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2/2017 |
La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della performance sempre più complesse |
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3/2017 |
Disoccupazione giovanile: le politiche dell’UE hanno migliorato la situazione? |
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6/2017 |
La risposta dell’UE alla crisi dei rifugiati: il «sistema basato sui punti di crisi» (hotspot approach) |
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8/2017 |
Controllo della pesca nell’UE: occorre intensificare gli sforzi |
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10/2017 |
Rendere più mirato il sostegno dell’UE ai giovani agricoltori per promuovere efficacemente il ricambio generazionale |
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12/2017 |
Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l’accesso all’acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti |
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13/2017 |
Un sistema unico europeo di gestione del traffico ferroviario: la scelta politica diventerà mai realtà? |
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16/2017 |
Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e maggiore focalizzazione sui risultati |
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18/2017 |
Il cielo unico europeo non è ancora una realtà, nonostante l’avvenuto cambiamento culturale |
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19/2017 |
Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un’applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell’UE |
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ALLEGATO 3.4
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LE QUESTIONI RELATIVE ALLA PERFORMANCE
Anno |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta della Commissione |
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Attuata integralmente |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2014 |
Raccomandazione 1: occorre che la strategia dell’UE e il QFP siano maggiormente allineati, in particolare per quanto riguarda i periodi di riferimento e le priorità. Ciò faciliterebbe l’introduzione di adeguate disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione, e faciliterebbe il compito della Commissione nel rendere conto in modo efficace riguardo al contributo fornito dal bilancio dell’UE alla strategia UE. La Commissione dovrebbe formulare proposte adeguate al legislatore per affrontare tale questione. |
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X |
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Raccomandazione 2: è necessario che gli obiettivi politici ad alto livello della strategia dell’UE siano tradotti in obiettivi operativi utili ai responsabili della gestione. Per la strategia che farà seguito a Europa 2020, la Commissione dovrebbe proporre al legislatore quanto segue:
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X |
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Raccomandazione 3: occorre quanto prima accrescere la focalizzazione sui risultati. La Commissione dovrebbe proporre al legislatore quanto segue:
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X |
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CAPITOLO 4
Entrate
INDICE
Introduzione | 4.1-4.4 |
Breve descrizione delle entrate | 4.2-4.3 |
Estensione e approccio dell’audit | 4.4 |
Regolarità delle operazioni | 4.5 |
Analisi delle relazioni annuali di attività e di altri elementi dei sistemi di controllo interno | 4.6-4.20 |
Il numero delle riserve RNL, delle riserve IVA e delle osservazioni aperte RPT rimane, nel complesso, invariato | 4.7-4.8 |
La Commissione ha continuato ad attuare il proprio piano pluriennale di verifica dei dati RNL ed ha compiuto progressi nel valutare l’incidenza della globalizzazione sui conti nazionali | 4.9-4.11 |
La gestione delle RPT da parte degli Stati membri presenta debolezze | 4.12-4.16 |
La lunga procedura per tutelare in modo efficace le entrate dell’UE è dovuta, fra l’altro, a un insufficiente monitoraggio dei flussi di importazione. | 4.17 |
Vi sono debolezze nelle verifiche riguardanti la risorsa propria basata sull’IVA | 4.18-4.19 |
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance | 4.20 |
Conclusione e raccomandazioni | 4.21-4.23 |
Conclusione | 4.21 |
Raccomandazioni | 4.22-4.23 |
Allegato 4.1 – |
Risultanze della verifica delle operazioni relative alle entrate |
Allegato 4.2 – |
Numero di riserve RNL, riserve IVA e osservazioni aperte RPT pendenti al 31.12.2017, per Stato membro |
Allegato 4.3 – |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per le entrate |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 4.1 – Entrate — Scomposizione per il 2017
(miliardi di euro)
Totale delle entrate 2017
(1)
139,7
Fonte: conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2017. |
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Breve descrizione delle entrate |
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Estensione e approccio dell’audit |
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REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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ANALISI DELLE RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E DI ALTRI ELEMENTI DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO |
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Il numero delle riserve RNL, delle riserve IVA e delle osservazioni aperte RPT rimane, nel complesso, invariato |
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La Commissione ha continuato ad attuare il proprio piano pluriennale di verifica dei dati RNL ed ha compiuto progressi nel valutare l’incidenza della globalizzazione sui conti nazionali |
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La gestione delle RPT da parte degli Stati membri presenta debolezze |
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La lunga procedura per tutelare in modo efficace le entrate dell’UE è dovuta, fra l’altro, a un insufficiente monitoraggio dei flussi di importazione. |
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Riquadro 4.2 — Sottovalutazione di importazioni di tessili e calzature dalla Cina: Si stima che la mancata introduzione, da parte del Regno Unito, dei necessari profili di rischio abbia comportato perdite di RPT significative |
Riquadro 4.2 — Sottovalutazione di importazioni di tessili e calzature dalla Cina: Si stima che la mancata introduzione, da parte del Regno Unito, dei necessari profili di rischio abbia comportato perdite di RPT significative |
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La Commissione, sin dal 2007, ha informato gli Stati membri dei rischi di frode relativi all’importazione di prodotti tessili e calzaturieri provenienti dalla Cina. Nel 2011, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di introdurre profili di rischio per tali importazioni. Altri Stati membri si sono alla fine conformati a detta richiesta. Di conseguenza, un notevole volume di tali importazioni irregolari è stato deviato verso il Regno Unito. |
Al ricevimento della relazione dell'OLAF pubblicata nel marzo 2017, la Commissione ha intrapreso un'azione decisa e immediata per accertare il volume delle perdite di RPT subite e ha sollecitato il Regno Unito ad agire immediatamente in modo da prevenire ulteriori perdite e a rendere disponibile l'importo stimato delle RPT non versato a seguito di tale omissione. Oltre alle due ispezioni RPT svolte nel maggio e nel novembre 2017 la DG Bilancio ha inviato due lettere di avvertimento al Regno Unito, il 24 marzo 2017 e il 28 luglio 2017. In seguito a tali avvertimenti ripetuti la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro il Regno Unito nel marzo 2018. |
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L’OLAF ha condotto un’indagine sulla determinazione del valore, da parte del Regno Unito, dei prodotti tessili e calzaturieri importati dalla Cina tra il 2015 e il 2017. L’indagine ha concluso che la sottovalutazione di tali importazioni ha comportato possibili perdite di RPT dell’ordine di 1,6 miliardi di euro per il periodo 2013-2016. |
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Nel 2017, la DG Bilancio ha effettuato due ispezioni in Regno Unito, concludendo che il paese non aveva adottato misure sufficienti per mitigare il rischio di una sottovalutazione di tali prodotti importati. |
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Infine, nel marzo 2018, la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione contro il Regno Unito, inviando una lettera di costituzione in mora. Tale procedura è stata avviata perché il Regno Unito non aveva adottato misure appropriate per mitigare il rischio di frode doganale tramite sottovalutazione, e rifiutava di rendere disponibili al bilancio dell’UE i dazi doganali evasi. |
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Si stima che l’importo di RPT evase ammonti a 2,2 miliardi di euro per il periodo 2013-2017, più eventuali interessi di mora. La sottovalutazione di tali prodotti importati potrebbe inoltre incidere sul calcolo delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché sui singoli contributi dei restanti Stati membri. |
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Vi sono debolezze nelle verifiche riguardanti la risorsa propria basata sull’IVA |
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Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance |
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CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusione |
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Raccomandazioni |
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RPT |
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La Commissione accetta la raccomandazione. La Commissione confida di ottenere a norma del codice doganale dell'Unione dati più dettagliati sulle importazioni entro la fine del 2020. Ciò permetterà anche un maggior ricorso a tecniche di data mining in modo da assistere gli Stati membri nel perfezionamento delle proprie attività di controllo. L'OLAF ha inoltre intrapreso ulteriori azioni investigative al riguardo, ancora in svolgimento in diversi Stati membri. Per quanto riguarda le indagini chiuse, oltre al caso di sottovalutazione del Regno Unito e alle azioni intraprese complessivamente in casi di sottovalutazione nel 2017, ulteriori particolari sono contenuti nella relazione dell'OLAF per il 2017. |
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Risorsa propria IVA |
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La Commissione accetta la raccomandazione. Essa accetta di riesaminare il quadro di controllo esistente in relazione al calcolo dell'aliquota media ponderata. A tale fine la Commissione armonizzerà ulteriormente la propria documentazione di lavoro e applicherà una lista di controllo armonizzata alla verifica del calcolo dell'AMP per ottenere la base IVA. La Commissione accetta inoltre di riesaminare caso per caso gli effetti di una riserva RNL sulla base IVA e di aggiornare le riserve sull'IVA in funzione dei risultati di tale riesame. |
(1) Il contributo iniziale è calcolato in base alle previsioni dell’RNL. Le differenze tra l’RNL previsto e quello definitivo sono oggetto di aggiustamenti negli anni successivi e incidono sulla ripartizione delle risorse proprie tra Stati membri piuttosto che sull’importo totale riscosso.
(2) Alla Germania, ai Paesi Bassi e alla Svezia si applica un’aliquota di prelievo IVA ridotta, pari allo 0,15 %, mentre l’aliquota di prelievo per gli altri Stati membri è pari allo 0,3 %.
(3) Questa fonte consiste principalmente di rimborsi di somme non utilizzate dei vari fondi nei settori della coesione e delle risorse naturali (6,6 miliardi di euro), nonché della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (1,3 miliardi di euro).
(4) L’ordine di riscossione è un documento in cui la Commissione registra gli importi che le sono dovuti.
(5) Il punto di partenza degli auditor della Corte sono stati i dati RNL concordati e la base IVA armonizzata preparata dagli Stati membri. Gli auditor della Corte non hanno verificato direttamente le statistiche e i dati elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri.
(6) Ai fini dell’audit, sono stati usati dati provenienti dai sistemi contabili delle RPT degli Stati membri visitati. Gli auditor della Corte non hanno potuto sottoporre ad audit le importazioni non dichiarate o quelle sfuggite alla vigilanza doganale.
(7) Questi tre Stati membri sono stati selezionati tenendo conto dell’entità del loro contributo.
(8) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39) e regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).
(9) Il SEC (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali) 2010 è il quadro contabile dell’UE, compatibile a livello internazionale. Viene usato per descrivere in maniera sistematica e dettagliata una economia. Cfr. regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(10) Cfr. articolo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).
(11) Riserve riguardanti una particolare fase di un processo. La Commissione ha apposto dette riserve per poter concludere la verifica in corso mantenendo, al contempo, soggetti a revisione i dati RNL degli Stati membri.
(12) Cfr. paragrafi 4.10-4.13 e paragrafo 4.23 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
(13) Cfr. paragrafo 4.15 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2016, paragrafo 4.18 della relazione annuale sull’esercizio 2015, paragrafo 4.22 della relazione annuale sull’esercizio 2014, paragrafo 2.16 della relazione annuale sull’esercizio 2013 e paragrafi 2.32-2.33 della relazione annuale sull’esercizio 2012.
(14) Cfr. in particolare i paragrafi VI-IX della relazione speciale n. 19/2017, intitolata «Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un’applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell’UE».
(15) Nel marzo 2018, la Corte ha avviato un audit per verificare se l’UE stia ovviando alle problematiche poste dal commercio elettronico in termini di IVA e di dazi doganali.
(16) Si tratta della principale misura a disposizione della Commissione per far rispettare il diritto dell’UE quando gli Stati membri non lo applicano.
(17) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).
(18) La questione è stata trattata, sul piano contabile, secondo le norme contabili dell’UE. Pertanto, l’importo di RPT non è stato riconosciuto come esigibile nei rendiconti finanziari per il 2017 (cfr. nota 2.6.1.1 ai conti consolidati dell’Unione europea).
(1) Questo importo rappresenta le effettive entrate del bilancio dell’UE. L’importo di 136,2 miliardi di euro indicato nel conto del risultato economico è calcolato usando il sistema basato sul metodo della contabilità per competenza.
ALLEGATO 4.1
RISULTANZE DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE ENTRATE
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2017 |
2016 |
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DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE |
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Totale operazioni |
55 |
55 |
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IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI |
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Livello di errore stimato |
0,0 % |
0,0 % |
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Limite superiore dell’errore (LSE) |
0,0 % |
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Limite inferiore dell’errore (LIE) |
0,0 % |
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ALLEGATO 4.2
NUMERO DI RISERVE RNL (1), RISERVE IVA E OSSERVAZIONI APERTE RPT PENDENTI AL 31.12.2017, PER STATO MEMBRO
Stato membro |
Riserve RNL (situazione al 31.12.2017) |
Riserve IVA (situazione al 31.12.2017) |
«Osservazioni aperte» RPT (situazione al 31.12.2017) |
Belgio |
0 |
3 |
30 |
Bulgaria |
0 |
4 |
4 |
Repubblica ceca |
0 |
0 |
3 |
Danimarca |
0 |
6 |
17 |
Germania |
0 |
7 |
13 |
Estonia |
0 |
1 |
0 |
Irlanda |
0 |
12 |
11 |
Grecia |
5 |
9 |
25 |
Spagna |
0 |
6 |
30 |
Francia |
0 |
5 |
20 |
Croazia |
2 |
1 |
2 |
Italia |
0 |
5 |
20 |
Cipro |
0 |
1 |
3 |
Lettonia |
0 |
1 |
1 |
Lituania |
0 |
0 |
5 |
Lussemburgo |
0 |
4 |
2 |
Ungheria |
0 |
0 |
12 |
Malta |
0 |
0 |
2 |
Paesi Bassi |
0 |
5 |
53 |
Austria |
0 |
4 |
5 |
Polonia |
0 |
1 |
12 |
Portogallo |
0 |
0 |
16 |
Romania |
0 |
2 |
20 |
Slovenia |
0 |
0 |
4 |
Slovacchia |
0 |
0 |
6 |
Finlandia |
0 |
4 |
9 |
Svezia |
0 |
4 |
2 |
Regno Unito |
0 |
7 |
27 |
TOTALE al 31.12.2017 |
7 |
92 |
354 |
TOTALE al 31.12.2016 |
2 |
95 |
335 |
Fonte: Corte dei conti europea. |
(1) La tabella include solo le riserve su operazioni relative all’RNL (riguardanti la compilazione di specifici elementi della contabilità nazionale di uno Stato membro). Vi sono anche riserve specifiche su processi RNL (cfr. paragrafo 4.10) pendenti in tutti gli Stati membri, riguardanti la compilazione dei dati dal 2010 in poi (tranne per la Croazia, per la quale riguardano il periodo dal 2013 in poi).
ALLEGATO 4.3
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LE ENTRATE
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta della Commissione |
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Attuata integralmente |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
||||
Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2014 |
Raccomandazione 1: adottare nel prossimo ciclo di verifica misure per ridurre il numero di anni interessati dalle riserve al termine dello stesso. |
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X |
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|
La Commissione riconosce che il numero di anni sui quali sono state espresse riserve al termine del ciclo di verifica può essere importante. Oltre all'apposizione di riserve, la Commissione ha iniziato durante il ciclo in corso a definire punti per l'azione di miglioramento della qualità dei dati RNL fin dalla fase iniziale. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'effetto delle riserve future sull'importo dei contributi al bilancio dell'UE da versare. |
Raccomandazione 2: adottare misure volte a moderare l’impatto delle revisioni presentate dagli Stati membri. |
|
X |
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|
Le autorità statistiche nazionali concordano volontariamente una politica comune di revisione e si impegnano ad attuarla gradualmente al fine di fornire statistiche più coerenti agli utenti. Gli orientamenti concordati specificano che gli Stati membri dovrebbero diffondere i risultati delle prossime revisioni dei benchmark rispettivamente nel 2019 e nel 2024. In relazione all'RNL ai fini delle risorse proprie, la Commissione chiede agli Stati membri di fornire dati di qualità il più possibile aggiornati. |
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Raccomandazione 3: migliorare gli orientamenti esistenti sugli audit successivi allo svincolo delle merci e promuoverne l’attuazione da parte degli Stati membri. |
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X |
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La Commissione ha creato un gruppo di Stati membri assegnato a un progetto, che continuerà a individuare le azioni necessarie per conseguire un approccio comune e mettere a disposizione orientamenti aggiuntivi. Il gruppo ha però concluso che la portata dell'argomento sembra oltrepassare i limiti della guida all'audit doganale, in particolare in termini di conseguenze giuridiche. |
|
Raccomandazione 4: provvedere affinché gli Stati membri dispongano di sistemi contabili adeguati per la registrazione delle voci nella contabilità B e incoraggiare gli Stati membri a migliorare la gestione delle voci in detta contabilità. Ad esempio, queste potrebbero essere rivedute con regolarità in modo che le voci più datate siano aggiornate o stralciate, a seconda dei casi. |
|
X |
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La Commissione continuerà ad esaminare la contabilità B in ciascuna ispezione RPT da essa effettuata e ad assicurare che gli Stati membri dispongano di sistemi contabili adeguati e che gli elementi meno recenti siano stornati o che la loro permanenza nella contabilità B sia giustificata. |
CAPITOLO 5
«Competitività per la crescita e l’occupazione»
INDICE
Introduzione | 5.1-5.6 |
Breve descrizione della sottorubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione» | 5.2-5.5 |
Estensione e approccio dell’audit | 5.6 |
Parte 1 — Regolarità delle operazioni | 5.7-5.30 |
Dichiarazione di costi superiori all’importo corretto, in particolare da parte dei nuovi beneficiari e delle PMI | 5.12 |
La maggior parte degli errori non quantificabili riguardava la registrazione delle ore di lavoro prestate e i ritardi nella distribuzione dei fondi | 5.13 |
Orizzonte 2020: le norme relative alla dichiarazione delle spese per il personale rimangono soggette a errori | 5.14-5.16 |
Meccanismo per collegare l’Europa: le definizioni di subappalto e di costi sostenuti correlati possono dare adito a interpretazioni diverse | 5.17 |
Ricerca: il coordinamento del follow-up di audit è migliorato, ma sono necessari ulteriori progressi nel monitoraggio del progetti | 5.18-5.19 |
Erasmus+: la strategia di controllo è adeguata, ma occorrono maggiori sforzi per migliorare la gestione delle sovvenzioni presso l’EACEA | 5.20-5.22 |
Le relazioni annuali di attività forniscono una valutazione equa della gestione finanziaria, con un approccio migliore per il calcolo degli importi a rischio | 5.23-5.25 |
Esame delle informazioni sulla regolarità fornite dai soggetti controllati | 5.26-5.30 |
Conclusione e raccomandazioni | 5.31-5.34 |
Conclusione | 5.31-5.32 |
Raccomandazioni | 5.33-5.34 |
Parte 2 — Problemi di performance nel campo della ricerca e dell’innovazione | 5.35-5.37 |
La maggior parte dei progetti ha conseguito le realizzazioni e i risultati attesi | 5.37 |
Allegato 5.1 – |
Risultati della verifica delle operazioni per la sottorubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione» |
Allegato 5.2 – |
Panoramica degli errori aventi un’incidenza superiore al 20 % per la sottorubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione» |
Allegato 5.3 – |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la sottorubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione» |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 5.1 – Sottorubrica del QFP — «Competitività per la crescita e l’occupazione» — Scomposizione della spesa 2017
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Breve descrizione della sottorubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione» |
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Estensione e approccio dell’audit |
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PARTE 1 — REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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Riquadro 5.2 – La maggior parte degli errori ha riguardato i costi indiretti per il personale non ammissibili
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Dichiarazione di costi superiori all’importo corretto, in particolare da parte dei nuovi beneficiari e delle PMI |
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Box 5.3 – Dichiarazione, da parte di PMI, di spese per il personale non corrette e di costi sostenuti da terzi La Corte ha sottoposto ad audit una PMI attiva nel settore lattiero-caseario. La PMI aveva aderito di recente a quattro progetti del 7o PQ. Il beneficiario aveva usato una metodologia non corretta per calcolare le tariffe orarie, stimando i costi 2016 sulla base di dati del 2014. Le tariffe orarie dichiarate per i titolari delle PMI erano superiori all’importo reale. Per tre dei sei dipendenti controllati, sono state inoltre rilevate discrepanze fra le registrazioni delle assenze e quelle delle ore di lavoro prestate, che hanno condotto alla dichiarazione di un numero di ore superiore a quello reale. Infine, i dipendenti che avevano lavorato al progetto non erano stati assunti dalla società che era parte in causa nella convenzione di sovvenzione, bensì da un’impresa affiliata. L’impresa affiliata non era stata inclusa nella convenzione di sovvenzione come parte terza. Pertanto, tutte le spese dovevano essere dichiarate non ammissibili. |
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La maggior parte degli errori non quantificabili riguardava la registrazione delle ore di lavoro prestate e i ritardi nella distribuzione dei fondi |
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Orizzonte 2020: le norme relative alla dichiarazione delle spese per il personale rimangono soggette a errori |
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Riquadro 5.4 – La metodologia della tariffa oraria conduce alla dichiarazione di costi superiori a quelli effettivi Gli auditor della Corte hanno controllato un beneficiario che applicava la metodologia della tariffa oraria e hanno rilevato che tale metodologia gli aveva consentito di dichiarare, sistematicamente, spese per il personale superiori all’importo effettivo indicando la retribuzione a tempo pieno di un dipendente mentre in realtà questo dedicava solo una parte del proprio orario di lavoro al progetto UE. Il dipendente in questione percepiva una retribuzione totale annua di 162 500 euro e prestava 2 400 ore di lavoro l’anno, 1 788 delle quali erano dedicate al progetto UE. Utilizzando la metodologia della tariffa oraria mensile, il beneficiario aveva diritto ad addebitare l’intera retribuzione del dipendente (162 500 euro) al progetto UE, benché questi vi dedicasse solo il 75 % del proprio orario di lavoro. |
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Meccanismo per collegare l’Europa: le definizioni di subappalto e di costi sostenuti correlati possono dare adito a interpretazioni diverse |
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Ricerca: il coordinamento del follow-up di audit è migliorato, ma sono necessari ulteriori progressi nel monitoraggio del progetti |
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Erasmus+: la strategia di controllo è adeguata, ma occorrono maggiori sforzi per migliorare la gestione delle sovvenzioni presso l’EACEA |
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Le relazioni annuali di attività forniscono una valutazione equa della gestione finanziaria, con un approccio migliore per il calcolo degli importi a rischio |
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Esame delle informazioni sulla regolarità fornite dai soggetti controllati |
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CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusione |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accetta la raccomandazione. La Commissione valuterà come chiarire gli orientamenti (convenzione di sovvenzione tipo commentata) alla luce delle constatazioni dell'audit e continuerà ad aggiornare l'elenco delle specificità relative a determinati paesi. |
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La Commissione accetta la raccomandazione. Rafforzerà la comunicazione con i beneficiari e migliorerà le informazioni messe a loro disposizione. |
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La Commissione accetta la raccomandazione. |
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PARTE 2 — PROBLEMI DI PERFORMANCE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE |
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La maggior parte dei progetti ha conseguito le realizzazioni e i risultati attesi |
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(1) Il settimo programma quadro per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico (2007-2013).
(2) Il programma quadro per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2014-2020 (Orizzonte 2020).
(3) L’errore è stimato sulla base di un campione statistico rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra il 2,2 % e il 6,2 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).
(4) L’entità degli errori variava dal 4,9 % al 16,9 % del valore esaminato; essi riguardavano progetti afferenti ai seguenti programmi: il Fondo di ricerca carbone e acciaio (2 casi), il Programma per la competitività e l’innovazione (1 caso), Erasmus + (1 caso) e un programma TEN-T.
(5) 13 operazioni contenevano errori sia quantificabili che non quantificabili.
(6) Cfr. anche relazione annuale sull’esercizio finanziario 2012, paragrafi 8.18 e 8.42 (Raccomandazione 2), e relazione annuale sull’esercizio finanziario 2013, paragrafo 8.12.
(7) Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2016, paragrafo 5.13; relazione annuale sull’esercizio finanziario 2014, paragrafo 5.12 e documento di riflessione della Corte «Contributo alla semplificazione del programma di ricerca dell’UE successivamente a Orizzonte 2020» pubblicato nel marzo 2018.
(8) Paragrafo 5.16 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2016.
(9) I beneficiari devono fare in modo che:
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il totale delle ore prestate dichiarate, ai fini delle sovvenzioni UE ed Euratom, per una persona in un dato anno NON sia superiore al numero di ore di lavoro annuali usato per calcolare la tariffa oraria; |
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l’importo totale delle spese per il personale dichiarato (a fini di rimborso a titolo di costi effettivi) nelle sovvenzioni UE ed Euratom per una persona in un dato anno NON sia superiore al totale delle spese per il personale registrato nella contabilità del beneficiario (per quella data persona e per l’anno in questione). |
(10) Programma Orizzonte 2020 — «Guidance on List of issues applicable to particular countries».
(11) Diversi bonus esistenti sia in Francia che in Spagna sono stati considerati solo negli orientamenti forniti per la Francia.
(12) Un subappalto è un contratto di appalto concernente l’esecuzione, da parte di terzi, di compiti inclusi nell’intervento previsto. A differenza di altri contratti, richiede l’approvazione della Commissione.
(13) Relazione annuale sull’esercizio 2016, paragrafo 5.27.
(14) Direzione generale Ricerca e innovazione (DG RTD), Direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura (DG EAC), Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) e Agenzia esecutiva per la ricerca (REA).
(15) La Commissione riporta un tasso di errore rappresentativo pluriennale per la spesa a titolo del 7o PQ pari al 4,95 %. Riporta tassi di errore residuo solo a livello delle singole DG interessate, compresi fra il 2,79 % e il 3,55 %.
(16) Si tratta di tassi pluriennali che riguardano la spesa precedente a ottobre 2016 (ovvero anteriore al periodo coperto dall’audit della Corte).
(17) Vi sono più di 50 agenzie nazionali coinvolte nell’attuazione di Erasmus+. La selezione operata dalla Corte mirava ad ottenere un campione di agenzie, di piccole e grandi dimensioni, che coprisse gli Stati membri dell’UE 15 nonché i nuovi Stati membri.
(18) È stata valutata la performance di progetti collaborativi con più partecipanti e sono state escluse operazioni quali indennità di mobilità corrisposte a singoli ricercatori.
(19) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per maggiori dettagli, cfr. allegato 1.1 , paragrafo 15).
ALLEGATO 5.1
RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER LA SOTTORUBRICA «COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE»
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2017 |
2016 |
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DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE |
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Totale operazioni |
130 |
150 |
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IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI |
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Livello di errore stimato |
4,2 % |
4,1 % |
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Limite superiore dell’errore (LSE) |
6,2 % |
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Limite inferiore dell’errore (LIE) |
2,2 % |
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ALLEGATO 5.2
PANORAMICA DEGLI ERRORI AVENTI UN’INCIDENZA SUPERIORE AL 20 % PER LA SOTTORUBRICA «COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE»
Applicando la metodologia generale di audit descritta nell’ allegato 1.1 , la Corte ha verificato un campione statistico rappresentativo di operazioni per stimare il livello di irregolarità nella popolazione relativa a questa sottorubrica del QFP. Gli errori rilevati non costituiscono un elenco esaustivo, né dei singoli errori, né dei tipi di errore presentati nel riquadro 5.2 . Gli errori aventi un impatto superiore al 20 % del valore delle operazioni esaminate sono descritti di seguito, a complemento di quanto esposto nel riquadro 5.3 . Questi otto errori rappresentano oltre il 61 % del livello di errore globale stimato per la sottorubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione».
Progetti relativi al settimo programma quadro di ricerca
Esempio 1 — Spese per il personale non ammissibili e spese per il personale non corroborate dagli elementi probatori richiesti
Il beneficiario (un istituto di istruzione superiore situato al di fuori dell’UE) che partecipa a un progetto volto ad introdurre un’innovazione nel settore della costruzione, della gestione e della manutenzione di gallerie, ha dichiarato spese per il personale relative a un periodo durante il quale la persona in questione non era in realtà alle sue dipendenze, nonché spese per il personale non corroborate da valide tabelle di registrazione delle ore prestate. I costi non ammissibili ammontavano all’85,4 % della spesa totale esaminata.
Esempio 2 — Dichiarazione di spese per il personale non ammissibili e calcolo non corretto delle tariffe orarie
Le spese per il personale che il beneficiario (una PMI dell’UE che fornisce servizi di ingegneria) ha dichiarato a fini di rimborso comprendevano costi relativi a una persona che non era alle dipendenze del beneficiario, bensì titolare di un’azienda che fornisce servizi a quest’ultimo. Riguardo a un altro dipendente, le spese rimborsate riguardavano un periodo anteriore alla sua assunzione. Gli auditor della Corte hanno anche rilevato che la tariffa oraria usata per calcolare i costi salariali era stata calcolata in maniera errata. I costi non ammissibili ammontavano al 35,9 % della spesa totale esaminata.
Esempio 3 — Spese per il personale e costi di subappalto non ammissibili
Il beneficiario (un’organizzazione senza scopo di lucro non situata nell’UE, che partecipa a un progetto di ricerca nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per un invecchiamento attivo e in buona salute) ha dichiarato spese per il personale relative a diverse persone che non erano mai state alle sue dipendenze o che non risultavano assunte nei periodi di riferimento. Inoltre, il beneficiario ha dichiarato costi fatturati da un subcontraente a una filiale del beneficiario. I costi non ammissibili ammontavano all’84,2 % della spesa totale esaminata.
Esempio 4 — Spese per il personale calcolate in modo errato e altri costi non correlati a progetti
Il beneficiario (un ente pubblico situato nell’UE che partecipa a un progetto di ricerca nel campo delle malattie emergenti trasmesse dalle zecche) ha dichiarato spese di noleggio e di viaggio non aventi alcuna attinenza con il progetto. Inoltre, le spese di viaggio non ammissibili sono state dichiarate e rimborsate due volte, come spese di viaggio e come spese per il personale. I costi non ammissibili ammontavano al 20,3 % della spesa totale esaminata.
Progetti a titolo di Orizzonte 2020
Esempio 5 — Fattura non pagata e tasso di rimborso non corretto
Il beneficiario (un ente pubblico dell’UE che opera nel settore dell’energia) ha dichiarato costi relativi a una fattura che, al momento dell’audit, dopo un anno e mezzo dalla sua emissione, non era ancora stata pagata. Inoltre, la Commissione ha classificato l’ente suddetto come organizzazione senza scopo di lucro avente diritto a un tasso di rimborso del 100 %, benché l’ente in questione avesse, come indicato nello statuto, vocazione commerciale. I costi non ammissibili ammontavano al 30,0 % della spesa totale esaminata.
Esempio 6 — Costi non ammissibili, assenza di una pista di audit e tasso di cambio non corretto
Il beneficiario (un’università situata in un paese non membro dell’UE) non ha registrato alcun costo nel proprio sistema contabile, ad eccezione delle spese per il personale. Tra i costi non contabilizzati, gli auditor hanno individuato i seguenti casi: costi dichiarati senza giustificativi del pagamento e costi aventi un legame poco chiaro con il progetto, voci di spesa dichiarate due volte, costi indiretti dichiarati come costi diretti e spese basate su stime anziché sui costi reali. Per giunta, tutti i costi sono stati dichiarati usando un tasso di cambio non corretto. I costi non ammissibili ammontavano al 64,7 % della spesa totale esaminata.
Esempio 7 — Spese per il personale non ammissibili e tasso di cambio non corretto
Nel dichiarare le proprie spese per il primo periodo di riferimento, il beneficiario (un istituto di ricerca appartenente a un ospedale di fama mondiale situato in un paese terzo) ha usato una metodologia basata sulla tariffa oraria non conforme alle norme di Orizzonte 2020. Il beneficiario non aveva registrazioni delle ore di lavoro che due dipendenti avevano dedicato al progetto controllato. Per un terzo dipendente, le registrazioni delle ore prestate esistevano e confermavano che era stato dedicato al progetto il 10 % del tempo lavorativo, ma il beneficiario aveva calcolato, accidentalmente, le spese per il personale in base a una percentuale del 20 %. Per giunta, tutti i costi sono stati dichiarati usando un tasso di cambio non corretto. Dei 130 000 euro dichiarati dal beneficiario, 45 000 euro non erano ammissibili, determinando un errore del 35,2 %.
ALLEGATO 5.3
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LA SOTTORUBRICA «COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE»
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta della Commissione |
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Attuata integralmente |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2014 |
Alla luce di questo esame nonché delle constatazioni e conclusioni formulate per l’esercizio 2014, la Corte raccomanda quanto segue: |
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Raccomandazione 1: la Commissione, le autorità nazionali e i revisori indipendenti dovrebbero avvalersi di tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione per prevenire o rilevare e correggere gli errori prima del rimborso; |
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X |
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La Commissione interviene regolarmente per rivedere il proprio sistema di controllo interno e ha fornito orientamenti relativi a tutti gli aspetti sostanziali della gestione delle sovvenzioni per i beneficiari e i loro revisori. |
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Raccomandazione 2: in base all’esperienza maturata con il settimo programma quadro per la ricerca, la Commissione dovrebbe sviluppare un’adeguata strategia di gestione e controllo del rischio per Orizzonte 2020, che comprenda verifiche adeguate sui beneficiari ad alto rischio, come le PMI e i nuovi partecipanti, nonché sulle spese dichiarate a fronte di specifici criteri di ammissibilità; |
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X |
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La strategia di controllo si fonda sulla gestione del rischio, tradotta in procedure operative. La Commissione ammette che tale processo può ancora essere perfezionato. |
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Raccomandazione 3: la Commissione dovrebbe provvedere affinché i suoi servizi adottino un approccio coerente al calcolo dei tassi di errore medi ponderati e alla conseguente valutazione degli importi a rischio. |
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X |
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La Commissione ha ulteriormente chiarito i concetti chiave e le definizioni per stabilire tassi di errore, importi a rischio e rettifiche nelle istruzioni, nel modello e nelle note orientative della relazioni annuali di attività. I vari concetti e indicatori sono stati definiti in modo sufficientemente flessibile per consentire di tener conto delle circostanze specifiche delle varie DG e al contempo di garantire un sufficiente grado di uniformità per consolidare i dati ed evitare confusione. |
CAPITOLO 6
«Coesione economica, sociale e territoriale»
INDICE
Introduzione | 6.1-6.24 |
Breve descrizione della sotto-rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» | 6.3-6.15 |
Estensione e approccio dell’audit | 6.16-6.24 |
Parte 1 — Regolarità delle operazioni | 6.25-6.78 |
Risultati dell’analisi delle operazioni e della riesecuzione di attività di audit | 6.26-6.43 |
Valutazione dell’attività svolta dalle autorità di audit | 6.44-6.50 |
Attività svolta dalla Commissione e informazioni da questa fornite sul tasso di errore residuo nelle relazioni annuali di attività | 6.51-6.72 |
Conclusione e raccomandazioni | 6.73-6.78 |
Conclusione | 6.73-6.76 |
Raccomandazioni | 6.77-6.78 |
Parte 2 — Valutazione della performance dei progetti | 6.79-6.92 |
Valutazione del modo in cui sono concepiti i sistemi di misurazione della performance | 6.82-6.86 |
Molti progetti non conseguono appieno gli obiettivi di performance | 6.87-6.90 |
La maggior parte degli Stati membri non è riuscita a utilizzare integralmente i contributi percepiti a titolo degli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente | 6.91 |
Conclusione | 6.92 |
Allegato 6.1 – |
Risultati della verifica delle operazioni per la sotto-rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» |
Allegato 6.2 – |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la sotto-rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 6.1 – Sotto-rubrica 1b «Coesione economica, sociale e territoriale» del QFP — Scomposizione della spesa 2017
Fonte: conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2017, informazioni della Commissione sulla chiusura e dati provenienti dai sistemi della Commissione. |
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Breve descrizione della sotto-rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» |
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Obiettivi strategici e strumenti di spesa |
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Attuazione |
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Regime di controllo e affidabilità |
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Periodo di programmazione 2014-2020 (accettazione annuale dei conti) |
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Periodo di programmazione 2007-2013 (chiusura dei PO) |
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Rischi sotto il profilo della regolarità |
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Estensione e approccio dell’audit |
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Nel riquadro 6.2 è riportata la ripartizione del campione controllato per Stato membro, mentre i paragrafi 6.21-6.23 illustrano in maggiore dettaglio come la Corte ha strutturato il proprio approccio. |
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Riquadro 6.2 – «Coesione economica, sociale e territoriale» — Ripartizione del campione controllato
Fonte: Corte dei conti europea. |
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PARTE 1 — REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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Riquadro 6.3 – Le componenti fondamentali dell’approccio della Corte
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Risultati dell’analisi delle operazioni e della riesecuzione di attività di audit |
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Riquadro 6.4 – «Coesione economica, sociale e territoriale» — Scomposizione degli errori riscontrati dalla Corte
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Gli strumenti finanziari hanno fornito il maggiore contributo al livello di errore stimato per il 2017 |
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Due dei quattro audit tematici esaminati dalla Corte per i PO del periodo 2007-2013 non hanno rilevato errori significativi alla chiusura |
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Riquadro 6.5 - Esempio di prestiti non ammissibili approvati per uno strumento finanziario a gestione concorrente Il cofinanziamento a titolo del FESR per i prestiti deve essere utilizzato principalmente (ossia per oltre il 50 % del valore complessivo dei prestiti) a sostegno delle PMI (regolamento (CE) n. 1083/2006). Lo strumento finanziario controllato dalla Corte in Spagna aveva investito quasi l’80 % del valore complessivo approvato dei prestiti in società che non erano PMI. Né l’autorità di audit né la Commissione hanno rilevato il mancato rispetto di questo requisito di base per l’ammissibilità stabilito dal legislatore. |
Riquadro 6.5 - Esempio di prestiti non ammissibili approvati per uno strumento finanziario a gestione concorrente L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 non vieta l'erogazione di prestiti anche a grandi imprese se sono soddisfatte tutte le altre condizioni. Poiché tale norma non indica un livello minimo di finanziamento per le PMI, l'articolo citato potrebbe riferirsi anche al numero di prestiti singoli (e non necessariamente a importi). |
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Gravi carenze nell’attuazione di uno dei PO del periodo 2014-2020 nell’ambito dell’iniziativa per le PMI |
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IVA recuperabile erroneamente certificata come spesa ammissibile |
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Riquadro 6.6 - Esempio di cofinanziamento per spese relative all’IVA non ammissibili In Polonia, l’autorità di gestione ha sottoscritto convenzioni di sovvenzione per aiutare le piccole imprese nell’acquisto di attrezzature, con lo scopo generale di ridurre la disoccupazione. Se i destinatari dichiaravano che non intendevano recuperare l’IVA, l’autorità di gestione ha valutato che la spesa relativa all’IVA fosse ammissibile al cofinanziamento. Questo approccio non è corretto, poiché i destinatari erano registrati a fini IVA e la spesa relativa all’IVA era di fatto recuperabile. |
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Spese non ammissibili |
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Riquadro 6.7 – Esempio di spesa non ammissibile: sovradichiarazione di costi indiretti Il beneficiario, un importante istituto di ricerca in Germania, ha sede all’esterno dell’area ammissibile per il PO. Il progetto controllato è stato finanziato dall’FSE e attuato mediante un gruppo preposto allo scopo e istituito dal beneficiario nell’area ammissibile. I costi del progetto consistevano principalmente in spese dirette per personale, beni e servizi e in una quota significativa di spese indirette per le medesime voci. Per essere ammissibili, i costi indiretti devono essere sostenuti nell’area ammissibile, avere un rapporto diretto con il progetto ed essere attribuiti in base al contributo apportato al progetto. Gli auditor della Corte hanno tuttavia constatato che le categorie di costo attribuite al progetto come costi indiretti constavano in realtà, per la maggior parte, di spese generali sostenute presso la sede dell’istituto. Svariati costi relativi a queste categorie erano anche imputati direttamente al progetto come spese effettive sostenute dal gruppo di progetto presso l’ubicazione dello stesso. Nell’espletare i controlli, l’autorità di audit non è riuscita a ottenere elementi probatori sufficienti sulla composizione dei costi indiretti; di conseguenza, ha applicato una rettifica forfettaria del 10 % ai costi indiretti. Gli auditor della Corte hanno constatato che l’errore effettivo era superiore al 10 %, in quanto hanno ritenuto non ammissibili tutti i costi non direttamente connessi al progetto. |
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Valutazione dell’attività svolta dalle autorità di audit |
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Le debolezze del campionamento operato da alcune autorità di audit hanno inficiato la rappresentatività dei campioni |
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Altre carenze nell’attività svolta dalle autorità di audit |
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Attività svolta dalla Commissione e informazioni da questa fornite sul tasso di errore residuo nelle relazioni annuali di attività |
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Impostazione del regime di controllo e affidabilità per il periodo 2014-2020 |
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Le RAA andrebbero semplificate ulteriormente e adattate al nuovo regime di controllo e affidabilità |
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Riquadro 6.8 – Tempistica del nuovo regime di controllo e affidabilità
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Gli anticipi versati agli strumenti finanziari non andrebbero inclusi nel calcolo del tasso di errore residuo |
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Il lavoro della Commissione sull’affidabilità nelle RAA |
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Le debolezze di campionamento non sono state trattate nell’esame dei pacchetti di affidabilità |
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La conclusione della Commissione sulla regolarità della spesa nell’esercizio contabile 2015/2016 non è ancora definitiva |
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Non esiste un tasso di errore residuo globale per la coesione |
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Riquadro 6.9 – Panoramica delle informazioni riportate nelle RAA per il periodo 2014-2020
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CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusione |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accetta la raccomandazione e ritiene che essa sarà attuata con l'entrata in vigore della proposta Omnibus, nella versione risultante dall'accordo politico tra il Consiglio e il Parlamento, e con le nuove disposizioni in materia di audit degli strumenti finanziari gestiti dal FEI. Inoltre, gli Stati membri dovranno eseguire verifiche e audit a livello degli intermediari finanziari e, nel caso delle autorità di audit, a livello dei destinatari finali compresi nella rispettiva giurisdizione, se del caso. |
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La Commissione accetta in parte la raccomandazione e ha presentato una proposta legislativa per il quadro finanziario 2021-2027. La proposta della Commissione (COM(2018) 375 final) introduce una regola semplice in materia di IVA, che prescinde dallo status di soggetto pubblico o privato dei beneficiari, ossia: nel caso di progetti con un costo totale inferiore a 5 milioni di EUR l'IVA è considerata ammissibile, mentre al di sopra di tale soglia l'IVA non è ammissibile. |
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La Commissione accetta la raccomandazione. Conformemente alla propria strategia di audit unica e al piano di audit concordato, dal 2018 i servizi della Commissione concentreranno la propria attività di audit sulla verifica della qualità e conformità del lavoro espletato dalle autorità di audit, allo scopo di ottenere pareri e risultanze di audit pienamente affidabili. |
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La Commissione accetta in parte questa raccomandazione. La Commissione sottolinea che le relazioni annuali di attività delle direzioni generali interessate forniscono già un chiaro orientamento sulla convalida dei tassi di errore per i programmi e i conti relativi agli esercizi contabili che scadono il 30 giugno dell'anno n-1. Tale orientamento potrà essere ulteriormente esplicitato nelle relazioni future. Conformemente al regolamento finanziario, la garanzia richiesta agli ordinatori nelle relazioni annuali di attività si riferisce a tutti i tipi di pagamenti effettuati nell'anno di riferimento n. Le direzioni generali riferiscono separatamente sul livello di garanzia ottenuto per ciascuno di essi. Pertanto, l'importo a rischio è stabilito sulla base della spesa pertinente dell'anno civile. La Commissione ribadisce inoltre di essere disposta a riflettere e a discutere con la Corte su come migliorare e semplificare il proprio sistema finalizzato alla presentazione dei tassi di errore nelle RAA. |
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La Commissione accetta questa raccomandazione nella misura in cui la sua proposta per il quadro di regolamentazione successivo al 2020 è adottata dai colegislatori. In base a questa proposta, adottata il 29 maggio 2018, lo Stato membro dichiarerà la spesa degli strumenti finanziari sulla base dell'importo erogato ai destinatari finali. Sarà versato un unico anticipo, pari al 25 %, agli strumenti finanziari che non dovrebbero essere inclusi nella popolazione sottoposta ad audit quale definita nel quadro di regolamentazione che limiterà la spesa che può essere dichiarata prima che sia versato l'importo ai destinatari finali. |
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La Commissione accetta in parte questa raccomandazione, che è conforme alla sua strategia di audit unica per i fondi in questione. La Commissione si è posta l'obiettivo di riuscire a relazionare ogni anno nelle rispettive RAA sull'attendibilità dei tassi di errore residuo comunicati dalle autorità di audit nei pacchetti di affidabilità dell'esercizio precedente. Nel contempo la Commissione sottolinea di avere a disposizione un periodo massimo di tre anni per eseguire audit della spesa inclusa nei conti, al fine di trarre conclusioni sull'attendibilità dei tassi di errore comunicati dalle autorità di audit e di confermare la legittimità e regolarità della spesa certificata. |
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PARTE 2 — VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI PROGETTI |
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Valutazione del modo in cui sono concepiti i sistemi di misurazione della performance |
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Riquadro 6.10 – Il sistema di performance: valutazione dell’impostazione (113 progetti)
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Molti progetti non conseguono appieno gli obiettivi di performance |
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Riquadro 6.11 – Conseguimento degli obiettivi di performance
Fonte: Corte dei conti europea. |
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La maggior parte degli Stati membri non è riuscita a utilizzare integralmente i contributi percepiti a titolo degli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente |
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Riquadro 6.12 – Tassi di esborso cumulati degli strumenti finanziari
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni della Commissione. |
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Conclusione |
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(1) Cfr. articoli 174-178 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47).
(2) Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia. La Spagna era ammissibile al sostegno transitorio dell’FC durante il periodo di programmazione 2007-2013.
(3) Le regioni ammissibili al sostegno della IOG sono quelle dove il tasso di disoccupazione tra i giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni era superiore, nel 2012, al 25 %.
(4) I PO possono essere modificati in qualsiasi momento durante il periodo in questione, ove debitamente giustificato.
(5) DG Politica regionale e urbana (DG REGIO) e DG Occupazione, affari sociali e inclusione (DG EMPL).
(6) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20 dicembre 2013, pag. 320).
(7) Si tratta dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione e dell’autorità di audit.
(8) Il pacchetto di affidabilità consta di: una dichiarazione di gestione, una relazione annuale di sintesi, i conti annuali certificati, una relazione annuale di controllo e un «parere di audit».
(9) L’esercizio contabile per i pacchetti di affidabilità presentati nel febbraio 2017 corrispondeva al periodo 1.7.2015-30.6.2016.
(10) Nelle proprie relazioni annuali di attività, la Commissione usa l’espressione «tasso di rischio residuo» a proposito della chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 e l’espressione «tasso di errore totale residuo» per il periodo di programmazione 2014-2020. Questi due tassi, seppur riferiti a due periodi di tempo diversi, sono concettualmente identici. Nel presente capitolo, vengono entrambi chiamati «tasso(i) di errore residuo».
(11) L’autorità di audit esprime inoltre un giudizio sul funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché sulla completezza, esattezza e veridicità dei conti controllati.
(12) Articolo 28, paragrafo 11, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).
(13) Articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(14) Mediante pagamento o recupero.
(15) Articolo 139 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(16) L’articolo 130 del regolamento (UE) n. 1303/2013 limita al 90 % il rimborso a titolo di pagamenti intermedi. Il restante 10 % è svincolato dopo l’accettazione dei conti.
(17) Articolo 145, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 99 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
(18) Ai sensi dell’articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le autorità di gestione sono tenute a provvedere affinché tutti i documenti giustificativi relativi alle spese cofinanziate per interventi la cui spesa ammissibile totale è superiore a 1 milione di euro siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti europea per un periodo di due anni a decorrere dalla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali degli interventi completati. Per gli interventi la cui spesa ammissibile è inferiore a 1 milione di euro, il periodo di conservazione è di tre anni a decorrere dalla presentazione dei conti annuali nei quali figurano le spese corrispondenti. Il periodo di tre anni è universalmente applicabile alla chiusura dei PO del periodo 2007-2013 (cfr. articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006).
(19) Cfr. allegato 4 (Criteri di rilevanza): pag. 23 per la DG REGIO e pag. 22 per la DG EMPL.
(20) La Commissione ha chiuso i primi PO nell’ultimo trimestre del 2017, ad eccezione del programma del FESR per Gibilterra, che ha chiuso nel 2016.
(21) Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito hanno presentato pacchetti di affidabilità che comprendevano una spesa pari a zero. Per un PO in Italia, i conti presentati non sono stati accettati nel maggio 2017.
(22) Tale importo corrisponde soltanto allo 0,7 % della dotazione finanziaria prevista per l’intero periodo di programmazione. Sono esclusi gli anticipi agli strumenti finanziari, ma gli importi utilizzati a livello di destinatario finale sono compresi.
(23) Le decisioni di chiusura non hanno riguardato Bulgaria, Estonia, Grecia, Francia, Croazia, Cipro, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia. Per la Croazia, il termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura era il 31 marzo 2018.
(24) 12 pacchetti di affidabilità (2014-2020) e 10 pacchetti di chiusura (2007-2013).
(25) Per regolamento si intende l’estinzione del saldo di finanziamento. Il regolamento può comportare il pagamento di importi ancora dovuti una volta liquidati i prefinanziamenti ed eventuale ritenute, un recupero (se la spesa finale è inferiore agli importi già versati) oppure un «pagamento pari a zero».
(26) In questo contesto, per «esame» si intende l’analisi dei metodi di lavoro e dei fascicoli di audit delle autorità di audit, nonché la valutazione dell’attendibilità e della pertinenza dei risultati in termini di contributo fornito alla conclusione di audit. Per «riesecuzione» si intende l’ottenimento di ulteriori elementi probatori alla fonte. Sia l’esame che la riesecuzione del lavoro di audit riguardano operazioni già controllate.
(27) L’errore è stimato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte ritiene, con un intervallo di affidabilità del 95 %, che il livello di errore stimato nella popolazione si collochi tra lo 0,7 % e il 5,3 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).
(28) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2016, paragrafo 6.19.
(29) Articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(30) L’iniziativa per le PMI è uno strumento finanziario congiunto Commissione/Fondo europeo per gli investimenti (FEI) finalizzato ad agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese. Cfr. articolo 39 e allegato XIV del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(31) Articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e articolo 39 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(32) Articolo 78, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(33) Allegato della decisione della Commissione che modifica la decisione C(2013) 1573 sull’approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013), (C(2015) 2771 final del 30 aprile 2015, sezione 3.6).
(34) Un audit tematico consiste nell’audit di un importante requisito o di un settore di spesa specifico in cui il rischio è considerato sistemico. Gli audit tematici integrano i normali audit dei sistemi.
(35) Articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(36) Procedura concordata da un ente e un soggetto terzo per produrre constatazioni di fatto sulle informazioni finanziarie o sui processi operativi (ISRS 4400).
(37) La modifica apportata al regolamento (UE) n. 1303/2013 dal regolamento omnibus è intesa a ovviare alla mancanza di diritti di audit a livello di Stato membro. Il regolamento omnibus dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2018, il che significa che il medesimo problema interesserà i conti annuali presentati alla Commissione nel febbraio 2018.
(38) Un intermediario finanziario è un soggetto che funge da intermediario tra l’autorità di gestione o il fondo di partecipazione e i destinatari finali dei fondi erogati tramite gli strumenti finanziari in gestione concorrente.
(39) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(40) Al 31 dicembre 2017, la Commissione aveva approvato PO a titolo dell’iniziativa per le PMI in sei Stati membri.
(41) Corte di giustizia dell’UE, causa T-89/10, sentenza del 20 settembre 2012 del Tribunale, Ungheria contro Commissione europea.
(42) Cfr. relazione annuale sull’esercizio 2015, paragrafi 6.33-6.35.
(43) Lo status di NEET riguarda i soggetti che «non lavorano né frequentano corsi di studio o di formazione».
(44) Articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articoli 27 e 28, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione.
(45) Principio di revisione internazionale (ISA) 230 «La documentazione della revisione contabile» (applicabile agli audit di rendiconti finanziari per periodi che iniziano il 15 dicembre 2009 o successivamente).
(46) Articolo 66, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(47) Relazione annuale di attività 2017 della DG EMPL, pag. 12, e relazione annuale di attività 2017 della DG REGIO, pag. 9.
(48) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2016, paragrafo 6.34.
(49) Ciò vale anche, seppure in misura minore, per gli anticipi relativi agli aiuti di Stato.
(50) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2016, paragrafo 6.35 e raccomandazione 2, lettera a).
(51) L’intero contributo agli strumenti finanziari nell’ambito dell’iniziativa per le PMI può essere corrisposto in un unico pagamento. Per tutti gli altri strumenti finanziari, si ricorre a un sistema a «quote», in cui viene corrisposta una prima frazione dell’importo dopo la creazione, mentre i versamenti successivi sono subordinati a un esborso minimo dei pagamenti precedenti ai destinatari finali.
(52) A fine 2016, i contributi totali dei PO impegnati in strumenti finanziari a gestione concorrente ammontavano a quasi 13,3 miliardi di euro (contro i 5,7 miliardi di fine 2015), dei quali 10,3 miliardi di euro provenivano dai Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). Di tale importo erano stati versati agli strumenti finanziari a gestione concorrente 3,6 miliardi di euro (circa il 30 %), a fronte di 1,2 miliardi di euro nel 2015, di cui 3,1 miliardi provenivano dai fondi SIE; i destinatari finali avevano percepito 1,2 miliardi di euro, di cui 1 miliardo di euro dai fondi SIE (stando al documento «Summaries of the data on the progress made in financing and implementing the financial instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council».)
(53) L’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione stabilisce rettifiche forfettarie del 100 %, 25 %, 10 % o 5 %, tutte all’occorrenza riducibili.
(54) Allegato 4 (Criteri di rilevanza), pag. 23 per la DG REGIO e pag. 22 per la DG EMPL.
(55) La DG EMPL indica tre audit di conformità nella propria RAA, ma fra questi annovera un audit condotto dalla Corte in cui aveva uno status di osservatore.
(56) DG REGIO per il FESR/FC e DG EMPL per l’FSE/IOG.
(57) Nella RAA 2017 (pag. 45, nota 27), la DG REGIO riconosce che, se si tenesse conto anche dell’errore connesso all’iniziativa per le PMI, il tasso di errore residuo salirebbe al 3,3 %.
(58) Le raccomandazioni 2, 3 e 4 erano rivolte anche agli Stati membri.
(59) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2013, paragrafo 10.10.
(60) Domande per progetto, convenzioni di sovvenzione, contratti e/o decisioni di cofinanziamento.
(61) Articolo 37 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(62) Relazione speciale n. 21/2018 «La selezione e il monitoraggio dei progetti a titolo del FESR e dell’FSE nel periodo 2014-2020 sono ancora sostanzialmente incentrati sulle realizzazioni» (www.eca.europa.eu).
(63) Relazione speciale n. 17/2018 «La Commissione e gli Stati membri, con le azioni degli ultimi anni dei programmi del 2007-2013, hanno affrontato il problema del basso tasso di assorbimento dei fondi, senza però prestare sufficiente attenzione ai risultati» (www.eca.europa.eu).
(64) Allegato della decisione della Commissione che modifica la decisione C(2013) 1573 sull’approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013), (C(2015) 2771 final del 30 aprile 2015, paragrafo 3.5).
(65) Per il periodo 2014-2020 tale relazione fa parte del pacchetto di affidabilità, mentre per il periodo 2007-2013 si tratta delle informazioni presentate ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 1083/2006.
(66) 31 dicembre 2016 per il periodo 2014-2020 e 31 marzo 2017 per il periodo di programmazione 2007-2013.
(67) Di questi 16 Stati membri, cinque (Repubblica ceca, Danimarca, Cipro, Lussemburgo, Slovenia) non avevano istituito strumenti finanziari fino alla fine del 2016.
(68) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1 , paragrafo 15).
(69) Ammontare dei prefinanziamenti liquidati del periodo 2007-2013 per PO chiusi nel 2017.
(70) Sono compresi 0,3 miliardi di euro di contributi a strumenti finanziari sottoposti a gestione concorrente.
(71) Il 66 % della popolazione riguarda il periodo di programmazione 2007-2013 e il 34 % il periodo di programmazione 2014-2020.
(72) I PO attingono prevalentemente a più fonti di finanziamento, ossia per la copertura della spesa ricorrono a più di un fondo. Pertanto, il numero totale di pacchetti di affidabilità e di PO è inferiore alla somma delle cifre riportate per i fondi gestiti da ciascuna DG.
(73) Escluso l’impatto degli anticipi agli strumenti finanziari.
(74) Compreso un PO italiano i cui conti sono stati accettati nel settembre 2017.
(75) La popolazione di audit considerata dalla Corte per l’iniziativa per le PMI constava di spese corrisposte per 290,9 milioni di euro.
ALLEGATO 6.1
RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER LA SOTTO-RUBRICA «COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE»
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2017 |
2016 |
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DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE |
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Totale operazioni |
217 |
180 |
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IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI |
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Livello di errore stimato |
3,0 % |
4,8 % |
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Limite superiore dell’errore (LSE) |
5,3 % |
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Limite inferiore dell’errore (LIE) |
0,7 % |
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Nota: il livello di errore stimato per il 2017 si basa sul riveduto approccio di audit della Corte e comprende l’impatto di tutte le azioni correttive pertinenti. Fonte: Corte dei conti europea. |
ALLEGATO 6.2
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LA SOTTO-RUBRICA «COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE»
O = DG Occupazione, affari sociali e inclusione; R = DG Politica regionale e urbana; X = Valutazione comune per entrambe le DG
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta della Commissione |
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Attuata integralmente |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2014 |
Capitolo 6, raccomandazione 1: la Commissione dovrebbe effettuare un’attenta analisi delle norme di ammissibilità nazionali per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 al fine di individuare le buone pratiche. Sulla base di detta analisi, dovrebbe fornire orientamenti agli Stati membri su come semplificare ed evitare norme inutilmente complesse e/o onerose che non aggiungono valore quanto ai risultati che la politica deve conseguire («sovraregolamentazione») |
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X (1) |
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Capitolo 6, raccomandazione 2: le autorità di gestione e gli organismi intermedi degli Stati membri dovrebbero intensificare il proprio impegno teso ad affrontare le debolezze nei «controlli di primo livello» tenendo conto di tutte le informazioni disponibili. La Commissione dovrebbe richiedere inoltre alle autorità di audit di rieseguire mediante i loro sistemi di audit alcuni di questi controlli e condividere le buone pratiche e gli insegnamenti tratti |
X (2) |
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Capitolo 6, raccomandazione 3: gli Stati membri dovrebbero utilizzare meglio le possibilità definite dal regolamento sulle disposizioni comuni e al regolamento FSE per il periodo di programmazione 2014-2020 in merito alle opzioni semplificate in materia di costi per progetti con finanziamenti pubblici superiori a 50 000 euro |
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X (3) |
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Capitolo 6, raccomandazione 4: gli Stati membri dovrebbero garantire il puntuale e integrale pagamento dei fondi del periodo di programmazione 2007-2013, rimborsando i beneficiari entro un lasso di tempo ragionevole dopo che questi hanno presentato la richiesta di rimborso; in linea con le norme applicabili per il periodo di programmazione 2014-2020, riteniamo che tutti questi pagamenti dovrebbero essere eseguiti entro 90 giorni dalla presentazione di una richiesta di rimborso corretta da parte del beneficiario |
X |
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Capitolo6, raccomandazione 5: la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per modificare, mediante un atto legislativo di pari valore giuridico, il regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito alla proroga del periodo di ammissibilità per gli strumenti finanziari nell’ambito della gestione concorrente al Consiglio e al Parlamento; |
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X (4) |
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2014 |
Capitolo 6, raccomandazione 6: la Commissione dovrebbe estendere a tutti gli Stati membri la valutazione dell’affidabilità delle rettifiche finanziarie comunicate dalle autorità di certificazione e del loro impatto sul calcolo da parte della Commissione del «tasso di errore residuo» |
X (2) |
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Capitolo 6, raccomandazione 7: la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente il sistema di controllo per le autorità di audit:
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X (2) |
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(1) 1La Commissione non ha ancora completato l’attenta analisi, pur avendo adottato misure mediante la cooperazione e l’emanazione di orientamenti agli Stati membri.
(2) L’attuazione dovrebbe proseguire durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020.
(3) Il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi è limitato nell’ambito dell’FSE al 36 % della dotazione finanziaria per programmi e nell’ambito del FESR/FC soltanto al 2 %.
(4) La Commissione non ha accettato questa raccomandazione.
CAPITOLO 7
«Risorse naturali»
INDICE
Introduzione | 7.1-7.9 |
Breve descrizione della rubrica «Risorse naturali» | 7.3-7.6 |
Estensione e approccio dell’audit | 7.7-7.9 |
Parte 1 — Regolarità delle operazioni | 7.10-7.43 |
I pagamenti diretti non presentavano errori rilevanti | 7.14-7.17 |
La Corte riscontra un livello di errore persistentemente elevato negli altri settori di spesa | 7.18-7.25 |
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance: esame delle informazioni sulla regolarità fornite dalle entità controllate | 7.26-7.39 |
Valutazione della Commissione sul lavoro svolto dagli organismi di certificazione | 7.26-7.37 |
Relazione annuale di attività della DG AGRI | 7.38 |
Relazioni annuali di attività delle DG MARE, ENV e CLIMA | 7.39 |
Conclusione e raccomandazioni | 7.40-7.43 |
Conclusione | 7.40-7.41 |
Raccomandazioni | 7.42-7.43 |
Parte 2 — Performance | 7.44-7.67 |
Valutazione della performance della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali | 7.46-7.55 |
Valutazione della performance dei progetti di investimento per sviluppo rurale | 7.56-7.64 |
Conclusione | 7.65-7.66 |
Raccomandazioni | 7.67 |
Allegato 7.1 – |
Risultanze della verifica delle operazioni per la rubrica «Risorse naturali» |
Allegato 7.2 – |
Risultanze della verifica delle operazioni per ciascuno Stato membro nei settori delle misure di mercato, dello sviluppo rurale, dell’ambiente, dell’azione per il clima e della pesca |
Allegato 7.3 – |
Errori aventi un’incidenza di almeno il 20 % per le misure di mercato, lo sviluppo rurale, l’ambiente, l’azione per il clima e la pesca |
Allegato 7.4 – |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 7.1 – Rubrica 2 del QFP «Risorse naturali» — Scomposizione della spesa per il 2017
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Breve descrizione della rubrica «Risorse naturali» |
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Estensione e approccio dell’audit |
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PARTE 1 — REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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Riquadro 7.2 – La maggior parte degli errori era relativa a violazioni delle condizioni di ammissibilità
Fonte: Corte dei conti europea. |
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I pagamenti diretti non presentavano errori rilevanti |
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La Corte riscontra un livello di errore persistentemente elevato negli altri settori di spesa |
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Sviluppo rurale |
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Riquadro 7.4 – Numerosi beneficiari avevano fornito informazioni inesatte In Grecia, un agricoltore con un’azienda in una zona montagnosa ha ricevuto un pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali. Le norme di ammissibilità specificavano che l’agricoltore doveva mantenere una densità minima di bestiame per ettaro di pascolo. Nel corso della visita presso l’azienda, gli auditor della Corte hanno riscontrato che il numero di animali detenuti dall’agricoltore era insufficiente per raggiungere tale densità minima su tutto il pascolo per il quale l’agricoltore aveva presentato domanda di pagamento. Pertanto, una parte della superficie dichiarata dall’agricoltore non era ammissibile al sostegno (errore del 15 %). Sono stati rilevati altri casi di beneficiari che hanno fornito informazioni inesatte sulle superfici o sul numero di animali (aventi anch’esse un’incidenza inferiore al 20 % dell’importo esaminato) in Francia, Croazia, Polonia e Regno Unito (Irlanda del Nord). |
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Riquadro 7.5 – Alcuni beneficiari non avevano rispettato gli impegni agroambientali assunti In Italia (Veneto), un agricoltore ha ricevuto sostegno nell’ambito di una misura per l’ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue. Per ricevere l’aiuto, il beneficiario doveva impegnarsi a piantare colture intercalari (16) su parte dell’azienda, a ridurre l’uso di fertilizzanti chimici e l’uso di acqua a fini irrigui e a tenere registri di coltivazione e di irrigazione. Gli auditor della Corte hanno riscontrato che il beneficiario non aveva rispettato nessuno di questi impegni, il che comportava un errore del 100 %. Dopo la visita, l’organismo pagatore ha avviato una procedura di recupero dell’aiuto pagato. Gli auditor della Corte hanno rilevato altri casi in cui i beneficiari non avevano rispettato alcuni o tutti gli impegni agroambientali in Grecia e Svezia. |
Riquadro 7.5 — Alcuni beneficiari non avevano rispettato gli impegni agroambientali assunti La Commissione rileva che il beneficiario non era soggetto al controllo in loco da parte dell’organismo pagatore. Le autorità italiane hanno avviato una procedura di recupero nei confronti del beneficiario interessato. |
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Misure di mercato |
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Riquadro 7.6 – Alcuni beneficiari non avevano rispettato le norme di ammissibilità per le misure di mercato In Polonia, un produttore di prodotti lattiero-caseari ha ricevuto aiuto nell’ambito di una misura a sostegno degli agricoltori che acquistavano giovenche da altre mandrie per accrescere il valore riproduttivo della propria mandria e la competitività della propria azienda. L’agricoltore ha ricevuto il sostegno dopo aver acquistato alcune giovenche dal padre; quest’ultimo, anch’egli un produttore di prodotti lattiero-caseari, teneva la propria mandria nella stessa stalla del beneficiario. Due giorni prima dell’acquisto, il beneficiario aveva venduto un numero simile di giovenche al padre, il quale aveva anch’egli ricevuto sostegno nell’ambito della medesima misura. Non vi è stato alcun trasferimento fisico degli animali, ed il numero complessivo di animali detenuti dal beneficiario e dal padre di quest’ultimo è rimasto invariato. Pertanto, gli auditor della Corte hanno concluso che il valore riproduttivo e la competitività dell’azienda del beneficiario erano rimasti invariati e che l’agricoltore non avrebbe dovuto ricevere l’aiuto (errore del 100 %). Un ulteriore errore di ammissibilità è stato rilevato in Spagna per un progetto che sosteneva la ristrutturazione di vigneti. |
Riquadro 7.6 — Alcuni beneficiari non avevano rispettato le norme di ammissibilità per le misure di mercato La Commissione terrà conto di questa constatazione in sede di pianificazione delle indagini future relative alla verifica della conformità. |
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Ambiente, azione per il clima e pesca |
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Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance: esame delle informazioni sulla regolarità fornite dalle entità controllate |
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Valutazione della Commissione sul lavoro svolto dagli organismi di certificazione |
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Riquadro 7.7 – Il modello di garanzia della Commissione per la spesa per la PAC nel 2014-2020
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Riquadro 7.8 – Conclusione scaturente dalle visite di riesame condotte nel periodo 2015-2017 in merito all’affidabilità del lavoro espletato dagli organismi di certificazione
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei riesami condotti dalla DG AGRI. |
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La Corte ha osservato miglioramenti nella metodologia e nell’approccio della Commissione… |
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… ma ha individuato alcune problematiche che non erano emerse dai riesami effettuati dalla Commissione |
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7.32. |
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Ulteriori miglioramenti da apportare al contributo degli organismi di certificazione al modello di garanzia della Commissione |
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Relazione annuale di attività della DG AGRI |
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Relazioni annuali di attività delle DG MARE, ENV e CLIMA |
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Conclusione e raccomandazioni |
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Conclusione |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accetta questa raccomandazione e continuerà a chiedere agli Stati membri di predisporre piani di azioni correttive qualora siano riscontrate carenze e debolezze gravi, nonché di monitorare l’efficacia dell’attuazione di tali piani. Tutti gli orientamenti pertinenti sono aggiornati regolarmente. Cfr. anche la risposta della Commissione al paragrafo 7.38. |
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La Commissione accetta questa raccomandazione e ritiene che essa sia attualmente applicata tramite i suoi audit dedicati degli organismi di certificazione, gli audit della conformità e la valutazione della liquidità finanziaria. La Commissione continuerà a fornire orientamenti sulla qualità del lavoro espletato dagli organismi di certificazione. |
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La Commissione accetta la raccomandazione e ritiene che essa sia già attuata. In tutti i casi in cui è stato riscontrato che non è possibile fare affidamento sul lavoro degli organismi di certificazione è stata avviata una procedura di verifica della conformità per discutere delle azioni correttive che lo Stato membro deve attuare. Ai casi di affidabilità limitata viene dato sistematicamente seguito sulla base della risposta dello Stato membro e/o della relazione dell’organismo di certificazione per l’esercizio finanziario successivo. |
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PARTE 2 — PERFORMANCE |
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Valutazione della performance della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali |
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Riquadro 7.9 – La GSAA consente agli agricoltori di aggiornare a video i propri dati Quando compilano un modulo di domanda di aiuto utilizzando la GSAA, gli agricoltori possono tracciare il confine di ciascun campo a video, apportando le necessarie correzioni.
Fonte: schermata dimostrativa online (Regno Unito, Irlanda del Nord, Dipartimento dell’Agricoltura, dell’ambiente e degli affari rurali). |
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I beneficiari e gli organismi pagatori hanno giudicato positivamente la domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali |
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Riquadro 7.10 – I beneficiari erano soddisfatti della GSAA
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Valutazione della performance dei progetti di investimento per sviluppo rurale |
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Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione dei progetti erano generalmente allineati alle priorità per lo sviluppo rurale |
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Riquadro 7.11 – Schema delle relazioni tra gli obiettivi tematici, le priorità e le misure per lo sviluppo rurale
Fonte: Corte dei conti europea. |
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Nella maggior parte dei casi, i beneficiari hanno attuato i progetti così come pianificato e gli Stati membri hanno verificato la ragionevolezza dei costi |
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Riquadro 7.12 – Esempio di un progetto attuato come da programma Gli auditor della Corte hanno esaminato un pagamento effettuato ad un’impresa agricola in Italia (Veneto) nell’ambito di una misura intesa potenziare la redditività e la competitività delle aziende agricole facilitando la ristrutturazione e l’ammodernamento di queste ultime. Le condizioni di ammissibilità ed i criteri di selezione concentravano gli aiuti sul potenziamento della sostenibilità delle aziende, tramite la riduzione dell’impatto ambientale o l’aumento del benessere degli animali. L’investimento consisteva nell’acquisto di silos e di attrezzature automatizzate per lo stoccaggio e la preparazione di mangimi. L’azienda ha ammodernato i propri beni e migliorato la propria sostenibilità riducendo i costi dell’alimentazione degli animali. |
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Gli Stati membri hanno utilizzato poco le opzioni semplificate in materia di costi |
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Conclusione |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accetta questa raccomandazione e ritiene che essa sia già attuata. La Commissione sta monitorando i progressi compiuti negli Stati membri e continuerà a farlo. La GSAA è stata prontamente attuata nella maggior parte degli Stati membri, in linea con la tempistica prevista dalla normativa dell’UE. |
(1) Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(2) Le misure di mercato sono integralmente finanziate dal FEAGA, ad eccezione di alcune misure cofinanziate, quali le misure di promozione e il programma «Frutta nelle scuole». I programmi di sviluppo rurale sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
(3) Il campione comprendeva 121 pagamenti diretti e 19 misure di mercato finanziati dal FEAGA, 84 pagamenti per sviluppo rurale finanziati dal FEASR e 6 pagamenti per l’ambiente, l’azione per il clima e la pesca.
(4) Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Il campione includeva anche cinque operazioni effettuate in regime di gestione diretta.
(5) In linea con il nuovo approccio della Corte (cfr. allegato 1.1, paragrafo 12), all’atto della pianificazione dell’audit si è deciso di non fornire una valutazione, né un livello di errore stimato, per il settore «sviluppo rurale, misure di mercato, ambiente, azione per il clima e pesca». La Corte illustra i tipi di errore che si verificano in detto settore (cfr. paragrafi 1.25, 7.18-7.25 e allegato 7.3).
(6) Sono stati inoltre rilevati 10 casi di inosservanza della normativa, che non hanno avuto alcuna incidenza finanziaria.
(7) L’errore è stimato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra lo 0,9 % e il 3,9 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).
(8) Sulla base delle risultanze degli anni scorsi (cfr. paragrafo 7.19 della relazione annuale sull’esercizio 2016), la Corte ha deciso di esaminare le misure di mercato assieme agli altri settori ritenuti particolarmente soggetti ad errore (cfr. paragrafo 7.5).
(9) I pagamenti dell’aiuto disaccoppiato sono concessi per tutti i terreni agricoli ammissibili, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno per la produzione.
(10) Per verificare il rispetto della normativa da parte dei beneficiari, sono state visitate 77 aziende agricole. Per i restanti 44 pagamenti, gli auditor della Corte hanno ottenuto sufficienti elementi probatori tramite esami documentali, basati sulle informazioni trasmesse dagli organismi pagatori.
(11) Il SIGC si basa su banche dati relative alle aziende, alle domande e alle superfici agricole, che vengono utilizzate per i controlli amministrativi incrociati effettuati su tutte le domande di aiuto. Il SIPA è un sistema di informazione geografico che contiene insiemi di dati spaziali provenienti da molteplici fonti, che insieme formano un registro delle superfici agricole nei singoli Stati membri.
(12) Cfr. paragrafo 7.13 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
(13) Cfr. paragrafo 7.15 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
(14) Articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).
(15) Per maggior informazioni, cfr. paragrafi 7.43-7.54 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016 e paragrafi 26-39 della relazione speciale della Corte n. 21/2017 intitolata «L’inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale».
(16) Colture a crescita rapida, coltivate nel periodo che intercorre tra l’impianto delle colture principali, intese valorizzare la biodiversità e prevenire l’erosione del suolo.
(17) Cfr. paragrafo 90 della relazione speciale n. 7/2017 della Corte, intitolata «Il nuovo ruolo degli organismi di certificazione in materia di spesa PAC: un passo avanti verso un modello di audit unico, ma restano da affrontare debolezze significative»; cfr. anche paragrafo 7.54 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2015.
(18) L’estensione delle visite di riesame svolte della Commissione è di norma limitata a talune sotto-popolazioni del bilancio della PAC (SIGC FEAGA, FEAGA non-SIGC, SIGC FEASR, FEASR non-SIGC) controllate dagli organismi di certificazione.
(19) In seguito a dette visite, la Commissione ha concluso quanto segue: «Sulla base del riesame svolto, la DG AGRI non ha rilevato elementi che la inducano a ritenere che il lavoro di audit espletato dall’organismo di certificazione per l’esercizio finanziario 2017 non sia affidabile»[traduzione della Corte]; in altre parole, dette visite forniscono garanzia negativa.
(20) Sono state compiute missioni in uno stesso organismo di certificazione che hanno riguardato popolazioni differenti e organismi pagatori differenti.
(21) Nel corso di tre anni la Commissione ha visitato 35 dei 55 organismi di certificazione.
(22) È stata esaminata una visita di riesame del 2015, quattro visite del 2016 e sette del 2017.
(23) Repubblica ceca, Germania (Bassa Sassonia), Estonia, Grecia, Romania e Regno Unito (Galles).
(24) Danimarca, Spagna (Asturie e La Rioja), Italia (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), Slovacchia e Svezia.
(25) Questa cifra si riferisce alla spesa 2016, l’ultimo esercizio per il quale erano disponibili dati al momento dei riesami operati dalla Commissione.
(26) La Commissione ha fatto limitato affidamento su otto organismi di certificazione e nessun affidamento sui restanti tre.
(27) L’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione dispone che la GSAA debba esser resa disponibile:
a) |
a decorrere dall’anno di domanda 2016, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie nel corso dell’anno precedente; |
b) |
a decorrere dall’anno di domanda 2017, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie nel corso dell’anno precedente; |
c) |
a decorrere dall’anno di domanda 2018, a tutti i beneficiari. |
(28) La decisione di esecuzione C(2018) 2838 della Commissione fissa i seguenti termini: 2020 per le domande di pagamento per misure di sviluppo rurale connesse alla superficie in Danimarca e Italia; 2020 per le domande di aiuto e le domande di pagamento di tutti i beneficiari in Lussemburgo, Polonia e Regno Unito (Inghilterra); 2019 per le parcelle condivise da due o più beneficiari per la rotazione colturale in produzioni speciali in Finlandia.
(29) Belgio (Fiandre), Bulgaria, Danimarca, Germania (Bassa Sassonia), Irlanda, Grecia, Spagna (Andalusia, Castilla-La Mancha, Castilla e León), Francia, Croazia, Italia (Lombardia, Veneto), Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito (Inghilterra, Irlanda del Nord).
(30) Maggiori informazioni sul quadro di performance 2014-2020 sono contenute nella relazione speciale n. 16/2017, intitolata «Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e maggiore focalizzazione sui risultati».
(31) Articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(32) Cfr. paragrafi 73 e 74 della relazione speciale n. 11/2018, intitolata «Le nuove opzioni per il finanziamento dei progetti di sviluppo rurale sono più semplici, ma non orientate ai risultati».
(33) In 3 dei 5 casi, secondo la normativa UE l’utilizzo di una somma forfettaria era obbligatorio.
(34) Cfr. paragrafo 79 della relazione speciale della Corte n. 11/2018.
(35) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1 , paragrafo IX).
ALLEGATO 7.1
RISULTANZE DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER LA RUBRICA «RISORSE NATURALI»
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2017 |
2016 |
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DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE |
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Pagamenti diretti |
121 |
201 |
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Misure di mercato, sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca |
109 |
179 |
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Totale operazioni «Risorse naturali» |
230 |
380 |
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IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI |
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Livello di errore stimato: «Risorse naturali» |
2,4 % |
2,5 % |
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Limite superiore dell’errore (LSE) |
3,9 % |
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Limite inferiore dell’errore (LIE) |
0,9 % |
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ALLEGATO 7.2
RISULTANZE DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER CIASCUNO STATO MEMBRO NEI SETTORI DELLE MISURE DI MERCATO, DELLO SVILUPPO RURALE, DELL’AMBIENTE, DELL’AZIONE PER IL CLIMA E DELLA PESCA (1)
(1) Escludendo le cinque operazioni a gestione diretta esaminate nei settori dell’ambiente, dell’azione per il clima e della pesca.
ALLEGATO 7.3
PANORAMICA DEGLI ERRORI AVENTI UN’INCIDENZA DI ALMENO IL 20 % PER LE MISURE DI MERCATO, LO SVILUPPO RURALE, L’AMBIENTE, L’AZIONE PER IL CLIMA E LA PESCA
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Introduzione |
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Applicando la metodologia generale di audit di cui all’ allegato 1.1 , la Corte ha verificato un campione rappresentativo di operazioni per stimare il livello di irregolarità nella popolazione per questa rubrica del QFP. Gli errori rilevati dalla Corte nel corso di tale verifica non costituiscono un elenco esaustivo, né dei singoli errori né dei possibili tipi di errore. Nei paragrafi che seguono vengono descritti quattro errori (concernenti la spesa per le misure di mercato, lo sviluppo rurale, l’ambiente, l’azione per il clima e la pesca) la cui incidenza è pari ad almeno il 20 % del valore dell’operazione esaminata. I riquadri 7.5 e 7.6 illustrano i due restanti errori individuati dagli auditor della Corte. Questi 6 errori sono stati riscontrati in operazioni dal valore compreso fra 3 500 euro e 1,6 milioni di euro, per un valore mediano di poco meno di 17 000 euro (1). |
La Commissione prende nota dell’osservazione formulata dalla Corte nell’allegato 7.2, secondo cui la visione d’insieme delle operazioni della Corte non costituisce un’indicazione del livello di errore relativo negli Stati membri inclusi nel campione. La Commissione sottolinea che informazioni dettagliate sui risultati degli audit della Commissione e degli Stati membri sono presentate, per ciascuno Stato membro, nelle relazioni annuali di attività e nei relativi allegati tecnici dei dipartimenti della Commissione che attuano i fondi dell’UE secondo la gestione concorrente. |
Esempi di errori |
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Misure di mercato, sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca |
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Beneficiario/attività/progetto/spesa non ammissibile |
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Esempio 1 — Progetto non ammissibile a causa dell’insufficiente redditività dell’investimento |
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In Portogallo, gli auditor della Corte hanno esaminato un pagamento effettuato ad un’impresa per il potenziamento del sistema di irrigazione. Per essere ammissibile, nella domanda di sostegno si doveva dimostrare che l’investimento avrebbe generato un utile. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di sostegno, le autorità hanno approvato il progetto. Tuttavia, al momento dell’approvazione, il beneficiario non coltivava più una delle parcelle incluse nel calcolo della redditività dell’investimento. Considerando le parcelle effettivamente coltivate dal beneficiario, il calcolo non avrebbe dato come risultato un utile dell’investimento. Pertanto, il progetto non avrebbe dovuto beneficiare del sostegno: l’errore rilevato riguarda l’intero importo (100 %). |
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Esempio 2 — Sostegno ad un beneficiario che non deteneva sufficienti diritti di reimpianto |
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In Spagna, è stato esaminato un pagamento che contribuiva alle spese di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti. In base alla normativa nazionale, il beneficiario doveva detenere diritti di reimpianto per la superficie oggetto di ristrutturazione prima del termine per la presentazione della domanda di aiuto. Per una parcella, invece, il beneficiario visitato aveva ottenuto i diritti di reimpianto dopo tale termine: l’errore rilevato corrisponde al 44 % dell’importo. |
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Esempio 3 — Assistenza tecnica per lo sviluppo rurale utilizzata anche per il FEAGA |
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Gli auditor della Corte hanno esaminato un pagamento effettuato ad un organismo pagatore greco per assistenza tecnica relativa a programmi di sviluppo rurale. Hanno riscontrato che il supporto e le infrastrutture informatici finanziati erano stati usati anche per gestire aiuti del FEAGA. Poiché era ammissibile solo il contributo alle operazioni di sviluppo rurale, la Corte ha giudicato che parte dei costi non fosse ammissibile e ha stimato un errore del 23 % dell’importo in questione. Sono stati inoltre rilevati errori dovuti a beneficiari/attività/progetti/spese non ammissibili (quantificati come inferiori al 20 %) in Germania, Croazia e Portogallo, nonché in tre operazioni a gestione diretta concernenti spese nel settore dell’ambiente. |
La Commissione terrà conto di questa constatazione in sede di pianificazione delle indagini future relative alla verifica della conformità. |
Mancato rispetto di impegni agro-climatico-ambientali |
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Esempio 4 — Inosservanza di impegni agroambientali in zone vulnerabili ai nitrati |
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In Grecia, gli auditor della Corte hanno esaminato un pagamento effettuato ad un agricoltore nell’ambito di una misura agro-climatico-ambientale per la tutela delle zone vulnerabili ai nitrati. L’agricoltore si era impegnato a limitare la quantità di fertilizzante e il volume di acque irrigue che potevano essere usati sulle parcelle. Le parcelle aventi un pendenza superiore al 6 % erano soggette a limiti più rigorosi, dato il maggior rischio di scolo di fertilizzanti e acqua. Tuttavia, su due parcelle aventi pendenza superiore al 6 % il beneficiario non aveva rispettato i più rigorosi obblighi di concimazione e di irrigazione, e ciò ha determinato un errore del 20 %. È stato inoltre rilevato un errore (quantificato come inferiore al 20 %) causato dall’inosservanza degli impegni agroambientali in Svezia. |
Secondo la misurazione fornita dalle autorità nazionali, la pendenza era inferiore al 6 %. Nel caso di parcelle con pendenze variabili non è sempre tecnicamente evidente come misurare la pendenza. È opinione della Commissione che nel caso di una parcella della stessa natura di quella in questione non si dovrebbe necessariamente utilizzare il punto in assoluto più elevato e il punto in assoluto più basso per misurare la pendenza. Piuttosto, si dovrebbero utilizzare il punto più elevato e quello più basso che sono rappresentativi della parcella. La Commissione discuterà ulteriormente questo punto con le autorità nazionali. |
(1) Ciò significa che, di tutti gli errori aventi un’incidenza di almeno il 20 %, la metà è stata riscontrata in operazioni di valore inferiore a 17 000 euro, mentre l’altra metà in operazioni di valore superiore a tale importo.
ALLEGATO 7.4
SEGUITO DATO A PRECEDENTI RACCOMANDAZIONI
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta della Commissione |
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Attuata integralmente |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non più applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2014 |
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Raccomandazione 1: gli Stati membri compiano ulteriori sforzi per disporre, nelle rispettive banche dati SIPA, di informazioni affidabili e aggiornate sulle dimensioni e sull’ammissibilità dei terreni agricoli, in particolare dei pascoli permanenti, e analizzino e utilizzino sistematicamente tutte le informazioni disponibili nel quadro delle verifiche amministrative, comprese le ortoimmagini più recenti, al fine di evitare pagamenti per terreni non ammissibili. |
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X |
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Per quanto concerne lo sviluppo rurale, la Corte raccomanda che la Commissione: |
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Raccomandazione 2: adotti le opportune misure per disporre che i piani di azione degli Stati membri includano obbligatoriamente provvedimenti correttivi per porre rimedio alle cause di errore riscontrate con frequenza. |
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X |
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Raccomandazione 3: riveda la strategia definita per i propri audit di conformità relativi allo sviluppo rurale, per determinare se le debolezze dei sistemi riscontrate in una specifica regione, nel caso di Stati membri con programmi regionali, siano presenti anche in altre regioni, in particolare per quanto riguarda le misure di investimento. |
X |
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2014 |
Per quanto riguarda sia il FEAGA, sia lo sviluppo rurale, la Corte raccomanda che la Commissione: |
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Raccomandazione 4: si assicuri che la nuova procedura di garanzia della legittimità e regolarità delle operazioni, che diventerà obbligatoria a partire dall’esercizio finanziario 2015, sia applicata correttamente dagli organismi di certificazione e generi informazioni attendibili riguardo al livello di errore, sulle quali sia possibile fare affidamento. |
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X |
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Raccomandazione 5: si assicuri che le autorità di audit degli Stati membri svolgano la propria attività in maniera più approfondita, in particolare effettuando i controlli in loco prescritti, attuando procedure di controllo della qualità e migliorando la documentazione di audit. |
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X |
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CAPITOLO 8
Sicurezza e cittadinanza
INDICE
Introduzione | 8.1-8.5 |
Breve descrizione della rubrica del QFP | 8.2-8.4 |
Estensione e approccio dell’audit | 8.5 |
Regolarità delle operazioni | 8.6-8.7 |
Esame dei sistemi selezionati | 8.8-8.13 |
Gestione concorrente | 8.8-8.12 |
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance | 8.13 |
Conclusione e raccomandazioni | 8.14-8.15 |
Raccomandazioni | 8.15 |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 8.1 – Rubrica «Sicurezza e cittadinanza» del QFP — Scomposizione della spesa 2017
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Breve descrizione della rubrica del QFP |
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Estensione e approccio dell’audit |
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REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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Riquadro 8.2 – Errore nel contributo UE al programma francese di reinsediamento dei rifugiati In Francia, l’AMIF sostiene il programma nazionale di reinsediamento con un pagamento una tantum di 10 000 euro per rifugiato in arrivo nel paese. La Corte ha verificato un pagamento di 100 000 euro a carico dell’UE per il reinsediamento di 10 rifugiati siriani. Si è riscontrato che, sebbene solo nove dei dieci soggetti siano effettivamente arrivati in Francia, le autorità francesi non hanno ridotto di conseguenza la propria domanda di pagamento. Il contributo UE al programma di reinsediamento è stato pertanto sovrastimato di 10 000 euro. |
Riquadro 8.2 Errore nel contributo UE al programma francese di reinsediamento dei rifugiati Lo Stato membro ha già corretto l’errore nei conti del 2018 e ha messo in atto misure correttive quali una procedura di verifica rafforzata e la creazione di una soluzione informatica integrata. |
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Riquadro 8.3 – Incongruenze per quanto riguarda l’ammissibilità dell’IVA dichiarata dagli enti pubblici |
Riquadro 8.3 Incongruenze per quanto riguarda l’ammissibilità dell’IVA dichiarata dagli enti pubblici La Commissione riconosce che il trattamento a livello di Stato membro varia a seconda della legislazione nazionale. La Commissione chiarirà, negli orientamenti agli Stati membri, le modalità per mitigare il rischio connesso al superamento del tasso di cofinanziamento quando, in base alle norme nazionali, l’IVA può costituire parte di un cofinanziamento superiore a quello inizialmente previsto. |
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In forza della normativa UE, l’IVA non recuperabile è ammissibile al cofinanziamento UE. In Spagna, il Fondo per le frontiere esterne ha finanziato il 95 % delle spese per l’installazione di apparecchiature di comunicazione su pattugliatori adibiti alla sorveglianza dei confini. Il beneficiario era un’autorità di contrasto finanziata dal bilancio nazionale. La spesa era stata sostenuta a fronte di fatture per servizi emesse da un contraente esterno e comprensive di IVA (tra il 7 % e il 21 %). Poiché l’autorità di contrasto non può recuperare l’IVA, le autorità spagnole la considerano ammissibile al finanziamento. Tuttavia, l’IVA applicata da un fornitore di servizi confluisce automaticamente nel bilancio nazionale e, pertanto, non rappresenta un costo netto per lo Stato membro. Nel caso in esame, dato l’elevato tasso di cofinanziamento del 95 %, il contributo totale dell’UE per detta azione ha superato le spese nette effettivamente sostenute dallo Stato membro. |
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Un effetto simile è stato sventato in Croazia, dove si è fatto ricorso allo strumento Schengen dell’UE per finanziare integralmente la ricostruzione dei posti di frontiera. Il beneficiario era il ministero croato dell’Interno e la spesa era stata sostenuta a fronte di fatture per lavori emesse da un contraente esterno e comprensive di IVA al 25 %. Nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Commissione, secondo le quali il cofinanziamento dell’UE non può superare la spesa totale ammissibile al netto dell’IVA, le autorità croate hanno considerato l’IVA non ammissibile al finanziamento UE, imputandone il costo alle risorse nazionali. |
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Il caso spagnolo illustra le potenziali ricadute quando l’IVA diventa una voce di spesa ammissibile per gli enti pubblici finanziati dai bilanci nazionali. Dimostra che, se gli enti pubblici conducono azioni con un tasso elevato di cofinanziamento UE e l’UE rimborsa anche l’IVA connessa, è possibile che il contributo UE superi i costi netti effettivamente sostenuti dallo Stato membro, inficiando la sana gestione finanziaria dei fondi UE. |
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ESAME DEI SISTEMI SELEZIONATI |
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Gestione concorrente |
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AMIF e ISF |
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Riquadro 8.4 – I pagamenti a titolo dell’AMIF e dell’ISF sono aumentati in misura significativa durante l’esercizio finanziario 2016
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Riquadro 8.5 – La Commissione disponeva di informazioni insufficienti sulla spesa effettiva a titolo dell’AMIF e dell’ISF In Estonia, le convenzioni di sovvenzione nel quadro dell’AMIF e dell’ISF prevedono che sia anticipato il 100 % delle spese previste per un progetto. Conformemente agli obblighi informativi dell’AMIF/ISF, i conti annuali dell’ISF presentati alla Commissione per il 2016 comprendevano pagamenti per 13 milioni di euro, che corrispondevano a circa il 35 % della dotazione complessiva per il periodo di finanziamento 2014-2020. Durante la visita effettuata dagli auditor della Corte in Estonia, si è però riscontrato che 12,7 milioni di euro (il 97,6 % dell’importo comunicato) riguardavano in realtà anticipi ai beneficiari finali. Ciò dimostra che gli attuali obblighi informativi dell’AMIF/ISF non consentono alla Commissione di ottenere tutte le informazioni finanziarie necessarie. La comunicazione dei soli pagamenti eseguiti può dare adito a un’errata visione dell’esecuzione effettiva dei fondi, il che a sua volta pregiudica il ruolo di supervisione della Commissione. |
Riquadro 8.5 La Commissione disponeva di informazioni insufficienti sulla spesa effettiva a titolo dell’AMIF e dell’ISF La Commissione ha invitato gli Stati membri a migliorare, già nei conti presentati nel 2018, le informazioni riportate per i diversi tipi di spesa. La scomposizione tra il prefinanziamento e le spese sostenute è stata già effettuata per i conti presentati a febbraio/marzo 2018 (sono segnalati sia i pagamenti intermedi sia quelli finali e gli anticipi ai beneficiari finali sono indentificati in automatico). |
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Riquadro 8.6 – Debolezze di sistema concernenti l’AMIF e l’ISF
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SOLID |
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Riquadro 8.7 – Debolezze di sistema concernenti SOLID
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Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance |
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CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accetta la raccomandazione. |
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La Commissione accetta la raccomandazione e l’ha in parte attuata per quanto riguarda:
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(1) L’atto giuridico che istituisce l’AMIF è disponibile sul sito Internet Eur-Lex.
(2) Gli atti giuridici che hanno istituito tali strumenti sono disponibili sul sito Internet Eur-Lex: Fondo per le frontiere esterne, Fondo europeo per i rimpatri, Fondo europeo per i rifugiati e Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi.
(3) «Prevenzione e lotta contro la criminalità» (ISEC) e «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza» (CIPS).
(4) Gli atti giuridici che istituiscono tali strumenti sono disponibili sul sito Internet Eur-Lex: ISF Frontiere e visti e ISF Polizia.
(5) Sanità: ECDC, EFSA, EMA. Affari interni: Frontex, EASO, Europol, CEPOL, eu-LISA, EMCDDA (OEDT). Giustizia: Eurojust, FRA, EIGE.
(6) Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Croazia, Lituania, Austria e Svezia.
(7) La relazione annuale specifica della Corte contenente il giudizio sulla legittimità e regolarità della spesa eseguita dall’EASO nel 2016 è disponibile nel sito Internet della Corte.
(8) ISF per Estonia, Grecia, Italia, Lituania e Austria; AMIF per Francia, Lussemburgo, Spagna, Svezia e Regno Unito.
(9) Francia e Svezia per l’AMIF; Austria, Estonia e Lituania per l’ISF.
(10) Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi (EIF) e Fondo europeo per i rifugiati (FER) in Spagna; EIF, FER e Fondo europeo per i rimpatri in Germania; FER ed EIF in Italia; EIF e FER in Bulgaria; EIF in Grecia.
(11) Comprende le spese per consumatori, giustizia, diritti, uguaglianza e cittadinanza.
(12) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1 , paragrafo 15).
Capitolo 9
Ruolo mondiale dell’Europa
INDICE
Introduzione | 9.1-9.5 |
Breve descrizione della rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» | 9.2-9.4 |
Estensione e approccio dell’audit | 9.5 |
Parte 1 — Regolarità delle operazioni | 9.6-9.19 |
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance | 9.12-9.19 |
Esame dei sistemi della DG Politica di vicinato e negoziati di allargamento | 9.12-9.18 |
Esame dei sistemi della DG Cooperazione internazionale e sviluppo | 9.19 |
Parte 2 — Criticità di performance nei progetti finanziati a titolo della rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» | 9.20-9.23 |
Conclusioni e raccomandazioni | 9.24-9.26 |
Raccomandazioni | 9.25-9.26 |
Allegato 9.1 – |
Spese operative 2017, per Delegazione |
Allegato 9.2 – |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 9.1 – Rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» del QFP — Scomposizione della spesa 2017
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Breve descrizione della rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» |
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Estensione e approccio dell’audit |
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PARTE 1 — REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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Riquadro 9.2 – Esempio di sistema di controllo efficace DG DEVCO Gli auditor della Corte hanno controllato le spese dichiarate da una NGO nell’ambito di una convenzione di sovvenzione conclusa con la Commissione. Le spese controllate erano state accettate dalla Commissione. La finalità del progetto sovvenzionato era controllare specie invasive di uccelli in sei paesi insulari dell’Oceano Pacifico. L’importo della sovvenzione dell’UE era di 1,16 milioni di euro. Da un audit finanziario espletato a livello dei progetti da un revisore esterno era emerso che 15 909 euro di spese dichiarate non erano ammissibili (documenti giustificativi mancanti, errori relativi all’IVA). La Commissione ha rettificato questo errore nel pagamento finale. |
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Riquadro 9.3 – Spese non sostenute ma accettate dalla Commissione DG DEVCO — Iraq Gli auditor della Corte hanno controllato le spese dichiarate da una organizzazione internazionale nell’ambito di un accordo di contributo concluso con la Commissione. Questo progetto di potenziamento delle capacità delle autorità regionali disponeva di una dotazione di 11,5 milioni di euro (finanziata integralmente dall’UE) per un periodo di 3,5 anni. Si è proceduto a controllare le spese sostenute nei primi due anni del progetto. In questo periodo, l’organizzazione internazionale aveva dichiarato spese per 7,6 milioni di euro, che erano state accettate dalla Commissione. Dalle verifiche effettuate è emerso che le spese effettivamente sostenute per quel periodo erano state pari a 6 milioni di euro. La differenza (1,6 milioni di euro) era dovuta ad impegni assunti dall’organizzazione internazionale ma non ancora spesi. La Corte giudica quest’ultimo importo non ammissibile, in quanto non era stata ancora sostenuta alcuna spesa. |
Riquadro 9.3 — Spese non sostenute ma accettate dalla Commissione Questa constatazione è collegata a una relazione intermedia e, nell'ambito del pagamento finale, la relazione finanziaria finale presenterà soltanto le spese realmente sostenute. La constatazione della Corte sarà presa in considerazione nel calcolo del pagamento successivo o del saldo. |
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Riquadro 9.4 – Spese non ammissibili concernenti perdite sul cambio monetario DG DEVCO — progetti gestiti a livello centrale Gli auditor della Corte hanno controllato l’importo definitivo delle spese dichiarate da una organizzazione internazionale nell’ambito di un accordo di contributo concluso con la Commissione. La finalità dell’accordo era sostenere il dialogo strategico in materia di politiche, strategie e piani sanitari nazionali in 28 paesi prescelti. Le spese controllate erano state accettate dalla Commissione. L’importo della sovvenzione dell’UE era di 5 milioni di euro. L’organizzazione attuatrice aveva subito perdite da tasso di cambio legate al pagamento degli stipendi del personale. Dette perdite erano state imputate, tramite il sistema della contabilità del personale, al bilancio del progetto. Queste spese non erano ammissibili. |
Riquadro 9.4 — Spese non ammissibili concernenti perdite sul cambio monetario La Commissione farà in modo che siano intraprese le necessarie azioni di follow-up. |
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Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance |
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Esame dei sistemi della DG Politica di vicinato e negoziati di allargamento |
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Debolezze dei sistemi rilevate attraverso la verifica delle operazioni |
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Studio sul tasso di errore residuo (TER) per il 2017 |
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Relazione annuale di attività |
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Esame dei sistemi della DG Cooperazione internazionale e sviluppo |
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PARTE 2 — CRITICITÀ DI PERFORMANCE NEI PROGETTI FINANZIATI A TITOLO DELLA RUBRICA «RUOLO MONDIALE DELL’EUROPA» |
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Riquadro 9.5 – Problematiche relative alla performance per i progetti visitati |
Riquadro 9.5 — Problematiche relative alla performance per i progetti visitati |
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI |
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Raccomandazioni |
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La Commissione accetta la raccomandazione. |
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La Commissione accetta la raccomandazione. Esaminerà con il contraente incaricato dello studio TER le modalità di stratificazione della popolazione determinata a tale scopo, pur tenendo conto della necessità di conservare nel complesso un campione solido e rappresentativo. |
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La Commissione accetta la raccomandazione. |
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La Commissione accetta la raccomandazione. |
(1) Quali contratti per opere/forniture/servizi, sovvenzioni, prestiti speciali, garanzie su prestiti e azioni di assistenza finanziaria, sostegno al bilancio e altre forme mirate di aiuti di bilancio.
(2) Gli auditor della Corte hanno analizzato gli studi sul TER, constatando che la metodologia sui cui si basa lo studio del TER della DG DEVCO prevede un numero limitatissimo di controlli in loco. In aggiunta, sia lo studio sul TER della DG DEVCO che quello sul TER della DG NEAR prevedono un esame di limitata estensione delle procedure di appalto. Pertanto, le risultanze dello studio sul TER per il 2017 sono state aggiustate tenendo conto delle percentuali di errore concernenti il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. Tale aggiustamento è stato basato su quanto constatato dalla Corte per la rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» ai fini della dichiarazione di affidabilità (DAS) per gli esercizi 2014-2016.
(3) I pagamenti per il sostegno al bilancio a carico del bilancio generale nel 2017 sono ammontati a 955 milioni di euro.
(4) I pagamenti effettuati a favore di organizzazioni internazionali tramite il bilancio generale sono ammontati nel 2017 a 3,1 miliardi di euro. La Corte non è in grado di precisare la percentuale di tale importo cui si è applicato l’approccio nozionale, poiché la Commissione non ne effettua un monitoraggio distinto.
(5) L’efficienza e l’efficacia del sostegno al bilancio sono esaminate in diverse relazioni speciali della Corte, fra cui le più recenti sono le relazioni speciali n. 32/2016 («L’assistenza dell’UE all’Ucraina») e n. 30/2016 («L’efficacia del sostegno dell’UE ai settori prioritari in Honduras»).
(6) Laddove il contributo della Commissione era inferiore al 75 % della dotazione finanziaria dell’azione, gli auditor della Corte non hanno effettuato controlli sulle voci di spesa sottostanti. Nei casi in cui tali contributi erano compresi fra il 75 % e il 90 %, si è valutata, di volta in volta, la necessità di verificare le voci di spesa sottostanti.
(7) Cfr. relazione annuale di attività 2017 della DG NEAR, pagg. 40-41.
(8) Per la verifica del seguito dato, la Corte ha scelto quest’anno la relazione sull’esercizio 2014, in quanto si presume che il lasso di tempo trascorso sia stato sufficiente per consentire alla Commissione di attuare le raccomandazioni della Corte.
(9) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1 , paragrafo 15).
ALLEGATO 9.1
SPESE OPERATIVE 2017, PER DELEGAZIONE
Fonti: Sfondo della mappa ©OpenStreetMap; contributi sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA 2.0) e Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2017.
ALLEGATO 9.2
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LA RUBRICA «RUOLO MONDIALE DELL’EUROPA»
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta della Commissione |
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Attuata integralmente |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non applicabile |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2014 |
Raccomandazione 1: instaurare e attuare procedure di controllo interno volte a garantire che i prefinanziamenti siano liquidati sulla base delle spese effettivamente sostenute, escludendo gli impegni giuridici. |
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Raccomandazione 2: rafforzare i controlli ex ante per i contratti di sovvenzioni, segnatamente rendendo operative, nel caso di EuropeAid, le azioni auspicate in risposta alla raccomandazione espressa nella relazione annuale sui FES per l’esercizio 2011, ovvero una pianificazione basata sul rischio e il sistematico follow-up per le verifiche e le visite di monitoraggio in loco. |
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CAPITOLO 10
«Amministrazione»
INDICE
Introduzione | 10.1-10.5 |
Breve descrizione della rubrica del QFP | 10.3 |
Estensione e approccio dell’audit | 10.4-10.5 |
Regolarità delle operazioni | 10.6 |
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance | 10.7 |
Osservazioni su singole istituzioni e organismi | 10.8-10.13 |
Parlamento europeo | 10.9-10.11 |
Commissione europea | 10.12 |
Corte dei conti europea | 10.13 |
Conclusione e raccomandazioni | 10.14-10.16 |
Conclusione | 10.14 |
Raccomandazioni | 10.15-10.16 |
Allegato 10.1 - |
Risultati della verifica delle operazioni per la rubrica «Amministrazione» |
Allegato 10.2 - |
Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica «Amministrazione» |
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INTRODUZIONE |
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Riquadro 10.1 – Rubrica 5 del QFP — Scomposizione della spesa 2017
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Breve descrizione della rubrica del QFP |
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Estensione e approccio dell’audit |
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REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI |
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RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE |
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OSSERVAZIONI SU SINGOLE ISTITUZIONI E ORGANISMI |
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Parlamento europeo |
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Commissione europea |
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Corte dei conti europea |
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CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI |
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Conclusione |
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Raccomandazioni |
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Il Parlamento osserva che la concezione delle procedure e la verifica della conformità con i criteri di selezione sono aspetti che fanno parte di orientamenti adeguati. Le questioni prioritarie relative al rafforzamento della concorrenza sono oggetto di valutazione da parte dell'organismo di coordinamento del Parlamento in materia di appalti, che sta attualmente altresì esaminando questioni connesse alla luce della relazione speciale n. 17/2016 della Corte |
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Il Parlamento prende atto della raccomandazione, di cui terrà conto al momento di riesaminare la regolamentazione; nel frattempo la frequenza e l'intensità dei controlli saranno adeguati al rischio sostenuto. |
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La Commissione accetta la raccomandazione e segnala di avere già adottato misure per migliorare la gestione degli assegni familiari. |
(1) Tale rubrica comprende le spese amministrative di tutte le istituzioni dell’UE, le pensioni e i pagamenti effettuati a favore delle Scuole europee. Queste ultime formano oggetto di una relazione annuale specifica presentata al Consiglio superiore delle Scuole europee. Copia della relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea.
(2) Le relazioni annuali specifiche della Corte riguardanti le agenzie e gli altri organismi sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
(3) DG Risorse umane e sicurezza, Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO), Uffici per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles e Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni e DG Informatica.
(4) PricewaterhouseCoopers, Società a responsabilità limitata, Revisori d’impresa.
(5) L’errore è stimato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra lo 0,0 % e l’1,2 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).
(6) A norma del paragrafo 5 dell’articolo 146 sui criteri di selezione delle modalità di applicazione del regolamento finanziario in vigore nel 2013, al momento dello svolgimento della procedura di appalto «Il contenuto delle informazioni chieste dall’amministrazione aggiudicatrice come prova della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale del candidato od offerente e i livelli minimi di capacità richiesti a norma del paragrafo 2 non possono esulare dall’oggetto dell’appalto […]». La Corte ritiene che un importo corrispondente al doppio o al triplo del valore annuo stimato dell’appalto rappresenti un criterio ragionevole. L’articolo 147, paragrafo 1, «Capacità economica e finanziaria», delle modalità di applicazione del regolamento finanziario applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2016 chiarisce tale questione e dispone semplicemente che «[…] il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore annuo stimato dell’appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell’acquisto, che l’amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara.»
(7) In base all’articolo 20, paragrafo 2, della regolamentazione concernente l’accoglienza di gruppi di visitatori, ciascun gruppo deve presentare una dichiarazione di spesa finale entro e non oltre trenta giorni dallo svolgimento della visita. La regolamentazione suddetta non esige però la presentazione, in questa fase, di documenti giustificativi (quali fatture rilasciate da terzi, carte di imbarco). Questi documenti devono essere conservati per un periodo di tre anni e vanno forniti al Parlamento solo in caso di controlli ex post.
(8) Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015, paragrafo 9.12, e relazione annuale sull’esercizio finanziario 2014, paragrafo 9.13.
(9) Cfr. la relazione del revisore esterno sui rendiconti finanziari menzionata al paragrafo 10.5.
(*1) Comitato economico e sociale europeo (CESE) 1 % — 0,1
(*2) Corte dei conti 1 % — 0,1
(*3) Altri (Comitato delle Regioni, Mediatore europeo e Garante europeo della protezione dei dati) 1 % — 0,1
(10) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1 , paragrafo 15).
ALLEGATO 10.1
RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER LA RUBRICA «AMMINISTRAZIONE»
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2017 |
2016 |
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DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE |
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Totale operazioni |
55 |
100 |
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IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI |
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Livello di errore stimato |
0,5 % |
0,2 % |
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Limite superiore dell’errore (LSE) |
1,2 % |
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Limite inferiore dell’errore (LIE) |
0,0 % |
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ALLEGATO 10.2
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA PER LA RUBRICA «AMMINISTRAZIONE»
Esercizio |
Raccomandazione della Corte |
Analisi della Corte sui progressi compiuti |
Risposta dell'istituzione |
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Attuata integralmente |
In corso di attuazione |
Non attuata |
Non pertinente (*1) |
Elementi probatori insufficienti |
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Per la maggior parte degli aspetti |
Per alcuni aspetti |
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2014 |
Raccomandazione 1 (Parlamento europeo): Partiti politici europei - Il Parlamento europeo dovrebbe rafforzare i controlli sulle spese rimborsate dai partiti politici europei alle organizzazioni a questi affiliate. Inoltre, dovrebbe definire norme appropriate, ad uso dei partiti politici, in materia di appalti pubblici e monitorarne l'applicazione mediante l'espletamento di verifiche adeguate e la definizione di migliori orientamenti (cfr. relazione annuale sull’esercizio 2014, paragrafi 9.11 e 9.17). |
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X |
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Raccomandazione 2 (CESE): Appalti - Il CESE dovrebbe migliorare la concezione, il coordinamento e lo svolgimento delle procedure di appalto mediante l'espletamento di verifiche adeguate e la definizione di migliori orientamenti (cfr. relazione annuale sull'esercizio 2014, paragrafi 9.12 e 9.17). |
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X |
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Raccomandazione 3 (istituzioni e organismi): Stipendi e assegni familiari - Le istituzioni e gli organismi dovrebbero migliorare i propri sistemi di monitoraggio, aggiornando tempestivamente i dati sulla situazione personale dei propri dipendenti, suscettibili di influire sul calcolo degli assegni familiari (cfr. relazione annuale sull’esercizio 2014, paragrafi 9.13 e 9.17). |
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X |
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(*1) Il lavoro di audit della Corte per il 2017 non comprendeva l’esame di questo tipo di operazioni. Il seguito dato a queste raccomandazioni verrà verificato nei prossimi anni.