COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.10.2018
COM(2018) 710 final
2018/0365(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
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Document 52018PC0710
Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
COM/2018/710 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.10.2018
COM(2018) 710 final
2018/0365(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
·Motivazione e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, è inteso a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante a tale riguardo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca.
Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2019, le possibilità di pesca degli Stati membri per gli stock ittici di maggiore importanza commerciale nel Mar Nero.
Per lo spratto, la proposta si basa sul parere scientifico per un contingente autonomo, al fine di mantenere l’attuale livello della mortalità per pesca.
Per il rombo chiodato, la proposta recepisce i TAC e i contingenti stabiliti dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) nella raccomandazione (CGPM/41/2017/4) relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nella sottozona geografica 29 (Mar Nero).
·Contesto generale
·La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla situazione attuale della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2019 [COM (2018) 452 final dell’11.6.2018] delinea il contesto della proposta.
·Le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio di stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali) del regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca.
Gli stock del Mar Nero sfruttati dalla Bulgaria e dalla Romania sono condivisi con paesi terzi: Turchia, Ucraina, Georgia e Federazione russa.
Fino al 2017 non esistevano totali ammissibili di catture (TAC) stabiliti a livello regionale tra paesi UE e paesi non-UE. Ogni anno, a partire dal 2008, l'Unione europea ha provveduto alla fissazione di contingenti autonomi per gli stock di rombo chiodato e di spratto per contribuire all'applicazione delle norme della PCP. Tuttavia, a partire dal 2018 è applicato, per un periodo di due anni (2018-2019), un TAC regionale per la pesca del rombo chiodato per il quale è definita una ripartizione temporanea dei contingenti; tale TAC è recepito nel regolamento dell’UE per il Mar Nero in linea con la raccomandazione CGPM/41/2017/4 adottata in occasione della 41a sessione annuale della CGPM nel 2017.
La pesca dello spratto riveste notevole importanza socioeconomica per i paesi che si affacciano sul Mar Nero. In base ai dati ufficiali contenuti nella relazione sul Mar Nero presentata nel 2017 dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), gli sbarchi di spratto effettuati nel Mar Nero da paesi dell'UE rappresentavano il 4,5 % nel 2014, il 3,12 % nel 2015 e il 2,93 % nel 2016 degli sbarchi totali dichiarati. Dal verbale della sessione annuale del 2017 della CGPM risulta che lo stock di spratto nel Mar Nero è sfruttato in modo sostenibile. Tuttavia, per garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero è necessario mantenere il livello attuale di mortalità per pesca, vale a dire 11 475 tonnellate.
La pesca del rombo chiodato riveste notevole importanza socioeconomica per i paesi che si affacciano sul Mar Nero. La raccomandazione CGPM/41/2017/4 ha stabilito, per il 2018 e 2019, un TAC regionale per il rombo chiodato di 644 tonnellate, per il quale è stata definita una ripartizione temporanea dei contingenti tra tutti i paesi che si affacciano sul Mar Nero. La raccomandazione contiene una clausola di revisione che consente di riesaminare il TAC e i contingenti nel 2018 nel caso in cui il parere scientifico non confermi un andamento favorevole della mortalità per pesca. La 7a sessione annuale del gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero, tenutasi dall’11 al 13 luglio 2018, ha confermato l'andamento favorevole della mortalità per pesca dello stock di rombo chiodato. Il contingente assegnato all'UE è stato fissato a 114 tonnellate nel 2018 e 2019. È opportuno attuare nel presente regolamento il TAC e i contingenti per il rombo chiodato, la gestione dello sforzo di pesca e la limitazione dei giorni di pesca a 180 all’anno, nonché il fermo attualmente applicabile avente durata di due mesi, dal 15 aprile al 15 giugno.
In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 1 , si propone che gli articoli 3 e 4 non si applichino agli stock oggetto del presente regolamento. Tuttavia, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, agli stock soggetti all'obbligo di sbarco si applica la flessibilità interannuale prevista in tale articolo.
·Disposizioni vigenti nel settore della proposta
Le possibilità di pesca e la loro ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Lo strumento più recente è costituito dal regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero 2 .
Oltre alle possibilità di pesca annuali, è opportuno citare le seguenti misure contemplate dalla presente proposta per quanto attiene alle attività di pesca nel Mar Nero. La proposta della Commissione per il recepimento delle recenti raccomandazioni della CGPM è stata adottata il 22 marzo 2018 3 ed è attualmente oggetto di procedura di codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Va inoltre osservato che i seguenti elementi sono intrinsecamente connessi alle possibilità di pesca annuali e sono stati presi in considerazione nella presente proposta:
–le taglie minime di conservazione e le dimensioni minime di maglia per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero sono stabilite dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto 4 ;
–la raccomandazione CGPM/37/2013/2 relativa alla definizione di un insieme di norme minime per la pesca del rombo chiodato con reti da posta ancorate e per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero, adottata in occasione della 37a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) che si è tenuta a Spalato nel maggio 2013;
–la raccomandazione CGPM/39/2015/3 relativa alla definizione di un insieme di misure per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato nel Mar Nero, adottata in occasione della 39a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) tenutasi a Milano nel maggio 2015;
–la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29) adottata in occasione della 41a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) tenutasi a Budva nell'ottobre 2017;
–la dichiarazione di Bucarest 5 approvata nell'ambito di una riunione ad alto livello organizzata nell'ottobre 2016 dalla CGPM sulla governance della pesca nel Mar Nero. La conferenza ha adottato tale dichiarazione, che sottolinea la necessità di approcci comuni e collaborativi tra gli Stati rivieraschi ai fini di una maggiore sostenibilità della pesca nel Mar Nero;
–la dichiarazione ministeriale di Sofia 6 firmata il 7 giugno 2018 nell’ambito di una conferenza ad alto livello sulla pesca e l'acquacoltura nel Mar Nero, che concretizza gli impegni della dichiarazione di Bucarest e stabilisce, per i prossimi dieci anni, un piano d'azione specifico per la sostenibilità delle attività di pesca nel Mar Nero;
–la strategia a medio termine (2017-2020) della CGPM per garantire la sostenibilità della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero 7 , che ha adottato, in particolare, una serie di azioni intese a rafforzare, a livello multilaterale, la governance della pesca nel Mar Nero;
–la Bulgaria e la Romania hanno sostenuto e partecipato attivamente all’attuazione del progetto pilota della CGPM per il controllo e l'ispezione della pesca del rombo chiodato, istituito dalla raccomandazione CGPM/41/2017/4. Il progetto pilota della CGPM è stato elaborato dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA); la Bulgaria e la Romania hanno collaborato attivamente con l’EFCA per consentire lo svolgimento dell’operazione congiunta nelle rispettive zone economiche esclusive (ZEE);
–l'efficace attuazione degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nel dicembre 2017 nel quadro del regolamento relativo alle possibilità di pesca per il 2018 per migliorare la gestione degli stock di rombo chiodato e spinarolo mediante una serie di misure, migliorare il controllo, contrastare la pesca INN e migliorare la raccolta dei dati. Sia la Bulgaria che la Romania hanno attuato una serie di azioni, intese in particolare a ridurre il rischio di catture non dichiarate grazie alla registrazione di tutte le catture di rombo chiodato e di spinarolo (anche per le quantitativi inferiori a 50 kg), a intensificare la frequenza delle ispezioni (ispezioni in mare, sui mercati, sulla terraferma e ispezioni congiunte), a rafforzare e migliorare il processo di consulenza scientifica per le attività di pesca e i dati biologici sugli stock del Mar Nero.
·Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea
Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.
2.RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
·Assunzione e uso di perizie
Gli organismi scientifici consultati sono il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e il gruppo di lavoro sul Mar Nero della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).
L'Unione chiede il parere scientifico dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Lo CSTEP fornisce i suoi pareri in conformità del mandato che riceve dalla Commissione. Al momento della discussione della presente proposta al Consiglio saranno disponibili pareri recenti e accurati per tutti gli stock del Mar Nero per i quali sono proposti contingenti.
Il fine ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento di base della PCP, che all'articolo 2, paragrafo 2, dispone che "deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock". Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione.
·Consultazione delle parti interessate
Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla situazione attuale della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2019 [COM (2018) 452 final dell’11.6.2018]. La base scientifica della proposta è stata fornita dallo CSTEP. Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili sul sito web della DG MARE.
·Valutazione d'impatto
A livello dell'Unione europea, il rischio di un impatto negativo sulla ricostituzione della popolazione dello stock di rombo chiodato è limitato da misure addizionali in materia di registrazione, controllo e monitoraggio introdotte e attuate dalla Romania e dalla Bulgaria conformemente agli obblighi da esse contratti nel quadro dell'adozione del regolamento che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nel Mar Nero.
A livello multilaterale, il rischio di un impatto negativo sulla ricostituzione della popolazione dello stock è limitato da una serie di nuove misure: 1) la dichiarazione ministeriale di Sofia firmata il 7 giugno, che conferma l’impegno dei paesi che si affacciano sul Mar Nero ad agire collettivamente sulla base di un piano d’azione concreto per garantire la sostenibilità della pesca nel Mar Nero, 2) l’adozione, in occasione della 41a sessione annuale della CGPM, e la successiva attuazione del piano d’azione regionale della CGPM di lotta contro la pesca INN, 3) l’attuazione a livello multilaterale del progetto "BlackSea4Fish" della CGPM basato sulla cooperazione regionale in materia di dati scientifici, indagini e valutazioni, 4) l’adozione, in occasione della 41a sessione annuale della CGPM, e la successiva attuazione del piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (GSA 29). Il piano ha fissato, per il 2018 e il 2019, un totale ammissibile di catture multilaterale e la sua ripartizione temporanea tra i paesi che si affacciano sul Mar Nero. Un elemento essenziale del piano di gestione pluriennale è l’attuazione del progetto pilota comune di ispezione e controllo in mare. Le clausole di revisione incluse nel piano consentiranno di riesaminare il TAC e i contingenti nel caso in cui il parere scientifico non confermi un andamento favorevole della mortalità per pesca. Inoltre il piano prevede un sistema permanente di ripartizione dei TAC e un programma di ispezione permanente per il 2020. Il piano contribuirà a contrastare efficacemente la pesca INN e a garantire la corretta gestione dello stock di rombo chiodato a livello regionale.
La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.
A medio termine l'approccio proposto dovrebbe pertanto consentire di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti previsti a lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale grazie all'adeguamento dello sforzo di pesca e delle possibilità di pesca. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
·Sintesi della misura proposta
La proposta fissa i limiti di cattura applicabili alle attività di pesca dell'Unione nel Mar Nero al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca consistente nel garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.
·Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP.
·Principio di sussidiarietà
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
·Principio di proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente.
La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
Il regolamento del Consiglio proposto ripartisce possibilità di pesca tra gli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire come credono le possibilità di pesca ad essi assegnate tra le navi battenti la loro bandiera. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative ai modelli socioeconomici che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca ad essi assegnate.
La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.
·Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento.
Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
2018/0365 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
(2)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 , le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
(4)Nella 41a riunione annuale del 2017 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ha adottato la raccomandazione CGPM/40/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nella sottozona geografica 29 (Mar Nero). Tale raccomandazione fissa il totale ammissibile di catture (TAC) per il rombo chiodato per un periodo di due anni (2018-2019) stabilendo una ripartizione temporanea dei contingenti. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
(5)Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
(6)Conformemente al parere scientifico formulato dallo CSTEP, è necessario mantenere il livello attuale della mortalità per pesca al fine di garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero.
(7)L'uso delle possibilità di pesca stabilite nel presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 9 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.
(8)A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 10 , è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
(9)È opportuno adottare ulteriori misure di conservazione per lo stock di rombo chiodato. Il fatto di mantenere il fermo di pesca attualmente applicabile, avente durata di due mesi, dal 15 aprile al 15 giugno, consentirà di continuare a garantire la protezione dello stock durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato. Il fatto di gestire lo sforzo di pesca e limitare i giorni di pesca a 180 all’anno avrebbe un impatto positivo sulla conservazione dello stock di rombo chiodato.
(10)Al fine di evitare interruzioni delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è importante che le attività di pesca considerate nel Mar Nero siano aperte a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
(11)Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per i seguenti stock:
a) spratto (Spratti sprattus) nel Mar Nero;
b) rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria o della Romania e operanti nel Mar Nero.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(a)"CGPM": Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
(b)"Mar Nero": la sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 ;
(c)"peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
(d)"peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
(e)"stock": una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;
(f)"totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;
(g)"contingente autonomo dell'Unione": un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
(h)"contingente analitico": un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;
(i) "valutazione analitica": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.
CAPO II
Possibilità di pesca
Articolo 4
Ripartizione delle possibilità di pesca
1. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.
2. Il TAC per il rombo chiodato, applicabile nelle acque dell’Unione e ai pescherecci dell’Unione, nonché la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 6
Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato
I pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all’anno.
CAPO III
Disposizioni finali
Articolo 7
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.10.2018
COM(2018) 710 final
ALLEGATO
della
Proposta di regolamento della Commissione
che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
ALLEGATO
Nelle tabelle del presente allegato figurano i TAC e i contingenti in tonnellate di peso vivo e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.
Specie: |
Spratto |
Zona: |
Acque dell'Unione nel Mar Nero |
||||
Sprattus sprattus |
(SPR/F3742C) |
||||||
Bulgaria |
8 032,50 |
Contingente analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||
Romania |
3 442,50 |
||||||
Unione |
11 475 |
||||||
TAC |
Non pertinente/Non concordato |
|
Rombo chiodato |
Zona: |
Acque dell'Unione nel Mar Nero |
||||
Psetta maxima |
(TUR/F3742C) |
||||||
Bulgaria |
57 |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||
Romania |
57 |
||||||
Unione |
114 |
(*) |
|||||
TAC |
644 |
||||||
_________ |
|||||||
(*) Dal 15 aprile al 15 giugno 2019 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita. |