COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.10.2018
COM(2018) 677 final
ALLEGATO
della
proposta di
Decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e di uno scambio di lettere che accompagna l'accordo
{SWD(2018) 433 final}
ALLEGATO
Scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che accompagna l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea
e il Regno del Marocco
A. Lettera dell'Unione
Gentile Signora, Egregio Signore,
mi pregio di fare riferimento all'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("l'accordo di pesca") per quanto riguarda talune disposizioni di detto accordo.
In esito ai negoziati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:
1.Per quanto riguarda la questione del Sahara occidentale, le Parti riaffermano il loro sostegno al processo delle Nazioni Unite e agli sforzi del Segretario generale volti a pervenire a una soluzione politica definitiva, conformemente ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
2.L'accordo di pesca è concluso, fatte salve le rispettive posizioni:
–per l'Unione europea, per quanto riguarda lo status del territorio non autonomo del Sahara occidentale, le cui acque adiacenti sono coperte dalla zona di pesca quale definita all'articolo 1, lettera h), dell'accordo di pesca, e il suo diritto all'autodeterminazione, il riferimento nell'accordo di pesca alle disposizioni legislative e regolamentari del Marocco non pregiudica la sua posizione;
–per il Regno del Marocco, la regione del Sahara è una parte integrante del territorio nazionale, sulla quale esso esercita pienamente i suoi attributi di sovranità come sul resto del territorio nazionale. Il Marocco ritiene che qualsiasi soluzione di tale controversia regionale dovrebbe basarsi sulla sua iniziativa di autonomia.
La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.
Voglia gradire, Gentile Signora/Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
B. Lettera del Regno del Marocco
Gentile Signora, Egregio Signore,
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
"Gentile Signora, Egregio Signore,
mi pregio di fare riferimento all'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("l'accordo di pesca") per quanto riguarda talune disposizioni di detto accordo.
In esito ai negoziati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:
1.Per quanto riguarda la questione del Sahara occidentale, le Parti riaffermano il loro sostegno al processo delle Nazioni Unite e agli sforzi del Segretario generale volti a pervenire a una soluzione politica definitiva, conformemente ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
2.L'accordo di pesca è concluso, fatte salve le rispettive posizioni:
–per l'Unione europea, per quanto riguarda lo status del territorio non autonomo del Sahara occidentale, le cui acque adiacenti sono coperte dalla zona di pesca quale definita all'articolo 1, lettera h), dell'accordo di pesca, e il suo diritto all'autodeterminazione, il riferimento nell'accordo di pesca alle disposizioni legislative e regolamentari del Marocco non pregiudica la sua posizione;
–per il Regno del Marocco, la regione del Sahara è una parte integrante del territorio nazionale, sulla quale esso esercita pienamente i suoi attributi di sovranità come sul resto del territorio nazionale. Il Marocco ritiene che qualsiasi soluzione di tale controversia regionale dovrebbe basarsi sulla sua iniziativa di autonomia.
La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.
Voglia gradire, Gentile Signora/Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione."
Mi pregio di confermarLe l'accordo del Regno del Marocco sul contenuto di tale lettera.
Voglia gradire, Gentile Signora/Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
ACCORDO DI PARTENARIATO
per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "l'Unione", e
IL REGNO DEL MAROCCO, in seguito denominato "il Marocco",
in seguito denominate "le Parti",
CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e il Marocco, in particolare nell'ambito dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,
IMPEGNATE a garantire la rigorosa osservanza del diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali e, nel contempo, vantaggi reciproci per le Parti interessate,
TENENDO CONTO del fatto che il presente accordo rientra in un partenariato globale in campo economico, politico, della sicurezza e della lotta contro la migrazione irregolare e le sue cause profonde,
VISTE le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS),
CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995,
DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui le Parti sono membri,
DESIDEROSE, a tal fine, di tenere conto dei pareri scientifici disponibili e dei pertinenti piani di gestione adottati dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale,
DETERMINATE, a tal fine, a instaurare un dialogo, in particolare per quanto riguarda la governance della pesca, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, il controllo, il monitoraggio e la sorveglianza delle attività di pesca,
AUSPICANDO che l'accesso alla zona di pesca sia in linea con l'attività della flotta peschereccia dell'Unione e che questa ottenga una quota appropriata delle risorse di pesca eccedentarie, tenendo conto della specificità di ciascun accordo, e goda delle stesse condizioni tecniche applicate a tutte le flotte,
CONVINTE che da tale partenariato debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,
DECISE, a tal fine, a contribuire, nell'ambito della politica settoriale della pesca del Marocco, ivi compreso nella zona di pesca coperta dal presente accordo, all'instaurazione di un partenariato volto in particolare a identificare le modalità più consone a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,
DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca e che, a tal fine, le attività di pesca siano rivolte esclusivamente alle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca delle flotte operanti nella zona e riservando nel contempo particolare attenzione alla natura transzonale e altamente migratoria di alcune specie,
RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica e sociale più stretta per instaurare e rafforzare una pesca sostenibile, nonché a contribuire a una migliore governance degli oceani, in particolare promuovendo gli investimenti con la partecipazione di imprese delle Parti in linea con gli obiettivi di sviluppo del paese,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
(a)"autorità del Marocco": il ministero dell'Agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle risorse idriche e forestali — dipartimento della Pesca marittima;
(b)"autorità dell'Unione": la Commissione europea;
(c)"accordo": il presente accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, lo scambio di lettere che lo accompagna, il protocollo di attuazione dell'accordo, il suo allegato e le sue appendici;
(d)"attività di pesca": attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
(e) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
(f)"nave dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;
(g)"armatore": la persona legalmente responsabile di un peschereccio, che lo dirige e lo controlla;
(h)"zona di pesca": le acque dell'Atlantico centro-orientale situate tra i paralleli 35º 47′ 18″ Nord e 20º 46′ 13" Nord, comprese le acque adiacenti del Sahara occidentale, che coprono l'insieme delle zone di gestione; questa definizione non pregiudica eventuali negoziati relativi alla delimitazione delle zone marine degli Stati costieri confinanti con la zona di pesca e, in generale, i diritti degli Stati terzi;
(i)"zona di gestione": la zona di attività delimitata da coordinate geografiche, gli attrezzi utilizzabili o le specie autorizzate;
(j)"autorizzazione di pesca": licenza di pesca rilasciata dalle autorità del Regno del Marocco a un peschereccio dell'Unione, che conferisce a tale peschereccio il diritto di esercitare attività di pesca nella zona di pesca;
(k)"autorizzazione di pesca diretta": una licenza di pesca rilasciata dalle autorità del Regno del Marocco a un peschereccio dell'Unione al di fuori dell'accordo;
(l)"stock": una risorsa biologica marina presente in una zona determinata;
(m)"prodotti della pesca": gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;
(n)"prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a prescindere dallo stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da una qualsiasi attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati;
(o)"settore della pesca": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
(p)"pescatore": qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dalle Parti;
(q)"possibilità di pesca": diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture o di sforzo di pesca;
(r)"pesca sostenibile": la pesca conforme agli obiettivi e ai principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995.
Articolo 2
Oggetto
Il presente accordo istituisce un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione, che definisce in particolare:
(a)le condizioni alle quali le navi dell'Unione possono esercitare attività di pesca nella zona di pesca;
(b)la cooperazione economica e finanziaria nel settore della pesca, al fine di stabilire un partenariato per il settore della pesca e rafforzare la governance degli oceani;
(c)la cooperazione amministrativa per l'attuazione della contropartita finanziaria;
(d)la cooperazione scientifica e tecnica, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca nella zona di pesca e sviluppare il settore in questione;
(e)la cooperazione relativa alle misure di controllo e sorveglianza per vigilare sulle attività di pesca nella zona di pesca, al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti e assicurare l'efficacia delle misure di conservazione delle risorse alieutiche e di gestione delle attività di pesca, in particolare ai fini della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Articolo 3
Principi e obiettivi per l'attuazione del presente accordo
1. Le Parti si impegnano a promuovere una pesca sostenibile nella zona di pesca in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce presenti in tale zona.
2. Le autorità del Regno del Marocco si impegnano a garantire che l'accesso alla zona di pesca sia in relazione con l'attività della flotta peschereccia dell'Unione. Le autorità del Regno del Marocco si adoperano affinché la flotta europea ottenga una quota appropriata delle risorse alieutiche eccedentarie, tenendo conto della specificità di ciascun accordo. La flotta europea gode delle stesse condizioni tecniche di pesca applicate a tutte le altre flotte.
3. Le Parti si impegnano a informarsi reciprocamente in merito alle intese e agli accordi di pesca conclusi con Parti terze.
4. Le Parti convengono che l'attività di pesca delle navi dell'Unione sia esclusivamente limitata al surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, identificato in modo chiaro e trasparente sulla base dei pareri scientifici disponibili pertinenti e delle informazioni pertinenti scambiate fra le Parti con riguardo allo sforzo totale di pesca esercitato sugli stock considerati da tutte le flotte operanti nella zona.
5. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, ai fini della determinazione delle risorse accessibili le Parti terranno debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, nonché delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.
6. Le Parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca delle navi dell'Unione.
7. Le Parti si impegnano, nel loro reciproco interesse, a instaurare un intenso dialogo, a favorire la concertazione e a scambiarsi informazioni, in particolare sull'attuazione della politica settoriale della pesca e la governance degli oceani.
8. Le Parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, delle azioni e dei programmi attuati sulla base del presente accordo.
9. Le Parti si impegnano a garantire che la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro sia pienamente applicabile a tutti i marittimi imbarcati a bordo delle navi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione e contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
10. Il presente accordo rientra nel quadro dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e il Regno del Marocco del 26 febbraio 1996 (di seguito denominato "l'accordo di associazione"). Esso contribuisce alla realizzazione degli obiettivi generali dell'accordo di associazione ed è volto a garantire la sostenibilità della risorsa alieutica sul piano ecologico, economico e sociale.
11. Il presente accordo è attuato conformemente all'articolo 1 dell'accordo di associazione, relativo allo sviluppo del dialogo e della cooperazione, e all'articolo 2 dello stesso accordo, relativo al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali.
Articolo 4
Accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca
Le autorità del Regno del Marocco si impegnano ad autorizzare le navi dell'Unione a praticare attività di pesca nella zona di pesca in conformità al presente accordo.
Articolo 5
Condizioni per l'esercizio della pesca e clausola di esclusività
1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca coperta dal presente accordo solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. Qualsiasi attività di pesca che non rientri nel quadro del presente accordo è vietata.
2. Le autorità del Regno del Marocco rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente nel quadro del presente accordo. È vietato rilasciare autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione al di fuori del presente accordo, in particolare sotto forma di autorizzazione diretta.
3. La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicabili e le relative modalità di pagamento sono specificati nel protocollo, nel relativo allegato e nelle relative appendici.
4. Le Parti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e modalità attraverso un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.
Articolo 6
Disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività di pesca
1. Al fine di garantire un quadro normativo per una pesca sostenibile, le navi dell'Unione operanti nella zona di pesca rispettano le disposizioni legislative e regolamentari del Marocco che disciplinano le attività di pesca nella zona, salvo altrimenti disposto dal presente accordo. Le autorità del Regno del Marocco notificano alle autorità dell'Unione le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al più tardi un mese prima dell'entrata in applicazione del presente accordo.
2. L'Unione si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire il rispetto, da parte delle proprie navi, del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari notificate, nonché l'effettiva applicazione delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo.
Le navi dell'Unione cooperano con le autorità del Regno del Marocco responsabili delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
3. Le Parti si notificano reciprocamente qualsiasi decisione di portata generale che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo. Le Parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca che possano incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.
Qualsiasi modifica della legislazione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal sessantesimo giorno, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non è applicabile, dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dal Marocco.
IMPEGNI E OBBLIGHI GENERALI
Articolo 7
Partenariato
Le parti convengono di rafforzare il loro partenariato estendendolo alla cooperazione scientifica, alla cooperazione tra operatori economici e alla cooperazione in materia di monitoraggio, controllo, sorveglianza e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) nonché alla cooperazione amministrativa per l'attuazione di una politica della pesca sostenibile.
Articolo 8
Cooperazione in campo scientifico
1. Nel periodo di applicazione dell'accordo le Parti cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca. A tal fine si è convenuto di istituire una riunione scientifica congiunta, che si tiene ogni anno alternativamente nell'Unione e in Marocco.
2. Sulla base delle conclusioni della riunione scientifica e dei migliori pareri scientifici disponibili, le Parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 13 e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.
3. Le Parti si impegnano a concertarsi, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche e cooperare alla ricerca scientifica nei settori considerati.
Articolo 9
Cooperazione tra operatori economici
1. Le Parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. In particolare, esse si consultano per facilitare e promuovere le diverse azioni che possono essere attuate a questo scopo.
2. Le Parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le Parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le Parti incoraggiano, in particolare, la promozione degli investimenti di interesse comune, nel rispetto delle legislazioni vigenti.
Articolo 10
Cooperazione in materia di monitoraggio, controllo, sorveglianza e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
1. Le Parti si impegnano a collaborare per garantire il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca nella zona di pesca e a lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile.
2. Le autorità del Regno del Marocco garantiscono l'effettiva applicazione delle disposizioni che disciplinano il controllo della pesca contenute nel presente accordo e nel relativo protocollo. Le navi dell'Unione cooperano con le autorità marocchine preposte al controllo della pesca.
Articolo 11
Cooperazione amministrativa
Per garantire l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche, le Parti:
–instaurano una cooperazione amministrativa al fine di assicurare che le navi dell'Unione rispettino le disposizioni del presente accordo, in particolare quelle di cui all'articolo 6;
–cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca illegale, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa.
Articolo 12
Contropartita finanziaria
1. La contropartita finanziaria è definita nel protocollo, nel relativo allegato e nelle relative appendici.
2. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende:
(a)una compensazione finanziaria concessa dall'Unione per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca;
(b)i canoni pagati dagli armatori delle navi dell'Unione;
(c)un sostegno settoriale concesso dall'Unione per l'attuazione di una politica della pesca sostenibile e la governance degli oceani, che forma oggetto di una programmazione annuale e pluriennale.
3. La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno in conformità al protocollo.
4. Le Parti vigilano sull'equa ripartizione geografica e sociale dei vantaggi socioeconomici derivanti dal presente accordo, in particolare in termini di infrastrutture, servizi sociali di base, creazione di imprese, formazione professionale, progetti di sviluppo e modernizzazione del settore della pesca, al fine di garantire che le popolazioni interessate ne beneficino in proporzione alle attività di pesca.
5. L'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere rivisto dalla commissione mista nei casi seguenti:
(a)in caso di riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
(b)in caso di aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, se tale provvedimento risulta compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
(c)in caso di sospensione o denuncia secondo il disposto degli articoli 20 e 21 dell'accordo.
6. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera c):
(a)è dissociata dai pagamenti relativi ai costi di accesso di cui al paragrafo 2, lettere a) e b);
(b)è determinata e condizionata dal conseguimento degli obiettivi del sostegno settoriale conformemente alle disposizioni del protocollo e alla programmazione annuale e pluriennale per la sua attuazione.
7. L'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera c), può essere modificato dalla commissione mista in caso di revisione delle condizioni per la concessione del sostegno finanziario destinato all'attuazione della politica settoriale.
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 13
Commissione mista
1. È istituita una commissione mista formata da rappresentanti delle Parti. Essa è responsabile della sorveglianza dell'applicazione del presente accordo e può adottare modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici.
2. La commissione mista:
(a)controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, e segnatamente la definizione e la valutazione dell'attuazione della programmazione annuale e pluriennale di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b);
(b)esamina la programmazione annuale e pluriennale della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c);
(c)esamina la ripartizione geografica e sociale dei vantaggi socioeconomici per le popolazioni interessate di cui all'articolo 12, paragrafo 4;
(d)assicura il necessario coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;
(e)funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo.
3. La commissione mista può approvare modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici per quanto riguarda:
(a)la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b);
(b)le modalità del sostegno settoriale e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c);
(c)le condizioni tecniche e le modalità in base alle quali le navi dell'Unione svolgono le loro attività di pesca;
(d)qualsiasi altra funzione stabilita dalle Parti di comune accordo, anche in materia di lotta contro la pesca INN e governance degli oceani.
5. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Marocco e nell'Unione, o in un altro luogo stabilito dalle Parti, ed è presieduta dalla Parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle Parti.
Le conclusioni delle riunioni della commissione mista sono messe a verbale e firmate dalle Parti.
6. La commissione mista può adottare il proprio regolamento interno.
Articolo 14
Zona di applicazione
Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano, da una parte, il trattato che istituisce l'Unione europea e, dall'altra, le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Composizione delle controversie
Le Parti si consultano in caso di controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.
Articolo 16
Status del protocollo, dell'allegato, delle appendici e dello scambio di lettere
Il protocollo, il relativo allegato e le relative appendici e lo scambio di lettere accluso al presente accordo costituiscono parte integrante dell'accordo stesso e sono parimenti disciplinati dalle presenti disposizioni finali.
Articolo 17
Regime linguistico ed entrata in vigore
Il presente accordo è redatto in lingua araba, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Esso entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Articolo 18
Durata
Il presente accordo si applica per una durata indeterminata.
Articolo 19
Applicazione provvisoria
Il presente accordo può essere applicato in via provvisoria, di comune accordo notificato mediante scambio di lettere tra le Parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione.
Articolo 20
Sospensione
1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti in uno o più dei casi seguenti:
(a)se circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle Parti, impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca;
(b)se tra le Parti sorge una controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, e segnatamente il rispetto degli articoli 6, 10 e 12;
(c)se una delle Parti non rispetta le disposizioni del presente accordo;
(d)se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo, che inducono una delle Parti a chiederne la modifica.
2. La sospensione dell'applicazione dell'accordo è notificata per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. L'invio della suddetta notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro tre mesi.
3. Nel caso in cui eventuali divergenze non siano risolte in via amichevole e sia attuata la sospensione, le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione della controversia. Se le Parti raggiungono un'intesa, il presente accordo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione dell'accordo, salvo diversamente specificato.
Articolo 21
Denuncia
1. Il presente accordo può essere denunciato su iniziativa di una delle Parti in uno o più dei casi seguenti:
(a)se circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle Parti, impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca;
(b)in caso di degrado degli stock interessati;
(c)in caso di riduzione dell'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione;
(d)in caso di violazione degli impegni assunti dalle Parti in materia di lotta contro la pesca INN;
(e)se tra le Parti sorge una controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
(f)se una delle Parti non rispetta le disposizioni del presente accordo;
(g)se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo, che inducono una delle Parti a chiederne la modifica.
2. La denuncia dell'accordo è notificata per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le Parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine.
3. Dal momento della notifica le Parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro sei mesi.
4. L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12 per l'anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis. Tale riduzione si applica anche nel caso in cui una delle Parti ponga fine all'applicazione provvisoria.
Articolo 22
Riesame
Le parti convengono di riesaminare il presente accordo al fine di tenere conto di eventuali modifiche del quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale che possano incidere sulle attività di pesca dell'Unione.
Articolo 23
Abrogazione
L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, entrato in vigore il 28 febbraio 2007, è abrogato.
PROTOCOLLO
di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni contenute all'articolo 1 dell'accordo, salvo le modifiche indicate di seguito, e completate come segue:
1. "accordo di pesca": l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco nonché lo scambio di lettere che accompagna tale accordo;
2. "protocollo": il presente protocollo di attuazione dell'accordo di pesca, il relativo allegato e le relative appendici;
3. "sbarco": lo scarico di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;
4. "trasbordo": lo scarico su un'altra imbarcazione di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di una nave;
5. "osservatore": qualsiasi persona, autorizzata da un'autorità nazionale, incaricata, conformemente alle disposizioni dell'allegato, di osservare l'attuazione delle norme applicabili all'attività di pesca o di osservare l'attività stessa a fini scientifici;
6. "licenza di pesca": un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Dipartimento all'armatore contro pagamento di un canone annuo, che gli conferisce il diritto di pescare nella zona di gestione nel periodo per il quale è stata concessa;
7. "operatore": la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi della catena di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
8. "delegazione": la delegazione dell'Unione europea in Marocco;
9. "Dipartimento": il dipartimento della Pesca marittima presso il ministero dell'Agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle risorse idriche e forestali.
Articolo 2
Obiettivo
L'obiettivo del presente protocollo è attuare le disposizioni dell'accordo di pesca, stabilendo in particolare le condizioni per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca quale definita all'articolo 1, lettera h), dell'accordo di pesca nonché le disposizioni di attuazione del partenariato per una pesca sostenibile.
Articolo 3
Possibilità di pesca
1. A decorrere dalla data di applicazione del presente protocollo e per il periodo definito all'articolo 16, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di pesca sono fissate come segue:
(a)per la categoria "pesca pelagica artigianale a nord con sciabiche": 22 navi, di seguito denominata "categoria 1";
(b)per la categoria "pesca artigianale a nord con palangari di fondo": 35 navi, di seguito denominata "categoria 2";
(c)per la categoria "pesca artigianale a sud con lenze e canne": 10 navi, di seguito denominata "categoria 3";
(d)per la categoria "pesca demersale a sud con reti a strascico e palangari di fondo": 16 navi, di seguito denominata "categoria 4";
(e)per la categoria "pesca tonniera artigianale con canne": 27 navi, di seguito denominata "categoria 5";
(f)per la categoria "pesca pelagica industriale con reti da traino pelagiche o semipelagiche e ciancioli": un contingente annuale di:
i) 85 000 tonnellate per il primo anno di applicazione, 18 navi,
ii) 90 000 tonnellate per il secondo anno di applicazione, 18 navi,
iii) 100 000 tonnellate per il terzo e quarto anno di applicazione, 18 navi,
di seguito denominata "categoria 6".
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 10 e 20 del presente protocollo.
3. A norma dell'articolo 5 dell'accordo di pesca, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca rilasciata conformemente alle disposizioni del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.
4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo di pesca, le Parti si impegnano a scambiarsi, in sede di commissione mista, le informazioni relative alle catture o allo sforzo di pesca totale esercitato sugli stock considerati da tutte le flotte che operano nella zona di pesca.
Articolo 4
Contropartita finanziaria
1. Il valore annuo totale stimato del protocollo ammonta a:
1.1. 48 100 000 EUR per il primo anno di applicazione. Tale importo è ripartito come segue:
(a)37 000 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12 dell'accordo di pesca, ripartiti come segue:
i)19 100 000 EUR come compensazione finanziaria per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca indicata all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di pesca;
ii)17 900 000 EUR per il sostegno settoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca;
b)11 100 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di pesca.
1.2. 50 400 000 EUR per il secondo anno di applicazione. Tale importo è ripartito come segue:
(a)38 800 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12 dell'accordo di pesca, ripartiti come segue:
i)20 000 000 EUR come compensazione finanziaria per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca quale indicata all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di pesca;
ii)18 800 000 EUR per il sostegno settoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca;
(b)11 600 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di pesca.
1.3. 55 100 000 EUR per il terzo e quarto anno di applicazione. Tale importo è ripartito come segue:
(a)42 400 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12 dell'accordo di pesca, ripartiti come segue:
i)21 900 000 EUR come compensazione finanziaria per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca quale indicata all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di pesca;
ii)20 500 000 EUR per il sostegno settoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca;
(b)12 700 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di pesca.
2. Conformemente all'articolo 12 dell'accordo di pesca e segnatamente al paragrafo 4 di detto articolo, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, l'assegnazione della contropartita finanziaria è effettuata dalle autorità del Regno del Marocco in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente protocollo.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 10, 18, 19 e 20 del presente protocollo.
4. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo di pesca è versata al Tesoriere generale del Regno del Marocco su un apposito conto aperto presso la Tesoreria generale del Regno del Marocco, le cui coordinate sono comunicate dalle autorità del Regno del Marocco.
Articolo 5
Revisione delle possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 3 del presente protocollo possono essere riviste di comune accordo dalla commissione mista conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo di pesca, a condizione che tale revisione non pregiudichi la sostenibilità delle risorse alieutiche nella zona di pesca. Tale revisione può riguardare il numero di navi, le specie bersaglio o i contingenti assegnati all'articolo 3 per ciascuna categoria.
2. A norma dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo di pesca, in caso di aumento o di riduzione delle possibilità di pesca la compensazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di pesca è modificata proporzionalmente alle possibilità di pesca, pro rata temporis e sulla base del valore delle catture stimate per le categorie interessate. Tale revisione è approvata dalla commissione mista.
Tuttavia l'aumento delle possibilità di pesca non può condurre a un volume corrispondente al doppio della compensazione finanziaria versata dell'Unione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di pesca.
Articolo 6
Assegnazione della compensazione finanziaria per l'accesso alla zona di pesca e dei canoni versati dagli armatori
1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e i canoni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di pesca sono oggetto di un'equa ripartizione geografica e sociale dei vantaggi socioeconomici al fine di garantire che ne beneficino le popolazioni interessate, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo di pesca.
2. Entro 3 mesi dalla data di applicazione del presente protocollo, le autorità del Regno del Marocco presentano il metodo applicato ai fini della ripartizione geografica e sociale di cui al paragrafo 1, nonché il criterio di ripartizione degli importi stanziati, che deve essere esaminato dalla commissione mista.
3. Qualsiasi modifica sostanziale della ripartizione geografica e sociale è esaminata dalle Parti nell'ambito della commissione mista.
4. Ogni anno, entro 3 mesi, le autorità del Regno del Marocco presentano una relazione annuale sulla ripartizione geografica e sociale per l'esercizio precedente.
5. Le autorità del Regno del Marocco presentano, prima della scadenza del protocollo, una relazione finale sulla ripartizione geografica e sociale degli importi di cui al paragrafo 1.
Articolo 7
Assegnazione del sostegno settoriale
1. Il sostegno settoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca contribuisce allo sviluppo e all'attuazione della politica settoriale nel quadro della strategia nazionale di sviluppo del settore della pesca.
2. Entro 3 mesi dalla data di applicazione del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di attuazione riguardanti in particolare:
(a)gli orientamenti annuali e pluriennali per l'utilizzo dell'importo specifico del sostegno settoriale conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo di pesca;
(b)gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dalle autorità del Regno del Marocco nell'ambito della politica nazionale nel settore;
(c)i criteri, le relazioni e le procedure, compresi gli indicatori finanziari e di bilancio e la metodologia di controllo e di audit da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti, su base annuale.
3. Qualsiasi modifica degli orientamenti, degli obiettivi, dei criteri e degli indicatori è approvata dalle Parti in sede di commissione mista.
4. Le autorità del Regno del Marocco presentano una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei progetti attuati nell'ambito del sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. La struttura della relazione è definita dalla commissione mista entro 3 mesi dalla data di applicazione del presente protocollo.
5. In funzione della natura e della durata di realizzazione dei progetti, al loro completamento le autorità del Regno del Marocco presentano una relazione sull'esecuzione dei progetti che è esaminata dalla commissione mista. Il contenuto di tale relazione è definito dalla commissione mista.
6. Prima della scadenza del protocollo le autorità del Regno del Marocco presentano una relazione finale sull'attuazione del sostegno settoriale previsto a norma del presente protocollo, includendovi gli elementi di cui ai paragrafi precedenti.
7. Se necessario, le Parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale per un periodo massimo di 6 mesi dopo la scadenza, la sospensione o la denuncia del presente protocollo quali previste dal protocollo stesso. Tuttavia, si tiene conto di qualsiasi azione o progetto già validato dalla commissione mista ai fini di un'eventuale proroga del monitoraggio del sostegno settoriale per l'azione o il progetto in questione per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi.
8. Le Parti stabiliscono un piano di comunicazione e visibilità in relazione all'accordo di pesca. Tale piano è approvato dalla prima riunione della commissione mista.
Articolo 8
Pagamenti
1. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di pesca è effettuato:
(a)per il primo anno, entro 2 mesi dalla riunione della commissione mista in cui è approvato il metodo di ripartizione di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
(b)per gli anni successivi, alla ricorrenza anniversaria dell'applicazione del presente protocollo, previa analisi da parte della commissione mista, in conformità ai paragrafi 4 e 5.
2. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca è effettuato:
(a)per il primo anno, entro 2 mesi dall'approvazione, da parte della commissione mista, della programmazione annuale e pluriennale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente protocollo;
(b)per gli anni successivi, 2 mesi dopo l'approvazione, da parte della commissione mista, dei risultati dell'anno precedente e della programmazione annuale per l'esercizio successivo.
3. Il pagamento dei canoni a carico degli armatori è effettuato secondo le modalità stabilite al capo I, sezione E, dell'allegato del presente protocollo.
4. Ogni anno la commissione mista accerta la conformità dei risultati alla programmazione e la conformità dei pagamenti al criterio di ripartizione geografica e sociale.
5. Se i risultati non sono conformi alla programmazione o al metodo di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, anche per quanto riguarda la ripartizione geografica e sociale, i pagamenti e le relative attività di pesca possono essere modificati o, se opportuno, parzialmente o totalmente sospesi. In tal caso le Parti continuano a consultarsi e i pagamenti e le attività di pesca in questione riprendono dopo che la commissione mista abbia confermato che le condizioni di cui al paragrafo 4 sono rispettate.
Articolo 9
Coordinamento in campo scientifico
1. Conformemente agli articoli 3 e 8 dell'accordo di pesca, le Parti si impegnano a organizzare, periodicamente o in caso di necessità, riunioni scientifiche volte a esaminare questioni di ordine scientifico e, se necessario, su richiesta della commissione mista, il valore stimato delle catture in prima vendita nel luogo di sbarco o sui mercati di destinazione.
2. Il mandato, la composizione e il funzionamento delle riunioni scientifiche sono stabiliti dalla commissione mista.
Articolo 10
Campagne di pesca scientifica
Su richiesta della commissione mista può essere intrapresa una campagna di pesca scientifica nella zona di pesca a fini di ricerca e miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche. Le modalità di attuazione della campagna di pesca scientifica sono adottate conformemente alle disposizioni stabilite al capo III dell'allegato del presente protocollo.
Articolo 11
Cooperazione tra operatori economici
Le Parti, conformemente alla legislazione e ai regolamenti in vigore, incoraggiano i contatti e contribuiscono alla cooperazione tra gli operatori economici nei seguenti settori:
(a)sviluppo delle industrie legate alla pesca, in particolare la costruzione e la riparazione navale e la fabbricazione di materiali e attrezzi da pesca;
(b)sviluppo degli scambi in materia di conoscenze professionali e formazione dei quadri per il settore della pesca marittima;
(c)commercializzazione dei prodotti della pesca;
(d)marketing;
(e)acquacoltura ed economia blu.
Articolo 12
Mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi derivanti dal protocollo
Conformemente al disposto del presente protocollo e della legislazione in vigore nella zona di pesca, le autorità del Regno del Marocco si riservano il diritto di applicare le sanzioni previste nell'allegato in caso di mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente protocollo.
Articolo 13
Scambio elettronico di dati
Le Parti si impegnano a predisporre quanto prima sistemi (quali il sistema ERS) per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e i documenti connessi alla gestione tecnica del protocollo, come i dati relativi alle catture, le posizioni VMS e le notifiche di entrata e uscita dalla zona delle navi dell'Unione operanti nel quadro del presente accordo di pesca.
Articolo 14
Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a garantire che tutti i dati nominativi relativi ai pescherecci dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo, compresi i dati raccolti dagli osservatori, siano trattati in conformità ai principi di riservatezza e protezione dei dati.
2. Le Parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca.
3. I dati che possono essere considerati confidenziali sono utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.
4. Con riguardo ai dati personali trasmessi dall'Unione la commissione mista può predisporre opportuni meccanismi di salvaguardia e rimedi giuridici in conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente protocollo, il relativo allegato e le relative appendici entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Articolo 16
Durata
In deroga all'articolo 18 dell'accordo di pesca, il presente protocollo si applica per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore o, se del caso, dalla data di applicazione provvisoria.
Articolo 17
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo può essere applicato in via provvisoria, di comune accordo notificato mediante scambio di lettere tra le due Parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 18
Sospensione
L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti in conformità all'articolo 20 dell'accordo di pesca.
Articolo 19
Denuncia
Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle Parti in conformità all'articolo 21 dell'accordo di pesca.
Articolo 20
Riesame
Il presente protocollo può essere riveduto su iniziativa di una delle Parti in conformità all'articolo 22 dell'accordo di pesca.
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA RICHIESTA E AL RILASCIO DELLE LICENZE
A. Domande di licenza
1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l'esercizio dell'attività di pesca nella zona di pesca e se la nave non è ufficialmente registrata come nave INN.
3. Essi devono essere in regola rispetto alla legislazione in vigore e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca nella zona di pesca.
4. Le autorità dell'Unione presentano al dipartimento della Pesca marittima presso il ministero dell'Agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle risorse idriche e forestali (di seguito denominato "il Dipartimento"), almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi che intendono esercitare attività di pesca entro i limiti stabiliti nelle schede tecniche allegate al protocollo.
Tali elenchi:
(a)sono trasmessi al Dipartimento per posta elettronica agli indirizzi comunicati mediante scambio di lettere prima della data di applicazione del protocollo;
(b)specificano il numero di navi per categoria di pesca e zona di gestione nonché, per ciascuna nave, le principali caratteristiche, l'ammontare dei pagamenti suddivisi per rubrica e l'attrezzo o gli attrezzi che saranno utilizzati nel periodo richiesto e, per la categoria 6, il contingente richiesto in tonnellate di catture sotto forma di previsioni mensili.
5. Per la categoria 6, se, nel corso di un determinato mese, le catture
(a)raggiungono il contingente previsionale mensile della nave prima della fine del mese in questione, l'armatore può trasmettere al Dipartimento, per il tramite delle autorità dell'Unione, un adattamento delle previsioni mensili di cattura e una domanda di estensione del suddetto contingente previsionale mensile;
(b)restano al di sotto del contingente previsionale mensile della nave, la quantità corrispondente del contingente o del canone è riportata al periodo di attività successivo nell'anno civile in corso.
6. Le singole domande di licenza, raggruppate per categoria di pesca, sono presentate al Dipartimento contestualmente agli elenchi di cui sopra, conformemente al modello di formulario riportato nell'appendice 1.
7. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:
(a)una copia del certificato di stazza, autenticata dallo Stato di bandiera;
(b)una fotografia digitale a colori recente, avente una risoluzione grafica minima di 1400 x 1050 pixel e autenticata secondo le procedure in vigore nello Stato di bandiera, raffigurante la nave nel suo stato attuale, vista di profilo, in cui siano chiaramente visibili le lettere e il numero di immatricolazione. Tale fotografia ha un formato minimo di 15 × 10 cm;
(c)la prova di pagamento dei diritti annui di licenza di pesca definiti dalla legislazione in vigore, dei canoni e delle spese relative agli osservatori, in conformità alla sezione E in appresso;
(d)qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.
8. All'atto del rinnovo annuale di una licenza nell'ambito del presente protocollo, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è accompagnata unicamente dalle prove di pagamento dei diritti di licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori.
9. I formulari di domanda di licenza nonché tutti i documenti menzionati al punto 6 contenenti le informazioni necessarie per il rilascio delle licenze di pesca sono trasmessi mediante posta elettronica dalle autorità dell'Unione al Dipartimento.
B. Rilascio delle licenze
1. Le licenze di pesca sono rilasciate dal Dipartimento alle autorità dell'Unione tramite la delegazione dell'Unione europea in Marocco (di seguito denominata "la delegazione") per tutte le navi entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al precedente punto 6.
2. Se del caso, il Dipartimento comunica alle autorità dell'Unione i motivi per i quali la licenza è stata negata.
3. Le licenze di pesca sono compilate sulla base dei dati contenuti nelle schede tecniche che figurano nell'appendice 2 e indicano, in particolare, la zona di gestione, la distanza dalla costa, i dati relativi al dispositivo di posizionamento e localizzazione permanente via satellite (numero di serie del trasponditore VMS), gli attrezzi autorizzati, le specie principali, le dimensioni di maglia autorizzate, le catture accessorie ammissibili nonché, per la categoria 6, i contingenti previsionali mensili di cattura autorizzati per la nave.
4. Un'estensione del contingente previsionale mensile della nave può essere attribuita entro i limiti di cattura previsti nella scheda tecnica corrispondente.
5. Il rilascio delle licenze di pesca è subordinato all'espletamento di tutte le formalità amministrative a tal fine necessarie.
6. Le Parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche.
C. Validità e utilizzo delle licenze
1. Ad eccezione del primo anno che ha inizio alla data della domanda e termina non più tardi del 31 dicembre, le licenze di pesca hanno una durata di validità di:
(a)un anno civile (categoria 5), corrispondente al periodo compreso tra la data di inizio della validità della licenza e il 31 dicembre;
(b)un trimestre (categorie 1, 2, 3 e 4) corrispondente a uno dei periodi di tre mesi che hanno inizio il 1º gennaio, il 1º aprile, il 1º luglio o il 1º ottobre;
(c)un mese (categoria 6), corrispondente al periodo compreso tra la data di inizio della validità della licenza e la fine del mese.
Nell'ultimo anno di applicazione, che ha inizio il 1º gennaio e termina alla data di scadenza del protocollo, i periodi suddetti saranno di fatto ridotti, se del caso, a motivo della scadenza del protocollo.
2. La validità della licenza di pesca è limitata al periodo per il quale è pagato il canone nonché alla zona di gestione, ai tipi di attrezzi e alla categoria indicati nella licenza stessa.
3. Ciascuna licenza di pesca è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia la licenza di una nave è annullata, su richiesta delle autorità dell'Unione, in caso di dimostrata forza maggiore, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a causa di un'avaria tecnica grave debitamente accertata dalle autorità competenti dello Stato di bandiera. In tal caso una nuova licenza è rilasciata nei più brevi termini, conformemente alle disposizioni applicabili alla richiesta e al rilascio delle licenze, a un'altra nave della stessa categoria, di stazza non superiore a quella della nave di cui è annullata la licenza.
4. In caso di annullamento, l'armatore della nave o il suo rappresentante consegna la licenza di pesca annullata al Dipartimento.
5. La licenza di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e presentata per qualunque controllo alle autorità a tal fine abilitate.
D. Diritti di licenza di pesca e canoni
1. I diritti annui di licenza di pesca sono stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari del Marocco che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca.
2. I diritti di licenza coprono l'anno civile nel quale è rilasciata la licenza e sono versati all'atto della prima domanda di licenza dell'anno in corso. Gli importi corrispondenti alle licenze comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.
3. Oltre ai diritti di licenza di pesca, i canoni sono calcolati per ogni nave sulla base dei tassi fissati nelle schede tecniche riportate nell'appendice 2.
4. Il calcolo del canone è effettuato in proporzione alla durata di validità effettiva della licenza di pesca, tenuto conto di eventuali fermi biologici.
E. Modalità di pagamento
1. Il pagamento dei diritti per la licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori è effettuato a favore del Tesoriere ministeriale del ministero dell'Agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle risorse idriche e forestali sul conto bancario numero 0018100078000 20110750201, aperto presso la banca Al Maghrib (Marocco), prima del rilascio delle licenze di pesca.
2. Il pagamento del canone per le catture delle navi della categoria 5 è effettuato nel modo seguente:
(a)l'importo dell'anticipo forfettario (7 000 EUR per nave) indicato nella scheda tecnica è versato prima dell'inizio dell'attività di pesca;
(b)l'anticipo è calcolato in proporzione alla durata di validità della licenza;
(c)entro il 30 giugno le autorità dell'Unione presentano al Dipartimento il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, basati sulle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore, verificate e convalidate dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e dalle autorità del Regno del Marocco;
(d)per l'ultimo anno di applicazione, il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro 4 mesi dalla scadenza del protocollo;
(e)il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica dell'approvazione dei dati da parte del Dipartimento, per assolvere i loro obblighi finanziari. Entro un mese e mezzo da tale notifica le autorità dell'Unione trasmettono al Dipartimento la prova del pagamento, espresso in euro, effettuato dall'armatore a favore del Tesoriere generale del Marocco sul conto di cui al punto 1;
(f)tuttavia, se il computo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsata;
(g)gli armatori prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che gli eventuali pagamenti complementari siano effettuati entro il termine di cui alla lettera e);
(h)se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti alla lettera e), la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino all'espletamento di tali obblighi.
3. Il pagamento del canone per i contingenti assegnati ai pescherecci da traino della categoria 6 è effettuato nel modo seguente:
(a)il canone corrispondente al contingente previsionale mensile della nave chiesto dall'armatore è versato prima dell'inizio dell'attività di pesca;
(b)in caso di estensione del contingente previsionale mensile, secondo quanto previsto alla sezione A, punto 5, il canone corrispondente all'estensione è riscosso dalle autorità del Regno del Marocco prima del proseguimento delle attività di pesca;
(c)in caso di superamento del contingente previsionale mensile e della sua eventuale estensione, l'importo del canone corrispondente a tale superamento è maggiorato di un fattore pari a 3. Il saldo mensile, calcolato sulla base delle catture effettive, è versato nei 2 mesi successivi al mese in cui tali catture sono state effettuate.
CAPO II
ZONE DI GESTIONE
1. Le zone di gestione per ciascuna categoria di pesca sono specificate nelle schede tecniche riportate nell'appendice 2.
2. Prima della data di applicazione del protocollo, le autorità del Regno del Marocco notificano alle autorità dell'Unione le coordinate geografiche delle zone di gestione nonché eventuali zone vietate alla pesca all'interno delle zone di gestione.
3. Le informazioni sono trasmesse per via informatica, in formato decimale N/S GG.ggg (WGS84).
4. Qualsiasi modifica delle coordinate deve essere comunicata quanto prima.
5. Se necessario, l'Unione può chiedere informazioni supplementari riguardo a tali coordinate.
CAPO III
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE CAMPAGNE DI PESCA SCIENTIFICA
1. Le parti decidono congiuntamente in merito
(a)agli operatori europei che realizzeranno la campagna di pesca scientifica
(b)al periodo a tal fine più propizio e
(c)alle condizioni applicabili.
2. Al fine di agevolare le attività di esplorazione delle navi il Dipartimento trasmette le informazioni scientifiche e gli altri dati di base disponibili.
3. Le Parti si accordano sul protocollo scientifico che sarà applicato a sostegno della campagna di pesca scientifica e trasmesso agli operatori interessati.
4. La durata delle campagne va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 mesi, salvo variazioni decise di comune accordo dalle Parti.
5. Le autorità dell'Unione trasmettono alle autorità del Regno del Marocco una domanda di licenza di pesca per la campagna di pesca scientifica, accompagnata da un fascicolo tecnico che specifichi:
(a)le caratteristiche tecniche della nave,
(b)il livello di esperienza degli ufficiali di bordo sulla pesca in questione,
(c)i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.),
(d)le modalità di finanziamento.
6. Se necessario, il Dipartimento promuove un dialogo sugli aspetti tecnici e finanziari con le autorità dell'Unione ed eventualmente con gli armatori interessati.
7. Prima di avviare la campagna di pesca scientifica, la nave dell'Unione europea si presenta in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco per sottoporsi alle ispezioni previste al capo VIII, punto 1, del presente allegato.
8. Prima dell'inizio della campagna, gli armatori trasmettono al Dipartimento e alle autorità dell'Unione:
(a)una dichiarazione delle catture già detenute a bordo,
(b)le caratteristiche tecniche dell'attrezzo da pesca che sarà utilizzato nel corso della campagna,
(c)una dichiarazione di impegno a rispettare le prescrizioni normative in vigore.
9. Nel corso della campagna in mare, gli armatori:
(a)trasmettono al Dipartimento e alle autorità dell'Unione una relazione settimanale sulle catture realizzate giornalmente e per ciascuna cala, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);
(b)comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS;
(c)garantiscono la presenza a bordo di un osservatore scientifico di nazionalità marocchina o scelto dalle autorità del Regno del Marocco, conformemente alle disposizioni relative agli osservatori di cui al capo VII. Salvo diverso accordo tra le Parti, la nave non può essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni 2 mesi;
(d)su richiesta delle autorità del Regno del Marocco, sottopongono la nave ad ispezione prima dell'uscita dalla zona di pesca;
(e)rispettano le disposizioni legislative e regolamentari del Marocco in materia di pesca. Le catture realizzate nel corso della campagna di pesca scientifica, comprese le catture accessorie, restano di proprietà dell'armatore, purché siano rispettate le disposizioni adottate a tale riguardo dalla commissione mista e quelle contenute nel protocollo scientifico.
10. Il Dipartimento designa una persona di riferimento incaricata di far fronte a eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della campagna di pesca scientifica.
CAPO IV
CONTROLLO SATELLITARE (SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE - VMS)
A. Disposizioni generali
1. La legislazione del Marocco che disciplina il funzionamento dei dispositivi di posizionamento e di localizzazione via satellite è applicabile alle navi dell'Unione che svolgono o intendono svolgere attività nella zona di pesca nell'ambito del presente protocollo. Lo Stato di bandiera vigila affinché le navi battenti la sua bandiera si conformino alle disposizioni della suddetta legislazione.
2. L'attività di ogni nave dell'Unione autorizzata ai sensi del presente protocollo è costantemente sorvegliata, in particolare mediante un sistema di controllo dei pescherecci via satellite [di seguito denominato sistema VMS (Vessel Monitoring System)]. Le modalità specifiche di tale sorveglianza sono definite dalla commissione mista.
3. Il sistema VMS delle navi soggette a controllo via satellite ai sensi del presente protocollo garantisce la trasmissione automatica delle posizioni della nave al centro di controllo della pesca (Centro di sorveglianza e controllo della pesca – CSCP) del rispettivo Stato di bandiera, che ne assicura la trasmissione al CSCP del Marocco.
4. Lo Stato di bandiera e le autorità del Regno del Marocco designano ciascuno un corrispondente VMS che funge da punto di contatto.
(a)I CSCP dello Stato di bandiera e del Marocco si comunicano, prima della data di applicazione del protocollo, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente VMS.
(b)Ogni modifica delle coordinate del corrispondente VMS deve essere comunicata quanto prima.
I punti di contatto, le cui coordinate sono comunicate prima della data di applicazione del presente protocollo, si scambiano ogni informazione utile in merito all'attrezzatura delle navi, ai protocolli di trasmissione o alle altre funzioni necessarie per il controllo via satellite.
B. Dati VMS
1. Ogniqualvolta una nave operante nell'ambito dell'accordo di pesca e soggetta a sorveglianza via satellite ai sensi del presente protocollo entra nella zona di pesca, il CSCP dello Stato di bandiera trasmette immediatamente i successivi rapporti di posizione al CSCP del Marocco. Tali messaggi sono trasmessi come segue:
(a)per via elettronica nell'ambito di un protocollo di sicurezza;
(b)a intervalli massimi di 2 ore;
(c)nel formato di cui all'appendice 3.
2. In attesa del passaggio al nuovo formato UN-CEFACT è utilizzato il formato NAF. Le autorità del Regno del Marocco definiscono il periodo necessario per il passaggio al formato UN-CEFACT nel protocollo FLUX, tenendo conto dei vincoli tecnici relativi all'integrazione del nuovo formato e del protocollo FLUX. Esse definiscono il periodo di prova previsto prima del passaggio all'uso effettivo del nuovo formato e del protocollo FLUX. Non appena completate le prove con esito positivo, le Parti stabiliscono quanto prima di comune accordo, in sede di commissione mista o mediante scambio di lettere, una data effettiva di applicazione.
3. Ciascun messaggio di posizione comprende i seguenti elementi:
(a)l'identificazione della nave;
(b)l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 100 metri ed un intervallo di confidenza del 99 %;
(c)la data e l'ora di registrazione della posizione;
(d)la velocità e la rotta della nave.
4. Le posizioni VMS sono identificate come segue:
(a)la prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca è identificata con il codice «ENT»;
(b)tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS»;
(c)la prima posizione registrata successivamente all'uscita dalla zona di pesca è identificata con il codice «EXI»;
(d)conformemente alla sezione C, punto 3, le posizioni trasmesse manualmente sono identificate con il codice «MAN».
5. Il CSCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e salvati in una banca dati per un periodo di 3 anni. Tuttavia questo periodo può essere ridotto di comune accordo in caso di vincoli tecnici.
6. Gli elementi dei programmi informatici e le attrezzature del sistema di sorveglianza via satellite:
(a)devono essere affidabili, non consentire alcuna falsificazione delle posizioni e non essere manipolabili manualmente;
(b)devono essere interamente automatici e pienamente operativi in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche.
7. È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.
8. I comandanti delle navi provvedono in ogni momento affinché:
(a)i dati non siano modificati;
(b)l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite;
(c)l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta;
(d)il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.
9. A fini di sorveglianza e controllo, le Parti convengono di scambiarsi, se necessario e su richiesta, le informazioni relative alle attrezzature utilizzate.
C. Guasto tecnico o avaria del dispositivo di controllo a bordo della nave
1. Lo Stato di bandiera informa senza indugio il Dipartimento e le autorità dell'Unione in caso di guasto tecnico o avaria del dispositivo di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio.
2. Il dispositivo difettoso è sostituito entro un termine di 10 giorni lavorativi dalla notifica del guasto trasmessa dallo Stato di bandiera al CSCP del Marocco. Trascorso tale termine la nave in questione è tenuta a rientrare in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco per le formalità regolamentari e la riparazione o a lasciare la zona, a condizione che il rapporto di ispezione del dispositivo difettoso e i motivi del guasto siano comunicati dallo Stato di bandiera al CSCP del Marocco.
3. Fino a quando il dispositivo non viene sostituito, il comandante della nave trasmette manualmente ogni 4 ore al CSCP dello Stato di bandiera, per via elettronica, via radio o via fax, un rapporto di posizione globale comprendente i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave alle condizioni previste alla sezione B.
4. Tali messaggi manuali sono registrati senza indugio dal CSCP dello Stato di bandiera nella banca dati di cui alla sezione B, punto 5, e immediatamente trasmessi dal CSCP dello Stato di bandiera al CSCP del Marocco in base al protocollo e al formato descritti nell'appendice 3.
D. Mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CSCP del Marocco
1. Se il CSCP del Marocco constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste alla sezione B, le autorità dell'Unione e lo Stato di bandiera interessato ne vengono immediatamente informati.
2. Il CSCP dello Stato di bandiera e/o il CSCP del Marocco si informano immediatamente in merito a qualsiasi anomalia di funzionamento nella comunicazione e ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica quanto prima. La soluzione trovata dai due CSCP è comunicata alle autorità dell'Unione.
3. Tutti i messaggi non trasmessi durante il periodo in cui si verifica il malfunzionamento sono ritrasmessi non appena è ristabilita la comunicazione tra il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP del Marocco.
4. Il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP del Marocco si accordano, prima della data di applicazione del presente protocollo, sui mezzi elettronici alternativi utilizzati per la trasmissione dei dati VMS in caso di interruzione delle comunicazioni tra i CSCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.
5. Le interruzioni delle comunicazioni tra i CSCP del Marocco e degli Stati di bandiera dell'Unione non devono incidere sul normale svolgimento delle attività di pesca delle navi. Tuttavia, deve essere fatto immediato ricorso alle modalità di trasmissione decise nel quadro del punto 4.
6. Le autorità del Regno del Marocco informano i loro servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati VMS dovuta ai problemi operativi di un CSCP e li informano del mezzo di trasmissione deciso in virtù del punto 4.
E. Tutela dei dati VMS
1. Tutti i dati di sorveglianza comunicati da una delle Parti all'altra Parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità del Regno del Marocco, della flotta dell'Unione operante nell'ambito del presente accordo di pesca, nonché agli studi di ricerca condotti dalla Parte marocchina nel quadro della gestione e dello sviluppo della pesca.
2. A prescindere dalla ragione, in nessun caso tali dati potranno essere comunicati a terzi.
3. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le Parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 13 dell'accordo di pesca, che delibera sulla materia.
4. Se necessario, le Parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni nell'ambito della commissione mista.
CAPO V
DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
A. Giornale di pesca
1. Il comandante della nave si avvale del giornale di pesca i cui modelli figurano nelle appendici 4 e 5 e lo aggiorna secondo le disposizioni della relativa nota esplicativa.
2. L'armatore trasmette copia del giornale di pesca alle proprie autorità competenti entro 15 giorni dallo sbarco delle catture. Tali autorità ne trasmettono copia senza indugio alle autorità dell'Unione e al Dipartimento. I giornali di pesca devono essere compilati e trasmessi anche in assenza di catture.
3. Se l'armatore non assolve gli obblighi previsti ai precedenti punti 1 e 2 la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino al loro espletamento. Le autorità dell'Unione sono informate senza indugio di tale decisione.
B. Dichiarazioni trimestrali delle catture
1. Entro la fine del terzo mese di ogni trimestre le autorità dell'Unione comunicano al Dipartimento i dati relativi ai quantitativi catturati dalle navi dell'Unione nel corso del trimestre precedente, conformemente ai modelli riportati nelle appendici 6 e 7.
2. I dati comunicati sono mensili e ripartiti per categoria, per nave e per ciascuna delle specie indicate nel giornale di pesca.
3. I dati sono altresì trasmessi al Dipartimento in un file informatico di formato compatibile con i software utilizzati dal Dipartimento.
C. Attendibilità dei dati
Le informazioni contenute nei documenti di cui alle sezioni A e B devono rispecchiare la situazione reale delle attività di pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il controllo dell'evoluzione degli stock.
D. Transizione verso un sistema elettronico
1. Fino al passaggio al nuovo formato UN-CEFACT che utilizza il sistema FLUX della Commissione, tutti i dati relativi alle catture e alle dichiarazioni sono trasmessi mediante un sistema di scambio elettronico ("Electronic Reporting System" - ERS) nel formato XML EU-ERS 3.1.0 attraverso la DEH (Data Exchange Highway) della Commissione.
2. Nel corso dei primi 6 mesi del protocollo le Parti realizzano le necessarie prove di funzionamento del sistema ERS.
3. Le Parti procedono all'attuazione di tale sistema e alla sostituzione della versione cartacea del giornale di pesca e della dichiarazione delle catture con i dati ERS al termine del periodo di prova, che può essere prolungato di comune accordo se necessario.
4. Per il sistema ERS le Parti utilizzano, di comune accordo, il metodo e il formato di trasmissione previsti nelle disposizioni tecniche, la cui definizione e le cui modalità di applicazione sono stabilite mediante scambio di lettere prima della data di applicazione del presente protocollo.
E. Sbarchi fuori dal Marocco
L'armatore trasmette alle proprie autorità competenti le dichiarazioni di sbarco delle catture effettuate nel quadro del presente protocollo entro 15 giorni dallo sbarco. Entro lo stesso termine l'armatore ne trasmette copia alla delegazione e alle autorità del Regno del Marocco agli indirizzi comunicati mediante scambio di lettere prima della data di applicazione del protocollo.
Se l'armatore non assolve tali obblighi la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino al loro espletamento. Le autorità dell'Unione sono informate senza indugio di tale decisione.
CAPO VI
IMBARCO DI MARITTIMI MAROCCHINI
1. Per l'intero periodo di attività nella zona di pesca l'armatore titolare di una licenza di pesca nell'ambito del presente accordo imbarca marittimi marocchini secondo le disposizioni stabilite nelle schede tecniche che figurano nell'appendice 2.
2. L'armatore sceglie i marittimi da imbarcare sulle proprie navi:
(a)attingendo all'elenco ufficiale dei diplomati delle scuole di formazione marittima trasmesso dal Dipartimento alle autorità dell'Unione e comunicato da quest'ultima agli Stati di bandiera interessati. L'elenco è aggiornato ogni anno al 1° febbraio. Tra i diplomati, l'armatore sceglie liberamente i candidati in possesso delle migliori competenze e dell'esperienza più adeguata;
(b)ingaggiando marittimi che risultino essersi imbarcati su navi dell'Unione in occasione di precedenti protocolli.
3. I contratti di lavoro dei marittimi marocchini, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con le autorità del Regno del Marocco. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
4. L'armatore o il suo rappresentante trasmette copia del contratto al Dipartimento tramite la delegazione.
5. L'armatore o un suo rappresentante comunica al Dipartimento, tramite la delegazione, i nomi dei marittimi marocchini imbarcati a bordo di ogni nave, specificandone la posizione nell'equipaggio.
6. La delegazione comunica al Dipartimento, il 1º febbraio e il 1º agosto, un riepilogo semestrale, per ciascuna nave, dei marittimi marocchini imbarcati a bordo delle navi dell'Unione, indicandone i numeri di matricola.
7. Il salario dei marittimi marocchini è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi marocchini interessati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi marocchini non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi marocchini; esse devono essere conformi, e in ogni caso non inferiori, alle norme dell'OIL.
8. Se uno o più marittimi ingaggiati non si presentano all'ora fissata per la partenza della nave, il comandante è autorizzato a intraprendere la bordata dopo avere informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marittimi e dopo avere aggiornato il suo ruolo di equipaggio. Dette autorità trasmettono tale informazione al Dipartimento.
9. Entro e non oltre la bordata successiva, l'armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marittimi prescritto.
10. In caso di mancato imbarco di marittimi marocchini per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, l'armatore è tenuto a versare, entro un termine massimo di 3 mesi, un importo forfettario di 20 EUR per ogni marittimo marocchino non imbarcato e per ogni giorno di pesca nella zona di pesca.
11. L'importo in questione, da versare sul conto numero 0018100078000 20110750201, aperto presso la banca Al Maghrib - Marocco, è utilizzato per la formazione dei pescatori marittimi marocchini.
12. Salvo nel caso previsto al punto 8, la reiterata inosservanza, da parte dell'armatore, dell'obbligo di imbarcare il numero prescritto di marittimi marocchini comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all'adempimento dell'obbligo in questione. La delegazione è informata senza indugio di tale decisione.
CAPO VII
OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
1. Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca nell'ambito del presente protocollo imbarcano osservatori scientifici designati dalle autorità del Marocco alle condizioni di seguito precisate. Il risultato dell'attività di tali osservatori può essere utilizzato a fini scientifici e/o di controllo.
2. Il tasso di copertura e la durata dell'osservazione per categoria sono indicati nelle schede tecniche riportate nell'appendice 2.
3. Le condizioni di imbarco degli osservatori designati sono stabilite come segue.
(a)Il Dipartimento predispone l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Una volta elaborati, tali elenchi sono comunicati alla delegazione.
(b)Il Dipartimento comunica agli armatori interessati, tramite la delegazione, il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza e comunque almeno 15 giorni prima della data prevista di imbarco dell'osservatore.
4. Le modalità di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità del Regno del Marocco.
5. L'armatore comunica, almeno 2 settimane prima dell'imbarco previsto dell'osservatore, la data e il porto designato dalle autorità del Regno del Marocco in cui avrà luogo l'imbarco.
6. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore, all'inizio della prima bordata effettuata nella zona di pesca successivamente alla notifica dell'elenco delle navi designate.
7. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca, si adottano tutti i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.
8. Qualora il mancato rispetto degli impegni assunti dall'armatore renda inutile la trasferta dell'osservatore, l'armatore è tenuto a pagare, per i giorni di inattività dell'osservatore, spese di viaggio e indennità giornaliere di ammontare pari a quelle percepite dai funzionari nazionali marocchini di grado equivalente. Allo stesso modo, se l'imbarco è ritardato per motivi imputabili all'armatore, quest'ultimo versa all'osservatore le indennità giornaliere sopra specificate.
9. Qualsiasi modifica della normativa riguardante le indennità giornaliere è comunicata alla delegazione almeno 2 mesi prima dell'entrata in vigore.
10. Se l'osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuto o nelle 12 ore che seguono, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
11. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:
(a)osserva le attività di pesca delle navi;
(b)verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
(c)procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
(d)prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
(e)verifica i dati sulle catture effettuate nella zona di pesca riportati nel giornale di pesca;
(f)verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;
(g)comunica via fax o per via elettronica i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
12. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
13. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti direttamente inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
14. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:
(a)prende i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
(b)rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
15. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità del Regno del Marocco, con copia alla delegazione. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.
16. Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore, che gli garantisce condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
17. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità del Regno del Marocco.
18. Per coprire le spese derivanti dalla permanenza a bordo degli osservatori, oltre al canone a carico degli armatori è previsto il pagamento di appositi diritti, detti diritti relativi agli osservatori, calcolati sulla base di 5,5 EUR/GT/trimestre per ciascuna nave operante nella zona di pesca. Tali diritti sono corrisposti secondo le modalità di pagamento previste al capo I, sezione E, del presente allegato.
19. Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui ai punti precedenti la licenza di pesca è sospesa fino al loro espletamento. La delegazione è informata senza indugio di tale decisione.
CAPO VIII
SORVEGLIANZA E CONTROLLO
A. Ispezioni tecniche
1. Una volta per anno civile, nonché a seguito di modifiche delle caratteristiche tecniche o a seguito di una domanda di cambiamento di categoria di pesca che comporti l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, le navi dell'Unione titolari di una licenza conformemente alle disposizioni del presente protocollo si presentano in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco per sottoporsi alle ispezioni tecniche prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni tecniche sono necessariamente effettuate entro 48 ore dall'arrivo in porto della nave.
2. Al termine dell'ispezione tecnica al comandante della nave è rilasciato un attestato di conformità la cui durata di validità coincide con quella della licenza ed è prolungata de facto per le navi che rinnovano la licenza nel corso dell'anno civile. Tuttavia la validità dell'attestato non è superiore a un anno. L'attestato è sempre tenuto a bordo della nave.
3. L'ispezione tecnica è volta a verificare la conformità delle caratteristiche tecniche degli attrezzi presenti a bordo, il funzionamento del dispositivo di posizionamento e localizzazione via satellite installato a bordo e l'osservanza delle disposizioni relative all'equipaggio marocchino.
4. Le spese relative alle ispezioni tecniche sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa marocchina. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.
5. Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 3 la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino al loro espletamento. La delegazione è informata senza indugio di tale decisione.
B. Entrata e uscita dalla zona
1. Le navi dell'Unione titolari di una licenza a norma del presente protocollo notificano mediante posta elettronica al Dipartimento, con un anticipo minimo di 6 ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca, nonché le seguenti informazioni:
(a)la data e l'ora di trasmissione del messaggio;
(b)la posizione della nave conformemente al capo IV, sezione B;
(c)il peso in chilogrammi e le catture per specie detenute a bordo, identificate con il codice alfa-3;
(d)i tipi di messaggio, ad esempio "catture in entrata" (COE) e "catture in uscita" (COX).
2. Il termine di notifica di cui al punto 1 è ridotto a 1 ora per le navi operanti nelle categorie 1 e 2.
3. Tali comunicazioni sono effettuate di preferenza mediante posta elettronica o fax, le cui coordinate sono comunicate mediante scambio di lettere prima della data di applicazione del protocollo.
4. Per le navi della categoria 6 l'uscita definitiva dalla zona di pesca è soggetta a un'autorizzazione preventiva da parte del Dipartimento. Tale autorizzazione è rilasciata nelle 24 ore successive alla presentazione della domanda da parte del comandante o del raccomandatario della nave, salvo nel caso di una domanda pervenuta alla vigilia di un fine settimana, per la quale la relativa autorizzazione è rilasciata a partire dal lunedì successivo. Se l'autorizzazione è negata, il Dipartimento notifica senza indugio all'armatore della nave e alle autorità dell'Unione i motivi di tale rifiuto.
5. Una nave sorpresa a esercitare attività di pesca senza aver avvertito il Dipartimento è considerata sprovvista di licenza.
6. I numeri di fax e di telefono della nave nonché l'indirizzo e-mail del comandante sono indicati dall'armatore nel formulario di domanda della licenza di pesca.
C. Procedure di controllo
1. Il comandante di una nave dell'Unione titolare di una licenza di pesca a norma del presente protocollo permette l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario marocchino incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevola nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La presenza a bordo di tali funzionari non supera il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
3. Al termine di ogni ispezione e controllo l'ispettore redige un rapporto di ispezione che è firmato contestualmente dal comandante della nave, che ha il diritto di aggiungervi eventuali osservazioni. Al comandante è rilasciata copia del rapporto.
D. Fermo
1. Il Dipartimento informa la delegazione quanto prima, e comunque entro un termine massimo di 48 ore, di qualsiasi fermo di una nave dell'Unione nella zona di pesca.
2. Alle autorità dell'Unione è trasmessa contestualmente una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.
3. Il comandante conduce la propria nave nel porto indicato dalle autorità di controllo del Regno del Marocco. La nave che ha violato la normativa marocchina in materia di pesca marittima è trattenuta in porto fino all'espletamento delle formalità regolamentari.
E. Verbale di infrazione
1. Una volta accertata l'infrazione, il comandante della nave firma il relativo verbale redatto dalle autorità di controllo del Regno del Marocco. Se il comandante si rifiuta di firmare o è nell'impossibilità di farlo, ne è fatta menzione nel verbale stesso.
2. La firma, o l'assenza di firma, non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.
F. Regolarizzazione dell'infrazione
1. Prima di avviare un procedimento giudiziario si cerca di regolarizzare l'infrazione constatata nell'ambito di un procedimento transattivo conformemente alla regolamentazione marocchina in materia di pesca.
La transazione è accettata, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta regolarmente presentata a tal fine dall'armatore, mediante emissione di un titolo di riscossione per il pagamento da parte dell'armatore entro il termine indicato nel titolo stesso. Se il pagamento è effettuato entro il termine suddetto la transazione è considerata definitiva; trascorso tale termine, il Dipartimento adisce le vie legali.
2. In caso di procedimento transattivo l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa marocchina in materia di pesca.
3. Se la controversia non può essere risolta mediante procedimento transattivo ed è portata davanti a un organo giudiziario, una cauzione bancaria sufficiente a garantire l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie è depositata dall'armatore su un conto corrente aperto presso la banca Al Maghrib (Marocco), comunicato mediante scambio di lettere prima della data di applicazione del presente protocollo.
4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena il procedimento si risolva senza condanna. Analogamente, se la condanna comporta un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle autorità del Regno del Marocco.
5. La nave è autorizzata a lasciare il porto:
(a)dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dal procedimento transattivo; oppure
(b)dopo il deposito della cauzione bancaria di cui al punto 3 e la sua accettazione da parte delle autorità del Regno del Marocco, in attesa dell'espletamento del procedimento giudiziario.
G. Trasbordi
1. Nella zona di pesca è vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare delle catture. Tuttavia le navi della categoria 6 che intendono trasbordare catture nella zona di pesca effettuano tale operazione in un porto o nella rada di un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco, previa autorizzazione del Dipartimento. Il trasbordo è effettuato sotto la supervisione dell'osservatore o di un rappresentate della delegazione della pesca marittima e delle autorità di controllo. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa marocchina in vigore.
2. Prima di qualsiasi operazione di trasbordo l'armatore della nave trasmette al Dipartimento, con almeno 72 ore di anticipo, le seguenti informazioni:
(a)nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo;
(b)nome, bandiera, numero di immatricolazione e indicativo di chiamata del cargo vettore;
(c)quantitativo di ogni specie da trasbordare;
(d)destinazione delle catture;
(e)data del trasbordo.
3. La Parte marocchina si riserva il diritto di negare l'autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca INN all'interno o all'esterno della zona di pesca.
4. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca. Le navi trasmettono quindi al Dipartimento le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca.
5. Il comandante di una nave dell'Unione della categoria 6 titolare di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo, impegnata in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco, consente agli ispettori marocchini di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevola l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.
H. Sorveglianza congiunta della pesca
1. Le Parti istituiscono un sistema di sorveglianza e osservazione del controllo degli sbarchi a terra volto a rafforzare l'efficacia di tale controllo per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente protocollo.
2. Le modalità pratiche della sorveglianza congiunta sono definite di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti. Le Parti elaborano un programma annuale di sorveglianza congiunta.
3. Le Parti designano i loro rappresentanti per la sorveglianza congiunta prevista nel suddetto programma e ne notificano il nome all'altra Parte. Il Dipartimento effettua la notifica con un preavviso di un mese.
4. Il rappresentante delle autorità del Regno del Marocco assiste in qualità di osservatore alle ispezioni degli sbarchi delle navi che hanno operato nella zona di pesca, effettuate dai servizi nazionali di controllo degli Stati membri.
5. Il rappresentante delle autorità del Regno del Marocco accompagna gli ispettori nazionali nel corso delle loro visite nei porti, a bordo delle navi, al molo, nei mercati di prima vendita, nei centri di vendita all'ingrosso, nei depositi frigoriferi e in altri locali connessi allo sbarco e al magazzinaggio del pescato nella fase precedente la prima vendita e ha accesso ai documenti che sono oggetto di tali ispezioni.
6. Il rappresentante delle autorità del Regno del Marocco redige e presenta un rapporto sulle ispezioni cui ha assistito. Una copia di tale rapporto è trasmessa alla delegazione. Le autorità del Regno del Marocco si riservano il diritto di utilizzare le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni a fini di controllo regolamentare.
7. Su richiesta delle autorità dell'Unione, gli ispettori di pesca dell'Unione possono assistere in veste di osservatori alle ispezioni effettuate dalle autorità del Regno del Marocco sulle operazioni di sbarco delle navi dell'Unione nei porti designati dalle autorità del Regno del Marocco.
CAPO IX
SBARCO DELLE CATTURE
A. Principio
Le Parti, consapevoli della necessità di rafforzare l'integrazione per consentire lo sviluppo parallelo dei rispettivi settori della pesca, convengono di adottare le seguenti disposizioni concernenti gli sbarchi, nei porti designati dalle autorità del Regno del Marocco, di una parte delle catture effettuate nella zona di pesca dalle navi dell'Unione titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo.
B. Definizione
È considerato sbarco obbligatorio l'insieme delle seguenti operazioni:
1. lo sbarco di prodotti freschi per il transito per via terrestre, che genera tutte le imposte connesse all'attività svolta nel porto, ma non imposte ad valorem;
2. il trasbordo, in porto o in rada, di prodotti congelati o lo sbarco in porto in container;
3. lo sbarco di prodotti freschi o congelati nel quadro di un contratto concluso tra un armatore dell'Unione e un operatore (detto "contratto armatore-produttore");
4. lo sbarco di prodotti freschi o congelati venduti in sale di vendita all'asta o presso il Comptoir d'agréage du poisson industriel (CAPI).
C. Modalità di applicazione
Lo sbarco obbligatorio è effettuato in base alle disposizioni indicate nelle schede tecniche allegate al presente protocollo.
D. Incentivi finanziari
Le navi dell'Unione della categoria 5, le navi RSW e i pescherecci con sciabiche della categoria 6 titolari di una licenza di pesca a norma del presente protocollo, che effettuano in un porto marocchino sbarchi superiori alla percentuale degli sbarchi obbligatori prevista nelle schede tecniche, possono beneficiare di una riduzione del 5 % del canone per ogni tonnellata sbarcata oltre la soglia obbligatoria, a condizione che i prodotti sbarcati transitino per i mercati e non siano oggetto di trasbordo e/o di transito.
Gli armatori che sbarcano in porti al di fuori del Marocco trasmettono le note di vendita al Dipartimento per il controllo dei quantitativi non sbarcati in Marocco.
La commissione mista valuta le ricadute economiche e sociali quantificabili di tali sbarchi e la collaborazione da questi scaturita tra privati marocchini e europei nel settore connesso alla pesca.
E. Penali in caso di inadempimento degli obblighi di sbarco
Le navi delle categorie soggette a sbarco obbligatorio che non rispettano tale obbligo, quale previsto nelle schede tecniche corrispondenti, sono passibili di una maggiorazione del 15 % sul pagamento del canone successivo. In caso di recidiva, tali penali sono maggiorate in sede di commissione mista.
Le penali applicabili in caso di inadempimento dell'obbligo di sbarco sono calcolate in funzione della durata di validità della licenza di pesca per ciascuna categoria di pesca (mensile per la categoria 6, trimestrale per le categorie 1 e 4, annuale per la categoria 5).
La maggiorazione è calcolata come segue:
–per le categorie 1 e 4: la maggiorazione si applica sull'importo del canone versato trimestralmente (in funzione della GT);
–per la categoria 5: la maggiorazione si applica sull'importo del canone annuale;
–per la categoria 6, i cui canoni sono versati mensilmente e le licenze sono rilasciate mensilmente: sull'importo da pagare per il canone successivo corrispondente al "contingente richiesto in tonnellate di catture in base alle previsioni mensili".
Appendice 1
ACCORDO DI PESCA MAROCCO – UNIONE EUROPEA
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA
NUMERO DELLA CATEGORIA DI PESCA: ...
I - RICHIEDENTE
1.
Nome dell'armatore:
......................................................................................................................
2.
Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore: .......................................................................
3.
Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore: ..................................................................
......................................................................................................................................................................................
4.
Telefono: …................................
Fax:..............................
E-mail: .....................................................
5.
Nome del comandante: ................................. Nazionalità: ............................ E-mail: .................................
II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE
1.
Nome della nave: ...................................
2.
Stato di bandiera: ...................................
3.
Numero di immatricolazione esterno: ................................................
4.
Porto di immatricolazione: ......................... MMSI: ……………. Numero IMO: …................................
5.
Data di acquisizione della bandiera attuale: ……… Precedente bandiera (se del caso): .........................
6.
Anno e luogo di costruzione: ................................ Indicativo di chiamata: ...............................................
7.
Frequenza di chiamata: …………………............ Numero di telefono satellitare: ...................................
8.
Materiale di costruzione dello scafo:
Acciaio ◻
Legno ◻
Poliestere ◻
Altro ◻
III - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO
1.
Lunghezza fuori tutto: ................................................
Larghezza: ..................................................
2.
Stazza lorda (GT): ...............
Stazza netta: …..........................
3.
Potenza del motore principale in kW: .......... Marca: .............................. Tipo: ........................................
4.
Tipo di nave: .................................................. Categoria di pesca: …........................................................
5.
Attrezzi da pesca: .......................................................................................................................................
6.
Zone di pesca: ……………………………………..
Specie bersaglio: .........................................
7.
Numero totale dei membri dell'equipaggio: ...............................................................................................
8.
Sistema di conservazione a bordo:
Fresco ◻
Refrigerazione ◻
Misto ◻
Congelamento ◻
9.
Capacità di congelamento (t/24 ore): ..........................................................................................................
10.
Capacità delle stive: ....................................................................
Numero: ..............................................
11.
Trasponditore VMS:
Fabbricante: ....................................... Modello: ......................... Numero di serie: …………...................
Versione del programma: ........................................... Operatore satellitare: ………………………..…..
Fatto a …............., il ….................
Firma del richiedente …............................
Appendice 2
Scheda tecnica di pesca n. 1
Pesca artigianale a nord con sciabiche
Numero di navi autorizzate
|
22
|
Attrezzo autorizzato
|
Sciabica
Dimensioni massime autorizzate: 500 m x 90 m
Divieto di pesca alla lampara
|
Tipo di nave
|
Navi di stazza inferiore a 150 GT
|
Canone
|
75 EUR/GT/trimestre
|
Zona di gestione
|
Limite settentrionale: parallelo 35º47′18″ N
Limite meridionale: parallelo 34°18'00'' N
È consentita un'estensione fino al parallelo 33°25'00" N per 5 navi alla volta, operanti con un sistema di rotazione soggetto a osservazione scientifica
e
al di là delle 2 miglia marine
|
Specie bersaglio
|
Sardine, acciughe e altre specie di piccoli pelagici
|
Sbarco in un porto designato dal Marocco
|
30 % delle catture dichiarate per nave e per trimestre
|
Limitazione delle catture accessorie
|
Massimo 3 %
|
Riposo biologico
|
Febbraio e marzo
|
Osservatori
|
Navi di stazza inferiore a 100 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo di dieci bordate all'anno
Navi di stazza pari o superiore a 100 GT ma inferiore a 150 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo di una bordata su quattro
Quando a bordo è presente un osservatore il numero di marittimi marocchini imbarcati è ridotto di conseguenza
|
Imbarco di marittimi
|
3 marittimi marocchini per nave
|
Osservazioni
|
L'estensione a sud, fino al parallelo 33°25'00 N, dell'attività di 5 navi sarà oggetto di una valutazione a distanza di un anno dall'inizio dell'applicazione per misurare l'effetto di eventuali interazioni con la flotta nazionale e l'impatto sulla risorsa.
|
Scheda tecnica di pesca n. 2
Pesca artigianale a nord con palangari di fondo
Numero di navi autorizzate
|
35 navi di cui:
§32 navi di stazza inferiore a 40 GT
§3 navi di stazza pari o superiore a 40 GT ma inferiore a 150 GT
|
Attrezzo autorizzato
|
Palangaro di fondo per navi di stazza inferiore a 40 GT: 10 000 ami, 5 palangari di fondo
Palangaro di fondo per navi di stazza pari o superiore a 40 GT ma inferiore a 150 GT: 15 000 ami, 8 palangari di fondo
|
Tipo di nave
|
Peschereccio con palangari di stazza inferiore a 40 GT
Peschereccio con palangari di stazza pari o superiore a 40 GT ma inferiore a 150 GT
|
Canone
|
67 EUR/GT/trimestre
|
Zona di gestione
|
Limite settentrionale: parallelo 35º47′18″ N
Limite meridionale: parallelo 34°18'00'' N
È consentita un'estensione fino al parallelo 33°25'00" N per 4 navi alla volta, operanti con un sistema di rotazione soggetto a osservazione scientifica
e
al di là delle 6 miglia marine
|
Specie bersaglio
|
Pesci demersali
|
Sbarco in un porto designato dal Marocco
|
Su base volontaria
|
Limitazione delle catture accessorie
|
0 % di pesci spada e squali di superficie
|
Riposo biologico
|
15 marzo - 15 maggio
|
Osservatori
|
Navi di stazza inferiore a 100 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo di dieci bordate all'anno
Navi di stazza pari o superiore a 100 GT ma inferiore a 150 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo del 25 % delle navi autorizzate per trimestre o per 1 bordata su 4 per nave
Quando a bordo è presente un osservatore il numero di marittimi marocchini imbarcati è ridotto di conseguenza
|
Imbarco di marittimi
|
Navi di stazza inferiore a 100 GT: volontario
Navi di stazza pari o superiore a 100 GT ma inferiore a 150 GT: 1 marittimo marocchino per nave
|
Osservazioni
|
L'estensione a sud, fino al parallelo 33°25'00 N, dell'attività di 4 navi sarà oggetto di una valutazione a distanza di un anno dall'inizio dell'applicazione per misurare l'effetto di eventuali interazioni con la flotta nazionale e l'impatto sulla risorsa.
|
Scheda tecnica di pesca n. 3
Pesca artigianale a sud con lenze e canne
Numero di navi autorizzate
|
Massimo 10 navi
|
Attrezzo autorizzato
|
Lenze e canne
Per la cattura di esche vive: sciabiche con dimensioni di maglia di 8 mm
|
Tipo di nave
|
Capacità complessiva limitata a 800 GT per tutta la categoria
§Peschereccio per lenze di stazza inferiore a 150 GT
§Peschereccio con lenze e canne di stazza inferiore a 150 GT
|
Canone
|
67 EUR/GT/trimestre
|
Zona di gestione
|
Limite settentrionale: parallelo 30º40'00" N
Limite meridionale: parallelo 20º46'13" N
e
al di là delle 3 miglia marine
|
Specie bersaglio
|
Sparidi, pesce burro
|
Sbarco in un porto designato dal Marocco
|
Su base volontaria
|
Limitazione delle catture accessorie
|
0 % di cefalopodi e crostacei
5 % di altre specie demersali
|
Riposo biologico
|
-
|
Osservatori
|
Navi di stazza inferiore a 100 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo di dieci bordate all'anno
Navi di stazza pari o superiore a 100 GT ma inferiore a 150 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo del 25 % delle navi autorizzate per trimestre o per 1 bordata su 4 per nave
|
Imbarco di marittimi
|
2 marittimi marocchini per nave
|
Osservazioni
|
Al termine della campagna di pesca scientifica, la commissione mista esaminerà la possibilità di includere il mestiere delle nasse in questa categoria.
|
Scheda tecnica di pesca n. 4
Pesca demersale a sud con reti a strascico e palangari di fondo
Numero di navi autorizzate
|
16 navi di cui
§5 pescherecci da traino al massimo
§11 pescherecci con palangari
|
Attrezzo autorizzato
|
Rete a strascico: dimensione minima di maglia di 70 mm
§addoppio del sacco della rete: vietato
§addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete: vietato
Palangaro di fondo: 20 000 ami al massimo
|
Tipo di nave
|
Capacità complessiva limitata a 3 000 GT per i pescherecci da traino autorizzati in questa categoria
§Peschereccio da traino di stazza pari o inferiore a 750 GT
§Peschereccio con palangari di stazza pari o inferiore a 150 GT
|
Canone
|
60 EUR/GT/trimestre
|
Zona di gestione
|
Limite settentrionale: parallelo 29°00'00'' N
Limite meridionale: parallelo 20º46'13" N
Al di là dell'isobata di 200 metri per i pescherecci da traino, oppure
al di là delle 12 miglia marine per i pescherecci con palangari
|
Specie bersaglio
|
Nasello, pesce sciabola, leccia/palamita bianca e altri pesci demersali
|
Sbarco in un porto designato dal Marocco
|
30 % delle catture dichiarate per nave e per trimestre
|
Limitazione delle catture accessorie
|
5 % di squali di fondo
|
Riposo biologico
|
Chiusure spazio-temporali
§da aprile a maggio
§da ottobre a dicembre
|
Osservatori
|
Navi di stazza inferiore a 100 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo di dieci bordate all'anno
Navi di stazza pari o superiore a 100 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo del 25 % delle navi autorizzate per trimestre nel 2019 e 2020, del 33 % nel 2021 e 2022 e del 40 % nel 2023 e 2024 oppure 1 bordata su 4 per nave nel 2019 e 2020, 1 bordata su 3 nel 2021 e 2022 e 2 bordate su 5 nel 2023 e 2024
|
Imbarco di marittimi
|
Peschereccio da traino: 8 marittimi marocchini per nave
Peschereccio con palangari: 4 marittimi marocchini per nave
|
Osservazioni
|
-
|
Scheda tecnica di pesca n. 5
Pesca del tonno con canna o lenza
Numero di navi autorizzate
|
27
|
Attrezzo autorizzato
|
Canne e lenze trainate
Per la cattura di esche vive: sciabiche con dimensioni di maglia di 8 mm
|
Tipo di nave
|
Peschereccio con lenze e canne e peschereccio per lenze
|
Canone
|
35 EUR/t catturata
|
Anticipo
|
All'atto della domanda di licenze annuali è versato un anticipo forfettario di 7 000 EUR
|
Zona di gestione
|
Limite settentrionale: parallelo 35º47′18″ N
Limite meridionale: parallelo 20º46'13" N
e
al di là delle 3 miglia marine e ad eccezione della zona protetta situata ad est della linea che va da 33°30'00'' N/ 7°35'00'' O a 35°48'00'' N / 6°20'00'' O
Per la cattura di esche vive: al di là delle 3 miglia marine
|
Specie bersaglio
|
Tonnidi
|
Sbarco in un porto designato dal Marocco
|
25 % delle catture dichiarate composte preferibilmente di tonnetto striato (Katsuwonus pelamis), palamita (Sarda sarda) e tombarello (Auxis thazard)
|
Limitazione delle catture accessorie
|
Secondo le raccomandazioni dell'ICCAT
|
Riposo biologico
|
Secondo le raccomandazioni dell'ICCAT
|
Osservatori
|
Secondo le raccomandazioni dell'ICCAT
|
Imbarco di marittimi
|
3 marittimi marocchini per nave
|
Osservazioni
|
-
|
Scheda tecnica di pesca n. 6
Pesca pelagica industriale con reti da traino pelagiche o semipelagiche e ciancioli
Numero di navi autorizzate
|
18 navi di cui
§10 navi di stazza pari o superiore a 3 000 GT ma inferiore a 7 765 GT
§4 navi di stazza pari o superiore a 150 GT ma inferiore a 3 000 GT
§4 navi di stazza inferiore a 150 GT
|
Contingente assegnato
|
Limite di cattura annuo:
§85 000 t nel primo anno
§90 000 t nel secondo anno
§100 000 t nel terzo e quarto anno
applicabile all'intera flotta
Massimali mensili totali:
§0 t/mese in gennaio e febbraio per tutta la durata del protocollo
§7 420 t/mese in marzo (primo anno)
§7 791 t/mese in marzo (secondo anno)
§8 414 t/mese in marzo (terzo e quarto anno)
§10 600 t/mese da aprile a giugno (primo anno)
§11 130 t/mese da aprile a giugno (secondo anno)
§12 020 t/mese da aprile a giugno (terzo e quarto anno)
§15 900 t/mese in luglio (primo anno)
§16 695 t/mese in luglio (secondo anno)
§18 031 t/mese in luglio (terzo e quarto anno)
§18 020 t/mese da agosto a ottobre (primo anno)
§18 921 t/mese da agosto a ottobre (secondo anno)
§20 435 t/mese da agosto a ottobre (terzo e quarto anno)
§13 780 t/mese in novembre (primo anno)
§14 469 t/mese in novembre (secondo anno)
§15 627 t/mese in novembre (terzo e quarto anno)
§10 600 t/mese in dicembre (primo anno)
§11 130 t/mese in dicembre (secondo anno)
§12 020 t/mese in dicembre (terzo e quarto anno)
Per le navi operanti con sistema "fresco" (pescherecci da traino e pescherecci con sciabiche) che sbarcano nel porto di Dakhla, le catture sono limitate a 200 t/bordata tra aprile e giugno e a 250 t/bordata tra luglio e dicembre.
|
Attrezzo autorizzato
|
Rete da traino pelagica o semi-pelagica
La dimensione minima di maglia (maglie stirate) della rete da traino pelagica o semipelagica è di 40 mm.
Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di 1,5 m l'una dall'altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco.
È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).
Cianciolo per piccoli pelagici
Dimensioni massime autorizzate: 1 000 m x 140 m
|
Tipo di nave
|
Peschereccio da traino congelatore per la pesca pelagica industriale
Peschereccio da traino con sistema "fresco" per la pesca pelagica industriale
Peschereccio con sciabiche con sistema "fresco" per la pesca di piccoli pelagici
|
Canone
|
Per i pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica industriale:
110 EUR/t da versare in anticipo con cadenza mensile
Per i pescherecci da traino per la pesca pelagica e i pescherecci con sciabiche con sistema "fresco":
55 EUR/t da versare in anticipo con cadenza mensile
In caso di superamento delle catture autorizzate, il canone è maggiorato di un fattore pari a 3
|
Zona di gestione
|
Limite settentrionale: parallelo 26°07'00'' N
Limite meridionale: parallelo 20º46'13" N
Al di là delle 15 miglia marine per i pescherecci da traino congelatori
Al di là delle 12 miglia marine per i pescherecci da traino e i pescherecci con sciabiche con sistema "fresco"
|
Specie bersaglio
|
Sardine, alacce, sgombri, suri e acciughe
§Suri / sgombri / acciughe: 58 %
§Sardine / alacce: 40 %
Suri e sgombri non possono rappresentare più del 15 % delle catture totali mensili da aprile a giugno incluso.
|
Sbarchi in un porto designato dal Marocco
|
25 % delle catture dichiarate
|
Limitazione delle catture accessorie
|
Massimo 2 % di specie accessorie
L'elenco delle specie autorizzate nell'ambito delle catture accessorie è fissato dalla legislazione marocchina relativa alla "pesca di piccoli pelagici dell'Atlantico meridionale"
|
Riposo biologico
|
Le navi autorizzate devono osservare i periodi di riposo biologici stabiliti dal Dipartimento nella zona di pesca autorizzata e sospendere qualsiasi attività di pesca.
|
Osservatori
|
Un osservatore scientifico per nave è imbarcato per l'intero periodo di attività nella zona di gestione.
|
Imbarco di marittimi
|
Navi di stazza inferiore a 150 GT: 2 marittimi marocchini
Navi di stazza compresa tra 150 e 1 500 GT: 4 marittimi marocchini
Navi di stazza compresa tra 1 500 e 5 000 GT: 10 marittimi marocchini
Navi di stazza compresa tra 5 000 e 7 765 GT: 16 marittimi marocchini
|
Osservazioni
|
È rigorosamente vietata la trasformazione industriale delle catture in farina e/o olio di pesce. Tuttavia i pesci danneggiati o deteriorati nonché gli scarti derivanti dalla manipolazione delle catture possono essere trasformati in farina o in olio di pesce a condizione di non superare il 5 % delle catture totali autorizzate.
|
Appendice 3
COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MAROCCO
RAPPORTO DI POSIZIONE
Dati obbligatori da trasmettere nei rapporti di posizione inviati in formato NAF
Dato
|
Codice
|
Obbligatorio/facoltativo
|
Contenuto
|
Inizio della registrazione
|
SR
|
O
|
Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione
|
Destinatario
|
AD
|
O
|
Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
|
Mittente
|
FR
|
O
|
Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
|
Stato di bandiera
|
FS
|
O
|
Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)
|
Tipo di messaggio
|
TM
|
O
|
Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)
|
Indicativo di chiamata (IRCS)
|
RC
|
O
|
Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)
|
Numero di riferimento interno della Parte contraente
|
IR
|
O
|
Dato relativo alla nave – Numero unico della Parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero
|
Numero di immatricolazione esterno
|
XR
|
O
|
Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)
|
Latitudine
|
LT
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)
|
Longitudine
|
LG
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)
|
Rotta
|
CO
|
O
|
Rotta della nave su scala di 360°
|
Velocità
|
SP
|
O
|
Velocità della nave in nodi moltiplicata per 10
|
Data
|
DA
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
|
Ora
|
TI
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
|
Fine della registrazione
|
ER
|
O
|
Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione
|
Al momento della trasmissione, per permettere al CSCP marocchino di identificare il CSCP emittente devono essere fornite le seguenti informazioni:
Indirizzo IP del server CSCP e/o riferimenti DNS
Certificato SSL (catena completa delle autorità di certificazione)
La trasmissione dei dati è strutturata come segue:
I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.
Una doppia barra obliqua (//) e il codice "SR" indicano l'inizio del messaggio.
Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//).
Una barra obliqua unica (/) separa il codice dal dato.
Il codice "ER" seguito da una doppia barra obliqua (//) indica la fine del messaggio.
Dati obbligatori da trasmettere nei rapporti di posizione inviati in formato UN-CEFACT
Dato
|
Obbligatorio /facoltativo
|
Osservazioni
|
Destinatario
|
O
|
Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166).
Nota: fa parte della dotazione di FLUX TL
|
Mittente
|
O
|
Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166).
|
Identificativo unico del messaggio
|
O
|
UUID conforme all'RFC 4122 definito dall'IETF
|
Data e ora di creazione del messaggio
|
O
|
Data e ora di creazione del messaggio in UTC secondo la norma ISO 8601 nel formato AAAA-MM-GG-oo:mm:ss
|
Stato di bandiera
|
O
|
Dato relativo al messaggio – Bandiera dello stato di bandiera, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
|
Tipo di messaggio
|
O
|
Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENTRY, POS, EXIT, MANUAL)
|
Indicativo di chiamata
|
O
|
Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)
|
Numero di riferimento interno della Parte contraente
|
O
|
Dato relativo alla nave – Numero unico della Parte contraente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) seguito dal numero
|
Numero di immatricolazione esterno
|
O
|
Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)
|
Latitudine
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali GG.ggg (WGS-84)
Coordinate positive per le posizioni a nord dell'equatore; coordinate negative per le posizioni a sud dell'equatore.
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Longitudine
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O
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Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e decimali GG.ggg (WGS-84)
Coordinate positive a est del meridiano di Greenwich; coordinate negative a ovest del meridiano di Greenwich.
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Rotta
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O
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Rotta della nave su scala di 360°
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Velocità
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O
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Velocità della nave in decimi di nodi
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Data e ora
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O
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Dato relativo alla posizione della nave – Data e ora di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) (OOMM)
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La trasmissione di dati nel formato UN/CEFACT è strutturata come indicato nel documento di attuazione fornito dalla Commissione europea prima della data di applicazione del protocollo.
Appendice 4
GIORNALE DI PESCA PER LA PESCA DEL TONNO
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Nome della nave: .......................................
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Stazza lorda: .............................................
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Mese
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Giorno
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Anno
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Porto
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Palangari
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Stato di bandiera: ........................................................................
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Capacità - (TM): ......................................... .............................................
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PARTENZA della nave:
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Esche vive
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Numero di immatricolazione: ....................................................................
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Comandante: ..........................................................
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RITORNO della nave:
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Ciancioli
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Armatore: ................................................................................
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Numero dei membri dell'equipaggio: ...................................................................
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Numero di giorni in mare:
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Numero di giorni di pesca:
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Reti da traino
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Indirizzo: .............................................................................
............................................................................................
...........................................................................................
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Data del rapporto: ...................................................
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Numero di cale:
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Numero della bordata:
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Altro
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(Autore del rapporto): .................................................
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Data
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Settore
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T° superficiale dell'acqua
(°C)
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Sforzo di pesca
Numero di ami utilizzati
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Catture
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Esca utilizzata
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Mese
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Giorno
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Latitudine N/S
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Longitudine E/O
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Tonno rosso
Thunnus
thynnus o
maccoyi
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Tonno albacora
Thunnus
albacares
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Tonno obeso
Thunnus
obesus
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Tonno bianco
Thunnus
alalunga
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Pesce spada
Xiphias
gladius
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Marlin striato
Marlin bianco
Tetraptunus
audax o albidus
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Marlin nero
Makaira
indica
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Pesci vela
Istiophorus albicane o platypterus
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Tonnetto striato
Katsuwonus
pelamis
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Catture miste
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Totale giornaliero
(solo in kg)
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Costardelle
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Totani
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Esche vive
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Altro
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N.
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kg
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N.
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kg
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N.
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kg
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N.
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kg
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N.
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kg
|
N.
|
kg
|
N.
|
kg
|
N.
|
kg
|
N.
|
kg
|
N.
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kg
|
N.
|
kg
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QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG)
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Osservazioni
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1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.
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3 - Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro.
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5 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.
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2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna.
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4 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.
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6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.
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Appendice 5
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GIORNALE DI PESCA (navi diverse dalle tonniere)
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Giorno
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Mese
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Anno
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Ora
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Nome della nave .............................
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Partenza da ….....................
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Data
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Indicativo di chiamata ………........
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Tipo di pesca ………………..……
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Nome del comandante ....................
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Ritorno a ..................….…..
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Data
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Attrezzo
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Codice attrezzo
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Maglia minima
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Dimensione attrezzo
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Firma del comandante
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Data
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Settore statistico
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Numero di operazioni di pesca
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Tempo di pesca (ore)
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Stima dei quantitativi pescati per specie: pesci interi (kg)
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Peso totale delle catture: pesci interi (kg)
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Peso totale di pesce trattato (kg)
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Peso totale di uova di pesce (kg)
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Peso totale di farina di pesce (kg)
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Nome della specie
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Codice (FAO)
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Totale del pescato sbarcato in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco (kg)
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|
Totale del pescato sbarcato in un porto dell'UE o di un paese terzo (kg)
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Appendice 6
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Dichiarazione trimestrale delle catture (navi per la pesca pelagica industriale)
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APPS: MAROCCO
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ANNO - TRIMESTRE
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Nome della nave
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Stato di bandiera
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Catture espresse in tonnellate
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Nome della specie
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Codice (FAO)
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Gennaio
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Febbraio
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Marzo
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Aprile
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Maggio
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Giugno
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Luglio
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Agosto
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Settembre
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Ottobre
|
Novembre
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Dicembre
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Totale
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Sardine
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Sgombro
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|
Suro
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Alaccia
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Acciuga
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Catture accessorie
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Totale
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Farina e olio di pesce
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Totale del pescato sbarcato o trasbordato in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco
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Totale del pescato sbarcato o trasbordato in un porto dell'UE o di un paese terzo
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|
Numero di giorni di pesca
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Appendice 7
|
Dichiarazione trimestrale delle catture (navi diverse dalle navi per la pesca pelagica industriale)
|
APPS: MAROCCO
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|
ANNO - TRIMESTRE
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Nome della nave
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Stato di bandiera
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|
Catture espresse in chilogrammi
|
Nome della specie
|
Codice (FAO)
|
Gennaio
|
Febbraio
|
Marzo
|
Aprile
|
Maggio
|
Giugno
|
Luglio
|
Agosto
|
Settembre
|
Ottobre
|
Novembre
|
Dicembre
|
Totale
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Totale
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Totale del pescato sbarcato in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco
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Totale del pescato sbarcato in un porto dell'UE o di un paese terzo
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Numero di giorni di pesca
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