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Document 52018PC0646

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

COM/2018/646 final

Bruxelles, 12.9.2018

COM(2018) 646 final

2017/0230(COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta di riesame dei regolamenti riguardanti le autorità europee di vigilanza presentata dalla Commissione nel settembre 2017 (di seguito "la proposta di riesame delle AEV") intende rafforzare la loro capacità di garantire la convergenza e l'efficacia della vigilanza finanziaria, ma non persegue l'obiettivo specifico di rafforzare il mandato delle autorità in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Nonostante il rafforzamento del quadro legislativo in questo settore, numerosi casi recenti di riciclaggio nelle banche europee hanno dimostrato che il quadro di vigilanza dell'Unione potrebbe ancora essere migliorato per consolidare la fiducia nell'Unione bancaria e nell'Unione dei mercati dei capitali. Tali miglioramenti devono essere attuati con rapidità e determinazione. Il modo più efficiente per affrontare la questione è modificare la proposta di riesame delle AEV e, in particolare, rafforzare con decisione il ruolo dell'Autorità bancaria europea. La Commissione invita i legislatori ad adottare queste nuove modifiche, insieme alla proposta di riesame delle AEV, il più rapidamente possibile.

Gli obiettivi della presente proposta di modifica sono i seguenti:

1) ottimizzare l'uso delle competenze e delle risorse dedicate centralizzando presso l'Autorità bancaria europea i compiti connessi alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;

2) chiarire la portata e il contenuto dei compiti connessi alla lotta al riciclaggio affidati all'Autorità bancaria europea;

3) rafforzare gli strumenti per espletare i compiti connessi alla lotta al riciclaggio;

4) potenziare il ruolo di coordinamento dell'Autorità bancaria europea in relazione a questioni internazionali in materia di lotta al riciclaggio.

A tal fine, si propone di conferire il ruolo di guida e coordinamento all'Autorità bancaria europea al fine di centralizzare le risorse attualmente sparse tra le tre autorità europee di vigilanza e di dotare l'ABE di una struttura di sostegno più solida, anche in considerazione del fatto che il settore bancario è quello in cui i rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo hanno le maggiori probabilità di produrre effetti a livello sistemico. Sulla base degli strumenti e dei poteri attuali delle autorità, come modificati dalla proposta di riesame pendente, si propone di conferire all'Autorità bancaria europea un mandato più esplicito e completo al fine di garantire che i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario dell'UE siano presi in considerazione in modo efficiente e coerente nelle strategie e prassi di vigilanza di tutte le autorità pertinenti. L'Autorità bancaria europea potrà anche chiedere alle autorità competenti di indagare su eventuali violazioni delle norme pertinenti e di sorvegliare le procedure nazionali nel settore. In situazioni specifiche e circoscritte l'Autorità potrà adottare decisioni destinate direttamente ai singoli operatori del settore finanziario su questioni relative alla lotta al riciclaggio e procedere a una mediazione vincolante tra autorità nazionali competenti sulle medesime questioni.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta di modifica è coerente con gli sforzi profusi dalla Commissione per rafforzare il quadro dell'Unione in materia di vigilanza finanziaria, sviluppare l'Unione dei mercati dei capitali e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica di tutti gli emendamenti presentati nella presente proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Poiché le autorità europee di vigilanza sono organi dell'Unione, i regolamenti che le disciplinano possono essere modificati soltanto dal legislatore dell'Unione. L'obiettivo della presente proposta è inoltre migliorare l'efficacia della vigilanza, promuovere la cooperazione tra autorità competenti e ottimizzare l'uso delle competenze e delle risorse a livello dell'Unione per quanto riguarda i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò assicurerà un funzionamento del mercato interno più coerente ed efficiente, obiettivo non raggiungibile con interventi individuali degli Stati membri.

Proporzionalità

Le modifiche contenute nella presente proposta costituiscono modifiche mirate volte a migliorare il quadro di vigilanza dell'Unione; esse non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi indicati nella proposta. Le modifiche proposte contribuiranno a migliorare l'integrità, la stabilità e l'efficacia del sistema finanziario in tutta l'Unione.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta modifica la proposta di riesame delle AEV pendente. Essa modifica i regolamenti che disciplinano le tre autorità europee di vigilanza e la direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e prende la forma di un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta tiene conto delle riflessioni del gruppo di lavoro congiunto composto dai presidenti delle autorità europee di vigilanza, dal presidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico, dal presidente del sottocomitato antiriciclaggio del comitato congiunto e dalla Commissione, così come degli scambi con i pertinenti portatori di interessi.

Valutazione d'impatto

Vista l'urgente necessità di preservare e salvaguardare il sistema bancario europeo da casi di riciclaggio potenzialmente nefasti, la presente iniziativa è stata preparata senza valutazione d'impatto né consultazione pubblica, avvalendosi dell'esperienza pratica e delle competenze alla base del documento di riflessione di cui sopra.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta consta di una modifica mirata del quadro dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio degli istituti finanziari e dei partecipanti al mercato finanziario, intesa a centralizzare presso l'Autorità bancaria europea i compiti delle autorità europee di vigilanza relativi alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, nonché a rafforzare gli strumenti per l'espletamento dei compiti e per il coordinamento in materia di lotta al riciclaggio. Le modifiche dovrebbero rendere la vigilanza a livello dell'Unione più efficace ed efficiente e migliorare la certezza giuridica ed economica. Questa impostazione è in linea con l'agenda "Legiferare meglio" della Commissione.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza finanziaria e di bilancio della presente proposta è illustrata doviziosamente nella scheda finanziaria legislativa supplementare che segue la proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione del presente regolamento sarà oggetto di revisione nell'ambito del riesame periodico del quadro normativo delle autorità ogni tre anni.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Rafforzare il ruolo dell'Autorità bancaria europea

Le modifiche proposte all'articolo 1, paragrafo 2, ampliano in modo mirato l'ambito di intervento dell'Autorità bancaria europea, integrando nel mandato dell'Autorità, che attualmente copre il settore bancario, le questioni connesse alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutto il settore finanziario.

Le modifiche proposte all'articolo 4, paragrafo 2, contemplano una specifica definizione degli operatori del settore finanziario, i quali comprendono tutti gli istituti finanziari disciplinati dalla direttiva (UE) 2015/849, compresi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1094/2010 e al regolamento (UE) n. 1095/2010.

La proposta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), sottolinea l'importanza specifica attribuita all'attività dell'Autorità bancaria europea nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il nuovo articolo 9 bis proposto conferisce all'Autorità bancaria europea strumenti rafforzati per promuovere azioni coerenti, sistematiche ed efficaci nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario dell'Unione.

In particolare, tale articolo conferisce all'Autorità bancaria europea la facoltà di raccogliere informazioni in merito alle carenze individuate per quanto riguarda i processi e le procedure, il governo societario, i modelli di business e le attività degli istituti finanziari finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, così come informazioni relative alle misure adottate dalle autorità competenti, per metterle a disposizione delle pertinenti autorità competenti, come opportuno. L'articolo pone inoltre l'accento sull'importanza di effettuare verifiche delle autorità competenti ed esercizi di valutazione dei rischi per testare le strategie e le risorse delle autorità competenti in relazione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'articolo proposto prevede anche che l'Autorità bancaria europea abbia un ruolo ai fini della cooperazione e del collegamento con le pertinenti autorità di vigilanza antiriciclaggio dei paesi terzi, per coordinare meglio l'azione a livello dell'Unione nei casi concreti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che hanno una dimensione extra-UE.

L'articolo proposto prevede infine che le questioni riguardanti il coordinamento e la cooperazione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo siano trattate da un comitato per la lotta al riciclaggio, creato in seno all'Autorità bancaria europea. Il comitato sarà composto dai capi delle autorità e degli organismi degli Stati membri competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti della direttiva (UE) 2015/849 da parte degli istituti finanziari e da osservatori dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del Comitato europeo per il rischio sistemico, della Commissione europea e del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea.

L'articolo 9 ter proposto è inteso a rafforzare la capacità dell'Autorità bancaria europea di assicurare l'efficacia del diritto dell'Unione nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esso conferisce all'Autorità il potere, in presenza di indizi di violazioni concrete, di avviare indagini su possibili violazioni delle norme pertinenti e di prendere in considerazione l'adozione di decisioni e l'imposizione di sanzioni nei confronti degli operatori del settore finanziario.

Le modifiche dell'articolo 17 sulla procedura per le violazioni del diritto dell'Unione e dell'articolo 19 sulla procedura per la mediazione vincolante prevedono di consentire all'Autorità bancaria europea, nell'ambito dei suoi compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di prendere decisioni individuali nei confronti degli operatori del settore finanziario anche quando le norme sostanziali non sono direttamente applicabili a tali operatori. Tra tali norme sostanziali rientrano quelle contenute nelle leggi nazionali che recepiscono direttive e nelle leggi nazionali che derivano dalla scelta tra le diverse opzioni attribuite agli Stati membri da regolamenti.

Le modifiche all'articolo 54 proposte precisano che il comitato congiunto delle tre autorità di vigilanza funge da forum di cooperazione tra le stesse su questioni connesse all'interazione tra aspetti prudenziali e aspetti relativi all'antiriciclaggio.

Le proposte di modifica del regolamento che disciplina l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e del regolamento che disciplina l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati escludono dall'ambito di intervento delle due autorità la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e precisano che il comitato congiunto dovrebbe fungere da forum di cooperazione su questioni relative all'interazione tra aspetti prudenziali e aspetti relativi al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La proposta comprende anche modifiche minori della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, intese a sostituire i riferimenti alle autorità europee di vigilanza con riferimenti all'Autorità bancaria europea. Si tratta di modifiche tecniche volte a garantire la coerenza con il nuovo ruolo proposto per l'ABE.

2017/0230 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea 1 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 3 ,

considerando quanto segue:

1)A seguito della crisi finanziaria e delle raccomandazioni del gruppo di esperti di alto livello guidato da Jacques de Larosière, con il codice unico europeo l’Unione ha compiuto importanti progressi nella creazione di norme per i mercati finanziari non soltanto più rigorose ma anche più armonizzate. L'Unione ha inoltre istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (di seguito "SEVIF"), fondato su un sistema a due pilastri che combina la vigilanza microprudenziale, coordinata dalle autorità europee di vigilanza (di seguito "AEV"), e la vigilanza macroprudenziale, mediante la creazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (di seguito "CERS"). Le tre autorità europee di vigilanza, che comprendono l'Autorità bancaria europea (di seguito "ABE"), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (di seguito "EIOPA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito "ESMA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 (collettivamente indicati come "i regolamenti istitutivi"), sono diventate operative nel gennaio 2011. L’obiettivo generale delle autorità europee di vigilanza è rafforzare in modo sostenibile la stabilità e l’efficacia del sistema finanziario in tutta l’Unione e migliorare la tutela dei consumatori e degli investitori.

2)Le autorità europee di vigilanza hanno reso un contributo fondamentale all'armonizzazione delle regole dei mercati finanziari nell’Unione, fornendo un apporto alla Commissione per le sue proposte di regolamenti e direttive adottate dal Consiglio e dal Parlamento. Le autorità europee di vigilanza hanno inoltre fornito alla Commissione i progetti di norme tecniche dettagliate che sono state adottati come atti delegati e atti di esecuzione.

3)Le autorità europee di vigilanza hanno anche contribuito alla convergenza nella vigilanza finanziaria e nelle prassi di vigilanza nell'Unione elaborando orientamenti per le autorità competenti e coordinando i riesami delle prassi di vigilanza. Tuttavia, i processi decisionali sanciti nei regolamenti istitutivi, unitamente alle limitazioni in termini di risorse e alla natura degli strumenti di cui dispongono le autorità europee di vigilanza, hanno impedito alle AEV di conseguire pienamente i loro obiettivi generali.

4)Dopo sette anni di operatività e a seguito di valutazioni e consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione risulta che le autorità europee di vigilanza, nell’ambito dell’attuale quadro normativo, hanno una capacità sempre più limitata di conseguire l'obiettivo di una maggiore integrazione dei mercati e dei servizi finanziari e di una maggiore tutela dei consumatori, sia all’interno dell’Unione che tra l’Unione e i paesi terzi.

5)Un eventuale rafforzamento dei poteri delle autorità europee di vigilanza finalizzato al raggiungimento di tali obiettivi richiederebbe anche una governance adeguata e finanziamenti sufficienti. Da solo, un rafforzamento dei poteri non è sufficiente al fine di raggiungere gli obiettivi delle autorità europee di vigilanza, se esse non dispongono di fondi sufficienti o se non sono disciplinate in modo efficace ed efficiente.

6)Nella comunicazione della Commissione dell’8 giugno 2017 sulla revisione intermedia del piano d’azione dell’Unione dei mercati dei capitali, è stato sottolineato che una vigilanza più efficace e uniforme dei mercati e dei servizi finanziari è cruciale per eliminare l’arbitraggio regolamentare fra Stati membri nell’esercizio delle loro funzioni di vigilanza, accelerare l’integrazione del mercato e aprire le possibilità offerte dal mercato unico a vantaggio dei soggetti finanziari e degli investitori.

7)È pertanto particolarmente urgente progredire ulteriormente nell’integrazione in materia di vigilanza per completare l’Unione dei mercati dei capitali. Dieci anni dopo lo scoppio della crisi finanziaria e l'istituzione del nuovo sistema di vigilanza, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali saranno sempre più influenzati da due importanti determinanti: la finanza sostenibile e l'innovazione tecnologica. Entrambe hanno le potenzialità per trasformare i servizi finanziari ed è pertanto opportuno che il nostro sistema di vigilanza finanziaria si doti di dispositivi che le contemplino.

8)È quindi di importanza cruciale che il sistema finanziario svolga pienamente il suo ruolo nell’affrontare con efficacia le sfide critiche connesse alla sostenibilità. Ciò richiederà una profonda riorganizzazione del sistema finanziario cui dovrebbero contribuire attivamente le autorità europee di vigilanza, a partire da riforme volte a creare un quadro normativo e di vigilanza adeguato per mobilitare e orientare i flussi di capitali privati verso investimenti sostenibili.

9)Le autorità europee di vigilanza dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’individuare e segnalare i rischi che i fattori ambientali, sociali e di governance comportano per la stabilità finanziaria, rendendo l'attività dei mercati finanziari più conforme agli obiettivi di sostenibilità. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero fornire orientamenti su come integrare efficacemente le considerazioni relative alla sostenibilità nella pertinente normativa finanziaria dell'UE e promuovere l'attuazione coerente di tali disposizioni al momento dell'adozione.

10)L’innovazione tecnologica ha avuto un impatto crescente sul settore finanziario e, pertanto, le autorità competenti hanno preso varie iniziative per far fronte agli sviluppi tecnologici. Al fine di promuovere una maggiore convergenza in materia di vigilanza e lo scambio di buone pratiche tra le autorità pertinenti, da un lato, e tra le autorità pertinenti e gli istituti finanziari o i partecipanti ai mercati finanziari, dall'altro, è opportuno rafforzare il ruolo delle autorità europee di vigilanza con riguardo alla loro funzione di sorveglianza e al coordinamento della vigilanza.

11)I progressi tecnologici nei mercati finanziari possono migliorare l’inclusione finanziaria, dare accesso ai finanziamenti, rafforzare l’integrità e l'efficienza operativa del mercato, nonché ridurre gli ostacoli all’ingresso in tali mercati. Nella misura pertinente alle norme sostanziali applicabili, anche l'innovazione tecnologica dovrebbe rientrare nella formazione delle autorità competenti, contribuendo così a evitare che gli Stati membri elaborino approcci divergenti su questi aspetti.

11 bis) La promozione di modalità coerenti, sistematiche ed efficienti di monitoraggio e valutazione dei rischi relativi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario dell’Unione assume un’importanza crescente. Date le conseguenze in termini di stabilità finanziaria che potrebbero derivare da abusi del settore finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e alla luce dell’esperienza già acquisita dall’ABE in materia di tutela del settore bancario da tali abusi, l’ABE dovrebbe assumere un ruolo guida a livello di Unione per proteggere il sistema finanziario dai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. È pertanto necessario affidare all’ABE, in aggiunta alle sue attuali competenze, l’autorità di agire nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, nella misura in cui tale autorità sia finalizzata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e riguardi gli operatori del settore finanziario e le relative autorità di vigilanza competenti di cui ai predetti regolamenti. Inoltre, la centralizzazione del mandato per l'intero settore finanziario presso l’ABE permetterebbe di ottimizzare l’uso delle sue competenze e risorse e non pregiudica gli obblighi sostanziali previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.

11 ter) Per poter esercitare il proprio mandato in modo efficace, l'ABE dovrebbe avvalersi pienamente di tutti i poteri e gli strumenti che il regolamento le attribuisce. È importante che l’ABE, in linea con il suo nuovo ruolo, raccolga tutte le informazioni pertinenti in relazione alle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuate dalle autorità nazionali e dell'Unione competenti, fatti salvi i compiti assegnati alle autorità a norma della direttiva (UE) 2015/849. L’ABE dovrebbe conservare tali informazioni in una banca dati centralizzata e promuovere la cooperazione tra le autorità garantendo un’adeguata diffusione delle informazioni pertinenti. L’ABE dovrebbe inoltre procedere a verifiche delle autorità competenti e a valutazioni dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Inoltre, è opportuno che l’ABE abbia anche un ruolo di cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi in questo ambito al fine di garantire un migliore coordinamento dell’azione a livello di Unione nei casi concreti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che hanno una dimensione transfrontaliera riguardante paesi terzi.

11 quater) Per migliorare il controllo della vigilanza sull'osservanza della normativa per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e garantire un maggiore coordinamento tra le autorità nazionali competenti in materia di contrasto delle violazioni del diritto dell'Unione direttamente applicabile o dei relativi atti di recepimento, l'ABE dovrebbe avere il potere, in presenza di indizi di violazioni concrete, di chiedere alle autorità competenti di indagare in merito a possibili violazioni delle norme pertinenti e di considerare l'adozione di decisioni e l'imposizione di sanzioni nei confronti degli istituti finanziari affinché rispettino i loro obblighi giuridici. Tale potere dovrebbe essere utilizzato solo in presenza di indizi di violazioni concrete.

12)Alcune autorità nazionali non sono definite come autorità competenti ai sensi dei regolamenti istitutivi, pur essendo incaricate di garantire l’applicazione della normativa dell’Unione in materia di servizi e mercati finanziari. Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF, è necessario che le autorità siano definite come competenti, in modo che le autorità europee di vigilanza possano formulare orientamenti e raccomandazioni all'indirizzo di tali autorità nazionali.

13)Allo scopo di garantire adeguate salvaguardie a tutela degli interessi delle parti interessate laddove le autorità europee di vigilanza esercitino la loro funzione di formulare orientamenti o raccomandazioni, i vari gruppi delle parti interessate dovrebbero poter emanare un parere se i due terzi dei propri membri ritengono che l’AEV in questione abbia travalicato le sue competenze. In tal caso, la Commissione dovrebbe avere l'autorità di esigere che, dopo un'adeguata valutazione, l'AEV ritiri tali orientamenti o raccomandazioni, ove opportuno.

14)Inoltre, ai fini del procedimento di cui all’articolo 17 dei regolamenti istitutivi e nell’interesse della corretta applicazione del diritto dell’Unione, è opportuno garantire alle autorità europee di vigilanza un accesso alle informazioni rapido e agevole, consentendo loro di chiedere informazioni, con una richiesta debitamente giustificata e motivata, direttamente a tutte le autorità competenti interessate, agli istituti finanziari e ai partecipanti ai mercati finanziari, anche nei casi in cui tali autorità, istituti o partecipanti ai mercati stessi non abbiano violato alcuna disposizione del diritto dell’Unione. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero informare l'autorità competente interessata di tali richieste e l'autorità competente dovrebbe assistere le autorità europee di vigilanza nella raccolta delle informazioni richieste.

15)Un’armonizzazione della vigilanza del settore finanziario necessita di un approccio coerente tra autorità competenti. A tal fine, l'attività delle autorità competenti dovrebbe essere oggetto di verifiche regolari e indipendenti da parte delle autorità europee di vigilanza, che in questo compito dovrebbero essere sostenute da un comitato di verifica istituito da ciascuna Autorità. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero anche sviluppare un quadro metodologico per tali verifiche indipendenti, le quali dovrebbero concentrarsi non soltanto sulla convergenza delle prassi di vigilanza, ma anche sulla capacità delle autorità competenti di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull’indipendenza di tali autorità competenti. I risultati di tali verifiche dovrebbero essere pubblicati per promuovere il rispetto delle norme e una maggiore trasparenza, salvo nei casi in cui la pubblicazione comporti rischi per la stabilità finanziaria.

15 bis)Le verifiche indipendenti volte a garantire un quadro obiettivo e trasparente delle prassi di vigilanza sono fondamentali alla luce dell’importanza di garantire che il quadro di vigilanza dell’Unione sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sia applicato in modo efficace. Se da tali verifiche emergono serie preoccupazioni cui l'autorità competente non pone rimedio, l'ABE dovrebbe informare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

15 ter) Ai fini dell’espletamento dei suoi compiti e dell’esercizio delle sue competenze, l'ABE, dopo aver preso una decisione indirizzata all’autorità competente, dovrebbe avere la facoltà di prendere decisioni individuali nei confronti degli operatori del settore finanziario nel contesto della procedura per le violazioni del diritto dell’Unione e della procedura per la mediazione vincolante anche quando le norme sostanziali non sono direttamente applicabili a tali operatori. Qualora le norme sostanziali siano stabilite da direttive, l’ABE dovrebbe applicare la legislazione nazionale che le recepisce. Qualora il pertinente diritto dell’Unione sia composto di regolamenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, attribuiscono espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l’ABE dovrebbe applicare la legislazione nazionale derivante dalla scelta tra tali opzioni.

16)Ai fini di un'armonizzazione della vigilanza del settore finanziario è altresì necessario risolvere efficacemente le controversie tra autorità competenti di diversi Stati membri nelle situazioni transfrontaliere. Le norme esistenti per la risoluzione di tali controversie non sono del tutto soddisfacenti e dovrebbero pertanto essere adattate in modo che siano più facilmente applicabili.

17)Parte integrante del lavoro svolto dalle autorità europee di vigilanza in materia di convergenza delle prassi di vigilanza è la promozione di una cultura della vigilanza dell’Unione. Le Autorità non sono però dotate di tutti gli strumenti necessari per conseguire tale obiettivo. È necessario consentire alle AEV di stabilire gli obiettivi e le priorità generali in materia di vigilanza in un piano strategico di vigilanza pluriennale, inteso ad assistere le autorità competenti nell'individuare gli ambiti più significativi che destano preoccupazione per l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria in tutta l'UE e nel concentrarsi su di essi, anche per quanto riguarda la vigilanza prudenziale di imprese impegnate in attività transfrontaliere. Il piano strategico di vigilanza dovrebbe essere basato sui rischi e tener conto degli orientamenti economici e normativi generali per le azioni di vigilanza nonché di tendenze, rischi potenziali e vulnerabilità pertinenti a livello microprudenziale che le autorità europee di vigilanza individuano nelle loro verifiche delle autorità competenti e tramite prove di stress a livello dell'intera Unione. Le autorità competenti dovrebbero successivamente elaborare programmi di lavoro annuali per l'attuazione del piano strategico di vigilanza, che trasformano le priorità e gli obiettivi dell'Unione in obiettivi operativi per le dette autorità. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero avere il potere di verificare l'attuazione dei programmi di lavoro annuali nella vigilanza ordinaria, in particolare esaminando a campione le misure di vigilanza adottate nei singoli casi al fine di garantire il conseguimento del loro obiettivo di armonizzazione delle prassi di vigilanza.

18)Le attuali prassi di vigilanza in materia di esternalizzazione, di trasferimento del rischio e di delega (attività back-to-back o fronting) da un soggetto autorizzato a un altro soggetto variano da uno Stato membro all’altro. Queste divergenze nell'impostazione normativa comportano il rischio di arbitraggio regolamentare negli Stati membri ("corsa al ribasso"). Una vigilanza inefficiente delle attività esternalizzate, delegate o trasferite espone l’Unione a rischi per la stabilità finanziaria che sono particolarmente gravi per soggetti sottoposti a vigilanza che esternalizzano, delegano o trasferiscono i rischi a paesi terzi dove le autorità di vigilanza potrebbero non essere dotate dello strumento necessario per vigilare in modo adeguato ed efficace sulle attività rilevanti e sulle funzioni fondamentali. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel promuovere la convergenza in materia di vigilanza, garantendo una visione e prassi di vigilanza comuni in materia di esternalizzazione, trasferimento del rischio e delega di attività rilevanti e funzioni fondamentali a paesi terzi, conformemente al diritto dell'Unione e nell'ottica di orientamenti, raccomandazioni e pareri che le Autorità potrebbero adottare. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero pertanto dotarsi dei necessari poteri per coordinare in modo efficace le azioni di vigilanza effettuate dalle autorità nazionali di vigilanza sia al momento di autorizzare o registrare un'impresa che nell'ambito di una verifica delle prassi di vigilanza in corso. Nello svolgimento di questo ruolo di coordinamento, le autorità europee di vigilanza dovrebbero concentrarsi in particolare su situazioni che possono portare a un'elusione delle norme e controllare gli istituti finanziari o i partecipanti ai mercati finanziari che intendono ricorrere ampiamente all'esternalizzazione, al trasferimento del rischio e alla delega a paesi terzi con l'intenzione di beneficiare del passaporto UE mentre sostanzialmente svolgono attività o funzioni essenziali al di fuori dell'Unione.

19)Una stabilità finanziaria senza soluzioni di continuità impone un controllo su base continuativa delle decisioni di equivalenza dei paesi terzi che sono state adottate dalla Commissione. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero pertanto verificare se i criteri in base ai quali sono state prese le decisioni di equivalenza dei paesi terzi e le eventuali condizioni ivi stabilite continuano a sussistere. Inoltre, le AEV dovrebbero monitorare sia le evoluzioni regolamentari e di vigilanza che le prassi attuative in tali paesi terzi. In tale contesto, le autorità europee di vigilanza dovrebbero anche elaborare accordi amministrativi con le autorità competenti dei paesi terzi per ottenere informazioni a fini di controllo e coordinare le attività di vigilanza. Un siffatto regime di vigilanza rafforzato garantisce che l'equivalenza sia più trasparente, più prevedibile per i paesi terzi interessati e più coerente in tutti i settori.

20)La raccolta di informazioni accurate e complete da parte delle autorità europee di vigilanza è fondamentale per lo svolgimento dei loro compiti e funzioni e per il raggiungimento dei loro obiettivi. Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari e dei partecipanti ai mercati finanziari, occorre che tali informazioni siano fornite dalle autorità competenti pertinenti o dalle autorità di vigilanza nazionali più prossime ai mercati e agli istituti finanziari. Tuttavia, occorre che le autorità europee di vigilanza possano rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente agli istituti finanziari o ai partecipanti ai mercati finanziari qualora un'autorità competente non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni entro un determinato lasso di tempo. Inoltre, al fine di garantire l'effettività del diritto delle autorità europee di vigilanza di raccogliere informazioni, è necessario che esse abbiano la possibilità di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento o sanzioni amministrative pecuniarie agli istituti finanziari o ai partecipanti ai mercati finanziari che non adempiono in maniera accurata, completa o tempestiva ad una richiesta o decisione di fornire informazioni. Il diritto dell'istituto finanziario o del partecipante ai mercati finanziari interessato di essere sentito dalle autorità europee di vigilanza dovrebbe essere garantito in modo esplicito.

21)I regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza prevedono che le autorità competenti svolgano un ruolo chiave nella loro struttura di governance. Nei medesimi regolamenti è altresì specificato che, al fine di evitare conflitti di interesse, i membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione debbano agire in modo indipendente e nell'interesse esclusivo dell'Unione. La struttura di governance originaria delle autorità europee di vigilanza non forniva però salvaguardie sufficienti a garantire che i conflitti di interesse fossero completamente evitati, il che può incidere sulla capacità delle AEV stesse di prendere tutte le decisioni necessarie riguardanti la convergenza in materia di vigilanza e di garantire che tali decisioni tengano pienamente conto degli interessi generali dell’Unione. Pertanto, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del processo decisionale delle autorità europee di vigilanza, è opportuno ridefinire l'attribuzione dei poteri decisionali in seno alle medesime autorità.

22)Inoltre, la dimensione unionale nel processo decisionale in seno al consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe essere rafforzata inserendovi membri indipendenti a tempo pieno come componenti del consiglio, non soggetti a possibili conflitti di interesse. I poteri decisionali su questioni di natura regolamentare e riguardanti la vigilanza diretta dovrebbero restare competenza esclusiva del consiglio delle autorità di vigilanza. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere trasformato in un comitato esecutivo che, composto di membri a tempo pieno, dovrebbe decidere su talune questioni non regolamentari, tra cui le verifiche indipendenti delle autorità competenti, la risoluzione delle controversie, le violazioni del diritto dell'Unione, il piano strategico di vigilanza, il controllo dell'esternalizzazione, del trasferimento del rischio e della delega a paesi terzi, le prove di stress e le richieste di informazioni. Il comitato esecutivo dovrebbe altresì esaminare e preparare tutte le decisioni che saranno adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza. Inoltre, la posizione e il ruolo del presidente dovrebbero essere rafforzati conferendo al presidente compiti formali e il diritto di esprimere il voto decisivo nel comitato esecutivo. Infine, la dimensione unionale nella governance delle autorità europee di vigilanza dovrebbe essere rafforzata modificando la procedura di selezione del presidente e dei membri del comitato esecutivo in modo da prevedere l'intervento del Consiglio e del Parlamento europeo. La composizione del comitato esecutivo dovrebbe essere equilibrata.

23)Per assicurare un adeguato livello di competenze e di responsabilità, il presidente e i membri del comitato esecutivo dovrebbero essere nominati in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia finanziaria, di post-negoziazione e di compensazione, nonché all’esperienza in materia di vigilanza finanziaria. Al fine di garantire la trasparenza e il controllo democratico, nonché a tutela dei diritti delle istituzioni dell'Unione, il presidente e i membri del comitato esecutivo dovrebbero essere scelti in base ad una procedura di selezione aperta. La Commissione dovrebbe stilare un elenco ristretto e sottoporlo all'approvazione del Parlamento europeo. A seguito di tale approvazione, il Consiglio dovrebbe adottare una decisione di nomina dei membri del comitato esecutivo. Il presidente e i membri a tempo pieno del comitato esecutivo dovrebbero essere chiamati a rispondere dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio di qualsiasi decisione assunta sulla base dei regolamenti istitutivi.

24)Per garantire un’allocazione più efficiente delle funzioni operative, da un lato, e la gestione dell'ordinaria amministrazione, dall'altro, gli attuali compiti del direttore esecutivo di ciascuna delle autorità europee di vigilanza dovrebbero essere assunti da uno dei membri del comitato esecutivo, selezionato sulla base di tali specifici compiti.

24 bis)Per garantire che le decisioni relative alle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo si fondino sul necessario livello di conoscenze, è necessario istituire un comitato composto dai capi delle autorità e degli organismi responsabili del controllo dell'osservanza della normativa in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che esaminerà e preparerà le decisioni spettanti all’ABE. Per evitare duplicazioni, questo nuovo comitato sostituirà l’attuale sottocomitato antiriciclaggio istituito nell’ambito del comitato congiunto delle AEV.

25)È opportuno che gli istituti finanziari e i partecipanti ai mercati finanziari contribuiscano al finanziamento delle attività delle autorità europee di vigilanza, in quanto l’obiettivo generale delle attività delle AEV è contribuire alla stabilità finanziaria e, mediante la prevenzione delle distorsioni della concorrenza, al corretto funzionamento del mercato unico. Le attività delle autorità europee di vigilanza comportano benefici per tutti gli istituti finanziari e i partecipanti ai mercati finanziari, che operino o meno a livello transfrontaliero. Le autorità europee di vigilanza apportano il loro contributo svolgendo la loro attività in un ambiente stabile e in condizioni di parità. Gli istituti finanziari e i partecipanti ai mercati finanziari che non sono direttamente sottoposti alla vigilanza delle AEV dovrebbero quindi contribuire anch'essi al finanziamento delle attività delle autorità europee di vigilanza di cui beneficiano. Inoltre, le autorità europee di vigilanza dovrebbero però ricevere anche le commissioni pagate dagli istituti finanziari e dai partecipanti ai mercati finanziari si cui esercitano una vigilanza diretta.

26)All’interno di ciascuna categoria di istituti finanziari e partecipanti ai mercati finanziari, il livello dei contributi dovrebbe tener conto dell'entità del beneficio che ciascun istituto finanziario e ciascun partecipante ai mercati finanziari trae dalle attività delle autorità europee di vigilanza. Di conseguenza, i singoli contributi degli istituti finanziari e dei partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere determinati in riferimento alle loro dimensioni al fine di tener conto della loro importanza sul mercato in questione. La raccolta di contributi molto esigui dovrebbe essere soggetta a una soglia "de minimis" al fine di garantire che la raccolta sia economica, garantendo al tempo stesso che le grandi imprese non siano tenute a contribuire in misura sproporzionata.

27)Al fine di determinare in che modo calcolare i contributi annuali da parte dei singoli istituti finanziari e dei singoli partecipanti ai mercati finanziari, il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione. Gli atti delegati definiranno una metodologia per ripartire la spesa stimata tra le categorie di istituti finanziari o partecipanti ai mercati finanziari e i criteri per determinare il livello di contributi individuali in base alle dimensioni. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione organizzi adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni si svolgano conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti in concomitanza con gli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione degli atti delegati.

28)A tutela della riservatezza dei lavori delle autorità europee di vigilanza, l’obbligo del segreto professionale si dovrebbe applicare anche a qualsiasi persona che fornisca servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell’Autorità interessata.

29)I regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 e la normativa settoriale in materia di servizi finanziari impongono alle AEV di adoperarsi per concludere accordi amministrativi efficaci che contemplino lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. La necessità di una cooperazione e di uno scambio di informazioni efficaci dovrebbe diventare ancora più importante quando, in virtù del presente regolamento modificativo, alcune delle AEV saranno chiamate ad assumersi ulteriori e più ampie responsabilità in relazione alla vigilanza di soggetti e attività di paesi terzi. Se in tale contesto trattano dati personali, in particolare trasferendoli al di fuori dell'Unione, le AEV sono tenute a rispettare le disposizioni del regolamento (UE) 2018/XXX (regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli organismi dell'UE). In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, ad esempio quelle previste negli accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli organismi dell'UE, le AEV potranno scambiare dati personali con le autorità di paesi terzi in conformità e a norma delle condizioni di deroga di interesse pubblico di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, il che vale, in particolare, per i casi di scambi internazionali di dati tra autorità di vigilanza finanziaria.

30)È essenziale che il processo decisionale dell'Autorità bancaria europea preveda adeguate salvaguardie per gli Stati membri non partecipanti all’Unione bancaria, permettendo nel contempo all’ABE di continuare a prendere decisioni in modo efficace quando il numero di Stati membri non partecipanti si riduce. È opportuno mantenere le attuali modalità di votazione che impongono che le decisioni dell'ABE siano prese da una maggioranza degli Stati membri partecipanti e da una maggioranza degli Stati membri non partecipanti. Tuttavia, sono necessarie ulteriori misure di salvaguardia al fine di evitare uno scenario in cui le decisioni non possono essere adottate unicamente a causa delle assenze delle autorità competenti degli Stati membri e al fine di garantire che il maggior numero possibile di autorità nazionali competenti siano presenti alla votazione ed esprimano un voto legittimo e forte.

31)I regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza dispongono che queste ultime, in cooperazione con il CERS, dovrebbero avviare e coordinare prove di stress su scala unionale per valutare la resilienza degli istituti finanziari o dei partecipanti ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati, adoperandosi affinché a tali prove venga applicata, nella misura del possibile, una metodologia coerente a livello nazionale. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra le esigenze di vigilanza delle autorità competenti in tutta l'Unione e considerazioni a livello dell'UE, è opportuno trasferire al comitato esecutivo delle autorità europee di vigilanza il potere di decidere l'avvio e il coordinamento delle prove di stress. Si dovrebbe altresì precisare, con riguardo a tutte le autorità europee di vigilanza, che l'obbligo del segreto professionale in capo alle autorità competenti non osta a che le autorità competenti trasmettano i risultati delle prove di stress alle autorità europee di vigilanza ai fini della pubblicazione.

32)Per garantire un livello elevato di convergenza in materia di vigilanza e l’approvazione dei modelli interni, l’EIOPA dovrebbe poter emanare pareri intesi a correggere le potenziali incoerenze e ad assistere le autorità competenti nel raggiungere un accordo in relazione all’approvazione dei modelli interni. Le autorità competenti dovrebbero adottare le loro decisioni in conformità a tali pareri o, in alternativa, spiegare perché non si siano conformate al parere.

33)Con la crescente dimensione transfrontaliera delle attività di negoziazione e, in particolare, delle attività di talune imprese di investimento che, per la loro natura sistemica, possono avere effetti transfrontalieri che incidono sulla stabilità finanziaria, l’ESMA dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento più forte nel raccomandare alle autorità competenti di avviare le indagini corrispondenti e dovrebbe, inoltre, poter facilitare lo scambio di informazioni pertinenti ai fini delle indagini, qualora abbia fondati motivi di sospettare che sia in corso un'attività con importanti effetti transfrontalieri che rischia di compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità finanziaria dell’Unione. A tal fine, l'ESMA dovrebbe mantenere un centro di archiviazione dati in cui raccogliere dalle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti da diffondere alle stesse.

34)L'obiettivo principale del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 e del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 è promuovere la crescita e l'occupazione, il finanziamento delle PMI, gli investimenti sociali e a lungo termine, nonché una cultura degli investimenti a livello dell'UE. Tuttavia, nonostante l'armonizzazione conseguita dai tre regolamenti, permangono un uso divergente del potere discrezionale da parte delle autorità nazionali competenti, pratiche amministrative differenti e differenze nella cultura e nei risultati della vigilanza. Tali divergenze ostacolano la necessaria parità di condizioni tra i gestori di fondi per il venture capital qualificati, i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e i fondi di investimento a lungo termine nei diversi Stati membri, aumentando, al tempo stesso, i costi delle operazioni e i costi di esercizio di tali gestori.

35)Al fine di ridurre i costi delle operazioni e i costi di esercizio, rafforzare la scelta degli investitori e aumentare la certezza del diritto, è opportuno trasferire dalle autorità competenti all’ESMA i poteri di vigilanza, compresi la concessione e il ritiro di registrazioni e autorizzazioni, per i gestori di fondi per il venture capital qualificati e di fondi di cui al regolamento (UE) n. 345/2013, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale o di fondi di cui al regolamento (UE) n. 346/2013 e i fondi di investimento europei a lungo termine di cui al regolamento (UE) 2015/760. A tal fine, l'ESMA dovrebbe poter svolgere indagini e ispezioni in loco e imporre sanzioni o penalità di mora per obbligare le persone a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall'ESMA o a sottoporsi a indagini o ispezioni in loco.

36)Il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine stabilisce requisiti uniformi che devono essere soddisfatti dai fondi a lungo termine per essere autorizzati come "ELTIF". Il regolamento (UE) 2015/760 stabilisce le norme in materia di investimenti ammissibili, imprese di portafoglio ammissibili, regole di concentrazione e investitori ammissibili. Le norme definiscono inoltre i poteri di vigilanza, compresi i requisiti per l'autorizzazione e la vigilanza su base continuativa. Pur mantenendo le norme prudenziali di cui al regolamento (UE) 2015/760, il presente regolamento conferisce all'ESMA i poteri di vigilanza, anche in materia di autorizzazione, vigilanza su base continuativa e ritiro delle autorizzazioni. Il presente regolamento incarica l'ESMA dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportano scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione, in modo che gli obblighi giuridici e la portata del potere discrezionale dell'ESMA a norma del regolamento (UE) 2015/760 siano sufficientemente chiari. Modifiche analoghe sono state apportate ai regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 per conferire i poteri di vigilanza all'ESMA.

37)Per esercitare efficacemente i propri poteri di vigilanza in relazione ai fondi per il venture capital qualificati, ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e ai fondi di investimento europei a lungo termine, nonché ai loro gestori, l'ESMA dovrebbe poter svolgere indagini e ispezioni in loco. Per sostenere le capacità di sorveglianza dell'ESMA, quest'ultima dovrebbe godere del potere di imporre sanzioni o penalità di mora per obbligare le persone a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall'ESMA o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire chiaramente i limiti di tali sanzioni amministrative o di altre misure amministrative che dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e assicurare un approccio comune e un effetto deterrente. Le attività dell'ESMA di indagine e di contrasto delle violazioni dovrebbero fare affidamento sul sostegno delle autorità nazionali, ove necessario e richiesto. L'ESMA dovrebbe ancora poter delegare alcune di queste funzioni alle autorità nazionali competenti.

38)A norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014, all'ESMA sono concessi poteri di intervento temporaneo che, a determinate condizioni, le consentono di vietare temporaneamente o limitare nell’Unione la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o di strumenti finanziari aventi particolari caratteristiche specifiche o un tipo di attività o pratica finanziaria. È chiaro che tali poteri di intervento sui prodotti ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 si applicano alle imprese di investimento e agli enti creditizi che hanno partecipato alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di strumenti finanziari, tra cui le quote di organismi di investimento collettivo. Poiché le quote di organismi di investimento collettivo possono anche essere commercializzate, distribuite o vendute direttamente dalle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e dalle imprese di investimento autorizzate in conformità della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'interesse di rafforzare la certezza del diritto è necessario chiarire esplicitamente che i suddetti poteri di intervento sui prodotti di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 si applicano anche alle società di gestione di OICVM, alle società di investimento di OICVM e ai GEFIA.

39)In casi eccezionali e strettamente definiti, l’ESMA può avvalersi dei suoi poteri d’intervento per limitare o vietare la commercializzazione, la vendita o la distribuzione di quote o azioni di OICVM o di FIA, anche da parte dei loro gestori. Ciò sarebbe opportuno quando: l'azione proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di una parte del sistema finanziario dell'Unione; i requisiti normativi applicabili conformemente al diritto dell'Unione allo strumento finanziario o all'attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia; un'autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata.

40)Le incoerenze in termini di qualità, formato, affidabilità e costi dei dati delle negoziazioni hanno un effetto negativo sulla trasparenza, sulla protezione degli investitori e sull’efficienza del mercato. Al fine di potenziare il controllo e la ricostruzione dei dati delle negoziazioni, di migliorare la coerenza e la qualità di tali dati e la loro disponibilità e accessibilità in tutta l'Unione, a costi ragionevoli, per le sedi di negoziazione interessate, la direttiva 2014/65/UE ha introdotto un nuovo regime giuridico per i servizi di comunicazione dati, che comprende l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.

41)La qualità dei dati delle negoziazioni, del trattamento e della fornitura di tali dati, compresi il trattamento e la fornitura dei dati a livello transfrontaliero, è di fondamentale importanza al fine di conseguire l’obiettivo principale del regolamento (UE) n. 600/2014, ossia il rafforzamento della trasparenza dei mercati finanziari. La prestazione di servizi di comunicazione dei dati fondamentali è pertanto essenziale affinché gli utenti possano ottenere una visione globale dell’attività di negoziazione su tutti i mercati finanziari dell’Unione e le autorità competenti possano ricevere informazioni accurate ed esaustive sulle operazioni pertinenti.

42)Inoltre, i dati delle negoziazioni costituiscono uno strumento sempre più essenziale per un’applicazione efficace dei requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 600/2014. Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati, la qualità degli stessi e la necessità di realizzare economie di scala, al fine di evitare l'impatto negativo di eventuali divergenze sia sulla qualità dei dati che sui compiti dei fornitori di servizi di comunicazione dati, si giustifica l'utilità di trasferire i poteri di autorizzazione e di vigilanza per quanto riguarda i fornitori di servizi di comunicazione dati dalle autorità competenti all'ESMA e di specificare tali poteri nel regolamento (UE) n. 600/2014, in modo da riunire, nel contempo, i vantaggi derivanti dalla condivisione delle competenze connesse ai dati all'interno dell'ESMA.

43)Gli investitori al dettaglio dovrebbero essere adeguatamente informati dei rischi potenziali che corrono quando decidono di investire in uno strumento finanziario. Il quadro normativo dell'Unione mira a ridurre i rischi di vendita impropria mediante la quale agli investitori al dettaglio sono venduti prodotti finanziari che non corrispondono alle loro esigenze o alle loro aspettative. A tal fine, la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) n. 600/2014 rafforzano i requisiti organizzativi e le norme di comportamento volti a garantire che le imprese di investimento agiscano nel miglior interesse dei loro clienti. Tali requisiti comprendono un rafforzamento degli obblighi di informativa sul rischio destinata ai clienti, una migliore valutazione dell'appropriatezza dei prodotti raccomandati, nonché l'obbligo di distribuire gli strumenti finanziari nel mercato di riferimento individuato, tenendo conto di fattori quali la solvibilità degli emittenti. L'ESMA dovrebbe avvalersi appieno dei suoi poteri per assicurare la convergenza in materia di vigilanza e sostenere le autorità nazionali nel conseguire un alto livello di protezione degli investitori e un'efficace sorveglianza dei rischi connessi ai prodotti finanziari.

44)È importante garantire l'efficacia e l'efficienza della presentazione, dell'elaborazione, dell'analisi e della pubblicazione dei dati ai fini dell'effettuazione di calcoli per determinare i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione e i regimi relativi all'obbligo di negoziazione, nonché ai fini dei dati di riferimento in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 e al regolamento (UE) n. 596/2014 9 . È pertanto opportuno attribuire all'ESMA le competenze per effettuare la raccolta diretta di dati dai partecipanti al mercato riguardanti i requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, nonché l'autorizzazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.

45)Attribuire tali competenze all’ESMA consente di gestire le autorizzazioni e la sorveglianza a livello centrale, il che eviterebbe l'attuale situazione in cui una molteplicità di sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, APA e CTP sono tenuti a fornire alle molteplici autorità competenti dati che, solo successivamente, sono trasmessi all'ESMA. Un siffatto sistema gestito a livello centrale dovrebbe generare notevoli vantaggi per i partecipanti al mercato in termini di maggiore trasparenza dei dati, di tutela degli investitori e di efficienza del mercato.

46)Il trasferimento dei poteri in materia di raccolta di dati, autorizzazione e sorveglianza dalle autorità competenti all’ESMA è inoltre funzionale ad altri compiti svolti dall'ESMA ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, quali il monitoraggio del mercato, i poteri di intervento temporaneo dell’ESMA e i poteri in merito alla gestione delle posizioni, nonché a garantire la coerente ottemperanza ai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione.

47)Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza nell'ambito del trattamento e della fornitura dei dati, è necessario che l’ESMA possa svolgere indagini e ispezioni in loco. L'ESMA dovrebbe poter imporre sanzioni o penalità di mora per obbligare i fornitori di servizi di comunicazione dati a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall'ESMA o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco e a imporre sanzioni amministrative o altre misure amministrative qualora constati che una persona abbia violato, intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014.

48)In tutti gli Stati membri sono disponibili prodotti finanziari che utilizzano indici di riferimento critici. Tali indici sono quindi di fondamentale importanza per il funzionamento dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria nell'Unione. La vigilanza di un indice di riferimento critico dovrebbe quindi adottare una visione d'insieme dei potenziali impatti, non solo nello Stato membro in cui è ubicato l'amministratore e negli Stati membri in cui sono ubicati i fornitori, ma in tutta l'Unione. Pertanto, è opportuno che gli indici di riferimento critici siano sottoposti alla vigilanza dell'ESMA a livello dell'Unione. Al fine di evitare la duplicazione dei compiti, gli amministratori degli indici di riferimento critici dovrebbero essere sottoposti soltanto alla vigilanza dall'ESMA, alla quale sono soggetti anche gli eventuali indici di riferimento non critici che potrebbero gestire.

49)Tuttavia, se un indice di riferimento è di fondamentale importanza soltanto in uno Stato membro, una maggiore prossimità al mercato dell’autorità competente del medesimo Stato membro potrebbe rendere opportuna una delega totale o parziale, da parte dell'ESMA, della vigilanza di tale indice di riferimento all’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l’amministratore, a condizione che l’ESMA abbia ottenuto il consenso preventivo della stessa autorità competente a tal fine.

50)Poiché gli amministratori di indici di riferimento critici e i fornitori di dati agli stessi sono soggetti a obblighi più severi rispetto agli amministratori e ai fornitori di dati ad altri indici, è la Commissione o l'ESMA che decide se designare altri indici di riferimento come indici di riferimento critici che dovrebbero essere codificati dalla Commissione. Poiché le autorità nazionali competenti hanno il migliore accesso ai dati e alle informazioni sugli indici di riferimento soggetti alla loro vigilanza, esse dovrebbero informare la Commissione o l’ESMA circa gli indici di riferimento che, a loro avviso, soddisfano i criteri che caratterizzano gli indici di riferimento critici. .

51)I collegi delle autorità di vigilanza per gli indici di riferimento critici sono stati previsti per contribuire all’applicazione armonizzata delle norme di cui al regolamento (UE) 2016/1011 e alla convergenza delle prassi di vigilanza. Poiché l'ESMA è in contatto diretto con tutte le autorità nazionali di vigilanza o è costituita da tali autorità di vigilanza, i collegi delle autorità di vigilanza non saranno più necessari.

52)La procedura per determinare lo Stato membro di riferimento per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nell’Unione europea è lunga e onerosa, sia per i richiedenti che per le autorità nazionali competenti. I richiedenti potrebbero cercare di influenzare tale decisione nella speranza di un arbitraggio di vigilanza, e lo stesso potrebbero fare gli altri amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi che chiedono l'accesso all'Unione attraverso il regime di avallo. Tali amministratori di indici di riferimento potrebbero scegliere strategicamente il rappresentante legale in uno Stato membro dove la vigilanza è, a loro avviso, meno rigorosa. Un approccio armonizzato che contempla l'ESMA come autorità competente per gli indici di riferimento dei paesi terzi e i loro amministratori permette di evitare tali rischi e i costi di determinazione dello Stato membro di riferimento, nonché la successiva vigilanza. Inoltre, il ruolo di autorità competente per gli indici di riferimento dei paesi terzi rende l'ESMA la controparte nell'Unione per le autorità di vigilanza dei paesi terzi, rendendo la cooperazione transfrontaliera più efficiente ed efficace.

53)Molti, se non la maggior parte, degli amministratori di indici di riferimento sono banche o società di servizi finanziari che gestiscono il denaro della clientela. Al fine di non compromettere la lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, il fatto che il paese dell'autorità competente non figuri nell'elenco delle giurisdizioni che presentano carenze strategiche nei loro programmi nazionali di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione dovrebbe essere un prerequisito per la conclusione di un accordo di cooperazione con un'autorità competente nell'ambito di un regime di equivalenza.

54)Quasi tutti gli indici di riferimento sono associati a prodotti finanziari che sono disponibili in vari Stati membri, se non in tutta l'Unione. Al fine di individuare i rischi connessi alla fornitura di indici di riferimento che potrebbero non essere più affidabili o rappresentativi del mercato o della realtà economica che intendono misurare, le autorità competenti, ivi compresa l'ESMA, dovrebbero cooperare e assistersi reciprocamente, ove opportuno.

55)A causa della natura dei titoli e degli emittenti interessati, alcuni tipi di prospetti redatti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 comportano una dimensione transfrontaliera all’interno dell’Unione, un livello di complessità tecnica e/o potenziali rischi di arbitraggio regolamentare tali che la vigilanza centralizzata su di essi da parte dell’ESMA conseguirebbe risultati più efficaci ed efficienti rispetto alla vigilanza a livello nazionale. Ricondurre l'approvazione di tali prospetti, nonché le relative attività di vigilanza e di applicazione delle norme a livello dell'ESMA dovrebbe ridurre i costi di conformità e gli oneri amministrativi, migliorando nel contempo la qualità, la coerenza e l'efficacia della vigilanza nell'Unione.

56)Il collocamento privato di titoli diversi dai titoli di capitale è una fonte importante di capitale per gli emittenti e, per sua natura, presenta un carattere transfrontaliero. Mentre il collocamento privato presso investitori qualificati non necessita di un prospetto, la successiva ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato è subordinata alla pubblicazione di un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129. La disciplina in materia di prospetto fornisce agli emittenti la possibilità di scegliere il proprio Stato membro d'origine se i titoli diversi dai titoli di capitale hanno un valore nominale unitario superiore a 1 000 EUR. Poiché i titoli diversi dai titoli di capitale interessati da collocamenti privati hanno tipicamente un valore nominale unitario superiore a 1 000 EUR, si creano le condizioni per un'eventuale ricerca della giurisdizione più vantaggiosa sotto il profilo normativo. Incaricando l'ESMA di approvare i prospetti per titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori all'ingrosso ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in un suo segmento specifico a cui possono avere accesso soltanto gli investitori qualificati dovrebbe conseguire il duplice obiettivo di garantire parità di condizioni per gli emittenti e una maggiore efficienza attraverso una significativa semplificazione delle procedure di approvazione.

57)Per l’approvazione dei prospetti relativi a titoli garantiti da attività e l’approvazione dei prospetti redatti da emittenti specializzati, come le società immobiliari, le società minerarie, le società operanti nel settore della ricerca scientifica o le società di navigazione, le autorità nazionali competenti necessitano di personale altamente specializzato per trattare, nella maggior parte dei casi, un numero assai modesto di prospetti. Inoltre, alcune informazioni di carattere non finanziario che gli emittenti specializzati devono comunicare non sono definite negli atti delegati di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1129, ma sono lasciate alla discrezionalità delle autorità nazionali competenti, il che rappresenta una potenziale fonte di inefficienza e arbitraggio normativo. Incaricare l'ESMA dell'approvazione di questi tipi di prospetto dovrebbe, da un lato, garantire condizioni di parità in termini di comunicazione delle informazioni ed eliminare il rischio di arbitraggio regolamentare e, dall'altro, ottimizzare l'assegnazione delle risorse di vigilanza a livello dell'Unione designando l'ESMA come centro di competenza, migliorando così l'efficienza della vigilanza sui prospetti in questione.

58)Gli emittenti dei paesi terzi che redigono un prospetto conformemente al diritto dell’Unione godono di una certa flessibilità per quanto riguarda la scelta del loro Stato membro di origine ai fini dell’approvazione del prospetto, il che comporta il rischio di incentivare la ricerca della giurisdizione più vantaggiosa sotto il profilo della vigilanza tra gli Stati membri. Ricondurre le approvazioni a livello dell'ESMA garantirebbe un approccio pienamente armonizzato nei confronti degli emittenti di paesi terzi ed eliminerebbe le possibilità di arbitraggio regolamentare. Gli emittenti dei paesi terzi avranno quindi l'ESMA come referente unico nell'Unione, indipendentemente dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui offrono i loro titoli o chiedono l'ammissione alla negoziazione. In tal modo si liberano gli emittenti dei paesi terzi dalla necessità di determinare uno Stato membro d'origine.

59)Il regime di equivalenza per i prospetti redatti ai sensi della legislazione nazionale di paesi terzi dovrebbe essere modificato al fine di disporre che la valutazione dell’equivalenza e la successiva adozione di una decisione da parte della Commissione non si basino soltanto sui requisiti in materia di informazione previsti dalle legislazioni nazionali di tali paesi terzi, ma anche sull’esistenza di un quadro per il controllo e l’approvazione del prospetto da parte dell'autorità di vigilanza del paese terzo, compresi, se del caso, i suoi supplementi, e di una vigilanza e un'applicazione efficaci delle offerte e delle ammissioni in virtù di tale prospetto. A fini di coerenza con l'approccio delineato dalla Commissione nel suo documento di lavoro "EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment" (SWD(2017) 102 final), la Commissione dovrebbe poter subordinare la sua decisione di equivalenza a condizioni aggiuntive al fine di proteggere l'integrità del mercato all'interno dell'Unione e promuovere il mercato interno per i servizi finanziari, nonché i valori comuni e gli obiettivi di regolamentazione condivisi a livello internazionale. Tali condizioni potrebbero contemplare l'obbligo, per il paese terzo, di prevedere un sistema effettivamente equivalente per il riconoscimento dei prospetti redatti a norma del regolamento (UE) 2017/1129, oppure la capacità dell'ESMA di cooperare con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi al fine di controllare le norme del paese terzo su base continuativa.

60)Se le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di prospetti redatti a norma della normativa nazionale del paese terzo sono state dichiarate equivalenti dalla Commissione ed è in vigore un adeguato accordo di cooperazione tra l'ESMA e l’autorità di vigilanza del paese terzo, tutti i prospetti approvati dall'autorità di vigilanza del paese terzo che sono utilizzati nell’Unione per l’offerta al pubblico di titoli o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dovrebbero essere depositati presso l’ESMA e le norme per determinare lo Stato membro d’origine dovrebbero essere disapplicate.

61)Poiché il regime di equivalenza previsto dal regolamento (UE) 2017/1129 impone alle autorità competenti e all'ESMA di appoggiarsi alle autorità di vigilanza del paese terzo per quanto riguarda le offerte e le ammissioni alla negoziazione che hanno luogo nell'Unione sulla base di un prospetto redatto secondo la normativa di paesi terzi, le suddette autorità competenti e l'ESMA devono anche essere certe del fatto che il paese terzo in questione assicuri la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. A questo scopo e al fine di non compromettere la lotta al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, il fatto che il paese terzo non figuri nell'elenco delle giurisdizioni che sono state dichiarate come aventi carenze strategiche nei loro programmi nazionali di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione dovrebbe essere un prerequisito per la conclusione di un accordo di cooperazione tra l'ESMA e l'autorità di vigilanza del paese terzo nell'ambito del regime di equivalenza di cui al regolamento (UE) 2017/1129.

62)È opportuno che l’ESMA sia abilitata a imporre sanzioni amministrative o adottare altre misure amministrative per le violazioni del regolamento (UE) 2017/1129 relative a tipi specifici di prospetti della cui approvazione è competente l'Autorità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire chiaramente i limiti di tali sanzioni amministrative o di altre misure amministrative che dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

63)Anche la vigilanza della pubblicità relativa a tali prospetti, della cui approvazione è competente l’ESMA, dovrebbe essere trasferita alla medesima Autorità. L'ESMA dovrebbe avere la possibilità di esercitare il controllo sulla conformità di tali messaggi pubblicitari. Tuttavia, l'ESMA dovrebbe sempre effettuare tale controllo su qualsiasi pubblicità diffusa in uno Stato membro la cui autorità competente ha formalmente richiesto all'ESMA di avvalersi del suo potere di controllo ogni volta che un prospetto approvato dall'ESMA viene utilizzato per un'offerta o per l'ammissione nella sua giurisdizione. Per svolgere tale compito, l'ESMA dovrebbe disporre di risorse umane adeguate con sufficiente conoscenza delle pertinenti norme nazionali in materia di tutela dei consumatori.

64)L’ESMA dovrebbe controllare e approvare tutti i prospetti dei tipi definiti dal presente regolamento che sono presentati per approvazione a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. I prospetti dei tipi definiti dal presente regolamento che sono stati approvati da un'autorità competente prima della data di applicazione del presente regolamento, o che sono stati presentati per approvazione ad un'autorità competente ma non ancora approvati a tale data dovrebbero continuare ad essere soggetti alla vigilanza di tale autorità competente. Al fine di evitare qualsiasi confusione, tale vigilanza dovrebbe riguardare in particolare il completamento della procedura di controllo e di approvazione dei prospetti non ancora approvati, nonché tutte le funzioni di approvazione e di notifica che si applicano ai relativi supplementi e condizioni definitive, se del caso.

65)È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per adottare le disposizioni necessarie per la struttura di governance prevista e gli atti delegati e di esecuzione al fine di consentire alle autorità europee di vigilanza e agli altri soggetti interessati di applicare le disposizioni previste dal presente regolamento.

66)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1093/2010, il regolamento (UE) n. 1094/2010, il regolamento (UE) n. 1095/2010, il regolamento (UE) n. 345/2013, il regolamento (UE) n. 346/2013, il regolamento (UE) n. 600/2014, il regolamento (UE) 2015/760, il regolamento (UE) 2016/1011 e il regolamento (UE) 2017/1129,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) 1093/2010 è così modificato:

(1)l'articolo 1 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**, della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***, del regolamento (UE) 2015/847**** del Parlamento europeo e del Consiglio*****, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio****** e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE e della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio*******, comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L'Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio********.

*Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

**Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

***Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

****Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

****Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

***** Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;

*****Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;

(b)all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«L’Autorità opera altresì nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), nella misura in cui tale direttiva si applica agli operatori del settore finanziario e alle relative autorità di vigilanza competenti. Esclusivamente a tal fine, l’ABE svolge i compiti conferiti da qualsiasi atto dell’Unione giuridicamente vincolante all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 o all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010. Quando svolge tali compiti, l’Autorità tiene tali autorità informate delle sue attività nei confronti di soggetti che sono "istituti finanziari" ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010 o "partecipanti ai mercati finanziari" ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(*) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;

(2)all'articolo 2, paragrafo 5, è inserito il seguente comma:

«I riferimenti alla vigilanza contenuti nel presente regolamento comprendono le attività di tutte le autorità competenti che devono essere effettuate conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.»;

(3)l'articolo 4 è così modificato:

a)    il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) "istituti finanziari": qualsiasi impresa soggetta a regolamentazione e a vigilanza a norma degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2;» ;

a bis) è inserito il seguente punto 1 bis):

«1 bis) "operatori del settore finanziario": i soggetti cui si applica la direttiva (UE) 2015/849 che sono "istituti finanziari" ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del presente regolamento e dell’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010, o "partecipanti ai mercati finanziari" ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010;»;

b)    al punto 2), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) le autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;»;

c)    al punto 2), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) in relazione allae direttivae 2002/65/CE e (UE) 2015/849, le autorità e gli organismi competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dettae direttivae da parte degli enti creditizi e degli istituti finanziari;»;

ii bis) in relazione alla direttiva (UE) 2015/849, le autorità e gli organismi che esercitano la vigilanza sugli istituti finanziari e sono competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di detta direttiva;»;

d)    al punto 2), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, a norma di tale direttiva, e le pertinenti autorità amministrative di cui alla stessa direttiva; e»;

e)    al punto 2), sono aggiunti i seguenti punti v) e vi):    

«v) le autorità competenti di cui alla direttiva 2014/17/UE, al regolamento 2015/751, alla direttiva (UE) 2015/2366, alla direttiva 2009/110/CE, al regolamento (CE) n. 924/2009 e al regolamento (UE) n. 260/2012;

vi) gli organismi e le autorità di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/48/CE.»;

(4)l'articolo 6 è così modificato:

a)    il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) un comitato esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 47;»;

b)    il punto 4) è soppresso;

5)    l'articolo 8 è così modificato:

a)    il paragrafo 1 è così modificato:

i)    è sostituita la seguente lettera a bis):

1) «a bis) elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell'Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell'Unione;»;

ii)    è inserita la seguente lettera a ter):

2)«a ter) elabora e mantiene aggiornato un manuale di risoluzione dell'Unione sulla risoluzione degli istituti finanziari nell'Unione che definisce le migliori prassi in materia di vigilanza e metodologie e processi di elevata qualità;»;

iii)    le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

3)«e) organizza ed effettua verifiche delle autorità competenti e, in tale contesto, formula orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;

4)f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi, se del caso, gli sviluppi inerenti all'andamento del credito, in particolare, alle famiglie e alle PMI e ai servizi finanziari innovativi;»;

iv)    la lettera h) è sostituita dalla seguente:

5)«h) promuove la tutela dei depositanti, dei consumatori e degli investitori;»;

v)    è aggiunta la seguente lettera l):

«l) contribuisce alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»;

b)    al paragrafo 1 bis, è inserita la seguente lettera c):

«c) tiene conto dell'innovazione tecnologica, di modelli aziendali innovativi e sostenibili e dell'integrazione di fattori di carattere ambientale e sociale e di governance.»;

c)    al paragrafo 2 è modificato quanto segue:

i) è inserita la lettera c bis) seguente:

«c bis) formulare le raccomandazioni di cui agli articoli 29 bis e 31 bis;»;

           ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto agli articoli 35 e 35 ter;»;

(6)l'articolo 9 è così modificato:

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione e di vigilanza.»;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Autorità istituisce, come parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le autorità competenti pertinenti e le autorità responsabili della tutela dei consumatori al fine di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità le consulenze da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’Autorità può anche includere le autorità nazionali di protezione dei dati nel quadro del comitato.»;

(6 bis)    Sono inseriti i seguenti articoli 9 bis e 9 ter:

«Articolo 9 bis
Compiti specifici relativi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

1.L’Autorità assume un ruolo guida nel promuovere l’integrità, la trasparenza e la sicurezza nel sistema finanziario mediante l’adozione di misure volte a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in particolare tramite:

(a)la raccolta di informazioni dalle autorità competenti in merito alle carenze individuate per quanto riguarda i processi e le procedure, i dispositivi di governo societario, le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità, i modelli di business e le attività degli operatori del settore finanziario per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché alle misure adottate dalle autorità competenti. Le autorità competenti trasmettono tali informazioni all’Autorità, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 35. L’Autorità opera in stretto coordinamento con le Unità di informazione finanziaria;

(b)l’elaborazione di norme comuni per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel settore finanziario e la promozione della loro applicazione uniforme;

(c)il monitoraggio degli sviluppi del mercato e la valutazione degli elementi di vulnerabilità al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo presenti nel settore finanziario.

2.L’Autorità crea e aggiorna una banca dati centrale contenente le informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Essa assicura che le informazioni siano analizzate e messe a disposizione delle autorità competenti in base al principio della necessità di conoscere e in via riservata.

3.L’Autorità promuove la convergenza dei processi di vigilanza di cui alla direttiva (UE) 2015/849, anche mediante verifiche periodiche a norma dell’articolo 30.

Qualora tali verifiche rivelino gravi carenze nell’individuazione, nella valutazione o nell’eliminazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e l’autorità competente non intervenga per dare seguito alle misure di follow-up indicate nella relazione di cui all’articolo 30, paragrafo 3, l’Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

4.L’Autorità svolge regolarmente valutazioni dei rischi riguardanti le autorità competenti, con particolare attenzione alle autorità competenti di cui all’articolo 4, punto 2, punto ii bis), al fine di testarne le strategie e le risorse volte ad affrontare e monitorare i rischi emergenti più importanti inerenti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L’Autorità informa la Commissione dei risultati di tali valutazioni del rischio, anche incorporando l’analisi dei risultati nel parere che è tenuta ad emanare a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

5.Nei casi concreti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che presentano aspetti transfrontalieri riguardanti paesi terzi, l’Autorità svolge un ruolo guida nel facilitare la cooperazione tra le autorità competenti dell’Unione e le autorità competenti dei paesi terzi.

6.L’Autorità istituisce un comitato interno permanente per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che ha il compito di coordinare le misure di contrasto in questo settore e preparare le decisioni che saranno adottate dall’Autorità a norma dell’articolo 44.

7.Il comitato è presieduto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza ed è composto dai capi delle autorità e degli organismi competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti della direttiva (UE) 2015/849 da parte degli istituti finanziari. Inoltre la Commissione, il CERS, il consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati possono designare ciascuno un rappresentante di alto livello che partecipi alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

Articolo 9 ter
Richiesta di indagine relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

1.In materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, l’Autorità, in presenza di indizi di violazioni concrete, può chiedere ad un’autorità competente di cui all’articolo 4, punto 2, punto ii bis), di indagare su eventuali violazioni da parte di un operatore del settore finanziario del diritto dell’Unione e, se tale diritto è composto da direttive o attribuisce espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, delle leggi nazionali che recepiscono le direttive in questione o derivano dalla scelta tra le predette opzioni, e di considerare l’imposizione di sanzioni a tale operatore in relazione a dette violazioni. Se necessario, l'Autorità può anche chiedere ad un’autorità competente di cui all’articolo 4, punto 2, punto ii bis), di considerare l’adozione di una decisione individuale che imponga a tale operatore del settore finanziario di prendere tutte le misure necessarie per osservare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione direttamente applicabile o dalle leggi nazionali che recepiscono le direttive o risultano dalla scelta tra le diverse opzioni attribuite agli Stati membri dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

2.L’autorità competente si conforma alle richieste ad essa rivolte in conformità del paragrafo 1 e informa l’Autorità, entro 10 giorni, delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale richiesta.

3.Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non rispetta le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, si applica l’articolo 17.»;

(7)l'articolo 16 è così modificato:

a)    al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’Autorità può inoltre formulare orientamenti e rivolgere raccomandazioni alle autorità degli Stati membri che non sono definite come autorità competenti a norma del presente regolamento ma che hanno il potere di garantire l’applicazione degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

b)    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Autorità, salvo in circostanze eccezionali, effettua consultazioni pubbliche aperte sugli orientamenti e sulle raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. L'Autorità, salvo in circostanze eccezionali, chiede altresì pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'articolo 37.»;

c)    al paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase:

«La relazione illustra altresì il modo in cui l'Autorità ha giustificato la formulazione di orientamenti e raccomandazioni e sintetizza i riscontri ricevuti nelle consultazioni pubbliche su tali orientamenti e raccomandazioni.»;

d)    è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Nel caso in cui due terzi dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario ritengano che l’Autorità abbia travalicato le sue competenze formulando determinati orientamenti o raccomandazioni, essi possono inviare un parere motivato alla Commissione.

La Commissione chiede una spiegazione che giustifichi la formulazione degli orientamenti o delle raccomandazioni in questione da parte dell’Autorità. La Commissione, dopo aver ricevuto la spiegazione da parte dell'Autorità, valuta la portata degli orientamenti o delle raccomandazioni in considerazione delle competenze dell'Autorità. Se ritiene che l'Autorità abbia travalicato le sue competenze, e dopo aver dato all'Autorità la possibilità di esprimere osservazioni, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione che richiede all'Autorità di ritirare gli orientamenti o le raccomandazioni in questione. La decisione della Commissione è resa pubblica.»;

(8) l'articolo 17 è così modificato:

(a)al paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35, l’Autorità può presentare una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità competenti o agli istituti finanziari interessati, ogniqualvolta lo ritenga necessario per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione. La richiesta motivata, se è destinata a istituti finanziari, indica perché le informazioni sono necessarie a fini dell'indagine su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.

Il destinatario di tale richiesta trasmette all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.

Se è stata presentata una richiesta di informazioni a un istituto finanziario, l'Autorità ne informa le autorità competenti pertinenti. Le autorità competenti assistono l'Autorità nella raccolta delle informazioni, se richiesto dall'Autorità.»;

(b)i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari o, nel contesto di questioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, agli operatori del settore finanziario, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario o operatore del settore finanziario, imponendogli di prendere tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

In materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, se i requisiti pertinenti degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, non sono direttamente applicabili agli operatori del settore finanziario, l’Autorità può adottare una decisione che impone all’autorità competente di conformarsi al parere formale di cui al paragrafo 4 entro il termine ivi specificato. Se l’autorità non rispetta tale decisione, l’Autorità può anche adottare una decisione conformemente al primo comma. A tal fine l’Autorità applica tutta la pertinente normativa dell’Unione e, se tale normativa è composta di direttive, la legislazione nazionale che recepisce tali direttive. Qualora il pertinente diritto dell’Unione sia composto di regolamenti e qualora allo stato attuale tali regolamenti attribuiscano espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l’Autorità applica anche la legislazione nazionale derivante dalla scelta tra tali opzioni.

La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

7.    Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 del presente articolo o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, a seconda del caso.»;

(9)l'articolo 19 è così modificato:

a)    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi specificati negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e fatti salvi i poteri di cui all'articolo 17, l'Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 in una delle seguenti circostanze:

a)    su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;

b)    di propria iniziativa ove, in base a criteri obiettivi, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.

Nei casi in cui gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, richiedono l'adozione di una decisione congiunta da parte delle autorità competenti, si presume l'esistenza di una controversia in assenza di una decisione congiunta da parte di dette autorità entro i termini fissati in tali atti.»;

b)    sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

«1 bis. Le autorità competenti interessate informano senza indugio l’Autorità del mancato raggiungimento di un accordo nei seguenti casi:

a)    se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti è stabilito dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e si verifica il primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

i) il termine è scaduto;

ii) una o più autorità competenti interessate stabiliscono l'esistenza di una controversia sulla base di criteri oggettivi;

b)    se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti non è stabilito dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e si verifica il primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

i)    una o più autorità competenti interessate stabiliscono l'esistenza di una controversia sulla base di criteri oggettivi; oppure

ii)    sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un'autorità competente di una richiesta da parte di un'altra autorità competente di adottare determinate misure per conformarsi a tali atti dell'Unione e l'autorità interpellata non ha ancora adottato una decisione che soddisfi la richiesta.

1 ter. Il presidente valuta se l'Autorità debba agire in conformità del paragrafo 1. Quando l’intervento è su iniziativa dell’Autorità, essa trasmette alle autorità competenti interessate la sua decisione relativa all’intervento.

In attesa della decisione dell'Autorità conformemente alla procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3 bis, nel caso in cui gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, richiedano una decisione congiunta, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni individuali. Qualora l’Autorità decida di intervenire, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.»;

c)    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità può adottare una decisione per imporre a tali autorità di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. La decisione dell’Autorità è vincolante per le autorità competenti interessate. . La decisione dell'Autorità può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell'Unione.»;

d)    è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. L’Autorità informa le autorità competenti interessate della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 2 e 3, e, se del caso, della decisione presa a norma del paragrafo 3.»;

e)    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall’articolo 258 del trattato, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili a norma degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono a norma del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.»;

«4.    Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario o, nel contesto di questioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, un operatore del settore finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario o operatore del settore finanziario, imponendogli di prendere tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

In materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’Autorità può adottare una decisione a norma del primo comma anche se i pertinenti requisiti degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, non sono direttamente applicabili agli operatori del settore finanziario. A tal fine l’Autorità applica tutta la pertinente normativa dell’Unione e, se tale normativa è composta di direttive, la legislazione nazionale che recepisce tali direttive. Qualora il pertinente diritto dell’Unione sia composto di regolamenti che allo stato attuale attribuiscono espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l’Autorità applica anche la legislazione nazionale derivante dalla scelta tra tali opzioni.»;

(10)l'articolo 22 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 bis è soppresso;

(b)al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In questi casi l'Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dagli articoli 35 e 35 ter.»;

(11)l'articolo 29 è così modificato:

a)    il paragrafo 1 è così modificato:

i)    è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis) la formulazione del piano strategico di vigilanza in conformità dell'articolo 29 bis;»;

ii)    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti relativamente a tutte le materie pertinenti, compresi, se del caso, la cibersicurezza e i ciberattacchi, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione;»;

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti;»;

b)    al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Allo scopo di istituire una cultura comune della vigilanza, l’Autorità elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione, tenendo conto dell’evoluzione delle prassi e dei modelli aziendali degli istituti finanziari. L’Autorità inoltre elabora e mantiene aggiornato un manuale di risoluzione dell’Unione sulla risoluzione degli istituti finanziari nell’Unione. Sia il manuale di vigilanza dell’Unione che il manuale di risoluzione dell’Unione definiscono le migliori prassi in materia di vigilanza e stabiliscono metodologie e processi di elevata qualità.»;

(12)è inserito il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Piano strategico di vigilanza

1. Al momento dell'entrata in applicazione del regolamento [XXX inserire riferimento al regolamento modificativo], e successivamente ogni tre anni entro il 31 marzo, l'Autorità formula una raccomandazione indirizzata alle autorità competenti, che stabilisce le priorità e gli obiettivi strategici di vigilanza («piano strategico di vigilanza»), tenendo conto di eventuali contributi delle autorità competenti. L’Autorità trasmette il piano strategico di vigilanza per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e lo rende pubblico sul suo sito web.

Il piano strategico di vigilanza stabilisce le priorità specifiche per le attività di vigilanza al fine di promuovere prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci e l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione e di gestire le pertinenti tendenze microprudenziali, i rischi potenziali e le vulnerabilità individuate conformemente all’articolo 32.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna autorità competente trasmette il progetto di programma di lavoro annuale per l'anno successivo all'Autorità, per la sua valutazione, indicando specificamente in che modo tale progetto di programma è in linea con il piano strategico di vigilanza.

Il progetto di programma di lavoro annuale contiene le priorità e gli obiettivi specifici per le attività di vigilanza e criteri quantitativi e qualitativi per la selezione degli istituti finanziari, delle pratiche e dei comportamenti del mercato e dei mercati finanziari che devono essere esaminati dall’autorità competente che presenta il progetto di programma di lavoro annuale nel corso dell’anno cui si riferisce tale programma.

3. L'Autorità valuta il progetto di programma di lavoro annuale e, nel caso in cui vi siano rischi rilevanti di non raggiungere le priorità stabilite nel piano strategico di vigilanza, l'Autorità formula una raccomandazione alla pertinente autorità competente finalizzata ad allineare il programma di lavoro annuale di quest'ultima con il piano strategico di vigilanza.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le autorità competenti adottano i loro programmi di lavoro annuali tenendo conto di tali raccomandazioni.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna autorità competente trasmette all'Autorità una relazione sull'attuazione del programma di lavoro annuale.

La relazione comprende quantomeno le seguenti informazioni:.

a)    la descrizione delle attività di vigilanza e delle indagini sugli istituti finanziari, sulle pratiche e i comportamenti del mercato e sui mercati finanziari, e delle misure e sanzioni amministrative applicate nei confronti degli istituti finanziari responsabili di violazioni del diritto nazionale e dell’Unione;

b)    la descrizione delle attività effettuate che non erano previste dal programma di lavoro annuale;

c)    il resoconto delle attività previste dal programma di lavoro annuale che non sono state effettuate e degli obiettivi del programma che non sono stati raggiunti, e i motivi per cui dette attività non sono state effettuate e detti obbiettivi non sono stati raggiunti.

5. L'Autorità valuta le relazioni di attuazione delle autorità competenti. Se vi sono rischi rilevanti di non raggiungere le priorità contenute nel piano strategico di vigilanza, l’Autorità formula una raccomandazione per ciascuna autorità competente interessata su come può essere posto rimedio alle pertinenti carenze nelle sue attività.

Sulla base delle relazioni e della propria valutazione dei rischi, l'Autorità individua le attività dell'autorità competente che sono fondamentali per rispettare il piano strategico di vigilanza e, se del caso, effettua verifiche su tali attività a norma dell'articolo 30.

6. L'Autorità rende pubbliche le migliori prassi individuate nel corso della valutazione dei programmi di lavoro annuali.»;

(13)l'articolo 30 è così modificato:

a)    il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:

«Verifiche delle autorità competenti»;

b)    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’Autorità effettua regolarmente verifiche di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità competenti verificate. In sede di svolgimento delle verifiche si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione, comprese tutte le informazioni fornite all'Autorità in conformità dell'articolo 35 e tutte le informazioni provenienti dalle parti interessate.»;

c)    è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Ai fini del presente articolo, l’Autorità istituisce un comitato di verifica formato esclusivamente dal personale dell’Autorità. L’Autorità può delegare taluni compiti o decisioni al comitato di verifica.»;

d)    il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La verifica include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:»;

ii)    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'adeguatezza delle risorse, il grado di indipendenza e le disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di reagire agli sviluppi del mercato;»;

e)    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono previste a seguito della verifica. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 16 e di pareri a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati. Qualora le autorità competenti non prendano provvedimenti per dare seguito alle misure di follow-up indicate nella relazione, l'Autorità formula una relazione di follow-up.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, oppure gli orientamenti e le raccomandazioni in conformità dell'articolo 16, l'Autorità tiene conto dei risultati della verifica e di ogni altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza della qualità più elevata.»;

f)    è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. L’Autorità presenta un parere alla Commissione se, visto l’esito della verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti, essa ritiene che sia necessaria un’ulteriore armonizzazione delle norme applicabili agli istituti finanziari o alle autorità competenti.»;

g)    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Autorità provvede alla pubblicazione delle relazioni di cui al paragrafo 3, incluse eventuali relazioni di follow-up, tranne qualora la pubblicazione possa comportare rischi per la stabilità del sistema finanziario. L’autorità competente che è oggetto della verifica è invitata a formulare osservazioni prima della pubblicazione delle relazioni. Tali osservazioni sono messe a disposizione del pubblico, tranne qualora la pubblicazione possa comportare rischi per la stabilità del sistema finanziario.»;

(14)all’articolo 31 è aggiunto un nuovo comma:

«Per quanto concerne l’attività delle autorità competenti volta a facilitare l’ingresso sul mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica, l'Autorità promuove la convergenza in materia di vigilanza, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori prassi. Se del caso, l’Autorità può adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell’articolo 16.»;

(15)è inserito il seguente articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

Coordinamento in materia di delega ed esternalizzazione delle attività e di trasferimento dei rischi

1.    L’Autorità coordina su base continuativa le azioni di vigilanza delle autorità competenti al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'ambito della delega e dell’esternalizzazione delle attività da parte degli istituti finanziari e in relazione ai trasferimenti di rischio da essi effettuati, a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 5.

2. Le autorità competenti notificano all'Autorità qualora intendano procedere all'autorizzazione o alla registrazione relativamente ad un istituto finanziario che è soggetto alla vigilanza dell'autorità competente interessata in conformità degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e qualora il piano aziendale dell'istituto finanziario preveda l'esternalizzazione o la delega di una parte rilevante delle sue attività o di una delle funzioni fondamentali o il trasferimento del rischio di una parte rilevante delle sue attività in paesi terzi, per beneficiare del passaporto UE mentre sostanzialmente svolgono attività o funzioni essenziali al di fuori dell'Unione. La notifica all’Autorità è sufficientemente dettagliata da consentire una corretta valutazione da parte dell’Autorità.

Se l'Autorità ritiene necessario formulare un parere a un'autorità competente per quanto riguarda la non conformità di un'autorizzazione o di una registrazione comunicata a norma del primo comma al diritto dell'Unione o agli orientamenti, alle raccomandazioni o ai pareri adottati dall'Autorità, l'Autorità ne informa tale autorità competente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica da parte di tale autorità competente. In tal caso l'autorità competente interessata attende il parere dell'Autorità prima di effettuare la registrazione o l'autorizzazione.

Su richiesta dell'Autorità, l'autorità competente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, fornisce informazioni relative alle sue decisioni di autorizzazione o registrazione di un istituto finanziario che è soggetto alla sua vigilanza, conformemente agli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

L'Autorità formula il parere, fatti salvi i limiti di tempo previsti dal diritto dell'Unione, al più tardi entro 2 mesi dal ricevimento della notifica a norma del primo comma.

3. Un istituto finanziario notifica all'autorità competente l'esternalizzazione o la delega di una parte rilevante delle sue attività o di una delle sue funzioni fondamentali e del trasferimento del rischio di una parte rilevante delle sue attività a un'altra entità o a una sua succursale stabilita in un paese terzo. L’autorità competente interessata informa l’Autorità di dette notifiche su base semestrale.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, su richiesta dell'Autorità le autorità competenti forniscono informazioni in relazione agli accordi di esternalizzazione, delega o trasferimento del rischio da parte degli istituti finanziari.

L’Autorità controlla che le autorità competenti interessate verifichino che gli accordi di esternalizzazione, delega o trasferimento del rischio di cui al primo comma siano conclusi in conformità con il diritto dell’Unione, siano conformi agli orientamenti, alle raccomandazioni o ai pareri dell’Autorità e non impediscano un’efficace vigilanza da parte delle autorità competenti e l'applicazione in un paese terzo.

4. L'Autorità può formulare raccomandazioni per le autorità competenti interessate, ivi comprese raccomandazioni relative alla revisione di una decisione o alla revoca di un'autorizzazione. Se l’autorità competente interessata non si attiene alle raccomandazioni dell’Autorità entro 15 giorni lavorativi, l’autorità competente ne comunica le motivazioni e l’Autorità rende pubblica la sua raccomandazione corredata da tali motivazioni.»;

(16)l'articolo 32 è così modificato:

a)    è inserito un nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis. Almeno una volta all'anno l'Autorità esamina l'opportunità di condurre le valutazioni a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2 e informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle sue motivazioni. Se tali valutazioni a livello dell'Unione sono effettuate, e l'Autorità ritiene opportuno procedere in tal modo, ne rende noti i risultati per ognuno degli istituti finanziari partecipanti.

L'obbligo del segreto professionale delle autorità competenti non osta a che le autorità competenti pubblichino i risultati delle valutazioni a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2 o trasmettano i risultati di tali valutazioni all'Autorità ai fini della pubblicazione da parte dell'Autorità dei risultati delle valutazioni a livello dell'Unione sulla resilienza degli istituti finanziari.»;

(b)i paragrafi 3 bis e 3 ter sono sostituiti dai seguenti:

«3 bis. L'Autorità può prescrivere alle autorità competenti lo svolgimento di accertamenti specifici. Essa può chiedere alle autorità competenti di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la propria partecipazione in conformità dell'articolo 21 e alle condizioni ivi fissate, al fine di assicurare comparabilità e affidabilità di metodi, prassi e risultati.»;

(17)l'articolo 33 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’Autorità assiste la Commissione nella preparazione delle decisioni di equivalenza inerenti ai regimi di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi a seguito di una richiesta specifica di consulenza della Commissione o se richiesto dagli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

«2 bis. L'Autorità monitora gli sviluppi regolamentari e di vigilanza e le prassi attuative e i pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza conformemente agli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per verificare se continuino a sussistere i criteri sulla base dei quali tali decisioni sono state adottate e le eventuali condizioni ivi stabilite. L'Autorità presenta alla Commissione su base annuale una relazione riservata sulle sue conclusioni.

Fatti salvi gli specifici requisiti previsti dagli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, l'Autorità collabora con le autorità competenti pertinenti e, se del caso, anche con le autorità di risoluzione, dei paesi terzi i cui regimi di regolamentazione e di vigilanza sono stati riconosciuti equivalenti. La collaborazione è realizzata sulla base di accordi amministrativi conclusi con le autorità pertinenti di tali paesi terzi. Durante la negoziazione degli accordi amministrativi, l'Autorità include disposizioni riguardanti:

a)    i meccanismi che consentono all’Autorità di ottenere informazioni pertinenti, incluse informazioni sul regime normativo, sull’approccio di vigilanza, sui pertinenti sviluppi del mercato e su qualsiasi cambiamento che possa influire sulla decisione di equivalenza;

b)    per quanto necessario per il follow up di tali decisioni di equivalenza, se del caso, nella misura in cui ciò è necessario per il follow up di tali decisioni di equivalenza, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se necessario, le ispezioni in loco.

L'Autorità informa la Commissione nel caso in cui un'autorità competente di un paese terzo rifiuti di concludere tali accordi amministrativi o qualora rifiuti di cooperare efficacemente. La Commissione tiene conto di tali informazioni al momento di riesaminare le decisioni di equivalenza pertinenti.

2 ter. Laddove l'Autorità individui sviluppi per quanto riguarda la legislazione, la vigilanza o le prassi attuative nei paesi terzi di cui al paragrafo 2 bis che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri, sull'integrità del mercato o sulla tutela degli investitori o sul funzionamento del mercato interno, ne informa la Commissione in via riservata e senza indugio.

L’Autorità trasmette ogni anno alla Commissione una relazione riservata sugli sviluppi regolamentari, di vigilanza, attuativi e di mercato nei paesi terzi di cui al paragrafo 2 bis con una particolare attenzione alle loro implicazioni per la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato, la tutela degli investitori o il funzionamento del mercato interno.

2 quater. Le autorità competenti informano l'Autorità in anticipo dell'intenzione di concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza di paesi terzi in uno dei settori disciplinati dagli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda le succursali di soggetti di paesi terzi. Esse comunicano simultaneamente all’Autorità un progetto degli accordi previsti.

L'Autorità può elaborare un modello di accordi amministrativi per istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti compiono ogni sforzo per seguire tale modello di accordi amministrativi.

Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità include informazioni sugli accordi amministrativi concordati con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi, sull’assistenza fornita dall’Autorità alla Commissione nell'elaborazione delle decisioni di equivalenza e sull'attività di monitoraggio svolta dall’Autorità a norma del paragrafo 2 bis.»;

(18)all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto riguarda le valutazioni di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE, le quali, secondo la stessa direttiva, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l'Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, formulare e pubblicare un parere su tale valutazione, tranne in relazione ai criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione previsto da tale direttiva. Gli articoli 35 e 35 ter si applicano ai settori in relazione ai quali l'Autorità può formulare un parere.»;

(19)l'articolo 35 è così modificato:

a)    i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti forniscono all’Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione.

Le informazioni fornite sono esatte e complete e sono trasmesse entro il termine stabilito dall'Autorità.

2. L'Autorità può anche chiedere che le informazioni le siano fornite con periodicità regolare, in modelli specificati o mediante modelli comparabili approvati dall'Autorità. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

3. Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente, l'Autorità fornisce qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di svolgere i propri compiti conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.

b)    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 non siano disponibili o non siano rese disponibili dalle autorità competenti entro il termine stabilito dall'Autorità, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata:

a) ad altre autorità con funzioni di vigilanza;

b) al ministero responsabile delle finanze dello Stato membro interessato ove questo disponga di informazioni prudenziali;

c) alla banca centrale nazionale dello Stato membro interessato;

d) all'istituto statistico dello Stato membro interessato.

Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti assistono l'Autorità nella raccolta delle informazioni.»;

c)    i paragrafi 6 e 7 bis sono soppressi:

(20)sono inseriti i seguenti articoli da 35 bis a 35 nonies:

«Articolo 35 bis

Esercizio dei poteri di cui all'articolo 35 ter

I poteri conferiti all'Autorità, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dall'Autorità in conformità dell'articolo 35 ter non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 35 ter

Richiesta di informazioni agli istituti finanziari, alle società di partecipazione o alle succursali degli istituti finanziari pertinenti e alle entità operative non regolamentate all’interno di un gruppo o conglomerato finanziario

1. Qualora le informazioni richieste conformemente all'articolo 35, paragrafo 1 o 5, non siano disponibili o non siano rese disponibili entro il termine stabilito dall'Autorità, essa può, mediante richiesta semplice o mediante decisione, chiedere ai seguenti istituti e soggetti di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire all'Autorità di adempiere alle funzioni attribuitele a norma del presente regolamento:

a) agli istituti finanziari pertinenti;

b) alle società di partecipazione o alle succursali dell'istituto finanziario pertinente;

c) alle entità operative non regolamentate all'interno di un gruppo o conglomerato finanziario che rivestano rilevanza per le attività finanziarie degli istituti finanziari pertinenti.

2. Una semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:

a)    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)    dichiara la finalità della richiesta;

c)    specifica le informazioni richieste;

d)    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)    specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l'obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;

f)    indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata conformemente all'articolo 35 quater laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3. Qualora per chiedere informazioni faccia ricorso ad una decisione, l'Autorità:

a)    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)    dichiara la finalità della richiesta;

c)    specifica le informazioni richieste;

d)    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)    indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 35 quinquies laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)    indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 35 quater laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g)    indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma degli articoli 60 e 61.

4. I pertinenti istituti e soggetti elencati al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. L'Autorità trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui è domiciliato o stabilito il soggetto pertinente di cui al paragrafo 1 interessato dalla richiesta di informazioni.

6. L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute a norma del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 35 quater

Norme procedurali per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una violazione di cui all'articolo 35 quinquies, paragrafo 1, l'Autorità nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nella vigilanza diretta o indiretta degli istituti o dei soggetti di cui all'articolo 35 ter, paragrafo 1, e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza.

2. Il funzionario incaricato delle indagini di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

3. Al fine di svolgere i propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni a norma dell'articolo 35 ter.

4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'Autorità nelle attività di vigilanza.

5. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati al consiglio delle autorità di vigilanza, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6. Nel corso delle indagini intraprese a norma del presente articolo è pienamente garantito il diritto alla difesa delle persone oggetto delle indagini.

7. Nel momento in cui il fascicolo con i risultati viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle ascoltate conformemente all'articolo 35 septies, l'Autorità decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 35 quinquies, paragrafo 1, e in caso affermativo adotta una misura in conformità di tale articolo.

9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza.

10. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 75 bis per specificare le norme di procedura per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le norme su:

a) diritto alla difesa,

b) disposizioni temporali,

c) disposizioni che indichino le modalità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento,

d) disposizioni che indichino i termini di prescrizione per l'applicazione e l'esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.

11. L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’Autorità si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 35 quinquies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'Autorità adotta la decisione di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria qualora constati che un istituto o un soggetto di cui all'articolo 35 ter, paragrafo 1, ha, intenzionalmente o per negligenza, omesso di fornire informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 35 ter, paragrafo 3, o ha fornito informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta semplice di informazioni o a una decisione a norma dell'articolo 35 ter, paragrafo 2.

2. L'importo di base della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno 50 000 EUR e non superiore a 200 000 EUR.

3. Nel fissare l'importo di base della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 2, l'Autorità tiene conto del fatturato annuo dell'istituto o del soggetto interessato nell'esercizio precedente; l'importo di base si colloca:

a) al livello più basso della forcella per i soggetti il cui fatturato annuo è inferiore a 10 milioni di EUR;

b) al livello intermedio della forcella per i soggetti il cui fatturato annuo è compreso tra 10 milioni e 50 milioni di EUR;

c) al livello più alto della forcella per i soggetti il cui fatturato annuo è superiore a 50 milioni di EUR.

Gli importi di base definiti entro la forcella indicata al paragrafo 2 sono adeguati, se del caso, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti definiti al paragrafo 5.

Il coefficiente aggravante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base.

Il coefficiente attenuante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base.

4. All'importo base di cui al paragrafo 2 si applicano in modo cumulativo i seguenti coefficienti di adeguamento sulla base di quanto segue:

a)    coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

i) se la violazione è stata commessa ripetutamente, è applicato un coefficiente aggiuntivo pari a 1,1 per ogni volta che è stata ripetuta la violazione;

ii) se la violazione è proseguita per oltre sei mesi è applicato un coefficiente pari a 1,5;

iii) se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato un coefficiente pari a 2;

iv) se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione è applicato un coefficiente pari a 1,7;

v) se l'alta dirigenza del soggetto non ha collaborato con l'Autorità è applicato un coefficiente pari a 1,5;

b)    coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

i) se la violazione è proseguita per meno di 10 giorni lavorativi è applicato un coefficiente pari a 0,9;

ii) se l'alta dirigenza dell'istituto o del soggetto può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l'inosservanza di una richiesta a norma dell'articolo 35, paragrafo 6 bis, si applica un coefficiente pari a 0,7;

iii) se il soggetto ha portato la violazione all'attenzione dell'autorità in maniera rapida, efficace e completa, si applica un coefficiente pari a 0,4;

iv) in caso di adozione volontaria da parte del soggetto di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6.

5. In deroga ai paragrafi 2 e 3, la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva non supera il 20 % del fatturato annuo del soggetto interessato nell'esercizio precedente, a meno che il soggetto non abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dall'infrazione. In tal caso, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva è pari almeno a tale vantaggio finanziario.

Articolo 35 sexies

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'Autorità adotta decisioni relative all'imposizione di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento al fine di costringere gli istituti o i soggetti di cui all'articolo 35 ter, paragrafo 1, a fornire le informazioni richieste mediante decisione a norma dell'articolo 35 ter, paragrafo 3.

2. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l'istituto o il soggetto interessato non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'istituto o del soggetto interessato nell'esercizio precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.

4. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'Autorità.

Articolo 35 septies

Diritto a essere sentiti

1. Prima di prendere la decisione di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma degli articoli 35 quinquies e 35 sexies, l'Autorità offre all'istituto o al soggetto cui è stata rivolta la richiesta di informazioni l'opportunità di essere ascoltato.

L’Autorità basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali gli istituti o i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2. Nel corso del procedimento è pienamente garantito il diritto alla difesa dell'istituto o del soggetto di cui al paragrafo 1. L'istituto o il soggetto ha diritto di accesso al fascicolo dell'Autorità, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'Autorità.

Articolo 35 octies

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate a norma degli articoli 35 quinquies e 35 sexies sono di natura amministrativa e costituiscono titolo esecutivo.

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro nel cui territorio essa ha luogo. Il provvedimento esecutivo è allegato alla decisione di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento senza l’obbligo di altre formalità, ad eccezione della verifica di autenticità della decisione da parte di un’autorità che ogni Stato membro designa a tal fine e comunica all'Autorità e alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

3. Assolte le formalità di cui al paragrafo 2 a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'applicazione chiedendola direttamente all'organo competente, secondo il diritto nazionale.

4. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è di competenza delle giurisdizioni dello Stato membro interessato.

5. L'Autorità comunica al pubblico tutte le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate a norma degli articoli 35 quinquies e 35 sexies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

6. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 35 nonies

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.»;

(21)all'articolo 36, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviata dal CERS ad un'autorità competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare un seguito tempestivo.»;

(22)l'articolo 37 è così modificato:

   al paragrafo 4, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario è di quattro anni, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.»;

   al paragrafo 5 sono aggiunti i commi seguenti:

«Se i membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario non riescono ad adottare un parere o una consulenza comuni, i membri che rappresentano un gruppo di parti interessate sono autorizzati a elaborare un parere distinto o una consulenza distinta.

Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario, il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, il gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali possono elaborare pareri e consulenze congiunti in merito a questioni attinenti al lavoro delle autorità europee di vigilanza in conformità dell'articolo 56 del presente regolamento su posizioni comuni e atti comuni.»;

(23)l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Procedure decisionali

1. L'Autorità agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 6 in sede di adozione delle decisioni di cui al presente regolamento, tranne per le decisioni adottate a norma degli articoli 35 ter, 35 quinquies e 35 sexies.

2. L'Autorità informa ogni destinatario di una decisione della sua intenzione di adottare la decisione stessa, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere sull'oggetto della decisione, tenuto debitamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. La disposizione di cui alla prima frase si applica, mutatis mutandis, anche alle raccomandazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

3. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

4. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

5. Qualora abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità la riesamina a intervalli opportuni.

6. L'adozione delle decisioni prese dall'Autorità a norma degli articoli 17, 18 o 19 è resa pubblica. Nella pubblicazione sono menzionati l’autorità competente o l’istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con l'interesse legittimo di tali istituti finanziari o con la protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell’Unione o di una sua parte.»;

(24)l'articolo 40 è così modificato:

a)    il paragrafo 1 è così modificato:

i)    è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis) i membri a tempo pieno del comitato esecutivo di cui all'articolo 45, paragrafo 1, senza diritto di voto;»;

b)    al paragrafo 7 il secondo comma è soppresso;

c)    è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Quando l’autorità pubblica nazionale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è responsabile dell'applicazione delle norme a tutela dei consumatori, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di invitare un rappresentante, senza diritto di voto, dell'autorità per la tutela dei consumatori dello Stato membro. Nel caso in cui la responsabilità della tutela dei consumatori sia condivisa da varie autorità di uno Stato membro, tali autorità concordano un rappresentante comune.»;

(25)l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Comitati interni

Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Il consiglio delle autorità di vigilanza può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al comitato esecutivo o al presidente.»;

(26)all'articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.»;

(27)l'articolo 43 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti per il lavoro dell’Autorità. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, il consiglio delle autorità di vigilanza adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell’Autorità ed emana le consulenze di cui al capo II, sulla base di una proposta del comitato esecutivo.»;

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del comitato esecutivo, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;

   il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del comitato esecutivo, adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, sulla base del progetto di relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.»;

il paragrafo 8 è soppresso;

(28)l'articolo 44 è così modificato:

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e per le misure e decisioni adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, e del capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, che comprende almeno la maggioranza semplice dei membri, presenti al voto, delle autorità competenti degli Stati membri che sono Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (Stati membri partecipanti) e la maggioranza semplice dei membri, presenti al voto, delle autorità competenti degli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (Stati membri non partecipanti).

I membri a tempo pieno del comitato esecutivo e il presidente non partecipano al voto su tali decisioni.»;

al paragrafo 1 sono soppressi il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma;    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I membri senza diritto di voto e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Il primo comma non si applica al presidente, ai membri che sono anche membri del comitato esecutivo e al rappresentante della Banca centrale europea nominato dal suo consiglio di vigilanza.»;

(29)al capo III, sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente:

«Sezione 2

Comitato esecutivo»;

(30)l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Composizione

1. Il comitato esecutivo comprende il presidente e tre membri a tempo pieno. Il presidente assegna compiti di carattere politico e manageriale chiaramente definiti a ciascuno dei membri a tempo pieno. Ad uno dei membri a tempo pieno sono attribuite competenze in materia di bilancio e per quanto concerne il programma di lavoro dell'Autorità («membro incaricato»). Uno dei membri a tempo pieno agisce in qualità di vicepresidente e svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o di ragionevole impedimento di quest'ultimo, conformemente al presente regolamento.

2. I membri a tempo pieno sono selezionati in base al merito, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria. I membri a tempo pieno hanno una vasta esperienza manageriale. La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a seguito del quale la Commissione redige un elenco ristretto di candidati qualificati.

La Commissione presenta l'elenco ristretto di candidati al Parlamento europeo per la sua approvazione. A seguito dell'approvazione dell'elenco ristretto di candidati, il Consiglio adotta una decisione di nomina dei membri a tempo pieno del comitato esecutivo, compreso il membro incaricato. Il comitato esecutivo è equilibrato e proporzionato e riflette l'insieme dell'Unione.

3. Qualora un membro a tempo pieno del comitato esecutivo non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 46 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuovere detto membro dal suo incarico.

4. La durata del mandato dei membri a tempo pieno è di 5 anni ed è rinnovabile una sola volta. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di cinque anni del membro a tempo pieno, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta:

a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b) i doveri e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Tenuto conto di questa valutazione, la Commissione presenta al Consiglio l'elenco dei membri a tempo pieno il cui mandato deve essere rinnovato. Sulla base di tale elenco e tenendo conto della valutazione, il Consiglio può prorogare il mandato dei membri a tempo pieno.»;

(31)è inserito il seguente articolo 45 bis:

«Articolo 45 bis

Processo decisionale

1. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto, tranne per quanto riguarda le questioni di cui all'articolo 63.

3. Il comitato esecutivo adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

4. Le riunioni del comitato esecutivo sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Il comitato esecutivo si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il comitato esecutivo lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte all'anno.

5. I membri del comitato esecutivo possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I partecipanti senza diritto di voto non assistono alle discussioni del comitato esecutivo che riguardano singoli istituti finanziari.»;

(32)è inserito il seguente articolo 45 ter:

“Articolo 45 ter

Comitati interni

Il comitato esecutivo può istituire comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti.»;

(33)l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Indipendenza

I membri del comitato esecutivo agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del comitato esecutivo nell'assolvimento dei loro compiti.»;

34)    l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Compiti

1. Il comitato esecutivo assicura che l'Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati a norma del presente regolamento. Esso prende tutte le misure necessarie, in particolare adottando istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità a norma del presente regolamento.

2. Il comitato esecutivo propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.

3. Il comitato esecutivo esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 63 e 64.

Ai fini degli articoli 17, 19, 22, 29 bis, 30, 31 bis, 32 e da 35 ter a 35 nonies, il comitato esecutivo è competente ad agire e a prendere le decisioni. Il comitato esecutivo informa il consiglio delle autorità di vigilanza di tutte le decisioni che adotta.

3 bis. Il comitato esecutivo esamina tutte le questioni che devono essere decise dal consiglio delle autorità di vigilanza, emette un parere su di esse e formula proposte.

4. Il comitato esecutivo adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee («lo statuto dei funzionari»).

5. Il comitato esecutivo adotta le disposizioni particolari relative al diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 72.

6. Il comitato esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all'articolo 53, paragrafo 7.

7. Il comitato esecutivo nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell'articolo 58, paragrafi 3 e 5.

8. I membri del comitato esecutivo rendono pubbliche tutte le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.

9. Il membro incaricato svolge i seguenti compiti specifici:

a) esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del consiglio delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del comitato esecutivo;

b) adozione di tutte le misure necessarie, in particolare mediante l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità a norma del presente regolamento;

c) preparazione del programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 47, paragrafo 2;

d) preparazione, entro il 30 giugno di ogni anno, del programma di lavoro per l'anno successivo di cui all'articolo 47, paragrafo 2;

e) redazione di un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità a norma dell'articolo 63 ed esecuzione del bilancio dell'Autorità a norma dell'articolo 64;

f) preparazione di un progetto di relazione annuale che comprenda una sezione sulle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una sezione sulle questioni finanziarie e amministrative;

g) esercizio, nei confronti del personale dell'Autorità, delle competenze di cui all'articolo 68 e gestione delle questioni relative al personale.»;

(35)l'articolo 48 è così modificato:

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del comitato esecutivo.»;

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente è scelto in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottopone all'approvazione del Parlamento europeo un elenco ristretto di candidati per la posizione di presidente. A seguito dell'approvazione dell'elenco ristretto di candidati, il Consiglio adotta una decisione di nomina del presidente.

Qualora il presidente non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dal suo incarico.»;

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio, su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta.»;

il paragrafo 5 è soppresso;

(36)l’articolo 49 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 49 bis

Spese

Il presidente rende pubbliche tutte le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.»;

(37)gli articoli 51, 52, 52 bis e 53 sono soppressi;

(38)l'articolo 54 è così modificato:

(a)all'articolo 54, al paragrafo 2 è aggiunto il trattino seguente:

« — le tematiche inerenti alla tutela dei depositanti, dei consumatori e degli investitori»;

(b)al paragrafo 2, il quinto trattino è soppresso;

(c)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Per quanto riguarda i compiti dell’Autorità in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati su questioni relative all’interazione tra i compiti specifici dell’Autorità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera l), e i compiti conferiti all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.»;

(39)all'articolo 55, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Un membro del comitato esecutivo, il rappresentante della Commissione e del CERS sono invitati alle riunioni del comitato congiunto e di ogni sottocomitato di cui all'articolo 57, in qualità di osservatori.»;

(40)l'articolo 58 è così modificato:

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal comitato esecutivo dell’Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il membro della commissione di ricorso nominato dal comitato esecutivo dell'Autorità è rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il comitato esecutivo decide in tal senso, previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

(41)all'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in relazione all'Autorità, al suo comitato esecutivo o al suo consiglio delle autorità di vigilanza.»;

(42)all'articolo 60, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell’Autorità di cui agli articoli 17, 18, 19 e 35, e contro ogni altra decisione adottata dall’Autorità in conformità degli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.»;

(43)l'articolo 62 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le entrate dell'Autorità sono costituite, fatte salve altre entrate, da una combinazione di:

a) un contributo integrativo dell'Unione, iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»), che non supera il 40 % delle entrate stimate dell'Autorità;

b) i contributi annuali degli istituti finanziari, basati sulle previsioni di spesa annuali relative alle attività previste dal presente regolamento e dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per ogni categoria di partecipanti nell'ambito di competenza dell'Autorità;

c) le commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dai pertinenti strumenti del diritto dell'Unione;

d) i contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori;

e) gli oneri per le pubblicazioni, la formazione e gli altri servizi richiesti dalle autorità competenti.»;

(b)sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5. I contributi annuali di cui al paragrafo 1, lettera b), sono raccolti ogni anno dai singoli istituti finanziari da parte delle autorità designate da ciascuno Stato membro. Entro il 31 marzo di ogni esercizio finanziario, ogni Stato membro corrisponde all'Autorità l'importo che esso è tenuto a raccogliere in conformità con i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 62 bis.

6. I contributi volontari degli Stati membri e degli osservatori di cui al paragrafo 1, lettera d), non sono accettati se la loro accettazione mette in dubbio l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità.»;

(44)è inserito il seguente articolo 62 bis:

«Articolo 62 bis

   Atti delegati relativi al calcolo dei contributi annuali da parte degli istituti finanziari

Alla Commissione è conferito il potere, in conformità dell'articolo 75 bis, di adottare atti delegati per stabilire in che modo sono calcolati i contributi annuali da parte dei singoli istituti finanziari di cui all'articolo 62, lettera e), che prevedano quanto segue:

a) un metodo per assegnare le spese stimate alle categorie di istituti finanziari, che funga da base per determinare la quota dei contributi che devono essere versati dagli istituti finanziari di ciascuna categoria;

b) criteri adeguati ed obiettivi per determinare i contributi annuali versati dai singoli istituti finanziari nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in base alle loro dimensioni, in modo da tenere conto della loro importanza sul mercato.

I criteri di cui al primo comma, lettera b), possono stabilire soglie de minimis, al di sotto delle quali non sia esigibile alcun contributo, o i livelli minimi al di sotto dei quali non devono scendere i contributi.»;

(45)l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

Formazione del bilancio

1. Ogni anno il membro incaricato elabora un progetto di documento unico di programmazione provvisorio dell'Autorità per i tre esercizi finanziari successivi, che indica le entrate e le spese stimate e informazioni sul personale, sulla base della sua programmazione annuale e pluriennale, e lo trasmette al comitato esecutivo e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell'organico.

1 bis. Il comitato esecutivo, sulla base del progetto che è stato approvato dal consiglio delle autorità di vigilanza, adotta il progetto di documento unico di programmazione per i tre esercizi finanziari successivi.

1 ter. Il progetto di documento unico di programmazione è trasmesso dal comitato esecutivo alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio.

2.    Sulla base del progetto di documento unico di programmazione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell’Unione le previsioni che ritiene necessarie relativamente all’organico e all’importo del contributo integrativo a carico del bilancio generale dell’Unione conformemente agli articoli 313 e 314 del trattato.

3.    L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo integrativo destinato all'Autorità.

4. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

5. Il comitato esecutivo notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici.»;

(46)l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il membro incaricato esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.

2. Il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1º marzo dell'esercizio successivo.

3. Il contabile dell'Autorità trasmette entro il 1º marzo dell'esercizio successivo le informazioni contabili necessarie ai fini del consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti dal contabile.

4. Il contabile dell'Autorità trasmette anche la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

5. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 148 del regolamento finanziario, il contabile dell'Autorità redige i conti definitivi dell'Autorità. Il membro incaricato li trasmette al consiglio delle autorità di vigilanza, che formula un parere su tali conti.

6. Il contabile dell'Autorità trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio delle autorità di vigilanza, entro il 1º luglio dell'esercizio successivo al contabile della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Il contabile dell'Autorità trasmette inoltre al contabile della Commissione, entro il 1º luglio, una rendicontazione in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

7. I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

8. Entro il 30 settembre il membro incaricato invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia tale risposta anche al comitato esecutivo e alla Commissione.

9. Il membro incaricato presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.»;

(47)l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Articolo 65

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal comitato esecutivo previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013* della Commissione, per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

*    Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).»;

(48)all'articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applica all'Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**.

**Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).»;

(49)l'articolo 68 è così modificato:

   i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al personale dell’Autorità, compresi i membri a tempo pieno del comitato esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini della loro applicazione.

2. Il comitato esecutivo, in accordo con la Commissione, adotta le misure di applicazione necessarie a norma delle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.»;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il comitato esecutivo adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Autorità.»;

(50)l'articolo 70 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e tutto il personale dell’Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale conformemente all’articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.»;

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità competenti di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.»;

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Il comitato esecutivo e il consiglio delle autorità di vigilanza garantiscono che le persone che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell'Autorità, compresi i funzionari e le altre persone autorizzate dal comitato esecutivo e dal consiglio delle autorità di vigilanza o designate dalle autorità competenti a tal fine, siano soggette all'obbligo del segreto professionale in maniera equivalente a quanto previsto ai precedenti paragrafi.

Lo stesso obbligo del segreto professionale si applica anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del comitato esecutivo e del consiglio delle autorità di vigilanza e che partecipano alle attività dell'Autorità.»;

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell'Unione applicabile agli istituti finanziari.»;

(51)l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) n. 2018/XXX (regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli organismi dell'UE) nell'esercizio delle sue competenze.»;

(52)all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato esecutivo adotta le disposizioni pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.»;

(53)all'articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato esecutivo decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.»;

(54)all'articolo 74, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell'Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del comitato esecutivo, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.»;

(55)è inserito il seguente articolo 75 bis:

«Articolo 75 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 35 quater e 62 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui agli articoli 35 quater e 62 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 35 quater o 62 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

(56)l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

«Articolo 76

Rapporti con il CEBS

L'Autorità succede giuridicamente al CEBS. Entro la data d'istituzione dell'Autorità, tutto l'attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEBS rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all'Autorità. Il CEBS redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CEBS e dalla Commissione.»;

(57)è inserito un nuovo articolo 77 bis:

«Articolo 77 bis

Disposizioni transitorie

I compiti e la posizione del direttore esecutivo, nominato in conformità del regolamento n. 1093/2010 modificato da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/2366 e in carica il [UP: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], terminano in tale data.

I compiti e la posizione del presidente, nominato in conformità del regolamento n. 1093/2010 modificato da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/2366 e in carica il [UP: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], continuano fino alla scadenza.

I compiti e la posizione dei membri del consiglio di amministrazione, nominati in conformità del regolamento n. 1093/2010 modificato da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/2366 e in carica il [UP: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], terminano in tale data.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010

Il regolamento (UE) 1094/2010 è così modificato:

1)all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione del titolo IV, delle direttive 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE e 2009/103/CE* e, nella misura in cui tali atti si applicano alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, agli enti pensionistici aziendali e professionali e agli intermediari assicurativi, delle parti pertinenti dellae direttivae (UE) 2015/849 e 2002/65/CE, comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità.

*    Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).»

(58)all'articolo 2, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«I riferimenti alla vigilanza contenuti nel presente regolamento comprendono le attività di tutte le autorità competenti che devono essere effettuate conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.»;

(59)all'articolo 4, punto 2, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e (UE) 2015/849, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di tali direttive da parte degli istituti finanziari di cui al punto 1.»;

(60)l'articolo 6 è così modificato:

   il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) un comitato esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 47;»;

   il punto 4) è soppresso;

(61)l'articolo 8 è così modificato:

(a)    il paragrafo 1 è così modificato:

i)    è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis) elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell'Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell'Unione;»;

ii)    le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) organizza ed effettua verifiche delle autorità competenti e, in tale contesto, formula orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;

f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi, se del caso, gli sviluppi inerenti all'andamento dei servizi finanziari innovativi;»;

iii)    la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) promuove la tutela dei titolari di polizze assicurative, degli aderenti e dei beneficiari di schemi pensionistici, dei consumatori e degli investitori;»;

iv)    la lettera l) è soppressa;

v)    è inserita la seguente la lettera m):

«m) elabora pareri in relazione alle domande relative ai modelli interni, facilita il processo decisionale e fornisce assistenza, come previsto all'articolo 21 bis;»;

(b)è inserito un nuovo paragrafo 1 bis:

«1 bis. Nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, l'Autorità tiene conto dell'innovazione tecnologica, di modelli aziendali innovativi e sostenibili e dell'integrazione di fattori di carattere ambientale e sociale e di governance.»;

(c)al paragrafo 2 è modificato quanto segue:

i) è inserita la lettera c bis) seguente:

«c bis) formulare le raccomandazioni di cui agli articoli 29 bis e 31 bis;»;

   ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto agli articoli 35 e 35 ter;»;

(d)    è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2, l'Autorità tiene debitamente conto dei principi del «Legiferare meglio» nonché dei risultati delle analisi dei costi e benefici prodotte in conformità del presente regolamento.»;

(62)l'articolo 9 è così modificato:

al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere a bis) e a ter):

«a bis) la realizzazione di analisi tematiche approfondite in materia di condotta di mercato, per elaborare una visione comune delle pratiche del mercato volta ad individuare problemi potenziali e ad analizzarne l'impatto;

a ter) lo sviluppo di indicatori del rischio al dettaglio per la tempestiva individuazione di potenziali cause di pregiudizio dei consumatori;»;

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) lo sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione.»;

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:    

«2. L’Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione e di vigilanza.»;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Autorità istituisce, come parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti e le autorità responsabili della tutela dei consumatori al fine di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità le consulenze da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’Autorità può anche includere le autorità nazionali di protezione dei dati nel quadro del comitato.»;

(63)l'articolo 16 è così modificato:

(a)al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«L'Autorità può inoltre formulare orientamenti e rivolgere raccomandazioni alle autorità degli Stati membri che non sono definite come autorità competenti a norma del presente regolamento ma che hanno il potere di garantire l'applicazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.»;

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Autorità, salvo in circostanze eccezionali, effettua consultazioni pubbliche aperte sugli orientamenti e sulle raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. L'Autorità, salvo in circostanze eccezionali, chiede altresì pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e al gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali.»;

(c)alla fine del paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase:

«La relazione illustra altresì il modo in cui l'Autorità ha giustificato la formulazione di orientamenti e raccomandazioni e sintetizza i riscontri ricevuti nelle consultazioni pubbliche su tali orientamenti e raccomandazioni.»;

(d)è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Nel caso in cui due terzi dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione o del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali ritengano che l’Autorità abbia travalicato le sue competenze formulando determinati orientamenti o raccomandazioni, essi possono inviare un parere motivato alla Commissione.

La Commissione chiede una spiegazione che giustifichi la formulazione degli orientamenti o delle raccomandazioni in questione da parte dell’Autorità. La Commissione, dopo aver ricevuto la spiegazione da parte dell'Autorità, valuta la portata degli orientamenti o delle raccomandazioni in considerazione delle competenze dell'Autorità. Se ritiene che l'Autorità abbia travalicato le sue competenze, e dopo aver dato all'Autorità la possibilità di esprimere osservazioni, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione che richiede all'Autorità di ritirare gli orientamenti o le raccomandazioni in questione. La decisione della Commissione è resa pubblica.»;

(64)all'articolo 17, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35, l’Autorità può presentare una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità competenti o agli istituti finanziari interessati, ogniqualvolta lo ritenga necessario per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione. La richiesta motivata, se è destinata a istituti finanziari, indica perché le informazioni sono necessarie a fini dell'indagine su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.

Il destinatario di tale richiesta trasmette all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.

Se è stata presentata una richiesta di informazioni a un istituto finanziario, l'Autorità ne informa le autorità competenti pertinenti. Le autorità competenti assistono l'Autorità nella raccolta delle informazioni, se richiesto dall'Autorità.»;

(65)l'articolo 19 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi specificati negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e fatti salvi i poteri di cui all'articolo 17, l'Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 in una delle seguenti circostanze:

a)    su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;

b)    di propria iniziativa ove, in base a criteri obiettivi, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.

Nei casi in cui gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, richiedono l'adozione di una decisione congiunta da parte delle autorità competenti, si presume l'esistenza di una controversia in assenza di una decisione congiunta da parte di dette autorità entro i termini fissati in tali atti.»;

(b)sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

«1 bis. Le autorità competenti interessate informano senza indugio l’Autorità del mancato raggiungimento di un accordo nei seguenti casi:

a)    se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti è stabilito dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e si verifica il primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

i) il termine è scaduto;

ii) una o più autorità competenti interessate stabiliscono l'esistenza di una controversia sulla base di criteri oggettivi;

b)    se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti non è stabilito dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e si verifica il primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

i.una o più autorità competenti interessate stabiliscono l'esistenza di una controversia sulla base di criteri oggettivi; oppure

ii.sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un'autorità competente di una richiesta da parte di un'altra autorità competente di adottare determinate misure per conformarsi alla normativa dell'Unione e l'autorità interpellata non ha ancora adottato una decisione che soddisfi la richiesta.»;

(c)al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

«1 ter. Il presidente valuta se l'Autorità debba agire in conformità del paragrafo 1. Quando l’intervento è su iniziativa dell’Autorità, essa trasmette alle autorità competenti interessate la sua decisione relativa all’intervento.

In attesa della decisione dell'Autorità conformemente alla procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3 bis, nel caso in cui gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, richiedano una decisione congiunta, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni individuali. Qualora l'Autorità decida di intervenire, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.»;

(d)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità può adottare una decisione per imporre a tali autorità di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. La decisione dell’Autorità è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell'Autorità può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell'Unione.»;

(e)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. L’Autorità informa le autorità competenti interessate della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 2 e 3, e, se del caso, della decisione presa a norma del paragrafo 3.»;

(f)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall’articolo 258 del trattato, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili a norma degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono a norma del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.»;

(66)l'articolo 21 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«L’Autorità promuove e monitora il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2009/138/CE e promuove l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, il personale dell’Autorità ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti, o, se del caso, di condurre tali attività.»;

(b)al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità è considerata un'«autorità competente» o un'«autorità di vigilanza» ai sensi della normativa applicabile.»;

(67)è inserito il seguente articolo 21 bis:

«Articolo 21 bis

Modelli interni

1. Per contribuire all'elaborazione di norme e prassi comuni di vigilanza di elevata qualità, l'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità di vigilanza:

a) formula pareri destinati alle autorità di vigilanza interessate in merito alla domanda di utilizzo o modifica di un modello interno. A tal fine l'EIOPA può chiedere tutte le informazioni necessarie alle autorità di vigilanza interessate; e

b) in caso di controversia sull'approvazione dei modelli interni, assiste le autorità di vigilanza interessate affinché venga raggiunto un accordo in conformità della procedura di cui all'articolo 19.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 231, paragrafo 6 bis, della direttiva 2009/138/CE, le imprese possono chiedere all'EIOPA di assistere le autorità competenti affinché venga raggiunto un accordo in conformità della procedura di cui all'articolo 19.»;

(68)all'articolo 22, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In questi casi l'Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dagli articoli 35 e 35 ter.»;

(69)l'articolo 29 è così modificato:

il paragrafo 1 è così modificato:

i)    è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis) la formulazione del piano strategico di vigilanza in conformità dell'articolo 29 bis;»;

ii)    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti relativamente a tutte le materie pertinenti, compresi, se del caso, la cibersicurezza e i ciberattacchi, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione;»;

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti;»;

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Allo scopo di istituire una cultura comune della vigilanza, l’Autorità elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione, tenendo conto dell’evoluzione delle prassi e dei modelli aziendali degli istituti finanziari. Il manuale di vigilanza dell’Unione definisce le migliori prassi di vigilanza e stabilisce metodologie e processi di elevata qualità.»;

(70)è inserito il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Piano strategico di vigilanza

1. Al momento dell'entrata in applicazione del regolamento [XXX inserire riferimento al regolamento modificativo], e successivamente ogni tre anni entro il 31 marzo, l'Autorità formula una raccomandazione indirizzata alle autorità competenti, che stabilisce le priorità e gli obiettivi strategici di vigilanza («piano strategico di vigilanza»), tenendo conto di eventuali contributi delle autorità competenti. L’Autorità trasmette il piano strategico di vigilanza per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e lo rende pubblico sul suo sito web.

Il piano strategico di vigilanza stabilisce le priorità specifiche per le attività di vigilanza al fine di promuovere prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci e l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione e di gestire le pertinenti tendenze microprudenziali, i rischi potenziali e le vulnerabilità individuate conformemente all’articolo 32.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna autorità competente trasmette il progetto di programma di lavoro annuale per l'anno successivo all'Autorità, per la sua valutazione, indicando specificamente in che modo tale progetto di programma è in linea con il piano strategico di vigilanza.

Il progetto di programma di lavoro annuale contiene le priorità e gli obiettivi specifici per le attività di vigilanza e criteri quantitativi e qualitativi per la selezione degli istituti finanziari, delle pratiche e dei comportamenti del mercato e dei mercati finanziari che devono essere esaminati dall’autorità competente che presenta il progetto di programma di lavoro annuale nel corso dell’anno cui si riferisce tale programma.

3. L'Autorità valuta il progetto di programma di lavoro annuale e, nel caso in cui vi siano rischi rilevanti di non raggiungere le priorità stabilite nel piano strategico di vigilanza, l'Autorità formula una raccomandazione alla pertinente autorità competente finalizzata ad allineare il programma di lavoro annuale di quest'ultima con il piano strategico di vigilanza.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le autorità competenti adottano i loro programmi di lavoro annuali tenendo conto di tali raccomandazioni.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna autorità competente trasmette all'Autorità una relazione sull'attuazione del programma di lavoro annuale.

La relazione comprende quantomeno le seguenti informazioni:.

a)    la descrizione delle attività di vigilanza e delle indagini sugli istituti finanziari, sulle pratiche e i comportamenti del mercato e sui mercati finanziari, e delle misure e sanzioni amministrative applicate nei confronti degli istituti finanziari responsabili di violazioni del diritto nazionale e dell’Unione;

b)    la descrizione delle attività effettuate che non erano previste dal programma di lavoro annuale;

c)    il resoconto delle attività previste dal programma di lavoro annuale che non sono state effettuate e degli obiettivi del programma che non sono stati raggiunti, e i motivi per cui dette attività non sono state effettuate e detti obbiettivi non sono stati raggiunti.

5. L'Autorità valuta le relazioni di attuazione delle autorità competenti. Se vi sono rischi rilevanti di non raggiungere le priorità contenute nel piano strategico di vigilanza, l’Autorità formula una raccomandazione per ciascuna autorità competente interessata su come può essere posto rimedio alle pertinenti carenze nelle sue attività.

Sulla base delle relazioni e della propria valutazione dei rischi, l'Autorità individua le attività dell'autorità competente che sono fondamentali per rispettare il piano strategico di vigilanza e, se del caso, effettua verifiche su tali attività a norma dell'articolo 30.

6. L'Autorità rende pubbliche le migliori prassi individuate nel corso della valutazione dei programmi di lavoro annuali.»;

(71)l'articolo 30 è così modificato:

(a)il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:

«Verifiche delle autorità competenti»;

(b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’Autorità effettua regolarmente verifiche di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità competenti verificate. In sede di svolgimento delle verifiche si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione, comprese tutte le informazioni fornite all'Autorità in conformità dell'articolo 35 e tutte le informazioni provenienti dalle parti interessate.»;

(c)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Ai fini del presente articolo, l’Autorità istituisce un comitato di verifica formato esclusivamente dal personale dell’Autorità. L’Autorità può delegare taluni compiti o decisioni al comitato di verifica.»;

(d)il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La verifica include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:»;

ii)    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'adeguatezza delle risorse, il grado di indipendenza e le disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di reagire agli sviluppi del mercato;»;

(e)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono previste a seguito della verifica. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 16 e di pareri a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati. Qualora le autorità competenti non prendano provvedimenti per dare seguito alle misure di follow-up indicate nella relazione, l'Autorità formula una relazione di follow-up.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, oppure gli orientamenti e le raccomandazioni in conformità dell'articolo 16, l'Autorità tiene conto dei risultati della verifica e di ogni altra informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza della qualità più elevata.»;

(f)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. L’Autorità presenta un parere alla Commissione se, visto l’esito della verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti, essa ritiene che sia necessaria un’ulteriore armonizzazione delle norme applicabili agli istituti finanziari o alle autorità competenti.»;

(g)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione di cui al paragrafo 3 e di eventuali relazioni di follow-up, tranne qualora la pubblicazione possa comportare rischi per la stabilità del sistema finanziario. L’autorità competente che è oggetto della verifica è invitata a formulare osservazioni prima della pubblicazione delle relazioni. Tali osservazioni sono messe a disposizione del pubblico, tranne qualora la pubblicazione possa comportare rischi per la stabilità del sistema finanziario.»;

(72)all'articolo 31 è inserito un nuovo paragrafo 2:

«2. «Per quanto concerne l’attività delle autorità competenti volta a facilitare l’ingresso sul mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica, l'Autorità promuove la convergenza in materia di vigilanza, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori prassi. Se del caso, l'Autorità può adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell'articolo 16.»;

(73)è inserito il seguente articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

Coordinamento in materia di delega ed esternalizzazione delle attività e di trasferimento dei rischi

1. L'Autorità coordina su base continuativa le azioni di vigilanza delle autorità competenti al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'ambito della delega e dell'esternalizzazione delle attività da parte degli istituti finanziari e in relazione ai trasferimenti di rischi da essi effettuati, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le autorità competenti notificano all'Autorità qualora intendano procedere all'autorizzazione o alla registrazione relativamente ad un istituto finanziario che è soggetto alla vigilanza dell'autorità competente interessata in conformità degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e qualora il piano aziendale dell'istituto finanziario preveda l'esternalizzazione o la delega di una parte rilevante delle sue attività o di una delle funzioni fondamentali o il trasferimento del rischio di una parte rilevante delle sue attività in paesi terzi, per beneficiare del passaporto UE mentre sostanzialmente svolgono attività o funzioni essenziali al di fuori dell'Unione. La notifica all'Autorità è sufficientemente dettagliata da consentire una corretta valutazione da parte dell'Autorità.

Se l'Autorità ritiene necessario formulare un parere a un'autorità competente per quanto riguarda la non conformità di un'autorizzazione o di una registrazione comunicata a norma del primo comma al diritto dell'Unione o agli orientamenti, alle raccomandazioni o ai pareri adottati dall'Autorità, l'Autorità ne informa tale autorità competente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica da parte di tale autorità competente. In tal caso l'autorità competente interessata attende il parere dell'Autorità prima di effettuare la registrazione o l'autorizzazione.

Su richiesta dell'Autorità, l'autorità competente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, fornisce informazioni relative alle sue decisioni di autorizzazione o registrazione di un istituto finanziario che è soggetto alla sua vigilanza, conformemente agli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

L'Autorità formula il parere, fatti salvi i limiti di tempo previsti dal diritto dell'Unione, al più tardi entro 2 mesi dal ricevimento della notifica a norma del primo comma.

3. Un istituto finanziario notifica all'autorità competente l'esternalizzazione o la delega di una parte rilevante delle sue attività o di una delle sue funzioni fondamentali e del trasferimento del rischio di una parte rilevante delle sue attività a un'altra entità o ad una sua succursale stabilita in un paese terzo. L’autorità competente interessata informa l’Autorità di dette notifiche su base semestrale.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, su richiesta dell'Autorità le autorità competenti forniscono informazioni in relazione agli accordi di esternalizzazione, delega o trasferimento del rischio da parte degli istituti finanziari.

L'Autorità controlla che le autorità competenti interessate verifichino che gli accordi di esternalizzazione, delega o trasferimento del rischio di cui al primo comma siano conclusi in conformità con il diritto dell'Unione, siano conformi agli orientamenti, alle raccomandazioni o ai pareri dell'Autorità e non impediscano un'efficace vigilanza da parte delle autorità competenti [e l'applicazione] in un paese terzo.

4. L'Autorità può formulare raccomandazioni per le autorità competenti interessate, ivi comprese raccomandazioni relative alla revisione di una decisione o alla revoca di un'autorizzazione. Se l’autorità competente interessata non si attiene alle raccomandazioni dell’Autorità entro 15 giorni lavorativi, l’autorità competente ne comunica le motivazioni e l’Autorità rende pubblica la sua raccomandazione corredata da tali motivazioni.»;

(74)l'articolo 32 è così modificato:

(75)è inserito un nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis. Almeno una volta all'anno l'Autorità esamina l'opportunità di condurre le valutazioni a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2 e informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle sue motivazioni. Se tali valutazioni a livello dell'Unione sono effettuate, e l'Autorità ritiene opportuno procedere in tal modo, ne rende noti i risultati per ognuno degli istituti finanziari partecipanti.

L'obbligo del segreto professionale delle autorità competenti non osta a che le autorità competenti pubblichino i risultati delle valutazioni a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2 o trasmettano i risultati di tali valutazioni all'Autorità ai fini della pubblicazione da parte dell'Autorità dei risultati delle valutazioni a livello dell'Unione sulla resilienza degli istituti finanziari.»;

(76)l'articolo 33 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’Autorità assiste la Commissione nella preparazione delle decisioni di equivalenza inerenti ai regimi di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi a seguito di una richiesta specifica di consulenza della Commissione o se richiesto dagli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

(b)sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

«2 bis. L’Autorità monitora gli sviluppi regolamentari e di vigilanza e le prassi attuative nonché i pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza conformemente agli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per verificare se continuino a sussistere i criteri sulla base dei quali tali decisioni sono state adottate e le eventuali condizioni ivi stabilite. Essa tiene conto della rilevanza per il mercato dei paesi terzi interessati. L'Autorità presenta alla Commissione su base annuale una relazione riservata sulle sue conclusioni.

Fatti salvi gli specifici requisiti previsti dagli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, l'Autorità collabora, ove possibile, con le autorità competenti pertinenti e, se del caso, anche con le autorità di risoluzione, dei paesi terzi i cui regimi di normativi e di vigilanza sono stati riconosciuti equivalenti. La collaborazione è realizzata sulla base di accordi amministrativi conclusi con le autorità pertinenti di tali paesi terzi. Durante la negoziazione degli accordi amministrativi, l'Autorità include disposizioni riguardanti:

a)    i meccanismi che consentono all’Autorità di ottenere informazioni pertinenti, incluse informazioni sul regime normativo, sull’approccio di vigilanza, sui pertinenti sviluppi del mercato e su qualsiasi cambiamento che possa influire sulla decisione di equivalenza;

b)    nella misura in cui ciò è necessario per il follow up di tali decisioni di equivalenza, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese le ispezioni in loco.

L'Autorità informa la Commissione nel caso in cui un'autorità competente di un paese terzo rifiuti di concludere tali accordi amministrativi o qualora rifiuti di cooperare efficacemente. La Commissione tiene conto di tali informazioni al momento di riesaminare le decisioni di equivalenza pertinenti.

2 ter. Laddove l'Autorità individui sviluppi per quanto riguarda la legislazione, la vigilanza o le prassi attuative nei paesi terzi di cui al paragrafo 2 bis che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri, sull'integrità del mercato o sulla tutela degli investitori o sul funzionamento del mercato interno, ne informa la Commissione in via riservata e senza indugio.

L'Autorità trasmette ogni anno alla Commissione una relazione riservata sugli sviluppi regolamentari, di vigilanza, attuativi e di mercato nei paesi terzi di cui al paragrafo 2 bis con una particolare attenzione alle loro implicazioni per la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato, la tutela degli investitori o il funzionamento del mercato interno.

2 quater. Le autorità competenti informano l'Autorità in anticipo dell'intenzione di concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza di paesi terzi in uno dei settori disciplinati dagli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda le succursali di soggetti di paesi terzi. Esse comunicano simultaneamente all’Autorità un progetto degli accordi previsti.

L'Autorità può elaborare un modello di accordi amministrativi per istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti compiono ogni sforzo per seguire tale modello di accordi amministrativi.

Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità include informazioni sugli accordi amministrativi concordati con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi, sull’assistenza fornita dall’Autorità alla Commissione nell'elaborazione delle decisioni di equivalenza e sull'attività di monitoraggio svolta dall’Autorità a norma del paragrafo 2 bis.»;

(77)all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, e che, secondo la stessa, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l’Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/138/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2009/138/CE. Gli articoli 35 e 35 ter si applicano ai settori in relazione ai quali l'Autorità può formulare un parere.»;

(78)l'articolo 35 è così modificato:

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti forniscono all’Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione.

Le informazioni fornite sono esatte e complete e sono trasmesse entro il termine stabilito dall'Autorità.

2. L'Autorità può anche chiedere che le informazioni le siano fornite con periodicità regolare, in modelli specificati o mediante modelli comparabili approvati dall'Autorità. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

3. Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente, l'Autorità fornisce qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di svolgere i propri compiti conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.»;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 non siano disponibili o non siano rese disponibili dalle autorità competenti entro il termine stabilito dall'Autorità, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata:

a) ad altre autorità con funzioni di vigilanza;

b) al ministero responsabile delle finanze dello Stato membro interessato ove questo disponga di informazioni prudenziali;

c) alla banca centrale nazionale dello Stato membro interessato;

d) all'istituto statistico dello Stato membro interessato.

Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti assistono l'Autorità nella raccolta delle informazioni.»;

i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

(79)sono inseriti i seguenti articoli da 35 bis a 35 nonies:

«Articolo 35 bis

Esercizio dei poteri di cui all'articolo 35 ter

I poteri conferiti all'Autorità, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dall'Autorità in conformità dell'articolo 35 ter non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 35 ter

Richiesta di informazioni agli istituti finanziari

1. Qualora le informazioni richieste conformemente all'articolo 35, paragrafo 1 o 5, non siano disponibili o non siano rese disponibili entro il termine stabilito dall'Autorità, essa può, mediante richiesta semplice o mediante decisione, chiedere ai pertinenti istituti finanziari di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire all'Autorità di adempiere alle funzioni attribuitele a norma del presente regolamento.

2. Una semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:

a)    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)    dichiara la finalità della richiesta;

c)    specifica le informazioni richieste;

d)    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)    specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l'obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;

f)    indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata conformemente all'articolo 35 quater laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3. Qualora per chiedere informazioni faccia ricorso ad una decisione, l'Autorità:

a)    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)    dichiara la finalità della richiesta;

c)    specifica le informazioni richieste;

d)    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)    indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 35 quinquies laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)    indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 35 quater laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g)    indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma degli articoli 60 e 61.

4. Gli istituti finanziari o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. L'Autorità trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui è domiciliato o stabilito il soggetto pertinente di cui al paragrafo 1 interessato dalla richiesta di informazioni.

6. L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute a norma del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 35 quater

Norme procedurali per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una violazione di cui all'articolo 35 quinquies, paragrafo 1, l'Autorità nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nella vigilanza diretta o indiretta degli istituti finanziari interessati, e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza.

2. Il funzionario incaricato delle indagini di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza un fascicolo completo contenente le sue conclusioni.

3. Al fine di svolgere i propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni a norma dell'articolo 35 ter.

4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'Autorità nelle attività di vigilanza.

5. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le relative conclusioni al consiglio delle autorità di vigilanza, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6. Nel corso delle indagini intraprese a norma del presente articolo è pienamente garantito il diritto alla difesa delle persone oggetto delle indagini.

7. Nel momento in cui il fascicolo con i risultati viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle ascoltate conformemente all'articolo 35 septies, l'Autorità decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 35 quinquies, paragrafo 1, e in caso affermativo adotta una misura in conformità di tale articolo.

9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza.

10. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 75 bis per specificare le norme di procedura per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le norme su:

a) diritto alla difesa,

b) disposizioni temporali,

c) disposizioni che indichino le modalità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento,

d) disposizioni che indichino i termini di prescrizione per l'applicazione e l'esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.

11. L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’Autorità si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 35 quinquies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'Autorità adotta la decisione di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria qualora constati che un istituto finanziario di cui all'articolo 35 ter ha, intenzionalmente o per negligenza, omesso di fornire informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 35 ter, paragrafo 3, o ha fornito informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta semplice di informazioni o a una decisione a norma dell'articolo 35 ter, paragrafo 2.

2. L'importo di base della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno 50 000 EUR e non superiore a 200 000 EUR.

3. Nel fissare l'importo di base della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 2, l'Autorità tiene conto del fatturato annuo dell'istituto finanziario interessato nell'esercizio precedente; l'importo di base si colloca:

a) al livello più basso della forcella per i soggetti il cui fatturato annuo è inferiore a 10 milioni di EUR;

b) al livello intermedio della forcella per i soggetti il cui fatturato annuo è compreso tra 10 milioni e 50 milioni di EUR;

c) al livello più alto della forcella per i soggetti il cui fatturato annuo è superiore a 50 milioni di EUR.

Gli importi di base definiti entro la forcella indicata al paragrafo 2 sono adeguati, se del caso, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti definiti al paragrafo 5.

Il coefficiente aggravante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base.

Il coefficiente attenuante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base.

4. All'importo base di cui al paragrafo 2 si applicano in modo cumulativo i seguenti coefficienti di adeguamento sulla base di quanto segue:

a)    coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

i) se la violazione è stata commessa ripetutamente, è applicato un coefficiente aggiuntivo pari a 1,1 per ogni volta che è stata ripetuta la violazione;

ii) se la violazione è proseguita per oltre sei mesi è applicato un coefficiente pari a 1,5;

iii) se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato un coefficiente pari a 2;

iv) se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione è applicato un coefficiente pari a 1,7;

v) se l'alta dirigenza dell'istituto finanziario non ha collaborato con l'Autorità è applicato un coefficiente pari a 1,5.

b)    coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

i) se la violazione è proseguita per meno di 10 giorni lavorativi è applicato un coefficiente pari a 0,9;

ii) se l'alta dirigenza dell'istituto finanziario può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l'inosservanza di una richiesta a norma dell'articolo 35, paragrafo 6 bis, si applica un coefficiente pari a 0,7;

iii) se l'istituto finanziario ha portato la violazione all'attenzione dell'autorità in maniera rapida, efficace e completa, si applica un coefficiente pari a 0,4;

iv) in caso di adozione volontaria da parte dell'istituto finanziario di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6.

5. In deroga ai paragrafi 2 e 3, la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva non supera il 20 % del fatturato annuo dell'istituto finanziario interessato nell'esercizio precedente, a meno che l'istituto finanziario non abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dall'infrazione. In tal caso, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva è pari almeno a tale vantaggio finanziario.

Articolo 35 sexies

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'Autorità adotta decisioni relative all'imposizione di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento al fine di costringere gli istituti o i soggetti di cui all'articolo 35 ter, paragrafo 1, a fornire le informazioni richieste mediante decisione a norma dell'articolo 35 ter, paragrafo 3.

2. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l'istituto finanziario interessato non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'istituto finanziario interessato nell'esercizio precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.

4. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'Autorità.

Articolo 35 septies

Diritto a essere sentiti

1. Prima di prendere la decisione di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma degli articoli 35 quinquies e 35 sexies, l'Autorità offre all'istituto finanziario cui è stata rivolta la richiesta di informazioni l'opportunità di essere ascoltato.

L'Autorità basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali gli istituti finanziari interessati hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2. Nel corso del procedimento è pienamente garantito il diritto alla difesa dell'istituto finanziario di cui al paragrafo 1. L'istituto finanziario ha diritto di accesso al fascicolo dell'Autorità, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'Autorità.

Articolo 35 octies

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate a norma degli articoli 35 quinquies e 35 sexies sono di natura amministrativa e costituiscono titolo esecutivo.

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro nel cui territorio essa ha luogo. Il provvedimento esecutivo è allegato alla decisione di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento senza l’obbligo di altre formalità, ad eccezione della verifica di autenticità della decisione da parte di un’autorità che ogni Stato membro designa a tal fine e comunica all'Autorità e alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

3. Assolte le formalità di cui al paragrafo 2 a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'applicazione chiedendola direttamente all'organo competente, secondo il diritto nazionale.

4. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è di competenza delle giurisdizioni dello Stato membro interessato.

5. L'Autorità comunica al pubblico tutte le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate a norma degli articoli 35 quinquies e 35 sexies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

6. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 35 nonies

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.»;

(80)all'articolo 36, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviata dal CERS ad un'autorità competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare un seguito tempestivo.»;

(81)l'articolo 37 è così modificato:

al paragrafo 5, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali è di quattro anni, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.»;

al paragrafo 6 sono aggiunti i commi seguenti:

«Se i membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario non riescono ad adottare un parere o una consulenza comuni, i membri che rappresentano un gruppo di parti interessate sono autorizzati a elaborare un parere distinto o una consulenza distinta.

Il gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione, il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti interessate nel settore bancario e il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati possono elaborare pareri e consulenze congiunti in merito a questioni attinenti al lavoro delle autorità europee di vigilanza in conformità dell'articolo 56 del presente regolamento su posizioni comuni e atti comuni.»;

(82)l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Procedure decisionali

1. L'Autorità agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 6 in sede di adozione delle decisioni di cui al presente regolamento, tranne per le decisioni adottate a norma degli articoli 35 ter, 35 quinquies e 35 sexies.

2. L'Autorità informa ogni destinatario di una decisione della sua intenzione di adottare la decisione stessa, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere sull'oggetto della decisione, tenuto debitamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. La disposizione di cui alla prima frase si applica, mutatis mutandis, anche alle raccomandazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

3. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

4. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

5. Qualora abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità la riesamina a intervalli opportuni.

6. L'adozione delle decisioni prese dall'Autorità a norma degli articoli 17, 18 o 19 è resa pubblica. Nella pubblicazione sono menzionati l’autorità competente o l’istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con l'interesse legittimo di tali istituti finanziari o con la protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell’Unione o di una sua parte.»;

(83)l'articolo 40 è così modificato:

il paragrafo 1 è così modificato:

i)    è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis) i membri a tempo pieno del comitato esecutivo di cui all'articolo 45, paragrafo 1, senza diritto di voto;»;

   al paragrafo 7, il secondo comma è soppresso;

   è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Quando l’autorità pubblica nazionale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è responsabile dell'applicazione delle norme a tutela dei consumatori, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di invitare un rappresentante, senza diritto di voto, dell'autorità per la tutela dei consumatori dello Stato membro. Nel caso in cui la responsabilità della tutela dei consumatori sia condivisa da varie autorità di uno Stato membro, tali autorità concordano un rappresentante comune.»;

(84)l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Comitati interni

Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Il consiglio delle autorità di vigilanza può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al comitato esecutivo o al presidente.»

;

(85)all'articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.»;

(86)l'articolo 43 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti per il lavoro dell’Autorità. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, il consiglio delle autorità di vigilanza adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell’Autorità ed emana le consulenze di cui al capo II, sulla base di una proposta del comitato esecutivo.»;

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del comitato esecutivo, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del comitato esecutivo, adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, sulla base del progetto di relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.»;

e)    il paragrafo 8 è soppresso;

(87)l'articolo 44 è così modificato:

al paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«I membri a tempo pieno del comitato esecutivo e il presidente non partecipano al voto su tali decisioni.»;

al paragrafo 1 sono soppressi il terzo e il quarto comma;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I membri senza diritto di voto e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Il primo comma non si applica al presidente, ai membri che sono anche membri del comitato esecutivo e al rappresentante della Banca centrale europea nominato dal suo consiglio di vigilanza.»;

(88)al capo III, sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente:

«Comitato esecutivo»;

(89)l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Composizione

«1. Il comitato esecutivo comprende il presidente e tre membri a tempo pieno. Il presidente assegna compiti di carattere politico e manageriale chiaramente definiti a ciascuno dei membri a tempo pieno. Ad uno dei membri a tempo pieno sono attribuite competenze in materia di bilancio e per quanto concerne il programma di lavoro dell'Autorità («membro incaricato»). Uno dei membri a tempo pieno agisce in qualità di vicepresidente e svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o di ragionevole impedimento di quest'ultimo, conformemente al presente regolamento. .

2. I membri a tempo pieno sono selezionati in base al merito, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria. I membri a tempo pieno hanno una vasta esperienza manageriale. La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a seguito del quale la Commissione redige un elenco ristretto di candidati qualificati.

La Commissione presenta l'elenco ristretto di candidati al Parlamento europeo per la sua approvazione. A seguito dell'approvazione dell'elenco ristretto di candidati, il Consiglio adotta una decisione di nomina dei membri a tempo pieno del comitato esecutivo, compreso il membro incaricato.

3. Qualora un membro a tempo pieno del comitato esecutivo non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 46 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuovere detto membro dal suo incarico.

4. La durata del mandato dei membri a tempo pieno è di 5 anni ed è rinnovabile una sola volta. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di cinque anni del membro a tempo pieno, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta:

a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b) i doveri e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Tenuto conto di questa valutazione, la Commissione presenta al Consiglio l'elenco dei membri a tempo pieno il cui mandato deve essere rinnovato. Sulla base di tale elenco e tenendo conto della valutazione, il Consiglio può prorogare il mandato dei membri a tempo pieno.»;

(90)è inserito il seguente articolo 45 bis:

«Articolo 45 bis

Processo decisionale

1. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto, tranne per quanto riguarda le questioni di cui all'articolo 63.

3. Il comitato esecutivo adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

4. Le riunioni del comitato esecutivo sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Il comitato esecutivo si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il comitato esecutivo lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte all'anno.

5. I membri del comitato esecutivo possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I partecipanti senza diritto di voto non assistono alle discussioni del comitato esecutivo che riguardano singoli istituti finanziari.»;

(91)è inserito il seguente articolo 45 ter:

"Articolo 45 ter

Comitati interni

Il comitato esecutivo può istituire comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti.»;

(92)l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Indipendenza

I membri del comitato esecutivo agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del comitato esecutivo nell'assolvimento dei loro compiti.»;

(93)l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Compiti

1. Il comitato esecutivo assicura che l'Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati a norma del presente regolamento. Esso prende tutte le misure necessarie, in particolare adottando istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità a norma del presente regolamento.

2. Il comitato esecutivo propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.

3. Il comitato esecutivo esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 63 e 64.

Ai fini degli articoli 17, 19, 22, 29 bis, 30, 31 bis, 32 e da 35 ter a 35 nonies, il comitato esecutivo è competente ad agire e a prendere le decisioni. Il comitato esecutivo informa il consiglio delle autorità di vigilanza di tutte le decisioni adottate.

3 bis. Il comitato esecutivo esamina tutte le questioni che devono essere decise dal consiglio delle autorità di vigilanza, emette un parere su di esse e formula proposte.

4. Il comitato esecutivo adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee («lo statuto dei funzionari»).

5. Il comitato esecutivo adotta le disposizioni particolari relative al diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 72.

6. Il comitato esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all'articolo 53, paragrafo 7.

7. Il comitato esecutivo nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell'articolo 58, paragrafi 3 e 5.

8. I membri del comitato esecutivo rendono pubbliche tutte le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.

9. Il membro incaricato svolge i seguenti compiti specifici:

a) esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del consiglio delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del comitato esecutivo;

b) adozione di tutte le misure necessarie, in particolare mediante l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità a norma del presente regolamento;

c) preparazione del programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 47, paragrafo 2;

d) preparazione, entro il 30 giugno di ogni anno, del programma di lavoro per l'anno successivo di cui all'articolo 47, paragrafo 2;

e) redazione di un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità a norma dell'articolo 63 ed esecuzione del bilancio dell'Autorità a norma dell'articolo 64;

f) preparazione di un progetto di relazione annuale che comprenda una sezione sulle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una sezione sulle questioni finanziarie e amministrative;

g) esercizio, nei confronti del personale dell'Autorità, delle competenze di cui all'articolo 68 e gestione delle questioni relative al personale.»;

(94)l'articolo 48 è così modificato:

   al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del comitato esecutivo.»;

   il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente è scelto in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottopone all'approvazione del Parlamento europeo un elenco ristretto di candidati per la posizione di presidente. A seguito dell'approvazione dell'elenco ristretto di candidati, il Consiglio adotta una decisione di nomina del presidente.

Qualora il presidente non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dal suo incarico.»;

   al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio, su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta.»;

   il paragrafo 5 è soppresso;

(95)è inserito il seguente articolo 49 bis:

«Articolo 49 bis

Spese

Il presidente rende pubbliche tutte le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.»;

(96)gli articoli 51, 52 e 53 sono soppressi;

(97)l'articolo 54 è così modificato:

(a)All’articolo 54, al paragrafo 2,    è aggiunto il trattino seguente:

« — le tematiche inerenti alla tutela dei consumatori e degli investitori;»;

(b)al paragrafo 2, il quinto trattino è soppresso;

c) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.    Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera con l’Autorità bancaria europea e con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati su questioni relative all’interazione tra i compiti dell’Autorità e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e i compiti specifici di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1093/2010 conferiti all’Autorità bancaria europea.»;

(98)all'articolo 55, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Un membro del comitato esecutivo, il membro incaricato in conformità dell'articolo 47, paragrafo 8 bis, il rappresentante della Commissione e del CERS sono invitati alle riunioni del comitato congiunto e di ogni sottocomitato di cui all'articolo 57, in qualità di osservatori.»;

(99)l'articolo 58 è così modificato:

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal comitato esecutivo dell’Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il membro della commissione di ricorso nominato dal comitato esecutivo dell'Autorità è rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il comitato esecutivo decide in tal senso, previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

(100)all'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in relazione all'Autorità, al suo comitato esecutivo o al suo consiglio delle autorità di vigilanza.»;

(101)all'articolo 60, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell’Autorità di cui agli articoli 17, 18, 19 e 35, e contro ogni altra decisione adottata dall’Autorità in conformità degli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.»;

(102)l'articolo 62 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le entrate dell'Autorità sono costituite, fatte salve altre entrate, da una combinazione di:

a) un contributo integrativo dell'Unione, iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»), che non supera il 40 % delle entrate stimate dell'Autorità;

b) i contributi annuali degli istituti finanziari, basati sulle previsioni di spesa annuali relative alle attività previste dal presente regolamento e dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per ogni categoria di partecipanti nell'ambito di competenza dell'Autorità;

c) le commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dai pertinenti strumenti del diritto dell'Unione;

d) i contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori;

e) gli oneri per le pubblicazioni, la formazione e gli altri servizi richiesti dalle autorità competenti.»;

sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5. I contributi annuali di cui al paragrafo 1, lettera b), sono raccolti ogni anno dai singoli istituti finanziari da parte delle autorità designate da ciascuno Stato membro. Entro il 31 marzo di ogni esercizio finanziario, ogni Stato membro corrisponde all'Autorità l'importo che esso è tenuto a raccogliere in conformità con i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 62 bis.

6. I contributi volontari degli Stati membri e degli osservatori di cui al paragrafo 1, lettera d), non sono accettati se la loro accettazione può mettere in dubbio l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità.»;

(103)è inserito il seguente articolo 62 bis:

«Articolo 62 bis

Atti delegati relativi al calcolo dei contributi annuali da parte degli istituti finanziari

Alla Commissione è conferito il potere, in conformità dell'articolo 75 bis, di adottare atti delegati per stabilire in che modo sono calcolati i contributi annuali da parte dei singoli istituti finanziari di cui all'articolo 62, lettera e), che prevedano quanto segue:

a) un metodo per assegnare le spese stimate alle categorie di istituti finanziari, che funga da base per determinare la quota dei contributi che devono essere versati dagli istituti finanziari di ciascuna categoria;

b) criteri adeguati ed obiettivi per determinare i contributi annuali versati dai singoli istituti finanziari nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in base alle loro dimensioni, in modo da tenere conto della loro importanza sul mercato.

I criteri di cui al primo comma, lettera b), possono stabilire soglie de minimis, al di sotto delle quali non sia esigibile alcun contributo, o i livelli minimi al di sotto dei quali non devono scendere i contributi.»;

(104)l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

Formazione del bilancio

1. Ogni anno il membro incaricato elabora un progetto di documento unico di programmazione provvisorio dell'Autorità per i tre esercizi finanziari successivi, che indica le entrate e le spese stimate e informazioni sul personale, sulla base della sua programmazione annuale e pluriennale, e lo trasmette al comitato esecutivo e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell'organico.

1 bis. Il comitato esecutivo, sulla base del progetto che è stato approvato dal consiglio delle autorità di vigilanza, adotta il progetto di documento unico di programmazione per i tre esercizi finanziari successivi.

1 ter. Il progetto di documento unico di programmazione è trasmesso dal comitato esecutivo alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio.

2.    Sulla base del progetto di documento unico di programmazione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell’Unione le previsioni che ritiene necessarie relativamente all’organico e all’importo del contributo integrativo a carico del bilancio generale dell’Unione conformemente agli articoli 313 e 314 del trattato.

3.    L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo integrativo destinato all'Autorità.

4. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

5. Il comitato esecutivo notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici.»;

(105)l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il membro incaricato esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.

2. Il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1º marzo dell'esercizio successivo.

3. Il contabile dell'Autorità trasmette entro il 1º marzo dell'esercizio successivo le informazioni contabili necessarie ai fini del consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti dal contabile.

4. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

5. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 148 del regolamento finanziario, il contabile dell'Autorità redige i conti definitivi dell'Autorità. Il membro incaricato li trasmette al consiglio delle autorità di vigilanza, che formula un parere su tali conti.

6. Il contabile dell'Autorità trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio delle autorità di vigilanza, entro il 1º luglio dell'esercizio successivo al contabile della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Il contabile dell'Autorità trasmette inoltre al contabile della Commissione, entro il 1º luglio, una rendicontazione in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

7. I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

8. Entro il 30 settembre il membro incaricato invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia tale risposta anche al comitato esecutivo e alla Commissione.

9. Il membro incaricato presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.»;

(106)l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Articolo 65

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal comitato esecutivo previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013* della Commissione, per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

*Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).»;

(107)all'articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applica all'Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

*Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).»;

(108)l'articolo 68 è così modificato:

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al personale dell’Autorità, compresi i membri a tempo pieno del comitato esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini della loro applicazione.    

2. Il comitato esecutivo, in accordo con la Commissione, adotta le misure di applicazione necessarie a norma delle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.»;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il comitato esecutivo adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Autorità.»;

(109)l'articolo 70 è così modificato:

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e tutto il personale dell’Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale conformemente all’articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.»;

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità competenti di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.»;

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Il comitato esecutivo e il consiglio delle autorità di vigilanza garantiscono che le persone che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell'Autorità, compresi i funzionari e le altre persone autorizzate dal comitato esecutivo e dal consiglio delle autorità di vigilanza o designate dalle autorità competenti a tal fine, siano soggette all'obbligo del segreto professionale in maniera equivalente a quanto previsto ai precedenti paragrafi.

Lo stesso obbligo del segreto professionale si applica anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del comitato esecutivo e del consiglio delle autorità di vigilanza e che partecipano alle attività dell'Autorità.»;

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell'Unione applicabile agli istituti finanziari.»;

(110)l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) n. 2018/XXX (regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli organismi dell'UE) nell'esercizio delle sue competenze.»;

(111)all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato esecutivo adotta le disposizioni pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.»;

(112)all'articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato esecutivo decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.»;

(113)all'articolo 74, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell'Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del comitato esecutivo, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.»;

(114)è inserito il seguente articolo 75 bis:

«Articolo 75 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 35 quater e 62 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui agli articoli 35 quater e 62 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.    Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 35 quater o 62 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

(115)l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

«Articolo 76

Rapporti con il CEIOPS

L'Autorità succede giuridicamente al CEIOPS. Entro la data d'istituzione dell'Autorità, tutto l'attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEIOPS rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all'Autorità. Il CEIOPS redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CEIOPS e dalla Commissione.»;

(116)è inserito un nuovo articolo 77 bis:

«Articolo 77 bis

Disposizioni transitorie

I compiti e la posizione del direttore esecutivo, nominato in conformità del regolamento n. 1094/2010 modificato da ultimo dalla direttiva 2014/51/UE e in carica il [UP: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], terminano in tale data.

I compiti e la posizione del presidente, nominato in conformità del regolamento n. 1094/2010 modificato da ultimo dalla direttiva 2014/51/UE e in carica il [UP: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], continuano fino alla scadenza.

I compiti e la posizione dei membri del consiglio di amministrazione, nominati in conformità del regolamento n. 1094/2010 modificato da ultimo dalla direttiva 2014/51/UE e in carica il [UP: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], terminano in tale data.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) 1095/2010 è così modificato:

(117)l'articolo 1 è così modificato:

   il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione delle direttive 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2009/65/UE, 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, del regolamento 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio**, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***, e del regolamento (CE) n. 1060/2009, e, nella misura in cui tali atti si applicano alle imprese che prestano servizi d'investimento o agli organismi d'investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti delle direttive 2002/87/CE, (UE) 2015/849 e 2002/65/CE, comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità.

*Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

**Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

***Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;

   è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Il presente regolamento si applica fatti salvi gli altri atti dell'Unione che conferiscono all'Autorità le funzioni di autorizzazione o di vigilanza e i poteri corrispondenti.»;

(118)all'articolo 2, paragrafo 5, è inserito il seguente comma:    

«I riferimenti alla vigilanza contenuti nel presente regolamento comprendono le attività di tutte le autorità competenti che devono essere effettuate conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.»;

(119)all'articolo 4, punto 3, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e (UE) 2015/849, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte delle società che prestano servizi d'investimento o degli organismi d'investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni;»;

(120)l'articolo 6 è così modificato:

   il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) un comitato esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 47;»;

   il punto 4) è soppresso;

(121)l'articolo 8 è così modificato:

(a)    il paragrafo 1 è così modificato:

i)    è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis) elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell'Unione sulla vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari nell'Unione;»;

ii)    le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) organizza ed effettua verifiche delle autorità competenti e, in tale contesto, formula orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;

f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi, se del caso, gli sviluppi inerenti all'andamento dei servizi finanziari innovativi;»;

iii)    la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) promuove la tutela di consumatori e investitori;»;

iv)    la lettera l) è soppressa;

(b)è inserito un nuovo paragrafo 1 bis:

«1 bis. Nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, l'Autorità tiene conto dell'innovazione tecnologica, di modelli aziendali innovativi e sostenibili e dell'integrazione di fattori di carattere ambientale e sociale e di governance.»;

al paragrafo 2 è modificato quanto segue:

i) è inserita la lettera c bis) seguente:

«c bis) formulare le raccomandazioni di cui agli articoli 29 bis e 31 bis;»;

ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto agli articoli 35 e 35 ter;»;

(c)è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2, l'Autorità tiene debitamente conto dei principi del «Legiferare meglio» nonché dei risultati delle analisi dei costi e benefici prodotte in conformità del presente regolamento.»;

(122)l'articolo 9 è così modificato:

(a)al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere a bis) e a ter):

«a bis) la realizzazione di analisi tematiche approfondite in materia di condotta di mercato, per elaborare una visione comune delle pratiche del mercato volta ad individuare problemi potenziali e ad analizzarne l'impatto;

a ter) lo sviluppo di indicatori del rischio al dettaglio per la tempestiva individuazione di potenziali cause di pregiudizio dei consumatori e degli investitori;»;

(b)    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione e di vigilanza.»;

(c)    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Autorità istituisce, come parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti e le autorità responsabili della tutela dei consumatori al fine di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità le consulenze da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’Autorità può anche includere le autorità nazionali di protezione dei dati nel quadro del comitato.»;

(123)l'articolo 16 è così modificato:

(a)al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«L'Autorità può inoltre formulare orientamenti e rivolgere raccomandazioni alle autorità degli Stati membri che non sono definite come autorità competenti a norma del presente regolamento ma che hanno il potere di garantire l'applicazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.»;

(b)    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Autorità, salvo in circostanze eccezionali, effettua consultazioni pubbliche aperte sugli orientamenti e sulle raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. L'Autorità, salvo in circostanze eccezionali, chiede altresì pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37.»;

(c)al paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase:

«La relazione illustra altresì il modo in cui l'Autorità ha giustificato la formulazione di orientamenti e raccomandazioni e sintetizza i riscontri ricevuti nelle consultazioni pubbliche sugli orientamenti e raccomandazioni formulati.»;

(d)è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Nel caso in cui due terzi dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati ritengano che l'Autorità abbia travalicato le sue competenze formulando determinati orientamenti o raccomandazioni, essi possono inviare un parere motivato alla Commissione.

La Commissione chiede una spiegazione che giustifichi la formulazione degli orientamenti o delle raccomandazioni in questione da parte dell’Autorità. La Commissione, dopo aver ricevuto la spiegazione da parte dell'Autorità, valuta la portata degli orientamenti o delle raccomandazioni in considerazione delle competenze dell'Autorità. Se ritiene che l'Autorità abbia travalicato le sue competenze, e dopo aver dato all'Autorità la possibilità di esprimere osservazioni, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione che richiede all'Autorità di ritirare gli orientamenti o le raccomandazioni in questione. La decisione della Commissione è resa pubblica.»;

(124)all'articolo 17, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35, l'Autorità può presentare una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità competenti o ai partecipanti ai mercati finanziari interessati, ogniqualvolta lo ritenga necessario per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione. La richiesta motivata, se è destinata a partecipanti ai mercati finanziari, indica perché le informazioni sono necessarie a fini dell'indagine su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.

Il destinatario di tale richiesta trasmette all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.

Se è stata presentata una richiesta di informazioni a un partecipante ai mercati finanziari, l'Autorità ne informa le autorità competenti pertinenti. Le autorità competenti assistono l'Autorità nella raccolta delle informazioni, se richiesto dall'Autorità.»;

(125)l'articolo 19 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi specificati negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e fatti salvi i poteri di cui all'articolo 17, l'Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 in una delle seguenti circostanze:

a)    su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;

b)    di propria iniziativa ove, in base a criteri obiettivi, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.

Nei casi in cui gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, richiedono l'adozione di una decisione congiunta da parte delle autorità competenti, si presume l'esistenza di una controversia in assenza di una decisione congiunta da parte di dette autorità entro i termini fissati in tali atti.»;

(b)sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

«1 bis. Le autorità competenti interessate informano senza indugio l’Autorità del mancato raggiungimento di un accordo nei seguenti casi:

a)    se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti è stabilito dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e si verifica il primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

i) il termine è scaduto;

ii) una o più autorità competenti stabiliscono l'esistenza di una controversia sulla base di criteri oggettivi;

b)    se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti non è stabilito dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e si verifica il primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

i)una o più autorità competenti interessate stabiliscono l'esistenza di una controversia sulla base di criteri oggettivi; oppure

ii)sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un'autorità competente di una richiesta da parte di un'altra autorità competente di adottare determinate misure per conformarsi alla normativa dell'Unione e l'autorità interpellata non ha ancora adottato una decisione che soddisfi la richiesta.

1 ter. Il presidente valuta se l'Autorità debba agire in conformità del paragrafo 1. Quando l’intervento è su iniziativa dell’Autorità, essa trasmette alle autorità competenti interessate la sua decisione relativa all’intervento.

In attesa della decisione dell'Autorità conformemente alla procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3 bis, nel caso in cui gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, richiedano una decisione congiunta, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni individuali. Qualora l'Autorità decida di intervenire, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.»;

(c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità può adottare una decisione per imporre a tali autorità di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. La decisione dell’Autorità è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell'Autorità può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell'Unione.»;

(d)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. L'Autorità informa le autorità competenti interessate della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 2 e 3, e, se del caso, della decisione presa ai sensi del paragrafo 3.»;

(e)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 258 del trattato, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo partecipante ai mercati finanziari una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.»;

(126)all'articolo 22, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In questi casi l'Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dagli articoli 35 e 35 ter.»;

(127)l'articolo 29 è così modificato:

il paragrafo 1 è così modificato:

i) è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis) la formulazione del piano strategico di vigilanza in conformità dell'articolo 29 bis;»;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti relativamente a tutte le materie pertinenti, compresi, se del caso, la cibersicurezza e i ciberattacchi, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione;»;

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti;»;

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Allo scopo di istituire una cultura comune della vigilanza, l'Autorità elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell'Unione sulla vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari nell'Unione, tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione delle prassi e dei modelli aziendali, dovuta anche all'innovazione tecnologica, dei partecipanti ai mercati finanziari. Il manuale di vigilanza dell'Unione definisce le migliori prassi di vigilanza e metodologie e processi di elevata qualità.»;

(128)è inserito il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Piano strategico di vigilanza

1. Al momento dell'entrata in applicazione del regolamento [XXX inserire riferimento al regolamento modificativo], e successivamente ogni tre anni entro il 31 marzo, l'Autorità formula una raccomandazione indirizzata alle autorità competenti, che stabilisce le priorità e gli obiettivi strategici di vigilanza ("piano strategico di vigilanza"), tenendo conto di eventuali contributi delle autorità competenti. L’Autorità trasmette il piano strategico di vigilanza per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e lo rende pubblico sul suo sito web.

Il piano strategico di vigilanza stabilisce le priorità specifiche per le attività di vigilanza al fine di promuovere prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci e l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione e di gestire le pertinenti tendenze microprudenziali, i rischi potenziali e le vulnerabilità individuate conformemente all'articolo 32.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna autorità competente trasmette il progetto di programma di lavoro annuale per l'anno successivo all'Autorità, per la sua valutazione, indicando specificamente in che modo tale progetto di programma è in linea con il piano strategico di vigilanza.

Il progetto di programma di lavoro annuale contiene le priorità e gli obiettivi specifici per le attività di vigilanza e criteri quantitativi e qualitativi per la selezione dei partecipanti ai mercati finanziari, delle pratiche e dei comportamenti del mercato e dei mercati finanziari che devono essere esaminati dall'autorità competente che presenta il progetto di programma di lavoro nel corso dell'anno cui si riferisce tale programma.

3. L'Autorità valuta il progetto di programma di lavoro annuale e, nel caso in cui vi siano rischi rilevanti di non raggiungere le priorità stabilite nel piano strategico di vigilanza, l'Autorità formula una raccomandazione alla pertinente autorità competente finalizzata ad allineare il programma di lavoro annuale di quest'ultima con il piano strategico di vigilanza.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le autorità competenti adottano i loro programmi di lavoro annuali tenendo conto di tali raccomandazioni.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna autorità competente trasmette all'Autorità una relazione sull'attuazione del programma di lavoro annuale.

La relazione comprende quantomeno le seguenti informazioni:.

a)    la descrizione delle attività di vigilanza e delle indagini sugli istituti finanziari, sulle pratiche e i comportamenti del mercato e sui mercati finanziari, e delle misure e sanzioni amministrative applicate nei confronti degli istituti finanziari responsabili di violazioni del diritto nazionale e dell’Unione;

b)    la descrizione delle attività effettuate che non erano previste dal programma di lavoro annuale;

c)    il resoconto delle attività previste dal programma di lavoro annuale che non sono state effettuate e degli obiettivi del programma che non sono stati raggiunti, e i motivi per cui dette attività non sono state effettuate e detti obbiettivi non sono stati raggiunti.

5. L'Autorità valuta le relazioni di attuazione delle autorità competenti. Se vi sono rischi rilevanti di non raggiungere le priorità contenute nel piano strategico di vigilanza, l’Autorità formula una raccomandazione per ciascuna autorità competente interessata su come può essere posto rimedio alle pertinenti carenze nelle sue attività.

Sulla base delle relazioni e della propria valutazione dei rischi, l'Autorità individua le attività dell'autorità competente che sono fondamentali per rispettare il piano strategico di vigilanza e, se del caso, effettua verifiche su tali attività a norma dell'articolo 30.

6. L'Autorità rende pubbliche le migliori prassi individuate nel corso della valutazione dei programmi di lavoro annuali.»;

(129)l'articolo 30 è così modificato:

(a)il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:

«Verifiche delle autorità competenti»;

(b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’Autorità effettua regolarmente verifiche di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità competenti verificate. In sede di svolgimento delle verifiche si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione, comprese tutte le informazioni fornite all'Autorità in conformità dell'articolo 35 e tutte le informazioni provenienti dalle parti interessate.»;

(c)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Ai fini del presente articolo, l'Autorità istituisce un comitato di verifica formato esclusivamente dal personale dell'Autorità. L'Autorità può delegare taluni compiti o decisioni relativi alle verifiche delle autorità competenti al comitato di verifica.»;

(d)il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La verifica include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:»;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'adeguatezza delle risorse, il grado di indipendenza e le disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di reagire agli sviluppi del mercato;»;

(e)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono previste a seguito della verifica. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 16 e di pareri a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati. Qualora le autorità competenti non prendano provvedimenti per dare seguito alle misure di follow-up indicate nella relazione, l'Autorità formula una relazione di follow-up.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o i progetti di norme di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, oppure gli orientamenti e le raccomandazioni in conformità dell'articolo 16, l'Autorità tiene conto dei risultati delle verifiche condotte in conformità del presente articolo e di ogni altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza della qualità più elevata.»;

(f)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. L'Autorità presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito della verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, essa ritiene che sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari o alle autorità competenti.»;

(g)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione di cui al paragrafo 3, incluse eventuali relazioni di follow-up, tranne qualora la pubblicazione possa comportare rischi per la stabilità del sistema finanziario. L’autorità competente che è oggetto della verifica è invitata a formulare osservazioni prima della pubblicazione delle relazioni. Tali osservazioni sono messe a disposizione del pubblico, tranne qualora la pubblicazione possa comportare rischi per la stabilità del sistema finanziario.»;

(130)all'articolo 31 è aggiunto un nuovo comma:

«Per quanto concerne l'attività delle autorità competenti volta a facilitare l'ingresso sul mercato di operatori o prodotti basati sull'innovazione, tecnologica o di altra natura, l'Autorità promuove la convergenza in materia di vigilanza, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori prassi. Se del caso, l'Autorità può adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell'articolo 16.»;

(131)è inserito il seguente articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

Coordinamento in materia di delega ed esternalizzazione delle attività e di trasferimento dei rischi

1. L'Autorità coordina su base continuativa le azioni di vigilanza delle autorità competenti al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'ambito della delega e dell'esternalizzazione delle attività da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e in relazione ai trasferimenti di rischi da essi effettuati, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le autorità competenti notificano all'Autorità qualora intendano procedere all'autorizzazione o alla registrazione relativamente ad un partecipante ai mercati finanziari che è soggetto alla vigilanza dell'autorità competente interessata in conformità degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e qualora il piano aziendale del partecipante ai mercati finanziari preveda l'esternalizzazione o la delega di una parte rilevante delle sue attività o di una delle funzioni fondamentali o il trasferimento del rischio di una parte rilevante delle sue attività in paesi terzi, per beneficiare del passaporto UE mentre sostanzialmente svolgono attività o funzioni essenziali al di fuori dell'Unione. La notifica all'Autorità è sufficientemente dettagliata da consentire una corretta valutazione da parte dell'Autorità.

Se l'Autorità ritiene necessario formulare un parere a un'autorità competente per quanto riguarda la non conformità di un'autorizzazione o di una registrazione comunicata a norma del primo comma al diritto dell'Unione o agli orientamenti, alle raccomandazioni o ai pareri adottati dall'Autorità, l'Autorità ne informa tale autorità competente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica da parte di tale autorità competente. In tal caso l'autorità competente interessata attende il parere dell'Autorità prima di effettuare la registrazione o l'autorizzazione.

Su richiesta dell'Autorità, l'autorità competente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, fornisce informazioni relative alle sue decisioni di autorizzazione o registrazione di un partecipante ai mercati finanziari che è soggetto alla sua vigilanza, conformemente agli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

L'Autorità formula il parere, fatti salvi i limiti di tempo previsti dal diritto dell'Unione, al più tardi entro 2 mesi dal ricevimento della notifica a norma del primo comma.

3. Un partecipante ai mercati finanziari notifica all'autorità competente l'esternalizzazione o la delega di una parte rilevante delle sue attività o di una delle sue funzioni fondamentali e del trasferimento del rischio di una parte rilevante delle sue attività a un'altra entità o a una sua succursale stabilita in un paese terzo. L’autorità competente interessata informa l’Autorità di dette notifiche su base semestrale.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, su richiesta dell'Autorità le autorità competenti forniscono informazioni in relazione agli accordi di esternalizzazione, delega o trasferimento del rischio da parte dei partecipanti ai mercati finanziari.

L’Autorità controlla che le autorità competenti interessate verifichino che gli accordi di esternalizzazione, delega o trasferimento del rischio di cui al primo comma siano conclusi in conformità con il diritto dell’Unione, siano conformi agli orientamenti, alle raccomandazioni o ai pareri dell’Autorità e non impediscano un’efficace vigilanza da parte delle autorità competenti [e l'applicazione] in un paese terzo.

4. L'Autorità può formulare raccomandazioni per le autorità competenti interessate, ivi comprese raccomandazioni relative alla revisione di una decisione o alla revoca di un'autorizzazione. Se l’autorità competente interessata non si attiene alle raccomandazioni dell’Autorità entro 15 giorni lavorativi, l’autorità competente ne comunica le motivazioni e l’Autorità rende pubblica la sua raccomandazione corredata da tali motivazioni.»;

(132)è inserito il seguente articolo 31 ter:

«Articolo 31 ter

Funzione di coordinamento in relazione a ordini, operazioni e attività con importanti effetti transfrontalieri

1. Nel caso in cui l'Autorità abbia ragionevoli motivi per sospettare che gli ordini, le operazioni o qualsiasi altra attività con effetti transfrontalieri significativi mettano a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità finanziaria nell'Unione, essa raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di avviare un'indagine e fornisce a tali autorità competenti le informazioni pertinenti.

2. Nel caso in cui un'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che gli ordini, le operazioni o qualsiasi altra attività con effetti transfrontalieri significativi mettano a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità finanziaria nell'Unione, essa ne informa prontamente l'Autorità e fornisce le informazioni pertinenti. L'Autorità può raccomandare alle autorità competenti degli Stati membri in cui si è verificata l'attività sospetta di intervenire dopo la trasmissione delle informazioni pertinenti a tali autorità competenti.

3. Per facilitare lo scambio di informazioni tra l'Autorità e le autorità competenti, l'Autorità istituisce e mantiene un centro di archiviazione dati progettato a tal fine.»;

(133)all'articolo 32 è inserito un nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis. Almeno una volta all'anno l'Autorità esamina l'opportunità di condurre le valutazioni a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2 e informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle sue motivazioni. Se tali valutazioni a livello dell'Unione sono effettuate, e l'Autorità ritiene opportuno procedere in tal modo, ne rende noti i risultati per ognuno degli istituti finanziari partecipanti.

L'obbligo del segreto professionale delle autorità competenti non osta a che le autorità competenti pubblichino i risultati delle valutazioni a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2 o trasmettano i risultati di tali valutazioni all'Autorità ai fini della pubblicazione da parte dell'Autorità dei risultati delle valutazioni a livello dell'Unione sulla resilienza degli istituti finanziari.»;

(134)l'articolo 33 è così modificato:

   il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’Autorità assiste la Commissione nella preparazione delle decisioni di equivalenza inerenti ai regimi di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi a seguito di una richiesta specifica di consulenza della Commissione o se richiesto dagli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

«2 bis. L'Autorità monitora gli sviluppi regolamentari e di vigilanza e le prassi attuative e i pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza conformemente agli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per verificare se continuino a sussistere i criteri sulla base dei quali tali decisioni sono state adottate e le eventuali condizioni ivi stabilite. Essa tiene conto della rilevanza per il mercato dei paesi terzi interessati. L'Autorità presenta alla Commissione su base annuale una relazione riservata sulle sue conclusioni.

Fatti salvi gli specifici requisiti previsti dagli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, l'Autorità collabora, ove possibile, con le autorità competenti pertinenti e, se del caso, anche con le autorità di risoluzione, dei paesi terzi i cui regimi di regolamentazione e di vigilanza sono stati riconosciuti equivalenti. La collaborazione è realizzata sulla base di accordi amministrativi conclusi con le autorità pertinenti di tali paesi terzi. Durante la negoziazione degli accordi amministrativi, l'Autorità si adopera per includere disposizioni riguardanti:

a)    i meccanismi che consentono all'Autorità di ottenere informazioni pertinenti, incluse informazioni sul regime normativo, sull'approccio di vigilanza, sui pertinenti sviluppi del mercato e su qualsiasi cambiamento che possa influire sulla decisione di equivalenza;

b)    nella misura in cui ciò è necessario per il follow up di tali decisioni di equivalenza, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se necessario, le ispezioni in loco.

L'Autorità informa la Commissione nel caso in cui un'autorità competente di un paese terzo rifiuti di concludere tali accordi amministrativi o qualora rifiuti di cooperare efficacemente. La Commissione tiene conto di tali informazioni al momento di riesaminare le decisioni di equivalenza pertinenti.

2 ter. Laddove l'Autorità individui sviluppi per quanto riguarda la legislazione, la vigilanza o le prassi attuative nei paesi terzi di cui al paragrafo 2 bis che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri, sull'integrità del mercato o sulla tutela degli investitori o sul funzionamento del mercato interno, ne informa la Commissione in via riservata e senza indugio.

L'Autorità trasmette ogni anno alla Commissione una relazione riservata sugli sviluppi regolamentari, di vigilanza, attuativi e di mercato nei paesi terzi di cui al paragrafo 2 bis con una particolare attenzione alle loro implicazioni per la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato, la tutela degli investitori o il funzionamento del mercato interno.

2 quater. Le autorità competenti informano l'Autorità in anticipo dell'intenzione di concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza di paesi terzi in uno dei settori disciplinati dagli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda le succursali di soggetti di paesi terzi. Esse comunicano simultaneamente all’Autorità un progetto degli accordi previsti.

L'Autorità può elaborare un modello di accordi amministrativi per istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti compiono ogni sforzo per seguire tale modello di accordi amministrativi.

Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità include informazioni sugli accordi amministrativi concordati con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi, sull’assistenza fornita dall’Autorità alla Commissione nell'elaborazione delle decisioni di equivalenza e sull'attività di monitoraggio svolta dall’Autorità a norma del paragrafo 2 bis.»;

(135)all'articolo 34, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli articoli 35 e 35 ter si applicano ai settori in relazione ai quali l'Autorità può formulare un parere.»;

(136)l'articolo 35 è così modificato:

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti forniscono all’Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione.

Le informazioni fornite sono esatte e complete e sono trasmesse entro il termine stabilito dall'Autorità.

2. L'Autorità può anche chiedere che le informazioni le siano fornite con periodicità regolare, in un modello specificato o mediante modelli comparabili approvati dall'Autorità. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

3. Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente, l'Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di svolgere i propri compiti conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.»;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 non siano disponibili o non siano rese disponibili dalle autorità competenti entro il termine stabilito dall'Autorità, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata:

a) ad altre autorità di vigilanza con funzioni di vigilanza;

b) al ministero responsabile delle finanze dello Stato membro interessato ove questo disponga di informazioni prudenziali;

c) alla banca centrale nazionale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato;

d) all'istituto statistico dello Stato membro interessato.

Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti assistono l'Autorità nella raccolta delle informazioni.»;

i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

(137)sono inseriti i seguenti articoli da 35 bis a 35 nonies:

«Articolo 35 bis

Esercizio dei poteri di cui all'articolo 35 ter

I poteri conferiti all'Autorità, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dall'Autorità in conformità dell'articolo 35 ter non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 35 ter

Richiesta di informazioni ai partecipanti ai mercati finanziari

1. Qualora le informazioni richieste conformemente all'articolo 35, paragrafo 1 o 5, non siano disponibili o non siano rese disponibili entro il termine stabilito dall'Autorità, essa può, mediante richiesta semplice o mediante decisione, chiedere ai pertinenti partecipanti ai mercati finanziari di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire all'Autorità di adempiere alle funzioni attribuitele a norma del presente regolamento.

2. La semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:

a)    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)    dichiara la finalità della richiesta;

c)    specifica le informazioni richieste;

d)    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)    specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l'obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;

f)    indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata conformemente all'articolo 35 quater laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3. Qualora per chiedere che le vengano fornite informazioni faccia ricorso ad una decisione, l'Autorità:

a)    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)    dichiara la finalità della richiesta;

c)    specifica le informazioni richieste;

d)    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)    indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 35 quinquies laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)    indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 35 quater laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g)    indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma degli articoli 60 e 61.

4. I pertinenti partecipanti ai mercati finanziari o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. L'Autorità trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui è domiciliato o stabilito il pertinente partecipante ai mercati finanziari interessato dalla richiesta di informazioni.

6. L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute a norma del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 35 quater

Norme procedurali per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una violazione di cui all'articolo 35 quinquies, paragrafo 1, l'Autorità nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nella vigilanza diretta o indiretta dei partecipanti ai mercati finanziari interessati, e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza.

2. Il funzionario incaricato delle indagini di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza un fascicolo completo contenente le sue conclusioni.

3. Al fine di svolgere i propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni a norma dell'articolo 35 ter.

4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'Autorità nelle attività di vigilanza.

5. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le relative conclusioni al consiglio delle autorità di vigilanza, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6. Nel corso delle indagini intraprese a norma del presente articolo è pienamente garantito il diritto alla difesa delle persone oggetto delle indagini.

7. Nel momento in cui il fascicolo con i risultati viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle ascoltate conformemente all'articolo 35 septies, l'Autorità decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 35 quinquies, paragrafo 1, e in caso affermativo adotta una misura in conformità di tale articolo.

9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza.

10. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 75 bis per specificare le norme di procedura per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le norme su:

a) diritto alla difesa,

b) disposizioni temporali,

c) disposizioni che indichino le modalità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento,

d) disposizioni che indichino i termini di prescrizione per l'applicazione e l'esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.

11. L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’Autorità si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 35 quinquies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'Autorità adotta la decisione di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria qualora constati che un partecipante ai mercati finanziari ha, intenzionalmente o per negligenza, omesso di fornire informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 35 ter, paragrafo 3, o ha fornito informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta semplice di informazioni o a una decisione a norma dell'articolo 35 ter, paragrafo 2.

2. L'importo di base della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno 50 000 EUR e non superiore a 200 000 EUR.

3. Nel fissare l'importo di base della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 2, l'Autorità tiene conto del fatturato annuo del partecipante ai mercati finanziari interessato nell'esercizio precedente; l'importo di base si colloca:

a) al livello più basso della forcella per i soggetti il cui fatturato annuo è inferiore a 10 milioni di EUR;

b) al livello intermedio della forcella per i soggetti il cui fatturato annuo è compreso tra 10 milioni e 50 milioni di EUR;

c) al livello più alto della forcella per i soggetti il cui fatturato annuo è superiore a 50 milioni di EUR.

Gli importi di base definiti entro la forcella indicata al paragrafo 2 sono adeguati, se del caso, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti definiti al paragrafo 5.

Il coefficiente aggravante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base.

Il coefficiente attenuante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base.

4. All'importo base di cui al paragrafo 2 si applicano in modo cumulativo i seguenti coefficienti di adeguamento sulla base di quanto segue:

a)    coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

i) se la violazione è stata commessa ripetutamente, è applicato un coefficiente aggiuntivo pari a 1,1 per ogni volta che è stata ripetuta la violazione;

ii) se la violazione è proseguita per oltre sei mesi è applicato un coefficiente pari a 1,5;

iii) se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato un coefficiente pari a 2;

iv) se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione è applicato un coefficiente pari a 1,7;

v) se l'alta dirigenza del partecipante ai mercati finanziari non ha collaborato con l'Autorità è applicato un coefficiente pari a 1,5.

b)    coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

i) se la violazione è proseguita per meno di 10 giorni lavorativi è applicato un coefficiente pari a 0,9;

ii) se l'alta dirigenza del partecipante ai mercati finanziari può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l'inosservanza di una richiesta a norma dell'articolo 35, paragrafo 6 bis, si applica un coefficiente pari a 0,7;

iii) se il partecipante ai mercati finanziari ha portato la violazione all'attenzione dell'autorità in maniera rapida, efficace e completa, si applica un coefficiente pari a 0,4;

iv) in caso di adozione volontaria da parte del partecipante ai mercati finanziari di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6.

5. In deroga ai paragrafi 2 e 3, la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva non supera il 20 % del fatturato annuo del partecipante ai mercati finanziari interessato nell'esercizio precedente, a meno che il partecipante ai mercati finanziari non abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dall'infrazione. In tal caso, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva è pari almeno a tale vantaggio finanziario.

Articolo 35 sexies

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'Autorità adotta decisioni relative all'imposizione di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento al fine di costringere i partecipanti ai mercati finanziari di cui all'articolo 35 ter, paragrafo 1, a fornire le informazioni richieste mediante decisione a norma dell'articolo 35 ter, paragrafo 3.

2. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che il partecipante ai mercati finanziari interessato non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio del partecipante ai mercati finanziari nell'esercizio precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.

4. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'Autorità.

Articolo 35 septies

Diritto a essere sentiti

1. Prima di prendere la decisione di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma degli articoli 35 quinquies e 35 sexies, l'Autorità offre al partecipante ai mercati finanziari cui è stata rivolta la richiesta di informazioni l'opportunità di essere ascoltato.

L'Autorità basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali i partecipanti ai mercati finanziari interessati hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2. Nel corso del procedimento è pienamente garantito il diritto alla difesa del partecipante ai mercati finanziari di cui al paragrafo 1. Il partecipante ai mercati finanziari ha diritto di accesso al fascicolo dell'Autorità, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'Autorità.

Articolo 35 octies

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate a norma degli articoli 35 quinquies e 35 sexies sono di natura amministrativa e costituiscono titolo esecutivo.

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro nel cui territorio essa ha luogo. Il provvedimento esecutivo è allegato alla decisione di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento senza l’obbligo di altre formalità, ad eccezione della verifica di autenticità della decisione da parte di un’autorità che ogni Stato membro designa a tal fine e comunica all'Autorità e alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

3. Assolte le formalità di cui al paragrafo 2 a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'applicazione chiedendola direttamente all'organo competente, secondo il diritto nazionale.

4. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è di competenza delle giurisdizioni dello Stato membro interessato.

5. L'Autorità comunica al pubblico tutte le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate a norma degli articoli 35 quinquies e 35 sexies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

6. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 35 nonies

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.»;

(138)all'articolo 36, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviata dal CERS ad un'autorità competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare un seguito tempestivo.»;

(139)l'articolo 37 è così modificato:

a)    al paragrafo 4, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è di quattro anni, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.»;

b)    al paragrafo 5 sono aggiunti i commi seguenti:

«Se i membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati non riescono ad adottare un parere o una consulenza comuni, i membri che rappresentano un gruppo di parti interessate sono autorizzati a elaborare un parere distinto o una consulenza distinta.

Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, il gruppo delle parti interessate nel settore bancario, il gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali possono elaborare pareri e consulenze congiunti in merito a questioni attinenti al lavoro delle autorità europee di vigilanza in conformità dell'articolo 56 del presente regolamento su posizioni comuni e atti comuni.»;

(140)l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Procedura decisionale

«1. L'Autorità agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 6 in sede di adozione delle decisioni di cui al presente regolamento, tranne per le decisioni adottate a norma degli articoli 35 ter, 35 quinquies e 35 sexies.

2. L'Autorità informa ogni destinatario di una decisione della sua intenzione di adottare la decisione stessa, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere sull'oggetto della decisione, tenuto debitamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. La disposizione di cui alla prima frase si applica, mutatis mutandis, anche alle raccomandazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

3. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

4. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

5. Qualora abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità la riesamina a intervalli opportuni.

6. L'adozione delle decisioni prese dall'Autorità a norma degli articoli 17, 18 o 19 è resa pubblica. Nella pubblicazione sono menzionati l'autorità competente o il partecipante ai mercati finanziari interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con l'interesse legittimo di tali partecipanti ai mercati finanziari o con la protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell'Unione o di una sua parte.»;

(141)l'articolo 40 è così modificato:

il paragrafo 1 è così modificato:

i)    è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis) i membri a tempo pieno del comitato esecutivo di cui all'articolo 45, paragrafo 1, senza diritto di voto;»;

   al paragrafo 6, il secondo comma è soppresso;

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Quando l’autorità pubblica nazionale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è responsabile dell'applicazione delle norme a tutela dei consumatori, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di invitare un rappresentante, senza diritto di voto, dell'autorità per la tutela dei consumatori dello Stato membro. Nel caso in cui la responsabilità della tutela dei consumatori sia condivisa da varie autorità di uno Stato membro, tali autorità concordano un rappresentante comune.»;

(142)l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Comitati interni

(143)Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Il consiglio delle autorità di vigilanza può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al comitato esecutivo o al presidente.»;

(144)all'articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza, così come i membri permanenti e i membri specifici per ciascuna CCP con diritto di voto della sessione esecutiva per le CCP, agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.»;

(145)l'articolo 43 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti per il lavoro dell'Autorità.

Esso adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell'Autorità ed emana le consulenze di cui al capo II, fatti salvi i compiti e le competenze di cui è responsabile la sessione esecutiva per le CCP a norma dell'articolo 44 ter e quelli di cui è responsabile il comitato esecutivo a norma dell'articolo 47. Esso delibera su proposta del comitato esecutivo.»;

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del comitato esecutivo, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del comitato esecutivo, adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, sulla base del progetto di relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.»;

il paragrafo 8 è soppresso;

(146)l'articolo 44 è così modificato:

al paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«I membri a tempo pieno del comitato esecutivo e il presidente non partecipano al voto su tali decisioni.»;    

al paragrafo 1, sono soppressi il terzo e il quarto comma;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I membri senza diritto di voto e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Il primo comma non si applica al presidente, ai membri che sono anche membri del comitato esecutivo e al rappresentante della Banca centrale europea nominato dal suo consiglio di vigilanza.»;

(147)al capo III, sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente:

«Comitato esecutivo»;

(148)l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Composizione

1. Il comitato esecutivo comprende il presidente e cinque membri a tempo pieno. Il presidente assegna compiti di carattere politico e manageriale chiaramente definiti a ciascuno dei membri a tempo pieno. Ad uno dei membri a tempo pieno sono attribuite competenze in materia di bilancio e per quanto concerne il programma di lavoro dell'Autorità ("membro incaricato"). Uno dei membri a tempo pieno agisce in qualità di vicepresidente e svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o di ragionevole impedimento di quest'ultimo, conformemente al presente regolamento. Il capo della sessione esecutiva per le CCP partecipa in qualità di osservatore a tutte le riunioni del comitato esecutivo.

2. I membri a tempo pieno sono selezionati in base al merito, alle competenze, alla conoscenza dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati finanziari e all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria. I membri a tempo pieno hanno una vasta esperienza manageriale. La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a seguito del quale la Commissione redige un elenco ristretto di candidati qualificati.

La Commissione presenta l'elenco ristretto di candidati al Parlamento europeo per la sua approvazione. A seguito dell'approvazione dell'elenco ristretto di candidati, il Consiglio adotta una decisione di nomina dei membri a tempo pieno del comitato esecutivo, compreso il membro incaricato. Il comitato esecutivo è equilibrato e proporzionato e riflette l'insieme dell'Unione.

3. Qualora un membro a tempo pieno del comitato esecutivo non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 46 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuovere detto membro dal suo incarico.

4. La durata del mandato dei membri a tempo pieno è di 5 anni ed è rinnovabile una sola volta. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di cinque anni del membro a tempo pieno, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta:

a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b) i doveri e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Tenuto conto di questa valutazione, la Commissione presenta al Consiglio l'elenco dei membri a tempo pieno il cui mandato deve essere rinnovato. Sulla base di tale elenco e tenendo conto della valutazione, il Consiglio può prorogare il mandato dei membri a tempo pieno.»;

(149)è inserito il seguente articolo 45 bis:

«Articolo 45 bis

Processo decisionale

1. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto, tranne per quanto riguarda le questioni di cui all'articolo 63.

3. Il comitato esecutivo adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

4. Le riunioni del comitato esecutivo sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Il comitato esecutivo si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il comitato esecutivo lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte all'anno.

5. I membri del comitato esecutivo possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I partecipanti senza diritto di voto non assistono alle discussioni del comitato esecutivo che riguardano singoli partecipanti ai mercati finanziari.»;

(150)è inserito il seguente articolo 45 ter:

"Articolo 45 ter

Comitati interni

Il comitato esecutivo può istituire comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti.»;

(151)l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Indipendenza

I membri del comitato esecutivo agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del comitato esecutivo nell'assolvimento dei loro compiti.»;

(152)l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Compiti

1. Il comitato esecutivo assicura che l'Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati a norma del presente regolamento. Esso prende tutte le misure necessarie, in particolare adottando istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità a norma del presente regolamento.

2. Il comitato esecutivo propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale, che comprende una sezione sulle tematiche inerenti alle CCP.

3. Il comitato esecutivo esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 63 e 64.

Ai fini degli articoli 17, 19, 22, 29 bis, 30, 31 bis, 32 e da 35 ter a 35 nonies, il comitato esecutivo è competente ad agire e a prendere le decisioni, fatte salve le tematiche inerenti alle CCP, per le quali la competenza spetta alla sessione esecutiva per le CCP. Il comitato esecutivo informa il consiglio delle autorità di vigilanza di tutte le decisioni che adotta.

3 bis. Il comitato esecutivo esamina tutte le questioni che devono essere decise dal consiglio delle autorità di vigilanza, emette un parere su di esse e formula una proposta.

4. Il comitato esecutivo esamina e prepara decisioni, per l'adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, su tutte le materie per le quali gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, hanno conferito all'Autorità funzioni di autorizzazione o di vigilanza e i poteri corrispondenti. Il comitato esecutivo adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee ("lo statuto dei funzionari").

5. Il comitato esecutivo adotta le disposizioni particolari relative al diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 72.

6. Il comitato esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all'articolo 53, paragrafo 7.

7. Il comitato esecutivo nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell'articolo 58, paragrafi 3 e 5.

8. I membri del comitato esecutivo rendono pubbliche tutte le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari. .

9. Il membro incaricato svolge i seguenti compiti:

a) esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del consiglio delle autorità di vigilanza, e della sessione esecutiva per le CCP per quanto concerne i compiti e i poteri di cui all'articolo 44 ter, paragrafo 1, e sotto il controllo del comitato esecutivo;

b) adozione di tutte le misure necessarie, in particolare mediante l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità a norma del presente regolamento;

c) preparazione del programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 2;

d) preparazione, entro il 30 giugno di ogni anno, del programma di lavoro per l'anno successivo di cui all'articolo 47, paragrafo 2;

e) redazione di un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità a norma dell'articolo 63 ed esecuzione del bilancio dell'Autorità a norma dell'articolo 64;

f) preparazione di un progetto di relazione annuale che comprenda una sezione sulle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una sezione sulle questioni finanziarie e amministrative;

g) esercizio, nei confronti del personale dell'Autorità, delle competenze di cui all'articolo 68 e gestione delle questioni relative al personale.

Tuttavia, per quanto riguarda la sezione sulle tematiche inerenti alle CCP di cui al paragrafo 2, i compiti di cui al primo comma, lettere c) e d), sono svolti dalla sessione esecutiva per le CCP.

Per quanto concerne il progetto di relazione annuale di cui al primo comma, lettera f), per le tematiche inerenti alle CCP i compiti in esso menzionati sono svolti dalla sessione esecutiva per le CCP.

.»;

(153)al capo III, sezione 3, il titolo è sostituito dal seguente:

«Presidente, capo della sessione esecutiva per le CCP e direttori della sessione esecutiva per le CCP»;

(154)l'articolo 48 è così modificato:

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del comitato esecutivo.»;

   il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente è scelto in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati finanziari e all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione sottopone all'approvazione del Parlamento europeo un elenco ristretto di candidati per la posizione di presidente. A seguito dell'approvazione dell'elenco ristretto di candidati, il Consiglio adotta una decisione di nomina del presidente.

Qualora il presidente non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dal suo incarico.»;

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio, su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta.»;

il paragrafo 5 è soppresso;

(155)è inserito il seguente articolo 49 bis:

«Articolo 49 bis

Spese

Il presidente rende pubbliche tutte le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.»;

(156)gli articoli 51, 52 e 53 sono soppressi;

(157)l'articolo 54 è così modificato:

(a)all'articolo 54, al paragrafo 2 è aggiunto il trattino seguente:

« — le tematiche inerenti alla tutela dei consumatori e degli investitori;»;

(b)al paragrafo 2, il quinto trattino è soppresso;

(c)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.    Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera con l’Autorità bancaria europea e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali su questioni relative all’interazione tra i compiti dell’Autorità e dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e i compiti specifici di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1093/2010 conferiti all’Autorità bancaria europea.»;

(158)all'articolo 55, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Un membro del comitato esecutivo, il rappresentante della Commissione e del CERS sono invitati alle riunioni del comitato congiunto e di ogni sottocomitato di cui all'articolo 57, in qualità di osservatori.»;

(159)l'articolo 58 è così modificato:

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal comitato esecutivo dell’Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il membro della commissione di ricorso nominato dal comitato esecutivo dell'Autorità è rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il comitato esecutivo decide in tal senso, previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

(160)all'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in relazione all'Autorità, al suo comitato esecutivo o al suo consiglio delle autorità di vigilanza.»;

(161)all'articolo 60, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell’Autorità di cui agli articoli 17, 18, 19 e 35, e contro ogni altra decisione adottata dall’Autorità in conformità degli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.»;

(162)l'articolo 62 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le entrate dell'Autorità sono costituite, fatte salve altre entrate, da una combinazione di:

a) un contributo integrativo dell'Unione, iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione"), che non supera il 40 % delle entrate stimate dell'Autorità;

b) i contributi annuali degli istituti finanziari, basati sulle previsioni di spesa annuali relative alle attività previste dal presente regolamento e dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per ogni categoria di partecipanti nell'ambito di competenza dell'Autorità;

c) le commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dai pertinenti strumenti del diritto dell'Unione;

d) i contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori;

e) gli oneri per le pubblicazioni, la formazione e gli altri servizi richiesti dalle autorità competenti.»;

(b)sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5. I contributi annuali di cui al paragrafo 1, lettera b), sono raccolti ogni anno dai singoli istituti finanziari da parte delle autorità designate da ciascuno Stato membro. Entro il 31 marzo di ogni esercizio finanziario, ogni Stato membro corrisponde all'Autorità l'importo che esso è tenuto a raccogliere in conformità con i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 62 bis.

6. I contributi volontari degli Stati membri e degli osservatori di cui al paragrafo 1, lettera d), non sono accettati se la loro accettazione mette in dubbio l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità.»;

(163)è inserito il seguente articolo 62 bis:

«Articolo 62 bis

Atti delegati relativi al calcolo dei contributi annuali da parte degli istituti finanziari

Alla Commissione è conferito il potere, in conformità dell'articolo 75 bis, di adottare atti delegati per stabilire in che modo sono calcolati i contributi annuali da parte dei singoli istituti finanziari di cui all'articolo 62, lettera e), che prevedano quanto segue:

a) un metodo per assegnare le spese stimate alle categorie di istituti finanziari, che funga da base per determinare la quota dei contributi che devono essere versati dagli istituti finanziari di ciascuna categoria;

b) criteri adeguati ed obiettivi per determinare i contributi annuali versati dai singoli istituti finanziari nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in base alle loro dimensioni, in modo da tenere conto della loro importanza sul mercato.

I criteri di cui al primo comma, lettera b), possono stabilire soglie de minimis, al di sotto delle quali non sia esigibile alcun contributo, o i livelli minimi al di sotto dei quali non devono scendere i contributi.»;

(164)l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

Formazione del bilancio

1. Ogni anno il membro incaricato elabora un progetto di documento unico di programmazione provvisorio dell'Autorità per i tre esercizi finanziari successivi, che indica le entrate e le spese stimate e informazioni sul personale, sulla base della sua programmazione annuale e pluriennale, e lo trasmette al comitato esecutivo e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell'organico.

Le spese e le commissioni dell'ESMA per quanto concerne i compiti e i poteri di cui all'articolo 44 ter, paragrafo 1, figurano separati all'interno dello stato di previsione di cui al primo comma. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal membro incaricato relativamente a tali spese e commissioni è approvato dalla sessione esecutiva per le CCP.

I conti annuali dell'ESMA, redatti e pubblicati conformemente all'articolo 64, paragrafo 6, riportano le entrate e le spese connesse ai compiti di cui all'articolo 44 ter, paragrafo 1.

1 bis. Il comitato esecutivo, sulla base del progetto che è stato approvato dal consiglio delle autorità di vigilanza e dalla sessione esecutiva per le CCP per le spese e le commissioni per quanto concerne i compiti e i poteri di cui all'articolo 44 ter, paragrafo 1, adotta il progetto di documento unico di programmazione per i tre esercizi finanziari successivi.

1 ter. Il progetto di documento unico di programmazione è trasmesso dal comitato esecutivo alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio.

2.    Sulla base del progetto di documento unico di programmazione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell’Unione le previsioni che ritiene necessarie relativamente all’organico e all’importo del contributo integrativo a carico del bilancio generale dell’Unione conformemente agli articoli 313 e 314 del trattato.

3.    L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo integrativo destinato all'Autorità.

4. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

5. Il comitato esecutivo notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici.»;

(165)l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il membro incaricato esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.

2. Il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1º marzo dell'esercizio successivo.

3. Il contabile dell'Autorità trasmette entro il 1º marzo dell'esercizio successivo le informazioni contabili necessarie ai fini del consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti dal contabile.

4. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

5. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 148 del regolamento finanziario, il contabile dell'Autorità redige i conti definitivi dell'Autorità. Il membro incaricato li trasmette al consiglio delle autorità di vigilanza, che formula un parere su tali conti.

6. Il contabile dell'Autorità trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio delle autorità di vigilanza, entro il 1º luglio dell'esercizio successivo al contabile della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Il contabile dell'Autorità trasmette inoltre al contabile della Commissione, entro il 1º luglio, una rendicontazione in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

7. I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

8. Entro il 30 settembre il membro incaricato invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia tale risposta anche al comitato esecutivo e alla Commissione.

9. Il membro incaricato presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.»;

(166)l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Articolo 65

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal comitato esecutivo previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione*, per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

*Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).»;

(167)all'articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applica all'Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

*Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).»;

(168)l'articolo 68 è così modificato:

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al personale dell'Autorità, compresi i membri a tempo pieno del comitato esecutivo, il presidente, il capo della sessione esecutiva per le CCP e i direttori di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini della loro applicazione.

2. Il comitato esecutivo, in accordo con la Commissione, adotta le misure di applicazione necessarie a norma delle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.»;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il comitato esecutivo adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Autorità.»;

(169)l'articolo 70 è così modificato:

   il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e tutto il personale dell’Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale conformemente all’articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.»;

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità competenti di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.»;

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Il comitato esecutivo, la sessione esecutiva per le CCP e il consiglio delle autorità di vigilanza garantiscono che le persone che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell'Autorità, compresi i funzionari e le altre persone autorizzate dal comitato esecutivo e dal consiglio delle autorità di vigilanza o designate dalle autorità competenti a tal fine, siano soggette all'obbligo del segreto professionale in maniera equivalente a quanto previsto ai precedenti paragrafi.

Lo stesso obbligo del segreto professionale si applica anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del comitato esecutivo, della sessione esecutiva per le CCP e del consiglio delle autorità di vigilanza e che partecipano alle attività dell'Autorità.»;

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell'Unione applicabile agli istituti finanziari.»;

(170)l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) n. 2018/XXX (regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli organismi dell'UE) nell'esercizio delle sue competenze.»;

(171)all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato esecutivo adotta le disposizioni pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.»;

(172)all'articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato esecutivo decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.»;

(173)all'articolo 74, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell'Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del comitato esecutivo, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.»;

(174)è inserito il seguente articolo 75 bis:

«Articolo 75 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 35 quater e 62 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui agli articoli 35 quater e 62 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.    Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 35 quater o 62, paragrafo 2 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

(175)l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

«Articolo 76

Rapporti con il CESR

L'Autorità succede giuridicamente al CESR. Entro la data d'istituzione dell'Autorità, tutto l'attivo e il passivo e tutte le operazioni del CESR rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all'Autorità. Il CESR redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CESR e dalla Commissione.»;

(176)è inserito un nuovo articolo 77 bis:

«Articolo 77 bis

Disposizioni transitorie

I compiti e la posizione del direttore esecutivo, nominato in conformità del regolamento n. 1095/2010 modificato da ultimo dalla direttiva 2014/51/UE e in carica il [UP: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], terminano in tale data.

I compiti e la posizione del presidente, nominato in conformità del regolamento n. 1095/2010 modificato da ultimo dalla direttiva 2014/51/UE e in carica il [UP: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], continuano fino alla scadenza.

I compiti e la posizione dei membri del consiglio di amministrazione, nominati in conformità del regolamento n. 1095/2010 modificato da ultimo dalla direttiva 2014/51/UE e in carica il [UP: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], terminano in tale data.».

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital

Il regolamento (UE) n. 345/2013 è così modificato:

1)l'articolo 2 è così modificato:

al paragrafo 1, la lettera c) è soppressa;

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    Gli articoli da 3 a 6, l'articolo 12, l'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e i), gli articoli da 14 bis a 19, da 19 bis a 19 quater, l'articolo 20, gli articoli da 20 bis a 20 quater, l'articolo 21, gli articoli da 21 bis a 21 quinquies e l'articolo 25 del presente regolamento si applicano ai gestori di organismi d'investimento collettivo autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE che gestiscono portafogli di fondi per il venture capital qualificati e intendono usare la denominazione "EuVECA" per la commercializzazione di tali fondi nell'Unione.»;

all'articolo 3, il primo comma è modificato come segue:

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)    "autorità competente": qualsiasi autorità competente di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere f) e h), della direttiva 2011/61/UE;»;

la lettera n) è soppressa;

all’articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri da utilizzare per valutare se i gestori di fondi per il venture capital qualificati rispettano gli obblighi che gli incombono a norma del paragrafo 1, lettere da a) a g), al fine di garantire la coerenza con l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.    La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 25 che specificano i requisiti per la delega di funzioni di cui al paragrafo 2, garantendo la coerenza con i requisiti applicabili alla delega di funzioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2011/61/UE.»;

l'articolo 10 è così modificato:

nella seconda e nell’ultima frase del paragrafo 3, i termini «l'autorità competente dello Stato membro d'origine» sono sostituiti dal termine «l’ESMA»;

al paragrafo 5, i termini «l'autorità competente dello Stato membro d'origine» sono sostituiti dal termine «l’ESMA»;

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le risorse umane e tecniche adeguate e necessarie alla corretta gestione dei fondi per il venture capital qualificati di cui al paragrafo 1.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le regole e le procedure per la valutazione delle attività di cui al paragrafo 1 al fine di garantire coerenza con i requisiti applicabili alla valutazione delle attività di cui all'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

l'articolo 12 è così modificato:

al paragrafo 1, nella prima frase del primo comma, i termini «all'autorità competente dello Stato membro d'origine» sono sostituiti dai termini «all’ESMA»;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.    Su richiesta l’ESMA mette tempestivamente a disposizione delle autorità competenti le informazioni raccolte ai sensi del presente articolo.»;

l'articolo 14 è così modificato:

il paragrafo 1 è così modificato:

i)    nel testo introduttivo, i termini «le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine» sono sostituiti dal termine «l’ESMA»;

ii)    è inserita la seguente lettera -a):

«-a)lo Stato membro in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha la sede legale»;

iii)    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)l'identità e il domicilio dei fondi per il venture capital qualificati le cui quote o azioni saranno commercializzate e le rispettive strategie di investimento»;

nel testo introduttivo del paragrafo 2, i termini «l'autorità competente dello Stato membro d'origine» sono sostituiti dal termine «l’ESMA»;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.    L'ESMA informa tutti i seguenti soggetti in merito alla registrazione del gestore di cui al paragrafo 1 quale gestore di un fondo per il venture capital qualificato al più tardi due mesi dopo aver fornito tutte le informazioni di cui a tale paragrafo:

a)    il gestore di cui al paragrafo 1;

b)    le autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera -a);

c)    le autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera d).»;

   il paragrafo 6 è così modificato:

i)    nel primo comma, i termini «all'autorità competente dello Stato membro d'origine» sono sostituiti dal termine «all'ESMA»;

ii)    il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui l’ESMA si opponga alle modifiche di cui al primo comma, ne informa il gestore del fondo per il venture capital qualificato entro due mesi dalla notifica di tali modifiche e illustra i motivi dell’obiezione. Le modifiche di cui al primo comma possono essere attuate soltanto a condizione che l’ESMA non sollevi obiezioni alle modifiche entro tale periodo.»;

   i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l'onorabilità e l'esperienza sufficienti di cui al paragrafo 2, lettera a).

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, comprese le informazioni da fornire per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera a).

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo, primo comma, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

L'articolo 14 bis è così modificato:

nel testo introduttivo del paragrafo 2, i termini «all'autorità competente del fondo per il venture capital qualificato» sono sostituiti dal termine «all'ESMA»;

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.    Ai fini della valutazione di una domanda di registrazione a norma del paragrafo 1, l'ESMA chiede all'autorità competente del gestore che presenta la domanda se il fondo di venture capital qualificato rientri nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del gestore di gestire organismi di investimento collettivo e se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a).

L'ESMA può richiedere chiarimenti e informazioni per quanto riguarda la documentazione e le informazioni fornite a norma del primo comma.

L'autorità competente del gestore fornisce una risposta entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento di una richiesta presentata dall'ESMA a norma del primo o del secondo comma.»;

al paragrafo 5, i termini «l'autorità competente del fondo per il venture capital qualificato» sono sostituiti dal termine «l'ESMA»;

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.    L'ESMA informa tutti i seguenti soggetti in merito alla registrazione di un fondo quale fondo per il venture capital qualificato entro due mesi da quando i gestori di tali fondi hanno fornito tutta la documentazione di cui al paragrafo 2:

a)    il gestore di cui al paragrafo 1;

b)    le autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera -a);

c)    le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d);

d)    le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 2, lettera d);»;

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo, primo comma, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

i paragrafi 9 e 10 sono soppressi;

l'articolo 14 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 14 ter

L’ESMA comunica ogni decisione di rifiuto di registrazione di un gestore di cui all’articolo 14 o di un fondo di cui all’articolo 15 bis ai gestori di cui a tali articoli.»;

è inserito il seguente articolo 14 quater:

«Articolo 14 quater

1.    Fatto salvo l'articolo 20, l'ESMA revoca la registrazione di un EuVECA se il gestore di detto EuVECA soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)    il gestore ha espressamente rinunciato all'autorizzazione o non l'ha utilizzata entro sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata;

b)    il gestore ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)    l'EuVECA non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione.

2.    La revoca dell’autorizzazione ha efficacia immediata in tutta l’Unione.»;

all'articolo 15, i termini «le autorità competenti dello Stato membro di origine» sono sostituiti dal termine «l'ESMA»;

l'articolo 16 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.    L’ESMA notifica alle autorità competenti di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 14 bis, paragrafo 6, ogni registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato, ogni aggiunta o cancellazione dal registro di un fondo di venture capital qualificato e ogni aggiunta o cancellazione dall’elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare i fondi.»;

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.    Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

l'articolo 16 bis è soppresso;

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1.    L’ESMA assicura che il presente regolamento sia applicato su base continuativa.

2.    Per i gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'ESMA vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

3.    Per i gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'ESMA vigila sulla conformità con le norme stabilite nelle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e i requisiti pertinenti della direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda il fondo di venture capital qualificato.

L'ESMA è responsabile della vigilanza sulla conformità del fondo per il venture capital qualificato con gli obblighi di cui al regolamento e ai documenti costitutivi del fondo.

4.    Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, l'ESMA applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.

5.    Le autorità competenti controllano che gli organismi di investimento collettivo stabiliti o commercializzati nei loro territori non utilizzino la denominazione "EuVECA" o non diano a intendere che sono un EuVECA a meno che non siano registrati ai sensi del presente regolamento.

Se un'autorità competente ritiene che un organismo di investimento collettivo utilizzi la denominazione "EuVECA", o dia ad intendere che si tratta di un EuVECA senza essere stato registrato a norma del presente regolamento, ne informa prontamente l'ESMA.»;

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

I poteri conferiti dagli articoli da 19 bis a 19 quater all’ESMA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.»;

sono inseriti i seguenti articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater:

«Articolo 19 bis

1. L'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:

a) gestori di fondi per il venture capital qualificati;

b) persone coinvolte nella gestione dei fondi di venture capital qualificati;

c) terzi ai quali un gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha delegato funzioni;

d) persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con la gestione dei fondi di venture capital qualificati.

2. La semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) indica la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e) specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l'obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;

e) indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all'articolo 20 bis laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) indica la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e) indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 20 ter laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 20 bis, laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 19 ter

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati a:

a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c) convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;

d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;

e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 20 ter qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 20, qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3. Le persone di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 20 ter, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4. L’ESMA informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nazionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6. Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:

a)    l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 3;

b)    che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

7. Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19 quater

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali professionali delle persone di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1.

2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali delle persone soggette a un'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 19 ter, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ESMA avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, dopo avere informato l’autorità competente pertinente, l’ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l’autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.

4. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 20 ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione.

5. Le persone di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, si sottopongono alle ispezioni in loco disposte con una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 20 ter, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

6. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. I funzionari di detta autorità competente possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

7. L’ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto dei compiti d’indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 19 ter, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA quali definiti al presente articolo e all'articolo 19 ter, paragrafo 1.

8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ESMA constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

9. Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10. Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:

a)    l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 4;

b)    che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

11. Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1. Qualora constati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, che una persona ha commesso una violazione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

a) revoca della registrazione del gestore di un fondo per il venture capital qualificato o del fondo per il venture capital qualificato;

b) adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;

c) adozione di una decisione che infligge sanzioni amministrative pecuniarie;

d) emanazione di comunicazioni pubbliche.

2. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a) la durata e la frequenza della violazione;

b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

d) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

e) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

g) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

h) il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;

i) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

j) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

3. L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione delle misure.

4. La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

a)    una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;

b)    se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

c)    una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

sono inseriti i seguenti articoli 20 bis, 20 ter e 20 quater:

«Articolo 20 bis

1. Qualora, conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni di cui al paragrafo 2, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA sta ha agito deliberatamente per commetterla.

2. L'elenco delle violazioni di cui al paragrafo 1 è il seguente:

a)    mancato adempimento delle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio, in violazione dell'articolo 5;

b)    commercializzazione, in violazione dell'articolo 6, delle quote e delle azioni di un fondo per il venture capital qualificato a investitori non idonei;

c)    utilizzo della denominazione "EuVECA" senza essere registrati conformemente all’articolo 14, o senza avere registrato un organismo d’investimento collettivo a norma dell’articolo 14 bis;

d)    utilizzo della denominazione "EuVECA" per la commercializzazione di fondi che non sono stabiliti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), punto iii);

e)    ottenere la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell'articolo 14 o dell'articolo 14 bis;

f)    non agire onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’esercizio delle proprie attività, in violazione dell’articolo 7, primo comma, lettera a);

g)    mancata applicazione di politiche e procedure appropriate atte a prevenire pratiche scorrette in violazione dell’articolo 7, primo comma, lettera b);

h)    ripetuto inadempimento delle disposizioni di cui all'articolo 12 relative alla relazione annuale;

i)    ripetuto inadempimento dell'obbligo di informare gli investitori ai sensi dell'articolo 13.

3. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno 500 000 EUR e non supera i 5 milioni di EUR per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a i).

4. Per determinare il livello della sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

5. In deroga al paragrafo 3, qualora una persona abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

Se l'azione o omissione di una persona costituisce più di una violazione di cui al paragrafo 2, si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente al paragrafo 4 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 20 ter

1. L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

a) una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b);

b) una persona di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1:

i)a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 19 bis;

ii)a sottoporsi a un'indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 19 ter;

iii)a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta con una decisione adottata a norma dell'articolo 19 quater.

2. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.

Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.

Articolo 20 quater

1. L'ESMA comunica al pubblico eventuali sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni reiterate imposte ai sensi degli articoli 20 bis e 20 ter, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 20 bis e 20 ter sono di natura amministrativa.

3. Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 20 bis e 20 ter costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.»;

gli articoli 21 e 21 bis sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 21

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di approvazione del prospetto cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.

2. Il funzionario incaricato di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA un fascicolo completo contenente le sue conclusioni.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 19 bis e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 19 ter e 19 quater.

4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nell’ambito delle attività di vigilanza.

5. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini.

7. Nel momento in cui il fascicolo con le sue conclusioni viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8. In base al fascicolo contenente le conclusioni dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 20 ter, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, e in caso affermativo adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 20.

9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

10. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 25 entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore] al fine di specificare le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.

11. L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 21 bis

1. Prima di adottare qualsiasi decisione a norma degli articoli 20, 20 bis e 20 ter, l'ESMA consente alle persone oggetto del procedimento di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente a norma dell'articolo 20 al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ESMA.»;

sono inseriti i seguenti articoli 21 ter, 21 quater e 21 quinquies:

«Articolo 21 ter

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione reiterata.»;

Articolo 21 quater

1. L'ESMA impone ai gestori di fondi per il venture capital qualificati il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la registrazione dell'autorizzazione e la vigilanza dei gestori di fondi per il venture capital qualificati e dei fondi per il venture capital qualificati nonché per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere compiti a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 21 quinquies.

2. L'importo di una commissione individuale imposta a un determinato gestore di un fondo per il venture capital qualificato copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue attività in relazione alla registrazione e alla vigilanza permanente di un gestore di fondi per il venture capital qualificati e di un fondo per il venture capital qualificato. Esso è proporzionato alle attività gestite dal fondo per il venture capital qualificato interessato o, se del caso, ai fondi propri del gestore del fondo di venture capital qualificato.

3. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 25 entro il [UP: inserire data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore] per specificare il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 21 quinquies

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 19 bis e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell'articolo 19 ter e dell'articolo 19 quater.

In deroga al primo comma, la registrazione ai sensi degli articoli 14 e 14 bis non può essere delegata.

2. Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l'ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo a:

a) la portata del compito da delegare;

b) i tempi di esecuzione del compito; e

c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA stessa.

3. L'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.

4. L'ESMA riesamina le deleghe concesse in conformità del paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5. La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell’ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata.»;

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 10, e all'articolo 21 quater, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [UP: inserire la data di entrata in vigore].

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 10, e all'articolo 21 quater, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.    

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 21, paragrafo 10, e dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

l'articolo 26 è così modificato:

al paragrafo 1,

i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) sull'efficacia, la proporzionalità e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste ai sensi del presente regolamento;»;

ii) è aggiunta la seguente lettera k):

«k)    su una valutazione del ruolo dell’ESMA, i suoi poteri di indagine, la delega di compiti alle autorità competenti e l’efficacia delle misure di vigilanza adottate.»;

al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) entro il [UP: inserire la data corrispondente a 84 mesi dopo l’entrata in vigore] per quanto riguarda le lettere f) e k).»;

è inserito il seguente articolo 27 bis:

«Articolo 27 bis

1.     Tutte le competenze e i compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fondi per il venture capital qualificati conferiti alle autorità competenti cessano il [UP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore]. Queste stesse competenze e compiti sono assunti dall'ESMA alla stessa data.

2. Tutti i fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fondi per il venture capital qualificati, compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall'ESMA alla data di cui al paragrafo 1.

Tuttavia una domanda di registrazione ricevuta dalle autorità competenti prima del [UP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo l’entrata in vigore] non è trasferita all’ESMA e la decisione di registrare o rifiutare la registrazione è presa dall’autorità competente.

3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all'ESMA dai fondi per il venture capital qualificati quanto prima e in ogni caso. Le stesse autorità competenti forniscono all'ESMA tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all'applicazione della normativa nel settore dei fondi per il venture capital qualificati possa avvenire in modo efficace ed efficiente.

4. L'ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte dalle autorità competenti di cui sopra in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.

5. Tutte le registrazioni di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato o di un fondo per il venture capital qualificato concesse dall'autorità competente di cui al paragrafo 1 restano valide dopo il trasferimento delle competenze all'ESMA.».

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

Il regolamento (UE) n. 346/2013 è così modificato:

1)l'articolo 2 è così modificato:

al paragrafo 1, la lettera c) è soppressa;

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    Gli articoli da 3 a 6, gli articoli 10 e 13, l'articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e f), gli articoli da 15 bis a 20, da 20 bis a 20 quater, l'articolo 21, gli articoli da 21 bis a 21 quater, l'articolo 22, gli articoli da 22 bis a 22 quinquies e l'articolo 26 del presente regolamento si applicano ai gestori di organismi d'investimento collettivo autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE che gestiscono portafogli di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e intendono usare la denominazione "EuSEF" per la commercializzazione di tali fondi nell'Unione.»;

all'articolo 3, il primo comma è modificato come segue:

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)    "autorità competente": qualsiasi autorità competente di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere f) e h), della direttiva 2011/61/UE;»;

la lettera n) è soppressa;

all’articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri da utilizzare per valutare se i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale rispettano gli obblighi che gli incombono a norma del paragrafo 1, lettere da a) a g), al fine di garantire la coerenza con l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.    La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 26 che specificano i requisiti per la delega di funzioni di cui al paragrafo 2, garantendo la coerenza con i requisiti applicabili alla delega di funzioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2011/61/UE.»;

l'articolo 11 è così modificato:

nella seconda e nell’ultima frase del paragrafo 3, i termini «l'autorità competente dello Stato membro d'origine» sono sostituiti dal termine «l’ESMA»;

al paragrafo 5, i termini «l'autorità competente dello Stato membro d'origine» sono sostituiti dal termine «l’ESMA»;

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le risorse umane e tecniche adeguate e necessarie alla corretta gestione dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale di cui al paragrafo 1.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

all'articolo 12 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le regole e le procedure per la valutazione delle attività di cui al paragrafo 1 al fine di garantire coerenza con i requisiti applicabili alla valutazione delle attività di cui all'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

l'articolo 13 è così modificato:

al paragrafo 1, nella prima frase del primo comma, i termini «all'autorità competente dello Stato membro d'origine» sono sostituiti dal termine «all’ESMA»;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.    Su richiesta l’ESMA mette tempestivamente a disposizione delle autorità competenti le informazioni raccolte ai sensi del presente articolo.»;

l'articolo 15 è così modificato:

il paragrafo 1 è così modificato:

i)    nel testo introduttivo, i termini «le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine» sono sostituiti dal termine «l’ESMA»;

ii)    è inserita la seguente lettera -a):

«-a)lo Stato membro in cui il gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale ha la sede legale»;

iii)    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)    l’identità e il domicilio dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento;»;

   nel testo introduttivo del paragrafo 2, i termini «l'autorità competente dello Stato membro d'origine» sono sostituiti dal termine «l'ESMA»;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.    L'ESMA informa tutti i seguenti soggetti in merito alla registrazione del gestore di cui al paragrafo 1 quale gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale al più tardi due mesi dopo aver fornito tutte le informazioni di cui a tale paragrafo:

a)    il gestore di cui al paragrafo 1;

b)    le autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera -a);

c)    le autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera d).»;

   il paragrafo 6 è così modificato:

i)    nel primo comma, i termini «all'autorità competente dello Stato membro d'origine» sono sostituiti dal termine «all'ESMA»;

ii)    il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui l’ESMA si opponga alle modifiche di cui al primo comma, ne informa il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale entro due mesi dalla notifica di tali modifiche e illustra i motivi dell’obiezione. Le modifiche di cui al primo comma possono essere attuate soltanto a condizione che l’ESMA non sollevi obiezioni alle modifiche entro tale periodo.»;

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l'onorabilità e l'esperienza sufficienti di cui al paragrafo 2, lettera a).

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, comprese le informazioni da fornire per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera a).

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo, primo comma, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

l'articolo 15 bis è così modificato:

nel testo introduttivo del paragrafo 2, i termini «all'autorità competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale» sono sostituiti dal termine «all'ESMA»;

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.    Ai fini della valutazione di una domanda di registrazione a norma del paragrafo 1, l'ESMA chiede all'autorità competente del gestore che presenta la domanda se il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale rientri nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del gestore di gestire organismi di investimento collettivo e se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a).

L'ESMA può richiedere chiarimenti e informazioni per quanto riguarda la documentazione e le informazioni fornite a norma del primo comma.

L'autorità competente del gestore fornisce una risposta entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento di una richiesta presentata dall'ESMA a norma del primo o del secondo comma.»;

al paragrafo 5, i termini «l'autorità competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale» sono sostituiti dal termine «l'ESMA»;

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.    L'ESMA informa tutti i seguenti soggetti in merito alla registrazione di un fondo quale fondo qualificato per l'imprenditoria sociale entro due mesi da quando i gestori di tali fondi hanno fornito tutta la documentazione di cui al paragrafo 2:

a)il gestore di cui al paragrafo 1;

b)le autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera -a);

c)le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d);

d)le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera d).»";

al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le informazioni da fornire a norma del paragrafo 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

   i paragrafi 9 e 10 sono soppressi;

l'articolo 15 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 15 ter

L'ESMA comunica ogni decisione di rifiuto di registrazione di un gestore di cui all'articolo 15 o di un fondo di cui all'articolo 15 bis ai gestori di cui a tali articoli.»;

è inserito il seguente articolo 15 quater:

«Articolo 15 quater

1.    Fatto salvo l'articolo 21, l'ESMA revoca la registrazione di un EuSEF se il gestore di detto EuSEF soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)    il gestore ha espressamente rinunciato all'autorizzazione o non l'ha utilizzata entro sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata;

b)    il gestore ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)    l'EuSEF non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione.

2.    La revoca dell’autorizzazione ha efficacia immediata in tutta l’Unione.»;

all'articolo 16, i termini «le autorità competenti dello Stato membro di origine» sono sostituiti dal termine «l'ESMA»;

l'articolo 17 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.    L'ESMA notifica alle autorità competenti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 15 bis, paragrafo 6, ogni registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, ogni aggiunta o cancellazione dal registro di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e ogni aggiunta o cancellazione dall'elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale intende commercializzare i fondi.»;

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.    Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

l'articolo 17 bis è soppresso;

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

1.    L’ESMA assicura che il presente regolamento sia applicato su base continuativa.

2.    Per i gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'ESMA vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

3.    Per i gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'ESMA vigila sulla conformità con le norme stabilite nelle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e i requisiti pertinenti della direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

L'ESMA è responsabile della vigilanza sulla conformità del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale con gli obblighi di cui al regolamento e ai documenti costitutivi del fondo.

4.    Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, l'ESMA applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.

5.    Le autorità competenti controllano che gli organismi di investimento collettivo stabiliti o commercializzati nei loro territori non utilizzino la denominazione "EuSEF" o non diano a intendere che sono un EuSEF a meno che non siano registrati ai sensi del presente regolamento.

Se un'autorità competente ritiene che un organismo di investimento collettivo utilizzi la denominazione "EuSEF", o dia ad intendere che si tratta di un EuSEF senza essere stato registrato a norma del presente regolamento, ne informa prontamente l'ESMA.»;

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

I poteri conferiti dagli articoli da 20 bis a 20 quater all'ESMA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.»;

sono inseriti i seguenti articoli 20 bis, 20 ter e 20 quater:

«Articolo 20 bis

1. L'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:

a) gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale;

b) persone coinvolte nella gestione dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale;

c) terzi ai quali un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale ha delegato funzioni;

d) persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con la gestione dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale.

2. La semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) indica la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e) specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l'obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;

f) indicare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria imposta conformemente all'articolo 21 bis laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) indica la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e) indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 21 ter laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 21 bis, laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. L’ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 20 ter

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati a:

a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c) convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;

d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;

e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 21 ter qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21, qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3. Le persone di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 21 ter, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4. L’ESMA informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nazionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6. Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:

a)    l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 3;

b)    che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 20 quater

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso tutti i locali professionali delle persone di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 1.

2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette a un'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 20 ter, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ESMA avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, dopo avere informato l’autorità competente pertinente, l’ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l’autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.

4. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 21 ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione.

5. Le persone di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 1, si sottopongono alle ispezioni in loco disposte con una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 21 ter, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

6. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. I funzionari di detta autorità competente possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

7. L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto dei compiti d'indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 20 ter, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA quali definiti al presente articolo e all'articolo 20 ter, paragrafo 1.

8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ESMA constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

9. Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10. Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:

a)    l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 4;

b)    che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

11. Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

1. Qualora constati, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, che una persona ha commesso una violazione di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

a) revoca della registrazione del gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;

b) adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;

c) adozione di una decisione che infligge sanzioni amministrative pecuniarie;

d) emanazione di comunicazioni pubbliche.

2. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a) la durata e la frequenza della violazione;

b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

d) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

e) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

g) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

h) il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;

i) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

j) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

3. L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione delle misure.

4. La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

a)    una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;

b)    se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

c)    una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

sono inseriti i seguenti articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater:

«Articolo 21 bis

1. Qualora, conformemente all'articolo 22, paragrafo 8, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni di cui al paragrafo 2, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA sta ha agito deliberatamente per commetterla.

3. L'elenco delle violazioni di cui al paragrafo 1 è il seguente:

a)    mancato adempimento delle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio, in violazione dell'articolo 5;

b)    commercializzazione, in violazione dell'articolo 6, delle quote e delle azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale a investitori non idonei;

c)    utilizzo della denominazione "EuSEF" senza essere registrati conformemente all'articolo 15, o senza avere registrato un organismo d'investimento collettivo a norma dell'articolo 15 bis;

d)    utilizzo della denominazione "EuSEF" per la commercializzazione di fondi che non sono stabiliti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), punto iii);

e)    ottenere la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell'articolo 15 o dell'articolo 15 bis;

f)    non agire onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’esercizio delle proprie attività, in violazione dell’articolo 7, primo comma, lettera a);

g)    mancata applicazione di politiche e procedure appropriate atte a prevenire pratiche scorrette in violazione dell’articolo 7, primo comma, lettera b);

h)    ripetuto inadempimento delle disposizioni di cui all'articolo 13 relative alla relazione annuale;

i)    ripetuto inadempimento dell'obbligo di informare gli investitori ai sensi dell'articolo 14.

3. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno 500 000 EUR e non supera i 5 milioni di EUR per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a i).

4. Per determinare il livello della sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

5. In deroga al paragrafo 3, qualora una persona abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

6. Se l'azione o omissione di una persona costituisce più di una violazione di cui al paragrafo 2, si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente al paragrafo 4 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 21 ter

1. L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

a) una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b);

b) una persona di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 1:

i)a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 20 bis;

ii)a sottoporsi a un'indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 20 ter;

iii)a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta con una decisione adottata a norma dell'articolo 20 quater.

2. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.

Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.

Articolo 21 quater

1. L'ESMA comunica al pubblico le sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte ai sensi degli articoli 21 bis e 21 ter, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 21 bis e 21 ter sono di natura amministrativa.

3. Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 21 bis e 21 ter costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.»;

gli articoli 22 e 22 bis sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 22

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di approvazione del prospetto cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.

2. Il funzionario incaricato di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA un fascicolo completo contenente le sue conclusioni.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 20 bis e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 20 ter e 20 quater.

4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nell’ambito delle attività di vigilanza.

5. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini.

7. Nel momento in cui il fascicolo con le sue conclusioni viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8. In base al fascicolo contenente le conclusioni dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 21 ter, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2, e in caso affermativo adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 21.

9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

10. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 26 entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore] al fine di specificare le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.

11. L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 22 bis

1. Prima di adottare qualsiasi decisione a norma degli articoli 21, 21 bis e 21 ter, l'ESMA consente alle persone oggetto del procedimento di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2. Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente a norma dell'articolo 21 al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

3. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.»;

sono inseriti i seguenti articoli 22 ter, 22 quater e 22 quinquies:

«Articolo 22 ter

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione reiterata.»;

Articolo 22 quater

1. L'ESMA impone ai gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la registrazione dell'autorizzazione e la vigilanza dei gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale nonché per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere compiti a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 22 quinquies.

2. L'importo di una commissione individuale imposta a un determinato gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue attività in relazione alla registrazione e alla vigilanza permanente del gestore di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale. Esso è proporzionato alle attività gestite dal fondo qualificato per l'imprenditoria sociale interessato o, se del caso, ai fondi propri del gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

3. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 26 entro il [UP: inserire data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore] per specificare il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 22 quinquies

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 20 bis e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell'articolo 20 ter e 20 quater.

In deroga al primo comma, la registrazione ai sensi degli articoli 15 e 15 bis non può essere delegata.

2. Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l'ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo a:

a) la portata del compito da delegare;

b) i tempi di esecuzione del compito; e

c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA stessa.

3. L'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 3.

4. L'ESMA riesamina le deleghe concesse in conformità del paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5. La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell’ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata.»;

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 10, e all'articolo 22 quater, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [UP: inserire la data di entrata in vigore].

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 10, e all'articolo 22 quater, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.    

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 10, e dell'articolo 22 quater, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

l'articolo 27 è così modificato:

al paragrafo 1,

i) è aggiunta la seguente lettera n):

«n) sull'efficacia, la proporzionalità e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste ai sensi del presente regolamento;»;

ii) è aggiunta la seguente lettera o):

«o)    su una valutazione del ruolo dell’ESMA, i suoi poteri di indagine, la delega di compiti alle autorità competenti e l’efficacia delle misure di vigilanza adottate.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) entro il [UP: inserire la data corrispondente a 84 mesi dopo l’entrata in vigore] per quanto riguarda le lettere n) e o).»;

è inserito il seguente articolo 28 bis:

«Articolo 28 bis

1.    Tutte le competenze e i compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale conferiti alle autorità competenti cessano il [UP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore]. Queste stesse competenze e compiti sono assunti dall'ESMA alla stessa data.

2. Tutti i fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall'ESMA alla data di cui al paragrafo 1.

Tuttavia una domanda di registrazione ricevuta dalle autorità competenti prima del [UP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo l’entrata in vigore] non è trasferita all’ESMA e la decisione di registrare o rifiutare la registrazione è presa dall’autorità competente.

3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all'ESMA dai fondi qualificati per l'imprenditoria sociale quanto prima e in ogni caso. Le stesse autorità competenti forniscono all'ESMA tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all'applicazione della normativa nel settore dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale possa avvenire in modo efficace ed efficiente.

4. L'ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte dalle autorità competenti di cui sopra in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.

5. Tutte le registrazioni di un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale concesse dall'autorità competente di cui al paragrafo 1 restano valide dopo il trasferimento delle competenze all'ESMA.

».

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari

Il regolamento (UE) n. 600/2104 è così modificato:

l'articolo 1 è così modificato:

al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):

«g) l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.»;

all'articolo 1, è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis. Gli articoli 40 e 42 si applicano anche alle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e alle società di investimento di OICVM autorizzate a norma della direttiva 2009/65/CE e ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati a norma della direttiva 2011/61/UE.»;

l'articolo 2, punto 1, è modificato come segue:

i punti 34, 35 e 36 sono sostituiti dai seguenti:

«34)    "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": soggetto autorizzato ai sensi delle disposizioni del presente regolamento a pubblicare le segnalazioni delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e 21;

35) "fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione" o "CTP": soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a fornire il servizio di raccolta, presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA, delle segnalazioni delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 20 e 21 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario;

36) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni alle autorità competenti o all'ESMA per conto delle imprese di investimento;»

è inserito il seguente punto 36 bis:

«36 bis) "fornitori di servizi di comunicazione dati": persone di cui ai punti da 34 a 36 e persone di cui all'articolo 38 bis e all'articolo 27 bis, paragrafo 2;»

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli

1. Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione e i regimi relativi all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 11, agli articoli da 14 a 21 e all'articolo 32, che sono applicabili agli strumenti finanziari e per determinare se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, l'ESMA e le autorità competenti possono chiedere informazioni:

a) alle sedi di negoziazione;

b) agli APA; e

c) ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione.

2. Le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione conservano tutti i dati necessari per un periodo sufficiente.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare il contenuto e la frequenza delle richieste di dati, i formati e i termini entro cui le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione sono tenuti a rispondere alle richieste di dati di cui al paragrafo 1, il tipo di dati che devono essere conservati e il periodo minimo durante il quale le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione sono tenuti a conservare i dati per poter dare seguito a dette richieste, ai sensi del paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Obbligo di segnalare le operazioni

1.    Le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari comunicano in modo completo e accurato i dettagli di tali operazioni all'ESMA il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente.

L'ESMA rende accessibili alle autorità competenti tutte le informazioni comunicate a norma del presente articolo.

2.    L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica:

a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;

b) agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e

c) agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

L'obbligo si applica alle operazioni relative agli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a c) indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate in una sede di negoziazione o meno.

3.    Le segnalazioni comprendono in particolare i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione dei clienti per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione, un elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici all'interno dell'impresa di investimento responsabili della decisione di investimento e dell'esecuzione dell'operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare la deroga applicabile in virtù della quale è stata effettuata la transazione, nonché i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate, e un elemento di identificazione per individuare vendite allo scoperto quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 con riferimento a titoli azionari e a strumenti di debito sovrano nell'ambito di applicazione degli articoli 12, 13 e 17 di tale regolamento. Per le operazioni non effettuate in una sede di negoziazione, le segnalazioni includono un elemento di identificazione delle tipologie di operazioni conformemente alle misure da adottare ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 21, paragrafo 5, lettera a). Per gli strumenti derivati su merci, le segnalazioni indicano se l'operazione riduce il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.

4.    Le imprese di investimento che trasmettono ordini includono nella trasmissione di un determinato ordine le informazioni specificate ai paragrafi 1 e 3. Invece di includere le informazioni di cui sopra al momento di trasmettere gli ordini, un'impresa di investimento può scegliere di segnalare l'ordine trasmesso, se è stato eseguito, come un'operazione, conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 1. In tal caso l'impresa di investimento dichiara, nella segnalazione dell'operazione, che questa riguarda un ordine trasmesso.

5.    Il gestore di una sede di negoziazione segnala le informazioni sulle operazioni in strumenti negoziati sulla propria piattaforma che sono stati eseguiti tramite i propri sistemi da un'impresa alla quale non si applica il presente regolamento conformemente ai paragrafi 1 e 3.

6.    Nel segnalare l'elemento di identificazione dei clienti di cui ai paragrafi 3 e 4, le imprese di investimento utilizzano l'identificativo della persona giuridica stabilito al fine di identificare i clienti che sono persone giuridiche.

Entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore] l'ESMA elabora orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, atti a garantire che l'applicazione degli identificativi delle persone giuridiche all'interno dell'Unione sia conforme alle norme internazionali, in particolare quelle stabilite dal Consiglio per la stabilità finanziaria.

7.    Le segnalazioni sono effettuate all'ESMA dalla stessa impresa di investimento, da un meccanismo di segnalazione autorizzato che opera per suo conto o dalla sede di negoziazione tramite il cui sistema viene conclusa l'operazione, conformemente ai paragrafi 1, 3 e 9.

Le imprese di investimento sono responsabili della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle segnalazioni all'ESMA.

In deroga a tale responsabilità, qualora un'impresa di investimento comunichi le informazioni riguardanti tali operazioni mediante un ARM che agisce per suo conto o una sede di negoziazione, l'impresa di investimento non è responsabile per le mancanze, attribuibili all'ARM o alla sede di negoziazione, riguardanti la completezza, l'esattezza e la tempestiva trasmissione delle segnalazioni. In tali casi e a norma dell'articolo 66, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, l'ARM o la sede di negoziazione sono responsabili per tali mancanze.

Le imprese di investimento devono comunque adottare misure ragionevoli per verificare la completezza, l'esattezza e la puntualità delle segnalazioni relative alle operazioni che sono state presentate per loro conto.

Lo Stato membro d'origine prescrive che la sede di negoziazione, al momento di effettuare segnalazioni per conto dell'impresa di investimento, adotti efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l'autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni mantenendo in ogni momento la natura confidenziale dei dati. Lo Stato membro d'origine prescrive che la sede di negoziazione mantenga risorse adeguate e si doti di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

I sistemi di riscontro o segnalazione delle operazioni, compresi i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti a norma del titolo VI del regolamento (UE) n. 648/2012, possono essere approvati dall'ESMA come ARM, al fine di trasmettere segnalazioni di operazioni all'ESMA conformemente ai paragrafi 1, 3 e 9.

Se le operazioni sono state segnalate a un repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 che è approvato come un ARM e qualora tali segnalazioni contengano le informazioni richieste a norma dei paragrafi 1, 3 e 9 e siano trasmesse all'ESMA dal repertorio di dati sulle negoziazioni entro i termini di cui al paragrafo 1, l'obbligo dell'impresa di investimento di cui al paragrafo 1 si ritiene assolto.

Qualora vi siano errori o omissioni nelle segnalazioni delle operazioni, l'ARM, l'impresa di investimento o la sede di negoziazione che comunica l'operazione corregge le informazioni e trasmette all'ESMA la segnalazione corretta.

8.    Quando, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, le segnalazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all'ESMA, questa trasmette le informazioni in questione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, a meno che queste ultime decidano di non voler ricevere tali informazioni.

9.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) gli standard e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare ai sensi dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i metodi e i dispositivi volti a segnalare le operazioni finanziarie, nonché la forma e il contenuto di tali segnalazioni;

b) i criteri per definire un mercato importante conformemente al paragrafo 1;

c) i riferimenti degli strumenti finanziari acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente, l'elemento di identificazione dei clienti per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione, l'elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici in seno all'impresa responsabile della decisione di investimento e dell'esecuzione dell'operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare la deroga applicabile in virtù della quale è stata effettuata la transazione, i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate, le modalità di esecuzione dell'operazione, i campi di dati necessari per il trattamento e l'analisi delle segnalazioni delle operazioni ai sensi del paragrafo 3; e

d) l'elemento di identificazione per individuare vendite allo scoperto di titoli azionari e di debito sovrano di cui al paragrafo 3;

e) le categorie di strumenti finanziari pertinenti da segnalare ai sensi del paragrafo 2;

f) le condizioni alle quali gli identificativi delle persone giuridiche sono sviluppati, attribuiti e conservati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6, e le condizioni alle quali tali identificativi delle persone giuridiche sono utilizzati dalle imprese di investimento al fine di fornire, conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5, gli elementi di identificazione dei clienti nelle segnalazioni relative alle operazioni che esse sono tenute a stabilire a norma del paragrafo 1;

g) l'applicazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni a succursali di imprese di investimento;

h) che cosa costituisce un'operazione e l'esecuzione di un'operazione ai fini del presente articolo;

i) quando si intende che l'impresa di investimento ha trasmesso un ordine ai fini del paragrafo 4.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

10.    Entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore] l'ESMA presenta una relazione alla Commissione in merito al funzionamento del presente articolo, indicando in particolare la sua interazione con gli obblighi correlati in materia di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e se il contenuto e il formato delle segnalazioni relative alle operazioni, ricevute e trasmesse alle autorità competenti, consentano di monitorare compiutamente le attività delle imprese di investimento a norma dell'articolo 24 del presente regolamento. La Commissione può adottare misure per proporre eventuali modifiche a tale riguardo. La Commissione trasmette la relazione dell'ESMA al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari

1.    Per quanto riguarda gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, le sedi di negoziazione trasmettono all'ESMA dati di riferimento per l'identificazione, ai fini della segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli altri strumenti finanziari disciplinati dall'articolo 26, paragrafo 2, negoziati nel proprio sistema, ciascun internalizzatore sistematico trasmette all'ESMA dati di riferimento relativi a tali strumenti finanziari.

I dati di riferimento per l'identificazione vengono approntati per essere presentati all'ESMA in formato elettronico e standardizzato prima che abbia inizio la negoziazione dello strumento finanziario cui tali dati si riferiscono. I dati di riferimento sugli strumenti finanziari sono aggiornati ogniqualvolta registrino cambiamenti in relazione ad uno strumento finanziario. L'ESMA pubblica immediatamente tali dati di riferimento sul suo sito web. L'ESMA fornisce alle autorità competenti l'accesso immediato a tali dati di riferimento.

2.    Al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare, ai sensi dell'articolo 26, le attività delle imprese di investimento, onde garantire che esse agiscano in modo onesto, equo e professionale e atto a promuovere l'integrità del mercato, l'ESMA, dopo aver consultato le autorità competenti, adotta i dispositivi necessari a garantire che:

a) l'ESMA riceva effettivamente i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1;

b) la qualità dei dati ricevuti sia adeguata ai fini della segnalazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 26;

c) i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 siano trasmessi in modo efficiente e senza indugio alle pertinenti autorità competenti;

d) tra l'ESMA e le autorità competenti siano posti in essere meccanismi efficaci per risolvere i problemi relativi alla trasmissione o alla qualità dei dati.

3.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, inclusi i metodi e i dispositivi per la trasmissione dei dati e dei relativi aggiornamenti all'ESMA e la relativa trasmissione alle autorità competenti conformemente al paragrafo 1, nonché la forma e il contenuto di tali dati;

b) le misure tecniche necessarie in relazione ai dispositivi che l'ESMA e le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

è inserito il seguente titolo IV bis:

«TITOLO IV bis

SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI

CAPO 1

Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati

Articolo 27 bis

Requisiti per l’autorizzazione

1. La gestione di un APA, un CTP o un ARM come occupazione o attività abituale è soggetta ad autorizzazione preventiva dell'ESMA ai sensi del presente titolo.

2. Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione può anche fornire i servizi di un APA, un CTP o un ARM, previa verifica da parte dell'ESMA che l'impresa di investimento o il gestore del mercato ottemperi al presente titolo. La fornitura di tali servizi è inclusa nella loro autorizzazione.

3. L'ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati dell'Unione. Il registro è accessibile al pubblico, contiene informazioni sui servizi per i quali il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato ed è aggiornato regolarmente.

Qualora l'ESMA abbia revocato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27 quinquies, la revoca è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni.

4. I fornitori di servizi di comunicazione dati forniscono i loro servizi sotto la vigilanza dell'ESMA. L'ESMA verifica periodicamente che i fornitori di servizi di comunicazione dati ottemperino al presente titolo. L'ESMA controlla che i fornitori di servizi di comunicazione dati ottemperino in ogni momento alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione iniziale stabilite nel presente titolo.

Articolo 27 ter

Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati

1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato dall'ESMA ai fini del titolo IV bis se:

a) è una persona giuridica stabilita nell'Unione; e

b) soddisfa i requisiti stabiliti al titolo IV bis.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 specifica i servizi di comunicazione dati che il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato a fornire. Se il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato intende ampliare la propria attività aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati, esso presenta all'ESMA una richiesta di estensione di tale autorizzazione.

3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato soddisfa in ogni momento le condizioni di autorizzazione di cui al titolo IV bis. Il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato informa immediatamente l'ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di autorizzazione.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è efficace e valida per l'intero territorio dell'Unione e consente al fornitore di servizi di comunicazione dati di fornire i servizi per i quali è stato autorizzato in tutta l'Unione.

Articolo 27 quater

Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione

1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati richiedente presenta una richiesta di autorizzazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA di confermare che il fornitore di servizi di comunicazione dati abbia adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo, compreso un programma di attività che indichi, in particolare, i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa.

2. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, l'ESMA verifica se la richiesta è completa.

Se la richiesta è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il fornitore di servizi di comunicazione dati deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della richiesta, l'ESMA ne invia notifica al fornitore di servizi di comunicazione dati.

3. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta completa l'ESMA valuta la conformità del fornitore di servizi di comunicazione dati al presente titolo e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione, inviandone notifica al fornitore di servizi di comunicazione dati richiedente entro cinque giorni lavorativi.

4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:

a) le informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 6, compreso il programma di attività;

b) le informazioni da inserire nelle notifiche di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione di informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 27 sexies, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27 quinquies

Revoca dell'autorizzazione

1. L'ESMA può revocare l'autorizzazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati qualora quest'ultimo:

a) non utilizzi l'autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi precedenti;

b) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato;

d) abbia gravemente e sistematicamente violato le disposizioni del presente regolamento.

2. L'ESMA notifica immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui il fornitore di servizi di comunicazione dati è stabilito la decisione di revoca dell'autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati.

Articolo 27 sexies

Requisiti per l’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati

1. L'organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfa in ogni momento i requisiti di onorabilità, possiede sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedica tempo sufficiente ai fini dello svolgimento delle sue funzioni.

L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati. Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell'alta dirigenza nonché, sempre se necessario, sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione.

Se un gestore del mercato chiede l'autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM in virtù dell'articolo 27 quater e i membri dell'organo di gestione dell'APA, del CTP o dell'ARM sono gli stessi dell'organo di gestione del mercato regolamentato, tali membri sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui al primo comma.

2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica all'ESMA tutti i membri del proprio organo di gestione e tutte le variazioni della composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se l'entità è conforme alle disposizioni del paragrafo 1.

3. L'organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati definisce e sorveglia l'applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un'efficace e prudente gestione di un'organizzazione, comprese la separazione delle funzioni nell'organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e in modo tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei suoi clienti.

4. L'ESMA rifiuta l'autorizzazione se non è certa che le persone che dirigeranno effettivamente l'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfino i requisiti di onorabilità o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nella direzione del fornitore di servizi ne mettano a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.

5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore] per la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi ruoli e funzioni svolti dagli stessi, nonché della necessità di evitare conflitti d'interesse tra i membri dell'organo di gestione e gli utenti dell'APA, del CTP o dell'ARM.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo 2

CONDIZIONI RELATIVE AD APA, CTP E ARM

Articolo 27 septies

Requisiti organizzativi per gli APA

1. Gli APA adottano politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte dell'APA. Gli APA diffondono in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni con dati simili provenienti da altre fonti.

2. Le informazioni rese pubbliche dall’APA conformemente al paragrafo 1 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:

a) l'identificativo dello strumento finanziario;

b) il prezzo al quale è stata conclusa l'operazione;

c) il volume dell'operazione;

d) l'ora in cui è avvenuta l'operazione;

e) l'ora in cui è stata comunicata l'operazione;

f) la misura del prezzo dell'operazione;

g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l'operazione o, se l'operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice "SI" o, altrimenti, il codice "OTC";

h) se del caso, l'indicazione che l'operazione era soggetta a condizioni specifiche.

3. Gli APA adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA che opera anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.

4. Gli APA adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione. Gli APA mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

5. Gli APA si avvalgono di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni delle negoziazioni, identificare omissioni ed errori palesi e richiedere la ritrasmissione di eventuali segnalazioni errate.

6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare formati, standard di dati e modalità tecniche comuni per facilitare il consolidamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 per specificare cosa s'intenda per "condizioni commerciali ragionevoli" alle quali rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) i mezzi con i quali l'APA può conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1;

b) il contenuto delle informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1, incluse almeno le informazioni di cui al paragrafo 2 al fine di consentire la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi del presente articolo;

c) i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27 octies

Requisiti organizzativi per i CTP

1. I CTP adottano politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 6 e 20, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli.

Tali informazioni indicano quantomeno gli elementi seguenti:

a) l'identificativo dello strumento finanziario;

b) il prezzo al quale è stata conclusa l'operazione;

c) il volume dell'operazione;

d) l'ora in cui è avvenuta l'operazione;

e) l'ora in cui è stata comunicata l'operazione;

f) la misura del prezzo dell'operazione;

g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l'operazione o, se l'operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice "SI" o, altrimenti, il codice "OTC";

h) se applicabile, il fatto che un algoritmo informatico in seno all'impresa di investimento è all'origine della decisione di investimento e dell'esecuzione dell'operazione;

i) se del caso, l'indicazione che l'operazione era soggetta a condizioni specifiche;

j) in caso di esenzione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), dall'obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, un segnale che indichi a quale di tali esenzioni era soggetta l'operazione.

Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte del CTP. I CTP sono in grado di diffondere in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato facilmente accessibile e utilizzabile da parte dei partecipanti al mercato.

2. I CTP adottano politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 10 e 21, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli, indicando quantomeno gli elementi seguenti:

a) l'identificativo o le caratteristiche identificative dello strumento finanziario;

b) il prezzo al quale è stata conclusa l'operazione;

c) il volume dell'operazione;

d) l'ora in cui è avvenuta l'operazione;

e) l'ora in cui è stata comunicata l'operazione;

f) la misura del prezzo dell'operazione;

g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l'operazione o, se l'operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice "SI" o, altrimenti, il codice "OTC";

h) se del caso, l'indicazione che l'operazione era soggetta a condizioni specifiche.

Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte del CTP. I CTP sono in grado di diffondere in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in formati generalmente accettati che siano interoperabili e facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato.

3. I CTP garantiscono che i dati forniti siano consolidati per tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e i meccanismi di pubblicazione autorizzati e per gli strumenti finanziari specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 8, lettera c).

4. I CTP adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse. In particolare, i gestori del mercato o gli APA che gestiscono anche un sistema consolidato di pubblicazione trattano tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applicano e mantengono dispositivi adeguati per tenere separate differenti aree di attività.

5. I CTP adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni e a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato. I CTP mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare standard e formati dei dati per le informazioni da pubblicare in conformità degli articoli 6, 10, 20 e 21, compresi l'identificativo dello strumento finanziario, il prezzo, la quantità, l'ora, la misura del prezzo, l'identificativo della sede di negoziazione e l'indicazione delle condizioni specifiche cui era soggetta l'operazione, come pure le modalità tecniche per favorire una divulgazione efficiente e coerente delle informazioni così da garantirne la facilità di accesso e di utilizzo per i partecipanti al mercato, come indicato ai paragrafi 1 e 2, compresa l'indicazione dei servizi supplementari che potrebbero essere forniti dai CTP per incrementare l'efficienza del mercato.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 89 al fine di chiarire cosa s'intenda per "condizioni commerciali ragionevoli" alle quali fornire l'accesso ai flussi di dati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

7. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) i mezzi con i quali i CTP possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui ai paragrafi 1 e 2;

b) il contenuto delle informazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 2;

c) gli strumenti finanziari le cui informazioni devono essere pubblicate nel flusso di dati e, per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, le sedi di negoziazione e gli APA che occorre includere;

d) altri mezzi per garantire che i dati pubblicati dai differenti CTP siano coerenti e consentano una mappatura organica e riferimenti incrociati con dati analoghi provenienti da altre fonti, e possano essere aggregati a livello di Unione;

e) i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 4 e 5.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27 nonies

Requisiti organizzativi per gli ARM

1. Gli ARM adottano politiche e disposizioni adeguate per segnalare le informazioni di cui all'articolo 26 il più rapidamente possibile e comunque al più tardi entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha avuto luogo l'operazione.

2. Gli ARM adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un ARM che opera anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le diverse aree di attività.

3. Gli ARM adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l'autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza delle stesse. Gli ARM mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

4. Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle operazioni, identificare omissioni ed errori palesi causati dall'impresa di investimento e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l'impresa di investimento e richiedere la ritrasmissione di eventuali segnalazioni errate.

Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all'autorità competente segnalazioni delle operazioni corrette e complete.

5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) i mezzi con i quali gli ARM possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1; e

b) i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

è inserito il seguente titolo VI bis:

«TITOLO VI bis

Poteri e competenze dell'ESMA

CAPO 1

COMPETENZE E PROCEDURE

Articolo 38 bis

Esercizio dei poteri dell'ESMA

I poteri conferiti all'ESMA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa Autorità a norma degli articoli da 38 ter a 38 sexies non sono usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 38 ter

Richiesta di informazioni

1. L'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:

a)    gli APA, i CTP, gli ARM, le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che forniscono i servizi di comunicazione dati di un APA, un CTP o un ARM, e le persone che li controllano o che sono da essi controllate;

   b) i dirigenti delle persone di cui alla lettera a);

c) i revisori dei conti e i consulenti delle persone di cui alla lettera a).

2. La semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) indica la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e) specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l'obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;

f) indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all'articolo 38 sexies laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) indica la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e) indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 38 octies laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 38 septies laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. L’ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 38 quater

Indagini generali

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati a:

a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c) convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;

d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;

e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 38 decies qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 38 nonies, qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3. Le persone di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 38 decies, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4. L’ESMA informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6. Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:

a) l'autenticità della decisione adottata dall'ESMA di cui al paragrafo 3;

b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38 quinquies

Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali professionali delle persone di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1.

2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 38 ter, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ESMA avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, dopo avere informato l’autorità competente pertinente, l’ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l’autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.

4. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 38 octies, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione.

5. Le persone di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 38 decies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

6. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

7. L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 38 ter, paragrafo 1.

8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'ESMA constatino che una persona si oppone ad un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

9. Se il diritto nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10. Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:

a)    l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 4;

b)    che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38 sexies

Scambio di informazioni

L'ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

Articolo 38 septies

Segreto professionale

L'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si applica all'ESMA e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'ESMA o per qualsiasi persona cui l'ESMA ha delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall'ESMA.

Articolo 38 octies

Misure di vigilanza dell'ESMA

1. Qualora constati che una delle persone di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera a), ha commesso una delle violazioni di cui al titolo IV bis, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

a) adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;

b) adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies;

c) emanazione di comunicazioni pubbliche.

2. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a) la durata e la frequenza della violazione;

b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

d) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

e) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;

g) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

h) il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;

i) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

j) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

3. L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.

La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

a)    una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;

b)    se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

c)    una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 2

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Articolo 38 nonies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Qualora, conformemente all'articolo 38 duodecies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni di cui al titolo IV bis, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA sta ha agito deliberatamente per commetterla.

2. L'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari a 200 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al valore corrispondente nella valuta nazionale. .

3. Per determinare il livello della sanzione conformemente al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 2.

Articolo 38 decies

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

a) una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a);

b) una persona di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1:

a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 38 ter;

a sottoporsi a un'indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 38 quater;

a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 38 quinquies.

2. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.

4. Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.

Articolo 38 undecies

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'ESMA comunica al pubblico le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies sono di natura amministrativa.

3. Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies costituiscono titolo esecutivo.

5. L'applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio ha luogo.

6. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 38 duodecies

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui al titolo IV bis, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dall'ESMA.

2. Il funzionario incaricato di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all'ESMA un fascicolo completo sulle sue conclusioni.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 38 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 38 quater e 38 quinquies.

4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nell’ambito delle attività di vigilanza.

5. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni all'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

7. Quando trasmette all'ESMA il fascicolo contenente le sue conclusioni, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8. In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 38 terdecies, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui al titolo IV bis, e in caso affermativo adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 38 quaterdecies.

9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.

10. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 50 entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore] al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle stesse.

11. L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre, l’ESMA si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 38 terdecies

Audizione delle persone interessate

1. Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 38 octies, 38 nonies e 38 decies, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ESMA.

Articolo 38 quaterdecies

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione reiterata.

Articolo 38 quindecies

Commissioni di autorizzazione e vigilanza

1. L'ESMA impone ai fornitori di servizi di comunicazione dati il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 38 sexdecies.

2. L'importo di una commissione individuale imposta a un determinato fornitore di servizi di comunicazione dati copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue attività in relazione al prospetto, compresi i suoi supplementi, redatto dall'emittente, dall'offerente o dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso è proporzionato al fatturato dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

3. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 50 entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore] per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 38 sexdecies

Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 38 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell'articolo 38 quater e 38 quinquies.

2. Prima di delegare compiti, l’ESMA consulta l’autorità competente interessata circa:

a) la portata del compito da delegare;

b) i tempi di esecuzione del compito; e

c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA stessa.

3. Conformemente al regolamento relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 38 quindecies, paragrafo 3, l'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4. L’ESMA riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell'ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata.»; l'articolo 50 è così modificato:

   il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 9, all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, all'articolo 27 quater, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 40, paragrafo 8, all'articolo 41, paragrafo 8, all'articolo 42, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 10, e all'articolo 52, paragrafi 10 e 12, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.»;

   al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 9, all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, all'articolo 27 quater, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 40, paragrafo 8, all'articolo 41, paragrafo 8, all'articolo 42, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 10, e all'articolo 52, paragrafi 10 e 12, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»;

al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 27 quater, dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'articolo 40, paragrafo 8, dell'articolo 41, paragrafo 8, dell'articolo 42, paragrafo 7, dell'articolo 45, paragrafo 10, e dell'articolo 52, paragrafi 10 o 12, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.»;

all'articolo 52 sono aggiunti i seguenti paragrafi 13 e 14:

«13.    Previa consultazione dell'ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sul funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione istituito in conformità con il titolo IV bis. La relazione concernente l'articolo 27 quinquies, paragrafo 1, viene presentata entro il 3 settembre 2019. La relazione concernente l'articolo 27 quinquies, paragrafo 2, viene presentata entro il 3 settembre 2021.

Le relazioni di cui al primo comma valutano il funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione sulla base dei seguenti criteri:

a)    disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoziazione in un formato consolidato che riflettano tutte le operazioni indipendentemente dal fatto che avvengano o meno in una sede di negoziazione;

b)    disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoziazione complete e parziali di elevata qualità, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e disponibili a condizioni commerciali ragionevoli.

Se conclude che i CTP non hanno fornito informazioni secondo modalità rispondenti ai criteri di cui al secondo comma, la Commissione allega alla sua relazione una richiesta all'ESMA di avviare una procedura negoziata per la nomina, mediante procedura di aggiudicazione pubblica gestita dall'ESMA, di un'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione. L'ESMA avvia la procedura dopo aver ricevuto la richiesta della Commissione alle condizioni ivi specificate e in conformità con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**.

14.    Se è avviata la procedura di cui al paragrafo 13, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 50, specificando le misure al fine di:

a)    prevedere la durata del contratto dell'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione, nonché il rinnovo del contratto e l'avvio di una nuova procedura di aggiudicazione pubblica;

b)    provvedere a che l'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione agisca su base esclusiva e nessun'altra entità sia autorizzata in qualità di CTP conformemente all'articolo 27 bis;

c)    conferire all'ESMA il potere di garantire il rispetto del capitolato d'oneri da parte dell'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica;

d)    assicurare che le informazioni di post-negoziazione fornite dall'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di negoziazione siano di qualità elevata, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e in un formato consolidato che rifletta l'intero mercato;

e)    assicurare che le informazioni di post-negoziazione siano fornite a condizioni commerciali ragionevoli, su base sia consolidata sia non consolidata, e rispondano alle esigenze degli utenti di tali informazioni stesse in tutta l'Unione;

f)    assicurare che le sedi di negoziazione e i dispositivi di pubblicazione autorizzati mettano a disposizione dell'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione e nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica gestita dall'ESMA i propri dati sulle negoziazioni a costi ragionevoli;

g)    specificare i dispositivi applicabili nell'eventualità che l'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica non rispetti il capitolato d'oneri;

h)    specificare le modalità secondo cui i CTP autorizzati ai sensi dell'articolo 27 bis possono continuare a gestire un sistema consolidato di pubblicazione qualora il conferimento di responsabilità di cui alla lettera b) del presente paragrafo non sia utilizzato o qualora non sia nominata un'entità mediante procedura di aggiudicazione pubblica, finché non sia completata una nuova procedura di aggiudicazione pubblica ed un'entità commerciale sia nominata per gestire un sistema consolidato di pubblicazione.

*    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

**    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;

sono inseriti i seguenti articoli 54 bis e 54 ter:

«Articolo 54 bis
Misure transitorie relative all’ESMA

1. Tutte le competenze e tutti i compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati conferiti alle autorità competenti a norma dell'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE cessano il [UP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore]. Queste stesse competenze e compiti sono assunti dall'ESMA alla stessa data.

2. I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati, compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall'ESMA alla data di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, una richiesta di autorizzazione che è stata ricevuta dalle autorità competenti prima del [UP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore] non è trasferita all'ESMA e la decisione di registrare o di rifiutare la registrazione è presa dall'autorità pertinente.

3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all'ESMA quanto prima e in ogni caso dai fornitori di servizi di comunicazione dati. Le stesse autorità competenti forniscono all'ESMA tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati possa avvenire in modo efficace ed efficiente.

4. L'ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte dalle autorità competenti di cui sopra in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.

5. L'autorizzazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati concessa da un'autorità competente di cui al paragrafo 1 resta valida dopo il trasferimento delle competenze all'ESMA.

Articolo 54 ter
Relazioni con i revisori dei conti

1.    Qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* che svolga in un fornitore di servizi di comunicazione dati la funzione descritta all'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE o all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente all'ESMA qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:

a)     costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;

b)     compromettere la continuità dell'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;

c)     comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un'impresa che abbia stretti legami con il fornitore di servizi di comunicazione dati nell'ambito del quale svolge la predetta funzione.

2.    La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte di persone autorizzate ai sensi della direttiva 2006/43/CE, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non viola alcuna restrizione contrattuale o giuridica in materia di pubblicazione di informazioni e non implica per tali persone alcun tipo di responsabilità.

*    Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).».

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine

Il regolamento (UE) 2015/760 è così modificato:

1)l'articolo 2 è così modificato:

il punto 10) è sostituito dal seguente:

«10)    "autorità competente": qualsiasi autorità competente di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere f) e h), della direttiva 2011/61/UE;»;

il punto 11) è soppresso;

all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.    L'ESMA tiene un registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati ai sensi del presente regolamento e il relativo gestore. Il registro è reso accessibile in formato elettronico.»;

l'articolo 5 è così modificato:

il paragrafo 1 è così modificato:

i)    il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«Una domanda di autorizzazione come ELTIF è presentata all'ESMA.»;

ii)    al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)    un elenco degli Stati membri in cui è previsto che l'ELTIF sarà commercializzato.»;

iii)    il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’ESMA può richiedere chiarimenti e informazioni per quanto riguarda la documentazione e le informazioni fornite a norma del secondo comma.»;

il paragrafo 2 è così modificato:

i)    il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«Soltanto un GEFIA UE autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE può presentare all'ESMA una domanda di autorizzazione per la gestione di un ELTIF per il quale sia stata richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 1.»;

ii)    l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'ESMA può chiedere all'autorità competente del GEFIA UE chiarimenti e informazioni per quanto riguarda la documentazione di cui al secondo comma o una dichiarazione che attesti che gli ELTIF rientrano nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del GEFIA UE a gestire FIA. L'autorità competente del GEFIA UE fornisce una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta presentata dall'ESMA.»;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.    Ogni successiva modifica della documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è comunicata immediatamente all’ESMA.»;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.    In deroga ai paragrafi da 1 a 3, un FIA UE la cui forma giuridica consenta la gestione interna e il cui consiglio di amministrazione scelga di non nominare un GEFIA esterno presenta contemporaneamente all'ESMA domanda di autorizzazione come ELTIF ai sensi del presente regolamento e come GEFIA ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

La domanda di autorizzazione come ELTIF gestito internamente contiene le seguenti informazioni:

a)    il regolamento o i documenti costitutivi del fondo;

b)    le informazioni sull’identità del depositario;

c)    una descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio.

e)    un elenco degli Stati membri in cui è previsto che l’ELTIF sarà commercializzato;

f)    le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e), della direttiva 2011/61/UE.

Entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda completa l’ESMA comunica al FIA UE se le autorizzazioni di cui al primo comma sono state rilasciate.»;

sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6. Conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, l'ESMA notifica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri in cui l'ELTIF sarà commercializzato le autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 6.

7. La notifica di cui al paragrafo 6 include le seguenti informazioni:

a)    l'identità del gestore dell'ELTIF, la denominazione dell'ELTIF e lo Stato membro in cui l'ELTIF ha la sede legale o la sede principale;

b)    il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF;

c)    l'identità del depositario dell'ELTIF;

d)    le informazioni da mettere a disposizione degli investitori;

e)    la descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami presentati dagli investitori al dettaglio;

f)    il prospetto e, se del caso, il documento contenente le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014;

g)    le informazioni sugli strumenti di cui all'articolo 26.»;

l'articolo 6 è così modificato:

i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.    Un FIA UE è autorizzato come ELTIF solamente se l'ESMA:

a)    ha accertato che il FIA UE è in grado di rispettare tutti gli obblighi del presente regolamento;

b)    ha approvato la domanda per la gestione dell'ELTIF presentata da un GEFIA UE autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE, il regolamento o i documenti costitutivi del fondo e la scelta del depositario.

2.    Nel caso in cui un FIA UE presenti una domanda a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento, l’ESMA autorizza il FIA UE come ELTIF solo se:

a)    ha accertato che il FIA UE rispetta il presente regolamento;

b)    ha accertato che il FIA UE soddisfa i requisiti della direttiva 2011/61/UE;

c)    ha approvato il regolamento o i documenti costitutivi del fondo e la scelta del depositario.

3.    L'ESMA può rifiutarsi di approvare la domanda presentata da un GEFIA UE per la gestione di un ELTIF soltanto se il GEFIA UE:

a)    non rispetta il presente regolamento;

b)    non rispetta la direttiva 2011/61/UE nei confronti dell’ELTIF che intende gestire;

c)    non è autorizzato dalla sua autorità competente a gestire FIA che attuino strategie d'investimento del tipo di quelle disciplinate dal presente regolamento;

d)    non ha fornito la documentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, né i chiarimenti o le informazioni richiesti a norma di tale articolo.

Prima di rifiutare di approvare una domanda, l'ESMA consulta l'autorità competente del GEFIA UE.»;

il paragrafo 4 è soppresso;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.    L'ESMA comunica al FIA UE i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione a operare come ELTIF.»;

i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Revoca dell'autorizzazione

1. Fatto salvo l'articolo 35, l'ESMA revoca l'autorizzazione di un ELTIF se il suo gestore soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)    il gestore ha espressamente rinunciato all'autorizzazione o non l'ha utilizzata entro sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata;

b)    il gestore ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)    l'ELTIF non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione.

2. La revoca dell’autorizzazione ha efficacia immediata in tutta l’Unione.»;

all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.    Il gestore dell'ELTIF è responsabile di assicurare il rispetto del presente regolamento e dei requisiti pertinenti della direttiva 2011/61/UE nei confronti dell'ELTIF. Il gestore dell'ELTIF è altresì responsabile delle perdite o dei danni derivanti dall'inosservanza del presente regolamento.»;

all'articolo 17, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La data di cui al primo comma, lettera a), tiene conto delle specificità e delle caratteristiche delle attività in cui l'ELTIF deve investire e non supera i cinque anni dalla data di autorizzazione dell'ELTIF o, se anteriore, la metà del ciclo di vita dell'ELTIF stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. In circostanze eccezionali, l'ESMA, previa presentazione di un piano di investimento debitamente giustificato, può approvare la proroga di tale termine per non più di un altro anno.»;

all'articolo 18, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)    al momento dell'autorizzazione e durante tutto il ciclo di vita dell'ELTIF, il gestore dell'ELTIF è in grado di dimostrare all'ESMA che sono stati adottati un sistema adeguato di gestione della liquidità e procedure efficaci per il monitoraggio del rischio di liquidità dell'ELTIF, che sono compatibili con la strategia di investimento a lungo termine dell'ELTIF e la politica di rimborso proposta;»;

all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.    Un ELTIF adotta un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle sue attività in modo da rimborsare quote o azioni degli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell'ELTIF e lo comunica all'ESMA al più tardi un anno prima della data della fine del ciclo di vita dell'ELTIF.»;

all'articolo 23, paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)    ogni altra informazione che l'ESMA ritenga pertinente ai fini del paragrafo 2.»;

all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.    Un ELTIF trasmette all'ESMA il prospetto e le relative modifiche, nonché la relazione annuale. Su richiesta, un ELTIF fornisce tale documentazione all'autorità competente del gestore dell'ELTIF. Tale documentazione è fornita dall’ELTIF entro il termine specificato dall'ESMA e dall’autorità competente del gestore dell’ELTIF.»;

all'articolo 28, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.    Entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore] la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 36 bis che specifichino la procedura interna per valutare se l'ELTIF sia adatto per essere commercializzato agli investitori al dettaglio di cui al paragrafo 1, garantendo la coerenza con le disposizioni riguardanti la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE*.

___________________________________

* Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;

gli articoli 31, 32, 33 e 34 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 31

Commercializzazione di azioni o quote dell'ELTIF

Il gestore dell'ELTIF è autorizzato a commercializzare le azioni o quote dell'ELTIF immediatamente dopo essere stato informato dall'ESMA della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

Articolo 32

Vigilanza da parte dell'ESMA

1.    L’ESMA assicura che il presente regolamento sia applicato su base continuativa.

2.    L'ESMA è responsabile della vigilanza sul rispetto del regolamento o dei documenti costitutivi dell'ELTIF e degli obblighi indicati nel prospetto, che devono essere conformi al presente regolamento.

3.    Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, l'ESMA applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.

4.    Le autorità competenti controllano che gli organismi di investimento collettivo stabiliti o commercializzati nei loro territori non utilizzino la denominazione "ELTIF" o non diano a intendere che sono un ELTIF a meno che non siano autorizzati ai sensi del presente regolamento.

Se un'autorità competente ritiene che un organismo di investimento collettivo utilizzi la denominazione "ELTIF", o dia ad intendere che si tratta di un ELTIF senza essere stato registrato a norma del presente regolamento, ne informa prontamente l'ESMA.

Articolo 33

Esercizio dei poteri di cui agli articoli 34, 34 bis e 34 ter

I poteri conferiti dagli articoli 34, 34 bis e 34 ter all'ESMA, ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA, non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 34

Richieste di informazioni

1.    L'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:

   a)    gestori di ELTIF;

   b)    persone coinvolte nella gestione di ELTIF;

   c)    terzi ai quali un gestore di un ELTIF ha delegato funzioni;

   d)    persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con la gestione di ELTIF.

2.    La semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:

a)    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)    dichiara la finalità della richiesta;

c)    specifica le informazioni richieste;

d)    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)    specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l'obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;

f)    indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all'articolo 35 bis laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3.    Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’ESMA:

a)    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)    dichiara la finalità della richiesta;

c)    specifica le informazioni richieste;

d)    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e)    indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 35 ter laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)    indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 35 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 35 bis, paragrafo 2, lettera n), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti;

g)    indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.    Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.    L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della sua decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.»;

sono inseriti i seguenti articoli 34 bis, 34 ter, 34 quater e 34 quinquies:

«Articolo 34 bis

Indagini generali

1.    Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 34, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari dell'ESMA e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati a:

a)    esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b)    prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c)    convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 34, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;

d)    sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;

e)    richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.    I funzionari dell'ESMA e altre persone autorizzate dall'ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 35 ter qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 34, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 35 bis, paragrafo 2, lettera o), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 34, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3.    Le persone di cui all’articolo 34, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 35 ter, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4.    L'ESMA informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.    Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6.    Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:

a) l'autenticità della decisione adottata dall'ESMA di cui al paragrafo 3;

b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 34 ter

Ispezioni in loco

1.    Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali professionali delle persone giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

2.    I funzionari dell'ESMA e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 34 bis, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.    In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ESMA avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, dopo avere informato l’autorità competente pertinente, l’ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l’autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.

4. I funzionari dell'ESMA e le altre persone autorizzate dalla stessa a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni reiterate previste all’articolo 35 ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’indagine.

5.    Le persone di cui all'articolo 34, paragrafo 1, si sottopongono alle ispezioni in loco disposte con una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 35 ter, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

6.    I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. I funzionari di detta autorità competente possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

7.    L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 34 bis, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA quali definiti al presente articolo e all'articolo 34 bis, paragrafo 1.

8.    Qualora i funzionari dell'ESMA e le altre persone che li accompagnano, autorizzate dall'ESMA, constatino che una persona si oppone ad un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

9.    Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10.    Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:

a) l'autenticità della decisione adottata dall'ESMA di cui al paragrafo 4;

b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 34 quater

Scambio di informazioni

L'ESMA e le autorità competenti comunicano immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

Articolo 34 quinquies

Segreto professionale

1. L'obbligo del segreto professionale si applica all'ESMA, alle autorità competenti e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'ESMA, per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l'ESMA ha delegato compiti, compresi i revisori e gli esperti assunti a contratto dall'ESMA. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono rivelate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione a procedimenti giudiziari.

2.    Tutte le informazioni acquisite dall'ESMA e dalle autorità competenti, o tra loro scambiate, in applicazione del presente regolamento sono considerate riservate, salvo il caso in cui l'ESMA o l'autorità competente dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione a procedimenti giudiziari.»;

è inserito il seguente capo VI bis:

«CAPO VI BIS

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE»;

l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Misure di vigilanza dell'ESMA

1.    Qualora constati, conformemente all'articolo 35 quinquies, paragrafo 8, che una persona ha commesso una delle violazioni di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 2, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

a)    revoca dell'autorizzazione come ELTIF;

b)    divieto temporaneo per il gestore dell'ELTIF di commercializzare l'ELTIF in tutta l'Unione fino alla cessazione della violazione;

c)    adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;

d)    adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 35 bis;

e)    emanazione di comunicazioni pubbliche.

2.    L’ESMA, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a)    la durata e la frequenza della violazione;

b)    se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

c)    se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

d)    il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

e)    la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

f)    le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

g)    l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

h)    il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

i)le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

j)le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

3.    L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione delle misure.

La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

a)    una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;

b)    se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

c)    una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

sono aggiunti i seguenti articoli 35 bis, 35 ter, 35 quater, 35 quinquies, 35 sexies, 35 septies, 35 octies e 35 nonies:

«Articolo 35 bis

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Qualora, conformemente all'articolo 35 quinquies, paragrafo 8, constati che il gestore di un ELTIF, persone di cui all'articolo 34, paragrafo 1, o un organismo di investimento collettivo abbiano commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni di cui al paragrafo 2, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA sta ha agito deliberatamente per commetterla.

2. L'elenco delle violazioni di cui al paragrafo 1 è il seguente:

a)    mancato adempimento dei requisiti di cui all'articolo 8;

b)    investimento, in violazione degli articoli da 9 a 12, in attività non ammissibili;

c)    composizione e diversificazione del portafoglio in violazione degli articoli 13 e 17 o composizione e diversificazione del portafoglio in violazione degli articoli 13 e 17 e mancata adozione di misure a norma dell'articolo 14;

e)    mancato adempimento dei requisiti in materia di concentrazione di cui all'articolo 15;

f)    mancato adempimento dei requisiti in materia di assunzione in prestito di liquidità di cui all'articolo 16;

g)    mancato adempimento dei requisiti in materia di rimborso e ciclo di vita dell'ELTIF di cui all'articolo 18;

h)    mancata comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4;

i)    mancata offerta di nuove quote o azioni agli attuali investitori dell'ELTIF a norma dell'articolo 20, paragrafo 2;

j)    liquidazione, in violazione dell'articolo 21, delle attività dell'ELTIF o distribuzione, in violazione dell'articolo 22, di proventi e capitali;

k)    mancato adempimento degli obblighi di trasparenza di cui agli articoli da 23 a 25;

l)    mancato adempimento degli obblighi in materia di commercializzazione di quote o azioni dell'ELTIF di cui agli articoli da 26 a 31;

m)    ottenimento dell'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

n)    mancata trasmissione delle informazione in risposta a una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 2 e 3, o trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta semplice di informazioni o a una decisione;

o)    violazione dell'articolo 34 bis, paragrafo 1, lettera c), mediante la mancata comunicazione di una spiegazione, o la comunicazione di una spiegazione erronea o fuorviante, su fatti o documenti relativi all'oggetto e alla finalità di un'ispezione;

p)    utilizzo della denominazione "ELTIF" senza essere stati autorizzati in conformità del presente regolamento.

3. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno 500 000 EUR e non supera i 5 milioni di EUR per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a p).

4.    Per determinare il livello della sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

5.     In deroga al paragrafo 3, qualora una persona abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

6.    Se l'azione o omissione di una persona costituisce più di una violazione di cui al paragrafo 2, si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente al paragrafo 4 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 35 ter

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1.L'ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:

a)    una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c);

b)    una persona di cui all'articolo 34, paragrafo 1:

i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 34;

ii) a sottoporsi a un'indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 34 bis;

iii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta con una decisione adottata a norma dell'articolo 34 ter.

2.    La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.    In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.

4.    Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.

Articolo 35 quater

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1.    L'ESMA comunica al pubblico le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate ai sensi degli articoli 35 bis e 35 ter, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

2.    Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate ai sensi degli articoli 35 bis e 35 ter sono di natura amministrativa.

3.    Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

4.    Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate ai sensi degli articoli 35 bis e 35 ter costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.

4.    Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 35 quinquies

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.    Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’articolo 35 bis, paragrafo 2, l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario incaricato delle indagini non è o non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione delle agenzie di rating del credito interessate e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

2.    Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone soggette all'indagine e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA un fascicolo completo sull'esito delle indagini.

3.    Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di richiedere informazioni in forza dell'articolo 34 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 34 bis e 34 ter. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 33.

4.    Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'ESMA nelle attività di vigilanza.

5.    Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.

6.    Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

7.    Nel momento in cui il fascicolo con i risultati viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8.    In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 35 sexies, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 2, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 35 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 35 bis.

9.    Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

10.    La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 36 bis entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore] al fine di specificare ulteriormente la procedura per l’esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.

11.    L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 35 sexies

Audizione delle persone interessate dal procedimento

1.    Prima di adottare qualsiasi decisione a norma degli articoli 35 e 35 bis o dell'articolo 35 ter, paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA consente alle persone oggetto del procedimento di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente a norma dell'articolo 35 al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2.    Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'ESMA.

Articolo 35 septies

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ESMA ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione reiterata.    

Articolo 35 octies

Commissioni di autorizzazione e vigilanza

1.    L'ESMA impone ai gestori di ELTIF il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per l'autorizzazione e la vigilanza degli ELTIF e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 35 nonies.

2.    L'importo di una commissione individuale imposta a un determinato gestore di un ELTIF copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue attività in relazione all'autorizzazione e alla vigilanza di un gestore di ELTIF e di un ELTIF. Esso è proporzionato alle attività gestite dall'ELTIF interessato o, se del caso, ai fondi propri del gestore dell'ELTIF.

3.    La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 36 bis entro il [UP: inserire data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore] per specificare il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 35 nonies

Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti

1.    Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti possono includere in particolare il potere di chiedere informazioni ai sensi dell'articolo 34 e di condurre indagini e ispezioni in loco ai sensi degli articoli 34 bis e 34 ter.

2.    Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l'ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo a:

a)    la portata del compito da delegare;

b)    i tempi di esecuzione del compito da delegare;

c)    la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA stessa.

3.    Conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 35 octies, paragrafo 3, l'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4.    L'ESMA riesamina le deleghe di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. La delega di compiti può essere revocata in qualsiasi momento.

La delega di compiti non modifica la responsabilità dell'ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.»;

sono inseriti i seguenti articoli 36 bis e 36 ter:

«Articolo 36 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 35 quinquies, paragrafo 10, e all'articolo 35 octies, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [UP: inserire la data di entrata in vigore].

3. La delega di potere di cui all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 35 quinquies, paragrafo 10, e all'articolo 35 octies, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.    Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.    L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 35 quinquies, paragrafo 10, e dell'articolo 35 octies, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.    

Articolo 36 ter

Misure transitorie relative all’ESMA

1. Tutte le competenze e i compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore degli ELTIF conferiti alle autorità competenti cessano il [UP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore]. Queste stesse competenze e compiti sono assunti dall'ESMA alla stessa data.

2. Tutti i fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore degli ELTIF, compresi eventuali esami in corso e i provvedimenti di esecuzione, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall'ESMA alla data di cui al paragrafo 1.

Tuttavia una domanda di autorizzazione come ELTIF ricevuta dalle autorità competenti prima del [UP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo l’entrata in vigore] non è trasferita all’ESMA e la decisione di registrare o rifiutare la registrazione è presa dall’autorità competente.

3. Le autorità competenti assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all'ESMA quanto prima e al più tardi entro il [UP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore]. Le stesse autorità competenti forniscono all'ESMA tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all'applicazione della normativa nel settore degli ELTIF possa avvenire in modo efficace ed efficiente.

4. L'ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte dalle autorità competenti di cui sopra in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.

5. L'autorizzazione di un ELTIF concessa da un'autorità competente di cui al paragrafo 1 resta valida dopo il trasferimento delle competenze all'ESMA.»;

l'articolo 37 è così modificato:

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Entro il [UP: inserire la data corrispondente a 84 mesi dopo l'entrata in vigore] la Commissione avvia il riesame dell'applicazione del presente regolamento. Essa analizza in particolare:

a) l'efficacia, la proporzionalità e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste ai sensi del presente regolamento;

b) il ruolo dell'ESMA, i suoi poteri di indagine, la delega di compiti alle autorità competenti e l'efficacia delle misure di vigilanza adottate.»;

al paragrafo 2, i termini introduttivi: «In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo» sono sostituiti dai seguenti: «In seguito ai riesami di cui al paragrafo 1 o 1 bis del presente articolo.».

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento

Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:

1)all'articolo 4, è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.    La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di specificare i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance di cui al paragrafo 1 siano sufficientemente solidi.»;

all'articolo 12, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.    La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di specificare le condizioni volte a garantire che la metodologia di cui al paragrafo 1 sia conforme alle lettere da a) a e) di detto paragrafo.»;

all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.    La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di specificare le caratteristiche dei sistemi e dei controlli di cui al paragrafo 1.»;

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Indici di riferimento critici

1.    La Commissione designa come indice di riferimento critico qualsiasi indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato nell'Unione e utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile.

Se un'autorità competente di uno Stato membro o l'ESMA ritengono che un indice di riferimento debba essere designato come critico conformemente al primo comma, detta autorità o l'ESMA, a seconda del caso, lo notificano alla Commissione fornendo una motivazione scritta a sostegno del proprio parere.

La Commissione riconsidera la sua valutazione della criticità degli indici di riferimento almeno ogni due anni.

2.    L'ESMA designa come critici tutti gli indici di riferimento associati a strumenti finanziari o contratti finanziari o utilizzati per misurare la performance dei fondi di investimento aventi un valore totale inferiore a 500 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1 che soddisfano il criterio di cui alla lettera a) e il criterio di cui alla lettera b) o c) qui di seguito:

a)    l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;

b)    l'eventuale cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in più Stati membri;

c) i)    l'indice di riferimento si basa sui dati trasmessi dai contributori di dati, la maggior parte dei quali si trova nello Stato membro in questione e

c) ii)    l'eventuale cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno Stato membro.

3.    Nel valutare il soddisfacimento dei criteri di cui alle lettere a) e b), l'ESMA tiene conto di quanto segue:

i)il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari collegati all'indice di riferimento e il valore dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento per la misurazione della loro performance e la loro importanza in termini di valore totale degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari in essere e di valore totale dei fondi d'investimento negli Stati membri interessati;

ii)il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari collegati all'indice di riferimento e il valore dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento per la misurazione della loro performance all'interno degli Stati membri interessati e la loro importanza in termini di prodotto nazionale lordo degli Stati membri interessati;

iii)qualsiasi altro dato per valutare in modo oggettivo il potenziale impatto della discontinuità o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri interessati.

4.    Prima di designare un indice di riferimento come critico, l'ESMA consulta l'autorità competente dell'amministratore dell'indice di riferimento e tiene conto della valutazione effettuata da tale autorità.

l'ESMA riconsidera la sua valutazione della criticità dell'indice di riferimento almeno ogni due anni.

L'ESMA notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi designazione di un indice di riferimento come critico e qualsiasi decisione di rivedere la designazione di un indice di riferimento come critico qualora il riesame di cui al quarto comma del presente paragrafo porti a concludere che un indice di riferimento designato come critico dall'ESMA non sia più da ritenersi tale.

Se un'autorità competente di uno Stato membro ritiene che un indice di riferimento debba essere designato come critico conformemente al presente paragrafo, detta autorità lo notifica all'ESMA fornendo una motivazione scritta a sostegno del proprio parere. L'ESMA fornisce a detta autorità un parere motivato nel caso in cui decida di non designare come critico l'indice di riferimento in questione.

3.    La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, al fine di redigere un elenco di indici di riferimento designati come critici in conformità dei paragrafi 1 e 2. La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, al fine di aggiornare detto elenco senza indebiti ritardi nei seguenti casi:

a)    la Commissione designa un indice di riferimento come critico o riconsidera tale designazione in conformità del paragrafo 1;

b)    la Commissione riceve le notifiche dell'ESMA di cui al paragrafo 2, quinto comma.

4.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di:

a)    specificare le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento, anche in caso di riferimento indiretto a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento, nell'ottica di raffrontarli con le soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a);

b)    rivedere il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle soglie di cui al paragrafo 1 alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi come pure l'adeguatezza della classificazione degli indici di riferimento laddove il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento a essi collegati sia prossimo alle soglie; tale revisione ha luogo almeno ogni due anni a decorrere dal ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento];

c)    specificare le modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 2, secondo comma, punti da i) a iii), tenendo conto di qualsiasi dato che aiuti a valutare in modo oggettivo il potenziale impatto della discontinuità o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento in questione sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

La Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato.»;

l'articolo 21 è così modificato:

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    Dopo aver ricevuto dall'amministratore la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente:

a)    ne informa l'ESMA;

b)    entro quattro settimane dal ricevimento di detta valutazione, esegue una propria valutazione delle modalità con cui deve avvenire il trasferimento dell'indice di riferimento a un nuovo amministratore o delle modalità di cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), l'amministratore non cessa la fornitura dell'indice di riferimento senza il consenso scritto dell'ESMA.»;

è aggiunto un nuovo paragrafo 5:

«5.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per specificare i criteri sui quali si basa la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b).»;

all'articolo 23, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.    Un contributore di dati per un indice di riferimento critico sottoposto a vigilanza che intende cessare la contribuzione di dati lo notifica immediatamente per iscritto all'amministratore. L'amministratore informa quindi senza indugio l'ESMA.

L'ESMA informa immediatamente l'autorità competente di detto contributore di dati sottoposto a vigilanza. L'amministratore fornisce all'ESMA, quanto prima e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla notifica effettuata dal contributore, una valutazione delle implicazioni per la capacità dell'indice di riferimento critico di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.

4.    Dopo aver ricevuto la valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3 e sulla base della stessa, l'ESMA effettua la propria valutazione della capacità dell'indice di riferimento di misurare il mercato sottostante e la realtà economica, tenendo conto della procedura istituita dall'amministratore per la cessazione dell'indice di riferimento a norma dell'articolo 28, paragrafo 1.»;

all'articolo 26, è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per specificare i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche alla dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 4.»;

l'articolo 30 è così modificato:

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    La Commissione può adottare una decisione di esecuzione che dichiari che il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a)    gli amministratori autorizzati o registrati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Nel valutare l'equivalenza, la Commissione può considerare se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi;

b)    detti requisiti vincolanti sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa nel paese terzo in questione.

La Commissione può subordinare l'applicazione della decisione di esecuzione di cui al primo comma all'effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo delle eventuali condizioni stabilite in tale decisione e alla capacità dell'ESMA di esercitare effettivamente il controllo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Detta decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 49 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b).»;

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.    Nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 2, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione stabilendo quanto segue:

a)    i requisiti vincolanti in un paese terzo in relazione a specifici amministratori o indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento sono equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi;

b)    detti specifici amministratori o indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa nel paese terzo in questione.

La Commissione può subordinare l'applicazione della decisione di esecuzione di cui al primo comma all'effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo delle eventuali condizioni stabilite in tale decisione e alla capacità dell'ESMA di esercitare effettivamente il controllo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Detta decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.    La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 49 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).»;

al paragrafo 4, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

«4. L'ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2 o 3 a meno che il paese terzo, in conformità di un atto delegato vigente adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, sia sull'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell'Unione. Detti accordi specificano quanto meno:»;

al paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)    le procedure per lo scambio di informazioni su base regolare, almeno trimestralmente, sugli indici di riferimento forniti in detto paese terzo che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) o c).»;

al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].»;

l'articolo 32 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.    Finché non è adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3, un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo può essere utilizzato dalle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione purché l'amministratore ottenga il riconoscimento preliminare dell'ESMA conformemente al presente articolo.»;

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Allo scopo di stabilire se la condizione di cui al primo comma è soddisfatta e di valutare la conformità ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, l'ESMA può tener conto di una valutazione di un revisore esterno indipendente o di una certificazione fornita dall'autorità competente dell'amministratore del paese terzo in cui l'amministratore è ubicato.»;

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.    Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 dispone di un rappresentante legale. Il rappresentante legale, espressamente nominato dall'amministratore, è una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che agisce per conto dell'amministratore in relazione agli obblighi imposti a quest'ultimo dal presente regolamento. Il rappresentante legale, insieme all'amministratore, esegue la funzione di sorveglianza in relazione all'attività di fornitura degli indici di riferimento svolta dall'amministratore in conformità del presente regolamento e, a tale proposito, è responsabile dinanzi all'ESMA.»;

il paragrafo 4 è soppresso;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.    Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento presso l'ESMA. L'amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'ESMA di avere adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 e fornisce l'elenco degli indici di riferimento, correnti o previsti, destinati ad essere utilizzati nell'Unione e, se del caso, indica l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.

Entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al primo comma, l'ESMA verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Se ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano rispettate, l'ESMA respinge la richiesta di riconoscimento e ne espone i motivi. In aggiunta, il riconoscimento non è concesso se non sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

a)    se un amministratore ubicato in un paese terzo è sottoposto a vigilanza, è in vigore un adeguato accordo di cooperazione tra l'ESMA e l'autorità competente del paese terzo in cui l'amministratore è ubicato, conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 30, paragrafo 5, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni che consenta all'autorità competente del paese terzo in questione di esercitare le proprie funzioni in conformità del presente regolamento;

b)    l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte dell'ESMA nel quadro del presente regolamento non è ostacolato dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è ubicato l'amministratore, né, ove del caso, da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine dell'autorità competente del paese terzo.»;

i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.     L'ESMA sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento concesso conformemente al paragrafo 5, qualora essa abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che l'amministratore:

a)    agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi indici di riferimento o l'ordinato funzionamento dei mercati;

b)    abbia commesso una grave violazione delle disposizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento;

c)    abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.»;

l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33
Avallo di indici di riferimento forniti in un paese terzo

1.    Gli amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati o registrati conformemente all'articolo 34 o qualunque altra entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'Unione con un ruolo chiaro e ben definito all'interno del sistema dei controlli o del quadro di responsabilità dell'amministratore di un paese terzo, che siano in grado di monitorare efficacemente la fornitura degli indici di riferimento, possono chiedere all'ESMA di avallare un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)    l'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base permanente, all'ESMA che la fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento da avallare soddisfa, su base obbligatoria o volontaria, requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento;

b)    l'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente l'attività di fornitura di un indice di riferimento in un paese terzo e gestire i rischi associati;

c)    sussiste un motivo obiettivo per la fornitura di un indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento in un paese terzo e per l'avallo dell'utilizzo di tale indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento nell'Unione.

Ai fini della lettera a), per accertare se la fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento da avallare soddisfa requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento, l'ESMA può considerare se la conformità della fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, sia equivalente alla conformità ai requisiti sanciti nel presente regolamento.

2.    Un amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che presenta la domanda di avallo di cui al paragrafo 1 fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'ESMA che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui a tale paragrafo sono soddisfatte.

3.    Entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di avallo di cui al paragrafo 1, l'ESMA la esamina e decide se approvarla o respingerla, e ne dà comunicazione al richiedente.

4.    Un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento avallati sono considerati forniti dall'amministratore o dall'entità sottoposta a vigilanza che ne ha richiesto l'avallo. L'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo non ricorre all'avallo con l'intento di sottrarsi all'osservanza dei requisiti del presente regolamento.

5.    L'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che ha avallato un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo rimane pienamente responsabile di tale indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento e del rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

6.    Qualora l'ESMA abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano più soddisfatte, ha il potere di imporre all'amministratore o ad altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo la cessazione dello stesso. In caso di cessazione dell'avallo si applica l'articolo 28.

7.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 riguardo alle misure atte a determinare le condizioni in cui l'ESMA possa stabilire se sussistono motivi obiettivi per la fornitura di un indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento in un paese terzo e per il loro avallo ai fini del loro utilizzo nell'Unione. La Commissione considera elementi quali le specificità del mercato o della realtà economica sottostante che l'indice di riferimento intende misurare, la necessità di prossimità della fornitura dell'indice di riferimento a tale mercato o realtà economica, la necessità di prossimità della fornitura dell'indice di riferimento ai contributori di dati, la disponibilità materiale di dati a causa dei diversi fusi orari e le competenze specifiche necessarie per la fornitura di indici di riferimento.»;

all'articolo 34 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Se uno o più indici forniti dalla persona di cui al paragrafo 1 possono essere considerati indici di riferimento critici, la domanda è indirizzata all'ESMA.»;

l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«1.    Ai fini del presente regolamento, l'ESMA è l'autorità competente per:

a)    gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2;

b)    gli amministratori degli indici di riferimento di cui agli articoli 30 e 32;

c)    gli amministratori o altre entità sottoposte a vigilanza che richiedono l'avallo o hanno avallato un indice di riferimento fornito in un paese terzo a norma dell'articolo 33;

d)    i contributori di dati per gli indici di riferimento critici sottoposti a vigilanza di cui all'articolo 20, paragrafo 1;

e)    i contributori di dati per gli indici di riferimento sottoposti a vigilanza di cui agli articoli 30, 32 e 33.

2.    Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento concernenti gli amministratori e le entità sottoposte a vigilanza e ne informa la Commissione e l'ESMA.

3.    Uno Stato membro che designa più autorità competenti conformemente al paragrafo 2 ne stabilisce chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri.

4.    L'ESMA pubblica sul proprio sito internet un elenco delle autorità competenti designate conformemente ai paragrafi da 1 a 3.»;

l'articolo 41 è così modificato:

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.    Ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:»;

al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.    Le autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 42, in conformità dei loro quadri giuridici nazionali, attraverso le seguenti modalità:»;

all'articolo 43, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.    Gli Stati membri provvedono affinché, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative, le autorità competenti designate conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, prendano in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove del caso:»;

l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 44

Obbligo di cooperare

1.    Gli Stati membri che abbiano deciso, conformemente all'articolo 42, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni menzionate in detto articolo provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti designate conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento. Tali autorità competenti forniscono dette informazioni alle altre autorità competenti e all'ESMA.

2.    Le autorità competenti prestano assistenza alle altre autorità competenti e all'ESMA. In particolare, si scambiano informazioni e cooperano nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza. Le autorità competenti possono altresì cooperare con altre autorità competenti per facilitare la riscossione di sanzioni pecuniarie.»;

all'articolo 45, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.    Gli Stati membri inviano all'ESMA, con cadenza annuale, informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative imposte conformemente all'articolo 42. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. L'ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale, insieme a informazioni aggregate su tutte le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 48 septies.»;

l'articolo 46 è soppresso;

all'articolo 47, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.    Le autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, collaborano con l'ESMA ai fini del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.    Le autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [da verificare a fronte delle modifiche del regolamento dell'ESMA].»;

al titolo VI, è aggiunto il seguente capo 4:

«CAPO 4

Poteri e competenze dell'ESMA

Sezione 1

Competenze e procedure

Articolo 48 bis

Esercizio dei poteri da parte dell'ESMA

I poteri conferiti all'ESMA, o a un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dall'ESMA, a norma degli articoli da 48 ter a 48 quinquies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 48 ter

Richiesta di informazioni

1.    L'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:

a)    le persone coinvolte nella fornitura di indici di riferimento o nella contribuzione di dati per gli indici di riferimento di cui all'articolo 40;

b)    le entità che utilizzano gli indici di riferimento di cui alla lettera a) e terzi collegati;

c)    i terzi ai quali le persone di cui alla lettera a) hanno esternalizzato funzioni o attività;

d)    le persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale alle persone di cui alla lettera a).

2.    Una semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:

a)    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)    indica la finalità della richiesta;

c)    specifica le informazioni richieste;

d)    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)    specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l'obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;

f)    indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all'articolo [48 septies] laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3.    Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:

a)    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)    indica la finalità della richiesta;

c)    specifica le informazioni richieste;

d)    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)    indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo [48 octies] laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)    indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo [48 septies] laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g)    indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") conformemente all'articolo [ex 60 Ricorsi] e all'articolo [ex 61 Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea] del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.    Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.    L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti l'amministratore o il contributore di dati sottoposto a vigilanza di cui al paragrafo 1 interessati dalla richiesta di informazioni.

Articolo 48 quater

Indagini generali

1.    Per adempiere alle funzioni attribuitele a norma del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati a:

a)    esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b)    prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c)    convocare e chiedere alle persone di cui sopra o ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;

d)    sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;

e)    richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.    I funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L'autorizzazione indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo [48 octies] qualora i registri, i dati, le procedure o altro materiale richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo [48 septies] qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui sopra siano inesatte o fuorvianti.

3.    Le persone di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo [48 octies], i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4.    L’ESMA informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell'autorità competente interessata, su richiesta dell'ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.    Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nazionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6.    Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 5, lettera e), essa verifica:

a)    che la decisione di cui al paragrafo 3 sia autentica;

b)    che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui all'articolo [61] del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 48 quinquies

Ispezioni in loco

1.    Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali professionali delle persone di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1.

2.    I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 48 quater, paragrafo 1. Essi hanno facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.    In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ESMA avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, dopo avere informato l’autorità competente pertinente, l’ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l’autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.

4.    I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo [48 octies], qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione.

5.    Le persone di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo [48 octies], i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

6.    I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. I funzionari di detta autorità competente possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

7.    L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 48 quater, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA quali definiti al presente articolo e all'articolo 48 quater, paragrafo 1.

8.    Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ESMA constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

9.    Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10.    Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:

a)    l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 4;

b)    che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE 2

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Articolo 48 sexies

Misure di vigilanza dell'ESMA

1.    Qualora constati, conformemente all'articolo 48 decies, paragrafo 5, che una persona ha commesso una delle violazioni di cui all'articolo 48 septies, paragrafo 2, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

a)    adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;

b)    adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 48 septies;

c)    emanazione di comunicazioni pubbliche.

2.    Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a)    la durata e la frequenza della violazione;

b)    se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

c)    se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

d)    il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

e)    la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

f)    le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

g)    l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

h)    il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

i)    le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

j)    le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

3.    L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione delle misure.

La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

a)    una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;

b)    se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

c)    una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 48 septies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.    Qualora, conformemente all'articolo 48 decies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni di cui al paragrafo 2, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.

2.    L'elenco delle violazioni di cui al paragrafo 1 è il seguente: violazioni degli articoli da 4 a 16, 21, da 23 a 29 e 34 del regolamento (UE) 2016/1011.

3.    L'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è:

67)i) in caso di persone giuridiche, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016, o il 10 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, ove tale importo sia più elevato;

68)nel caso di una persona fisica, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016.

In deroga al primo comma, l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 è pari a 250 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016, o al 2 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di gestione, ove tale importo sia più elevato per le persone giuridiche, e a 100 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016 per le persone fisiche.

Ai fini del punto i), se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità alla direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo.

4.    Per determinare il livello della sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 48 sexies, paragrafo 2.

5.    In deroga al paragrafo 4, qualora una persona giuridica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

6.    Se l'azione o omissione di una persona costituisce più di una violazione di cui all'articolo 48 septies, paragrafo 2, si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente al paragrafo 3 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 48 octies

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1.    L'ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:

a) una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo [48 sexies, paragrafo 1, lettera a)];

b) una persona di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1:

i)a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo [48 ter];

ii)a sottoporsi a un'indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altro materiale richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo [48 quater];

iii)a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta con una decisione adottata a norma dell'articolo [48 quinquies].

2.    La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.    In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.

4.    Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.

Articolo 48 nonies

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1.    L'ESMA comunica al pubblico eventuali sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte ai sensi degli articoli 48 septies e 48 octies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.    Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli [48 septies] e [48 octies] sono di natura amministrativa.

3.    Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

4.    Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli [48 septies] e [48 octies] costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.

5.    Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

SEZIONE 3

PROCEDURE E CONTROLLO

Articolo 48 decies

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.    Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'articolo 48 septies, paragrafo 2, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza sugli indici di riferimento cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

2.    Il funzionario incaricato delle indagini di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA un fascicolo completo contenente le sue conclusioni.

3.    Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 48 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 48 quater e 48 quinquies.

4.    Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'ESMA nelle attività di vigilanza.

5.    Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6.    Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini.

7.    Nel momento in cui il fascicolo con le sue conclusioni viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8.    In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo [48 undecies], l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 48 septies, paragrafo 1, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 48 sexies e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo [48 septies].

9.    Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

10.    La Commissione adotta atti delegati in conformità all'articolo 49 al fine di specificare le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle stesse.

11.    L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'ESMA si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 48 undecies

Audizione delle persone interessate dall'indagine

1.    Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 48 septies, 48 octies e 48 sexies, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2.    Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente a norma dell'articolo 48 sexies al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

3.    Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ESMA.

Articolo 48 duodecies

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione reiterata.»;

SEZIONE 4

COMMISSIONI E DELEGHE

Articolo 48 terdecies

Commissioni di vigilanza

1.    L'ESMA impone agli amministratori il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la vigilanza degli amministratori e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 48 quaterdecies.

2.    L'importo di una commissione individuale imposta a un amministratore copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue attività in relazione alla vigilanza. Esso è proporzionato al fatturato dell'amministratore.

3.    La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 49 per specificare il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 48 quaterdecies

Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti

1.    Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 48 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell'articolo 48 quater e dell'articolo 48 quinquies.

In deroga al primo comma, l'autorizzazione degli indici di riferimento critici non può essere delegata.

2.    Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l'ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo a:

a) la portata del compito da delegare;

b) i tempi di esecuzione del compito; e

c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA stessa.

3.    L'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati conformemente al regolamento sulle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 48 terdecies, paragrafo 3.

4.    L'ESMA riesamina le deleghe concesse in conformità del paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5.    La delega di compiti non modifica la responsabilità dell'ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata.

Articolo 48 sexdecies

Misure transitorie relative all'ESMA

1.    Tutte le competenze e i compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione concernenti gli amministratori di cui all'articolo 40, paragrafo 1, conferiti alle autorità competenti cessano il [UP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore]. Queste stesse competenze e compiti sono assunti dall'ESMA alla stessa data.

2. I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa concernenti gli amministratori di cui all'articolo 40, paragrafo 1, compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall'ESMA alla data di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, le domande di autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico, le domande di riconoscimento di cui all'articolo 32 e le domande di approvazione dell'avallo di cui all'articolo 33 ricevute dalle autorità competenti prima del [UP: inserire la data corrispondente a 34 mesi dopo la data di entrata in vigore] non sono trasferite all'ESMA e la decisione di autorizzare, riconoscere o approvare l'avallo è presa dalla pertinente autorità competente.

3. Le autorità competenti assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all'ESMA quanto prima e al più tardi entro il [UP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore]. Le stesse autorità competenti forniscono all'ESMA tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa in relazione agli amministratori di cui all'articolo 40, paragrafo 1, possa avvenire in modo efficace ed efficiente.

4. L'ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte dalle autorità competenti di cui sopra in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.

5. L'autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico, il riconoscimento in conformità dell'articolo 32 e l'approvazione dell'avallo in conformità dell'articolo 33 da parte di un'autorità competente di cui al paragrafo 1 restano validi dopo il trasferimento delle competenze all'ESMA.»;

l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

Riesami dell'ESMA

L'ESMA ha il potere di richiedere a un'autorità competente prove documentate per qualsiasi decisione adottata ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 25, paragrafo 3, come pure per le azioni intraprese in relazione all'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1.».

Articolo 9

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Il regolamento (UE) 2017/1129 è così modificato:

1)l'articolo 2 è così modificato:

alla lettera m), il punto iii) della definizione di "Stato membro di origine" è soppresso;

sono inserite le seguenti definizioni:

«z bis)    "società immobiliari": imprese le cui attività principali riguardano le attività economiche di cui alla sezione L dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

z ter)    "società minerarie": imprese le cui attività principali riguardano le attività economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006;

z quater)    "società operanti nel settore della ricerca scientifica": imprese le cui attività principali riguardano le attività economiche di cui alla sezione M, divisione 72, gruppo 72.1, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006;

z quinquies)    "compagnie di navigazione": imprese le cui attività principali riguardano le attività economiche di cui alla sezione H, divisione 50, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006.

* Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).»;

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tale prospetto redatto volontariamente e approvato dall’autorità competente dello Stato membro di origine in conformità all’articolo 2, lettera m), o dall'ESMA, in conformità all'articolo 31 bis, comporta l’applicazione di tutti i diritti e gli obblighi previsti per un prospetto che deve essere redatto ai sensi del presente regolamento ed è soggetto a tutte le disposizioni del presente regolamento, sotto la vigilanza di detta autorità competente.» ;

all'articolo 20, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.    Su richiesta dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'autorità competente dello Stato membro di origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previo accordo di tale autorità competente e, a meno che l'ESMA non assuma il ruolo di autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 31 bis, previa comunicazione all'ESMA. Nella data della sua decisione, l'autorità competente dello Stato membro di origine trasferisce all'autorità competente dell'altro Stato membro, in formato elettronico, la documentazione depositata insieme alla sua decisione di concedere il trasferimento. Tale trasferimento è comunicato all'emittente, all'offerente o al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione adottata dall'autorità competente dello Stato membro di origine. I termini di cui al paragrafo 2, primo comma, e al paragrafo 3 si applicano dalla data di adozione della decisione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine. L'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 non si applica al trasferimento dell'approvazione del prospetto in conformità al presente paragrafo. Una volta concluso il trasferimento dell'approvazione del prospetto, l'autorità competente cui è stata trasferita l'approvazione del prospetto, è considerata ai fini del presente regolamento l'autorità competente nello Stato membro di origine per tale prospetto.»;

l'articolo 22 è così modificato:

è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

«6 bis.    In deroga al paragrafo 6, l'ESMA ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità dell'attività pubblicitaria ai requisiti dei paragrafi da 2 a 4 in ciascuno Stato membro ospitante in cui è diffusa la pubblicità in qualsiasi dei seguenti casi:

a) quando l'ESMA è l'autorità competente conformemente all'articolo 31 bis;

b) per tutti i prospetti redatti in conformità alle leggi di un paese terzo e utilizzati nell'Unione in conformità all'articolo 29.

Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 1, il controllo della pubblicità da parte dell'ESMA non costituisce una condizione preliminare per l'offerta pubblica di titoli o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in qualsiasi Stato membro ospitante.

Il ricorso, da parte dell'ESMA, a uno qualsiasi dei poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 32 in relazione all'applicazione del presente articolo è comunicato senza indebito ritardo all'autorità competente del pertinente Stato membro ospitante.

Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'ESMA esercita il controllo di cui al primo comma per tutta la pubblicità diffusa nella sua giurisdizione in relazione ad alcune o tutte le categorie dei prospetti approvati dall'ESMA in conformità all'articolo 31 bis. L'ESMA pubblica, e aggiorna periodicamente, l'elenco degli Stati membri per i quali esercita tale controllo e le categorie dei prospetti interessate .»;

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.    Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti e l'ESMA possono applicare solo commissioni connesse allo svolgimento dei loro compiti di vigilanza a norma del presente articolo. L'ammontare delle commissioni è pubblicato sui siti web delle autorità competenti e dell'ESMA. Le commissioni sono non discriminatorie, ragionevoli e proporzionate al compito di vigilanza. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti e l'ESMA non impongono alcun obbligo o procedura amministrativa oltre a quelli richiesti per l'esercizio dei loro compiti di vigilanza a norma del presente articolo.»;

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.    In deroga al paragrafo 6 e al paragrafo 6 bis, due autorità competenti qualsiasi, tra cui l'ESMA se del caso, possono concludere un accordo in base al quale, ai fini dell'esercizio del controllo sulla conformità dell'attività pubblicitaria in situazioni transfrontaliere o in situazioni in cui si applica il paragrafo 6 bis, all'autorità competente dello Stato membro di origine o, quando si applica il paragrafo 6 bis, all'autorità competente dello Stato membro ospitante resta affidato il controllo su tale conformità. Un siffatto accordo viene notificato all'ESMA, salvo quando l'ESMA sia firmataria dell'accordo in qualità di autorità competente dello Stato membro di origine in conformità all'articolo 31 bis. L'ESMA pubblica e aggiorna regolarmente un elenco di tali accordi.»;

l'articolo 25 è così modificato:

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.    Se le condizioni definitive di un prospetto di base non sono incluse né nel prospetto di base né in un supplemento, non appena possibile successivamente al loro deposito l'autorità competente dello Stato membro di origine le comunica per via elettronica all'ESMA e, qualora il prospetto di base sia stato precedentemente notificato, all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti.»;

è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

«6 bis    Per tutti i prospetti redatti da un emittente di un paese terzo in conformità all'articolo 29, il certificato di approvazione di cui al presente articolo è sostituito dal certificato di deposito.»;

all'articolo 27 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.    In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, quando l'ESMA è l'autorità competente in conformità all'articolo 31 bis, il prospetto è redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante esige la messa a disposizione nella sua lingua ufficiale, o almeno in una delle sue lingue ufficiali, o in un'altra lingua accettata dall'autorità competente di tale Stato membro, della nota di sintesi di cui all'articolo 7, ma non richiede la traduzione di alcuna altra parte del prospetto.»;

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Offerta di titoli o ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato nel quadro di un prospetto redatto conformemente al presente regolamento

Ove l'emittente di un paese terzo intenda offrire al pubblico titoli nell'Unione o chiedere l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato istituito nell'Unione nel quadro di un prospetto redatto in conformità al presente regolamento, esso ottiene l'approvazione del prospetto dall'ESMA conformemente all'articolo 20.

Una volta approvato in conformità al primo comma, il prospetto comporta l'applicazione di tutti i diritti e gli obblighi previsti per un prospetto a norma del presente regolamento e tale prospetto e l'emittente del paese terzo sono soggetti a tutte le disposizioni del presente regolamento, sotto la vigilanza dell'ESMA.»;

l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Offerta pubblica di titoli o ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato nel quadro di un prospetto redatto conformemente alla legislazione di un paese terzo

1.    Un emittente di un paese terzo può offrire al pubblico titoli nell'Unione, o chiedere l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato istituito nell'Unione, previa pubblicazione di un prospetto redatto e approvato in conformità (e soggetto) alla legislazione nazionale dell'emittente del paese terzo se:

a)    la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione conformemente al paragrafo 3;

b)    l'emittente del paese terzo ha depositato il prospetto presso l'ESMA;

c)    l'emittente del paese terzo ha confermato per iscritto che il prospetto è stato approvato dall'autorità di vigilanza di un paese terzo e ha fornito i dati di contatto di tale autorità;

d)    il prospetto è conforme ai requisiti linguistici di cui all'articolo 27;

e)    tutta la pubblicità diffusa nell'Unione dall'emittente di un paese terzo in relazione all'offerta o all'ammissione alla negoziazione è conforme ai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafi da 2 a 5;

f) l'ESMA ha concluso accordi di cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza dell'emittente del paese terzo in conformità dell'articolo 30.

I riferimenti alla "autorità competente dello Stato membro di origine" nel presente regolamento sono da intendersi come riferimenti all'ESMA per quanto riguarda qualsiasi disposizione applicata ai prospetti di cui al presente paragrafo.

2.    I requisiti di cui agli articoli 24 e 25 si applicano al prospetto redatto in conformità alla legislazione di un paese terzo in cui sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 per integrare il presente regolamento stabilendo criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 6, 7, 11, 12, 13 e al capo IV del presente regolamento.

Sulla base dei criteri stabiliti in tali atti delegati la Commissione può adottare una decisione di esecuzione per attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisce che i prospetti redatti in conformità alla legislazione nazionale di tale paese terzo siano conformi a requisiti giuridicamente vincolanti aventi un effetto di regolamentazione equivalente a quello dei requisiti del presente regolamento. Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

La Commissione può subordinare l'applicazione della decisione di esecuzione all'effettivo e costante adempimento, da parte di un paese terzo, di tutti i requisiti stabiliti in tale decisione di esecuzione e alla capacità dell'ESMA di esercitare effettivamente le proprie responsabilità in relazione al monitoraggio di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

l'articolo 30 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.    Ai fini dell'articolo 29 e, ove ritenuto necessario, dell'articolo 28, l'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all'applicazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento nei paesi terzi. Tali accordi di cooperazione garantiscono come minimo uno scambio efficiente di informazioni che consenta all'ESMA di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.

In deroga al primo comma, quando un paese terzo è inserito nell'elenco delle giurisdizioni considerate come aventi carenze strategiche nei regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo tali da presentare minacce significative per il sistema finanziario dell'Unione, come indicato in un atto delegato vigente adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio*, l'ESMA non conclude accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di tale paese terzo.

L'ESMA comunica alle autorità competenti designate in conformità all'articolo 31, paragrafo 1, gli eventuali accordi di cooperazione conclusi in conformità al primo comma.

* Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;

il paragrafo 2 è soppresso;

il paragrafo 3 è rinumerato paragrafo 2 ed è sostituito dal seguente:

«2.    L'ESMA conclude accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo quando il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 35.»;

il paragrafo 4 è soppresso;

al capo VII, sono inseriti i seguenti articoli 31 bis e 31 ter:

«Articolo 31 bis

Vigilanza dell'ESMA su alcuni tipi di prospetti

Per i seguenti tipi di prospetti, e i loro eventuali supplementi, l'ESMA svolge il ruolo di autorità competente in relazione al controllo e all'approvazione degli stessi, come previsto dall'articolo 20, e alle notifiche alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, come previsto dall'articolo 25:

a)    prospetti redatti da qualsiasi entità o persona giuridica stabilita nell'Unione e relativi all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli diversi dai titoli di capitale da negoziare esclusivamente in un mercato regolamentato, o un suo segmento specifico, a cui solo gli investitori qualificati possano avere accesso al fine di negoziare tali titoli;

b)    prospetti redatti da qualsiasi entità o persona giuridica stabilita nell'Unione e relativi a titoli garantiti da attività;

c)    prospetti redatti dai seguenti tipi di società stabilite nell'Unione:

i) società immobiliari;

ii) società minerarie;

iii) società operanti nel settore della ricerca scientifica;

iv) compagnie di navigazione.

d)    prospetti redatti da emittenti di paesi terzi in conformità all'articolo 28 del presente regolamento.

I riferimenti alla "autorità competente dello Stato membro di origine" nel presente regolamento sono da intendersi come riferimenti all'ESMA per quanto riguarda qualsiasi disposizione applicata ai prospetti di cui al primo comma.»;

è inserito il seguente articolo 31 ter:

«Articolo 31 ter

Misure transitorie relative all’ESMA

1.    I prospetti elencati nell'articolo 31 bis presentati per approvazione a un'autorità competente anteriormente al [UP: si prega di inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore] continuano a essere soggetti alla vigilanza di tale autorità competente, se del caso anche in riferimento a loro eventuali supplementi e condizioni definitive, fino alla scadenza della validità.

L'approvazione concessa da un'autorità competente in relazione a tali prospetti anteriormente al [UP: si prega di inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore] resta valida dopo il trasferimento delle competenze all'ESMA, di cui al paragrafo 2.

La vigilanza su tali prospetti, se del caso anche in riferimento ai loro eventuali supplementi e condizioni definitive, continua a essere soggetta alle norme applicabili al momento della presentazione all'autorità competente.

2.    Tutte le competenze e i doveri relativi alle attività di vigilanza e applicazione in relazione ai prospetti di cui all'articolo 31 bis presentati per approvazione a partire dal [UP: si prega di inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore] sono assunti dall'ESMA

l'articolo 32 è così modificato:

al paragrafo 1, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«1.    Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti e l'ESMA dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:»;

al paragrafo 1, primo comma, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) sospendere il controllo dei prospetti presentati per approvazione o sospendere o limitare l'offerta pubblica di strumenti finanziari o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nel caso in cui l'ESMA o l'autorità competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 40 o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;»;

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se necessario, in base alla legislazione nazionale, l’autorità competente o l'ESMA possono chiedere all’organo giurisdizionale competente di decidere in merito all’esercizio dei poteri di cui al primo comma.»;

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    Le autorità competenti e l'ESMA esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 con qualsiasi delle seguenti modalità:

a)    direttamente;

b)    in collaborazione con altre autorità o con l'ESMA;

c)    sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità o all'ESMA;

d)    rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.»;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La segnalazione di informazioni all'autorità competente o all'ESMA ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.»;

all'articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'autorità competente, per l'ESMA o per terzi cui le autorità competenti o l'ESMA abbiano delegato compiti sono vincolate al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.»;

all'articolo 38, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 21 luglio 2019 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione e all'ESMA ogni successiva modifica.»;

è inserito il capo seguente:

«CAPO VIII BIS

POTERI E COMPETENZE DELL'ESMA

SEZIONE 1

COMPETENZE E PROCEDURE

Articolo 43 bis

Esercizio dei poteri da parte dell'ESMA

I poteri conferiti all'ESMA, o a un suo funzionario, o a altra persona autorizzata dall'ESMA a norma degli articoli da 43 ter a 43 quinquies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 43 ter

Richiesta di informazioni

1.    L'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:

a)    gli emittenti, offerenti o soggetti che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e le persone che li controllano o che sono da essi controllate;

b)    i gestori dei soggetti di cui alla lettera a);

c)    i revisori e consulenti dei soggetti di cui alla lettera a);

d)    gli intermediari finanziari incaricati dai soggetti di cui alla lettera a) dell'offerta pubblica di strumenti finanziari o della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato;

e)    il garante dei titoli offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

2.    Una semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:

a)    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)    dichiara la finalità della richiesta;

c)    specifica le informazioni richieste;

d)    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)    specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l'obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;

f)    indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all'articolo 43 septies laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3.    Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:

a)    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)    dichiara la finalità della richiesta;

c)    specifica le informazioni richieste;

d)    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)    indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 43 octies laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)    indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 43 septies laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g)    indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.    Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.    L’ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 43 quater

Indagini generali

1.    Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 43 ter, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati a:

a)    esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b)    prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c)    convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 43 ter, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;

d)    sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;

e)    richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.    I funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 43 octies qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 43 ter, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 43 septies, qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 43 ter, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3.    Le persone di cui all'articolo 43 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 43 octies, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

3.    L’ESMA informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.    Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nazionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6.    Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:

a) l'autenticità della decisione adottata dall'ESMA di cui al paragrafo 3;

b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 43 quinquies

Ispezioni in loco

1.    Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali professionali delle persone di cui all'articolo 43 ter, paragrafo 1.

2.    I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette a un'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 43 quater, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.    In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ESMA avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, dopo avere informato l’autorità competente pertinente, l’ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l’autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.

4.    I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 43 octies, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione.

5.    Le persone di cui all'articolo 43 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 43 octies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

6.    I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. I funzionari di detta autorità competente possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

7.    L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 43 quater, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA quali definiti al presente articolo e all'articolo 43 quater, paragrafo 1.

8.    Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ESMA constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

9.    Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10.    Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:

a)    l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 4;

b)    che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE 2

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Articolo 43 sexies

Misure di vigilanza dell'ESMA

1.    Qualora constati, conformemente all'articolo 43 decies, paragrafo 5, che una persona ha commesso una violazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

a)    adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;

b)    adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 43 septies;

c)    emanazione di comunicazioni pubbliche.

2.    Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a)    la durata e la frequenza della violazione;

b)    se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

c)    se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

d)    il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

e)    la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

f)    le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

g)    l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

h)    il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

i)    le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

j)    le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

3.    L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione delle misure.

La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

a)    una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;

b)    se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

c)    una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 43 septies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.    Qualora, conformemente all'articolo 43 decies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA sta ha agito deliberatamente per commetterla.

2.    L'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è:

i)    in caso di persone giuridiche, 10 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 20 luglio 2017, o il 6 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione;

ii)    nel caso di una persona fisica, 1 400 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 20 luglio 2017.

Ai fini del punto i), se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità alla direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo.

3.    Per determinare il livello della sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 43 sexies, paragrafo 2.

4.    In deroga al paragrafo 3, qualora una persona abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

5.    Se l'azione o omissione di una persona costituisce più di una violazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente al paragrafo 3 e relativa a una di queste violazioni.

Articolo 43 octies

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1.    L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

a)    una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 43 sexies, paragrafo 1, lettera a);

b)    una persona di cui all'articolo 43 ter, paragrafo 1:

i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 43 ter;

ii) a sottoporsi a un'indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 43 quater;

iii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta con una decisione adottata a norma dell'articolo 43 quinquies.

2.    La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.    In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.

4.    Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.

Articolo 43 nonies

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1.    L'ESMA comunica al pubblico le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte ai sensi degli articoli 43 septies e 43 octies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

2.    Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 43 septies e 43 octies sono di natura amministrativa.

3.    Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

4.    Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 43 septies e 43 octies costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.

5.    Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

SEZIONE 3

PROCEDURE E CONTROLLO

Articolo 43 decies

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.    Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di approvazione del prospetto cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.

2.    Il funzionario incaricato di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA un fascicolo completo contenente le sue conclusioni.

3.    Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 43 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 43 quater e 43 quinquies.

4.    Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nell’ambito delle attività di vigilanza.

5.    Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6.    Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini.

7.    Nel momento in cui il fascicolo con le sue conclusioni viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8.    In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 43 undecies, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 43 sexies e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 43 septies.

9.    Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

10.    La Commissione adotta atti delegati in conformità all'articolo 44 al fine di specificare le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle stesse.

11.    L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 43 undecies

Audizione delle persone interessate dall'indagine

1.    Prima di adottare qualsiasi decisione a norma degli articoli 43 sexies, 43 septies e 43 octies, l'ESMA consente alle persone oggetto dell'indagine di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dall'indagine hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente a norma dell'articolo 43 sexies al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2.    Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ESMA.

Articolo 43 duodecies

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione reiterata.

SEZIONE 4

COMMISSIONI E DELEGHE

Articolo 43 terdecies

Commissioni di vigilanza

1.    L'ESMA impone agli emittenti, agli offerenti o ai soggetti che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato il pagamento di commissioni in conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per il controllo e l'approvazione dei prospetti, compresi i relativi supplementi, e la loro notifica alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 43 quaterdecies.

2.    L'importo di una commissione individuale imposta a un determinato emittente, offerente o soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue attività in relazione al prospetto, compresi i suoi supplementi, redatto dall'emittente, dall'offerente o dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso è proporzionato al fatturato dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

3.    La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 44 per specificare il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 43 quaterdecies

Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti

1.    Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 43 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell'articolo 43 quater e dell'articolo 43 quinquies.

In deroga al primo comma, il controllo, l'approvazione e la notifica dei prospetti, e dei relativi supplementi, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.

2.    Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l'ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo a:

a)    la portata del compito da delegare;

b)    i tempi di esecuzione del compito; e

c)    la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA stessa.

3.    L'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 43 terdecies, paragrafo 3.

4.    L'ESMA riesamina le deleghe concesse in conformità del paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5.    La delega di compiti non modifica la responsabilità dell'ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata.».

Articolo 9 bis
Modifiche della direttiva (UE) n. 2015/849

La direttiva (UE) 2015/849 è così modificata:

(177)l'articolo 6 è così modificato:

(a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione mette la relazione di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell’individuazione, comprensione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, l'Autorità bancaria europea (ABE) e i rappresentanti delle Unità di informazione finanziaria, di comprendere meglio i rischi in questione. Le relazioni sono rese pubbliche sei mesi dopo essere state messe a disposizione degli Stati membri, a eccezione degli elementi delle relazioni che contengono informazioni classificate.»;

(b)al paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Successivamente l’ABE emette un parere ogni due anni.»;

(178)l'articolo 7 è così modificato:

(a)al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione, all'ABE e agli altri Stati membri.»;

(b)al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«5. Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni del rischio, compresi i relativi aggiornamenti, a disposizione della Commissione, dell'ABE e degli altri Stati membri.»;

(179)all'articolo 17, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Entro il 26 giugno 2017 le AEV e successivamente l'ABE emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela.»;

(180)all'articolo 18, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«4. Entro il 26 giugno 2017 le AEV e successivamente l'ABE emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.»;

(181)all'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva è soggetto alla direttiva 95/46/CE, come recepita nel diritto nazionale. I dati personali trattati a norma della presente direttiva dalla Commissione o dall'ABE sono soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001.»;

(182)l'articolo 45 è così modificato:

(a)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri e l'ABE si scambiano informazioni sui casi in cui il diritto di un paese terzo non consente l’attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. In tali casi possono essere intraprese azioni coordinate per giungere a una soluzione. Nel valutare quali paesi terzi non consentano l’attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri e l'ABE tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche e procedure, tra cui il segreto professionale, la protezione dei dati e altri vincoli che limitano lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti a tal fine.»;

(b)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 5 e l'azione minima che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere laddove l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 26 dicembre 2016.»;

(c)il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna, ai sensi del paragrafo 9, la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di quest'ultimo.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 26 giugno 2017.»;

(183)l'articolo 48 è così modificato:

(a)al paragrafo 1 bis, secondo comma, la frase finale è sostituita dalla seguente:

«Le autorità di vigilanza finanziaria degli Stati membri fungono altresì da punto di contatto per l’ABE.»;

(b)al paragrafo 10, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Entro il 26 giugno 2017 le AEV e successivamente l'ABE emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio e sulle disposizioni da prendere ai fini della vigilanza basata sul rischio.»;

(184)alla sezione 3, il titolo della sottosezione II è sostituito dal seguente:

«Cooperazione con l'ABE»

(185)l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti forniscono all'ABE tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti ai sensi della presente direttiva.»;

(186)l'articolo 62 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti informino l'ABE di tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità degli articoli 58 e 59 agli enti creditizi e agli istituti finanziari, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito.»;

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ABE gestisce un sito internet con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni e misure amministrative imposte in conformità dell'articolo 60 agli enti creditizi e agli istituti finanziari e indica la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.».

Articolo 10

Disposizioni transitorie

4.    Articolo 1. La procedura per la nomina dei membri del comitato esecutivo è pubblicata dopo l'entrata in vigore degli articoli 1, 2 e 3. Fino a quando tutti i membri del comitato esecutivo abbiano assunto le loro funzioni, il consiglio delle autorità di vigilanza e il consiglio di amministrazione continuano ad assolvere i propri compiti.

5.    I presidenti nominati prima dell'entrata in vigore degli articoli 1, 2 e 3 continuano ad assolvere i propri compiti fino al termine dei rispettivi mandati. I presidenti da nominare dopo l'entrata in vigore degli articoli 1, 2 e 3 sono selezionati e nominati in conformità alla nuova procedura di nomina.

Articolo 11

Entrata in vigore e entrata in applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [24 mesi dopo l'entrata in vigore].

Gli articoli 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal [UP: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore]. Tuttavia, il punto [articolo 62] dell'articolo 1, il punto [articolo 62] dell'articolo 2 e il punto [articolo 62] dell'articolo 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio [UP: inserire la data del 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

Scheda finanziaria legislativa "Agenzie"

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

1.2.    Settore/settori interessati

1.3.    Natura della proposta/iniziativa

1.4.    Obiettivi

1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.    Durata e incidenza finanziaria

1.7.    Modalità di gestione previste

2.    MISURE DI GESTIONE

2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.    Sistema di gestione e di controllo

2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.    Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.    Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

3.2.3.    Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]

3.2.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.    Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica:

- il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

- il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

- il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

e che modifica:

il regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine;

il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital;

il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale; il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari;

la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento;

il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato;

la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

1.2.    Settore/settori interessati

Settore: Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

Attività: Stabilità finanziaria

1.3.    Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 10  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.    Obiettivi

1.4.1.    Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Contribuire a un mercato interno più spesso e più equo con una base industriale più solida.

1.4.2.    Obiettivi specifici

Obiettivo specifico [indicare il numero]

2.5 Valutare, attuare in modo adeguato e applicare in tutta l'UE il quadro di regolamentazione finanziaria

1.4.3.    Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le autorità europee di vigilanza (AEV) miglioreranno la convergenza in materia di vigilanza rafforzandone la dimensione unionale. Potenziando la convergenza in materia di vigilanza è possibile alleviare l'onere amministrativo per tutti i soggetti sottoposti a vigilanza e creare nuove sinergie riducendo i costi di conformità a carico dei soggetti transfrontalieri, mettendo nel contempo il sistema al riparo da pratiche di arbitraggio di vigilanza attuate dai partecipanti al mercato.

Le AEV saranno in grado di coordinare meglio le autorità nazionali e, ove opportuno, di esercitare direttamente la vigilanza. Questo ruolo potenziato delle AEV può favorire l'integrazione dei mercati agevolando le operazioni transfrontaliere.

Una maggiore convergenza in materia di vigilanza e l'instaurazione di condizioni di parità all'interno del mercato unico, compreso un meccanismo uniforme di fissazione delle commissioni, permetterebbero alle AEV di raccogliere (con un meccanismo chiaro e trasparente che rispetti il principio di parità di trattamento) i fondi necessari per assolvere pienamente il mandato e le funzioni attuali e futuri. Un esito di questo tipo andrebbe in ultima analisi a vantaggio di tutti i partecipanti al mercato.

1.4.4.    Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Possibili indicatori:

   numero di norme tecniche adottate rispetto al numero di cui si richiede l'elaborazione

   numero di progetti di norme tecniche sottoposti all'approvazione della Commissione entro i termini previsti

   numero di norme tecniche proposte ma respinte dalla Commissione

   numero di raccomandazioni non vincolanti adottate rispetto al numero di cui si richiede l'elaborazione

   numero di richieste di spiegazioni presentate dalle autorità competenti

   numero di indagini su possibili violazioni del diritto dell'UE chiuse positivamente

   durata media delle indagini sulle violazioni del diritto dell'UE

   numero di avvertimenti per manifesta violazione del diritto dell'UE

   numero di mediazioni con esito positivo senza transazione vincolante

   numero di collegi cui partecipano l'ABE / l'EIOPA / l'ESMA

   numero di riunioni bilaterali con le autorità competenti

   numero di ispezioni in loco congiunte

   numero di ore di formazione per il personale delle autorità di vigilanza

   numero di membri del personale partecipanti agli scambi / ai distacchi

   numero di verifiche inter pares effettuate

   numero di ostacoli alla convergenza individuati ed eliminati

   nuovi strumenti pratici per promuovere la convergenza

   numero di iniziative di alfabetizzazione e istruzione finanziaria

   numero di studi analitici pubblicati

   numero di ispezioni in loco e di indagini specifiche

   numero di riunioni con i soggetti sottoposti a vigilanza

   numero di denunce / ricorsi da parte dei soggetti sottoposti a sorveglianza

   numero di decisioni ufficiali adottate per far fronte a situazioni di emergenza

   numero di banche dati popolate

   numero di prove di stress o di prove equivalenti effettuate

   rapporto fra bilancio proposto e bilancio definitivo adottato (su base annua)

1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.    Necessità nel breve e lungo termine

Le sfide che ci si propone di superare con la proposta sono le seguenti.

1) Competenze - L'armonizzazione normativa attuata con il codice unico è sì importante per il mercato unico, ma non basta. Per migliorare il funzionamento del mercato unico e ridurre i rischi di arbitraggio e di concorrenza nella vigilanza, altrettanto importante è seguire una linea uniforme nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto dell'UE. A tal fine occorre attrezzare le AEV in modo che siano in grado di promuovere una corretta applicazione del diritto dell'UE e norme di vigilanza comuni efficaci in tutta l'UE tramite misure di convergenza in materia di vigilanza e tramite la vigilanza diretta in alcuni settori. Questo vale, in particolare, per l'ESMA nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali. La proposta legislativa intende pertanto disporre un conferimento di nuove competenze finalizzato a una maggiore integrazione dei mercati (per l'ESMA) e rafforzare o precisare le competenze previste dai regolamenti istitutivi delle AEV.

2) Governance - La difficoltà principale posta dall'attuale assetto di governance riguarda la composizione del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, che non permette una sufficiente promozione degli interessi dell'UE nei processi decisionali e, disincentivando il ricorso ad alcuni strumenti esistenti, impedisce alle AEV di assolvere integralmente il proprio mandato. Il problema risiede nel fatto che, in ciascuna AEV, il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza sono composti principalmente di rappresentanti delle autorità nazionali competenti - le uniche ad avere diritto di voto (ad eccezione della Commissione quando ciascun consiglio di amministrazione vota sul bilancio). Si creano quindi conflitti di interesse. Molto limitati sono anche il ruolo e i poteri dei presidenti: il fatto che siano nominati dai consigli delle autorità di vigilanza ne mina l'autorevolezza e l'indipendenza. In ciascuna AEV il consiglio delle autorità di vigilanza è oberato di lavoro, mentre il consiglio di amministrazione ha compiti più limitati, il che non aiuta la rapidità del processo decisionale. L'assetto di governance ha conseguenze anche in termini di incentivazione delle AEV nei confronti di strumenti quali la mediazione vincolante, il perimetro delle verifiche inter pares, l'avvio di procedure per violazione del diritto dell'UE o l'adozione di relazioni di verifica.

3) Finanziamento - Sarebbe necessario rivedere l'attuale sistema di finanziamento per assicurare un funzionamento efficace delle AEV e un'equa ripartizione dei costi delle loro operazioni. Poiché la proposta legislativa intende rafforzare il ruolo di vigilanza delle AEV, occorrerà adeguare il finanziamento (verosimilmente verso l'alto) in un contesto in cui il bilancio dell'UE e i bilanci nazionali sono sotto pressione. Un finanziamento integralmente pubblico delle AEV implica l'uso del denaro pubblico per un servizio mirato a un particolare comparto del settore privato. Si otterrebbero maggiori efficienza ed equità addossando i costi delle AEV agli operatori economici in applicazione del principio della "causalità nell'attribuzione" e ai fini di un finanziamento almeno parziale da parte del settore. Il sistema attuale non è infine del tutto equo nei confronti di alcune autorità nazionali competenti, che si ritrovano a versare una quota sproporzionata rispetto alle dimensioni del settore nel rispettivo Stato membro.

1.5.2.    Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori) Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi per intervenire a livello europeo (ex ante)

Dalla valutazione del 2017 risulta che l'azione dell'UE è giustificata e necessaria per superare i problemi riscontrati riguardo alle AEV in termini di competenze, assetto di governance e regime di finanziamento. Qualsiasi intervento in tal senso comporterà modifiche dei regolamenti istitutivi. Le AEV sono organi dell'Unione i cui poteri e meccanismi di funzionamento possono essere modificati soltanto dal legislatore dell'Unione in base all'articolo 114 del TFUE.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

L'istituzione delle AEV ha dato riscontro alla necessità d'instaurare un sistema di vigilanza a livello dell'UE per migliorare la protezione dei consumatori e degli investitori e rafforzare in modo duraturo la stabilità e l'efficacia del sistema finanziario in tutta l'UE. Questi obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.

I portatori d'interessi concordano sul fatto che le AEV hanno contribuito notevolmente a intensificare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza e sono state fondamentali ai fini del funzionamento ordinato dei mercati finanziari in tutta l'UE, della loro corretta regolamentazione e della vigilanza su di essi, così come della protezione dei consumatori.

Le AEV e il relativo contributo a una vigilanza efficace in tutta l'UE risulteranno ancor più necessari via via che aumenterà l'interconnessione dei mercati finanziari, nell'UE e nel mondo. Alle AEV spetterà un ruolo fondamentale nell'opera di costruzione dell'Unione dei mercati dei capitali (UMC), data la loro centralità ai fini della promozione dell'integrazione dei mercati e dell'apertura delle possibilità offerte dal mercato unico a vantaggio dei soggetti finanziari e degli investitori.

Il ritorno a un quadro di vigilanza nazionale, fondato sul principio del controllo da parte del paese di origine associato a norme prudenziali minime e al riconoscimento reciproco, semplicemente non sarebbe in grado di rispondere all'urgente necessità d'integrare ulteriormente i mercati finanziari dell'UE, specie riguardo ai mercati dei capitali. Questo si ripercuoterebbe negativamente sulla capacità dell'UE di assicurare quell'irrobustimento degli investimenti a lungo termine e quella creazione di fonti di finanziamento per le proprie imprese che sono necessari per rafforzare l'economia dell'Unione e stimolare gli investimenti in vista della creazione di occupazione.

1.5.3.    Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le tre AEV hanno iniziato a funzionare come agenzie indipendenti dell'UE nel gennaio 2011 a norma dei regolamenti istitutivi del 2010.

Nel 2014 la Commissione ha effettuato una valutazione delle attività delle AEV, giungendo alla conclusione che le autorità avevano lavorato bene, ma che vi erano margini di miglioramento in quattro settori: 1) regime di finanziamento (in sostituzione di quello attuale); 2) competenze (ad es., maggiore accento sulla convergenza in materia di vigilanza, uso più efficace delle competenze attuali, precisazione e eventuale ampliamento dei mandati attuali); 3) governance (ad es., potenziamento della governance interna per garantire che le decisioni siano adottate nell'interesse dell'UE nel suo complesso); 4) architettura di vigilanza (valutazione di modifiche strutturali, ad es. fusione delle autorità in un organo unico con una sede unica oppure introduzione di un assetto binario).

A ottobre 2013 anche il Parlamento europeo ha effettuato un riesame delle AEV, giungendo a conclusioni analoghe a quelle della Commissione per quanto riguarda l'efficienza delle AEV, compresa la brevità del periodo di osservazione. La relazione del Parlamento riportava un elenco dettagliato di punti da migliorare, per alcuni dei quali sarebbero state necessarie modifiche legislative. Nella risoluzione del marzo 2014 sul riesame del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) il Parlamento ha inoltre chiesto alla Commissione di presentare nuove proposte legislative sulla revisione delle AEV in settori quali la governance, la rappresentanza, la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza e il miglioramento delle competenze.

Nel novembre 2014 il Consiglio giungeva alla conclusione che era opportuno vagliare alcuni adattamenti mirati atti a migliorare l'efficienza, la governance e il finanziamento delle AEV.

Nella presente proposta legislativa si è tenuto conto delle questioni sollevate nelle precedenti valutazioni e delle richieste dei portatori d'interessi (comprese quelle avanzate in collegamento con l'invito della Commissione a presentare prove e con l'Unione dei mercati dei capitali). Particolare attenzione è stata tuttavia riservata alla valutazione conclusa nella primavera del 2017, secondo la quale le AEV hanno globalmente ottenuto i risultati voluti in base ai loro obiettivi attuali e l'attuale architettura di vigilanza settoriale da esse impostata è adeguata. La valutazione raccomanda tuttavia miglioramenti mirati per far fronte alle sfide future, in particolare in termini di potenziamento delle competenze delle AEV, quadro di governance e regime di finanziamento.

1.5.4.    Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Gli obiettivi della presente proposta sono coerenti con varie altre politiche e iniziative in corso dell'UE tese a: i) sviluppare l'Unione economica e monetaria (UEM); ii) sviluppare l'Unione dei mercati dei capitali (UMC); iii) accrescere l'efficienza e l'efficacia della vigilanza a livello unionale sia all'interno che all'esterno dell'UE.

In primo luogo, la presente proposta è coerente con l'UEM. La relazione dei cinque presidenti sul completamento dell'UEM ha sottolineato che una maggiore integrazione dei mercati dei capitali e la graduale eliminazione dei rimanenti ostacoli nazionali potrebbero comportare nuovi rischi per la stabilità finanziaria. Secondo tale relazione, sarà necessario ampliare e rafforzare il quadro di vigilanza per assicurare la solidità di tutti gli operatori finanziari. La relazione ha concluso che questa situazione dovrebbe condurre in definitiva ad un'unica autorità europea di vigilanza sui mercati dei capitali. Il recente documento di riflessione sull'approfondimento dell'UEM ha inoltre sottolineato che "sono essenziali un quadro di vigilanza più integrato per garantire l'attuazione comune delle norme per il settore finanziario e una maggiore centralizzazione dell'attività di vigilanza". Seppur non si impegni a istituire un'autorità di vigilanza unica per i mercati di capitali, la presente proposta legislativa mira a rafforzare il quadro di vigilanza. Prevede anche di trasferire verso il livello UE, nello specifico all'ESMA, alcune competenze di vigilanza (ad es., approvazione di alcuni prospetti UE, amministratori degli indici di riferimento, fornitori di servizi di comunicazione dati, alcuni fondi UE).

In secondo luogo, la presente proposta è coerente con il progetto di UMC. Attraverso la promozione di una maggiore differenziazione dei canali di finanziamento, l'Unione dei mercati dei capitali contribuirà ad aumentare la resilienza del sistema finanziario dell'UE. Al tempo stesso è necessario prestare attenzione ai rischi finanziari che si manifestano nei mercati dei capitali. La qualità del quadro di vigilanza è quindi un elemento necessario per il buon funzionamento e l'integrazione dei mercati dei capitali. La proposta legislativa dovrebbe assicurare un'applicazione uniforme del codice unico in tutto il mercato unico. I soggetti finanziari che hanno dimensioni e profili di rischio analoghi sarebbero pertanto sottoposti al medesimo livello di vigilanza a prescindere dalla loro ubicazione nell'UE, e questo anche al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare.

In terzo luogo, la proposta è coerente con l'obiettivo generale di migliorare l'efficienza e l'efficacia della vigilanza a livello unionale sia all'interno che all'esterno dell'UE. Negli ultimi anni l'UE ha varato una serie di riforme volte a migliorare la trasparenza, la disciplina e la solidità dei settori bancario, assicurativo e dei mercati dei capitali. Precisando alcune delle competenze conferite alle AEV (ad es., risoluzione delle controversie, verifiche indipendenti) e modificandone la struttura di governance, la proposta porterà a un miglioramento della vigilanza all'interno dell'UE. La normativa finanziaria dell'UE ha inoltre via via integrato sempre più i "regimi dei paesi terzi" permettendo così alle imprese extraunionali di accedere al mercato dell'UE, in genere a condizione che siano autorizzate in un paese in cui vigono un regime normativo equivalente a quello dell'UE e un meccanismo effettivo di reciprocità che dia alle imprese dell'UE un corrispondente accesso al mercato del paese. La proposta legislativa offrirebbe maggiore chiarezza sul fatto che le AEV possono assistere la Commissione nel monitoraggio dell'evoluzione della situazione nei paesi terzi (ossia degli sviluppi in termini di regolamentazione, di vigilanza e di mercato nel paese terzo, ma anche dei riscontri storici di vigilanza delle sue autorità) per quanto riguarda le giurisdizioni di cui la Commissione ha accertato con una decisione l'equivalenza rispetto all'UE. Scopo del monitoraggio è accertare che continuino a sussistere le condizioni su cui si basa la decisione di equivalenza, soffermandosi sugli sviluppi verificatisi nei paesi terzi che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.

In quarto luogo, la presente proposta legislativa è in linea anche con la recente proposta della Commissione sulle procedure e autorità che intervengono nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e sui requisiti per il riconoscimento delle CCP dei paesi terzi 11 . La proposta sulle CCP introduce un approccio più marcatamente paneuropeo alla vigilanza sulle CCP dell'UE: sarà istituito nell'ambito dell'ESMA un nuovo meccanismo di vigilanza tramite il quale si otterrà sia maggiori coerenza e uniformità nella vigilanza sulle CCP dell'UE sia maggiore rigore nella vigilanza sulle CCP dei paesi terzi.

1.6.    Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

◻ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

◻ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2019 al 2020

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.    Modalità di gestione previste 12  

 Gestione diretta a opera della Commissione attraverso

◻ agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

⌧ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

n.a.

2.    MISURE DI GESTIONE

2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

A norma delle disposizioni vigenti le AEV elaborano relazioni periodiche sull'attività svolta (fra cui le relazioni interne destinate all'alta dirigenza, le relazioni per i rispettivi consigli e le relazioni annuali) e sono sottoposte alle verifiche della Corte dei conti e del servizio di audit interno della Commissione per quanto riguarda l'impiego delle risorse e le prestazioni. Per le azioni previste nella proposta l'attività di monitoraggio e di presentazione di relazioni sarà conforme agli obblighi già vigenti e a quelli nuovi che scaturiranno dalla proposta.

2.2.    Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.    Rischi individuati

Per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalla proposta, si prevede che questa non determinerà nuovi rischi rilevanti che non siano già coperti da un attuale quadro di controllo interno.

Una nuova sfida da superare potrebbe tuttavia riguardare la transizione verso una nuova modalità di finanziamento, vale a dire riuscire a riscuotere a tempo debito i contributi annuali degli istituti finanziari e dei partecipanti ai mercati finanziari interessati.

2.2.2.    Metodi di controllo previsti

Sono già applicati i sistemi di gestione e di controllo previsti nei regolamenti istitutivi delle AEV. Le AEV collaborano strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno. Lo stesso regime si applicherà anche per il ruolo che la presente proposta attribuisce alle AEV.

In ciascun esercizio finanziario, inoltre, il Parlamento europeo dà a ciascuna AEV, su raccomandazione del Consiglio, discarico sull'esecuzione del rispettivo bilancio.

2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, alle AEV si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Le AEV si sono dotate di una specifica strategia antifrode e del relativo piano d'azione. L'azione rafforzata delle AEV in materia di lotta antifrode rispetterà le norme e gli orientamenti previsti dal regolamento finanziario (misure antifrode come parte di una sana gestione finanziaria), le politiche dell'OLAF di prevenzione delle frodi, le disposizioni stabilite dalla strategia antifrode della Commissione (COM(2011) 376) e dall'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE (luglio 2012) e relativa tabella di marcia.

Inoltre, i regolamenti istitutivi delle AEV e il rispettivo regolamento finanziario prevedono le disposizioni sull'esecuzione e sul controllo del bilancio delle AEV e le norme finanziarie applicabili, comprese quelle volte a prevenire le frodi e le irregolarità.

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione…]

Diss./Non diss. 13

di paesi EFTA 14

di paesi candidati 15

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1a

12 02 04 ABE

12 02 05 EIOPA

12 02 06 ESMA

Diss.

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: n.a.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione…]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.    Incidenza prevista sulle spese

La presente iniziativa legislativa inciderà sulle spese come segue.

1. ABE, EIOPA e ESMA assumeranno in totale 210 nuove unità di personale nel periodo 2019-2022.

2. Il costo del nuovo personale (e le altre spese connesse ai nuovi compiti attribuiti alle AEV) sarà finanziato integralmente dai contributi annuali per la vigilanza indiretta e dalle commissioni per la vigilanza diretta versati dagli operatori del settore (nessuna incidenza sul bilancio UE). Per quanto riguarda l'ESMA si rilevi che i costi per il personale supplementare e tutti i costi aggiuntivi della vigilanza diretta sanno coperti integralmente dalle commissioni pagate dagli operatori del settore.

La Commissione dovrà tuttavia predisporre un atto delegato per precisare i contributi annuali, la loro destinazione, l'importo delle commissioni e le modalità con cui effettuare i pagamenti, e infatti la proposta prevede che i contributi annuali siano riscossi a partire dall'inizio dell'anno che comincia dopo che è trascorso un intero anno dall'entrata in vigore. Muovendo dall'ipotesi che l'adozione e l'entrata in vigore si situino nel primo trimestre 2019, questo significa che la spesa supplementare per la vigilanza indiretta risultante dalla proposta potrà essere coperta con i contributi annuali a partire dal 1° gennaio 2021. Poiché tuttavia il regolamento comporterebbe nuovi costi per le AEV fin dall'entrata in vigore, è necessario un supplemento di dotazione nel bilancio dell'UE nel 2019 e nel 2020, a copertura transitoria della prima fase delle operazioni fino alla riscossione dei contributi annuali; dal 2021 in avanti sarà poi possibile rimborsare il bilancio dell'UE per la copertura transitoria offerta nel 2019 e nel 2020.

Analogamente, anche per le commissioni destinate a finanziare integralmente il costo della vigilanza diretta (che, in base alla proposta, si applicheranno 24 mesi dopo l'entrata in vigore ossia, nella nostra ipotesi, nel 2021) la riscossione potrà cominciare soltanto dopo l'entrata in vigore di determinati atti delegati. In questa sede si muove dal presupposto che gli anticipi concessi determineranno un'incidenza sul bilancio dell'UE nel 2021, ossia prima che possano essere riscosse le commissioni; le AEV restituiranno all'UE gli anticipi entro e non oltre il 2022, anno in cui non è quindi previsto alcun supplemento di spesa a carico del bilancio UE, perché la spesa supplementare derivante dalla vigilanza diretta sarà finanziata, in via di principio, dalle commissioni riscosse presso gli stessi partecipanti al mercato sottoposti a vigilanza.

La dotazione supplementare dovrebbe essere attinta al bilancio generale dell'UE, perché il bilancio della DG FISMA non è in grado di coprire un tale importo.

Per il 2019 e il 2020 i costi dei compiti e delle attività preesistenti delle AEV saranno coperti secondo l'attuale regime di finanziamento, in linea con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

LA STIMA DELL'INCIDENZA SULLA SPESA E SULL'ENTITÀ DEL PERSONALE NEGLI ANNI 2021 E OLTRE È INSERITA NELLA PRESENTE SCHEDA LEGISLATIVA A TITOLO PRETTAMENTE ILLUSTRATIVO E NON PREGIUDICA LA PROPOSTA DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO POST 2020 ATTESA ENTRO MAGGIO 2018. Si rilevi in questo contesto che, sebbene nel tempo il numero di unità di personale necessarie per la vigilanza diretta dipenda dall'evoluzione registrata nel numero e nelle dimensioni dei partecipanti ai mercati dei capitali da sottoporre a vigilanza, in via di principio la spesa corrispondente sarà finanziata dalle commissioni riscosse presso quegli stessi partecipanti al mercato.

3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 1a Competitività per la crescita e l'occupazione

DG: FISMA

2019

2020

2021

2022

TOTALE

12.0204 ABE

Impegni

(1)

2 493,0

4 096,3

0

6 589,3

Pagamenti

(2)

2 493,0

4 096,3

0

6 589,3

12.0205 EIOPA

Impegni

(1a)

3 759,7

5 356,0

0

9 115,7

Pagamenti

(2 a)

3 759,7

5 356,0

0

9 115,7

12.0206 ESMA

Impegni

(3 a)

17 728,6

20 589,6

10 142,8

48 461,0

Pagamenti

3b

17 728,6

20 589,6

10 142,8

48 461,0

TOTALE degli stanziamenti
per la DG FISMA

Impegni

=1+1a+3a

23 981,3

30 041,9

10 142,8

64 166,0

Pagamenti

=2+2a+3b

23 981,3

30 041,9

10 142,8

64 166,0





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)



2019



2020

2021

2022

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

23 981,3

30 041,9

10 142,8

64 166,0

Pagamenti

23 981,3

30 041,9

10 142,8

64 166,0

3.2.2.    Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 16

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 17

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.    Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo] — Si veda l'allegato della scheda finanziaria legislativa

1.    Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 18

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Funzionari (gradi AD)

Funzionari (gradi AST)

Agenti contrattuali

Agenti temporanei

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico

Categoria e grado

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Totale AD

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Totale AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Totale AST/SC

TOTALE GENERALE

Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno

Agenti contrattuali

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Gruppo di funzioni IV

Gruppo di funzioni III

Gruppo di funzioni II

Gruppo di funzioni I

Totale

Esperti nazionali distaccati

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Indicare la data prevista di assunzione e adeguare l'importo di conseguenza (se l'assunzione avviene a luglio, viene calcolato soltanto il 50 % del costo medio) aggiungendo ulteriori spiegazioni nell'allegato.

2.    Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 19

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 20

- in sede 21

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per un ETP dovrebbe essere inclusa nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

◻ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

⌧ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

È necessaria una riprogrammazione delle linee di bilancio dedicate alle AEV (12.0204, 12.0205 e 12.0206). Anche se, a termine, gli importi previsti saranno finanziati integralmente dalle commissioni, si dovrà attingere al bilancio UE per gli anticipi necessari a coprire i costi da sostenere durante i primi 18 mesi di operatività.

Una volta che la proposta sarà stata adottata, la Commissione dovrà adottare un atto delegato che illustri nei particolari la metodologia utilizzata per il calcolo e la riscossione delle commissioni, che a sua volta dovrà seguire l'iter di non obiezione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; solo quando questo iter sarà stato completato si potrà cominciare a riscuotere le commissioni. I costi sostenuti dovrebbero comunque essere recuperati nel tempo, al più tardi entro il 2021.

La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 22 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.    Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati


3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

◻ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 23

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]



ALLEGATO

Per quanto riguarda i costi relativi ai compiti che le AEV dovranno svolgere, le spese di personale sono state stimate conformemente alla classificazione dei costi nel progetto di bilancio delle AEV per il 2018. La presente iniziativa legislativa si ripercuoterà sui costi delle AEV a causa delle modifiche concernenti: I. la governance, II. le competenze di vigilanza indiretta, III. il sistema di finanziamento e IV. il conferimento all'ESMA di competenze di vigilanza diretta. Sarà inoltre necessario prevedere risorse in termini di servizi di supporto e assistenza legale (V.) in considerazione del personale supplementare. Dato l'aumento del personale che comporta, la presente proposta legislativa potrebbe implicare anche cambiamenti riguardo ai locali che ospitano le AEV (VI.)

I. Governance delle AEV

In conseguenza della presente proposta legislativa, l'attuale consiglio di amministrazione (composto di presidente, direttore esecutivo e membri del consiglio delle autorità di vigilanza) sarebbe sostituito da un neocostituito comitato esecutivo, composto di quattro membri indipendenti a tempo pieno (tra cui il presidente) per l'ABE e l'EIOPA e di 6 membri indipendenti a tempo pieno (tra cui il presidente) per l'ESMA, incaricato esclusivamente dell'attuazione del rispettivo mandato di ciascuna AEV. L'attuale direttore esecutivo entrerebbe a far parte del comitato esecutivo. Questa evoluzione potrebbe implicare due unità di personale in più per l'ABE e l'EIOPA e quattro 24 per l'ESMA (a condizione che siano assunte al di fuori dell'organizzazione). Questo sarà a carico del bilancio delle AEV. I 2 nuovi dipendenti dell'ABE e dell'EIOPA e i 4 dell'ESMA dovrebbero essere persone di grande esperienza assunte come agenti temporanei AD al grado almeno AD 13. I costi legati al processo di assunzione di queste persone supplementari, stimati in 12 700 euro a testa, sono inevitabili (spese di viaggio, alloggio, visite mediche e altre indennità, spese di trasloco, ecc.).

La proposta legislativa conferirebbe al comitato esecutivo il potere di decisione in determinate sfere di carattere non regolamentare, ossia quelle in cui risulta più problematica la sfasatura degli incentivi nell'attuale modello di governance (ad es., violazione delle procedure previste dal diritto dell'Unione e risoluzione delle controversie). Poiché uno degli obiettivi della presente proposta è incrementare l'uso di tali poteri, occorre dare ai membri permanenti del comitato esecutivo un supporto adeguato nello svolgimento dei loro compiti mettendo a disposizione risorse umane supplementari. Le modifiche di questi poteri dovrebbero, ad esempio, comportare un aumento del numero delle richieste di informazioni (inviate alle autorità competenti o ai partecipanti al mercato) e un maggiore ricorso ai poteri di risoluzione delle controversie. Per la maggior parte questi nuovi compiti possono essere svolti dal personale delle AEV esistente trasferendo le persone da incarichi di natura quasi legislativa a compiti di convergenza in materia di vigilanza. Per il futuro si prevede infatti una lieve diminuzione dell'attività di regolamentazione, o comunque una sua stasi: di conseguenza, nelle AEV più ETP potrebbero occuparsi della convergenza in materia di vigilanza. A supporto del nuovo comitato esecutivo, dovrebbero pertanto risultare necessari soltanto 2 ETP supplementari per l'ABE e l'EIOPA e 3 ETP supplementari per l'ESMA.

In sintesi, l'ipotesi sostenuta nella presente scheda finanziaria legislativa è che i cambiamenti nella governance delle AEV implichino per ciascuna di esse:

l'assunzione di 4 nuovi agenti temporanei AD per l'ESMA e di 2 nuovi agenti temporanei AD per l'ABE e l'EIOPA, al grado almeno AD 13 e con un elevato livello di esperienza professionale;

2 ETP (entrambi agenti temporanei) per l'ABE e l'EIOPA e 3 ETP per l'ESMA per supportare i nuovi membri del comitato esecutivo nell'espletamento dei nuovi compiti e per compensare il previsto aumento del carico di lavoro nel settore della convergenza in materia di vigilanza;

·i costi legati al processo di assunzione di queste persone supplementari (spese di viaggio, alloggio, visite mediche e altre indennità, spese di trasloco, ecc.). 

II. Funzioni di vigilanza indiretta delle AEV

i. Funzioni comuni che richiedono le stesse risorse nelle 3 AEV

Al fine di favorire la coerenza all'interno della rete delle autorità di vigilanza finanziaria, le verifiche inter pares effettuate dalle AEV sarebbero sostituite da verifiche indipendenti. Mentre oggi le verifiche inter pares sono effettuate da comitati appositi, composti di membri del personale delle autorità nazionali competenti dei 28 Stati membri dell'UE, le verifiche indipendenti verrebbero svolte sotto la supervisione del neocostituito comitato esecutivo. A tal fine la proposta legislativa prevede che il comitato esecutivo possa istituire un comitato di verifica, composto soltanto di membri del personale delle AEV per assicurarne l'indipendenza dell'operato. L'istituzione di tale comitato richiederebbe quindi un aumento del personale, anche se alcuni membri del personale delle AEV partecipano già alle attuali verifiche inter pares. L'aumento può essere stimato in 5 unità supplementari di personale per ciascuna AEV, destinate a sostituire nelle verifiche le risorse umane finora fornite dalle autorità competenti.

Sarebbe conferita alle AEV anche una nuova funzione di coordinamento delle autorità competenti, volta ad assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza e la coerenza nell'applicazione del diritto dell'Unione. Al riguardo le AEV fisserebbero traguardi ed obiettivi di vigilanza comuni in un piano strategico pluriennale dell'UE. Già oggi le AEV elaborano un programma di lavoro annuale, che tuttavia riguarda le attività di regolamentazione e di vigilanza che esse stesse devono svolgere; il nuovo piano strategico dell'UE verterebbe invece sulle attività di vigilanza di cui sarebbero incaricate le autorità competenti. In base alle nuove competenze di coordinamento, inoltre, le autorità competenti (compresi il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo/comitato di risoluzione unico) sarebbero tenute ad elaborare programmi di lavoro annuali, conformi al piano strategico dell'UE, e a sottoporli alle AEV affinché ne verifichino la compatibilità con tale piano strategico. Le AEV emanerebbero poi una raccomandazione o una decisione di approvazione del singolo programma di lavoro rivolta a ciascuna delle autorità competenti e ne controllerebbero l'attuazione. Questa interazione con le autorità competenti e l'attività di coordinamento con i gruppi di lavoro di ciascuna AEV implicherebbero risorse umane supplementari, pari a tre unità supplementari di personale per AEV.

Alle AEV sarebbero altresì conferite nuove funzioni inerenti alle tecnologie finanziarie (Fintech) ossia, in base alla proposta legislativa: i) portare avanti la convergenza in materia di requisiti di autorizzazione per le imprese FinTech; ii) precisare e aggiornare le disposizioni sull'esternalizzazione della vigilanza, in particolare per quanto riguarda l'esternalizzazione a servizi di nuvola informatica; iii) coordinare i poli nazionali di innovazione tecnologica, eventualmente emanando orientamenti sui poli di innovazione tecnologica/sulle sperimentazioni normative varati dagli Stati membri; iv) in tema di cibersicurezza, portare avanti la convergenza della gestione dei rischi informatici e contribuire a sviluppare, di concerto con la Commissione e la Banca centrale europea, le modalità delle prove di stress in ambiente cibernetico. Questi compiti supplementari implicherebbero la disponibilità di risorse dedicate al settore FinTech, stimate in 3 unità supplementari di personale.

ii. Funzioni che richiedono risorse diverse nelle tre AEV

Sarebbero conferite alle AEV anche competenze più chiare in termini di controllo delle decisioni di equivalenza emanate dalla Commissione riguardo al regime di regolamentazione e di vigilanza dei diversi paesi terzi. In mancanza di una base giuridica chiara che permettesse loro di assistere la Commissione nel controllo successivo all'attribuzione dell'equivalenza, alcune AEV non sono state in passato in grado di contribuire in questo senso, data la penuria di risorse. Attualmente le AEV preparano una prima analisi che va ad alimentare la valutazione della Commissione circa l'equivalenza in due distinte circostanze: quando la Commissione ha chiesto espressamente all'ABE una consulenza tecnica o quando l'ABE è incaricata esplicitamente di tale consulenza da una normativa di primo livello. La proposta legislativa offrirebbe maggiore chiarezza sul fatto che le AEV possono assistere la Commissione nel monitoraggio dell'evoluzione della situazione nei paesi terzi (ossia degli sviluppi in termini di regolamentazione, di vigilanza e di mercato nel paese terzo, ma anche dei riscontri storici di vigilanza delle sue autorità) per quanto riguarda le giurisdizioni di cui la Commissione ha accertato con una decisione l'equivalenza rispetto all'UE. Scopo del monitoraggio è accertare che continuino a sussistere le condizioni su cui si basa la decisione di equivalenza, soffermandosi sugli sviluppi verificatisi nei paesi terzi che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. In particolare le AEV dovrebbero comunicare annualmente alla Commissione, tramite una relazione, le conclusioni cui sono giunte. Questo ruolo più preciso implicherebbe la necessità di tenere sotto controllo l'evoluzione nei paesi terzi interessati e di coordinare i lavori con gli interlocutori sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione.

Le decisioni di equivalenza non comportano tuttavia lo stesso carico di lavoro per le tre AEV: dei 13 regolamenti collegabili alle tre AEV che prevedono decisioni di equivalenza nei confronti dei paesi terzi l'ESMA è incaricata di 11, mentre l'EIOPA e l'ABE ne hanno in carico uno a testa (rispettivamente, la direttiva Solvibilità II e il pacchetto CRD IV/CRR). Ne consegue che l'ESMA dovrebbe ottenere risorse supplementari più consistenti di quelle necessarie per l'EIOPA e l'ABE.

Le risorse supplementari da attribuire all'ESMA sono stimabili in 9 ETP; i collegati costi operativi possono essere stimati in 1 milione di euro l'anno. Le risorse supplementari da attribuire all'EIOPA e all'ABE sono stimabili in 2 ETP; i collegati costi operativi possono essere stimati in 200 000 euro l'anno.

iii. Compito specifico dell'ESMA

La proposta potenzierebbe il mandato dell'ESMA in termini di promozione della cooperazione tra le autorità nazionali competenti sui potenziali casi transfrontalieri di abuso di mercato; le attività di indagine, applicazione della legge e perseguimento rimarrebbero comunque di competenza nazionale. In base alla proposta legislativa l'ESMA svolgerebbe un ruolo di «centrale informativa», raccogliendo e divulgando, su richiesta delle autorità di regolamentazione, dati delle negoziazioni che interessano più giurisdizioni dell'UE. L'autorità competente, se e quando, nell'esercizio della vigilanza, individua un'operazione transfrontaliera sospetta, sarebbe inoltre tenuta a segnalarla all'ESMA, che a sua volta avrebbe il compito di coordinare attivamente le attività d'indagine a livello di UE. Si tratta di un assetto che spingerebbe il ruolo dell'ESMA oltre i mandati previsti dalla vigente normativa sugli abusi di mercato e sui mercati degli strumenti finanziari, perché le conferisce maggiori competenze di coordinamento e di agevolazione del lavoro delle autorità di regolamentazione che conducono indagini transfrontaliere. Questi nuovi compiti implicherebbero l'aggiunta di 2 ETP (uno per il coordinamento e uno per i servizi informatici), a cui si sommano i costi necessari per istituire informaticamente una "scatola" tramite cui, nei casi di abuso di mercato, le autorità competenti possano scaricare e caricare i documenti relativi alla vigilanza e alle indagini che le loro omologhe hanno messo a disposizione. Per l'aspetto informatico si stimano i costi ricorrenti in 100 000 euro l'anno e i costi una tantum in 500 000 euro.

Tra gli obblighi di segnalazione stabiliti da MiFID II/MiFIR vi è l'obbligo per le autorità nazionali competenti di raccogliere presso le sedi di negoziazione i dati su un elevato numero di strumenti finanziari e le segnalazioni delle operazioni (circa 15 milioni nell'UE) comunicate dalle imprese di investimento. In base alla proposta l'ESMA sarebbe incaricata di centralizzare la raccolta dei dati di riferimento in base a MiFID II/MiFIR e di raccoglierli direttamente presso le sedi di negoziazione. L'esistenza di infrastrutture informatiche comuni all'interno dell'ESMA è un modo per rafforzare la convergenza in materia di vigilanza in relazione all'attuazione di MiFID2/MiFIR. Dato l'aumento del numero di dati da segnalare l'ESMA avrà bisogno di risorse supplementari, incluse risorse informatiche. La centralizzazione delle segnalazioni delle operazioni implicherebbe la disponibilità di 8 ETP, cui si sommano i costi dell'informatica (3 milioni di euro il primo anno e 2 milioni di euro per la manutenzione negli anni successivi).

iv. Compito specifico dell'EIOPA

La proposta legislativa conferirebbe all'EIOPA nuove competenze riguardo ai modelli interni delle imprese di assicurazione, in particolare quelle di effettuare una valutazione indipendente delle domande di utilizzo o modifica di un modello interno e di rivolgere un parere alle autorità competenti interessate. In caso di controversia tra le autorità competenti riguardo a un modello interno, l'EIOPA avrebbe maggiori possibilità di fornire assistenza nella risoluzione, procedendo a una mediazione vincolante. Attualmente l'EIOPA dispone di una "squadra per i modelli interni" composta di 4 dipendenti a tempo pieno (prossimamente 5), il cui carico di lavoro aumenterebbe considerevolmente con il nuovo compito attribuito all'Autorità: sarebbe quindi necessario potenziare la squadra con nuovi membri specializzati in modelli interni. Data la tecnicità dell'attività in questione, il fabbisogno di risorse umane è stimabile in 5 ETP supplementari.

In sintesi, l'ipotesi sostenuta nella presente scheda finanziaria legislativa è che l'attribuzione alle AEV di competenze nuove e più forti implichi:

·per l'EIOPA: 18 ETP (15 agenti temporanei e 3 esperti nazionali distaccati); 200 000 euro l'anno in costi di traduzione;

·per l'ESMA: 30 ETP (24 agenti temporanei e 6 esperti nazionali distaccati); costi informatici una tantum pari a 3,5 milioni di euro; 2,1 milioni di euro l'anno in costi di manutenzione informatica; 1 milione di euro l'anno in costi di traduzione;

·per l'ABE: 13 ETP (11 agenti temporanei e 2 esperti nazionali distaccati); 200 000 euro l'anno in costi di traduzione.

III. Finanziamento

i. Risorse per il calcolo dei contributi annuali

La presente proposta legislativa intende cambiare le modalità di finanziamento delle AEV, che verrebbero a poggiare principalmente su una sovvenzione attinta al bilancio generale dell'UE e sui contributi versati dai soggetti che rientrano nella sfera di competenza di ciascuna autorità. Secondo la proposta legislativa i contributi annuali del settore privato dovrebbero essere riscossi dalle AEV indirettamente, tramite autorità designate da ciascuno Stato membro. Anche in questa ipotesi le AEV dovrebbero comunque: i) chiedere informazioni alle autorità nazionali competenti; ii) calcolare i contributi annuali; iii) trasmettere le informazioni agli Stati membri/alle autorità nazionali competenti. Le autorità nazionali competenti o gli Stati membri dovrebbero poi: i) preparare le fatture; ii) riscuotere i contributi annuali del settore privato. Le AEV verificherebbero infine gli importi dei contributi annuali ricevuti dagli Stati membri/dalle autorità nazionali competenti. Spetterebbe agli Stati membri/alle autorità nazionali competenti intervenire con i dovuti provvedimenti in caso di mancato pagamento. Il numero di soggetti che rientrano nella sfera di competenza delle AEV è ingente: oltre 11 600 enti creditizi e imprese di investimento in quella dell'ABE, 20 000 soggetti di vario tipo in quella dell'ESMA e 20 000 fra imprese di assicurazione e fondi pensione in quella dell'EIOPA. Il personale supplementare necessario per assolvere questo nuovo compito è quindi stimabile in 4 ETP (di cui 3 per la raccolta dei dati e il calcolo delle commissioni e 1 per l'operatività del sistema informatico).

Il nuovo regime di finanziamento richiederà inoltre lo sviluppo di un nuovo sistema informatico. Invece di sviluppare ciascuna un sistema proprio, le tre AEV potrebbero sfruttare le sinergie sviluppando un'infrastruttura informatica comune. Un'interfaccia informatica comune costituirebbe inoltre una soluzione più facile per i partecipanti ai mercati finanziari che possono ritrovarsi a dover pagare commissioni a più di una AEV (ad es. le imprese di investimento).

I costi di un tale sistema informatico sono stimabili in un importo una tantum pari a 1,5 milioni di euro (500 000 euro per AEV) e in costi di manutenzione pari a 300 000 euro l'anno (100 000 euro per AEV). Il nuovo sistema informatico dovrebbe interfacciarsi con il sistema contabile delle AEV basato sulle attività.

ii. Risorse per il calcolo, la fatturazione e la riscossione delle commissioni di vigilanza (ESMA)

La proposta legislativa conferisce all'ESMA nuove competenze di vigilanza diretta (v. punto successivo). L'ESMA applicherebbe quindi commissioni ai soggetti su cui eserciterà la vigilanza diretta oppure riceverebbe commissioni per i servizi da essi prestati. L'ESMA necessita di nuove risorse per la fatturazione delle commissioni a tali soggetti e la relativa riscossione.

Sarebbero trasferiti all'ESMA quattro settori nuovi (fondi, prospetti, indici di riferimento, fornitori di servizi di comunicazione dati). Si stima che sia necessario un ETP per settore, quindi 3 ETP supplementari.

In sintesi, l'ipotesi sostenuta nella presente scheda finanziaria legislativa è che i cambiamenti nelle modalità di finanziamento delle AEV implichino:

·per l'ABE e l'EIOPA: 4 ETP supplementari (1 agente temporaneo e 3 agenti contrattuali) e costi per i sistemi informatici pari a 0,5 milioni di euro una tantum più 100 000 euro l'anno per la manutenzione;

 

·per l'ESMA: 7 ETP supplementari (1 agente temporaneo e 6 agenti contrattuali) e costi per i sistemi informatici pari a 0,5 milioni di euro una tantum più 100 000 euro l'anno per la manutenzione.

IV. Competenze di vigilanza diretta - ESMA

Si rilevi, anzitutto, che i soggetti su cui l'ESMA esercita la vigilanza diretta dovrebbero versarle una commissione (costo una tantum di registrazione e costi ricorrenti della vigilanza). Attualmente questo interessa le agenzie di rating del credito (cfr. regolamento delegato n. 272/2012 della Commissione) e i repertori di dati sulle negoziazioni (regolamento delegato n. 1003/2013 della Commissione).

La proposta legislativa incaricherebbe l'ESMA della vigilanza diretta sui fondi europei per il venture capital (EuVECA), sui fondi europei per l'imprenditoria sociale (FEIS) e sui fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF). I compiti di vigilanza si articolerebbero in autorizzazione/notifica di tali fondi (regime del passaporto) e vigilanza corrente. Nei confronti di tali fondi l'ESMA disporrebbe altresì di poteri investigativi diretti. Attualmente sono autorizzati nell'UE 117 fondi EuVECA (gestiti da 97 gestori di EuVECA), 7 fondi EuSEF (gestiti da 3 gestori di EuSEF) e meno di 10 ELTIF. Poiché si tratta di strutture relativamente nuove, il numero di registrazioni è elevato (ad es., 22 nuovi EuVECA nel 2016); la nuova disciplina applicabile agli EuVECA o EuSEF e le modifiche dei requisiti patrimoniali per gli investimenti delle imprese di assicurazione negli ELTIF lasciano inoltre presagire un aumento del numero di domande di autorizzazione. L'ESMA dovrà quindi assumere personale specializzato nella gestione patrimoniale. Il fabbisogno di risorse umane può essere stimato in 7 ETP (fra cui un ETP specializzato in informatica e un analista di dati). Per gestire la procedura di autorizzazione e di vigilanza e per raccogliere i dati presso i fondi è parimenti necessario un sistema informatico, con costi stimati in 500 000 euro come importo una tantum e in 100 000 euro l'anno per la manutenzione.

Si rilevi che il trasferimento dalle autorità nazionali competenti all'ESMA delle competenze di autorizzazione e sorveglianza corrente su detti fondi (ELTIF, EuVECA e EuSEF) potrebbe implicare per tali autorità una diminuzione del personale che si occupa della vigilanza su di essi. Nei paesi in cui il settore della gestione patrimoniale ha dimensioni più grandi un numero ingente di ETP lavora nelle autorità nazionali competenti per occuparsi di tali tipi di fondi, soprattutto degli OICVM e dei fondi d'investimento alternativi (FIA) ( LU 197 ETP, FR 102, DE 120, NL 25, IT 65/70 più filiazioni regionali, UK 100). Si può stimare che la creazione di 7 ETP a livello UE per vigilare sugli ELTIF, EuVECA e EuSEF determini una riduzione complessiva di 7 ETP nel personale delle autorità nazionali competenti. Se il numero di fondi aumenterà negli anni successivi, saranno necessarie maggiori risorse, che saranno tuttavia finanziate dalla commissioni pagate dagli operatori del settore.

La proposta legislativa incarica l'ESMA anche di approvare alcuni prospetti (prospetti per titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori all'ingrosso, prospetti redatti da emittenti specializzati, prospetti relativi a titoli garantiti da attività e prospetti redatti da emittenti di paesi terzi), supplementi compresi. Nelle stime l'ESMA approverà 1 600 prospetti l'anno (1 100 prospetti, 400 prospetti relativi a titoli garantiti da attività e 60 prospetti redatti da emittenti specializzati). La proposta trasferisce all'ESMA anche la vigilanza sulla pubblicità dei prospetti dei quali le è affidata l'approvazione. Per assolvere questi compiti l'ESMA dovrebbe disporre di sufficienti risorse di personale in possesso di competenze linguistiche adeguate e di una conoscenza sufficiente delle norme nazionali in materia di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda il controllo del materiale pubblicitario. Si stima che l'ESMA abbia bisogno di 35 ETP (compresi 33 unità specializzate nei prospetti, 1 ETP specializzato in sistemi informatici e 1 analista di dati). Le nuove competenze implicherebbero inoltre costi informatici per la gestione della procedura di approvazione dei prospetti, con costi stimati in 500 000 euro come importo una tantum e in 100 000 euro l'anno per la manutenzione. Poiché il progetto di prospetto può essere presentato per approvazione in una delle 23 lingue ufficiali dell'UE, le nuove competenze attribuite all'ESMA implicherebbero anche costi di traduzione, stimati in 1,2 milioni di euro l'anno.

L'ESMA approverebbe 1 600 dei 3 500 prospetti approvati in tutta l'UE da tutte le autorità nazionali competenti, vale a dire il 45 % di tutti i prospetti dell'UE. Questo trasferimento di competenze dovrebbe essere quindi accompagnato, nelle autorità nazionali competenti, da una diminuzione del personale che si occupa dell'approvazione dei prospetti interessati dal trasferimento.

La proposta legislativa prevede altresì che l'ESMA autorizzi e sottoponga a vigilanza gli amministratori degli indici di riferimento critici, approvi l'avallo degli indici di riferimento dei paesi terzi e riconosca gli amministratori ubicati in paesi terzi. Nei confronti di questi amministratori degli indici di riferimento l'ESMA disporrà anche di poteri d'indagine. Viste le sinergie che si aprono con una vigilanza diretta a livello di UE, si stima che occorra assumere 10 ETP supplementari. Il trasferimento delle competenze all'ESMA eviterebbe alla autorità nazionali competenti di dover assumere personale supplementare per esercitare la vigilanza sugli amministratori degli indici di riferimento critici 25 .

L'ESMA sarà incaricata della registrazione dei prestatori di servizi di comunicazione dati (ossia meccanismi di segnalazione autorizzati, dispositivi di pubblicazione autorizzati e fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione), che sono soggetti di un nuovo tipo creati dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari. L'ESMA eserciterà anche la vigilanza corrente su di essi e avrà il potere di svolgere indagini nei loro confronti. Anche per questo sarà necessario personale specializzato supplementare, stimato in 20 ETP, fra cui 3 ETP specializzati in sistemi informatici e 2 analisti di dati. Dato il grande volume di dati gestiti da tali soggetti, occorre un sistema informatico di grandi dimensioni che permetta di valutare la qualità e le modalità di elaborazione e pubblicazione. I costi per l'informatica sono stimati in 2 milioni di euro come importo una tantum e in 400 000 euro l'anno per la manutenzione. Il trasferimento delle competenze all'ESMA eviterebbe alla autorità nazionali competenti di dover assumere personale supplementare per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi di comunicazione dati.

In sintesi, l'ipotesi sostenuta nella presente scheda finanziaria legislativa è che le nuove competenze di vigilanza diretta attribuite all'ESMA nei confronti dei soggetti citati implichino:

·l'assunzione di 65 ETP supplementari da qui al 2022;

·costi una tantum per l'informatica stimati in 3 milioni di euro;

·costi ricorrenti per l'informatica stimati in 600 000 euro l'anno;

·costi di traduzione stimati in 1,2 milioni di euro l'anno. 

V. Servizi di supporto e assistenza legale

Le spese generali per i servizi di supporto a livello di agenzia comprendono i settori delle risorse umane, finanze, logistica, coordinamento e assistenza informatica di base (ad esclusione dei progetti informatici paneuropei). Data l'ampiezza delle attività di regolamentazione che svolgono, le AEV hanno inoltre esigenze importanti in termini di assistenza legale. In base al sistema di gestione basata sulle attività dell'ESMA, le risorse riconducibili ai servizi di supporto e all'assistenza legale rappresentano rispettivamente il 22 % e il 13 % del personale totale. Questo significa che, per ogni gruppo di 7 ETP dediti all'attività fondamentale dell'Autorità, circa altre 2 unità di personale lavorano nei servizi di supporto e 1 nell'assistenza legale. Poiché, crescendo, le AEV avranno margine per sviluppare ulteriormente le economie di scala, la presente scheda finanziaria legislativa muove dall'ipotesi che le risorse riconducibili ai servizi di supporto e all'assistenza legale vengano a rappresentare, rispettivamente, il 18 % e l'8 % del personale totale.

Da qui al 2022 l'aumento in termini di risorse umane (ETP) può quindi essere sintetizzato come segue.

ABE

Attività fondamentale

Servizi di supporto

Assistenza legale

Totale

Governance

4

1

1

6

Competenze di vigilanza indiretta

13

3

2

18

Finanziamento

4

1

0

5

Totale

21

5

3

29

EIOPA

Attività fondamentale

Servizi di supporto

Assistenza legale

Totale

Governance

4

1

1

6

Competenze di vigilanza indiretta

18

4

2

24

Finanziamento

4

1

0

5

Totale

26

6

3

35

ESMA

Attività fondamentale

Servizi di supporto

Assistenza legale

Totale

Governance

7

2

1

10

Competenze di vigilanza indiretta

30

7

3

40

Finanziamento

7

2

0

9

Competenze di vigilanza diretta

65

16

6

87

Totale

109

27

10

146

Per ridurre ulteriormente i costi che peserebbero sulle AEV, un numero elevato dei nuovi ETP potrebbe essere assunto come agente contrattuale (AC) o esperto nazionale distaccato (END), senza tuttavia sovrastimare il numero di questi ultimi. le AEV potrebbero infatti incontrare difficoltà ad assumerli dati i costi che il sistema comporta per gli Stati membri e le autorità nazionali competenti. Al di là delle difficoltà legate alla disponibilità, questi esperti apporterebbero effettivamente un bagaglio essenziale di esperienza nel momento in cui l'ESMA assumerà i nuovi compiti di vigilanza diretta, ma, guardando oltre la fase di avvio, a lungo termine sarebbe più importante che l'ESMA trattenesse le competenze al suo interno facendo un affidamento relativamente maggiore sugli agenti temporanei. La tabella che segue riporta una ripartizione indicativa del personale fra dette categorie.

2019

2020

2021

2022

Agenti temporanei

63

104

121

147

Esperti nazionali distaccati

5

11

15

15

Agenti contrattuali

29

37

41

48

Totale

97

152

177

210

(i numeri per il 2021 e oltre sono indicativi)

VI. Locali

L'evoluzione dei compiti comporterà per le AEV la necessità di risorse nuove in termini di locali. La stima dei costi supplementari è stata presa in considerazione sia per l'ESMA sia per l'EIOPA. I costi supplementari non sono invece contabilizzati nel presente documento per l'ABE, in quanto non sono attualmente disponibili informazioni sulla nuova sede e sulle dimensioni degli edifici proposti dagli Stati membri.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA SUPPLEMENTARE

Indice

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori) Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti…………………………………..

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo] — Si veda l'allegato della scheda finanziaria legislativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA SUPPLEMENTARE "AGENZIE"

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica:

- il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea),

- il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali),

- il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati),

- il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital,

- il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale,

- il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari,

- il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine,

- il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e

- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 

1.2.Settore/settori interessati

Settore: Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

Attività: Stabilità finanziaria

1.3.La proposta riguarda 

◻ una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 26

 la proroga di un'azione esistente

◻ la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali 

Contribuire a un mercato interno più spesso e più equo con una base industriale più solida.

1.4.2.Obiettivi specifici 

Obiettivo specifico [indicare il numero]

2.5 Valutare, attuare in modo adeguato e applicare in tutta l'UE il quadro di regolamentazione finanziaria.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta assicurerà che i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo siano presi in considerazione in modo sistematico, efficiente e coerente nelle strategie e prassi di vigilanza di tutte le autorità pertinenti e l'ABE avrà un ruolo fondamentale a tal fine. Essa garantirà che la vigilanza degli istituti e dei mercati finanziari sia efficace e solida quando si tratta di affrontare le sfide in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le verifiche e la facoltà di raccogliere, sia presso le autorità antiriciclaggio che presso le autorità di vigilanza prudenziale, e analizzare dati in merito alle carenze individuate per quanto riguarda i processi e le procedure, i dispositivi di governo societario, i modelli di business e le attività degli istituti finanziari permetteranno all'ABE di accelerare il ritmo del processo di convergenza in materia di vigilanza. Questi strumenti consentirebbero un'analisi completa e aggiornata dei punti di forza e delle carenze nella vigilanza, oltre a fornire un quadro delle minacce e degli elementi di vulnerabilità emergenti, in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che potrebbero avere effetti transfrontalieri.

La creazione in seno all'ABE di un comitato interno permanente per la lotta al riciclaggio, composto dai capi di tutte le autorità nazionali di vigilanza antiriciclaggio, garantirà la partecipazione e un livello di rappresentanza adeguati di tutte le autorità nazionali responsabili della vigilanza, per quanto riguarda la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, di tutte le entità del settore finanziario interessate. Le risorse e le competenze attualmente sparse tra le tre AEV e il sottocomitato antiriciclaggio del comitato congiunto saranno centralizzate e dotate di una struttura di governance più solida.

1.4.4.Indicatori di prestazione 

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Possibili indicatori:

   numero di norme tecniche adottate rispetto al numero di cui si richiede l'elaborazione

   numero di progetti di norme tecniche sottoposti all'approvazione della Commissione entro i termini previsti

   numero di norme tecniche proposte ma respinte dalla Commissione

   numero di raccomandazioni non vincolanti adottate rispetto al numero di cui si richiede l'elaborazione

   numero di richieste di spiegazioni presentate dalle autorità competenti

   numero di indagini su possibili violazioni del diritto dell'UE chiuse positivamente

   durata media delle indagini sulle violazioni del diritto dell'UE

   numero di riunioni del comitato per la lotta al riciclaggio

   numero di riunioni bilaterali con le autorità competenti

   numero di ispezioni in loco congiunte

   numero di ore di formazione per il personale delle autorità competenti

   numero di ore di programmi di gemellaggio per le autorità competenti

   numero di membri del personale partecipanti agli scambi / ai distacchi

   numero di verifiche inter pares effettuate

   numero di verifiche riguardanti le questioni legate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

   numero di ostacoli alla convergenza individuati ed eliminati

   nuovi strumenti pratici per promuovere la convergenza

   numero di studi analitici pubblicati

   numero di verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità

   numero di ispezioni in loco e di indagini specifiche

   numero di orientamenti e raccomandazioni emanati

   numero di riunioni con i soggetti sottoposti a vigilanza

   numero di denunce / ricorsi da parte dei soggetti sottoposti a sorveglianza

   numero di decisioni ufficiali adottate per far fronte a situazioni di emergenza

   numero di pareri emessi sugli opportuni provvedimenti preventivi o correttivi

   numero di banche dati popolate

   numero di prove di stress o di prove equivalenti effettuate

   numero di valutazioni dei rischi effettuate

   rapporto fra bilancio proposto e bilancio definitivo adottato (su base annua)

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La Commissione modifica la proposta esistente di modifica dei regolamenti istitutivi delle AEV con l'obiettivo di rafforzare il mandato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Gli obiettivi delle modifiche proposte sono i seguenti:

• ottimizzare l'uso delle competenze e delle risorse destinate all'esecuzione dei compiti connessi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

• chiarire la portata e il contenuto dei compiti connessi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

• rafforzare gli strumenti per espletare i compiti connessi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

• potenziare il ruolo di coordinamento dell'ABE in relazione a questioni internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori) Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi per intervenire a livello europeo (ex ante)

Nell'ambito del quadro dell'UE vigente, la responsabilità della vigilanza degli istituti finanziari è regolamentata, per quanto attiene agli aspetti prudenziali, mediante una serie di strumenti legislativi che riguardano le banche, le assicurazioni, le pensioni e gli strumenti finanziari e, per quanto attiene gli aspetti relativi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, mediante la direttiva antiriciclaggio. Nel quadro prudenziale i poteri di vigilanza sono ampiamente armonizzati, mentre la distribuzione delle responsabilità si basa sul principio del controllo da parte del paese di origine. Questo quadro complesso, che coinvolge diversi tipi di autorità situate in giurisdizioni diverse, con compiti, poteri e responsabilità di vigilanza diversi, non favorisce una cooperazione fluida per quanto riguarda gli aspetti relativi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, soprattutto quando gli istituti finanziari operano a livello transfrontaliero. Ciò è risultato particolarmente evidente in seguito ai recenti casi di riciclaggio di denaro, che hanno messo in luce l'insufficiente collaborazione tra la vigilanza antiriciclaggio e la vigilanza prudenziale di numerose banche europee.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Gli obiettivi della presente proposta di modifica della proposta di riesame delle autorità europee di vigilanza sono i seguenti:

1) precisare e conferire un mandato e poteri più espliciti a livello dell'UE al fine di garantire modalità coerenti, sistematiche ed efficienti di monitoraggio e valutazione dei rischi in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario dell'Unione;

2) ottimizzare l'uso delle competenze e delle risorse destinate all'esecuzione di compiti connessi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nella vigilanza del sistema finanziario dell'Unione.

A tal fine, si propone di conferire il ruolo di guida e coordinamento all'Autorità bancaria europea (ABE), in considerazione del fatto che il settore bancario è quello in cui i rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo hanno le maggiori probabilità di produrre effetti a livello sistemico. Sulla base degli strumenti e dei poteri attuali delle AEV come modificati dalla proposta di riesame delle stesse, l'ABE dovrebbe adoperarsi al fine di garantire che i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario dell'UE siano presi in considerazione in modo efficiente e coerente nelle strategie e prassi di vigilanza di tutte le autorità pertinenti.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Nonostante il rafforzamento del quadro normativo in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, numerosi casi recenti di riciclaggio nelle banche europee hanno destato preoccupazioni circa il persistere di carenze nel quadro di vigilanza dell'UE. In particolare, una lacuna importante riguarda l'assenza di una chiara articolazione tra i quadri per la vigilanza prudenziale delle banche e degli altri istituti finanziari, da un lato, e il quadro di vigilanza per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, dall'altro. Ulteriori preoccupazioni sono associate al ritardo nelle reazioni di vigilanza e alle carenze nella cooperazione e nella condivisione delle informazioni, sia a livello nazionale, tra autorità prudenziali e antiriciclaggio, sia a livello transfrontaliero, tra le autorità di vari Stati membri o di paesi terzi.

Le responsabilità dell'ABE in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sono sancite nei regolamenti istitutivi, i quali specificano che l'ABE è tenuta a garantire l'integrità, la trasparenza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, a rafforzare la cooperazione in materia di vigilanza e a impedire l'arbitraggio regolamentare. Nell'ambito di questo obiettivo, le AEV sono specificamente incaricate di garantire un'applicazione coerente, efficiente ed efficace della normativa dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Inoltre, la direttiva antiriciclaggio e il regolamento sui trasferimenti di fondi conferiscono alle AEV il potere di promuovere la convergenza in materia di vigilanza finalizzata alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo su aspetti specifici, mediante l'emanazione di orientamenti in materia di vigilanza basata sui rischi e la preparazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione.

Le AEV dovrebbero avere la capacità di intensificare gli sforzi volti a promuovere una maggiore convergenza e un migliore coordinamento in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Oltre a ciò, la complessità e la lunghezza del processo decisionale nel comitato congiunto dell'Autorità, insieme ai diversi gradi di definizione delle priorità in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in seno alle tre autorità europee di vigilanza, hanno finora reso il ruolo di queste ultime piuttosto limitato. Anche l'assenza di un esplicito mandato di verifica in questo ambito ha impedito alle AEV di prendere l'iniziativa di verificare le azioni di vigilanza in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

1.5.4.Eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La presente proposta di modifica è coerente con gli sforzi profusi dalla Commissione per rafforzare il quadro dell'UE in materia di vigilanza finanziaria e, in particolare, per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Essa è altresì coerente con le conclusioni delineate nel documento di riflessione pubblicato il 31 agosto 2018 dal gruppo di lavoro congiunto, composto dai presidenti delle AEV, dal presidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico, dal presidente del sottocomitato antiriciclaggio del comitato congiunto e dalla Commissione, istituito per avviare una riflessione collettiva sulle modalità per migliorare il quadro della cooperazione tra la vigilanza a fini di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e la vigilanza prudenziale.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

◻ durata limitata

 Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

     Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

☑ durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2019 al 2020

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 27  

 Gestione diretta a opera della Commissione attraverso

 agenzie esecutive

◻ Gestione concorrente con gli Stati membri

☑ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

 alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

 agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

 a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

n.a.

 

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

A norma delle disposizioni vigenti l'ABE elabora relazioni periodiche sull'attività svolta (fra cui le relazioni interne destinate all'alta dirigenza, le relazioni per i consigli e la relazione annuale) ed è sottoposta alle verifiche della Corte dei conti e del servizio di audit interno della Commissione per quanto riguarda l'impiego delle risorse e le prestazioni. Per le azioni previste nella proposta l'attività di monitoraggio e di presentazione di relazioni sarà conforme agli obblighi già vigenti e a quelli nuovi che scaturiranno dalla proposta.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalla proposta, si prevede che questa non determinerà nuovi rischi rilevanti che non siano già coperti da un attuale quadro di controllo interno.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Sono già applicati i sistemi di gestione e di controllo previsti nei regolamenti istitutivi delle AEV. Le AEV collaborano strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno. Lo stesso regime si applicherà anche per il ruolo che la presente proposta attribuisce alle AEV.

In ciascun esercizio finanziario, inoltre, il Parlamento europeo dà all'ABE, su raccomandazione del Consiglio, discarico sull'esecuzione del bilancio.


2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all'ABE si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L'ABE si è dotata di una specifica strategia antifrode e del relativo piano d'azione. L'azione rafforzata dell'ABE in materia di lotta antifrode rispetterà le norme e gli orientamenti previsti dal regolamento finanziario (misure antifrode come parte di una sana gestione finanziaria), le politiche dell'OLAF di prevenzione delle frodi, le disposizioni stabilite dalla strategia antifrode della Commissione (COM(2011) 376) e dall'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE (luglio 2012) e relativa tabella di marcia.

Inoltre, il regolamento istitutivo dell'ABE e il rispettivo regolamento finanziario contemplano le disposizioni sull'esecuzione e sul controllo del bilancio dell'ABE e le norme finanziarie applicabili, comprese quelle volte a prevenire le frodi e le irregolarità.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 28

di paesi EFTA 29

di paesi candidati 30

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

12.020400 - ABE

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione - Non applicabile

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1a

Competitività per la crescita e l'occupazione

ABE

2019

2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Titolo 1: Personale 31

Impegni

(1)

0,621 32

1,132

1,753

Pagamenti

(2)

0,621

1,132

1,753

Titolo 2: Spese amministrative

Impegni

(1a)

0,040

0,066

0,106

Pagamenti

(2 a)

0,040

0,066

0,106

Titolo 3:

Impegni

(3 a)

2,055

0,055

2,110

Pagamenti

3b

2,055

0,055

2,110

TOTALE degli stanziamenti
per l'ABE

Impegni

=1+1a+3a

2,716

1,253

3,969

Pagamenti

=2+2a

+3b

2,716

1,253

3,969








Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2019

2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

2019

2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

2,716

1,253

3,969

Pagamenti

2,716

1,253

3,969

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'ABE 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2019

Anno
2020

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 33

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 34

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

2,055

0,055

2,110

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

2,055

0,055

2,110

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'ABE 

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2019

2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,401

0,750

1,151

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

0,220

0,382

0,602

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,621

1,132

1,753

Fabbisogno di personale (ETP):

2019

2020

2021

2022

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

2

4

4

4

4

4

4

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

2

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

4

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

Le date di assunzione programmate sono gennaio 2019 e gennaio 2020, pertanto è stato incluso il 100 % dei costi.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 35

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 36

- in sede 37

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per un ETP dovrebbe essere inclusa nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

 La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

 La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

È necessaria una riprogrammazione della linea di bilancio dedicata all'ABE (12.020400). Anche se, a termine, gli importi previsti saranno finanziati integralmente dalle commissioni pagate dagli operatori del settore, si dovrà attingere al bilancio UE per gli anticipi necessari a coprire i costi da sostenere durante i primi 24 mesi di operatività.

Una volta che la proposta sarà stata adottata, la Commissione dovrà adottare un atto delegato che illustri nei particolari la metodologia utilizzata per il calcolo e la riscossione delle commissioni, che a sua volta dovrà seguire l'iter di non obiezione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; solo quando questo iter sarà stato completato si potrà cominciare a riscuotere le commissioni. I costi sostenuti dovrebbero comunque essere recuperati nel tempo, al più tardi entro il 2021.

 La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 38 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 39

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

L'effettiva assegnazione delle risorse di cui sopra sarà riesaminata nel contesto generale dei negoziati sulla presente proposta legislativa, che possono rendere necessaria una scheda finanziaria legislativa riveduta che stabilisca le implicazioni in termini di risorse dei compiti da affidare alle AEV, fatte salve le risorse autorizzate nella procedura di bilancio annuale.

(1)    GU C del , pag. .
(2)    GU C del , pag. .
(3)    Posizione del Parlamento europeo del … (GU ...) e decisione del Consiglio del …
(4)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(5)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(6)    Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
(7)    Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(8)    Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
(9)    Regolamento (UE) n. 600/2014 e regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE e 2003/125/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(10)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(11)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi.
(12)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(13)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(14)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(15)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(16)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(17)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(18)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(19)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(20)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(21)    Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(22)    Cfr. articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(23)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.
(24)    6 membri permanenti del comitato esecutivo - 1 direttore esecutivo - 1 presidente = 4 nuovi membri permanenti
(25)    A titolo esemplificativo, l'autorità del Regno Unito stima che la vigilanza su un indice di riferimento critico del LIBOR, ad esempio, rappresenti costi una tantum pari a 0,2 milioni di sterline e costi correnti pari a 0,9 milioni di sterline, retribuzioni e spese generali comprese.
(26)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(27)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(28)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(29)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(30)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(31)    La spesa per il personale comprende i costi salariali, i costi pensionistici e le spese per l'assunzione.
(32)    Nel 2019 i costi salariali sono adeguati applicando il coefficiente di correzione della remunerazione per Londra per i mesi da gennaio a marzo e il coefficiente di correzione per Parigi per i mesi da aprile a dicembre. Nel 2020 si applica soltanto il coefficiente di correzione per Parigi.
(33)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(34)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(35)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(36)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(37)    Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(38)    Cfr. articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(39)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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