COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.9.2018
COM(2018) 606 final
ALLEGATO
della
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell’accordo con il Regno di Norvegia, la Repubblica d’Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
ALLEGATO
ACCORDO
tra l’Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d’Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, sulla partecipazione di tali Stati
all’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
L’UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
IL REGNO DI NORVEGIA,
di seguito denominato “Norvegia”,
LA REPUBBLICA D’ISLANDA,
di seguito denominata “Islanda”,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
di seguito denominata “Svizzera”, e
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
di seguito denominato “Liechtenstein”,
dall’altra
visto l’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato “accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia”),
visto l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (di seguito denominato “accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia”),
visto l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato “accordo di associazione a Schengen della Svizzera”),
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (di seguito denominato “accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera),
visto il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato “protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein”),
visto il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (di seguito denominato “protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein”),
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1)Con il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, (di seguito denominato “il regolamento”) l’Unione europea ha istituito l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (di seguito denominata “l’Agenzia”).
(2)Per l’Islanda e la Norvegia, il regolamento costituisce, per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l’EES, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento costituisce una nuova misura ai sensi dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia.
(3)Per la Svizzera, il regolamento costituisce, per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l’EES, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento costituisce una nuova misura ai sensi dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera.
(4)Per il Liechtenstein, il regolamento costituisce, per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l’EES, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento costituisce una nuova misura ai sensi del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein.
(5)Il regolamento dispone che, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, siano presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Dublino e a Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto.
(6)Gli accordi di associazione non precisano le modalità dell’associazione dell’Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein alle attività di nuovi organismi istituiti dall’Unione europea nel quadro dell’ulteriore sviluppo delle misure relative a Schengen e a Eurodac, e taluni aspetti dell’associazione con l’Agenzia dovrebbero essere stabiliti in un accordo supplementare fra le parti contraenti degli accordi.
(7)Eurostat non raccoglie più i dati sul prodotto nazionale lordo e, pertanto, i contributi finanziari della Norvegia e dell’Islanda dovrebbero essere calcolati sulla base dei dati sul prodotto interno lordo, come avviene per i contributi della Svizzera e del Liechtenstein, nonostante il riferimento al prodotto nazionale lordo contenuto nell’accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia e nell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Portata della partecipazione
La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein partecipano a pieno titolo alle attività dell’Agenzia descritte nel regolamento conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.
Articolo 2
Consiglio di amministrazione
1.La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia come previsto all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento.
2.Limitatamente ai sistemi di informazione ai quali partecipano, essi hanno diritto di voto:
·sulle decisioni riguardanti i test e le specifiche tecniche per lo sviluppo e la gestione operativa dei sistemi e dell’infrastruttura di comunicazione;
·sulle decisioni riguardanti i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del SIS II, del VIS, di Eurodac e dell’EES a norma, rispettivamente, degli articoli 3, 4, 5 e 5 bis del regolamento, ad eccezione della definizione della formazione di base comune;
·sulle decisioni riguardanti i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico di altri sistemi IT su larga scala, a norma dell’articolo 6 del regolamento, ad eccezione della definizione della formazione di base comune;
·sulle decisioni di adozione delle relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II, del VIS e dell’EES, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera t), del regolamento;
·sulle decisioni di adozione della relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera u), del regolamento;
·sulle decisioni di adozione delle relazioni sullo sviluppo dell’EES, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera s bis), del regolamento;
·sulle decisioni di pubblicare le statistiche relative al SIS II a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera w), del regolamento;
·sulle decisioni di elaborare statistiche sulle attività del sistema centrale di Eurodac, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera x), del regolamento;
·sulle decisioni di pubblicare le statistiche relative all’EES a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera x bis), del regolamento;
·sulle decisioni sulla pubblicazione annuale dell’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera y), del regolamento;
·sulle decisioni sulla pubblicazione annuale dell’elenco delle unità conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera z), del regolamento;
·sulle decisioni sull’elenco delle autorità competenti conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;
·sulle decisioni riguardanti le relazioni sul funzionamento tecnico di altri sistemi IT su larga scala affidati all’Agenzia da nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein o da nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein;
·sulle decisioni di pubblicare le statistiche relative ad altri sistemi IT su larga scala affidati all’Agenzia da nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein o da nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein;
·sulle decisioni sulla pubblicazione annuale dell’elenco di autorità competenti che hanno accesso ai dati registrati in altri sistemi IT su larga scala affidati all’Agenzia da nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein o da nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein.
Se le suddette decisioni sono adottate nel quadro del programma di lavoro pluriennale e/o annuale, la procedura di voto in consiglio di amministrazione assicura che la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein siano autorizzati a votare.
3.La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein possono esprimere pareri su tutte le questioni sulle quali non hanno diritto di voto.
Articolo 3
Gruppi consultivi
1.La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati nei gruppi consultivi dell’Agenzia come previsto all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento.
2.Essi hanno diritto di voto nei pareri dei gruppi consultivi sulle decisioni di cui all’articolo 2.
3.Essi possono esprimere pareri su tutte le questioni sulle quali non hanno diritto di voto.
Articolo 4
Contributi finanziari
1.I singoli contributi di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera alle entrate dell’Agenzia sono limitati ai sistemi di informazione in cui ciascuno Stato partecipa.
2.La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del prodotto interno lordo (PIL) del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell’articolo 3 del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al prodotto nazionale lordo.
3.La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda l’EES, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del prodotto interno lordo (PIL) del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell’articolo 3 del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al prodotto nazionale lordo.
4.La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda Eurodac, con un importo annuo, calcolato secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e dell’articolo 6 del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein.
5.La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda DubliNet, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del prodotto interno lordo (PIL) del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, dell’articolo 3 del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al prodotto nazionale lordo.
6.Per quanto riguarda i titoli 1 e 2 del bilancio dell’Agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è dovuto a decorrere dal 1º dicembre 2012, data in cui l’Agenzia è entrata in funzione. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 5 è dovuto a decorrere dal 31 luglio 2014, data in cui il supporto tecnico per la gestione operativa di DubliNet è stato trasferito all’Agenzia. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 è dovuto a decorrere dal 29 dicembre 2017, data in cui l’Agenzia ha assunto la responsabilità dello sviluppo e della gestione operativa dell’EES. I contributi finanziari devono essere versati il giorno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, inclusi gli importi dovuti per il periodo compreso tra il 1º dicembre 2012 e la data dell’entrata in vigore.
Per quanto riguarda il titolo 3 del bilancio dell’Agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è dovuto e deve essere pagato a decorrere dal 1º dicembre 2012, il contributo finanziario di cui al paragrafo 5 a decorrere dal 31 luglio 2014 e il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 a decorrere dal 29 dicembre 2017 sulla base dei rispettivi accordi di associazione.
7.Quando nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein estendono il mandato dell’Agenzia affidandole lo sviluppo e/o la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese rispetto al PIL di tutti gli Stati partecipanti secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell’articolo 3 del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al prodotto nazionale lordo.
8.Quando nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein estendono il mandato dell’Agenzia affidandole lo sviluppo e/o la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese rispetto al PIL di tutti gli Stati partecipanti secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e dell’articolo 3 del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di calcolo del contributo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al prodotto nazionale lordo.
9.Se la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein hanno già contribuito allo sviluppo o alla gestione operativa di sistemi IT su larga scala attraverso altri strumenti di finanziamento dell’UE, o se lo sviluppo e/o la gestione operativa di un sistema IT su larga scala sono finanziati da commissioni o altre entrate con destinazione specifica, i contributi della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all’Agenzia sono adeguati conformemente.
Articolo 5
Status giuridico
L’Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein e ha in tali Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall’ordinamento di detti Stati. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.
Articolo 6
Responsabilità
La responsabilità dell’Agenzia è disciplinata dall’articolo 24, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.
Articolo 7
Corte di giustizia
La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein riconoscono la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’Agenzia, a norma dell’articolo 24, paragrafi 2 e 4, del regolamento.
Articolo 8
Privilegi e immunità
La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano all’Agenzia e al suo personale le norme di disciplina dei privilegi e delle immunità di cui all’allegato II del presente accordo, che derivano dal protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, nonché tutte le disposizioni adottate ai sensi di detto protocollo che fanno riferimento a questioni relative al personale dell’Agenzia.
Articolo 9
Personale dell’Agenzia
1.A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, e dell’articolo 37 del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e le regole adottate dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento si applicano ai cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein assunti come membri del personale dell’Agenzia.
2.In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein che godono di pieni diritti di cittadinanza possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia a norma delle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall’Agenzia.
3.L’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein.
4.I cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein non possono, tuttavia, rivestire l’incarico di direttore esecutivo dell’Agenzia.
Articolo 10
Funzionari ed esperti distaccati
Per quanto riguarda i funzionari e gli esperti distaccati, si applicano le seguenti disposizioni:
i) gli emolumenti, le indennità e gli altri pagamenti versati dall’Agenzia sono esenti dalle imposte nazionali;
ii) fintanto che sono coperti dal sistema di sicurezza sociale del paese da cui sono distaccati presso l’Agenzia, sono esenti da tutti i contributi obbligatori agli enti di previdenza sociale del paese che ospita l’Agenzia. Pertanto, durante detto periodo non sono coperti dalla regolamentazione in materia di sicurezza sociale del paese che ospita l’Agenzia in cui lavorano, a meno che aderiscano volontariamente al sistema di sicurezza sociale di detto paese.
Le disposizioni del presente comma si applicano, mutatis mutandis, ai familiari appartenenti al nucleo familiare degli esperti distaccati, a meno che siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall’Agenzia o ricevano prestazioni sociali nel paese che ospita l’Agenzia.
Articolo 11
Lotta antifrode
1.Per quanto riguarda la Norvegia, si applicano le disposizioni dell’articolo 35 del regolamento, e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.
L’OLAF e la Corte dei conti comunicano al Riksrevisjonen in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco, che, se le autorità norvegesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il Riksrevisjonen.
2.Per quanto riguarda l’Islanda, si applicano le disposizioni dell’articolo 35 del regolamento, e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.
L’OLAF e la Corte dei conti comunicano al Ríkisendurskoðun in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco, che, se le autorità islandesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il Ríkisendurskoðun.
3.Per quanto riguarda la Svizzera, le disposizioni, riferite all’articolo 35 del regolamento, concernenti il controllo finanziario esercitato dall’UE in Svizzera in relazione ai partecipanti svizzeri alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato III.
4.Per quanto riguarda il Liechtenstein, le disposizioni, riferite all’articolo 35 del regolamento, concernenti il controllo finanziario esercitato dall’UE nel Liechtenstein in relazione ai partecipanti del Liechtenstein alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato IV.
Articolo 12
Risoluzione delle controversie
1.In caso di controversia sull’applicazione del presente accordo la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all’ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale.
2.Il comitato misto ha un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell’ordine del giorno in cui essa è stata iscritta.
3.In caso di controversia su materie relative a Schengen, se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di trenta giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se una composizione definitiva non è possibile, il presente accordo si estingue nei confronti dello Stato interessato dalla controversia sei mesi dopo la scadenza del periodo di trenta giorni.
4.In caso di controversia su materie relative a Eurodac, se il comitato congiunto/misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di novanta giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se il comitato congiunto/misto non prende una decisione entro la fine di detto periodo, il presente accordo è considerato estinto nei confronti dello Stato interessato dalla controversia alla fine dell’ultimo giorno del suddetto periodo.
Articolo 13
Allegati
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 14
Entrata in vigore
1.Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario del presente accordo.
2.L’Unione europea, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein approvano il presente accordo conformemente alle rispettive procedure.
3.L’entrata in vigore del presente accordo è subordinata all’approvazione dell’Unione europea e di almeno un’altra delle parti dell’accordo.
4.Il presente accordo entra in vigore, per ciascuna delle parti dell’accordo, il primo giorno del primo mese successivo al deposito dello strumento di approvazione presso il depositario.
Articolo 15
Validità ed estinzione
1.Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
2.Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte dell’Islanda e della Norvegia dell’accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, o per decisione del Consiglio dell’Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 3, o all’articolo 16 del predetto accordo. Esso cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo l’estinzione o la denuncia dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia conformemente alla procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 8, paragrafo 3, o all’articolo 15 del predetto accordo.
L’accordo di cui all’articolo 17 dell’accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia disciplina anche le conseguenze dell’estinzione del presente accordo.
3.Per quanto riguarda la Svizzera, il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte della Svizzera dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera, o per decisione del Consiglio dell’Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafo 3, o all’articolo 17 del predetto accordo. Esso cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo la denuncia o l’estinzione dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera conformemente alla procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 7, paragrafo 3, o all’articolo 16 di detto accordo.
4.Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte del Liechtenstein del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, o per decisione del Consiglio dell’Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 1 o 3, del predetto accordo. Esso cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo l’estinzione o la denuncia del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 7, all’articolo 11, paragrafo 1 o 3, di detto accordo.
5.Il presente accordo è redatto in un unico originale in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese, norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.
ALLEGATO I
Formula per il calcolo del contributo
1.Il contributo finanziario della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein alle entrate dell’Agenzia di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento è calcolato come segue:
Titolo 3
1.1.Per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l’EES e gli altri sistemi IT su larga scala affidati all’Agenzia con atti legislativi o misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, dell’accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il dato definitivo più aggiornato del prodotto interno lordo (PIL) di ciascun paese associato disponibile al momento in cui è effettuata la fatturazione nell’anno n+1 per l’anno n è diviso per la somma dei dati del PIL di tutti gli Stati che partecipano all’Agenzia disponibili per l’anno n. La percentuale così ottenuta è moltiplicata per il totale dei pagamenti per il titolo 3 del bilancio dell’Agenzia per i predetti sistemi eseguiti nell’anno n, così da ottenere il contributo di ciascun paese associato.
1.2.Per quanto riguarda Eurodac, il contributo di ciascun paese associato è costituito da un importo annuo in percentuale fissa (per il Liechtenstein 0,071%, per la Norvegia 4,995%, per l’Islanda 0,1% e per la Svizzera 7,286%) dei pertinenti stanziamenti di bilancio per l’esercizio finanziario. Il contributo di ciascun paese associato è calcolato nell’anno n+1 ed è ottenuto moltiplicando la percentuale fissa per il totale dei pagamenti per il titolo 3 del bilancio dell’Agenzia per Eurodac effettuati nell’anno n.
1.3.Per quanto riguarda DubliNet e gli altri sistemi IT su larga scala affidati all’Agenzia con atti legislativi o misure ai sensi dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il dato definitivo più aggiornato del PIL di ciascun paese associato disponibile al momento in cui è effettuata la fatturazione nell’anno n+1 per l’anno n è diviso per la somma dei dati del PIL di tutti gli Stati che partecipano all’Agenzia disponibili per l’anno n. La percentuale così ottenuta è moltiplicata per il totale dei pagamenti per il titolo 3 del bilancio dell’Agenzia per i predetti sistemi eseguiti nell’anno n, così da ottenere il contributo di ciascun paese associato.
Titoli 1 e 2
1.4.Il contributo di ciascun paese associato ai titoli 1 e 2 del bilancio dell’Agenzia per i sistemi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 è ottenuto dividendo il dato definitivo più aggiornato del PIL di ciascun paese associato disponibile al momento in cui è effettuata la fatturazione nell’anno n+1 per l’anno n per la somma dei dati del PIL di tutti gli Stati che partecipano all’Agenzia disponibili per l’anno n. La percentuale così ottenuta è moltiplicata per il totale dei pagamenti per i titoli 1 e 2 del bilancio dell’Agenzia per i sistemi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 effettuati nel corso dell’anno n.
1.5.Qualora vi fossero altri sistemi IT su larga scala affidati all’Agenzia a cui i paesi associati non partecipano, il calcolo per quanto riguarda il contributo dei paesi associati ai titoli 1 e 2 è rivisto conformemente.
2.Il contributo finanziario è pagato in euro.
3.Ciascun paese associato versa il contributo finanziario entro 45 giorni dal ricevimento della nota di addebito. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all’applicazione di interessi di mora sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno civile dei mesi in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
4.Il contributo finanziario di ogni paese associato è adattato conformemente al presente allegato in caso di modifica del contributo finanziario dell’Unione europea iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea a norma dell’articolo 41 del regolamento finanziario.
ALLEGATO II
Privilegi e immunità
1.I locali e gli edifici dell’Agenzia sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
2.Gli archivi dell’Agenzia sono inviolabili.
3.L’Agenzia, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I beni e i servizi destinati a un uso ufficiale dell’Agenzia esportati dalla Norvegia, dall’Islanda, dalla Svizzera e dal Liechtenstein non sono soggetti a dazi e imposte indirette.
In caso di beni e servizi destinati all’uso ufficiale dell’Agenzia forniti in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, l’esenzione dall’IVA è concessa mediante rimborso o abbuono.
In caso di beni destinati all’uso ufficiale dell’Agenzia forniti in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, l’esenzione dalle accise è concessa mediante rimborso o abbuono.
Tutte le altre imposte indirette pagabili dall’Agenzia in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein sono oggetto di rimborso o abbuono.
Di norma, le domande di rimborso sono evase entro tre mesi.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.
Le modalità di esenzione dall’IVA, dalle accise e da altre imposte indirette in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein sono definite nelle appendici del presente allegato. La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein notificano alla Commissione e all’Agenzia eventuali modifiche della rispettiva appendice. La notifica, se possibile, è trasmessa due mesi prima dell’entrata in vigore delle modifiche. La Commissione europea informa delle modifiche gli Stati membri dell’Unione.
4.L’Agenzia è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.
L’Agenzia è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.
5.L’Agenzia beneficia, nel territorio di ogni paese associato, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Agenzia non possono essere censurate.
6.I rappresentanti degli Stati membri dell’Unione, della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein che partecipano ai lavori dell’Agenzia, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.
7.Sul territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein e qualunque sia la loro cittadinanza, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, i membri del personale dell’Agenzia:
(a)godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Agenzia e il proprio personale. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
(b)godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali.
8.Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il personale dell’Agenzia sarà soggetto, a profitto dell’Unione, a un’imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Agenzia.
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, il personale dell’Agenzia è esente dalle imposte nazionali, federali, cantonali, regionali, municipali e comunali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Agenzia. Per quanto riguarda la Svizzera, la presente esenzione è concessa in base ai principi del diritto nazionale.
I membri del personale dell’Agenzia non sono obbligati ad associarsi al sistema di previdenza sociale islandese, norvegese, svizzero o del Liechtenstein, purché siano già coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione. I familiari facenti parte del nucleo famigliare dei membri del personale dell’Agenzia sono coperti dal regime comune di assicurazione malattia dell’UE, purché non siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall’Agenzia e purché non beneficino di prestazioni di previdenza sociale da parte di uno Stato membro o della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera o del Liechtenstein.
9.Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein e gli Stati membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i membri del personale dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Agenzia, stabiliscono la loro residenza nel territorio di uno Stato membro dell’Unione diverso dal paese in cui avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Agenzia, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione o sia la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nella presente disposizione e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio di uno Stato membro dell’Unione sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei due commi precedenti non si prendono in considerazione il domicilio acquisito soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
10.I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse al personale dell’Agenzia esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.
Il direttore esecutivo dell’Agenzia è tenuto a revocare l’immunità concessa ai membri del personale in tutti i casi in cui tale immunità possa ostacolare il corso della giustizia e quando ritenga che la revoca dell’immunità non sia in contrasto con gli interessi dell’Agenzia o dell’Unione.
11.Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, l’Agenzia coopera con le autorità competenti dei paesi associati o degli Stati membri interessati.
Appendice 1 dell’allegato II
Norvegia
L’esenzione dall’IVA è concessa mediante rimborso.
Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione alla divisione principale dell’amministrazione norvegese delle contribuzioni (Skatt Øst) degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione norvegese. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
L’esenzione dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante rimborso. Si applica la stessa procedura prevista per i rimborsi dell’IVA.
Appendice 2 dell’allegato II
Islanda
L’esenzione dall’IVA è concessa mediante rimborso.
L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 36 400 corone islandesi (imposta inclusa).
Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione alla direzione islandese delle entrate interne (Ríkisskattstjóri) degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione islandese. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
L’esenzione dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante rimborso. Si applica la stessa procedura prevista per i rimborsi dell’IVA.
Appendice 3 dell’allegato II
Svizzera
L’esenzione dall’IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera.
L’esenzione dall’IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
Appendice 4 dell’allegato II
Liechtenstein
L’esenzione dall’IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione del Liechtenstein.
L’esenzione dall’IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
ALLEGATO III
Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività dell’Agenzia
Articolo 1
Comunicazione diretta
L’Agenzia e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, beneficiari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o dell’UE o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate sulla loro base.
Articolo 2
Audit
1.A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché degli altri strumenti menzionati nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.
2.I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.
3.La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
4.Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.
5.Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.
Articolo 3
Controlli sul posto
1.Nel quadro del presente accordo, la Commissione europea (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, nel territorio svizzero, secondo le modalità e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea.
2.I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dall’OLAF in stretta cooperazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con altre competenti autorità svizzere da questo designate, che sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo che possano fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità svizzere possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
3.Se lo desiderano, le autorità svizzere interessate possono effettuare i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all’OLAF.
4.Se i partecipanti al programma si oppongono al controllo o alla verifica sul posto, le autorità svizzere prestano agli investigatori dell’OLAF, a norma del diritto nazionale, l’assistenza necessaria per consentire loro di effettuare il controllo e la verifica sul posto.
5.L’OLAF comunica il prima possibile al Controllo federale delle finanze della Svizzera o alle altre competenti autorità svizzere designate dal Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso, l’OLAF informa le summenzionate autorità dei risultati dei controlli e delle verifiche.
Articolo 4
Informazione e consultazione
1.Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e dell’UE procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consultazioni.
2.Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente l’Agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto o sospetto di cui siano venute a conoscenza relativo a un’irregolarità inerente alla conclusione e all’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.
Articolo 5
Riservatezza
Le informazioni comunicate o acquisite in qualsiasi forma a norma del presente allegato sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell’UE.
Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nelle istituzioni dell’UE, negli Stati membri o in Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.
Articolo 6
Misure e sanzioni amministrative
Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
Articolo 7
Riscossione ed esecuzione
Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione europea in applicazione del presente accordo che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione europea. L’esecuzione ha luogo in osservanza delle norme di procedura svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
ALLEGATO IV
Controllo finanziario relativo ai partecipanti del Liechtenstein alle attività dell’Agenzia
Articolo 1
Comunicazione diretta
L’Agenzia e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti nel Liechtenstein che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, beneficiari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o dell’UE o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate sulla loro base.
Articolo 2
Audit
1.A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché degli altri strumenti menzionati nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.
2.I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.
3.La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
4.Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.
5.L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein è informato degli audit svolti nel territorio del Liechtenstein. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.
Articolo 3
Controlli sul posto
1.Nel quadro del presente accordo, la Commissione europea (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, nel territorio del Liechtenstein, secondo le modalità e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea.
2.I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dall’OLAF in stretta cooperazione con l’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein o con altre competenti autorità del Liechtenstein designate dall’Ufficio, che saranno informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo che possano fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità del Liechtenstein possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
3.Se lo desiderano, le autorità interessate del Liechtenstein possono effettuare i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all’OLAF.
4.Se i partecipanti al programma si oppongono al controllo o alla verifica sul posto, le autorità del Liechtenstein prestano agli investigatori dell’OLAF, a norma del diritto nazionale, l’assistenza necessaria per consentire loro di effettuare il controllo e la verifica sul posto.
5.L’OLAF comunica il prima possibile all’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein o alle altre competenti autorità del Liechtenstein designate dall’Ufficio qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso, l’OLAF informa le summenzionate autorità dei risultati dei controlli e delle verifiche.
Articolo 4
Informazione e consultazione
1.Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità del Liechtenstein e l’UE procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consultazioni.
2.Le autorità competenti del Liechtenstein informano tempestivamente l’Agenzia e la Commissione europea di qualsiasi fatto o sospetto di cui siano venute a conoscenza relativo a un’irregolarità inerente alla conclusione e all’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.
Articolo 5
Riservatezza
Le informazioni comunicate o acquisite in qualsiasi forma a norma del presente allegato sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione del Liechtenstein e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell’UE. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nelle istituzioni dell’UE, negli Stati membri o nel Liechtenstein, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.
Articolo 6
Misure e sanzioni amministrative
Fatta salva l’applicazione del diritto penale del Liechtenstein, l’Agenzia o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
Articolo 7
Riscossione ed esecuzione
Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione europea in applicazione del presente accordo che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel Liechtenstein. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo del Liechtenstein, che ne informa l’Agenzia o la Commissione europea. L’esecuzione ha luogo secondo le norme di procedura del Liechtenstein. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.