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Document 52018PC0505

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2018-2024)

    COM/2018/505 final

    Bruxelles, 2.7.2018

    COM(2018) 505 final

    2018/0268(NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2018-2024)


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato 1 , la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Costa d’Avorio ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d’Avorio  2 . Al termine dei negoziati, il 16 marzo 2018 è stato siglato un nuovo protocollo. Il protocollo copre un periodo di sei (6) anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall’articolo 15 del protocollo stesso.

    L’obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell’Unione nelle acque della Costa d’Avorio, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Il nuovo protocollo tiene conto, in particolare, dei risultati di una valutazione dell’ultimo protocollo (2014-2018) e di una valutazione prospettica dell’opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all’Unione europea e alla Repubblica della Costa d’Avorio di collaborare più strettamente al fine di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Costa d’Avorio e di sostenere gli sforzi della Costa d’Avorio volti a sviluppare l’economia blu, nell’interesse di entrambe le parti.

    Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

       28 tonniere con reti a circuizione

       8 pescherecci con palangari di superficie.

    Occorre stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

    2.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Le parti interessate sono state consultate nel corso delle valutazioni ex ante ed ex post su un eventuale nuovo protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio. Gli esperti degli Stati membri e del settore sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che è nell’interesse dell’Unione europea e della Repubblica della Costa d’Avorio concludere un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

    3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo e la decisione del Consiglio recante conclusione del protocollo stesso.

    2018/0268 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2018-2024)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43,

    paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro 3 (di seguito “l’accordo”).

    (2)L’ultimo protocollo dell’accordo giunge a scadenza il 30 giugno 2018.

    (3)La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo (di seguito “il protocollo”). In seguito a tali negoziati, il 16 marzo 2018 è stato siglato un progetto di protocollo.

    (4)Conformemente alla decisione 2018/.../UE del Consiglio 4 , un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (di seguito “il protocollo”) è stato firmato il [inserire la data della firma].

    (5)È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l’intero periodo di applicazione del protocollo.

    (6)Secondo il disposto dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2403, nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro periodo di attuazione di un protocollo di un APPS, tenendo conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca non utilizzate, è opportuno informare gli Stati membri al fine di procedere all’eventuale riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate.

    (7)Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell’Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    (1)    Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

    a)    tonniere con reti a circuizione:

    Spagna:        [16]    unità

    Francia:        [12]    unità

    b)    pescherecci con palangari di superficie:

    Spagna:        [6]    unità

    Portogallo:        [2]    unità

    (2)    Il regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne si applica fatto salvo l’accordo di pesca tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Adottate in occasione della 3595a riunione del Consiglio “Istruzione, gioventù, cultura e sport” del 15 febbraio 2018.
    (2)    GU L 170 del 22.6.2013, pag. 2.
    (3)    Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51).
    (4)    GU L […] del […], pag. […].
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