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Document 52018PC0441

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826

    COM/2018/441 final - 2018/0231 (COD)

    Bruxelles, 7.6.2018

    COM(2018) 441 final

    2018/0231(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    {SEC(2018) 294 final}
    {SWD(2018) 320 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

       Motivazioni e obiettivi

    Il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato una proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 1 . È stato proposto, tra l’altro, un nuovo programma per il mercato unico. Il programma contribuirà a realizzare gli obiettivi descritti nella comunicazione politica che accompagna la proposta di QFP 2 . A tal fine mira a rafforzare la governance del mercato interno, a sostenere la competitività dell’industria, in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese (“PMI”), a promuovere la salute delle persone, degli animali e delle piante, nonché a istituire il quadro per il finanziamento delle statistiche europee. La proposta 3 prevede una dotazione di bilancio di 4 089 milioni di EUR. Altri 2 000 milioni di EUR, stanziati nel quadro del Fondo InvestEU, in particolare attraverso la sezione dedicata alle piccole e medie imprese, contribuiranno in modo significativo a conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

    Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell’Unione. Fin dalla sua istituzione, ha costituito un importante contributo alla crescita, alla competitività e all’occupazione. Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi. Esso continua a essere un motore per la costruzione di un’economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell’Unione e la sua risorsa più importante in un mondo sempre più globale. Il mercato interno deve tuttavia adeguarsi costantemente a un contesto in rapido mutamento caratterizzato dalla rivoluzione digitale e dalla globalizzazione e ciò rappresenta una notevole sfida per la regolamentazione e l’applicazione.

    Il solido corpus della legislazione dell’Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, il commercio, i servizi e gli istituti finanziari e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno. Permangono tuttavia ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno e ne sorgono nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo; applicarle efficacemente è altrettanto importante.

    Ciò implica la necessità di fornire ai cittadini e alle imprese informazioni sufficienti circa i loro diritti, alle autorità pubbliche conoscenze sulle modalità di applicazione delle norme e agli organi giurisdizionali le competenze necessarie per farle rispettare. Occorre quindi che siano predisposti strumenti di informazione, programmi di formazione o meccanismi di emergenza. Ciò presuppone anche una maggiore cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell’Unione. Un’efficace applicazione e modernizzazione del quadro giuridico dell’Unione e il suo rapido adattamento a un contesto in continua evoluzione richiede inoltre analisi aggiornate, nonché studi o valutazioni basati su dati di alta qualità, comparabili e attendibili.

    Il programma proposto riunisce attività finanziate nell’ambito di cinque programmi precedenti in materia di competitività delle imprese, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, elaborazione di politiche nel settore dei servizi finanziari e della filiera alimentare, o attività finanziate in precedenza nell’ambito di varie linee di bilancio della Commissione 4 , tutte relative al mercato interno e alla competitività delle PMI. Il programma comprende inoltre nuove iniziative 5 volte a migliorare il funzionamento del mercato interno. Tutte queste attività hanno in comune obiettivi condivisi intesi a regolamentare, attuare, agevolare e proteggere varie attività e operatori nell’ambito del mercato interno facendo rispettare la normativa pertinente, nonché a preservare l’ininterrotto funzionamento del mercato interno. Tutte queste attività sono quindi, in modi diversi, fondamentali per il buon funzionamento del mercato interno ed è necessario continuare il sostegno finanziario ad esse destinato. Il programma proposto assicura la continuità delle diverse azioni precedenti e nel contempo razionalizza e sfrutta le sinergie tra tali azioni e quelle nuove.

    Un’ulteriore razionalizzazione è ottenuta mediante la messa in comune di tutti gli strumenti finanziari gestiti centralmente a livello di Unione nel Fondo InvestEU 6 , tra cui gli strumenti finanziari di debito e di capitale a favore delle PMI. Le garanzie sui prestiti per le PMI, fornite in precedenza nel quadro del programma COSME 7 saranno pertanto attuate nell’ambito della sezione PMI di InvestEU 8 . Per i destinatari degli strumenti finanziari di debito e di capitale forniti nel quadro del programma COSME sarà assicurata la continuità dell’assistenza finanziaria e un’agevole transizione verso InvestEU.

    Il programma mira quindi a migliorare il funzionamento del mercato interno e prevede un quadro di finanziamento più flessibile e agile volto a salvaguardare un mercato interno che funzioni correttamente nel modo economicamente più efficiente. In un contesto di ristrettezze di bilancio, l’Unione deve cercare sinergie ed evitare duplicazioni e frammentazione nell’ambito del sostegno per il mercato interno. È inoltre necessario dare maggiore visibilità e coerenza all’azione dell’Unione a favore di cittadini, consumatori, imprese e autorità competenti, i quali possono trovare disorientante la proliferazione di strumenti e programmi di sostegno. Il programma consentirà pertanto di disporre di risorse di bilancio per sostenere l’istituzione di un mercato interno più integrato e più equo grazie a un quadro di finanziamento semplificato e flessibile.

    Dato che numerose iniziative del programma sono nuove e che le condizioni nel settore della concorrenza sono particolarmente soggette agli sviluppi dinamici del mercato interno, i cui ritmi ed entità sono difficili da stimare, si prevede che occorrerà flessibilità per far fronte all’evoluzione delle esigenze rientranti in questa parte del programma.

    Il programma fissa inoltre il quadro finanziario per statistiche europee di alta qualità, comparabili e attendibili volte a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell’Unione e sostituisce il precedente programma sulle statistiche europee 9 . Occorre sottolineare che le statistiche europee, se da un lato contribuiscono indubbiamente alla realizzazione delle politiche del mercato interno, dall’altro hanno una portata molto più ampia del mercato interno poiché servono per tutte le politiche dell’Unione.

       Coerenza con le disposizioni vigenti [nel settore normativo interessato]

    Il programma contribuisce all’istituzione di un mercato interno più integrato e più equo, sostenendo l’attuazione della strategia per il mercato unico digitale 10 , della strategia per il mercato unico 11 , del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali 12 e del pacchetto sul “New deal per i consumatori” 13 . Un mercato unico forte è inoltre considerato una condizione preliminare per un’Unione più forte come ha sottolineato il presidente della Commissione nel discorso sullo stato dell’Unione del 2017 14 .

    Il rafforzamento della governance del mercato interno è inoltre in linea con numerose conclusioni del Consiglio e con una risoluzione del Parlamento europeo riguardanti il mercato unico, tra cui le principali sono le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 29 febbraio 2016 sulla strategia per il mercato unico (rif. 6622/16) e la risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico [rif. 2015/2534 (INI)].

       Coerenza con le altre normative dell’Unione

    Il programma proposto è coerente con altre proposte di programmi di azione e fondi dell’Unione che perseguono obiettivi simili in settori di competenza correlati. Le azioni nell’ambito del programma sono complementari in particolare a quelle dei programmi Dogana 15 e Fiscalis 16 , che mirano anch’esse a sostenere e migliorare il funzionamento del mercato interno.

    Il programma proposto promuove sinergie e complementarità a sostegno delle PMI e dell’imprenditorialità nell’ambito del Fondo InvestEU 17 . A tal fine, oltre all’importo di 1 000 milioni di EUR nel quadro del programma per il sostegno alla competitività delle PMI con strumenti non finanziari, verrà attuato uno strumento di garanzia per le PMI con una dotazione di 2 000 milioni di EUR, nell’ambito della sezione PMI di InvestEU.

    Il programma è complementare al sostegno alle PMI e all’imprenditorialità nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale. 18 Esso ricerca sinergie con Orizzonte Europa 19 e con il programma spaziale 20 incoraggiando le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell’ambito di tali programmi. Il programma è inoltre complementare al programma Europa digitale 21 che mira a promuovere la digitalizzazione dell’economia dell’Unione e del settore pubblico.

    Il programma proposto ricercherà altresì sinergie con il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori 22 che mira a sostenere l’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia ai fini dell’efficacia dei sistemi giudiziari nazionali, un fattore chiave per un’economia europea equa ed efficace in termini di costi.

    Il programma proposto è coerente con Erasmus 23 e con il Fondo di solidarietà dell’Unione europea 24 nonché con il Fondo sociale europeo Plus 25 e fungerà da catalizzatore per promuovere la mobilità nel mercato del lavoro e tra i giovani, che è essenziale per il buon funzionamento del mercato interno.

    Le azioni sulla filiera alimentare finanziate nell’ambito del programma proposto, quali misure nei settori veterinario e fitosanitario in caso di crisi di sanità animale e delle piante, potrebbero infine essere integrate dagli interventi di mercato basati sul bilancio della politica agricola comune 26 dell’Unione.

    Le azioni del programma dovrebbero, ove pertinente, servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o allontanare gli investimenti privati, e dovrebbero dimostrare un chiaro valore aggiunto europeo. Ciò garantirà la coerenza tra le azioni del programma e le norme dell’UE sugli aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni di concorrenza nel mercato interno.

    La presente proposta prevede come data di applicazione del regolamento il 1° gennaio 2021 ed è riferita a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Secondo una giurisprudenza costante, la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi oggettivi, verificabili in sede giurisdizionale. Qualora esista nel trattato una disposizione più specifica che possa costituire la base giuridica dell’atto in questione, quest’ultimo deve fondarsi su tale disposizione. Se l’esame di un atto dimostra che esso persegue due finalità o che presenta una duplice componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l’altra solo accessoria, l’atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. Riguardo a un atto che persegua contemporaneamente più obiettivi o che abbia più componenti, tra loro inscindibili, di cui nessuno sia accessorio rispetto agli altri, la Corte ha statuito che, qualora per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l’atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti. Il ricorso a una duplice base giuridica è escluso qualora le procedure previste per ciascuna di queste basi siano incompatibili 27 .

    Gli atti di base che istituiscono i programmi attualmente in vigore destinati ad essere integrati nel programma proposto si fondano su basi giuridiche diverse,  di cui ai seguenti articoli del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE): 

    ·l’articolo 114 per le attività a sostegno dell’informativa finanziaria e della revisione contabile 28 (e un numero elevato di misure sul mercato interno contenenti disposizioni di finanziamento accessorie),

    ·l’articolo 169, paragrafo 2, lettera b), riguardo alla protezione dei consumatori 29 ,

    ·l’articolo 43 e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), riguardo a misure nei settori veterinario e fitosanitario 30 ,

    ·l’articolo 197 per la cooperazione amministrativa,

    ·l’articolo 173 per la promozione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese, in particolare le PMI,

    ·l’articolo 195 riguardo al turismo e

    ·l’articolo 338 per le statistiche.

    Sulla base delle sinergie conseguite, la fusione dei programmi precedenti si è tradotta in una proposta che persegue nel contempo quattro obiettivi, tra loro inscindibili, di cui nessuno è accessorio rispetto agli altri, vale a dire:

    ·il mercato interno (Articolo 114 del TFUE),

    ·le misure nei settori veterinario e fitosanitario [articolo 43 e articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE],

    ·la promozione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese, in particolare le PMI (articolo 173 del TFUE) e

    ·le statistiche per le politiche dell’UE (articolo 338 del TFUE).

    Le basi giuridiche del programma sono pertanto l’articolo 114, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e gli articoli 173 e 338 del TFUE.

       Sussidiarietà

    L’istituzione di un mercato interno più integrato e più equo richiede un quadro normativo ben funzionante, cittadini, consumatori e imprese informati e responsabilizzati e un contesto industriale competitivo. Ciò non può essere conseguito dalla sola Unione o dai singoli Stati membri. Anche se spetta in primo luogo agli Stati membri realizzare concretamente il mercato interno, la Commissione in quanto custode dei trattati e l’Unione nel suo insieme hanno interesse a garantire che tali obiettivi siano realizzati in modo coerente, e che i cittadini, i consumatori e le imprese godano degli stessi diritti e delle stesse opportunità in tutta l’Europa. L’azione a livello dell’Unione è necessaria al fine di garantire uno sviluppo coerente del mercato interno, la non discriminazione, la protezione dei consumatori, una concorrenza efficace, lo sviluppo delle capacità degli Stati membri e della cooperazione tra gli stessi nonché la ricerca di soluzioni alle questioni transfrontaliere. Per consentire alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri di intervenire in modo coerente a livello operativo occorrono norme comuni e una cooperazione su scala europea.

    Tale grado elevato di cooperazione e di coordinamento può essere raggiunto solo con un approccio centralizzato, idealmente a livello dell’Unione. Le attività del programma proposto sono più efficaci in termini di costi rispetto ai singoli quadri di cooperazione che ciascuno Stato membro dovrebbe istituire su base bilaterale o multilaterale. Concentrando le risorse, il programma si fonda su economie di scala, consentendo nel contempo di rafforzare notevolmente la fiducia nel mercato interno del pubblico, dei consumatori e delle imprese nonché delle autorità competenti degli Stati membri.

    La necessità di un intervento dell’Unione è stata inoltre già comprovata per i programmi precedenti e il programma proposto non modificherà tali motivazioni.

    Il programma può essere quindi istituito solo a livello dell’Unione, poiché le azioni richiedono una cooperazione e un coordinamento attivi tra gli Stati membri.

       Proporzionalità

    Il programma proposto contribuirà ad applicare efficacemente e a modernizzare il quadro giuridico dell’Unione nonché ad adattarlo rapidamente a un contesto in continua evoluzione. Ciò avverrà, tra l’altro, mediante la raccolta e l’analisi di dati, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche. Oltre la metà della dotazione proposta riguarderà attività di sviluppo delle capacità e l’agevolazione di azioni comuni tra gli Stati membri così come tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e le agenzie decentrate dell’Unione. Il programma consentirà inoltre di finanziare meccanismi che permettono ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori e delle imprese di contribuire al processo decisionale. Verranno altresì rafforzati lo scambio e la diffusione delle competenze e delle conoscenze. Il programma sosterrà tipi di azioni molto specifici nei seguenti settori: il miglioramento della competitività, in particolare delle PMI, la normazione e misure di emergenza nell’ambito della filiera alimentare.

    Il programma prevede inoltre il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 31 .

    Nessuna azione va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi del programma volti a istituire un mercato interno ben funzionante, a promuovere la competitività delle PMI e a produrre statistiche europee. Le azioni si basano sull’analisi di reali esigenze concrete, ma tengono conto anche dei requisiti normativi (ad esempio le misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario, le statistiche europee). La Commissione eserciterà funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati.

    Gli obiettivi del programma saranno pertanto conseguiti in modo molto più proporzionato a livello dell’Unione che a livello di Stati membri.

    Il punto 3.3 della valutazione d’impatto fa riferimento al valore aggiunto dell’Unione.

       Scelta dell’atto giuridico

    Conformemente alle conclusioni della valutazione d’impatto, l’intervento dell’Unione mediante un programma di finanziamento è appropriato. La fusione di tutti i programmi e le azioni precedenti, finanziati prima da linee di bilancio riguardanti il mercato interno, la competitività delle PMI e le statistiche europee, in un unico programma migliorerà la coerenza e l’integrazione delle azioni, riducendo nel contempo il numero delle regole di finanziamento divergenti e frammentate.

    Conformemente alla politica legislativa adottata dalla Commissione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale, il programma di finanziamento è proposto come regolamento.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

       Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Il programma proposto si basa sugli insegnamenti tratti dalle valutazioni dei programmi precedenti. Il programma tiene anche conto dei risultati delle valutazioni e delle consultazioni pubbliche relative alle attività finanziate in precedenza nell’ambito delle linee di bilancio riguardanti il mercato interno, o relative alla necessità di realizzare nuove attività.

    È opportuno osservare in particolare che solo il 6 % dei cittadini dell’UE si considera ben informato sui propri diritti in quanto cittadino dell’Unione e solo il 36 % si sente informato abbastanza bene. 32 Nella consultazione pubblica sullo sportello digitale unico 33 , l’80 % delle imprese ha ritenuto difficile conformarsi alle prescrizioni nazionali di altri paesi e il 60 % dei cittadini considera difficile o piuttosto difficile sapere quali prescrizioni nazionali occorre rispettare in caso di trasferimento in un altro Stato membro 34 .

    La valutazione REFIT 35  sul funzionamento della vigilanza del mercato dei prodotti ha inoltre evidenziato una mancanza di conoscenza delle norme da parte delle imprese e una scarsa trasparenza riguardo alla conformità dei prodotti. In base alla valutazione la mancata conformità è dovuta tra l’altro alla frammentazione dell’organizzazione della vigilanza del mercato nell’Unione. Per ridurre il numero di prodotti non conformi nel mercato interno, il finanziamento delle azioni congiunte delle autorità di vigilanza del mercato deve rientrare in un quadro di coordinamento più coerente.

    Riguardo alla politica di concorrenza, le indagini Eurobarometro rivolte ai cittadini del 2010 e del 2014 hanno evidenziato una mancanza di conoscenza del pubblico in merito agli organismi cui rivolgersi in caso di aumento dei prezzi, minore scelta a livello di prodotti o di fornitori o qualità inferiore. Da un’indagine Eurobarometro del 2016, è inoltre emersa una limitata conoscenza e consapevolezza delle norme sugli aiuti di Stato.

    La valutazione del programma Consumatori 36 ha sottolineato la lentezza del programma nel rispondere alle nuove sfide del mercato connesse a cambiamenti sociali e tecnologici rapidi e spesso imprevedibili. Sono stati inoltre riscontrati limiti specifici in alcuni Stati membri che impediscono un assorbimento ottimale dei fondi, di norma a causa della scarsa disponibilità di risorse.

    La valutazione intermedia del programma sulla filiera alimentare 37 ha evidenziato che tutte le attività che beneficiano del sostegno finanziario dell’Unione in questo settore restano essenziali per la salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare. Tale programma ha inoltre dato prova di flessibilità nell’affrontare esigenze emergenti di cofinanziamento, in particolare in caso di focolai di malattie animali e di presenza di organismi nocivi per le piante.

    La valutazione in corso del programma statistico europeo 38 dimostra infine che occorre sviluppare una capacità permanente di reagire più rapidamente alle nuove esigenze in materia di dati. La globalizzazione, la digitalizzazione e i rapidi cambiamenti tecnologici fanno sorgere dubbi sulle basi utilizzate per misurare i risultati economici, quali il prodotto interno lordo e i principali indicatori economici. È quindi necessario anche un notevole impegno per sviluppare nuove metodologie. La raccolta dei dati deve essere adattata per coprire tutte le fonti di dati disponibili.

       Consultazioni dei portatori di interessi

    La consultazione pubblica sulla proposta di quadro finanziario pluriennale si è svolta tra il 10 gennaio e il 9 marzo 2018. Il questionario ha riguardato gli investimenti, la ricerca e l’innovazione, le PMI e il mercato interno.

    Circa l’80 % dei portatori di interesse ritiene che i programmi e i fondi dell’Unione costituiscano un valore aggiunto rispetto a quanto potrebbe essere realizzato a livello nazionale. Il mercato interno è considerato il migliore esempio di valore aggiunto dell’Unione, in quanto è ritenuto un bene pubblico che produce un valore reale e tangibile.

    Tra le più importanti sfide connesse al programma individuate dalla maggior parte dei rispondenti figurano: il sostegno per le PMI e lo sviluppo industriale, la concorrenza leale e la sicurezza alimentare. In generale, tra il 20 e il 50 % dei rispondenti ritiene che le politiche inerenti il programma contribuiscano pienamente o piuttosto adeguatamente a contrastare tali sfide. L’agevole circolazione delle merci all’interno dell’Unione è valutata più positivamente (il 50 % del totale), seguita dal sostegno allo sviluppo industriale (42 %), dalla fornitura di statistiche dell’Unione (40 %) e dal sostegno ai flussi di capitale e agli investimenti (39 %). Solo il 12 % dei rispondenti ritiene che tali politiche non abbiano alcun successo.

       Valutazione d’impatto

    Il progetto del programma proposto è stato oggetto della valutazione d’impatto. Sono stati analizzati i tre scenari globali che seguono.

    Opzione 1: uno scenario immutato in cui l’attuazione dei programmi pluriennali in corso e delle attuali linee di bilancio prosegue, con l’aggiunta di nuove proposte di spesa in atti di base distinti.

    Opzione 2: uno scenario integrato in cui è adottato un nuovo programma per far sì che i programmi e le linee di bilancio attuali e quelli nuovi rientrino nell’ambito di applicazione del programma. Ciò avviene mediante un unico atto di base, sufficientemente flessibile da garantire la salvaguardia di specifici requisiti giuridici e istituzionali.

    Opzione 3: uno scenario pienamente unificato in cui tutti i programmi rientranti nell’ambito di applicazione del programma sono fusi in un unico atto di base con identici requisiti giuridici e istituzionali per tutte le attività comprese nel suo ambito di applicazione.

    L’opzione 2 - un nuovo programma integrato - è stata considerata la migliore. Si è riconosciuto che si tratta di una scelta meno ambiziosa rispetto all’opzione 3, ma che consente di perseguire in modo possibile e pragmatico una maggiore semplificazione e flessibilità nonché ulteriori sinergie tra i programmi e le linee di bilancio inclusi nell’ambito di applicazione. Questa opzione consentirebbe nel contempo di tener conto dei requisiti giuridici e istituzionali specifici necessari per la governance dei singoli programmi, quali le misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario e il programma statistico europeo 39 , caratterizzati da specifici contesti istituzionali e di governance non pertinenti per altre parti del programma.

    La valutazione d’impatto ha ottenuto il parere favorevole del comitato per il controllo normativo 40 . Il comitato ha tuttavia formulato una serie di considerazioni e raccomandazioni di miglioramento che sono state prese in considerazione nel modo seguente:

    Raccomandazioni del comitato

    Revisioni apportate

    La relazione dovrebbe essere aggiornata in modo da rispecchiare e spiegare le ultime decisioni sull’ambito di applicazione del programma.

    La sezione 1.1 "campo di applicazione e contesto" è stata ampliata per rispecchiare l’ambito di applicazione del programma per il mercato unico.

    Nell’introduzione, la relazione potrebbe spiegare meglio la natura degli allegati specifici per ciascun programma. Le incongruenze tra gli allegati e la relazione dovrebbero essere corrette. È opportuno includere nella relazione i risultati rilevanti per la dotazione del programma per il mercato unico di cui agli allegati della relazione principale. Occorrerebbe indicare le modifiche all’interno dei singoli programmi che saranno attuati nel prossimo periodo. Nella presentazione del contesto programmatico e delle nuove priorità dovrebbero essere rispecchiati più chiaramente i contributi dei portatori di interessi. La relazione dovrebbe illustrare come si è tenuto adeguatamente conto delle preoccupazioni espresse segnatamente in termini di priorità, ad esempio per quanto riguarda la salute nonché la sicurezza e la sostenibilità della filiera alimentare.

    La natura degli allegati specifici per ciascun programma è stata precisata nella sezione 1.1 “Ambito di applicazione e contesto”.

    I principali risultati dei (sotto)programmi del programma per il mercato unico sono stati illustrati nella relazione principale della valutazione d’impatto nella tabella (1.3, Principali insegnamenti tratti dai programmi e dalle linee di bilancio, compreso il programma per il mercato unico), mentre le principali modifiche dei (sotto)programmi sono state aggiunte nella tabella (2.1, Principali adeguamenti di programmi/linee di bilancio esistenti). Sono stati inoltre spiegati i pareri dei portatori di interessi.

    La relazione delinea le priorità comuni del programma del mercato unico ma potrebbe soffermarsi maggiormente sulla gerarchia delle priorità e dei sottoprogrammi. A tal fine l’analisi potrebbe riflettere gli scenari di riduzione delle attività e/o di realizzazione di sinergie al fine di far fronte a un eventuale bilancio limitato.

    La sezione 3.3 sulle “possibili priorità in risposta allo scenario di base dell’UE-27” è stata aggiunta alla relazione.

    La relazione potrebbe spiegare meglio la coerenza e le sinergie potenziali tra gli strumenti del programma per il mercato unico e gli altri programmi del QFP.

    La sezione 1.1, “Esclusioni dall’ambito di applicazione e coerenza con altri programmi del QFP, è stata arricchita di ulteriori informazioni circa la coerenza e le sinergie potenziali con altri programmi.

       Semplificazione [Efficienza normativa e semplificazione]

    Come illustrato sopra, il programma proposto riunisce attività finanziate prima nell’ambito di sei programmi precedenti, tra cui il programma statistico europeo, ma anche attività finanziate in precedenza nell’ambito di varie linee di bilancio della Commissione 41 , relative al mercato interno. Il programma comprende inoltre nuove iniziative 42 volte a migliorare il funzionamento del mercato interno.

    Il programma proposto razionalizza e sfrutta pertanto le sinergie tra varie azioni e prevede inoltre un quadro di finanziamento più flessibile e agile volto a salvaguardare e ad approfondire un mercato interno che funzioni correttamente nel modo economicamente più efficiente.

       Diritti fondamentali

    Il programma garantisce il pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e contribuisce all’attuazione di molti di essi. In particolare, gli obiettivi del programma consistono nel garantire la salute dei cittadini a norma dell’articolo 35 della Carta nonché la protezione dei consumatori, in conformità all’articolo 38 della Carta. Esso contribuisce inoltre ad attuare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, secondo quanto prescritto all’articolo 47 della Carta. Il programma mira altresì a rafforzare la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali (articolo 16).

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo che inizia nel 2021. In conformità a detta proposta, il quadro di bilancio del presente regolamento per il periodo a partire dal 2021 è di 4 088 580 000 EUR (ai prezzi correnti).

    5.ALTRI ELEMENTI

       Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Il programma proposto sarà attuato principalmente in regime di gestione diretta, segnatamente attraverso sovvenzioni, premi e appalti.

    Parti del programma dovrebbero essere attuate da agenzie esecutive. Si tratta in particolare di attività relative alla competitività delle imprese e delle PMI, alla formazione nel settore della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare e al sostegno per il benessere degli animali. 

    L’impatto del programma sarà misurato attraverso valutazioni intermedie e finali nonché mediante il continuo monitoraggio di una serie di indicatori di performance essenziali di alto livello. Tali valutazioni saranno effettuate conformemente ai punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 43 , nel quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d’impatto delle opzioni per l’azione ulteriore. Le valutazioni riguarderanno gli effetti concreti del programma sulla base di indicatori e di obiettivi nonché su un’analisi dettagliata del grado di pertinenza, efficacia ed efficienza dello strumento, del valore aggiunto dell’Unione apportato e della sua coerenza con altre politiche dell’Unione. Gli insegnamenti tratti saranno presi in considerazione per l’individuare potenziali lacune o problemi, così come possibilità di ulteriori miglioramenti delle azioni o dei risultati, nonché per contribuire ad ottimizzare il loro impatto.

    I risultati e gli output del programma saranno costantemente oggetto di valutazione tramite un sistema globale di monitoraggio, basato su indicatori definiti al fine di garantire l’ottimizzazione delle risorse. Poiché il programma svolge principalmente un ruolo di sostegno nell’assistere le amministrazioni degli Stati membri a condividere le informazioni e a rafforzare le loro capacità, il sistema di monitoraggio si incentra tra l’altro sui progressi delle attività del programma tramite indicatori di output.

       Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Capo I Disposizioni generali

    L’ambito di applicazione del programma riguarda in modo esaustivo i settori del mercato interno, della competitività delle PMI e delle statistiche europee.

    Gli obiettivi specifici del programma riguardano:

    ·il miglioramento del funzionamento del mercato interno;

    ·l’accrescimento della competitività delle imprese, in particolare delle PMI;

    ·l’incremento della normazione;

    ·la promozione degli interessi dei consumatori;

    ·il contributo a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell’intera filiera alimentare;

    ·la produzione e comunicazione di statistiche di elevata qualità relative all’Europa.

    Il programma sarà aperto alla partecipazione degli Stati membri, dei membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e potenziali candidati. In conformità alla politica generale dell’Unione, a determinate condizioni potranno partecipare al programma anche i paesi interessati dalla politica europea di vicinato. Il programma sarà inoltre aperto alla Svizzera, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica 44 ;

    Il programma sarà attuato attraverso i meccanismi di spesa più comunemente utilizzati nel quadro del bilancio dell’Unione, segnatamente gli appalti pubblici e le sovvenzioni.

    Capo II Sovvenzioni

    Questo capo indica tipi generici di azioni che si applicheranno a tutti gli obiettivi specifici, quali:

    ·il sostegno all’efficace applicazione e modernizzazione del quadro giuridico dell’Unione mediante la raccolta di dati e analisi;

    ·studi e valutazioni;

    ·attività di sviluppo delle capacità e agevolazione di azioni comuni tra gli Stati membri così come tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e le agenzie decentrate dell’Unione;

    ·il finanziamento di meccanismi che consentono ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori e delle imprese di contribuire al processo decisionale;

    ·il rafforzamento dello scambio e della diffusione di competenze e di conoscenze.

    Questo capo elenca inoltre tipi di azioni molto specifici, ma rigorosamente limitati nei seguenti settori: miglioramento della competitività, in particolare delle PMI, normazione e misure di emergenza lungo la filiera alimentare Nel capo figurano altresì le attività specifiche relative all’applicazione del quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009.

    Al fine di ottenere la massima semplificazione, questo capo stabilisce ulteriori condizioni o deroghe rispetto al nuovo regolamento finanziario per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità dei soggetti, eccezioni al requisito dell’invito a presentare proposte, le norme di cofinanziamento, i costi ammissibili, ecc.

    Capo III Programmazione, sorveglianza e valutazione

    L’attuazione del programma dovrebbe basarsi su uno o più programmi di lavoro annuali o pluriennali. In considerazione della durata a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell’esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro potrebbero coprire più anni. I programmi di lavoro pluriennali ridurranno gli oneri amministrativi senza ripercuotersi sull’attuazione del programma.

    Un elenco di indicatori di base è stato aggiunto a
    all’allegato IV al fine di migliorare la sorveglianza del programma e della sua performance fin dall’inizio. Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare il quadro della sorveglianza e della valutazione nonché l’elenco di indicatori, se necessario.

    Nella proposta di quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 la Commissione ha definito un obiettivo più ambizioso di integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell’Unione, proponendo come obiettivo generale che il 25 % delle spese dell’Unione sia destinato ad azioni per il clima. Il contributo del presente programma al conseguimento di tale obiettivo generale sarà monitorato mediante un sistema dell’Unione di marcatori climatici al livello opportuno di disaggregazione, compreso il ricorso a metodologie più precise se disponibili. La Commissione continuerà a presentare informazioni annuali in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.

    Per sostenere la piena valorizzazione della potenzialità del programma di contribuire agli obiettivi climatici, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti durante il processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

    Saranno effettuate valutazioni intermedie e finali.

    Capo IV Disposizioni transitorie e finali

    Saranno fornite informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

    2018/0231 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare

    l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l’articolo 114, l’articolo 173 e l’articolo 338,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 45 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 46 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell’Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo alla crescita, alla competitività e all’occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) e ne ha rafforzato la competitività industriale. Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi. Esso continua a essere un motore per la costruzione di un’economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell’Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale.

    (2)Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale continua ad offrire opportunità per le imprese e i privati, creando nuovi prodotti e modelli commerciali ma costituisce anche una sfida per la regolamentazione e l’applicazione.

    (3)Il solido corpus della legislazione dell’Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno.

    (4)Permangono tuttavia ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno o ne emergono nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo, ma applicarle efficacemente è altrettanto importante. Si tratta, in ultima analisi, di una questione di fiducia dei cittadini nell’Unione, nella sua capacità di conseguire risultati e di creare crescita e posti di lavoro, tutelando nel contempo il pubblico interesse.

    (5)Attualmente esistono vari programmi d’azione dell’Unione in materia di competitività delle imprese, comprese le PMI, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell’ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente nel modo economicamente più efficiente. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell’ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno.

    (6)Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 . Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell’ambito del programma statistico europeo, istituendo un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili sull’Europa destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell’Unione.

    (7)È pertanto opportuno istituire un programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee (il “programma”). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

    (8)Il programma dovrebbe sostenere l’elaborazione, l’attuazione e l’applicazione della legislazione dell’Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno: le imprese, i cittadini, compresi i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, ma anche a sostenere l’applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza, sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro strumenti, conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all’elaborazione delle politiche dell’Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, compreso il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità che sostengano l’attuazione della legislazione dell’Unione. Ciò comprende anche la normazione nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell’Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi. L’obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l’attuazione e l’applicazione della legislazione dell’Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare e il miglioramento del benessere degli animali.

    (9)Un mercato interno moderno promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare occupazione e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire all’eliminazione degli ostacoli rimanenti e a garantire un quadro normativo aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi.

    (10)Per numerosi prodotti industriali gli ostacoli normativi nel mercato interno sono stati eliminati attraverso meccanismi di prevenzione, l’adozione di norme comuni e, qualora tali norme dell’Unione non esistano, attraverso il principio del reciproco riconoscimento. Per i settori che non sono oggetto della legislazione dell’Unione il principio del reciproco riconoscimento significa che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro godono del diritto di libera circolazione e possono essere vendute in un altro Stato membro. L’inadeguata applicazione del reciproco riconoscimento rende tuttavia più difficile per le imprese accedere ai mercati di altri Stati membri. Nonostante l’elevato grado di integrazione del mercato nel settore delle merci, ciò determina la perdita di opportunità per l’insieme dell’economia. Il programma dovrebbe pertanto mirare a migliorare l’applicazione del riconoscimento reciproco nel settore delle merci e a ridurre il numero di merci illegali e non conformi che entrano nel mercato.

    (11)Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersicurezza, Internet delle cose o l’intelligenza artificiale. In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di beneficiare di tali norme. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e all’applicazione del regime dell’Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuove l’innovazione.

    (12)L’immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell’Unione svantaggia le imprese che garantiscono la conformità e può rappresentare un rischio per i consumatori. Molti imprenditori non rispettano le norme perché non le conoscono, oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate delle frontiere nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell’Unione o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi e nell’individuare i responsabili nell’ambito della propria giurisdizione. Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti fornendo i giusti incentivi agli imprenditori, intensificando i controlli di conformità e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato.

    (13)La sicurezza dei prodotti è una preoccupazione comune. Gli organismi di valutazione della conformità verificano se i prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza prima della loro immissione sul mercato. È pertanto di fondamentale importanza che tali organismi siano affidabili e competenti. L’Unione ha predisposto un sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che ne verifica la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza. La principale sfida consiste ora nel fare in modo che il sistema di accreditamento resti perfettamente aggiornato e nel garantire che sia applicato con la medesima rigorosità in tutta l’Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure intese a garantire che gli organismi di valutazione della conformità continuino a soddisfare i requisiti normativi e a rafforzare il sistema di accreditamento, in particolare in nuovi settori strategici, sostenendo la Cooperazione europea per l’accreditamento di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 .

    (14)Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo del commercio online e dei servizi di viaggio non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell’Unione possano beneficiare di una protezione adeguata in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner commerciali dell’Unione, ove necessario.

    (15)Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo. Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE 49 , 2014/24/UE 50 e 2014/25/UE 51 creano il quadro giuridico per l’integrazione e l’efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell’Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, un migliore accesso ai mercati degli appalti per le PMI, maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l’approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l’analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti pilota.

    (16)Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull’utente. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro, eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale “La tua Europa”, che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, “La tua Europa - Consulenza”, SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero.

    (17)Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del quadro normativo dell’Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, al fine di rendere le imprese più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. È inoltre opportuno garantire un’adeguata valutazione, attuazione ed applicazione dell’acquis pertinente, informare e assistere i portatori di interessi e promuovere lo scambio di informazioni nel settore. Il programma dovrebbe altresì sostenere le iniziative della Commissione a favore di un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione. Tali iniziative sono necessarie al fine di promuovere la certezza del diritto in relazione al diritto contrattuale ed extracontrattuale, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l’etica nel contesto delle tecnologie emergenti, quali l’Internet delle cose, l’intelligenza artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il programma dovrebbe mirare a stimolare lo sviluppo di imprese basate sui dati poiché ciò sarà decisivo per la posizione dell’economia dell’Unione in un contesto di concorrenza mondiale.

    (18)Il programma dovrebbe inoltre promuovere la corretta e piena attuazione e applicazione, da parte degli Stati membri, del quadro giuridico dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché lo sviluppo di future politiche volte ad affrontare le nuove sfide in questo settore. È altresì opportuno sostenere le pertinenti attività delle organizzazioni internazionali di interesse europeo, quali il Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d’Europa.

    (19)L’attuazione e lo sviluppo del mercato interno nel settore dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria e dell’Unione dei mercati dei capitali, compresa la finanza sostenibile, dipendono fortemente dalle misure strategiche basate su prove adottate dall’Unione. Al fine di raggiungere tale obiettivo è opportuno che la Commissione assuma un ruolo attivo per monitorare costantemente i mercati finanziari e la stabilità finanziaria, valutare l’attuazione della legislazione dell’Unione da parte degli Stati membri, verificare se la legislazione esistente sia idonea allo scopo e individuare settori di intervento in cui possono emergere nuovi rischi, con un continuo coinvolgimento dei portatori di interesse durante l’intero ciclo programmatico. Tali attività si basano sull’elaborazione di analisi, studi, materiali destinati alla formazione, indagini, valutazioni della conformità, altre valutazioni e statistiche e sono supportate da sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

    (20)Considerando che il mercato interno di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea comprende un sistema volto a garantire che la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe sostenere la politica dell’Unione in materia di concorrenza, le reti e la cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, nonché la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interesse per comunicare e spiegare i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell’Unione.

    (21)Il programma deve affrontare segnatamente le radicali implicazioni, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, derivanti dalla trasformazione in corso dell’economia e del contesto imprenditoriale, in particolare per la notevole crescita e l’utilizzo esponenziale dei dati, tenendo conto del crescente ricorso all’intelligenza artificiale e ad altri strumenti e competenze informatici da parte delle imprese e dei loro consulenti. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti e la cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, considerando che una concorrenza non falsata e il funzionamento del mercato interno dipendono fortemente da tali soggetti. Dato il particolare ruolo della politica di concorrenza nel prevenire danni al mercato interno derivanti da comportamenti anticoncorrenziali al di là delle frontiere dell’Unione, il programma dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, la cooperazione con le autorità di paesi terzi. Infine, un incremento delle attività di sensibilizzazione è necessario per consentire a più cittadini e imprese di cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza leale nel mercato interno. Considerato che numerose iniziative del programma sono nuove e che la parte del programma relativa alla concorrenza è particolarmente soggetta agli sviluppi dinamici delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, segnatamente per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big data, la cibersicurezza e l’informatica forense, i cui ritmi ed entità sono difficili da stimare, si prevede che occorrerà flessibilità per far fronte all’evoluzione delle esigenze relative a tale parte del programma.

    (22)È di primaria importanza rafforzare la competitività delle imprese europee, assicurando nel contempo un’effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell’economia europea: rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa, assicurano i due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro a livello regionale e locale.

    (23)Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell’ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

    (24)Molti dei problemi di competitività dell’Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti. Ulteriori sfide di finanziamento derivano dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L’accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale.

    (25)Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell’economia dell’Unione, le piccole e medie imprese hanno bisogno di un sostegno supplementare mediante strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell’ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 52 . Lo strumento di garanzia dei prestiti istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio 53 ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000 PMI; il suo successore sarà istituito nell’ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU.

    (26)Gli obiettivi strategici del presente programma saranno conseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell’ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o allontanare gli investimenti privati, né falsare la concorrenza nel mercato interno. È opportuno che le azioni dimostrino un chiaro valore aggiunto.

    (27)Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, basandosi sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori industriali e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull’esperienza efficace della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell’Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. Anche il sistema di mentoring per nuovi imprenditori dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese mediante l’abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe continuare compiere sforzi per incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell’Unione, se pertinente.

    (28)I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese. Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa critica per accelerare la crescita delle PMI. Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e l’attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, soluzioni a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il profilo delle risorse, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l’accelerazione dell’imprenditorialità e l’internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l’attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire alla crescita dei poli di innovazione (digitale) dell’Unione e instaurare collegamenti con questi ultimi nonché con gli investimenti effettuati nell’ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus.

    (29)La creatività e l’innovazione sono fondamentali per la competitività delle catene del valore industriale dell’Unione. Costituiscono dei catalizzatori di modernizzazione industriale e contribuiscono a una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente. Le PMI hanno tuttavia accumulato ritardo in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni, reti e partenariati mirati a favore dell’innovazione basata sulla creatività in tutta la catena del valore industriale.

    (30)Le norme europee svolgono un ruolo importante nel mercato interno. Sono di vitale interesse per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Le norme costituiscono inoltre uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione in una serie di settori chiave quali l’energia, i cambiamenti climatici, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’uso sostenibile delle risorse, l’innovazione, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e l’invecchiamento della popolazione, e contribuiscono quindi in modo positivo alla società nel suo complesso.

    (31)Le attività europee di normazione sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 54 e attuate tramite un partenariato pubblico-privato consolidato che è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi stabiliti in detto regolamento nonché dalle politiche generali e settoriali dell’Unione in materia di normazione.

    (32)Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l’efficace funzionamento dei mercati dei capitali e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto dell’Unione dei mercati dei capitali.

    (33)In conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 55 , occorre che i principi internazionali d’informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards - IFRS) adottati dall’Organismo internazionale di normazione contabile e le relative interpretazioni del Comitato per l’interpretazione degli IFRS siano incorporati nel diritto dell’Unione affinché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell’Unione soltanto a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento, compresi i requisiti in base ai quali i conti devono fornire una “rappresentazione veritiera e corretta” a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 56 e contribuire all’interesse pubblico europeo. Tali principi contabili internazionali devono essere elaborati nell’ambito di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l’Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con i requisiti del quadro normativo del mercato interno. È dunque importante definire un idoneo assetto di finanziamento della Fondazione IFRS.

    (34)In considerazione del ruolo svolto dal Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG) nel valutare se gli IFRS siano conformi ai requisiti del diritto e della politica dell’Unione, stabiliti nel regolamento (CE) n. 1606/2002, è inoltre necessario che l’Unione garantisca che l’EFRAG benefici stabilmente di fondi, contribuendo al suo finanziamento. È opportuno che il lavoro tecnico dell’EFRAG sia incentrato sulla consulenza tecnica alla Commissione relativa all’omologazione degli IFRS così come su adeguate modalità di partecipazione al processo di sviluppo di tali IFRS e assicuri che si tenga debito conto degli interessi dell’Unione nel processo di definizione dei principi internazionali. Tali interessi dovrebbero comprendere la nozione di “prudenza”, il mantenimento del requisito della “rappresentazione veritiera e corretta” di cui alla direttiva 2013/34/UE e dell’interesse pubblico europeo quale stabilito nel regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto dell’impatto degli IFRS sulla stabilità finanziaria e sull’economia. Nel quadro del Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (EFRAG) dovrebbe inoltre essere istituito un laboratorio europeo sulla comunicazione societaria al fine di promuovere l’innovazione e l’elaborazione delle migliori pratiche in materia di informazione societaria. In tale sede, le società e gli investitori potranno condividere le migliori pratiche segnatamente per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e in materia di sostenibilità.

    (35)Nell’ambito della revisione legale dei conti il Consiglio di supervisione per la tutela dell’interesse pubblico (Public Interest Oversight Board - PIOB) è stato istituito nel 2005 dal Monitoring Group, un organismo internazionale incaricato di monitorare la riforma della governance della Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants - IFAC). Il ruolo del PIOB consiste nella vigilanza del processo di adozione dei principi di revisione internazionali (International Standards on Auditing – ISA) e di altre attività di interesse pubblico svolte dall’IFAC. A norma dell’articolo 26 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 57 , è possibile adottare gli ISA affinché siano applicati nell’Unione, purché, in particolare, siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria. In considerazione dell’introduzione degli ISA nell’Unione e del ruolo chiave del PIOB nell’assicurare che soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, è quindi importante garantire un idoneo assetto di finanziamento per il PIOB.

    (36)L’Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli al centro del mercato interno, sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell’ottica di assicurare che i cittadini, in quanto consumatori, possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati tramite iniziative concrete. L’Unione deve inoltre garantire che la legislazione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti siano applicate nella pratica in modo equo e appropriato e che le imprese godano di parità di condizioni e di una concorrenza leale nel mercato interno. È inoltre necessario rafforzare il ruolo dei consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell’effettuare scelte sostenibili, per contribuire così a un’economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell’energia e delle risorse.

    (37)Il programma dovrebbe mirare a sensibilizzare i consumatori, le imprese, la società civile e le autorità sulla legislazione dell’Unione in materia di consumatori e sicurezza e a rafforzare il ruolo dei consumatori e delle loro organizzazioni rappresentative a livello nazionale e di Unione, segnatamente sostenendo il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), l’ONG affermata e riconosciuta che rappresenta gli interessi dei consumatori in relazione a tutte le pertinenti politiche dell’Unione, e l’Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), che rappresenta l’interesse dei consumatori riguardo a questioni di normazione. In questo contesto è opportuno prestare particolare attenzione alle nuove esigenze del mercato per quanto riguarda la promozione del consumo sostenibile e la prevenzione delle vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla digitalizzazione dell’economia o dallo sviluppo di nuovi modelli commerciali e di consumo. Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di informazioni pertinenti sui mercati, sulle sfide strategiche, sulle questioni e sui comportamenti emergenti nonché sulla pubblicazione dei quadri di valutazione dei consumatori dell’Unione.

    (38)È opportuno che il programma sostenga le competenti autorità nazionali, anche quelle responsabili del monitoraggio della sicurezza dei prodotti, che cooperano segnatamente attraverso il sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi. Dovrebbero inoltre essere sostenute l’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 58 e del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti, nonché la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e la cooperazione internazionale tra le pertinenti autorità dei paesi terzi e quelle dell’Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a garantire l’accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità così come alle informazioni sulle possibilità di ricorso.

    (39)La rete dei centri europei dei consumatori aiuta i consumatori a beneficiare dei loro diritti di consumatori dell’Unione al momento dell’acquisto di beni e servizi a livello transfrontaliero nel mercato interno e nel SEE, sia in modalità online sia in viaggio. La rete, composta da 30 centri e finanziata congiuntamente dai programmi dell’Unione sulla protezione dei consumatori, dimostra da più di 10 anni il suo valore aggiunto nel rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno. La rete gestisce oltre 100 000 richieste l’anno da parte dei consumatori e raggiunge milioni di cittadini attraverso le sua attività di informazione sulla stampa e online. Si tratta di una delle più apprezzate reti di assistenza dei cittadini dell’Unione e la maggior parte dei centri è dotato di un punto di contatto per la legislazione sul mercato interno, come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 59 , e la valutazione della rete sottolinea l’importanza di continuare la sua attività. La rete mira inoltre a sviluppare intese di reciprocità con organismi analoghi nei paesi terzi.

    (40)Il vaglio di adeguatezza del diritto dell’Unione in materia di consumatori e di marketing effettuato dalla Commissione nel maggio 2017, ha evidenziato la necessità di applicare meglio le norme e di agevolare le possibilità di ricorso per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione in materia di protezione dei consumatori. Nell’aprile 2018 la Commissione ha pertanto adottato un “New deal per i consumatori”, al fine di garantire, tra l’altro, una parità di trattamento dei consumatori in tutto il mercato interno riguardo a differenze di qualità dei prodotti, migliori capacità di applicazione degli Stati membri, una sicurezza dei prodotti rafforzata, una maggiore cooperazione internazionale e nuove possibilità di ricorso, in particolare attraverso azioni rappresentative avviate da soggetti qualificati. Il programma dovrebbe mirare a sostenere la politica per i consumatori, tra l’altro, tramite la sensibilizzazione, lo sviluppo di conoscenze e capacità e lo scambio delle migliori pratiche delle organizzazioni di consumatori e delle autorità di tutela dei consumatori, le attività di rete, lo sviluppo di informazioni di mercato, il rafforzamento della base di conoscenze sul funzionamento del mercato interno per i consumatori, sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

    (41)Il funzionamento dei mercati dei servizi finanziari incide in modo particolare sui cittadini. Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un’economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. È importante migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all’elaborazione delle politiche nel settore finanziario.

    (42)Il programma dovrebbe pertanto continuare a sostenere le attività specifiche oggetto del programma di sviluppo delle capacità per il periodo 2017-2020 volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nell’elaborazione delle politiche dell’Unione, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio 60 , che ha prorogato il programma pilota e l’azione preparatoria del periodo 2012-2017. Tale sostegno è necessario per fornire ai responsabili politici i pareri di portatori di interessi diversi dagli operatori del settore finanziario e per garantire una migliore rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari. Ciò dovrebbe tradursi in politiche migliori in materia di servizi finanziari, segnatamente grazie a una migliore comprensione dal parte del pubblico delle questioni contemplate dalla regolamentazione finanziaria e a una migliore alfabetizzazione finanziaria.

    (43)Nel quadro di un progetto pilota, tra il 2012 e il 2013, e di un’azione preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha concesso sovvenzioni a due organizzazioni a seguito di un invito annuale a presentare proposte. Le due organizzazioni sono Finance Watch, costituita con sovvenzioni dell’Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e Better Finance che è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee e azionisti preesistenti a partire dal 2009. Il programma di sviluppo delle capacità istituito a norma del regolamento (UE) 2017/826, individua come unici beneficiari queste due organizzazioni. Occorre pertanto continuare a cofinanziare queste organizzazioni nel quadro del programma. Tale finanziamento dovrebbe tuttavia essere soggetto a un riesame.

    (44)Un elevato livello di protezione della salute nell’intera filiera alimentare è necessario per consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente. Una filiera alimentare sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. Le crisi sanitarie transfrontaliere e le emergenze alimentari perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione.

    (45)L’obiettivo generale del diritto dell’Unione nel settore della filiera alimentare consiste nel contribuire a conseguire un livello elevato di salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare, nel sostenere il miglioramento del benessere degli animali, nel contribuire a conseguire un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e un elevato livello di protezione dell’ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, migliorando nel contempo la sostenibilità della produzione europea di alimenti e mangimi, elevando gli standard qualitativi in tutta l’Unione, rafforzando la competitività dell’industria alimentare e dei mangimi dell’Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro.

    (46)Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell’intera filiera alimentare, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l’erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio 61 (il “regolamento finanziario”), a titolo di eccezione al principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell’Unione sia minacciato direttamente dall’insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d’oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell’Unione.

    (47)I controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell’Unione siano attuati, rispettati ed applicati. L’efficacia e l’efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza per l’uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell’ambiente e del benessere degli animali. È opportuno che l’Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell’Unione, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall’attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Poiché l’efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un’adeguata conoscenza del diritto dell’Unione, quest’ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

    (48)Per un processo decisionale basato sui fatti sono essenziali statistiche europee di elevata qualità sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma statistico europeo, le quali dovrebbero essere disponibili tempestivamente e dovrebbero contribuire all’attuazione delle politiche dell’Unione, come previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, segnatamente per quanto riguarda una governance economica rafforzata e integrata, la coesione sociale, economica e territoriale, lo sviluppo sostenibile, la politica agricola, la dimensione sociale dell’Europa e la globalizzazione.

    (49)Le statistiche europee sono indispensabili per il processo decisionale dell’Unione nonché per la misurazione della performance e dell’impatto delle iniziative dell’Unione. È quindi opportuno garantire una fornitura e uno sviluppo costanti di statistiche europee adottando un approccio a livello dell’Unione e superando la prospettiva del mercato interno, al fine di considerare tutte le attività e i settori di intervento dell’Unione, compresa la necessità di consentire alle imprese e ai cittadini di prendere decisioni informate.

    (50)Dato il suo carattere orizzontale, il programma statistico europeo è soggetto a requisiti specifici, stabiliti segnatamente dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 62 , in particolare per quanto riguarda il rispetto dei principi statistici, il funzionamento del sistema statistico europeo e la sua governance, compresi il ruolo e i compiti attribuiti al comitato del sistema statistico europeo e alla Commissione, nonché la definizione e l’attuazione della programmazione delle attività statistiche.

    (51)Il programma è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009.

    (52)L’Unione e gli Stati membri sono impegnati nell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Contribuendo alla realizzazione dell’Agenda 2030, l’Unione e gli Stati membri promuoveranno un’Europa più forte, sostenibile, inclusiva, sicura e prospera. Il programma dovrebbe contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030, tra l’altro bilanciando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile.

    (53)Riflettendo l’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l’impegno dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma dovrebbe contribuire all’integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno di obiettivi sul clima. Le azioni pertinenti saranno individuate durante la preparazione e l’attuazione del programma e saranno valutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

    (54)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire l’importo di riferimento privilegiato, ai sensi del [reference to be updated as appropriate according to the new inter-institutional agreement: point 17 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management 63 ], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

    (55)L’accordo sullo Spazio economico europeo prevede la cooperazione, nei settori oggetto del programma, tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, dall’altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di altri paesi, compresi i paesi limitrofi dell’Unione e i paesi che presentano una domanda di adesione all’Unione, sono candidati o in via di adesione. Nel settore delle statistiche europee è inoltre opportuno che il programma sia aperto alla Svizzera in conformità all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico 64 .

    (56)I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita dall’accordo SEE, secondo cui l’attuazione dei programmi è prevista mediante una decisione a norma di tale accordo. Anche i paesi terzi possono partecipare ai programmi sulla base di altri strumenti giuridici. Nel presente regolamento dovrebbe essere introdotta una disposizione specifica volta a concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nonché la Corte dei Conti, per esercitare integralmente le rispettive competenze.

    (57)Al programma si applica il regolamento finanziario, che stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti.

    (58)Le azioni attuate nell’ambito dei programmi e delle linee di bilancio precedenti si sono dimostrate adeguate e dovrebbero essere mantenute. Le nuove azioni introdotte nell’ambito del programma mirano a rafforzare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di conseguire una maggiore semplicità e flessibilità nell’esecuzione del programma e, in tal modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è opportuno definire le azioni solo in termini di categorie generiche e globali. È inoltre opportuno aggiungere al programma elenchi di attività indicative riguardanti obiettivi specifici in materia di competitività o di attività specifiche derivanti dagli obblighi normativi, segnatamente nel settore della normazione, della filiera alimentare e delle statistiche europee.

    (59)Occorre precisare alcune categorie di soggetti ammissibili ai finanziamenti nonché i soggetti che dovrebbero essere ammessi ai finanziamenti senza invito a presentare proposte.

    (60)In considerazione della crescente interconnettività dell’economia mondiale, il programma dovrebbe inoltre continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici di determinati settori.

    (61)È necessario indicare criteri speciali relativi alle norme di cofinanziamento e ai costi ammissibili.

    (62)In linea con l’impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010, dal titolo “Revisione del bilancio dell’Unione europea” 65 , e al fine di semplificare e rendere coerenti i programmi di finanziamento, è opportuno condividere le risorse con altri strumenti di finanziamento dell’Unione, se le azioni previste nell’ambito del programma perseguono obiettivi comuni a detti strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento.

    (63)Il presente programma dovrebbe contribuire al sostegno generale inteso ad affrontare le necessità specifiche delle regioni ultraperiferiche e la loro integrazione nel mercato interno, secondo quanto recentemente riconfermato nella comunicazione della Commissione “Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE” 66 .

    (64)Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando nel contempo duplicazioni con altri programmi e azioni correlati dell’Unione. Le azioni nell’ambito del programma dovrebbero essere complementari a quelle dei programmi Dogana e Fiscalis istituiti dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 67 e dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 68 , che mirano anch’esse a sostenere e migliorare il funzionamento del mercato interno.

    (65)Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l’imprenditorialità nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 69 . La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 70 garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare l’accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI. Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 71 per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell’ambito di tale programma.

    (66)Il presente programma dovrebbe promuovere le sinergie con Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 72 , che mira a promuovere la ricerca e l’innovazione. Tali sinergie dovrebbero riguardare in particolare la complementarità con le azioni del futuro Consiglio europeo per l’innovazione riguardanti le imprese innovative, nonché il sostegno dei servizi per le PMI.

    (67)Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità con il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 73 , che mira a promuovere la digitalizzazione dell’economia dell’Unione e del settore pubblico.

    (68)Il programma dovrebbe inoltre ricercare sinergie anche con il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 74 , che mira a sostenere l’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia per l’efficacia dei sistemi giudiziari nazionali, un fattore chiave per un’economia europea equa ed efficace sotto il profilo dei costi.

    (69)Il presente programma dovrebbe promuovere le sinergie con il programma Erasmus istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 75 , con il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 76 , e con i Fondo sociale europeo Plus, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 77 , per quanto riguarda il lavoro e la mobilità dei giovani, essenziali per il buon funzionamento del mercato interno.

    (70)Infine, le azioni relative alla filiera alimentare, quali misure nei settori veterinario e fitosanitario in caso di crisi connesse alla sanità animale o delle piante, potrebbero essere integrate dagli interventi di mercato previsti nella programmazione della politica agricola comune dell’Unione, istituita dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 78 .

    (71)Le azioni del programma dovrebbero, ove pertinente, servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o allontanare gli investimenti privati, e dovrebbero dimostrare un chiaro valore aggiunto europeo.

    (72)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione dei programmi di lavoro che attuano le azioni volte a contribuire al conseguimento di un elevato livello della salute delle persone, degli animali e delle piante nell’intera filiera alimentare. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 79 .

    (73)Nell’ambito del presente regolamento è opportuno scegliere i tipi di finanziamento e i metodi di attuazione in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenendo conto, in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di non conformità. A tal fine si dovrebbe considerare il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e costi unitari, così come ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

    (74)Per garantire la regolare sorveglianza e la periodica presentazione di relazioni, è opportuno predisporre sin dall’inizio un quadro adeguato per monitorare le azioni e i risultati del programma. La sorveglianza e le relazioni dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni del programma rispetto a valori di riferimento predefiniti.

    (75)A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 80 , occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte secondo specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti concreti del programma.

    (76)L’elenco delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di un finanziamento nell’ambito delle misure di emergenza o dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, dovrebbe essere istituito sulla base delle malattie animali figuranti alla parte 1, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 81 , nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 82 e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 83 .

    (77)Al fine di tener conto delle situazioni provocate dalle malattie animali con un’incidenza significativa sull’allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica dell’elenco di malattie animali e zoonosi. Al fine di garantire un’efficace valutazione dell’andamento del programma in vista del conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla revisione o al completamento degli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici, ove necessario, nonché all’integrazione del presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di valutazione e sorveglianza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (78)A norma [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio 84 ] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

    (79)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 85 e ai regolamenti del Consiglio (Euratom, CE) n. 2988/95 86 , (Euratom, CE) n. 2185/96 87 e (UE) 2017/1939 88 , occorre che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 89 . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o soggetto che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

    (80)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole figurano nel regolamento finanziario e stabiliscono le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e la gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell’Unione.

    (81)Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 90 , disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 91 , disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Occorre che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti siano conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

    (82)Dato che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle questioni trattate, ma che, a motivo delle maggiori potenzialità dell’azione dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (83)Il programma dovrebbe inoltre garantire una maggiore visibilità e coerenza delle azioni dell’Unione in materia di mercato interno, competitività delle imprese, comprese le PMI, e di statistiche europee a favore dei cittadini europei, delle imprese e delle amministrazioni europee.

    (84)È opportuno abrogare, con effetto dal 1° gennaio 2021, i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 92 , (UE) n. 258/2014 93 , (UE) n. 652/2014 94   e (UE) 2017/826.

    (85)È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni dai programmi in materia di competitività delle imprese e delle PMI, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari, filiera alimentare e statistiche europee, istituiti dai regolamenti (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) 2017/826, (UE) n. 258/2014, (UE), n. 652/2014 e dal regolamento (UE) n. 99/2013, al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione dei successi dei programmi precedenti,



    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce il programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno e la competitività delle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 (“il programma”).

    Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (1)“operazione di finanziamento misto”: le azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

    (2)“statistiche europee”: le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009;

    (3)“soggetto giuridico”: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio (il “regolamento finanziario”);

    (4)“microimprese, piccole e medie imprese”: le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 95 nella versione del 6 maggio 2003;

    (5)“paese terzo”: un paese che non è membro dell’Unione.

    Articolo 3

    Obiettivi del programma

    1.Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

    (a)migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l’applicazione del diritto dell’Unione, l’agevolazione dell’accesso ai mercati, la normazione e la promozione della salute delle persone, degli animali e delle piante e del benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell’Unione;

    (b)fornire statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili sull’Europa volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell’Unione e ad aiutare i decisori politici, le imprese, il mondo accademico, i cittadini e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico.

    2.Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

    (a)rendere più efficace il mercato interno, agevolare la prevenzione e l’eliminazione degli ostacoli e sostenere lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione del diritto dell’Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

    (b)migliorare la competitività delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso misure volte a fornire varie forme di sostegno alle PMI, l’accesso ai mercati, compresa l’internazionalizzazione delle PMI, un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI, la competitività dei settori, la modernizzazione dell’industria e la promozione dell’imprenditorialità;

    (c)garantire l’efficace funzionamento del mercato interno attraverso processi di normazione volti a

    i)rendere possibile il finanziamento della normazione europea e la partecipazione dei portatori di interessi alla definizione di norme europee;  

    ii)sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull’informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell’Unione e promuovere l’innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche nelle comunicazioni societarie; 

    (d)promuovere gli interessi dei consumatori e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti mediante:

    i)il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, di sostenibilità del consumo e di sicurezza dei prodotti, in particolare mediante il sostegno alle autorità competenti responsabili dell’applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione, l’accesso garantito ai mezzi di ricorso per tutti i consumatori e informazioni adeguate sul mercato e sui consumatori;

    ii)l’incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e della società civile all’elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari, la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario;

    (e)contribuire a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l’eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi, e sostenere il miglioramento del benessere degli animali nonché la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti;

    (f)produrre e comunicare statistiche di alta qualità sull’Europa in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all’interno del sistema statistico europeo di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali.

    Articolo 4

    Bilancio

    1.La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 4 088 580 000 EUR a prezzi correnti.

    2.Nei limiti dell’importo di cui al paragrafo 1, i seguenti importi indicativi sono assegnati ai seguenti obiettivi:

    (a)1 000 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

    (b)188 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i);

    (c)1 680 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

    (d)552 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

    3.L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l’uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l’utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali.

    4.Ai fini dell’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), gli impegni di bilancio di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

    5.In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione procede all’impegno di bilancio relativo alla sovvenzione concessa per le misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.

    6.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

    Articolo 5

    Paesi terzi associati al programma

    Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

    (a)i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE;

    (b)i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

    (c)i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

    (d)i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:

    i)garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;

    ii)stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi;

    iii)non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

    iv)garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

    I contributi di cui al punto ii) costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario.

    Articolo 6

    Attuazione e forme di finanziamento dell’UE

    1.Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

    2.Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

    3.I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni contemplate all’[articolo X] del regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia] 96 .

    CAPO II

    SOVVENZIONI

    Articolo 7

    Sovvenzioni

    Le sovvenzioni a titolo del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

    Articolo 8

    Azioni ammissibili

    1.Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

    2.In particolare sono ammissibili le seguenti azioni volte ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3:

    (a)creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini e i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso informazioni trasparenti, campagne di sensibilizzazione, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l’organizzazione di formazioni;

    (b)predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile e delle imprese dell’Unione di contribuire al dibattito politico, all’elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell’Unione;

    (c)sviluppo delle capacità, agevolazione e coordinamento di azioni comuni tra gli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra dette autorità e la Commissione, le agenzie decentrate dell’Unione e le autorità dei paesi terzi;

    (d)sostegno per l’efficace applicazione e modernizzazione del quadro giuridico dell’Unione e il suo rapido adattamento a un contesto in continua evoluzione, anche mediante la raccolta e l’analisi di dati, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche, organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota, attività di comunicazione e sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente ed efficace del mercato interno.

    3.Le seguenti azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sono ammissibili al finanziamento:

    (a)fornitura di varie forme di sostegno per le PMI;

    (b)agevolazione dell’accesso delle PMI ai mercati e sostegno a queste ultime nell’affrontare le sfide globali e sociali e l’internazionalizzazione delle imprese; rafforzamento della leadership industriale dell’Unione nelle catene globali del valore, compresa la rete Enterprise Europe;

    (c)eliminazione degli ostacoli di mercato e degli oneri amministrativi e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno;

    (d)agevolazione della crescita delle imprese, compreso lo sviluppo delle competenze, e trasformazione industriale nei settori manifatturiero e dei servizi;

    (e)sostegno alla competitività delle imprese e di interi settori dell’economia, adozione dell’innovazione da parte delle PMI e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l’iniziativa per la collaborazione tra cluster;

    (f)promozione di un contesto favorevole all’imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, compreso il sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione.

    4.Sono ammissibili al finanziamento le azioni previste dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012 intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento.

    5.Sono ammissibili al finanziamento le azioni volte a sostenere le attività miranti a sviluppare, applicare, valutare e monitorare le norme internazionali nel settore dell’informativa finanziaria e della revisione contabile e a controllare i relativi processi di definizione delle norme e intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii).

    6.Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell’allegato I, intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

    7.Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell’allegato II, intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

    Articolo 9

    Soggetti idonei

    1.Oltre ai criteri stabiliti all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

    2.Oltre alle condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 7, i seguenti soggetti sono ammessi a norma del programma:

    (a)i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

    i)uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

    ii)un paese terzo associato al programma conformemente all’articolo 5;

    (b)i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali;

    (c)sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, a condizione che l’azione persegua gli obiettivi dell’Unione e che le attività al di fuori dell’Unione contribuiscano a garantire l’efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati.

    3.I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma possono partecipare alle seguenti azioni:

    (a)azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

    (b)azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i).

    I soggetti che partecipano alle azioni di cui alle lettere a) e b), non possono beneficiare dei contributi finanziari dell’Unione, salvo qualora ciò sia indispensabile per il programma, segnatamente nei casi riguardanti la competitività e l’accesso ai mercati da parte delle imprese dell’Unione o la protezione dei consumatori residenti nell’Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro.

    4.Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento sono ammessi i soggetti di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

    5.Per le azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), e riguardanti la rete dei centri europei dei consumatori, sono ammessi i seguenti organismi:

    (a)un organismo designato da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’articolo 5 che sia un organismo senza scopo di lucro selezionato applicando una procedura trasparente;

    (b)un organismo pubblico.

    6.I paesi terzi, associati o no al programma, sono ammessi per le seguenti azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e):

    (a)misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell’Unione sia minacciato direttamente dall’insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi il cui elenco figura nell’allegato III o di organismi nocivi per le piante il cui elenco figura nel programma di lavoro di cui all’articolo 16;

    (b)misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell’Unione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 al fine modificare l’allegato III, ove risulti necessario tener conto delle situazioni provocate da malattie animali con un’incidenza significativa sull’allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l’Unione.

    Salvo in caso di malattie animali o organismi nocivi per le piante con un’incidenza sostanziale sull’Unione, i paesi non associati dovrebbero in linea di principio finanziare la propria partecipazione alle azioni di cui alle lettere a) e b).

    7.Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, sono ammessi i seguenti soggetti giuridici:

    (a)istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009;

    (b)per le azioni a sostegno di reti di collaborazione, altri organismi che operano nel settore delle statistiche, diversi dalle autorità di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

    (c)organismi senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi e le cui attività principali consistono nel sostegno e nella promozione dell’applicazione del codice delle statistiche europee di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché nell’attuazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee volti a incrementare l’efficienza e a migliorare la qualità a livello dell’Unione.

    Articolo 10

    Beneficiari designati

    I seguenti soggetti possono beneficiare di una sovvenzione nell’ambito del programma senza un invito a presentare proposte:

    (a)per le azioni relative alla vigilanza del mercato intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell’articolo 11 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell’Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione] 97 ;

    (b)per le azioni relative all’accreditamento e alla vigilanza del mercato intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, l’organismo riconosciuto a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 32 di detto regolamento;

    (c)per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

    (d)per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), il Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG), la fondazione per i principi internazionali contabili (International Financial Reporting Standards Foundation - “fondazione IFRS”) e il consiglio di supervisione per la tutela dell’interesse pubblico (Public Interest Oversight Board - PIOB);

    (e)per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), per quanto riguarda la rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello dell’Unione, il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) e l’Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), purché non abbiano conflitti d’interessi e rappresentino, attraverso i loro membri, gli interessi dei consumatori dell’Unione in almeno due terzi degli Stati membri;

    (f)per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii), Finance Watch e Better Finance, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni, da valutare annualmente:

    i)i soggetti restano non governativi, senza scopo di lucro e indipendenti da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico;

    ii)i soggetti non hanno conflitti d’interessi e, attraverso i loro membri, rappresentano gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dell’Unione nel settore dei servizi finanziari;

    (g)per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento:

    i)le autorità competenti degli Stati membri e le rispettive entità affiliate, i laboratori di riferimento dell’Unione europea e i centri di riferimento dell’Unione europea di cui agli articoli 92, 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 98 , nonché le organizzazioni internazionali;

    ii)solo per le azioni descritte all’articolo 9, paragrafo 6, lettere a) e b), del presente regolamento, i paesi terzi, associati o no al programma;

    (h)per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2009.

    Articolo 11

    Criteri di valutazione e di aggiudicazione

    Il comitato o i comitati di valutazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, possono essere costituiti in tutto o in parte da esperti esterni.

    Articolo 12

    Regole di cofinanziamento

    1.Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma nonché per quanto riguarda gli impianti di prova dell’Unione di cui all’articolo 20 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell’Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione], il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un’azione, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito nel regolamento finanziario.

    2.Per le sovvenzioni concesse al consiglio di supervisione per la tutela dell’interesse pubblico (PIOB) ai fini dell’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), ove il finanziamento assicurato dalla Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants - IFAC) in un dato anno superi i due terzi del totale annuale dei finanziamenti, il contributo annuale per tale anno è limitato a un importo massimo specificato nel programma di lavoro di cui all’articolo 16.

    3.Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito all’articolo 190 del regolamento finanziario.

    4.Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 95 % dei costi ammissibili delle azioni a sostegno delle reti di collaborazione di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 223/2009.

    Articolo 13

    Costi ammissibili

    Oltre ai criteri di cui all’articolo 186 del regolamento finanziario, per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, si applicano i seguenti criteri di ammissibilità dei costi:

    (a)secondo quanto disposto all’articolo 193, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, i costi sono ammissibili prima della data di inizio dell’azione;

    (b)tali costi possono essere ammissibili anche se derivanti dall’adozione di misure relative a una sospetta insorgenza di una malattia o alla sospetta presenza di un organismo nocivo, purché detta insorgenza o presenza sia successivamente confermata.

    I costi di cui alla lettera a) del primo comma sono ammissibili a decorrere dalla data in cui alla Commissione è notificata l’insorgenza della malattia o la presenza dell’organismo nocivo.

    Articolo 14

    Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

    1.Un’azione che ha beneficiato di un contributo da un altro programma dell’Unione può inoltre beneficiare di un contributo nel quadro del programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma dell’Unione che ha concesso un contributo si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera l’importo totale dei costi ammissibili dell’azione e il sostegno derivante da vari programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale, conformemente ai documenti che definiscono le condizioni del sostegno.

    2.Le azioni cui è stato accordato il marchio di eccellenza o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

    (a)sono state valutate in un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;

    (b)soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;

    (c)non possono essere finanziate nell’ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio;

    possono ricevere un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all’articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e all’articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del pertinente programma. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.

    3.Un’operazione può ricevere il sostegno di uno o più programmi. In tali casi una spesa dichiarata in una domanda di pagamento non deve essere dichiarata nella domanda di pagamento di un altro programma.

    4.L’importo della spesa da indicare nella domanda di pagamento può essere calcolato per ciascun programma interessato su base proporzionale secondo quanto previsto dal documento che specifica le condizioni del sostegno.

    CAPO III

    OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO

    Articolo 15

    Operazioni di finanziamento misto

    Le operazioni di finanziamento misto decise nell’ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

    CAPO IV

    PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, ATTUAZIONE E CONTROLLO

    Articolo 16

    Attuazione del programma

    1.Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

    2.I programmi di lavoro intesi ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), che figurano nell’allegato I, sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

    3.In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le azioni indicate nell’allegato II del presente regolamento, intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sono attuate in conformità agli articoli 14 e 17 del regolamento (CE) n. 223/2009.

    Articolo 17

    Sorveglianza e relazioni

    1.Gli indicatori per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato IV.

    2.Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 al fine di rivedere o completare gli indicatori dell’allegato IV, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

    3.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo, ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.

    Articolo 18

    Valutazione

    1.Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

    2.La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

    3.Per quanto riguarda le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), la Commissione elabora una relazione annuale sull’attività della fondazione IFRS relativa allo sviluppo dei principi internazionali d’informativa finanziaria, del PIOB e dell’EFRAG. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

    4.A norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009, per la parte delle valutazioni riguardante le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento la Commissione consulta il comitato del sistema statistico europeo prima dell’adozione e della presentazione di dette azioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

    6.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    Articolo 19

    Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

    Un paese terzo che partecipa al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche mediante controlli e verifiche in loco, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall’OLAF.

    Articolo 20

    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 9 e 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

    3.La delega di potere di cui agli articoli 9 e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

    5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9 e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 21

    Procedura di comitato

    1.La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 99 . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 22

    Informazione, comunicazione e pubblicità

    1.I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

    2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

    3.La Commissione (EUROSTAT) conduce azioni di informazione e comunicazione sull’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e sui risultati, se tali azioni e risultati riguardano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

    Articolo 23

    Abrogazione

    I regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.

    Articolo 24

    Disposizioni transitorie

    1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

    2.La dotazione finanziaria del programma può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito dei programmi precedenti istituiti dagli atti indicati al paragrafo 1.

    3.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

    Articolo 25

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

    1.3.Natura della proposta/iniziativa

    1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.Durata e incidenza finanziaria

    1.6.Modalità di gestione previste

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    3.2.Incidenza prevista sulle spese 

    3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

    3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826

    1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

    Mercato unico, innovazione e agenda digitale

    1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

     una nuova azione 

     una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 100  

     la proroga di un’azione esistente 

     la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione 

    1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

    Istituzione di una struttura di governance interna per il coordinamento tra i servizi, sviluppo di un approccio comune alla definizione dei programmi di lavoro, monitoraggio e relazioni in merito all’attuazione del programma e ai risultati conseguiti.

    Delega dei poteri alle agenzie esecutive, preparazione della documentazione relativa al programma e di documenti standard per l’attuazione. Adeguamento dei sistemi di gestione del programma.

    Per quanto concerne la competitività, le PMI e il mercato interno:

    - istituzione di partenariati per la rete Enterprise Europe, il programma di scambi destinati agli imprenditori, la normazione e l’iniziativa per la collaborazione tra cluster.

    1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione

    Motivo dell’azione a livello europeo (ex ante):

    l’azione a livello dell’Unione è necessaria al fine di garantire lo sviluppo coerente del mercato unico, la non discriminazione, la protezione dei consumatori, una concorrenza efficace e lo sviluppo delle capacità negli Stati membri e della cooperazione e della fiducia reciproca tra gli Stati membri, nonché al fine di affrontare questioni transfrontaliere e garantire la sicurezza del mercato unico. Lo sviluppo del programma può essere conseguito solo a livello dell’Unione, poiché le azioni richiedono una cooperazione attiva e un coordinamento delle capacità nazionali.

    Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione previsto (ex-post):

    il principale valore aggiunto UE del programma risiede nel sostegno al buon funzionamento del mercato interno, in particolare:

    ·garantendo ai cittadini / ai consumatori (direttamente o indirettamente), alle imprese (in particolare le PMI) e alle amministrazioni pubbliche il pieno accesso alle opportunità offerte dal mercato interno;

    ·promuovendo la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione attraverso lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e lo sviluppo delle capacità;

    ·sostenendo l’attività di regolamentazione, la normazione anche a livello internazionale e l’applicazione della normativa a livello dell’Unione mediante la raccolta e l’analisi di dati finanziari.

    1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    Le valutazioni e gli insegnamenti tratti dimostrano che tutti i programmi e le linee di bilancio inclusi hanno generato valore aggiunto e dovrebbero essere mantenuti.

    La valutazione intermedia del programma COSME 101 ha permesso di concludere che tale programma è di grande rilievo per la promozione della crescita economica e la creazione di opportunità lavorative ed è strettamente allineato alle mutevoli necessità delle PMI. Il suo punto di forza risiede nell’uso di intermediari che hanno un contatto diretto e di lunga data con le PMI per l’attuazione del programma. Ciò consente di offrire alle PMI un sostegno personalizzato e adattato a settori specifici, come il turismo, il settore tessile e le industrie creative, nonché di ottenere un notevole effetto moltiplicatore delle azioni realizzate. Lo strumento di garanzia dei prestiti COSME ha avuto un impatto significativo sul campo ed è stato valutato positivamente dalla Corte dei conti europea.

    È inoltre necessario continuare a investire per promuovere la qualità, la visibilità e la trasparenza degli strumenti di governance del mercato interno (i portali “La tua Europa” e “La tua Europa - consulenza”, SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno) con l’obiettivo non solo di continuare ad aiutare i cittadini e le imprese a esercitare in modo efficiente i loro diritti nel mercato interno, ma anche di far fronte alla crescente mobilità e attività a livello transfrontaliero e all’ulteriore digitalizzazione del mercato unico: in tal senso sarà necessario un aggiornamento completo del portale “La tua Europa”, dato che lo sportello digitale unico si avvarrà di tale portale utilizzando una nuova interfaccia utenti comune (motore di ricerca) gestita dalla Commissione.

    Per quanto riguarda le azioni nel settore della concorrenza, gli studi effettuati hanno dimostrato il notevole impatto macroeconomico dell’applicazione della normativa dell’Unione in materia di concorrenza. Dall’applicazione quotidiana della politica dell’Unione in materia di concorrenza sono stati tratti anche importanti insegnamenti quanto all’individuazione di sfide nuove e crescenti, ad esempio la complessità e le esigenze crescenti di un mondo basato sulle tecnologie informatiche e sui dati (uso di strumenti informatici sempre più sofisticati da parte delle imprese, continuo aumento del volume di comunicazioni elettroniche e dell’uso di intelligenza artificiale, big data e algoritmi) nonché l’esigenza di un impegno più ampio e profondo con le autorità e con gli organi giurisdizionali a livello nazionale.

    La valutazione ha inoltre confermato che il quadro regolamentare vigente in materia di normazione è idoneo a raggiungere i suoi obiettivi ma presenta margini di miglioramento a livello programmatico e operativo. A livello programmatico i principali insegnamenti tratti riguardano: a) l’elaborazione rapida e tempestiva di norme; b) l’inclusione nel processo di normazione dei portatori di interessi più deboli che rappresentano gli interessi dei consumatori, dell’ambiente, dei lavoratori e in particolare delle PMI per le quali l’innovazione è collegata alla normazione; c) il sostegno alla competitività delle imprese europee a livello globale; d) il miglioramento dei canali di comunicazione tra la Commissione e il sistema europeo di normazione.

    La valutazione del funzionamento del mercato interno delle merci ha confermato il valore aggiunto delle azioni comuni svolte dalle autorità di vigilanza del mercato. Per frenare la diffusione dei prodotti non conformi che si possono trovare nel mercato unico occorrerebbero tuttavia un quadro di coordinamento delle azioni comuni più coerente, una riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle autorità e maggiori risorse, in particolare per fare fronte ai costi delle prove sui prodotti. In aggiunta, al fine di realizzare appieno i benefici del mercato unico, il funzionamento del principio del riconoscimento reciproco dovrebbe essere ottimizzato mediante attività mirate di formazione e sensibilizzazione, comprese azioni specifiche nei settori in cui il riconoscimento reciproco potrebbe produrre il maggior aumento della competitività dell’UE e sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali al fine di rafforzare la loro cultura del riconoscimento reciproco e la fiducia in sistemi giuridici e requisiti relativi ai prodotti diversi. È stato confermato il ruolo fondamentale del sistema dell’UE per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità; ciò giustifica il sostegno continuo a livello dell’UE per l’infrastruttura di accreditamento prevista dal regolamento (CE) n. 765/2008.

    La valutazione del programma sulla protezione dei consumatori dimostra un livello di soddisfazione generale dei portatori di interessi quanto alla pertinenza e all’efficacia delle attività svolte. I centri europei dei consumatori, l’E-enforcement Academy e il sistema RAPEX sono stati valutati molto positivamente, come pure il sostegno all’Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) e a tutte le attività di rete e agli eventi dei portatori di interessi. Nel complesso la valutazione effettuata conferma che gli obiettivi e le priorità del programma sulla protezione dei consumatori sono ancora del tutto pertinenti e dovrebbero essere mantenuti. Potrebbero essere individuate come priorità aggiuntive la sostenibilità dei consumi, un livello uniforme ed elevato di protezione dei consumatori in tutta l’Unione e il sostegno alle organizzazioni dei consumatori a livello degli Stati membri (ad esempio in collaborazione con gli Stati membri nell’esercizio delle loro funzioni di protezione dei consumatori). L’esperienza dimostra infine che il programma dovrebbe avere un livello più elevato di flessibilità che permetta di affrontare meglio le nuove sfide di mercato derivanti da cambiamenti sociali e tecnologici rapidi e spesso imprevedibili.

    Nel caso dei servizi finanziari, anche il finanziamento di Better Finance e Finance Watch, attraverso il programma di sviluppo delle capacità inteso a rafforzare la partecipazione dei consumatori e di altri utenti nel processo di elaborazione delle politiche dell’Unione in materia di servizi finanziari, si è rivelato un successo che ha consentito a entrambe le organizzazioni di consolidarsi come esperti esterni al settore con profili complementari che apportano un elevato valore aggiunto dell’UE nel perseguire gli obiettivi programmati. Per quanto riguarda il programma sulle norme nel settore dell’informativa finanziaria e della revisione contabile, i risultati della valutazione dimostrano chiaramente che gli obiettivi del programma sono stati raggiunti e che il meccanismo per l’erogazione dei finanziamenti funziona quindi in modo efficace.

    La valutazione intermedia del programma sulla filiera alimentare ha confermato che il valore aggiunto promosso attraverso il programma (il primo a riunire tutte queste azioni) stava raggiungendo gli obiettivi desiderati e che tali obiettivi e i relativi settori di intervento rimangono validi. Nella consultazione pubblica aperta sono state espresse preoccupazioni circa l’impatto delle misure che è stato necessario adottare dopo la comparsa di focolai di “Xylella” (un organismo nocivo delle piante) nell’Europa meridionale; ciò conferma la necessità di concentrarsi maggiormente sul monitoraggio e sulla prevenzione nel settore fitosanitario.

    La valutazione del programma statistico europeo dimostra che l’attuale meccanismo di attuazione funziona in modo efficace e che il programma è gestito efficientemente e sta raggiungendo i propri obiettivi. Il programma statistico europeo apporta un chiaro valore aggiunto dell’UE grazie alla fornitura armonizzata di dati comparabili di alta qualità per l’Unione. Le valutazioni hanno tuttavia confermato anche la necessità di garantire in futuro risorse adeguate per la modernizzazione dei processi di produzione statistica, che consentano di rispondere alle crescenti necessità degli utenti, in particolare per quanto concerne la tempestività e la copertura di nuovi dati ai fini delle esigenze programmatiche emergenti; allo stesso tempo occorre divenire più agili e sfruttare al meglio le nuove tecnologie.

    La diversità delle azioni intraprese nell’ambito di questo programma (studi, indagini, iscrizioni a banche dati, sviluppo e mantenimento di sistemi informativi a sostegno delle imprese, ecc.) in tutti i settori programmatici dell’Unione ha consentito alla Commissione di adeguare le proprie politiche a un contesto ampio e in continua evoluzione e di adottare proposte basate su dati concreti a seguito di un’ampia consultazione con i portatori di interessi.

     

    1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    Le attività di cooperazione sostenute nel quadro dei programmi Fiscalis e Dogana rappresentano elementi essenziali per il rafforzamento del mercato unico. L’unione doganale è uno dei pilastri dell’Unione e rende possibile il mercato interno e altre priorità politiche dell’Unione. La sua funzione è essenziale, non solo per il tradizionale ruolo che svolge nella riscossione dei dazi per il bilancio dell’Unione, ma anche perché le autorità doganali hanno un ruolo di primo piano nel garantire la sicurezza delle frontiere esterne e della catena di approvvigionamento, contribuendo così alla sicurezza dell’Unione europea. Le autorità doganali svolgono un’importante funzione di controllo della sicurezza o della conformità delle importazioni di prodotti alimentari e non alimentari. (Il 30% dei prodotti che arrivano sul mercato unico proviene da paesi terzi). I controlli all’importazione richiedono una stretta collaborazione tra autorità doganali e di vigilanza del mercato, azioni comuni, la connessione dei sistemi informatici a livello dell’Unione e lo sviluppo delle capacità negli Stati membri con l’obiettivo di allineare i sistemi nazionali. 

    Analogamente, anche le attività transfrontaliere e transnazionali volte ad assicurare la cooperazione economica nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei sostengono il mercato unico. Il programma incoraggerà le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell’ambito di altri programmi dell’Unione come il nono programma quadro di ricerca e sviluppo (“Orizzonte Europa”) e il programma spaziale. Orizzonte Europa sosterrà l’innovazione guidata dalle imprese in tutte le sue forme, ma si concentrerà in particolare sull’innovazione pionieristica in grado di creare nuovi mercati, che verrà sostenuta nel quadro dell’iniziativa del Consiglio europeo per l’innovazione; la rete Enterprise Europe può aggiungere valore fornendo i propri servizi di rete e altri servizi di sostegno ai beneficiari delle azioni del programma Orizzonte Europa. La razionalizzazione deriva infine dalla messa in comune di tutti gli strumenti finanziari gestiti centralmente a livello dell’UE nel Fondo InvestEU 102 , compresi gli strumenti finanziari di debito e di capitale a beneficio delle PMI.

    L’efficacia del programma, in particolare la cooperazione delle autorità pubbliche in esso coinvolte, dipende anche dall’efficacia del programma Europa Digitale, che fornirà l’interoperabilità e le infrastrutture digitali richieste da diversi programmi dell’UE. Le soluzioni generiche sviluppate nel quadro del programma Europa Digitale saranno razionalizzate e affinate e possono essere integrate nelle soluzioni informatiche che sostengono il mercato interno nell’ambito del programma per il mercato unico. Una governance comune delle soluzioni informatiche interoperabili all’interno del programma e al di fuori dello stesso potrebbe aumentare ulteriormente la coerenza tra i diversi programmi. L’intelligenza artificiale, l’analisi dei big data, l’accesso alle fonti di dati e altre questioni informatiche correlate costituiscono parte integrante del programma nel settore della concorrenza. Poiché tali attività figurano anche nel programma Europa digitale, l’efficacia del programma per il mercato unico, così come di quello nel settore della concorrenza, sarà incrementata dal programma Europa Digitale.

    Le azioni del programma sulla filiera alimentare, quali misure veterinarie in caso di crisi connesse alla sanità animale che comportano l’eliminazione di animali e la decontaminazione delle aziende, potrebbero essere integrate dagli interventi di mercato previsti nella programmazione della politica agricola comune (PAC) dell’Unione.

    Il Fondo sociale europeo fungerà da catalizzatore per promuovere la mobilità dei lavoratori e dei giovani. Il programma dovrebbe contribuire alla crescita e alla creazione di collegamenti con i poli di innovazione (digitale) dell’Unione e con gli investimenti effettuati nell’ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus.

    1.5.Durata e incidenza finanziaria

     durata limitata

       in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027

       Incidenza finanziaria dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2032 per gli stanziamenti di pagamento.

     durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

    e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    1.6.Modalità di gestione previste 103  

     Gestione diretta a opera della Commissione

    a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

    a opera delle agenzie esecutive.

     Gestione concorrente con gli Stati membri

     Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

    a paesi terzi o organismi da questi designati;

    a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

    alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti*;

    agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

    a organismi di diritto pubblico;

    a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

    a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

    alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

    Osservazioni

    In alcuni casi è possibile ricorrere alla gestione indiretta nel quadro del programma, qualora vi sia una necessità specifica e la gestione indiretta rappresenti la modalità di finanziamento più appropriata, ad esempio nel caso di organizzazioni internazionali e organismi di diritto pubblico.

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Sarà istituita una struttura di governance per l’attuazione coordinata del programma, per tutto il periodo di applicazione, che consentirà scambi continuati di informazioni sull’attuazione del programma e sui risultati raggiunti.

    Parti del programma dovrebbero essere attuate dalle agenzie esecutive, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo in materia di competitività e PMI, l’obiettivo sulla filiera alimentare e la politica dei consumatori.

    Il programma sarà sottoposto a una valutazione intermedia ed ex-post per analizzare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e dei risultati. La valutazione intermedia deve essere effettuata entro quattro anni dall’inizio del programma. Una valutazione finale deve essere effettuata quattro anni dopo la valutazione intermedia.

    Le attività nel settore della concorrenza saranno attuate conformemente alle prescrizioni della Commissione in materia di relazioni e di monitoraggio; si applicheranno le disposizioni della direzione generale. In particolare, le relazioni annuali di attività (RAA) renderanno conto dell’efficacia dei loro sistemi di controllo interno.

    Per quanto concerne i servizi finanziari, le disposizioni in materia di relazioni prevedranno l’obbligo per i contraenti e i beneficiari di presentare una serie di relazioni periodiche e finali volte a consentire un efficace monitoraggio delle attività. Le disposizioni in materia di relazioni saranno proporzionate alle esigenze di monitoraggio e ai rischi effettivi e adattate alle specifiche esigenze di ciascun contratto e di ciascuna sovvenzione. Tali relazioni serviranno anche come base per effettuare valutazioni periodiche della performance, ad esempio nel contesto delle sovvenzioni di funzionamento concesse nel settore dell’informativa finanziaria e della revisione contabile.

    Per quanto concerne il mercato interno di merci e servizi, gli appalti pubblici, la vigilanza del mercato, la normazione, la competitività delle imprese e delle PMI, il monitoraggio continuo dell’attuazione del programma sarà garantito direttamente dai servizi della Commissione e dalle agenzie esecutive, alle quali può essere affidata l’attuazione di parti del programma. La Commissione redigerà una relazione annuale di monitoraggio che esaminerà l’efficienza e l’efficacia delle azioni sostenute in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se del caso, incidenza; tale relazione consentirà di effettuare gli adeguamenti eventualmente necessari delle priorità politiche e di finanziamento. La misurazione della performance sarà sottoposta a un insieme coerente di indicatori.

    La sezione del programma relativa alla sicurezza alimentare sarà attuata in regime di gestione diretta, facendo ricorso alle modalità di attuazione previste dal regolamento finanziario, vale a dire prevalentemente sovvenzioni e appalti. La gestione diretta consente di stabilire contatti diretti con i beneficiari / i contraenti coinvolti direttamente in attività funzionali alle politiche dell’Unione. La Commissione garantisce il monitoraggio diretto dei risultati delle azioni finanziate. La modalità di pagamento delle azioni finanziate saranno adattate ai rischi inerenti alle transazioni finanziarie. Al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economia dei controlli della Commissione, la strategia prevedrà un equilibrio tra controlli ex-ante ed ex-post.

     

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    Il programma sarà attuato principalmente in regime di gestione diretta, in particolare attraverso sovvenzioni, appalti e premi.

    Rimane aperta la possibilità di ricorrere alla gestione indiretta, con l’obiettivo di sfruttare appieno la flessibilità offerta dal regolamento finanziario 2018. I finanziamenti possono assumere la forma di accordi di contributo laddove tale strumento sia da preferirsi rispetto alla concessione di una sovvenzione, ad esempio in collaborazione con organizzazioni internazionali o enti pubblici.

    Possono essere applicati tutti i metodi di finanziamento, comprese forme semplificate di sovvenzione (somme forfettarie, costi unitari e finanziamento a tasso fisso) e i finanziamenti non collegati ai costi. Ciò garantirà la massima flessibilità per tutta la durata del programma.

    Il presente programma riunisce un’ampia gamma di attività a sostegno del mercato interno, della competitività delle imprese, in particolare delle PMI, e delle statistiche europee. Permette un’attuazione programmatica combinata da parte di un numero elevato di servizi della Commissione e consente di realizzare sinergie nell’esecuzione del bilancio per quanto riguarda le politiche connesse al funzionamento del mercato interno.

    Le norme specifiche in materia di ammissibilità ai finanziamenti sono state ridotte al minimo per dare la massima libertà allo sviluppo di azioni trasversali nel corso del programma. Sono state previste disposizioni specifiche solo nei casi in cui ciò sia richiesto dalla necessità di mantenere le strutture di finanziamento attuali il cui valore aggiunto e la cui incidenza siano stati dimostrati.

    Il presente programma è un’iniziativa finalizzata a riunire l’attuazione delle politiche relative a un’ampia gamma di questioni riguardanti il mercato interno, la competitività, le PMI e le statistiche. Le possibilità, già identificate nella valutazione d’impatto, di realizzare sinergie e di elaborare iniziative trasversali saranno ulteriormente sviluppate durante la preparazione e le fasi iniziali dell’attuazione del programma. In questo modo viene assicurata la coerenza nei controlli interni. Sarà predisposta un’appropriata struttura di governance che assicuri la cooperazione tra i servizi coinvolti nell’attuazione. Le intenzioni sono riflesse nella formulazione trasversale delle azioni ammissibili a norma dell’articolo 8 del programma.

    Nei casi in cui il programma garantisce la continuità delle azioni in corso, i metodi di attuazione e i controlli interni previsti sono individuati dai servizi attualmente responsabili delle attività interessate, come indicato in appresso.

    Le attività relative alla concorrenza saranno attuate principalmente mediante appalti in regime di gestione diretta, in particolare per il finanziamento dei progetti informatici. Ciò comprende processi di governance informatica efficaci, che coinvolgano attivamente gli utenti dei sistemi. I processi di controllo interno dell’ordinazione delle spese mirano a garantire una gestione adeguata dei rischi inerenti alla legittimità e alla regolarità delle transazioni sottostanti e alla natura dei pagamenti. Il sistema di controllo è inoltre composto da diversi elementi costitutivi, come la presentazione di relazioni all’alta dirigenza, la verifica ex ante da parte del gruppo finanziario centrale, il comitato consultivo interno per gli appalti e i contratti, i controlli ex post e gli audit del servizio di audit interno e della Corte dei conti europea.

    Il programma sarà attuato in regime di gestione diretta per quanto concerne le sovvenzioni concesse / gli appalti indetti nel settore dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria e dell’unione dei mercati di capitali. Vi sarà un collegamento costante con il lavoro sulle politiche relative ai servizi finanziari che, in determinati settori, dipende dai risultati dei contratti / delle sovvenzioni finanziati nel quadro del programma. Tale modalità di gestione garantisce la flessibilità necessaria per adattare il programma alle esigenze programmatiche effettive in un settore soggetto a frequenti cambiamenti.

    La sezione relativa alla sicurezza alimentare è prevalentemente incentrata sulla concessione di sovvenzioni agli Stati membri, pur essendo prevista una serie di appalti pubblici.

    Le sovvenzioni saranno concesse prevalentemente a sostegno delle attività degli Stati membri nonché alle organizzazioni non governative, alle agenzie nazionali, alle università, ecc. Il periodo di esecuzione delle attività e dei progetti sovvenzionati varia da uno a tre anni. Saranno conclusi contratti di servizio per iniziative in ambiti quali studi, raccolte di dati, contratti di valutazione, azioni di formazione, campagne informative, servizi informatici e di comunicazione, gestione delle strutture, ecc. Saranno inoltre acquistati antigeni e vaccini per contenere focolai di malattie animali.

    La modalità di gestione prevista per la fornitura e la diffusione di statistiche è la gestione centralizzata diretta da parte della Commissione. Sotto l’aspetto finanziario, il programma sarà attuato mediante l’aggiudicazione di appalti in particolare nel campo dei servizi statistici e informatici e per mezzo di sovvenzioni concesse prevalentemente alle autorità statistiche nazionali. Saranno applicate le modalità standard di pagamento della Commissione europea. Sarà stabilita una strategia di controllo pluriennale per l’intera durata del programma al fine di ridurre i rischi legati alle transazioni finanziarie del programma fino a un livello accettabile, tenendo conto dell’efficienza del programma in termini di costi. La strategia di controllo prevedrà una combinazione di controlli ex-ante obbligatori ed ex-post complementari.

    La parte del programma riguardante le politiche dei consumatori, il diritto societario, il diritto contrattuale e l’antiriciclaggio sarà attuata in regime di gestione diretta. La gestione diretta permette di monitorare gli obiettivi e l’attuazione del programma in quanto consente maggiore flessibilità in termini di modifiche e adeguamenti, anche per quanto riguarda le decisioni finanziarie.

    Le attività di appalto saranno gestite principalmente, ma non esclusivamente, dalla Commissione in modo diretto, in quanto tale tipo di gestione si adegua meglio alle esigenze programmatiche e consentirà ad esempio di portare a termine verifiche di conformità legislativa e studi nonché di realizzare alcune attività che rientrano tra le prerogative della Commissione.

    La maggior parte della politica dei consumatori e dei suoi obiettivi all’interno del programma per il mercato unico sarà attuata dall’agenzia esecutiva CHAFEA prevalentemente attraverso sovvenzioni; sarà tuttavia possibile realizzare anche attività di appalto. Ciò rappresenta la prosecuzione dell’esperienza attuale, che si è dimostrata efficace.

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

    Il quadro di controllo interno si basa sull’applicazione dei principi di controllo interno della Commissione, su procedure che consentono di selezionare i progetti migliori e di trasformarli in strumenti giuridici, sulla gestione dei progetti e dei contratti lungo tutto il ciclo di vita dei progetti, sui controlli ex ante delle dichiarazioni di spesa, compreso l’ottenimento di certificati di audit, sulla certificazione ex ante dei metodi di calcolo dei costi, su audit e correzioni ex post e su valutazioni.

    Le attività nel settore della concorrenza saranno attuate principalmente mediante appalti pubblici in regime di gestione diretta. I rischi connessi alla legittimità e alla regolarità sono pertanto considerati (molto) ridotti. In linea con le prescrizioni del regolamento finanziario, un importante obiettivo della strategia della Commissione per un “bilancio incentrato sui risultati” è quello di garantire l’efficacia in termini di costi nella progettazione e nell’attuazione di sistemi di gestione e di controllo volti a prevenire o individuare e correggere gli errori. La strategia di controllo prevede pertanto un più elevato livello di verifiche e controlli più frequenti nei settori maggiormente a rischio e assicura l’efficacia in termini di costi.

    I rischi principali inerenti alle azioni nel settore della concorrenza riguarderebbero la gestione dei progetti informatici, specialmente in termini di ritardi, di aumenti dei costi / dei rischi e di governance complessiva. Molti di tali rischi sono collegati alla natura intrinseca di tali progetti e saranno mitigati mediante sistemi appropriati di gestione dei progetti e relazioni su tale gestione, comprese relazioni sui rischi che saranno presentate all’alta dirigenza in funzione delle esigenze.

    In tale contesto, le relazioni sui rischi dei progetti (compresi il registro dei rischi e il piano d’azione per il trattamento dei rischi, le revisioni dei dati sulla performance del lavoro, l’esame dello stato di avanzamento del progetto e delle realizzazioni già fornite) saranno fondamentali nel consentire un’adeguata gestione del rischio e il conseguimento dei risultati del progetto in linea con le specifiche.

    L’intero processo di finanziamento relativo ai servizi finanziari sarà soggetto a diversi livelli di controllo sul piano operativo e finanziario, in linea con le norme stabilite dal regolamento finanziario. Per le transazioni caratterizzate da un rischio più elevato sarà necessario un secondo livello di verifiche operative e finanziarie ex-ante. Saranno effettuati ulteriori controlli in loco per i beneficiari di programmi di sovvenzioni sulla base di un’analisi dei rischi. Le modalità di pagamento saranno adattate a ciascun contratto e a ciascuna azione, in modo da garantire un equilibrio corretto tra le esigenze di finanziamento e la tutela degli interessi finanziari dell’UE. Le modalità riguardanti le relazioni (cfr. il punto 2.1) saranno applicate in modo da evitare inutili controlli ripetitivi e si concentreranno sulle reali esigenze di monitoraggio.

    L’attuale quadro di controllo interno applicabile al mercato interno di merci e servizi, agli appalti pubblici, alla vigilanza del mercato, alla normazione e alla competitività delle imprese e delle PMI si basa sull’applicazione dei principi di controllo interno della Commissione, su procedure che consentono di selezionare i progetti migliori e di trasformarli in strumenti giuridici, sulla gestione dei progetti e dei contratti lungo tutto il ciclo di vita dei progetti, sui controlli ex ante delle dichiarazioni di spesa, compreso l’ottenimento di certificati di audit, sulla certificazione ex ante dei metodi di calcolo dei costi, su audit e correzioni ex post e su valutazioni.

    Si prevede che, per quanto concerne la competitività e le PMI, il bilancio del programma sarà attuato da un’agenzia esecutiva.

    Le complesse norme di ammissibilità dei costi per quanto riguarda le sovvenzioni e le limitate competenze di alcuni beneficiari (PMI) in materia di gestione finanziaria comportano un rischio più elevato di errori nelle dichiarazioni di spesa.

    Il maggior rischio individuato riguarda gli errori nella registrazione dei costi ammissibili per le sovvenzioni, soprattutto per quanto riguarda le rubriche dei costi. I costi ammissibili per le sovvenzioni si sono basati finora sui costi reali. Quanto sarà adottato il nuovo regolamento finanziario, gli ordinatori avranno la possibilità di utilizzare somme forfettarie e altri strumenti che dovrebbero ridurre gli errori, aumentando in tal modo l’efficienza dei controlli.

    La documentazione fornita insieme agli inviti a presentare proposte nel settore della competitività e delle PMI contiene una guida dettagliata sulle norme di ammissibilità e in particolare sugli errori più frequenti in relazione ai costi del personale. I beneficiari sono invitati a fornire, al momento della presentazione della proposta, dettagli sufficienti sui costi previsti che consentano una verifica e un’individuazione ex ante di possibili errori o malintesi e, se del caso, modifiche dell’attuazione o l’adeguamento della convenzione di sovvenzione. Ciò aumenterà significativamente la certezza giuridica dei beneficiari e ridurrà il rischio di errore.

    Si dovrebbe trovare un equilibrio tra il miglioramento dell’attrattiva del programma che fornisce finanziamenti per la competitività e le PMI mediante la riduzione dell’onere di controllo per i beneficiari (aumento della fiducia e dell’assunzione di rischi grazie a un maggior uso di tassi fissi, importi forfettari e costi unitari), da una parte, e la garanzia che il tasso di errori non corretti rimanga il più basso possibile, dall’altra.

    La strategia di audit ex-post per le spese nell’ambito del programma sarà basata sull’audit finanziario delle transazioni in base al campionamento per unità monetaria, integrato da un campione determinato sulla base del rischio.

    Per la sezione relativa alla sicurezza alimentare i contraenti sono prevalentemente istituti, laboratori, società di consulenza e altre imprese private. I rischi principali sono i seguenti:

    •il rischio che i fondi erogati siano utilizzati in modo inefficace o non economico, sia per le sovvenzioni (complessità del rimborso dei costi ammissibili effettivi cui si aggiungono le limitate possibilità di controllo documentale dei costi ammissibili) sia per gli appalti (il numero limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste non consente di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo);

    • il rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; è possibile ricevere solo garanzie parziali dai sistemi di controllo interno di terzi, in ragione del numero piuttosto elevato di contraenti e beneficiari eterogenei, ciascuno con un proprio sistema di controllo, spesso anche di ridotte dimensioni.

    La Commissione ha predisposto procedure interne relative alla sicurezza alimentare volte a coprire i rischi anteriormente individuati. Le procedure interne sono pienamente conformi al regolamento finanziario e comprendono misure antifrode e considerazioni sull’efficienza in termini di costi. In tale contesto, la Commissione continua a esplorare le possibilità di migliorare la gestione e ottenere incrementi di efficienza. Le caratteristiche principali del quadro di controllo sono riportate di seguito.

    Sicurezza alimentare - Controlli effettuati prima e durante l’attuazione dei progetti:

    - vengono utilizzati modelli di convenzioni di sovvenzione e di contratti di appalto pubblico sviluppati all’interno della Commissione. Tali modelli prevedono una serie di disposizioni in materia di controlli, come i certificati di audit, le garanzie finanziarie, gli audit in loco e le ispezioni condotte dall’OLAF. Le norme che disciplinano l’ammissibilità dei costi vengono semplificate, ad esempio, utilizzando costi unitari, somme forfettarie, contributi non collegati ai costi e altre possibilità offerte dal regolamento finanziario. Ciò consentirà di ridurre i costi dei controlli e di concentrare le verifiche e i controlli sui settori ad alto rischio;

    - tutti i membri del personale aderiscono al codice di buona condotta amministrativa. Il personale che si occupa della procedura di selezione o della gestione delle convenzioni di sovvenzione / dei contratti rilascia inoltre una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Il personale riceve regolare formazione e utilizza le reti per lo scambio delle buone pratiche;

    - l’esecuzione tecnica di un progetto è verificata a intervalli regolari tramite controlli documentali sulla base delle relazioni dei contraenti e dei beneficiari sui progressi tecnici compiuti; sono inoltre previste, caso per caso, riunioni con i contraenti / i beneficiari e verifiche in loco.

    Sicurezza alimentare - Controlli alla fine del progetto:

    vengono effettuati audit ex-post per verificare in loco l’ammissibilità delle dichiarazioni di spesa. Lo scopo di tali verifiche è prevenire, individuare e correggere gli errori materiali inerenti alla legittimità e alla regolarità delle transazioni finanziarie. Per conseguire un livello di controllo elevato, ai fini della selezione dei beneficiari da sottoporre a audit si prevede di combinare una selezione basata sui rischi con un campionamento casuale e di considerare gli aspetti operativi ogni qualvolta possibile nel corso degli audit in loco.

    Saranno concluse convenzioni di sovvenzione nel settore delle statistiche in particolare con un numero relativamente ridotto di autorità statistiche nazionali. Il regolamento (CE) n. 223/2009 consente l’assegnazione diretta di sovvenzioni a tali autorità. Il livello di rischio inerente a tale gruppo di beneficiari è ridotto. Nei controlli eseguiti sulle convenzioni di sovvenzione concluse nel quadro del programma statistico europeo 2013-2020 non sono stati riscontrati rischi sostanziali. Dato che la componente principale dei costi associati alle convenzioni di sovvenzione di Eurostat è rappresentata dai costi del personale, nel 2015 sono state attuate misure di semplificazione mediante l’introduzione del sistema di costi unitari (decisione della Commissione C(2014) 6332). I controlli effettuati hanno confermato gli effetti di semplificazione previsti e il livello ridotto dei rischi associati al costo del personale.

    Per quanto riguarda le operazioni di appalto nel settore delle statistiche, dalle verifiche di qualità annuali ex-post non sono emersi problemi significativi. Gli audit realizzati dalla Corte dei conti europea sulle transazioni gestite da Eurostat non hanno individuato alcun problema di rilievo. Un audit effettuato nel 2016 dal servizio di audit interno della Commissione non ha evidenziato alcun rischio significativo. È stato confermato che il sistema di controllo interno di Eurostat fornisce ragionevoli garanzie quanto agli obiettivi della procedura d’appalto e alla gestione finanziaria delle relative transazioni finanziarie.

    Durante l’esecuzione degli appalti nel settore dei consumatori potrebbe esserci il rischio che i contraenti gonfino i prezzi, presentino molteplici dichiarazioni di spesa per le medesime risorse o risultati falsi o plagiati. Dovrebbe essere prestata un’attenzione particolare anche all’esistenza di possibili conflitti di interessi del personale e al rispetto del segreto professionale.

    Tali rischi vengono mitigati da una strategia antifrode rafforzata che consente di minimizzare il rischio di frode nel contesto dell’esecuzione del bilancio mediante il coinvolgimento di personale della Commissione e di esperti esterni. Nel caso degli appalti tale risultato è raggiunto anche mediante attività di sensibilizzazione di tutti i soggetti coinvolti, comprese le unità operative, in materia di rapporti con gli offerenti.

    Descrizione del sistema di controllo interno

    Il sistema di controllo previsto per le attività relative ai consumatori nel quadro del programma rappresenta la prosecuzione dei controlli attuali.

    La strategia di controllo si compone di diversi elementi costitutivi:

    - programmazione, valutazione e selezione delle offerte per garantire che siano finanziate unicamente le migliori offerte;

    - conclusione e monitoraggio del contratto: tutte le transazioni e le procedure sono soggette a una verifica ex-ante da parte del servizio responsabile dell’attuazione delle politiche.

    Gli audit ex-post sono assicurati mediante la cooperazione con altri servizi in virtù di un accordo sul livello dei servizi.

    Il costo dei controlli per le attività relative ai servizi finanziari ammonta a circa il 4,49 % dei pagamenti effettuati dal servizio responsabile della Commissione. Si prevede che tale costo rimanga stabile o si riduca leggermente nei casi in cui verrà ampliato il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi (OSC) nel prossimo periodo di programmazione.

    Nei casi in cui il bilancio relativo alla politica dei consumatori è attuato da un’agenzia esecutiva, viene messa in atto una strategia per i pagamenti e i controlli volta a prevenire e correggere errori e irregolarità al fine di ridurre i tassi d’errore e i costi dei controlli. La gestione diretta prevede la concentrazione di un numero più elevato di azioni presso un unico centro e implica costi relativamente ridotti dei controlli, in particolare dei controlli ex-ante. L’agenzia applica un metodo di controllo basato sui rischi che dà come risultato un tasso di errore inferiore alla soglia (2 %). Tale situazione è stabile da anni (cfr. RAA) e attualmente non vi è alcuna tendenza al rialzo. I costi di controllo sono stabili (4 %) con un rapporto di 1:5,6.

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

    In termini di tasso di errore previsto, nella fase delle proposte legislative l’obiettivo è mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia del 2 %. Una soglia di rilevanza diversa potrebbe essere valutata unicamente caso per caso alla luce del dibattito legislativo, in particolare qualora l’autorità legislativa non approvi (completamente) le semplificazioni del programma proposto e/o ponga un limite ai controlli, da cui deriverebbero conseguenze per il tasso di errore previsto. Ciò richiederebbe allora un approccio coordinato.

    Le attività relative alla politica della concorrenza saranno attuate nel quadro dell’obiettivo riguardante il mercato interno. Tenuto conto del bilancio limitato, per motivi di efficienza i servizi responsabili applicano un circuito finanziario centralizzato con un importante ruolo di sostegno finanziario. Il circuito rispetta le prescrizioni di base del regolamento finanziario e permette di individuare e correggere immediatamente gli errori verificatisi nel corso delle operazioni.

    Il costo stimato dei controlli sarà del 3-5 % della spesa totale.

    L’obiettivo è mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia del 2 %. Il tasso stimato di errore alla chiusura è pari allo 0,5 %.

    Gli elementi del programma relativi alla competitività delle imprese e delle PMI saranno attuati da un’agenzia esecutiva.

    L’ordinatore responsabile garantirà un sistema di controllo interno efficace in termini di costi; ci si attende che tale sistema mantenga il rischio di errore al di sotto del 2 % su base annua e per tutta la durata del programma, con l’obiettivo finale di ottenere un livello residuo di errore inferiore al 2 % alla conclusione dei programmi pluriennali, dopo aver considerato l’incidenza finanziaria di tutti gli audit e di tutte le misure di correzione e di recupero.

    Gli audit ex-post mirano a fornire una rappresentazione equa e affidabile del rischio di errore e ad esaminare in modo efficace ed efficiente le indicazioni di frodi. I controlli ex-ante delle proposte prima della firma dell’accordo di sovvenzione e il chiarimento delle norme di ammissibilità non dovrebbero ritardare significativamente il contratto. Saranno eseguiti controlli per determinare il tasso medio di errore che rimane nonostante la formazione, i controlli ex-ante e le correzioni. Gli ordinatori delegati dovranno redigere ogni anno una relazione sui costi e sui benefici dei controlli e la Commissione riferirà all’autorità legislativa nel quadro della revisione intermedia riguardo al livello di non conformità che è stato possibile raggiungere.

    Per quanto concerne gli elementi del programma relativi al mercato interno di merci e servizi, agli appalti pubblici, alla vigilanza del mercato e alla normazione, il costo stimato dei controlli è dell’8-10 % della spesa totale.

    Tale costo elevato dei controlli può essere spiegato dal fatto che il bilancio viene speso per la maggior parte mediante appalti e sovvenzioni per azioni ridotte, non potendo pertanto beneficiare di economie di scala. I servizi responsabili continueranno a riflettere su possibili semplificazioni delle procedure finanziarie al fine di ridurre i controlli, pur mantenendoli al livello adeguato e giuridicamente necessario.

    Sulla base dell’esperienza acquisita nell’attuazione dell’obiettivo relativo alla filiera alimentare nel quadro del programma precedente e tenendo conto delle principali caratteristiche concettuali del nuovo programma, si valuta che i rischi inerenti all’attuazione del programma rimarranno relativamente stabili. Il costo stimato dei controlli costituirà circa il 4-6 % della spesa totale. Grazie a una combinazione di sovvenzioni e appalti, controlli ex-ante, ex-post e documentali e audit in loco, si prevede che il tasso di errore residuo medio quantificabile rimanga al di sotto del 2 %.

    La strategia di controllo delle attività ricomprese nello specifico obiettivo del programma riguardante le statistiche mira a mantenere il rischio di non conformità sotto la soglia di rilevanza del 2 %, in linea con la soglia di rilevanza quantitativa standard della Commissione europea. Il sistema di controllo interno (compresi i relativi costi) è ritenuto adeguato a conseguire tale obiettivo. Al fine di evitare la duplicazione di sforzi e garantire l’efficienza dei controlli in termini di costi sarà assicurata la complementarità tra i controlli obbligatori ex-ante e i controlli ex-post. Eurostat ritiene che i costi di tutti i controlli rappresenteranno circa il 14 % del bilancio del programma. Il rapporto tra costi ed efficienza è influenzato prevalentemente dal fatto che le transazioni relative alle sovvenzioni e agli appalti, pur avendo un valore medio relativamente ridotto, richiedono tuttavia una serie completa di controlli.

    Fra i benefici del controllo (oltre alla conformità alle disposizioni regolamentari) vi sono un migliore rapporto qualità-prezzo, effetti deterrenti, vantaggi in termini di efficienza e miglioramenti del sistema.

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Il programma sarà attuato da diverse direzioni generali (DG) della Commissione, ciascuna della quali applicherà le misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità più adeguate per i settori programmatici di cui è responsabile.

    Per quanto concerne la gestione diretta, la Commissione adotta misure atte ad assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

    La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno facoltà di sottoporre ad audit, su base documentale e con verifiche in loco, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell’Unione. L’OLAF è autorizzato a effettuare controlli e verifiche in loco presso gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti.

    La Commissione attua inoltre una serie di misure, quali quelle riportate di seguito:

    - le decisioni, le convenzioni e i contratti derivanti dall’attuazione del programma autorizzeranno esplicitamente la Commissione, compreso l’OLAF, e la Corte dei conti, a procedere a audit, controlli e verifiche in loco;

    - durante la fase di valutazione di un invito a presentare proposte o di una gara d’appalto, la posizione dei candidati e degli offerenti è valutata secondo i criteri di esclusione pubblicati, sulla base di dichiarazioni e del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES);

    - le norme che disciplinano l’ammissibilità dei costi saranno semplificate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;

    - una formazione in materia di frodi e irregolarità sarà impartita regolarmente a tutto il personale responsabile della gestione dei contratti, nonché ai revisori e ai controllori preposti alle verifiche in loco delle dichiarazioni dei beneficiari.

    Le misure di prevenzione e di protezione nel settore della concorrenza sono incentrate sull’aumento della trasparenza nelle riunioni di direzione e nei contatti con i portatori di interessi e si ispirano alle migliori pratiche in materia di appalti pubblici, compreso l’uso degli strumenti elettronici per gli appalti e per la presentazione delle offerte. Le azioni consentiranno inoltre di prevenire e individuare possibili conflitti di interesse.

    L’attuazione del programma seguirà, per quanto riguarda i servizi finanziari, le norme per la prevenzione di frodi e irregolarità stabilite in conformità alle disposizioni del regolamento finanziario e alla luce delle azioni previste dalla nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) che sarà in vigore. Ciascuna direzione generale responsabile dell’attuazione del programma garantirà il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla CAFS, della propria strategia antifrode e degli orientamenti interni in materia. Ciascuna DG assicurerà anche i contatti con l’OLAF per le azioni rientranti nelle competenze di quest’ultimo.

    Per quanto concerne i servizi finanziari, saranno predisposti controlli ex-ante o ex-post più severi per azioni specifiche nel settore dei servizi finanziari in funzione del rischio di frode che comportano. In aggiunta, ove opportuno, il personale coinvolto nelle transazioni finanziarie sarà invitato ad assistere a formazioni antifrode interne e, se del caso, a formazioni mirate organizzate per affrontare i rischi specifici inerenti a determinate azioni. Sarà prestata attenzione anche alle azioni di sensibilizzazione circa le norme di etica professionale per il personale (ad esempio in relazione ai conflitti di interesse nelle procedure di appalto / di sovvenzione).

    Nel quadro della strategia antifrode della Commissione (CAFS) 104 e avvalendosi dell’assistenza dell’OLAF, mediante la consultazione e la partecipazione alla rete di prevenzione e individuazione delle frodi dell’OLAF (FPDNet), i servizi della Commissione responsabili del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, della normazione, della competitività delle imprese e delle PMI hanno elaborato la propria strategia antifrode (AFS), che comprende misure per la prevenzione e l’individuazione di frodi e irregolarità sia all’interno sia nei confronti dei beneficiari e dei contraenti. L’AFS è aggiornata regolarmente.

    A fini di sensibilizzazione contro le frodi, il piano d’azione dell’AFS prevede formazioni adeguate per il personale e la dirigenza, una valutazione annuale del rischio di frode e l’aggiornamento periodico dell’elenco dei segnali d’avvertimento da utilizzare per controlli ex-ante basati sul rischio più mirati.

    Le procedure e gli orientamenti per gli audit ex-post basati sul rischio si concentrano su possibili casi di frode e irregolarità. Tale AFS è allineata alle norme di controllo interno, in particolare all’esercizio di valutazione dei rischi, e alle AFS di altre direzioni generali ed entità subdelegate.

    La strategia antifrode dei servizi responsabili delle attività del mercato interno relative alla politica fiscale si concentra sullo sviluppo di una forte cultura antifrode attraverso attività di sensibilizzazione del personale riguardo ai potenziali rischi di frode e alla condotta deontologica. Tale strategia prevede inoltre un’attiva collaborazione con l’OLAF e l’integrazione degli aspetti relativi alle frodi nel ciclo di pianificazione e programmazione strategica della direzione generale.

    Considerando che il programma sarà attuato per la maggior parte mediante appalti, all’attuazione del programma si applicherà soprattutto l’obiettivo 3 dell’AFS (“Sensibilizzare in merito a possibili conflitti di interessi nei rapporti con portatori di interessi esterni quali lobbisti, offerenti e contraenti”), con particolare attenzione alle seguenti misure: 1) mantenimento di un registro di contatti con i lobbisti; 2) gestione centralizzata delle procedure d’appalto e dei contatti con gli offerenti; 3) formazioni specifiche sui contatti con i lobbisti. Le consultazioni obbligatorie previste dal sistema di individuazione precoce e di esclusione prima dell’aggiudicazione dei contratti (e di qualunque transazione finanziaria) serviranno a limitare ulteriormente possibili frodi e irregolarità.

    Nel settore delle statistiche europee esistono già o sono previste numerose misure di prevenzione e di protezione. Tutte le transazioni finanziarie sono soggette a controlli ex-ante obbligatori. Controlli ex-post complementari verranno effettuati a campione. Ulteriori controlli possono essere eseguiti in funzione delle necessità. È stato creato un comitato per il mercato con il compito di controllare specifici documenti di gara di Eurostat.

    Il rischio di frodi informatiche è affrontato da Eurostat mediante strumenti informatici ulteriormente rafforzati e integrati. Saranno applicati controlli di sicurezza rafforzati a tutela delle attività; i dati riservati saranno trasferiti in un ambiente informatico separato. Le funzionalità informatiche della catena di diffusione di Eurostat saranno inoltre ulteriormente migliorate grazie al rinnovamento del progetto relativo alla catena di diffusione.

    Le sessioni di informazione e formazione rappresentano un ulteriore pilastro di misure di prevenzione e protezione istituito da Eurostat. Tutte le formazioni impartite da Eurostat in materia di gestione delle transazioni finanziarie comprendono elementi relativi alla lotta antifrode. L’alta dirigenza di Eurostat è inoltre regolarmente informata di tutte le attività di prevenzione e individuazione delle frodi; nelle formazioni per i neoassunti sono comprese sessioni di sensibilizzazione, mentre per alcuni membri del personale sono previste formazioni antifrode obbligatorie.

    Nell’aprile 2018 il servizio della Commissione responsabile della politica dei consumatori ha approvato una strategia antifrode. Tale servizio continuerà ad applicare la propria strategia antifrode in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) per garantire, tra l’altro, che i propri controlli antifrode interni siano pienamente allineati alla CAFS e che il proprio approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio di frode e a trovare risposte adeguate.

    Laddove l’attuazione sia affidata a un’agenzia esecutiva, la valutazione del rischio si concentra sull’esposizione al rischio residuo tenendo in considerazione tutte le misure già adottate per attenuare i rischi. I rischi vengono valutati conformemente alla specificità dei programmi gestiti mediante sovvenzioni e appalti.

    Le azioni volte a individuare e a prevenire le frodi all’interno del regime di gestione diretta sono pianificate nell’ambito di obiettivi strategici quali quelli descritti di seguito:

    - mantenere le condizioni che consentano di individuare e prevenire i rischi di frode in modo efficace; garantire un adeguato livello di sensibilizzazione del personale nonché l’esistenza e l’attuazione dei controlli necessari e dei sistemi essenziali per i controlli preventivi e ispettivi;

    - concentrarsi maggiormente sulle frodi nelle pratiche e nelle procedure esistenti (casi identificati dalla valutazione sui rischi di frode); assicurarsi che le frodi potenziali siano prese in considerazione in fase di definizione e di attuazione delle procedure finanziarie e non finanziarie; garantire che i rischi di frode siano esplicitamente contemplati dalla strategia di controllo nel contesto del quadro interno di controllo e dagli esercizi di gestione del rischio;

    - cooperare con le diverse direzioni generali e istituzioni; mantenere una collaborazione efficiente con l’OLAF e con le reti antifrode della Commissione;

    - definire e monitorare la politica interna che stabilisce le modalità di trattamento dei casi notificati all’OLAF.

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della
    spesa

    Partecipazione

    03.02 Programma per il mercato unico

    Diss./Non diss. 105

    di paesi EFTA 106

    di paesi candidati 107

    di paesi terzi

    ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

    1

    03.0101 - Sostegno amministrativo

    Non diss.

    SI

    SI

    NO

    NO

    1

    03.0201 – Rendere più efficace il mercato interno

    Diss.

    SI

    NO

    NO

    NO

    1

    03.0202 - Migliorare la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, e sostenere il loro accesso ai mercati

    Diss.

    SI

    SI

    NO

    NO

    1

    03.0203 – Normazione europea e principi internazionali di informativa finanziaria e di revisione contabile

    Diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    1

    03.0204 - Rafforzare il ruolo dei consumatori e della società civile e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti, compresa la partecipazione degli utenti finali all’elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari

    Diss.

    SI

    SI

    NO

    NO

    1

    03.0205 - Produrre e diffondere statistiche di alta qualità sull’Europa

    Diss.

    SI

    NO

    NO

    NO

    1

    03.0206 - Contribuire a un elevato livello di salute e di benessere delle persone, degli animali e delle piante

    Diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    3.2.Incidenza prevista sulle spese

    3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    1

    03.02 Programma per il mercato unico

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Post 2027

    TOTALE

    Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)

    Impegni

    (1)

    531,452

    539,655

    548,003

    556,537

    565,309

    574,383

    581,042

    3 896,382

    Pagamenti

    (2)

    83,351

    306,163

    374,529

    417,531

    447,076

    462,281

    468,746

    1 336,703

    3 896,382

    Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 108  

    Impegni = Pagamenti

    (3)

    27,457

    27,457

    27,457

    27,457

    27,457

    27,457

    27,457

    192,198

    TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

    Impegni

    =1+3

    558,909

    567,112

    575,460

    583,994

    592,766

    601,840

    608,499

    4 088,580

    Pagamenti

    =2+3

    110,808

    333,620

    401,986

    444,988

    474,533

    489,738

    496,203

    1 336,703

    4 088,580



    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    7

    “Spese amministrative”



    Mio EUR (al terzo decimale)

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Post 2027

    TOTALE

    Risorse umane

    213,909

    215,773

    215,630

    215,630

    215,630

    215,630

    215,630

    1 507,832

    Altre spese amministrative

    6,311

    6,311

    6,311

    6,311

    6,311

    6,311

    6,311

    44,177

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    220,220

    222,084

    221,941

    221,941

    221,941

    221,941

    221,941

    1 552,009

    Mio EUR (al terzo decimale)

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Post 2027

    TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti
    per tutte le RUBRICHE
    del quadro finanziario pluriennale
     

    Impegni

    779,13

    789,196

    797,401

    805,935

    814,707

    823,781

    830,440

    5 640,589

    Pagamenti

    331,028

    555,704

    623,927

    666,929

    696,474

    711,679

    718,144

    1 336,703

    5 640,589

    3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

       La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

       La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    RUBRICA 7
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    213,909

    215,773

    215,630

    215,630

    215,630

    215,630

    215,630

    1 507,832

    Altre spese amministrative

    6,311

    6,311

    6,311

    6,311

    6,311

    6,311

    6,311

    44,177

    Totale parziale della RUBRICA 7
    del quadro finanziario pluriennale

    220,220

    222,084

    221,941

    221,941

    221,941

    221,941

    221,941

    1 552,009

    Esclusa la RUBRICA 7 109
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    2,738

    2,738

    2,738

    2,738

    2,738

    2,738

    2,738

    19,166

    Altre spese
    di natura amministrativa

    24,719

    24,719

    24,719

    24,719

    24,719

    24,719

    24,719

    173,032

    Totale parziale
    esclusa la RUBRICA 7
    del quadro finanziario pluriennale

    27,457

    27,457

    27,457

    27,457

    27,457

    27,457

    27,457

    192,198

    TOTALE

    247,677

    249,541

    249,398

    249,398

    249,398

    249,398

    249,398

    1 744,207

    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

       La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

       La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

       Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

    In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

    1 383

    1 395

    1 394

    1 394

    1 394

    1 394

    1 394

    Nelle delegazioni

    Ricerca

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD  110

    Rubrica 7

    Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

    - in sede

    210

    212

    212

    212

    212

    212

    212

    - nelle delegazioni

    Finanziato dalla dotazione del programma  111

    - in sede

    37

    37

    37

    37

    37

    37

    37

    - nelle delegazioni

    Ricerca

    Altro (specificare)

    TOTALE

    1 630

    1 644

    1 643

    1 643

    1 643

    1 643

    1 643

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    Personale esterno

    3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

    La proposta/iniziativa:

       non prevede cofinanziamenti da terzi

       prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    Contributi della Confederazione svizzera (ESTAT)

    5,690

    5,690

    5,690

    5,690

    5,690

    5,690

    5,690

    39,830

    TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

    5,690

    5,690

    5,690

    5,690

    5,690

    5,690

    5,690

    39,830

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

       La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

    (1)    sulle risorse proprie

    (2)    su altre entrate

    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Incidenza della proposta/iniziativa 112

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Articolo ………….

    Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    […]

    Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni).

    […]

    (1)    COM (2018) 322 final.
    (2)    COM (2018) 321, pag. 7.
    (3)    COM (2018) 321, pag. 29.
    (4)    Attuazione e sviluppo del mercato interno dei servizi finanziari, diritto societario, strumenti di governance del mercato interno, sostegno alle attività di normazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno di merci e servizi, allo sviluppo della politica doganale e fiscale.
    (5)    Una politica della concorrenza ambiziosa e innovativa per un’Unione più forte nell’era digitale, l’iniziativa per la collaborazione tra cluster.
    (6)    COM (2018) 439 final.
    (7)    Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).
    (8)    COM (2018) 321 final, “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, dà forza e difende: il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027”, pag. 18.
    (9)    Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).
    (10)    COM(2015) 192 final, “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”.
    (11)    COM(2015) 550 final, “Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese”.
    (12)    COM(2015) 468 final, “Piano d’azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali”.
    (13)    COM (2018) 0185 final.
    (14)    http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_it.htm
    (15)    COM (2018) 442 final.
    (16)    COM (2018) 443 final.
    (17)    COM (2018) 439 final.
    (18)    COM (2018) 372 final.
    (19)    COM (2018) 435 final.
    (20)    COM (2018) 447 final.
    (21)    COM (2018) 434 final.
    (22)    COM (2018) 375 final.
    (23)    COM (2018) 367 [...].
    (24)    COM (2018) 393 final.
    (25)    COM (2018) 382 final.
    (26)    COM (2018) 322 final, articolo 10.
    (27)    ECLI:EU:C:2012:525, causa C-490/10, Parlamento c. Consiglio, punti 44-47.
    (28)    Regolamento (UE) n. 258/2014.
    (29)    Regolamento (UE) n. 254/2014, regolamento (UE) 2017/826.
    (30)    Regolamento (UE) n. 652/2014.
    (31)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, p. 164).
    (32)    Eurobarometro 430. Cittadinanza dell’Unione europea – marzo 2016.
    (33)    https://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-single-digital-gateway-0_en.
    (34)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Relazione riepilogativa sulla consultazione dei portatori d’interesse sullo sportello digitale unico che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 [SWD/2017/0212 final - 2017/086 (COD)].
    (35)     http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2017:0469:FIN
    (36)    Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).
    (37)     Valutazione intermedia del regolamento (UE) n. 652/2014 .
    (38)    La relazione non è stata ancora pubblicata, ma è disponibile su richiesta rivolgendosi a Eurostat.
    (39)    Come indicato nel regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee.
    (40)    SEC (2018) 294.
    (41)    Attuazione e sviluppo del mercato interno dei servizi finanziari, diritto societario, strumenti di governance del mercato interno, sostegno alle attività di normazione, funzionamento e sviluppo del mercato interno di merci e servizi, linea di bilancio a sostegno dell’elaborazione della politica doganale e fiscale.
    (42)    Una politica della concorrenza ambiziosa e innovativa per un’Unione più forte nell’era digitale, l’iniziativa per la collaborazione tra cluster.
    (43)    Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
    (44)    GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.
    (45)    GU C del , pag. .
    (46)    GU C del , pag. .
    (47)    Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).
    (48)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
    (49)    Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
    (50)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
    (51)    Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
    (52)    COM (2018) 439 final.
    (53)    Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).
    (54)    Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
    (55)    Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
    (56)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
    (57)    Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
    (58)    Direttiva 2001/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
    (59)    Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
    (60)    Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell’Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nell’elaborazione delle politiche dell’Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).
    (61)    [da aggiungere]
    (62)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, p. 164).
    (63)    Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L’accordo è consultabile all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
    (64)    GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.
    (65)    COM (2010) 700 final del 19 ottobre 2010.
    (66)    COM (2017) 623 final.
    (67)    COM (2018) 442 final.
    (68)    COM (2018) 443 final.
    (69)    COM (2018) 372 final.
    (70)    COM (2018) 439 final.
    (71)    COM (2018) 447 final.
    (72)    COM (2018) 435 final.
    (73)    COM (2018) 434 final.
    (74)    COM (2018) 375 final.
    (75)    COM (2018) 367 final.
    (76)    COM (2018) 322 final, articolo 10.
    (77)    COM (2018) 382 final.
    (78)    COM (2018) 393 final.
    (79)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (80)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
    (81)    Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
    (82)    Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
    (83)    Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.05.2001, pag. 1).
    (84)    Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea (“Decisione sull’associazione d’oltremare”) ( GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
    (85)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
    (86)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
    (87)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
    (88)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).
    (89)    Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
    (90)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
    (91)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
    (92)    Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).
    (93)    Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell’8.4.2014, pag. 1).
    (94)    Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
    (95)    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
    (96)    [da aggiungere]
    (97)    COM (2017) 795 final.
    (98)    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
    (99)    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1). 
    (100)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (101)    http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/28084
    (102)    [inserire il riferimento al regolamento relativo al Fondo InvestEU]
    (103)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
    (104)    COM(2011)376 del 24.6.2011.
    (105)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (106)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (107)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (108)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (109)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (110)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
    (111)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
    (112)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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    Bruxelles,7.6.2018

    COM(2018) 441 final

    ALLEGATI

    della

    PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826

    {SEC(2018) 294 final}
    {SWD(2018) 320 final}


    ALLEGATO I

    Azioni ammissibili intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

    Sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni – attuate prevalentemente mediante sovvenzioni e appalti – intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

    1.Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie.

    1.1.Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie da adottare a seguito della conferma dell’insorgenza di una delle malattie animali o zoonosi elencate nell’allegato III o della conferma della presenza di uno o più organismi nocivi o se esiste una minaccia diretta per lo stato sanitario di persone, animali o piante nell’Unione.

    Le misure di cui al primo comma sono attuate con effetto immediato e la loro applicazione rispetta le disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione.

    1.2.Per quanto riguarda le emergenze fitosanitarie, le seguenti misure adottate dagli Stati membri per contrastare il primo focolaio di organismi nocivi in una zona determinata:

    (a)misure per eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, adottate dall’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , o in forza di misure dell’Unione adottate in conformità all’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

    (b)misure adottate dall’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione conformemente ai criteri di cui all’articolo 29 o all’articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

    (c)misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da un’ulteriore diffusione di tale organismo.

    1.3.Possono essere forniti finanziamenti dell’Unione anche per le seguenti misure:

    1.3.1.misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell’Unione sia minacciato direttamente dall’insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o di un paese o territorio d’oltremare (PTOM), di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell’allegato III, nonché misure di protezione o altre attività pertinenti adottate a sostegno dello stato fitosanitario dell’Unione;

    1.3.2.misure di cui al presente allegato, attuate da due o più Stati membri che collaborano strettamente per controllare l'epidemia;

    1.3.3.costituzione di scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate nell’allegato III, qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, ritenga necessaria la costituzione di tali scorte in detto Stato membro;

    1.3.4.costituzione di scorte di prodotti biologici o acquisto di dosi di vaccino qualora l’insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell’allegato III possa rappresentare una minaccia per l’Unione.

    2.Programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali.

    2.1.I programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi elencate nell’allegato III nonché degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione.

    Le condizioni di ammissibilità delle azioni a un finanziamento sono definite nel programma di lavoro di cui all’articolo 16.

    I programmi sono presentati alla Commissione entro il 31 maggio dell’anno precedente il periodo di attuazione previsto.

    In seguito alla presentazione delle relazioni finanziarie intermedie da parte dei beneficiari, se necessario la Commissione può modificare le convenzioni di sovvenzione per l’intero periodo di ammissibilità.

    2.2.Se l’insorgenza o la diffusione di una delle malattie animali o delle zoonosi elencate nell’allegato III rischia di minacciare lo stato sanitario dell’Unione e al fine di proteggere l’Unione contro l’introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, oppure se sono necessarie misure di protezione a sostegno dello stato fitosanitario dell’Unione, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate a essere applicate nel territorio di paesi terzi in collaborazione con le autorità di tali paesi. Nelle stesse circostanze e per il medesimo obiettivo possono essere concessi finanziamenti dell’Unione direttamente alle autorità competenti di paesi terzi.

    2.3.Per quanto riguarda i programmi fitosanitari, possono essere concessi finanziamenti dell’Unione agli Stati membri per le seguenti misure:

    (a)indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l’eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché segni o sintomi di organismi nocivi soggetti alle misure di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 o alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;

    (b)indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l’eventuale presenza di organismi nocivi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono rappresentare un rischio emergente per l’Unione e il cui ingresso o la cui diffusione può avere un impatto notevole per l’agricoltura e le foreste dell’Unione;

    (c)misure per eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, adottate dall’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell’Unione adottate in conformità all’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

    (d)misure adottate dall’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione conformemente ai criteri di cui all’articolo 29 o all’articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

    (e)misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere c) e d) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da un’ulteriore diffusione di tale organismo;

    (f)misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure di contenimento in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, o dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se dette misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da un’ulteriore diffusione di tale organismo.

    Il programma di lavoro di cui all’articolo 16 stabilisce l’elenco degli organismi nocivi per le piante che devono essere contemplati da tali misure.

    3.Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali.

    4.Laboratori di riferimento dell’Unione europea e centri di riferimento dell’Unione europea, di cui agli articoli 92, 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

    5.Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni di cui all’articolo 112 del regolamento (UE) 2017/625.

    6.Attività di prevenzione degli sprechi alimentari e lotta alla frode alimentare.

    7.Attività volte a favorire la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti.

    8.Banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un’attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato valore aggiunto per l’intera Unione.

    9.Formazione del personale delle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali e di altre parti coinvolte nella gestione e/o nella prevenzione delle malattie animali o degli organismi nocivi per le piante, come previsto all’articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625.

    10.Spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, come previsto dall’articolo 116, paragrafo 4, e dall’articolo 120, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.

    11.Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l’adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

    12.Attività svolte dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali operanti al fine di raggiungere l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), volte a sostenere l’elaborazione e l’attuazione delle norme relative a tale obiettivo.

    13.Progetti organizzati da uno o più Stati membri al fine di migliorare, tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l’efficienza dell’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

    14.Sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall’Unione e dagli Stati membri, volte a garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari e delle frodi alimentari, nell’ambito dell’attuazione delle norme riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

    15.Misure attuate al fine di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, aventi ad oggetto animali, prodotti di origine animale, vegetali e prodotti vegetali in arrivo da paesi terzi a una frontiera dell’Unione.

    16.

    ALLEGATO II

    Azioni ammissibili intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

    L’attuazione delle politiche dell’Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell’Unione. Le statistiche europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sulla condizione presente e sul futuro dell’Unione.

    Insieme al regolamento (CE) n 223/2009 sulle statistiche europee, il programma fornisce il quadro globale per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee per il periodo 2021-2027. Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse in conformità a tale quadro e ai principi del codice delle statistiche europee, mediante una stretta e coordinata collaborazione all’interno del sistema statistico europeo (SSE).

    Le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse in conformità a tale quadro contribuiscono all’attuazione delle politiche dell’Unione, come stabilito nel TFUE e ulteriormente ribadito nelle priorità strategiche delle Commissione.

    Nel corso dell’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sono realizzate le seguenti azioni:

    Unione economica e monetaria, globalizzazione e commercio

    fornire statistiche di alta qualità su cui fondare la procedura per i disavanzi eccessivi, il programma di sostegno alle riforme e il ciclo annuale di monitoraggio e orientamento economici dell’Unione;

    fornire e, ove necessario, migliorare i principali indicatori economici europei (PIEE);

    fornire statistiche e orientamenti metodologici sul trattamento statistico degli strumenti di investimento e di bilancio a sostegno della convergenza economica, della stabilità finanziaria e della creazione di posti di lavoro;

    fornire statistiche ai fini delle risorse proprie nonché della retribuzione e delle pensioni del personale dell’UE;

    migliorare la misurazione dello scambio di servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell’impatto della globalizzazione sulle economie dell’Unione;

    Mercato unico, innovazione e trasformazione digitale

    fornire statistiche di alta qualità e affidabili per il mercato unico, il piano d’azione europeo in materia di difesa e i settori essenziali per l’innovazione e la ricerca;

    fornire maggiori statistiche in modo più tempestivo riguardo all’economia collaborativa e all’impatto della digitalizzazione sulle imprese e sui cittadini d’Europa;

    Dimensione sociale dell’Europa

    fornire statistiche di alta qualità, tempestive e affidabili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell’Unione in materia di competenze, comprese statistiche relative al mercato del lavoro, all’occupazione, all’istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alla disuguaglianza, alla protezione sociale, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze;

    fornire statistiche relative alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

    migliorare le statistiche sulla migrazione, con particolare riguardo alla situazione e all’integrazione dei migranti nonché alle esigenze di istruzione e ai livelli di qualificazione dei richiedenti asilo;

    sviluppare statistiche demografiche e programmi di censimento della popolazione e delle abitazioni aggiornati per il periodo post-2021;

    fornire proiezioni demografiche e i relativi aggiornamenti annuali;

    Sviluppo sostenibile, risorse naturali e ambiente

    monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG);

    sviluppare ulteriormente statistiche a sostegno della strategia energetica, dell’economia circolare e della strategia sulla plastica;

    fornire statistiche e indicatori ambientali essenziali, anche per quanto concerne i rifiuti, l’acqua, la biodiversità, le foreste, la copertura e l’uso del suolo, nonché statistiche in materia di clima e conti economici ambientali;

    fornire statistiche sul trasporto di merci e passeggeri a sostegno delle politiche dell’Unione e

    sviluppare ulteriori indicatori per monitorare l’intermodalità e il trasferimento modale verso modi di trasporto più ecologici;

    fornire dati pertinenti e tempestivi in relazione alle esigenze della politica agricola comune, della politica comune della pesca e delle politiche correlate all’ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali;

    Coesione economica, sociale e territoriale

    fornire indicatori statistici tempestivi e globali relativi a regioni (comprese le regioni ultraperiferiche dell’Unione), città e zone rurali per monitorare le politiche di sviluppo territoriale e valutarne l’efficacia, nonché per valutare l’impatto territoriale delle politiche settoriali;

    sostenere lo sviluppo di indicatori sull’antiriciclaggio e sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo; sviluppare statistiche di polizia e sulla sicurezza;

    aumentare l’uso dei dati geospaziali e integrare sistematicamente la gestione di tali dati nella produzione statistica;

    Migliore comunicazione delle statistiche europee; promozione delle statistiche europee come fonte attendibile nella lotta alla disinformazione online

    promuovere sistematicamente le statistiche europee come fonte attendibile di dati oggettivi e incoraggiarne l’uso da parte dei verificatori di fatti, dei ricercatori e delle autorità pubbliche nella lotta contro la disinformazione online;

    agevolare l’accesso alle statistiche e la loro comprensione da parte degli utenti, anche attraverso visualizzazioni interattive attraenti e servizi più mirati come dati statistici su richiesta e analisi in modalità self-service;

    sviluppare ulteriormente e monitorare il quadro per la garanzia della qualità delle statistiche europee, anche attraverso valutazioni inter pares del rispetto del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri;

    fornire l’accesso ai microdati a fini di ricerca, assicurando nel contempo i più elevati standard per quanto riguarda la protezione dei dati e il segreto statistico;

    Sfruttamento dei vantaggi derivanti dalla rivoluzione dei dati e transizione verso statistiche intelligenti affidabili

    intensificare lo sfruttamento delle nuove fonti di dati digitali e porre le basi per statistiche intelligenti affidabili al fine di produrre nuove statistiche quasi in tempo reale mediante algoritmi affidabili;

    sviluppare nuove soluzioni per usare dati detenuti a titolo privato mediante l’adozione di metodi di calcolo atti a preservare la riservatezza e di metodi di calcolo multilaterali sicuri;

    promuovere la ricerca d’avanguardia e l’innovazione nel settore delle statistiche ufficiali, anche mediante il ricorso a reti di collaborazione e l’organizzazione di programmi europei di formazione statistica;

    Partenariati allargati e cooperazione statistica

    rafforzare il partenariato con l’SSE e la cooperazione con il sistema europeo di banche centrali;

    promuovere partenariati con titolari di dati a livello pubblico e privato e con il settore tecnologico al fine di agevolare l’accesso ai dati a fini statistici, l’integrazione dei dati provenienti da più fonti e l’uso delle tecnologie più avanzate;

    rafforzare la cooperazione con il settore della ricerca e le università, in particolare per quanto riguarda l’uso delle nuove fonti di dati, l’analisi dei dati e la promozione dell’alfabetizzazione statistica;

    cooperare con organizzazioni internazionali e paesi terzi a beneficio delle statistiche ufficiali globali.

    ALLEGATO III

    Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

    (1)Peste equina

    (2)Peste suina africana

    (3)Antrace

    (4)Influenza aviaria (ad alta patogenicità)

    (5)Influenza aviaria (a bassa patogenicità)

    (6)Campilobatteriosi

    (7)Peste suina classica

    (8)Afta epizootica

    (9)Pleuropolmonite contagiosa caprina

    (10)Morva

    (11)Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24),

    (12)Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

    (13)Infezione da virus della malattia emorragica epizootica

    (14)Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

    (15)Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

    (16)Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis)

    (17)Infezione da virus della malattia di Newcastle

    (18)Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

    (19)Infezione da virus della rabbia

    (20)Infezione da virus della febbre della Rift Valley

    (21)Infezione da virus della peste bovina

    (22)Infezione da sierotipi della Salmonella zoonotica

    (23)Infestazione da Echinococcus spp

    (24)Listeriosi

    (25)Vaiolo degli ovi-caprini

    (26)Encefalopatie spongiformi trasmissibili

    (27)Trichinellosi

    (28)Encefalomielite equina venezuelana

    (29)E. coli produttori di verocitotossine (VTEC)

    ALLEGATO IV
    INDICATORI

    Obiettivo

    Indicatore

    Obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

    1 - Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della legislazione dell’Unione sugli appalti pubblici 

    2 - Indice delle restrizioni agli scambi di servizi

    3 - Numero di visite sul portale “La tua Europa”

    4 - Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato

    Obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

    1 - Numero di PMI che ricevono sostegno

    2 - Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali

    Obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

    i)  

    ii)

    1 - Quota delle norme europee attuate come norme nazionali dagli Stati membri rispetto al totale delle norme europee in vigore

    2 - Percentuale di norme internazionali sull’informativa finanziaria e sulla revisione contabile approvate dall’Unione

    Obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

    i)

    ii) 

    1 - Indice delle condizioni dei consumatori

    2 - Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari

    Obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

    1 - Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale

    Obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

    1-Impatto delle statistiche pubblicate su Internet: numero di menzioni in rete e di pareri positivi / negativi

    (1)    Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
    (2)    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
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