COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,7.6.2018
COM(2018) 437 final
2018/0226(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione
{SEC(2018) 291 final}
{SWD(2018) 307 final}
{SWD(2018) 308 final}
{SWD(2018) 309 final}
RELAZIONE
1.Contesto della proposta
1.1.Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo del programma quadro di ricerca e l’innovazione Orizzonte Europa” ed è intesa ad attuare il prossimo quadro finanziario a lungo termine dell’UE per il 2021-2027, le priorità stabilite nel programma della Commissione per l’occupazione, la crescita, l’equità e il cambiamento democratico nonché le priorità politiche generali della Commissione (Orizzonte Europa).
La proposta del programma Euratom di ricerca e formazione riguarda la questione fondamentale delle diverse applicazioni dell’energia nucleare in Europa. L’utilizzo di applicazioni per scopi di produzione energetica e diversi dalla produzione di energia dell’energia nucleare a beneficio del grande pubblico in Europa richiede sforzi di lungo termine per ridurre i rischi per la sicurezza e sostenere lo sviluppo di tecnologie nucleari sicure nonché una radioprotezione ottimale. In questo sforzo la ricerca pubblica e privata a livello nazionale svolge un ruolo di prim’ordine. Il compito di Euratom è integrare i contributi degli Stati membri per mezzo di un programma comunitario di ricerca e formazione.
Nella presente proposta di programma Euratom di ricerca e formazione per il periodo 20212025 (in appresso “il programma”) la Commissione chiede l’accordo del Consiglio in merito a un programma quinquennale inteso a portare avanti le principali attività di ricerca dell’attuale programma, ampliare la ricerca alle applicazioni diverse dalla generazione di energia delle radiazioni ionizzanti e apportare miglioramenti nei settori dell’istruzione, della formazione e dell’accesso alle infrastrutture di ricerca. Il programma proposto integrerà Orizzonte Europa avvalendosi dei medesimi strumenti e modalità di partecipazione. La proposta stabilisce il bilancio e un insieme comune di obiettivi di ricerca sia per le azioni dirette, sia per le azioni indirette, da attuarsi a norma dei programmi di lavoro convenuti con gli Stati membri.
Il programma sosterrà la ricerca sulla radioprotezione nell’ambito sia della generazione di energia nucleare, sia delle applicazioni diverse dalla generazione di energia delle radiazioni ionizzanti. In quest’ultimo caso, la ricerca mira a ridurre i rischi dell’esposizione a bassi dosaggi derivanti dall’impiego di tali tecnologie. La ricerca sulla radioprotezione ha già prodotto risultati positivi per il settore medico. Esiste inoltre un significativo potenziale vantaggio per il pubblico in settori come l’industria, l’agricoltura, l’ambiente e la sicurezza. Una disposizione che consente le attività trasversali e le sinergie con Orizzonte Europa sarà inoltre vantaggiosa per un’ulteriore ricerca sulle applicazioni diverse dalla generazione di energia delle radiazioni ionizzanti. Uno degli obiettivi del programma è rendere più sicure le tecnologie nucleari attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione dell’obsolescenza dei reattori nucleari e il miglioramento delle strategie di gestione degli incidenti. Il programma sosterrà inoltre la ricerca sulla valutazione e la dimostrazione degli aspetti di sicurezza delle future tecnologie della fissione nella misura necessaria a mantenere la competenza in materia di sicurezza nella Comunità. Il rapido incremento della diffusione delle tecnologie della fissione nucleare a livello mondiale rafforza ulteriormente l’importanza di questa linea di ricerca Euratom. Il programma comprenderà altre mansioni altrettanto importanti: portare avanti le possibili modalità di gestione e di smaltimento dei combustibili esauriti e dei rifiuti radioattivi nonché il sostegno alla preparazione di emergenza in caso di incidenti riguardanti le radiazioni.
Considerato il sostanziale incremento della diffusione delle tecnologie della fissione nucleare a livello mondiale, Euratom deve proseguire la ricerca per sviluppare tecniche a sostegno delle salvaguardie nucleari, della sicurezza e degli sforzi di non proliferazione.
Il programma è incentrato anche sullo sviluppo dell’energia da fusione, una delle poche future opzioni possibili per produrre un’energia elettrica di base a basse emissioni di carbonio, la cui fattibilità deve essere accertata per il benessere delle generazioni a venire. Sebbene la diffusione delle centrali a fusione in grado di contribuire alla decarbonizzazione del mix energetico dell’Unione si profili ancora lontana, il programma si prefigge di attuare un calendario della fusione europea con l’obiettivo di produrre energia elettrica mediante la fusione. Ciò include la dimostrazione della fattibilità della fusione come fonte energetica attraverso lo sfruttamento degli impianti di fusione esistenti e futuri, compreso ITER nonché la preparazione delle future centrali mediante lo sviluppo di progetti, materiali e tecnologie.
Nei suoi sforzi per sviluppare l’energia da fusione, il programma intensificherà il coinvolgimento e il ruolo dell’industria, con un’attenzione particolare per l’agevolazione del trasferimento di conoscenze dai laboratori di fusione all’industria che dovrebbe assumere la responsabilità di progettare DEMO al momento opportuno.
Oltre a tali attività di ricerca, la proposta prevede una ricerca più specifica relativamente alla disattivazione degli impianti nucleari. Il programma affronterà questioni quali il miglioramento delle competenze necessarie, la condivisione delle migliori prassi, l’elaborazione di tecniche e il cofinanziamento della ricerca per quanto concerne la disattivazione nucleare.
Per quanto riguarda l’esperienza e l’eccellenza nella Comunità, la proposta di regolamento Euratom e la proposta di Orizzonte Europa consentiranno ora ai ricercatori nucleari di partecipare ai programmi di istruzione e formazione come le azioni Marie Skłodowska-Curie, per contribuire a mantenere le competenze necessarie nella Comunità.
Per quanto riguarda le infrastrutture di ricerca, la proposta contempla un sostegno finanziario per mettere a disposizione e consentire un opportuno accesso alle infrastrutture di ricerca europee e internazionali, comprese quelle del JRC.
La presente proposta stabilisce che sarà applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021. Essa è riferita a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dalla Comunità europea dell’energia atomica in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea, applicato dall’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Il programma riporta i principali obiettivi delle attività di ricerca del programma Euratom 2014-2020, attuando nel contempo le modifiche illustrate in precedenza.
Il programma è inoltre coerente con le proposte di Orizzonte Europa, in quanto sono gli unici programmi UE ed Euratom che sostengono la ricerca e l’innovazione e integrano il finanziamento nazionale. La maggior parte delle disposizioni in materia di attuazione, valutazione e governance è identica per entrambi. I settori di ricerca sostenuti dal programma Euratom non sono compresi in Orizzonte Europa, per motivi sia giuridici (trattati distinti), sia gestionali (evitare duplicazioni). Vi sarà tuttavia una maggiore attenzione allo sviluppo di sinergie con Orizzonte Europa.
1.3.Coerenza con le altre normative dell’Unione
La proposta risulta pienamente coerente e compatibile con le altre politiche dell’UE. L’iniziativa è stata elaborata tenendo in considerazione le attuali priorità della Commissione, l’iniziativa “Un bilancio incentrato sui risultati” (intesa a far sì che i programmi di spesa dell’UE debbano produrre risultati ancora più redditizi rispetto al passato), l’attuazione della strategia globale dell’UE e la proposta della Commissione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale dell’UE.
Il programma è inoltre coerente con le politiche dell’UE relative agli aspetti nucleari e di sicurezza e sostiene l’attuazione:
–della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari, modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio;
–della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
–della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
–del capo 7 del trattato Euratom relativamente al sistema di controlli di sicurezza nucleari dell’UE. Il programma contribuisce inoltre all’agenda europea e alle strategie della sicurezza.
Le azioni del programma dovrebbero essere usate per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, senza duplicare né sostituire gli investimenti privati e possedere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
2.1.Base giuridica
Il trattato Euratom stabilisce che la Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l’esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunità (articolo 4 del trattato). Il programma è adottato dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione (articolo 7 del trattato).
2.2.Sussidiarietà
Le questioni affrontate dal programma Euratom riguardano l’UE nel suo complesso poiché la sicurezza nucleare trascende i confini e perché lo sviluppo dell’energia da fusione richiede sforzi di ricerca su vasta scala. Sebbene solo la metà degli Stati membri impieghi centrali nucleari nel mix energetico nazionale, molti altri impiegano reattori a fini di ricerca o per la produzione di isotopi. Considerato che un incidente nucleare potrebbe interessare diversi Stati membri, senza riguardo per le frontiere, tutti i paesi dell’UE hanno un interesse alla sicurezza nucleare, anche se essi stessi non hanno reattori.
Tutti gli Stati membri utilizzano le radiazioni a fini medici e in applicazioni industriali (agricoltura, irradiazione alimentare, metrologia, ecc.). Sebbene l’importanza relativa della questione sia variabile nell’UE, tutti i paesi hanno quindi un interesse nella sicurezza nucleare e nella radioprotezione e tutti producono quantitativi variabili di rifiuti radioattivi che richiedono trattamento e smaltimento. Le norme armonizzate stabilite dalle diverse direttive e le implicazioni di ricerca connesse evidenziano chiaramente l’esigenza di affrontare uniformemente in tutta l’UE le questioni tecniche e formative.
Sebbene la sicurezza nucleare sia una responsabilità nazionale, le azioni dirette del programma contribuiscono ad affrontare alcune delle sfide in materia di sicurezza che l’UE deve affrontare e le corrispondenti dimensioni globali nel settore della rilevazione nucleare, della scienza forense in campo nucleare e della relativa formazione.
2.3.Proporzionalità
Le misure saranno adottate a livello unionale al fine di rafforzare il quadro complessivo per la ricerca e l’innovazione nonché di coordinare le attività di ricerca degli Stati membri, evitando in tal modo sovrapposizioni, raggiungendo una massa critica nei settori chiave e utilizzando al meglio il finanziamento pubblico. Tali misure possono ridistribuire equamente gli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione. Esse sono inoltre necessarie per sostenere il processo decisionale dell’UE e per conseguire gli obiettivi fissati nelle politiche dell’UE. Le misure proposte non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi della Comunità.
2.4.Scelta dello strumento
L’atto giuridico assume la forma di un regolamento, in quanto genera diritti e obblighi per i beneficiari, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’UE e nei paesi associati al programma.
3.Risultati delle valutazioni ex post, consultazioni delle parti interessate e valutazione d’impatto
3.1.Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La valutazione intermedia ha concluso che il programma Euratom 2014-2018 riveste grande importanza nell’intero spettro di attività, fra cui la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi, la radioprotezione e l’energia da fusione. Per quanto riguarda l’efficienza e l’efficacia del programma, la valutazione ha identificato alcuni settori in cui è richiesta un’azione da parte della Commissione e/o dei beneficiari. Nella conclusione si indica che è necessario agire nei seguenti settori:
–proseguire il sostegno alla ricerca nucleare incentrato sulla protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari, la gestione dei rifiuti, la radioprotezione e lo sviluppo della fusione;
–migliorare ulteriormente, con i beneficiari, l’organizzazione e la gestione dei programmi comuni europei nel settore nucleare;
–proseguire e potenziare le azioni Euratom di istruzione e formazione per sviluppare le pertinenti conoscenze e competenze alla base di tutti gli aspetti della protezione e sicurezza nucleari e della radioprotezione;
–sfruttare ulteriormente le sinergie fra il programma Euratom e le altre aree tematiche del programma quadro dell’Unione, affrontando gli aspetti trasversali, quali le applicazioni mediche, le radiazioni, i cambiamenti climatici, la protezione e la capacità di gestione delle emergenze, nonché il contributo alla scienza nucleare
–e sfruttare ulteriormente le sinergie fra le azioni dirette e indirette del programma Euratom.
La valutazione d’impatto contiene un’illustrazione particolareggiata delle modalità con cui la presente proposta affronta tali questioni.
3.2.Consultazioni dei portatori di interessi
I servizi della Commissione hanno tenuto le seguenti consultazioni: una consultazione generale sul quadro finanziario pluriennale (MFF) e il capitolo “Competitività” compresa la ricerca (gennaio-marzo 2018), una consultazione mirata relativamente ad alcune attività del programma basate su un questionario in linea (gennaio-febbraio 2018) e un seminario con le parti interessate del settore della ricerca che si è tenuto il 21 febbraio 2018 a Bruxelles. Le consultazioni vertevano sui principali settori pertinenti ai fini della valutazione d’impatto, fra cui la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza, l’attuazione e il valore aggiunto UE. Diversi portatori di interessi del settore della ricerca hanno inoltre presentato alla Commissione documenti di sintesi relativi a diversi aspetti della ricerca Euratom. La valutazione d’impatto riepiloga i contributi pervenuti e le modalità con cui sono stati presi in considerazione nella proposta.
3.3.Assunzione e uso di perizie
Durante la stesura della proposta, la Commissione ha raccolto contributi e ha fatto ricorso alle perizie provenienti da diverse fonti. Nel 2017 il comitato scientifico e tecnico dell’Euratom ha emesso un parere in merito al futuro programma Euratom e due gruppi indipendenti di esperti hanno riferito relativamente alla valutazione intermedia delle azioni dirette e indirette attuate nell’ambito del programma Euratom 2014-2018. Nel 2016 un gruppo di esperti distinto ha svolto un riesame intermedio del programma congiunto europeo sulla ricerca sulla fusione, realizzato dal consorzio EUROfusion. La valutazione d’impatto contiene i dettagli relativi ai contributi pervenuti e alle modalità con cui sono stati presi in considerazione nella proposta.
3.4.Valutazione d’impatto
La presente proposta è corroborata da una valutazione d’impatto in merito alla quale il comitato per il controllo normativo ha emesso parere positivo.
La valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta è incentrata sugli esiti della valutazione intermedia del programma Euratom e sulla consultazione dei portatori di interessi. Essa identifica le modifiche necessarie nell’ambito d’applicazione, negli obiettivi e nelle modalità di attuazione del programma e tiene conto dei nuovi obiettivi trasversali del quadro finanziario pluriennale (flessibilità, attenzione ai risultati, coerenza e sinergie nonché semplificazione). Essa rispetta quanto prescritto dal regolamento finanziario per quanto riguarda lo svolgimento di una valutazione ex ante della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma Euratom di ricerca e formazione per il periodo 20212025.
3.5.Semplificazione
Il programma sarà attuato per mezzo degli strumenti e delle modalità di partecipazione applicabili al programma quadro Orizzonte Europa. Le misure di semplificazione proposte in quest’ultimo saranno applicabili ai richiedenti e ai beneficiari del programma Euratom. Garantendo l’esigenza di continuità, ove opportuno, le norme proposte dovrebbero ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, portando avanti il processo di semplificazione perseguito dagli attuali programmi. Il programma sarà ulteriormente semplificato, proponendo un elenco unico degli obiettivi delle azioni dirette e indirette. I possibili impatti sulla semplificazione e gli oneri amministrativi sono esaminati in modo più particolareggiato nella valutazione d’impatto.
3.6.Diritti fondamentali
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4.Incidenza sul bilancio
Il bilancio relativo alla presente proposta è espresso in prezzi correnti. La scheda finanziaria allegata alla proposta stabilisce le implicazioni in termini di bilancio nonché di risorse umane e amministrative.
5.Altri aspetti
5.1.Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il programma sarà attuato dai servizi della Commissione. Se lo ritiene opportuno la Commissione può tuttavia decidere di delegare l’esecuzione di determinate parti del programma a Stati membri, persone o imprese e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi, conformemente all’articolo 10 del trattato Euratom.
Le valutazioni saranno effettuate in linea con i paragrafi 22 e 23 dell’accordo istituzionale del 13 aprile 2016, in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione vigente e delle politiche in essere dovrebbero fungere da base per le valutazioni d’impatto delle opzioni di ulteriori azioni. Le valutazioni esamineranno gli effetti reali del programma sulla base dei pertinenti indicatori e obiettivi nonché di un’analisi dettagliata del grado di pertinenza, efficacia ed efficienza del programma e del suo valore aggiunto UE e della coerenza con altre politiche. Nelle valutazioni si terrà conto di quanto acquisito al fine di identificare carenze o problemi o un eventuale margine per migliorarne ulteriormente le azioni o i risultati e contribuire a massimizzarne lo sfruttamento e l’impatto.
Il sistema di monitoraggio e valutazione, condiviso con Orizzonte Europa, comprende percorsi chiave d’impatto che contribuiscono a comunicare in merito ai progressi verso la realizzazione degli obiettivi del programma. Tali percorsi appartengono a quattro categorie d’impatto complementari (scientifico, sociale, innovativo e politico), corrispondenti alla natura degli investimenti in ricerca e innovazione. Per ciascuna categoria d’impatto si useranno indicatori per comunicare in merito ai progressi a breve, medio e lungo termine. Le azioni dirette e indirette saranno oggetto di una valutazione intermedia comune.
5.2.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta modificherà la struttura del programma Euratom vigente come indicato oltre.
–Struttura degli obiettivi specifici (articolo 3 e allegato I): l’atto di base introduce un unico insieme di obiettivi specifici per le azioni dirette e indirette. Questo consentirà alla Commissione di stilare i programmi di lavoro proponendo la combinazione degli strumenti e degli attivi, come le proprie infrastrutture di ricerca e la base di conoscenze del JRC. Si tratta di un approccio inteso a realizzare uno degli obiettivi trasversali dell’MFF: la semplificazione e le sinergie.
–Revisione degli obiettivi specifici (articolo 3 e allegato I)
·Riduzione del numero di obiettivi specifici dai 13 del programma 2014-2018 a quattro, sia per le azioni dirette che indirette.
·Introduzione di un obiettivo specifico a sostegno della politica dell’UE in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.
·Definizione del sostegno alla ricerca sulla disattivazione: fra le misure ammissibili si includono la ricerca a sostegno dello sviluppo e della valutazione di tecnologie per la disattivazione e il risanamento ambientale degli impianti nucleari nonché la condivisione delle migliori prassi e delle conoscenze. L’accento sulla disattivazione riflette la crescente domanda di tali servizi, il principio del risanamento ambientale e i numerosi reattori nucleari che saranno chiusi definitivamente.
·Il riesame dell’ambito di applicazione della ricerca sulla radioprotezione, intesa a contribuire all’uso sicuro della scienza e delle tecnologie nucleari e alle applicazioni tecnologiche delle radiazioni ionizzanti, fra cui la fornitura e l’uso sicuri dei radioisotopi. Fra le opzioni si annoverano le applicazioni mediche, industriali, spaziali e di ricerca.
·L’obiettivo specifico della ricerca sulla fusione riflette una transizione verso la progettazione delle future centrali a fusione. Il nuovo obiettivo della ricerca sulla fusione abbina tre obiettivi specifici dell’attuale programma.
·L’obiettivo specifico per tutte le misure necessarie per mantenere e sviluppare ulteriormente la capacità e l’eccellenza nell’UE. Esso include le misure per l’istruzione e la formazione, il sostegno alla mobilità, l’accesso alle infrastrutture di ricerca, il trasferimento di tecnologia e la gestione e la diffusione delle conoscenze (l’attuale programma prevede obiettivi distinti per tali misure).
–Apertura delle azioni “Marie Skłodowska-Curie (MSCA)” ai ricercatori nucleari: le nuove disposizioni proposte per Orizzonte Europa e per il programma Euratom consentiranno a studenti e ricercatori nel settore nucleare di essere ammessi a queste azioni. Grazie a uno strumento ben rodato a sostegno dell’istruzione e della formazione in Europa, il nuovo programma è elaborato per conseguire uno degli obiettivi trasversali dell’MFF: realizzare sinergie fra gli strumenti di finanziamento.
–Disposizioni giuridiche per agevolare le sinergie fra il programma Euratom e Orizzonte Europa (allegato 1 dell’atto di base di Orizzonte Europa): entrambi gli atti di base conterranno sinergie, i cui particolari saranno decisi nei programmi di lavoro, in consultazione con gli Stati membri.
Per il nuovo programma Euratom, come per i precedenti, i criteri di assegnazione saranno l’eccellenza, l’impatto, la qualità e l’efficienza dell’attuazione.
Le norme di Orizzonte Europa in materia di partecipazione e diffusione si applicheranno anche al programma Euratom.
Nell’attuazione del programma la Commissione sarà assistita da un comitato (cfr. articolo 16) ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Esso si riunirebbe in due configurazioni (fissione e fusione), a seconda dell’argomento da trattare.
2018/0226 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
1)Uno degli obiettivi della Comunità europea dell’energia atomica (la “Comunità”) è quello di contribuire all’aumento del livello di vita negli Stati membri, anche attraverso la promozione e l’agevolazione della ricerca nucleare negli Stati membri e la sua integrazione mediante un programma comunitario di ricerca e formazione.
2)La ricerca nucleare può contribuire al benessere sociale, alla prosperità economica e alla sostenibilità ambientale migliorando la protezione e la sicurezza nucleari e la radioprotezione. La ricerca sulla radioprotezione ha condotto a miglioramenti nelle tecnologie mediche a beneficio di numerosi cittadini e può ora apportare miglioramenti in altri settori quali l’industria, l’agricoltura, l’ambiente e la sicurezza. Di pari importanza è il potenziale contributo della ricerca nucleare alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro ed efficiente.
3)Al fine di garantire la continuità della ricerca nucleare a livello comunitario è necessario istituire il programma di ricerca e formazione della Comunità per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 (il “programma”). Il programma dovrebbe continuare a svolgere le principali attività di ricerca dei programmi precedenti, introducendo nel contempo nuovi obiettivi specifici con le medesime modalità di attuazione.
4)La relazione della Commissione dal titolo “Valutazione intermedia del programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018” (COM(2017) 697 final) presenta un insieme di principi guida per il programma. Questi includono: proseguire il sostegno alla ricerca nucleare incentrato sulla protezione, sulla sicurezza e sulle salvaguardie nucleari, la gestione dei rifiuti, la radioprotezione e lo sviluppo della fusione; migliorare ulteriormente, insieme ai beneficiari, l’organizzazione e la gestione dei programmi comuni europei nel settore nucleare; proseguire e potenziare le azioni Euratom di istruzione e formazione per sviluppare le pertinenti competenze alla base di tutti gli aspetti della sicurezza nucleare e della radioprotezione; sfruttare ulteriormente le sinergie fra il programma Euratom e le altre aree tematiche del programma quadro dell’Unione e sfruttare ulteriormente le sinergie fra le azioni dirette e indirette del programma Euratom.
5)Il programma è ideato ed elaborato in funzione della necessità di realizzare una massa critica di attività finanziate. Il risultato è raggiunto istituendo un numero limitato di obiettivi specifici incentrati sull’uso sicuro della fissione nucleare per scopi di produzione energetica e diversi dalla produzione di energia, mantenendo e sviluppando le competenze necessarie, promuovendo l’energia da fusione e sostenendo la politica dell’Unione in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.
6)La ricerca sull’energia da fusione è attuata conformemente alla tabella di marcia europea per la fusione, che delinea la ricerca e gli sviluppi necessari per gettare le basi di una centrale a fusione per la generazione di energia elettrica. A breve e medio termine la fase principale è costituita dalla costruzione e dallo sfruttamento di ITER; un robusto programma di ricerca sulla fusione integra le attività europee relative a ITER al fine di sostenerne le future operazioni e la preparazione di DEMO.
7)Con il sostegno alla ricerca nucleare il programma dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi di Orizzonte Europa - programma quadro di ricerca e innovazione (“Orizzonte Europa”) istituito dal regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio e dovrebbe agevolare l’attuazione della strategia Europa 2030 e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.
8)
Il programma dovrebbe ricercare le sinergie con Orizzonte Europa e altri programmi dell’Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all’audit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l’effetto leva del finanziamento dell’UE, sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dell’Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso seguono le norme di Orizzonte Europa.
9)Le azioni del programma dovrebbero tuttavia essere usate per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, senza duplicare né sostituire gli investimenti privati, con un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
10)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Euratom di ricerca e formazione che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
11)Si dovrebbe applicare al programma il regolamento (UE, Euratom) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio (il “regolamento finanziario”), salvo diversamente disposto dal presente regolamento. Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
12)Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione nell’ambito del presente regolamento sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di conflitto di interessi. Per le sovvenzioni, si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.
13)Al presente regolamento si applicano le regole adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 106 bis del trattato Euratom. Tali norme sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate in base all’articolo 322 del TFUE e dell’articolo 106 bis del trattato Euratom riguardano anche la tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è presupposto essenziale di una sana gestione finanziaria e dell’efficacia dei finanziamenti comunitari.
14)Gli obiettivi politici del presente programma possono inoltre essere affrontati attraverso gli strumenti finanziari nell’ambito del comparto ricerca e innovazione del fondo InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere usato per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o sostituire gli investimenti privati, né distorcere la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.
15)Al fine di garantire la miglior attuazione possibile e realizzare un quadro di riferimento coerente, completo e trasparente per i beneficiari, la partecipazione al programma e la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero essere disciplinati dalle pertinenti norme di Orizzonte Europa, con taluni adeguamenti o eccezioni. Dovrebbero applicarsi al programma le definizioni e i principali tipi di azioni stabilite in Orizzonte Europa.
16)Il fondo di garanzia dei partecipanti istituito nell’ambito di Orizzonte 2020 e gestito dalla Commissione si è dimostrato un importante meccanismo di salvaguardia atto a mitigare i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati dai partecipanti inadempienti. Pertanto esso dovrebbe essere mantenuto e il meccanismo di mutua assicurazione (il “meccanismo”) istituito a norma di Orizzonte Europa dovrebbe riguardare anche le azioni nell’ambito del presente regolamento.
17)Il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbe continuare a elaborare per l’Unione politiche corroborate da prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornire assistenza tecnica durante l’intero ciclo politico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e delle esigenze delle politiche dell’Unione e garantendo la protezione degli interessi finanziari dell’Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive.
18)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/193 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano protetti attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.
19)Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione delle azioni nell’ambito della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
20)A norma dei paragrafi 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte attraverso specifiche prescrizioni di monitoraggio, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti della legislazione sul terreno.
21)Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca (JRC), istituito dalla decisione della Commissione 96/282/Euratom, è stato consultato sui contenuti scientifici e tecnologici delle azioni dirette del JRC.
22)La Commissione ha consultato il comitato scientifico e tecnico dell’Euratom.
23)A fini di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (Euratom) n. [...],
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 (il “programma”) nonché le norme in materia di partecipazione nelle azioni indirette nell’ambito del presente programma e di diffusione dei relativi risultati.
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2025, le forme del finanziamento della Comunità europea dell’energia atomica (la “Comunità”) nonché le norme che disciplinano tale finanziamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. xxx del Parlamento europeo e del Consiglio (“Orizzonte Europa”). I riferimenti nelle definizioni all’Unione e al programma si intendono fatti ove opportuno alla Comunità e al presente programma. In deroga, per “programma di lavoro” s’intende il documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma a norma dell’articolo 16 del presente regolamento.
Articolo 3
Obiettivi del programma
1.Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
(a)proseguire le azioni di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della protezione e della sicurezza nucleari e della radioprotezione;
(b)per contribuire potenzialmente alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro ed efficiente.
2.Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
(a)migliorare l’utilizzo sicuro dell’energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, fra cui la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione;
(b) mantenere e sviluppare ulteriormente le capacità e le competenze nella Comunità;
(c)promuovere lo sviluppo dell’energia da fusione e contribuire alla realizzazione della tabella di marcia per la fusione;
(d) sostenere la politica della Comunità in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.
3.Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuati conformemente all’allegato I.
Articolo 4
Bilancio
1.La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è fissata a 1 675 000 000 EUR a prezzi correnti.
2.La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
(a)724 563 000 EUR per il programma di ricerca e sviluppo sulla fusione;
(b)330 930 000 EUR per la fissione nucleare, la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
(c)619 507 000 EUR per le azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca.
La Commissione non può scostarsi, nel quadro della procedura di bilancio annuale, dall’importo di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.
3.L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie alla gestione e alla realizzazione del programma, comprese le spese amministrative nonché di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.
4.Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 3 possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2025.
5.Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
6.Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell’ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1º gennaio 2021.
7.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) XX […regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Articolo 5
Paesi terzi associati al programma
1.Il programma è aperto all’associazione dei seguenti paesi terzi:
(a)i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi della Comunità stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra la Comunità e tali paesi;
(b)i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi della Comunità stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra la Comunità e tali paesi;
(c)i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:
–possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
–impegno a favore di un’economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;
–promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere socioeconomico dei cittadini.
L’associazione al programma di ciascuno dei paesi terzi di cui alla lettera c) è conforme alle condizioni stabilite nell’accordo specifico che disciplina la partecipazione del paese terzo ai programmi della Comunità o dell’Unione, a condizione che l’accordo:
–garantisca un giusto equilibrio fra i contributi e i benefici del paese terzo che partecipa al programma;
–stabilisca le condizioni per la partecipazione al programma, compreso il calcolo dei contributi finanziari al programma e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
–non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
–garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
2.L’ambito di applicazione dell’associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l’obiettivo di promuovere la crescita economica nell’Unione attraverso l’innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, si possono escludere da un accordo di associazione parti del programma per un dato paese.
3.Ove opportuno, l’accordo di associazione disciplina la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati a norma delle condizioni ivi indicate.
4.Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all’importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.
Articolo 6
Attuazione e forme di finanziamento
1.Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2.Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.
3.I principali tipi di azioni da usare nell’ambito del programma sono stabiliti e definiti nell’allegato II di Orizzonte Europa.
4.Il programma sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC.
Articolo 7
Partenariati europei
1.Parti del programma possono essere attuate attraverso partenariati europei.
2.La partecipazione della Comunità ai partenariati europei può assumere una delle forme seguenti:
(a)partecipazione ai partenariati istituiti in base a memorandum d’intesa o accordi contrattuali fra la Commissione e partner pubblici o privati, ove si precisano gli obiettivi del partenariato, i corrispondenti impegni relativi ai contributi finanziari e/o in natura dei partner, gli indicatori chiave di prestazione e d’impatto nonché i risultati da produrre. Fra questi si annoverano l’identificazione delle attività complementari di ricerca e innovazione attuate dai partner e dal programma (partenariati europei coprogrammati);
(b)La partecipazione e il contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione, basato sull’impegno dei partner relativo ai contributi finanziari e in natura nonché l’integrazione delle loro rispettive attività attraverso un’azione di cofinanziamento prevista dal programma (partenariati europei cofinanziati).
3.I partenariati europei:
(a)sono istituiti nel caso in cui essi realizzano più efficacemente gli obiettivi del programma rispetto alla Comunità da sola;
(b)aderiscono ai principi del valore aggiunto UE, della trasparenza, dell’apertura, dell’impatto, dell’effetto leva, dell’impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti impegnate, della flessibilità, della coerenza e della complementarità con le iniziative unionali, locali, regionali, nazionali e internazionali;
(c)sono limitati nel tempo e contemplano le condizioni per un graduale abbandono dei finanziamenti.
4.Le disposizioni e i criteri di selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e abbandono sono stabiliti nell’allegato III di Orizzonte Europa.
Articolo 8
Libero accesso e scienza aperta
Si applicano al programma le disposizioni in materia di accesso libero e di scienza aperta stabilite da Orizzonte Europa.
Articolo 9
Azioni ammissibili e norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati della ricerca
1.Sono ammissibili al finanziamento solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3.
2.Subordinatamente ai paragrafi terzo e quarto del presente articolo, alle azioni finanziate nell’ambito del programma si applica il titolo II sulle norme in materia di partecipazione di Orizzonte Europa. I riferimenti al diritto dell’Unione e al programma si intendono fatti ove opportuno alla Comunità e al presente programma. I riferimenti alle “norme di sicurezza” includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell’articolo 24 del trattato Euratom.
3.In deroga all’articolo 36, paragrafo 4, di Orizzonte Europa, il diritto di obiezione può essere esteso alla concessione di licenze non esclusive.
4.In deroga all’articolo 37, paragrafo 5, di Orizzonte Europa, un beneficiario che abbia ricevuto un finanziamento comunitario concede l’accesso ai risultati alle istituzioni comunitarie, agli organismi di finanziamenti o all’impresa comune “Fusion for Energy” al fine di elaborare, attuare e monitorare le politiche e i programmi comunitari o gli obblighi nell’ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Tali diritti di accesso, che comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze, sono limitati all’utilizzazione non commerciale e non competitiva e sono concessi a titolo gratuito.
5.Il meccanismo di mutua assicurazione istituito a norma di Orizzonte Europa copre il rischio associato al mancato recupero delle somme dovute dai beneficiari alla Commissione o agli organismi di finanziamento nell’ambito del presente regolamento.
Articolo 10
Finanziamento cumulativo, complementare e combinato
1.
Il programma è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell’Unione. Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e affrontare le sfide comuni al programma e a Orizzonte Europa, le attività trasversali agli obiettivi stabiliti nel programma o quelle che attuano Orizzonte Europa, o entrambi, possono beneficiare del contributo finanziario comunitario. In particolare il programma può fornire un contributo finanziario alle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) al fine di finanziare le attività pertinenti alla ricerca nucleare.
2.
Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche dal programma, purché tali contributi non riguardino le stesse spese. Le norme di ciascun programma dell’Unione contribuente si applicano al corrispondente contributo all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale a norma dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.
3.
Le azioni che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:
a)
sono state valutate in un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;
b)
rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto invito;
c)
non possono essere finanziate nell’ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;
possono ottenere fondi dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell’articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell’articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.
CAPO II
PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, CONTROLLO
Articolo 11
Programmi di lavoro
1.Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario per mezzo di atti di esecuzione conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 16, paragrafo 4. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2.Oltre ai requisiti di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, i programmi di lavoro includono quanto segue:
(a)un’indicazione dell’importo assegnato a ciascun’azione e un calendario indicativo di attuazione;
(b)per le sovvenzioni le priorità, i criteri di selezione e di concessione e il relativo peso dei diversi criteri di concessione, nonché la percentuale massima di finanziamento dei costi complessivi ammissibili;
(c)eventuali obblighi supplementari facenti capo ai beneficiari, a norma degli articoli 35 e 37 di Orizzonte Europa.
3.Per il programma di lavoro pluriennale relativo alle azioni dirette intraprese dal JRC, la Commissione chiede il parere del consiglio di amministrazione del JRC, conformemente alla decisione 96/282/Euratom.
Articolo 12
Sorveglianza e relazioni
1.Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato II, con le modalità d’impatto.
2.Per garantire una valutazione efficace dei progressi del programma verso la realizzazione dei suoi obiettivi, la Commissione adotta atti di esecuzione per precisare le disposizioni afferenti a un quadro di riferimento per il monitoraggio e la valutazione, anche attraverso modifiche dell’allegato II, onde riesaminare e integrare gli indicatori delle modalità d’impatto, se del caso, e stabilire scenari di riferimento e obiettivi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 3.
3.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
Articolo 13
Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento
1.I destinatari dei finanziamenti del programma riconoscono l’origine dei fondi comunitari e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, le relative azioni e i risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.
3.
La Commissione adotta altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l’impatto del programma. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.
Articolo 14
Valutazione
1.Le valutazioni sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale relativo al programma, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell’innovazione.
2.La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall’inizio della sua attuazione. Essa comprende una valutazione dell’impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom e costituisce la base per adeguare l’attuazione del programma, se del caso.
3.Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. Essa comprende una valutazione dell’impatto a lungo termine dei precedenti programmi.
4.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Articolo 15
Audit
1.Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari.
2.Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell’Unione sono sottoposte ad audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.
3.La Commissione o l’organismo di finanziamento può fare affidamento su revisioni di sistemi congiunte a livello del beneficiario. Tali revisioni congiunte sono facoltative per taluni tipi di beneficiari e consistono in un audit di sistema e di processo, integrato da un audit delle operazioni, effettuato da un revisore indipendente competente, qualificato a svolgere audit legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall’organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.
4.A norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l’organismo di finanziamento può fare affidamento sugli audit relativi all’utilizzo dei contributi comunitari effettuati da altre persone fisiche o giuridiche, anche diverse da quelle che hanno ricevuto il mandato dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione.
5.Le revisioni contabili possono essere effettuate fino a due anni dopo il pagamento del saldo.
Articolo 16
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Il comitato si riunisce in due distinte formazioni che si occupano rispettivamente degli aspetti del programma Euratom relativi alla fissione e alla fusione.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5.Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
6.La Commissione informa periodicamente il comitato sui progressi generali dell’attuazione del programma e fornisce informazioni tempestive su tutte le azioni proposte o finanziate nell’ambito del programma.
Articolo 17
Protezione degli interessi finanziari dell’Unione
1.La Commissione, o i suoi rappresentanti, e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile o, nel caso di organizzazioni internazionali, il potere di verifica a norma degli accordi con queste conclusi, sulla base di controlli documentali o in loco, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori, che hanno ricevuto fondi dell’Unione nell’ambito del presente regolamento.
2.In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione al finanziamento dell’Unione o alle garanzie di bilancio nell’ambito del presente regolamento.
3.Le autorità competenti di paesi terzi e organizzazioni internazionali possono essere chiamate a collaborare con la Procura europea (EPPO), conformemente agli accordi di assistenza giudiziaria nello svolgimento di indagini in materia di reati che rientrano nella competenza a norma del regolamento (UE) 2017/1939.
4.Senza pregiudicare quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e altri impegni giuridici nonché gli accordi che istituiscono una garanzia di bilancio derivante dall’attuazione del presente regolamento, contengono disposizioni che conferiscono esplicitamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all’OLAF il potere di effettuare tali verifiche, controlli in loco e ispezioni, conformemente alle rispettive competenze. Ciò include disposizioni intese a garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione o di un’operazione di finanziamento sostenuta, in toto o in parte, da parte di una garanzia di bilancio conceda diritti equivalenti.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18
Abrogazione
Il regolamento [n. ... che istituisce il programma Euratom 2019-2020] è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Articolo 19
Disposizioni transitorie
1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento [il programma Euratom 2019-2020], che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2.Ove necessario, le eventuali mansioni residue del comitato istituito dal regolamento [il programma Euratom 2019-2020] sono assunte dal comitato di cui all’articolo 16.
3.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, [il programma Euratom 2019-2020].
4.I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento [il programma Euratom 2019-2020] possono essere investiti nel programma InvestEU istituito dal regolamento XX.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.Durata e incidenza finanziaria
1.6.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2021-2025) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa” e che abroga il regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
01.03 Programma Euratom di ricerca e formazione
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
X una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria
◻ la proroga di un’azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa
Il ricorso ad applicazioni per scopi di produzione energetica e diversi dalla produzione di energia dell’energia nucleare a beneficio di tutti i cittadini europei esige uno sforzo continuo per ridurre i rischi per la sicurezza e per sostenere lo sviluppo di tecnologie nucleari sicure nonché una radioprotezione ottimale. Un numero crescente di applicazioni delle radiazioni ionizzanti richiede la protezione delle persone e dell’ambiente da un’esposizione superflua alle radiazioni. Le tecnologie radiologiche ionizzanti sono usate ogni giorno in Europa in diversi settori, quali la salute, l’industria e la ricerca, apportando importanti benefici ai cittadini e all’economia d’Europa. La ricerca pubblica e privata negli Stati membri può contribuire significativamente a tale sforzo e la missione di Euratom è integrarne il contributo attraverso lo svolgimento di un programma comunitario di ricerca e formazione.
La ricerca finanziata da Euratom dovrebbe aiutare gli Stati membri e l’industria a ottemperare a quanto prescritto nel trattato Euratom e in diverse direttive:
–la direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, la quale introduce un obiettivo di sicurezza ad alto livello, per tutta l’UE, per prevenire gli incidenti ed evitare rilasci radioattivi al di fuori di un impianto nucleare. La direttiva sottolinea l’esigenza che gli Stati membri utilizzino i risultati della ricerca nell’attuazione e istituisce un sistema di riesame inter pares;
–la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
–la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
–disposizioni relative ai controlli di sicurezza Euratom di cui al capo 7 del trattato Euratom e ai regolamenti connessi alla loro applicazione.
Il programma proposto sarà attuato dal 2021 per cinque anni, in linea con l’articolo 7 del trattato Euratom, con la possibilità di una proroga di due anni, fino al 2027, in linea con la durata di Orizzonte Europa e del quadro finanziario pluriennale.
Il programma proposto proseguirà le principali attività di ricerca del programma Euratom in corso (radioprotezione, sicurezza nucleare, protezione, gestione dei rifiuti ed energia da fusione), conferendo nel contempo una maggiore attenzione alle applicazioni diverse dalla generazione di energia delle radiazioni ionizzanti e alla disattivazione.
1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Il principale valore aggiunto europeo del programma è la mobilitazione di risorse maggiori di quelle che i singoli Stati membri potrebbero mettere a disposizione in termini di eccellenza, competenze e multidisciplinarità nella ricerca sulla fissione e la fusione. Le tecnologie radiologiche nucleari e ionizzanti continuano a svolgere un ruolo importante nella vita dei cittadini europei, che si tratti dell’energia e della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, dell’utilizzo delle radiazioni nelle applicazioni mediche e industriali o della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Un utilizzo sicuro di queste tecnologie è di fondamentale importanza e i programmi di ricerca contribuiscono a preservare i più elevati standard di sicurezza, protezione e salvaguardia in questo settore. Il programma si concentra anche sullo sviluppo dell’energia da fusione, una fonte di energia potenzialmente inesauribile e rispettosa del clima.
Un approccio a livello dell’UE alla sicurezza nucleare, alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione è importante al fine di garantire i più elevati standard di protezione dei cittadini e dell’ambiente in tutta Europa e oltre. Il programma consente inoltre un più ampio coordinamento fra istruzione e formazione in tutta Europa, l’uso delle infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale. Ciò è particolarmente vantaggioso per gli Stati membri più piccoli che possono trarre benefici dalle economie di scala generate dalla messa in comune delle risorse a livello europeo. Attraverso il JRC il programma fornisce un’importante consulenza scientifica indipendente a sostegno dell’attuazione delle politiche europee nel settore della sicurezza nucleare, della gestione dei rifiuti radioattivi, della radioprotezione, della protezione nucleare, delle salvaguardie e della non proliferazione. Con le sue infrastrutture e i suoi laboratori di prim’ordine, il JRC svolge un ruolo essenziale nella ricerca e nella formazione nucleari in Europa. Il coinvolgimento dell’industria europea nelle attività di ricerca sulla fusione promuove l’innovazione, per esempio attraverso lo sviluppo di prodotti derivati ad alta tecnologia in altri settori, come la medicina e il trasporto aereo.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Conformemente all’articolo 22 del regolamento (Euratom) n. 1314/2013, nel 2017 la Commissione ha effettuato una valutazione intermedia del programma Euratom 2014-2018. Nella sua relazione (COM(2017)697) presenta una panoramica strategica del processo di valutazione e delle risposte alle raccomandazioni dei gruppi di esperti indipendenti. I documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2017)426 e 427) che la accompagnano forniscono ulteriori dettagli in merito alla valutazione, per quanto riguarda la pertinenza, l’efficienza, l’efficacia e il valore aggiunto UE. Le principali indicazioni della valutazione sono le seguenti:
–proseguire il sostegno alla ricerca nucleare incentrato sulla protezione, sulla e sulle salvaguardie nucleari, la gestione dei rifiuti, la radioprotezione e lo sviluppo della fusione;
–migliorare ulteriormente, con i beneficiari, l’organizzazione e la gestione dei programmi comuni europei nel settore nucleare;
–proseguire e potenziare le azioni Euratom di istruzione e formazione per sviluppare le pertinenti competenze alla base di tutti gli aspetti della sicurezza nucleare e della radioprotezione;
–sfruttare ulteriormente le sinergie fra il programma Euratom e le altre aree tematiche del programma quadro dell’UE, per affrontare gli aspetti trasversali, quali le applicazioni mediche, le radiazioni, i cambiamenti climatici, la sicurezza e la capacità di gestione delle emergenze. nonché il contributo della scienza nucleare;
–sfruttare ulteriormente le sinergie fra le azioni dirette e indirette del programma Euratom.
1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
Il programma Euratom integra e contempla sinergie con il programma di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, in settori come la salute (applicazioni mediche delle radiazioni ionizzanti), la protezione, l’energia nonché l’istruzione e la formazione. Il programma di ricerca Euratom sulla fusione sarà svolto in piena complementarità e coordinamento con le attività di ITER. Il programma porterà avanti l’allineamento dei programmi nazionali sulla fusione, la protezione dalle radiazioni e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi tramite l’attuazione di programmi comuni europei. Inoltre, si prevedono sinergie con i programmi in materia di disattivazione degli impianti nucleari in ambiti quali lo sviluppo e il collaudo delle tecnologie, la formazione e lo scambio di buone prassi.
Il programma è coerente con tutte le pertinenti politiche dell’Unione nei settori relativi alla ricerca e all’innovazione in senso lato nonché agli aspetti nucleari e ai relativi aspetti concernenti la sicurezza; e sostiene l’attuazione:
–della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari, modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio;
–della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
–della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
–del capo 7 del trattato Euratom relativamente al sistema di controlli di sicurezza nucleari dell’UE.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
X durata limitata
–X
In vigore dall’1.1.2021 al 31.12.2025.
–X
Incidenza finanziaria dal 2021 al 2025 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2031 per gli stanziamenti di pagamento.
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste
X Gestione diretta a opera della Commissione
–X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;
–◻ a opera delle agenzie esecutive.
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.
Osservazioni
Il programma sarà attuato direttamente dai dipartimenti della Commissione. Se opportuno, la Commissione può tuttavia affidare per contratto l’esecuzione di determinate parti del programma a Stati membri, persone o imprese e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi, conformemente all’articolo 10 del trattato Euratom.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Sono stati stabiliti indicatori a breve, medio e lungo termine, sulla base di un certo numero di modalità d’impatto. Le norme in materia di comunicazione per i partecipanti sono state elaborate tenendo in considerazione tali indicatori e anche con l’intenzione di limitare gli oneri amministrativi per i partecipanti. Ove possibile i dati saranno raccolti da fonti aperte.
Tutti i dati relativi ai processi gestionali (domande, tassi di successo, tempo per ottenere la concessione, tipo di beneficiari, ecc.) saranno raccolti, conservati e messi a disposizione in tempo reale attraverso un apposito sistema di stoccaggio dei dati. Attualmente il sistema di riferimento (CORDA) funziona bene ed è a disposizione degli Stati membri e degli altri organismi interessati.
La relazione prodotta conterrà informazioni relative ai processi gestionali (dall’anno 1) e progressivamente le informazioni relative agli esiti e ai risultati. Sono previste una valutazione intermedia e una valutazione finale.
Inoltre le azioni dirette del JRC sono valutate internamente per mezzo di una valutazione interna a cadenza annuale ed esternamente attraverso un riesame inter pares condotto da alcuni esperti di massimo livello selezionati in consultazione con il consiglio d’amministrazione del JRC.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Il programma Euratom sarà attuato in regime di gestione diretta. Se lo ritiene opportuno ed efficace, la Commissione può tuttavia di attuare le attività di Euratom in regime di gestione concorrente e/o indiretta.
La strategia di controllo sarà basata su:
–procedure di selezione dei progetti migliori e di traduzione in strumenti giuridici;
–gestione del progetto e del contratto per l’intera durata di ogni progetto;
–controlli ex ante del 100% delle domande;
–certificati sui rendiconti finanziari oltre una certa soglia;
–audit ex post su un campione di domande pagate;
–valutazione scientifica dei risultati del progetto.
Le prime indicazioni che emergono dagli audit di Orizzonte 2020 (compreso il programma Euratom) mostrano che i tassi di errore sono stati mantenuti ampiamento entro la soglia prevista (cfr. sezione 2.2.2), il che dimostra che anche se possono essere sviluppate ulteriormente, le misure di semplificazione già introdotte si sono rivelate efficaci.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli
Ad oggi il modello di finanziamento di base è quello del rimborso delle spese ammissibili. Come la Corte dei conti ha coerentemente indicato, da ultimo nella sua relazione annuale 2016, “il rischio principale per la regolarità delle operazioni consiste nella dichiarazione, da parte dei beneficiari, di spese non ammissibili che non vengano né rilevate né corrette prima del rimborso [da parte della Commissione]. Questo rischio è particolarmente elevato nel caso del settimo programma quadro per la ricerca [e per analogia il programma Euratom], le cui complesse norme di ammissibilità vengono spesso mal interpretate dai beneficiari (specie dai soggetti che hanno meno familiarità con le stesse, quali le PMI, dai neo-partecipanti e dai soggetti esterni all’UE)”.
La Corte ha riconosciuto il valore delle semplificazioni introdotte con Orizzonte 2020 [e quindi anche per il programma Euratom 2014-2018]. Nella relazione annuale 2016 ha tuttavia raccomandato di fare ampio ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (SCO). Tali SCO sono già impiegate in parti del programma o per tipi specifici di spesa.
Per le sovvenzioni, il tasso di errore rappresentativo stimato per il settimo programma quadro [compreso Euratom] era pari al 5%, con un tasso di errore residuo di circa il 3%, dopo aver tenuto conto di tutti i recuperi e rettifiche attuati o da attuare. I tassi di errore risultano tuttavia inferiori nelle parti del programma in cui era possibile avvalersi più ampiamente delle SCO e/o dove era coinvolto un numero esiguo e stabile di beneficiari.
I primi risultati di Orizzonte 2020 (compreso il programma Euratom) presentano un tasso di errore rappresentativo di circa il 3%, con un tasso di errore residuo inferiore al 2,5%. Da osservare tuttavia che si tratta una stima preliminare da usare con cautela: potrebbe aumentare anche fino al 3-4%,(il livello o l’errore stimato dalla Commissione per le proposte Orizzonte 2020 ed Euratom 2014-2018 era pari al 3,5%, anche se non teneva conto di diverse complessità supplementari aggiunte durante il processo legislativo). Il tasso di errore residuo dovrebbe essere lievemente inferiore al 3%, ma è troppo presto per dire se si raggiungerà un tasso del 2%.
Alcuni errori insorgono perché i beneficiari non hanno compreso le norme. Tali errori possono essere risolti grazie alla semplificazione, anche se permarrà sempre una certa complessità. Altri errori insorgono perché i beneficiari non hanno rispettato le norme. Sebbene si tratti di una minoranza di casi, la semplificazione delle norme non sarà risolutiva.
Per Orizzonte 2020 (compreso il programma Euratom) è stata effettuata un’analisi dei tassi di errore e gli audit effettuati finora hanno mostrato che:
- circa il 63% degli errori è connesso a errori nell’addebitamento dei costi del personale. I problemi ricorrenti identificati riguardano un calcolo scorretto delle ore produttive, tassi scorretti o numero di ore addebitate scorretto.
- circa il 22% degli errori è connesso ad altri costi diretti (diversi da quelli del personale). L’errore identificato più frequente è l’assenza di misurazione diretta dei costi.
- circa il 6% degli errori è connesso a costi di subappalto, il 4% alle spese di viaggio e il 5% ad altre categorie. Da osservare che i costi indiretti, pari al 28% nel settimo programma quadro (compreso Euratom), sono stati quasi azzerati grazie all’introduzione del tasso forfettario per i costi indiretti.
Gli errori identificati durante gli audit di Orizzonte 2020 e del programma Euratom mostrano che alcuni potrebbero essere evitati mediante le semplificazioni ed evitando un eccessivo formalismo normativo. Sono già state apportate alcune modifiche a Orizzonte 2020 e a Euratom (per es. nuove norme per fatturazione interna e la remunerazione supplementare) e altre saranno apportate appena possibile a Orizzonte Europa e al programma Euratom 2021-2025. Tali modifiche avranno tuttavia effetti limitati sul tasso di errore, permettendo di norma di evitare solo i piccoli errori.
Un uso più ampio delle SCO, quali i tassi fissi e i costi unitari nonché la prosecuzione della semplificazione delle norme contribuirà ad abbassare il futuro tasso di errore, stimato al 3-4% su una base rappresentativa. Tuttavia resta il problema alla base degli errori insiti in un metodo di finanziamento basato sul rimborso delle spese ammissibili. In un siffatto sistema il tasso di errore rappresentativo potrebbe essere ridotto al 2,5-3,5% con un tasso di errore residuo, dopo le rettifiche, stimato a circa il 2% (ma non necessariamente al di sotto).
Orizzonte 2020 ha visto l’introduzione del finanziamento forfettario per il regime di PMI fase 1, che consente di erogare un pagamento di 50 000 EUR alla consegna di un risultato scientifico soddisfacente. Per tale pagamento non è richiesta alcuna giustificazione supplementare, come fatture, registrazione degli orari, ricevute di pagamento, ecc. Non si registrano errori finanziari.
Il finanziamento forfettario era stato proposto per Orizzonte 2020 ma è stato ritenuto inidoneo o prematuro. Nel programma di lavoro di Orizzonte 2020 per il 2018 la Commissione sta tuttavia sperimentando regimi basati sul finanziamento forfettario. Nel contempo ha intrapreso diverse azioni di comunicazione per dissipare le preoccupazioni delle parti interessate per quanto riguarda questa forma di finanziamento.
Il regime pilota deve esser valutato, in particolare per accertare che realizzi tutti gli obiettivi del programma e non si limiti esclusivamente ad abbassare il tasso di errore. È chiaro che un maggior ricorso al finanziamento forfettario ridurrebbe il tasso di errore. I rischi sarebbero tuttavia traslati verso altre fasi del sistema di controllo interno, per cui la valutazione rivestirà maggiore importanza, così come la valutazione del risultato.
La proposta di programma Euratom consente alla Commissione di applicare il modello del finanziamento forfettario, ed essa intende avvalersene più ampiamente. È tuttavia troppo presto per prevedere l’ampiezza dell’applicazione, che dipenderà dai risultati dei regimi pilota in corso.
Il numero di operazioni interessate significa che un elevato livello di controlli ex ante sistematici sarebbe estremamente costoso. L’attuale strategia di controllo fa pertanto affidamento sui controlli ex ante basati sul rischio e sui controlli ex post al fine di valutare il livello di errore e di individuare e recuperare gli importi inammissibili. Poiché i tassi di errore si sono attestati entro l’intervallo stabilito, la strategia di controllo è ritenuta efficace. Si include lo sviluppo di alcuni aspetti, per esempio l’inclusione degli audit di sistemi e processi, ma non si propone un cambiamento radicale.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
La stima dei costi del sistema di controllo (valutazione, selezione, gestione del progetto, controlli ex ante ed ex post) si situa nell’intervallo del 3-4% dei servizi della Commissione responsabili dell’attuazione dei precedenti programmi quadro per il 2017 (compresi i costi di gestione del settimo programma quadro e di Orizzonte 2020). Tale costo è ritenuto ragionevole alla luce degli sforzi necessari per garantire che gli obiettivi siano realizzati e il numero di operazioni.
Il rischio di errore previsto nei pagamenti delle sovvenzioni con un modello di finanziamento basato sul rimborso delle spese ammissibili è pari al 2,5-3,5%. Il rischio di errore alla chiusura (dopo l’effetto di controlli e rettifiche) è di circa il 2% (ma non necessariamente inferiore).Il rischio di errore previsto per le sovvenzioni con un modello di finanziamento forfettario è prossimo allo 0% (al pagamento e alla chiusura).La stima complessiva dei tassi di errore dipenderà dall’equilibrio fra i due metodi di finanziamento (rimborso delle spese ammissibili e importi forfettari). La Commissione intende applicare il modello di finanziamento forfettario ove opportuno. Tuttavia il motivo principale per adottare il finanziamento forfettario non è la riduzione del tasso di errore, bensì la realizzazione di tutti gli obiettivi del programma. Questo scenario si basa sull’ipotesi che le misure di semplificazione non saranno oggetto di modifiche sostanziali durante il processo decisionale.
Nota: la presente sezione riguarda soltanto il processo di gestione delle sovvenzioni; per le spese amministrative e operative nell’ambito delle procedure di appalti pubblici il rischio di errore al pagamento e alla chiusura dovrebbe essere inferiore al 2%.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
I servizi della Commissione responsabili dell’attuazione del programma Euratom sono determinati a lottare contro la frode in tutte le fasi del processo di gestione delle sovvenzioni. Hanno messo a punto e stanno attuando strategie antifrode, compreso un uso rafforzato dell’intelligence, soprattutto attraverso strumenti IT avanzati e la formazione e informazione del personale. Questi sforzi devono proseguire. Nel complesso, le misure proposte dovrebbero avere un’incidenza positiva sulla prevenzione delle frodi, in particolare una maggiore importanza attribuita agli audit basati sul rischio e un rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici.
L’attuale strategia antifrode dei servizi della Commissione responsabili dell’attuazione dei precedenti programmi Euratom, che comprendono le sovvenzioni nonché le strategie antifrode connesse ad altre spese, saranno aggiornate dopo la revisione della strategia antifrode della Commissione nel 2018, che interesserà anche i rischi connessi agli importi forfettari aventi rischi diversi di cui è necessario tenere conto.
Va sottolineato che le frodi individuate sono state molto scarse rispetto al totale delle spese, tuttavia le direzioni generali responsabili dell’esecuzione del bilancio per la ricerca sono determinate a combatterle.
La legislazione garantirà che gli audit e i controlli in loco siano svolti dai servizi della Commissione, compreso l’OLAF, usando le disposizioni standard da questi raccomandate.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
1. Mercato unico, innovazione e
Digitale
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2,
lettera b)], del regolamento finanziario
|
H1
|
01.010301 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - programma Euratom
01.010302 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - programma Euratom
01.010303 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - programma Euratom
01.030100 Ricerca e sviluppo sulla fusione
01.030201 Fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione
01.030202 Azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca.
|
Non diss.
Diss.
|
NO
|
Sì
|
Sì
|
NO
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
1
|
Mercato unico, innovazione e agenda digitale
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Post 2025
|
TOTALE
|
Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)
|
Impegni
|
1)
|
202,364
|
205,998
|
210,531
|
214,085
|
219,475
|
|
1 052,453
|
|
Pagamenti
|
2)
|
4,171
|
174,120
|
180,924
|
196,838
|
202,306
|
294,094
|
1 052,453
|
01 03 01 Ricerca e sviluppo sulla fusione
|
Impegni
|
1a)
|
130,964
|
133,300
|
136,249
|
138,523
|
142,054
|
|
681,089
|
|
Pagamenti
|
2 a)
|
|
125,000
|
128,000
|
132,000
|
135,000
|
161,089
|
681,089
|
01 03 02 01 Fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione
|
Impegni
|
1b)
|
59,815
|
60,882
|
62,229
|
63,268
|
64,881
|
|
311,074
|
|
Pagamenti
|
2b)
|
|
40,000
|
42,000
|
53,000
|
55,000
|
121,074
|
311,074
|
01 03 02 02 Azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca (JRC)
|
Impegni
|
1c)
|
11,585
|
11,817
|
12,053
|
12,294
|
12,541
|
|
60,290
|
|
Pagamenti
|
2c)
|
4,171
|
9,120
|
10,924
|
11,838
|
12,306
|
11,931
|
60,290
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma
|
Impegni = Pagamenti
|
3)
|
119,636
|
122,002
|
124,469
|
126,915
|
129,525
|
|
622 547
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma
|
Impegni
|
=1+3
|
322,000
|
328,000
|
335,000
|
341,000
|
349,000
|
|
1 675,000
|
|
Pagamenti
|
=2+3
|
123,807
|
296,122
|
305,393
|
323,753
|
331,831
|
294,094
|
1 675,000
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
“Spese amministrative”
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Post 2025
|
TOTALE
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
|
|
|
|
|
|
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Post 2025
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
322,000
|
328,000
|
335,000
|
341,000
|
349,000
|
|
1 675,000
|
|
Pagamenti
|
123,807
|
296,121
|
305,393
|
323,753
|
331,831
|
294,094
|
1 675,000
|
3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
–X
La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
TOTALE
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
79,863
|
81,550
|
83,274
|
85,034
|
86,833
|
416,554
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
39,773
|
40,452
|
41,195
|
41,881
|
42,692
|
205,993
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
119,636
|
122,002
|
124,469
|
126,915
|
129,525
|
622,547
|
TOTALE
|
119,636
|
122,002
|
124,469
|
126,915
|
129,525
|
622 547
|
Il fabbisogno di stanziamenti di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.
–☑
La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
Anni
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2021
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2022
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2023
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2024
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2025
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Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)
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In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione
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Nelle delegazioni
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Ricerca
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556
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556
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556
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556
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556
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Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD
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Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
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- in sede
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- nelle delegazioni
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Finanziato dalla dotazione del programma
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- in sede
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- nelle delegazioni
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Ricerca
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185
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185
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185
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185
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185
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Altro (specificare)
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TOTALE
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741
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741
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741
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741
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741
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Questi dati comprendono solo il personale autorizzato in servizio nel 2020 presso le direzioni generali e non comprendono il personale aggiuntivo pagato con i contributi dei futuri paesi associati nonché il personale necessario nel caso in cui la Commissione decida, se lo ritiene opportuno, di delegare l’esecuzione di determinate parti del programma, conformemente all’articolo 10 del trattato Euratom.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
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Mansioni derivate dalla gestione e dall’attuazione del programma di ricerca nucleare e formazione, in particolare in relazione alla gestione dei rifiuti nucleari, alla sicurezza nucleare, alle salvaguardie e alla fusione nucleare.
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Personale esterno
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3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–◻
non prevede cofinanziamenti da terzi
–X
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
Anni
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2021
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2022
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2023
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2024
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2025
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TOTALE
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Specificare l’organismo di cofinanziamento
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TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–◻
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–X
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
sulle risorse proprie
–X
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche X
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
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Incidenza della proposta/iniziativa
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2021
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2022
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2023
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2024
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2025
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Voce 6011
Voce 6012
Voce 6013
Voce 6031
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
01.03XX Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni)
I paesi terzi possono contribuire al programma attraverso accordi di associazioni. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario saranno stabilite in accordi di associazione con ciascun paese e garantiranno una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all’importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione del programma.