COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.5.2018
COM(2018) 381 final
2018/0205(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Nel giugno del 2017 la Commissione ha pubblicato le conclusioni complete del vaglio dell’adeguatezza delle disposizioni relative alla comunicazione e al monitoraggio della normativa ambientale dell’Unione (
il “vaglio dell’adeguatezza”
) e ha stilato un piano d’azione. L’azione 1 ha evidenziato che è possibile razionalizzare in maniera ottimale gli obblighi di comunicazione modificando le pertinenti disposizioni legislative. A tal fine vi sono due opzioni: emanare una proposta di atto modificativo per ciascun atto che s’intende modificare oppure riunire le modifiche di vari atti in un’unica proposta che interviene solo sulle rispettive disposizioni di comunicazione (la “proposta di armonizzazione”). La presente proposta di armonizzazione è stata elaborata sulla base degli elementi emersi dal vaglio dell’adeguatezza e da altre valutazioni effettuate di recente su singoli atti normativi. Gli obiettivi della proposta di allineamento consistono nel migliorare l’insieme degli elementi fattuali in base ai quali attuare le politiche dell’Unione, aumentare la trasparenza per i cittadini e semplificare la comunicazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta fa parte delle attività intese a migliorare la qualità della legislazione in materia di ambiente. Tra gli aspetti sottoposti al vaglio dell’adeguatezza vi era anche la coerenza dell’approccio alla comunicazione e al monitoraggio nella legislazione ambientale.
La proposta contribuisce inoltre a realizzare l’obiettivo prioritario n. 4, punto 65, del 7º programma d’azione per l’ambiente, che prevede che il pubblico abbia accesso, a livello nazionale, a informazioni chiare sull’ambiente; servirà inoltre a offrire al pubblico un quadro della situazione in Europa in questo campo e aiuterà le autorità pubbliche nazionali ad affrontare questioni transfrontaliere. A tal fine la proposta introduce dei rimandi trasversali e garantisce la coerenza con gli obblighi della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e della direttiva 2007/2/CE sui dati territoriali.
Nell’ambito del vaglio dell’adeguatezza sono stati attentamente esaminati gli obblighi di comunicazione di tutti i pertinenti atti della legislazione ambientale, anche dal punto di vista della coerenza con gli obblighi vigenti, giungendo alla conclusione che in vari atti potevano essere modificati per razionalizzarli. La proposta è stata elaborata per assicurare la coerenza tra i vari atti legislativi intervenendo, a seconda del caso, nel seguente modo:
·aumentando la trasparenza;
·offrendo l’insieme di elementi fattuali necessario per le valutazioni future;
·semplificando e riducendo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione.
È inoltre coerente con la recente proposta della Commissione di revisione della direttiva sull’acqua potabile, che ha tenuto conto dei risultati del vaglio dell’adeguatezza.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
La coerenza con le altre normative dell’Unione è stata esaminata nell’ambito del vaglio dell’adeguatezza delle disposizioni relative alla comunicazione e al monitoraggio nella normativa ambientale. Dato che in generale modernizza la gestione delle informazioni, la proposta è in linea con la strategia per il mercato unico digitale e traduce la politica del legiferare meglio, ad esempio riducendo gli oneri amministrativi.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
In linea con gli atti legislativi originali che sono qui modificati, la base giuridica della proposta è costituita dall’articolo 114, dall’articolo 192, paragrafo 1, e dall’articolo 207.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L’Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri in materia di ambiente. Ciò significa che l’Unione può legiferare solo nella misura consentita dai trattati e nel rispetto dei principi di necessità, sussidiarietà e proporzionalità. La proposta è destinata a ottimizzare obblighi di monitoraggio, comunicazione e trasparenza che già esistono nella legislazione dell’Unione, anche al fine di ridurne l’onere per gli Stati membri. Data la natura dell’intervento stabilito nella proposta di armonizzazione, tale obiettivo può essere conseguito solo a livello di Unione e non a livello nazionale. Questo approccio rafforza la sussidiarietà e rende più accessibili ai cittadini le informazioni sull’attuazione.
•Proporzionalità
La proposta di armonizzazione attinge ai risultati delle recenti valutazioni e li traduce in modifiche legislative onde garantire che la Commissione europea disponga delle informazioni giuste, nel formato giusto e al momento giusto. Il vaglio dell’adeguatezza ha dimostrato che la comunicazione secondo la prassi attuale è ampiamente efficiente e l’onere amministrativo (per un costo stimato di 22 milioni di euro all’anno) è contenuto, giustificato e proporzionato. I vantaggi, ad esempio un’attuazione migliore e una migliore informazione del pubblico, sono di gran lunga superiori ai costi. Si potrebbe ottenere un incremento dell’efficienza razionalizzando il processo in modo più strategico e trasversale al fine di semplificare e ridurre gli oneri. La proposta è proporzionata perché semplifica la comunicazione laddove questa è necessaria, rafforza la trasparenza e l’informazione del pubblico nei casi in cui questi aspetti sono carenti e/o amplia l’insieme degli elementi fattuali dimostratosi insufficiente ai fini della valutazione in linea con gli orientamenti per legiferare meglio.
•Scelta dell’atto giuridico
L’atto giuridico prescelto è un regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La proposta si basa sui risultati del vaglio dell’adeguatezza delle disposizioni relative alla comunicazione e al monitoraggio nella normativa ambientale dell’Unione. La valutazione ha riguardato 181 obblighi di comunicazione disseminati in 58 atti legislativi dell’Unione in materia di ambiente. Essi richiedono informazioni di tipo numerico e geospaziale, ma la maggior parte delle informazioni sono fornite sotto forma di testo — il formato più difficile da trasmettere, strutturare e analizzare. La frequenza della comunicazione varia: in circa la metà dei casi l’obbligo interviene ogni due anni o più e sempre nella stessa proporzione esso comporta che la Commissione presenti una relazione alle altre istituzioni dell’UE. Anche le procedure variano, ma sembrano funzionare meglio quando a elaborare i dati è l’Agenzia europea dell’ambiente. È stata evidenziata la presenza di margini di miglioramento per alcune questioni trasversali (come ad esempio la razionalizzazione, in vista di una procedura che sia più simile in tutti gli Stati membri) e per determinati atti legislativi. La valutazione dei seguenti atti ha fornito ulteriori elementi più dettagliati in relazione ai rispettivi obblighi di comunicazione:
·direttiva 2002/49/CE (direttiva Rumore);
·direttiva 2004/35/CE (direttiva Responsabilità ambientale);
·direttiva 2007/2/CE (direttiva Inspire) - Infrastruttura per l’informazione territoriale;
·direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (direttiva Uccelli e direttiva Habitat);
·direttiva 2010/63/CE (direttiva Sperimentazione animale);
·regolamento (CE) n. 166/2006 (registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti - European Pollutant Release and Transfer Register Regulation, E-PRTR);
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nell’ambito del controllo dell’adeguatezza sono state condotte svariate attività di consultazione, tra le quali una consultazione pubblica a cui hanno risposto cittadini, autorità pubbliche, imprese e organizzazioni non governative di tutta l’Unione. Gli Stati membri hanno partecipato molto attivamente e hanno sostenuto gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione degli obblighi di comunicazione, anche varando l’iniziativa Make It Work, che è stata determinante per questo processo. Il Comitato delle regioni ha preparato e adottato un parere, il 7 aprile 2016, in cui invitava la Commissione a considerare opzioni per incrementare l’efficienza e ad affrontare gli oneri amministrativi inutili derivanti dagli obblighi di monitoraggio e comunicazione in materia di ambiente, in particolare mediante l’automazione degli strumenti ed esaminando le possibili sinergie tra diversi atti normativi. La Commissione ha anche organizzato, in novembre 2015, aprile, settembre e dicembre 2016, una serie di eventi finalizzati a dibattere questi temi con i portatori di interessi, incluse le ONG, le imprese e le autorità pubbliche . Queste consultazioni hanno evidenziato che, in termini di principi e obiettivi della comunicazione, il principio ritenuto più importante è che le informazioni siano raccolte una sola volta e poi messe a disposizione, ove possibile, per molteplici finalità. Alla domanda che chiedeva se gli obblighi di comunicazione dovessero essere stabiliti nei singoli atti legislativi, la maggior parte dei gruppi di portatori di interessi, ossia ONG (56%), autorità pubbliche (75%), cittadini (85%), imprese (75%), ha risposto affermativamente. L’Unione è considerata il livello di governance più appropriato per armonizzare i processi di comunicazione. In generale, i partecipanti ritengono che i sistemi informatici possono svolgere un ruolo significativo nella semplificazione delle procedure di informazione e nella riduzione degli oneri amministrativi. Gli esperti nazionali sono stati consultati nell’ambito di vari gruppi tematici imperniati sull’esecuzione degli obblighi di comunicazione specifici. Nel complesso gli esperti hanno ampiamente sostenuto l’intento perseguito per i rispettivi settori; in alcuni settori tematici sono già state prese iniziative di razionalizzazione della comunicazione che vanno al di là delle modifiche legislative (come, ad esempio, la creazione di un registro delle installazioni industriali a norma della direttiva omonima, che risulta utile per la comunicazione a titolo di molti altri atti).
Dato che queste attività di consultazione hanno riguardato tutte le questioni pertinenti, non si è tenuta nessun’altra consultazione pubblica online sui dettagli della presente proposta. Prima dell’adozione sono stati però consultati, su aspetti puntuali, gli esperti dei vari atti legislativi.
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d’impatto
Non è stata effettuata alcuna valutazione d’impatto, perché gli elementi necessari sono stati acquisiti principalmente attraverso le valutazioni di cui sopra.
•Efficienza normativa e semplificazione
Trattandosi della proposta di revisione di vari atti normativi esistenti che rientra nell’ambito del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (
REFIT
) della Commissione, quest’ultima ha esaminato le possibilità di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi. L’analisi mostra che è possibile migliorare il processo di comunicazione dei dati in questo settore. I miglioramenti consentiranno di ridurre i costi o aumentare i benefici, in particolare estendendo l’applicazione dei processi più efficienti e aumentando l’uso di strumenti elettronici e modelli; ciò richiederà un investimento iniziale, che però verrà ammortizzato nel medio-lungo termine. Data la mancanza di dati, come spiegato nel vaglio dell’adeguatezza, i costi e i benefici derivanti dalle misure di semplificazione proposte non sono stati quantificati nel dettaglio. Tuttavia, nell’allegato 9 della relazione finale del progetto «Support to the Fitness Check of monitoring and reporting obligations arising from EU environmental legislation» sono esaminati i benefici derivanti dalla semplificazione degli obblighi di comunicazione dell’UE in materia di ambiente grazie a una serie di iniziative recenti o ancora in corso nel periodo 2012-2020, prefigurando una riduzione degli oneri imputabili a questi obblighi. Sebbene non sia stato possibile quantificare tutti i benefici di ordine finanziario, in base alle cifre disponibili il progetto ha stimato che nell’insieme dell’UE28 si registrerebbe una diminuzione annua degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri compresa tra 1,4 e 2 milioni di euro. Si desume che la riduzione degli oneri determinata dalla presente proposta sarà probabilmente dello stesso tenore.
Elementi trattati nella proposta:
·la pertinenza e la necessità di alcuni obblighi di comunicazione non sono più chiare;
·il calendario e la frequenza degli obblighi di comunicazione non corrispondono alle scadenze più importanti dei periodi di programmazione;
·l’estensione dell’accesso alle informazioni e la loro condivisione con il pubblico;
·il ruolo della Commissione e delle agenzie europee non è sempre chiaro ed esplicito;
·la necessità di armonizzare il contenuto, il calendario e le procedure con il ciclo di valutazione del programma «Legiferare meglio».
La proposta è pertanto concepita per rendere più efficiente e semplificare la regolamentazione.
•Diritti fondamentali
I sistemi di informazione che facilitano la comunicazione potrebbero sollevare questioni inerenti a una serie di diritti sanciti dalla Carta, quali il diritto a una buona amministrazione e il diritto a un ricorso effettivo (articoli 41 e 47). Nessuna disposizione della presente proposta dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Per agevolare l’attuazione delle modifiche proposte è stato predisposto un piano di attuazione dettagliato, in cui si evidenziano i problemi e le sfide principali e le azioni specifiche in programma per affrontarli.
Non è previsto alcun monitoraggio, dal momento che la proposta presenta una serie di modifiche in vari atti legislativi e la valutazione delle nuove disposizioni è prevista nel quadro di ciascun atto modificato.
Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Tabella 1. Atti e temi contemplati dalla proposta di regolamento
Atti giuridici
|
Migliorare la trasparenza e la sussidiarietà
|
Semplificare/Sopprimere l’obbligo di comunicazione
|
Armonizzare il calendario della comunicazione
|
Semplificare i quadri generali a livello di UE/Chiarire i ruoli delle istituzioni
|
Radunare gli elementi necessari alle future valutazioni
|
1) Direttiva 86/278/CEE (direttiva Fanghi di depurazione)
|
ü
|
ü
|
|
|
|
2) Direttiva 2002/49/CE (direttiva Rumore)
|
ü
|
ü
|
ü
|
ü
|
|
3) Direttiva 2004/35/CE (direttiva Responsabilità ambientale)
|
ü
|
|
|
|
ü
|
4) Direttiva 2007/2/CE (direttiva Inspire)
|
ü
|
ü
|
|
ü
|
ü
|
5) Direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli)
|
|
|
ü
|
✓
|
|
6) Direttiva 2010/63/CE (direttiva Sperimentazione animale)
|
ü
|
ü
|
|
ü
|
ü
|
7) Regolamento (CE) n. 166/2006 (regolamento E-PRTR)
|
ü
|
ü
|
ü
|
ü
|
|
8) Regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento Legno o regolamento EUTR - European Union Timber Regulation)
|
ü
|
ü
|
|
ü
|
ü
|
9) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (regolamento CITES)
|
|
|
|
ü
|
|
10) Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (regolamento FLEGT - Forest Law Enforcement, governance and trade)
|
ü
|
ü
|
|
ü
|
ü
|
N. di atti interessati
|
8
|
7
|
3
|
8
|
5
|
·Spiegazione degli interventi enunciati nella tabella 1
Migliorare la trasparenza e la sussidiarietà in 8 atti giuridici
Nell’ambito della presente proposta, questo enunciato traduce il proposito di migliorare la trasparenza e semplificare l’accesso per il pubblico alle informazioni ambientali, in linea con quanto disposto dalle direttive 2007/2/UE e 2003/4/CE, con i requisiti sull’accesso del pubblico e con le possibili eccezioni per motivi di riservatezza e protezione dei dati personali (si veda in particolare l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE). Una maggiore trasparenza, oltre a essere nell’interesse delle istituzioni dell’Unione europea, degli Stati membri, delle persone e di altre parti interessate, incide sulla sussidiarietà perché gli Stati membri avranno la facoltà di fornire direttamente al pubblico le informazioni sull’attuazione della legislazione dell’Unione in materia di ambiente, e non solo mediante sistemi di condivisione delle informazioni di livello unionale, come accade attualmente. Il confronto dei dati nazionali si basa sulle informazioni pubblicate dagli Stati membri, il che rafforza la sussidiarietà e la responsabilizzazione delle istanze nazionali.
Semplificazione/Soppressione dell’obbligo di comunicazione in 7 atti giuridici
Per ridurre gli oneri amministrativi rendendo nel contempo accessibile al pubblico un maggior numero di informazioni, e in base ai risultati del vaglio dell’adeguatezza, sarebbe opportuno ridurre la quantità di informazioni da presentare sotto forma di testo in modo da abbreviare i tempi di trattamento delle informazioni. In alcuni casi sarebbe utile semplificare o eliminare l’obbligo di fornire le informazioni sotto forma di testo e puntare a migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni.
Armonizzare il calendario della comunicazione in 3 atti giuridici
In alcuni casi non esiste armonizzazione, all’interno dello stesso atto giuridico o tra atti giuridici diversi, dei meccanismi di comunicazione vigenti. Armonizzando le date e il calendario dei vari flussi di comunicazione si contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi; lo stesso effetto e/o una maggiore efficacia del processo di comunicazione si otterrebbero anche riducendo la frequenza o dando agli Stati membri più tempo tra le varie fasi del processo.
Semplificare i quadri generali a livello di UE/Chiarire i ruoli delle istituzioni in 8 atti giuridici
Esiste già una serie di flussi di comunicazione a norma dell’acquis in materia di ambiente. Occorre pertanto chiarire il ruolo che la Commissione e, in alcuni casi, l’Agenzia europea dell’ambiente, svolgono già nei rispettivi processi di comunicazione. La presentazione periodica di un quadro generale delle informazioni fattuali sull’attuazione della legislazione e sullo stato dell’ambiente nell’Unione sarebbe più semplice se le informazioni fossero pubblicate con l’ausilio delle moderne tecnologie dell’informazione (ad esempio, pagine web), anziché mediante relazioni cartacee adottate dalla Commissione. Il ruolo formale della Commissione consisterebbe allora nello svolgere valutazioni laddove necessario (si veda di seguito). I compiti che la proposta introdurrebbe nella legislazione non inciderebbero in alcun modo sul bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente destinato ai compiti da essa svolti in altri settori, ad esempio le politiche per il clima, né comporterebbero alcuna ridistribuzione delle risorse assegnate all’Agenzia per altri settori, come l’azione per il clima. Per altri atti legislativi qui non contemplati, il ruolo svolto dall’Agenzia e le risorse da essa impegnate per assistere la Commissione nelle attività di comunicazione delle informazioni ambientali saranno affrontati dopo la conclusione della valutazione in corso.
Radunare gli elementi necessari per le future valutazioni in 5 atti giuridici
In linea con gli orientamenti per legiferare meglio occorre valutare regolarmente il funzionamento dell’acquis in questo settore. La Commissione, per disporre di informazioni sull’attuazione della legislazione dell’Unione in materia di ambiente e sulla realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dovrebbe svolgere delle valutazioni e esigere dagli Stati membri le informazioni necessarie a tal fine.
·Giustificazione della necessità delle modifiche legislative introdotte con la presente proposta
Direttiva 86/278/CEE
È necessario modificare gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 10 e 17 della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Gli Stati membri dovrebbero continuare a raccogliere e pubblicare i dati pertinenti a cadenza annuale, ma l’obbligo di riferire alla Commissione dovrebbe essere semplificato. Al tempo stesso dovrebbero essere tenuti a un maggior grado di trasparenza, in modo che le informazioni pertinenti siano facilmente disponibili, per via elettronica, in conformità con i requisiti delle direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, in particolare per quanto riguarda l’accesso del pubblico, la condivisione dei dati e i servizi.
Direttiva 2002/49/CE
Si propone di modificare le disposizioni in materia di comunicazione e monitoraggio della direttiva 2002/49/CE in base ai risultati delle ultime valutazioni, alla seconda relazione sull’attuazione, agli obblighi a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva stessa e alla necessità di armonizzarne le disposizioni con quelle della direttiva 2007/2/EC.
Nel corso della valutazione i rappresentanti delle autorità competenti nazionali hanno proposto di estendere da uno a due anni il periodo che intercorre tra la comunicazione delle mappe acustiche e la comunicazione dei piani d’azione. Questo adeguamento aiuterebbe gli Stati membri a preparare meglio i piani d’azione, che devono essere basati sulle mappe acustiche, e a consultare il pubblico in modo efficace sui piani, come disposto dalla direttiva.
Nessuna delle osservazioni pervenute nell’ambito della valutazione indica che il processo di comunicazione costituisca un onere amministrativo significativo, dal momento che consiste principalmente nell’invio elettronico alla Commissione di documentazione esistente (mappe acustiche e piani d’azione). Il meccanismo di comunicazione è gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente e attualmente utilizzato da quasi tutti gli Stati membri per presentare informazioni alla Commissione; rendendolo obbligatorio per gli Stati membri consentirà alla Commissione e all’Agenzia, che valuta i dati per conto della Commissione, di conoscere con maggiore precisione e più rapidamente l’esposizione al rumore delle persone nell’Unione, con un risparmio di tempo e di pratiche amministrative. Questo nuovo obbligo contribuirà a realizzare gli obiettivi della direttiva. Il potere di definire le specifiche tecniche dettagliate della metodologia da seguire per comunicare i dati e da adottarsi secondo la procedura di comitato è delegato alla Commissione.
La direttiva 2007/2/UE recherà l’obbligo di rendere ricercabili e disponibili mediante metadati e servizi di rete nei geoportali nazionali i dati geospaziali inerenti al rumore e aventi caratteristiche geospaziali; al tempo stesso la direttiva 2002/49/CE esige che i dati siano disponibili al pubblico. Le modifiche proposte chiariscono l’obbligo di pubblicazione dei dati nei geoportali nazionali, assicurando quindi l’armonizzazione delle due direttive.
Direttiva 2004/35/CE
Con la valutazione REFIT della direttiva si è constatato che la disponibilità delle informazioni può essere ulteriormente migliorata, in particolare per alcuni dati chiave la cui conoscenza potrebbe essere determinante per l’ambiente e la salute umana. Una migliore disponibilità di questi dati consentirebbe di:
·informare il pubblico sui casi di danni ambientali, in particolare in merito a chi rischia di esserne colpito;
·permettere agli operatori e alle autorità di prendere in tali casi le dovute misure di prevenzione e riparazione; e
·fornire alla Commissione l’insieme di elementi fattuali necessario a valutare adeguatamente l’attuazione della direttiva rispetto alla sua finalità e ai risultati ottenuti.
Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi si dovrebbe in primo luogo assicurare che le informazioni siano disponibili in formato elettronico o online, che rispondano alle pertinenti norme tecniche dell’Unione e che siano facili da utilizzare, di sufficiente qualità e comparabili. Nel far ciò occorre anche assicurare che le informazioni ambientali accessibili al pubblico soddisfino i requisiti della direttiva 2007/2/CE, in particolare in materia di servizi e accessibilità dei dati per il pubblico e le autorità.
Direttiva 2007/2/CE
La relazione sull’attuazione della direttiva Inspire presentata dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo e la valutazione REFIT sono state ultimate nel 2016. Nella relazione sull’attuazione la Commissione raccomanda di riesaminare ed eventualmente rivedere le disposizioni della direttiva. Per semplificare l’attuazione della direttiva e ridurre gli oneri amministrativi del monitoraggio a carico degli Stati membri, si propone di non esigere più che presentino una relazione a cadenza triennale, mantenendo solo l’obbligo di monitoraggio sulla base di indicatori calcolati direttamente dai metadati dei set di dati territoriali e dei servizi relativi ai dati territoriali che sono tenuti a fornire a norma della direttiva. In tal modo le informazioni sull’attuazione saranno più aggiornate e disponibili al pubblico in modo trasparente. Nella pratica, gli Stati membri saranno tenuti a fornire aggiornamenti annuali, se necessario, sulle informazioni per paese che la Commissione pubblica già. La Commissione definirà strumenti e procedure semplici mediante cui gli Stati membri aggiornano le suddette informazioni.
Dal momento che è prevista l’elaborazione di un quadro generale annuale a cura dell’Agenzia europea dell’ambiente, viene meno la necessità di presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione della Commissione, perché le pertinenti informazioni saranno pubblicate online e aggiornate ogni anno. L’obbligo relativo alla suddetta relazione sarà quindi soppresso. Si propone inoltre, in sostituzione della relazione sull’attuazione e in linea con gli orientamenti per legiferare meglio, una valutazione periodica condotta dalla Commissione sulla base degli indicatori di monitoraggio.
Direttiva 2009/147/CE
Il vaglio dell’adeguatezza delle direttive dell’Unione a tutela della natura si è concluso nel 2016 e ha riguardato le direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Si è constatato che la rendicontazione a titolo della direttiva Uccelli, anziché a cadenza triennale come previsto, avviene nella pratica secondo il ciclo di sei anni stabilito per la direttiva Habitat, con lo stesso obiettivo di fondo di fornire informazioni aggiornate sullo stato di conservazione e sulle tendenze delle specie. L’esigenza di attuare in modo più razionale le due direttive giustifica l’adeguamento della legislazione alla prassi in vigore negli Stati membri. L’adeguamento faciliterà inoltre la preparazione delle relazioni sull’applicazione delle direttive che gli Stati membri presentano ogni sei anni alla Commissione. Nel formato attuale della relazione gli Stati membri devono fornire i dati necessari a valutare i progressi compiuti nell’attuazione della direttiva. Tra questi devono figurare in particolare lo stato e le tendenze delle specie di uccelli selvatici, le minacce e le pressioni cui le specie sono sottoposte, le misure di conservazione adottate e il contributo fornito dalla rete di zone di protezione speciale agli obiettivi della direttiva.
Gli obblighi vigenti in materia di trasparenza e comunicazione a titolo della direttiva 2010/63/UE sono intesi a capire meglio le ragioni e il valore dell’uso di animali vivi a fini di ricerca, sperimentali ed educativi, e a permettere di valutare più obiettivamente i danni effettivi causati agli animali. Tra gli obblighi figurano la raccolta di informazioni sull’attuazione della direttiva, dati statistici, dati sulle deroghe ai metodi di soppressione, in particolare l’obbligo di pubblicare sintesi non tecniche dei progetti autorizzati che usano animali vivi.
Gli Stati membri sono anche tenuti a valutare retrospettivamente determinati progetti allo scopo di:
·verificare se l’uso degli animali ha permesso di raggiungere gli obiettivi prestabiliti del progetto;
·valutare il danno effettivo inflitto agli animali; e
·individuare qualsiasi elemento che possa contribuire all’ulteriore applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento dell’uso degli animali.
Gli Stati membri possono pubblicare i risultati delle valutazioni retrospettive dei progetti.
Tuttavia, poiché un terzo degli Stati membri attualmente non esige che le sintesi non tecniche dei progetti siano aggiornate con questi risultati, la comunità scientifica, il pubblico e i decisori politici non hanno pieno accesso a informazioni essenziali riguardo ai benefici reali, ai risultati della ricerca e al danno effettivo inflitto derivanti dall’uso di animali vivi. Anche l’assenza di divulgazione sistematica delle informazioni può rallentare l’adozione di nuove soluzioni per sostituire, ridurre e perfezionare l’uso di animali, in contrasto con il principio stesso da cui scaturisce l’obbligo di eseguire valutazioni retrospettive.
Questi aspetti erano considerati anche nella relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva, pubblicata l’8 novembre 2017 e corredata di un documento di lavoro in cui figurano raccomandazioni specifiche sulla trasparenza e sulle sintesi non tecniche dei progetti, in particolare:
–41. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le sintesi non tecniche dei progetti siano pubblicate in tempo utile.
–43. La Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero studiare la possibilità di creare un archivio centrale di tutte le sintesi non tecniche dei progetti a livello di Unione (o modi per accedervi facilmente e lanciare ricerche nel contenuto), tenendo conto dei requisiti giuridici e dei vincoli linguistici.
Vige l’obbligo di pubblicare annualmente i dati statistici nazionali sull’uso di animali vivi e di presentarli alla Commissione. Ogni cinque anni vanno presentate alla Commissione relazioni d’attuazione, che dovrebbero essere rese disponibili più tempestivamente a livello di Unione, per mezzo di strumenti elettronici e di basi di dati centrali con possibilità di lanciare ricerche nel loro contenuto.
Tra gli obblighi della Commissione rientra la presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione statistica formale ogni tre anni, e di una relazione sull’attuazione, ogni cinque anni, basata sulle relazioni presentate dagli Stati membri. Questi obblighi dovrebbero essere sostituiti dall’invio elettronico di dati agli archivi centrali. L’obbligo di aggiornare i dati statistici a cadenza annuale dovrebbe sostituire quello vigente che rigidamente impone di riportare i dati che risalgono ai cinque anni precedenti.
Regolamento (CE) n. 166/2006
Gli obblighi di comunicazione di cui al regolamento (CE) n. 166/2006 devono essere modificati per razionalizzare e semplificare quelli inerenti alle politiche ambientali e perseguire l’obiettivo di una migliore legiferazione; le modifiche necessarie sono le seguenti:
·all’articolo 7 dovrebbe essere eliminato il riferimento al formato di cui all’allegato III e dovrebbero invece essere attribuite alla Commissione le competenze per stabilire il formato con atti di esecuzione (procedura di comitato) e abrogare l’allegato III di conseguenza. In tal modo il regolamento sarebbe più coerente con gli obblighi di comunicazione a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, che riguarda quasi le stesse attività. Queste modifiche semplificheranno la procedura e aumenteranno l’interoperabilità dei dati raccolti a norma della direttiva 2010/75/UE e del regolamento (CE) n. 166/2006, in linea con le disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Consentiranno anche di creare e usare strumenti elettronici più efficienti e compatibili, per la cui messa a punto e gestione ci si avvarrà dell’assistenza dell’Agenzia europea dell’ambiente;
·gli obblighi di comunicazione in capo agli Stati membri di cui all’articolo 16 e gli obblighi corrispondenti in capo alla Commissione di cui all’articolo 17 dovrebbero anch’essi essere eliminati, perché le informazioni cui si riferiscono sono di scarso rilievo e/o non corrispondono a bisogni strategici. Questa modifica alleggerisce gli oneri amministrativi;
·la coerenza con gli obblighi di comunicazione per complessi industriali simili a norma di altri atti legislativi dell’Unione (ad esempio, la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e la direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) deve essere migliorata modificando l’articolo 11 sulla riservatezza, per chiarire che anche le informazioni riservate devono essere comunicate alla Commissione, che non le divulgherà.
Regolamento (UE) n. 995/2010
Per migliorare e facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni sull’attuazione del regolamento (UE) n. 995/2010, la Commissione dovrebbe pubblicare i dati forniti dagli Stati membri sull’attuazione del regolamento sotto forma di quadro generale a livello di Unione. La proposta modifica la frequenza alla quale devono essere presentati i dati relativi all’attuazione del regolamento prevedendo un aggiornamento annuale riguardo all’anno civile precedente, in linea con il regolamento FLEGT; quest’allineamento delle disposizioni permetterà il confronto con altri set di dati, ad esempio quelli sul commercio del legno tra paesi membri dell’Unione e paesi terzi. Alla Commissione saranno conferite competenze di esecuzione per stabilire, con l’ausilio del comitato istituito dall’articolo 18 del regolamento, il formato e la procedura mediante cui gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni a norma del regolamento. La proposta prevede anche che la Commissione pubblichi ogni anno un quadro generale dell’attuazione del regolamento a livello dell’Unione. La comunicazione formale al Parlamento europeo e al Consiglio da parte della Commissione quanto al funzionamento e all’efficacia del regolamento avviene almeno ogni sei anni e si basa sull’esito del riesame regolare del medesimo.
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio recepisce nel diritto dell’Unione le disposizioni della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (“convenzione CITES”), di cui l’Unione e tutti i suoi Stati membri sono parti. All’articolo VIII, paragrafo 7, la convezione CITES dispone che ciascuna parte trasmetta un rapporto annuale sul commercio delle specie presenti nell’elenco CITES e un rapporto biennale in merito alle misure adottate per adempiere alle disposizioni della convenzione (rapporti d’attuazione). Queste disposizioni sono state recepite nel diritto dell’Unione dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.
Alla 17a conferenza delle parti della convezione CITES nel 2016, le Parti hanno deciso che:
·la frequenza dei rapporti d’attuazione dovrebbe essere modificata, in modo da presentarli, anziché ogni due anni, un anno prima di ogni conferenza delle parti, che normalmente si tiene a cadenza triennale;
·un nuovo rapporto annuale sul commercio illegale dovrebbe essere presentato ogni anno entro il 31 ottobre da tutte le parti al segretariato della convenzione, riguardante le azioni intraprese nell’anno precedente.
Occorre pertanto modificare l’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio per tenere conto di queste decisioni, modificando la frequenza alla quale devono essere presentati i rapporti d’attuazione e recependo nel diritto dell’Unione l’obbligo di presentazione di una relazione annuale da parte degli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio
Per migliorare e facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni sull’attuazione del regolamento (UE) n. 2173/2005 del Consiglio, i dati sull’attuazione del regolamento forniti dagli Stati membri dovrebbero essere pubblicati a livello nazionale e sotto forma di quadro generale a livello di Unione elaborato dalla Commissione.
Le prime licenze FLEGT sono state rilasciate nel novembre 2016. Dall’esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri nel primo anno di vigenza del sistema di licenze FLEGT si è riscontrato che alcune disposizioni in materia di comunicazione del regolamento erano divenute obsolete. In particolare, la descrizione delle informazioni che devono figurare nella relazione a cura degli Stati membri ex articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), è ambigua, intrinsecamente contraddittoria e soggetta a diverse interpretazioni: benché non esaustiva, la descrizione definisce una base incompleta per il monitoraggio dei progressi compiuti nell’adozione del sistema di licenze e nell’attuazione del regolamento. La proposta sopprime quindi questi paragrafi e li sostituisce con un meccanismo per effettuare controlli, attraverso il comitato istituito dall’articolo 11 del regolamento, e conferendo alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il formato e la procedura mediante cui gli Stati membri mettono a disposizione le necessarie informazioni. La proposta introduce inoltre l’obbligo di riesaminare il regolamento FLEGT ogni sei anni (lo stesso che per il regolamento sul legno), a sostituire l’attuale riesame una tantum stabilito nell’articolo 9, e include l’obbligo di riferire formalmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esito del riesame.
Principali disposizioni giuridiche della proposta di regolamento
Alla luce delle motivazioni esposte e degli obiettivi generali della proposta, ossia razionalizzare e modernizzare la comunicazione, accelerare la disponibilità dei dati e ridurre gli oneri amministrativi, le modifiche proposte riguardano unicamente gli obblighi di comunicazione, così come sintetizzato qui di seguito.
Articolo 1
Modifica la direttiva 86/278/CEE del Consiglio modificando gli obblighi di informazione e comunicazione contenuti agli articoli 10 e 17.
Articolo 2
Modifica l’articolo 8 della direttiva 2002/49/CE introducendo nuovi termini di presentazione dei piani d’azione, l’articolo 9 rafforzando la trasparenza con un rimando alle direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, l’articolo 10 stabilendo che le informazioni siano messe a disposizione per via elettronica negli archivi di dati; l’allegato VI è aggiornato introducendo l’obbligo di istituzione del meccanismo per fornire le informazioni sull’attuazione.
Articolo 3
Modifica la direttiva 2004/35/CE:
–sopprimendo l’articolo 14, paragrafo 2;
–sostituendo il contenuto dell’articolo 18 con disposizioni in materia di informazioni sull’attuazione ed elementi fattuali;
–aggiornando l’allegato VI introducendo le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, sui casi di danno ambientale e sui casi di responsabilità.
Articolo 4
Modifica la direttiva 2007/2/CE:
–modificando l’articolo 21, paragrafo 2 sul monitoraggio;
–sopprimendo l’articolo 21, paragrafo 3; e
–sostituendo l’articolo 23 con disposizioni intese a stilare regolarmente un quadro generale delle informazioni a livello di Unione e radunare gli elementi per la futura valutazione della direttiva.
Articolo 5
Modifica l’articolo 12 della direttiva 2009/147/CE estendendo a sei anni l’attuale ciclo triennale di rendicontazione.
Articolo 6
Sopprime l’articolo 57 della direttiva 2010/63/UE e modifica le seguenti disposizioni:
–articolo 42, paragrafi da 2 a 4, ridefinendo le disposizioni relative alle sintesi dei progetti e introducendo l’obbligo di una base di dati online;
–l’articolo 51 sull’esercizio dei poteri delegati e
–l’articolo 54 sulle informazioni relative al monitoraggio dell’attuazione e la presentazione dei dati statistici.
Articolo 7
Modifica il regolamento (CE) n. 166/2006 allo scopo di:
–sopprimere l’obbligo di comunicazione a cadenza triennale di cui agli articoli 16 e 17;
–modificare l’articolo 7 per facilitare l’integrazione con gli obblighi di comunicazione a norma della direttiva sulle emissioni industriali;
–abrogare il formato per la comunicazione dei dati di cui all’allegato III, sostituendolo con l’attribuzione alla Commissione delle competenze di esecuzione per definire il formato e la frequenza della comunicazione dei dati nell’E-PRTR mediante la procedura di comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 2; e
–modificare l’articolo 11 sulla riservatezza, per assicurare che tutti i dati pertinenti siano comunicati alla Commissione evitando nel contempo di divulgarli al pubblico.
Articolo 8
Modifica il regolamento (UE) n. 995/2010 sostituendo l’articolo 20, paragrafi da 1 a 4 sul monitoraggio dell’attuazione e l’accesso alle informazioni, introducendo una frequenza annua per il quadro generale dei dati a livello di Unione e aggiornando le disposizioni sulla valutazione del regolamento.
Articolo 9
Modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per sostituire l’articolo 15, paragrafo 4, lettere b), c) e d) con disposizioni che impongono la pubblicazione di un quadro generale dei dati a livello di Unione.
Articolo 10
Modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 al fine di sostituire gli articoli 8 e 9 sui requisiti in materia di informazione e introdurre un quadro generale delle informazioni a livello di Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri. Aggiorna inoltre le disposizioni in materia di valutazione del regolamento.
Articolo 11
Dispone la data di entrata in vigore del regolamento proposto.
2018/0205 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Per sopperire all’esigenza di informazioni sull’attuazione e sulla conformità, è opportuno modificare alcuni atti legislativi in materia di ambiente tenendo conto dell’esito della relazione della Commissione “Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente” e del relativo vaglio dell’adeguatezza.
(2)Si dovrebbe assicurare l’accesso ai dati mantenendo minimi gli oneri amministrativi a carico di tutte le entità. È necessario diffondere attivamente le informazioni a livello nazionale in conformità delle direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative disposizioni di esecuzione, e assicurare infrastrutture adeguate perché possano essere accessibili al pubblico, comunicate e condivise tra le autorità pubbliche.
(3)I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili perché la Commissione possa monitorare, riesaminare e valutare l’efficacia della legislazione rispetto agli obiettivi perseguiti al fine di informare ogni futura valutazione della legislazione, in conformità dell’articolo 22 dell’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016. È opportuno aggiungere a vari atti legislativi in materia ambientale delle disposizioni utili ai fini della loro futura valutazione, sulla base dei dati raccolti durante l’attuazione, idealmente corredati di dati scientifici analitici supplementari. In tale contesto è necessario disporre di dati pertinenti che consentano di valutare meglio l’efficienza, l’efficacia, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto della legislazione dell’Unione; da qui la necessità di garantire meccanismi di comunicazione atti a fungere anche da indicatori per la valutazione.
(4)Occorre modificare gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 10 e 17 della direttiva 86/278/CEE del Consiglio. L’obbligo di riferire alla Commissione dovrebbe essere semplificato e al tempo stesso si dovrebbe esigere agli Stati membri di assicurare un maggior grado di trasparenza, in modo che le informazioni richieste siano facilmente disponibili, per via elettronica, in conformità con i requisiti delle direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, in particolare per quanto riguarda l’accesso del pubblico, la condivisione dei dati e i servizi.
(5)Dalla valutazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è emersa la necessità di razionalizzare i termini della comunicazione delle mappe acustiche e dei piani d’azione, modificandoli per lasciare il tempo sufficiente a condurre la consultazione pubblica sui piani d’azione. A tal fine, e solo per una volta, il termine per il riesame o la rielaborazione dei piani d’azione è posticipato di un anno, cosicché il termine per la prossima tornata (la quarta) di piani d’azione non è il 18 luglio 2023 ma il 18 luglio 2024. Dalla quarta tornata in poi gli Stati membri disporranno quindi di circa due anni, anziché uno come attualmente, per completare il riesame o la rielaborazione dei piani d’azione dopo la stesura delle mappe acustiche. Successivamente, il riesame o la rielaborazione dei piani d’azione saranno nuovamente effettuati a cadenza quinquennale. Inoltre, per realizzare al meglio gli obiettivi della direttiva 2002/49/CE e per costituire una base a partire dalla quale sviluppare misure a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero riferire con mezzi elettronici. È altresì necessario rafforzare la partecipazione del pubblico imponendo che determinate informazioni siano rese pubbliche e armonizzando quest’obbligo con altre disposizioni dell’Unione, come la direttiva 2007/2/CE, pur evitando di duplicare obblighi pratici.
(6)In base a quanto rilevato dalla valutazione REFIT della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile migliorare la disponibilità delle informazioni, soprattutto di determinati dati chiave. Una migliore disponibilità serve a informare il pubblico, in particolare chi rischia di esserne colpito, sui casi di danni ambientali , permettere agli operatori e alle autorità di prendere le dovute misure di prevenzione e riparazione e fornire alla Commissione l’insieme dei dati fattuali necessari ad effettuare le valutazioni periodiche della direttiva. La necessità di garantire un livello maggiore di trasparenza è ulteriormente rafforzata dalle disposizioni della direttiva 2003/4/CE, nella fattispecie dall’obbligo di rendere pubbliche le informazioni in caso di minaccia imminente per la salute umana o l’ambiente. Le informazioni online dovrebbero inoltre soddisfare i requisiti della direttiva 2007/2/CE, in particolare in materia di servizi e accessibilità dei dati per il pubblico e le autorità.
(7)In base a quanto rilevato dalla Commissione nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione della direttiva 2007/2/CE e nella valutazione REFIT, è opportuno, allo scopo di semplificare l’attuazione della direttiva e ridurre gli oneri amministrativi del monitoraggio a carico degli Stati membri, non esigere più che questi ultimi presentino alla Commissione una relazione a cadenza triennale e che la Commissione presenti a sua volta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi, perché il vaglio dell’adeguatezza ha confermato la modesta utilità di tali relazioni.
(8)Dal vaglio dell’adeguatezza delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE si è constatato che la rendicontazione a titolo della prima direttiva, anziché a cadenza triennale come previsto, avviene nella pratica secondo il ciclo di sei anni stabilito per la seconda, con lo stesso obiettivo di fondo di fornire informazioni aggiornate sullo stato di conservazione e sulle tendenze delle specie. L’esigenza di attuare in modo razionale le due direttive giustifica l’adeguamento delle disposizioni alla prassi corrente, assicurando che la valutazione dello stato di conservazione sia effettuata ogni sei anni e riconoscendo nel contempo che gli Stati membri conducono le necessarie attività di monitoraggio di alcune specie vulnerabili. Questa pratica comune dovrebbe anche facilitare la preparazione delle relazioni sull’applicazione delle direttive che gli Stati membri devono presentare ogni sei anni alla Commissione. Per poter valutare adeguatamente i progressi si dovrebbe imporre agli Stati l’obbligo di fornire informazioni, in particolare sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici, sulle minacce e sulle pressioni cui sono sottoposte, sulle misure di conservazione adottate e sul contributo fornito dalla rete di zone di protezione speciale agli obiettivi della direttiva.
(9)Occorre modificare gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 43, 54 e 57 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tra le modifiche figurano, nell’intento di migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi, la creazione di una base di dati centrale a libero accesso a contenuto ricercabile per le sintesi non tecniche dei progetti e le relative valutazioni retrospettive, l’attribuzione alla Commissione delle competenze di esecuzione per stabilire un formato comune per la presentazione delle sintesi non tecniche dei progetti e delle relative valutazioni retrospettive, le informazioni sull’attuazione e la sostituzione della relazione statistica elaborata dalla Commissione a cadenza triennale con la creazione di una base di dati centrale dinamica ospitata dalla Commissione la quale è tenuta a pubblicare annualmente i dati statistici.
(10)In conformità con l’esito della valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 166/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario modificare o sopprimere gli obblighi di comunicazione ivi stabiliti. Per migliorare la coerenza con gli obblighi di comunicazione a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno attribuire alla Commissione le competenze di esecuzione per stabilire il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni da mettere a disposizione a norma del regolamento 166/2006, e sopprimere il modello per la comunicazione dei dati che attualmente figura nel regolamento. È inoltre necessario modificare l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 166/2006 sulla riservatezza, per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni trasmesse alla Commissione. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione, è necessario sopprimere gli obblighi di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 166/2006 perché forniscono informazioni di scarso rilievo o non corrispondono a bisogni strategici.
(11)Per migliorare e facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni sull’attuazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione dovrebbe pubblicare i dati forniti dagli Stati membri sull’attuazione del regolamento sotto forma di quadro generale a livello di Unione elaborato sulla base di tali dati. per migliorare la coerenza delle informazioni e facilitare il monitoraggio del funzionamento del regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il formato delle informazioni e la procedura con cui gli Stati membri dovrebbero metterle a disposizione, ed è altresì opportuno armonizzare con il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consigliole disposizioni relative alla frequenza alla durata del periodo in cui le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione.
(12)Gli obblighi di comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio dovrebbero essere razionalizzati e armonizzati con quelli da ottemperare a titolo della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington D.C. il 3 marzo 1973, di cui l’Unione e tutti i suoi Stati membri sono parti. Gli obblighi di comunicazione a titolo della Convenzione sono stati modificati in sede della 17a conferenza delle parti, tenutasi nel 2016, per adeguare la frequenza della comunicazione delle misure di attuazione della Convenzione e per creare un nuovo meccanismo di comunicazione sul commercio illegale delle specie protette dalla Convezione. Queste modifiche dovrebbero essere riprodotte nel regolamento (CE) n. 338/97.
(13)Per migliorare e facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni sull’attuazione del regolamento (UE) n. 2173/2005, la Commissione dovrebbe pubblicare i dati forniti dagli Stati membri sull’attuazione del regolamento sotto forma di quadro generale a livello di Unione. Dall’esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri nel primo anno di funzionamento del sistema di licenze per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale si è desunta la necessità di aggiornare le disposizioni in materia di comunicazione del regolamento. La Commissione, nell’esercizio delle competenze di esecuzione conferitele per stabilire il formato e la procedura mediante cui gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni, dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall’articolo 11 del regolamento. È opportuno aggiornare le disposizioni in materia di valutazione del regolamento.
(14)L’Agenzia europea dell’ambiente sta già svolgendo funzioni importanti ai fini delle attività di monitoraggio e comunicazione dettate dalla legislazione ambientale dell’Unione, funzioni che dovrebbero essere figurare esplicitamente nella pertinente legislazione. Per altri atti legislativi, il ruolo svolto dall’Agenzia e le risorse da essa impegnate per assistere la Commissione nelle attività di comunicazione delle informazioni ambientali saranno affrontati dopo la conclusione della valutazione in corso,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
La direttiva 86/278/CEE è così modificata:
1.l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Articolo 10
1. Gli Stati membri provvedono a che siano tenuti registri pubblici aggiornati in cui figurano:
a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per usi agricoli;
b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi, rispetto ai parametri di cui all’allegato II A;
c) il tipo di trattamento impiegato, conformemente all’articolo 2, lettera b);
d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi di utilizzazione dei fanghi;
e) qualsiasi altra informazione riguardo al recepimento e all’attuazione della presente direttiva fornita dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 17.
Per presentare i set di dati territoriali inclusi nelle informazioni che figurano nei registri si usano i servizi relativi ai dati territoriali definiti all’articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.
2. I registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione del pubblico per ogni anno civile, entro tre mesi dalla fine dell’anno civile pertinente, secondo il formato consolidato di cui all’allegato della decisione 94/741/EC della Commissione** o secondo un altro formato fornito in conformità dell’articolo 17.
Gli Stati membri indicano alla Commissione l’ubicazione elettronica delle informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1.
3. I metodi di trattamento e i risultati delle analisi sono comunicati, a richiesta, alle autorità competenti.
*
Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
**
Decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42).”;
2.l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
“Alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante un atto di esecuzione, il formato in base al quale gli Stati membri devono fornire le informazioni sull’attuazione della direttiva 86/278/CEE a norma dell’articolo 10 della presente direttiva. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. I servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello di Unione, che include le mappe, sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri in conformità degli articoli 10 e 17.”.
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
La direttiva 2002/49/CE è così modificata:
1.all’articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:
“ (x) ‘archivio dati’, un sistema d’informazione, gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente, contenente le informazioni e i dati sul rumore ambientale resi disponibili mediante nodi nazionali di comunicazione e di scambio dei dati sotto il controllo degli Stati membri. “;
2.
all’articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
“I piani d’azione sono riesaminati e rielaborati in funzione delle necessità, ogniqualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotono sulla situazione acustica esistente e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione.
I riesami e le rielaborazioni che in conformità del primo comma dovrebbero essere effettuati nel 2023 sono posticipati e il nuovo termine è il 18 luglio 2024.”;
3.all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche strategiche da essi elaborate, e se del caso adottate, e i piani d’azione da essi messi a punto siano resi disponibili e divulgati al pubblico ai sensi della normativa unionale pertinente, in particolare la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* e la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**, e secondo gli allegati IV e V della presente direttiva, anche mediante le tecnologie dell’informazione disponibili.
*
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
**
Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).”;
4.all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani d’azione di cui all’allegato VI siano trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalle date di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8. A tal fine gli Stati membri si limitano a introdurre elettronicamente le informazioni nell’archivio dati che sarà istituito mediante procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Lo Stato membro che desideri aggiornare le informazioni, all’atto della trasmissione delle informazioni aggiornate all’archivio dati descrive le differenze tra le informazioni originali e quelle aggiornate e i motivi dell’aggiornamento.”;
5.nell’allegato V, il punto 3 è sostituito dal seguente:
3. Meccanismo di scambio delle informazioni
“La Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, sviluppa un meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni per condividere le informazioni risultanti dalle mappe acustiche strategiche e dalle sintesi dei piani d’azione, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.”.
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale
La direttiva 2004/35/CE è così modificata:
1.all’articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso;
2.l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
“Articolo 18
Informazioni sull’attuazione ed elementi fattuali
Gli Stati membri assicurano che siano disponibili al pubblico in un formato dati aperto online, in conformità dell’allegato VI della presente direttiva e dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, informazioni adeguate e aggiornate almeno sulle minacce imminenti di danno. Per ciascun incidente sono fornite almeno le informazioni di cui all’allegato VI.
2. Per presentare i set di dati territoriali, come quelli indicanti l’ubicazione degli incidenti, inclusi nelle informazioni di cui al paragrafo 1 si usano i servizi relativi ai dati territoriali definiti all’articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**.
3. I servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello di Unione, che include le mappe, sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1.”.
4. La Commissione valuta periodicamente la direttiva. Tra gli elementi su cui si basa la valutazione rientrano i seguenti:
(a)l’esperienza acquisita con l’attuazione della direttiva;
(b)i set di dati territoriali forniti dagli Stati membri e costituiti in conformità del presente articolo, e i relativi quadri generali a livello di Unione di cui al paragrafo 3.
*
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
**
Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).”;
3.l’allegato VI è sostituito dal seguente:
“ALLEGATO VI
INFORMAZIONI E DATI DI CUI ALL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1
Le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1 si riferiscono alle emissioni, agli eventi o agli incidenti che causano un danno ambientale o costituiscono una minaccia imminente di danno, con le seguenti informazioni e dati per ciascun caso:
1. entità e tipo di danno ambientale, data dell’avvenimento e/o della scoperta del danno. Il danno ambientale è classificato di piccola, media, grande o grandissima entità. In base al tipo, si distingue in danno alle acque, all’ambiente marino, al suolo, alla natura/agli ecosistemi o danno alla salute umana da inquinamento;
2. l’attività che ha causato il danno ambientale, compresa, qualora il danno rientri nel campo di applicazione della presente direttiva, la classe di attività in conformità dell’allegato III;
3. se e quando è stata promossa un’azione di accertamento della responsabilità, compreso il tipo di responsabilità (amministrativa, civile, penale), in particolare se l’azione è stata promossa a norma della presente direttiva;
4. se e quando è stata avviata l’azione di prevenzione e/o di riparazione, in particolare se tale azione è stata avviata a norma della presente direttiva;
5. una volta note, le date alle quali si sono concluse le azioni in giudizio e le azioni di prevenzione/riparazione di cui ai punti 3 e 4;
6. il risultato del processo di riparazione, in special modo le eventuali misure di riparazione primaria, complementare e/o compensativa a norma della presente direttiva, se applicabili;
7. i costi generati:
a) dalle misure di prevenzione e riparazione, che possono essere:
i) pagati dal o recuperati presso il responsabile; oppure
ii) non recuperati presso il responsabile;
b) dalle misure di precauzione adottate dai gestori per:
i) sottoscrivere una garanzia finanziaria;
ii) istituire sistemi di sicurezza o gestione ambientale;
iii) introdurre tecnologie intese a evitare o mitigare l’inquinamento;
c) dagli obblighi amministrativi:
i) degli operatori;
ii) delle autorità competenti.”.
Articolo 4
Modifiche della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).
La direttiva 2007/2/CE è così modificata:
1.l’articolo 21 è così modificato:
a)al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
“2. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri aggiornano e pubblicano le rispettive relazioni sintetiche. La relazione, che sarà resa pubblica dai servizi della Commissione assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, comprende una breve descrizione:”;
b)il paragrafo 3 è soppresso;
2.l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
“L’Agenzia europea dell’Ambiente pubblica e aggiorna annualmente il quadro generale a livello di Unione in base ai metadati e ai dati messi a disposizione dagli Stati membri mediante i servizi di rete in conformità dell’articolo 21. Il quadro generale a livello di Unione comprende, se del caso, indicatori di risultato, risultati ed effetti della presente direttiva, mappe d’insieme a livello di Unione e relazioni sintetiche degli Stati membri.
La Commissione valuta periodicamente la direttiva. Tra gli elementi su cui si basa la valutazione rientrano i seguenti:
a)l’esperienza acquisita con l’attuazione della direttiva;
b)le informazioni raccolte dagli Stati membri in conformità dell’articolo 21 e i quadri generali a livello di Unione stilati dall’Agenzia europea dell’ambiente;
c)i pertinenti dati scientifici analitici;
d)
altre informazioni, tra cui pertinenti dati scientifici analitici, ritenute necessarie secondo gli orientamenti per legiferare meglio e ottenute avvalendosi di processi efficaci ed efficienti di gestione delle informazioni.”.
Articolo 5
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
L’articolo 12 della direttiva 2009/147/CE è così modificato:
1.il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni sei anni, in concomitanza con la relazione elaborata in conformità dell’articolo 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio*, una relazione sull’attuazione delle misure adottate a norma della presente direttiva e gli effetti principali di tali misure. Nella relazione figurano in particolare le informazioni sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici protette dalla presente direttiva, sulle minacce e sulle pressioni cui le specie sono sottoposte, sulle misure di conservazione adottate e sul contributo fornito dalla rete di zone di protezione speciale agli obiettivi di cui all’articolo 2.”;.
*Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).”;
2.al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
“2. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, elabora ogni sei anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1.”.
Articolo 6
Modifiche della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
La direttiva 2010/63/UE è così modificata:
1.l’articolo 43 è così modificato:
a)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli Stati membri esigono che la sintesi non tecnica del progetto specifichi se il progetto deve essere sottoposto a valutazione retrospettiva ed entro quale termine. Gli Stati membri provvedono affinché la sintesi non tecnica del progetto sia aggiornata in base ai risultati della valutazione retrospettiva entro sei mesi dal completamento di quest’ultima.
3.
Gli Stati membri pubblicano, fino al 31 dicembre 2020, le sintesi non tecniche dei progetti autorizzati e le eventuali relative revisioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli Stati membri presentano e pubblicano le sintesi non tecniche dei progetti, al più tardi entro sei mesi dall’autorizzazione, e le eventuali relative revisioni, mediante trasferimento elettronico alla Commissione.”;
b)è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
“4.
La Commissione definisce un formato comune per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 56, paragrafo 3. I servizi della Commissione istituiscono e mantengono una base di dati a libero accesso a contenuto ricercabile per le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni.”;
2.l’articolo 54 è così modificato:
a)all’articolo 17, il titolo e i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:
“Informazioni sull’attuazione e presentazione dei dati statistici
1.
Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri inviano le informazioni sull’attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 1, e degli articoli 26, 28, 34, 38, 39, 43 e 46.
Gli Stati membri presentano e pubblicano i suddetti dati, mediante trasferimento elettronico secondo un formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4.
I servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati presentati dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri raccolgono e pubblicano, con cadenza annuale, le informazioni statistiche sull’uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull’effettiva gravità delle procedure e sull’origine e le specie di primati non umani utilizzati nelle procedure.
Gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni statistiche, al più tardi entro il 30 settembre dell’anno successivo, mediante trasferimento elettronico secondo un formato disaggregato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4.
La Commissione istituisce e mantiene una base di dati a libero accesso a contenuto ricercabile per le suddette informazioni statistiche. Su base annua i servizi della Commissione pubblicano le informazioni statistiche fornite dagli Stati membri in conformità del presente paragrafo e una relativa relazione sintetica.”;
b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
“4.
La Commissione definisce un formato e contenuti comuni per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 56, paragrafo 3.”;
3.l’articolo 57 è soppresso.
Articolo 7
Modifiche del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio
Il regolamento (CE) n. 166/2006 è così modificato:
1.all’articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all’allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell’allegato, comunica all’autorità competente con mezzi elettronici le informazioni per identificare il complesso in base al formato di cui all’articolo 7, paragrafo 2, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente.”;
2.all’articolo 7, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione mediante trasferimento elettronico una relazione contenente tutti i dati di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, secondo il formato ed entro la data stabiliti dalla Commissione in atti d’esecuzione adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2. I dati devono essere comunicati comunque entro 9 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
3. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, include le informazioni comunicate dagli Stati membri nel PRTR europeo entro due mesi dal completamento della comunicazione effettuata dagli Stati membri in conformità del paragrafo 2.”;
3.l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11
Riservatezza
Lo Stato membro che, a norma dell’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, consideri riservate determinate informazioni indica nella relazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, per l’anno di riferimento interessato, in modo distinto per ciascun complesso quali informazioni non possono essere pubblicate e il motivo. Il motivo deve essere reso pubblico.
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).”;
4.gli articoli 16 e 17 sono soppressi;
5.l’allegato III è soppresso.
Articolo 8
Modifiche del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
All’articolo 20, il titolo e i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue:
“Articolo 20
Monitoraggio dell’attuazione e accesso alle informazioni
1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente. La Commissione può stabilire, con atti di esecuzione, il formato e la procedura mediante cui gli Stati membri mettono a disposizione le suddette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
2. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, i servizi della Commissione pubblicano annualmente un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati presentati dagli Stati membri. In sede di preparazione del quadro generale, i servizi della Commissione tengono conto dei progressi compiuti per quanto concerne la conclusione e il funzionamento dei VPA FLEGT ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del loro contributo nel ridurre la presenza sul mercato interno di legno e di prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
3. Entro il 3 dicembre 2015 e successivamente ogni sei anni, la Commissione, in base alle informazioni e all’esperienza acquisita in merito all’applicazione del presente regolamento, ne esamina il funzionamento e l’efficacia, anche nell’impedire che il legno o i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato interno. Esamina, in particolare, le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Riferisce i risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di opportune proposte legislative.
Articolo 9
Modifiche del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea
Il regolamento (CE) n. 2173/2005 è così modificato:
1.l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Articolo 8
1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente.
2. La Commissione può stabilire, con atti di esecuzione, il formato e la procedura mediante cui gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 3.
3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, i servizi della Commissione pubblicano annualmente un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati presentati dagli Stati membri.”;
2.l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Articolo 9
Entro il 21 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni, la Commissione esamina il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento in base alle informazioni e all’esperienza acquisita in merito al medesimo. Nel far ciò dovrebbe tener conto dei progressi registrati nell’attuazione degli accordi volontari di partenariato. Riferisce i risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di proposte di miglioramento del sistema di licenze FLEGT.”.
Articolo 10
Modifiche del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
L’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97 è così modificato:
1.le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
“b) In base ai dati di cui alla lettera a) presentati dagli Stati membri, i servizi della Commissione pubblicano entro il 31 ottobre di ogni anno, un quadro generale che illustra, a livello di Unione, l’introduzione nell’Unione, l’esportazione e la riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest’ultima.
c) Fatto salvo l’articolo 20, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione, un anno prima di ogni riunione della conferenza delle parti, tutte le informazioni relative al pertinente periodo precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all’articolo VIII, paragrafo 7, lettera b), della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della Convenzione. Le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
d) In base ai dati di cui alla lettera c) presentati dagli Stati membri, la Commissione pubblica un quadro generale che illustra, a livello di Unione, in che misura è attuato il presente regolamento e ne è garantito il rispetto.”;
2.è aggiunto il punto e) seguente:
“e) Le autorità di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 aprile di ogni anno tutte le informazioni relative all’anno precedente per la stesura del rapporto annuale sul commercio illegale di cui alla risoluzione 11.17 della CITES (rev. CoP 17).”
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal XXX.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente