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Document 52018PC0151

    Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per la modifica dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un protocollo con il Regno del Marocco

    COM/2018/0151 final

    Bruxelles, 21.3.2018

    COM(2018) 151 final

    Raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per la modifica dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un protocollo con il Regno del Marocco


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    La Commissione propone di negoziare una modifica dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le Comunità europee e il Regno del Marocco e di concludere un protocollo di attuazione di detto accordo che rispondano alle esigenze della flotta dell’Unione e siano in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, nonché con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

    La presente proposta è presentata a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16 (Western Sahara Campaign UK), in cui la Corte dichiara che le acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale non rientrano nella zona di pesca di cui all’accordo in questione.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L’attuale accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e il Regno del Marocco è entrato in vigore il 28 febbraio 2007 1 . L’accordo è stato attuato da due protocolli successivi che hanno accordato ai pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca di specie pelagiche e demersali l’accesso alla zona di pesca del Marocco fino al 14 dicembre 2011, data di scadenza del secondo protocollo di attuazione per effetto del mancato consenso del Parlamento sulla sua conclusione. Il Parlamento europeo ha messo in dubbio la sostenibilità, il rapporto costi-benefici e la legalità internazionale dello strumento proposto. Un terzo protocollo, che ha tenuto conto delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, è stato concluso nel 2014 2 e scadrà il 14 luglio 2018.

    Complessivamente, l’accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco permette ai pescherecci di 11 Stati membri di operare in sei diverse categorie di pesca di piccoli pelagici, specie demersali e specie altamente migratorie. La zona di pesca del Marocco rappresenta il limite settentrionale della zona di distribuzione dello stock “C” di piccoli pelagici 3 , che comprende le acque della Mauritania, del Senegal e della Guinea Bissau, tutte facenti parte della rete di accordi bilaterali di partenariato per una pesca sostenibile.

    Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile contribuiscono a promuovere gli obiettivi della politica comune della pesca a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell’Unione. Tali accordi, inoltre, rafforzano la posizione dell’Unione europea all’interno delle organizzazioni nazionali e internazionali per la pesca, in particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Essi, infine, si basano sui migliori pareri scientifici disponibili e contribuiscono al miglioramento del rispetto delle misure internazionali, compresa la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

    Si presterà particolare attenzione all’esecuzione e all’attuazione della contropartita finanziaria corrisposta al Marocco per promuovere una gestione sostenibile della pesca, in particolare alla luce delle raccomandazioni della relazione speciale della Corte dei conti europea n. 11 del 2015 riguardante gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile.

    Coerenza con le altre normative dell’Unione

    La negoziazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con il Regno del Marocco è in linea con l’azione esterna dell’UE nei confronti dei paesi confinanti ed è conforme agli obiettivi dell’Unione per quanto riguarda il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

    A seguito della summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, è necessario specificare l’ambito di applicazione geografico dell’accordo.

    L’UE ritiene possibile estendere gli accordi bilaterali con il Marocco al Sahara occidentale a determinate condizioni. Resta tuttavia inteso che qualunque accordo avrà solo carattere provvisorio fintantoché non si perverrà alla risoluzione del conflitto nell’ambito delle Nazioni Unite e conformemente alle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

    Per l’intera durata del processo i negoziati saranno condotti in consultazione con tutti i servizi della Commissione interessati e con il SEAE e con il supporto della delegazione dell’UE competente.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica della decisione è fornita dall’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), parte V “azione esterna dell’Unione”, titolo V “accordi internazionali”, che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l’Unione e i paesi terzi.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Non pertinente, competenza esclusiva.

    Proporzionalità

    La decisione è proporzionale all’obiettivo perseguito.

    Scelta dell’atto giuridico

    Lo strumento è previsto dall’articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della normativa vigente

    Nel 2017 la Commissione ha svolto una valutazione ex-post/ex-ante sull’opportunità di rinnovare il protocollo di pesca con il Regno del Marocco. Le conclusioni di tale valutazione figurano in un documento di lavoro separato dei servizi della Commissione 4 .

    La valutazione ha concluso che le flotte dell’UE sono fortemente interessate a proseguire le attività di pesca in Marocco. Il rinnovo del protocollo contribuirà inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la governance delle attività di pesca nella regione. La valutazione dimostra che il rinnovo del protocollo sarebbe inoltre di grande utilità per il Marocco, vista l’importanza che riveste la contropartita finanziaria erogata nell’ambito del protocollo stesso a titolo di contributo alla strategia “Halieutis” del paese per lo sviluppo del settore della pesca. Il Marocco ha manifestato il proprio interesse ad avviare negoziati con l’UE sul rinnovo del protocollo.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Le parti interessate, compresi i rappresentanti dell’industria e le organizzazioni della società civile, sono state consultate in occasione della valutazione, in particolare nell’ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

    Assunzione e uso di perizie

    Non pertinente.

    Valutazione d’impatto

    Non pertinente.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Non pertinente.

    Diritti fondamentali

    Le direttive di negoziato proposte in allegato alla decisione raccomandano di autorizzare l’avvio dei negoziati e di includere una clausola che, in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici, possa comportare la sospensione dell’accordo e del relativo protocollo.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nell’incidenza sul bilancio connessa al nuovo protocollo figura anche il versamento di una contropartita finanziaria al Regno del Marocco. Le dotazioni di bilancio corrispondenti, in termini di stanziamenti di impegno e di pagamento, devono essere incluse ogni anno nella linea di bilancio relativa agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (11 03 01) e devono essere compatibili con la programmazione finanziaria del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Gli importi annuali per gli impegni e i pagamenti sono fissati nel quadro della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non entrati in vigore all’inizio dell’anno 5 .

    I negoziati dovrebbero concludersi prima della scadenza del protocollo vigente, vale a dire entro il 14 luglio 2018.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    L’avvio dei negoziati è previsto per il primo trimestre del 2018.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La Commissione raccomanda che:

    - il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per la modifica dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco e per la conclusione di un protocollo;

    - la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell’UE;

    - la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

    - il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

    Raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per la modifica dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un protocollo con il Regno del Marocco

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    considerando che è opportuno avviare negoziati con il Regno del Marocco al fine di modificare l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le Comunità europee e il Regno del Marocco 6 e concludere un protocollo di attuazione di detto accordo,

    considerando che è importante che il partenariato nel settore della pesca sviluppatosi nel corso degli anni tra l’Unione europea e il Regno del Marocco non venga interrotto e che, nel contempo, si assicurino adeguate garanzie per la tutela dei diritti umani e lo sviluppo sostenibile dei territori interessati,

    considerando che l’Unione europea sostiene gli sforzi delle Nazioni Unite nel trovare una soluzione politica reciprocamente accettabile che consenta l’autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, nel rispetto dei principi e dei fini della Carta delle Nazioni Unite,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con il Regno del Marocco al fine di modificare l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le Comunità europee e il Regno del Marocco e concludere un protocollo di attuazione di detto accordo.

    2.La Commissione guida il gruppo di negoziatori, di cui fa parte anche l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

    Articolo 2

    I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo “Politica esterna della pesca” del Consiglio, sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio figuranti nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 78 del 17.3.2007, pag. 31.
    (2)    GU L 349 del 21.12.2013, pag. 1.
    (3)    Secondo la classificazione scientifica in uso.
    (4)    Evaluation rétrospective et prospective du Protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (Valutazione retrospettiva e prospettica del protocollo dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco). Relazione definitiva, settembre 2017 (F&S, Poseidon e Megapesca).
    (5)    Capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41), in linea con l’accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).
    (6)    GU L 141 del 29.5.2006, pag. 4.
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    Bruxelles,21.3.2018

    COM(2018) 151 final

    ALLEGATO

    della

    Raccomandazione di

    decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la modifica dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un protocollo con il Regno del Marocco


    ALLEGATO

    Direttive di negoziato

    I negoziati hanno come obiettivo la modifica dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le Comunità europee e il Regno del Marocco e la conclusione di un protocollo connesso a detto accordo, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

    Al fine di promuovere una pesca sostenibile e responsabile e contribuire alla rigorosa osservanza del diritto internazionale, con benefici reciproci per l’UE e il Marocco mediante il nuovo protocollo, i negoziati della Commissione mireranno a:

    ·consentire l’accesso alle acque di cui all’accordo e al protocollo attualmente in vigore, nonché alle acque adiacenti al territorio non autonomo del Sahara occidentale, e fornire le autorizzazioni necessarie per l’esercizio della pesca in tali acque ai pescherecci della flotta dell’UE adibiti alla pesca di piccoli pelagici, specie demersali e specie altamente migratorie, mantenendo così, tra l’altro, la rete di accordi di partenariato per una pesca sostenibile a disposizione degli operatori dell’UE;

    ·sostenere gli sforzi del Segretariato generale delle Nazioni Unite nel trovare una soluzione che consenta l’autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, nel rispetto dei principi e dei fini della Carta delle Nazioni Unite;

    ·tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti, al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e di promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero essere rivolte esclusivamente alle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e riservando nel contempo particolare attenzione alla natura transzonale o altamente migratoria degli stock interessati;

    ·ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca eccedentarie, pienamente commisurata agli interessi delle flotte dell’UE, qualora le risorse in questione interessino anche altre flotte straniere, nonché l’applicazione delle stesse condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;

    ·garantire che l’accesso alle attività di pesca sia basato sulle operazioni della flotta dell’UE nella regione, alla luce delle valutazioni scientifiche migliori e più aggiornate di cui si dispone;

    ·stabilire un dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di incoraggiare l’attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, segnatamente in materia di governance della pesca, lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca e consulenza scientifica, e promuovere la creazione di posti di lavoro, contribuendo, tra l’altro, ad affrontare le cause dell’emigrazione;

    ·includere una clausola riguardante le conseguenze di un’eventuale violazione dei diritti umani e dei principi democratici;

    ·includere una clausola che preveda l’accesso preferenziale della flotta dell’UE alle risorse eccedentarie e l’applicazione delle medesime condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;

    ·introdurre meccanismi adeguati affinché la Commissione sia sufficientemente informata e coinvolta nella distribuzione geografica e sociale dei benefici socioeconomici derivanti dall’accordo e dal protocollo e possa così garantire che la popolazione interessata tragga vantaggio da entrambi;

    ·includere una clausola di revisione che permetta di tener conto di una soluzione politica reciprocamente accettabile che porti all’autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, nel rispetto dei principi e dei fini della Carta delle Nazioni Unite.

    Inoltre:

    ·al momento della firma, la Commissione valuterà le potenziali implicazioni dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo ai fini di uno sviluppo sostenibile, riferendosi in particolare ai benefici arrecati alla popolazione coinvolta e allo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati;

    ·la Commissione dovrebbe garantire che, al momento della sua proposta relativa alla firma e alla conclusione, la popolazione interessata dall’accordo sia stata adeguatamente coinvolta;

    ·al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca, il nuovo protocollo dovrebbe includere una clausola che preveda la possibilità di applicarlo in via provvisoria.

    In particolare, il protocollo dovrebbe definire:

    ·le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate ai pescherecci dell’Unione europea,

    ·la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento, nonché

    ·i meccanismi che consentiranno di attuare efficacemente il sostegno settoriale e di garantirne il regolare monitoraggio.

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