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Document 52018PC0111

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 55a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche da apportare all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019

    COM/2018/0111 final - 2018/046 (NLE)

    Bruxelles, 9.3.2018

    COM(2018) 111 final

    2018/0046(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 55a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche da apportare all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'OTIF ("comitato di esperti RID") dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia ("OTIF"), che si terrà il 30 maggio 2018, in riferimento alla prevista adozione di alcune modifiche da apportare alle disposizioni tecniche e amministrative che figurano nell'allegato, appendice C, della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia ("COTIF"), che dovranno essere decise da tale comitato.

    2.Contesto della proposta

    2.1.I regolamenti concernenti il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia ("RID")

    Obiettivo dei regolamenti concernenti il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia è disciplinare il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia tra gli Stati membri dell'OTIF che applicano le norme RID (Stati contraenti del RID). L'Unione europea è parte dell'accordo 1 , sebbene due dei suoi Stati membri, Cipro e Malta, non siano Stati contraenti dell'accordo stesso.

    2.2.Il comitato di esperti RID

    Il comitato di esperti RID è istituito nel quadro della COTIF al fine di decidere in merito alle modifiche del RID. È costituito dai rappresentanti degli Stati membri dell'OTIF che applicano il RID e dell'Unione. Ciascuno Stato membro dell'OTIF dispone di un voto e, qualora un punto all'ordine del giorno tratti questioni di competenza esclusiva dell'Unione, la Commissione voterà a nome dell'Unione 2 .

    Le disposizioni internazionali relative al trasporto di merci pericolose sono stabilite in seno a varie organizzazioni internazionali quali l'OTIF, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e numerosi organismi specializzati delle Nazioni Unite. Poiché le norme devono essere compatibili tra loro, è stato sviluppato un complesso sistema internazionale per il coordinamento e l'armonizzazione tra le organizzazioni attive in questo ambito. Le disposizioni sono adattate sulla base di un ciclo biennale.

    Nel corso della preparazione di queste modifiche è stata consultata un'ampia rosa di esperti del settore pubblico e privato e durante la loro elaborazione si sono svolte le riunioni tecniche di seguito indicate.

    Presso il sottocomitato di esperti per il trasporto di merci pericolose in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), in occasione delle seguenti sessioni:

    1)47a sessione, Ginevra, dal 22 al 26 giugno 2015;

    2)48a sessione, Ginevra, dal 30 novembre al 9 dicembre 2015;

    3)49a sessione, Ginevra, dal 27 giugno al 7 luglio 2016;

    4)50a sessione, Ginevra, dal 28 novembre al 6 dicembre 2016;

    presso la riunione congiunta UNECE – OTIF del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose, in occasione delle seguenti sessioni:

    1)sessione autunnale del 2016, Ginevra, dal 19 al 23 settembre 2016;

    2)sessione primaverile del 2017, Berna, dal 13 al 17 marzo 2017;

    3)sessione autunnale del 2017, Ginevra, dal 19 al 29 settembre 2017;

    4)è prevista un'ulteriore riunione congiunta (la sessione primaverile che si terrà a Berna dal 13 al 17 marzo 2018), durante la quale è probabile che vengano raccomandate ulteriori modifiche applicabili dal 1º gennaio 2019;

    presso il gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID, in occasione delle seguenti sessioni:

    1)7a sessione, Praga, dal 22 al 24 novembre 2016;

    2)8a sessione, Utrecht, dal 20 al 24 novembre 2017.

    Nel corso di tali riunioni i comitati di esperti hanno analizzato ed elaborato le singole proposte di modifica. Nella maggior parte dei casi le misure raccomandate sono state approvate all'unanimità. Alcune proposte sono state raccomandate dalla maggioranza degli esperti.

    Il comitato di esperti RID per il trasporto di merci pericolose adotterà decisioni in merito a tali proposte il 30 maggio 2018.

    Il comitato per il trasporto di merci pericolose, istituito nel quadro della direttiva 2008/68/CE 3 , ha condotto una discussione preliminare sulle proposte in occasione della sua riunione del 14 dicembre 2017.

     

    2.3.La decisione del comitato di esperti RID

    Il 30 maggio 2018, nella sua 55a sessione, il comitato di esperti RID sarà chiamato ad adottare una serie di modifiche del RID riguardanti l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico del suo allegato ("la decisione"). La finalità della decisione è aggiornare le disposizioni in vigore riguardanti gli obblighi di sicurezza degli operatori per quanto concerne il trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate, la lista di controllo per il riempimento e lo svuotamento dei carri cisterna destinati al trasporto di gas liquefatti, l'etichettatura e la distanza di sicurezza, alcuni numeri di identificazione del pericolo, il trasporto di merci pericolose come colli a mano o bagagli registrati, ecc.

    L'atto previsto vincolerà giuridicamente le parti dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

    L'Unione europea ha aderito alla COTIF nel luglio 2011 con la decisione 2013/103/UE del Consiglio 4 . La COTIF è un accordo misto del quale sia l'Unione sia la maggior parte degli Stati membri sono parti contraenti. L'allegato III di tale decisione stabilisce le disposizioni interne per il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione in relazione ai lavori nell'ambito dell'OTIF. Nelle materie di competenza esclusiva dell'Unione, l'Unione vota con il numero di voti di tutti gli Stati membri che aderiscono alla COTIF.

    Inoltre l'articolo 38 della COTIF stabilisce che, ai fini dell'esercizio del diritto di voto e del diritto di obiezione di cui all'articolo 35, paragrafi 2 e 4, l'organizzazione regionale, in particolare l'Unione europea, ha diritto al numero di voti identico al numero dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'organizzazione.

    Come indicato in precedenza, vi sono ventisei Stati membri dell'Unione che sono membri della COTIF. Attualmente vi sono 45 Stati contraenti del RID e cinquanta Stati membri dell'OTIF.

    Dal 1° gennaio 1997 l'Unione ha applicato le disposizioni del RID a tutti i trasporti effettuati sul territorio dell'Unione, inizialmente a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio 5 . Nel 2008 la direttiva 96/49/CE è stata sostituita dalla direttiva 2008/68/CE, che persegue gli obiettivi della precedente.

    L'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, relativo ai paesi terzi, dispone che "il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato". Conformemente al considerando 12 di tale direttiva, inoltre, "i mezzi di trasporto immatricolati in paesi terzi devono essere autorizzati a effettuare trasporti internazionali di merci pericolose sul territorio degli Stati membri a condizione che rispettino le pertinenti disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN e della presente direttiva". Pertanto l'ambito delle modifiche del RID rientra interamente nella competenza esclusiva dell'Unione.

    Ne consegue che, a norma dell'articolo 35 della COTIF, una volta decise dal comitato di esperti RID, le modifiche entrano in vigore per tutte le parti contraenti il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui il Segretario generale ne ha dato notifica alle parti contraenti. Una parte contraente può formulare un'obiezione entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica. In caso di opposizione da parte di un quarto delle parti contraenti, la modifica non entra in vigore.

    A meno che le parti non sollevino un sufficiente numero di obiezioni, le modifiche previste nell'ambito della presente proposta entreranno in vigore il 1º gennaio 2019 e diventeranno vincolanti per l'Unione e gli Stati membri, costituendo parte integrante dell'acquis dell'Unione.

    All'articolo 1 bis del progetto di proposta figura un elenco dettagliato delle modifiche previste, in cui si precisa quali modifiche possono essere accettate dall'Unione. Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose che sia efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto del progresso tecnologico, e possono pertanto essere sostenute.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 6 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il comitato di esperti RID è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF).

    La decisione che il comitato di esperti RID è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. La decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 6 dei regolamenti concernenti il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia ("RID"). Inoltre l'articolo 1 della direttiva 2008/68/CE dispone che l'allegato del RID si applica al trasporto di merci pericolose effettuato per ferrovia all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, fatta eccezione per gli Stati membri che non hanno un sistema ferroviario. Infine, l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, relativo ai paesi terzi, stabilisce che "il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato".

    La decisione non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    L'obiettivo principale e il contenuto della decisione riguardano il trasporto di merci pericolose per ferrovia. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 del TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    La decisione del comitato di esperti RID apporterà modifiche all'allegato del RID e le informazioni sull'esito della riunione devono pertanto essere pubblicate, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Nella misura in cui diventano vincolanti per l'Unione, le modifiche del RID dovranno essere integrate nella direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, che applica norme uniformi nel quadro della COTIF e dell'UNECE al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. A tal fine alla Commissione è stato conferito il potere di adeguare al progresso scientifico e tecnico l'allegato II, sezione II.1, della direttiva 2008/68/CE.

    2018/0046 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 55a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche da apportare all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con decisione 2013/103/UE del Consiglio 7 l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ("COTIF").

    (2)Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono Stati membri della convenzione COTIF e la applicano.

    (3)A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 33, paragrafo 5, della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia ("OTIF") ("comitato di esperti RID") può modificare l'allegato, appendice C, della COTIF, i regolamenti concernenti il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia ("RID").

    (4)La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento al RID.

    (5)Al fine di adattare l'allegato del RID al progresso tecnico e scientifico, è essenziale che il comitato di esperti RID adotti modifiche riguardanti norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi. Segnatamente, per garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.

    (6)Nella sua 55esima sessione, che si terrà il 30 maggio 2018, il comitato di esperti RID è chiamato ad adottare una decisione sulle modifiche del RID.

    (7)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato di esperti RID, poiché la decisione adottata vincolerà l'Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 55a sessione del comitato di esperti RID nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è stabilita nell'allegato della presente decisione.

    I rappresentanti dell'Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche minori per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    Una volta adottata, il riferimento alla decisione del comitato di esperti RID è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).
    (2)    Allegato III, punto 3.1, della decisione 2013/103/UE del Consiglio.
    (3)    Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
    (4)    GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1.
    (5)    Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25).
    (6)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 e 64;
    (7)    Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).
    (8)    Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
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    Bruxelles,9.3.2018

    COM(2018) 111 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea nella 55a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche da apportare all’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019


    ALLEGATO

    Proposta

    Documento di riferimento

    Oggetto

    Osservazioni

    Posizione dell’Unione

    1

    OTIF/RID/CE/GTP/2017/1

    Numero di identificazione del pericolo per i numeri UN 3166 e 3171

    Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione di un testo modificato

    Concorda con le modifiche

    2

    OTIF/RID/CE/GTP/2017/3

    Trasporto di merci pericolose come colli a mano o bagagli registrati

    Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione di un testo modificato

    Concorda con la modifica

    3

    OTIF/RID/CE/GTP/2017/5

    102a sessione del WP.15 (Ginevra, dall’8 al 12 maggio 2017)

    Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione di un testo modificato

    Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

    4

    OTIF/RID/CE/GTP/2017/7/Rev.1

    Progetto di elenco delle correzioni 2 all’edizione 2017 del RID

    Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione di un testo modificato

    Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

    5

    OTIF/RID/CE/GTP/2017/8

    Gruppo di lavoro informale sulle liste di controllo per il riempimento e lo svuotamento dei vagoni cisterna destinati al trasporto di gas liquefatti (Firenze, dall’11 al 13 luglio 2017)

    Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione di un testo modificato

    Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

    6

    OTIF/RID/CE/GTP/2017/15

    Testi consolidati adottati dalle riunioni congiunte negli anni 2016 e 2017 e dal gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2016

    Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione di un testo modificato

    Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

    7

    Ibidem

    Modifiche che necessitano di un ulteriore esame da parte del gruppo di lavoro permanente

    -

    -

    8

    Ibidem

    Modifiche che necessitano di un parere comune nella riunione congiunta UNECE – OTIF

    Occorre agevolare un trasporto multimodale efficiente

    Concorda con le modifiche raccomandate dalla riunione congiunta

    9

    OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.8

    Trattini doppi al punto 4.3.3.5.

    Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione di un testo modificato

    Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

    10

    OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.10

    Disposizioni transitorie

    Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione di un testo modificato

    Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

    11

    OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.12

    Modifica proposta del punto 2.1.3.5.5 nel documento OTIF/RID/CE/GTP/2017/15

    Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione di un testo modificato

    Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

    12

    OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.16

    103a sessione del WP.15 (Ginevra, dal 6 al 10 novembre 2017)

    Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione di un testo modificato

    Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

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