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Document 52018PC0069

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 e 142, delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e della Mutual Resolution M.R.1, e per quanto riguarda la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN

COM/2018/069 final - 2018/030 (NLE)

Bruxelles, 14.2.2018

COM(2018) 69 final

2018/0030(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 e 142, delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e della Mutual Resolution M.R.1, e per quanto riguarda la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

In conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). In conformità alla decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"), l'Unione ha aderito all'accordo parallelo.

Le riunioni del WP.29 UNECE, il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, si svolgono tre volte l'anno: a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. Nel corso di ciascuna sessione sono adottati nuovi regolamenti UN, nuovi regolamenti tecnici mondiali UN (UN GTR) e/o modifiche di regolamenti UN o di regolamenti tecnici mondiali UN (UN GTR) in vigore, per adeguarli ai progressi tecnici. Prima di ogni seduta del WP.29 uno dei sei gruppi di lavoro (GR) in cui esso si articola approva le modifiche da apportare.

Successivamente, nel corso della riunione del WP.29, avviene la votazione finale che approva le modifiche, i supplementi e le rettifiche, se viene raggiunto il quorum e se si manifesta una maggioranza qualificata delle parti contraenti. L'UE è parte contraente di due accordi (accordo del 1958 e accordo del 1998) nell'ambito del WP.29. Di volta in volta viene elaborata una decisione del Consiglio, detta "megadecisione", contenente l'elenco dei regolamenti, delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche; essa autorizza la Commissione a votare a nome dell'Unione durante ciascuna riunione del WP.29.

La presente decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione nella votazione dei regolamenti, delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella riunione di marzo 2018 del WP.29 che si terrà dal 12 al 16 marzo 2018.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta integra ed è pienamente in linea con la politica del mercato interno dell'Unione per quanto concerne l'industria automobilistica.

Il sistema WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo in quanto consente ai costruttori dell'UE di utilizzare un insieme comune di regolamenti sull'omologazione sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti. Ad esempio, grazie a questo regime, il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore ha abrogato oltre 50 direttive dell'UE sostituendole con i corrispondenti regolamenti elaborati in forza dell'accordo del 1958.

Un approccio analogo è stato adottato con la direttiva 2007/46/CE che ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione dei veicoli in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. In seguito all'adozione di detta direttiva, i regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell'Unione e inquadrati nell'omologazione UE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il sistema WP.29 è collegato alla politica dell'Unione in materia di competitività, su cui la presente iniziativa ha un'incidenza positiva. La presente proposta è inoltre coerente con le politiche dell'Unione in materia di energia e trasporti, che sono tenute in debita considerazione nel processo di elaborazione e adozione dei regolamenti UN che rientrano nel quadro dell'accordo del 1958.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà

Solo l'Unione può votare l'adozione di strumenti internazionali come le proposte di regolamenti UN e di modifica dei regolamenti UN e le proposte di regolamenti tecnici mondiali, nonché la loro integrazione nel sistema di omologazione dei veicoli a motore dell'Unione. Ciò impedisce la frammentazione del mercato interno e garantisce anche norme ambientali e di sicurezza di uguale livello in tutta l'Unione. Ne derivano anche vantaggi in termini di economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato dell'Unione e per il mercato internazionale, invece di essere adattati per ottenere l'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La presente proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La presente decisione del Consiglio autorizza la Commissione a votare a nome dell'Unione e, in base all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 97/836/CE del Consiglio, è lo strumento proporzionato per definire una posizione unitaria dell'UE presso l'UNECE riguardo al voto sui documenti di lavoro all'ordine del giorno della riunione del WP.29. La presente proposta soddisfa pertanto il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

Scelta dell'atto giuridico

In conformità all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE è necessaria una decisione del Consiglio al fine di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

La perizia esterna non è pertinente ai fini della presente proposta. Essa è stata tuttavia esaminata dal Comitato tecnico - Veicoli a motore.

Valutazione d'impatto

La presente proposta non può essere oggetto di una valutazione d'impatto in quanto non è di natura legislativa e non sono disponibili né possibili opzioni strategiche alternative.

Efficienza normativa e semplificazione

L'iniziativa non ha alcuna incidenza a livello di oneri amministrativi, in quanto i riferimenti alle modifiche allegati alla megadecisione non introdurranno nuovi obblighi di informazione o altri obblighi amministrativi a carico delle imprese, comprese le PMI. L'obiettivo è al contrario quello di ridurre gli oneri amministrativi poiché l'applicazione di prescrizioni armonizzate su scala mondiale consente ai fabbricanti di presentare la documentazione di omologazione di sistemi e componenti non solo nell'UE, ma anche sui mercati di esportazione dalle parti contraenti dell'accordo del 1958 al di fuori dell'UE.

La proposta ha un impatto assai positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. L'accettazione, da parte dei partner commerciali dell'UE, di regolamenti sui veicoli armonizzati a livello internazionale è riconosciuta come il modo migliore per eliminare gli ostacoli non tariffari agli scambi e per aprire o ampliare l'accesso al mercato per le imprese del settore automobilistico dell'UE.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta definisce la posizione dell'Unione nella votazione:

delle proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 e 142;

di una proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN relativo alla sicurezza dei veicoli elettrici (EVS);

delle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5; e

di una proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.1.

2018/0030 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 e 142, delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e della Mutual Resolution M.R.1, e per quanto riguarda la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 97/836/CE del Consiglio 1 l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto").

(2)Con decisione 2000/125/CE del Consiglio 2 , l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

(3)La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati conformemente all'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti UN") nel sistema UE di omologazione in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.

(4)Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici occorre adeguare le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 e 142.

(5)Al fine di stabilire prescrizioni uniformi relative alla sicurezza dei veicoli elettrici, è opportuno adottare la proposta di un regolamento tecnico mondiale UN (UN GTR).

(6)Al fine di allineare l'uso delle unità nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli ("R.E.3") con il sistema internazionale SI e di uniformare le unità di misura utilizzate per indicare la massa dei veicoli di categoria L, M, N e O nella R.E.3 e tra la R.E.3 e la Convenzione sulla circolazione stradale del 1968, è opportuno adottare la proposta di modifica della R.E.3.

(7)Al fine di correggere e modificare alcuni dettagli delle specifiche delle categorie di sorgenti luminose e di introdurre una nuova categoria di sorgenti a diodo luminoso (LED) per l'illuminazione anteriore nella risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose ("R.E.5"), è opportuno adottare le proposte di modifica di R.E.5.

(8)Al fine di aggiornare i riferimenti alle norme ISO nella Mutual Resolution 1 del 1958 e nell'accordo del 1998 ("M.R.1"), è opportuno adottare la proposta di modifica di M.R.1.

(9)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo in merito all'adozione di tali proposte.

(10)In tali comitati, l'Unione è rappresentata dalla Commissione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo nel periodo dal 12 al 16 marzo 2018 è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(2)    Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
(3)    Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
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Bruxelles,14.2.2018

COM(2018) 69 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 e 142, delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e della Mutual Resolution M.R.1, e per quanto riguarda la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN


ALLEGATO

Nota: tutti i documenti di cui alla seguente tabella sono disponibili al pubblico al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html

Reg. n.

Punto all'ordine del giorno

Riferimento del documento

6

Proposta di supplemento 29 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 6
(Indicatori di direzione)

ECE/TRANS/WP.29/2018/28

13

Proposta di supplemento 15 alla serie di modifiche 11 del regolamento UN n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti)

ECE/TRANS/WP.29/2018/9

13-H

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 13-H
(Freni dei veicoli di categoria M1 e N1)

ECE/TRANS/WP.29/2018/8

30

Proposta di supplemento 20 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 30
(Pneumatici per autovetture e relativi rimorchi)

ECE/TRANS/WP.29/2018/10

37

Proposta di supplemento 46 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 37
(Sorgenti luminose a incandescenza)

ECE/TRANS/WP.29/2018/29

41

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 41
(Emissioni acustiche dei ciclomotori)

ECE/TRANS/WP.29/2018/6

43

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 43
(Vetrature di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2018/15

46

Proposta di rettifica 1 della revisione 5 del regolamento UN n. 46
(Dispositivi per la visione indiretta)

ECE/TRANS/WP.29/2018/16

46

Proposta di rettifica 1 della revisione 6 del regolamento UN n. 46 (Dispositivi per la visione indiretta)

ECE/TRANS/WP.29/2018/17

51

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 51
(Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N)

ECE/TRANS/WP.29/2018/7

ECE/TRANS/WP.29/2018/7/Add.1

67

Proposta di supplemento 15 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 67 (Veicoli a GPL)

ECE/TRANS/WP.29/2018/18

79

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 79
(Dispositivo di sterzo)

ECE/TRANS/WP.29/2018/11

79

Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 79 (Dispositivo di sterzo)

ECE/TRANS/WP.29/2018/35

90

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 90 (Ricambi per freni)

ECE/TRANS/WP.29/2018/12

107

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 06 del regolamento UN n. 107
(Veicoli di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2018/19

107

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 07 del regolamento UN n. 107
(Veicoli di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2018/20

107

Proposta di serie di modifiche 08 del regolamento UN n. 107
(Veicoli di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2018/21

110

Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 110
(Veicoli a GNC e GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2018/22

118

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 118
(Comportamento alla combustione dei materiali)

ECE/TRANS/WP.29/2018/23

118

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 118
(Comportamento alla combustione dei materiali)

ECE/TRANS/WP.29/2018/24

121

Proposta di supplemento 10 al regolamento UN n. 121
(Identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori)

ECE/TRANS/WP.29/2018/25

121

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 121 (Identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori)

ECE/TRANS/WP.29/2018/26

122

Proposta di supplemento 4 al regolamento UN n. 122
(Impianti di riscaldamento)

ECE/TRANS/WP.29/2018/27

128

Proposta di supplemento 7 alla versione originale del regolamento UN n. 128 (Sorgenti luminose LED)

ECE/TRANS/WP.29/2018/30

140

Proposta di supplemento 1 al regolamento UN n. 140 [Controllo elettronico della stabilità (ESP)]

ECE/TRANS/WP.29/2018/13

142

Proposta di supplemento 1 al regolamento UN n. 142 (Montaggio degli pneumatici)

ECE/TRANS/WP.29/2018/14

UN R.E.3

Proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)

ECE/TRANS/WP.29/2018/31

UN R.E.5

Proposta di modifica 1 della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose (R.E.5)

ECE/TRANS/WP.29/2018/32

UN R.E.5

Proposta di modifica 2 della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose (R.E.5)

ECE/TRANS/WP.29/2018/33

GTR n.

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Riferimento del documento

UN GTR (nuovo)

Proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN (UN GTR) relativo alla sicurezza dei veicoli elettrici (EVS)

ECE/TRANS/WP.29/2017/138

Voce

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Riferimento del documento

UN M.R.1

Proposta di modifica della Mutual Resolution n. 1 del 1958 e degli accordi del 1998 (M.R.1)

ECE/TRANS/WP.29/2018/36

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