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Document 52018IP0186

    Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali (2016/2149(INI))

    GU C 390 del 18.11.2019, p. 121–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 390/121


    P8_TA(2018)0186

    Applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali

    Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali (2016/2149(INI))

    (2019/C 390/18)

    Il Parlamento europeo,

    visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 5 sull'attribuzione delle competenze e la sussidiarietà, l'articolo 10, paragrafo 1, sulla democrazia rappresentativa, l'articolo 10, paragrafo 2, sulla rappresentanza dei cittadini dell'UE, l'articolo 10, paragrafo 3, sul diritto dei cittadini dell'UE di partecipare alla vita democratica dell'Unione, l'articolo 11 sulla democrazia partecipativa, l'articolo 12 sul ruolo dei parlamenti nazionali, l'articolo 48, paragrafo 3, sulla procedura di revisione ordinaria e l'articolo 48, paragrafo 7 (clausola passerella),

    visti il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

    visti l'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    viste le sue risoluzioni del 12 giugno 1997 concernente le relazioni fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali (1), del 7 febbraio 2002 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro della costruzione europea (2), del 7 maggio 2009 sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona (3) e del 16 aprile 2014 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali (4),

    viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (5), sulla capacità di bilancio della zona euro (6) e sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (7),

    viste le relazioni annuali della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali, in particolare la relazione 2014, del 2 luglio 2015 (COM(2015)0316), e la relazione 2015, del 15 luglio 2016 (COM(2016)0471), e viste le relazioni annuali della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità, in particolare la relazione 2015, del 15 luglio 2016 (COM(2016)0469), e la relazione 2016, del 30 giugno 2017 (COM(2017)0600),

    viste le relazioni annuali della direzione delle relazioni con i parlamenti nazionali del Parlamento europeo, in particolare la relazione 2016 di metà legislatura sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali,

    vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2015) (8),

    visti il Libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa, del 1o marzo 2017, e il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker il 13 settembre 2017, nel quale è stata presentata una tabella di marcia,

    vista la dichiarazione dal titolo "Greater European Integration: The Way Forward" (Una maggiore integrazione europea: la strada da percorrere) dei presidenti della Camera dei Deputati dell'Italia, dell'Assemblée nationale della Francia, del Bundestag della Germania e della Chambre des Députés del Lussemburgo, siglata il 14 settembre 2015 e attualmente avallata da altre 15 camere parlamentari nell'UE,

    viste le conclusioni adottate dalla Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'UE nelle sue riunioni a partire dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare quella di Lussemburgo del 2016 e quella di Bratislava del 2017,

    visti i contributi e le conclusioni delle riunioni della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) a partire dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare delle riunioni di La Valletta e di Tallinn del 2017, nonché le sue relazioni semestrali,

    visto l'articolo 13 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, che ha sancito l'organizzazione di conferenze interparlamentari al fine di discutere le politiche di bilancio e le altre questioni coperte dal trattato;

    visti la risoluzione del Senát della Repubblica ceca del 30 novembre 2016 (26a risoluzione dell'11a legislatura), la risoluzione del Senato della Repubblica italiana del 19 ottobre 2016 ((Doc. XVIII n. 164) e i contributi della sua commissione delle Politiche comunitarie del 2 maggio 2017 (Prot. 573) nonché i contribuiti della commissione per gli Affari europei dell'Assemblée nationale della Francia del 31 maggio 2017 (numero di riferimento 2017/058) e della commissione permanente per gli Affari europei della Tweede Kamer der Staten-Generaal (Camera dei rappresentanti) dei Paesi Bassi del 22 dicembre 2017 (lettera A(2018)1067);

    visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 alla decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

    vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0127/2018),

    A.

    considerando che i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento costituzionale dell'Unione europea (articolo 12 TUE), svolgendo pertanto un ruolo importante ai fini della sua legittimità democratica e della sua piena realizzazione;

    B.

    considerando che la responsabilità parlamentare dei governi nazionali nel quadro degli affari europei, che dipende da singole prassi nazionali, è la pietra angolare del ruolo dei parlamenti nazionali nell'attuale trattato europeo;

    C.

    considerando che, ai fini di una migliore titolarità, i parlamenti nazionali dovrebbero controllare i governi nazionali nello stesso modo in cui il Parlamento europeo controlla l'esecutivo europeo; che, tuttavia, il livello di influenza dei parlamenti nazionali sui governi nazionali varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro;

    D.

    considerando che i parlamenti nazionali spesso lamentano la loro limitata partecipazione agli affari dell'Unione e desiderano essere maggiormente coinvolti nello sviluppo del processo di integrazione europea;

    E.

    considerando che una mancanza di trasparenza nei processi legislativi e decisionali dell'UE rischia di compromettere sia le prerogative dei parlamenti nazionali a norma dei trattati e dei pertinenti protocolli che, in particolare, il loro ruolo di organi di controllo dei governi;

    F.

    considerando che il pluralismo dei parlamenti nazionali è particolarmente vantaggioso per l'UE, dal momento che l'allineamento di posizioni politiche diverse tra gli Stati membri può rafforzare e ampliare i dibattiti trasversali a livello europeo;

    G.

    considerando che la sottorappresentanza delle minoranze parlamentari negli affari europei dovrebbe essere controbilanciata, nel pieno rispetto delle maggioranza di ciascun parlamento nazionale e conformemente al principio di rappresentanza proporzionale;

    H.

    considerando che i parlamenti nazionali sono coinvolti in qualsiasi tipo di revisione dei trattati europei e sono stati recentemente chiamati a partecipare a una serie di consessi democratici dell'UE;

    I.

    considerando che una sfera pubblica europea potrebbe essere favorita attraverso una serie di consessi sul futuro dell'Europa, che dovrebbero essere organizzati dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo, quali naturali rappresentanti del popolo europeo; che tali consessi potrebbero essere sostenuti tramite una settimana europea comune, nella quale le camere parlamentari nazionali discuterebbero simultaneamente di affari europei con commissari e deputati al Parlamento europeo;

    J.

    considerando che, come mostrato dalle recenti tendenze elettorali, la crisi economica, finanziaria e sociale ha accresciuto la sfiducia e la disillusione dei cittadini dell'UE nei confronti dell'attuale modello democratico di rappresentanza, sia a livello nazionale che europeo;

    K.

    considerando che l'attuazione del diritto dei parlamenti nazionali di controllare il rispetto del principio di sussidiarietà, sulla base del cosiddetto sistema di allarme preventivo, ha in parte migliorato le relazioni tra le istituzioni dell'UE e i parlamenti nazionali;

    L.

    considerando che i parlamenti nazionali sollevano talvolta critiche in merito al sistema di allarme preventivo, sostenendo che le sue disposizioni non sono di facile attuazione e non presentano un ambito esteso di applicazione;

    M.

    considerando che sono stati compiuti progressi nell'attuazione del sistema di allarme preventivo, come dimostrano gli ultimi dati relativi al numero di pareri presentati dai parlamenti nazionali nell'ambito del dialogo politico; che l'uso limitato della procedura del cartellino giallo e l'inefficacia della procedura del cartellino arancione mostrano che vi è ancora un margine di miglioramento e che un migliore coordinamento tra i parlamenti nazionali è possibile in tal senso;

    N.

    considerando che il periodo di otto settimane stabilito nell'articolo 4 del protocollo n. 1 si è dimostrato inadeguato per il controllo tempestivo del rispetto del principio di sussidiarietà;

    O.

    che il sistema di allarme preventivo può essere integrato dal sistema che consente attualmente ai parlamenti nazionali di sottoporre proposte costruttive all'esame della Commissione, nel pieno rispetto del suo diritto di iniziativa;

    P.

    considerando che diversi parlamenti nazionali hanno espresso interesse per uno strumento finalizzato a migliorare il dialogo politico, che darebbe ai parlamenti nazionali l'opportunità di suggerire proposte costruttive da sottoporre all'esame della Commissione, nel dovuto rispetto del diritto d'iniziativa di quest'ultima;

    Q.

    considerando che i parlamenti nazionali possono in qualsiasi momento esprimere pareri nel quadro del dialogo politico, incaricare i loro governi di richiedere la formulazione di proposte legislative attraverso il Consiglio o, conformemente all'articolo 225 TFUE, invitare semplicemente il Parlamento a presentare proposte alla Commissione;

    R.

    considerando che l'attuazione di una procedura del cartellino rosso non è concepibile in questa fase del processo di integrazione europea;

    S.

    considerando che l'ampia gamma di diritti all'informazione previsti nel trattato di Lisbona potrebbe essere ampliata se i parlamenti nazionali avessero a disposizione più risorse e più tempo per gestire i documenti loro trasmessi dalle istituzioni europee;

    T.

    considerando che l'IPEX, una piattaforma per lo scambio continuo di informazioni tra i parlamenti nazionali e tra parlamenti nazionali e istituzioni europee, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata conformemente alla sua strategia digitale, nella quale il Parlamento europeo svolge un importante ruolo di sostegno;

    U.

    considerando che la cooperazione interistituzionale è migliorata dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della cosiddetta iniziativa Barroso, ovvero il dialogo politico avviato dalla Commissione nel settembre 2006, che dà ai parlamenti nazionali la possibilità di presentare osservazioni, commenti positivi o critiche sulle proposte della Commissione;

    V.

    considerando che i parlamenti nazionali presentano talvolta rimostranze in merito alle loro relazioni con l'Unione europea, sostenendo che sono troppo complesse;

    W.

    considerando che i parlamenti nazionali hanno competenze pertinenti in materia di libertà, sicurezza e giustizia a norma degli articoli 70, 85 e 88 TFUE e dovrebbero pertanto svolgere un ruolo importante nel futuro della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione;

    X.

    considerando che dovrebbe esserci un livello più elevato di controllo parlamentare nazionale ed europeo sulle politiche di bilancio ed economiche, sulle decisioni adottate e sulle questioni relative alla governance a livello di UE;

    Y.

    considerando che la decisione della Corte di giustizia del 16 maggio 2017 sulla natura mista dell'accordo commerciale tra l'UE e Singapore ha cambiato le modalità con cui i parlamenti nazionali saranno coinvolti negli accordi commerciali in futuro;

    Z.

    considerando che una migliore interazione e un migliore scambio di informazioni tra i deputati al Parlamento europeo e i deputati dei parlamenti nazionali come pure tra i funzionari dei parlamenti nazionali potrebbero contribuire a migliorare il controllo del dibattito europeo a livello nazionale e pertanto promuovere una cultura politica e parlamentare veramente europea;

    Controllo dell'attività governativa negli affari europei

    1.

    ritiene che l'attuazione dei diritti e degli obblighi dei parlamenti nazionali derivanti dal trattato di Lisbona abbia rafforzato il loro ruolo all'interno del quadro costituzionale europeo, garantendo un maggior pluralismo, una legittimazione democratica e il miglior funzionamento dell'Unione;

    2.

    riconosce che i governi nazionali sono democraticamente responsabili dinanzi ai parlamenti nazionali come stabilito all'articolo 10, paragrafo 2, TUE, in conformità dei loro rispettivi ordinamenti costituzionali nazionali; ritiene che tale responsabilità sia l'elemento chiave del ruolo delle camere parlamentari nazionali nell'Unione europea; incoraggia i parlamenti nazionali a esercitare pienamente la loro funzione europea per influenzare direttamente e controllare i contenuti delle politiche europee, in particolare attraverso il controllo dei loro governi nazionali che agiscono in qualità di membri del Consiglio europeo e del Consiglio;

    3.

    invita gli Stati membri ad assicurare che ai parlamenti nazionali siano concessi tempo e poteri sufficienti, nonché il necessario accesso alle informazioni, al fine di adempiere al loro ruolo costituzionale di controllo e pertanto di legittimazione dell'attività dei governi nazionali quando essi agiscono a livello europeo, sia in sede di Consiglio che di Consiglio europeo; riconosce che tale funzione europea dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle rispettive tradizioni costituzionali degli Stati membri; ritiene che, al fine di preservare e rafforzare questo ruolo, l'attuale scambio di migliori pratiche e l'interazione tra i parlamenti nazionali dovrebbe essere rafforzata e promossa;

    4.

    ritiene che la trasparenza dei metodi di lavoro e dei processi decisionali delle istituzioni dell'UE rappresenti un presupposto per consentire ai parlamenti nazionali di svolgere efficacemente il proprio ruolo istituzionale che deriva dai trattati; invita, inoltre, i parlamenti nazionali a sfruttare pienamente le rispettive competenze al fine di controllare le azioni dei governi a livello europeo, anche adeguando la loro organizzazione interna, i loro calendari e i loro regolamenti affinché ciò sia possibile; suggerisce inoltre uno scambio delle migliori pratiche tra parlamenti nazionali, discussioni periodiche tra i rispettivi ministri e le commissioni specializzate dei parlamenti nazionali prima e dopo le riunioni del Consiglio e del Consiglio europeo nonché riunioni periodiche tra i deputati dei parlamenti nazionali, i commissari e i deputati al Parlamento europeo;

    5.

    reputa necessario prestare attenzione onde evitare qualsiasi tipo di sovraregolamentazione nel recepimento di norme europee da parte degli Stati membri e ritiene che i parlamenti nazionali abbiano un ruolo chiave da svolgere al riguardo; ricorda, tuttavia, che questo non influisce in alcun modo sul diritto degli Stati membri di applicare clausole di non regressione e di adottare, ad esempio, norme sociali e ambientali più elevate a livello nazionale;

    6.

    ricorda, pur incoraggiando un dialogo politico rafforzato con i parlamenti nazionali e riconoscendo la chiara necessità di consolidare la partecipazione parlamentare, che le decisioni devono essere adottate conformemente alle competenze costituzionali e tenendo conto della chiara delimitazione delle rispettive competenze decisionali degli organismi nazionali ed europei;

    7.

    afferma che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dovrebbero essere maggiormente coinvolti nel semestre europeo e raccomanda che i calendari di bilancio a livello nazionale ed europeo siano meglio coordinati nel corso dell'intero processo, al fine di incoraggiare un utilizzo più efficace di tale strumento; ricorda, inoltre, che l'allineamento del semestre europeo con i programmi dei parlamenti nazionali potrebbe contribuire ulteriormente al coordinamento delle politiche economiche, sottolineando al contempo che tale allineamento non dovrebbe trascurare i poteri di autonomia e gli specifici regolamenti di ciascuna camera parlamentare;

    8.

    suggerisce l'attuazione di un periodo di dialogo sul bilancio a livello nazionale, durante il quale i parlamenti nazionali possano deliberare in merito al semestre europeo e contribuire allo stesso, conferendo un mandato ai propri governi nelle loro relazioni con la Commissione e il Consiglio;

    9.

    sottolinea che, nel corso dell'ultima plenaria della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione (COSAC) a Tallinn, è stato riconosciuto che la maggior parte dei parlamenti nazionali partecipa attivamente a sedute plenarie per discutere questioni legate all'UE, a intervalli regolari o in occasioni specifiche, e che discussioni in plenaria più frequenti sulle questioni legate all'UE aumentano la visibilità dell'Unione e danno ai cittadini l'opportunità di conoscere il programma dell'UE e le posizioni dei partiti politici su dette questioni;

    Creare una sfera pubblica europea

    10.

    osserva che l'allineamento di diverse posizioni politiche tra gli Stati membri potrebbe rafforzare e ampliare i dibattiti trasversali a livello europeo; raccomanda pertanto che le delegazioni parlamentari nazionali che operano presso le istituzioni europee rispecchino la diversità politica; sottolinea la pertinenza del principio della rappresentanza proporzionale di deputati di diversi partiti politici in tale contesto;

    11.

    osserva che la volontà vincolante delle maggioranze parlamentari potrebbe essere espressa nei pareri emessi dai parlamenti nazionali, all'interno o all'esterno del quadro del sistema di allarme preventivo; appoggia, tuttavia, l'idea che alle minoranze parlamentari nazionali venga data la possibilità di esprimere punti di vista divergenti, che potrebbero poi essere integrati negli allegati ai suddetti pareri; ritiene che tali pareri debbano essere formulati nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e conformemente al regolamento di ciascuna camera parlamentare nazionale;

    12.

    prende atto del recente appello per una serie di convenzioni democratiche in tutta Europa; ritiene, a tale riguardo, che l'istituzione di una settimana europea annuale consentirebbe ai deputati al Parlamento europeo e ai commissari, in particolare ai vicepresidenti responsabili dei cluster, di presentarsi di fronte a tutte le assemblee parlamentari nazionali per discutere e spiegare l'agenda europea accanto a parlamentari e rappresentanti della società civile; suggerisce di procedere a una revisione del proprio regolamento al fine di sostenere l'iniziativa e incoraggia i parlamenti nazionali a fare altrettanto; ritiene inoltre che le riunioni tra i gruppi politici nazionali ed europei nel quadro della cooperazione interparlamentare dell'Unione potrebbero apportare un valore aggiunto sotto forma di un autentico dibattito politico europeo;

    Sostegno della riforma del sistema di allarme preventivo

    13.

    sottolinea che il sistema di allarme preventivo è stato raramente utilizzato dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona e ritiene che possa essere riformato nell'attuale quadro costituzionale;

    14.

    rileva che esempi come l'avvio della procedura del "cartellino giallo" contro la proposta della Commissione di revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori nel 2016 dimostrano che il sistema di allarme preventivo è operativo; sottolinea che l'uso limitato della procedura del "cartellino giallo" potrebbe indicare che il principio di sussidiarietà è, nel complesso, rispettato all'interno dell'UE; ritiene pertanto che le carenze procedurali del sistema di allarme preventivo non debbano essere considerate una prova decisiva del mancato rispetto del principio di sussidiarietà; rammenta inoltre che i parlamenti nazionali possono intervenire ed esaminare la questione del rispetto del principio di sussidiarietà prima della presentazione di una proposta legislativa da parte della Commissione nel quadro di Libri verdi e bianchi oppure della presentazione annuale del programma di lavoro della Commissione;

    15.

    ricorda che, per ogni nuova iniziativa legislativa, la Commissione è tenuta a verificare se l'UE è legittimata ad agire e se tale azione è giustificata; sottolinea inoltre che le precedenti esperienze hanno dimostrato che stabilire un confine tra la dimensione politica del principio di sussidiarietà e la dimensione giuridica del principio di proporzionalità è talvolta difficile e problematico; invita pertanto la Commissione, nelle sue risposte ai pareri motivati formulate nel quadro del sistema di allarme preventivo o al di fuori dello stesso, a esaminare anche la proporzionalità e, se del caso, le preoccupazioni inerenti le opzioni programmatiche proposte, oltre all'interpretazione del principio di sussidiarietà;

    16.

    prende atto della richiesta di taluni parlamenti nazionali di prolungare il termine di otto settimane entro il quale possono presentare un parere motivato a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 1; sottolinea, tuttavia, che l'attuale quadro del trattato non prevede tale proroga; ritiene, pertanto, che la Commissione debba istituire un termine tecnico di notifica all'interno del sistema di allarme preventivo per concedere più tempo tra la data di ricevimento tecnico dei progetti di atti legislativi da parte delle camere parlamentari nazionali e la data di inizio del periodo di otto settimane; ricorda, a tale riguardo, che nel 2009 la Commissione ha messo in atto altre modalità pratiche per il funzionamento del meccanismo di controllo della sussidiarietà;

    17.

    prende atto della richiesta di taluni parlamenti nazionali di prolungare il termine di otto settimane entro il quale possono presentare un parere motivato a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2;

    18.

    suggerisce, in linea con il dialogo politico avviato dalla Commissione nel 2016, di utilizzare pienamente il sistema in virtù del quale i parlamenti nazionali possono presentare proposte costruttive alla Commissione allo scopo di influenzare positivamente il dibattito europeo e il potere d'iniziativa della Commissione; suggerisce, a tale riguardo, che la Commissione potrebbe godere del potere discrezionale di tenere conto di tali proposte o di formulare una risposta formale in cui sottolinea i motivi per cui si astiene dal farlo; sottolinea che tale procedura non può consistere in un diritto di iniziativa né in un diritto di ritirare o modificare la legislazione, poiché ciò costituirebbe un sovvertimento del "metodo dell'Unione" e della distribuzione di competenze tra il livello nazionale e quello europeo, violando così i trattati; raccomanda nel contempo di attribuire il diritto di iniziativa legislativa al Parlamento europeo, quale rappresentante diretto dei cittadini dell'Unione, nel caso di una futura revisione dei trattati;

    Attuazione del diritto all'informazione

    19.

    ribadisce che l'articolo 12 TUE e il protocollo n. 1 riconoscono ai parlamenti nazionali il diritto di ricevere informazioni direttamente dalle istituzioni europee;

    20.

    sottolinea che i parlamenti nazionali potrebbero gestire meglio le informazioni loro trasmesse in virtù del sistema di allarme preventivo o nell'ambito del loro diritto all'informazione se la piattaforma IPEX assumesse la rilevanza di un'agorà o di un forum per un dialogo informale permanente tra i parlamenti nazionali e tra questi e le istituzioni europee; intende pertanto promuovere l'uso della piattaforma per il rafforzamento del dialogo politico; raccomanda ai parlamenti nazionali di utilizzare tempestivamente la piattaforma IPEX, onde garantire un avvio rapido del meccanismo nazionale di controllo; raccomanda di utilizzare IPEX come canale per la condivisione sistematica delle informazioni e la segnalazione precoce di preoccupazioni relative alla sussidiarietà; ritiene che sia possibile sviluppare IPEX in modo da renderlo il principale canale di comunicazione e trasmissione di documenti pertinenti dalle istituzioni dell'UE ai parlamenti nazionali e viceversa e, in tale contesto, si impegna a offrire assistenza alle amministrazioni delle camere parlamentari nazionali su come lavorare con la piattaforma; incoraggia inoltre l'aumento degli scambi tra i funzionari delle istituzioni e dei gruppi politici all'interno delle amministrazioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;

    Prevedere una migliore cooperazione interistituzionale

    21.

    prende atto della cooperazione esistente tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nella COSAC, nella Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (CIP-PESC) e nel quadro dell'articolo 13 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria; sottolinea che tale cooperazione dovrebbe essere sviluppata sulla base dei principi del consenso, della condivisione delle informazioni e della consultazione, affinché i parlamenti nazionali esercitino un controllo sui rispettivi governi e sulle rispettive amministrazioni;

    22.

    ribadisce che il quadro attuale delle relazioni tra l'Unione e i parlamenti nazionali potrebbe essere semplificato e armonizzato per renderlo più efficiente ed efficace; chiede, in tale contesto, di rivedere la collaborazione tra l'Unione e i suoi parlamenti nazionali nelle piattaforme e nei forum esistenti allo scopo di rafforzare tali relazioni e adattarle alle esigenze attuali; insiste tuttavia su una chiara delimitazione delle competenze decisionali tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, per cui i primi dovrebbero esercitare la loro funzione europea sulla base delle costituzioni nazionali, in particolare esercitando un controllo sui membri dei loro governi nazionali in quanto membri del Consiglio europeo e del Consiglio, livello in cui sono meglio collocati per monitorare il processo legislativo europeo; rifiuta quindi la creazione di organismi parlamentari congiunti di carattere decisionale per motivi di trasparenza, responsabilità e capacità di agire;

    23.

    evidenzia che rafforzare il dialogo politico e tecnico tra commissioni parlamentari, sia a livello nazionale che europeo, costituirebbe un passo estremamente positivo verso la piena cooperazione interparlamentare; valuta la possibilità di destinare risorse aggiuntive al conseguimento di tale obiettivo nonché l'utilizzo di videoconferenze, ove possibile;

    24.

    riconosce la pertinenza delle riunioni interparlamentari di commissione, previste dagli articoli 9 e 10 del protocollo n. 1; ritiene che si potrebbe conseguire una migliore cooperazione interistituzionale se i deputati al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali attribuissero maggiore importanza alle riunioni interparlamentari di commissione e se esse fossero preparate in più stretta cooperazione;

    25.

    raccomanda che i parlamenti nazionali siano pienamente coinvolti nello sviluppo continuo della politica di sicurezza e di difesa comune; ritiene che tale coinvolgimento dovrebbe essere promosso in stretta cooperazione con il Parlamento europeo e nel pieno rispetto delle disposizioni delle costituzioni nazionali in materia di politiche di sicurezza e di difesa, anche attraverso riunioni interparlamentari congiunte tra rappresentanti dei parlamenti nazionali e deputati al Parlamento europeo e mediante un dialogo politico tra una vera e propria commissione per la sicurezza e la difesa in seno al Parlamento europeo e le corrispondenti commissioni dei parlamenti nazionali; rileva il potenziale che ciò presenta in relazione all'esercizio di un controllo costruttivo in tale ambito da parte degli Stati membri dell'UE neutrali;

    26.

    ritiene che un dialogo politico e legislativo rafforzato tra e con i parlamenti nazionali favorirebbe il rispetto degli obiettivi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";

    o

    o o

    27.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  GU C 200 del 30.6.1997, pag. 153.

    (2)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 322.

    (3)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 94.

    (4)  GU C 443 del 22.12.2017, pag. 40.

    (5)  Testi approvati P8_TA(2017)0049.

    (6)  Testi approvati P8_TA(2017)0050.

    (7)  Testi approvati P8_TA(2017)0048.

    (8)  Testi approvati P8_TA(2017)0421.


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