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Document 52018IP0052

Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (D054771-02 — 2018/2569(RSP))

GU C 129 del 5.4.2019, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/7


P8_TA(2018)0052

Granturco geneticamente modificato MON 87427× MON 89034 × NK603

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (D054771-02 — 2018/2569(RSP))

(2019/C 129/02)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603 (D054771-02),

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 16 gennaio 2018 senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 28 giugno 2017 e pubblicato il 1o agosto 2017 (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il 13 settembre 2013 Monsanto Europe S.A. ha presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 all'autorità nazionale competente del Belgio, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603, diversi dagli alimenti e dai mangimi e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che la domanda riguardava, per tali usi, tutte le tre sottocombinazioni del granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603;

C.

considerando che il granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 contiene due geni di resistenza al glifosato e produce le proteine Cry1A.105 e Cry2Ab2 che conferiscono resistenza a specifici parassiti dell'ordine dei lepidotteri;

D.

considerando che il 28 giugno 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il 1o agosto 2017 (5);

E.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione;

F.

considerando che durante il trimestre di consultazione gli Stati membri hanno presentato diverse osservazioni critiche (6); che dalle osservazioni più critiche si evince che l'analisi composizionale non comprende i residui di erbicidi complementari né i relativi metaboliti; che, a causa dei timori legati, tra l'altro, a studi che mostrano un incremento dell'incidenza di calcoli alla vescica in topi alimentati con MON 89034, non è possibile trarre conclusioni circa i rischi associati all'uso di tale organismo geneticamente modificato (OGM) negli alimenti o nei mangimi; che sono necessarie ulteriori informazioni prima che la valutazione del rischio possa essere completata, e che non è possibile trarre conclusioni per quanto riguarda gli effetti subcronici (non è stata effettuato un studio di 90 giorni) e a lungo termine sulla riproduzione o sullo sviluppo dell'alimento e/o del mangime nel suo complesso;

G.

considerando che l'autorità competente di uno Stato membro ha richiamato l'attenzione sul fatto che, per il granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (trattato con glifosato), sono state individuate differenze statisticamente significative rispetto al comparatore non geneticamente modificato per 16 punti finali per il grano (7) e 2 punti finali per il foraggio (8), e differenze statistiche per un numero ancora maggiore di punti finali per il grano (42) confrontando granturco geneticamente modificato non trattato con glifosato e il comparatore non geneticamente modificato, e che una notevole diminuzione del tenore di vitamine e minerali nelle colture costituisce una delle principali fonti di preoccupazione per la salute umana e animale, dato che la malnutrizione di tipo B è un problema globale;

H.

considerando che uno studio indipendente (9) ha osservato che, date tali differenze statistiche, si può presumere che il granturco geneticamente modificato sia sostanzialmente diverso dal suo comparatore per quanto riguarda molte caratteristiche di composizione e biologiche e che, sebbene le modifiche considerate come dati isolati non sollevino problemi di sicurezza, il numero complessivo degli effetti e la loro forte rilevanza avrebbe dovuto essere presa come punto di partenza per indagini più dettagliate; che l'EFSA non ha intrapreso ulteriori studi;

I.

considerando che la domanda non conteneva dati sperimentali relativi alle sottocombinazioni MON 87427 × MON 89034 e MON 87427 × NK603; che, sebbene il gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM si aspetti, sulla base dell'estrapolazione dei dati sperimentali forniti per le altre sottocombinazioni e gli altri singoli eventi, che le due sottocombinazioni siano tanto sicure quanto i singoli eventi del granturco valutati, MON 89034 × NK603 e MON 87427 × MON 89034 × NK603, non è stata effettuata alcuna valutazione dell'incertezza relativa all'estrapolazione; che tali carenze potrebbero inficiare la conclusione generale del parere dell'EFSA e potrebbero anche violare gli orientamenti dell'EFSA sull'analisi dell'incertezza nella valutazione scientifica, pubblicati nel gennaio 2018 (10); che l'autorizzazione non dovrebbe essere presa in considerazione senza un'approfondita valutazione dei dati sperimentali per ciascuna sottocombinazione di un evento combinato;

J.

considerando che il gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM ha osservato che il piano di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio presentata dal richiedente per il granturco a tre eventi non include disposizioni per le due sottocombinazioni MON 87427 × MON 89034 e MON 87427 × NK603, e ha quindi raccomandato al richiedente di rivedere il piano di conseguenza; che, secondo il piano di monitoraggio presentato dal richiedente, tale raccomandazione non è stata seguita (11);

K.

considerando che una delle finalità principali dell'evento combinato è aumentare la tolleranza della pianta al glifosato (sia NK603 che MON87427 esprimono enzimi EPSPS che conferiscono tolleranza al glifosato); che, di conseguenza, è prevedibile che la pianta sarà esposta a dosi maggiori e ripetute di glifosato, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui del raccolto, ma possono anche influenzare la composizione delle piante e le loro caratteristiche agronomiche; che tale aspetto non è contemplato nella valutazione del rischio; che neanche i residui di irrorazione del glifosato sono stati valutati nel parere dell'EFSA;

L.

considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha constatato l'improbabilità che il glifosato sia cancerogeno e nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha stabilito che la sua classificazione non era giustificata; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo»; che il Parlamento ha istituito una commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dell'Unione per i pesticidi, il che contribuirà a stabilire se vi è stata un'indebita influenza dell'industria sulle conclusioni delle agenzie dell'Unione in merito alla cancerogenicità del glifosato;

M.

considerando che, secondo il gruppo scientifico dell'EFSA sui pesticidi, sulla base dei dati sinora forniti è impossibile trarre conclusioni quanto alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato (12); che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo (13); che l'Unione ha già tolto dal mercato un additivo chiamato ammina di sego polietossilata a causa di timori sulla tossicità; che, tuttavia, additivi e miscele problematici possono ancora essere autorizzati nei paesi in cui è coltivato il granturco geneticamente modificato;

N.

considerando che il granturco geneticamente modificato d'importazione è ampiamente utilizzato nell'Unione per i mangimi; che uno studio scientifico oggetto di valutazione inter pares ha individuato una possibile correlazione tra la presenza di glifosato nei mangimi somministrati a scrofe gravide e l'aumento dei casi di gravi anomalie congenite nei suinetti (14);

O.

considerando che lo sviluppo di colture geneticamente modificate resistenti a diversi erbicidi selettivi è dovuto principalmente alla rapida evoluzione della resistenza delle piante infestanti al glifosato in paesi che hanno fatto massiccio ricorso a colture geneticamente modificate;

P.

considerando che le caratteristiche di resistenza agli insetti dell'evento combinato sono dovute a MON 89034, che esprime le proteine (Cry1A.105 e Cry2Ab2) in grado di conferire resistenza a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (ad esempio la piralide del granturco (Ostrinia nubilalis)); che, secondo uno studio indipendente, nel contesto della valutazione del rischio da parte dell'EFSA, anche i residui di glifosato avrebbero dovuto essere considerati un potente fattore di stress, poiché l'impatto su cellule e organismi esposti a diversi agenti stressanti in parallelo può essere di grande importanza per l'efficacia delle tossine Bt (15); che, secondo uno studio scientifico del 2017 concernente i possibili impatti sulla salute delle tossine Bt e dei residui dell'irrorazione con erbicidi complementari, occorre prestare particolare attenzione ai residui di erbicidi e alla loro interazione con le tossine Bt (16); che l'EFSA non ha esaminato tali questioni;

Q.

considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 16 gennaio 2018 senza esprimere parere; che 14 Stati membri hanno votato a sfavore, mentre solo 11 Stati membri, che rappresentano appena il 38,75 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e tre si sono astenuti;

R.

considerando che la Commissione ha deplorato più volte, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, il fatto di aver adottato decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, che costituisce decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata deplorata anche dal Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, in quanto non democratica (17);

S.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento europeo ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 (18), invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

T.

considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione dominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione in quanto non compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura rivelatasi inadeguata;

5.

invita i legislatori competenti a portare avanti con urgenza i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 e a garantire altresì che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non esprima alcun parere in merito alle autorizzazioni degli organismi geneticamente modificati destinati alla coltivazione o all'alimentazione umana e animale, la Commissione ritiri la proposta;

6.

invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi (HT GMP) senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

7.

invita la Commissione a richiedere prove molto più dettagliate per la determinazione dei rischi sanitari legati a eventi combinati quali il granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603;

8.

invita la Commissione a elaborare strategie in materia di valutazione del rischio per la salute e di tossicologia, nonché per quanto concerne il monitoraggio successivo all'immissione in commercio, che siano mirate all'intera catena alimentare e dei mangimi;

9.

invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui nella valutazione del rischio delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata sia destinata alla coltivazione nell'Unione o all'importazione per alimenti e mangimi;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922

(4)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21 (Testi approvati, P8_TA(2016)0271).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) (Testi approvati, P8_TA(2016)0272).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0388).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0389).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0386).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0387).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8_TA(2016)0390).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0123).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0215).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2017)0214).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0341).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0377).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0378).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0396).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0397).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0398).

(5)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922

(6)  Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765

(7)  ADF, ceneri, calcio, magnesio, fosforo, zinco, arginina, glicina, acido stearico, niacina, α-tocoferolo, acido ferulico e acido ρ-cumarico. Cfr. pag. 94 dell'allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) e pag. 13 del parere dell'EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922)

(8)  Umidità e calcio.

(9)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf

(10)  https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0

(11)  Allegato F — Piano di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765

(12)  Conclusioni dell'EFSA sull'esame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario. EFSA journal 2015, 13 (11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(13)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(14)  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562

(15)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf

(16)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/

(17)  Ad esempio, nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(18)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.


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