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Document 52018IP0029

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo (2017/2054(INL) — 2017/0900(NLE))

    GU C 463 del 21.12.2018, p. 83–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 463/83


    P8_TA(2018)0029

    Composizione del Parlamento europeo

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo (2017/2054(INL) — 2017/0900(NLE))

    (2018/C 463/20)

    Il Parlamento europeo,

    visto l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

    visto l'articolo 10 TUE (1),

    vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014 (2),

    viste la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea e la proposta di decisione del Consiglio ad essa allegata, che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (3),

    vista la decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (4),

    visto l'accordo del venerdì santo del 10 aprile 1998,

    visti gli articoli 45, 52 e 84 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0007/2018),

    A.

    considerando che la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, TUE, in base ai quali il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi;

    B.

    considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, TUE stabilisce che il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione;

    C.

    considerando che il TUE e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea sottolineano l'importanza dell'uguaglianza e della parità di trattamento dei cittadini da parte delle istituzioni dell'Unione; che è essenziale rafforzare la parità di rappresentanza al fine di accrescere la legittimazione del Parlamento europeo quale organo legislativo che rappresenta i cittadini dell'Unione europea;

    D.

    considerando che il Parlamento europeo ha esaminato una serie di proposte relative a un sistema permanente di ripartizione dei seggi sulla base di formule matematiche, che aveva commissionato e che gli sono stati presentati;

    E.

    considerando che il 29 marzo 2017, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, il governo del Regno Unito ha comunicato al Consiglio europeo la sua intenzione di recedere dall'Unione europea e che il termine di due anni per condurre negoziati e concludere un accordo di recesso scade il 29 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, in accordo con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine;

    F.

    considerando che, salvo cambiamenti dell'attuale situazione giuridica, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'Unione europea nel momento in cui si terranno le prossime elezioni europee nel 2019;

    G.

    considerando che diversi Stati membri hanno recentemente espresso il proprio sostegno alla creazione di una circoscrizione elettorale comune a partire dalle elezioni europee del 2019; che uno dei presupposti per la creazione di una circoscrizione elettorale comune è una modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che dovrebbe essere adottata almeno un anno prima delle elezioni europee, come stabilito dal Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia;

    H.

    considerando che, nella sua proposta dell'11 novembre 2015 relativa a una decisione del Consiglio che modifica l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il Parlamento europeo ha chiesto l'introduzione di una soglia obbligatoria per le circoscrizioni e per gli Stati membri a circoscrizione unica in cui si utilizza lo scrutinio di lista e che comprendono più di un certo numero di seggi; ritenendo che tale soglia debba essere stabilita tenendo conto della nuova ripartizione dei seggi;

    1.

    osserva che l'attuale ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo, quale stabilita dalla decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo, si applica soltanto alla legislatura 2014-2019; sottolinea pertanto che è necessaria una nuova decisione sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024;

    2.

    prende atto che l'attuale distribuzione dei seggi non rispetta il principio della proporzionalità degressiva in vari aspetti e pertanto deve essere corretta in vista della composizione del Parlamento europeo a partire dalle prossime elezioni europee del 2019;

    3.

    riconosce che un certo numero di Stati membri ritengono che il sistema di voto al Consiglio debba essere tenuto in considerazione al momento di decidere in merito alla ripartizione dei seggi al Parlamento europeo;

    4.

    sottolinea che, nonostante le grandi potenzialità offerte dalle formule matematiche per la creazione di un sistema permanente di ripartizione dei seggi in futuro, è politicamente impraticabile per il Parlamento proporre un sistema permanente nella fase attuale;

    5.

    prende atto che, salvo cambiamenti dell'attuale situazione giuridica, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro nel momento in cui si terranno le prossime elezioni europee nel 2019;

    6.

    propone che sia applicata una nuova assegnazione dei seggi al Parlamento, che rispetti i criteri stabiliti all'articolo 14 TUE, a partire dalle prossime elezioni europee del 2019; ritiene che, in caso di cambiamento della summenzionata situazione giuridica per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la ripartizione dei seggi applicata durante la legislatura 2014-2019 dovrebbe applicarsi fino al momento in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea non divenga giuridicamente efficace;

    7.

    sottolinea che i seggi resisi vacanti dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea faciliteranno l'adozione di una nuova assegnazione dei seggi in seno al Parlamento, che applicherà il principio della proporzionalità degressiva; sottolinea inoltre che la nuova assegnazione proposta consentirebbe una riduzione del numero di deputati che compongono il Parlamento; osserva che il ricorso a una parte dei seggi resi vacanti dal Regno Unito è sufficiente per assicurare che nessuno Stato membro perda seggi;

    8.

    sottolinea che riduzione del numero di deputati che compongono il Parlamento lascerebbe un certo numero di seggi disponibili per eventuali futuri allargamenti dell'Unione europea;

    9.

    ricorda che, a norma dell'accordo del venerdì santo, i cittadini dell'Irlanda del Nord hanno un diritto naturale a mantenere la cittadinanza britannica o la cittadinanza irlandese o entrambe, nonché, in virtù del diritto di cittadinanza irlandese, la cittadinanza dell'Unione;

    10.

    ricorda che la proporzionalità degressiva, quale definita dai trattati, si basa sul numero di seggi per Stato membro e non sulla nazionalità dei candidati;

    11.

    invita il Consiglio a concludere rapidamente la revisione dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

    12.

    sottolinea che la riforma dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto proposta dal Parlamento europeo rafforzerà il carattere europeo delle elezioni e invierà un segnale positivo per il futuro del progetto europeo;

    13.

    ritiene che la ripartizione proposta, basata sui principi dei trattati, fornisca una solida base per un metodo di determinazione dell'assegnazione dei seggi in futuro, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14 TUE e, in particolare, del principio della proporzionalità degressiva, oltre a essere equa, trasparente, oggettiva, in linea con i più recenti sviluppi demografici e comprensibile per i cittadini europei;

    14.

    presenta al Consiglio europeo la proposta di decisione del Consiglio europeo in allegato, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, sulla base del suo diritto d'iniziativa previsto all'articolo 14, paragrafo 2, TUE; sottolinea la necessità urgente di adottare tale decisione — che richiede l'approvazione del Parlamento — in modo che gli Stati membri possano porre in atto in tempo utile le disposizioni interne necessarie per organizzare le elezioni europee per la legislatura 2019-2024;

    15.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la proposta di decisione del Consiglio europeo a essa allegata, unitamente alla soprammenzionata relazione della commissione per gli affari costituzionali, al Consiglio europeo e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  Tale articolo stabilisce che «i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo».

    (2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0082.

    (3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0395.

    (4)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57.


    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

    che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

    IL CONSIGLIO EUROPEO,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

    vista l'iniziativa del Parlamento europeo,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    l'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea stabilisce i criteri della composizione del Parlamento, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi;

    (2)

    l'articolo 10 del trattato sull'Unione europea stabilisce, tra l'altro, che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini, nel Consiglio. L'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sulla composizione del Parlamento europeo trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all'interno del Consiglio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, si applicano i seguenti principi:

    l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate per ogni Stato membro dal trattato sull'Unione europea onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni,

    la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e che, viceversa, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato.,

    l'assegnazione dei seggi tiene conto degli sviluppi demografici negli Stati membri.

    Articolo 2

    La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base degli ultimi dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    Articolo 3

    1.   Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue per la legislatura 2019-2024:

    Belgio

    21

    Bulgaria

    17

    Repubblica ceca

    21

    Danimarca

    14

    Germania

    96

    Estonia

    7

    Irlanda

    13

    Grecia

    21

    Spagna

    59

    Francia

    79

    Croazia

    12

    Italia

    76

    Cipro

    6

    Lettonia

    8

    Lituania

    11

    Lussemburgo

    6

    Ungheria

    21

    Malta

    6

    Paesi Bassi

    29

    Austria

    19

    Polonia

    52

    Portogallo

    21

    Romania

    33

    Slovenia

    8

    Slovacchia

    14

    Finlandia

    14

    Svezia

    21

    2.   Tuttavia, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sarà quello previsto all'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo (2), fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione europea non sarà divenuto giuridicamente efficace.

    Una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.

    Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che occupano i seggi supplementari risultanti dalla differenza tra il numero dei seggi assegnati in base al primo e quelli assegnati in base al secondo comma del presente paragrafo si insediano al Parlamento contemporaneamente.

    Articolo 4

    Con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2024-2029, il Parlamento europeo presenta al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, una proposta di ripartizione aggiornata dei seggi.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a …

    Per il Consiglio europeo

    Il Presidente


    (1)  Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

    (2)  Decisione del Consiglio europeo 2013/312/UE, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57).


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