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Document 52018DC0448

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Regolamento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea Relazione annuale di sintesi per il 2016

    COM/2018/448 final

    Bruxelles, 8.6.2018

    COM(2018) 448 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

    Regolamento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea
    Relazione annuale di sintesi per il 2016


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

    Regolamento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea
    Relazione annuale di sintesi per il 2016

    1.    Introduzione

    Nel 2005 l’Unione europea (UE) ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 della Commissione 1 , del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (di seguito: il regolamento FLEGT), nell’ambito dell’attuazione del piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) del 2003 2 . Nel 2008 la Commissione ha inoltre adottato il regolamento di esecuzione (CE) n. 1024/2008 3 , recante modalità d’applicazione del regolamento FLEGT.

    Il regolamento FLEGT stabilisce le modalità di applicazione del sistema di licenze FLEGT attraverso la conclusione di accordi volontari di partenariato (AVP) con i paesi produttori di legname, compreso l’obbligo di copertura tramite licenza FLEGT delle importazioni nell’UE di legno e prodotti derivati provenienti da paesi partner FLEGT.

    Il sistema di licenze FLEGT è diventato operativo per la prima volta il 15 novembre 2016, con l’avvio del rilascio di licenze FLEGT dell’Indonesia. L’Indonesia è stato l’unico paese partner FLEGT a ricorrere a tale sistema nel 2016.

    L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento FLEGT, prevede che la Commissione prepari e renda accessibile al pubblico una relazione annuale di sintesi sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali per l’anno civile precedente, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1.

    Per facilitare le relazioni degli Stati membri, la Commissione ha definito un modello ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2. Il modello è stato concordato con gli Stati membri nell’ambito del gruppo di esperti FLEGT. Per facilitare il monitoraggio del sistema di licenze FLEGT, il modello comprende non solo i dati richiesti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, ma anche le informazioni fondamentali sui principali obblighi degli Stati membri nell’ambito del regolamento FLEGT (ad esempio autorità competente/i, sanzioni), nonché informazioni sugli aspetti pratici dell’attuazione del sistema di licenze FLEGT.

    La presente relazione contiene un’analisi delle prime relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri sull’attuazione del sistema di licenze FLEGT per il 2016 e concerne il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2016. L’analisi considera lo stato di avanzamento dell’attuazione del regolamento FLEGT in tutta l’UE e illustra le conclusioni e le fasi successive.

    Un’analisi più dettagliata delle relazioni nazionali è stata elaborata per la Commissione dal consulente UNEP-WCMC. Essa fornisce informazioni più dettagliate ed è disponibile sul sito della Commissione 4 (in inglese).

    2.Contesto

    Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale; ha effetti devastanti su alcune delle foreste più pregiate ancora esistenti nel mondo, nonché sulle persone che vi abitano e che dipendono dalle loro risorse. Il disboscamento illegale contribuisce alla deforestazione tropicale e al degrado forestale, fenomeni che potrebbero essere responsabili del 7-14% 5 delle emissioni totali di CO2 prodotte dalle attività umane; inoltre, minaccia la biodiversità, compromette la gestione sostenibile delle foreste e incide negativamente sulla riduzione della povertà, sulla crescita economica sostenibile e inclusiva e sullo sviluppo sostenibile, anche perché compromette la redditività commerciale degli operatori che agiscono in conformità della legislazione applicabile.

    Il piano d’azione FLEGT 2003 costituisce la risposta dell’UE per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, migliorando la governance nel settore forestale, rafforzando l’applicazione della legge e promuovendo il commercio di legname e di legno e prodotti derivati tagliati legalmente.

    L’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per garantire che solo il legname tagliato legalmente sia esportato dai paesi che partecipano al programma è uno dei principali elementi del piano d’azione FLEGT. Il sistema di licenze FLEGT è attuato attraverso la conclusione di AVP con i paesi produttori di legname.

    Nell’ambito degli AVP FLEGT, i paesi esportatori mettono a punto sistemi per verificare la legalità delle loro esportazioni di legname verso l’UE e un sistema di licenze per garantire che il legname importato nell’UE sia stato tagliato in conformità dei requisiti normativi del paese partner, come indicato nel pertinente AVP FLEGT.

    L’ambito di applicazione del sistema di licenze FLEGT comprende un elenco di prodotti di base obbligatori, elencati nell’allegato II del regolamento FLEGT, nonché ulteriori prodotti associati a un paese specifico da elencare nell’allegato III (in linea con l’ambito di applicazione stabilito nel pertinente AVP).

    Finora sono stati conclusi 6 AVP con Camerun, Repubblica centrafricana, Ghana, Indonesia, Liberia e Repubblica del Congo. Sono in corso negoziati con altri 9 paesi partner, in particolare con Costa d’Avorio, Repubblica democratica del Congo, Gabon, Guyana, Honduras, Laos, Malaysia, Thailandia e Vietnam.

    L’AVP FLEGT tra l’UE e l’Indonesia è entrato in vigore il 1° maggio 2014 6 . Esso stabilisce il quadro, le istituzioni e i sistemi di licenze FLEGT per l’Indonesia. Definisce i controlli della catena di approvvigionamento, il quadro di conformità giuridica e i requisiti di audit indipendente del sistema, denominato “sistema di verifica della legalità del legname” (SVL del legname) o “Sistem Verificasi Legalitas Kayu (SVLK)” in indonesiano.

    A seguito della positiva valutazione congiunta dell’SVL del legname indonesiano, l’Indonesia è diventata il primo paese a ricorrere a un sistema di licenze FLEGT a partire dal 15 novembre 2016. In linea con l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento FLEGT, la decisione di avviare il ricorso al sistema di licenze FLEGT in Indonesia ha portato alla modifica, mediante un regolamento delegato della Commissione 7 , degli allegati I e III del regolamento FLEGT, al fine di includere l’Indonesia e la sua Unità di informazioni sulle licenze (LIU, Licensing Information Unit) nell’elenco dei “Paesi partner e loro autorità designate di rilascio delle licenze” contenuto nell’allegato I e l’elenco dei prodotti contemplati dal sistema di licenze FLEGT nell’allegato III “Legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT solo in relazione ai paesi partner corrispondenti”. Ciò riguarda la maggior parte dei prodotti contemplati dal regolamento sul legname dell’UE (conosciuto anche come regolamento EUTR, o come regolamento Legno) 8 , nonché mobili, legna da ardere, utensili di legno, materiale da imballaggio in legno, lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, pasta di legno, carta e prodotti di carta, articoli di legno per la tavola o per la cucina, e altri prodotti di cui all’allegato I dell’AVP UE-Indonesia 9 . Due tipi di prodotti sono esclusi dall’ambito di applicazione del sistema di licenze FLEGT per l’Indonesia: 1) prodotti di canna d’India o di bambù e 2) carta proveniente da materiale non legnoso o riciclato. Va inoltre osservato che la legislazione indonesiana vieta le esportazioni di un certo numero di prodotti (ad esempio, i tronchi), benché coperti in linea di principio dal sistema di licenze FLEGT, e che in linea con l’articolo 4 dell’AVP tali prodotti non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell’UE.

    Per sostenere l’attuazione del sistema di licenze FLEGT nell’UE, la Commissione ha elaborato un sistema IT per il trattamento elettronico delle licenze FLEGT da parte degli Stati membri, denominato FLEGIT/TRACES 10 , che funge anche da registro centrale per le licenze FLEGT. Nel 2014 la Commissione ha inoltre pubblicato gli Orientamenti per l’attuazione della legislazione FLEGT da parte delle autorità doganali 11  per sostenere le dogane nello svolgimento efficace dei propri compiti conformemente al regolamento FLEGT. Inoltre, è stato istituito un Punto informativo sulle licenze FLEGT ( www.flegtlicence.org ) al fine di fornire le informazioni pertinenti per gli operatori e le autorità competenti FLEGT in materia di attuazione del sistema di licenze FLEGT. Infine la Commissione, in linea con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (CE) n. 1024/2008, ha fornito agli Stati membri i nomi e altre informazioni pertinenti relative alle autorità di rilascio delle licenze designate dall’Indonesia, i modelli autenticati dei timbri e delle firme per ciascuna autorità di rilascio delle licenze e il modello della licenza FLEGT utilizzato dall’Indonesia.

    3.Analisi delle relazioni annuali FLEGT

    In linea con l’articolo 8 del regolamento FLEGT, gli Stati membri sono tenuti a presentare entro il 30 aprile le relazioni annuali 12 sull’attuazione del sistema di licenze FLEGT concernenti l’anno civile precedente. Le relazioni annuali 13 trasmesse dagli Stati membri rappresentano un importante meccanismo che permette alla Commissione di monitorare l’attuazione del regolamento FLEGT; fungono inoltre da base per la condivisione di informazioni tra gli Stati membri e con altri soggetti interessati e favoriscono l’individuazione di sviluppi, tendenze, lacune o sfide, nonché di possibili soluzioni.

    La presente relazione annuale di sintesi elaborata in linea con l’articolo 8, paragrafo 3, è basata sulle informazioni fornite dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali del 2016, concernenti il periodo dal 15 novembre al 31 dicembre 2016; 15 Stati membri hanno trasmesso le loro relazioni entro il termine, mentre 13 hanno presentato le loro relazioni dopo la scadenza del termine.

    4.Stato di avanzamento dell’attuazione

    Il regolamento FLEGT impone agli Stati membri di designare la o le autorità competenti e di adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per applicare il regolamento. Le relazioni nazionali forniscono una panoramica dello stato di avanzamento dell’attuazione a livello nazionale e rappresentano un mezzo per valutare il livello di coerenza raggiunto negli Stati membri.

    4.1Designazione delle autorità competenti

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento FLEGT, tutti gli Stati membri hanno designato una o più autorità competenti 14 e tutti gli Stati membri che hanno trasmesso le relazioni, fatta eccezione per uno (Portogallo), hanno fornito informazioni sull’atto legislativo che le designa.

    In 7 Stati membri l’autorità doganale è stata designata quale autorità competente per il rilascio di licenze FLEGT, o quale parte di tale autorità. In 21 Stati membri l’autorità doganale e l’autorità competente sono autorità distinte. In questi ultimi Stati membri è importante che siano operative disposizioni volte a garantire che le autorità siano in grado di cooperare efficacemente al trattamento delle licenze FLEGT e che l’autorità competente possa delegare i compiti pertinenti alle autorità doganali e ottenere le informazioni necessarie per verificare che una licenza FLEGT corrisponda a un determinato carico. Tale delega è stata istituita in tutti gli Stati membri, fatta eccezione per uno (Belgio). Alcuni Stati membri hanno tuttavia segnalato che la cooperazione tra i diversi enti potrebbe essere ulteriormente migliorata.

    4.2 Quantitativi di legname importato e relativo numero di licenze FLEGT

    In linea con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FLEGT, gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione concernente l’anno civile precedente, che riporti in particolare gli elementi seguenti:

    (a)i quantitativi di legno e di prodotti derivati importati nello Stato membro nel quadro del sistema di licenze FLEGT, suddivisi per voce del sistema armonizzato (voce SA) di cui agli allegati II e III, nonché per ciascun paese partner;

    (b)il numero di licenze FLEGT ricevute 15 , suddivise per voce SA di cui agli allegati II e III, nonché per ciascun paese partner;

    (c)il numero dei casi e i quantitativi di legno e di prodotti derivati interessati, laddove è stato applicato l’articolo 6, paragrafo 1 16 .

    È opportuno osservare che gli Stati membri sembrano aver interpretato in maniera diversa le informazioni da indicare in merito al numero di licenze e ai quantitativi di cui al presente punto.

    Numero di licenze

    Nel 2016, 16 dei 28 Stati membri hanno ricevuto licenze FLEGT; il numero di licenze variava considerevolmente tra gli Stati membri (cfr. figura 1). Sono state segnalate in totale 591 licenze ricevute.

    Alcuni Stati membri hanno segnalato separatamente ciascuna licenza sottolineando quelle licenze che includevano più di un codice del sistema armonizzato (SA). Altri hanno utilizzato il codice SA, combinando i quantitativi inclusi nelle varie licenze. Poiché quest’ultimo approccio determina un doppio conteggio di alcune licenze, gli Stati membri sono stati contattati affinché confermassero il numero totale di licenze ricevute nel 2016; tutti gli Stati membri interessati hanno risposto confermando il numero totale.

    Figura 1:    Numero di licenze FLEGT ricevute nel 2016.

    Quantitativi importati

    Gli Stati membri hanno segnalato importazioni per oltre 13 600 tonnellate di legname coperto da licenza FLEGT nell’arco del periodo di riferimento. Le principali categorie di prodotti importati 17 comprendevano mobili (voce SA 9403), prodotti di carta (voce SA 4802), legname di falegnameria e carpenteria (voce SA 4418), legno compensato e prodotti simili (voce SA 4412) e “legno profilato” (voce SA 4409) (figura 2). I principali Stati membri importatori di questi prodotti sono indicati nella figura 3.

    Figura 2: Importazioni di prodotti coperti da licenze FLEGT dall’Indonesia verso l’UE nel 2016 indicati in peso (kg), in relazione al codice SA (cfr. allegato A per la descrizione integrale dei codici SA).

    Figura 3:    Principali Stati membri dell’UE di importazione dall’Indonesia verso l’UE, nel 2016, per i sei principali gruppi di prodotti coperti da licenza FLEGT, indicati in base al peso (kg) (cfr. allegato A per la descrizione integrale dei codici SA).

    Nelle loro relazioni, alcuni Stati membri si sono basati sui quantitativi nelle licenze FLEGT, altri sui quantitativi nelle dichiarazioni in dogana 18 . Dato che, per vari motivi, i quantitativi indicati nella licenza FLEGT e i quantitativi riportati nella dichiarazione in dogana potrebbero non corrispondere perfettamente, i due diversi approcci hanno generato dati non sempre comparabili. Nell’ambito del primo approccio, le licenze approvate alla fine del 2016 sono conteggiate rispetto ai totali importati nel 2016 (“year-end trade”), anche se il carico è stato sdoganato solo nel 2017, mentre applicando il secondo approccio i quantitativi corrispondenti sarebbero conteggiati nel 2017. L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FLEGT, specifica che gli Stati membri sono tenuti a indicare nella relazione i quantitativi di legno e di prodotti derivati importati; le discrepanze nelle relazioni sembrano derivare dalle diverse interpretazioni del regolamento e del modello di relazione.

    Casi di carichi non coperti da licenza FLEGT

    Nel 2016 tutti i carichi pertinenti provenienti dall’Indonesia erano coperti da licenze FLEGT valide e nessuno degli Stati membri ha applicato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento FLEGT, ovvero non sono state applicate sanzioni né sono state adottate altre misure conformemente alla normativa nazionale in vigore.

    4.3Ulteriori verifiche dei carichi

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento FLEGT, le autorità competenti decidono in merito alla necessità di effettuare ulteriori verifiche dei carichi secondo un approccio basato sull’analisi del rischio. In 17 Stati membri sono in vigore disposizioni applicabili al fine di stabilire quale ente debba eseguire ulteriori verifiche dei carichi coperti da licenze FLEGT e quando ciò sia richiesto (allegato B, tabella 1). Gli Stati membri hanno riferito di utilizzare una serie di criteri di rischio per stabilire se siano necessarie ulteriori verifiche di un carico, anche in caso di incongruenze tra le informazioni della licenza FLEGT e quelle di altra documentazione, ad esempio fattura, polizza di carico e informazioni sullo sdoganamento (allegato B, tabella 1).

    12 Stati membri hanno messo in atto misure per agevolare gli esperti nell’identificazione del legname e altri 3 Stati membri hanno riferito che simili misure sono in corso di elaborazione; 10 Stati membri non dispongono di meccanismi in essere e 3 Stati membri non hanno fornito informazioni.

    Relativamente ai 591 carichi coperti da licenza FLEGT di cui è stata segnalata l’importazione verso l’UE nel 2016, 3 Stati membri hanno effettuato controlli fisici dei carichi FLEGT: Cipro (3 controlli), Italia (8 controlli) e Regno Unito (1 controllo). Degli altri Stati membri, 23 hanno confermato che non sono stati effettuati controlli fisici, mentre 2 Stati membri (Romania, Slovenia) non hanno specificato se hanno effettuato o meno controlli fisici.

    4.4Tasse per il trattamento delle licenze FLEGT

    Gli Stati membri possono riscuotere tasse a copertura delle spese per il trattamento delle licenze FLEGT, conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento FLEGT, e 5 Stati membri hanno segnalato di aver proceduto in tal modo – con oneri che variano dagli 11 EUR ai 390 EUR 19 – mentre 23 Stati membri hanno indicato di non applicare attualmente tasse 20 (allegato B, tabella 2).

    4.5Sanzioni

    In linea con l’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento, “[c]iascuno Stato membro determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Nessuno Stato membro ha segnalato di aver irrogato sanzioni relative a violazioni del regolamento FLEGT nel 2016. 

    Le relazioni nazionali di 19 Stati membri contenevano informazioni sulla varietà di potenziali sanzioni. Per i rimanenti 9 Stati membri le informazioni sono state ottenute tramite il contatto diretto con le AC. 6 Stati membri hanno segnalato di aver imposto diritti amministrativi, 8 che potrebbero irrogare sanzioni penali, mentre 14 che potrebbero irrogare entrambi i tipi di sanzioni. Le potenziali sanzioni variano da appena 30 EUR fino a 24 milioni di EUR e in 16 Stati membri è stata confermata la possibilità di una pena detentiva in caso di violazione (allegato B, tabella 3).

    In linea con l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento FLEGT, le autorità doganali possono sospendere l’immissione in libera pratica o trattenere il legno ed i prodotti derivati, qualora abbiano motivo di ritenere che la licenza potrebbe non essere valida e 25 Stati membri hanno indicato che potrebbero sequestrare legno e prodotti derivati (figura 4). Cipro, Germania, Portogallo, Slovacchia e Svezia hanno precisato le seguenti modalità di smaltimento (una o più) delle merci confiscate: vendita o distruzione del carico o restituzione del carico al paese di origine. In Italia, le merci confiscate possono essere utilizzate a scopi educativi o scientifici, vendute all’asta pubblica o distrutte.

    A) B)

    Figura 4: A) numero di Stati membri in cui la confisca del legno e dei prodotti derivati rappresenta una potenziale sanzione e B) informazioni relative all’autorità competente per lo smaltimento delle merci sequestrate 21 .

    4.6    Problematiche legate all’attuazione

    Gli Stati membri hanno segnalato anche alcune questioni e problematiche tecniche concernenti la verifica di talune licenze FLEGT per le quali sono state necessarie ulteriori verifiche e comunicazioni con le autorità indonesiane per ottenere informazioni supplementari. Ciò è stato soprattutto imputabile ad alcuni casi di informazioni incongruenti sulle licenze FLEGT rispetto alle dichiarazioni in dogana (ad esempio, classificazione SA divergente, pesi o volumi non corrispondenti, specie di legno diverse, ecc.) causati, ad esempio, da errori di compilazione della licenza FLEGT, da opinioni divergenti degli Stati membri e delle autorità doganali indonesiane sulla corretta classificazione di talune merci o da modifiche dell’ultimo minuto alla configurazione di taluni carichi, non registrate correttamente nella licenza FLEGT. Inoltre è stata identificata la necessità di rendere più tempestivo lo scambio di informazioni tra l’UE e le autorità Indonesiane.

    5. Conclusioni

    Questa prima relazione concerne un periodo di tempo limitato (dal 15 novembre al 31 dicembre 2016) e un numero limitato di licenze FLEGT (591). Essa dimostra nondimeno che la Commissione e gli Stati membri hanno messo in atto tutte le misure necessarie per l’attuazione del sistema di licenze FLEGT, compresi la designazione delle autorità competenti, l’elaborazione di meccanismi per la cooperazione con le autorità doganali ove necessario, e la definizione di disposizioni relative alle sanzioni per la violazione del regolamento FLEGT.

    Le informazioni comunicate dagli Stati membri suggeriscono che tutti i carichi pertinenti provenienti dall’Indonesia erano debitamente coperti da licenze FLEGT e che non si sono registrati casi in cui siano state irrogate sanzioni o prese altre misure di esecuzione per trattare carichi non accompagnati da licenza FLEGT.

    Considerando che il sistema di licenze FLEGT è diventato operativo per la prima volta nel 2016 e che rappresentava una novità per gli operatori del settore privato e le autorità, sia nell’UE sia in Indonesia, si può concludere che l’attuazione del sistema si è svolta in modo positivo. Tuttavia, gli Stati membri hanno sottolineato le problematiche legate all’attuazione soprattutto in relazione ai casi di informazioni incongruenti sulle licenze FLEGT rispetto alle dichiarazioni in dogana e alla tempestiva comunicazione con le autorità indonesiane.

    6. Le fasi successive

    La Commissione continuerà a lavorare in cooperazione con gli Stati membri a favore di un’applicazione coerente del regolamento FLEGT in tutta l’UE, anche mediante l’elaborazione di ulteriori documenti di orientamento o la revisione degli Orientamenti per l’attuazione della legislazione FLEGT da parte delle autorità doganali, se necessario, alla luce dell’esperienza maturata finora. Inoltre, la Commissione continuerà a operare per un ulteriore miglioramento del sistema IT FLEGIT/TRACES e per collaborare in materia di scambio dei dati con gli Stati membri che hanno elaborato i propri sistemi nazionali.

    Parallelamente, la Commissione continuerà a operare in stretta collaborazione con le autorità indonesiane per affrontare le questioni e le problematiche sopra individuate nel quadro del più ampio dibattito sulla realizzazione dell’AVP-FLEGT UE-Indonesia e sul monitoraggio delle relative ripercussioni. La Commissione continuerà anche a esaminare insieme all’Indonesia la possibilità di integrare i rispettivi sistemi IT e di passare nel lungo termine a un sistema di licenze integralmente elettronico.

    La notevole varietà delle tasse istituite dagli Stati membri per la gestione delle licenze FLEGT può rispecchiare i diversi costi amministrativi associati al trattamento delle licenze FLEGT o le diverse stime dei rispettivi carichi di lavoro. La Commissione stimolerà un dibattito tra gli Stati membri in materia.

    Infine, la prima relazione ha permesso di identificare vari aspetti da migliorare nel modello delle relazioni. Il modello delle relazioni per il 2018 sarà pertanto rivisto al fine di chiarire le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire in relazione all’articolo 8 del regolamento FLEGT.

    Allegato A

    Codici del sistema armonizzato (SA) relativi ai prodotti FLEGT importati nel 2016

    Codice SA

    Descrizione

    Ex. 4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.

    4408

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

    4409

    Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

    4412

    Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

    4414

    Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili (diverso dal bambù e dalla canna d’India)

    4415

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (diverso dal bambù e dalla canna d’India)

    4416

    Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio (diverso dal bambù e dalla canna d’India)

    4417

    Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno (diverso dal bambù e dalla canna d’India)

    4418

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”), di legno (diverso dal bambù e dalla canna d’India)

    4419

    Articoli di legno per la tavola o per la cucina (diverso dal bambù e dalla canna d’India)

    Ex. 4420.90

    Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno.

    Ex. 4421.90

    Altri lavori di legno

    altro - Legno preparato per fiammiferi (diverso dal bambù e dalla canna d’India) e - altro - Blocchi di pavimentazione di legno (diverso dal bambù e dalla canna d’India)

    4802

    Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

    4804

    Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

    4810

    Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

    4817

    Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

    9401

    Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti

    9403

    Altri mobili e loro parti

    9406

    Costruzioni prefabbricate

    Allegato B

    Tabella 1: Disposizioni e criteri usati per determinare la necessità di ulteriori controlli sui carichi

    Criteri utilizzati per determinare la necessità di ulteriori controlli

    Paese

    L’autorità per eseguire i controlli è stata designata

    Incongruenza tra licenza e documenti di spedizione

    Irregolarità del documento

    Valutazione generale
    dei rischi doganali

    Valutazione dei rischi

    (ad esempio origine, importatore)

    Controlli a campione

    Altro

    Austria

    Belgio

    Bulgaria

    Dati di intelligence sull’importatore o sul carico

    Croazia

    Cipro

    Tutti i carichi vengono controllati

    Repubblica ceca

    Danimarca

    Estonia

    Finlandia

    Francia

    Germania

    Grecia

    Criteri non specificati

    Ungheria

    Irlanda

    Italia

    Preoccupazioni circostanziate

    Lettonia

    Criteri non specificati

    Lituania

    Si applicano i criteri del regolamento FLEGT

    Lussemburgo

    Criteri non specificati

    Malta

    *

    * viene controllato ogni 25° carico

    Paesi Bassi

    Polonia

    Portogallo

    Romania

    Criteri non specificati

    Slovacchia

    Slovenia

    Spagna

    Criteri in fase di elaborazione. Si applicano i criteri del regolamento FLEGT

    Svezia

    Regno Unito

    Dati di intelligence sull’importatore o sul carico



    Tabella 2: Livelli approssimativi delle tasse e base di calcolo negli Stati membri che applicano una tariffazione a carico degli importatori per il trattamento delle licenze FLEGT

    Paese

    Tasse per la licenza FLEGT

    Base di calcolo

    Austria

    105,90 EUR

    Sulla base del numero delle importazioni negli ultimi 1,5 anni, del tempo necessario per il trattamento delle licenze e della durata e dei costi stimati per i controlli fisici.

    Finlandia

    390 EUR*

    Sulla base dei costi di recupero.

    Grecia

    100 EUR

    Non specificato

    Italia

    50 EUR

    Sulla base di 2 ore di lavoro dell’autorità competente per convalidare la licenza.

    Regno Unito

    9,60 GBP [11,33 EUR]

    Sulla base del numero delle importazioni negli ultimi 7 anni, dei livelli di scambio e dei costi di recupero previsti per l’autorità competente/l’autorità doganale/la polizia di frontiera; rimane in corso di riesame.

    * La Finlandia ha ridotto la tariffa a 70 EUR per la licenza FLEGT a partire dal 1° gennaio 2018.

    Tabella 3: Riepilogo delle sanzioni irrogabili a livello nazionale per le violazioni del regolamento FLEGT

    Paese

    Penali/

    Amministrative*

    Sanzioni finanziarie

    Reclusione

    Base giuridica

    Austria

    A

    15 000 EUR; 30 000 EUR per dolo o recidiva

    Non specificato

    Legge “Holzhandelsüberwachungsgesetz” (BGBl. I Nr. 178/2013)

    Belgio

    A & C

    480 -1 200 000 EUR (amministrative); 960 - 24 000 000 EUR (penali)

    Penali: 8 giorni - 3 anni

    Legge del 21 dicembre 1998, sulle norme applicabili ai prodotti – legge ambientale

    Bulgaria

    [A & C]

    [260-5 110 EUR] 500 - 10 000 BGN (sono possibili sanzioni più severe)

    Non specificato

    Legge forestale

    Croazia

    C

    [1 340 – 20 100 EUR] 10 000-150 000 HRK

    Non specificato

    Legge sull’attuazione del decreto dell’Unione europea relativo al commercio di legname tagliato illegalmente e dei prodotti derivati da tale legname

    Cipro

    [C]

    40 000 EUR

    Fino a 2 anni

    Legge 125 (I)/2010

    Repubblica ceca

    A

    [150 400 EUR] 4 000 000 CZK

    Non specificato

    Legge sulle tariffe n. 242/2016

    Danimarca**

    A & C

    La legislazione non stabilisce livelli minimi o massimi, il livello è stabilito dal tribunale; sequestro delle merci

    Non esistono livelli minimi o massimi, il livello è stabilito dal tribunale

    Atto giuridico del 18 febbraio 2013, n. 169

    Estonia**

    A & C

    Fino a 3 200 EUR

    Fino a 5 anni

    Codice penale estone

    Finlandia

    C

    A seconda del caso

    Fino a 4 anni

    Legge “FLEGT-lupajärjestelmästä” 1425/2014; Codice penale 39/1889

    Francia

    [ A & C ]

    1-2 volte il valore delle merci; sequestro delle merci/dei beni associati

    Fino a 3 anni

    Codice doganale nazionale

    Germania

    A

    50 000 EUR

    Non specificato

    Legge “Holzhandels-Sicherungs-Gesetz

    Grecia

    A & C

    50 EUR

    Da 1 a 6 mesi (impedimento del controllo); da 2 mesi a 2 anni (detenzione/traffico illegale)

    Legge 86/1969 e legge 2637/1998; decisione ministeriale congiunta 135279/159/2016/(A’ 83)

    Ungheria**

    A & C

    [323 – 3 227 EUR] 100 000 - 1 000 000 HUF (amministrative)

    Per attività senza autorizzazione fino a 3 anni (penali)

    Codice penale ungherese (legge C del 2012), Codice doganale ungherese (legge XIII del 2016), decreto n. 11/2016 (IV. 29), del NGM

    Irlanda**

    A & C

    Fino a 250 000 EUR

    Fino a 1 anno

    Decreto S.I. n. 251 del 2015

    Italia

    A & C

    2 000 - 50 000 EUR

    Da 1 mese a 1 anno

    Decreto legislativo n. 178/2014 (D. Lgs. 30-10-2014 n. 178)

    Lettonia**

    A & C

    Non specificato; sequestro delle merci

    Non specificato

    Codice delle violazioni amministrative e Codice penale

    Lituania

    A

    30 – 6 000 EUR

    Non specificato

    Codice delle infrazioni amministrative della Repubblica di Lituania

    Lussemburgo

    A & C

    251 – 250 000 EUR

    Da 8 giorni a 1 mese

    Legge “Loi du 21 juillet 2012 (CE) n°2173/2005”

    Malta

    C

    1 500 – 25 000 EUR (prima condanna); 2 500 – 50 000 EUR (condanne successive); sequestro delle merci

    Da 30 giorni a 2 anni

    S.L. 549.95 Regolamenti sull’applicazione delle normative, la governance e il sistema di licenze commerciali nel settore forestale

    Paesi Bassi**

    C

    Fino a 8 100 EUR; sequestro delle merci

    Non applicabile

    Codice doganale e regolamento doganale

    Polonia

    A

    2 volte valore delle merci

    Non specificato

    Legge sulle foreste, del 28 settembre 1991 (Gazzetta ufficiale del 2017, 788)

    Portogallo**

    A & C

    Fino a 165 000 EUR; sequestro delle merci

    Fino a 3 anni

    Legge generale (n. 15/2001) sui reati fiscali

    Romania

    [ A & C ]

    Da 950 a 1 500 EUR (commercializzazione di legname/legno e prodotti derivati illegali); da 3 300 a 5 000 EUR (importazione, trasporto, detenzione e/o trasformazione/commercializzazione di prodotti FLEGT); 250 EUR (mancata presentazione di una licenza FLEGT)

    Non specificato

    Legge n. 171/2010 concernente l’introduzione di infrazioni forestali e l’applicazione di sanzione al riguardo

    Slovacchia**

    C

    Fino a 99 581,75 EUR; confisca delle merci

    Non specificato

    Legge doganale (legge n. 199/2004)

    Slovenia

    A

    Da 1 000 a 20 000 EUR

    Regolamento concernente l’applicazione del regolamento (CE), sull’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (Gazzetta ufficiale n. 77/2012)

    Spagna**

    [ A & C ]

    Da 500 EUR al 350% del valore delle merci (amministrative). Fino a 6 volte il valore delle merci, confisca delle merci e revoca del diritto di importazione (penali)

    Fino a 5 anni

    Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, and Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando

    Svezia

    C

    Non specificato

    Fino a 2 anni

    Reg. 2012:30; Reg. 2000:1225

    Regno Unito

    [ A & C ]

    [23 300 EUR] 20 000 GBP o 3 volte il valore delle merci (a seconda di quale sia maggiore); condanna successiva ad incriminazione: sanzione di qualsiasi importo

    6 mesi; condanna successiva ad incriminazione: fino a 3 anni

    Legge del 1979, in materia di dogana e accise (CEMA, Customs and Excise Management Act)

    *    Le informazioni non chiaramente precisate dagli Stati membri ma desunte dalle loro risposte sono indicate tra parentesi quadre “[....]”.

    **    Sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione nel 2014 e/o degli ulteriori chiarimenti richiesti direttamente presso le autorità competenti.

    (1)

       GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

    (2)

       COM/2003/0251 def.

    (3)

       GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23.

    (4)

        http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

    (5)

        https://ec.europa.eu/jrc/en/news/reporting-greenhouse-gas-emissions-deforestation-and-forest-degradation-pan-tropical-biomass-maps .

    (6)

       Ulteriori informazioni sull’AVP UE-Indonesia sono disponibili ai seguenti riferimenti: GU L 150 del 20.5.2014, pag. 252, e GU L 213 del 12.8.2015, pag. 11. 

    (7)

       GU L 223 del 18.8.2016, pag. 1.

    (8)

       GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

    (9)

       GU L 187 del 15.7.2015, pag. 30.

    (10)

       FLEGIT/TRACES è un’applicazione web, parte del sistema TRACES NT (TRAde Control and Expert System, Nuove tecnologie), che può essere utilizzata dagli importatori dell’UE e dai loro agenti, dalle autorità dello Stato membro competenti per il sistema FLEGT e dalle autorità doganali dell’UE per la verifica e la gestione elettroniche delle licenze FLEGT in maniera rapida e sicura. 21 Stati membri utilizzano FLEGIT, mentre 4 Stati membri (Bulgaria, Lituania, Lettonia e Lussemburgo) attualmente non utilizzano alcun sistema elettronico. 3 Stati membri (Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna) hanno sviluppato un proprio sistema nazionale per la gestione elettronica delle licenze FLEGT. In futuro è previsto che tutti i sistemi nazionali siano interconnessi con FLEGIT.

    (11)

       GU C 389 del 4.11.2014, pag. 2.

    (12)

       Utilizzando il modello per le relazioni definito dalla Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento FLEGT.

    (13)

        http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm  

    (14)

       Cfr. http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf .

    (15)

       Vale a dire il numero di licenze presentate all’autorità competente

    (16)

       Vale a dire in conformità della legislazione nazionale in caso di carichi non coperti da licenza FLEGT.

    (17)

       La Francia e il Regno Unito hanno inoltre segnalato di aver ricevuto licenze in relazione al codice SA 4420 (4420.10, oggetti ornamentali), che non rientra nell’ambito di applicazione dell’AVP e quindi non prevede licenze FLEGT.

    (18)

       Per l’Italia non è chiaro se i quantitativi indicati si basino sulle importazioni reali o se si tratti di quelli relativi alle licenze, anche se sembra essere valida la seconda ipotesi.

    (19)

       La Finlandia ha ridotto questa tassa a 70 EUR per la licenza FLEGT a partire dal 1° gennaio 2018.

    (20)

       Il Belgio ha segnalato di stare attualmente valutando l’introduzione di tasse pari a circa 50 EUR per licenza.

    (21)

       Alcuni Stati membri dispongono di più di un ente incaricato dello smaltimento delle merci.

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