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Document 52018DC0006

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull’attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito Seconda relazione

    COM/2018/06 final

    Bruxelles, 19.1.2018

    COM(2018) 6 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

    sull’attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
    Seconda relazione

    {SWD(2018) 4 final}


    Sommario

    1.Introduzione

    1.1.Quadro giuridico

    1.2.Principi generali per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni

    2.Attuazione delle disposizioni generali

    2.1.Recepimento della direttiva

    2.2.Documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni

    2.3.Autorità competenti

    3.Spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi: osservazioni e tendenze

    3.1.Volume globale delle spedizioni

    3.2.Importazioni, esportazioni e transiti nell'Unione europea

    3.3Seguito dato alla prima relazione della Commissione

    4.Conclusioni



    1.Introduzione

    La direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio 1 (in appresso "la direttiva") istituisce un sistema unionale di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire un'adeguata protezione della popolazione. Essa garantisce che gli Stati membri interessati siano informati riguardo alle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito effettuate verso il loro territorio o attraverso il medesimo e abbiano l'obbligo di dare il loro consenso alle spedizioni o di opporvi un rifiuto motivato. La direttiva integra la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio 2 , che verte sulla politica e sulle responsabilità di gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

    La presente è la seconda relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio: oltre a contenere una sintesi delle spedizioni e degli aspetti correlati, essa fornisce informazioni complementari alla relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio 3 .

    Tutti gli Stati membri dell'UE producono rifiuti radioattivi generati da diversi impianti (centrali nucleari, reattori di ricerca) e attività, quali le applicazioni radioisotopiche in medicina, nell'industria, in agricoltura e nel campo della ricerca e dell'istruzione. I rifiuti radioattivi sono materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli di un'autorità di regolamentazione in quanto rifiuti radioattivi, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione.

    Inoltre, i reattori nucleari e di ricerca producono il cosiddetto combustibile esaurito, ossia combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore. Esso può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi.

    Una volta generati, il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono stoccati prima di un eventuale (ri)trattamento e smaltimento e, dai siti dove sono stati generati o gestiti, sono trasportati principalmente su strada, per ferrovia o via mare e, in casi limitati, per via aerea.

    L'importazione, l'esportazione e il transito di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito tra gli Stati membri sono prassi abituali nell'UE. La maggior parte degli Stati membri, indipendentemente dall'entità dei rispettivi programmi nucleari, è interessata dai movimenti di tali materiali, anche denominati spedizioni.

    Attualmente 16 Stati membri 4 dispongono di reattori nucleari sul loro territorio; tra questi, quelli in funzione sono situati in 14 Stati membri. Inoltre, 20 Stati membri 5 hanno gestito o gestiscono ancora reattori di ricerca nell'UE. Alcuni Stati membri spediscono il combustibile esaurito, ai fini di ritrattamento, nell'UE o ai paesi terzi. La maggior parte degli Stati membri con reattori di ricerca prevede di restituire il combustibile esaurito al fornitore (Stati Uniti e Federazione russa) prima del 2020, anche se per un numero di reattori di ricerca e di formazione non è ancora stato definito alcun percorso di gestione a lungo termine del combustibile esaurito (ad esempio, lo smaltimento). I rifiuti radioattivi sono inoltre stati spediti all'interno e al di fuori dell'UE in molti casi per ridurli al minimo mediante trattamento (ad esempio, fusione o incenerimento) prima dello stoccaggio e/o dello smaltimento.

    Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, a partire dal 25 dicembre 2011 e ogni tre anni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le relazioni sull'applicazione della direttiva. Quindi il termine per la presentazione delle seconde relazioni scadeva il 25 dicembre 2014.

    6 7 8 La presente relazione sulle spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito nel periodo 2012-2014 era la seconda relazione per tutti gli Stati membri tranne la Croazia, che riferiva per la prima volta in materia. In questo secondo ciclo di rendicontazione si sono osservati importanti ritardi, visto che solo tre Stati membri hanno rispettato la scadenza (gli altri Stati hanno trasmesso la relazione con ritardi di diversa entità).

    9 10 La Commissione ha preparato la presente relazione destinata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva, sulla base delle relazioni nazionali e dopo uno scambio di pareri con il comitato consultivo e l'adozione da parte di quest'ultimo. Essa si basa su tutte le notifiche degli Stati membri e dà seguito alla prima relazione della Commissione relativa al periodo 2008-2011, pubblicata nel 2013.

    Le relazioni sono intese a offrire una visione d'insieme di aspetti quali: le spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi nell'Unione, le tendenze e le sfide recenti per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi, i casi di rifiuto notificato delle spedizioni e i casi di mancata esecuzione delle spedizioni, nonché le azioni proposte.

    Per maggiori informazioni sull'attuazione della direttiva nei singoli Stati membri si rimanda al documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2018)4. Le conclusioni della presente relazione mettono in evidenza le tematiche che richiedono ulteriore attenzione.

    1.1.Quadro giuridico 

    La gestione sicura e responsabile dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, compresa la spedizione sicura di questi materiali in entrata o in uscita dal territorio degli Stati membri, è un obbligo giuridico previsto sia dal diritto internazionale che dal diritto dell'Unione.

    A livello internazionale il riferimento principale in questo settore è la convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (la convenzione comune) 11 . Tra gli obblighi imposti alle parti contraenti dalla convenzione comune vi sono quelli relativi alla sicurezza dei movimenti transfrontalieri (importazione, esportazione e transito) di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. L'articolo 27 della convenzione prevede che ogni parte contraente, interessata da un movimento transfrontaliero, adotti le misure adeguate onde garantire che il movimento sia effettuato in conformità delle disposizioni della convenzione e degli strumenti internazionali pertinenti aventi valore vincolante. La prima relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 2006/117/Euratom non includeva Malta, che nel frattempo ha aderito alla convenzione comune: pertanto tutti e 28 gli Stati membri dell'UE sono ora parti contraenti della convenzione 12 , il che dimostra l'impegno degli Stati membri a garantire un elevato livello di sicurezza del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla fase di generazione allo smaltimento.

    A livello dell'UE, dopo la pubblicazione della prima relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, nel 2013 è stata riveduta la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio sulle norme fondamentali di sicurezza, mantenendone l'obiettivo generale di migliorare la protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, anche durante il trasporto del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La direttiva 96/29/Euratom riveduta (nuova direttiva 2013/59/Euratom 13 ) abroga e consolida in un unico atto legislativo le disposizioni di cinque direttive dell'UE, ivi inclusa la direttiva 2003/122/Euratom per quanto riguarda le sorgenti sigillate ad alta attività 14 . La nuova direttiva, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 6 febbraio 2018, definisce inoltre i criteri armonizzati di allontanamento e i livelli generali d'esonero del materiale dal controllo regolamentare. Per quanto riguarda i materiali radioattivi presenti in natura (Naturally Occurring Radioactive Material - NORM), l'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/Euratom è stato esteso alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, ivi inclusa la lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali. Secondo la direttiva la protezione dalle sorgenti di radiazioni naturali, anziché essere disciplinata distintamente sotto un titolo specifico, deve essere interamente integrata nelle disposizioni generali. In particolare, le industrie che lavorano materiali contenenti radionuclidi presenti in natura che richiedono un controllo regolamentare devono essere gestite nell'ambito del medesimo quadro regolamentare delle altre pratiche 15 . La direttiva prescrive agli Stati membri (articolo 23) di individuare le classi o i tipi di pratiche che comportano l'impiego di materiali NORM e che determinano un livello di esposizione dei lavoratori o individui della popolazione non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione. Un elenco dei settori industriali che comportano l'impiego di NORM, di cui occorre tenere conto durante il processo di individuazione, oltre all'industria dell'estrazione di uranio, figura nell'allegato VI della direttiva 2013/59/Euratom. Lo Stato membro che dichiara rifiuti radioattivi i rifiuti NORM deve notificarne la spedizione ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2006/117/Euratom.

    Nell'ambito di questo quadro completo per la sicurezza nucleare e la radioprotezione nell'UE, la direttiva 2006/117/Euratom verte in modo specifico sulle autorizzazioni regolamentari e sugli aspetti procedurali delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito generati dagli impianti e dalle attività civili. La direttiva si applica quando:

    ·il paese di origine, il paese di destinazione o un paese di transito del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi è uno Stato membro dell'UE;

    ·le quantità e la concentrazione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi della spedizione (denominati «materiali spediti») superano i livelli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom 16 , sostituita di recente dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio.

    1.2.Principi generali per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni

    A norma della direttiva 2011/70/Euratom, ogni Stato membro continua ad essere pienamente responsabile della scelta della politica di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito all'interno della sua giurisdizione, che può includere l'esportazione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o l'importazione di questi materiali (ad es. ai fini di un (ri)trattamento) sul suo territorio.

    17 L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2006/117/Euratom impone agli Stati membri di utilizzare un documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito. Quando tali materiali sono destinati a essere spediti nei paesi terzi, gli Stati membri sono anche tenuti ad applicare i criteri di spedizione previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva e dalla raccomandazione della Commissione.

    Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono rispettate, secondo quanto disposto dalla direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine provvedono affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo alternativo sicuro. Le stesse autorità competenti provvedono a che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie. In tal caso, quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore 18 .

    Qualsiasi rifiuto dell'autorizzazione alla spedizione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: i) deve essere giustificato sulla base dei criteri definiti nella direttiva, ii) non deve essere arbitrario e iii) deve basarsi sul diritto nazionale, unionale o internazionale pertinente. Le decisioni degli Stati membri a favore delle esportazioni o i rifiuti devono essere conformi alle disposizioni della convenzione comune e dell'articolo 16 della direttiva, che vietano l'esportazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito verso destinazioni situate a sud del 60° parallelo sud, verso gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, oppure verso un paese terzo che non dispone delle risorse atte a garantirne una gestione sicura.

    Oltre a trasmettere le relazioni ogni tre anni alla Commissione (come previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2006/117/Euratom), gli Stati membri devono:

    ·notificare con cadenza annuale alla Commissione e al comitato consultivo le eventuali spedizioni verso un paese terzo che non sono state autorizzate a causa della mancanza in tale paese delle risorse tecniche, giuridiche o amministrative atte a garantire una gestione sicura del combustibile esaurito e/o dei rifiuti radioattivi (articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva);

    ·comunicare alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti nonché tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente (articolo 18 della direttiva).

    2.Attuazione delle disposizioni generali 

    2.1.Recepimento della direttiva

    Nel periodo di riferimento 2012-2014 la Croazia ha aderito all'UE (1° luglio 2013) e ha recepito la direttiva.

    Il recepimento della direttiva viene pertanto considerato completato in tutti i 28 Stati membri.

    2.2.Documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni

    19 Il documento uniforme (stabilito con decisione della Commissione nel 2008 e modificato nel 2011) include moduli per:

    ·la domanda di autorizzazione alla spedizione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi;

    ·l'avviso di ricevimento della domanda – la richiesta di informazioni mancanti sul combustibile esaurito e sui rifiuti radioattivi;

    ·il consenso o il rifiuto del consenso per la spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito da parte delle autorità competenti interessate;

    ·la descrizione della partita di rifiuti radioattivi e l'elenco dei colli;

    ·l'avviso di ricevimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;

    ·l'autorizzazione alla spedizione di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

    Alcuni Stati membri hanno formulato alcuni suggerimenti per migliorare il documento uniforme. Per esempio, hanno suggerito di rendere più chiare le note esplicative e di aggiungere al documento una sezione specifica che permetta di fare un riferimento incrociato a un'autorizzazione/un consenso precedente quando la domanda di spedizione è legata al rimpatrio di rifiuti di una precedente spedizione. In tal modo si faciliterebbe il monitoraggio e si terrebbe traccia del legame tra la spedizione in uscita per il trattamento/il ritrattamento e la spedizione dei risultanti rifiuti e sottoprodotti. È stata inoltre sottolineata la necessità di una maggiore coerenza tra le informazioni richieste nella sezione B-1 del documento uniforme «Domanda di autorizzazione alla spedizione di combustibile nucleare esaurito» (che non include i livelli di radioattività del combustibile esaurito) e le informazioni richieste nella sezione B-5 «Descrizione della partita di combustibile nucleare esaurito ed elenco dei colli» (che invece richiede tali informazioni).

    La Commissione darà seguito a queste proposte.

    2.3.Autorità competenti

    20 A luglio 2017 tutti gli Stati membri avevano fornito informazioni aggiornate sulle rispettive autorità competenti, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 13, della direttiva, che figurano nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2018)4.

    21 In conformità del requisito di cui all'articolo 19 della direttiva 2006/117/Euratom, e della raccomandazione per un sistema sicuro ed efficiente di trasmissione dei documenti e delle informazioni relativi alle disposizioni della direttiva, l'elenco aggiornato delle autorità competenti degli Stati membri è disponibile sul sito web della Commissione: .

    3.Spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi: osservazioni e tendenze

    Per il periodo 2012-2014 la maggior parte degli Stati membri ha notificato le spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi sul proprio territorio servendosi di un modello non vincolante con informazioni riguardanti: i) l'attuazione della direttiva e ii) le importazioni, le esportazioni e i transiti di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

    In generale si sono osservate differenze per quanto riguarda il formato delle relazioni presentate dagli Stati membri alla Commissione, il grado di dettaglio e la qualità delle informazioni fornite. A titolo di esempio:

    ·la terminologia usata nelle relazioni degli Stati membri, per quanto riguarda le spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi, non era sempre in linea con la terminologia definita nella direttiva e nella decisione 2008/312/Euratom (per quanto riguarda, ad esempio, i concetti di importazione nella Comunità, esportazione al di fuori della Comunità e transito nella Comunità, come pure autorizzazione e consenso);

    ·in modo analogo, le informazioni riportate nelle relazioni degli Stati membri non sempre includevano dettagli sulle spedizioni o non distinguevano le spedizioni di combustibile esaurito dalle spedizioni di rifiuti radioattivi;

    ·le relazioni di due Stati membri, che rappresentano il 48% di tutte le autorizzazioni alla spedizione di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi, sono state in parte presentate solo sotto forma di sintesi, senza riportare dettagli sufficienti, come richiesto dal modello di notifica;

    ·incongruenze in alcune relazioni nazionali riguardo alle autorizzazioni alle spedizione.

    Nel contesto della seconda relazione, la Commissione non è stata informata di rispedizioni connesse a spedizioni non autorizzate di rifiuti radioattivi non dichiarati (come da articolo 4); di casi di mancata esecuzione della spedizione (come da articolo 12) o di casi di divieto di esportazione rientranti nell'ambito dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. Si sono registrati soltanto due rifiuti dell'autorizzazione dovuti a rottami metallici contaminati e, in un caso, a informazioni incomplete per la spedizione. Tutti i casi di rifiuto sono stati risolti dagli Stati membri interessati.

    Ulteriori dettagli sulle spedizioni degli Stati membri sono disponibili nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione SWD (2018)4. 

    3.1.Volume globale delle spedizioni

    La direttiva 2006/117/Euratom regolamenta le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito tra gli Stati membri, che devono essere effettuate unicamente con il consenso informato preventivo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati (compresi gli Stati membri di transito).

    Per il periodo 2012-2014, venti Stati membri hanno notificato spedizioni autorizzate rientranti nel campo di applicazione della direttiva. Gli Stati membri hanno notificato 400 approvazioni rilasciate 22 , che includono 192 autorizzazioni dello Stato membro di origine e 208 consensi 23 a spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. Cinque 24 dei 20 Stati membri che hanno trasmesso notifiche rappresentano il 74% di tutte le 192 autorizzazioni notificate per il periodo 2012-2014.

    Inoltre, l'81% (157) di tutte le autorizzazioni rilasciate riguarda la spedizione di rifiuti radioattivi; il 17% (32) riguarda il combustibile esaurito e il 2% materiali diversi dai rifiuti radioattivi e dal combustibile esaurito. Nel periodo di riferimento precedente, il 74% delle autorizzazioni riguardava le spedizioni di rifiuti radioattivi e il rimanente 26% le spedizioni di combustibile esaurito.

    La Commissione osserva che il numero complessivo di autorizzazioni è aumentato (15%) rispetto al periodo di riferimento precedente (2008-2011) durante il quale 14 Stati membri avevano rilasciato 161 autorizzazioni soggette alla direttiva.

    3.2.    Importazioni, esportazioni e transiti nell'Unione europea

    Nel periodo di riferimento 2012-2014 la maggior parte delle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi è stata effettuata tra Stati membri e solo circa il 17% di tutti i movimenti transfrontalieri è stato effettuato per importazioni nell'UE ed esportazioni al di fuori dell'Unione.

    In particolare, 11 Stati membri 25 hanno notificato il rilascio di 30 autorizzazioni all'esportazione di rifiuti radioattivi e/o di combustibile esaurito nei seguenti paesi terzi: Russia (47%), USA (30%), Svizzera e Giappone (10% ciascuno), e Norvegia (3%).

    Venti delle 30 autorizzazioni all'esportazione al di fuori dell'Unione europea (ossia il 67%) riguardavano la spedizione di combustibile esaurito. Tutte le esportazioni di combustibile esaurito erano finalizzate al ritrattamento, eccetto una, finalizzata ad attività di ricerca.

    Nel periodo di riferimento precedente (2008-2011) si erano registrate 29 autorizzazioni all'esportazione, concesse da nove Stati membri, nel 59% dei casi riguardanti l'esportazione di combustibile esaurito: ciò indica un aumento del numero di Stati membri che esportano combustibile esaurito e/o rifiuti radioattivi. Nonostante il lieve aumento delle autorizzazioni all'esportazione di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi nell'insieme, la Commissione osserva una diminuzione generale delle autorizzazioni all'esportazione di combustibile esaurito dal 2011.

    Cinque Stati membri hanno notificato esportazioni di rifiuti radioattivi verso i paesi terzi ai fini della restituzione e del trattamento, il che rappresenta in totale nove autorizzazioni all'esportazione dall'Unione europea.

    Per questo periodo di riferimento tre Stati membri (Francia, Svezia e Regno Unito) hanno notificato importazioni di rifiuti radioattivi/combustibile esaurito, mentre nessuno ha notificato casi di transito.

    3.3    Seguito dato alla prima relazione della Commissione

    In seguito alla prima relazione degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2006/117/Euratom sono emerse due problematiche che richiedono attenzione, come illustrato nella relazione della Commissione COM (2013) 240 final:

    ·manca un'armonizzazione dei livelli di allontanamento per i rifiuti radioattivi nell'UE, da cui può risultare che materiali contenenti sostanze radioattive siano derubricati come materiali non radioattivi in uno Stato membro, ma possano ancora essere considerati rifiuti radioattivi in un altro Stato membro.

    Con il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva 2013/59/Euratom sulle norme fondamentali di sicurezza, entro febbraio 2018, si prevede che negli Stati membri i criteri generali di autorizzazione e i valori generali di allontanamento armonizzati saranno maggiormente allineati. È tuttavia importante osservare che gli Stati membri hanno la possibilità di definire livelli specifici di allontanamento in linea con i criteri di autorizzazione stabiliti in questa direttiva;

    ·le spedizioni transfrontaliere di rifiuti contenenti NORM, non risultanti da «pratiche» autorizzate definite nella direttiva 96/29/Euratom, erano escluse sia dal campo di applicazione della direttiva 2006/117/Euratom 26 che da quello della direttiva 2006/21/CE 27 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

    L'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/Euratom è stato esteso alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, ivi inclusa la lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali (NORM). Pertanto, da un punto di vista giuridico, tutti i rifiuti contenenti NORM che richiedono un controllo regolamentare e sono classificati come rifiuti radioattivi 28 rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/117/Euratom.

    Nel 2016 la Commissione ha avviato uno studio 29 allo scopo di garantire l'efficace attuazione sia della direttiva 2006/117/Euratom che della direttiva 2013/59/Euratom, e di esaminare le problematiche sopra descritte. Lo studio esamina le pratiche attuali degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione dei livelli di allontanamento e la spedizione di rifiuti radioattivi contenenti materiali radioattivi allo stato naturale, in modo da offrire una migliore comprensione delle pratiche, delle sfide e dei buoni esempi degli Stati membri per la spedizione di tali materiali nel nuovo quadro giuridico dell'UE. Lo studio esamina inoltre il fabbisogno di disposizioni legislative e/o iniziative dell'UE in questo campo.

    4.Conclusioni

    L'attuale quadro giuridico dell'UE, costituito dalla direttiva 2006/117/Euratom, dalla nuova direttiva 2013/59/Euratom e dalla direttiva 2011/70/Euratom, offre una base giuridica completa per la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, anche durante le spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

    Gli Stati membri hanno notificato le spedizioni soggette ai rispettivi quadri nazionali per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. I quadri nazionali prevedono che i movimenti transfrontalieri di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito siano effettuati soltanto con il consenso informato preventivo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati, nonché utilizzando il documento uniforme per l'esportazione, l'importazione e il transito da/nell'UE.

    Nel periodo di riferimento in oggetto gli Stati membri non hanno notificato casi di mancata esecuzione della spedizione transfrontaliera di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito. Si registrano due rifiuti dovuti al fatto che il materiale radioattivo non era stato dichiarato come tale e che le informazioni erano insufficienti; tuttavia questi casi sono stati risolti dagli Stati membri interessati.

    La maggior parte delle relazioni nazionali degli Stati membri per questo periodo è pervenuta in ritardo e presenta differenze nel grado di dettaglio delle informazioni e nei metodi utilizzati per notificare le spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

    La Commissione prenderà in debita considerazione i risultati illustrati nella presente relazione e avvierà riflessioni o adotterà le misure necessarie per:

    ·migliorare il documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio alla luce delle osservazioni degli Stati membri e delle raccomandazioni del comitato consultivo;

    ·aiutare gli Stati membri ad armonizzare la notifica delle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi (articolo 20 della direttiva), migliorando in ultima analisi anche il livello di coerenza e di dettaglio delle future relazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo.

    La Commissione adotterà inoltre le misure opportune basandosi sui risultati dello studio in corso che esamina la situazione attuale del trasporto di materiale radioattivo negli Stati membri dell'UE. Lo studio esamina anche le spedizioni di rifiuti contenenti radionuclidi naturali e l'applicazione dei livelli di allontanamento, allo scopo di identificare le azioni specifiche necessarie per migliorare il trasporto a livello unionale e nazionale, nonché per rafforzare la trasparenza e la fiducia dei cittadini.

    La Commissione seguirà da vicino l'attuazione della direttiva e delle misure identificate per assicurare la puntualità delle relazioni per il prossimo periodo di riferimento 2015-2017 (relazioni degli Stati membri entro il 25 dicembre 2017) in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE.

    (1)    Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21).
    (2)    Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).
    (3)    Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio e su un inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario e le prospettive per il futuro [COM(2017) 236 final del 15.5.2017].
    (4)    Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito (Lituania e Italia hanno chiuso i loro reattori).
    (5)    Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Danimarca, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Slovenia, Regno Unito.
    (6)    La Croazia ha aderito all'UE il 1° luglio 2013.
    (7)    Danimarca, Lituania e Romania.
    (8)    Fino a 6 mesi: Bulgaria, Repubblica ceca, Grecia, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Svezia, Regno Unito. Di 6-12 mesi: Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Malta, Paesi Bassi e Spagna. Più di 1 anno: Italia.
    (9)    Il comitato consultivo è stato istituito nel 2007, come previsto dall'articolo 21 della direttiva.
    (10)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito [COM(2013) 240 final del 25.4.2013 e SWD(2013) 150 final].
    (11)    La convenzione comune è entrata in vigore il 18 giugno 2001. La convenzione si applica al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi derivanti dai reattori nucleari civili e dalle applicazioni civili, al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi nell'ambito di programmi militari o di difesa se e nei casi in cui queste materie sono trasferite permanentemente a programmi civili e sono gestite di conseguenza nell'ambito di questi programmi, o quando sono dichiarati dalla parte contraente come combustibile esaurito o rifiuti radioattivi ai sensi della convenzione. La convenzione si applica anche agli scarichi pianificati e controllati nell'ambiente di materie radioattive allo stato liquido o gassoso provenienti dagli impianti nucleari regolamentati.
    (12)    Al 26 settembre 2016 la convenzione contava 73 parti contraenti (http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv_status.pdf).
    (13)    Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/ Euratom, 97/43/ Euratom e 2003/122/ Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).
    (14)    Direttiva 2003/122/EURATOM del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57).
    (15)    La definizione di «pratica», all'articolo 4, punto 65, è la seguente: «un'attività umana che può aumentare l'esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una sorgente di radiazioni ed è gestita come una situazione di esposizione pianificata».
    (16)    Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).
    (17)    Raccomandazione 2008/956/Euratom della Commissione, del 4 dicembre 2008, relativa ai criteri per l'esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso i paesi terzi (notificata con il numero C(2008) 7570).
    (18)      «Detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente al diritto nazionale applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario.
    (19)    Decisione 2008/312/Euratom della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (notificata con il numero C(2008) 793) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 32).
    (20)    L'articolo 5, punto 13, della direttiva 2006/117/Euratom definisce le autorità competenti come «qualsiasi autorità che, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di origine, di transito o di destinazione, abbia il potere di attuare il sistema di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito».
    (21)    Raccomandazione 2009/527/Euratom della Commissione, del 7 luglio 2009, per un sistema sicuro ed efficiente di trasmissione dei documenti e delle informazioni relativi alle disposizioni della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (GU L 177 dell'8.7.2009, pag. 5).
    (22)    Anche se la direttiva non definisce il termine «approvazione» e fa chiaramente solo riferimento all'«autorizzazione» dello Stato membro di origine, al «consenso» e al «rifiuto» degli Stati membri di transito e di destinazione, le relazioni nazionali degli Stati membri non operano sempre una distinzione tra autorizzazioni e consensi. Pertanto, ai fini della presente relazione della Commissione, il termine «approvazione» include sia le «autorizzazioni» sia i «consensi».
    (23)    Ai sensi dell'articolo 9, entro due mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie per dare il loro consenso oppure il loro rifiuto di dare il consenso.
    (24)    Belgio, Germania, Francia, Svezia e Regno Unito.
    (25)    Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Francia, Ungheria, Italia, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito.
    (26)    Cfr. articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/117/Euratom.
    (27)    Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).
    (28)    «Rifiuti radioattivi»: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione (articolo 5, punto 1, della direttiva 2006/117/Euratom).
    (29)    Analisi della situazione attuale relativa al trasporto di materiale radioattivo negli Stati membri dell'UE.
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