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Document 52018AR0502

    Parere del Comitato europeo delle regioni relativo al programma di sostegno alle riforme strutturali modificato e a nuovi strumenti di bilancio per la zona euro

    COR 2018/00502

    GU C 247 del 13.7.2018, p. 54–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.7.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 247/54


    Parere del Comitato europeo delle regioni relativo al programma di sostegno alle riforme strutturali modificato e a nuovi strumenti di bilancio per la zona euro

    (2018/C 247/09)

    Relatrice generale:

    Olga ZRIHEN (BE/PSE), membro del Parlamento della Vallonia

    Documenti di riferimento:

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea, «Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell’Unione»

    COM(2017) 822 final

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l’obiettivo generale

    COM(2017) 825 final

    Per informazione:

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea «Ulteriori tappe verso il completamento dell’Unione economica e monetaria dell’Europa: tabella di marcia»

    COM(2017) 821 final

    I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l’obiettivo generale, COM(2017) 825 final

    Emendamento 1

    Considerando 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Il programma di sostegno alle riforme strutturali (nel seguito «il programma») è stato istituito con l’obiettivo di rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a sostenere la crescita, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione. Il sostegno a titolo del programma è prestato dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro , e può riguardare una vasta gamma di settori . Lo sviluppo di economie resilienti, fondate su strutture economiche e sociali robuste, che consentano agli Stati membri di assorbire gli shock e riprendersi velocemente, contribuisce alla coesione economica e sociale. L’attuazione di riforme strutturali istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita è uno strumento adeguato per conseguire tale sviluppo.

    Il programma di sostegno alle riforme strutturali (nel seguito «il programma») è stato istituito con l’obiettivo di rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a sostenere la crescita, rilevanti ai fini dell’attuazione degli obiettivi del trattato UE e direttamente connesse alle competenze dell’UE, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione. Il sostegno a titolo del programma è prestato dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro. Lo sviluppo di economie resilienti, fondate su strutture economiche e sociali robuste, che consentano agli Stati membri di assorbire gli shock e riprendersi velocemente, dovrebbe contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale. La titolarità delle riforme strutturali che hanno rilievo per l’UE, realizzate sul campo, in particolare grazie agli enti locali e regionali e alle parti sociali, è essenziale per la riuscita del programma.

    Emendamento 2

    Considerando 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Il rafforzamento della coesione economica e sociale con il potenziamento delle riforme strutturali è fondamentale per la partecipazione all’Unione economica e monetaria. Ciò è particolarmente importante per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, ai fini dei preparativi per l’adesione alla zona euro.

    Il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, attraverso riforme strutturali che hanno rilievo per l’UE è fondamentale per la partecipazione all’Unione economica e monetaria e per una maggiore convergenza al suo interno . Ciò è particolarmente importante per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, ai fini dei preparativi per l’adesione alla zona euro.

    Emendamento 3

    Considerando 5

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    È altresì necessario indicare che azioni e attività del programma possono sostenere riforme volte ad aiutare gli Stati membri che desiderano adottare l’euro a prepararsi per l’adesione alla zona euro.

     

    Motivazione

    Superfluo, in considerazione del considerando 3.

    Emendamento 4

    Considerando 6

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Per far fronte alla domanda crescente di sostegno da parte degli Stati membri e in considerazione della necessità di sostenere l’attuazione delle riforme strutturali negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, è opportuno aumentare la dotazione finanziaria del programma e fissarla a un livello sufficiente per permettere all’Unione di fornire un sostegno adeguato alle esigenze degli Stati membri richiedenti.

    Per far fronte alla domanda crescente di sostegno da parte degli Stati membri e in considerazione della necessità di sostenere l’attuazione delle riforme strutturali che hanno rilievo per l’UE negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, è opportuno aumentare la dotazione finanziaria del programma , ricorrendo allo strumento di flessibilità di cui all’articolo 11 dell’attuale quadro finanziario pluriennale, e fissarla a un livello sufficiente per permettere all’Unione di fornire un sostegno adeguato alle esigenze degli Stati membri richiedenti.

    Emendamento 5

    Articolo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Articolo 4

    Articolo 4

    Obiettivo generale

    Obiettivo generale

    L’obiettivo generale del programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l’attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l’amministrazione pubblica, e l’economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti, anche in preparazione dell’adesione alla zona euro, in particolare nell’ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell’Unione.

    L’obiettivo generale del programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri , che forniscono un valore aggiunto europeo nei settori di intervento connessi a competenze concorrenti tra l’Unione e gli Stati membri e che non sono già oggetto di un programma di assistenza tecnica, fornendo sostegno alle autorità pubbliche degli Stati membri per l’attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l’amministrazione pubblica, e l’economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti, anche in preparazione dell’adesione alla zona euro, in particolare nell’ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell’Unione.

    Emendamento 6

    Nuovo articolo 1, paragrafo 1 bis

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

     

    Articolo 5, paragrafo 2

     

    Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla coesione, alla competitività, alla produttività, all’innovazione, a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, all’occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare uno o più dei seguenti:

     

    a)

    gestione delle finanze e dei beni pubblici, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate;

     

    b)

    riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la funzionamento efficiente della pubblica amministrazione, ove opportuno anche attraverso la semplificazione normativa, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma dei sistemi giudiziari e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

     

    c)

    contesto imprenditoriale (incluso per le PMI), reindustrializzazione, sviluppo del settore privato, investimenti, partecipazione pubblica alle imprese, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all’innovazione e alla digitalizzazione;

     

    d)

    istruzione e formazione; politiche del mercato del lavoro, incluso il dialogo sociale, per la creazione di posti di lavoro; la lotta alla povertà; la promozione dell’inclusione sociale; sistemi di previdenza e assistenza sociale; sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria; come pure la coesione e le politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere;

     

    e)

    politiche per l’attuazione dell’azione per il clima, la promozione dell’efficienza energetica e il conseguimento della diversificazione energetica, nonché per il settore agricolo, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

     

    f)

    politiche per il settore finanziario, compresi la promozione dell’alfabetizzazione finanziaria, la stabilità finanziaria, l’accesso ai finanziamenti e i prestiti all’economia reale; produzione, diffusione e attento monitoraggio di dati e statistiche; nonché politiche di contrasto all’evasione fiscale.

    II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

    In merito alla modifica del regolamento del programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2018-2020

    1.

    concorda con il principio alla base di tale programma di sostegno, che mira a fornire, a titolo volontario e su richiesta, un’assistenza tecnica per attuare riforme strutturali negli Stati membri. Ritiene tuttavia che l’ambito di tali riforme strutturali ammissibili al sostegno dell’UE dovrebbe essere limitato ai settori che hanno rilievo ai fini dell’attuazione degli obiettivi del trattato UE e sono direttamente legati alle competenze dell’UE. Respinge ogni proposta di finanziare negli Stati membri riforme strutturali non specificate, che non siano state sottoposte a una prima valutazione del valore aggiunto europeo e che non riguardino direttamente competenze dell’UE basate sul trattato. In tale contesto rinvia alla propria risoluzione del 1o febbraio 2018, volta a respingere la proposta di regolamento della Commissione europea che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni, del 6 dicembre 2017 (1);

    2.

    concorda con la Commissione nel ritenere che uno degli obiettivi principali del programma di sostegno dovrebbe essere migliorare la capacità amministrativa e la gestione finanziaria pubblica a livello nazionale, regionale e locale negli Stati membri richiedenti; sottolinea l’importanza di una governance multilivello e di un approccio basato sul territorio nell’individuazione e nell’attuazione delle riforme;

    3.

    chiede un’unica serie di orientamenti, che contemplino tutti gli strumenti di miglioramento delle strutture amministrative finanziati dall’UE e consentano un coordinamento efficace con i programmi di assistenza tecnica esistenti a livello UE e di Stato membro beneficiario, come richiesto anche dalla Corte dei conti europea (CCE);

    4.

    si rammarica del fatto che la Commissione non abbia fornito prove quantitative e qualitative del fatto che il programma è all’altezza del compito. Fa osservare che il programma di sostegno alle riforme strutturali, in quanto programma di assistenza tecnica, dovrebbe diventare permanente, dopo il 2020, solo in seguito a una valutazione positiva dei suoi risultati nel periodo 2017-2020;

    5.

    sottolinea che, in considerazione della ripartizione dei poteri e delle responsabilità in vigore in ciascuno Stato membro, e delle raccomandazioni specifiche per paese, spesso destinate agli enti locali e regionali, il Programma dev’essere accessibile a tali enti;

    6.

    si compiace del fatto che la Commissione proponga di accrescere la dotazione di bilancio del programma di sostegno alle riforme strutturali modificato, avvalendosi a tal fine dello strumento di flessibilità di cui all’articolo 11 dell’attuale quadro finanziario pluriennale.

    In merito alla titolarità e al finanziamento delle riforme strutturali che hanno rilievo per l’UE

    7.

    sottolinea che sussistono numerosi ostacoli a una corretta pianificazione e attuazione, negli Stati membri, delle riforme strutturali che hanno rilievo per l’UE, compresa la mancanza di titolarità, la complessità politica e istituzionale delle riforme, i possibili impatti negativi sui gruppi sociali e i territori, la mancanza di margine di bilancio per sostenere il costo delle riforme, l’insufficiente capacità amministrativa e istituzionale, e la mancanza di coordinamento tra i diversi livelli di governo. In generale, la titolarità a livello nazionale nei confronti dell’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese è ancora ritenuta insufficiente, anche per l’assenza di un pieno coinvolgimento in questo processo, in qualità di partner, degli enti locali e regionali;

    8.

    sottolinea che i centri di conoscenza, che offrono gratuitamente assistenza tecnica agli enti locali e regionali ai fini dell’interpretazione delle norme dell’UE e dell’uso dei fondi dell’UE, rappresentano uno strumento importante per assicurare un’efficace attuazione delle norme e l’assorbimento dei fondi. Invita gli Stati membri che non dispongono di tali centri di conoscenza a considerarne la creazione, in modo da facilitare un uso efficace del nuovo strumento di bilancio;

    9.

    evidenzia che, mentre alcune raccomandazioni specifiche per paese hanno una base giuridica grazie alle pertinenti procedure del patto di stabilità e crescita e a quelle per lo squilibrio macroeconomico, altre raccomandazioni hanno rilevanza politica piuttosto che essere giuridicamente vincolanti; osserva che né la minaccia di sanzioni a norma del patto di stabilità e crescita e della procedura per lo squilibrio macroeconomico, né l’esposizione politica hanno garantito un’attuazione soddisfacente delle raccomandazioni specifiche per paese e una maggiore titolarità delle riforme. Chiede un approccio maggiormente orientato dal basso verso l’alto, attraverso la partecipazione degli enti locali e regionali, per contribuire a creare una maggiore titolarità;

    10.

    constata che, se da un lato l’importanza del coordinamento delle politiche economiche nell’UE è innegabile, dall’altro resta da verificare se gli incentivi finanziari e gli impegni concepiti per determinate riforme negli Stati membri dispongano effettivamente di una base giuridica corrispondente nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea; esprime inoltre perplessità per il piano inteso a vincolare e a impegnare risorse finanziarie ingenti per uno strumento destinato a fornire assistenza su base puramente volontaria e che si basa su un sistema opaco di selezione e di convalida delle domande, che porrebbe problemi in termini sia di prioritarizzazione tematica che di pianificazione di bilancio e di equilibrio territoriale;

    11.

    ribadisce che, alla luce dell’attuale ripartizione dei poteri, numerose riforme strutturali di rilievo per l’UE riguardano settori di competenza concorrente tra i livelli di governo nazionale e subnazionale. Pertanto, per evitare violazioni dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i livelli regionali e locali devono essere coinvolti dai rispettivi Stati membri come partner permanenti nella concezione e nell’attuazione delle riforme strutturali;

    12.

    deplora, pertanto, la proposta della Commissione secondo cui l’impegno di riforma e gli incentivi finanziari devono essere concordati bilateralmente tra la Commissione e i governi nazionali e attuati nell’ambito del semestre europeo, senza prevedere una partecipazione formale del livello regionale o locale, in funzione della ripartizione interna delle competenze nello Stato membro. Esiste infatti il rischio concreto che l’approccio proposto possa portare a rimettere in discussione questa ripartizione delle competenze e ad una violazione dei principi di sussidiarietà o di autonomia locale o regionale, come definiti nelle rispettive carte del Consiglio d’Europa. A titolo di esempio, il documento di riflessione sull’approfondimento dell’UEM, presentato dalla Commissione nel maggio 2017, menziona, tra l’altro, le proposte volte a concordare norme vincolanti per misurare la qualità della spesa pubblica. La sorveglianza su tali norme attraverso i quadri di valutazione esistenti verrebbe incorporata nel semestre europeo. Vincolare l’accesso ai fondi UE a un certo livello di conformità a tali norme equivarrebbe all’imposizione, da parte dell’UE, del proprio approccio e dei propri orientamenti strategici in ambiti di intervento in cui essa condivide le competenze con i livelli inferiori di governo, e costituirebbe quindi una violazione del principio di sussidiarietà;

    13.

    si rammarica inoltre del fatto che i criteri per valutare l’attuazione degli impegni di riforma e il versamento di rate dei pagamenti sono definiti e amministrati dalla sola Commissione, senza le autorità degli Stati membri; constata che la proposta manca di trasparenza riguardo i criteri di valutazione e che tali criteri non possono essere dedotti dalle raccomandazioni specifiche per paese, le quali sono in genere definite senza obiettivi, tappe intermedie e disposizioni in materia di monitoraggio sistematico; ritiene infine che gli incentivi finanziari dell’UE non dovrebbero essere percepiti come un tentativo di aggirare i processi democratici a livello europeo o nazionale o di ricatto finanziario;

    14.

    si rammarica del fatto che la Commissione non fornisca alcuna base o indicazione sul modo in cui gli incentivi finanziari proposti dovrebbero essere quantificati, pur riconoscendo che la quantificazione dei costi a breve termine delle riforme è soggetta a variare notevolmente in funzione del fatto che vi siano inclusi solo i costi amministrativi (progettazione, attuazione e potenziamento delle capacità) o anche i costi sociali;

    15.

    sottolinea che gli impegni di riforma dovrebbe basarsi su una valutazione realistica dei problemi di capacità istituzionale e amministrativa degli enti pubblici interessati, e dovrebbero comprendere adeguate strategie di miglioramento delle strutture amministrative. Occorre tenere conto delle disparità tra Stati membri e regioni in termini di strutture amministrative, evidenziate anche dall’analisi del CdR sulle raccomandazioni specifiche per paese in prospettiva territoriale;

    16.

    rileva che altre politiche dell’UE contribuiscono a promuovere le riforme strutturali, ad esempio i fondi SIE, grazie alle condizionalità ex ante, nella misura in cui queste riguardano l’applicazione del diritto dell’UE, il miglioramento delle strutture amministrative e, attraverso la concentrazione tematica, l’attuazione delle riforme che rientrano tra i compiti della strategia Europa 2020; sottolinea pertanto che è indispensabile fornire un quadro strategico che faccia seguito alla strategia Europa 2020, in modo da consentire la prosecuzione della concentrazione tematica nel prossimo periodo di programmazione; sottolinea che il nuovo quadro deve basarsi su una nuova visione territoriale, che aggiorni la Prospettiva di sviluppo spaziale europeo del 1999 (2);

    17.

    ribadisce inoltre che ogni ulteriore collegamento tra, da un lato, le riforme strutturali che hanno rilievo per l’UE e, dall’altro, la politica di coesione, rende ancor più importante che il semestre europeo sia reso democratico a livello europeo e integrato da un codice di condotta che stabilisce le norme per il coinvolgimento degli enti locali e regionali al fine di accrescere l’efficienza e la titolarità del processo (3); sottolinea che i principi di sussidiarietà, proporzionalità, partenariato e governance multilivello dovrebbero costituire il fondamento comune della politica di coesione e di altre politiche dell’UE che sostengono le riforme strutturali;

    18.

    ribadisce la richiesta che i nuovi strumenti di bilancio dell’UEM siano finanziati senza spiazzare gli investimenti privati e altri regimi pubblici di finanziamento, quali il finanziamento della politica di coesione dell’UE;

    19.

    ritiene che la proposta di incentivi finanziari per le riforme strutturali, come presentata nella comunicazione, costituisca una base insufficiente per sviluppare le proposte legislative necessarie; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia avviato alcuna valutazione d’impatto o consultazione delle parti interessate prima di presentarla;

    20.

    si rammarica del fatto che la proposta di una fase pilota nel biennio 2018-2020 per lo strumento di attuazione della riforma, e le relative modifiche al regolamento sul programma di sostegno alle riforme strutturali e al regolamento sulle disposizioni comuni, non siano coerenti con l’annunciata pubblicazione della nuova proposta di quadro finanziario pluriennale nel maggio 2018;

    21.

    suggerisce pertanto di tenere in considerazione i seguenti principi al momento di elaborare uno strumento di sostegno finanziario per sostenere le riforme strutturali:

    il sostegno di bilancio per le riforme strutturali volte a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, e che rientrano nell’ambito di competenza della politica di coesione dovrebbe essere alimentato attraverso i futuri programmi dei fondi SIE, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di partenariato e di governance multilivello, anziché istituire un programma di finanziamento a parte;

    la quota della politica di coesione nel prossimo quadro finanziario pluriennale deve rimanere al livello attuale, onde garantire l’efficacia di tale politica, e occorre evitare una decurtazione delle risorse dei fondi SIE per finanziare le riforme strutturali;

    i finanziamenti dell’UE per le riforme strutturali che non rientrano nell’ambito della politica di coesione dovrebbero essere sostenuti mediante la concessione di prestiti anziché di sovvenzioni;

    le modalità di definizione delle riforme strutturali e di decisione in materia devono essere rivedute, coinvolgendo gli enti e locali e regionali nel semestre europeo. Ciò permetterebbe di aggiungere una «dimensione territoriale» al semestre europeo e di prendere più facilmente in considerazione la diversità territoriale in Europa, garantendo inoltre la piena partecipazione degli enti locali e regionali ai programmi nazionali di riforma e rispettando la ripartizione dei poteri nell’UE;

    ogni proposta di finanziamento dell’UE per le riforme strutturali deve comprendere una valutazione ex ante e una consultazione delle parti interessate, e dovrebbe includere disposizioni per una valutazione intermedia.

    Strumenti di bilancio per gli Stati membri che intendono aderire all’euro e per l’Unione bancaria

    22.

    osserva che strutture economiche resilienti e un elevato livello di convergenza sostenibile sono condizioni preliminari per l’adozione dell’euro da parte degli Stati membri; accoglie con favore la proposta di creare uno strumento di convergenza per sostenere gli Stati membri impegnati in questo sforzo; invita la Commissione a chiarire i ruoli rispettivi dello strumento di convergenza, del programma di sostegno alle riforme strutturali, dei fondi SIE e del Fondo di coesione;

    23.

    ribadisce il proprio sostegno per il completamento dell’Unione bancaria; osserva che gli Stati membri non hanno ancora concordato un sostegno comune di bilancio per il caso in cui il Fondo di risoluzione unico dovesse risultare insufficiente; accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire una linea di credito o garanzie nell’ambito del futuro Fondo monetario europeo.

    Funzione di stabilizzazione per proteggere gli investimenti da grandi shock asimmetrici

    24.

    ribadisce che le differenze, derivanti da fattori strutturali, che intercorrono tra i cicli economici degli Stati membri della zona euro, potrebbero essere attenuate creando uno strumento dell’UE per affrontare gli shock asimmetrici; condivide il giudizio della Commissione in merito ai criteri ai quali deve rispondere la funzione di stabilizzazione;

    25.

    ribadisce che, per essere efficace, qualsiasi potenziale sostegno non dovrebbe sovrapporsi agli strumenti esistenti, quali i fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), bensì piuttosto integrarli;

    26.

    condivide il giudizio della Commissione, secondo cui la capacità di bilancio dovrebbe essere abbastanza ampia da risultare efficace; ribadisce tuttavia la propria opposizione a fare della capacità di bilancio della zona euro una voce del bilancio dell’UE relativa alla zona euro mentre il massimale delle risorse proprie rimanga fissato all’attuale livello dell’1,23 % del reddito nazionale lordo dell’UE, e ciò per evitare un effetto di spiazzamento rispetto al finanziamento dei fondi SIE e ad altre politiche dell’UE;

    27.

    sottolinea che una funzione di stabilizzazione che preservi da shock asimmetrici i livelli di investimenti pubblici in periodi difficili riveste la massima importanza per gli enti locali e regionali; ritiene che il proposto sistema europeo di protezione degli investimenti potrebbe costituire un primo passo in direzione di tale funzione di stabilizzazione;

    28.

    ribadisce l’importanza della «funzione stabilizzatrice» della politica di coesione, la quale, in combinazione con elementi di flessibilizzazione, quali l’aumento dei tassi di cofinanziamento UE e la modulazione del prefinanziamento, ha svolto, durante la crisi finanziaria, un ruolo importante, tutelando gli investimenti pubblici nelle regioni colpite da shock economici asimmetrici;

    29.

    osserva che il proposto sistema europeo di protezione degli investimenti consisterebbe inizialmente di prestiti, una componente relativamente piccola di sovvenzioni e un meccanismo di assicurazione basato su contributi volontari degli Stati membri; sottolinea che tale sistema potrebbe avere poca utilità per gli Stati membri che dispongono di un margine di manovra di bilancio ristretto, i quali potrebbero avere difficoltà a contrarre prestiti in periodi di crisi;

    30.

    invita la Commissione ad esaminare piani di stabilizzazione basati sulle sovvenzioni o sull’assicurazione, come ad esempio un fondo di accantonamenti precauzionali;

    31.

    attende con impazienza le annunciate piattaforme d’investimento nazionali, in cui gli enti locali e regionali svolgeranno un ruolo, basandosi sulle esperienze acquisite con i fondi SIE e il FEIS.

    Bruxelles, 22 marzo 2018.

    Il presidente del Comitato europeo delle regioni

    Karl-Heinz LAMBERTZ


    (1)  COM(2017) 826 final.

    (2)  CdR 4285/2015.

    (3)  CdR 5386/2016.


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