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Document 52018AP0086

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 marzo 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) 11

    GU C 162 del 10.5.2019, p. 147–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 162/148


    P8_TA(2018)0086

    Ubicazione della sede dell'Agenzia europea per i medicinali ***I

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 marzo 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2019/C 162/28)

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Considerando 2

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (2)

    Visto l'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'agenzia europea per i medicinali dovrebbe insediarsi nella nuova sede a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito o dal 30 marzo 2019, se questa data è anteriore .

     

    (2)

    Visto l'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'agenzia europea per i medicinali ("l'Agenzia") dovrebbe insediarsi nella nuova sede dal 30 marzo 2019.

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento

    Considerando 3

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (3)

    Per garantire il regolare funzionamento dell'agenzia europea per i medicinali nella nuova sede, è opportuno che un accordo sulla sede sia concluso prima che l'agenzia si insedi nei nuovi locali .

     

    (3)

    Per garantire il regolare funzionamento dell'agenzia nella nuova sede, è opportuno che un accordo sulla sede sia concluso il prima possibile . L'accordo sulla sede dovrebbe comprendere i termini e le condizioni più appropriati per la buona riuscita del trasferimento ad Amsterdam dell'agenzia e del relativo personale.

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento

    Considerando 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (3 bis)

    Per garantire la piena continuità operativa dell'agenzia, la sede provvisoria ad Amsterdam dovrebbe essere garantita dal 1o gennaio 2019 e la sede definitiva dell'agenzia dovrebbe essere pronta entro il 15 novembre 2019.

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Considerando 3 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (3 ter)

    È positivo che la nuova ubicazione dell'agenzia corrisponda alle preferenze degli attuali membri del personale e che le autorità dei Paesi Bassi si stiano adoperando per garantire che il doppio trasferimento non comprometta la continuità delle attività e il buon funzionamento, senza interruzioni, dell'agenzia. Tuttavia, in ragione del doppio trasferimento ad Amsterdam, l'agenzia dovrà temporaneamente ridurre, durante la permanenza nella sede provvisoria, la priorità attribuita a determinate attività, quali i suoi lavori sui medicinali pediatrici e su questioni di salute pubblica, in particolare in materia di resistenza antimicrobica e di pandemie influenzali. I ritardi già annunciati dal governo dei Paesi Bassi, che rimandano la consegna dell'edificio definitivo, la cui costruzione non è ancora iniziata, sollevano preoccupazioni relative alla possibilità di ulteriori ritardi. L'ubicazione nell'edificio provvisorio dovrebbe limitarsi a 10,5 mesi, per garantire che l'agenzia sia in grado di operare nuovamente a pieno regime a partire dal 16 novembre 2019 ed eviti ulteriori perdite di competenze.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Nel regolamento (CE) n. 726/2004 è inserito il seguente articolo 71 bis:

     

    Nel regolamento (CE) n. 726/2004 sono inseriti i seguenti articoli 71 bis e 71 ter :

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 – paragrafo 1

    Regolamento (CE) n. 726/2004

    Articolo 71 bis

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Articolo 71 bis

    L'agenzia ha sede ad Amsterdam (Paesi Bassi).

     

    Articolo 71 bis

    L'agenzia ha sede ad Amsterdam (Paesi Bassi).

    La Commissione e le competenti autorità dei Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'agenzia possa trasferirsi nella sede provvisoria entro il 1o gennaio 2019 e nella sede definitiva entro il 16 novembre 2019.

    La Commissione e le autorità competenti dei Paesi Bassi presentano una relazione scritta al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'adeguamento della sede provvisoria e nella costruzione dell'edificio definitivo tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre mesi, fino a quando l'agenzia non si sarà trasferita nella sede definitiva.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 – paragrafo 1

    Regolamento (CE) n. 726/2004

    Articolo 71 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    Articolo 71 ter

    Un accordo sulla sede che consenta all'agenzia di assumere le proprie funzioni nei locali approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio è concluso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 – paragrafo 2

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito o dal 30 marzo 2019, se questa data è anteriore .

     

    Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento

    Dichiarazione (nuova)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    APPENDICE AL REGOLAMENTO 2018/ ...

    DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    Il Parlamento europeo si rammarica che non si sia tenuto debito conto del suo ruolo di colegislatore, non essendo stato coinvolto nella procedura di selezione della nuova sede dell'agenzia europea per i medicinali.

    Il Parlamento europeo desidera ricordare le sue prerogative di colegislatore e insiste sul pieno rispetto della procedura legislativa ordinaria in relazione all'ubicazione degli organismi e delle agenzie.

    In quanto unica istituzione direttamente eletta, che rappresenta i cittadini dell'Unione, il Parlamento europeo è il primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione.

    Il Parlamento europeo condanna la procedura seguita per la scelta della nuova ubicazione della sede, che di fatto lo ha privato delle sue prerogative, in quanto non è stato effettivamente coinvolto nel processo e ora dovrebbe semplicemente confermare la scelta compiuta per la nuova ubicazione mediante la procedura legislativa ordinaria.

    Il Parlamento europeo rammenta che l'approccio comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate firmata nel 2012 non è giuridicamente vincolante, come indicato nella dichiarazione stessa, ed è stato convenuto lasciando impregiudicati i poteri legislativi delle istituzioni.

    Pertanto, il Parlamento europeo insiste affinché la procedura seguita per selezionare una nuova sede per le agenzie sia rivista e non sia più utilizzata in questa forma in futuro.

    Infine, il Parlamento europeo desidera ricordare che nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016  (2), le tre istituzioni si sono impegnate a cooperare in modo leale e trasparente, ricordando la parità di entrambi i colegislatori sancita dai trattati.

     

     


    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0063/2018).

    (2)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1


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