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Document 52018AE2779

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell’IVA definitivo per l’imposizione degli scambi tra Stati membri» [COM(2018) 329 final — 2018/0164 (CNS)]

EESC 2018/03429

GU C 159 del 10.5.2019, p. 38–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/38


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell’IVA definitivo per l’imposizione degli scambi tra Stati membri»

[COM(2018) 329 final — 2018/0164 (CNS)]

(2019/C 159/05)

Relatore: Krister ANDERSSON

Correlatore: Giuseppe GUERINI

Consultazione

Consiglio dell’Unione europea, 11.7.2018

Base giuridica

Articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

20.12.2018

Adozione in sessione plenaria

24.1.2019

Sessione plenaria n.

540

Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)

163/0/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione di sostituire il regime transitorio dell’IVA per l’imposizione degli scambi tra gli Stati membri introdotto oltre 25 anni fa e tuttora in vigore. Superare il regime transitorio costituisce una tappa cruciale nel completamento del passaggio al sistema dell’IVA definitivo basato sul principio di destinazione per l’imposizione dei beni nei rapporti B2B ed è un traguardo importante che dimostra il progressivo consolidamento del mercato interno dell’UE.

1.2.

Il CESE esorta nuovamente (1) la Commissione a esaminare in che modo introdurre il più rapidamente possibile un sistema comune per i servizi e i beni, riducendo i prevedibili problemi causati dalla vigenza di un doppio regime applicabile ai beni, da un lato, e ai servizi, dall’altro. Tuttavia, la Commissione ha ripetutamente auspicato una transizione graduale, in due fasi, verso il nuovo regime, che riguardi prima i beni e successivamente i servizi.

1.3.

Il CESE sottolinea l’importanza di continuare il lavoro in vista della seconda fase, poiché trattare i beni e i servizi allo stesso modo ai fini dell’IVA potrebbe essere più favorevole per la crescita e più efficace contro le frodi.

1.4.

Il CESE sottolinea che, sebbene la proposta della Commissione sia di ampia portata e ben formulata, alcune questioni rimangono ancora in sospeso. Il sistema proposto, infatti, trarrebbe vantaggio da disposizioni chiare o da un’ulteriore chiarezza che stabilisca le norme in materia di crediti inesigibili e gestione dei rimborsi nell’ambito dello sportello unico. Potrebbero altresì essere inserite e sviluppate ulteriori definizioni per quanto riguarda i concetti quali «mercato» e «piattaforme».

1.5.

Il CESE rileva che il sistema proposto determinerà effetti sul flusso di cassa dovuti all’IVA sulle cessioni transfrontaliere di beni B2B, e quindi un’eccedenza di cassa per il venditore e un disavanzo di cassa per l’acquirente Tuttavia, il costo del capitale sarà in generale maggiore, poiché il tempo per il recupero dell’IVA sarà sempre più lungo del tempo per il quale l’IVA è detenuta dal venditore. Inoltre, attraverso il sistema dello sportello unico si verrà a creare un periodo di dichiarazione differenziato a causa dei periodi di rendicontazione degli Stati membri, dei termini di pagamento all’autorità fiscale locale e dell’efficienza dell’amministrazione fiscale nella restituzione dell’IVA al paese dell’acquirente.

1.6.

Il CESE ritiene che questi aspetti debbano essere oggetto di ulteriori riflessioni al fine di evitare effetti negativi sul mercato unico e di garantire la certezza e la prevedibilità del nuovo quadro dell’IVA in via di definizione, riducendo in tal modo i costi di conformità e gli oneri amministrativi.

1.7.

Il CESE chiede che in tutti gli Stati membri siano applicati criteri chiari e proporzionati riguardo al concetto di «soggetto passivo certificato» (SPC), in modo da facilitare il più ampio accesso possibile a tale status. Al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti dal nuovo regime basato sulla destinazione, sarebbe opportuno armonizzare i termini entro i quali gli Stati membri devono gestire le domande di concessione dello status di SPC. Gli Stati membri dovrebbero esaminare prontamente tali domande per consentire alle imprese di continuare a operare senza inutili interruzioni, ritardi e oneri amministrativi dovuti all’incertezza. Allo stesso tempo, il funzionamento di tale status dovrebbe essere attentamente monitorato dalla Commissione europea per evitare possibili abusi e una mancanza di uniformità normativa, in particolare durante i primi mesi di applicazione.

1.8.

Il CESE sottolinea che il corretto funzionamento del regime dello sportello unico è fondamentale per l’attuazione del nuovo sistema basato sulla destinazione. Senza uno sportello unico correttamente funzionante, basato su verifiche contabili nel paese d’origine (home-country audits), semplificazioni scalabili e la possibilità di compensare l’IVA incassata a monte da tutti gli Stati membri, qualsiasi sistema basato sulla destinazione comporterà un drastico aumento degli oneri amministrativi, in particolare per le PMI.

1.9.

Il CESE teme che l’attuale proposta possa rivelarsi un ostacolo proibitivo sia per le PMI che per le start-up. Il CESE ritiene che il sistema dell’inversione contabile debba essere concesso a tutte le cessioni transfrontaliere di beni B2B, fino a quando il sistema definitivo non sarà pienamente operativo e il rimborso dell’IVA non sarà effettuato in maniera tempestiva.

1.10.

Il CESE raccomanda un investimento adeguato nelle risorse informatiche hardware e software per sviluppare correttamente uno sportello unico solido e affidabile in grado di gestire in modo efficiente una notevole quantità di informazioni sensibili, garantendo un funzionamento rapido e sicuro del sistema a vantaggio sia delle imprese europee che delle amministrazioni fiscali. Tali investimenti sono strategici per evitare esiti negativi durante il periodo di transizione dal vecchio sistema a quello nuovo, il che comporterà significativi costi di adeguamento che dovrebbero essere ridotti il più possibile al minimo mediante un’adeguata digitalizzazione.

1.11.

Il CESE sottolinea la necessità di un’ulteriore cooperazione tra gli Stati membri per combattere le frodi e di continue analisi in materia, al fine di garantire che il sistema proposto non porti a nuovi tipi di frode e a perdite da mancata riscossione. La tassazione delle operazioni transfrontaliere B2B aumenterà l’importo totale dell’IVA nel sistema. Ciò potrebbe accrescere la possibilità del verificarsi di altri tipi di frode, dispersione e mancata riscossione. Un soggetto passivo in uno Stato membro con un importante divario dell’IVA agirà come soggetto di riscossione per gli Stati membri con un divario dell’IVA minore.

1.12.

Il CESE raccomanda una collaborazione più stretta tra le autorità fiscali e le autorità di controllo a livello nazionale al fine di rendere più efficace il nuovo sistema dell’IVA basato sulla destinazione in termini sia di efficacia contro le frodi che di affidabilità a favore delle imprese europee. Tale collaborazione dovrebbe includere, tra l’altro, lo scambio automatico di informazioni e di dati, nonché relazioni periodiche e analisi in merito al funzionamento del nuovo regime, in particolare durante i primi anni della sua attuazione.

1.13.

Infine, il CESE ritiene che le imprese europee trarrebbero beneficio da un’ampia azione di comunicazione condotta dalla Commissione volta a spiegare adeguatamente, in termini chiari e concreti, le caratteristiche principali del nuovo sistema dell’IVA, nonché i vantaggi effettivi che la riforma dell’IVA dovrebbe produrre al fine di favorire le imprese europee e la loro crescita.

2.   Introduzione e contesto

2.1.

Nell’ambito del suo piano d’azione sull’IVA adottato nell’aprile 2016 (2), la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva del Consiglio che introduce modifiche tecniche dettagliate alla normativa dell’UE in materia di imposta sul valore aggiunto («IVA») (3). La direttiva proposta modifica circa duecento articoli della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (4), adattandoli in modo da introdurre le misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell’IVA definitivo per l’imposizione degli scambi tra gli Stati membri (sulla base del principio di destinazione).

2.2.

La proposta della Commissione sostituisce il regime transitorio in vigore dal 1o gennaio 1993 e contiene disposizioni dettagliate per il commercio tra imprese («business to business» o B2B) all’interno dell’UE, in base alle quali le operazioni nazionali e transfrontaliere relative ai beni sarebbero trattate nello stesso modo. Inoltre, costituisce il primo dei due obiettivi normativi, uno riguardante i beni e l’altro i servizi, perseguiti dalla Commissione al fine di realizzare un sistema dell’IVA definitivo più semplice e maggiormente a prova di frode per il commercio all’interno dell’Unione.

2.3.

La proposta della Commissione comporta importanti modifiche della direttiva IVA e mira ad apportare i seguenti benefici alle imprese e ai bilanci nazionali: i) semplificazione delle modalità di tassazione dei beni; ii) sviluppo di un portale unico online per gli operatori commerciali («sportello unico»); iii) riduzione delle formalità burocratiche; iv) definizione della responsabilità generale del venditore nella riscossione dell’IVA.

2.4.

Le principali modifiche comprendono la soppressione del concetto di «acquisto intracomunitario di beni» secondo il quale, ai fini dell’IVA, uno scambio di beni tra imprese è suddiviso in due operazioni: una vendita esente da IVA nello Stato membro di origine e un acquisto tassato nello Stato membro di destinazione. Questo concetto sarà sostituito dalla nuova nozione di «cessione intraunionale di beni», secondo cui una cessione transfrontaliera di beni B2B all’interno dell’UE comporterà un’unica operazione ai fini dell’IVA.

2.5.

Le modifiche proposte dalla Commissione comprendono inoltre: i) una nuova eccezione alla regola generale in base alla quale sarà considerato luogo di cessione di una cessione intraunionale di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente; ii) una modifica che stabilisce una norma unica per il momento in cui sorge l’esigibilità dell’IVA sulle cessioni intraunionali; iii) un nuovo articolo in base al quale l’IVA sarà dovuta dal destinatario della cessione dei beni a condizione che si tratti di un soggetto passivo certificato («SPC»). Secondo la Commissione, la proposta permetterebbe inoltre di ridurre le frodi transfrontaliere in materia di IVA fino a 41 miliardi di EUR all’anno.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione di sostituire il regime transitorio dell’IVA per l’imposizione degli scambi tra gli Stati membri introdotto oltre 25 anni fa e tuttora in vigore. Superare il regime transitorio costituisce una tappa cruciale nel completamento del passaggio al sistema dell’IVA definitivo basato sul principio di destinazione per l’imposizione dei beni nei rapporti B2B ed è un traguardo importante che dimostra il progressivo consolidamento del mercato interno dell’UE.

3.2.

Il CESE esprime preoccupazione circa il costo per le imprese, e in particolare per le PMI, che dovranno adattare i propri sistemi per conformarsi alle norme per gli scambi sia all’interno che all’esterno dell’Europa. È di fondamentale importanza che la proposta o la sua attuazione non introducano nuovi obblighi di segnalazione ai fini dell’IVA, che farebbero soltanto aumentare i costi di conformità.

3.3.

Nei suoi precedenti pareri, il CESE ha esortato la Commissione a esaminare in che modo introdurre il più rapidamente possibile un sistema comune per i servizi e i beni, riducendo i prevedibili problemi causati dalla vigenza di un doppio regime applicabile ai beni, da un lato, e ai servizi, dall’altro (5). Tuttavia, la Commissione si è ripetutamente espressa a favore di un graduale passaggio in due fasi al nuovo regime.

3.4.

Pertanto, prima di includere i servizi, la Commissione e le autorità fiscali nazionali saranno in grado di valutare i risultati del nuovo sistema dell’IVA basato sulla destinazione dal punto di vista: i) della sua efficacia nella lotta contro le frodi; ii) dei costi di conformità per le imprese europee; iii) della gestione del nuovo quadro da parte delle autorità fiscali.

3.5.

Il CESE auspica che la scelta di una transizione progressiva e più lenta verso il nuovo regime dell’IVA possa consentire, nel prossimo futuro, la costruzione di un sistema definitivo unico ed efficiente che comprenda sia i beni che i servizi. Durante questa graduale attuazione sarebbe possibile trarre insegnamenti proficui dai primi risultati operativi raggiunti dal nuovo regime limitatamente per quanto riguarda i beni.

3.6.

Tuttavia, occorre rilevare che il sistema dell’IVA definitivo costituisce la seconda fase nel superamento del sistema transitorio che si attendeva da oltre 25 anni. Il CESE sottolinea pertanto l’importanza di continuare a lavorare in direzione di tale seconda fase. Se i beni e i servizi fossero trattati allo stesso modo, il sistema dell’IVA sarebbe più propizio alla crescita e più resistente alle frodi.

3.7.

Sebbene la proposta sia di ampia portata, il CESE desidera sottolineare il fatto che restano ancora alcune questioni in sospeso. Per esempio, il sistema proposto trarrebbe vantaggio da disposizioni chiare o da un’ulteriore chiarezza che stabilisca le norme in materia di crediti inesigibili, gestione dei rimborsi nell’ambito dello sportello unico, pagamenti in acconto e la definizione dei concetti di «mercato», «piattaforme» ecc. Queste incertezze, insieme a un flusso di cassa negativo, spingeranno le imprese ad agire per ridurre al minimo i rischi. Il CESE auspica che tali aspetti siano ulteriormente esaminati al fine di prevenire effetti negativi sul mercato unico.

3.8.

Da una prospettiva diversa, è opportuno notare che le imprese europee trarrebbero beneficio da un’ampia azione di comunicazione condotta dalla Commissione volta a spiegare adeguatamente, in termini chiari e concreti, le caratteristiche principali del nuovo sistema dell’IVA, nonché i vantaggi effettivi che la riforma dell’IVA dovrebbe produrre al fine di sostenere le imprese europee e la loro crescita.

3.9.

La tassazione delle operazioni transfrontaliere B2B aumenterà l’importo totale dell’IVA nel sistema. Ciò potrebbe accrescere la possibilità del verificarsi di altri tipi di frode, dispersione e mancata riscossione. Un soggetto passivo in uno Stato membro con un importante divario dell’IVA agirà come soggetto di riscossione per gli Stati membri con un divario dell’IVA minore. Pertanto, il CESE sottolinea la necessità di un’ulteriore cooperazione tra gli Stati membri per combattere le frodi e di continue analisi in materia al fine di garantire che il sistema proposto non porti a nuovi tipi di frode e a perdite da mancata riscossione.

4.   Principali modifiche della direttiva 2006/112/CE

4.1.

L’attuale suddivisione in due parti di un’operazione relativa a beni ai fini dell’IVA – un’operazione esente nella giurisdizione di partenza dei beni e un «acquisto intracomunitario» tassato nello Stato di destinazione – sarà sostituita da un’unica operazione denominata «cessione intraunionale di beni», in cui il termine «comunitario» è sostituito dal termine «unionale» (6).

4.1.1.

Il passaggio a una singola operazione è necessario per realizzare il nuovo sistema dell’IVA basato sul principio di destinazione e dovrebbe semplificare la gestione amministrativa dei singoli scambi. D’altra parte, l’eliminazione del riferimento alla «Comunità europea» nell’intero testo della direttiva 2006/112/CE costituisce un adeguamento necessario del testo alla luce della nuova denominazione istituzionale di «Unione europea» adottata nel trattato di Lisbona.

4.1.2.

Per «cessione intraunionale di beni» s’intende «una cessione di beni effettuata da un soggetto passivo per un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo in cui i beni sono spediti o trasportati da o per conto del fornitore o dell’acquirente all’interno dell’Unione, da uno Stato membro all’altro» (7).

4.1.3.

È importante osservare che questa nozione così ampia non comprenderà: i) la cessione di beni con montaggio o installazione, con o senza collaudo; ii) la cessione di beni esenti a norma degli articoli 148 o 151 della direttiva 2006/112/CE; e iii) i beni compresi nei regimi forfettari per gli agricoltori (8). Tali operazioni, se effettuate all’estero, attualmente non danno luogo a cessioni e acquisti intracomunitari, e il nuovo testo conferma questo regime specifico.

4.1.4.

Il CESE ritiene che le suddette esenzioni costituiscano utili conferme delle disposizioni già incluse nella direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda un elenco specifico di beni e che consentano quindi di garantire la coerenza e la certezza delle norme sull’IVA in tutto il mercato unico durante la fase iniziale dell’attuazione del nuovo sistema.

4.2.

La nozione di cessione intraunionale di merci è integrata nella direttiva 2006/112/CE con l’inserimento specifico del concetto di «luogo di cessione dei beni», che determina lo Stato membro in cui è dovuta l’IVA. Le attuali regole generali in materia sono confermate, ma con una nuova eccezione (9) in base alla quale «è considerato luogo di cessione di una cessione intraunionale di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente» (10).

4.2.1.

Il CESE appoggia l’idea alla base di entrambe le scelte normative della Commissione, poiché il loro obiettivo è chiaramente quello di sviluppare il nuovo sistema basato sulla destinazione, mentre conservare ampie eccezioni, basate sul principio dello Stato di origine, potrebbe nuocere alla coerenza del nuovo quadro dell’IVA, riducendo la prevedibilità della legge ed eventualmente aumentando sia i costi di conformità per le imprese che gli oneri amministrativi per le autorità fiscali.

4.2.2.

Tuttavia, è importante analizzare ulteriormente gli effetti sul flusso di cassa del sistema proposto. Attualmente non si registrano effetti sul flusso di cassa dovuti all’IVA sulle cessioni transfrontaliere di beni B2B. Il sistema proposto determinerà invece un’eccedenza di cassa per il venditore e un disavanzo di cassa per l’acquirente (11).

4.2.3.

Tuttavia, il costo del capitale sarà in generale maggiore poiché il tempo per il recupero dell’IVA sarà di norma più lungo del tempo per il quale l’IVA è detenuta dal venditore. Ciò è dovuto al fatto che molti Stati membri tendono a differire il rimborso dell’IVA. Il costo del capitale varierà a seconda dei periodi di rendicontazione degli Stati membri, dei termini di pagamento all’autorità fiscale locale e dell’efficienza dell’amministrazione fiscale nel rimborso dell’IVA all’acquirente. Il costo del capitale interessa in particolare gli Stati membri più piccoli con elevati volumi di esportazioni.

4.2.4.

Tali implicazioni sul flusso di cassa e sulla liquidità delle imprese europee dovrebbero essere adeguatamente considerate dalle autorità fiscali europee e nazionali e affrontate efficacemente, al fine di evitare ritardi nei rimborsi e i relativi costi. I cambiamenti nelle catene di approvvigionamento dovuti agli effetti sul flusso di cassa, rischiano di ostacolare il commercio all’interno dell’Unione e di pregiudicare la realizzazione del mercato unico.

4.3.

Il principio secondo cui l’IVA deve essere pagata da qualsiasi soggetto passivo che effettua una cessione di beni imponibile rimane un elemento centrale del sistema dell’IVA, tranne che per alcune eccezioni elencate e già previste dall’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, che sono ora integrate da una nuova deroga di cui all’articolo 194 bis. In base a tale deroga, nel caso in cui il fornitore non abbia sede nello Stato in cui è dovuta l’IVA, questa è dovuta dal destinatario della cessione dei beni a condizione che si tratti di un soggetto passivo certificato (12).

4.3.1.

Per quanto riguarda i soggetti passivi certificati, il CESE comprende l’idea alla base che consente alle imprese con dimostrata affidabilità fiscale di beneficiare di adeguate misure di semplificazione. Tuttavia, come indicato nel parere ECO/442, Pacchetto di riforma dell’IVA (I), il concetto di soggetto passivo certificato dovrebbe essere sostenuto da criteri di attuazione chiari e trasparenti atti a consentire alle imprese, e in particolare alle PMI, di beneficiare dello status di soggetto passivo certificato.

4.3.2.

Il Comitato sottolinea l’importanza, al fine di ottenere i benefici attesi, di consentire a un soggetto passivo che trasferisce prestazioni miste di applicare le semplificazioni previste a tutte le parti di un’operazione. Forzando una divisione fittizia dell’operazione, la semplificazione prevista rischia di diventare una complicazione.

4.3.3.

A tale riguardo, è fondamentale che siano applicati criteri armonizzati, chiari e proporzionati in tutti gli Stati membri per facilitare il più ampio accesso possibile allo status di soggetto passivo certificato. Allo stesso tempo, il funzionamento di tale status dovrebbe essere attentamente monitorato dalla Commissione europea per evitare possibili abusi e una mancanza di uniformità normativa, in particolare durante i primi mesi di applicazione.

4.3.4.

Al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti da questo regime, sarebbe opportuno armonizzare i termini entro i quali gli Stati membri devono gestire una domanda di concessione dello status di soggetto passivo certificato. Gli Stati membri dovrebbero esaminare prontamente tali domande per consentire alle imprese di continuare a operare senza inutili interruzioni, ritardi e oneri amministrativi dovuti all’incertezza.

4.3.5.

Inoltre, il CESE teme che l’attuale proposta possa rivelarsi un ostacolo proibitivo sia per le PMI che per le start-up. Il CESE ritiene che il sistema dell’inversione contabile debba essere concesso a tutte le cessioni transfrontaliere di beni B2B, fino a quando il sistema definitivo non sarà pienamente operativo e il rimborso dell’IVA non sarà effettuato in maniera tempestiva.

4.4.

L’eliminazione degli elenchi riepilogativi dell’IVA relativi ai beni proposti dalla Commissione è in linea con il nuovo quadro dell’IVA perseguito, che ripristina la natura autoregolamentativa dell’IVA. Per contro, il mantenimento degli elenchi riepilogativi per i servizi è coerente con la scelta della Commissione di attuare il piano d’azione in due diverse fasi (13).

4.4.1.

Il CESE sostiene le modifiche proposte dalla Commissione per consentire agli Stati membri di semplificare l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi, poiché si auspica che la semplificazione produca una riduzione delle formalità burocratiche e dei costi operativi per le imprese europee. Sottolinea tuttavia che tali misure di semplificazione dovrebbero essere concepite correttamente per evitare irregolarità da parte delle imprese, considerando anche che la realizzazione di un sistema più semplice potrebbe essere notevolmente favorita da un maggiore uso della fatturazione elettronica all’interno dei sistemi fiscali nazionali.

4.4.2.

L’attuale regime speciale per le vendite a distanza intraunionali di beni e per i servizi prestati da soggetti passivi all’interno dell’UE, ma non negli Stati membri di consumo, è soggetto a modifiche sostanziali al fine di attuare il principio di un regime di registrazione unico per la dichiarazione, il pagamento e la detrazione dell’imposta.

4.5.

A partire dal 1o gennaio 2021, un soggetto passivo registrato nel proprio Stato di identificazione sarà in grado di presentare elettronicamente, tramite il mini sportello unico, le dichiarazioni IVA trimestrali relative alle prestazioni di servizi e alle vendite a distanza intraunionali a soggetti non passivi in un altro Stato membro (Stato di consumo), assieme all’IVA dovuta (14).

4.5.1.

Lo Stato membro di identificazione trasmetterà quindi le dichiarazioni unitamente all’IVA versata allo Stato membro di consumo, evitando che tali soggetti passivi debbano essere registrati nello Stato membro di consumo.

4.5.2.

L’ambito di applicazione delle operazioni coperte da tale meccanismo è aumentato ed esteso dalle operazioni B2C a quelle B2B (estensione oggettiva) e reso disponibile anche per i soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’UE che designano un intermediario all’interno dell’UE, che diventa debitore dell’IVA e che è tenuto al rispetto dei relativi obblighi (estensione soggettiva).

4.5.3.

I soggetti passivi che utilizzano il regime devono presentare le dichiarazioni IVA ogni mese tramite lo sportello unico se il loro fatturato annuo è superiore a 2 500 000 EUR.

4.5.4.

La possibilità di esercitare la detrazione dell’IVA, nonché di ottenere il rimborso del credito dell’IVA da uno Stato membro all’interno dello sportello unico, consente di concentrare efficacemente in un’unica sede diversi obblighi in materia di IVA da parte sia dei contribuenti che delle amministrazioni fiscali.

4.5.5.

Il Comitato osserva che è positivo che il nuovo regime, compresa la detrazione, sia semplificato consentendo al soggetto passivo di versare l’importo netto dell’IVA (15) in ciascuno degli Stati membri di imposizione.

4.5.6.

La possibilità di effettuare una detrazione aumenta peraltro la necessità della certezza del diritto e della completezza delle informazioni disponibili per le autorità fiscali e giustifica pertanto la proposta della Commissione di integrare la dichiarazione IVA mediante lo sportello unico con informazioni aggiuntive, tra cui: i) l’importo totale dell’IVA divenuta esigibile sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi per i quali il soggetto passivo in quanto destinatario è tenuto a pagare l’imposta e sull’importazione di beni se lo Stato membro si avvale dell’opzione di cui all’articolo 211, secondo comma; ii) l’IVA che forma oggetto di detrazione; iii) le modifiche relative a periodi d’imposta precedenti; e iv) l’importo netto dell’IVA da pagare, da rimborsare o da accreditare.

4.5.7.

Uno sportello unico che funzioni correttamente è un elemento essenziale di un sistema basato sulla destinazione. Senza uno sportello unico correttamente funzionante, basato su verifiche contabili nel paese d’origine (home-country audits), semplificazioni scalabili e la possibilità di compensare l’IVA incassata a monte da tutti gli Stati membri, qualsiasi sistema basato sulla destinazione comporterà un drastico aumento degli oneri amministrativi, in particolare per le PMI.

4.5.8.

I primi risultati operativi del mini sportello unico in vigore dal 1o gennaio 2015 per le telecomunicazioni, la radiodiffusione e i servizi elettronici e che dovrebbe essere esteso a tutte le operazioni B2C di commercio elettronico (16) dovrebbero essere presi sufficientemente in considerazione al fine di realizzare uno sportello unico solido e pienamente funzionante con un ambito di applicazione esteso e significativo, basato sui risultati concreti forniti finora da tale strumento quando applicato a settori o industrie specifici.

4.5.9.

Infine, il CESE raccomanda un investimento adeguato nelle risorse informatiche hardware e software per sviluppare correttamente uno sportello unico solido e affidabile in grado di gestire in modo efficiente una notevole quantità di informazioni sensibili, garantendo un funzionamento rapido e sicuro del sistema a vantaggio sia delle imprese europee che delle amministrazioni fiscali. Tali investimenti sono strategici per evitare esiti negativi durante il periodo di transizione dal vecchio sistema a quello nuovo, il che comporterà significativi costi di adeguamento che dovrebbero essere ridotti il più possibile al minimo mediante un’adeguata digitalizzazione.

Bruxelles, 24 gennaio 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Cfr. i precedenti pareri del CESE: Piano d’azione sull’IVA (GU C 389 del 21.10.2016, pag. 43); Pacchetto di riforma dell’IVA (I) (GU C 237 del 6.7.2018, pag. 40); Pacchetto sulla riforma del regime IVA (II) (GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35).

(2)  COM(2016) 148 final.

(3)  COM(2018) 329 final.

(4)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(5)  Cfr. i precedenti pareri del CESE: Piano d’azione sull’IVA (GU C 389 del 21.10.2016, pag. 43); Pacchetto di riforma dell’IVA (I) (GU C 237 del 6.7.2018, pag. 40); Pacchetto sulla riforma del regime IVA (II) (GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35).

(6)  Modifiche degli articoli da 2 a 4 della direttiva 2006/112/CE.

(7)  COM (2018) 329 final, pag. 7.

(8)  Modifiche dell’articolo 14 della direttiva 2006/112/CE.

(9)  Stabilita dall’articolo 35 bis della direttiva 2006/112/CE.

(10)  COM (2018) 329 final, pag. 7.

(11)  Se il venditore deve pagare l’IVA prima di aver ricevuto l’importo dall’acquirente, subirà un flusso di cassa negativo e quindi un costo.

(12)  Modifiche degli articoli 193 e 194 bis della direttiva 2006/112/CE.

(13)  Modifiche degli articoli da 262 a 271 della direttiva 2006/112/CE.

(14)  Modifiche degli articoli da 358 a 369 della direttiva 2006/112/CE.

(15)  IVA dovuta meno IVA deducibile.

(16)  Consentendo alle imprese di prestare servizi di telecomunicazione, trasmissione radiotelevisiva e servizi forniti elettronicamente a soggetti non passivi negli Stati membri in cui essi non hanno una sede per la quale contabilizzare l’IVA dovuta su tali forniture, tramite un portale web nello Stato membro in cui sono identificati.


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