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Document 52017XC0712(01)

    Avviso destinato a Jamaat-ul-Ahrar, il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 della Commissione

    C/2017/5022

    GU C 223 del 12.7.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 223/5


    Avviso destinato a Jamaat-ul-Ahrar, il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 della Commissione

    (2017/C 223/07)

    1.

    La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1) invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

    L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

    l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda,

    le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda, e

    le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

    Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o» all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda consistono, tra l’altro, nel:

    a)

    partecipare al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    b)

    fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

    c)

    arruolare per uno qualsiasi di essi; o

    d)

    sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

    2.

    Il 6 luglio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta della voce relativa a Jamaat-ul-Ahrar all’elenco del comitato per le sanzioni contro l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.

    Jamaat-ul-Ahrar può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserire il suo nome nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

    United Nations – Office of the Ombudsperson

    Room TB-08041D

    New York, NY 10017

    UNITED STATES OF AMERICA

    Tel. +1 2129632671

    Fax +1 2129631300/3778

    E-mail: ombudsperson@un.org

    Per ulteriori informazioni consultare https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

    3.

    Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 (2) recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge il nome di Jamaat-ul-Ahrar all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»).

    Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:

    1)

    congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis); e

    2)

    divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

    4.

    L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    «Misure restrittive»

    Rue de la Loi/Wetstraat 200

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    5.

    Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    6.

    Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento.


    (1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

    (2)  GU L 179 del 12.7.2017, pag. 6.

    (3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


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