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Document 52017PC0670

    Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per la conclusione di un accordo che stabilisce i termini e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia del GNSS europeo

    COM/2017/0670 final

    Bruxelles, 20.11.2017

    COM(2017) 670 final

    Raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per la conclusione di un accordo che stabilisce i termini e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia del GNSS europeo


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

    Motivi e obiettivi della raccomandazione

    L'Agenzia del GNSS europeo ("l'Agenzia") è stata istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 1 . Le sono stati assegnati diversi compiti in materia di sicurezza e commercializzazione riguardanti i programmi del GNSS europeo - Galileo ed EGNOS - e la Commissione europea le ha inoltre affidato compiti di gestione dei programmi in relazione all'esercizio degli stessi.

    L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi mediante la conclusione di un accordo internazionale tra l'Unione e il paese interessato. La Norvegia è stata il primo paese non membro dell'UE a partecipare all'Agenzia.

    La Svizzera è un partner di lunga data che contribuisce ai programmi del GNSS europeo EGNOS e Galileo fin dagli anni novanta in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA). L'industria svizzera detiene specifici tipi di know-how tecnico, a volte esclusivo, in determinati settori della tecnologia della navigazione satellitare. La Svizzera ospita una stazione terrestre EGNOS.

    Dopo la ridefinizione dei programmi del GNSS europeo nel 2008, la cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'UE e la Svizzera si basa sull'accordo di cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri e la Svizzera sui programmi europei di navigazione satellitare, nel seguito "l'accordo di cooperazione GNSS", firmato nel 2013 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2014 2 .

    L'articolo 16 dell'accordo di cooperazione GNSS dispone: "La Svizzera ha diritto di partecipare all'agenzia del GNSS europeo alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera. Tali negoziati sono avviati non appena la Svizzera abbia presentato una richiesta in tal senso e le necessarie procedure da parte dell'Unione europea siano state completate."

    La Svizzera ha presentato la richiesta di partecipazione all'Agenzia mediante lettera del 20 maggio 2014.

    Di conseguenza, il presente documento contiene la raccomandazione di avviare negoziati con la Confederazione svizzera per la conclusione di un accordo che stabilisce i termini e le condizioni della partecipazione della Svizzera all'Agenzia.

    Si prevede che tale partecipazione rinsalderà il partenariato di lunga data tra l'UE e la Svizzera nel settore della navigazione satellitare.

    Per il periodo 2014-2017 la Svizzera ha contribuito ai programmi del GNSS europeo con finanziamenti pari a circa 240 milioni di euro.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L'articolo 23 del regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia 3 recita: "L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e di organizzazioni internazionali. Tale partecipazione, e le relative condizioni, sono definite in un accordo tra l'Unione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

    L'articolo 16 dell'accordo di cooperazione GNSS dispone: "La Svizzera ha diritto di partecipare all'agenzia del GNSS europeo alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera."

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    I sistemi globali europei di navigazione satellitare ("GNSS") costituiscono elementi importanti della politica dell'Unione europea volta ad assicurare la piena integrazione delle infrastrutture di trasporto terrestre, marittimo ed aereo al fine di garantire una navigazione sicura, fluida, economica e rispettosa dell’ambiente. Rientra nella strategia internazionale del GNSS europeo la promozione di accordi di cooperazione in materia di navigazione satellitare con diversi paesi, tra cui la Svizzera.

    Le direttive di negoziato raccomandate sono finalizzate a consentire alla Svizzera, che è un partner fondamentale dei programmi del GNSS europeo, di partecipare all'Agenzia. Ciò comporta l'estensione alla Svizzera di un insieme di diritti e doveri applicabili alla sua partecipazione all'Agenzia.

    La raccomandazione non prevede il conferimento alla Svizzera di diritti di proprietà o decisionali.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. L'Agenzia è un organismo dell'Unione istituito dal diritto dell'Unione e pertanto la partecipazione ad esso di paesi terzi non può essere autorizzata da un singolo Stato membro. Essa dovrebbe essere invece disciplinata da un accordo internazionale stipulato dall'Unione. L'accordo è limitato agli aspetti necessari per consentire alla Svizzera di partecipare all'Agenzia.

    Proporzionalità

    Non pertinente.

    Scelta dell'atto giuridico

    Un accordo internazionale è l'unico strumento che garantisca coerenza e certezza del diritto a livello dell'UE nelle relazioni con la Svizzera in rapporto alla sua partecipazione all'Agenzia. Il trattato non prevede altre opzioni realizzabili per disciplinare le relazioni con un paese terzo.

    Un accordo internazionale è altresì previsto a norma dell'articolo 23 del regolamento (EU) n. 912/2010.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Non pertinente.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    La Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla presente iniziativa. È stato riconosciuto che l'iniziativa ha ripercussioni positive per l'Unione e in particolare per l'ulteriore attuazione dei programmi del GNSS europeo e per il funzionamento dell'Agenzia.

    Assunzione e uso di perizie

    Non pertinente.

    Valutazione d'impatto

    Non pertinente.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Non pertinente.

    Diritti fondamentali

    Non pertinente.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La Svizzera dovrebbe contribuire finanziariamente al bilancio dell'Agenzia in modo da coprire i costi complessivi delle sua partecipazione ai lavori dell'Agenzia.

    Non vi sarà quindi nessuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Non pertinente.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    Non pertinente.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La Commissione e la Svizzera hanno discusso in diverse occasioni nel corso degli ultimi anni le modalità per formalizzare la partecipazione della Svizzera all'Agenzia.

    In seguito alla conclusione dell'accordo di cooperazione GNSS la Svizzera potrà partecipare ai comitati che seguono i programmi del GNSS europeo a titolo di osservatore senza diritto di voto.

    L'accordo previsto non dovrebbe consentire alla Svizzera di partecipare alle sedi di confronto, ai gruppi di lavoro o alle discussioni attinenti al servizio pubblico regolamentato (PRS).

    Da ultimo, l'accordo dovrebbe comprendere un meccanismo per consentire un adeguamento flessibile a nuovi sviluppi, quali la possibile legislazione futura dell'UE riguardante l'Agenzia.

       

    Raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per la conclusione di un accordo che stabilisce i termini e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia del GNSS europeo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

    vista la raccomandazione della Commissione europea,

    considerando che è opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo con la Confederazione svizzera che stabilisce i termini e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia del GNSS europeo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale con la Confederazione svizzera riguardante i termini e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia del GNSS europeo.

    Articolo 2

    Le direttive di negoziato sono esposte nell'allegato.

    Articolo 3

    I negoziati sono condotti in consultazione con [da aggiungere a cura del Consiglio: nome del comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri].

    Articolo 4

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).
    (2)    GU L 15 del 20 gennaio 2014, pag. 1.
    (3)    Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).
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    Bruxelles,20.11.2017

    COM(2017) 670 final

    ALLEGATO

    della

    Raccomandazione di decisione del Consiglio

    che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per la conclusione di un accordo che stabilisce i termini e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia del GNSS europeo


    ALLEGATO

    ISCOPO DEI NEGOZIATI

    Lo scopo dei negoziati è definire i termini e le condizioni della partecipazione della Svizzera all'Agenzia del GNSS europeo (l'Agenzia).

    IIAMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

    L’accordo dovrebbe includere per quanto possibile i seguenti elementi riguardanti la partecipazione all'Agenzia:

    1)le condizioni della partecipazione della Svizzera all'Agenzia;

    2)il contributo finanziario della Svizzera all'Agenzia;

    3)le condizioni della partecipazione dei rappresentanti della Svizzera al consiglio di amministrazione dell'Agenzia a titolo di osservatori senza diritto di voto;

    4)le condizioni alle quali sarebbe possibile avvalersi di cittadini svizzeri come personale dell'Agenzia (su base contrattuale);

    5)l'applicazione delle disposizioni relative al controllo finanziario da parte dell'UE;

    6)la durata della partecipazione della Svizzera all'Agenzia;

    7)l'accordo dovrebbe essere in linea con la normativa pertinente dell'UE, compreso il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché con il regolamento (UE) n. 912/2010 1  del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo;

    8)l'applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

    IIIEVOLUZIONE

    Dovrebbe essere inserita nell'accordo una procedura semplificata che permetta l'adeguamento tecnico dell'accordo alla luce dell'evoluzione della situazione. Ciò può comportare la creazione di un comitato per sovrintendere all'attuazione dell'accordo e per valutare e decidere della necessità di apportarvi modifiche.

    IVRISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ED ESTINZIONE DELL'ACCORDO

    L'accordo dovrebbe prevedere inoltre un meccanismo di risoluzione delle controversie. Esso dovrebbe includere anche disposizioni che consentano alle parti in caso di necessità di estinguere l'accordo.

    (1)    GU L 276 del 20 ottobre 2010, pag. 11.
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