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Document 52017PC0596

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

    COM/2017/0596 final - 2017/0260 (NLE)

    Bruxelles, 17.10.2017

    COM(2017) 596 final

    2017/0260(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    L'Unione europea e la Norvegia sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), che prevede la libera circolazione delle merci, ad eccezione dei prodotti agricoli e della pesca. Per quanto riguarda l'agricoltura, l'articolo 19 dell'accordo SEE dispone che le parti riesaminino ad intervalli biennali la situazione degli scambi di prodotti agricoli e decidano, su base reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo.

    I negoziati sono stati condotti dal 3 febbraio 2015 al 5 aprile 2017. Il conseguente accordo è stato siglato dalle parti il 5 aprile 2017 e prevede ulteriori preferenze commerciali per gli scambi di prodotti agricoli, tra cui linee tariffarie supplementari interamente liberalizzate. Per i prodotti più sensibili, come la carne, i prodotti lattiero-caseari, gli ortaggi e le piante ornamentali, sono stati concordati ulteriori o nuovi contingenti tariffari.

    Entrambe le parti convengono che l'accordo entri in vigore il terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L'accordo precedente, sotto forma di scambio di lettere, liberalizzava gli scambi di prodotti agricoli tra la Norvegia e l'Unione europea, a norma dell'articolo 19 dell'accordo SEE. Il precedente accordo, firmato il 15 aprile 2011, prevedeva la concessione reciproca di contingenti tariffari e riduzioni dei dazi, nonché l'impegno delle parti a riprendere, trascorsi due anni, i negoziati bilaterali nel quadro dell'articolo 19 dell'accordo SEE.

    L'accordo commerciale bilaterale UE-Norvegia del 2011 sui prodotti agricoli ha aumentato al 60% degli scambi l'accesso in franchigia doganale dei prodotti agricoli dell'UE al mercato norvegese. Ne risulta ampio margine per ulteriori concessioni commerciali. Pertanto, scopo dell'ultimo ciclo di negoziati era:

    ·aumentare il grado di liberalizzazione da entrambe le parti,

    ·aumentare gli attuali contingenti tariffari, nonché

    ·aprire nuovi contingenti tariffari per altri prodotti agricoli e

    ·risolvere determinati ostacoli pendenti agli scambi.

    Coerenza con altre politiche dell'UE

    L'approfondimento delle relazioni commerciali con la Norvegia si inserisce nel contesto generale della politica commerciale dell'UE ed è vantaggioso per l'Unione in quanto esportatrice netta di prodotti agricoli di base verso la Norvegia. La bilancia commerciale per il 2016 era ampiamente a favore dell'UE, con esportazioni dell'UE pari a 2 495 milioni di EUR contro 307 milioni di EUR di importazioni dalla Norvegia. I principali prodotti esportati dall'UE sono i vini e l'aceto, i mangimi, l'olio di soia e di colza, le piante vive e i formaggi. Le importazioni nell'UE dalla Norvegia consistono principalmente in semi di soia, oli animali e vegetali e relativi residui, pelli da pellicceria e alcole etilico non denaturato.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Nel novembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare un nuovo ciclo di negoziati con la Norvegia al fine di conseguire ulteriori preferenze per gli scambi di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo SEE.

    3.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Il presente accordo non avrà alcun impatto sul lato spese del bilancio dell'UE. Le nuove concessioni sulle importazioni dalla Norvegia potrebbero comportare una riduzione delle risorse proprie dovuta a una riduzione della riscossione dei dazi doganali.

    2017/0260 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

    (2)Il 18 novembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Norvegia allo scopo di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli a norma dell'articolo 19 dell'accordo SEE. I negoziati si sono conclusi positivamente il 5 aprile 2017 ed è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli.

    (3)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, con riserva della conclusione di tale accordo 1 .

    Articolo 2

    Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) Il testo dell'accordo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
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    Bruxelles, 17.10.2017

    COM(2017) 596 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di
    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli


    Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di prefernze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo


    Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

    A. Lettera dell'Unione europea

    Egregio signore,

    Mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia (“le Parti”) e conclusi il 5 aprile 2017.

    È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati tra la Commissione europea e il governo norvegese sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all’evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali.

    Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

    1.La Norvegia si impegna a garantire l’accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari dell’Unione europea elencati nell’allegato I del presente accordo.

    2.La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato II del presente accordo.

    3.L’Unione europea si impegna a garantire l’accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari della Norvegia elencati nell’allegato III del presente accordo.

    4.L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato IV del presente accordo.

    5.I codici tariffari indicati negli allegati da I a IV del presente accordo sono quelli che si applicano alle Parti a decorrere dal 1º gennaio 2017.

    6.I contingenti tariffari attuali per le importazioni in Norvegia di 600 tonnellate di carni suine, 800 tonnellate di carni di pollame e 900 tonnellate di carni bovine, elencati nell'allegato II dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia firmato il 15 aprile 2011 (“l'accordo del 2011”) non saranno interessati dall’attuazione di un eventuale futuro accordo sull'agricoltura dell'OMC. Di conseguenza il punto 7 dell'accordo del 2011 è soppresso.

    7.Per quanto riguarda i contingenti tariffari supplementari per le importazioni in Norvegia di 1 200 tonnellate di formaggi e latticini, le Parti convengono che 700 tonnellate saranno gestite mediante asta e 500 tonnellate mediante il regime concessionario.

    8.Le Parti proseguiranno gli sforzi per consolidare tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste dal presente accordo) in un nuovo scambio di lettere, che dovrebbe sostituire i loro accordi bilaterali esistenti.

    9.Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a IV del presente accordo sono definite nell'allegato IV dell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 (“l'accordo del 1992”). Si applica tuttavia l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992.

    10.Le Parti assicureranno che le concessioni che si concedono mutuamente non vengano compromesse.

    11.Le Parti convengono di assicurare che i contingenti tariffari siano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l’importazione effettiva dei quantitativi concordati.

    12.Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati di tali negoziati.

    13.Su richiesta di una delle Parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell’attuazione del presente accordo, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell’adozione di appropriate misure correttive.

    14.Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

    15.In caso di ulteriore allargamento dell'Unione europea, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

    Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo governo in merito a quanto precede.

    Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per l'Unione europea,



    B. Lettera del Regno di Norvegia

    Egregio signore,

    mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del [inserire la data della lettera], così redatta:

    “Mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia (“le Parti”) e conclusi il 5 aprile 2017.

    È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati tra la Commissione europea e il governo norvegese sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all’evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali.

    Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

    1.La Norvegia si impegna a garantire l’accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari dell’Unione europea elencati nell’allegato I del presente accordo.

    2.La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato II del presente accordo.

    3.L’Unione europea si impegna a garantire l’accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari della Norvegia elencati nell’allegato III del presente accordo.

    4.L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato IV del presente accordo.

    5.I codici tariffari indicati negli allegati da I a IV del presente accordo sono quelli che si applicano alle Parti a decorrere dal 1º gennaio 2017.

    6.I contingenti tariffari attuali per le importazioni in Norvegia di 600 tonnellate di carni suine, 800 tonnellate di carni di pollame e 900 tonnellate di carni bovine, elencati nell'allegato II dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia firmato il 15 aprile 2011 (“l'accordo del 2011”) non saranno interessati dall’attuazione di un eventuale futuro accordo sull'agricoltura dell'OMC. Di conseguenza il punto 7 dell'accordo del 2011 è soppresso.

    7.Per quanto riguarda i contingenti tariffari supplementari per le importazioni in Norvegia di 1 200 tonnellate di formaggi e latticini, le Parti convengono che 700 tonnellate saranno gestite mediante asta e 500 tonnellate mediante il regime concessionario.

    8.Le Parti proseguiranno gli sforzi per consolidare tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste dal presente accordo) in un nuovo scambio di lettere, che dovrebbe sostituire i loro accordi bilaterali esistenti.

    9.Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a IV del presente accordo sono definite nell'allegato IV dell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 (“l'accordo del 1992”). Si applica tuttavia l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992.

    10.Le Parti assicureranno che le concessioni che si concedono mutuamente non vengano compromesse.

    11.Le Parti convengono di assicurare che i contingenti tariffari siano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l’importazione effettiva dei quantitativi concordati.

    12.Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati di tali negoziati.

    13.Su richiesta di una delle Parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell’attuazione del presente accordo, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell’adozione di appropriate misure correttive.

    14.Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

    15.In caso di ulteriore allargamento dell'Unione europea, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.”

    Mi pregio confermarLe l'accordo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

    Fatto a Oslo,

    Per il Regno di Norvegia

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    Bruxelles, 17.10.2017

    COM(2017) 596 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di
    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli


    Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo


    ALLEGATO I

    Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

    Tariffa doganale norvegese

    Designazione delle merci

    01.01.2100

    Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; cavalli; riproduttori di razza pura

    01.01.2902

    Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; altri cavalli; di peso inferiore a 133 kg

    01.01.2908

    Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; altri cavalli; altri

    02.07.4300

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05; di anatre; fegati grassi, freschi o refrigerati

    02.07.5300

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05; di oche; fegati grassi, freschi o refrigerati

    05.06.9010

    Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie; altre; destinate all’alimentazione animale

    05.11.9911

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; altri; polvere di sangue, non atta all'alimentazione umana; destinati all’alimentazione animale

    05.11.9930

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; altri; carne e sangue; destinati all’alimentazione animale

    05.11.9980

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; altri; altri; destinati all’alimentazione animale

    06.02.1021

    Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); talee senza radici e marze; talee destinate ai vivai o all'orticoltura, tranne di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile; Begonia, tutte le varietà, Campanula isophylla, Eupharboria pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe e Petunia pendula (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana)

    06.02.1024

    Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); talee senza radici e marze; talee destinate ai vivai o all'orticoltura, tranne di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile; Pelargonium

    06.02.9032

    Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); altre; con zolla di terra o altri mezzi di coltura; altre piante in vaso o piante da trapiantare, comprese le piante ortofrutticole per scopi ornamentali; piante verdi in vaso dal 1° maggio al 14 dicembre; Asplenium, Begonia x rex-cultorum Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium e X-Fatshedera, anche quelle importate nell'ambito di gruppi misti di piante

    ex 07.08.2009(i)

    Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati; fagioli; fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) freschi o refrigerati, esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini

    07.09.9930

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati; altri; altri; granturco dolce; destinati all’alimentazione animale

    ex 07.10.2209(i)

    Ortaggi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati; legumi da granella, anche sgranati; fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.); esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini

    07.11.5100

    Ortaggi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati; funghi e tartufi; funghi del genere Agaricus

    07.11.5900

    Ortaggi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati; funghi e tartufi; altri

    07.14.3009

    Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago; ignami (Dioscorea spp.); non destinati all’alimentazione animale

    ex07.14.4000(i)

    Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago; (Colocasia spp.)

    07.14.5009

    Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago; malanga (Xanthosoma spp.); non destinati all’alimentazione animale

    08.11.2011

    Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; more di rovo o di gelso, more-lamponi

    08.11.2012

    Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; ribes bianco o rosso

    08.11.2013

    Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; uva spina

    08.11.2092

    Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altra; more di rovo o di gelso, more-lamponi

    08.11.2094

    Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altra; ribes bianco o rosso

    08.11.2095

    Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altra; uva spina

    08.12.1000

    Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atta per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate; ciliegie

    10.08.5000

    Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali; quinoa (Chenopodium quinoa)

    11.09.0010

    Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco destinati all’alimentazione animale

    12.12.2910

    Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove; alghe; altro; destinati all’alimentazione animale

    17.02.2010

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; caramello; zucchero e sciroppo d'acero; destinati all’alimentazione animale

    20.08.9300

    Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove; altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008.1900; mirtilli giganti americani (Vaccinium macrocarpon, Vaccinum oxycoccus, Vaccinium vitisidaea)

    20.09.8100

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi; mirtilli giganti americani (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

    ex 20.09.8999

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi; altri, altri, altri, succo o concentrato di mirtillo

    22.06

    Altre bevande fermentate (es.: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

    23.03.1012

    Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet; residui della fabbricazione degli amidi e residui simili; destinati all’alimentazione animale; di patate.

    ---------------------------------------

    (i) Questi prodotti sono importati in esenzione dai dazi. La Norvegia si riserva tuttavia il diritto di introdurre un dazio se i prodotti sono importati per l'alimentazione animale.



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    Bruxelles, 17.10.2017

    COM(2017) 596 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di
    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli


    Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo



    Allegato II

    Contingenti tariffari per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

    Tariffa doganale norvegese

    Designazione delle merci

    Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)

    Di cui contingenti supplementari( 1 )

    Dazio nell'ambito del contingente (NOK/kg)

    02.01.1000

    02.01.2001

    02.01.2002

    02.01.2003

    02.01.2004

    02.02.1000

    02.02.2001

    02.02.2002

    02.02.2003

    02.02.2004

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

    Carcasse e mezzene

    Quarti detti “compensati”, ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente

    Altri quarti anteriori    

    Altri quarti posteriori    

    Tagli detti “pistola”

    Carni di animali della specie bovina, congelate

    Carcasse e mezzene

    Quarti detti “compensati”, ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente

    Altri quarti anteriori    

    Altri quarti posteriori

    Tagli detti “pistola”

    2 500

    1 600

    0

    02.03.1904

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

    Pancette (ventresche) e loro pezzi; non disossate

    300( 2 )

    300(2)

    15

    02.07.1100

    02.07.1200

    02.07.2400

    02.07.2500

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05

    di galli e di galline della specie Gallus domesticus;

    intere, fresche o refrigerate

    intere, congelate

    di tacchini e di tacchine;

    intere, fresche o refrigerate

    intere, congelate

    950

    150

    0

    02.07.4401

    di anatre, fresche o refrigerate;

    petti e loro pezzi

    200

    100

    30

    02.10.1101

    02.10.1109

    02.10.1900

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

    Carni di animali della specie suina; prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati;

    contenenti almeno 15%, in peso, di ossa

    Altre (meno del 15% di ossa)

    Altre (diverse da prosciutti, spalle e loro pezzi o da pancette e loro pezzi, non disossate)

    600( 3 )

    200(3)

    0

    04.06

    Formaggi e latticini

    8 400

    1 200

    0

    ex 06.02.9043( 4 )

    06.02.9044

    Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

    Altre; piante in vaso o piante da trapiantare, fiorite;

    20 milioni di NOK

    12 milioni di NOK

    0

    06.02.9031

    Piante verdi in vaso dal 1° maggio al 14 dicembre( 5 )

    7 milioni di NOK

    3 milioni di NOK

    0

    07.05.1112

    07.05.1119

    Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

    Lattughe iceberg;

    dall'1.3 al 31.5;

    intere

    Altre

    500( 6 )

    100(6)

    0

    10.05.9010

    Granturco

    destinato all’alimentazione animale

    15 000

    5 000

    0

    16.01.0000

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

    600

    200

    0

    (1) ()Per il periodo 1.1-31.12, nonché durante il primo anno di applicazione dell'accordo, se del caso proporzionalmente. Contingenti supplementari da aggiungere ai contingenti esistenti negoziati nel quadro di precedenti accordi tra l'UE e la Norvegia.
    (2) ()Nel periodo dall'1.12 al 31.12.
    (3) ()Il quantitativo riguarda le importazioni di prosciutti non disossati. Per le importazioni di prosciutti disossati viene utilizzato un fattore di conversione di 1,15.
    (4) ()Tranne per le piante seguenti: Argyranthemum frutescens, Chrsanthemum frutescens, Begonia x hiemalis, Begonia elatior, Campanula, Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Hibiscus, Kalanchoe, Pelargonium, Primula e Saintpaulia.
    (5) ()Sono incluse le seguenti piante: Condiaeum, Croton, Dieffenbachia, Epipremnum, Scindapsus aureum, Hedera, Nephrolepis, Peperomia obtusifolia, Peperomia rotundifolia, Schefflera, Soleirolia e Helxine, anche se importate nell'ambito di gruppi misti di piante.
    (6) ()Criteri dell'utilizzatore finale: industria di trasformazione.
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    Bruxelles, 17.10.2017

    COM(2017) 596 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di
    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli


    Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo


    ALLEGATO III

    Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Norvegia

    Codice NC

    Descrizione della nomenclatura combinata

    0101 21 00

    Cavalli vivi, riproduttori di razza pura

    0101 29 10

    Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, destinati alla macellazione

    0101 29 90

    Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

    0207 43 00

    Fegati grassi di anatre, freschi o refrigerati

    0207 53 00

    Fegati grassi di oche, freschi o refrigerati

    ex 0506 90 00

    Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate o degelatinate (escl. osseina e ossa acidulate, nonché quelle tagliate in una forma determinata), per l'alimentazione degli animali

    ex 0511 99 85

    Polvere di sangue per l'alimentazione degli animali, non atta all'alimentazione umana

    ex 0511 99 85

    Carne e sangue per l'alimentazione degli animali, non atti all'alimentazione umana

    ex 0511 99 85

    Altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, non atti all'alimentazione umana (diversi dai prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3; sangue; carne; spugne naturali di origine animale; sperma di tori)

    ex 0602 10 90

    Talee senza radici e marze di Begonia, Campanula isophylla, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe e Petunia pendula (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) destinate ai vivai o all'orticoltura [ tranne che di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile ]

    ex 0602 10 90

    Talee senza radici e marze di Pelargonium destinate ai vivai o all'orticoltura [, tranne che di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile]

    ex 0602 90 99

    Asplenium, Begonia x rex-cultorum, Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium e XFatshedera, presentate come piante verdi in vaso dal 1° maggio al 14 dicembre

    ex 0708 20 00

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) freschi o refrigerati, esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini

    ex 0709 99 60

    Granturco dolce destinato all’alimentazione animale, fresco o refrigerato

    ex 0710 22 00

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini

    0711 51 00

    Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati, ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

    0711 59 00

    Funghi (diversi dal genere Agaricus) e tartufi temporaneamente conservati, ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

    ex 0714 30 00

    Igname (Dioscorea spp.) non destinato all'alimentazione degli animali, fresco, refrigerato, congelato o essiccato, anche tagliato in pezzi o agglomerato in forma di pellet

    ex 0714 40 00

    Colocasia (Colocasia spp.) non destinata all'alimentazione degli animali, fresca, refrigerata, congelata o essiccata, anche tagliata in pezzi o agglomerata in forma di pellet

    ex 0714 50 00

    Malanga (Xanthosoma spp.) non destinata all'alimentazione degli animali, fresca, refrigerata, congelata o essiccata, anche tagliata in pezzi o agglomerata in forma di pellet

    ex 0811 20 11

    More di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes bianco o rosso e uva spina, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%

    ex 0811 20 19

    More di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes bianco o rosso e uva spina, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13%

    0811 20 51

    Ribes rosso, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

    0811 20 59

    More di rovo e di gelso, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

    ex 0811 20 90

    More-lamponi, ribes bianco e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

    0812 10 00

    Ciliegie, temporaneamente conservate ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

    1008 50 00

    Quinoa (Chenopodium quinoa)

    ex 1109 00 00

    Glutine di frumento (grano) per l'alimentazione degli animali, anche allo stato secco

    ex 1212 29 00

    Alghe marine e altre alghe per l'alimentazione degli animali, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche polverizzate

    ex 1702 20 10

    Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, per l'alimentazione degli animali

    ex 1702 20 90

    Zucchero d'acero (non allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) e sciroppo d'acero, per l'alimentazione degli animali

    2008 93

    Mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

    2009 81

    Succo di mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea), non fermentato, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    ex 2009 89

    Succo o concentrato di mirtilli neri, non fermentato, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    2206

    Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

    ex 2303 10 90

    Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili di patate, per l'alimentazione degli animali

    2302 50

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

    - di legumi

    ex 2309 90 31

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie inferiore o uguale a 10%, non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%, diverse dagli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto e dai mangimi per pesci.

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    Bruxelles, 17.10.2017

    COM(2017) 596 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di
    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli


    Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico


    ALLEGATO IV

    Contingenti tariffari per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Norvegia

    Codice NC

    Descrizione della nomenclatura combinata

    Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)

    Di cui contingenti supplementari( 1 )

    Dazio nell'ambito del contingente (EUR/kg)

    0207 14 30

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

    di galli e di galline della specie Gallus domesticus

    Pezzi non disossati, congelati

    Ali intere, anche senza punta

    550

    550

    0

    0207 14 70

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

    di galli e di galline della specie Gallus domesticus

    Altri pezzi non disossati, congelati

    150

    150

    0

    0204

    0210

    Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

    500

    0

    0

    0404 10

    Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    1 250

    1 250

    0

    0404 10 02

    Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine “tenore di azoto × 6,38” > 15% e avente tenore, in peso, di materie grasse <= 1,5%

    3 150

    3 150

    0

    0603 19 70

    Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, diversi da rose, garofani, orchidee, crisantemi, gigli (Lilium spp.) gladioli e ranuncoli

    500 000 EUR

    500 000 EUR

    0

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

    300

    300

    0

    2005 20 20

    Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

    350

    150

    0

    2309 90 96

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali; altre

    200

    200

    0

    3502 20

    Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

       

    - Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

    500

    500

    0

    (1) ()Per il periodo 1.1-31.12, e durante il primo anno di applicazione dell'accordo, se del caso proporzionalmente. Contingenti supplementari da aggiungere ai contingenti esistenti negoziati nel quadro di precedenti accordo tra l'UE e la Norvegia.
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