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Document 52017PC0595

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

COM/2017/0595 final - 2017/0259 (NLE)

Bruxelles, 17.10.2017

COM(2017) 595 final

2017/0259(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'Unione europea e la Norvegia sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), che prevede la libera circolazione delle merci, ad eccezione dei prodotti agricoli e della pesca. Per quanto riguarda l'agricoltura, l'articolo 19 dell'accordo SEE dispone che le parti riesaminino ad intervalli biennali la situazione degli scambi di prodotti agricoli e decidano, su base reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo.

I negoziati sono stati condotti dal 3 febbraio 2015 al 5 aprile 2017. Il conseguente accordo è stato siglato dalle parti il 5 aprile 2017 e prevede ulteriori preferenze commerciali per gli scambi di prodotti agricoli, tra cui linee tariffarie supplementari interamente liberalizzate. Per i prodotti più sensibili, come la carne, i prodotti lattiero-caseari, gli ortaggi e le piante ornamentali, sono stati concordati ulteriori o nuovi contingenti tariffari.

Entrambe le parti convengono che l'accordo entri in vigore il terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'accordo precedente, sotto forma di scambio di lettere, liberalizzava gli scambi di prodotti agricoli tra la Norvegia e l'Unione europea, a norma dell'articolo 19 dell'accordo SEE. Il precedente accordo, firmato il 15 aprile 2011, prevedeva la concessione reciproca di contingenti tariffari e riduzioni dei dazi, nonché l'impegno delle parti a riprendere, trascorsi due anni, i negoziati bilaterali nel quadro dell'articolo 19 dell'accordo SEE.

L'accordo commerciale bilaterale UE-Norvegia del 2011 sui prodotti agricoli ha aumentato al 60% degli scambi l'accesso in franchigia doganale dei prodotti agricoli dell'UE al mercato norvegese. Ne risulta ampio margine per ulteriori concessioni commerciali. Pertanto, scopo dell'ultimo ciclo di negoziati era:

·aumentare il grado di liberalizzazione da entrambe le parti,

·aumentare gli attuali contingenti tariffari, nonché

·aprire nuovi contingenti tariffari per altri prodotti agricoli e

·risolvere determinati ostacoli pendenti agli scambi.

Coerenza con altre politiche dell'UE

L'approfondimento delle relazioni commerciali con la Norvegia si inserisce nel contesto generale della politica commerciale dell'UE ed è vantaggioso per l'Unione in quanto esportatrice netta di prodotti agricoli di base verso la Norvegia. La bilancia commerciale per il 2016 era ampiamente a favore dell'UE, con le esportazioni dell'UE pari a 2 495 milioni di EUR contro 307 milioni di EUR di importazioni dalla Norvegia. I principali prodotti esportati dall'UE sono i vini e l'aceto, i mangimi, l'olio di soia e di colza, le piante vive e i formaggi. Le importazioni nell'UE dalla Norvegia consistono principalmente in semi di soia, oli animali e vegetali e relativi residui, pelli da pellicceria e alcole etilico non denaturato.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Nel novembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare un nuovo ciclo di negoziati con la Norvegia al fine di conseguire ulteriori preferenze per gli scambi di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo SEE.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il presente accordo non avrà alcun impatto sul lato spese del bilancio dell'UE. Le nuove concessioni sulle importazioni dalla Norvegia potrebbero comportare una riduzione delle risorse proprie dovuta a una riduzione della riscossione dei dazi doganali.

2017/0259 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

(2)Conformemente alla decisione (UE) 2017/... del Consiglio 1 , l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ("l'accordo") è stato firmato il […], con riserva della sua conclusione.

(3)È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione previsto dall'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo 2 .

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […].

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Decisione (UE) 2017/… del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU […], […], pag.[…]).
(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Top

Bruxelles, 17.10.2017

COM(2017) 595 final

ALLEGATO

della

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli


Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo


Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

A. Lettera dell'Unione europea

Egregio signore,

Mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ("le Parti") e conclusi il 5 aprile 2017.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati tra la Commissione europea e il governo norvegese sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1.La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato I del presente accordo.

2.La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato II del presente accordo.

3.L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato III del presente accordo.

4.L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato IV del presente accordo.

5.I codici tariffari indicati negli allegati da I a IV del presente accordo sono quelli che si applicano alle Parti a decorrere dal 1º gennaio 2017.

6.I contingenti tariffari attuali per le importazioni in Norvegia di 600 tonnellate di carni suine, 800 tonnellate di carni di pollame e 900 tonnellate di carni bovine, elencati nell'allegato II dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia firmato il 15 aprile 2011 ("l'accordo del 2011") non saranno interessati dall'attuazione di un eventuale futuro accordo sull'agricoltura dell'OMC. Di conseguenza il punto 7 dell'accordo del 2011 è soppresso.

7.Per quanto riguarda i contingenti tariffari supplementari per le importazioni in Norvegia di 1 200 tonnellate di formaggi e latticini, le Parti convengono che 700 tonnellate saranno gestite mediante asta e 500 tonnellate mediante il regime concessionario.

8.Le Parti proseguiranno gli sforzi per consolidare tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste dal presente accordo) in un nuovo scambio di lettere, che dovrebbe sostituire i loro accordi bilaterali esistenti.

9.Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a IV del presente accordo sono definite nell'allegato IV dell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 ("l'accordo del 1992"). Si applica tuttavia l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992.

10.Le Parti assicureranno che le concessioni che si concedono mutuamente non vengano compromesse.

11.Le Parti convengono di assicurare che i contingenti tariffari siano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.

12.Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati di tali negoziati.

13.Su richiesta di una delle Parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'attuazione del presente accordo, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.

14.Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

15.In caso di ulteriore allargamento dell'Unione europea, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo governo in merito a quanto precede.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles, il

Per l'Unione europea,



B. Lettera del Regno di Norvegia

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del [inserire la data della lettera], così redatta:

"Mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ("le Parti") e conclusi il 5 aprile 2017.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati tra la Commissione europea e il governo norvegese sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1.La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato I del presente accordo.

2.La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato II del presente accordo.

3.L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato III del presente accordo.

4.L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato IV del presente accordo.

5.I codici tariffari indicati negli allegati da I a IV del presente accordo sono quelli che si applicano alle Parti a decorrere dal 1º gennaio 2017.

6.I contingenti tariffari attuali per le importazioni in Norvegia di 600 tonnellate di carni suine, 800 tonnellate di carni di pollame e 900 tonnellate di carni bovine, elencati nell'allegato II dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia firmato il 15 aprile 2011 ("l'accordo del 2011") non saranno interessati dall'attuazione di un eventuale futuro accordo sull'agricoltura dell'OMC. Di conseguenza il punto 7 dell'accordo del 2011 è soppresso.

7.Per quanto riguarda i contingenti tariffari supplementari per le importazioni in Norvegia di 1 200 tonnellate di formaggi e latticini, le Parti convengono che 700 tonnellate saranno gestite mediante asta e 500 tonnellate mediante il regime concessionario.

8.Le Parti proseguiranno gli sforzi per consolidare tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste dal presente accordo) in un nuovo scambio di lettere, che dovrebbe sostituire i loro accordi bilaterali esistenti.

9.Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a IV del presente accordo sono definite nell'allegato IV dell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 ("l'accordo del 1992"). Si applica tuttavia l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992.

10.Le Parti assicureranno che le concessioni che si concedono mutuamente non vengano compromesse.

11.Le Parti convengono di assicurare che i contingenti tariffari siano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.

12.Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati di tali negoziati.

13.Su richiesta di una delle Parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'attuazione del presente accordo, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.

14.Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

15.In caso di ulteriore allargamento dell'Unione europea, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione."

Mi pregio confermarLe l'accordo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Oslo,

Per il Regno di Norvegia

Top

Bruxelles, 17.10.2017

COM(2017) 595 final

ALLEGATO

della

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo


ALLEGATO I

Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

Tariffa doganale norvegese

Designazione delle merci

01.01.2100

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; cavalli; riproduttori di razza pura

01.01.2902

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; altri cavalli; di peso inferiore a 133 kg

01.01.2908

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; altri cavalli; altri

02.07.4300

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05; di anatre; fegati grassi, freschi o refrigerati

02.07.5300

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05; di oche; fegati grassi, freschi o refrigerati

05.06.9010

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie; altre; destinate all’alimentazione animale

05.11.9911

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; altri; polvere di sangue, non atta all'alimentazione umana; destinati all’alimentazione animale

05.11.9930

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; altri; carne e sangue; destinati all’alimentazione animale

05.11.9980

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; altri; altri; destinati all’alimentazione animale

06.02.1021

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); talee senza radici e marze; talee destinate ai vivai o all'orticoltura, tranne di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile; Begonia, tutte le varietà, Campanula isophylla, Eupharboria pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe e Petunia pendula (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana)

06.02.1024

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); talee senza radici e marze; talee destinate ai vivai o all'orticoltura, tranne di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile; Pelargonium

06.02.9032

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); altre; con zolla di terra o altri mezzi di coltura; altre piante in vaso o piante da trapiantare, comprese le piante ortofrutticole per scopi ornamentali; piante verdi in vaso dal 1° maggio al 14 dicembre; Asplenium, Begonia x rex-cultorum Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philoden-dron scandens, Rader-machera, Stereo-spermum, Syngonium e X-Fatshedera, anche quelle importate nell'ambito di gruppi misti di piante

ex 07.08.2009(i)

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati; fagioli; fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) freschi o refrigerati, esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini

07.09.9930

Altri ortaggi, freschi o refrigerati; altri; altri; granturco dolce; destinati all’alimentazione animale

ex 07.10.2209(i)

Ortaggi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati; legumi da granella, anche sgranati; fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.); esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini

07.11.5100

Ortaggi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati; funghi e tartufi; funghi del genere Agaricus

07.11.5900

Ortaggi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati; funghi e tartufi; altri

07.14.3009

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago; ignami (Dioscorea spp.); non destinati all’alimentazione animale

ex07.14.4000(i)

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago; (Colocasia spp.)

07.14.5009

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago; malanga (Xanthosoma spp.); non destinati all’alimentazione animale

08.11.2011

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; more di rovo o di gelso, more-lamponi

08.11.2012

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; ribes bianco o rosso

08.11.2013

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; uva spina

08.11.2092

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altra; more di rovo o di gelso, more-lamponi

08.11.2094

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altra; ribes bianco o rosso

08.11.2095

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altra; uva spina

08.12.1000

Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atta per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate; ciliegie

10.08.5000

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali; quinoa (Chenopodium quinoa)

11.09.0010

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco destinati all’alimentazione animale

12.12.2910

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove; alghe; altro; destinati all’alimentazione animale

17.02.2010

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; caramello; zucchero e sciroppo d'acero; destinati all’alimentazione animale

20.08.9300

Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove; altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008.1900; mirtilli giganti americani (Vaccinium macrocarpon, Vaccinum oxycoccus, Vaccinium vitisidaea)

20.09.8100

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi; mirtilli giganti americani (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

ex 20.09.8999

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi; altri, altri, altri, succo o concentrato di mirtillo

22.06

Altre bevande fermentate (es.: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

23.03.1012

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet; residui della fabbricazione degli amidi e residui simili; destinati all’alimentazione animale; di patate.

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(i) Questi prodotti sono importati in esenzione dai dazi. La Norvegia si riserva tuttavia il diritto di introdurre un dazio se i prodotti sono importati per l'alimentazione animale.

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Bruxelles, 17.10.2017

COM(2017) 595 final

ALLEGATO

della

proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli


Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo



Allegato II

Contingenti tariffari per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

Tariffa doganale norvegese

Designazione delle merci

Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)

Di cui contingenti supplementari( 1 )

Dazio nell'ambito del contingente (NOK/kg)

02.01.1000

02.01.2001

02.01.2002

02.01.2003

02.01.2004

02.02.1000

02.02.2001

02.02.2002

02.02.2003

02.02.2004

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

Carcasse e mezzene

Quarti detti “compensati”, ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente

Altri quarti anteriori    

Altri quarti posteriori    

Tagli detti “pistola”

Carni di animali della specie bovina, congelate

Carcasse e mezzene

Quarti detti “compensati”, ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente

Altri quarti anteriori    

Altri quarti posteriori

Tagli detti “pistola”

2 500

1 600

0

02.03.1904

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

Pancette (ventresche) e loro pezzi; non disossate

300( 2 )

300(2)

15

02.07.1100

02.07.1200

02.07.2400

02.07.2500

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05

di galli e di galline della specie Gallus domesticus;

intere, fresche o refrigerate

intere, congelate

di tacchini e di tacchine;

intere, fresche o refrigerate

intere, congelate

950

150

0

02.07.4401

di anatre, fresche o refrigerate;

petti e loro pezzi

200

100

30

02.10.1101

02.10.1109

02.10.1900

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

Carni di animali della specie suina; prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati;

contenenti almeno 15%, in peso, di ossa

Altre (meno del 15% di ossa)

Altre (diverse da prosciutti, spalle e loro pezzi o da pancette e loro pezzi, non disossate)

600( 3 )

200(3)

0

04.06

Formaggi e latticini

8 400

1 200

0

ex 06.02.9043( 4 )

06.02.9044

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

Altre; piante in vaso o piante da trapiantare, fiorite;

20 milioni di NOK

12 milioni di NOK

0

06.02.9031

Piante verdi in vaso dal 1° maggio al 14 dicembre( 5 )

7 milioni di NOK

3 milioni di NOK

0

07.05.1112

07.05.1119

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

Lattughe iceberg;

dall'1.3 al 31.5;

intere

Altre

500( 6 )

100(6)

0

10.05.9010

Granturco

destinato all’alimentazione animale

15 000

5 000

0

16.01.0000

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

600

200

0

(1) ()Per il periodo 1.1-31.12, nonché durante il primo anno di applicazione dell'accordo, se del caso proporzionalmente. Contingenti supplementari da aggiungere ai contingenti esistenti negoziati nel quadro di precedenti accordi tra l'UE e la Norvegia.
(2) ()Nel periodo dall'1.12 al 31.12.
(3) ()Il quantitativo riguarda le importazioni di prosciutti non disossati. Per le importazioni di prosciutti disossati viene utilizzato un fattore di conversione di 1,15.
(4) ()Tranne per le piante seguenti: Argyranthemum frutescens, Chrsanthemum frutescens, Begonia x hiemalis, Begonia elatior, Campanula, Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Hibiscus, Kalanchoe, Pelargonium, Primula e Saintpaulia.
(5) ()Sono incluse le seguenti piante: Condiaeum, Croton, Dieffenbachia, Epipremnum, Scindapsus aureum, Hedera, Nephrolepis, Peperomia obtusifolia, Peperomia rotundifolia, Schefflera, Soleirolia e Helxine, anche se importate nell'ambito di gruppi misti di piante.
(6) ()Criteri dell'utilizzatore finale: industria di trasformazione.
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Bruxelles, 17.10.2017

COM(2017) 595 final

ALLEGATO

della

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli


Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo


ALLEGATO III

Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Norvegia

Codice NC

Descrizione della nomenclatura combinata

0101 21 00

Cavalli vivi, riproduttori di razza pura

0101 29 10

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, destinati alla macellazione

0101 29 90

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

0207 43 00

Fegati grassi di anatre, freschi o refrigerati

0207 53 00

Fegati grassi di oche, freschi o refrigerati

ex 0506 90 00

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate o degelatinate (escl. osseina e ossa acidulate, nonché quelle tagliate in una forma determinata), per l'alimentazione degli animali

ex 0511 99 85

Polvere di sangue per l'alimentazione degli animali, non atta all'alimentazione umana

ex 0511 99 85

Carne e sangue per l'alimentazione degli animali, non atti all'alimentazione umana

ex 0511 99 85

Altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, non atti all'alimentazione umana (diversi dai prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3; sangue; carne; spugne naturali di origine animale; sperma di tori)

ex 0602 10 90

Talee senza radici e marze di Begonia, Campanula isophylla, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe e Petunia pendula (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) destinate ai vivai o all'orticoltura [ tranne che di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile ]

ex 0602 10 90

Talee senza radici e marze di Pelargonium destinate ai vivai o all'orticoltura [, tranne che di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile]

ex 0602 90 99

Asplenium, Begonia x rex-cultorum, Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium e X-Fatshedera, presentate come piante verdi in vaso dal 1° maggio al 14 dicembre

ex 0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) freschi o refrigerati, esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini

ex 0709 99 60

Granturco dolce destinato all'alimentazione animale, fresco o refrigerato

ex 0710 22 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini

0711 51 00

Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

0711 59 00

Funghi (diversi dal genere Agaricus) e tartufi temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

ex 0714 30 00

Igname (Dioscorea spp.) non destinato all'alimentazione degli animali, fresco, refrigerato, congelato o essiccato, anche tagliato in pezzi o agglomerato in forma di pellet

ex 0714 40 00

Colocasia (Colocasia spp.) non destinata all'alimentazione degli animali, fresca, refrigerata, congelata o essiccata, anche tagliata in pezzi o agglomerata in forma di pellet

ex 0714 50 00

Malanga (Xanthosoma spp.) non destinata all'alimentazione degli animali, fresca, refrigerata, congelata o essiccata, anche tagliata in pezzi o agglomerata in forma di pellet

ex 0811 20 11

More di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes bianco o rosso e uva spina, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%

ex 0811 20 19

More di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes bianco o rosso e uva spina, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13%

0811 20 51

Ribes rosso, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

0811 20 59

More di rovo e di gelso, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

ex 0811 20 90

More-lamponi, ribes bianco e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

0812 10 00

Ciliegie, temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

ex 1109 00 00

Glutine di frumento (grano) per l'alimentazione degli animali, anche allo stato secco

ex 1212 29 00

Alghe marine e altre alghe per l'alimentazione degli animali, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche polverizzate

ex 1702 20 10

Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, per l'alimentazione degli animali

ex 1702 20 90

Zucchero d'acero (non allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) e sciroppo d'acero, per l'alimentazione degli animali

2008 93

Mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

2009 81

Succo di mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea), non fermentato, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 2009 89

Succo o concentrato di mirtilli neri, non fermentato, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2206

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

ex 2303 10 90

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili di patate, per l'alimentazione degli animali

2302 50

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

- di legumi

ex 2309 90 31

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie inferiore o uguale a 10%, non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%, diverse dagli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto e dai mangimi per pesci.

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Bruxelles, 17.10.2017

COM(2017) 595 final

ALLEGATO

della

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo


ALLEGATO IV

Contingenti tariffari per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Norvegia

Codice NC

Descrizione della nomenclatura combinata

Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)

Di cui contingenti supplementari( 1 )

Dazio nell'ambito del contingente (EUR/kg)

0207 14 30

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

di galli e di galline della specie Gallus domesticus

Pezzi non disossati, congelati

Ali intere, anche senza punta

550

550

0

0207 14 70

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

di galli e di galline della specie Gallus domesticus

Altri pezzi non disossati, congelati

150

150

0

0204

0210

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

500

0

0

0404 10

Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1250

1250

0

0404 10 02

Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine “tenore di azoto × 6,38” > 15% e avente tenore, in peso, di materie grasse <= 1,5%

3150

3150

0

0603 19 70

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, diversi da rose, garofani, orchidee, crisantemi, gigli (Lilium spp.) gladioli e ranuncoli

500 000

EUR

500 000 EUR

0

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

300

300

0

2005 20 20

Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

350

150

0

2309 90 96

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali; altre

200

200

0

3502 20

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

   

- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

500

500

0

(1) ()Per il periodo 1.1-31.12, e durante il primo anno di applicazione dell'accordo, se del caso proporzionalmente. Contingenti supplementari da aggiungere ai contingenti esistenti negoziati nel quadro di precedenti accordo tra l'UE e la Norvegia.
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