COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.8.2017
COM(2017) 455 final
2017/0210(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica riguardo alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione presentate da varie parti
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in connessione con la prevista adozione di una decisione relativa all’emendamento degli allegati della convenzione.
2.Contesto della proposta
2.1.La Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica
La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (in seguito “l’accordo”) ha l’obiettivo di conservare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le loro aree di distribuzione. È un trattato intergovernativo concluso sotto l’egida del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, diretto a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale. L’accordo è entrato in vigore il 1° novembre 1983. Attualmente sono 124 le parti dell’accordo. L’Unione europea è parte dell’accordo dal 1º novembre 1983. Tutti gli Stati membri sono parti dell’accordo.
2.2.La conferenza delle parti
La conferenza delle parti è il principale organo decisionale dell’accordo. Le sue funzioni sono indicate all’articolo VII dell’accordo, compresi i poteri per valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, per modificare gli allegati dell’accordo. La conferenza delle parti si riunisce ogni tre anni. Nelle riunioni della conferenza delle parti le decisione sono prese alla maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti, salvo che sia diversamente stabilito dall’accordo.
Il mandato per la posizione dell’Unione rispetto agli emendamenti degli allegati è determinata da una decisione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. Le posizioni comuni dell’UE relative ad altri progetti di decisioni e risoluzioni sono concordate in precedenti riunioni del competente gruppo di lavoro del Consiglio o durante riunioni di coordinamento in loco dell’UE.
2.3.L’atto previsto della conferenza delle parti
Dal 23 al 28 ottobre 2017 nel corso della sua dodicesima riunione a Manila, nelle Filippine, la conferenza delle parti dovrà adottare una decisione riguardante gli emendamenti degli allegati dell’accordo (“l’atto previsto”).
Conformemente all’articolo XI dell’accordo, qualsiasi parte contraente può presentare proposte di emendamento. L’emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che abbiano espresso riserve.
Lo scopo dell’atto previsto è modificare gli allegati I e II dell’accordo, come previsto dall’articolo XI dell’accordo. Gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti.
L’atto previso diventerà vincolante per le parti a norma dell’articolo III dell’accordo, il quale stabilisce che nell’allegato I figurino le specie migratrici minacciate e che le parti contraenti che sono Stati dell’area di distribuzione di una determinata specie si adoperino per adottare varie misure di conservazione e vietino il prelievo di animali appartenenti a detta specie.
A norma dell’articolo IV dell’accordo, nell’allegato II figurano le specie migratrici il cui stato di conservazione è sfavorevole e la cui conservazione e gestione impongono la stipulazione di accordi internazionali, nonché le specie il cui stato di conservazione potrebbe sensibilmente migliorare per effetto della cooperazione che venisse istituita mediante accordi internazionali. Ove le circostanze lo richiedano, la stessa specie migratrice può essere inclusa sia nell’allegato I che nell’allegato II.
3.Posizione da adottare a nome dell’Unione
La dodicesima riunione della conferenza delle parti dell’accordo si terrà a Manila (Filippine) dal 23 al 28 ottobre 2017. In vista di tale occasione l’Unione ha proposto di modificare l’allegato II dell’accordo per aggiungere le specie di uccelli Lanius excubitor excubitor e Lanius minor.
Altre parti della convenzione hanno presentato proposte per modificare gli allegati I e II della convenzione per le specie Pan paniscus, Pan troglodytes, Equus africanus, Equus ferus przewalskii, Lasiurus cinereus, Lasiurus borealis, Lasiurus blossevillii, Lasiurus ega, Panthera leo, Panthera pardus, Ursus arctos isabellinus, Pusa caspica, Gazella bennettii, Giraffa camelopardalis, Fregata andrewsi, Aquila nipalensis, Gyps bengalensis, Gyps indicus, Gyps tenuirostris, Sarcogyps calvus, Gyps africanus, Gyps coprotheres, Gyps rueppelli, Necrosyrtes monachus, Trigonoceps occipitalis, Torgos tracheliotos, Anous minutus worcesteri, Emberiza, sulphurata, Rhincodon typus, Squatina squatina, Rhinobatos rhinobatos, Carcharhinus obscurus, Prionace glauca e Rhynchobatus australiae.
L’Unione dovrebbe sostenere tutte le proposte, in quanto sono scientificamente fondate e coerenti con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità. L’Unione dovrebbe inoltre promuovere l’analisi di come utilizzare al meglio le informazioni scientifiche disponibili, in modo da poter prendere in considerazione sia le caratteristiche biologiche che i punti di riferimento biologici della pesca.
È pertanto necessario che il Consiglio emani una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti in merito alle proposte di emendamento.
Le proposte di emendamento non richiederanno una modifica della vigente normativa dell’Unione.
4. Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede l’adozione di decisioni che stabiliscono “le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo”.
Rientrano nel concetto di “atti che hanno effetti giuridici” gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l’organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che “sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell’Unione”.
4.1.2.Applicazione al caso in questione
La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, nello specifico la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. La dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione si terrà a Manila (Filippine) dal 23 al 28 ottobre 2017. In vista della riunione, l’Unione ha proposto di modificare l’allegato II della convenzione per inserirvi le specie di uccelli Lanius excubitor excubitor e Lanius minor.
L’atto che la conferenza delle parti deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L’atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell’articolo III della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. L’atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell’accordo.
La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall’obiettivo e dal contenuto dell’atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell’Unione. Se l’atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale mentre l’altra è solo accessoria, la decisione a norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso in questione
L’obiettivo principale e il contenuto dell’atto previsto riguardano l’ambiente.
La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l’articolo 192, paragrafo 1.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
2017/0210 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica riguardo alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione presentate da varie parti
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (“l’accordo”) è stata conclusa dall’Unione con decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, ed è entrata in vigore il 1º novembre 1983;.
(2)Conformemente all’articolo XI dell’accordo, la conferenza delle parti può adottare una decisione per modificare gli allegati dell’accordo.
(3)La conferenza delle parti, in occasione della sua dodicesima riunione dal 23 al 28 ottobre 2017, deve adottare una decisione sugli emendamenti agli allegati I e II dell’accordo.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di conferenza delle parti, poiché la decisione vincolerà l’Unione.
(5)L’Unione dovrebbe sostenere queste proposte in quanto sono scientificamente fondate, coerenti con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità dell’articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica e delle decisioni adottate in seno alla conferenza delle parti di detta convenzione, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo mondiale concordato nella decima riunione, secondo cui: “entro il 2020 dovrà essere scongiurata l’estinzione delle specie notoriamente a rischio e dovrà essere migliorato e consolidato il loro stato di conservazione, in particolare di quelle maggiormente in diminuzione”, e non richiederanno una modifica della vigente normativa dell’Unione.
(6)I mammiferi Pan paniscus, Equus africanus, Equus ferus przewalskii, Ursus arctos isabellinus e Pusa caspica non sono presenti nell’UE. Pertanto, l’iscrizione di queste specie nell’allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
(7)I mammiferi Pan troglodytes, Equus africanus, Lasiurus cinereus, Lasiurus borealis, Lasiurus blossevillii, Lasiurus ega, Panthera leo, Panthera pardus, Gazella bennettii e Giraffa camelopardalis non sono presenti nell’UE. Pertanto, l’iscrizione di queste specie nell’allegato II della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
(8)Gli uccelli Fregata andrewsi, Gyps bengalensis, Gyps indicus, Gyps tenuirostris, Sacrogyps calvus, Gyps coprotheres, Necrosyrtes monachus, Trigonoceps occipitalis, Anous minutus worcesteri e Emberiza sulphurata non sono presenti nell’UE, tranne che nei territori d’oltremare che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Pertanto, l’iscrizione di queste specie negli allegati I e II della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
(9)Gli uccelli Aquila nipalensis, Gyps africanus, Gyps rueppelli e Torgos tracheliotos figurano nella direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Pertanto, l’iscrizione di queste specie negli allegati I e II della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
(10)Le specie ittiche Rhincodon typus, Squatina squatina, Rhinobatos rhinobatos, Carcharinus obscurus, Prionace glauca e Rhynchobatus australiae rientrano nell’ambito della politica comune della pesca, che offre all’Unione gli strumenti adeguati per contribuire a gestirne la protezione.
(11)Inoltre, la pesca e la detenzione delle specie Squatina squatina e Rhinobatos rhinobatos sono vietate ai sensi del regolamento 2017/127 del Consiglio e nel Mediterraneo le loro popolazioni sono rigorosamente protette (divieto di detenzione) dalla CGPM.
(12)Inoltre, la specie Rhincodon typus figura nell’allegato II della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e nell’allegato B del regolamento dell’UE sul commercio delle specie selvatiche ed è attualmente disciplinata dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI), dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e dalla Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC).
(13)L’Unione dovrebbe promuovere gli sforzi volti a esaminare in che modo utilizzare al meglio tutte le informazioni scientifiche disponibili e pertinenti e volti a migliorare il quadro di cooperazione tra i pertinenti strumenti multilaterali e regionali attraverso la promozione della coerenza e della complementarità.
(14)In questo spirito occorre rilevare anche l’importanza degli obiettivi di governance degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani.
(15)Nella misura in cui la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica rientra allo stesso tempo tra le competenze dell’Unione e quelle degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente per l’adozione degli emendamenti agli allegati della convenzione, nell’intento che l’Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale.
(16)Nella conferenza delle parti l’Unione sarà rappresentata dalla Commissione in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE), Gli Stati membri devono sostenere la posizione dell’Unione in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, del TUE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti è la seguente:
(1)approvare l’iscrizione delle seguenti specie nell’allegato I:
(a)Pan paniscus
(b)Equus africanus
(c)Equus ferus przewalskii
(d)Ursus arctos isabellinus
(e)Pusa caspica
(f)Fregata andrewsi
(g)Aquila nipalensis
(h)Gyps bengalensis
(i)Gyps indicus
(j)Gyps tenuirostris
(k)Sacrogyps calvus
(l)Gyps africanus
(m)Gyps coprotheres
(n)Gyps rueppelli
(o)Necrosyrtes monachus
(p)Trigonoceps occipitalis
(q)Torgos tracheliotos
(r)Anous minutus worcesteri
(s)Emberiza sulphurata
(t)Rhincodon typus
(u)Squatina squatina
(v)Rhinobatos rhinobatos
(2)approvare l’iscrizione delle seguenti specie nell’allegato II:
(a)Pan troglodytes
(b)Equus africanus
(c)Lasiurus cinereus
(d)Lasiurus borealis
(e)Lasiurus blossevillii
(f)Lasiurus ega
(g)Panthera leo
(h)Panthera pardus
(i)Gazella bennettii
(j)Giraffa camelopardalis
(k)Aquila nipalensis
(l)Gyps bengalensis
(m)Gyps indicus
(n)Gyps tenuirostris
(o)Sacrogyps calvus
(p)Gyps africanus
(q)Gyps coprotheres
(r)Gyps rueppelli
(s)Necrosyrtes monachus
(t)Trigonoceps occipitalis
(u)Torgos tracheliotos
(v)Anous minutus worcesteri
(w)Emberiza sulphurata
(x)Lanius excubitor excubitor
(y)Lanius minor
(``)Rhincodon typus
(aa)Squatina squatina
(bb)Rhinobatos rhinobatos
(cc)Carcharinus obscurus
(dd)Prionace glauca
(ee)Rhynchobatus australiae
Articolo 2
La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente