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Document 52017PC0416

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

    COM/2017/0416 final - 2017/0187 (NLE)

    Bruxelles, 7.8.2017

    COM(2017) 416 final

    2017/0187(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla prevista decisione di proroga per due anni dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992.

    2.Contesto della proposta

    2.1.L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

    L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (di seguito: "l'accordo") mira ad assicurare una maggiore cooperazione internazionale relativamente alle problematiche mondiali in materia di zucchero, fornire un forum per le consultazioni intergovernative sullo zucchero e su modalità per migliorare l'economia mondiale dello zucchero, agevolare il commercio raccogliendo e divulgando informazioni sul mercato mondiale dello zucchero e di altri edulcoranti e stimolare l'aumento della domanda di zucchero, in particolare per usi non tradizionali. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

    L'Unione europea ne è parte 1 .

    2.2.Il Consiglio internazionale dello zucchero

    Il Consiglio internazionale dello zucchero è l'organo incaricato di svolgere tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'accordo: adotta norme, fra cui il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento relativo al personale. Il Consiglio tiene i necessari registri e pubblica una relazione annuale e altre informazioni ritenute opportune. 

    I membri dell'accordo dispongono di un totale di 2000 voti. Ciascun membro dell'accordo detiene un numero specifico di voti, corretto ogni anno secondo criteri predefiniti nell'accordo. Tutte le decisioni del Consiglio sono, in via di principio, adottate per consenso, salvo diversa stipulazione nell'accordo. Qualora non sia raggiunto un consenso, le decisioni sono adottate per votazione a maggioranza semplice, a meno che l'accordo preveda una votazione speciale.

    2.3.L'atto previsto del Consiglio internazionale dello zucchero

    In seguito alla 51a seduta del 22 giugno 2017, il Consiglio internazionale dello zucchero deve decidere della proroga per altri due anni dell'accordo internazionale dello zucchero del 1992 (di seguito: "l'atto previsto"). La decisione sarà adottata con procedura scritta.

    L'atto previsto diventa vincolante per le parti ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo, il quale recita: "Il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare il presente accordo oltre il 31 dicembre 1995 per successivi periodi di non più di due anni ciascuno. Se un membro non accetta la proroga del presente accordo, ne informa il Consiglio per iscritto e cessa di essere parte dell'accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga".

    3.Posizione da adottare a nome dell'Unione

    L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (di seguito: "l'accordo") è stato concluso dalla Comunità con decisione 92/580/CEE ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel giugno 2015, l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2017. Un'ulteriore proroga di due anni dell'accordo è nell'interesse dell'Unione europea.

    La proroga dell'accordo comporta la proroga del contributo dell'UE al bilancio amministrativo dell'accordo stesso e produce effetti giuridici. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio dell'UE (accordi internazionali in materia di agricoltura).

    Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione, possa comunicare per iscritto al Consiglio internazionale dello zucchero che l'Unione è favorevole alla proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2019.

    Poiché la proroga dell'accordo produce effetti giuridici per l'Unione, è necessario che l'Unione abbia una posizione in merito.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nella nozione di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

    4.1.2.Applicazione al caso in questione

    Il Consiglio internazionale dello zucchero è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992.

    L'atto che il Consiglio internazionale dello zucchero è chiamato ad adottare è un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante secondo il diritto internazionale conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale, mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso in questione

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

    La base giuridica sostanziale per la proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

    4.3.Conclusione

    La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    2017/0187 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (di seguito: "l'accordo") è stato concluso con la decisione 92/580/CEE del Consiglio 3 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel giugno 2015 4 , l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2017.

    (2)A norma dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio internazionale dello zucchero "può, con votazione speciale, prorogare il presente accordo oltre il 31 dicembre 1995 per successivi periodi di non più di due anni ciascuno. Se un membro non accetta la proroga del presente accordo, ne informa il Consiglio per iscritto e cessa di essere parte dell'accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga".

    (3)In seguito alla 51a seduta, del 22 giugno 2017, il Consiglio internazionale dello zucchero prenderà una decisione sulla proroga per altri due anni dell'accordo internazionale dello zucchero del 1992 (di seguito: "l'atto previsto"). La decisione sarà adottata con procedura scritta.

    (4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, perché la proroga dell'accordo sarà vincolante per l'Unione.

    (5)Un'ulteriore proroga di due anni dell'accordo è nell'interesse dell'Unione europea.

    (6)In sede di Consiglio internazionale dello zucchero, l'Unione sarà rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione scritta da adottare a nome dell'Unione in occasione della 51a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero è la seguente:

    autorizzare la Commissione ad adottare una posizione favorevole alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

    Articolo 2

    Una volta adottato, l'atto del Consiglio di associazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA

    Fin Stat/17/MK/ig/

    rev1_3163147

    agri.ddg3.g.4(2017)3127013

    6.221.2017.1

    DATA: 11/07/2017

    1.

    LINEA DI BILANCIO:

    Capitolo 05 06 ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE "AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE"

    05 06 01 Accordi internazionali in materia di agricoltura

    STANZIAMENTI:

    B2017: 8 105 849 EUR

    DB2018: 7 228 000 EUR

    2.

    TITOLO:
    Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

    3.

    BASE GIURIDICA: Articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    4.

    OBIETTIVI:

    Proroga di ulteriori due anni del vigente accordo internazionale sullo zucchero (dall'1.1.2018 al 31.12.2019). (Nessuna incidenza nel 2017).

    5.

    INCIDENZA FINANZIARIA

    PERIODO DI 12 MESI


    (milioni di EUR)

    ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO

    2017

    (milioni di EUR)

    ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO

    2018 (milioni di EUR)

    5.0

    SPESE

    -    A CARICO DEL BILANCIO DELL'UE
    (RESTITUZIONI/INTERVENTI)

    -    DEI BILANCI NAZIONALI

    -    ALTRO

       0,49

    5.1

    ENTRATE

    -    RISORSE PROPRIE DELL'UE
    (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)

    -    SUL PIANO NAZIONALE

    2019

    (milioni di EUR)

    5.0.1

    PREVISIONI DI SPESA

    0,57

    5.1.1

    PREVISIONI DI ENTRATA

    5.2

    METODO DI CALCOLO: basato su ipotesi relative a una stima del numero di voti di cui dispone l'UE (varia ogni anno) per un importo indicativo da pagare per voto in GBP.

    6.0

    FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

    SÌ NO

    6.1

    FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

    6.2

    NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

    6.3

    STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

    SÌ NO

    l'importo da versare effettivamente varia a seconda del numero di voti definitivo che sarà attribuito all'UE, dall'importo da pagare per voto in GBP e dal tasso di cambio EUR/GBP.

    (1) Decisione del Consiglio del 13 novembre 1992 (92/580/CEE) (GU L 379 del 23/12/1992, pag.15).
    (2) Causa C-399/12 Germania contro Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (3) GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.
    (4) GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 6.
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