COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.8.2017
COM(2017) 410 final
2017/0183(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
RELAZIONE
A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Con lettera protocollata presso la Commissione il 26 aprile 2017 la Lituania ha chiesto l'autorizzazione a continuare a esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 45 000 EUR. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere dell'8 e del 10 maggio 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera dell'11 maggio 2017 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.
Ai sensi dell'articolo 287, punto 11), della direttiva IVA, la Lituania può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 29 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Ai sensi della decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio, La Lituania è autorizzata ad applicare una soglia superiore e ad esonerare quindi dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 45 000 EUR. Tale misura è stata prorogata dalla decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio che scade il 31 dicembre 2017. La Lituania ha chiesto di prorogare la misura per un ulteriore periodo limitato.
L'innalzamento della soglia riduce notevolmente gli oneri amministrativi e i costi di adempimento fiscale delle piccole imprese. Secondo la Lituania, la soglia di 45 000 EUR non ha avuto un impatto sostanziale sulla riscossione delle entrate IVA. Inoltre i dati mostrano che la maggior parte dei soggetti passivi (circa l'80-90%) che si sono registrati ai fini IVA e che pagano l'IVA lo hanno fatto su base volontaria.
I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia continueranno ad avere la possibilità di essere registrati ai fini dell'IVA.
Si richiede quindi di prorogare la deroga sino al 31 dicembre 2020.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Al Lussemburgo è stata concessa una soglia di 40 000 EUR, al Belgio una soglia di 25 000 EUR, alla Polonia una soglia di 40 000 EUR, alla Lettoniae alla Sloveniauna soglia di 50 000 EUR, all'Italia e alla Romaniauna soglia di 65 000 EUR.
Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel piano d'azione sull'IVA e nel programma di lavoro della Commissione per il 2017, la proposta della Commissione, sotto forma di pacchetto di semplificazione globale, sarà presentata entro la fine del 2017.
Si propone pertanto di prorogare la misura fino al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni della direttiva IVA sul regime speciale per le piccole imprese.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa, che invita gli Stati membri a tener conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 395 della direttiva IVA.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire la semplificazione per un numero maggiore di piccole imprese e per l'amministrazione tributaria.
•Scelta dell'atto giuridico
Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.
A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Lituania e concerne unicamente questo Stato membro.
•Assunzione e uso di perizie
Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.
•Valutazione d'impatto
La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio autorizza la Lituania a continuare a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 45 000 EUR. I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia non sono tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA e vedranno pertanto ridursi i propri oneri amministrativi, in quanto non dovranno tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA.
Secondo la Lituania, la soglia di 45 000 EUR non ha avuto un impatto sostanziale sulla riscossione delle entrate IVA.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto la Lituania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.
5.ALTRI ELEMENTI
La proposta contiene una clausola di temporaneità.
2017/0183 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera protocollata presso la Commissione il 26 aprile 2017 la Lituania ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 11, della direttiva IVA al fine di continuare a esonerare taluni soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 45 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA.
(2)Con lettere dell'8 e del 10 maggio 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera dell'11 maggio 2017 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(3)Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura oggetto della proroga costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA soltanto in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime speciale supera quella consentita alla Lituania ai sensi dell'articolo 287, punto 11, della direttiva IVA, che ammonta a 29 000 EUR.
(4)Con la decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio la Lituania è stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare fino al 31 dicembre 2014 i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 45 000 EUR. Con la decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio la misura di deroga è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017
(5)Poiché la soglia fissata ha comportato una riduzione degli obblighi in materia di IVA e quindi dei costi amministrativi per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato con scadenza al 31 dicembre 2020. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.
(6)Le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione e pertanto potrebbe entrare in vigore prima della suddetta data una direttiva che modifica dette disposizioni della direttiva IVA.
(7)Secondo i dati forniti dalla Lituania, la proroga della deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.
(8)La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto la Lituania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2011/335/UE, l'espressione "fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2017" è sostituita da "fino al 31 dicembre 2020 o, se anteriore, fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE".
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Articolo 3
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente