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Documento 52017PC0394

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

COM/2017/0394 final - 2017/0169 (NLE)

Bruxelles, 28.7.2017

COM(2017) 394 final

2017/0169(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 610/2013 del 26 giugno 2013 1 (di seguito denominato "regolamento di modifica del codice frontiere Schengen") ha modificato la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen 2 , il regolamento (CE) n. 562/2006 3 (codice frontiere Schengen) e il regolamento (CE) n. 810/2009 4 (codice dei visti), e, tra le altre cose, ha ridefinito la nozione di "soggiorno di breve durata" per i cittadini di paesi terzi nello spazio Schengen. A decorrere dal 18 ottobre 2013, per i cittadini di paesi terzi - siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto - che intendono recarsi nello spazio Schengen per un soggiorno breve, la durata massima di soggiorno autorizzato è fissata a "90 giorni su un periodo di 180 giorni". Contrariamente alla nozione vigente fino al 18 ottobre 2013 (tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso), la nuova nozione, fissando la durata in giorni anziché in mesi, è più precisa. Essa inoltre non contiene più l'espressione "dalla data di primo ingresso", che aveva sollevato molte incertezze e interrogativi.

Il regolamento di modifica del codice frontiere Schengen ha apportato tutte le modifiche necessarie all'acquis dell'UE in materia di visti e frontiere (convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, codice frontiere Schengen, codice dei visti e regolamento (CE) n. 539/2001 5 ). Tuttavia, la nozione di soggiorno di breve durata figura anche in accordi internazionali conclusi dall'Unione europea. Nel definire la durata del soggiorno in esenzione dal visto, gli accordi di esenzione dal visto conclusi con Antigua e Barbuda 6 , le Bahamas 7 , le Barbados 8 , il Brasile 9 , Maurizio 10 , Saint Christopher e Nevis 11 e le Seychelles 12 fanno ancora riferimento alla vecchia nozione ("tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso" 13 ).

Il 16 luglio 2014 la Commissione ha presentato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati volti a modificare gli accordi di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata conclusi tra l'Unione europea e i paesi di cui sopra 14 , che il Consiglio ha adottato il 9 ottobre 2014 15 . Lo scopo è applicare nei confronti di questi sette paesi la nuova nozione di soggiorno di breve durata prevista dal regolamento di modifica del codice frontiere Schengen. Inoltre, il "soggiorno di breve durata" definito negli accordi di esenzione dal visto in termini di giorni anziché di mesi è meno complesso da verificare e calcolare con i mezzi elettronici/informatici e quindi più adatto ai sistemi di gestione delle frontiere centralizzati, come il proposto sistema di ingressi/uscite (EES) 16 .

In seguito all'autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha avviato i negoziati per modificare gli accordi di esenzione dal visto con i sette paesi (Antigua e Barbuda, le Bahamas, le Barbados, il Brasile, Maurizio, Saint Christopher e Nevis e le Seychelles).

I negoziati con il Commonwealth delle Bahamas sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell'accordo modificativo il 30 agosto 2016. Entrambe le parti hanno concordato di adottare la nuova nozione di "soggiorno di breve durata" nell'intero accordo di esenzione dal visto tra l'Unione europea e le Bahamas. Inoltre, l'accordo prevede la modifica di alcuni aspetti tecnici (v. sotto), ma tutti gli emendamenti sono trascurabili dal punto di vista del viaggiatore.

La situazione specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo dell'accordo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'accordo richiede l'approvazione di entrambe le parti contraenti, secondo le rispettive procedure. Per quanto riguarda l'Unione, sono necessarie decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo.

La presente proposta è presentata al Consiglio affinché autorizzi la conclusione dell'accordo volto a modificare l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.

L'accordo garantisce la coerenza giuridica e l'armonizzazione tra gli Stati membri, aderendo alla nuova nozione di soggiorno di breve durata prevista dal regolamento di modifica del codice frontiere Schengen, che dà un'interpretazione chiara di "soggiorno di breve durata".

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218 del medesimo.

L'Unione non è competente a modificare accordi di esenzione dal visto che vincolerebbero i quattro paesi associati all'attuazione dell'acquis di Schengen, il quale comprende la politica comune in materia di visti. Al fine di garantire un approccio e un'attuazione armonizzati delle disposizioni sulla durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen, l'accordo include una dichiarazione comune in cui si esprime l'auspicio che le Bahamas, da un lato, e l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, dall'altro, modifichino di conseguenza i rispettivi accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata dopo la firma dell'accordo, a nome dell'Unione, da parte di una persona designata dal presidente del Consiglio e previa approvazione del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Se una delle parti contraenti di un accordo internazionale è l'Unione europea, qualsiasi modifica dell'accordo non può essere attuata giuridicamente dagli Stati membri singolarmente. L'accordo di esenzione dal visto con le Bahamas è stato concluso dall'Unione europea. Di conseguenza, è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

Inoltre, la conclusione di accordi di esenzione dal visto da parte degli Stati membri pregiudicherebbe l'acquis dell'Unione in materia di visti (articolo 3, paragrafo 2, del TFUE).

Proporzionalità

La presente proposta non va al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, vale a dire la modifica del vigente accordo di esenzione dal visto tra le Bahamas e l'Unione europea.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'Unione.

4.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati con il Commonwealth delle Bahamas per modificare l'accordo di esenzione dal visto tra le due parti. Gli Stati membri sono stati informati dello stato di avanzamento dei negoziati durante le riunioni del gruppo "Visti".

5.ALTRI ELEMENTI

Esito dei negoziati

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto finale dell'accordo può riassumersi come segue.

a. Durata del soggiorno

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini del Commonwealth delle Bahamas che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni (invece di un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso). La nuova nozione si applica a tutto l'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.

b. Disposizioni finali — Sospensione dell'accordo (articolo 8, paragrafo 4)

L'accordo modifica l'articolo 8, paragrafo 4, ultima frase, aggiungendo l'espressione "e revoca la sospensione". L'articolo 8, paragrafo 4, ultima frase, reciterà pertanto: "Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione". Aggiungendo al testo vigente l'espressione "e revoca la sospensione", l'accordo modificato chiarisce che la sospensione dell'esenzione dal visto deve essere revocata se cessano i motivi che l'hanno giustificata. Su tale punto, l'emendamento allinea il testo dell'accordo di esenzione dal visto concluso con le Bahamas a quello di tutti gli altri accordi di esenzione dal visto conclusi dall'Unione nel 2015 e nel 2016. Il 14 giugno 2016 il gruppo "Visti" è stato consultato su questo emendamento e nessuno Stato membro ha sollevato obiezioni.

c. Sostituzione di "Comunità/comunitario" con "Unione/dell'Unione"

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1º dicembre 2009, solo l'Unione europea ha una personalità giuridica consolidata. Tuttavia, negli accordi internazionali entrati in vigore prima del trattato di Lisbona, come quello fra il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, figura ancora l'espressione "Comunità europea". L'accordo modificativo sostituisce pertanto il termine "Comunità" con il termine "Unione" e il termine "comunitario" con l'espressione "dell'Unione" in tutto il testo dell'accordo di esenzione dal visto.

d. Dichiarazioni comuni

L'accordo reca in allegato due dichiarazioni comuni:

- una sull'interpretazione del periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, e

- una relativa all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein.

e. Entrata in vigore

L'accordo entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'ultima parte contraente notifica all'altra parte l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica. Al fine di garantire la certezza del diritto e consentire ai viaggiatori di conoscere la normativa e conformarvisi, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficientemente lungo. Una volta conclusosi l'iter di ratifica dell'accordo, il termine di sei mesi consentirà ai viaggiatori di finire i soggiorni di breve durata che sono ancora calcolati interamente secondo la vecchia nozione, prima dell'entrata in vigore della nuova nozione di "soggiorno di breve durata" e del relativo periodo di riferimento di 180 giorni.

L'accordo modificativo non incide su nessuna delle altre disposizioni dell'accordo vigente tra il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, compreso l'ambito di applicazione territoriale.

6.CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del Parlamento europeo, l'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.

2017/0169 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 17 ,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione del 30 novembre 2009 il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini delle Bahamas che si recano nel territorio dell'altra parte contraente "per un periodo massimo di tre mesi su sei".

(2)Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(3)È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo tra l'Unione e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata.

(4)La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un accordo con il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (in seguito denominato "accordo").

(5)L'accordo è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2017/[...].

(6)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 19 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(7)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 20 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(8)È opportuno pertanto approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (in seguito denominato "accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo 21 .

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.
(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(3) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(4) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
(5) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(6) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 3.
(7) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 24.
(8) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 10.
(9) Con il Brasile l'UE ha concluso due accordi: uno per i titolari di passaporti ordinari (GU L 255 del 21.9.2012, pag. 4) e uno per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (GU L 66 del 12.3.2011, pag. 2).
(10) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 17.
(11) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 38.
(12) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 31.
(13) Cfr. gli articoli degli accordi rubricati "Obiettivo" e "Durata del soggiorno".
(14) COM(2014) 468 final.
(15) Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati volti a modificare gli accordi di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata conclusi tra l'Unione/Comunità europea e Antigua e Barbuda, il Commonwealth delle Bahamas, le Barbados, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica di Maurizio, la Federazione di Saint Christopher e Nevis e la Repubblica delle Seychelles, adottata dal Consiglio il 9.10.2014.
(16) COM(2016) 194 final.
(17) Approvazione espressa il […].
(18) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
(19) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(20) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(21) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Arriba

Bruxelles, 28.7.2017

COM(2017) 394 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata


ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata



ACCORDO

tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS, in seguito denominato "le Bahamas",

dall'altra,

in seguito congiuntamente denominate "parti contraenti",

VISTO l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (in seguito denominato "accordo"), entrato in vigore il 1º aprile 2010;

RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;

PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;

TENUTO CONTO che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo (tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso) non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione "data del loro primo ingresso" può sollevare incertezze e interrogativi;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013, del 26 giugno 2013, ha apportato modifiche orizzontali all'acquis "interno" dell'UE in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a "90 giorni su un periodo di 180 giorni";

TENENDO CONTO che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di "soggiorno di breve durata", applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;

DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;

RIBADENDO che l'accordo riguarda i cittadini di tutti gli Stati Membri dell'Unione europea ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

TENUTO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo è modificato conformemente alle disposizioni del presente articolo:

(1)Nel titolo e all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 7, il termine "Comunità" è sostituito dal termine "Unione" e il termine "comunitario" è sostituito dall'espressione "dell'Unione".

(2)All'articolo 1, l'espressione "tre mesi su sei" è sostituita dall'espressione "90 giorni su un periodo di 180 giorni".

(3)All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"I cittadini dell'Unione europea possono soggiornare nel territorio delle Bahamas per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni."

(4)All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"I cittadini delle Bahamas possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini delle Bahamas possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen."

(5)All'articolo 4, paragrafo 3, l'espressione "tre mesi" è sostituita dall'espressione "90 giorni" e il termine "comunitario" è sostituito dall'espressione "dell'Unione".

(6)All'articolo 8, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione."

Articolo 2

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Fatto a […], addì [giorno e mese per esteso] duemiladiciassette, in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per l'Unione europea

Per il Commonwealth delle Bahamas

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

È auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità delle Bahamas, dall'altro, modifichino senza indugio gli accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata in conformità con i termini del presente accordo.

Dichiarazione comune sull'interpretazione del periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni

Le parti contraenti convengono che per "periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni", di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

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