COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.5.2017
COM(2017) 269 final
2017/0109(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova in merito alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova
del 27 giugno 2014
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è stato firmato il 27 giugno 2014. L'allegato XXVI di detto accordo stabilisce che la Repubblica di Moldova provveda al ravvicinamento del proprio codice doganale alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in appresso il "codice doganale comunitario").
Nell'Unione europea, al momento della firma dell'accordo di associazione, era applicabile il codice doganale comunitario.
Il codice doganale dell'Unione è stato adottato il 9 ottobre 2013 con il regolamento (UE) n. 952/2013; il 1° maggio 2016 sono entrate in vigore nell'Unione europea le disposizioni sostanziali di quest'ultimo, che hanno abrogato il codice doganale comunitario.
Obiettivo dell'allegato XXVI era assicurare che il codice doganale della Repubblica di Moldova fosse coerente con le norme vigenti nell'Unione europea. Le differenze esistenti in talune aree fra le disposizioni del codice doganale comunitario e il suo successore, il codice doganale dell'Unione, fanno sì che tale obiettivo possa essere conseguito unicamente se la Repubblica di Moldova provvederà a ravvicinare il proprio codice doganale a quest'ultimo.
Il 6 ottobre 2016, in occasione della riunione del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, si è convenuto dell'opportunità di adeguare di conseguenza il riferimento al regolamento doganale in applicazione nell'Unione europea. Si è inoltre convenuto che la modifica non incide sulla scadenza prevista per il ravvicinamento, indicata nell'allegato XXVI dell'accordo di associazione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Obiettivo principale della proposta di modifica è stabilire la certezza del diritto per quanto attiene alla linea da seguire nel ravvicinamento che la Repubblica di Moldova è tenuta a effettuare a norma dell'accordo di associazione. Sarà quindi stabilita la coerenza con le disposizioni esistenti nell'area della cooperazione doganale fra l'UE e la Repubblica di Moldova.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova, che specifica che il Consiglio di associazione ha il potere di modificare gli allegati dell'accordo di associazione.
Articolo 207 e articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.
3.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.
2017/0109 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova in merito alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova
del 27 giugno 2014
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, del 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 436, paragrafo 3,
viste le conclusioni della riunione del sottocomitato doganale fra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova, tenutasi il 6 ottobre 2016,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è stato firmato il 27 giugno 2014.
(2)L'articolo 201 dell'accordo di associazione dispone l'obbligo di ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale, nei modi indicati nell'allegato XXVI dell'accordo.
(3)L'allegato XXVI dell'accordo stabilisce che il ravvicinamento avvenga in linea con quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.
(4)Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è stato abrogato e dal 1° maggio 2016 sono in vigore nell'Unione europea le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.
(5)In occasione della riunione del 6 ottobre 2016 del sottocomitato doganale fra l'UE e la Repubblica di Moldova, si è convenuto di modificare di conseguenza l'allegato XXVI dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova in merito alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione è basata sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione in seno al consiglio di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova possono convenire correzioni tecniche di minore entità al progetto di decisione di cui al paragrafo 1 senza ulteriori decisioni del consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente