Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0269

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova in merito alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova del 27 giugno 2014

COM/2017/0269 final - 2017/0109 (NLE)

Bruxelles, 31.5.2017

COM(2017) 269 final

2017/0109(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova in merito alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova
del 27 giugno 2014


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è stato firmato il 27 giugno 2014. L'allegato XXVI di detto accordo stabilisce che la Repubblica di Moldova provveda al ravvicinamento del proprio codice doganale alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in appresso il "codice doganale comunitario").

Nell'Unione europea, al momento della firma dell'accordo di associazione, era applicabile il codice doganale comunitario.

Il codice doganale dell'Unione è stato adottato il 9 ottobre 2013 con il regolamento (UE) n. 952/2013; il 1° maggio 2016 sono entrate in vigore nell'Unione europea le disposizioni sostanziali di quest'ultimo, che hanno abrogato il codice doganale comunitario.

Obiettivo dell'allegato XXVI era assicurare che il codice doganale della Repubblica di Moldova fosse coerente con le norme vigenti nell'Unione europea. Le differenze esistenti in talune aree fra le disposizioni del codice doganale comunitario e il suo successore, il codice doganale dell'Unione, fanno sì che tale obiettivo possa essere conseguito unicamente se la Repubblica di Moldova provvederà a ravvicinare il proprio codice doganale a quest'ultimo.

Il 6 ottobre 2016, in occasione della riunione del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, si è convenuto dell'opportunità di adeguare di conseguenza il riferimento al regolamento doganale in applicazione nell'Unione europea. Si è inoltre convenuto che la modifica non incide sulla scadenza prevista per il ravvicinamento, indicata nell'allegato XXVI dell'accordo di associazione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Obiettivo principale della proposta di modifica è stabilire la certezza del diritto per quanto attiene alla linea da seguire nel ravvicinamento che la Repubblica di Moldova è tenuta a effettuare a norma dell'accordo di associazione. Sarà quindi stabilita la coerenza con le disposizioni esistenti nell'area della cooperazione doganale fra l'UE e la Repubblica di Moldova.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non pertinente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova, che specifica che il Consiglio di associazione ha il potere di modificare gli allegati dell'accordo di associazione.

Articolo 207 e articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

2017/0109 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova in merito alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova
del 27 giugno 2014

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, del 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 436, paragrafo 3,

viste le conclusioni della riunione del sottocomitato doganale fra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova, tenutasi il 6 ottobre 2016,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è stato firmato il 27 giugno 2014.

(2)L'articolo 201 dell'accordo di associazione dispone l'obbligo di ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale, nei modi indicati nell'allegato XXVI dell'accordo.

(3)L'allegato XXVI dell'accordo stabilisce che il ravvicinamento avvenga in linea con quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

(4)Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è stato abrogato e dal 1° maggio 2016 sono in vigore nell'Unione europea le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

(5)In occasione della riunione del 6 ottobre 2016 del sottocomitato doganale fra l'UE e la Repubblica di Moldova, si è convenuto di modificare di conseguenza l'allegato XXVI dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova in merito alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione è basata sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione in seno al consiglio di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova possono convenire correzioni tecniche di minore entità al progetto di decisione di cui al paragrafo 1 senza ulteriori decisioni del consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

Top

Bruxelles, 31.5.2017

COM(2017) 269 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova in merito alla modifica dell'allegato XXVI dell’accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova
del 27 giugno 2014


DECISIONE N. X/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA

del XX XXXXXX 2017

relativo alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova del 27 giugno 2014

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 436, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è stato firmato il 27 giugno 2014,

(2)L'articolo 201 dell'accordo di associazione dispone l'obbligo di ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale, nei modi indicati nell'allegato XXVI dell'accordo,

(3)L'allegato XXVI dell'accordo dispone che il ravvicinamento avvenga in linea con quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario,

(4)Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è stato abrogato e dal 1° maggio 2016 nell'Unione europea sono in vigore le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione,

(5)In occasione della riunione del 6 ottobre 2016 del sottocomitato doganale fra l'UE e la Repubblica di Moldova, si è convenuto di modificare di conseguenza l'allegato XXVI dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova del 27 giugno 2014 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il XX XXXX 2017

Per il Consiglio di associazione



ALLEGATO

La prima sezione dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova del 27 giugno 2014 è modificata come segue:

Il riferimento "regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario" è sostituito dal riferimento "regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione".

Top