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Document 52017PC0263

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce una procedura semplificata per stabilire le posizioni dell'Unione in seno al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale

COM/2017/0263 final - 2017/0108 (NLE)

Bruxelles, 1.6.2017

COM(2017) 263 final

2017/0108(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce una procedura semplificata per stabilire le posizioni dell'Unione in seno al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

L’accordo internazionale del 2005 sull’olio d’oliva e le olive da tavola 1 , che scadeva il 31 dicembre 2014, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015. L'articolo 47 paragrafo 3, dello stesso stabilisce che resti in vigore fino all’entrata in vigore del nuovo accordo.

Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

Nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all’accordo internazionale del 2005 sull’olio d’oliva e le olive da tavola, tenutasi al Palazzo delle Nazioni a Ginevra dal 5 al 9 ottobre 2015, i rappresentanti di 24 Stati membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e di due organizzazioni intergovernative hanno elaborato il testo del nuovo accordo.

Il testo dell’accordo negoziato in consultazione con il gruppo di lavoro del Consiglio sui prodotti di base (PROBA) è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

Conformemente alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016 2 , l’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola è stato firmato a nome dell'Unione il 28 novembre 2016 presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

Il nuovo accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso ed è stato approvato con decisione del Consiglio [2017/…] 3 .

A norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la posizione da adottare a nome dell'Unione in organi istituiti mediante un accordo internazionale, se questi devono adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

L'accordo istituisce un organo decisionale denominato "Consiglio dei membri" che dispone di tutte le prerogative ed esercita tutte le funzioni necessarie per conseguire gli obiettivi dell'accordo. Per facilitare l'adozione delle decisioni da parte del Consiglio dei membri e garantire un funzionamento efficace dell'accordo, è opportuno stabilire i principi generali alla base della posizione dell'Unione, come pure una procedura interna semplificata per stabilire la posizione dell'Unione in seno al Consiglio dei membri per quanto riguarda determinate decisioni che hanno effetti giuridici e che non modificano il quadro istituzionale dell'accordo. 

2.PROPOSTA

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio preveda una procedura semplificata che consenta alla Commissione di precisare determinate posizioni da adottare a nome dell'Unione in seno al Consiglio dei membri per quanto riguarda talune decisioni che hanno effetti giuridici e che non modificano il quadro istituzionale dell'accordo. In allegato sono riportate le condizioni che la Commissione deve rispettare e la procedura che deve seguire. Le posizioni dell'Unione relative a decisioni del Consiglio dei membri che hanno effetti giuridici e per le quali l'allegato non prevede l'applicazione della procedura semplificata, saranno stabilite dal Consiglio dell'Unione europea.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta di procedura semplificata non ha alcuna incidenza sul bilancio.

2017/0108 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce una procedura semplificata per stabilire le posizioni dell'Unione in seno al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola 4 .

(2)Il testo del nuovo accordo internazionale sull’olio d’oliva e le olive da tavola è stato adottato il 9 ottobre 2015 dai rappresentanti di 24 Stati membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e di due organizzazioni intergovernative, nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all’accordo internazionale del 2005 sull’olio d’oliva e le olive da tavola.

(3)Conformemente alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016 5 , l’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (nel prosieguo "l'accordo") è stato firmato a nome dell'Unione il 28 novembre 2016 presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(4)L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso ed è stato approvato con decisione UE [2017/…]del Consiglio 6 .

(5)Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni da parte del Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale, nel prosieguo il "Consiglio dei membri", e garantire un funzionamento efficace dell'accordo, è opportuno stabilire i principi generali alla base della posizione dell'Unione, come pure una procedura interna semplificata per precisare la posizione dell'Unione in seno al Consiglio dei membri per quanto riguarda determinate decisioni che hanno effetti giuridici e che non modificano il quadro istituzionale dell'accordo. 

(6)Al fine di avvalersi delle conoscenze degli Stati membri e assicurare la massima coerenza tra le decisioni del Consiglio dei membri e le regole dell'Unione che saranno adottate con atto delegato o di esecuzione a seguito delle decisioni del Consiglio dei membri, è opportuno che, nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione sia assistita da rappresentanti degli Stati membri che dovrebbero essere informati della preparazione delle posizioni che essa intende adottare a nome dell'Unione. Per quanto riguarda le norme applicabili al commercio internazionale dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e il marchio di garanzia internazionale che assicura il rispetto delle norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale, è opportuno prevedere che, qualora un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco di cui all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino, del trattato si opponga alla posizione precisata dalla Commissione, la procedura semplificata non sia applicabile. In questo caso la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quando il Consiglio dei membri istituito dall'accordo è chiamato ad adottare decisioni in merito alle questioni elencate ai punti 2 e 3 della parte A dell'allegato, la posizione dell'Unione è stabilita sulla base dei principi generali di cui alla parte A dell'allegato ed è precisata dalla Commissione alle condizioni e secondo la procedura di cui alla parte B dell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2026.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 302 del 19.11.2005, pag. 47.
(2) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 193 del 28.10.2016, pag. 2).
(3) Decisione […/2017] del Consiglio, del [...], relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola [GU...]
(4) COM(2013) 646 final del 19.9.2013.
(5) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).
(6) Decisione (UE)[2017/...] del Consiglio, del [...], relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola [GU...]
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Bruxelles, 1.6.2017

COM(2017) 263 final

ALLEGATO

alla
Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce una procedura semplificata per stabilire le posizioni dell'Unione in seno al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale


ALLEGATO

alla
Proposta di


DECISIONE DEL CONSIGLIO


che istituisce una procedura semplificata per stabilire le posizioni dell'Unione in seno al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale



ALLEGATO

A. Principi generali alla base della posizione dell'Unione sui progetti di decisioni del Consiglio dei membri, di cui all'articolo 1.

1.    Per quanto riguarda i progetti di decisioni del Consiglio dei membri di cui ai punti 2 e 3, è opportuno che la posizione dell'Unione sia formulata in modo che tali decisioni:

a)    siano nell'interesse dell'Unione;

b)    siano funzionali agli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della sua politica commerciale;

c)    non siano contrarie al diritto dell'Unione, e più in particolare al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , o al diritto internazionale, fatto salvo il potere della Commissione di adattare, mediante un atto delegato o di esecuzione, le norme dell'Unione alle decisioni adottate dal Consiglio dei membri.

2.Se i progetti di decisioni del Consiglio dei membri riguardano le questioni elencate al punto 2.1, la posizione dell'Unione è conforme al punto 2.2.

2.1. Questioni interessate:

a)    la definizione delle norme relative ai criteri di qualità e purezza applicabili al commercio internazionale dei membri, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo;

b)    l'applicazione del marchio di garanzia internazionale che assicura il rispetto delle norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale, conformemente all'articolo 21 dell'accordo.

2.2. La posizione dell'Unione:

a)    persegue il miglioramento e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali dei membri e delle normative internazionali relative alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche dei prodotti oleicoli, tenendo conto dell'interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori;

b)    riflette l'evoluzione delle tecniche e la ricerca nel settore oleicolo al fine di migliorare i metodi di analisi chimica e di valutazione organolettica;

c)    partecipa al miglioramento della qualità dei prodotti oleicoli;

d)    evita di creare ostacoli all'innovazione;

e)    persegue l'interesse comune dell'insieme dei membri.

3.Se i progetti di decisioni del Consiglio dei membri riguardano le questioni elencate al punto 3.1, la posizione dell'Unione è conforme al punto 3.2.

3.1. Questioni interessate:

a)    l'adozione o la modifica delle norme necessarie al funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii), dall'articolo 13, paragrafo 4, e dall'articolo 21 dell'accordo;

b)    l'applicazione delle procedure di voto e di rappresentazione ai membri in caso di mancato pagamento dei contributi, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 5, dell'accordo, come pure l'adozione di tutte le decisioni ritenute necessarie a seguito del mancato pagamento, come previsto dall'articolo 16, paragrafi 6 e 8, dell'accordo;

c)    la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo, come previsto dall'articolo 26 dello stesso;

d)    la definizione delle condizioni per l'adesione di un nuovo membro, come previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo.

3.2. La posizione dell'Unione:

a)    tiene conto della globalizzazione del mercato oleicolo e punta a rafforzare e ad ampliare l'organizzazione con l'ingresso di nuovi membri sul versante sia dell'offerta che della domanda;

b)    privilegia le attività internazionali relative a interessi comuni fondamentali, quali una norma di commercializzazione internazionale e metodi di ispezione comuni per migliorare e garantire la qualità;

c)    mantiene un processo decisionale chiaro e rispondente ai bisogni e agli obiettivi dell'organizzazione, tenuto conto dell'interesse dell'insieme dei membri;

d)    fa in modo che gli aspetti organizzativi continuino a essere migliorati;

e)    partecipa alla creazione di una struttura dell'organizzazione atta a favorire il conseguimento degli obiettivi dell'accordo;

f)    assicura il rigore e l'efficacia della gestione e del controllo finanziari e di bilancio, garantisce la protezione degli interessi finanziari dell'Unione e dell'organizzazione e incrementa la trasparenza finanziaria.

B. Procedura interna semplificata per precisare la posizione dell'Unione in seno al Consiglio dei membri.

Prima di propugnare la posizione dell'Unione in seno al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale, la Commissione precisa tale posizione e ne informa i rappresentanti degli Stati membri entro un termine di tempo appropriato.

Qualora, per le decisioni di cui al punto 2 della parte A, un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco di cui all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino, del trattato si opponga alla posizione precisata dalla Commissione, quest'ultima presenta al Consiglio una proposta di decisione conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
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