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Document 52017PC0221

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

COM/2017/0221 final - 2017/094 (NLE)

Bruxelles, 8.5.2017

COM(2017) 221 final

2017/0094(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)


RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. Essa persegue i seguenti obiettivi: i) informare sulle misure che permettono di tener conto delle istanze dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo, ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione e iii) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti. Aderiscono attualmente all'OIV 46 Stati, tra cui 20 Stati membri dell'Unione europea. Attualmente l'Unione non è membro dell'OIV.

A livello dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 1 (regolamento OCM), alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'UE. Il regolamento OCM fa infatti riferimento all'OIV nelle disposizioni riguardanti:

-le pratiche enologiche adottate e pubblicate dall'OIV di cui la Commissione deve tener conto per l'autorizzazione di tali pratiche (articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento OCM);

-le stesse pratiche enologiche impiegate, prima dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento OCM, per la produzione di vini nei paesi terzi (articolo 90, paragrafo 2, del regolamento OCM);

-alcuni requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche, con il risultato che le norme adottate e pubblicate dall'OIV in proposito diventano ipso facto vincolanti nell'Unione (articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 2 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni);

-alcuni metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo adottati e pubblicati dall'OIV, sui quali la Commissione deve basarsi a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione (articolo 80, paragrafo 5, del regolamento OCM).

Analogamente, a norma del regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose 3 , alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'UE. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2870/2000 prevede un riferimento alle risoluzioni dell'OIV qualora non siano previsti metodi d'analisi comunitari di riferimento ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa.

Infine, anche l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati 4 , prevede riferimenti all'OIV. Secondo tale disposizione, nel decidere i processi produttivi autorizzati, la Commissione tiene conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'OIV e adotta metodi di analisi che si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, salvo che tali metodi siano inefficaci o inadeguati ai fini dell'obiettivo perseguito.

Sulla base delle discussioni tenutesi nel corso delle riunioni del gruppo di esperti in preparazione dell'Assemblea generale dell'OIV, si prevede che tale Assemblea esamini in vista della loro adozione le seguenti risoluzioni, che producono effetti giuridici per il diritto dell'Unione:

i progetti di risoluzioni OENO-TECHNO 13-532 e OENO-TECHNO 13-533, 15-580, 15-582, 15-583, 14-567B e i progetti di risoluzioni OENO-MICRO 15-576A e 15-576B istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell'Unione;

i progetti di risoluzione OENO-SPECIF 15-571, 15-572, 15-574, 15-578 e 16-605 stabiliscono i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche. Tali pratiche enologiche sono state pubblicate e raccomandate dall'OIV, ferma restando l'adozione delle specifiche della sostanza stessa (OIV, Codice internazionale delle pratiche enologiche, punti 2.1.20 e 3.4.14). In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell'Unione;

i progetti di risoluzione OENO-SCMA 11-479, 13-529, 15-587, 15-588, 15-589, 15-590 istituiscono metodi di analisi. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell'Unione.

Le suddette risoluzioni, che sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarli.

Come per il passato, è probabile che l'ordine del giorno della riunione dell'Assemblea generale dell'OIV cambi ulteriormente e che vi siano iscritte altre risoluzioni che produrranno effetti giuridici per il diritto dell'Unione. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori dell'Assemblea generale nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a integrare o a modificare la presente proposta in tempo utile per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali risoluzioni.

2017/0094 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà in occasione della sua prossima Assemblea generale del 2 giugno 2017 alcune risoluzioni che incideranno sul diritto dell'Unione.

(2)Attualmente l'Unione non è membro dell'OIV. Venti Stati membri aderiscono all'OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV e saranno invitati ad adottare alcuni di tali progetti nella prossima Assemblea generale dell'OIV in data 2 giugno 2017.

(3)Pertanto, la posizione dell'Unione rispetto alle risoluzioni attinenti a materie di sua competenza deve essere adottata dal Consiglio ed espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

(4)A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 nonché del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione 6 , alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'Unione.

(5)L'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che nell'autorizzare le pratiche enologiche la Commissione deve tener conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV.

(6)L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

(7)L'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell'Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.

(8)L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche sono quelli fissati e pubblicati dall'OIV.

(9)I progetti di risoluzione 13-532, 13-533, 14-567B, 15-580, 15-582, 15-583, OENO-MICRO 15-576A e 15-576B istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell'Unione.

(10)I progetti di risoluzione OENO-SPECIF 15-571, 15-572, 15-574, 15-578 e 16-605 stabiliscono i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche. Tali pratiche enologiche sono state pubblicate e raccomandate dall'OIV, ferma restando l'adozione delle specifiche delle sostanze stesse (OIV, Codice internazionale delle pratiche enologiche, punti 2.1.20 e 3.4.14). In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell'Unione.

(11)I progetti di risoluzione OENO-SCMA 11-479, 13-529, 15-587, 15-588, 15-589 e 15-590 istituiscono metodi di analisi. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell'Unione;

(12)I suddetti progetti di risoluzione, che sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarli.

(13)Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell'Assemblea generale dell'OIV, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali risoluzioni, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Assemblea generale dell'OIV del 2 giugno 2017 figura nell'allegato ed è espressa dagli Stati membri aderenti all'OIV, che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

1.Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima delle riunioni dell'OIV o durante le stesse, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'Assemblea generale dell'OIV venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.

2.A seguito del coordinamento, in particolare quello in loco, e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione, gli Stati membri aderenti all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, possono approvare modifiche ai progetti di risoluzione di cui all'allegato, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

   

(1) GU L 347, pag. 671.
(2) GU L 193, pag. 1.
(3) GU L 333, pag. 20.
(4) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.
(5) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(6) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).
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Bruxelles, 8.5.2017

COM(2017) 221 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)


ALLEGATO

Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, appoggiano solo, e fatte salve eventuali revisioni future sulla base di nuovi sviluppi, i seguenti progetti di risoluzione presentati nella fase 7, riguardanti le pratiche enologiche, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche, i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo.

OENO-TECHNO 13-532 - Trattamento dei mosti con lieviti inattivati e con livello di garanzia di glutatione

OENO-TECHNO 13-533 - Trattamento dei vini con lieviti inattivati e con livello di garanzia di glutatione

OENO-TECHNO 14-567B - Distinzione tra additivi e coadiuvanti di produzione, parte 2, fatte salve le seguenti modifiche: lo zucchero d'uva è soppresso dalla risoluzione

OENO-TECHNO 15-580 - Trattamento dei mosti con carbonato di potassio

OENO-TECHNO 15-582 - Uso di fibre vegetali selettive nel vino

OENO-TECHNO 15-583 - Trattamento dei mosti con solfato di calcio per i vini liquorosi

OENO-MICRO 15-576A - Monografia dei lieviti saccharomyces

OENO-MICRO 15-576B - Monografia dei lieviti non-saccharomyces

OENO-SPECIF 15-571 - Monografia sul glutatione

OENO-SPECIF 15-572 - Monografia sul poliaspartato di potassio

OENO-SPECIF 15-574 - Monografia sui tannini - aggiornamento del metodo di determinazione dei composti fenolici

OENO-SPECIF 15-578 - Monografia sulle fibre vegetali selettive

OENO-SPECIF 16-605 - Limite del ferro nelle monografie dell'OIV sul PVI/PVP

OENO-SCMA 11-479 - Determinazione dei rapporti isotopici 13C/12C nel glucosio, fruttosio, glicerolo ed etanolo presenti nei prodotti di origine vitivinicola, mediante cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa isotopica 

OENO-SCMA 13-529 - Determinazione delle chitinasi e delle proteine taumatina-simili nei vini bianchi e rosati

OENO-SCMA 15-587 - Introduzione della definizione di titolo alcolometrico apparente: revisione del metodo OIV-MA-BS-01

OENO-SCMA 15-588 - Introduzione del principio di oscurazione: revisione del metodo OIV-MA-BS-01

OENO-SCMA 15-589 - Metodo di determinazione di 1,2-propandiolo e 2,3-butandiolo

OENO-SCMA 15-590 - Determinazione del carbammato di etile: revisione del metodo OIV-MA-BS-25

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