EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0207

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

COM/2017/0207 final - 2017/089 (NLE)

Bruxelles, 8.5.2017

COM(2017) 207 final

2017/0089(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE 1 , è entrato in vigore il 21 maggio 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 2 , è entrato anch'esso in vigore il 21 maggio 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 515/2014, le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014 si applicano allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (di seguito: "ISF-Frontiere e visti") nell'ambito del Fondo Sicurezza interna.

Scopo dell'ISF-Frontiere e visti è istituire un meccanismo di solidarietà che vincoli gli Stati partecipanti, nell'interesse e per conto gli uni degli altri, alle medesime norme europee in materia di controllo delle frontiere esterne. L'ISF-Frontiere e visti contribuirà a conseguire un obiettivo strategico dell'acquis di Schengen, ossia condividere la responsabilità di garantire un "livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne", come previsto all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 . Costituisce pertanto uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso, e che siano conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti, poiché i rispettivi accordi di associazione non prevedono tali disposizioni.

Scopo del progetto di accordo con l'Islanda è stabilire le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014, e consentire alla Commissione di assumere la responsabilità finale per l'esecuzione del bilancio dello strumento in tale paese associato e di definire il suo contributo al bilancio dell'Unione in relazione allo strumento.

Per quanto concerne i controlli finanziari e di bilancio, gli Stati membri sono soggetti a obblighi orizzontali (ad esempio la competenza della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF) derivanti direttamente dai trattati o dalla legislazione derivata dell'Unione. Tali obblighi si applicano agli Stati membri direttamente e quindi non sono prescritti dal regolamento (UE) n. 515/2014. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 essi devono essere estesi al paese associato mediante il progetto di accordo.

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da frodi e altre irregolarità, il regolamento (UE) n. 514/2014 prevede che il personale della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF abbia possibilità di accesso idonee per lo svolgimento dei controlli. L'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 514/2014 aggiunge che gli accordi di cooperazione con paesi terzi abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit, verifiche e ispezioni in loco. Tale disposizione è pertanto prevista dal progetto di accordo.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

Ponendosi come obiettivo la conclusione di accordi tra l'Unione e l'Islanda sul contributo del paese allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e sulle disposizioni complementari necessarie in relazione alla sua partecipazione, la presente proposta relativa alla firma dell'accordo si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, e sull'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Necessità della decisione proposta

A norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014, è necessario concludere l'accordo con l'Islanda per stabilire le disposizioni sul contributo del paese allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e sulle disposizioni complementari necessarie in relazione alla sua partecipazione.

In applicazione dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo, è necessario applicare in via provvisoria l'accordo, ad eccezione dell'articolo 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma.

Proporzionalità

Non pertinente.

Scelta dell'atto giuridico

Non pertinente.

3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONE D'IMPATTO

Esito dei negoziati

Il 28 maggio 2014 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione intesa ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein su un accordo internazionale che stabilisca dette disposizioni complementari.

Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein su un accordo che stabilisse le modalità di partecipazione di tali paesi al Fondo Sicurezza interna-Frontiere e visti.

I negoziati si sono svolti, in due tornate, congiuntamente con tutti i paesi associati. Il testo definitivo del progetto di accordo con l'Islanda è stato siglato il 21 settembre 2016.

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati nei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.

Il contenuto finale del progetto di accordo può riassumersi come segue.

Il progetto di accordo prevede che l'Islanda versi il suo contributo finanziario annuale al bilancio del Fondo Sicurezza interna-Frontiere e visti mediante una somma annuale calcolata in riferimento al suo PIL ed espressa in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti al Fondo [articolo 10 e allegato]. I pagamenti annuali sono specificati all'articolo 11.

Il progetto di accordo prevede inoltre le modalità di designazione dell'autorità responsabile e il sistema di rendiconto annuale.

Il progetto di accordo contiene altresì disposizioni volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode e misure intese a garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dal diritto dell'Unione basato sul TFUE.

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente, considerando che la proposta è collegata alla gestione del programma ed è finalizzata alla firma di un accordo internazionale che è stato negoziato sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'articolo 10 e l'allegato del progetto di accordo illustrano le disposizioni relative al contributo finanziario annuale del paese associato al bilancio del Fondo Sicurezza interna-Frontiere e visti e il loro possibile adeguamento alla situazione di cui all'allegato.

5.ALTRI ELEMENTI

Applicazione territoriale

Il regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Di conseguenza, anche il presente accordo con l'Islanda si basa sull'acquis di Schengen.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, la Danimarca decide, entro sei mesi dall'adozione della presente proposta da parte del Consiglio, se intende recepire la decisione proposta nel proprio diritto interno.

Dato che la presente proposta costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano, detti Stati non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione, a norma, rispettivamente, delle decisioni 2000/365/CE del Consiglio 4 e 2002/192/CE del Consiglio 5 .

 Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'articolo 17 dell'accordo specifica le disposizioni applicabili in materia di relazioni e monitoraggio. Entro il 15 febbraio di ogni anno, sino al 2022 incluso, l'Islanda presenta alla Commissione una relazione annuale sul precedente esercizio finanziario.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non necessaria.

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome dell'Unione.

La Commissione ha presentato una proposta separata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo allegato tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 6 . Il Consiglio adotta la presente decisione previa approvazione del Parlamento europeo.

2017/0089 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 stabilisce all'articolo 5, paragrafo 7, che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che siano conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

(2)Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno di Norvegia, l'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su un accordo che stabilisse le modalità di partecipazione di tali paesi al Fondo Sicurezza interna-Frontiere e visti. I negoziati con l'Islanda si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 21 settembre 2016.

(3)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 8 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 9 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione a una data successiva.

(7)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente accordo e non ritardare l'approvazione e attuazione del programma nazionale, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(8)In applicazione dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo, è necessario applicare in via provvisoria l'accordo, ad eccezione dell'articolo 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

L'accordo, ad eccezione dell'articolo 5, si applica in via provvisoria conformemente al suo articolo 19, paragrafo 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.
(3) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
(4) Decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(5) Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(6) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020, COM(2017) 199 final.
(7) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(8) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(9) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
Top

Bruxelles, 8.5.2017

COM(2017) 207 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE del CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020


L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

L'ISLANDA,

di seguito denominate congiuntamente "le parti"

VISTO l'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con l'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 1 ("accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia"),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)    L'Unione ha istituito lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, con regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

(2)    Il regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia.

(3)    Poiché il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ha un impatto diretto sull'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 515/2014, incidendo pertanto sul quadro giuridico di quest'ultimo, e poiché le procedure stabilite nell'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia sono state applicate per l'adozione del regolamento (UE) n. 514/2014, che è stata notificata all'Islanda, le parti riconoscono che il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia, nella misura in cui è necessario per l'attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014.

(4)    L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, tra cui l'Islanda, partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che siano conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

(5)    Lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna ("ISF-Frontiere e visti"), costituisce uno strumento specifico nel contesto dell'acquis di Schengen concepito ai fini della ripartizione degli oneri e del sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e della politica dei visti negli Stati membri e negli Stati associati.

(6)    L'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 stabilisce norme sulla gestione indiretta applicabili laddove funzioni di esecuzione del bilancio siano affidate a paesi terzi, compresi Stati associati.

(7)    L'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014 prevede che le spese sostenute nel 2014 siano ammissibili se l'autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale, in modo da facilitare la transizione tra il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo Sicurezza interna. Analogamente, è importante che il presente accordo tenga conto dello stesso obiettivo. Dato che il presente accordo è entrato in vigore solo alla fine del 2014, è essenziale garantire l'ammissibilità delle spese sostenute prima della designazione ufficiale dell'autorità responsabile e fino a tale designazione, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima di tale designazione siano sostanzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell'autorità responsabile.

(8)    Per facilitare il calcolo e l'uso dei contributi annuali dell'Islanda all'ISF-Frontiere e visti, i suoi contributi per il periodo 2014-2020 saranno versati in cinque rate annuali dal 2016 al 2020. Dal 2016 al 2018, i contributi annuali sono stabiliti in importi fissi, mentre i contributi per gli anni 2019 e 2020 saranno stabiliti nel 2019 sulla base del prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti all'ISF-Frontiere e visti, tenendo conto dei pagamenti realmente effettuati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione dell'Islanda all'ISF-Frontiere e visti a norma del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 2

Gestione finanziaria e controllo

1.    L'Islanda adotta le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e dal diritto derivato.

Le disposizioni del TFUE e del diritto derivato di cui al primo comma sono le seguenti:

(a)articolo 287, paragrafi 1, 2 e 3, del TFUE;

(b)    articoli 30, 32 e 57, articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), articolo 60, articolo 79, paragrafo 2, e articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

(c)    articoli 32, 38, 42, 84, 88, 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione 5 ;

(d)    regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 6 ;

(e)    regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 .

Le parti possono decidere di comune accordo di modificare tale elenco.

2.    L'Islanda applica sul suo territorio le disposizioni di cui al paragrafo 1 conformemente al presente accordo.

Articolo 3

Rispetto del principio di sana gestione finanziaria

I fondi assegnati all'Islanda nell'ambito dell'ISF-Frontiere e visti sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria.

Articolo 4

Rispetto del principio che vieta i conflitti d'interesse

È fatto divieto agli agenti finanziari e alle altre persone partecipanti all'esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo sul territorio dell'Islanda di adottare azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione.

Articolo 5

Esecuzione

Le decisioni della Commissione che impongono un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel territorio dell'Islanda.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Islanda. La formula esecutiva di una decisione è apposta a tale decisione, senza alcuna formalità se non la verifica dell'autenticità della decisione, da parte dell'autorità nazionale che il governo dell'Islanda designerà a tal fine, e viene comunicata alla Commissione.

Assolte tali formalità a richiesta della Commissione, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata secondo la legislazione nazionale, richiedendola direttamente all'autorità competente.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni dell'Islanda.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi

1.L'Islanda:

(a)    combatte contro le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace in Islanda;

(b)    adotta, per combattere contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adotta per combattere contro le frodi che ledono i propri interessi finanziari; e

(c)    coordina l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con gli Stati membri e con la Commissione.

2.L'Islanda adotta misure equivalenti a quelle adottate dall'Unione conformemente all'articolo 325, paragrafo 4, del TFUE, in vigore alla data della firma del presente accordo.

Le parti possono decidere di comune accordo di adottare misure equivalenti a quelle successivamente adottate dall'Unione conformemente al citato articolo.

Articolo 7

Controlli e verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (OLAF)

Fatti salvi i diritti conferitile dall'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 514/2014, la Commissione (Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF) è autorizzata a effettuare, in relazione all'ISF-Frontiere e visti, controlli e verifiche sul posto sul territorio dell'Islanda conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio.

Le autorità dell'Islanda agevolano i controlli e le verifiche sul posto, che possono, se tali autorità lo desiderano, essere effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

Articolo 8

Corte dei conti

In virtù dell'articolo 287, paragrafo 3, del TFUE e della parte prima, titolo X, capo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti ha la possibilità di effettuare, per quanto riguarda l'ISF-Frontiere e visti, controlli nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione nel territorio dell'Islanda, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.

Il controllo della Corte dei conti in Islanda si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se esse non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo dell'Islanda cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

La Corte dei conti ha come minimo diritti uguali a quelli conferiti alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 514/2014 e dell'articolo 7 del presente accordo.

Articolo 9

Appalti pubblici

L'Islanda applica le disposizioni di diritto interno in materia di appalti pubblici conformemente all'allegato XVI dell'accordo sullo Spazio economico europeo 8 .

Articolo 10

Contributi finanziari

1.Per gli anni dal 2016 al 2018, l'Islanda provvede a versamenti annuali al bilancio dell'ISF-Frontiere e visti conformemente alla tabella seguente:

(in EUR)

2016

2017

2018

Islanda

563 999

563 999

563 999

2.I contributi dell'Islanda per gli anni 2019 e 2020 saranno calcolati in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL) ed espressi in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti all'ISF-Frontiere e visti, secondo la formula descritta nell'allegato.

3.L'Islanda versa i contributi finanziari di cui al presente articolo indipendentemente dalla data di adozione del suo programma nazionale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 11

Uso dei contributi finanziari

1.L'importo totale dei pagamenti annuali per il 2016 e il 2017 è assegnato come segue:

(a)il 75 % alla revisione intermedia di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014;

(b)il 15 % allo sviluppo di sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l'adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione entro il 30 giugno 2017;

(c)il 10 % alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Qualora l'importo di cui alla lettera b) non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Se il presente accordo non entra in vigore né è applicato a titolo provvisorio entro il 1° giugno 2017, il contributo totale dell'Islanda è utilizzato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2.    L'importo totale dei pagamenti annuali per il 2018, 2019 e 2020 è assegnato come segue:

(a)il 40 % alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014;

(b)il 50 % allo sviluppo di sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l'adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione entro il 31 dicembre 2018;

(c)il 10 % alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Qualora l'importo di cui alla lettera b) non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.

3.    Gli importi aggiuntivi assegnati alla revisione intermedia, alle azioni dell'Unione, alle azioni specifiche o allo sviluppo di sistemi informatici sono utilizzati secondo la rispettiva procedura prevista da una delle seguenti disposizioni:

(a)articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014;

(b)articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014;

(c)articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014;

(d)articolo 15, secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014.

4.    Ogni anno la Commissione può utilizzare fino a 4 076 EUR dei contributi versati dall'Islanda per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l'attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014 e del presente accordo da parte dell'Islanda.

Articolo 12

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono tutelate da segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e dal diritto dell'Islanda. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o in Islanda, vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 13

Designazione dell'autorità responsabile

1.    L'Islanda notifica alla Commissione la designazione ufficiale a livello ministeriale dell'autorità responsabile incaricata della gestione e del controllo della spesa nell'ambito dell'ISF-Frontiere e visti, il più rapidamente possibile dopo l'approvazione del programma nazionale.

2.    La designazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di designazione riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti dal regolamento (UE) n. 514/2014 o sulla base del medesimo.

3.    La designazione dell’autorità responsabile si fonda sul parere di un organismo di audit, che può essere l’autorità di audit, che valuta il rispetto dei criteri di designazione da parte dell’autorità responsabile. Tale organismo può essere costituito da un'istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dell'amministrazione. L'organismo di audit è indipendente sotto il profilo funzionale dall'autorità responsabile e svolge il proprio compito in conformità di standard internazionalmente riconosciuti. Nel decidere in merito alla designazione, l'Islanda può considerare se i sistemi di gestione e di controllo siano sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento sia stato efficace. Se dai risultati ottenuti dall'audit e dal controllo emerge che l'organismo designato non rispetta più i criteri di designazione, l'Islanda adotta le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell'espletamento dei compiti di tale organismo, fra l'altro mettendo fine alla designazione. 

Articolo 14

Definizione dell'esercizio finanziario

Ai fini del presente accordo, l’esercizio finanziario di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate dall’autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell’anno «N-1» al 15 ottobre dell’anno «N».

Articolo 15

Ammissibilità delle spese

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, le spese sostenute sono ammissibili se l'autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale a norma dell'articolo 13 del presente accordo, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima della designazione siano sostanzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell'autorità responsabile.

Articolo 16

Richiesta di pagamento del saldo annuale

1.    Entro il 15 febbraio dell'anno che segue l'esercizio finanziario, l'Islanda presenta alla Commissione i documenti e le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

In deroga all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'Islanda presenta alla Commissione il parere di cui all'articolo 60, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 entro il 15 marzo dell'anno che segue l'esercizio finanziario.

I documenti presentati in virtù del presente paragrafo fungono da richiesta di pagamento del saldo annuale.

2.    I documenti di cui al paragrafo 1 sono redatti secondo i modelli adottati dalla Commissione sulla base dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 17

Relazione di esecuzione

In deroga all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'Islanda presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del programma nazionale nel precedente esercizio finanziario entro il 15 febbraio di ogni anno sino al 2022 incluso, e può, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni.

La prima relazione annuale sull'attuazione del programma nazionale è presentata il 15 febbraio successivo all'entrata in vigore del presente accordo o all'inizio della sua applicazione provvisoria.

La prima relazione riguarda gli esercizi finanziari dal 2014 in poi fino all'esercizio finanziario precedente a quello in cui dev'essere presentata la prima relazione annuale conformemente al secondo comma. L'Islanda presenta una relazione finale sull'attuazione del programma nazionale entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 18

Sistema di scambio di dati elettronici

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra l'Islanda e la Commissione si svolgono mediante un sistema di scambio elettronico di dati istituito a tale scopo dalla Commissione.

Articolo 19

Entrata in vigore

1.Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

2.Le parti approvano il presente accordo secondo le loro rispettive procedure. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

3.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al giorno dell'ultima notifica di cui al paragrafo 2.

4.Le parti applicano il presente accordo, a eccezione dell'articolo 5, in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, senza pregiudizio di eventuali obblighi costituzionali.

Articolo 20

Validità e denuncia

1.L'Unione o l'Islanda possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi tre mesi dopo la data della notifica. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia continuano alle condizioni stabilite nel presente accordo. Le parti regolano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

2.Il presente accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 16 di quest'ultimo.

Articolo 21

Lingue

Il presente accordo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il ... giorno del mese di ... dell’anno ...

Per l'Unione europea    Per l'Islanda



ALLEGATO

Formula per calcolare i contributi finanziari per gli anni 2019 e 2020 e modalità di pagamento

Il contributo finanziario dell'Islanda all'ISF-Frontiere e visti di cui all'articolo 5, paragrafo 7, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014 per gli anni 2019 e 2020 è calcolato come riportato di seguito.

Per ogni anno dal 2013 al 2017, le cifre definitive del prodotto interno lordo (PIL) dell'Islanda disponibili al 31 marzo 2019 sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'ISF-Frontiere e visti per lo stesso anno. La media delle cinque percentuali ottenute per gli anni 2013-2017 è applicata alla somma degli stanziamenti annuali effettivi per l'ISF-Frontiere e visti per gli anni 2014-2019 e dello stanziamento d'impegno annuale per l'ISF-Frontiere e visti per il 2020, compreso nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 adottato dalla Commissione, per ottenere l'importo totale a carico dell'Islanda nell'intero periodo di attuazione dell'ISF-Frontiere e visti. Da tale importo sono detratti i pagamenti annuali realmente effettuati dall'Islanda in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo, per ottenere l'importo totale dei suoi contributi per gli anni 2019 e 2020. Una metà di tale importo è versato nel 2019 e l'altra metà nel 2020.

Il contributo finanziario è versato in euro.

L'Islanda versa il rispettivo contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all'applicazione di interessi di mora sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

(1)

   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(2)

   Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(3)

   Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(4)

   Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del 15 maggio 2014 (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 18).

(5)

   Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(6)

   Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(7)

   Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(8)

   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 461.

Top