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Document 52017PC0175

    Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo fra l'Unione europea, da un lato, e il Global Green Growth Institute, dall'altro

    COM/2017/0175 final

    Bruxelles, 12.5.2017

    COM(2017) 175 final

    This document was downgraded/declassified
    Date: 21/06/2017
    By: Yvon Slingenberg
    Authority: DG CLIMA

    Raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo fra l'Unione europea, da un lato, e il Global Green Growth Institute, dall'altro


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Istituito nel 2012, il Global Green Growth Institute (GGGI) è un'organizzazione internazionale destinata a sostenere e a promuovere una crescita economica forte, inclusiva e sostenibile nei paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti. Ha come obiettivo un mondo resiliente realizzato attraverso una crescita verde forte, inclusiva e sostenibile, e ha come missione di fornire ai paesi un sostegno per una transizione verso un modello di sviluppo verde mediante lo sviluppo e l'attuazione di strategie in grado di ottenere, simultaneamente, la riduzione della povertà, una maggiore inclusione sociale, sostenibilità ambientale e crescita economica.

    Adottato nel dicembre 2015, l'accordo di Parigi nell'ambito della convenzione UNFCC rafforzerà la risposta globale alla minaccia costituita dai cambiamenti climatici mantenendo l'aumento nella temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° Celsius rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo gli sforzi per contenere tale aumento a 1,5° Celsius. Ogni parte dell'UNFCCC considera un contributo stabilito a livello nazionale e stabilisce le misure che intende intraprendere per ottenerlo. Le parti hanno inoltre espresso parere concorde circa l'importanza dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

    L'accordo di Parigi richiede uno sforzo intenso e sostenuto a livello internazionale, intrapreso da tutte le parti, per attenuare le emissioni di gas a effetto serra nel modo più rapido possibile. L'accordo di Parigi ha riconosciuto la necessità di fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo affinché realizzino i loro piani climatici.

    In questo contesto, il GGGI è diventato un attore internazionale di punta nell'ambito della crescita verde. Attraverso l'adesione al GGGI, l'Unione avrebbe accesso a una piattaforma tramite la quale estendere la portata della sua diplomazia climatica verso le economie emergenti e in via di sviluppo, mettendo contemporaneamente a loro disposizione la preziosa esperienza raccolta sviluppando le sue politiche in materia di clima. Dato che il GGGI si concentra su strategie globali per la crescita verde, entrare a farne parte consentirebbe anche di sfruttare le sinergie tra obiettivi in materia di clima e obiettivi di sviluppo sostenibile adottati all'interno dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.Si propone di avviare negoziati con il GGGI affinché l'UE vi aderisca, invece di proporre, in alternativa, l'adesione dell'Unione all'accordo sull'istituzione del GGGI. La scelta deriva dal fatto che occorre chiarire il tema del diritto di voto dell'UE quale futuro membro del GGGI, prima che l'UE diventi membro di questa organizzazione internazionale.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Al fine di limitare l'aumento della temperatura ben al di sotto di 2°C, l'accordo di Parigi deve essere veramente efficace e di portata mondiale. Tutti i paesi devono iniziare ad attuare i loro contributi previsti stabiliti a livello nazionale. Aderendo al GGGI, l'Unione può:

    incoraggiare membri esistenti e futuri del GGGI ad attuare i loro contributi stabiliti a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi e ad aumentarne l'ambizione, anche utilizzando - insieme ad altri mezzi - le buone prassi che vengono sviluppate e attuate in sintonia con l'approccio della crescita verde;

    cooperare con il GGGI nell'ambito della strategia della diplomazia climatica dell'Unione, tenendo pienamente conto delle sinergie tra il raggiungimento degli obiettivi in materia di clima, da un lato, e di sviluppo sostenibile dall'altro;

    favorire lo scambio di buone prassi a livello programmatico e di esperti, sulla base dell'esperienza significativa acquisita dall'Unione attraverso lo sviluppo e l'attuazione delle sue strategie in materia di clima.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    Il lavoro svolto dal GGGI, concentrato sulla crescita verde sostenibile, è chiaramente collegato alle tematiche ambientali e dello sviluppo nonché alle politiche legate all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    L'articolo 216 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) specifica che l'Unione può concludere un accordo con un'organizzazione internazionale. L'articolo 218 stabilisce la procedura da seguire per la conclusione di un accordo con un'organizzazione internazionale, e l'articolo 218, paragrafo 3, stabilisce i dettagli per la designazione di un negoziatore a nome dell'Unione.

         Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    I cambiamenti climatici costituiscono un tema transfrontaliero. È necessario coordinare l'azione per il clima sia a livello mondiale sia a livello europeo, e l'intervento dell'UE è giustificato in base al principio della sussidiarietà. L'articolo 191 del TFUE specifica le competenze dell'Unione in materia di ambiente, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici.

    Se l'Unione aderisse al GGGI, le conoscenze e le migliori prassi di quest'ultimo potrebbero essere condivise tra gli Stati membri; inoltre, i messaggi e la diplomazia in materia di cambiamenti climatici che l'Unione si impegna a diffondere potrebbero raggiungere una vasta platea grazie ai partner internazionali.

    Proporzionalità

    La raccomandazione per una decisione del Consiglio al fine di negoziare l'adesione dell'Unione al GGGI è proporzionata: rappresenta il minimo e più semplice passo giuridico necessario a consentire l'adesione dell'Unione.

    Scelta dell'atto giuridico

    L'adozione di una decisione del Consiglio è stipulata all'articolo 218, paragrafo 3, del TFUE.

     3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Non applicabile.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Non applicabile. Tuttavia l'8 novembre 2016, sul suo sito "Legiferare meglio", la Commissione ha reso nota l'intenzione di chiedere l'autorizzazione del Consiglio per negoziare a nome dell'Unione l'adesione di quest'ultima al GGGI. Nessuna osservazione è pervenuta nel periodo destinato a raccogliere i commenti delle parti interessate, ovvero tra l'8 novembre 2016 e il 12 gennaio 2017.

    Assunzione e uso di perizie

    Non applicabile.

    Valutazione d'impatto

    Non è stata compilata alcuna valutazione d'impatto in quanto una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per l'adesione dell'Unione al GGGI non implica alcun impatto diretto sul bilancio della Commissione né richiede alcuna azione da parte degli Stati membri.

    Tuttavia, la Commissione ha considerato le conseguenze derivanti dall'opzione che non prevede alcuna azione. L'opzione di base, cioè nessuna azione darebbe luogo a uno scenario secondo il quale solo un numero ristretto di paesi dell'Unione sarebbero membri del GGGI (a partire dalla sua costituzione come organizzazione internazionale, nel 2012, hanno aderito al GGGI la Danimarca, il Regno Unito e, recentemente, l'Ungheria). Sulla base di questo scenario è improbabile che l'intero ventaglio delle problematiche legate all'esperienza dell'Unione in materia di crescita verde venga condiviso all'interno del GGGI e che venga sfruttato interamente il potenziale del GGGI per gli scopi connessi alla strategia diplomatica dell'Unione in materia di clima.

    L'opzione preferita, raccomandata dalla presente proposta, è l'adesione dell'Unione al GGGI. Si propone l'adesione come membro partecipante che non contribuisce finanziariamente (cfr. Statuto del GGGI, articolo 3).

    Adeguatezza normativa e semplificazione

    Non applicabile.

    Diritti fondamentali

    Non applicabile.

     4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

    L'adesione dell'Unione al GGGI non implica effetti diretti sul bilancio dell'UE.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Non applicabile: una decisione del Consiglio per l'avvio di negoziati per l'adesione al GGGI non richiede alcuna azione da parte degli Stati membri.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    Non applicabile.

    Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

    La Commissione raccomanda che:

    il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per l'adesione dell'Unione al GGGI;

    la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale in conformità alle disposizioni del TFUE;

    il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

    Raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo fra l'Unione europea, da un lato, e il Global Green Growth Institute, dall'altro

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare

    l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

    vista la raccomandazione della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

     

    (1)solo un numero ristretto di paesi dell'Unione sono attualmente membri del Global Green Growth Institute ('GGGI') 1 . È quindi improbabile che l'intero ventaglio delle problematiche legate all'esperienza dell'Unione in materia di crescita verde venga condiviso all'interno del GGGI e che il potenziale del GGGI per gli scopi connessi alla strategia diplomatica dell'Unione in materia di clima venga sfruttato interamente.

    (2)I cambiamenti climatici costituiscono un tema transfrontaliero. È necessario coordinare l'azione per il clima sia a livello mondiale sia a livello europeo e, conformemente al principio della sussidiarietà, l'intervento dell'UE è giustificato. L'articolo 191 del TFUE specifica le competenze dell'Unione in materia di ambiente, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici.

    (3)L'adesione dell'Unione al GGGI consentirebbe la condivisione delle conoscenze e delle migliori prassi del GGGI tra tutti gli Stati membri. Permetterebbe inoltre di sostenere gli sforzi dell'Unione per la massima diffusione presso i partner internazionali dei suoi messaggi diplomatici e programmatici in materia di cambiamenti climatici.

    (4)    Dato che il GGGI si concentra su strategie globali per la crescita verde, l'adesione dell'Unione al GGGI consentirebbe anche di sfruttare le sinergie tra obiettivi in materia di clima e obiettivi di sviluppo sostenibile adottati all'interno dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

    (5)Occorre pertanto autorizzare la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea in vista della conclusione di un accordo sull'adesione dell'Unione al GGGI.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo sull'adesione dell'Unione al Global Green Growth Institute.

    Articolo 2

    Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

    Articolo 3

    I negoziati sono condotti in consultazione con [nome del comitato speciale,

    da inserire a cura del Consiglio].

    Articolo 4

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) Dalla sua costituzione come organizzazione internazionale, nel 2012, hanno aderito al GGGI la Danimarca, il Regno Unito e, recentemente, l'Ungheria.
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    Bruxelles, 12.5.2017

    COM(2017) 175 final

    This document was downgraded/declassified
    Date: 21/06/2017
    By: Yvon Slingenberg
    Authority: DG CLIMA

    ALLEGATO

    della raccomandazione per una

    DECISIONE DEL CONSIGLIO
    che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo fra l'Unione europea, da un lato, e il Global Green Growth Institute, dall'altro

    Direttive di negoziato per un accordo fra l'Unione europea, da un lato, e il Global Green Growth Institute, dall'altro sull'adesione dell'Unione al Global Green Growth Institute


    ALLEGATO

    Direttive di negoziato per un accordo fra l'Unione europea, da un lato, e il Global Green Growth Institute, dall'altro, sull'adesione dell'Unione al Global Green Growth Institute

    1.La Commissione si impegna affinché l'accordo che conduce all'adesione dell'Unione al Global Green Growth Institute ("GGGI") sia coerente con la legislazione pertinente dell'Unione.

    2.La Commissione conduce i negoziati nel rispetto della legislazione pertinente dell'Unione in vigore o delle posizioni concordate dell'Unione stabilite specificamente per tali negoziati in sede di comitato speciale dei rappresentanti degli Stati membri, di cui all'articolo 3 della presente decisione del Consiglio, o in sede di Consiglio.

    3.La Commissione riferirà al Consiglio sull'esito dei negoziati e, se del caso, sugli eventuali problemi riscontrati durante il loro svolgimento.

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