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Document 52017PC0097

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock

COM/2017/097 final - 2017/043 (COD)

Bruxelles, 24.2.2017

COM(2017) 97 final

2017/0043(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock

{SWD(2017) 63 final}
{SWD(2017) 64 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) 1 è un’importante sotto-regione del Mediterraneo, che totalizza circa un terzo del valore totale degli sbarchi 2 . Le piccole specie pelagiche (che nuotano in prossimità della superficie) sono una componente importante della pesca nell’Adriatico, che contribuisce in misura significativa al reddito economico generato dal settore della pesca in questo bacino marittimo. Tra le piccole specie pelagiche presenti nell'Adriatico, acciuga e sardina sono le più pregiate e richieste.

Acciughe e sardine rappresentano la quasi totalità delle catture nella pesca di piccoli pelagici 3 ; di queste, l'acciuga costituisce la specie più pregiata e su cui si incentra l'attività di pesca. La maggior parte delle catture sono realizzate da Italia e Croazia nella parte settentrionale del Mare Adriatico. Gli unici altri Stati membri che partecipano a questa attività di pesca sono la Slovenia, con meno dell'1% delle catture totali, e l'Albania e il Montenegro, che rappresentano una quota parimenti esigua di catture3.

Attualmente le attività di pesca di piccoli pelagici nel Mare Adriatico sono disciplinate da diversi quadri giuridici a livello nazionale, dell'UE e internazionale. La Croazia, l’Italia e la Slovenia hanno adottato piani di gestione nazionali a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 4 (il regolamento "Mediterraneo"), che riguarda le reti a circuizione e le reti da traino pelagiche, vale a dire gli attrezzi utilizzati nella pesca di piccoli pelagici. A livello dell'UE, nell'ambito di un piano triennale sui rigetti, è consentito un quantitativo limitato di rigetti 5 . Un piano di gestione 6 e successive misure di emergenza 7 sono stati adottati a livello internazionale dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

Nonostante queste misure di gestione, gli ultimi pareri scientifici indicano che nell'Adriatico acciuga e sardina sono ancora sovrasfruttate e che gli stock sono destinati a ridursi ulteriormente. La situazione sta peggiorando, perché ci stiamo sempre più allontanando da livelli di pesca sostenibili e siamo lungi dal conseguire l’obiettivo di uno sfruttamento degli stock atto a produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) al più tardi entro il 2020, come stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio 8 (il "regolamento di base"). Secondo i più recenti pareri scientifici, per conseguire livelli di pesca sostenibili è necessario ridurre le catture in misura significativa 9 .

Il quadro di gestione vigente è incentrato sulla limitazione dello sforzo e della capacità di pesca, cui si affiancano misure aggiuntive quali divieti spazio-temporali e taglie minime di sbarco. Tuttavia, oltre a variare dal punto di vista geografico (fra i tre Stati membri e nelle acque internazionali), le misure specifiche sono state modificate più volte nel corso degli ultimi anni. Ad esempio, nei tre Stati membri che si affacciano sull'Adriatico vigono periodi di fermo diversi (periodi in cui la pesca non è consentita), che inoltre sono stati modificati da un anno all'altro negli ultimi cinque anni. Confrontati a tale quadro di gestione complesso e in costante evoluzione, gli operatori del settore hanno difficoltà a mantenersi aggiornati sulle norme in vigore e quindi ad attuarle. Anche il fatto di gestire un unico stock con norme diverse in varie zone della sua area di distribuzione risulta poco efficace. Ad esempio, la chiusura di una data zona alla pesca in virtù delle norme vigenti in uno Stato membro può semplicemente tradursi nello spostamento dello sforzo di pesca in un'altra parte dell'Adriatico (e dello stock), in cui in quel momento la pesca è autorizzata.

Le valutazioni realizzate hanno portato alla conclusione che il quadro di gestione vigente è inefficace e non è sufficiente a garantire che gli stock saranno sfruttati in modo sostenibile entro il 2020. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) 10 ha raccomandato il ricorso a limitazioni delle catture (o degli sbarchi) quale strumento di gestione più efficace per i piccoli pelagici 11 12 . Per gli stock di piccoli pelagici che si spostano in banchi (in aggregazioni dense), una gestione basata sullo sforzo è ritenuta più rischiosa. Ad esempio, anche riducendo del 20% lo sforzo di pesca non si otterrebbe necessariamente una riduzione del 20% delle catture o della mortalità per pesca. Un peschereccio che si imbatta in un banco di piccoli pelagici può prelevarne grandi quantitativi in un breve lasso di tempo. Riducendo le catture, invece, si ottiene automaticamente una riduzione equivalente della mortalità per pesca.

La presente proposta affronta il problema dell’eccessivo sfruttamento degli stock di piccoli pelagici dovuto a una pesca non sostenibile e a una governance inefficace. Il principale obiettivo del piano pluriennale è ripristinare il buono stato di salute degli stock e del settore alieutico garantendo la sostenibilità delle attività di pesca. In questo modo il settore potrà continuare a sfruttare tale risorsa nel lungo periodo. Il piano pluriennale faciliterà inoltre l’attuazione dell’obbligo di sbarco, fungendo da base per la concessione di deroghe in determinate situazioni chiaramente circoscritte. L'istituzione di un piano pluriennale consentirà anche di ricorrere alla regionalizzazione, un approccio che mira a coinvolgere gli Stati membri rivieraschi di uno stesso bacino marittimo nella definizione e nell'elaborazione di norme di gestione per le parti interessate. Si tratta di fare in modo che gli operatori della pesca si riapproprino delle norme, cosa che ne rafforzerebbe l'attuazione e, in ultima analisi, l'efficacia. Ciò consentirà anche di alleggerire il processo decisionale, rendendolo più efficace e in grado di rispondere all’evolversi della situazione, e coinvolgendo maggiormente le parti interessate nei casi in cui sono in gioco questioni di natura altamente tecnica.

Un piano pluriennale comprenderebbe, se disponibili, obiettivi di mortalità per pesca espressi come intervalli di valori per ciascuno stock, che costituirebbero la base per fissare limiti di cattura annuali per tali stock. Comprenderebbe inoltre misure di salvaguardia che offrirebbero un quadro per la ricostituzione degli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza.

Il piano pluriennale si applicherà a tutti i pescherecci dell’UE, a prescindere dal fatto che partecipino o no alla pesca nell'Adriatico in generale (acque UE e acque internazionali). Ciò è conforme alle norme della politica comune della pesca (PCP) e tiene conto dell'impatto delle navi sugli stock ittici interessati.

Le seguenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 (il "regolamento di base") sono pertinenti ai fini del piano pluriennale:

gli articoli 9 e 10 del regolamento di base contengono disposizioni sugli obiettivi e i contenuti dei piani pluriennali. Conformemente all’articolo 10 del regolamento di base, i piani pluriennali devono contenere obiettivi specifici quantificabili. Tali obiettivi specifici devono essere integrati da misure di salvaguardia associate a un valore limite di riferimento per la conservazione.

A norma dell’articolo 15 del regolamento di base, l’obbligo di sbarco si applica alla pesca di piccoli pelagici (cioè la pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto) in tutte le acque dell’UE a decorrere dal 1º gennaio 2015. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento di base, i piani pluriennali devono specificare i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco, comprese:

(a)disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l’obbligo di sbarco;

(b)l’indicazione delle esenzioni dall’obbligo di sbarco;

(c)disposizioni per le esenzioni de minimis fino al 5% del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all’obbligo di sbarco, al fine di evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture indesiderate.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni intese all'adozione di determinate misure se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti di esecuzione o atti delegati per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano pluriennale.

Il piano pluriennale comprende inoltre specifiche disposizioni in materia di controllo intese ad adeguare al contesto specifico della pesca di piccoli pelagici nell'Adriatico le misure di controllo generali stabilite nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, 13 , il quale definisce un quadro legislativo di controllo, ispezione ed esecuzione per garantire il rispetto delle norme della PCP. Le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono le seguenti:

Conformemente all’articolo 9, a bordo dei pescherecci di lunghezza pari o superiore a dodici metri deve essere installato un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e l'identificazione automatiche da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione dei dati di posizione a intervalli regolari. Tale dispositivo deve inoltre consentire il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera.

Conformemente all’articolo 15, i comandanti di pescherecci dell’Unione di lunghezza pari o superiore a 12 metri sono tenuti a utilizzare giornali di pesca elettronici e a trasmetterli per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno.

Conformemente all’articolo 17, i comandanti di pescherecci dell’UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a dodici metri impegnati in attività di pesca di stock oggetto di un piano pluriennale e soggetti all’obbligo di registrazione elettronica dei dati del giornale di pesca sono tenuti a comunicare alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, una serie di informazioni riguardanti la nave e le catture.

Può essere opportuno adeguare queste disposizioni alla natura specifica di una determinata attività di pesca mediante un piano pluriennale.

Conformemente all’articolo 43, i piani pluriennali possono stabilire soglie oltre le quali le catture effettuate sugli stock devono essere sbarcate in porti designati.

La sezione 5 passa in rassegna le disposizioni specifiche del piano pluriennale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce il quadro generale della PCP e specifica le situazioni in cui il Consiglio e il Parlamento europeo devono adottare piani pluriennali.

Per determinare gli obiettivi, gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia del piano pluriennale e per garantire l’attuazione dell’obbligo di sbarco, la presente proposta concernente un piano pluriennale per i piccoli pelagici nel Mare Adriatico segue lo stesso approccio previsto dal recente regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio 14 .

Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame 15 , definisce misure tecniche di conservazione, in particolare norme sulla composizione delle catture, dimensioni minime di maglia, taglie minime allo sbarco e zone e periodi di divieto per alcune attività di pesca. Esso è attualmente in corso di revisione e sarà sostituito se sarà adottata la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche 16 . La presente proposta consentirebbe agli Stati membri di modificare le misure tecniche attraverso il processo di regionalizzazione.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta e i suoi obiettivi sono conformi alle politiche dell’Unione, in particolare quelle relative all'ambiente come la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (MSFD) 17 , e agli obiettivi da questa perseguiti con riguardo al conseguimento di un buono stato ecologico delle acque marine dell’UE entro il 2020.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

Le disposizioni della proposta riguardano la conservazione delle risorse biologiche marine, vale a dire misure che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione europea. La presente proposta rispetta il principio di sussidiarietà e ne soddisfa i requisiti. Poiché sia gli stock di acciuga e di sardina che i pescherecci interessati si spostano liberamente attraverso i confini internazionali, un’azione a livello dei soli Stati membri rischia di non essere efficace nel conseguire gli obiettivi stabiliti. Per essere efficaci, le misure devono essere adottate in modo coordinato e applicarsi all'intera area di distribuzione dello stock e a tutte le flotte interessate.

Principio di proporzionalità

Le misure proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie; inoltre non è disponibile nessun'altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti. I portatori di interessi consultati sono ampiamente d'accordo sul fatto che il quadro normativo attuale, composto da legislazioni nazionali, un piano in materia di rigetti dell'UE e misure adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, non è sufficiente a conseguire gli obiettivi di sostenibilità della CFP.

Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Nell'elaborare la presente proposta e la relativa valutazione d’impatto si è proceduto a una consultazione a diversi livelli: portatori di interessi, scienziati, singoli cittadini, amministrazioni pubbliche e servizi competenti della Commissione.

Consultazioni dei portatori di interessi

I portatori di interessi sono stati consultati in modo mirato, e segnatamente per il tramite del Consiglio consultivo per il Mediterraneo (MEDAC) 18 , che è l’organizzazione delle parti interessate del settore della pesca più rappresentativa nel Mediterraneo. Il MEDAC rappresenta tutte le parti interessate dalla presente proposta: settore della pesca, pesca artigianale, settore della trasformazione, sindacati e altri gruppi di interesse quali organizzazioni ambientaliste, organizzazioni dei consumatori e associazioni della pesca sportiva/ricreativa che operano nell’area del Mediterraneo nell’ambito della PCP.

Dal 2014 il MEDAC ha istituito un gruppo di lavoro specificamente incaricato di elaborare il piano pluriennale per i piccoli pelagici nell’Adriatico. Il gruppo di lavoro ha tenuto sei riunioni, cui hanno partecipato rappresentanti della direzione generale della Pesca (DG MARE), dell’Agenzia europea di controllo della pesca, della comunità di ricerca scientifica, rappresentanti dell’industria e delle amministrazioni della pesca degli Stati membri 19 . Nel marzo 2016 il MEDAC ha adottato un parere sul piano pluriennale per i piccoli pelagici nell’Adriatico settentrionale 20 . Alcune delle misure raccomandate dal MEDAC sono state incluse nella presente proposta: l'estensione dell’uso di giornali di bordo elettronici e sistemi elettronici per monitorare la posizione delle navi e l'inclusione delle misure necessarie all’attuazione dell’obbligo di sbarco.

La Commissione ha inoltre organizzato, il 18 settembre 2015, un seminario scientifico e tecnico sulla pesca di piccoli pelagici nel Mare Adriatico con la partecipazione di scienziati, del MEDAC e delle amministrazioni di pesca degli Stati membri. In tale occasione è stato generalmente riconosciuto che acciuga e sardina sono eccessivamente sfruttate e che è giunto il momento di agire.

A questo ha fatto seguito, dal 21 al 25 settembre 2015, un seminario sull’attuazione del rendimento massimo sostenibile (MSY) nei vari studi di casi, tra cui gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico. Il seminario, organizzato nell’ambito di un progetto finanziato dalla Commissione sugli scenari di gestione per l’elaborazione di piani di gestione pluriennali per il Mediterraneo e il Mar Nero, ha consentito a diversi attori (Commissione, MEDAC, esperti indipendenti, consulenti incaricati della realizzazione del progetto) di discutere e concordare le possibilità di gestione, i criteri e gli scenari previsti per conseguire l’FMSY nell’ambito del progetto.

Una consultazione dei soggetti interessati alla pesca nel Mediterraneo (tra cui le autorità di otto Stati membri, gli istituti di ricerca di otto Stati membri, cinque ONG, i rappresentanti dell'industria di otto Stati membri, il MEDAC e lo CSTEP) è stata inoltre realizzata nell'ambito dello studio di valutazione retrospettiva del regolamento "Mediterraneo" 21 , che comprende uno studio di caso specifico sui piccoli pelagici nel Mare Adriatico. Ne è scaturito un contributo pertinente per quanto riguarda la definizione del problema e l’efficacia del quadro attuale. I portatori di interessi hanno unanimemente riconosciuto lo stato di grave sfruttamento degli stock ittici del Mediterraneo e la maggior parte dei rispondenti, di tutte le categorie, ha riferito che finora non vi è stato alcun miglioramento dello stato degli stock. Un altro aspetto problematico sollevato riguarda la futura sostenibilità socioeconomica della pesca nel Mediterraneo.

Infine, tra il 22 maggio e l'11 settembre 2015 è stata organizzata un'ampia consultazione pubblica su internet sulla pesca di piccoli pelagici nell'Adriatico settentrionale 22 , in cui sono stati raccolti 15 contributi esaustivi trasmessi da Stati membri, dal MEDAC, da rappresentanti dell'industria, ONG e privati cittadini. Di seguito si riassumono le principali conclusioni:

La maggior parte dei partecipanti ha convenuto sulla necessità di un piano pluriennale dell’UE, in quanto l’attuale quadro normativo non tiene conto delle specificità delle attività di pesca della regione e non consente la piena attuazione della PCP, in particolare il principio della regionalizzazione.

Il quadro vigente è ritenuto troppo complesso.

L’intervento dell’UE dovrebbe limitarsi a delineare gli orientamenti e a definire gli obiettivi.

Si dovrebbe tenere conto delle interazioni fra le attività di pesca e i fattori ambientali.

Le misure dovrebbero riguardare unicamente le specie bersaglio.

Le misure tecniche e misure addizionali relative all’obbligo di sbarco dovrebbero essere adottate secondo un approccio regionalizzato e non dovrebbero essere stabilite nel piano pluriennale.

Le misure tecniche dovrebbero vertere essenzialmente su divieti spazio-temporali, piuttosto che sull’aumento della selettività sulla base delle dimensioni di maglia.

Il piano pluriennale dovrebbe essere modulabile e proporzionale alla quota di catture effettuate dalle diverse flotte interessate.

Assunzione e uso di perizie

Oltre che sulla consultazione pubblica sopra descritta e sullo studio di valutazione retrospettiva di cui alla sezione seguente, la presente proposta si basa su diversi studi fondamentali.

Nel 2014 la Commissione ha commissionato uno studio dal titolo "Improved knowledge of the main socio-economic aspects related to the most important fisheries in the Adriatic Sea". Scopo dello studio era individuare le principali attività di pesca svolte nell'Adriatico, descrivere le valutazioni dello stato degli stock e i pareri scientifici per gli stock considerati e fornire informazioni socioeconomiche con riguardo alle diverse attività di pesca condotte dai paesi costieri nell'Adriatico. Lo studio è stato ultimato nel luglio 2015 23 .

Un altro studio è stato promosso dalla DG MARE nel 2014 per valutare specifici scenari di gestione per i piani pluriennali in conformità degli obiettivi della PCP 24 . Lo studio prevedeva quattro studi di casi, di cui uno riguardante la pesca di piccoli pelagici nell'Adriatico. Esso ha inoltre utilizzato modelli bioeconomici per valutare le ricadute ambientali, sociali ed economiche dei vari scenari sui vari segmenti della flotta.

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Uno studio sulla valutazione retrospettiva del regolamento "Mediterraneo"21 ha rivelato che, nonostante l'attuazione di molte delle misure da esso previste, tale regolamento sembra non aver conseguito la maggior parte dei suoi obiettivi nella regione dell’Adriatico settentrionale, o che in assenza di sufficienti elementi di prova non sia possibile trarre conclusioni sulla sua efficacia. Ad esempio, tutte le autorità nazionali consultate nell'ambito dello studio hanno riscontrato effetti scarsi se non addirittura nulli in termini di riduzione dello sforzo di pesca nella regione dell’Adriatico settentrionale e il regolamento "Mediterraneo" ha avuto un impatto limitato sul numero di navi e sull'occupazione in Italia e Croazia.

I piani di gestione nazionali adottati dagli Stati membri nell'ambito del regolamento "Mediterraneo" sono stati analizzati dallo CSTEP 25  sulla base di uno studio specifico 26 . Secondo le conclusioni dello CSTEP, le riduzioni delle catture conseguite con i piani di gestione nazionali vigenti non sono sufficienti a raggiungere livelli di pesca sostenibili entro il 2020. Pertanto, lo CSTEP ritiene che vi siano pochissime probabilità di realizzare gli obiettivi della PCP se non si modificano i piani di gestione nazionali.

Per quanto riguarda le misure internazionali, attuate nell’ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), quest'ultima ha realizzato nel 2015 una valutazione bioeconomica delle misure di gestione della pesca dell’acciuga e della sardina nell'Adriatico 27 . Le simulazioni indicano che i tassi attuali di mortalità per pesca 28 sono troppo elevati, anche nell’ambito delle misure di emergenza adottate dalla CGPM. Se tale andamento rimane invariato, gli stock di sardina e di acciuga si manterranno al di fuori dei limiti biologici di sicurezza o potrebbero addirittura esaurirsi tra il 2020 e il 2030.

Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto relativa a un piano pluriennale per i piccoli pelagici nel Mare Adriatico è stata effettuata nell’ambito della nuova PCP e della riformulazione dei regolamenti sulle misure tecniche. Le seguenti valutazioni d’impatto sono quindi pertinenti per la presente proposta:

la riforma della PCP 29 ;

effetti dell'introduzione dell'obbligo di sbarco 30 , 31 ;

dimensioni socio-economiche della PCP 32 ;

elaborazione di un nuovo regolamento sulle misure tecniche 33 .

Inoltre è stata effettuata una valutazione d’impatto in merito alla presente proposta legislativa volta a istituire un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici e per le attività di pesca ad essi associate nel Mare Adriatico.

Le opzioni politiche prese in considerazione nella presente valutazione d’impatto sono le seguenti:

Opzione 0: ricorso a strumenti non legislativi o non vincolanti (opzione scartata già in fase iniziale);

Opzione 1: mantenimento dello status quo (scenario di base rispetto al quale sono state confrontate le altre opzioni);

Opzione 2: elaborazione di un regolamento dell’UE per gestire le attività di pesca di piccoli pelagici, con l’obiettivo di instaurare uno sfruttamento sostenibile degli stock entro il 2018 o il 2020 (due sub-opzioni). Nell’ambito dell’opzione 2 si propone un nuovo meccanismo di gestione incentrato sulla produzione della pesca mediante la definizione di limiti di cattura. Questo approccio è stato sperimentato con successo in altre acque dell’UE, dove ha permesso di migliorare lo stato degli stock;

Opzione 3: tentativo di modificare il quadro di gestione attuale (legislazione nazionale e internazionale); l'esito di questo tentativo rimane incerto e potrebbe quindi tradursi in uno scenario più o meno favorevole.

La preferenza è andata all’opzione 2 (un regolamento dell’UE per gestire le attività di pesca di piccoli pelagici), l’unica giudicata in grado di conseguire tutti gli obiettivi. In generale, l’opzione 2 dovrebbe consentire di migliorare lo stato di conservazione di acciughe e sardine, contribuendo così a rendere più sano e sostenibile il settore che dipende da tale risorsa e aumentandone la redditività sia a livello globale che dei singoli pescatori rispetto allo status quo.

Per andare verso una pesca più sostenibile il settore dovrà probabilmente subire riduzioni, anche a livello di occupazione e di entrate complessive. La diminuzione delle catture comporterà probabilmente un aumento dei prezzi di prima vendita, che in una certa misura potrebbe compensare le minori entrate del settore dovute alla ridotta produzione. Il settore della trasformazione (in particolare in Croazia e Italia) potrebbe dover aumentare le importazioni da altri paesi. Esistono strumenti finanziari e misure specifiche che possono aiutare il settore ad affrontare questa fase di transizione.

Nell’ambito dell’opzione 2, la data obiettivo del 2020 entro cui conseguire una pesca sostenibile è preferibile al 2018 in termini di accettabilità, come risulta dalle preferenze espresse dalla stragrande maggioranza dei portatori di interessi. Si tratta anche di un termine più realistico tenuto conto della data probabile di entrata in vigore del piano pluriennale dell’UE.

Il ricorso a norme non vincolanti (opzione 0) non è stato giudicato un'opzione praticabile da nessuno dei soggetti consultati. Soltanto una delle parti interessate coinvolte nella consultazione pubblica ha giudicato sufficiente il quadro attuale (opzione 1). Tutti i rispondenti tranne uno ritengono che non sarebbe sufficiente modificare il quadro vigente (opzione 3). Il MEDAC (composto da rappresentanti dell'industria e della società civile), le ONG, le autorità pubbliche, gli istituti scientifici, nonché la Croazia, l’Italia e la Slovenia, si sono espressi a favore dell'elaborazione di un piano pluriennale (opzione 2), con una netta preferenza per la sub-opzione "2020".

Efficienza normativa e semplificazione

Benché non rientri nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT), la presente proposta contribuirebbe a semplificare la legislazione applicabile dell’Unione europea. Il piano pluriennale permetterebbe di disporre di un unico strumento comprendente tutte le disposizioni per la gestione delle attività di pesca a livello dell’UE, mentre il regime attuale è basato sulle norme contenute in tre piani di gestione nazionali adottati mediante tre regolamenti nazionali distinti, cui si aggiunge un piano dell'UE in materia di rigetti.

Quello vigente è un quadro di gestione complesso e in costante evoluzione. Semplificazione, maggiore stabilità e trasparenza permetterebbero quindi di migliorare in misura significativa la situazione attuale.

Rispetto al sistema attuale, il piano pluriennale offrirebbe inoltre un sistema di gestione più semplice e trasparente per tradurre in misure di gestione i pareri scientifici. Gli scienziati formulerebbero pareri scientifici annuali, anche per quanto riguarda i limiti di cattura da rispettare per ogni stock per garantire livelli di pesca sostenibili. Con un sistema di controllo della produzione, la riduzione prescritta della mortalità per pesca si traduce direttamente nella riduzione delle catture, contrariamente a quanto avviene quando il controllo è esercitato sui mezzi di produzione (ad es. mediante la gestione dello sforzo o della capacità). Il piano pluriennale contribuirebbe altresì a una maggiore stabilità e prevedibilità della disponibilità di risorse per le marinerie dedite alla pesca di piccoli pelagici.

La PCP è una politica specificamente incentrata sulle piccole e medie imprese (PMI), che nel settore alieutico costituiscono la norma e non l’eccezione. Nella pesca di piccoli pelagici dell’Adriatico, quasi tutte le imprese di pesca e la grande maggioranza delle imprese di trasformazione sono microimprese o PMI. Di conseguenza non vi è alcun motivo per escludere tali imprese dall’ambito di applicazione della presente proposta sulla base delle loro dimensioni, perché in tal caso la maggior parte del settore sarebbe esclusa e la proposta perderebbe quindi la sua ragion d'essere. Il piano pluriennale dell’UE si applicherebbe pertanto a tutte le imprese, comprese le PMI e le microimprese. Ne consegue che tutte le ripercussioni sopra descritte riguarderebbero con ogni probabilità tutte le imprese, in misura variabile a seconda del modo in cui gli Stati membri decideranno di ripartire le necessarie riduzioni dell’attività di pesca tra i vari segmenti della flotta.

Diritti fondamentali

La presente proposta è pienamente conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE 34 , in particolare all'articolo 37, in base al quale un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il monitoraggio di alcuni degli effetti delle misure di gestione rientra nelle attività normalmente associate all’attuazione della PCP. I dati necessari per monitorare gli impatti socioeconomici e ambientali del piano pluriennale vengono già raccolti dagli Stati membri in ottemperanza alla legislazione dell'UE sulla raccolta dei dati 35 . Lo CSTEP effettua inoltre una valutazione periodica dello stato dell'acciuga e della sardina, nonché dei risultati socioeconomici dei settori della pesca e della trasformazione. Le ripercussioni del piano pluriennale sui mercati saranno esaminate ogni due anni dall’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (EUMOFA) 36 . Pertanto i dati di base sono disponibili ed è stato predisposto un processo per monitorare gli obiettivi operativi suindicati nonché le ripercussioni socioeconomiche del piano pluriennale.

Il piano pluriennale prevede la realizzazione di una valutazione periodica, basata su pareri scientifici, dell'impatto da esso esercitato sugli stock considerati. A tal fine è di fondamentale importanza individuare un periodo adeguato, che consenta di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne l'impatto sugli stock e sull'attività di pesca. Il calendario della valutazione dovrebbe anche tenere conto dello sfasamento che esiste tra la raccolta di dati biologici e socioeconomici e il metodo di lavoro degli organismi scientifici che li valutano. Lo CSTEP ha raccomandato che per valutare i piani pluriennali si utilizzino i dati sugli impatti relativi a periodi di tre anni. Ha inoltre precisato che devono essere trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano per ottenere i dati relativi a un periodo di tre anni 37 . Pertanto, il piano pluriennale dovrebbe essere valutato ogni cinque anni.

A questo proposito va osservato che la valutazione periodica dell’impatto del piano pluriennale non osta a che il legislatore vi apporti modifiche in caso di nuovi sviluppi scientifici, politici o socioeconomici.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

In linea con le finalità generali della PCP in materia di conservazione delle risorse della pesca e tenuto conto degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che stabilisce i principi, gli obiettivi e il contenuto dei piani pluriennali, il piano presenta gli elementi principali di seguito descritti.

Il campo di applicazione del piano pluriennale comprende gli stock di piccoli pelagici, e più precisamente acciuga, sardina, sgombro e sugarello, e le attività di pesca che sfruttano tali stock nel Mare Adriatico.

Gli obiettivi del piano pluriennale consistono nel contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP, e in particolare conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile (MSY) per gli stock interessati, instaurare un settore della pesca sostenibile e fornire un quadro di gestione efficace. Il piano pluriennale contribuisce inoltre all’attuazione dell’obbligo di sbarco.

Gli obiettivi specifici proposti sono espressi in intervalli di valori di mortalità per pesca basati sull’FMSY, come raccomandato dallo CSTEP, e devono essere conseguiti al più tardi entro il 2020. Tali intervalli di valori FMSY consentono di gestire gli stock in base al rendimento massimo sostenibile e offrono al settore un grado elevato di prevedibilità. Sono stati fissati obiettivi specifici per l’acciuga e la sardina e gli intervalli di valori sono stati raccomandati dallo CSTEP9. Tali intervalli di valori consentono una gestione degli stock basata sull'MSY e offrono la possibilità di effettuare adeguamenti in caso di evoluzione dei pareri scientifici, mantenendo al tempo stesso un grado elevato di prevedibilità. Nei casi in cui si dispone di dati per gli stock ittici, tali valori di riferimento sono espressi in termini di biomassa dello stock riproduttore.

I valori di riferimento per la conservazione contenuti nel piano pluriennale, espressi in tonnellate di biomassa dello stock riproduttore o in termini di abbondanza (numero di esemplari), sono determinati dal CIEM.

Misure di salvaguardia e misure di conservazione specifiche sono collegate ai valori di riferimento per la conservazione. Quando i pareri scientifici indicano che uno stock si trova al di sotto di tali valori, le catture ammissibili per tale stock dovrebbero essere ridotte. Se necessario, questa misura può essere integrata da misure tecniche o da misure di emergenza adottate dalla Commissione o dallo Stato membro. Alcune di queste misure possono essere adottate attraverso la regionalizzazione.

Per poter prorogare (e/o modificare) le esenzioni dall’obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza e le esenzioni "de minimis" in base all'evoluzione dei pareri scientifici è necessario adottare disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nel contesto della regionalizzazione. Attualmente tali esenzioni, adottate nell’ambito del piano in materia di rigetti per il Mediterraneo5, hanno una durata di tre anni.

Il piano pluriennale istituisce una cooperazione regionale tra gli Stati membri per l’adozione di disposizioni concernenti l’obbligo di sbarco e di misure di conservazione specifiche, comprese misure tecniche, per taluni stock.

Sono previste disposizioni in materia di controllo per quanto riguarda il sistema di controllo dei pescherecci, le notifiche preventive, i giornali di bordo e i porti designati. Con riguardo alle notifiche preventive, è necessario adeguare le norme generali previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio alle specificità del Mare Adriatico e delle attività di pesca di piccoli pelagici che vi si svolgono. Con riguardo ai giornali di bordo elettronici e al sistema di controllo dei pescherecci, le disposizioni incluse nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio sono estese a tutte le imbarcazioni di lunghezza superiore a otto metri, al fine di migliorare il controllo delle attività di pesca oggetto del piano pluriennale. Per quanto riguarda i porti designati, la presente proposta prevede una soglia oltre la quale gli sbarchi di acciughe e sardine dovrebbero essere effettuati esclusivamente nei porti in cui vengono eseguiti controlli rafforzati.

Valutazione periodica del piano pluriennale sulla base di pareri scientifici: il piano dovrebbe essere valutato ogni cinque anni. Questo periodo consente, in una prima fase, di completare l'attuazione dell’obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici37.

2017/0043 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 38 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 39 ,

considerando quanto segue:

(1)La politica comune della pesca (PCP) dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 40 .

(2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 stabilisce le norme della PCP conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare l'approccio ecosistemico nella gestione della pesca.

(3)I pareri scientifici formulati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e dal comitato scientifico consultivo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM - CSC) indicano che nell'Adriatico lo sfruttamento degli stock di acciuga e di sardina supera i livelli richiesti per conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY).

(4)Nonostante siano gestiti nell’ambito di un piano di gestione internazionale sotto l'egida della CGPM e di piani di gestione nazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio 42 , gli stock di acciuga e di sardina dell'Adriatico continuano a essere sovrasfruttati e le attuali misure di gestione sono ritenute insufficienti per conseguire l'MSY entro il 2020. Gli Stati membri e i portatori di interessi si sono dichiarati favorevoli all'elaborazione e all'attuazione di piani di gestione per questi due stock a livello dell'UE.

(5)Le misure di gestione vigenti per i piccoli pelagici nel Mare Adriatico vertono sull’accesso alle acque, sul controllo dello sforzo di pesca e su misure tecniche volte a disciplinare l’uso degli attrezzi da pesca. I pareri scientifici indicano che il controllo delle catture è il mezzo più appropriato per adeguare la mortalità per pesca e che consentirebbe una gestione più efficace dei piccoli pelagici 43 .

(6)Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

(7)A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia.

(8)Il piano pluriennale dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a conseguire e mantenere l'MSY per gli stock considerati, instaurare un settore della pesca sostenibile e fornire un quadro di gestione efficace.

(9)Inoltre, l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione 44 ha istituito un piano triennale in materia di rigetti che prevede un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per l'acciuga, la sardina, lo sgombro e il sugarello nel Mare Adriatico. Al fine di attuare l’obbligo di sbarco, è opportuno prorogare la validità delle misure stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1392/2014, includendo nel piano pluriennale le disposizioni pertinenti di tale regolamento.

(10)In linea con l'approccio ecosistemico, oltre al descrittore legato alla pesca di cui alla direttiva 2008/56/CE, ai fini della gestione della pesca vanno presi in considerazione i descrittori qualitativi 1, 4 e 6 contenuti nell'allegato I della direttiva.

(11)L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali.

(12)È opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY). Tali intervalli, basati su pareri scientifici, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY sono stati calcolati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5% rispetto all’MSY 45 . Inoltre, al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto della Blim non sia superiore al 5%.

(13)Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire una soglia per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, purché lo stato dello stock interessato sia considerato soddisfacente, un limite più elevato per alcuni casi. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite più elevato solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca.

(14)Ove non siano disponibili obiettivi specifici relativi all'MSY si dovrebbe applicare l’approccio precauzionale.

(15)Per gli stock per i quali sono disponibili, e ai fini dell’applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come MSY Btrigger e Blim per l'acciuga e la sardina. Se gli stock scendono al di sotto dell'MSY Btrigger, la mortalità per pesca dovrebbe essere ridotta a un livello inferiore all'FMSY.

(16)È opportuno attuare ulteriori misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto del valore di riferimento Blim. Le misure di salvaguardia dovrebbero includere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da altre misure, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(17)Agli stock per i quali non sono disponibili valori di riferimento si dovrebbe applicare l'approccio precauzionale. Nel caso specifico di stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici sui livelli minimi di biomassa riproduttiva di tali stock, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive.

(18)Per consentire l'attuazione dell'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati.

(19)È opportuno stabilire il termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, come disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

(20)Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di talune misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame, o per migliorare la selettività.

(21)Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, è opportuno adottare misure di controllo specifiche a integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 46 .

(22)Poiché nel Mare Adriatico le imbarcazioni adibite alla cattura di piccoli pelagici tendono a effettuare bordate di breve durata, è opportuno adeguare il ricorso alla notifica preventiva previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 disponendo che le notifiche preventive siano presentate almeno un'ora e mezza prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto limitato di bordate di pesca che interessano piccoli quantitativi di pesce degli stock considerati, è opportuno stabilire una soglia per tali notifiche preventive, quando tali imbarcazioni hanno a bordo almeno una tonnellata di acciughe o di sardine.

(23)Poiché gli strumenti di controllo elettronici garantiscono un controllo più efficace e tempestivo delle attività di pesca, segnatamente per quanto riguarda la distribuzione spaziale delle attività di pesca e lo sfruttamento degli stock, è opportuno che il ricorso al sistema di controllo dei pescherecci e al giornale di bordo elettronico, secondo il disposto degli articoli 9 e 15 rispettivamente del regolamento (CE) n. 1224/2009, sia esteso a tutte le imbarcazioni di otto metri di lunghezza fuori tutto.

(24)È opportuno stabilire, per le catture di acciuga e sardina, soglie oltre le quali i pescherecci sono tenuti a effettuare sbarchi in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento in modo da garantire un controllo efficace.

(25)Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l’evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto concerne l’integrazione del presente regolamento con misure correttive per la conservazione dello sgombro e del sugarello, l’attuazione dell’obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(26)A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano basata su pareri scientifici. Il piano dovrebbe essere valutato ogni cinque anni. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell’obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

(27)A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prima di redigere il piano ne è stato valutato il probabile impatto economico e sociale 47 ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico.

2.Il presente regolamento si applica agli stock di acciuga (Engraulis encrasicolus) e di sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico ("gli stock considerati") e alle attività di pesca che sfruttano tali stock. Esso si applica inoltre alle catture accessorie di sgombro (Scomber spp.) e di sugarello (Trachurus spp.) nel Mare Adriatico effettuate nella pesca di uno o di entrambi gli stock considerati.

Articolo 2

Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

2.Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(a)"Mare Adriatico": le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;

(b)"sottozona geografica della CGPM": la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 ;

(c)“stock di piccoli pelagici”: gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock;

(d)"intervallo FMSY": un intervallo di valori in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo indicati in modo scientifico, in situazioni di pesca multispecifica e in base a pareri scientifici, danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY), nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock considerati;

(e)"MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY;

(f)"possibilità di pesca": un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca.

Articolo 3

Obiettivi

1.Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

2.Il piano pluriennale fornisce un quadro di gestione efficace, semplice e stabile per lo sfruttamento degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico.

3.Il piano pluriennale contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie soggette a limiti di cattura e a cui si applica il presente regolamento.

4.Il piano pluriennale applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020, stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

5.In particolare, il piano pluriennale mira a:

(a)garantire il rispetto delle condizioni indicate nel descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE, e

(b)contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

CAPO II
OBIETTIVI SPECIFICI, MISURE DI SALVAGUARDIA E MISURE SPECIFICHE

Articolo 4

Obiettivi specifici per l'acciuga e la sardina

1.Il tasso-obiettivo di mortalità per pesca deve essere raggiunto quanto prima, e in modo progressivo, entro il 2020 per gli stock considerati, e deve essere successivamente mantenuto negli intervalli di valori di cui all'allegato I e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2.Le possibilità di pesca rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca indicati nell'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

3.Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli di cui all'allegato I, colonna A.

4.In deroga ai paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli intervalli di mortalità per pesca indicati nell'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A:

(a)se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

(b)se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure

(c)per limitare a un massimo del 20% le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

Articolo 5

Misure di salvaguardia

1.I valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli minimi e livelli limite della biomassa dello stock riproduttore, che devono essere applicati per salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock considerati, sono definiti all'allegato II.

2.Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore minimo di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore stabilito nell'allegato II, colonna A, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock considerato a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento, le possibilità di pesca per gli stock considerati sono fissate a un livello compatibile con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito nell'allegato I, colonna B, del presente regolamento, tenendo conto del calo della biomassa di tale stock.

3.Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (Blim) stabilito nell'allegato II, colonna A, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock considerato a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 2, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

Articolo 6

Misure di conservazione specifiche

Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione degli stock di piccoli pelagici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento o, nel caso dell'acciuga e della sardina, quando la biomassa riproduttiva di uno di tali stock per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell’allegato II, colonna A, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:

(a)le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare la dimensione di maglia, la costruzione dell'attrezzo, le dimensioni dell'attrezzo o l'utilizzo di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

(b)l'utilizzo degli attrezzi da pesca e la profondità di utilizzo dell'attrezzo per garantire o migliorare la selettività;

(c)il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i riproduttori e il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di specie non bersaglio;

(d)il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi in periodi specifici per proteggere i riproduttori, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di specie non bersaglio;

(e)le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;

(f)altre caratteristiche correlate alla selettività.

CAPO III
DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 7

Disposizioni connesse all’obbligo di sbarco per i piccoli pelagici catturati nel Mare Adriatico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:

(a)le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, e

(b)le esenzioni de minimis al fine di consentire l’attuazione dell’obbligo di sbarco; tali esenzioni de minimis sono previste per i casi di cui all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e soddisfano le condizioni ivi stabilite;

(c)le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare al fine di monitorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, e

(d)la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di garantire la protezione del novellame.

CAPO IV
REGIONALIZZAZIONE

Articolo 8

Cooperazione regionale

1.L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

2.Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano pluriennale conformemente all’articolo 14 del presente regolamento. Essi possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di uno degli stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1º giugno dell'anno precedente.

3.La delega di potere di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO V
CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 9

Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009

Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 10

Notifica preventiva

1.In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva di cui a tale articolo è presentata almeno un'ora e mezza prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato nel porto.

2.L’obbligo di notifica preventiva si applica ai comandanti dei pescherecci dell’Unione aventi a bordo almeno una tonnellata di acciughe o una tonnellata di sardine.

Articolo 11

Sistema di controllo dei pescherecci

1.Ai fini del presente regolamento, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è estesa ai pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che praticano la pesca mirata di piccoli pelagici nell’Adriatico.

2.L'esenzione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non si applica ai pescherecci che praticano la pesca mirata di piccoli pelagici nell’Adriatico in conformità del presente regolamento, a prescindere dalla loro lunghezza.

Articolo 12
Compilazione e trasmissione elettroniche dei giornali di pesca

1.Ai fini del presente regolamento, l’obbligo di tenere un giornale di pesca elettronico e di trasmetterlo per via elettronica, almeno una volta al giorno, all’autorità competente dello Stato membro di bandiera, stabilito all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, è esteso ai comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che praticano la pesca mirata di acciughe o sardine.

2.L'esenzione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non si applica ai comandanti dei pescherecci che praticano la pesca mirata di piccoli pelagici nell’Adriatico, a prescindere dalla lunghezza del peschereccio.

Articolo 13

Porti designati

Per le specie degli stock considerati oggetto del piano pluriennale, la soglia applicabile al peso vivo oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è la seguente:

(a)2 000 kg per l'acciuga;

(b)2 000 kg per la sardina.

CAPO VI
RIESAME

Articolo 14

Valutazione del piano pluriennale

Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell’impatto del piano pluriennale per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO VII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 15

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6 e 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui agli articoli 6 e 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6 e 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) http://www.fao.org/3/a-ax817e.pdf .
(2) CGPM (2016) The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries (Lo stato della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero) .
(3) Statistiche di cattura della FAO, dati scaricati il 10 maggio 2016.
(4) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 21).
(6) Raccomandazione CGPM 37/2013/1 relativa a un piano di gestione pluriennale per le attività di pesca di stock di piccoli pelagici nella sottozona geografica CGPM 17 (Adriatico settentrionale) e a misure di conservazione transitorie per le attività di pesca di stock di piccoli pelagici nella sottozona geografica 18 (Adriatico meridionale).
(7) Raccomandazione CGPM/38/2014/1  che modifica la raccomandazione GFCM/37/2013/1 e istituisce misure precauzionali e di emergenza nel 2015 per gli stock di piccoli pelagici della sottozona geografica 17 della CGPM;  raccomandazione CGPM/39/2015/1 che istituisce ulteriori misure precauzionali e di emergenza nel 2016 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18) e raccomandazione CGPM/40/2016/3 che istituisce ulteriori misure di emergenza nel 2017 e 2018 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18), consultabili al seguente indirizzo: http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/.
(8) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(9) CSTEP (2015) - Stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico. Valutazioni per il Mediterraneo, parte 1 (CSTEP-15-14). Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pagg.
(10) Decisione della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (2005/629/CE).
(11) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Valutazione degli stock del Mediterraneo - parte 2 (CSTEP- 11-14) .
(12) Relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Relazione sulla 51a riunione plenaria (PLEN-16-01). 2016. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, EUR 27917 EN, JRC 101442, 95 pagg.
(13)

    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(14) Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
(15)

   Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(16) COM/2016/0134 final - 2016/074 (COD).
(17) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(18) http://www.med-ac.eu/ .
(19) 8 ottobre 2014, Spalato (Croazia); 20 novembre 2014, Roma (Italia); 11 marzo 2015, Roma (Italia); 23 aprile 2015, Marsiglia (Francia); 11 giugno 2015, Madrid (Spagna); 17 febbraio 2016, Roma (Italia).
(20) MEDAC (2016) - Parere del MEDAC relativo a un piano di gestione a lungo termine per i piccoli pelagici nella sottozona geografica 17 (Adriatico settentrionale), dell’11 marzo 2016 (Prot. n. 94/2016).
(21) Wakeford et al. (2016) retrospective evaluation study of the Mediterranean Sea Regulation. Final report (July 2016). http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/index_en.htm
(22)

    http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/northern-adriatic- multiannual/index_en.htm - La consultazione pubblica riguardava unicamente l’Adriatico settentrionale, in quanto è qui che si svolge la maggior parte delle attività di pesca di piccoli pelagici. Inoltre, la Commissione pensava in un primo tempo di presentare una proposta di piano pluriennale per l’Adriatico settentrionale, e solo successivamente ha deciso di estenderne il campo di applicazione all’intero Adriatico. In questo modo si intendeva coprire tutta l'area di distribuzione dello stock ed evitare costi sproporzionati per l'elaborazione futura di un piano pluriennale distinto per l'Adriatico meridionale, tenuto conto dell'esiguità di questa attività di pesca (il 6% delle acciughe e delle sardine catturate nell'Adriatico (2013) è sbarcato nell'Adriatico meridionale, e gran parte di tali catture avviene di fatto nell’Adriatico settentrionale. La percentuale degli sbarchi effettuati nell'Adriatico meridionale è in calo costante dal 2008).

(23) Lembo et al. (2015) "Improved knowledge of the main socio-economic aspects related to the most important fisheries in the Adriatic Sea (SEDAF)" - (Migliorare la conoscenza dei principali aspetti socioeconomici connessi alle principali attività di pesca nel mare Adriatico). Contratto specifico n. 10 nell'ambito del contratto quadro MAREA. http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/index_en.htm .
(24) Spedicato et al. (2016) "Study on the evaluation of specific management scenarios for the preparation of multi-annual management plans in the Mediterranean and the Black Sea" (Studio sulla valutazione di specifici scenari di gestione per l'elaborazione di piani di gestione pluriennali nel Mediterraneo e nel Mar Nero) - CALL MARE/2014/27. http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/index_en.htm .
(25) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca - relazione sulla 49a riunione plenaria (PLEN-15-02), 6-10 luglio 2015, Varese.
(26) "Mediterranean halieutic resources evaluation and advice" (Valutazione e parere sulle risorse alieutiche del Mediterraneo) - contratto specifico n. 9 nell’ambito del contratto quadro MAREA, compito 4 - Pareri scientifici ad hoc a sostegno dell’attuazione della politica comune della pesca, "Scientific advice on the conformity of management plans with the requirements of the Common Fisheries Policy in the Mediterranean Sea" (Parere scientifico sulla conformità dei piani di gestione ai requisiti della politica comune della pesca nel Mediterraneo) - relazione riveduta dell'8.8.2014.
(27) CGPM (2016) - relazione del seminario sulla valutazione delle misure di gestione (WKMSE), 13 febbraio 2016 .
(28) Calcolati tenendo conto del tasso medio di mortalità per pesca degli anni 2012, 2013 e 2014.
(29) http://ec.europa.eu/fisheries/reform/impact_assessments_en.htm .
(30) Relazione sulla 45a riunione plenaria del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (PLEN-14-01).
(31) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540360/IPOL_STU(2015)540360_EN.pdf .
(32) http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/socio_economic_dimension/index_en.htm .
(33) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche , che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio - SWD/2016/057 final - 2016/074 (COD).
(34) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2012/C 326/02) (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).
(35) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008 , che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).
(36) http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_en.htm .
(37) Relazione del gruppo di studio dello CSTEP sulla valutazione dei piani pluriennali per la pesca (SGMOS 09-02) .
(38)

   GU C […] del […], pag. […].

(39) Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(40) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(41) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(42) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (regolamento "Mediterraneo") (GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).
(43) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Valutazione degli stock del Mediterraneo - parte 2 (CSTEP- 11-14) .
(44) Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 21).
(45) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico. Valutazioni per il Mediterraneo, parte 1 (CSTEP-15-14) . 2015. [Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [La seconda parte di questo riferimento non sembra corretta. OPOCE, si prega di verificare.]
(46) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(47) Valutazione d’impatto... [inserire riferimento all'atto della pubblicazione].
(48) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
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Bruxelles, 24.2.2017

COM(2017) 97 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock

{SWD(2017) 63 final}
{SWD(2017) 64 final}


ALLEGATO I

Tassi-obiettivo di mortalità per pesca

(di cui all’articolo 4)

Stock

Intervallo di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY)

Colonna A

Colonna B

Acciuga

0,23 – 0,30

0,30 – 0,364

Sardina

0,065 – 0,08

0,08 – 0,11



ALLEGATO II

Valori di riferimento per la conservazione

(di cui all’articolo 5)

Stock

Valore minimo di riferimento della biomassa dello stock riproduttore (in tonnellate) (MSY Btrigger)

Valore limite di riferimento della biomassa (in tonnellate) (Blim)

Colonna A

Colonna B

Acciuga

139 000

69 500

Sardina

180 000

36 000

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