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Document 52017DC0630

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

COM/2017/0630 final

Bruxelles, 31.10.2017

COM(2017) 630 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

1.    Introduzione e base giuridica

L'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 (nel seguito "il regolamento sugli animali da compagnia") dispone che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esercizio della delega conferitale da detto regolamento. La relazione va elaborata al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni della delega, che decorre dal 28 giugno 2013. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.    Esercizio della delega

L'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento sugli animali da compagnia si applica al potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dall'articolo 5, paragrafo 5, dall'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, dall'articolo 19, paragrafo 1, primo comma e dall'articolo 38 di detto regolamento.

In particolare:

a)    L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sugli animali da compagnia conferisce alla Commissione, per evitare che movimenti a carattere commerciale di animali da compagnia siano dissimulati in modo fraudolento come movimenti non commerciali, il potere di adottare norme che limitino il numero di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte B, che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata. A tale proposito è necessario accumulare ulteriore esperienza in merito all'applicazione pratica delle nuove norme prima di procedere alla redazione di un atto delegato che definisca il numero di animali da compagnia delle specie di cui alla parte B.

b)    L'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma del regolamento sugli animali da compagnia conferisce alla Commissione il potere di definire i requisiti specie-specifici relativi alla marcatura o alla descrizione degli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte B, tenendo conto di eventuali requisiti nazionali pertinenti. Sebbene si ritenga che fino ad ora non si sia verificata la necessità di definire tali requisiti mediante un atto delegato, la Commissione è pronta a procedere alla redazione di un atto delegato riguardante la marcatura o la descrizione degli animali da compagnia delle specie di cui alla parte B a norma della disposizione citata, qualora ciò sia reso necessario dal progresso scientifico o tecnico o dall'esperienza maturata nel corso dell'applicazione pratica del regolamento sugli animali da compagnia.

c)    L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sugli animali da compagnia conferisce alla Commissione il potere di adottare misure sanitarie preventive per contrastare malattie o infezioni diverse dalla rabbia che potrebbero diffondersi in seguito ai movimenti degli animali da compagnia. In base a tale delega la Commissione ha predisposto un progetto di regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive per il contrasto delle infezioni da Echinococcus multilocularis nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011. In previsione della sua adozione da parte della Commissione e della notifica al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento sugli animali da compagnia, il progetto è stato reso pubblico per raccogliere osservazioni dall'8 settembre al 6 ottobre 2017 nella sezione "Consultazioni pubbliche" del sito web della Commissione 2 .

d)    L'articolo 38 del regolamento sugli animali da compagnia conferisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati da II a IV di detto regolamento e quindi di definire ulteriori particolari riguardanti diversi aspetti tecnici trattati in tali allegati, al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici e della protezione della salute pubblica o degli animali da compagnia. Poiché il regolamento è entrato in vigore solo il 29 dicembre 2014, è necessario accumulare ulteriore esperienza sull'applicazione pratica delle nuove norme prima di decidere sull'esercizio opportuno di tale delega.

3.    Conclusioni

Il regolamento sugli animali da compagnia si applica da poco più di due anni e mezzo.

La Commissione ha fino ad ora predisposto e lanciato una consultazione pubblica su un progetto di atto delegato sulle misure sanitarie preventive per il contratto delle infezioni da Echinococcus multilocularis nei casi in base al potere conferitole dall'articolo 19, paragrafo 1, primo comma di detto regolamento.

La Commissione non prevede per ora di redigere un atto delegato in relazione ad alcuna delle deleghe di poteri di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, o all'articolo 38 del regolamento sugli animali da compagnia.

La Commissione è del parere che le deleghe di potere conferitele dal regolamento sugli animali da compagnia debbano rimanere in vigore a causa della necessità di accumulare maggiore esperienza sull'applicazione pratica del regolamento, in modo da poter rispondere alle minacce sanitarie nuove o emergenti connesse al movimento di animali da compagnia e per tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici.

(1)

   Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

(2)

    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4396495_en#initiative-details .

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