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Document 52017AG0001(02)

    Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 1/2017 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE e 96/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

    GU C 55 del 21.2.2017, p. 143–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/143


    Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 1/2017 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE e 96/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

    (2017/C 55/02)

    I.   INTRODUZIONE

    1.

    Il 6 maggio 2013 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto, fondata sull'articolo 43, paragrafo 2, sull'articolo 114 e sull'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria) (1).

    2.

    Il Parlamento europeo (PE) ha adottato la sua posizione in prima lettura il 15 aprile 2014 (2). Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono stati consultati e hanno formulato i loro pareri, rispettivamente, il 16 e 17 ottobre 2013 e il 29 novembre 2013.

    3.

    Il gruppo congiunto degli esperti veterinari e degli esperti fitosanitari del Consiglio, il gruppo dei Capi dei servizi veterinari e il gruppo dei Consiglieri/Addetti agricoli hanno esaminato la proposta in 37 occasioni durante varie presidenze.

    4.

    Il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) ha approvato il mandato iniziale di negoziato, che il Consiglio ha successivamente confermato come orientamento generale il 26 ottobre 2015 (3). Tale mandato è stato ulteriormente riveduto il 18 maggio 2016 (4) e il 10 giugno 2016 (5).

    5.

    A seguito di una serie di riunioni tecniche e di triloghi informali svoltisi durante le presidenze lussemburghese e dei Paesi Bassi, il 15 giugno 2016, in occasione del decimo trilogo, i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio su un testo di compromesso con l'obiettivo di giungere rapidamente a un accordo in seconda lettura. Il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) ha approvato detto testo di compromesso il 22 giugno 2016 (6).

    6.

    Il 12 luglio 2016 il presidente della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti in cui dichiarava che, se il Consiglio avesse adottato la sua posizione in prima lettura conformemente al testo allegato a tale lettera, egli avrebbe raccomandato alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento.

    7.

    Il 10 ottobre 2016 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo di compromesso (7).

    II.   OBIETTIVO

    L'obiettivo generale della proposta di regolamento è quello di semplificare e razionalizzare il quadro giuridico esistente del regolamento (CE) n. 882/2004, facendo rientrare quasi tutti i settori della filiera agroalimentare in un complesso unitario di norme applicabili ai controlli ufficiali. Ad alcuni settori, come sanità delle piante, materiale riproduttivo vegetale, sottoprodotti di origine animale o produzione biologica, si applicano attualmente norme separate in materia di controlli. Il regolamento mira anche a migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri lungo la filiera agroalimentare in modo da consentire di rispondere rapidamente a situazioni di crisi, al contempo riducendo al minimo gli oneri per gli operatori; a tal fine, esso richiede che detti controlli siano effettuati su tutti gli operatori in misura proporzionata al rischio e con frequenza adeguata.

    III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

    1.   Considerazioni generali

    Il testo di compromesso su cui è stato raggiunto un accordo politico in sede di Consiglio riflette pienamente l'accordo raggiunto tra i colegislatori. Mantiene gli obiettivi della proposta della Commissione e al tempo stesso tiene conto degli emendamenti più importanti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura.

    2.   Questioni principali

    a)   Campo di applicazione

    La Commissione ha ricordato che, benché il regolamento (CE) n. 882/2004 istituisca un quadro generale per i controlli ufficiali nella legislazione su mangimi, alimenti, salute e benessere degli animali, per ragioni storiche i controlli ufficiali in materia di sanità animale (sia sulle merci nazionali sia su quelle importate) e i controlli ufficiali sui residui di medicinali veterinari sono rimasti soggetti a normative separate. Ha inoltre indicato che nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 non erano inclusi i controlli su alcuni altri settori pertinenti alla filiera agroalimentare, quali la sanità delle piante, il materiale riproduttivo vegetale (PRM) e i sottoprodotti di origine animale (SOA), per i quali si erano elaborati regimi settoriali specifici. La Commissione ha pertanto proposto di ampliare il campo di applicazione dell'attuale quadro giuridico del regolamento (CE) n. 882/2004 per includervi tali settori e per precisare che in esso rientrano la produzione biologica, le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette, le specialità tradizionali garantite e gli organismi geneticamente modificati (OGM).

    Il Consiglio ritiene che, in attesa di una nuova proposta della Commissione sul materiale riproduttivo vegetale, sia prematuro, in questa fase, includere nel regolamento in oggetto i controlli ufficiali sul materiale riproduttivo vegetale. Il Consiglio ha convenuto di limitare i controlli ufficiali sugli OGM deliberatamente emessi nell'ambiente a quelli destinati alla produzione di mangimi e di alimenti, nonché di escludere i controlli specifici alle attrezzature per l'applicazione di pesticidi. In aggiunta, il Consiglio ha precisato che, anche se non dovrebbe applicarsi alla verifica della conformità al regolamento (UE) n. 1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli), il regolamento in esame dovrebbe applicarsi qualora, durante i controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013, si individuino pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione.

    b)   Finanziamento dei controlli ufficiali

    Considerato che la sua proposta ha mantenuto il principio generale esistente secondo cui gli Stati membri dovrebbero destinare ai controlli ufficiali risorse finanziarie adeguate, la Commissione ha proposto di estendere l'attuale obbligo di riscossione delle tariffe, che riguarda solo alcuni operatori economici, a tutti gli operatori dei settori disciplinati dal regolamento. L'obiettivo era quello di recuperare integralmente, da tutti i settori, le spese sostenute per l'esecuzione dei controlli ufficiali, prevedendo al tempo stesso esenzioni per le microimprese. Non ha proposto di mantenere gli attuali livelli fissati per l'ispezione obbligatoria degli operatori commerciali che trattano carni, prodotti della pesca e latte, per il riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e per i (la maggior parte dei) controlli alle frontiere. Ha invece proposto che tali livelli siano fissati dagli Stati membri sulla base di metodi uniformi e trasparenti.

    Il Consiglio ritiene che non sia necessario modificare il campo di applicazione del sistema di tariffe obbligatorie e che sia opportuno mantenere i livelli fissi esistenti poiché il sistema è nel complesso soddisfacente. Tuttavia, il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri che intendono imporre tariffe a livello delle spese sostenute e non a un livello fisso dovranno seguire norme armonizzate sulla copertura dei costi e i metodi di calcolo. Il Consiglio ha altresì convenuto che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a incrementare la trasparenza del calcolo, della riscossione e della fissazione delle tariffe o dei diritti, nonché della consultazione delle pertinenti parti interessate.

    c)   Ruolo del veterinario ufficiale

    La Commissione ha proposto un approccio flessibile, che consenta agli Stati membri di designare il personale che ritengono più qualificato per svolgere i controlli ufficiali e al contempo li obblighi a fornire una formazione adeguata a tutto il personale.

    Il Consiglio ha convenuto che, per consentire l'efficiente organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di individuare il personale più adatto a eseguire tali controlli, a condizione che in tutta la filiera agroalimentare sia assicurato un livello elevato di protezione della sanità umana e animale e del benessere degli animali, e che siano rispettati le norme e gli obblighi internazionali.

    Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto necessario che, in taluni casi, gli Stati membri siano tenuti a rivolgersi ai veterinari ufficiali se le loro competenze specifiche sono necessarie a garantire il buon esito dei controlli ufficiali (vale a dire nel caso di animali vivi, carni e alcuni altri prodotti di origine animale). A parere del Consiglio, ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di ricorrere anche ai veterinari ufficiali, anche per i controlli ufficiali su pollame e lagomorfi, o ad altre persone specificamente designate ove ciò non sia richiesto ai sensi del presente regolamento.

    d)   Poteri delegati e competenze di esecuzione

    L'atto proposto costituirà un regolamento quadro che conferirà alla Commissione il potere di definire una notevole quantità dei relativi dettagli tramite atti delegati e/o atti di esecuzione. Durante l'esame in sede di Consiglio, si è prestata particolare attenzione ai proposti conferimenti di poteri alla Commissione. Mentre il Consiglio non ha contestato né modificato il principio di un regolamento quadro, numerosi articoli sono stati riformulati per circoscrivere meglio i poteri conferiti alla Commissione.

    Inoltre, per le disposizioni concernenti norme specifiche aggiuntive per i controlli ufficiali in relazione a settori specifici (articoli da 18 a 27), ad esempio la produzione di carni per il consumo umano, il benessere degli animali, i prodotti fitosanitari o la sanità delle piante, il Consiglio ha introdotto numerosi elementi essenziali nell'atto di base e ha previsto il conferimento di poteri alla Commissione ove opportuno.

    Infine, per garantire che prima della data di applicazione del regolamento siano adottati una serie di atti delegati e di esecuzione «fondamentali» necessari alla corretta applicazione del regolamento, sono stati introdotti periodi transitori. Ciò al fine di garantire che le disposizioni esistenti che saranno sostituite dai suddetti atti continuino ad applicarsi fino a quando questi ultimi non saranno adottati dalla Commissione. Tale adozione dovrebbe aver luogo quanto prima possibile e al più tardi 3 anni dopo la data di applicazione del regolamento. In questo modo si eviteranno vuoti normativi e, al contempo, si offrirà alla Commissione tempo sufficiente per preparare tali atti.

    e)   Segnalazione di violazioni

    A seguito della ferma richiesta del Parlamento europeo, il Consiglio ha convenuto di includere nel regolamento disposizioni che fanno obbligo agli Stati membri di predisporre meccanismi che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, del regolamento, il follow-up di tale segnalazione e la protezione delle persone che segnalano ritorsioni, discriminazioni o trattamenti iniqui (articolo 140).

    IV.   CONCLUSIONE

    La posizione del Consiglio in prima lettura riflette pienamente l'accordo raggiunto dai due colegislatori, come confermato dalla summenzionata lettera del presidente della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti del 12 luglio 2016. È stata successivamente approvata dal Consiglio il 10 ottobre 2016 mediante l'adozione dell'accordo politico.


    (1)  Doc. 9464/13 + ADD1 + ADD 2.

    (2)  Doc. 8304/14.

    (3)  Docc. 13242/15 + 13181/15 + 13209/15.

    (4)  Doc. 8121/16 + da ADD1 ad ADD5.

    (5)  Doc. 8346/16.

    (6)  Doc. 10248/16 + ADD 1.

    (7)  Doc. 12175/16 + ADD1.


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